32.2023.69
Ricorso (accolto) contro la decisione – in via di revisione – di rifiuto di rendita. Statuto casalinga 100% confermato. Inizio anno d’attesa diverso da quanto addotto dalle parti: rinvio atti per calcolare con precisione l’IL media fino alla decisione amministrativa e per una perizia psichiatrica
12 gennaio 2024Italiano43 min
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.69
jv/gm
Lugano
12 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1961, di formazione impiegata d’ufficio, da ultimo attiva come operaia
(dal 1979 al 1993) e successivamente casalinga a tempo pieno, il 28 gennaio/1.
febbraio 2022 ha presentato una domanda d’assegno per grandi invalidi (di
seguito AGI), adducendo un peggioramento delle affezioni psichiatriche (dal
2021) determinanti la necessità di aiuto per due atti ordinari di vita
(mangiare, spostarsi/mantenere i contatti sociali), di sorveglianza personale
da parte del marito e di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana (docc. 1-3 incarto AI).
Esortata
dall’Ufficio AI (docc. 4 e 7 incarto AI), il 28/30 marzo 2022 l’assicurata ha
presentato una domanda di rendita (docc. 11 e 12 incarto AI).
Richiamato
il curriculum vitae (doc. 15 incarto AI), il rapporto medico del 24 maggio 2022
della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 18
incarto AI) e i rapporti di degenza della Clinica __________ (di seguito __________
di __________) del 20 gennaio, 8 aprile e 12 luglio 2022 (docc. 20, doc. 23,
pagg. 91-101 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR
(doc. 24 incarto AI). Quest’ultimo, dopo aver chiesto ed ottenuto ulteriore refertazione
medica (docc. 25-28 incarto AI), ha allestito il rapporto SMR del 16 dicembre
2022 (doc. 29 incarto AI).
Premesso
uno statuto di casalinga al 100%, poste le seguenti diagnosi:
"
2.1. Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa (CL)
Codice
infermità: 645 Codice danno funzionale: 65
ICD10 F61 Altri disturbi di
personalità forme miste
ICD 10 F31.9 Disturbo affettivo
bipolare non specificato
2.2. Diagnosi
senza ripercussione sulla capacità lavorativa
Malattia da
SARS-CoV-2 (gennaio 2022)
Malnutrizione
proteica-energetica di grado lieve con score NRS a 3; BMI a 19.4 Kg/m2
Pregressa
polmonite basale bilaterale da germe ignoto su probabile sedazione da psicofarmaci
Allergia a
Bactrim”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa nelle mansioni consuete (riferiti a un’attività svolta
al 100%):
% IL mansioni consuete
Periodi
Documentazione
100
19.11.2021-16.12.2021
Rapporti di dimissione dalla __________ di __________
in ged 26.09.2022
Rapporto medico della dr.ssa __________ in ged
27.05.2022
40
17.12.2021-10.02.2022
100
11.02.2022-14.03.2022
40
15.03.2022-23.05.2022
100
24.05.2022-22.06.2022
40
23.06.2022-continua
1.2. Il 29
marzo 2023 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica, confluita nel rapporto di medesima data con il quale
la consulente ispettrice ha accertato un grado d’invalidità globale arrotondato
del 17% (doc. 30 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 17 aprile 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
della rendita, l’assicurata presentando un grado d’invalidità non pensionabile
del 17.13% (doc. 32 incarto AI).
Con
ulteriore progetto di medesima data l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
dell’AGI, argomentando che in caso di affezione esclusivamente di natura
psichiatrica – come nel caso di specie – il diritto all’AGI è vincolato a
quello ad una rendita e, siccome quest’ultimo non era dato, il presupposto per
l’AGI non risultava adempiuto (doc. 31 incarto AI).
Con
osservazioni del 15 maggio 2023 l’assicurata e suo marito hanno contestato
entrambi i preavvisi, allegando lo scritto del 16 maggio 2023 della curante,
quest’ultima contestando la valutazione effettuata dalla consulente ispettrice
circa le ripercussioni dell’affezione psichiatrica nella conduzione
dell’economia domestica (doc. 33 incarto AI).
Le
osservazioni sono state sottoposte al medico SMR (doc. 34 incarto AI), il quale
non le ha ritenute idonee ad inficiare il rapporto d’inchiesta domiciliare
(doc. 35 incarto AI).
Con
decisioni del 30 maggio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto della domanda
di rendita (doc. 36 incarto AI) e dell’AGI (doc. 37 incarto AI), allegando
altresì la presa di posizione della consulente ispettrice che ribadiva la
correttezza del suo operato (doc. 38 incarto AI).
1.4. L’assicurata,
rappresentata dalla RA 1, ha impugnato la decisione di rifiuto dell’AGI,
postulandone l’annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare
l’istruttoria per quanto riguarda la valutazione del diritto all’aiuto
diretto/indiretto nello svolgimento degli atti ordinari della vita (igiene
personale e vestirsi/svestirsi) (doc. 48, pagg. 170-213 incarto AI).
Con la
risposta di causa l’amministrazione ha ritenuto opportuno, alla luce delle
censure ricorsuali, “attuare nel caso in esame un accertamento sul posto
volto a definire gli aiuti di cui necessita l’assicurata nello svolgimento
degli atti ordinari della vita […] [d]agli elementi proposti non risulta
possibile valutare l’AGI AI limitando la verifica solo accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana”, proponendo il rinvio degli
atti per “attuare l’accertamento sul posto per la verifica delle condizioni
inerenti la prestazione dell’AGI AI” (STCA 32.2023.70 del 29 settembre
2023, pag. 2).
Con
scritto dell’11 settembre 2023 l’insorgente ha aderito alla proposta di rinvio
formulata dall’amministrazione e con decisione del 29 settembre il TCA ha
accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti
all’Ufficio AI affinché approfondisca ulteriormente l’eventuale diritto all’AGI
con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere
all’igiene personale” e quello del “vestirsi/svestirsi”, osservando
inoltre che “nel caso in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto
all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di
“provvedere all’igiene personale” e di quello del “vestirsi/svestirsi”, una
decisione relativa al diritto di RI 1 ad un AGI dovrà in ogni caso essere
emessa dall’amministrazione – avuto riguardo a quanto stabilito all’art. 42
cpv. 3 LAI – non prima della conclusione della procedura avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto alla rendita […]” (STCA 32.2023.70 del 29
settembre 2023, pagg. 3 e 5).
Questa decisione è
cresciuta in giudicato.
1.5. L’assicurata
ha impugnato anche la decisione di rifiuto di rendita del 30 maggio 2023,
postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti per “per il
completamento istruttorio”.
Producendo
ulteriore refertazione medica, ella contesta lo statuto di casalinga al 100% e la
valutazione dell’inabilità lavorativa (anno d’attesa, asserito miglioramento
tra i ricoveri clinici, (in)adeguatezza dell’inchiesta economica per l’accertamento
del diritto alla rendita), chiedendo all’amministrazione di comunicarle quali
basi ha usato per calcolare il tempo dedicato ad ogni singola mansione e
sottomansione.
1.6. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato lo statuto di casalinga, l’inizio
dell’incapacità lavorativa (producendo l’annotazione del 23 agosto 2023 del
medico SMR dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia) e la
correttezza del rapporto d’inchiesta domiciliare, rinviando alla giurisprudenza
e alle cifre delle circolari dell’UFAS in concreto applicabili, allegando le
spiegazioni della consulente ispettrice circa il calcolo del tempo dedicato
alle mansioni. In ragione di quanto esposto, ha quindi chiesto la conferma
della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.7. Con
osservazioni del 25 settembre 2023 la ricorrente ha nuovamente contestato lo
statuto di casalinga e la presa di posizione del 23 agosto 2023 del medico SMR,
evidenziando come quest’ultimo non ha neppure visitato l’assicurata e che lo
stato valetudinario necessiti di essere approfondito tramite una perizia
psichiatrica. Alle osservazioni l’insorgente ha allegato il rapporto del 17
giugno 2023 dell’Ospedale __________ di __________ attestante una visita di medesima
data a seguito di un “attacco di panico su noto disturbo d’ansia”
(VIII).
1.8. Con
ulteriore scritto del 16 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto il rapporto di
dimissione dalla Clinica __________ di __________ (di seguito Clinica __________)
del 5 ottobre 2023 dal quale “emerge chiaramente che le diagnosi poste, le
informazioni anamnestiche e la valutazione confermano quanto sostenuto e
richiesto nel ricorso ed osservato in data 25.09.2023, sia in merito alla
determinazione dello statuto dell’assicurata, sia all’inizio della decorrenza
dell’anno di attesa e quindi al diritto a rendita, e sia, nel caso in cui
questo Tribunale dovesse confermare lo statuto scelto dell’Ufficio AI ed in
considerazione dei numerosissimi ricoveri, in merito alla scelta istruttoria
inadeguata […] e carente […]” (XI).
1.9. Con
scritto del 30 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto il
rapporto del 5 ottobre 2023 della Clinica __________ al medico SMR e che
quest’ultimo, con annotazione del 25 ottobre 2023, lo ha ritenuto irrilevante,
confermando l’annotazione SMR del 23 agosto 2023. Pertanto, l’Ufficio AI ha
ribadito la propria posizione (XIII+1).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di rendita presentata dall’assicurata nel marzo 2022.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI
prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.
1).
Il
marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima
concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto
alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato
il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1
e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
In
casu, benché la ricorrente avesse compiuto 55 anni al 1. gennaio 2022 (cfr.
supra consid. 1.1. in initio), ella non era mai stata al beneficio di
prestazioni AI, ragione per cui non rientra nel cosiddetto “gruppo diritti
acquisiti”. Inoltre, pur contestando l’inizio dell’incapacità lavorativa di
lunga durata (che ritiene decorrere da marzo 2019, I, p.ti 2.1. e 2.2.), ella
ammette che la domanda di rendita presentata nel marzo 2022 (cfr. supra consid.
1.1.) è tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (I, p.to 2.2.1 in fine),
ragione per cui l’eventuale diritto alle prestazioni nasce sei mesi dopo la
presentazione della domanda, ossia nel settembre 2022 (per il calcolo vedasi ad
esempio le STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.1. in fine).
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione
d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore
ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la
determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado
d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene
computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il
grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale
corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
2.4. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità
di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986
pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In
questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato
che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal
quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa
è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di
svolgere le mansioni consuete.
L’art.
27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a
sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa
occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli
usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.
Secondo
la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività
assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di
patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata
sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante
un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).
Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della
sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia
essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è
ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei
lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali.
Va qui
segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1
OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito
delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica
(cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in
Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno un’attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato
avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato
esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere
dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne
avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.
Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento
dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le
altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del
diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso
concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età
dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità
dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita
un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del
minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa
rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393
consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF
9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi
inoltre Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n.
67 e seg. ad art. 16 LPGA con riferimenti; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA
I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).
Va
ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione
si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata
dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,
98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente
pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,
op. cit., pag. 190-191).
2.6. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca
un’incapacità di guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un
disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione
sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare
anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da
un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla
salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è
data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il
comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da
dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta
di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e
quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi
limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia
pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche
und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift
1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e
Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per
l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.
4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2.,
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c,
pag. 314; 105 V 156 consid. 1.
pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
Considerandi
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre
2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.
174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8
La
ricorrente contesta, tra l’altro, lo statuto di casalinga al 100% (cfr. supra
consid. 1.5.).
2.8.1
Come
accennato in narrativa (cfr. supra consid. 2.5.), per determinare il metodo di
graduazione dell’invalidità si deve innanzitutto verificare se la persona
esercitava o meno un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere
dell’invalidità (cfr. infra consid. 2.8.1.1.). Quale secondo passo, occorre
determinare se, valutato l’insieme delle circostanze del caso in disamina, in
assenza del danno alla salute l’assicurata avrebbe esercitato o meno
un’attività lavorativa (cfr. infra consid. 2.8.1.2.).
2.8.1.1
Al termine
delle due degenze del 2019 alla Clinica __________ – per complessivi ottanta
giorni, e meglio dal 28 marzo al 6 maggio e dal 24 maggio al 2 luglio; I, allegati
A5 e A6) – gli specialisti dell’istituto psichiatrico hanno accertato un “miglioramento
globale della situazione […]” giustificante la fine della degenza. Le due
degenze del 2019 sono quindi da inquadrare quali puntuali e temporalmente
circoscritti peggioramenti della situazione valetudinaria che hanno determinato
un’incapacità lavorativa completa (VI 1) limitatamente al periodo di ottanta
giorni. Non si può concludere che nel 2019, preso nel suo complesso, vi sia
stata un’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o
di lunga durata, leggasi invalidità (cfr. supra consid. 2.3.). Tale conclusione
è confortata anche dal fatto che nel 2020 non vi è stato alcun ricovero. A tal
proposito e contrariamente a quanto ritiene l’insorgente (I, p.to 2.2), il
tenore del rapporto del 20 gennaio 2022 della __________ di __________ non
permette di concludere che con il fallito tentativo del 2020 di separazione dal
marito vi sia stata un’automatica, notevole, immediata e perdurante limitazione
della capacità lavorativa, il citato documento attestando unicamente che “La
separazione non è andata a buon fine a causa della comparsa di sentimenti di
tristezza e solitudine con esacerbazione delle quote ansiose, motivo per il
quale è tornata a convivere con il marito” (doc. 23, pag. 96 incarto AI).
Nel
rapporto medico del 24 maggio 2022 la curante ha retroattivamente accertato
un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 2019 e continua (doc. 18
incarto AI). Posto che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.7.),
per le ragioni esposte sopra la presa di posizione della dr.ssa __________ non
può essere seguita.
Va
precisato che anche se inizialmente il medico SMR non aveva richiamato la
refertazione medica del 2017 e del 2019, fondando il suo parere sui rapporti
medici successivi e fissando l’inizio dell’invalidità a novembre 2021, ossia
contestualmente al primo ricovero presso la __________ di __________, tale procedere
risulta in casu ininfluente, giacché nelle successive prese di posizione egli
si è determinato anche sulle antecedenti refertazioni mediche, confermando
un’incapacità lavorativa completa durante i ricoveri come pure le limitazioni
accertate dalla consulente ispettrice nello svolgimento delle mansioni
domestiche ed il grado d’invalidità (VI 1 e XII 1).
Ad
ogni modo, questo Giudice non concorda neppure con la fissazione da parte
dell’Ufficio AI del momento dell’insorgenza dell’invalidità (19 novembre 2021,
cfr. supra consid. 1.1. in fine).
In
effetti, considerato che il medico SMR ha accertato che “durante i periodi
di ricovero ospedaliero è giustificata l’IL del 100%” e considerate le
refertazioni mediche attestanti molteplici degenze nel 2021 per complessivi 140
giorni (dal 23 febbraio al 30 marzo, dal 26 aprile al 21 maggio, dal 2 agosto
al 14 settembre, dal 19 novembre al 16 dicembre; cfr. I, allegati A7-A10 e doc.
23, pagg. 96-101 incarto AI), l’inizio dell’invalidità va fissata al 23
febbraio 2021. D’altronde, lo stesso medico SMR aveva indicato nel suo rapporto
del 16 dicembre 2022 (allestito prima delle refertazioni mediche prodotte
dall’insorgente con il ricorso) l’assicurata “limitata nello svolgimento
delle mansioni consuete (casalinga) almeno a partire dal ricovero presso
la clinica __________ di __________ del 19.11.2021” (doc. 29, pag. 111
incarto AI, sottolineatura del redattore), non potendo quindi escludere una
limitazione funzionale antecedente.
Ne
consegue che, a fronte della refertazione medica prodotta con il gravame e del
complemento SMR del 23 agosto 2023 (VI 1) l’inizio dell’invalidità è da fissare
al 23 febbraio 2021, ossia in concomitanza con il primo ricovero del 2021
presso la Clinica __________ (I, allegato A7).
Accertato
il momento dell’insorgenza dell’invalidità, è pacifico che immediatamente prima
dell’insorgenza dell’invalidità la ricorrente non esercitava alcuna attività
lucrativa (cfr. supra consid. 1.1.).
2.8.1.2
Occorre
ora verificare se, considerate tutte le circostanze del caso di specie, in
assenza del danno alla salute la ricorrente avrebbe o meno esercitato
un’attività lucrativa.
Giova in tale contesto rammentare il
principio della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui in
presenza di due versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l’assicurato ha reso nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non potendo
integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3., DTF 121 V 45
consid. 2a e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.).
La
ricorrente sostiene di dover essere considerata salariata, prevalendosi della
dichiarazione fatta all’ispettrice consulente in sede d’inchiesta domiciliare,
indicando come la presa a carico psichiatrica risalga al 1999 (quando il figlio
aveva quattro anni) e che dal 2017 in avanti la situazione valetudinaria sia
peggiorata sempre più. Adduce inoltre che “La decisione di separazione dal
marito presa nel novembre 2020 depone pure a sostegno dello statuto esercitante
un’attività lavorativa. Questa decisione implica […] la necessità di
provvedere al proprio sostentamento in modo indipendente, essendo fino ad
allora economicamente a carico del coniuge. Il fatto che […] sia tornata
a vivere con il marito non va certo inteso come scelta di rimanere casalinga,
ma “la separazione non è andata a buon fine a causa della comparsa di
sentimenti di tristezza e solitudine con esacerbazione delle quote ansiose,
motivo per il quale è tornata a convivere con il marito” […]” (I, p.to 1.).
Nelle more del ricorso l’insorgente ha motivato l’assenza di ricerche di lavoro
negli ultimi cinque anni con il danno alla salute (VIII, pag. 1).
Dal
profilo formativo, dopo la scuola dell’obbligo la ricorrente ha concluso una
formazione di impiegata d’ufficio acquisendo il relativo diploma il 22 giugno
1979.
(doc. 9 e doc. 11, pag. 36 incarto AI).
Per
quanto concerne l’aspetto lavorativo, contrariamente a quanto indicato nel
formulario di richiesta di rendita (doc. 11, pag. 37 incarto AI), ella non ha
mai lavorato al 100%. Ciò si evince dall’analisi dell’estratto del conto
individuale, ove sono riportati dei redditi estremamente modesti (al di sotto
del minimo di sussistenza) e con importanti fluttuazioni (doc. 13 incarto AI),
in ogni caso mai al di sopra fr. 19'354 (ultimo reddito percepito) all’anno.
Appare quindi evidente che la ricorrente ha sempre e solo lavorato su base
retributiva oraria (eventualmente con un minimo fisso ed una componente
variabile). Dall’estratto del conto individuale si evince altresì che
l’insorgente ha lavorato da settembre 1979 e che l’ultimo stipendio le è stato
versato nel dicembre del 1993 (doc. 13 incarto AI). Come da lei stessa
indicato, ella era casalinga già dal 26 novembre 1993 (doc. 11, pag. 37 incarto
AI).
Circa
l’ambito famigliare, il 23 gennaio 1995 la ricorrente ha partorito il figlio __________
(doc. 10, pag. 27 incarto AI), ragione per cui il concepimento, ammesso un
periodo gestazionale normale, è da ricondurre a 9 mesi prima, ossia ad
aprile-maggio 1994. Il figlio è divenuto maggiorenne nel 2013.
Nel
curriculum vitae del 10 aprile 2022 (doc. 15 incarto AI) l’insorgente ha
indicato che le sue conoscenze linguistiche sono limitate all’italiano (lingua
madre) e a conoscenze di base del francese, del tedesco e dell’inglese. Non
dispone inoltre di alcuna conoscenza in ambito informatico. Alla domanda “Al
fine di definire la pratica, necessitiamo sapere se negli ultimi 5 anni ha
effettuato ricerche di lavoro […]” ha crociato la casella “NO (ero soddisfatto
del mio lavoro”.
Nel
formulario medico del 24 maggio 2022 la stessa curante dr.ssa __________ aveva
indicato alla domanda “3.2 Di quali informazioni riguardo alla situazione
professionale della/del paziente dispone” “VENDITRICE” e “CASALINGA”
(doc. 18, pag. 72 in fine).
Nel
mandato per SMR del 3 ottobre 2022 viene riportato che “Assicurata […] si
dichiara casalinga” (doc. 24 incarto AI) e anche nel rapporto SMR del 16
dicembre 2022 il dr. __________ ritiene che “L’assicurata è da valutare come
casalinga al 100% […]” (doc. 29, pag. 111 incarto AI).
Solo
in sede d’inchiesta domiciliare, il 29 marzo 2023, alla domanda “se non fosse
intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività
lucrativa?” la consulente ispettrice ha messo a verbale che “La signora RI 1
dichiara che dopo la nascita del figlio non ha più voluto lavorare perché
soffriva già di problemi di salute.”, indicando altresì la ricorrente quale
“Casalinga dal 1993” (doc. 30, pag. 117 incarto AI).
In
sintesi, il basso livello di formazione e la mancanza di conoscenze in ambito
informatico avevano già determinato redditi al di sotto del minimo vitale
quando la ricorrente era professionalmente attiva. Inoltre, ella stessa ha
ammesso di essere diventata casalinga da novembre 1993, ossia un mese prima
dell’ultimo salario percepito. Il concepimento del figlio è avvenuto ad
aprile-maggio 1994, ossia circa cinque mesi dopo essere divenuta casalinga,
senza che l’insorgente abbia allegato (e tantomeno comprovato) di aver fatto ricerche
di lavoro in questo frangente. Anche volendo tener conto della necessità di
accudire il figlio fino al raggiungimento della maggiore età nel gennaio 2013,
ella non ha mai dato prova di essersi attivata alla ricerca di un impiego
successivamente a tale momento.
Oltre
a ciò, tutte le “dichiarazioni della prima ora” fornite all’Ufficio AI
risultano univoche, l’insorgente essendosi sempre considerata “casalinga dal
1993”.
È solo
in sede d’inchiesta domiciliare che la ricorrente ha addotto problemi di salute
a motivo dell’impossibilità di ripresa di un’attività salariata dopo la nascita
del figlio il __________ 1995, motivazione poi più diffusamente elaborata dalla
patrocinatrice in sede ricorsuale.
Di
tutta evidenza, la dichiarazione resa in seconda battuta e personalmente dalla
ricorrente risulta insufficiente a sovvertire la forza probatoria degli
elementi (oggettivi) precedentemente esposti, questi ultimi convergendo sullo
statuto di casalinga da novembre 1993 o, al più tardi, da gennaio 1994. Ma a
prescindere da ciò, agli atti non vi è alcuna refertazione medica attestante
un’incapacità lavorativa precedente al 2017 (I, allegati A3 e A4), la presa a
carico psichiatrica dal 1999 (doc. 6, pag. 19 incarto AI) non essendo di per sé
sufficiente per suffragare la tesi dell’insorgente. Per quanto concerne il
tentativo effettuato nel 2020 di separazione dal marito, non vi sono elementi
per poter concludere alcunché a favore della tesi dell’insorgente secondo cui tale
circostanza implicasse necessariamente l’assunzione di un’attività salariata,
considerato che l’aspetto economico avrebbe dovuto essere discusso già
precedentemente alla messa in atto di tale soluzione. In tal senso, quanto
addotto dalla ricorrente è rimasto allo stadio di mero parlato, considerando
peraltro che il tentativo di vita separata dal coniuge, seppur di breve durata,
è stato concretizzato, senza che vi fossero riferimenti alla necessità di
riprendere un’attività lucrativa (cfr. ad esempio il rapporto del 9 settembre
2021.
della Clinica __________ (I, allegato A8).
Tutto
bene considerato (cfr. supra consid. 2.4.), richiamato il surriferito principio
della priorità della dichiarazione della prima ora e ricordato il margine
d’apprezzamento delle prove, questo Giudice ritiene con il grado probatorio
della verosimiglianza preponderante che le circostanze addotte e la
documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso della procedura
amministrativa e con il gravame non sono sufficienti a dimostrare che ella, in
assenza del danno invalidante, avrebbe effettivamente voluto intraprendere
un’attività lucrativa.
Visto
quanto precede, la valutazione dell’Ufficio AI che ha considerato l’assicurata
casalinga al 100% con conseguente applicazione del metodo specifico di
graduazione dell’invalidità va confermata.
2.9
Le parti
dissentono sull’inizio dell’anno d’attesa, ossia dell’anno durante il quale
l’assicurato ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del quaranta percento in
media senza notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). La ricorrente
ritiene che l’anno d’attesa fosse iniziato nel 2019, alternativamente nel 2020.
L’Ufficio AI, da parte sua, fissa l’inizio dell’anno d’attesa in concomitanza
con il primo ricovero presso la __________ di __________, ossia nel novembre
2021.
A
mente di questo Giudice e per le ragioni in larga parte già esposte al consid.
2.8.1.1., l’anno d’attesa è iniziato a decorrere il 23 febbraio 2021.
Infatti,
nel complemento del 23 agosto 2023 (VI 1) il medico SMR ha accertato
un’incapacità lavorativa del 100% nei periodi di degenza e confermato le limitazioni
del 17% (e pari grado d’invalidità) determinate dalla consulente ispettrice per
i periodi intercorsi tra le degenze. Ciò significa che dal 23 febbraio 2021 al
23.
febbraio 2022 l’insorgente è stata degente per 152 giorni – 140 giorni nel
2021.
(I, allegati A7-A10 e doc. 23, pagg. 96-101 incarto AI) e 12 giorni dal 12
febbraio 2022 al 23 febbraio 2022(doc. 23, pagg. 91-95 incarto AI) – e nei
restanti giorni dell’intervallo temporale citato è stata accertata
un’incapacità lavorativa del 17%.
Risulta
pertanto oltremodo verosimile che dal 23 febbraio 2021 al 23 febbraio 2022 l’insorgente
presentava già una percentuale d’incapacità lavorativa media superiore al 40%,
non essendo peraltro ravvisabili notevoli interruzioni ai sensi dei combinati
artt. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 29ter OAI.
Constatato
che nell’anno d’attesa l’insorgente presentava con ogni verosimiglianza
un’incapacità lavorativa superiore al 40%, si rende necessario il rinvio degli
atti all’amministrazione affinché determini con precisione sia la percentuale
d’incapacità lavorativa media in tale intervallo temporale, sia l’evoluzione
dell’incapacità lavorativa fino al 30 maggio 2023, data della decisione
impugnata. Tale approfondimento dovrà evidentemente tener altresì conto di
tutta la documentazione medica a disposizione, rispettivamente da acquisire
agli atti.
2.10
Per quel
che concerne la valutazione medica, esaminata attentamente tutta la
refertazione medica agli atti, questo Giudice ritiene che la fattispecie in
disamina sia sufficientemente complessa da rendere opportuna una perizia in
ambito psichiatrico, la quale dovrà in particolare confrontarsi maggiormente
con le refertazioni mediche prodotte, rispettivamente indicate nelle more della
presente procedura dalla ricorrente. In tal senso, il fatto che il medico SMR
non abbia neppure visitato personalmente l’insorgente non permette di escludere
che l’incapacità lavorativa effettiva durante i periodi tra le degenze fosse
superiore a quanto riportato dal dr. __________.
2.11
Visto tutto quanto precede, sulla scorta degli atti
all’inserto non può (ancora) escludersi con la dovuta certezza e serenità che
l’insorgente abbia diritto a prestazioni AI. Si rende quindi necessaria una
perizia psichiatrica e un approfondimento dell’evoluzione della capacità
lavorativa (almeno) fino alla data della decisione impugnata.
2.12
Per
quanto concerne la valutazione dell’operato della consulente ispettrice, essa
appare prematura; esperiti gli accertamenti psichiatrici e precisata l’evoluzione
dell’incapacità lavorativa nel tempo, la documentazione dovrà essere nuovamente
sottoposta alla consulente ispettrice, la quale potrà determinarsi alla luce di
eventuali nuovi elementi, confermando o modificando la sua precedente
valutazione.
2.13
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto
all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an
die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen
Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;
cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In concreto, stante la necessità di un
approfondimento medico, di un nuovo accertamento dell’evoluzione
dell’incapacità lavorativa e di un eventuale nuova presa di posizione della
consulente ispettrice, annullata – in accoglimento del ricorso – la decisione
impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda
nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.8.1.1., 2.9.-2.12.) e si
determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.
2.14
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a
piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V
281.
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500
sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 30 maggio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti