32.2023.70
Ricorso contro rifiuto di AGI, accolto con rinvio atti per nuovi accertamenti
29 settembre 2023Italiano8 min
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.70
RG/sc
Lugano
29 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 30 maggio 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che
- per
decisione 30 maggio 2023 l’Ufficio AI ha respinto la domanda d’assegno per
grandi invalidi (AGI) presentata nel febbraio 2022 da RI 1, essendo
quest’ultima affetta unicamente da un danno alla salute psichica e non avendo
diritto ad una rendita (doc. A/2). L’amministrazione ha fondato tale
provvedimento sull’art. 42 cpv. 3 LAI, secondo cui “[è] considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute
vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato
nell’organizzazione della realtà quotidia-na. Chi soffre esclusivamente di un
danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto
a una rendita”.
- rappresentata
da RA 1 insorge l’assicurata contro il suddetto provvedimento postulandone
l’annullamento con rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria
per quanto riguarda la valutazione del diritto all’aiuto diretto/indiretto
nello svolgimento degli atti ordinari della vita (igiene personale e
vestirsi/svestirsi);
- con
la risposta di causa l’amministrazione, reputando opportuno alla luce delle
censure ricorsuali “attuare nel caso in esame un accertamento sul posto
volto a definire gli aiuti di cui necessita l’assicurata nello svolgimento
degli atti ordinari della vita (...) [d]agli elementi proposti non risulta
possibile valutare l’AGI AI limitando la verifica al solo accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana”, postula il rinvio degli atti
per “attuare l’accertamento sul posto per la verifica delle condizioni
inerenti la prestazione dell’AGI AI”;
- con
scritto 11 settembre 2023 la rappresentante dell’insorgente ha comunicato di
aderire alla proposta di rinvio formulata dall’amministrazione, precisando che
ciò corrisponde a quanto chiesto con il ricorso;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011);
- secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF
133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno alla
salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91, 107 V
149; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti
(DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2.): vestirsi/svestirsi,
alzarsi/sedersi/coricarsi, mangiare, provvedere all'igiene personale, andare al
gabinetto, spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127);
- l’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1). La grande invalidità è
di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2). È considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di
rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di
grado lieve (cpv. 3).
L’art.
37 OAI stabilisce i criteri di valutazione per la grande invalidità di grado
elevato, medio e lieve, mentre l’art. 38 OAI precisa il concetto di
accompagnamento nella vita quotidiana a sensi dell’art. 42 cpv. 2 LAI;
- alla
luce della documentazione medica prodotta con il gravame (doc. A/3-17),
la fattispecie, come chiesto nel
ricorso e come ammesso dall’autorità intimata nella risposta di causa,
necessita in effetti di essere ulteriormente indagata per quanto riguarda le
condizioni dell’eventuale diritto all’AGI con riferimento al bisogno di aiuto
diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene personale” e di
quello del “vestirsi/svestirsi” a valere, tra gli altri, quali atti
ordinari della vita (cfr. supra). L’amministrazione non ha infatti esperito
alcun accertamento a tale riguardo ma ha valutato il caso unicamente sotto il
profilo dell’art. 42 cpv. 3 LAI;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti
vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o
perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o
perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; STCA 32.2011.115 del 27
ottobre 2011);
- nel
caso concreto, stante quanto sopra, considerata l’assenza di accertamenti da
parte dell’amministrazione nel senso sopra indicato, si giustifica senz’altro
il rinvio degli atti affinché essa proceda alle suddette indagini e
renda al proposito una decisione suscettibile di essere impugnata;
- nel
caso in cui non dovesse essere riconosciuto il diritto all’AGI con riferimento
al bisogno di aiuto diretto/indiretto nell’atto di “provvedere all’igiene
personale” e di quello del “vestirsi/svestirsi”, una decisione
relativa al diritto di RI 1 ad un AGI dovrà in ogni caso essere emessa dall’amministrazione
– avuto riguardo a quanto stabilito all’art. 42 cpv. 3 LAI – non prima della
conclusione della procedura avente ad oggetto il riconoscimento del diritto
alla rendita tuttora pendente dianzi allo scrivente Tribunale (inc. 32.2023.69);
- giusta
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122;
133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre
2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio
AI;
- vincente
e rappresentata in causa, l’insorgente ha diritto a congrue ripetibili (art. 61
lett. g LPGA) che appare giustificato stabilire in fr. 1'800.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 30 maggio 2023 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2.- Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
alla ricorrente fr. 1'800 per ripetibili (IVA compresa).
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Fatti
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Considerandi
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti