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Decisione

32.2023.7

Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto di prestazioni. L’UAI – sulla base della presa di posizione del perito reumatologo e del medico SMR – aderisce alla proposta dell’A. di esperire ulteri

26 maggio 2023Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i test psicodiagnostici (docc. 215, 220-222 incarto AI).

Facendo

proprio il rapporto peritale del 19 luglio 2022 (doc. 225 incarto AI), nel suo

rapporto finale del 26 luglio 2022 (doc. 226 incarto AI) il medico SMR ha posto

le seguenti diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa:

"

Sindrome panvertebrale con

componente spondilogena cronica bilaterale, in:

alterazioni degenerative del rachide cervicale con osteocondrosi

Modic II 06-07 con prolasso discale C6-C7,

probabili esiti fratturativi del corpo vertebrale di

C7, soprattutto alla rima superoposteriore del corpo di C7, nel 2011,

sinostosi vertebrale C5-06,

alterazioni degenerative plurisegmentali lombari con

protrusioni discali e spondilartrosi L3-S1.

Periartropatia omeroscapolare a ds., in:

artrosi acromioclaveare a ds.,

rottura del tendine muscolo sovraspinoso a ds.

Perioartropatia omeroscapolare parzialmente

anchilosante a sin., in:

- esiti da decompressione sottoacromiale e

ricostruzione della cuffia rotatoria alla spalla sin., il 14.5.2014.”

rilevando

i limiti funzionali e accertando i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata**

% IL in mansioni consuete

Periodi

Docs.

30

20

15.08.2014-14.03.2021

__________ 2015

75

20

20

15.03.2021-29.06.2021

Rottura cuffia

100

100

100

30.06.2021-31.07.2021

degenza

75

0

20

01.08.2021-continua

__________ (dr. __________)

* riduzione sia della presenza che del

rendimento, prognosi stazionaria

** riduzione del rendimento, prognosi stazionaria

1.4. Con

progetto di decisione del 27 luglio 2022 (doc. 228 incarto AI) l’Ufficio AI ha

prospettato il rifiuto di prestazioni, il peggioramento della situazione

valetudinaria essendo limitato al periodo dal 30 giugno 2021 al 31 luglio 2021

(per i periodi di durata inferiore ai tre mesi non è giustificata la modifica

del grado d’invalidità, art. 88a OAI), l’assicurato presentando ancora un grado

d’invalidità non pensionabile del 26%.

Con

osservazioni del 4 agosto 2022, l’assicurato ha contestato il progetto

ritenendosi inabile al lavoro in misura completa ed in ogni attività e

prospettando l’inoltro in un secondo momento di documentazione specialistica

(doc. 230 incarto AI).

Con

scritti del 24 settembre e del 18 ottobre 2022 l’assicurato ha comunicato che

il 1. settembre 2022 è stato vittima di un infortunio, chiedendo una proroga

per presentare le prospettate certificazioni (docc. 232 e 235 incarto AI),

producendo nel frattempo il rapporto di visita di pronto soccorso ortopedico

del 4 settembre 2022 (doc. 233 incarto AI), il certificato medico del 28

settembre 2022 del dr. __________ (specialista in medicina generale) attestante

un’incapacità lavorativa del 100% dal 4 settembre al 27 ottobre 2022 ed il

referto radiologico del 7 ottobre 2022 che evidenziava una rottura del corno

posteriore del menisco mediale ed un’entesopatia inserzionale tibiale del

collaterale laterale (doc. 236 incarto AI).

Non

avendo ricevuto la refertazione medica prospettata entro il termine prorogato

(doc. 237 incarto AI), il medico SMR ha giudicato ininfluente l’infortunio

sotto il profilo medico-assicurativo, confermando il suo precedente rapporto

(doc. 240 incarto AI), ragione per cui con decisione del 29 dicembre 2022

l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 242 incarto AI).

1.5. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 29 dicembre 2022,

postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una “totale inabilità al

lavoro”. Ha anche chiesto l’esenzione dalle spese e la rifusione delle

ripetibili.

In sostanza,

egli asserisce che la perizia __________ del 19 luglio 2022, fatta propria dal

medico SMR, non tiene conto del peggioramento della situazione valetudinaria

avvenuto a seguito dell’infortunio del 1. settembre 2022, ragione per cui il

referto peritale non può assurgere a valida base per determinare lo stato di

salute, rispettivamente accertare l’incapacità lavorativa.

Allega

al ricorso il rapporto della visita ambulatoriale del 21 novembre 2022 del dr. __________

(doc. B) e quello della dr.ssa __________ (psichiatra e psicoterapeuta) del 27

gennaio 2023 (doc. C).

1.6. Con

scritto del 16 febbraio 2023 il ricorrente ha prodotto il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria (V+bis).

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto la

documentazione medica prodotta dal ricorrente al vaglio del medico SMR e che quest’ultimo

ha chiesto una presa di posizione dei periti del __________. A differenza degli

altri periti che hanno integralmente confermato le proprie conclusioni, il dr. __________

ha ritenuto che “La documentazione medica ora prodotta, dopo la mia

valutazione reumatologica peritale […] non risulta sufficiente per potermi

esprimere a riguardo di un potenziale cambiamento dello stato di salute

dell’assicurato, per cui il signor RI 1 dovrebbe sottoporsi ad una visita

presso uno specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica aggiornata,

predisposta dal medico curante, anche per poter conoscere l’evoluzione del suo

stato di salute dopo l’evento traumatico del 21.9.2022 [recte: 1. settembre

2022]”.

Acquisite

le prese di posizione dei periti, con annotazione del 22 marzo 2023 il medico

SMR ha concluso che “[…] vengono confermate le conclusioni peritali

contenute nel RAF fino al 4.9.2022. Da verificare tramite valutazione

ortopedica il decorso della problematica del ginocchio insorta il 4.6.2022.”.

Sulla

base di quanto precede, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti

per poter procedere a nuovi accertamenti medici (X+1/2).

1.8. Con

scritto del 5 maggio 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la proposta

dell’Ufficio AI (XIII).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

Considerandi

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la (terza)

domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2021.

Va

anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

"

Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite

AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a

partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e

inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 →

C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla

rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita →

DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’assicurato non è mai stato al beneficio di prestazioni AI (cfr.

supra consid. 1.1. in fine e 1.2. in fine). La terza domanda di prestazioni è

stata presentata il 14/27 maggio 2021 (cfr. supra consid. 1.3. in initio) e non

vi sono elementi per concludere che si tratti di una domanda tardiva ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 LAI, l’insorgente avendo sostanziato la terza domanda di

prestazioni sulla base di refertazioni mediche attestanti un’esacerbazione delle

affezioni a far tempo (al più presto) da marzo 2021 (cfr. docc. 198 e 199

incarto AI). Ne consegue che, in applicazione dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, l’eventuale

diritto a prestazioni AI è insorto successivamente alla modifica legislativa in

parola.

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4

In

concreto, sia il perito reumatologo che il medico SMR hanno ritenuto necessario

esperire ulteriori accertamenti medici in ambito ortopedico alla luce

dell’infortunio occorso il 1. settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.4.) e delle

relative certificazioni del 4 settembre 2022 e del 7 ottobre 2022 (doc. 233 e

236, pag. 1005 incarto AI) (cfr. supra consid. 1.7.). Ritenuto che

l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione

imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale

diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo

per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di

causa e condivisa dal ricorrente.

2.5

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili, il

ricorrente non essendo patrocinato in causa (pro multis STCA 32.2022.40 del 14

dicembre 2022 consid. 2.8. con molteplici rinvii).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 29 dicembre 2022 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si assegnano

ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti