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Decisione

32.2023.69

Ricorso (accolto) contro la decisione – in via di revisione – di rifiuto di rendita. Statuto casalinga 100% confermato. Inizio anno d’attesa diverso da quanto addotto dalle parti: rinvio atti per calcolare con precisione l’IL media fino alla decisione amministrativa e per una perizia psichiatrica

12 gennaio 2024Italiano43 min

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.69

jv/gm

Lugano

12 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 maggio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1961, di formazione impiegata d’ufficio, da ultimo attiva come operaia

(dal 1979 al 1993) e successivamente casalinga a tempo pieno, il 28 gennaio/1.

febbraio 2022 ha presentato una domanda d’assegno per grandi invalidi (di

seguito AGI), adducendo un peggioramento delle affezioni psichiatriche (dal

2021) determinanti la necessità di aiuto per due atti ordinari di vita

(mangiare, spostarsi/mantenere i contatti sociali), di sorveglianza personale

da parte del marito e di accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana (docc. 1-3 incarto AI).

Esortata

dall’Ufficio AI (docc. 4 e 7 incarto AI), il 28/30 marzo 2022 l’assicurata ha

presentato una domanda di rendita (docc. 11 e 12 incarto AI).

Richiamato

il curriculum vitae (doc. 15 incarto AI), il rapporto medico del 24 maggio 2022

della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 18

incarto AI) e i rapporti di degenza della Clinica __________ (di seguito __________

di __________) del 20 gennaio, 8 aprile e 12 luglio 2022 (docc. 20, doc. 23,

pagg. 91-101 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR

(doc. 24 incarto AI). Quest’ultimo, dopo aver chiesto ed ottenuto ulteriore refertazione

medica (docc. 25-28 incarto AI), ha allestito il rapporto SMR del 16 dicembre

2022 (doc. 29 incarto AI).

Premesso

uno statuto di casalinga al 100%, poste le seguenti diagnosi:

"

2.1. Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice

infermità: 645 Codice danno funzionale: 65

ICD10 F61 Altri disturbi di

personalità forme miste

ICD 10 F31.9 Disturbo affettivo

bipolare non specificato

2.2. Diagnosi

senza ripercussione sulla capacità lavorativa

Malattia da

SARS-CoV-2 (gennaio 2022)

Malnutrizione

proteica-energetica di grado lieve con score NRS a 3; BMI a 19.4 Kg/m2

Pregressa

polmonite basale bilaterale da germe ignoto su probabile sedazione da psicofarmaci

Allergia a

Bactrim”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa nelle mansioni consuete (riferiti a un’attività svolta

al 100%):

% IL mansioni consuete

Periodi

Documentazione

100

19.11.2021-16.12.2021

Rapporti di dimissione dalla __________ di __________

in ged 26.09.2022

Rapporto medico della dr.ssa __________ in ged

27.05.2022

40

17.12.2021-10.02.2022

100

11.02.2022-14.03.2022

40

15.03.2022-23.05.2022

100

24.05.2022-22.06.2022

40

23.06.2022-continua

1.2. Il 29

marzo 2023 si è svolta un’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica, confluita nel rapporto di medesima data con il quale

la consulente ispettrice ha accertato un grado d’invalidità globale arrotondato

del 17% (doc. 30 incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione del 17 aprile 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

della rendita, l’assicurata presentando un grado d’invalidità non pensionabile

del 17.13% (doc. 32 incarto AI).

Con

ulteriore progetto di medesima data l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

dell’AGI, argomentando che in caso di affezione esclusivamente di natura

psichiatrica – come nel caso di specie – il diritto all’AGI è vincolato a

quello ad una rendita e, siccome quest’ultimo non era dato, il presupposto per

l’AGI non risultava adempiuto (doc. 31 incarto AI).

Con

osservazioni del 15 maggio 2023 l’assicurata e suo marito hanno contestato

entrambi i preavvisi, allegando lo scritto del 16 maggio 2023 della curante,

quest’ultima contestando la valutazione effettuata dalla consulente ispettrice

circa le ripercussioni dell’affezione psichiatrica nella conduzione

dell’economia domestica (doc. 33 incarto AI).

Le

osservazioni sono state sottoposte al medico SMR (doc. 34 incarto AI), il quale

non le ha ritenute idonee ad inficiare il rapporto d’inchiesta domiciliare

(doc. 35 incarto AI).

Con

decisioni del 30 maggio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto della domanda

di rendita (doc. 36 incarto AI) e dell’AGI (doc. 37 incarto AI), allegando

altresì la presa di posizione della consulente ispettrice che ribadiva la

correttezza del suo operato (doc. 38 incarto AI).

1.4. L’assicurata,

rappresentata dalla RA 1, ha impugnato la decisione di rifiuto dell’AGI,

postulandone l’annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare

l’istruttoria per quanto riguarda la valutazione del diritto all’aiuto

diretto/indiretto nello svolgimento degli atti ordinari della vita (igiene

personale e vestirsi/svestirsi) (doc. 48, pagg. 170-213 incarto AI).

Con la

risposta di causa l’amministrazione ha ritenuto opportuno, alla luce delle

censure ricorsuali, “attuare nel caso in esame un accertamento sul posto

volto a definire gli aiuti di cui necessita l’assicurata nello svolgimento

degli atti ordinari della vita […] [d]agli elementi proposti non risulta

possibile valutare l’AGI AI limitando la verifica solo accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana”, proponendo il rinvio degli

atti per “attuare l’accertamento sul posto per la verifica delle condizioni

inerenti la prestazione dell’AGI AI” (STCA 32.2023.70 del 29 settembre

2023, pag. 2).

Con

scritto dell’11 settembre 2023 l’insorgente ha aderito alla proposta di rinvio

formulata dall’amministrazione e con decisione del 29 settembre il TCA ha

accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata e rinviando gli atti

all’Ufficio AI affinché approfondisca ulteriormente l’eventuale diritto all’AGI

con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere

all’igiene personale” e quello del “vestirsi/svestirsi”, osservando

inoltre che “nel caso in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto

all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di

“provvedere all’igiene personale” e di quello del “vestirsi/svestirsi”, una

decisione relativa al diritto di RI 1 ad un AGI dovrà in ogni caso essere

emessa dall’amministrazione – avuto riguardo a quanto stabilito all’art. 42

cpv. 3 LAI – non prima della conclusione della procedura avente ad oggetto il

riconoscimento del diritto alla rendita […]” (STCA 32.2023.70 del 29

settembre 2023, pagg. 3 e 5).

Questa decisione è

cresciuta in giudicato.

1.5. L’assicurata

ha impugnato anche la decisione di rifiuto di rendita del 30 maggio 2023,

postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti per “per il

completamento istruttorio”.

Producendo

ulteriore refertazione medica, ella contesta lo statuto di casalinga al 100% e la

valutazione dell’inabilità lavorativa (anno d’attesa, asserito miglioramento

tra i ricoveri clinici, (in)adeguatezza dell’inchiesta economica per l’accertamento

del diritto alla rendita), chiedendo all’amministrazione di comunicarle quali

basi ha usato per calcolare il tempo dedicato ad ogni singola mansione e

sottomansione.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato lo statuto di casalinga, l’inizio

dell’incapacità lavorativa (producendo l’annotazione del 23 agosto 2023 del

medico SMR dr. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia) e la

correttezza del rapporto d’inchiesta domiciliare, rinviando alla giurisprudenza

e alle cifre delle circolari dell’UFAS in concreto applicabili, allegando le

spiegazioni della consulente ispettrice circa il calcolo del tempo dedicato

alle mansioni. In ragione di quanto esposto, ha quindi chiesto la conferma

della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.7. Con

osservazioni del 25 settembre 2023 la ricorrente ha nuovamente contestato lo

statuto di casalinga e la presa di posizione del 23 agosto 2023 del medico SMR,

evidenziando come quest’ultimo non ha neppure visitato l’assicurata e che lo

stato valetudinario necessiti di essere approfondito tramite una perizia

psichiatrica. Alle osservazioni l’insorgente ha allegato il rapporto del 17

giugno 2023 dell’Ospedale __________ di __________ attestante una visita di medesima

data a seguito di un “attacco di panico su noto disturbo d’ansia”

(VIII).

1.8. Con

ulteriore scritto del 16 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto il rapporto di

dimissione dalla Clinica __________ di __________ (di seguito Clinica __________)

del 5 ottobre 2023 dal quale “emerge chiaramente che le diagnosi poste, le

informazioni anamnestiche e la valutazione confermano quanto sostenuto e

richiesto nel ricorso ed osservato in data 25.09.2023, sia in merito alla

determinazione dello statuto dell’assicurata, sia all’inizio della decorrenza

dell’anno di attesa e quindi al diritto a rendita, e sia, nel caso in cui

questo Tribunale dovesse confermare lo statuto scelto dell’Ufficio AI ed in

considerazione dei numerosissimi ricoveri, in merito alla scelta istruttoria

inadeguata […] e carente […]” (XI).

1.9. Con

scritto del 30 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto il

rapporto del 5 ottobre 2023 della Clinica __________ al medico SMR e che

quest’ultimo, con annotazione del 25 ottobre 2023, lo ha ritenuto irrilevante,

confermando l’annotazione SMR del 23 agosto 2023. Pertanto, l’Ufficio AI ha

ribadito la propria posizione (XIII+1).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni

giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la

difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque

decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di rendita presentata dall’assicurata nel marzo 2022.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI

prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato

prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad

avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità

non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.

1).

Il

marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima

concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto

alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato

il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1

e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

In

casu, benché la ricorrente avesse compiuto 55 anni al 1. gennaio 2022 (cfr.

supra consid. 1.1. in initio), ella non era mai stata al beneficio di

prestazioni AI, ragione per cui non rientra nel cosiddetto “gruppo diritti

acquisiti”. Inoltre, pur contestando l’inizio dell’incapacità lavorativa di

lunga durata (che ritiene decorrere da marzo 2019, I, p.ti 2.1. e 2.2.), ella

ammette che la domanda di rendita presentata nel marzo 2022 (cfr. supra consid.

1.1.) è tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (I, p.to 2.2.1 in fine),

ragione per cui l’eventuale diritto alle prestazioni nasce sei mesi dopo la

presentazione della domanda, ossia nel settembre 2022 (per il calcolo vedasi ad

esempio le STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.1. in fine).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore

ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la

determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado

d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene

computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il

grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale

corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

2.4. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità

di guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal

quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa

è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a

sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata

sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante

un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della

sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali.

Va qui

segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1

OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito

delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica

(cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in

Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno un’attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato

avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento

dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le

altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del

diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita

un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del

minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393

consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF

9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi

inoltre Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n.

67 e seg. ad art. 16 LPGA con riferimenti; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.6. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca

un’incapacità di guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da

un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla

salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è

data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il

comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da

dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta

di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e

quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi

limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia

pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche

und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift

1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e

Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).

2.7. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2.,

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c,

pag. 314; 105 V 156 consid. 1.

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

Considerandi

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8

La

ricorrente contesta, tra l’altro, lo statuto di casalinga al 100% (cfr. supra

consid. 1.5.).

2.8.1

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 2.5.), per determinare il metodo di

graduazione dell’invalidità si deve innanzitutto verificare se la persona

esercitava o meno un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere

dell’invalidità (cfr. infra consid. 2.8.1.1.). Quale secondo passo, occorre

determinare se, valutato l’insieme delle circostanze del caso in disamina, in

assenza del danno alla salute l’assicurata avrebbe esercitato o meno

un’attività lavorativa (cfr. infra consid. 2.8.1.2.).

2.8.1.1

Al termine

delle due degenze del 2019 alla Clinica __________ – per complessivi ottanta

giorni, e meglio dal 28 marzo al 6 maggio e dal 24 maggio al 2 luglio; I, allegati

A5 e A6) – gli specialisti dell’istituto psichiatrico hanno accertato un “miglioramento

globale della situazione […]” giustificante la fine della degenza. Le due

degenze del 2019 sono quindi da inquadrare quali puntuali e temporalmente

circoscritti peggioramenti della situazione valetudinaria che hanno determinato

un’incapacità lavorativa completa (VI 1) limitatamente al periodo di ottanta

giorni. Non si può concludere che nel 2019, preso nel suo complesso, vi sia

stata un’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o

di lunga durata, leggasi invalidità (cfr. supra consid. 2.3.). Tale conclusione

è confortata anche dal fatto che nel 2020 non vi è stato alcun ricovero. A tal

proposito e contrariamente a quanto ritiene l’insorgente (I, p.to 2.2), il

tenore del rapporto del 20 gennaio 2022 della __________ di __________ non

permette di concludere che con il fallito tentativo del 2020 di separazione dal

marito vi sia stata un’automatica, notevole, immediata e perdurante limitazione

della capacità lavorativa, il citato documento attestando unicamente che “La

separazione non è andata a buon fine a causa della comparsa di sentimenti di

tristezza e solitudine con esacerbazione delle quote ansiose, motivo per il

quale è tornata a convivere con il marito” (doc. 23, pag. 96 incarto AI).

Nel

rapporto medico del 24 maggio 2022 la curante ha retroattivamente accertato

un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 2019 e continua (doc. 18

incarto AI). Posto che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.7.),

per le ragioni esposte sopra la presa di posizione della dr.ssa __________ non

può essere seguita.

Va

precisato che anche se inizialmente il medico SMR non aveva richiamato la

refertazione medica del 2017 e del 2019, fondando il suo parere sui rapporti

medici successivi e fissando l’inizio dell’invalidità a novembre 2021, ossia

contestualmente al primo ricovero presso la __________ di __________, tale procedere

risulta in casu ininfluente, giacché nelle successive prese di posizione egli

si è determinato anche sulle antecedenti refertazioni mediche, confermando

un’incapacità lavorativa completa durante i ricoveri come pure le limitazioni

accertate dalla consulente ispettrice nello svolgimento delle mansioni

domestiche ed il grado d’invalidità (VI 1 e XII 1).

Ad

ogni modo, questo Giudice non concorda neppure con la fissazione da parte

dell’Ufficio AI del momento dell’insorgenza dell’invalidità (19 novembre 2021,

cfr. supra consid. 1.1. in fine).

In

effetti, considerato che il medico SMR ha accertato che “durante i periodi

di ricovero ospedaliero è giustificata l’IL del 100%” e considerate le

refertazioni mediche attestanti molteplici degenze nel 2021 per complessivi 140

giorni (dal 23 febbraio al 30 marzo, dal 26 aprile al 21 maggio, dal 2 agosto

al 14 settembre, dal 19 novembre al 16 dicembre; cfr. I, allegati A7-A10 e doc.

23, pagg. 96-101 incarto AI), l’inizio dell’invalidità va fissata al 23

febbraio 2021. D’altronde, lo stesso medico SMR aveva indicato nel suo rapporto

del 16 dicembre 2022 (allestito prima delle refertazioni mediche prodotte

dall’insorgente con il ricorso) l’assicurata “limitata nello svolgimento

delle mansioni consuete (casalinga) almeno a partire dal ricovero presso

la clinica __________ di __________ del 19.11.2021” (doc. 29, pag. 111

incarto AI, sottolineatura del redattore), non potendo quindi escludere una

limitazione funzionale antecedente.

Ne

consegue che, a fronte della refertazione medica prodotta con il gravame e del

complemento SMR del 23 agosto 2023 (VI 1) l’inizio dell’invalidità è da fissare

al 23 febbraio 2021, ossia in concomitanza con il primo ricovero del 2021

presso la Clinica __________ (I, allegato A7).

Accertato

il momento dell’insorgenza dell’invalidità, è pacifico che immediatamente prima

dell’insorgenza dell’invalidità la ricorrente non esercitava alcuna attività

lucrativa (cfr. supra consid. 1.1.).

2.8.1.2

Occorre

ora verificare se, considerate tutte le circostanze del caso di specie, in

assenza del danno alla salute la ricorrente avrebbe o meno esercitato

un’attività lucrativa.

Giova in tale contesto rammentare il

principio della priorità della dichiarazione della prima ora, secondo cui in

presenza di due versioni differenti la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l’assicurato ha reso nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche, le spiegazioni fornite in un secondo tempo non potendo

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (STF 8C_134/2016 del 15 giugno 2016 consid. 2.3., DTF 121 V 45

consid. 2a e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.).

La

ricorrente sostiene di dover essere considerata salariata, prevalendosi della

dichiarazione fatta all’ispettrice consulente in sede d’inchiesta domiciliare,

indicando come la presa a carico psichiatrica risalga al 1999 (quando il figlio

aveva quattro anni) e che dal 2017 in avanti la situazione valetudinaria sia

peggiorata sempre più. Adduce inoltre che “La decisione di separazione dal

marito presa nel novembre 2020 depone pure a sostegno dello statuto esercitante

un’attività lavorativa. Questa decisione implica […] la necessità di

provvedere al proprio sostentamento in modo indipendente, essendo fino ad

allora economicamente a carico del coniuge. Il fatto che […] sia tornata

a vivere con il marito non va certo inteso come scelta di rimanere casalinga,

ma “la separazione non è andata a buon fine a causa della comparsa di

sentimenti di tristezza e solitudine con esacerbazione delle quote ansiose,

motivo per il quale è tornata a convivere con il marito” […]” (I, p.to 1.).

Nelle more del ricorso l’insorgente ha motivato l’assenza di ricerche di lavoro

negli ultimi cinque anni con il danno alla salute (VIII, pag. 1).

Dal

profilo formativo, dopo la scuola dell’obbligo la ricorrente ha concluso una

formazione di impiegata d’ufficio acquisendo il relativo diploma il 22 giugno

1979.

(doc. 9 e doc. 11, pag. 36 incarto AI).

Per

quanto concerne l’aspetto lavorativo, contrariamente a quanto indicato nel

formulario di richiesta di rendita (doc. 11, pag. 37 incarto AI), ella non ha

mai lavorato al 100%. Ciò si evince dall’analisi dell’estratto del conto

individuale, ove sono riportati dei redditi estremamente modesti (al di sotto

del minimo di sussistenza) e con importanti fluttuazioni (doc. 13 incarto AI),

in ogni caso mai al di sopra fr. 19'354 (ultimo reddito percepito) all’anno.

Appare quindi evidente che la ricorrente ha sempre e solo lavorato su base

retributiva oraria (eventualmente con un minimo fisso ed una componente

variabile). Dall’estratto del conto individuale si evince altresì che

l’insorgente ha lavorato da settembre 1979 e che l’ultimo stipendio le è stato

versato nel dicembre del 1993 (doc. 13 incarto AI). Come da lei stessa

indicato, ella era casalinga già dal 26 novembre 1993 (doc. 11, pag. 37 incarto

AI).

Circa

l’ambito famigliare, il 23 gennaio 1995 la ricorrente ha partorito il figlio __________

(doc. 10, pag. 27 incarto AI), ragione per cui il concepimento, ammesso un

periodo gestazionale normale, è da ricondurre a 9 mesi prima, ossia ad

aprile-maggio 1994. Il figlio è divenuto maggiorenne nel 2013.

Nel

curriculum vitae del 10 aprile 2022 (doc. 15 incarto AI) l’insorgente ha

indicato che le sue conoscenze linguistiche sono limitate all’italiano (lingua

madre) e a conoscenze di base del francese, del tedesco e dell’inglese. Non

dispone inoltre di alcuna conoscenza in ambito informatico. Alla domanda “Al

fine di definire la pratica, necessitiamo sapere se negli ultimi 5 anni ha

effettuato ricerche di lavoro […]” ha crociato la casella “NO (ero soddisfatto

del mio lavoro”.

Nel

formulario medico del 24 maggio 2022 la stessa curante dr.ssa __________ aveva

indicato alla domanda “3.2 Di quali informazioni riguardo alla situazione

professionale della/del paziente dispone” “VENDITRICE” e “CASALINGA”

(doc. 18, pag. 72 in fine).

Nel

mandato per SMR del 3 ottobre 2022 viene riportato che “Assicurata […] si

dichiara casalinga” (doc. 24 incarto AI) e anche nel rapporto SMR del 16

dicembre 2022 il dr. __________ ritiene che “L’assicurata è da valutare come

casalinga al 100% […]” (doc. 29, pag. 111 incarto AI).

Solo

in sede d’inchiesta domiciliare, il 29 marzo 2023, alla domanda “se non fosse

intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività

lucrativa?” la consulente ispettrice ha messo a verbale che “La signora RI 1

dichiara che dopo la nascita del figlio non ha più voluto lavorare perché

soffriva già di problemi di salute.”, indicando altresì la ricorrente quale

“Casalinga dal 1993” (doc. 30, pag. 117 incarto AI).

In

sintesi, il basso livello di formazione e la mancanza di conoscenze in ambito

informatico avevano già determinato redditi al di sotto del minimo vitale

quando la ricorrente era professionalmente attiva. Inoltre, ella stessa ha

ammesso di essere diventata casalinga da novembre 1993, ossia un mese prima

dell’ultimo salario percepito. Il concepimento del figlio è avvenuto ad

aprile-maggio 1994, ossia circa cinque mesi dopo essere divenuta casalinga,

senza che l’insorgente abbia allegato (e tantomeno comprovato) di aver fatto ricerche

di lavoro in questo frangente. Anche volendo tener conto della necessità di

accudire il figlio fino al raggiungimento della maggiore età nel gennaio 2013,

ella non ha mai dato prova di essersi attivata alla ricerca di un impiego

successivamente a tale momento.

Oltre

a ciò, tutte le “dichiarazioni della prima ora” fornite all’Ufficio AI

risultano univoche, l’insorgente essendosi sempre considerata “casalinga dal

1993”.

È solo

in sede d’inchiesta domiciliare che la ricorrente ha addotto problemi di salute

a motivo dell’impossibilità di ripresa di un’attività salariata dopo la nascita

del figlio il __________ 1995, motivazione poi più diffusamente elaborata dalla

patrocinatrice in sede ricorsuale.

Di

tutta evidenza, la dichiarazione resa in seconda battuta e personalmente dalla

ricorrente risulta insufficiente a sovvertire la forza probatoria degli

elementi (oggettivi) precedentemente esposti, questi ultimi convergendo sullo

statuto di casalinga da novembre 1993 o, al più tardi, da gennaio 1994. Ma a

prescindere da ciò, agli atti non vi è alcuna refertazione medica attestante

un’incapacità lavorativa precedente al 2017 (I, allegati A3 e A4), la presa a

carico psichiatrica dal 1999 (doc. 6, pag. 19 incarto AI) non essendo di per sé

sufficiente per suffragare la tesi dell’insorgente. Per quanto concerne il

tentativo effettuato nel 2020 di separazione dal marito, non vi sono elementi

per poter concludere alcunché a favore della tesi dell’insorgente secondo cui tale

circostanza implicasse necessariamente l’assunzione di un’attività salariata,

considerato che l’aspetto economico avrebbe dovuto essere discusso già

precedentemente alla messa in atto di tale soluzione. In tal senso, quanto

addotto dalla ricorrente è rimasto allo stadio di mero parlato, considerando

peraltro che il tentativo di vita separata dal coniuge, seppur di breve durata,

è stato concretizzato, senza che vi fossero riferimenti alla necessità di

riprendere un’attività lucrativa (cfr. ad esempio il rapporto del 9 settembre

2021.

della Clinica __________ (I, allegato A8).

Tutto

bene considerato (cfr. supra consid. 2.4.), richiamato il surriferito principio

della priorità della dichiarazione della prima ora e ricordato il margine

d’apprezzamento delle prove, questo Giudice ritiene con il grado probatorio

della verosimiglianza preponderante che le circostanze addotte e la

documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso della procedura

amministrativa e con il gravame non sono sufficienti a dimostrare che ella, in

assenza del danno invalidante, avrebbe effettivamente voluto intraprendere

un’attività lucrativa.

Visto

quanto precede, la valutazione dell’Ufficio AI che ha considerato l’assicurata

casalinga al 100% con conseguente applicazione del metodo specifico di

graduazione dell’invalidità va confermata.

2.9

Le parti

dissentono sull’inizio dell’anno d’attesa, ossia dell’anno durante il quale

l’assicurato ha avuto un’incapacità al lavoro almeno del quaranta percento in

media senza notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). La ricorrente

ritiene che l’anno d’attesa fosse iniziato nel 2019, alternativamente nel 2020.

L’Ufficio AI, da parte sua, fissa l’inizio dell’anno d’attesa in concomitanza

con il primo ricovero presso la __________ di __________, ossia nel novembre

2021.

A

mente di questo Giudice e per le ragioni in larga parte già esposte al consid.

2.8.1.1., l’anno d’attesa è iniziato a decorrere il 23 febbraio 2021.

Infatti,

nel complemento del 23 agosto 2023 (VI 1) il medico SMR ha accertato

un’incapacità lavorativa del 100% nei periodi di degenza e confermato le limitazioni

del 17% (e pari grado d’invalidità) determinate dalla consulente ispettrice per

i periodi intercorsi tra le degenze. Ciò significa che dal 23 febbraio 2021 al

23.

febbraio 2022 l’insorgente è stata degente per 152 giorni – 140 giorni nel

2021.

(I, allegati A7-A10 e doc. 23, pagg. 96-101 incarto AI) e 12 giorni dal 12

febbraio 2022 al 23 febbraio 2022(doc. 23, pagg. 91-95 incarto AI) – e nei

restanti giorni dell’intervallo temporale citato è stata accertata

un’incapacità lavorativa del 17%.

Risulta

pertanto oltremodo verosimile che dal 23 febbraio 2021 al 23 febbraio 2022 l’insorgente

presentava già una percentuale d’incapacità lavorativa media superiore al 40%,

non essendo peraltro ravvisabili notevoli interruzioni ai sensi dei combinati

artt. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 29ter OAI.

Constatato

che nell’anno d’attesa l’insorgente presentava con ogni verosimiglianza

un’incapacità lavorativa superiore al 40%, si rende necessario il rinvio degli

atti all’amministrazione affinché determini con precisione sia la percentuale

d’incapacità lavorativa media in tale intervallo temporale, sia l’evoluzione

dell’incapacità lavorativa fino al 30 maggio 2023, data della decisione

impugnata. Tale approfondimento dovrà evidentemente tener altresì conto di

tutta la documentazione medica a disposizione, rispettivamente da acquisire

agli atti.

2.10

Per quel

che concerne la valutazione medica, esaminata attentamente tutta la

refertazione medica agli atti, questo Giudice ritiene che la fattispecie in

disamina sia sufficientemente complessa da rendere opportuna una perizia in

ambito psichiatrico, la quale dovrà in particolare confrontarsi maggiormente

con le refertazioni mediche prodotte, rispettivamente indicate nelle more della

presente procedura dalla ricorrente. In tal senso, il fatto che il medico SMR

non abbia neppure visitato personalmente l’insorgente non permette di escludere

che l’incapacità lavorativa effettiva durante i periodi tra le degenze fosse

superiore a quanto riportato dal dr. __________.

2.11

Visto tutto quanto precede, sulla scorta degli atti

all’inserto non può (ancora) escludersi con la dovuta certezza e serenità che

l’insorgente abbia diritto a prestazioni AI. Si rende quindi necessaria una

perizia psichiatrica e un approfondimento dell’evoluzione della capacità

lavorativa (almeno) fino alla data della decisione impugnata.

2.12

Per

quanto concerne la valutazione dell’operato della consulente ispettrice, essa

appare prematura; esperiti gli accertamenti psichiatrici e precisata l’evoluzione

dell’incapacità lavorativa nel tempo, la documentazione dovrà essere nuovamente

sottoposta alla consulente ispettrice, la quale potrà determinarsi alla luce di

eventuali nuovi elementi, confermando o modificando la sua precedente

valutazione.

2.13

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto

all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an

die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen

Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”;

cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In concreto, stante la necessità di un

approfondimento medico, di un nuovo accertamento dell’evoluzione

dell’incapacità lavorativa e di un eventuale nuova presa di posizione della

consulente ispettrice, annullata – in accoglimento del ricorso – la decisione

impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché l’amministrazione proceda

nel senso indicato sopra (cfr. supra consid. 2.8.1.1., 2.9.-2.12.) e si

determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurata.

2.14

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al

tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto

equivale a

piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V

281.

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500

sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 30 maggio 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti