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Decisione

32.2023.68

Assicurata al beneficio di una rendita al 50% inoltra una domanda di revisione. Richiesta respinta poiché non sono dati i presupposti per una modifica della precedente decisione

2 ottobre 2023Italiano27 min

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.68

cs

Lugano

2 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi,

Ivano Ranzanici

redattore:

Christian

Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26

giugno 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 31 maggio 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. Con

decisione del 9 giugno 2011 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1964, affetta segnatamente

da una sindrome lombospondilogena cronica, da una sindrome cervicospondilogena

cronica e da fibromialgia (pag. 163 incarto AI), al beneficio di ¼ di rendita

dal 1° agosto 2009 e di mezza rendita dal 1° marzo 2010, con diritto al

versamento della prestazione dal 1° giugno 2010 (doc. 61 e 64 incarto AI).

1.2. Con comunicazione

del 20 aprile 2015 (doc. 81 incarto AI) e con decisioni del 25 maggio 2018

(doc. 118 incarto AI) e dell’8 aprile 2022 (doc. AI 160) l’Ufficio AI ha

confermato il diritto a mezza rendita AI.

1.3. In data

7 ottobre 2022 RI 1 ha inoltrato una domanda di revisione della rendita AI,

rilevando che il suo stato di salute era peggiorato dal mese di novembre 2021 a

causa di una nebbia cognitiva (doc. 168 incarto AI).

1.4. Con

decisione del 31 maggio 2023, preavvisata dal progetto di decisione del 30

marzo 2023, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta poiché dalla documentazione

medica acquisita nel corso dell’istruttoria non sono emersi nuovi fatti,

rispettivamente modifiche significative di quanto già noto (doc. 178 incarto

AI).

1.5. RI 1 è

insorta al TCA contro la predetta decisione (doc. I). Ella rileva di aver

chiesto più volte di appurare se la nebbia cognitiva sia dovuta al COVID-19 o

meno, sottolineando che i sintomi sono uguali identici e si riferisce ad un “allegato

scritto Dr. __________”. Nel mese di ottobre 2022 è stata malata di

COVID-19 con fortissimi dolori alla testa. Ella rileva di non essere in grado

di scrivere una lettera in una volta sola, ma nell’arco di 2 giorni, a causa

dei dolori alla testa che diventano insopportabili. Le lingue, tedesco e

italiano, spesso si intrecciano sia nello scritto che nell’orale. Spesso

dimentica cosa deve fare ed ha una grande confusione in testa. Ella chiede di

essere convocata per una visita presso un medico dell’UAI.

1.6. Con

risposta dell’8 agosto 2023 l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. IV).

1.7. Il 21

agosto 2023 la ricorrente ha nuovamente preso posizione, allegando la

testimonianza scritta di suo marito e dei suoi due figli circa le sue

condizioni di salute e facendo riferimento alle costatazioni del suo medico

curante, dr. med. __________, secondo il quale ella non sarebbe in grado di

lavorare nello stato in cui si trova (doc. VI). La ricorrente evidenzia di

avere difficoltà a stare in società, avendo paura di quello che potrebbe dire,

come se il cervello non fosse connesso con la bocca. Il curante le avrebbe

detto che ci sono persone che con il tempo guariscono dal Long Covid, mentre

per altre persone si può solo sperare in un miglioramento. Ella ribadisce di

voler parlare con il medico che tratta il caso per poter spiegare la sua

situazione e fa riferimento ad una piattaforma in internet dove i medici hanno

pubblicato le loro esperienze in merito alla patologia di cui è affetta la

ricorrente.

1.8. Il 29

agosto 2023 l’UAI ha ribadito che l’assicurata non ha prodotto alcun referto

medico attestante una modifica del suo stato di salute, debitamente valutato

dall’SMR (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza il 31 agosto

2023 all’insorgente (doc. IX), la quale il 24 settembre 2023 ha ribadito la sua

posizione, affermando che la sua situazione è peggiorata a causa dei dolori

alla testa giornalieri e della fibromialgia (doc. X).

considerato in

diritto

2.1. Va innanzitutto

rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica

della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne

(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la

disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in

precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto

intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al

momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,

pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

Il calcolo

delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema,

viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il

grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA

(ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al

momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non

aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della

modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die

Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses»

Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle

Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro,

qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa

l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita

era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione

in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)

conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro

desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,

pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt

sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht

zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.];

Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento

per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr.

156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del

25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

Il

marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone

assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli

anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel

vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.

A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore

in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

Nel caso in

esame l’UAI ha respinto una domanda di aumento del grado d’invalidità ad

un’assicurata nata nel 1964, già al beneficio di una rendita AI al 50%.

Ne segue che

al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021,

cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno.

Occorre quindi che il danno alla

salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il

caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,

n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o

parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di

compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di

attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra

professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita

se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni

consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante

provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto

un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno

senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8

LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28

cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se

sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al

60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado

d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che

l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal

raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua

invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo

generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000

p. 84).

Secondo la

giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione

giusta l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.

cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art.

41, pag. 258).

2.4. Secondo

la giurisprudenza (cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in

DTF 133 V 108), il punto di riferimento temporale per valutare se si è in

presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettivo di

incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito, nel caso di

nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un

esame materiale del diritto alla rendita.

Nel caso di specie con decisione

dell’8 aprile 2022 (doc. AI 160) l’Ufficio AI aveva da ultimo confermato il

diritto a mezza rendita AI.

Occorre

di conseguenza situarsi al momento in cui l’UAI con la citata decisione,

cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il diritto a mezza rendita

AI.

In quell’occasione la dr.ssa med. __________,

medico SMR, il 28 marzo 2022 ha redatto un referto sulla base della copiosa

documentazione trasmessa dall’assicurata.

Dopo aver rammentato che in

occasione della domanda di revisione era stata prodotta una valutazione

neuropsicologica del 7 gennaio 2021, un rapporto del neurologo curante, dr.

med. __________, del 22 febbraio 2021 con l’indicazione di disturbi cognitivi

che non presentano un chiaro andamento peggiorativo e che sono fluttuanti e le

valutazioni esperite dal medico fiduciario dell’assicuratore malattie, dr. med.

__________, FMH psichiatria e psicoterapia del 29 ottobre 2019 e del 4 agosto 2020

dr.ssa med. __________ ha esaminato nel dettaglio tutti i documenti allegati

dall’insorgente e acquisiti dall’UAI, concludendo:

"

(…)

Nella documentazione

medica presentata dall’A a corredo delle sue osservazioni al progetto di

decisione AI del 21.02.2022, riassumendo, non esiste:

1) alcuna

nuova diagnosi;

2) un esame

obiettivo che si discosti significativamente da quanto oggettivato dal

neurologo curante Dr. __________ e dallo psichiatra fiduciario per __________

Dr. __________;

3) la

prescrizione di una nuova terapia farmacologica (ricordo come l’introduzione di

Symfona ex juvantibus proposta dalla Dr.ssa __________, sia stata posta in

essere dallo psichiatra __________ sicuramente a settembre 2019),

neuroriabilitativa assunta/seguita dall’A;

4) alcuna

attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso;

5) i disturbi

di concentrazione ed attenzione in relazione alla patologia psichiatrica patita

dall’A erano già presenti da luglio 2019.

Pertanto,

sintetizzando, i curanti si limitano a riportare le note diagnosi (già elencate

nelle perizie esperite dal Dr. __________) e certificare un’incapacità

lavorativa completa in ogni attività a tempo indeterminato, senza confrontarsi

minimamente con le conclusioni a cui è giunto il rapporto SMR, le sue motivazioni

nonché la perizia stessa del Dr. __________.

Conclusioni

In

conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni

significative di fatti notti sono ancora valide le conclusioni del rapporto

finale SMR redatto in data 15.02.2022.”

(pag.

542-543 incarto AI)

Nel citato rapporto del 15 febbraio

2022 l’SMR ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di

disturbo dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva in via di

miglioramento (F43.22), deficit cognitivo lieve a prevalente espressione

esecutiva con accertamenti neurologici negativi, sindrome lombospondilogena

cronica con stato dopo protesi discale L4-L5 a settembre 2005, discopatia con

bulging discale senza neurocompressione a livello L3-L4, piccola ernia discale

senza neurocompressione a livello L5-S1, stato dopo impianto di uno stimolatore

Medtronic a settembre 2008, sindrome cervicospondilogena cronica con avanzate

alterazioni degenerative tra C3 e C7 con stenosi spinale senza

mielocompressione e stenosi foraminali senza compressione radicolare, stato

dopo trattamento neuromodulante delle faccette articolari tra C3 e C7

(denervazione con radiofrequenza?) il 17.5.2010. La dr.ssa med. __________ ha

inoltre posto la diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di

fibromialgia, stato dopo meniscectomia mediale parziale artroscopica ad ottobre

2006 e stato da ipertireosi all’età di 20 anni ca. con: non escluso lieve

esoftalmo bilaterale, tiroide clinicamente normale. Ella ha poi confermato

un’incapacità lavorativa del 50% dal 17 agosto 2020 (pag. 502-504 incarto AI).

2.5. Nell’ambito della nuova richiesta di

prestazioni, l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante, dr. med. __________,

FMH medicina interna e malattie tropicali e la dr.ssa med. __________, FMH

medicina interna, i quali, oltre a rispondere alle domande poste nel formulario

loro trasmesso, hanno prodotto la documentazione medica inerente l’assicurata e

ritenuta rilevante per il caso di specie.

Il 30 marzo 2023 la dr.ssa med. __________,

ha esaminato minuziosamente i referti medici prodotti, concludendo:

"

(…) Nella documentazione medica presentata dall’A a corredo della

richiesta di revisione della rendita d’invalidità del 07.10.2022 non esiste:

1) alcuna

nuova diagnosi ai sensi dell’ICD 10 o altra categorizzazione internazionale;

2) un esame

obiettivo e/o esame testistico e strumentale che si discosti significativamente

da quanto oggettivato in precedenza;

3) non esiste

la prescrizione di una nuova terapia farmacologica, neuroriabilitativa

assunta/seguita dall’A;

4) alcuna

attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al pronto soccorso;

5) ad

eccezione delle visite di controllo che documentano uno stato clinico e

valetudinario stazionario, non esiste alcuna recente visita specialistica né

l’esecuzione di approfondimenti paraclinici strumentali.

Conclusioni

In

conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni

significative di fatti medici noti stato clinico e valetudinario invariato.”

(pag. 622-623 incarto AI)

2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,

all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di

documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo

stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato

è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio

per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili

dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire

se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,

né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha

concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione

attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in ragione

della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di

perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid.

3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nel caso di specie nell’ambito della

nuova richiesta di prestazioni, l’Ufficio AI ha interpellato il medico curante,

dr. med. __________, FMH medicina interna e malattie tropicali e la dr.ssa med.

__________, FMH medicina interna, i quali, oltre a rispondere alle domande

poste nel formulario trasmesso dall’UAI, hanno prodotto la documentazione

medica inerente l’assicurata e ritenuta rilevante per il caso di specie.

Come riportato dettagliatamente

nell’annotazione del 30 marzo 2023 da parte della dr.ssa med. __________, dove

in 6 pagine vengono esaminati nei minimi particolari tutti i nuovi documenti

medici prodotti dai curanti dell’insorgente, non sono stati presentati referti

medici atti ad oggettivare una diversa conclusione circa l’incidenza delle

patologie di cui è affetta l’insorgente sulla sua capacità lavorativa rispetto

a quanto stabilito in occasione della precedente procedura conclusasi con

l’emissione della decisione dell’8 aprile 2022 cresciuta incontestata in

giudicato. Non è stata posta alcuna nuova diagnosi, non sono stati effettuati

particolari esami che si discostino significativamente da quanto già

oggettivato e le visite di controllo documentano uno stato clinico e

valetudinario stazionario.

Del resto parte dei documenti

prodotti (ad esempio il referto del 25 ottobre 2021 della dr.ssa med. __________

e della psicologa __________, allegato anche al ricorso [doc. B], oppure il

referto del 7 giugno 2021 del dr. med. __________, FMH medicina interna e

malattie tropicali, oppure ancora il rapporto del 25 novembre 2021 della dr.ssa

med. __________ o il rapporto del 12 gennaio 2021 del dr. __________), si

riferiscono ad un periodo precedente la decisione su opposizione impugnata,

sono già stati esaminati nella precedente procedura (cfr. annotazione SMR del 28

marzo 2022 di 12 pagine [pag. 532 e seguenti incarto AI]) e non sono pertanto

atti a comprovare, neppure secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, un peggioramento dello stato di salute con incidenza sul grado

d’invalidità della ricorrente.

Per quanto concerne i referti

medici successivi all’8 aprile 2022, la ricorrente con il ricorso accenna in

particolare all’allegato scritto del suo curante, dr. med. __________, FMH

medicina interna e malattie tropicali, il quale il 18 ottobre 2022, nel

rapporto prodotto su richiesta dell’UAI, ha precisato come l’insorgente “ebbe

sintomi da COVID già da gennaio 2020, senza tamponi; fu fatta una sierologia in

marzo 2021 (negativa); in maggio fu vaccinata (maggio 2021). Lamenta disturbi

soprattutto della sfera cognitiva con: blocchi, dimenticanze” ed ha posto

la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di “disturbi delle

facoltà cognitive con errori di scrittura, disturbi della concentrazione,

fatica a trovare le parole. Sindrome ansiosa”.

Come rileva la dr.ssa med. __________,

il medico curante non ha posto alcuna diagnosi ai sensi dell’ICD o di altra

categorizzazione internazionale e riferisce circa la già nota eventuale

infezione da COVID, non avvalorata da test sierologici. Egli indica la presenza

di disturbi funzionali già discussi nell’ambito della precedente procedura

(cfr. annotazione SMR del 28 marzo 2022).

Il curante già in un referto del 7

giugno 2021 (cfr. pag. 577 incarto AI) aveva segnalato l’infezione acuta da

COVID 19 non certa e la “nebbia cerebrale”, indicando che alla

ricorrente “le sembra che nella testa tutto sia ammucchiato assieme, dà

risposte che non c’entrano con quanto si sta dicendo, si sbaglia a pronunciare

le parole” e inizialmente si sospettava una malattia di Alzheimer, ipotesi

poi smentita.

La dr.ssa med. __________ aveva già

spiegato, nell’ambito della procedura sfociata nella decisione dell’8 aprile

2022, i motivi per i quali tali valutazioni non erano atte a comprovare una

modifica dello stato di salute della ricorrente con incidenza sul grado

d’invalidità (cfr. la citata annotazione del 28 marzo 2022).

Per il resto, la maggior parte dei

referti relativi a periodi successivi alla decisione dell’8 aprile 2022 si

esauriscono nell’attestazione di periodi di incapacità lavorativa al 100% senza

tuttavia indicare elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni

tratte dall’UAI nella precedente procedura. Il certificato del 26 settembre 2022

della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna, che attesta una completa

incapacità lavorativa dal 4 gennaio 2022 al 26 settembre 2022, è privo di

diagnosi, prognosi, status clinico e valetudinario (pag. 563 incarto), mentre

il rapporto medico dell’11 novembre 2022 della medesima curante non riporta

alcun fatto medico nuovo, rispettivamente alcuna modifica significativa di

fatti noti (pag. 856-601 incarto AI).

Neppure il cardiologo __________,

nei referti del 6 settembre 2022 (pag. 603-604 incarto AI) e del 21 settembre

2022 (pag. 605-606 incarto AI) oggettiva la presenza di una patologia con

incidenza sulla capacità lavorativa della ricorrente (“pag. 606 incarto AI: “cardiologicamente

buon decorso. I parametri ecografici di performance sinistroventricolare sono

buoni, l’aorta è stabile a 43 mm in valvola tricuspide. Si conferma una

ipertensione arteriosa polmonare purtroppo apparentemente in peggioramento che

impone una sospensione del tabagismo ed ev. una definizione più precisa a

livello pneumologico/cateterismo destro […]”).

Egli del resto non attesta alcuna

incapacità lavorativa.

Come rilevato dalla dr.ssa med. __________,

si tratta di una patologia cardiaca nota, stabile nel tempo e senza influsso

sulla capacità lavorativa.

Non può essere d’aiuto alla

ricorrente neppure la testimonianza scritta, firmata da suo marito e dai suoi

figli, i quali elencano le difficoltà riscontrate nella ricorrente sorte dopo

aver contratto il COVID 19 (doc. B). Si tratta infatti di disturbi già noti in

precedenza, in parte già evidenziati sia dal dr. med. __________ (cfr. rapporto

del 18 ottobre 2022: “disturbi delle facoltà cognitive con errori di

struttura, disturbi della concentrazione, fatica a trovare le parole”; pag.

573 incarto AI), sia dalla dr.ssa __________ (cfr. rapporto del 20 ottobre

2021: “cognitivamente lamenta difficoltà di concentrazione, comprensione

(scritta e orale) e ragionamento. Inoltre riporta la tendenza a utilizzare

termini italiani e tedeschi all’interno della stessa frase senza accorgersene,

tale fenomeno infatti le è stato riportato dai suoi interlocutori” [pag.

533 incarto AI), sia dal dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia,

già in occasione del referto redatto il 29 ottobre 2019, precedente l’asserita

infezione da COVID 19 (pag. 756 incarto AI: “[…] ciò che l’aveva messa in

ansia era il fatto che sul lavoro “dimenticava le cose”, faceva “fatica a fare

la contabilità e le rispettive chiusure” e le avevano fatto notare, da parte

dell’ufficio di revisione, che lei “faceva delle cavolate”. Le capitava anche

di “rispondere spesso in tedesco, senza accorgersene” e le era anche capitato,

mentre guidava la sua automobile, di entrare inavvertitamente in un senso

unico. Infine, si era anche accorta “di pensare qualcosa e poi di dire qualcosa

d’altro”). Tali disturbi erano stati presi in considerazione nell’ambito

della precedente procedura e non erano stati ritenuti rilevanti dall’SMR (cfr.

annotazione del 28 marzo 2022, pag. 532-543 incarto AI).

Quanto

alla richiesta della ricorrente di essere visitata personalmente dall’SMR, va

rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi

medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle

prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni

tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di

scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis OAI

in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a

cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello

medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate, tenendo

conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

Fatti

I servizi interni dell’SMR,

se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto

medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio

dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono

necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non

è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue

direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri

esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la

validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura

probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR

2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012,

consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si dispone

di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se si

tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

Considerandi

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che rispetto alla decisione

dell’8 aprile 2022, lo stato di salute dell’insorgente rispettivamente

la sua capacità lavorativa, al momento della decisione del 26 giugno 2023, sono

rimasti sostanzialmente invariati.

In

queste condizioni il diritto a mezza rendita AI va confermato, così come la

decisione impugnata.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti