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Decisione

32.2023.70

Ricorso contro rifiuto di AGI, accolto con rinvio atti per nuovi accertamenti

29 settembre 2023Italiano8 min

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

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n.

32.2023.70

RG/sc

Lugano

29 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 30 maggio 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

considerato in

fatto e in diritto

che

- per

decisione 30 maggio 2023 l’Ufficio AI ha respinto la domanda d’assegno per

grandi invalidi (AGI) presentata nel febbraio 2022 da RI 1, essendo

quest’ultima affetta unicamente da un danno alla salute psichica e non avendo

diritto ad una rendita (doc. A/2). L’amministrazione ha fondato tale

provvedimento sull’art. 42 cpv. 3 LAI, secondo cui “[è] considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute

vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell’organizzazione della realtà quotidia-na. Chi soffre esclusivamente di un

danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto

a una rendita”.

- rappresentata

da RA 1 insorge l’assicurata contro il suddetto provvedimento postulandone

l’annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria

per quanto riguarda la valutazione del diritto all’aiuto diretto/indiretto

nello svolgimento degli atti ordinari della vita (igiene personale e

vestirsi/svestirsi);

- con

la risposta di causa l’amministrazione, reputando opportuno alla luce delle

censure ricorsuali “attuare nel caso in esame un accertamento sul posto

volto a definire gli aiuti di cui necessita l’assicurata nello svolgimento

degli atti ordinari della vita (...) [d]agli elementi proposti non risulta

possibile valutare l’AGI AI limitando la verifica al solo accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana”, postula il rinvio degli atti

per “attuare l’accertamento sul posto per la verifica delle condizioni

inerenti la prestazione dell’AGI AI”;

- con

scritto 11 settembre 2023 la rappresentante dell’insorgente ha comunicato di

aderire alla proposta di rinvio formulata dall’amministrazione, precisando che

ciò corrisponde a quanto chiesto con il ricorso;

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011);

- secondo

l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF

133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla

salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza

personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha

precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come

aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il

compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la

persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto

senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico

dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91, 107 V

149; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti

(DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi,

alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al

gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.

Per

atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la

giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);

- l’art.

42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora

abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),

hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è

di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di

rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente

nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di

grado lieve (cpv. 3).

L’art.

37 OAI stabilisce i criteri di valutazione per la grande invalidità di grado

elevato, medio e lieve, mentre l’art. 38 OAI precisa il concetto di

accompagnamento nella vita quotidiana a sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAI;

- alla

luce della documentazione medica prodotta con il gravame (doc. A/3-17),

la fattispecie, come chiesto nel

ricorso e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa,

necessita in effetti di essere ulteriormente indagata per quanto riguarda le

condizioni dell’eventuale diritto all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto

diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene personale” e di

quello del “vestirsi/svestirsi” a valere, tra gli altri, quali atti

ordinari della vita (cfr. supra). L’amministrazione non ha infatti esperito

alcun accertamento a tale riguardo ma ha valutato il caso unicamente sotto il

profilo dell’art. 42 cpv. 3 LAI;

- in STF

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti

vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o

perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”; STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o

perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti

dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; STCA 32.2011.115 del 27

ottobre 2011);

- nel

caso concreto, stante quanto sopra, considerata l’assenza di accertamenti da

parte dell’amministrazione nel senso sopra indicato, si giustifica senz’altro

il rinvio degli atti affinché essa proceda alle suddette indagini e

renda al proposito una decisione suscettibile di essere impugnata;

- nel

caso in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto all’AGI con riferimento

al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene

personale” e di quello del “vestirsi/svestirsi”, una decisione

relativa al diritto di RI 1 ad un AGI dovrà in ogni caso essere emessa dall’amministrazione

– avuto riguardo a quanto stabilito all’art. 42 cpv. 3 LAI – non prima della

conclusione della procedura avente ad oggetto il riconoscimento del diritto

alla rendita tuttora pendente dianzi allo scrivente Tribunale (inc. 32.2023.69);

- giusta

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;

133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre

2008);

- visto

l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio

AI;

- vincente

e rappresentata in causa, l’insorgente ha diritto a congrue ripetibili (art. 61

lett. g LPGA) che appare giustificato stabilire in fr. 1'800.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 30 maggio 2023 è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2.- Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

alla ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA compresa).

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Fatti

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Considerandi

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti