32.2023.64
Ricorso (respinto) contro decisione di rifiuto di aumento della rendita d’invalidità. Confermata perizia pluridisciplinare SAM. La richiesta di restituzione del termine per presentare ricorso può rimanere indecisa dovendo l’impugnativa essere respinta nel merito
2 ottobre 2023Italiano49 min
l’annullamento della decisione amministrativa, è stata quindi consegnato alla Posta
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.64
FS
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 marzo 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Nell’ambito
della revisione del diritto al quarto di rendita di cui beneficiava dal 1°
ottobre 2011 (doc. 150 incarto AI), con decisione 18 giugno 2015 RI 1, nato nel
1973, da ultimo attivo quale operaio di forgia, è stato posto al beneficio di
una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2014, aumentata a
rendita intera dal 1° luglio 2014 e nuovamente diminuita a mezza rendita dal 1°
marzo 2015 (doc. 198 incarto AI).
1.2. In esito
ad una procedura di revisione avviata d’ufficio, con comunicazione 4 ottobre
2018 l’amministrazione ha confermato il diritto alla mezza rendita (doc. 217
incarto AI).
1.3. Il 18
novembre 2020 per il tramite del proprio medico curante, dr. med. __________,
FMH in medicina generale, RI 1 ha chiesto di essere messo a beneficio di una
rendita intera adducendo un peggioramento delle sue condizioni di salute (doc.
219 incarto AI).
1.4. Esperita
una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico,
psichiatrico, pneumologico e internistico a cura del __________ (doc. 254
incarto AI), sulla base del rapporto finale del SMR del 16 dicembre 2021 (doc.
252 incarto AI), il 3 febbraio 2022 l’amministrazione ha emanato un progetto di
decisione tendente al rifiuto di un aumento della rendita in ragione di uno
stato di salute rimasto invariato.
Con osservazioni
1° marzo 2022 RI 1, rappresentato da RA 1, ha avversato il menzionato progetto
di decisione contestando le risultanze della perizia __________ (doc. 260
incarto AI). In particolare egli si è avvalso del rapporto del proprio medico
curante, dr. med. __________, il quale ha indicato un’ingravescenza della
patologia lombare sostenendo come ciò, in aggiunta alle note numerose altre
patologie di cui soffre, giustificasse un aumento della sua rendita. Ha inoltre
prodotto un rapporto dello psichiatra curante dr. med. __________, il quale ha
evidenziato un peggioramento delle condizioni di salute dal punto di vista
psicologico.
Preso atto di
queste censure, l’amministrazione ha sottoposto la refertazione medica prodotta
al vaglio dei periti __________ i quali, con rapporto 8 aprile 2022, se da un
lato hanno ritenuto non vi fossero elementi per mettere in discussione le
conclusioni relative al lato psicologico e neurologico, dall’altro hanno
ritenuto necessario procedere ad ulteriori accertamenti in ambito
reumatologico, non potendo escludere un peggioramento delle condizioni di
salute dell’interessato da questo profilo (doc. 263 incarto AI).
Esperita una
perizia pluridisciplinare di decorso in ambito internistico e reumatologico - sempre
a cura del __________ - la quale non ha rilevato mutamenti della capacità
lavorativa (doc. 279 incarto AI) ed acquisito il rapporto finale del SMR 8
febbraio 2023 (doc. 277 incarto AI), con decisione 20 marzo 2023
l’amministrazione ha confermato il rifiuto dell’aumento della rendita (doc. 288
incarto AI).
1.5.
Con ricorso del 22 giugno 2023 RI 1, sempre rappresentato da CAP,
postula la restituzione del termine di ricorso e l’annullamento della decisione
impugnata con riconoscimento di un grado d’invalidità superiore, da determinarsi
dallo scrivente Tribunale, rispettivamente il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché esperisca una nuova valutazione pluridisciplinare.
In merito alla
richiesta di restituzione del termine, il patrocinatore osserva come la
decisione impugnata, spedita il 20 marzo 2023, non gli sia mai giunta. Evidenzia
inoltre, a comprova dell’asserita sua buona fede, di avere chiesto all’Ufficio
AI un aggiornamento dello stato della pratica il 30 marzo 2023, senza mai
ottenere risposta. Rileva quindi di avere reiterato la richiesta con scritto 16
maggio 2023, a cui l’amministrazione ha dato seguito solo il 25 maggio 2023
inviandogli copia della decisione. Sostiene quindi come, a tutela della sua
buona fede, non potendo essergli rimproverata alcuna negligenza, a fronte del
ritardo con cui l’Ufficio AI ha risposto alle richieste di aggiornamento ben si
giustifichi la restituzione del termine. Ritiene quindi che la decorrenza del
termine deve essere calcolata dalla presa di conoscenza della decisione querelata
avvenuta in data 26 maggio 2023.
Nel merito, censura l’agire
dell’amministrazione la quale, a fronte delle contestazioni sollevate con le
osservazioni al progetto di decisione, ha svolto la perizia unicamente in
ambito reumatologico e internistico senza entrare nel merito delle problematiche
psicologiche e dermatologiche.
Produce quindi
nuova refertazione medica a sostegno delle importanti recrudescenze in ambito
fisico e psicologico che rileva di aver già addotto con osservazioni del 1°
marzo 2022.
Ritiene infine
importante informare lo scrivente Tribunale della situazione in cui versa la
moglie la quale è tenuta a assumersi l’onere di accudire costantemente il
marito, mettendo a repentaglio la sua stessa salute.
1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha confermato la decisione impugnata.
Per quanto
attiene alla richiesta di restituzione del termine, l’amministrazione difende
il suo operato evidenziando di avere agito correttamente. Rileva come la
decisione querelata sia stata spedita per raccomandata il 23 marzo 2023 al
rappresentante dell’assicurato, per poi essere ritirata il 24 marzo 2023, come emerge
dalla distinta delle raccomandate inviate e dal relativo estratto del
tracciamento degli invii della Posta, sicché il termine di ricorso è giunto a
scadenza l’8 maggio 2023. Evidenzia quindi come l’insorgente non abbia addotto
validi motivi atti a giustificare una restituzione del termine. Quanto alla
richiesta di informazioni circa lo stato della pratica del 30 marzo 2023,
rileva come la stessa non comprovi la buona fede dell’insorgente, in quanto
potrebbe essersi incrociata con l’invio della decisione, ciò che ha indotto
l’amministrazione a non rispondere a tale scritto. Quanto alla seconda
richiesta di informazioni sullo stato della pratica del 16 maggio 2023, alla
stessa è stato invece dato seguito inviando al ricorrente copia della
decisione. A fronte di ciò, l’Ufficio AI osserva che non si possa mettere in
discussione la sua buona fede.
Nel merito
l’amministrazione ribadisce la correttezza della valutazione medica eseguita e
postula la conferma della decisione impugnata.
1.7. Con osservazioni del 7 agosto 2023
l’insorgente ribadisce la tesi secondo cui, per motivi a lui poco chiari, la
decisione spedita il 23 marzo 2023 non sia mai giunta a destinazione, evidenziando
nuovamente la sua buona fede. Sostiene quindi che, in seguito al sollecito del
30 marzo 2023, l’amministrazione avrebbe dovuto informarlo di aver emesso una
decisione pochi giorni prima, in modo da permettergli di agire tempestivamente.
Il comportamento dell’amministrazione si porrebbe quindi in violazione del
principio della buona fede. Nel caso concreto andrebbe quindi ritenuto un “impedimento
non colpevole” dovuto a circostanze particolari estranee a RA 1, tali da giustificare
una restituzione del termine.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI in sede di revisione ha negato un
aumento della mezza rendita di cui RI 1 è stato posto a beneficio con decisione
18 giugno 2015.
2.2. Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
La lett. b delle Disposizioni
transitorie della surriferita modifica della LAI prevede che “I beneficiari
di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore
della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica non
hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita
precedente fintantoché il loro grado d’invalidità non subisca una modificazione
secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv. 1). “Essi continuano ad
avere diritto alla rendita precedente anche dopo una modifica del grado
d’invalidità secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA se l’applicazione
dell’articolo 28b della presente legge comporta una diminuzione della rendita
in caso di aumento del grado d’invalidità o un suo aumento in caso di riduzione
del grado d’invalidità” (cpv. 2) (in tal senso vedasi anche il marginale
9201 e seg. della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022 e il
marginale 2004 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio 2022).
L’assicurato fa parte del cosiddetto gruppo “mainstream”
ossia le persone nate negli anni dal 1967 al 1991. Pertanto, giusta la lett. b
delle surriferite Disposizioni transitorie, in assenza di una modificazione del
grado d’invalidità l’assicurato continua ad avere diritto alla rendita
precedente, la quale rimane quindi nel vecchio sistema.
2.3.
2.3.1. Occorre
innanzitutto esaminare la tempestività del presente ricorso, datato 22 giugno
2023, con il quale il risorgente ha avversato la decisione dell’Ufficio AI del
20 marzo 2023.
In
deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le
decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60
cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato
(art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA).
Un invio raccomandato è
reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso
in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato
depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio
raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se
ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni,
l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STF K 125/00
del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni
generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione
dell’aprile 2008). La
notifica di una decisione, come ogni altra comunicazione, avviene in forma
corretta se è fatta al rappresentante dell’assicurato fintanto che il potere di
rappresentanza non venga revocato (art. 37 cpv. 3 LPGA; STFA I 565/02 del 6
maggio 2003)
Il termine di ricorso decorre il
giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è
un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale
seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi
non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno
successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18
dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38
LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
Se il termine di ricorso è spirato,
il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione
contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
L'onere della prova circa
l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di
principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V
402 consid. 2a). La prova della notifica di un atto deve essere determinata con
il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di
assicurazioni sociali (DTF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3). Il
giudice delle assicurazioni sociali fonda infatti il proprio giudizio, salvo
disposizione contraria della legge, sui fatti che, non essendo stabiliti in
modo irrefutabile, paiono come i più verosimili, vale a dire che presentano un
grado di verosimiglianza preponderante. Non è sufficiente che un fatto possa
essere considerato solamente come una possibile ipotesi. Fra tutti gli elementi
di fatto allegati o che entrano in considerazione, il giudice deve ritenere
quello che appare come il più probabile (DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V
195 con riferimenti). Pertanto non esiste, nell’ambito delle assicurazioni sociali,
un principio secondo cui l’amministrazione o il giudice devono statuire, nel
dubbio, a favore dell’assicurato (DTF 126 V 322 consid. 5a).
Nel
caso di specie, sia la distinta Track & Trace della Posta prodotta
dall’Ufficio AI che la “Distinta raccomandate 23 marzo 2023” della stessa
amministrazione confermano che l’invio raccomandato contenente la decisione del
20 marzo 2023 è stato impostato giovedì 23 marzo 2023 e che il giorno seguente,
venerdì 24 marzo 2023, è stato recapitato al destinatario (RA 1, presso la sede
di __________). L’insorgente non ha validamente messo in discussione l’avvenuto
recapito della raccomandata la quale, giova ricordarlo, avviene dietro firma
del destinatario, essendosi limitato ad indicare in modo vago e senza sostanziare
minimamente la sua allegazione che, per motivi “poco chiari” tale invio
non sia mai giunto a destinazione, contrariamente alle chiare risultanze
dell’estratto di tracciamento degli invii della posta, dalle quali non si
intravedono motivi per discostarsi. Vi è inoltre da ritenere che l’insorgente,
nella misura in cui chiede una restituzione del termine, istituto la cui
applicazione richiede per l’appunto la mancata osservanza dello stesso, non
intenda mettere in discussione la validità della notifica ma ne riconosca,
almeno implicitamente, l’efficacia.
Pertanto, ritenuto sulla
base di quanto precede come la decisione 20 marzo 2023 sia stata validamente
notificata il 24 marzo 2023, il termine di ricorso, il quale decorre dal giorno
seguente, in considerazione delle ferie pasquali è giunto a scadenza l’8 maggio
2023, sicché l’impugnativa, consegnata alla Posta il 22 giugno 2023 è tardiva.
2.3.2. Per l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù
del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante
è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo
stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi
entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento. Se la restituzione è concessa, il termine per compiere
l'atto omesso decorre dalla notifica della decisione. Per impedimento non
colpevole si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza
maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da circostanze personali o da un
errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate
oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere
rimproverata una negligenza (DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA
Fatti
I 393/01 del 21 novembre 2001; Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, N. 4 ad art. 41;
idem, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, pp. 170s;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998,
n. 151). La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave
malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta
quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un
impedimento non colposo. Non basta però che l'interessato medesimo sia stato
impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò
essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti
di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86, 112 V 255;
cfr. pure STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro,
motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto,
rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale
(STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339, 110 V 210).
La restituzione di un termine può,
altresì, essere accordata in applicazione del principio della buona fede quando
la mancata osservanza di un termine deriva da un comportamento di un’autorità
tale da fondare in modo sufficiente la fiducia di un assicurato (art. 9 Cost.;
STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018 consid. 2.2; STF 8C_50/2007 del 4 settembre
2007 consid. 5.1; STF C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1; STF C 189/01
del 18 settembre 2001 DLA 2000 N. 6 p. 27).
La
restituzione di un termine è in particolare giustificata allorquando
occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha
rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite
dall'autorità competente (STF 8C_50/2007 del 4 settembre 2007 consid. 5.1; STF
C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1; STF C 189/01 del 18 settembre 2001;
DLA 2000 N. 6 p. 27).
Nel
caso di specie, il 30 marzo 2023, ovvero durante il termine di ricorso di 30
giorni, il patrocinatore del ricorrente ha inviato per Posta A una lettera
all’Ufficio AI chiedendo di essere aggiornato sullo stato della pratica
relativa a RI 1 (doc. C). Non avendo ricevuto alcun riscontro ha quindi inviato
una seconda lettera, questa volta per posta A Plus il 16 maggio 2023,
sollecitando l’amministrazione ad informarlo sullo stato della pratica (doc.
C1). In data 25 maggio 2023 l’amministrazione ha risposto allegando copia della
decisione 20 marzo 2023, indicando di averla inviata per raccomandata lo stesso
giorno (doc. D). Il 1° giugno 2023, il rappresentante dell’assicurato ha
chiesto che gli fosse concesso un termine per “valutare dal profilo
giuridico” tale decisione, sostenendo che il primo invio non sarebbe mai
giunto alla sua attenzione (doc. 298 incarto AI), richiesta a cui
l’amministrazione ha risposto negativamente (doc. 299 incarto AI).
L’impugnativa
con cui l’assicurato postula la restituzione del termine di ricorso e
l’annullamento della decisione amministrativa, è stata quindi consegnato alla Posta
il 22 giugno 2023. L’insorgente censura il comportamento dell’amministrazione,
rilevando come la stessa non avrebbe potuto semplicemente ignorare la sua prima
richiesta del 30 marzo 2023, ma avrebbe dovuto informarlo di avere emesso una
decisione appena dieci giorni prima, così da permettergli di eventualmente
adire tempestivamente questo Tribunale. Sostiene poi che il fatto che al
sollecito 16 maggio 2023, a termine di ricorso ormai scaduto, sia invece stato
dato un riscontro, permetta di dubitare della buona fede dell’amministrazione.
Da parte sua l’Ufficio AI non contesta di avere ricevuto le lettere
dell’assicurato – le quali sono del resto agli atti dell’incarto AI – ma indica
di non aver ritenuto necessario rispondere al primo scritto, avendo valutato
che tale richiesta si fosse probabilmente incrociata con l’invio della
decisione.
In virtù
del principio di protezione della buona fede, che discende dall’art. 9 Cost,
l’omissione di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una
situazione particolare - o allorquando le circostanze concrete del caso
particolare richiedessero una tale informazione da parte dell’assicuratore - è
assimilata ad una dichiarazione erronea che può, a determinate condizioni, obbligare
l’autorità a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non
avrebbe potuto pretendere (DTF 131 V 472 consid. 5; STF 8C_716/2010 consid. 6; STCA
38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).
Tuttavia,
la questione a sapere se, nel caso di specie, per tale ragione siano dati gli
estremi per una restituzione del termine per ricorrere e l’impugnativa debba
quindi essere considerata ricevibile può rimanere indecisa, dovendo la stessa
essere respinta nel merito per i motivi che seguono.
2.4. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5. Se il
grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30).
Secondo l’art. 31 LAI,
in vigore sino al 31 dicembre 2021, che regola la riduzione o soppressione
della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita
consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale
aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto
se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
L'art.
88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di
modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a
edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), p. 395; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, p. 95).
Condizione
necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante
una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o
soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di
principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro
futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il
suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432;
Müller, op. cit., p. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della
soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in
applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, p. 261; 115 V 133 consid. 2, p. 134; 114 V 310 consid. 3c, p. 314; 105 V 156 consid. 1 p. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, p. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto
medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di
uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che
consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che
l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso
perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità
svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé
conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).
Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario
adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei
mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei
diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a
livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di
esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009
IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in
cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in
particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008,
consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il
paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo
paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a) cc) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l’invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è
decisivo al proposito che il danno sia
di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società
(DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 p. 169; Pratique VSI 1996 p.
318, 321, 324; RCC 1992 p. 180; ZAK 1984 p. 342, 607; STFA I 148/98 del 29
settembre 1998, p. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2014, p. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura.
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa
della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si
devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l’invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi
o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago;
l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti
dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento
del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche
(DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015).
In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una
procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo
potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata,
considerando da un lato i fattori di
carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione
(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.
Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei
sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie
come anche gli sforzi per il
Considerandi
reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura
della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza
delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo
libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova
(cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i
dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce
di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi
fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle
terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione
che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove
è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in
particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le
malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di
principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la
valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono
essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria
strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.8
Nel
caso in disamina, per quanto concerne l’aspetto medico, questo Tribunale,
richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici, non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le
conclusioni cui sono giunti i periti del __________ incaricati
dall’amministrazione, specialisti nelle materie che qui interessano, i quali
hanno approfonditamente e compiutamente valutato lo stato di salute
dell’assicurato.
In
particolare per quanto concerne l’aspetto somatico, la perizia
pluridisciplinare 15 dicembre 2021 ha indagato l’ambito pneumologico,
neurologico, reumatologico e internistico.
In
merito alla patologia neurologica il perito dr. med. __________, FMH in
neurologia, ha posto come diagnosi con conseguenze sulla capacità lavorativa: “sindrome
lombovertebrale cronica nell’ambito di una cosiddetta failed low back surgery
syndrome con: residua sindrome radicolare irritativa e con lievi deficit
sensitivi L4 a ds. Con stenosi foraminale L4-5 a ds. Più pronunciata rispetto a
precedenti esami, stato dopo intervento di discectomia L4-5 (gennaio 2008) a
ds. Ernia discale intraforaminale a ds. A questo livello, stato dopo
stabilizzazione lombare e sostituzione per via addominale dei dischi L4-5 e
L5-S1 (dicembre 2010)” concludendo per una capacità lavorativa del 30%
nell’attività abituale di operaio di forgia e del 60% in attività adeguata.
Dal
punto di vista pneumologico, il perito dr. med. __________, FMH in
medicina interna e pneumologia, ha posto quale diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa: “OSAS di grado severo, non trattato”, attestando
una capacità lavorativa del 50%, intesa come riduzione del rendimento, in
attività abituale e del 100% in attività adatta.
Per
quanto riguarda il lato internistico, la dr.ssa med. __________, FMH in
medicina interna, non ha posto alcuna diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa, attestando un’abilità del 100% in attività abituale ed in attività
adeguata.
Quanto
all’aspetto reumatologico, al quale unitamente a quello psichiatrico va
prestata maggiore attenzione in ragione della refertazione medica prodotta con
il ricorso dal ricorrente, il perito dr. med. __________, FMH in reumatologia,
ha posto quali diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:
" sindrome
cervicospondilogena cronica intermittente a sinistra e lombospondilogena
cronica a destra, in:
-
Alterazioni degenerative
plurisegmentali del rachide lombare con protusione discale L4/L5
circonferenziale con sporgenza ad ampio raggio nel canale spinale e nel forame
di coniugazione a destra, a contatto con la radice di L4 a destra,
spondilartrosi L4-S1
-
Esiti da asportazione di ernia
discale lombare intra ed extraforaminale con approccio far lateral L4-L5 a
destra su radicolopatia algica L4 da voluminosa ernia discale, il 21.1.2008
-
Esiti da discectomia totale ed
impianto protesi Synthex Synfix L4-L5 ed L5-S1, con stabilizzazione ai medesimi
livelli con Synfix, con accesso retroperitoneale, il 16.12.2010
Periartropatia omeroscapolare a sinistra.”
Dopo aver dettagliatamente
descritto i limiti funzionali e di carico del paziente, ha rilevato come i medesimi
fossero sovrapponibili a quelli già riscontrati nell’ambito della precedente
valutazione peritale 5 novembre 2014 (cfr. doc. 186 incarto AI) posta alla base
della decisione 18 giugno 2015 con cui ad RI 1 è stato riconosciuto il diritto ad
una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal 1° marzo 2014, aumentata a
rendita intera dal 1° luglio 2014 e nuovamente diminuita a mezza rendita dal 1°
marzo 2015 (cfr. doc. 198 incarto AI, cfr. supra consid.1.1), confermando
pertanto anche la valutazione della capacità lavorativa, ovvero un’inabilità al
lavoro totale nell’attività svolta di operaio di forgia e del 25%, da intendere
quale riduzione del rendimento, in attività adeguata.
Nelle
osservazioni 1° marzo 2022 al progetto di decisione, l’assicurato ha contestato
tale valutazione prevalendosi in particolare del rapporto 18 febbraio 2022 con
cui il dr. med. __________, dopo aver elencato le diagnosi delle varie
patologie di cui soffre il paziente, ha rilevato:
" Nel mese
di aprile 2021 il paziente ha lamentato dolori in sede lombare a destra
irradianti al piede in sede laterale. Il paziente ha riferito inoltre dolori in
sede lombare a sinistra non irradianti. La MRI della colonna lombare effettuata
l’08.05.2021 presso il reparto di Radiologia dell’__________ ha evidenziato la
completa opacizzazione foraminale destra a livello L4-L5 con associata
componente discale e con compressione di L4. Le infiltrazioni effettuate dal
Dr. __________, Caposervizio di Anestesiologia dell’__________ dall’8.07.2021
al 16.09.2021 non hanno portato ad un miglioramento della sintomatologia.
In occasione della visita del 17.02.2022 il
Lasègue è positivo a 45° a sinistra, a 60° a destra. La sensibilità tattile è
diminuita all’arto inferiore destro in sede mediale. I ROT patellari sono
conservati, l’achilleo destro assente, diminuito l’achilleo sinistro. La
mobilità della colonna toracolombare è diminuita con DDS 40cm, indice di
Schober 10/12 cm. La flessione laterale della colonna toracolombare è diminuita
di 2/3 verso sinistra e di 1/3 verso destra.
A mio avviso il paziente presenta una
inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività lavorativa.” (doc. 260 incarto AI)
A
fronte di tali constatazioni, il dr. med. __________, ha anzitutto rilevato
come che “A riguardo delle diagnosi va detto che quest’ultime prendono in
considerazione accertamenti radiologici noti al momento della valutazione
peritale reumatologica del 22.6.2021”. Tuttavia ha ritenuto raccomandabile
una rivalutazione peritale non potendo escludere un peggioramento dello stato
di salute, alla luce dei dati acquisiti dal medico curante successivamente alla
sua precedente valutazione peritale. Egli ha quindi proceduto ad una nuova
approfondita valutazione peritale reumatologica in esito alla quale ha rilevato
in modo motivato e condivisibile che, rispetto alla sua precedente valutazione,
“vi è stata una riduzione della mobilità del rachide in particolare di
quello lombare ed un’ulteriore estensione dei dolori a quasi tutte le
articolazioni degli arti superiori ed inferiori, in concomitante riscontro di una
sindrome fibromialgica generalizzata” concludendo che “in un lavoro
adatto allo stato di salute, giudico l’assicurato abile sull’arco di una
giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento
del 25%, come stabilito nel 2015, riconfermato dopo la valutazione peritale
reumatologica antecedente del 22.6.2021 ed ora, prendendo atto dell’insorgenza
di limiti funzionali e di carico leggermente più restrittivi.”
Parimenti
è stato svolto un nuovo accertamento internistico a cura della dr.ssa
med. __________, - mentre non è stato ritenuto necessario procedere a nuovi
accertamenti neurologici e pneumologici - la quale come nella sua precedente
valutazione, non ha posto diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa e ha
confermato un’abilità in attività abituale ed adeguata del 100%, osservando anche
che “Va, però riconosciuto un periodo d’incapacità lavorativa totale dal
20.09.2022
al 30.09.2022 per il ricovero per l’episodio sincopale”.
In
sede di ricorso RI 1 ha prodotto un rapporto del proprio medico curante dr.
med. __________, il quale contesta la “decisione di non aumentare il grado
d’invalidità del paziente”. Dopo aver esposto le diagnosi:
"
- sincope situazionale recidivante su accessi di tosse DD
bradiaritmia
. Holter 24h
20.09.2022: alcune extrasistoli atriali, brevi run di tachicardia atriale non
sostenuta con frequenza cardiaca massima di 110 bpm
. stato dopo impianto di sistema reveal
20.10.2022
- stato dopo
erisipela arto inferiore destro con punto d’accesso eritema da stati cronico
- parotidomegalia a
destra con componente asimmetrica ghiandolare dell’apice inferiore e del margine
anteriore (TAC 24.01.2023)
- periartropatia spalla destra
. ecografia grave tendinosi del
sovraspinato e del sottoscapolare
. rx spalla destra: acromion del tipo II
- sindrome lomboradicolare a destra
. MRI 08.05.2021:
opacizzazione foraminale destra con componente discale e compressione di L4
- deiscenza della
ferita chirurgica in esiti di intervento di sostituzione di dischi
intervertebrali L4 – L5 e L5 –S1 per via anteriore il 16.12.2010
- sindrome
lombospondilogena persistente in paziente con stato dopo asportazione di ernia
discale lombare intra ed extraforaminale con approccio Far-Lateral L4-L5 a
destra il 21.01.2008
- alla MRI del
05.10.2010
ernia discale L4-L5 a destra con compressione foraminale della
radice L4 destra, osteocondrosi L4-L5 e L5-S1, spondilartrosi L4-L5 e L5-S1
- alla MRI del
27.03.2014
esiti dopo intervento con sostituzione dei dischi L4-L5 e L5-S1 con
moderati artefatti causati da impianti metallici in sede anteriore. Si notano
discrete protusioni a livello dei dischi L4-L5 e L5-S1 senza chiari conflitti
radicolari con segni di spondilartrosi a questi due livelli. Presenza di una
lipomatosi epidurale in progressione rispetto all’esame precedente del
09.06.2008
- arteriopatia periferica
multidistrettuale bilaterale
. stato dopo PTA
arteria iliaca bilateralmente con posa di stent (2014)
- insufficienza venosa cronica
. D-Dimeri 0,31 ug/ml il 22.09.2020
- Stato dopo
secondo episodio di diverticolite acuta del sigma non complica (novembre 2019)
- Dispnea da sforzo
- Sindrome delle apnee notturne
ostruttive di grado molto severo”
il curante ha indicato quanto
segue:
" Il
paziente è stato ricoverato nel Reparto di Medicina interna dell’__________ dal
20.09.2022
al 30.09.2022 per una sincope situazionale recidivante su accessi di
tosse DD bradiaritmia. L’ECG Holter ha evidenziato alcune extrasistoli atriali
con brevi run di tachicardia atriale non sostenuta con frequenza cardiaca
massima di 110 bpm. Il Dr. __________, Caposervizio di Cardiologia all’__________,
ha posto l’indicazione per l’impianto di un loop recorder sottocutaneo il 20.10.2022.
Durante il ricovero nel Reparto di Medicina interna dell’__________ è stata
riscontrata una erisipela all’arto inferiore destro con punto di accesso un
eritema da stasi cronico lichenifato degli arti inferiori. Il Dr. __________,
FMH Dermatologia a __________, ha consigliato una rivalutazione angiologica
effettuata il 05.06.2023 presso il Reparto di Angiologia dell’__________. Lo
scorso mese di gennaio il paziente ha riferito un peggioramento dei dolori alla
spalla destra con mobilità articolare diminuita. L’abduzione e anteversione
sono limitate a 90 gradi. Per quanto riguarda la rotazione con la mano arriva all’altezza
di L5. L’ecografia effettuata il 17.01.2023 presso l’IRC mostra una grave
tendinosi del sovraspinato e del sottoscapolare. Il paziente è stato visitato
dal Dr. __________ il quale ha effettuato un’infiltrazione alla spalla destra
con Depomedrol e Rapidocaina con parziale miglioramento della sintomatologia.
Persistono inoltre i dolori a livello lombare su compressione della radice di
L4 come descritto nel rapporto del 18.02.2022. Per una tumefazione di tipo
cistico il 24.01.2023 è stata effettuata una TAC del collo che ha evidenziato
una parotidomegalia a destra per la quale è seguito dal Dr. __________, FMH ORL
__________. Il paziente è inoltre noto per una sindrome delle apnee notturne di
tipo ostruttivo di grado molto severo. Purtroppo due tentativi di
apparecchiatura con CPAP non sono stati tollerati dal paziente.
In considerazione di tutte queste
problematiche il paziente è a mio avviso inabile al lavoro al 100% per
qualsiasi attività lavorativa.”
Va
anzitutto osservato che tale referto medico, il quale comprende un elenco di
quattordici diagnosi (senza precisare quali abbiano influsso sulla capacità
lavorativa) ed un’anamnesi patologica, arrivando poi ad esprimere una diversa
valutazione della capacità lavorativa residua rispetto a quella degli
specialisti del __________, non si confronta con le motivate conclusioni
peritali.
Per
quanto riguarda il ricovero dal 20 al 30 settembre 2022 a causa di una sincope
situazionale recidivante, va evidenziato come tale episodio è stato valutato
dalla dr.ssa med. __________ la quale, nel complemento della sua valutazione
peritale, ha accertato un’incapacità lavorativa del 100% durante tale periodo
di degenza. Anche i contestuali accertamenti cardiologici sono stati vagliati
dalla perita, la quale ha rilevato come i medesimi “sono risultati negativi
per eventi aritmici, pause patologiche ed ischemia, evidenziando unicamente un
rimaneggiamento del ventricolo sin con lieve riduzione della funzione sistolica
(FE 45%).” Parimenti, la presenza di un’erisipela all’arto inferiore,
riscontrata in occasione di tale ricovero, è stata presa in considerazione dalla
perita in occasione della perizia di decorso 6 febbraio 2023.
A
proposito della problematica alla spalla destra e alla parotidomegalia, va
invece rilevato quanto segue.
Per
quanto riguarda l’asserito peggioramento alla spalla destra, lo stesso sarebbe
avvenuto nel corso del mese di gennaio allorquando, secondo il curante, il
paziente ha riferito un peggioramento dei dolori, con mobilità diminuita (la sintomatologia
sarebbe ad ogni modo parzialmente migliorata in seguito ad un’infiltrazione
effettuata dal dr. med. __________). La parotidomegalia è stata riscontrata
dapprima con la sonografia del 17 gennaio 2023 (cfr. doc. G) la quale ha rilevato
una tumefazione al collo di tipo cistico, ed è poi stata confermata dall’esame
radiologico del 24 gennaio 2023.
Pertanto,
al momento dell’emissione della decisione (20
marzo 2023) che delimita dal punto di vista temporale
il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210
consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – non
erano ancora trascorsi tre mesi dagli eventuali peggioramenti dello stato di
salute, motivo per cui, ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, essi non possono
essere considerati nell’ambito della presente procedura (in tal senso: cfr.
Michel Valterio, op. cit, art. 31 n. 35, p. 509; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevison in der Invalidenversicherung, 2003, nr. 456,
p. 124; STCA 32.2012.226 del 23 maggio 2013).
Va infatti ricordato che ai
sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI, se la capacità al guadagno o la capacità di
svolgere le mansioni consuete peggiora, se la grande invalidità si aggrava o se
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità aumenta, il
cambiamento va tenuto in considerazione non appena è durato tre mesi senza
interruzione notevole.
Di conseguenza, tali
eventuali peggioramenti potranno essere oggetto di una nuova domanda di
revisione del diritto alla rendita.
Quanto
alle ulteriori problematiche reumatologiche evidenziate dal dr. med. __________,
le stesse risultano essere già state accuratamente vagliate dal dr. med. __________
(cfr. doc. 254 incarto AI).
In
merito alla patologia dermatologica, va rilevato che la diagnosi di dermatite
atopica cui fa riferimento il dr. med. __________ rinviando al rapporto 13
giugno 2023 del medico curante dr. med. __________, FMH in dermatologia (doc.
F), è stata presa in considerazione dalla perita dr.ssa med. __________, la
quale ha ritenuto che non avesse alcuna influenza sulla capacità lavorativa.
Tale valutazione collima con quanto evidenziato dallo stesso dermatologo curante
il quale, interpellato in occasione della procedura di revisione, ha indicato
di non aver mai accertato inabilità lavorative (cfr. doc. 225 incarto AI).
Anche l’eritema da stasi cronico era già presente e noto in occasione
dell’ultima valutazione peritale del 15 dicembre 2021 ed è stato vagliato dagli
specialisti del __________ (cfr. doc. 254 incarto AI p. 64). Pertanto, tenendo
in considerazione anche il certificato medico 13 giugno 2023 del dr. med. __________,
il quale non contraddice le conclusioni peritali - le quali sono anzi
sovrapponibili a quelle dello specialista curante - nemmeno dal lato
dermatologico vi sono quindi elementi che non sono già stati presi in
considerazione dai periti e che siano quindi tali da giustificare la messa in
discussione delle loro valutazioni.
Infine, con riferimento alla
sindrome delle apnee notturne ostruttive di grado molto severo, anche tale
diagnosi, nota da tempo, è stata vagliata dal perito pneumologo il quale, dopo
aver proceduto alla visione degli esami radiologici ed aver esperito gli esami
pneumologici (pletismografia corporea e poligrafia notturna) in esito ad
un’approfondita e motivata valutazione l’ha inserita fra le diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa nella misura del 50% (cfr. doc. 254 incarto AI, cfr. supra
consid. 2.8).
L’assicurato
ha pure prodotto con il ricorso uno scritto del proprio medico curante dr. med.
__________, FMH in psichiatria e psicoterapeuta, del seguente tenore:
" Non
riusciamo sinceramente a capire e tantomeno condividere le conclusioni cliniche
formulate dall’Assicurazione Invalidità così come la loro decisione del 20
marzo u.s., da quanto riferito dalla moglie, trasmessaLe soltanto ieri.
Non c’è praticamente più niente che
funziona nel signor RI 1.
Gli episodi, i cui lo stesso ha arrischia
addirittura di morire per soffocamento, sono eloquenti, basta ripercorrere
l’anamnesi patologica.
La moglie, __________, ci riferisce di
averlo salvato, quasi fortunosamente, da morte sicura in più occasioni per la
perdita di coscienza, non potendo lui stesso “fare qualcosa”.
Praticamente non può camminare da solo, si
trova al limite dell’autosufficienza.
È munito di una strumentazione che gli
permette di stabilire cos’è successo negli ultimi 45 secondi prima di ogni
nuova situazione di perita di coscienza.
Nuovi episodi sono sempre in agguato a
causa delle scarsissime risorse di cui è in possesso: il lato
depressivo-ansioso, l’ipertensione arteriosa, le apnee notturne detto e molto
altro gli conferiscono ulteriore insicurezza, depressione, gli tolgono la
dignità e anche la benché minima voglia o soddisfazione che la vita, con
qualche aiuto potrebbe ancora offrirgli.
Dai documenti in nostro possesso questa
drammatica situazione, sintomatologica e umana, non viene tenuta in
considerazione o non creduta da parte dell’ente assicurativo.
La moglie è sfinita anche per la
responsabilità che le è consegnata e per la perdita di ogni gratificazione
fisica e psicologica che la relazione di coppia comporta. (…)” (doc. H).
Nella
misura in cui il curante si esprime in merito alle (note) patologie che esulano
dal suo ambito di competenza – ovvero la psichiatria – le sue contestazioni,
che peraltro non si confrontano con le dettagliate valutazioni degli
specialisti incaricati e che non apportano nuovi elementi di apprezzamento, non
sono atte a mettere in dubbio le risultanze peritali.
Quanto
alla valutazione peritale psichiatrica, il dr. med. __________, dopo aver
visitato l’assicurato in due occasioni, ha effettuato l’anamnesi, ha descritto
lo status psichico secondo i criteri AMDP-System, ha preso visione degli esami
di laboratorio e degli esami psicologici ponendo la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di sindrome depressiva persistente non specificata (ICD-10
F34.9) e sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Quale
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha invece indicato: uso
dannoso di sostanze alcoliche (ICD-10, F10.1). Dopo aver valutato che “L’A.
non ha mostrato buone capacità di mentalizzazione; ha mal accettato i
cambiamenti funzionali che la malattia somatica gli ha indotto.
Ciò
ha favorito il perpetrarsi ed il rinforzarsi dell’esperienza dolorosa; si osserva
anche una generale tendenza a identificarsi nei suoi deficit, fino ad arrivare all’esagerazione
nell’esposizione dei sintomi, rilevata dai test stessi. Allo stato attuale la
sintomatologia ansioso depressiva appare lieve-moderata; ritengo quindi utile
il proseguio della presa a carico psichiatrica integrata, al fine di prevenire
eventuali peggioramenti” il perito ha concluso che non vi è stato nessun
peggioramento dal 2015, attestando una capacità lavorativa del 65% da intendere
quale riduzione del rendimento ed evidenziando che “il corteo
sintomatologico, ascrivibile alla diagnosi sopraelencata, interferisce
lievemente sulla performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress
e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla
capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della
caricabilità psichica e della resistenza.”
Anche
per quanto attiene all’ambito psichiatrico va rilevato che il rapporto del
curante non si confronta con le motivate valutazioni del perito, limitandosi a contestare
le conclusioni cliniche poste a fondamento della decisione 20 marzo 2023, senza
tuttavia apportare nuovi elementi in grado di influire sulla dettagliata valutazione
peritale.
È
inoltre bene rilevare che, con osservazioni 1° marzo 2022 al progetto di
decisione 3 febbraio 2022, l’insorgente aveva prodotto il rapporto medico del
dr. med. __________ 21 febbraio 2022, il quale conteneva osservazioni sostanzialmente
sovrapponibili a quelle di cui al suo rapporto 7 giugno 2023, prodotto con il
ricorso (doc. H) e che già con scritto 27 marzo 2022 il perito dr. med. __________
aveva ritenuto non idonee a modificare la valutazione peritale 20 giugno 2021
(cfr. docc. 261 e 263 incarto AI).
Questo
Tribunale ritiene quindi che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
psichiatrico, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, sia stato
approfonditamente e convincentemente vagliato dal perito psichiatra dopo una
valutazione rispettosa dei criteri posti dalla giurisprudenza federale (cfr. supra
consid. 2.7) e che il referto del dr. med. __________ non apporti nuovi
elementi atti a metterne in dubbio le risultanze.
Richiamato il
principio del libero apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle
assicurazioni sociali (cfr. art. 61 lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF
9C_549/2020 del 1° settembre 2021 consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid.
2.7.2.), ambito in cui risulta parimenti applicabile il grado probatorio della
verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), questo
Tribunale ritiene quindi dimostrato che la refertazione medica prodotta
dall’assicurato in sede di ricorso non sia idonea a mettere in dubbio la
correttezza delle conclusioni peritali, sulle quali l’amministrazione ha quindi
legittimamente fondato la propria decisione di rifiuto d’aumento della rendita.
2.9
Visto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, va
respinto.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui ricevibile,
è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti