32.2023.71
Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo del grado d’invalidità
22 gennaio 2024Italiano71 min
novembre 2023 il ricorrente ha prodotto di una presa di posizione dell’__________.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.71
FS
Lugano
22 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 maggio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1978, da ultimo attivo quale addetto alla pulizia e manutenzione di
tappeti, la cui prima domanda di prestazioni, presentata nel mese di agosto
2017 (doc. 2 incarto AI), è stata respinta con decisione 1. ottobre 2019 (doc.
81 incarto AI), il 2/8 settembre 2020 ha inoltrato, per il tramite del dr. med.
__________, una seconda domanda di prestazioni d’invalidità (doc. 86 incarto
AI).
1.2. Dopo aver
esperito gli accertamenti ritenuti necessari, in particolare una perizia
pluridisciplinare 25 ottobre 2022 a cura del __________ (doc. 168 incarto AI), raccolti
il rapporto finale del medico del SMR 28 ottobre 2022 (doc. 169 incarto AI), nonché
la presa di posizione 16 maggio 2023 del __________ (doc. 203 incarto AI) e
l’ulteriore annotazione 30 maggio 2023 del medico SMR (doc. 202 incarto AI),
con decisione 31 maggio 2023 (doc. A1), preavvisata il 12 gennaio 2023 (doc.
189 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la nuova richiesta.
1.3. Contro
tale decisione insorge al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,
postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita di almeno
del 40%, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
esperisca una nuova istruttoria. Egli contesta in particolare la valutazione
peritale psichiatrica in ragione della sua discrepanza rispetto ai pareri
medici da lui versati agli atti, censurandone inoltre l’allestimento, il quale
non sarebbe conforme ai criteri posti dalla giurisprudenza federale. Avversa
inoltre la valutazione della capacità lavorativa effettuata dal perito
reumatologo e dal perito internista. Censura infine a titolo abbondanziale la
valutazione economica.
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso sostenendo
che la valutazione peritale psichiatrica sia stata emessa in esito ad una
procedura probatoria strutturata senza che vi siano elementi atti a far
dubitare della sua attendibilità. Ribadisce inoltre la correttezza della
valutazione reumatologica e internistica.
1.5. Con la
replica il ricorrente ha prodotto un referto del reumatologo dr. med. __________
e una perizia psichiatrica dell’Istituto __________, chiedendo di modificare le
proprie richieste di giudizio nel senso di riconoscere in via principale il
diritto ad una rendita intera.
1.6. Con
scritto di osservazioni 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la
nuova refertazione medica al vaglio dei periti del __________ e del medico SMR,
Fatti
i quali hanno confermato la validità delle conclusioni esposte in sede di
perizia, rispettivamente nel rapporto finale, ha nuovamente chiesto la
reiezione del ricorso.
1.7. Il 13
novembre 2023 il ricorrente ha prodotto di una presa di posizione dell’__________.
1.8. Il 21
novembre 2023 l’Ufficio AI, sulla base dell’annotazione 20 novembre 2023 del
medico SMR, ha confermato la correttezza della sua decisione.
1.9. Con
ulteriore scritto 28 novembre 2023 l’insorgente ha contestato le osservazioni
dell’Ufficio AI.
considerato in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato il 2/8 settembre 2020.
2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La Circolare
sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida
dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se
la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°
gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono
applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021”.
I marginali
1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto,
n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate
circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita,
l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più
tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche
se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad
una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il
diritto attualmente in vigore.
In concreto la prima
domanda di prestazioni dell’assicurato, presentata il mese di agosto 2017 è
stata rifiutata con decisione 1. ottobre 2019.
La presente procedura porta
sulla reiezione della nuova domanda di prestazioni, presentata il 2/8 settembre
2020 dall’assicurato per il tramite del dr. med. Badaracco, il quale ha chiesto
una rivalutazione dello stato di salute sulla base delle nuove diagnosi poste
dalla dr.ssa med. Raimondi il 21 agosto 2020. Conseguentemente, sia l’eventuale
diritto alle prestazioni che l’invalidità (teorica), le quali, non avendo elementi
per considerare che si tratti di una domanda tardiva, insorgono un anno dopo
l’asserito peggioramento del danno alla salute (art. 28 LAI; cfr. STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023,
consid. 2.3), sarebbero precedenti al 31
dicembre 2021.
Visto quanto precede, ogni
riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo
indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro
s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di
cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI
prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine
di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un
assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84
consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza
per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre, nel confronto dei
redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di
fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;
DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]
con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op.
cit., pag. 232).
La misura dell’attività
ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale
dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base
di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74
consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Nel
caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni 2/8 settembre 2020,
l’amministrazione ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare in ambito
internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico. La valutazione
psichiatrica è stata affidata al dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia il quale, dopo aver visitato il paziente in due occasioni,
elencati gli atti di pertinenza psichiatrica, riassunta l’anamnesi, i disturbi
attuali, ha risposto alle domande del questionario dell’Ufficio AI, ha posto la
diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome da dolore
persistente (ICD-10; F45.4) in diagnosi differenziale con una fibromialgia,
confermando la diagnosi formulata nella precedente valutazione peritale svolta
nell’ambito della prima domanda di prestazioni.
Circa la discussione delle
incoerenze emerse il dr. med. __________, nella valutazione peritale del 10
febbraio 2022, ha in particolare affermato:
"
Ho già valutato il periziando tra gennaio e febbraio 2019. All'epoca non
vi erano dei segni depressivi oggettivi, ma soltanto dei sintomi somatoformi e
un vantaggio secondario sul piano sociale, derivante dal mantenimento della
condizione di malato.
Il periziando ha sempre assunto le
cure antidepressive prescritte, che risultavano evidentemente efficaci, come
dimostra il fatto seguente. Allora il periziando si dichiarava completamente
incapacitato a riprendere un qualsiasi lavoro e lo psichiatra curante era dello
stesso avviso continuando a certificare IL 100%. Una volta negata la rendita di
invalidità il periziando ha tempestivamente trovato un’occupazione al 100% come
autista e lo psichiatra curante ha chiuso la malattia, certificando l’assicurato
abile in misura completa dall'1.12.20219.
L'assicurato dice di
non avere sopportato il lavoro come autista, a causa dei suoi problemi di
salute. Dall'attestato di guadagno intermedio, redatto dalla "__________",
del 23.04.2020, si apprende invece che l'attività lavorativa in qualità di
autista è stata sospesa per impossibilità a lavorare a causa di pandemia.
L'assicurato è stato
messo nuovamente inabile in maniera permanente dal medico di famiglia, per motivi
fisici e non mentali, a partire dal 13.07.2020, a causa di: fibromialgia
riacutizzata, sindrome lomboradicolare, gonalgia di natura incerta.
A questo punto, dal
23.07.2020 lo psichiatra curante si è riallineato repentinamente col medico
generico e ha certificato anche lui una nuova IL 100% per depressione,
sostenendo addirittura che: nonostante il proseguimento delle cure
farmacologiche to stato psichico non è migliorato, bensì peggiorato" e, a suo
avviso, vi è una sintomatologia depressiva prevalente rispetto alta
problematica dolorosa.
Lo psichiatra ha
segnalato inoltre, già allora, dei nuovi e pesanti problemi sociali,
dichiarando: “L’A. non vuole aprire un caso di malattia, poiché finirebbe a
carico dell'Assistenza e questo a lungo andare creerebbe il pericolo di
espulsione dalla Svizzera". Questi problemi sociali rappresentano la preoccupazione
maggiore dell'assicurato ancora attualmente e sono emersi durante
l'esplorazione peritale.
Alla luce dei problemi
sociali, assume un significato importante ['osservazione del reumatologo __________
del 12.10.2020, il quale asseriva che l'assicurato avesse soprattutto una
sindrome del dolore cronico e riferiva di aver discusso con rassicurato le
varie possibilità, (…) che il paziente non desiderava effettuare, in quanto
concentrato sulla nuova richiesta di prestazioni Al.
(…).
La valutazione
multidisciplinare (reumatotogica, psichiatrica, neurologica), fatta a __________
nel mese di marzo 2021 è altrettanto importante. La psichiatra Dr.ssa __________
formulava acriticamente la diagnosi di depressione grave, in modificazione
della personalità dovuta a dolore cronico.
Nel rapporto globale di
dimissione da __________ di aprile 2021, il Dr. __________ scriveva tuttavia
che: "si è proposto all'assicurato di proseguire le cure in ambito
stazionario psichiatrico, ma egli ha rifiutato. Si sottolinea che il paziente
al momento appare più interessato alla decisione dell'AI, che ad una vera
guarigione... il problema maggiore è la convinzione dell'assicurato di essere
totalmente invalido".
Dagli atti non
risultano i significativi cali ponderali di oltre 20 Kg segnalati dal
periziando in passato. Il rapporto di dimissione della clinica __________
specificava che, al momento del ricovero, l'episodio depressivo in atto era al
massimo di media gravita e non severo. Al momento della dimissione il soggetto
era solo lievemente depresso, con miglioramento netto pure dei dolori.
In tale rapporto si
scriveva: "nel corso dei colloqui effettuati le tematiche del paziente
ruotano costantemente
attorno ai forti dolori
che interesserebbero gran parte del corpo... nella seconda parte della degenza
rassicurato si presenta con umore solo lievemente deflesso, con tensione
endopsichica lieve ed algie, che seppure ancora presenti, sono in sensibile
miglioramento".
(...).
Interessanti alcune
osservazioni ulteriori che contraddicono la diagnosi di depressione.
Il paziente depresso
normalmente è molto remissivo sul piano sociale e ha un elevato senso di
responsabilità in tutto. Il periziando, invece, ha evitato di sottoporsi al
tampone per Covid-19 proposto prima dell'ammissione in clinica psichiatrica. Il
solo motivo che egli ha addotto con il perito è che esso non fosse
obbligatorio. Questa assenza di responsabilità, verso una procedura così
semplice, in vista di un ricovero in mezzo ad altre persone, denota
caratterialità, piuttosto che la classica remissività del depresso.
Interessante inoltre,
il fatto che il periziando non abbia fatto il vaccino contro il Covid -19, La
motivazione alla base di questa sua scelta è emblematica e contraddice
palesemente la presenza di una depressione la quale, come ho detto, di solito
evidenzia un'eccessiva responsabilità e un parallelo disinteresse per la
propria vita. (…) Egli ha quindi affermato di avere evitato il vaccino per timore
che esso comprometta in maniera permanente e irreversibile la sua salute.
Ha inoltre dichiarato
di avere anche paura di prendere il covid-19 e di ammalarsi gravemente (…) Si
intravede qui una sensazione di onnipotenza più riconducibile alle convinzioni
classiche dei cosiddetti "No vax", che alla disperazione vitale del
depresso.
Interessante inoltre
notare che il periziando non è distaccato dalla realtà esterna e disinteressato
alla propria vita. Al contrario egli è preoccupatissimo del futuro che potrebbe
attendere lui e la sua famiglia in caso vi fossero dei problemi con il permesso
di soggiorno svizzero.
Va infine sottolineato
il disinvestimento del periziando (caratteriale? culturale?) nei confronti
delle attività domestiche, laddove egli potrebbe almeno alleggerire un po' la
moglie. Egli dipinge una vita quotidiana totalmente passiva. Anche questo
elemento contraddice la presenza di una depressione.
Il paziente depresso,
soprattutto se ha sintomi lievi e trattati, è di solito molto responsabile e,
almeno in casa e per j suoi famigliari, egli cerca di rendersi utile come può,
pur nutrendo dentro di lui una tristezza di fondo insanabile, una scarsa
autostima, non sentendosi mai sufficientemente utile, mai adeguato,
svalutandosi nonostante tutto quello che cerca di fare.
Gli elementi che
emergono dai test psicodiagnostici, poi aiutano anch'essi a ipotizzare che il
grado di malessere riportato dal periziando sia percepito e vissuto in modo
amplificato, con tendenza a svalutarsi e a sovrastimare negativamente la
propria condizione fisica e psicopatologica. (…)”
Quanto alla discussione del
materiale relativo all’osservazione, nello status il perito ha invece
evidenziato in particolare quanto segue:
" L'assicurato
è vigile, orientato nei parametri spazio-temporali, rispetto alle persone ed
alle situazioni. Età apparente sovrapponibile a quella anagrafica. Eloquio
spontaneo, fluente, rispettoso delle pause del discorso. Lessico corretto e
discorso coerente. Nessi logici conservati.
Non si riscontrano alterazioni a carico delle funzioni cognitive.
Memoria di fissazione e di rievocazione integre. Il livello intellettivo è
nella norma. Il contatto affettivo con l'interlocutore è sintono. Il
comportamento è spontaneo, cordiale, collaborante.
La mimica è normalmente espressiva per quanto intuibile sotto la
mascherina. Non si riscontrano alterazioni della forma e del contenuto del
pensiero. Non si osserva una focalizzazione oggettiva su tematiche depressive,
quanto piuttosto sui riferiti dolori fisici e sulle grosse preoccupazioni
sociali. La speranza per il futuro è obiettivamente conservata, nonostante
venga soggettivamente dichiarata un'ideazione anticonservativa estrema.
Non sono presenti ossessioni né idee prevalenti. Sono assenti
manierismi e comportamenti compulsivi. L'impulsività è ben controllata. Non si
evidenziano alterazioni delta percezione. A livello affettivo non si obiettiva
una flessione in senso depressivo del tono dell'umore, sebbene l’assicurato
dica di sentirsi triste e profondamente depresso.
Non si rileva un'elevazione patologica delle quote di ansia
libera, mentre si oggettivano delle grosse preoccupazioni per la salute
connesse ai dolori. Notevoli anche le preoccupazioni a livello sociale, per il
timore di espulsione dalla Svizzera qualora restasse in assistenza. Riferita claustrofobia,
non obiettivabile durante i due colloqui. Riposo notturno sufficiente, pur
essendovi un sonno definito non completamente soddisfacente e un’insonnia di
addormentamento.
Appetito per i cibi nella norma in stato nutrizionale adeguato.
Componente energetica oggettivamente integra, nonostante l’assicurato dica di
non avere forze per nulla. Istinto vitale obiettivamente conservato, come si
desume dai comportamenti volti alla preservazione della propria salute,
nonostante egli dichiari delle idee suicidali estreme.”
In merito agli esami psicologici complementari il dr.
med. __________ ha osservato che:
" Il punteggio
totale ottenuto al SIMS (25) risulta superiore al valore soglia, suggerendo una
certa insistenza, da parte dell'assicurato nella segnalazione della
sintomatologia riferita, in particolare, al versante dei problemi
ansioso/depressivi e somatici.
Anche i punteggi alle Scale di Validità del MMPI-2-RF evidenziano
una certa tendenza ad accentuare sintomi fisici e psicologici. Gli elementi che
emergono dai test sopra descritti, unitamente al colloquio psicologico, portano
ad ipotizzare che il grado di malessere riportato dal periziando, caratterizzato
da deflessione del tono dell'umore, ansia, ritiro sociale, esperienze
aberranti, anedonia, ideazione persecutoria e scarsa progettazione futura sia
egosintonico, ma percepito e vissuto in modo amplificato dal soggetto, tendente
a svalutarsi e a sovrastimare negativamente la propria condizione fisica e
psicopatologica.”
Circa la valutazione della coerenza e della
plausibilità il perito ha affermato che:
" Come in
occasione della prima valutazione, non mancano anche ora le incongruenze sopra
descritte, ma esse vanno interpretate alla luce di tutti gli elementi
disponibili, in primis di un forte disagio sociale, che genera una grande
preoccupazione nel periziando e nei suoi famigliari.
(…).
Al termine di questa perizia, si ribadisce che l’assicurato, pur
presentando una tendenza alla somatizzazione del disagio psicosociale, ne
amplifica la portata, nella speranza di ottenere dei vantaggi secondari. È
emerso in maniera evidente che la condizione di malato, se riconosciuta,
formalizzata e indennizzata, permetterebbe di evitare delle conseguenze
negative (reali o temute) sul piano sociale.”
In merito alla valutazione di capacità, risorse e
problemi egli ha infine valutato che:
" Rispetto
alla mia prima valutazione peritale, non ho trovato attualmente dette nuove
diagnosi psichiatriche e nemmeno dei nuovi elementi clinici che possano
portarmi a sostenere la presenza dì una depressione maggiore invalidante.
Le incoerenze sono diffuse, protratte nel tempo, molteplici e tra
loro convergenti. (…)
In presenza di uno stato oggettivo invariato, confermato anche
dalla testistica, il limite funzionale massimo che posso riconoscere,
nell'ambito di un'amplificazione volontaria marcata e ancora riconfermata, è
del 20% per motivi psichiatrici, per il solo disturbo somatoforme e in assenza
di depressione.”
Con le osservazioni al progetto
di decisione, il ricorrente ha prodotto una presa di posizione del proprio
psichiatra curante dr. med. __________ del 13 febbraio 2023 (doc. 191 incarto
AI) del seguente tenore:
" Riferendomi
al capitolo Disturbi attuali sottolineo che il paziente ha cercato di
sottoporsi a diversi tipi di terapia e questo indica come vi sia una condizione
di sofferenza che egli cerca di superare attraverso queste cure. Al fine di
proseguire la psicoterapia con la persona con cui si era trovato bene in
clinica egli ha mantenuto il contatto con la terapeuta nonostante essa si
trovasse a __________.
Nel capitolo concernente Disturbi legati al lavoro (…) Questi
disturbi riferiti dal paziente (…) corrispondono clinicamente a: disturbo del
sonno, abulia, tendenza all’isolamento sociale, anedonia, perdita degli
interessi. Questi sono sintomi appartenenti alla sindrome depressiva e il
paziente ne parla semplicemente così come li vive. Di essi si deve tener conto
anche se non sono direttamente osservabili in sede di colloquio ambulatoriale o
peritale.
Per quanto riguarda il capitolo sul Trattamento seguito finora
devo specificare che, nel 2018, ritenevo la psicoterapia poco efficace poiché
la sintomatologia depressiva stessa (…) influisse negativamente sull’efficacia
di tale approccio.
Per quanto concerne la
terapia stabilita presso la clinica Santa Croce essa comprende la fluoxetina
come antidepressivo e l’Olanzapina come farmaco potenziante l’effetto
antidepressivo della fluoxetina (augmentation) e come farmaco volto a ridurre
lo stato di tensione (…)
Per quanto concerne la costanza della terapia farmacologica devo
dire che la combinazione dapprima di Lyrica e Cymbalta e successivamente di
Lyrica e Saroten era particolarmente indicata data la concomitanza di una
sintomatologia depressiva e dolori cronici, con potenziale beneficio su
entrambe le problematiche. (…)
Per quanto concerne il
commento espresso nella perizia riguardante il rapporto della Dr.ssa __________
ritengo che la collega abbia descritto in modo dettagliato la sintomatologia
constatata e abbia adeguatamente motivato la propria valutazione. (…)
Per quanto riguarda la
valutazione o la considerazione riservata al rapporto di uscita della Clinica __________
(…) La sintomatologia manifestata (…) è ben esposta e la diagnosi finale
riconosce, sulla base di un’osservazione prolungata, la presenza della sintomatologia
depressiva. (…)
Per quanto concerne lo
Status esprimo il mio disaccordo sul fatto che la mimica del paziente sia
normalmente espressiva. Dal mio punto di vista il paziente ha una mimica e una
gestualità ridotte e proprio questo può contribuire a rendere più difficile
valutare dall’esterno il suo stato interiore. L’apatia, uno dei sintomi depressivi
manifestati dal paziente, può avere come conseguenza questa scarsa
manifestazione emotiva. L’osservazione stazionaria è stata importante anche per
riuscire a comprendere la condizione del paziente al di là della possibilità
concessa dall’osservazione in ambito ambulatoriale.
Contesto anche il fatto
che la speranza del futuro sia conservata: il paziente ha un forte timore che
la sua condizione non migliori ed è molto preoccupato perché questo potrebbe
porre in grave difficoltà la famiglia.
Per quanto riguarda gli
esami psicologici complementari, essi possono aiutare nell’inquadramento
diagnostico ma in caso di discrepanza con l’osservazione clinica, è quest’ultima
a prevalere. Vi è quindi da considerare la divergenza fra tutte le valutazioni
cliniche (salvo quella del perito) e le considerazioni sull’amplificazione dei
sintomi che la valutazione testistica suggerisce. (…)”
Il 14 maggio 2023 il perito,
confrontandosi in modo puntuale con le osservazioni del dr. med. __________ ha
confermato la propria valutazione (cfr. presa di posizione del dr. med. __________
all’interno del complemento peritale del __________ del 16 maggio 2023 di cui
al doc. 203 incarto AI). Ha osservato come “l’aderenza terapeutica
dell’assicurato e la sua volontà di mantenere i contatti con la terapeuta, non
aggiunge nulla di nuovo” e che “In merito ai disturbi lamentati
dall’assicurato, espressosi con le sue parole, dalla perizia si evince
chiaramente che essi sono stati considerati in tutta la loro ampiezza. È stato
dato uno spazio adeguato alle lamentele soggettive e se ne è valutata la
coerenza con i dati oggettivi”. Ha inoltre affermato di non condividere “la
scelta di prescrivere un antipsicotico (con tutti gli effetti collaterali di
lunga durata che questo potrebbe comportare) in presenza di una transitoria
depressione di media gravità presso la clinica psichiatrica, che non presentava
storicamente dei segni di resistenza alle cure. (…)” Quanto al rapporto di
dimissione dalla Clinica __________ ha evidenziato di averlo considerato nella
sua interezza confermando quanto esposto in sede di perizia. Ha inoltre
ribadito quanto osservato clinicamente in merito alla mimica dell’assicurato,
sostenendo di non aver avuto difficoltà a leggere le condizioni emotive del
peritato. Per quanto riguarda speranza per il futuro ha confermato che, come
dimostrato dai comportamenti e affermazioni dell’assicurato, la stessa sarebbe
conservata. Per quanto attiene ai test ha invece indicato che “Nel caso
presente la questione non è assolutamente la discrepanza fra i test e
l’osservazione clinica ma è il fatto che i test confermino coerentemente le osservazioni
formulate dal perito (...)”.
Il perito si è poi espresso
sulle contestazioni sollevate dal patrocinatore dell’insorgente confermando
sostanzialmente le osservazioni contenute nella perizia, concludendo:
"
Ho quindi ponderato in maniera completa tutti gli indicatori previsti,
ho discusso le contraddizioni agli atti e lo stato attuale del soggetto,
paragonandolo a quello precedente e avvalendomi anche della testistica.
Non trovo quindi alcun
motivo per discostarmi dalle conclusioni peritali.”
Il perito dr.ssa med. __________,
FMH in medicina interna generale, ha inoltre respinto le censure
dell’assicurato in merito alla rilevanza delle diagnosi internistiche (doc. 203
incarto AI), ribadendo quanto indicato in perizia ovvero che le stesse non
determinano una limitazione della capacità lavorativa ed evidenziando come una
tale incapacità non fosse nemmeno mai stata attestata dai curanti. Ha altresì osservato
che i disturbi oggettivi della colonna cervicale e lombari che, a mente del
patrocinatore dell’assicurato, sarebbero stati considerati a torto non avere un
influsso sulla capacità lavorativa, siano stati debitamente considerati e valutati
dal perito reumatologo dr. med. __________ il quale ha indicato che le stesse
non spiegassero da sole l’entità della sintomatologia dolorosa lamentata la
quale deve essere inquadrata anche nell’ambito di un quadro fibromialgico.
Con il ricorso l’insorgente ha
prodotto una perizia dell’Istituto __________ (doc. B2) a firma del dr. med. __________,
FMH in psichiatria e psicoterapia, della psicologa __________ e della psicologa
in praticantato clinico __________ nella quale, a seguito dei colloqui clinici
con l’interessato, riassunte le anamnesi, esperiti ed interpretati i test
psicometrici (MMPI-2 e test di Rorschach), è stata posta la diagnosi di “Disturbo
somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) con reazione depressiva
prolungata”, descrivendo il seguente quadro psicopatologico:
Alla luce di quanto emerso, si rileva una struttura di
funzionamento caratterizzata da un’importante fragilità narcisistica, per cui i
vissuti infantili di inadeguatezza e pericolo trovano eco nell’impossibilità ad
assolvere al proprio ruolo sociale di padre e marito che si occupa della
famiglia. I disturbi somatici, certificati, che non possono non essere
considerati nella visione globale del funzionamento della persona, hanno creato
una frattura nella struttura adattiva della persona, dando inizio alla
condizione di malessere e concorrono nel mantenerla: non sentendosi più in
grado di essere efficace come sempre, in un quadro di scarse risorse, scarse
capacità introspettive e di coping, utilizzando meccanismi di difesa di stampo
nevrotico quali il diniego e la rimozione di contenuti che fatica ad accettare,
il paziente non sarebbe riuscito ad entrare in contatto in modo funzionale con
il sentimento di fallibilità. Negato e non simbolizzato, viene spostato sul
piano corporeo, con un’accentuazione dei vissuti dolorosi, somatici e psichici.
La condizione di rinuncia ad assolvere il proprio ruolo sociale avrebbe
concorso, insieme ai dolori cronici, al deterioramento dell’immagine di sé, in
presenza di un funzionamento cognitivo impoverito e a difficoltà nella
modulazione degli stati interni. L’incapacità del periziando di uscire da tale
condizione avrebbe dato luogo alla reazione depressiva che, a tutti gli
effetti, allo stato attuale appare configurarsi come tale. Come giustamente
valutato dai colleghi che hanno precedentemente valutato il periziando, “il
paziente depresso normalmente è molto remissivo sul piano sociale e ha un elevato
senso di responsabilità in tutto. Il tema della responsabilità è centrale per
il soggetto depresso e, insieme ai costrutti di inadeguatezza e insufficienza,
mantiene il cortocircuito mentale della depressione”: le tematiche della
responsabilità, inadeguatezza e insufficienza appaiono centrali all’interno del
costrutto identitario della persona e, allo stesso tempo, nella visione del
paziente, la propria efficienza appare irrimediabilmente perduta, mantenendo in
tal senso il vissuto depressivo di rinuncia a potere trovare una soluzione. In
aggiunta, le scarse risorse cognitive e adattive, rilevate anche per mezzo
della testistica, rendono conto della cecità della persona nel trovare
soluzioni alternative nel riprendere in mano la propria vita e della scarsa efficacia
dei trattamenti di cui beneficia da anni, cristallizzando in tal senso il
quadro clinico. La tendenza ad evitare di confrontarsi con la realtà della
situazione vissuta, distorcendola, in quanto inaccettabile, ha generato un
conflitto emozionale che, in assenza di adeguate e funzionali risorse, ha
condotto verosimilmente all’esordio di una reazione depressiva, il cui nucleo
si caratterizza di un percetto soggettivo di inguaribilità e di rinuncia della
parte identitaria per la persona da sempre più solida, quella
lavorativo-sociale. (…)
A fronte di quanto esposto, il periziando appare sprovvisto delle
risorse necessarie per potersi reintegrare nel mondo del lavoro: i disturbi
psichiatrici e quelli somatici compromettono il funzionamento globale della persona,
che risulta, pertanto, inabile a svolgere qualsivoglia attività lavorativa con
un grado del 100%.”
Il perito psichiatra ha preso
posizione il 6 ottobre 2023 (doc. XII-1) rilevando anzitutto come una parte
significativa del test MMPI-2, considerata non interpretabile, sia stata tralasciata
e che sono emersi chiari indizi di simulazione per overreporting. Lo stesso
sarebbe stato tuttavia ugualmente interpretato parzialmente in modo irrituale,
dovendo tali test essere validati nella loro interezza. In punto al test di
Rorschach oltre a evidenziare come lo stesso non fornisca degli indizi sulla
psicopatologia in atto, ha osservato che il medesimo abbia introdotto delle
incoerenze fra cui l’affermazione che:
" (…) il
periziando: “…è incline all’impulsività, funzionando in maniera adeguata in
ambienti familiari, dove le richieste sono abituali e facilmente prevedibili”
mentre nella stessa perizia proprio l’assicurato diceva di litigare sempre con
la moglie e con i figli si definiva impaziente, irritabile, uno che risponde
male.”
E
ancora:
" (…) si
scrive poi che “È ipotizzabile che la persona non presenti un quadro di
depressione endogena”, ma nelle conclusioni diagnostiche si infila comunque il
concetto di depressione, definendola reattiva ai problemi somatoformi.
A proposito della depressione, che sarebbe ormai invalidante,
nello status oggettivo (molto scarno) si segnala che non si rilevano dei
franchi disturbi cognitivi, sebbene l’attenzione non risulti sempre mantenuta.
Ora, se non ci sono dei franchi disturbi cognitivi, vuol dire che
le episodiche distrazioni (le quali sono comunque normalmente presenti anche
nella popolazione generale) non rientrano in un quadro di psicopatologia
franca.
Ciò nonostante, il tema dei deficit di attenzione durante i test
(peraltro comunque più ampi e tutti completati) e nella discussione finale,
viene stressato e presentato quale elemento psicopatologico.”
Quanto alle conclusioni in merito alla
personalità dell’assicurato, fondate sull’esito dei predetti test il perito ha
rilevato che:
" Tali
considerazioni portano alla conclusione di una struttura di personalità con una
fragilità narcisistica, fragilità che si sarebbe scompensata a causa della
perdita di ruolo del periziando dovuta ai primari problemi somatici.
Ammesso che le riflessioni fatte dai colleghi circa la personalità
dell’assicurato possano essere ritenute attendibili, viste le svariate
incoerenze che contraddistinguono le loro analisi, esse si riferiscono comunque
a dei tratti di personalità che non hanno impedito di lavorare in passato.
La diagnosi attuale formulata dai colleghi non si discosta
comunque da quella del perito, quando sottolineano la centralità della sindrome
somatoforme; essi parlano di uno stato psicopatologico cristallizzato da anni,
aggiungendo però una depressione che, né i test e nemmeno il sottoscritto ha
potuto rilevare.
Tutte le incongruenze di questo caso, che avevo già sottolineato
nella mia perizia e nella mia presa di posizione precedente, restano ancora
pienamente valide.
Ora, ad esse viene ad aggiungersi pure questa valutazione di
parte, la quale tende a forzare l’analisi dei fatti nella direzione di una
completa inabilità lavorativa, che però non ha consistenza.
Non trovo quindi dei motivi per discostarmi dalle conclusioni alle
quali ero giunto in perizia”
Con annotazione 24 ottobre 2023
(doc. XII-3) il medico SMR dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, si è espresso come segue:
" Ho preso visione
del complemento peritale __________ completo esaustivo e condivisibile
completamente.
Per l’aspetto psichiatrico, ovvero sulla conformità delle linee
guida del rapporto e delle valutazioni testistiche dell’Istituto __________
devo rilevare che la perizia non risponde alle linee guida della Società
svizzera di psichiatria e psicoterapia rispettivamente non sono note le date e
la durata delle visite di cui anche si ignora il numero né vengono elencati gli
atti consultati. Inoltre, lo scritto è un amalgama di valutazione psichiatrica
e psicodiagnostica con evidenti incoerenze interne come ben messo in luce dal
Dr. __________. La perizia è firmata da una psicologa, Sig.ra __________, da
una psicologa praticante, Sig.ra __________, da un medico psichiatra, Dr. __________,
senza che sia possibile verificare quali parti siano state redatte dal medico e
quali dalle psicologhe, né in quale modo si sono svolte le visite, alla presenza
di tutti i firmatari o in altro modo. La presa di posizione SMR è confermata.”
Con osservazioni 13 novembre 2023 l’insorgente ha
prodotto una nuova presa di posizione dell’IPPT (doc. C), a firma del dr. med. __________
e della psicologa __________ i quali hanno difeso la scelta di interpretare
unicamente la seconda parte del test MMPI-2 non giudicando tale modo di
procedere irrito. Quanto alla questione dell’overreporting hanno evidenziato
che l’elevazione della scala Fb può
essere attribuibile a diversi fattori, quali la tendenza a rispondere
casualmente per difficoltà nella comprensione, stanchezza o altro,
affaticamento nel corso della prova, tentativo di esagerazione dei sintomi.
Quindi vanno considerati tutti gli aspetti, non solo l’ultimo elencato o a
proprio piacimento e che, in presenza di indici di coerenza validi, il profilo
sarebbe comunque interpretabile.
Hanno quindi osservato che “Nessuno, dunque, ha
negato che ci sia stata verosimilmente un’enfatizzazione sintomi, non tale da
rendere il test del tutto inattendibile (quindi non sopra i cut-off di
riferimento), bensì da considerare con cautela. Inoltre, ricordiamo che i test
non fanno di per sé “diagnosi”, sono un ausilio clinico che segue specifici
parametri psicometrici, la cui interpretazione va fatta anche alla luce
dell’anamnesi della persona; ragion per cui, elevazioni di un certo livello
possono essere considerate valide se la storia clinica lo conferma. Come sempre
il Dr. __________ ha ben espresso: “è doveroso ricordare che l’origine
dell’amplificazione non può essere definita dal test somministrato e può
Considerandi
includere differenti fattori “
In merito al test di Rorschach hanno invece rilevato
di aver utilizzato il metodo Exner sul quale risulterebbe particolarmente
attendibile.
Quanto alle incoerenze evidenziate dal dr. med. __________
hanno rilevato che:
" (…) viene
evidenziata un’incoerenza tra le affermazioni: “è incline all’impulsività,
funzionando in ambienti familiari, dove le richieste sono abituali e facilmente
prevedibili” e “l’assicurato diceva di litigare con la moglie e con i figli si
definiva impaziente, irritabile, uno che risponde male”. Per “ambienti
familiari” non si intende la sua famiglia, ma, come specificato, un qualsiasi
ambiente con cui la persona ha familiarità, un ambiente “dove le richieste sono
abituali e facilmente prevedibili”. Il fatto di essere risultato incline
all’impulsività è invece coerente con quanto dichiarato dal paziente: “si
definisce impaziente, irritabile, gli risponde male quando loro gli chiedono
troppe cose o gli rispondono sgarbatamente…” (pag. 10 ns. perizia). La seconda
presunta incoerenza di cui parla il Dr. __________ riguarda l’esclusione di una
depressione endogena e l’affermazione di una depressione reattiva. È, appunto,
reattiva (esogena) e non endogena, quindi dove sta l’incoerenza? Non si
“infila” il concetto di depressione, si specifica un quadro depressivo
conseguente ad altra patologia e ad eventi di vita. Rispetto ai deficit di
attenzione abbiamo specificato nella parte dei dati oggettivi (pag. 11-12 ns-
perizia): “Non si rilevano franchi disturbi cognitivi (ossia in attenzione,
memoria, capacità di giudizio, pianificazione ecc..) sebbene l’attenzione non
risulti sempre mantenuta” e nel corso della valutazione e delle considerazioni
viene riportato come elemento presente, in quanto difficoltà nel mantenere l’attenzione
sono state rilevate; tuttavia, non si può parlare di un franco disturbo
cognitivo
(…)
Ci spiace notare come le osservazioni del collega siano state
focalizzate su elementi “tecnici” e finalizzate maggiormente ad individuare
presunte incoerenze nella valutazione in oggetto ma poco attente alla relazione
tra i vissuti soggettivi della persona e a quanto emerso in fase di valutazione
clinica. Tale aspetto appare cruciale nella comprensione della reazione
depressiva che il paziente sperimenta e che, oltre che nella nostra valutazione
peritale, è stata riconosciuta anche da tutti gli altri specialisti che hanno
valutato il paziente, tranne che dal Dr. __________.”
Infine, indicate le date dei colloqui effettuati,
sette fra il 27 giugno 2023 ed il 5 settembre 2023, hanno specificato di aver
consultato gli atti riguardanti l’incarto del paziente fornitigli dal suo
patrocinatore.
Tale presa di posizione è stata sottoposta al medico
psichiatra del SMR il quale, in assenza di fatti nuovi, ovvero di oggettive
modificazioni di fatti noti, si è confermato nella precedente valutazione (doc.
XVI-1).
2.5
Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31
marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al
giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4,
pag. 261; 115 V 133 consid.
2, pag. 134; 114 V 310 consid.
3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.
3.
e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica
i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,
4.4.1.4
e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico
SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali
sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del
diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato -
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA - di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile
e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei
singoli casi.
Scopo e senso del disposto
come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di
fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto
alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel
caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109
consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va ancora evidenziato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve
adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del
disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.
628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze
federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto
deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche
valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il
carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita
27.
settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6
Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è
decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente
esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato
del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre
1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta
Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore
somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul
tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Nella STF I 770/03 del 16
dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato
che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme
richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,
ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale
federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una
rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche
oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141
V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi
casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura
probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale
di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato
i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i
fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata
al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità
della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso
e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,
le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del
Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30
novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che
la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui
la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le
malattie psichiche.
Ciò significa, in
particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.
comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due
sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura
deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI
in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF
ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le
malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una
procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7
2.7.1
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti
deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica 10 febbraio 2022 del
dr. med Bonzano.
Il referto peritale (con i relativi
complementi 14 maggio 2023 e 6 ottobre 2023) è da considerarsi dettagliato,
completo e approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa a sua disposizione (compresa quella prodotta in sede di
osservazioni e di ricorso) ed ha valutato la capacità lavorativa del ricorrente
sulla base dell’osservazione clinica effettuata durante le visite presso di
lui.
Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e
non ha motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato del dr. med. __________.
Pertanto, il TCA non ha motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal perito
- confermate dal medico SMR - che ha proceduto ad una visita personale accurata
dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa (psichiatria) e
vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.
Alla perizia va quindi
attribuita piena forza probante.
Occorre qui rilevare che il giudice si scosta dalle
risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente
verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per
rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22
maggio 2019), ciò che, come meglio si vedrà nel seguito, non si avvera nel caso
di specie.
Per quanto attiene anzitutto
alla censura del ricorrente secondo cui le conclusioni peritali non possano
essere considerate affidabili poiché non poggerebbero su una procedura
probatoria strutturata, sulla scorta di un catalogo di indicatori definiti
nella DTF 141 V 281, va osservato che, per contro, il referto del dr. med. __________
corrisponde alla necessità di stabilire i fatti in maniera strutturata, alla
luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.
Lo specialista ha infatti
riassunto i documenti medici che ha preso in considerazione per la sua
valutazione, ha indicato nel dettaglio i disturbi soggettivi lamentati
dall’assicurato e le constatazioni oggettive relative al danno della salute, ha
esposto l’anamnesi, ha descritto le attività e le abitudini dell’interessato,
ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ha suggerito quale
terapia - farmacologica e non - sarebbe più adatta all’assicurato spiegandone i
motivi, ha precisato che vi era un’amplificazione volontaria marcata dei
sintomi (confermata dalla testistica) e ha valutato la capacità lavorativa del
ricorrente nella sua e in altre attività lavorative.
Nel complesso, quindi, gli
indicatori standard stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza, e ripresi
dall’Ufficio AI nel suo “Mandato di accertamento pluridisciplinare di
decorso __________ precedente 2019” sotto forma di “Catalogo delle
domande AI” (doc. 129 incarto AI) trasmesso al __________ ai fini
dell’allestimento della perizia pluridisciplinare, sono stati in concreto
rispettati dallo psichiatra, così come rilevato anche dal medico SMR
nell’annotazione 30 maggio 2023 (doc. 202 incarto AI).
Ne discende che questo
Tribunale non può che confermare la valutazione psichiatrica del dr. med. __________
che va considerata chiara, completa, dettagliata e rispettosa dei più recenti
dettami giurisprudenziali, perciò come tale va posta alla base della
determinazione della capacità lavorativa del ricorrente.
2.7.2
Questo
Tribunale non ignora le certificazioni mediche agli atti, in particolare il
rapporto medico 18 maggio 2021 della dr.ssa med. __________ (doc. 122 incarto
AI) ed il rapporto di dimissione 5 ottobre 2021 dalla Clinica __________ dei
dr. med. __________ e __________ (doc. 141 incarto AI), così come quelle
prodotte dall’insorgente in sede di ricorso, ovvero il rapporto dello
psichiatra curante dr. med __________, 13 febbraio 2023 (doc. 191 incarto AI)
(sebbene lo stesso fosse già stato proposto in sede di osservazioni al progetto
di decisione) e la perizia psichiatrica 7 settembre 2023 dell’IPPT (doc. B2).
Tuttavia, tali referti non
apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito tali da mettere in
discussione la sua valutazione. Gli stessi sono stati attentamente vagliati dr.
med. __________ il quale ha sempre confermato la propria valutazione peritale -
esperita dopo aver riassunto e discusso tutta la documentazione medica
pertinente componente il dossier medico dell’assicurato - attraverso i
necessari complementi peritali prendendo posizione, in modo puntuale e motivato,
sulle discordanze con i pareri medici contrari prodotti dall’assicurato con le
osservazioni al progetto di decisione e con il ricorso.
In particolare la diagnosi di
sindrome da dolore persistente, in diagnosi differenziale con una fibromialgia,
posta dal dr. med. __________, è stata confermata da tutti gli psichiatri che
hanno avuto in cura il paziente ed è coerente con quella di fibromialgia di
tipo primario posta dal perito reumatologo.
Il perito psichiatra, dopo aver
discusso il rapporto di dimissione dalla Clinica __________, evidenziando come
nello stesso venga indicato che l’episodio depressivo in atto al momento del
ricovero fosse di media gravità, mentre al momento della dimissione fosse solo
di grado lieve con un netto miglioramento dei dolori, ha quindi preso
posizione, distanziandosene, dalle conclusioni dello psichiatra curante dr.
med. __________ e della perizia dell’__________ riguardo alla diagnosi di
depressione e dalla valutazione della dr.ssa med. __________ la quale, oltre
alla diagnosi di disturbo depressivo ha posto quella di modificazione duratura
della personalità da dolore cronico.
Lo specialista ha evidenziato
di non aver rilevato all’esame clinico alcun segno oggettivo di una patologia
depressiva, né di un disturbo della personalità, nemmeno rilevati dalla testistica
psicodiagnostica. Ha invece osservato come sia i test, i quali hanno
evidenziato una tendenza ad accentuare i sintomi fisici e psicologici, che il
colloquio psicologico, lasciassero ipotizzare che il grado di malessere “depressivo”
riportato dal paziente fosse percepito e vissuto in maniera amplificata con
tendenza a sovrastimare negativamente la propria condizione fisica. Egli ha
quindi proceduto alla discussione delle incoerenze emerse nel corso dei
colloqui. Ha dapprima rilevato di aver periziato l’interessato fra gennaio e
febbraio 2019 e di non aver rilevato in tale occasione dei segni oggettivi di
depressione ma soltanto dei sintomi somatoformi (valutandolo anche in
quell’occasione inabile al lavoro nella misura del 20% da intendersi quale
riduzione del rendimento), nonostante lo psichiatra curante certificasse
un’incapacità lavorativa totale sulla base di una diagnosi depressiva. Ha
quindi evidenziato come, una volta negato il diritto alla rendita, il
periziando abbia immediatamente trovato un’occupazione al 100% come autista e
lo psichiatra curante abbia quindi certificato la sua piena abilità lavorativa.
Ha inoltre osservato come malgrado l’assicurato abbia riferito di non aver
sopportato tale lavoro a causa dei problemi di salute, dall’attestato di guadagno
intermedio del datore di lavoro risulterebbe come l’attività sia stata sospesa
per l’impossibilità di lavorare a causa della pandemia. Solo a questo punto lo
psichiatra curante avrebbe quindi certificato di nuovo un’incapacità totale per
depressione. Il perito ha quindi evidenziato che i problemi sociali -
segnatamente la preoccupazione di restare a carico dell’assistenza con il
rischio di espulsione dalla Svizzera, rilevati già in tale occasione proprio
dallo psichiatra curante, il quale ha evidenziato che a causa di ciò egli non
volesse aprire un caso malattia - abbiano rappresentato nel corso
dell’esplorazione peritale la maggiore preoccupazione dell’assicurato. Ciò che
del resto era stato evidenziato anche dal dr. med. __________ nel rapporto di
dimissione da __________ dell’aprile 2021. Ha inoltre osservato come il rifiuto
di sottoporsi al tampone per Covid-19 prima dell’ammissione alla clinica
psichiatrica, adducendo come giustificazione il fatto che non fosse
obbligatorio, denotasse un’assenza della tipica responsabilità e remissività
del paziente depresso ma palesasse una certa caratterialità. Ha quindi
osservato come il fatto che il periziando non abbia fatto il vaccino per il
Covid-19 per il timore che lo stesso potesse compromettere la propria salute,
così come la dichiarazione di aver paura di prendere il Covid-19 e di ammalarsi
gravemente, indichino che egli non è distaccato dalla realtà esterna e
disinteressato alla propria vita, ma pare al contrario molto preoccupato del futuro
che potrebbe attendere lui e la sua famiglia; ciò anche in relazione ad
eventuali problemi con il permesso di soggiorno svizzero. Ha infine evidenziato
come il disinvestimento del periziando nei confronti delle attività domestiche
– lasciando intendere come ciò potesse essere dovuto a questioni culturali o
caratteriali – contraddica la presenza di una depressione, essendo solitamente
il paziente depresso molto responsabile cercando di rendersi utile come può pur
nutrendo una tristezza di fondo insanabile, una scarsa autostima, non
sentendosi mai sufficientemente utile e con una tendenza a svalutarsi.
Contrariamente alla tesi
ricorsuale, queste considerazioni del perito riguardo alle contraddizioni
emerse in sede di colloquio - peraltro non confutate da pareri medici di senso
contrario, non emergendo dalla refertazione medica prodotta dall’assicurato
alcuna contestazione in proposito - non permettono di considerare inammissibile
il modo in cui è stata condotta la perizia e le sue risultanze. Le conclusioni
del dr. med. __________ poggiano infatti in primo luogo su un’anamnesi
dettagliata, su una valutazione completa del dossier medico e sulla propria
osservazione clinica, mentre tali considerazioni costituiscono degli indizi
corroboranti le sue constatazioni oggettive.
Va del resto rilevato che tale
analisi dei comportamenti e delle affermazioni del periziando - peraltro esatta
dalla giurisprudenza e che, a mente del perito, contraddice la presenza di una
depressione corroborando l’osservazione clinica, la quale non ha mostrato segni
oggettivi di un patologia depressiva - conferma quanto emerge dai test
psicodiagnostici ovvero di una tendenza a vivere e percepire il proprio
malessere in modo amplificato, sovrastimando la propria condizione fisica e
psicopatologica. Il perito si è d’altronde confrontato con tali censure del
ricorrente difendendo la correttezza delle proprie osservazioni. In
particolare, dopo aver preso puntualmente posizione in merito alle singole
censure ha osservato che “(…) nemmeno lo psichiatra curante ha contestato
tali argomenti del perito. D’altra parte il perito non può che ribadire le sue
osservazioni, proprio perché in esse non c’è nulla di sbagliato e perché esse
contraddicono effettivamente la diagnosi di depressione maggiore”.
L’insorgente ha riproposto con
il ricorso il rapporto medico 13 febbraio 2023 del dr. med. __________ (già
prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione) il quale, insistendo
nel ritenere la presenza di una depressione, ha in particolare evidenziato come
i disturbi riferiti dal paziente corrispondenti a disturbo del sonno, abulia,
tendenza all’isolamento sociale, anedonia e perdita degli interessi,
appartengano alla sindrome depressiva e che di ciò debba essere tenuto debitamente
conto.
Giova
qui preliminarmente ribadire quanto esposto al consid. 2.5 riguardo al valore
probatorio dei rapporti dei medici curanti, ovvero che, in ragione della
diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista, poiché in ragione del rapporto di fiducia
esistente egli attesterà in caso di dubbio in favore del suo paziente.
Ad ogni modo, il dr. med. __________
ha spiegato sia nella perizia sia nel successivo complemento 14 maggio 2023,
con cui si è confrontato con le contestazioni del dr. med. __________ di cui al
succitato rapporto, di non aver rilevato segni oggettivi di una depressione. Ha
in particolare rilevato di aver dato uno spazio adeguato alle lamentele
soggettive (le quali sono dettagliatamente descritte sia nell’anamnesi che
nella discussione dei disturbi attuali e di quelli legati al lavoro, così come
nella dettagliata esposizioni dello svolgimento di una giornata tipo e delle
aspettative per il futuro) valutandone poi la coerenza con i dati oggettivi e constatando
una netta discrepanza. Ha quindi evidenziato come le contraddizioni riscontrate,
unitamente ai risultati dei test psicodiagnostici, indichino che l’assicurato,
pur presentando una tendenza alla somatizzazione del disagio sociale, ne
amplifichi la portata nella speranza di ottenere dei vantaggi secondari.
A tal riguardo in sede di
ricorso l’assicurato ha sostenuto che non vi siano indicazioni di aggravamento
o di simulazione e che il suo comportamento corrisponda a quello che si poteva
aspettare sulla base delle sue diagnosi.
Ora, in merito incoerenze emerse
in sede di colloquio peritale e sulle divergenze fra i disturbi soggettivi
lamentati dall’assicurato e le constatazioni oggettive si è già diffusamente
espresso il perito per cui, non vedendo questo Tribunale motivi per discostarsi
dalle sue considerazioni, si può rimandare a quanto esposto al riguardo al
paragrafo precedente (cfr. supra consid. 2.7.2). A tal riguardo va poi ribadito
che quanto rilevato dal perito è confermato dai risultati dei test
psicodiagnostici SIMS e MMPI-2-RF, somministrati dallo psicologo e
psicoterapeuta __________ il quale, dopo aver spiegato che il “SIMS è un
questionario self-report multiassiale per l’identificazione della simulazione di
disturbi psichici (malingering) in vari contesti, sia clinici che forensi. È
utile per individuare in ambito forense la simulazione diretta a ottenere
vantaggi, in ambito clinico le tendenze all’esagerazione o alla fabbricazione
di disturbi fittizi e in ambito neuropsicologico la simulazione tesa a
rappresentare capacità intellettive inferiore a quelle effettive” ha
indicato che “il punteggio totale ottenuto dall’A.(25) risulta superiore al
valore soglia (=>14) suggerito per l’identificazione di una sospetta
simulazione, ipotizzando la presenza di un atteggiamento teso
all’amplificazione di alcuni sintomi (…)”. Quanto al test MMPI-2-RF
nell’analisi della validità del protocollo ha osservato che è stato “prodotto
un numero di risposte infrequenti molto superiore a quello osservato nella
popolazione generale (F-r=97T; Fp-r=67T) e, per quanto riguarda l’ambito
somatico-cognitivo, si segnala un numero di sintomi molto più ampio della media
(Fs=96T, FBS=105T; RBS= 87T)”. Il perito ha quindi concluso in modo
motivato e condivisibile che “gli elementi che emergono dai test sopra
descritti, unitamente al colloquio psicologico portano ad ipotizzare che il
grado di malessere riportato dal periziando (…) sia egosintonico ma percepito e
vissuto in modo amplificato dal soggetto, tendente a svalutarsi e a
sovrastimare negativamente la propria condizione fisica e psicopatologica”
(doc. 168 incarto AI, pag. 693).
Nemmeno può essere accolta la
contestazione del ricorrente secondo cui le conclusioni del perito scaturiscano
da una sua convinzione ab initio del fatto che egli, nel farsi riconoscere come
“malato”, sia alla ricerca di vantaggi ed in particolare cerchi di evitare
conseguenze negative sul piano sociale. Come pertinentemente rilevato dal
perito, proprio il dr. med. __________ già nel 2020 aveva rilevato che
l’assicurato non volesse aprire un caso di malattia poiché “finirebbe a
carico dell’Assistenza e questo a lungo andare creerebbe il pericolo di
espulsione dalla Svizzera”. Lo stesso dr. med. __________ nella perizia ha osservato
che “questi problemi sociali rappresentano la maggiore preoccupazione
dell’assicurato ancora attualmente e sono emersi durante l’esplorazione
peritale”, rilevando di aver evidenziato una focalizzazione oggettiva sulle
grosse preoccupazioni sociali. Ha inoltre osservato come nel rapporto di
dimissione dalla clinica di __________ il dr. med. __________ avesse
evidenziato che il paziente apparisse più interessato alla decisione dell’AI,
che ad una vera guarigione. Egli ha pertanto interpretato le incongruenze
emerse in sede di colloquio alla luce di tale forte disagio sociale, il quale
ha rilevato generare una grande e autentica preoccupazione nel periziando e nei
suoi famigliari. Quindi, sostenendo come non si possa parlare di simulazione
deliberata quanto piuttosto di un’amplificazione di alcuni sintomi realmente
presenti, il perito ha valutato che l’assicurato, pur presentato una tendenza
alla somatizzazione del disagio psicosociale, ne amplifica la portata nella
speranza di ottenere dei vantaggi secondari.
Quanto alla perizia
psichiatrica 7 settembre 2023 dell’IPPT va rilevato come, contrariamente a
quella del dr. med. Bonzano, la stessa non sia stata allestita secondo i
criteri posti recentemente dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.6.). Come
pertinentemente evidenziato dal medico SMR, non si evince inoltre quale parte
sia stata redatta dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e
cosa invece sia stato elaborato dalla psicologa __________ rispettivamente
dalla psicologa in praticantato clinico __________, né chi abbia effettuato le
visite. Inoltre, sebbene sia stato indicato nello scritto 8 novembre 2023 che
gli atti consultati per l’allestimento della perizia “riguardano gli incarti
del dossier del signor RI 1 forniti dal suo legale”, da nessuna parte viene
indicato con precisione quali atti medici sono stati effettivamente presi in
considerazione.
Oltre a ciò tale elaborato è
stato oggetto di un’approfondita presa di posizione da parte del perito il
quale, evidenziandone le incongruenze, ha spiegato nel dettaglio i motivi per
cui lo stesso non fosse atto a mettere in dubbio la sua valutazione. Il medico
SMR, anch’esso specialista in psichiatria e psicoterapia, ha confermato la
presa di posizione del dr. med. __________ evidenziando come la perizia dell’__________
si presentasse come un amalgama di valutazioni psichiatriche e
psicodiagnostiche e non rispettasse alle linee guida della Società svizzera di
psichiatria e psicoterapia, confermando pertanto la sua valutazione. L’ulteriore
presa di posizione del dr. med. __________ e della psicologa __________ 8
novembre 2023 è inoltre stata sottoposta al medico SMR il quale ha ritenuto
che, in assenza fatti nuovi, la valutazione peritale dovesse essere confermata.
Giova del resto evidenziare che,
come visto, nella perizia il dr. med. __________ ha motivatamente confutato, sulla
base di osservazioni oggettive, la presenza di una depressione. Occorre
pertanto prestare adesione alle motivate e condivisibili conclusioni del perito
confermate dal medico SMR, ritenuto come dal referto dell’__________, il quale
propone una differente interpretazione diagnostica - già respinta dal perito -
sulla base della quale conclude per un’incapacità al lavoro completa in
qualsiasi attività, non emerga alcun elemento nuovo o significativo tale da far
apparire incompleta o non corretta la valutazione peritale del dr. med. __________.
2.7.3
Il
ricorrente ha inoltre contestato che i reperti somatici e i disturbi oggettivi
della colonna cervicale e lombare, così come le diagnosi internistiche poste
dalla perita dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, siano stati
considerati non avere un’incidenza sulla sua capacità lavorativa. Tali
contestazioni, già proposte in sede di osservazioni, sono già state sottoposte
al vaglio della perita specialista la quale, con presa di posizione 16 maggio
2023.
(dc. 203 incarto AI), ha evidenziato come nemmeno i curanti avessero mai
attestato un’incapacità lavorativa per le patologie di natura internistica e,
ripercorsi gli esami svolti sul paziente, ha confermato la sua valutazione. A
proposito dei disturbi oggettivi della colonna vertebrale ha evidenziato come
gli stessi siano stati accuratamente vagliati dal perito reumatologo,
rimandando a quanto dettagliatamente esposto nella sua valutazione peritale.
Pertanto, occorre prestare adesione a quanto ritenuto dalla dr. ssa med. __________
e dalla dr. ssa med. __________ le quali, nella menzionata presa di posizione,
in assenza di documentazione medica utile a inficiare le conclusioni della
perizia hanno confermato le valutazioni degli specialisti.
In sede di ricorso il
ricorrente ha prodotto un referto medico del dr. med. __________ del 4 luglio
2023.
(doc. B1) il quale, in seguito all’espletamento di esami biologici, indica
la presenza di “ANA positivi e degli anticorpi anti-DNA positivi”,
mettendoli in relazione alle poliartragie e a una lesione cutanea alla caviglia
destra, ponendo la diagnosi di Lupus erimatoso sistemico, senza tuttavia
indicare alcuna incapacità lavorativa. Tale nuovo referto è stato sottoposto al
perito reumatologo dr. med. __________, FMH in reumatologia, il quale, con presa
di posizione 4 ottobre 2023 ha indicato che, pur non potendo escludere la
componente di una connettivite, le limitazioni funzionali sono determinate
unicamente dai dolori risentiti dal paziente e che non vi fossero reperti
clinici, anche nell’ambito di un’eventuale connettivite, tali da modificare le
limitazioni funzionali e la capacità lavorativa. Malgrado la nuova diagnosi di
lupus erimatoso sistemico il reumatologo ha quindi ritenuto che le sue
valutazioni peritali fossero ancora valide. In assenza di indicazioni mediche
di senso contrario, questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla valutazione
del perito specialista.
Tutto ben considerato, rilevato
in particolare come la perizia pluridisciplinare elaborata dal __________ sia
stata realizzata nel rispetto dei dettami di cui all’art. 44 LPGA e goda
pertanto di piena forza probatoria, questo Tribunale ritiene che dai referti
medici richiamati dall’insorgente non emergano indizi concreti – dei
semplici dubbi non sono sufficienti – suscettibili di metterne in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti
ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1. febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA
35.2021.57
del 20 settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio
2022, consid. 2.4.6).
2.8
Va del resto ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la
sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con
riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in
particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli
atti contiene, sia dal profilo psichiatrico che da quello somatico elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove,
fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF
135.
V 465).
Pertanto,
visto quanto sopra, ritenuto il referto peritale pluridisciplinare 25 ottobre
2022.
– il quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6) e al quale va
quindi attribuita piena forza probante – e i complementi peritali __________
del 16 maggio 2023 e 20 ottobre 2023, oltre agli affidabili pareri del medico
SMR (cfr. in particolare i rapporti del 28 ottobre 2022 e 30 maggio
2023; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non
essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa
intervenuto prima della decisione contestata del 31 maggio 2023 la quale
delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali, (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i
riferimenti ivi citati) che la refertazione medica all’inserto e quella
prodotta dall’assicurato in sede di ricorso non sia idonea a mettere in dubbio
la correttezza delle conclusioni peritali. Sulle medesime l’amministrazione ha
quindi legittimamente fondato la propria decisione di rifiuto della rendita
ritenendo che l’assicurato - eccetto che per i periodi di ricovero all’__________
(dal 16 settembre 2020 al 30 settembre 2020), alla Clinica __________ (dall’8
marzo 2021 al 20 marzo 2021) e alla Clinica __________ (dal 2 luglio 2021
all’1. agosto 2021) in cui egli va considerato completamente inabile a
qualsiasi attività - presenti un grado di inabilità lavorativa invariato
rispetto alla precedente decisione 1. ottobre 2019, ovvero del 20% in qualsiasi
attività.
Le
conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata
vanno quindi confermate.
2.9
L’insorgente
ha inoltre contestato “a titolo abbondanziale” la valutazione economica
operata dall’Ufficio AI, in particolare “il salario da valido (GAP
salariale) e da invalido (riduzione della capacità lavorativa e deduzione
sociale) ritenuti dall’amministrazione, che dovranno essere rivalutati dopo
aver eseguito una nuova istruttoria dal profilo medico”.
Ora, considerata l’assenza di
una modifica dello stato di salute dell’insorgente, rispettivamente della sua
capacità lavorativa residua (cfr. supra consid. 2.8.), si può escludere che la
sua capacità di guadagno abbia subito un aggravamento tale da giustificare
l’accoglimento della nuova richiesta di prestazioni AI.
Ad ogni modo, pur determinando
nuovamente la capacità di guadagno – senza rimandare come fatto dall’Ufficio AI
alla valutazione economica contenuta nella decisione 1. ottobre 2019 da cui non
scaturiva alcuna perdita di guadagno con conseguente grado AI dello 0% – si
otterrebbe per il 2021 un reddito da valido di fr. 52'949.20 (in considerazione
del reddito di fr. 52'000 conseguito dall’assicurato nel 2016, il quale risulta
essere il più alto conseguito in carriera, adeguato all’evoluzione dei salari
fino al 2021) ed un salario da invalido, evinto dai dati statistici TA1-2020,
valore mediano attività semplici di tipo fisico o manuale, riportato su una
settimana lavorativa di 41.7 ore (cfr. Tabella sulla durata normale del lavoro
nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica) adattato all’evoluzione dei salari fino al
2021, in considerazione di una capacità lavorativa dell’80%, di fr. 52'257.70, da
cui risulta un grado AI dell’1.3% {[(52’949.10 – 52'257.70) / 52'949.10] x 100}.
L’Ufficio AI, per determinare il reddito da invalido, non ha
considerato alcuna deduzione sociale (cfr. doc. A1). Al riguardo il TCA ricorda
che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di
qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che
tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate
sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un
mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.
Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure
se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il
problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre
2019.
consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.
6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno
2020.
consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo
senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le
revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA
35.2021.74
del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4). Occorre inoltre ricordare che
le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua
non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da
invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che
per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio-complesse
non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione
aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo
2017.
consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con
riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA
35.2022.64
del 20 marzo 2023, consid. 2.4.13).
Premesso
quanto sopra, nel caso in esame, l’assicurato può svolgere sia l’attività
svolta di pulitore di tappeti che un’attività di tipo semplice e ripetitivo
senza alcuna limitazione funzionale, nella misura dell’80% (da intendersi quale
riduzione del rendimento) (cfr. Rapporto finale SIP del 18 novembre 2022 di cui
al doc. incarto AI 173).
Ora,
tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre rilevare che il
ricorrente beneficia di un ventaglio di attività esigibili decisamente ampio
(cfr. in tal senso le attività elencate a titolo esemplificativo nel succitato
Rapporto finale SIP) e d’altronde egli non
comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un
mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di
affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione
inferiore alla media.
Pertanto, l'aumento della deduzione dal reddito da invalido,
basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla salute, come
nel caso in esame, non può essere in concreto concesso (cfr. citate STF
8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
Nemmeno sono stati addotti, né
del resto risultano dati, altri fattori per riconoscere una riduzione sociale.
Di sicuro non lo è l’età
ritenuto come al momento della decisione impugnata l’assicurato (nato il __________
1978) aveva 44 anni, e non era quindi prossimo all’età pensionabile.
Va inoltre rilevato che il fatto di avere una limitata formazione professionale
non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate
entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o
manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4: attività semplici
e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né
un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid.
5.3
e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti), ciò che
corrisponde al caso in esame.
Né del resto la circostanza
che l’assicurato, entrato in Svizzera nel 1993, sia titolare di un permesso di
domicilio C permette di riconoscere un motivo di riduzione.
In
merito alla questione del gap salariale, va ricordato che se un assicurato, per
motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente
formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze
linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di
lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito da valido
considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello
stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza
che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo
dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la
soglia del 5% (DTF 135 V 297).
Ora,
nella decisione contestata, l’Ufficio AI ha fatto presente di non aver
applicato un gap salariale ritenendo che “la cifra di CHF 52'000.00 [reddito
da valido, n.d.r.] è infatti la più alta conseguita nell’arco della carriera
lavorativa dall’assicurato”.
Questo
Tribunale non può condividere tale argomentazione ritenuto che il solo fatto
che l’Ufficio AI abbia tenuto in considerazione, quale reddito da valido, l’importo
più alto conseguito dall’assicurato in carriera, ciò ancora non vuol dire che
lo stesso non possa essere considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali
conseguibili nello stesso ambito professionale.
Ad
ogni modo, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che tale aspetto non
debba essere approfondito oltre poiché, come si vedrà nel seguito, risultando
il salario conseguito dall’insorgente (reddito da valido) - lievemente -
maggiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito
professionale, non vi è possibilità di applicare una riduzione per gap
salariale.
In
concreto il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti termini.
Secondo
la tabella TA1-2020, settore economico 96 “Altre attività di servizi
personali” (il quale include “Lavanderia e pulitura (a secco) di
articoli tessili e pellicce”, cfr. note esplicative NOGA 08, p. 237 n. 9601;
cfr. anche STCA 32.2017.1999 del 24 settembre 2018, consid. 2.7.2), livello di
competenze 1, il reddito mediamente conseguito in Svizzera da un uomo è di fr. 4'218.
Riportando questo reddito su 41.9 ore in base alla relativa tabella pubblicata
sul sito dell’UFS (Tabella
sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica,
in ore per settimana), categoria 94-96, esso si
attesta a fr. 4'407.80/mese ovvero a fr. 52'893.70/anno. Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali riferito al settore 90-96, si ottiene per il
2021.
un reddito annuo di fr. 51'512.55. Posto che, qualora non fosse insorto il
danno alla salute, continuando a lavorare alle dipendenze della __________,
l’assicurato avrebbe realizzato nel 2021 un reddito di fr. 52'949.20 (cfr.
supra consid. 2.9), egli avrebbe conseguito un reddito superiore alla media dei
salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale.
In
queste circostanze, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni.
2.10
In
ragione di quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il
ricorso va respinto.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti