32.2023.68
Assicurata al beneficio di una rendita al 50% inoltra una domanda di revisione. Richiesta respinta poiché non sono dati i presupposti per una modifica della precedente decisione
2 ottobre 2023Italiano27 min
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.68
cs
Lugano
2 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi,
Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26
giugno 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 31 maggio 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 giugno 2011 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1964, affetta segnatamente
da una sindrome lombospondilogena cronica, da una sindrome cervicospondilogena
cronica e da fibromialgia (pag. 163 incarto AI), al beneficio di ¼ di rendita
dal 1° agosto 2009 e di mezza rendita dal 1° marzo 2010, con diritto al
versamento della prestazione dal 1° giugno 2010 (doc. 61 e 64 incarto AI).
1.2. Con comunicazione
del 20 aprile 2015 (doc. 81 incarto AI) e con decisioni del 25 maggio 2018
(doc. 118 incarto AI) e dell’8 aprile 2022 (doc. AI 160) l’Ufficio AI ha
confermato il diritto a mezza rendita AI.
1.3. In data
7 ottobre 2022 RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione della rendita AI,
rilevando che il suo stato di salute era peggiorato dal mese di novembre 2021 a
causa di una nebbia cognitiva (doc. 168 incarto AI).
1.4. Con
decisione del 31 maggio 2023, preavvisata dal progetto di decisione del 30
marzo 2023, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché dalla documentazione
medica acquisita nel corso dell’istruttoria non sono emersi nuovi fatti,
rispettivamente modifiche significative di quanto già noto (doc. 178 incarto
AI).
1.5. RI 1 è
insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I). Ella rileva di aver
chiesto più volte di appurare se la nebbia cognitiva sia dovuta al COVID-19 o
meno, sottolineando che i sintomi sono uguali identici e si riferisce ad un “allegato
scritto Dr. __________”. Nel mese di ottobre 2022 è stata malata di
COVID-19 con fortissimi dolori alla testa. Ella rileva di non essere in grado
di scrivere una lettera in una volta sola, ma nell’arco di 2 giorni, a causa
dei dolori alla testa che diventano insopportabili. Le lingue, tedesco e
italiano, spesso si intrecciano sia nello scritto che nell’orale. Spesso
dimentica cosa deve fare ed ha una grande confusione in testa. Ella chiede di
essere convocata per una visita presso un medico dell’UAI.
1.6. Con
risposta dell’8 agosto 2023 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
1.7. Il 21
agosto 2023 la ricorrente ha nuovamente preso posizione, allegando la
testimonianza scritta di suo marito e dei suoi due figli circa le sue
condizioni di salute e facendo riferimento alle costatazioni del suo medico
curante, dr. med. __________, secondo il quale ella non sarebbe in grado di
lavorare nello stato in cui si trova (doc. VI). La ricorrente evidenzia di
avere difficoltà a stare in società, avendo paura di quello che potrebbe dire,
come se il cervello non fosse connesso con la bocca. Il curante le avrebbe
detto che ci sono persone che con il tempo guariscono dal Long Covid, mentre
per altre persone si può solo sperare in un miglioramento. Ella ribadisce di
voler parlare con il medico che tratta il caso per poter spiegare la sua
situazione e fa riferimento ad una piattaforma in internet dove i medici hanno
pubblicato le loro esperienze in merito alla patologia di cui è affetta la
ricorrente.
1.8. Il 29
agosto 2023 l’UAI ha ribadito che l’assicurata non ha prodotto alcun referto
medico attestante una modifica del suo stato di salute, debitamente valutato
dall’SMR (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza il 31 agosto
2023 all’insorgente (doc. IX), la quale il 24 settembre 2023 ha ribadito la sua
posizione, affermando che la sua situazione è peggiorata a causa dei dolori
alla testa giornalieri e della fibromialgia (doc. X).
considerato in
diritto
2.1. Va innanzitutto
rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica
della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne
(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per la
disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Il calcolo
delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema,
viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il
grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA
(ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al
momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non
aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della
modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die
Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»
Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle
Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro,
qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht
zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];
Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento
per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.
156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del
25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
Il
marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli
anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel
vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.
A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore
in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso in
esame l’UAI ha respinto una domanda di aumento del grado d’invalidità ad
un’assicurata nata nel 1964, già al beneficio di una rendita AI al 50%.
Ne segue che
al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021,
cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di
attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra
professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita
se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni
consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante
provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto
un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8
LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo
generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000
p. 84).
Secondo la
giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.
41, pag. 258).
2.4. Secondo
la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in
DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in
presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di
incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di
nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un
esame materiale del diritto alla rendita.
Nel caso di specie con decisione
dell’8 aprile 2022 (doc. AI 160) l’Ufficio AI aveva da ultimo confermato il
diritto a mezza rendita AI.
Occorre
di conseguenza situarsi al momento in cui l’UAI con la citata decisione,
cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il diritto a mezza rendita
AI.
In quell’occasione la dr.ssa med. __________,
medico SMR, il 28 marzo 2022 ha redatto un referto sulla base della copiosa
documentazione trasmessa dall’assicurata.
Dopo aver rammentato che in
occasione della domanda di revisione era stata prodotta una valutazione
neuropsicologica del 7 gennaio 2021, un rapporto del neurologo curante, dr.
med. __________, del 22 febbraio 2021 con l’indicazione di disturbi cognitivi
che non presentano un chiaro andamento peggiorativo e che sono fluttuanti e le
valutazioni esperite dal medico fiduciario dell’assicuratore malattie, dr. med.
__________, FMH psichiatria e psicoterapia del 29 ottobre 2019 e del 4 agosto 2020
dr.ssa med. __________ ha esaminato nel dettaglio tutti i documenti allegati
dall’insorgente e acquisiti dall’UAI, concludendo:
"
(…)
Nella documentazione
medica presentata dall’A a corredo delle sue osservazioni al progetto di
decisione AI del 21.02.2022, riassumendo, non esiste:
1) alcuna
nuova diagnosi;
2) un esame
obiettivo che si discosti significativamente da quanto oggettivato dal
neurologo curante Dr. __________ e dallo psichiatra fiduciario per __________
Dr. __________;
3) la
prescrizione di una nuova terapia farmacologica (ricordo come l’introduzione di
Symfona ex juvantibus proposta dalla Dr.ssa __________, sia stata posta in
essere dallo psichiatra __________ sicuramente a settembre 2019),
neuroriabilitativa assunta/seguita dall’A;
4) alcuna
attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso;
5) i disturbi
di concentrazione ed attenzione in relazione alla patologia psichiatrica patita
dall’A erano già presenti da luglio 2019.
Pertanto,
sintetizzando, i curanti si limitano a riportare le note diagnosi (già elencate
nelle perizie esperite dal Dr. __________) e certificare un’incapacità
lavorativa completa in ogni attività a tempo indeterminato, senza confrontarsi
minimamente con le conclusioni a cui è giunto il rapporto SMR, le sue motivazioni
nonché la perizia stessa del Dr. __________.
Conclusioni
In
conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni
significative di fatti notti sono ancora valide le conclusioni del rapporto
finale SMR redatto in data 15.02.2022.”
(pag.
542-543 incarto AI)
Nel citato rapporto del 15 febbraio
2022 l’SMR ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di
disturbo dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva in via di
miglioramento (F43.22), deficit cognitivo lieve a prevalente espressione
esecutiva con accertamenti neurologici negativi, sindrome lombospondilogena
cronica con stato dopo protesi discale L4-L5 a settembre 2005, discopatia con
bulging discale senza neurocompressione a livello L3-L4, piccola ernia discale
senza neurocompressione a livello L5-S1, stato dopo impianto di uno stimolatore
Medtronic a settembre 2008, sindrome cervicospondilogena cronica con avanzate
alterazioni degenerative tra C3 e C7 con stenosi spinale senza
mielocompressione e stenosi foraminali senza compressione radicolare, stato
dopo trattamento neuromodulante delle faccette articolari tra C3 e C7
(denervazione con radiofrequenza?) il 17.5.2010. La dr.ssa med. __________ ha
inoltre posto la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di
fibromialgia, stato dopo meniscectomia mediale parziale artroscopica ad ottobre
2006 e stato da ipertireosi all’età di 20 anni ca. con: non escluso lieve
esoftalmo bilaterale, tiroide clinicamente normale. Ella ha poi confermato
un’incapacità lavorativa del 50% dal 17 agosto 2020 (pag. 502-504 incarto AI).
2.5. Nell’ambito della nuova richiesta di
prestazioni, l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante, dr. med. __________,
FMH medicina interna e malattie tropicali e la dr.ssa med. __________, FMH
medicina interna, i quali, oltre a rispondere alle domande poste nel formulario
loro trasmesso, hanno prodotto la documentazione medica inerente l’assicurata e
ritenuta rilevante per il caso di specie.
Il 30 marzo 2023 la dr.ssa med. __________,
ha esaminato minuziosamente i referti medici prodotti, concludendo:
"
(…) Nella documentazione medica presentata dall’A a corredo della
richiesta di revisione della rendita d’invalidità del 07.10.2022 non esiste:
1) alcuna
nuova diagnosi ai sensi dell’ICD 10 o altra categorizzazione internazionale;
2) un esame
obiettivo e/o esame testistico e strumentale che si discosti significativamente
da quanto oggettivato in precedenza;
3) non esiste
la prescrizione di una nuova terapia farmacologica, neuroriabilitativa
assunta/seguita dall’A;
4) alcuna
attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso;
5) ad
eccezione delle visite di controllo che documentano uno stato clinico e
valetudinario stazionario, non esiste alcuna recente visita specialistica né
l’esecuzione di approfondimenti paraclinici strumentali.
Conclusioni
In
conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni
significative di fatti medici noti stato clinico e valetudinario invariato.”
(pag. 622-623 incarto AI)
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione
della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di
perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid.
3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e
che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso di specie nell’ambito della
nuova richiesta di prestazioni, l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante,
dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie tropicali e la dr.ssa med.
__________, FMH medicina interna, i quali, oltre a rispondere alle domande
poste nel formulario trasmesso dall’UAI, hanno prodotto la documentazione
medica inerente l’assicurata e ritenuta rilevante per il caso di specie.
Come riportato dettagliatamente
nell’annotazione del 30 marzo 2023 da parte della dr.ssa med. __________, dove
in 6 pagine vengono esaminati nei minimi particolari tutti i nuovi documenti
medici prodotti dai curanti dell’insorgente, non sono stati presentati referti
medici atti ad oggettivare una diversa conclusione circa l’incidenza delle
patologie di cui è affetta l’insorgente sulla sua capacità lavorativa rispetto
a quanto stabilito in occasione della precedente procedura conclusasi con
l’emissione della decisione dell’8 aprile 2022 cresciuta incontestata in
giudicato. Non è stata posta alcuna nuova diagnosi, non sono stati effettuati
particolari esami che si discostino significativamente da quanto già
oggettivato e le visite di controllo documentano uno stato clinico e
valetudinario stazionario.
Del resto parte dei documenti
prodotti (ad esempio il referto del 25 ottobre 2021 della dr.ssa med. __________
e della psicologa __________, allegato anche al ricorso [doc. B], oppure il
referto del 7 giugno 2021 del dr. med. __________, FMH medicina interna e
malattie tropicali, oppure ancora il rapporto del 25 novembre 2021 della dr.ssa
med. __________ o il rapporto del 12 gennaio 2021 del dr. __________), si
riferiscono ad un periodo precedente la decisione su opposizione impugnata,
sono già stati esaminati nella precedente procedura (cfr. annotazione SMR del 28
marzo 2022 di 12 pagine [pag. 532 e seguenti incarto AI]) e non sono pertanto
atti a comprovare, neppure secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, un peggioramento dello stato di salute con incidenza sul grado
d’invalidità della ricorrente.
Per quanto concerne i referti
medici successivi all’8 aprile 2022, la ricorrente con il ricorso accenna in
particolare all’allegato scritto del suo curante, dr. med. __________, FMH
medicina interna e malattie tropicali, il quale il 18 ottobre 2022, nel
rapporto prodotto su richiesta dell’UAI, ha precisato come l’insorgente “ebbe
sintomi da COVID già da gennaio 2020, senza tamponi; fu fatta una sierologia in
marzo 2021 (negativa); in maggio fu vaccinata (maggio 2021). Lamenta disturbi
soprattutto della sfera cognitiva con: blocchi, dimenticanze” ed ha posto
la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “disturbi delle
facoltà cognitive con errori di scrittura, disturbi della concentrazione,
fatica a trovare le parole. Sindrome ansiosa”.
Come rileva la dr.ssa med. __________,
il medico curante non ha posto alcuna diagnosi ai sensi dell’ICD o di altra
categorizzazione internazionale e riferisce circa la già nota eventuale
infezione da COVID, non avvalorata da test sierologici. Egli indica la presenza
di disturbi funzionali già discussi nell’ambito della precedente procedura
(cfr. annotazione SMR del 28 marzo 2022).
Il curante già in un referto del 7
giugno 2021 (cfr. pag. 577 incarto AI) aveva segnalato l’infezione acuta da
COVID 19 non certa e la “nebbia cerebrale”, indicando che alla
ricorrente “le sembra che nella testa tutto sia ammucchiato assieme, dà
risposte che non c’entrano con quanto si sta dicendo, si sbaglia a pronunciare
le parole” e inizialmente si sospettava una malattia di Alzheimer, ipotesi
poi smentita.
La dr.ssa med. __________ aveva già
spiegato, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione dell’8 aprile
2022, i motivi per i quali tali valutazioni non erano atte a comprovare una
modifica dello stato di salute della ricorrente con incidenza sul grado
d’invalidità (cfr. la citata annotazione del 28 marzo 2022).
Per il resto, la maggior parte dei
referti relativi a periodi successivi alla decisione dell’8 aprile 2022 si
esauriscono nell’attestazione di periodi di incapacità lavorativa al 100% senza
tuttavia indicare elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni
tratte dall’UAI nella precedente procedura. Il certificato del 26 settembre 2022
della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, che attesta una completa
incapacità lavorativa dal 4 gennaio 2022 al 26 settembre 2022, è privo di
diagnosi, prognosi, status clinico e valetudinario (pag. 563 incarto), mentre
il rapporto medico dell’11 novembre 2022 della medesima curante non riporta
alcun fatto medico nuovo, rispettivamente alcuna modifica significativa di
fatti noti (pag. 856-601 incarto AI).
Neppure il cardiologo __________,
nei referti del 6 settembre 2022 (pag. 603-604 incarto AI) e del 21 settembre
2022 (pag. 605-606 incarto AI) oggettiva la presenza di una patologia con
incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente (“pag. 606 incarto AI: “cardiologicamente
buon decorso. I parametri ecografici di performance sinistroventricolare sono
buoni, l’aorta è stabile a 43 mm in valvola tricuspide. Si conferma una
ipertensione arteriosa polmonare purtroppo apparentemente in peggioramento che
impone una sospensione del tabagismo ed ev. una definizione più precisa a
livello pneumologico/cateterismo destro […]”).
Egli del resto non attesta alcuna
incapacità lavorativa.
Come rilevato dalla dr.ssa med. __________,
si tratta di una patologia cardiaca nota, stabile nel tempo e senza influsso
sulla capacità lavorativa.
Non può essere d’aiuto alla
ricorrente neppure la testimonianza scritta, firmata da suo marito e dai suoi
figli, i quali elencano le difficoltà riscontrate nella ricorrente sorte dopo
aver contratto il COVID 19 (doc. B). Si tratta infatti di disturbi già noti in
precedenza, in parte già evidenziati sia dal dr. med. __________ (cfr. rapporto
del 18 ottobre 2022: “disturbi delle facoltà cognitive con errori di
struttura, disturbi della concentrazione, fatica a trovare le parole”; pag.
573 incarto AI), sia dalla dr.ssa __________ (cfr. rapporto del 20 ottobre
2021: “cognitivamente lamenta difficoltà di concentrazione, comprensione
(scritta e orale) e ragionamento. Inoltre riporta la tendenza a utilizzare
termini italiani e tedeschi all’interno della stessa frase senza accorgersene,
tale fenomeno infatti le è stato riportato dai suoi interlocutori” [pag.
533 incarto AI), sia dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,
già in occasione del referto redatto il 29 ottobre 2019, precedente l’asserita
infezione da COVID 19 (pag. 756 incarto AI: “[…] ciò che l’aveva messa in
ansia era il fatto che sul lavoro “dimenticava le cose”, faceva “fatica a fare
la contabilità e le rispettive chiusure” e le avevano fatto notare, da parte
dell’ufficio di revisione, che lei “faceva delle cavolate”. Le capitava anche
di “rispondere spesso in tedesco, senza accorgersene” e le era anche capitato,
mentre guidava la sua automobile, di entrare inavvertitamente in un senso
unico. Infine, si era anche accorta “di pensare qualcosa e poi di dire qualcosa
d’altro”). Tali disturbi erano stati presi in considerazione nell’ambito
della precedente procedura e non erano stati ritenuti rilevanti dall’SMR (cfr.
annotazione del 28 marzo 2022, pag. 532-543 incarto AI).
Quanto
alla richiesta della ricorrente di essere visitata personalmente dall’SMR, va
rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi
medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle
prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni
tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di
scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI
in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a
cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello
medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo
conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle
limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.
2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente
esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.
L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a
fornire consulenza agli uffici AI della regione.
Fatti
I servizi interni dell’SMR,
se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto
medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio
dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono
necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non
è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue
direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri
esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la
validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura
probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR
2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,
consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).
Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)
senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone
di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si
tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già
Considerandi
accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata
viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,
consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza
9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che rispetto alla decisione
dell’8 aprile 2022, lo stato di salute dell’insorgente rispettivamente
la sua capacità lavorativa, al momento della decisione del 26 giugno 2023, sono
rimasti sostanzialmente invariati.
In
queste condizioni il diritto a mezza rendita AI va confermato, così come la
decisione impugnata.
2.8
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti