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Decisione

32.2023.71

Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di prestazioni. Conferma della perizia pluridisciplinare e del calcolo del grado d’invalidità

22 gennaio 2024Italiano71 min

novembre 2023 il ricorrente ha prodotto di una presa di posizione dell’__________.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.71

FS

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 giugno 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 31 maggio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato

nel 1978, da ultimo attivo quale addetto alla pulizia e manutenzione di

tappeti, la cui prima domanda di prestazioni, presentata nel mese di agosto

2017 (doc. 2 incarto AI), è stata respinta con decisione 1. ottobre 2019 (doc.

81 incarto AI), il 2/8 settembre 2020 ha inoltrato, per il tramite del dr. med.

__________, una seconda domanda di prestazioni d’invalidità (doc. 86 incarto

AI).

1.2. Dopo aver

esperito gli accertamenti ritenuti necessari, in particolare una perizia

pluridisciplinare 25 ottobre 2022 a cura del __________ (doc. 168 incarto AI), raccolti

il rapporto finale del medico del SMR 28 ottobre 2022 (doc. 169 incarto AI), nonché

la presa di posizione 16 maggio 2023 del __________ (doc. 203 incarto AI) e

l’ulteriore annotazione 30 maggio 2023 del medico SMR (doc. 202 incarto AI),

con decisione 31 maggio 2023 (doc. A1), preavvisata il 12 gennaio 2023 (doc.

189 incarto AI), l’Ufficio AI ha respinto la nuova richiesta.

1.3. Contro

tale decisione insorge al TCA l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1,

postulandone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto ad una rendita di almeno

del 40%, subordinatamente il rinvio degli atti all’amministrazione affinché

esperisca una nuova istruttoria. Egli contesta in particolare la valutazione

peritale psichiatrica in ragione della sua discrepanza rispetto ai pareri

medici da lui versati agli atti, censurandone inoltre l’allestimento, il quale

non sarebbe conforme ai criteri posti dalla giurisprudenza federale. Avversa

inoltre la valutazione della capacità lavorativa effettuata dal perito

reumatologo e dal perito internista. Censura infine a titolo abbondanziale la

valutazione economica.

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso sostenendo

che la valutazione peritale psichiatrica sia stata emessa in esito ad una

procedura probatoria strutturata senza che vi siano elementi atti a far

dubitare della sua attendibilità. Ribadisce inoltre la correttezza della

valutazione reumatologica e internistica.

1.5. Con la

replica il ricorrente ha prodotto un referto del reumatologo dr. med. __________

e una perizia psichiatrica dell’Istituto __________, chiedendo di modificare le

proprie richieste di giudizio nel senso di riconoscere in via principale il

diritto ad una rendita intera.

1.6. Con

scritto di osservazioni 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la

nuova refertazione medica al vaglio dei periti del __________ e del medico SMR,

Fatti

i quali hanno confermato la validità delle conclusioni esposte in sede di

perizia, rispettivamente nel rapporto finale, ha nuovamente chiesto la

reiezione del ricorso.

1.7. Il 13

novembre 2023 il ricorrente ha prodotto di una presa di posizione dell’__________.

1.8. Il 21

novembre 2023 l’Ufficio AI, sulla base dell’annotazione 20 novembre 2023 del

medico SMR, ha confermato la correttezza della sua decisione.

1.9. Con

ulteriore scritto 28 novembre 2023 l’insorgente ha contestato le osservazioni

dell’Ufficio AI.

considerato in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda

di prestazioni presentata dall’assicurato il 2/8 settembre 2020.

2.2. Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida

dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se

la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1°

gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono

applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021”.

I marginali

1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente

alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza

dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto

alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in

base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il

diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se

l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo

diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o

successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima fissazione della rendita → DR [diritto,

n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate

circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita,

l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più

tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche

se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad

una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

In concreto la prima

domanda di prestazioni dell’assicurato, presentata il mese di agosto 2017 è

stata rifiutata con decisione 1. ottobre 2019.

La presente procedura porta

sulla reiezione della nuova domanda di prestazioni, presentata il 2/8 settembre

2020 dall’assicurato per il tramite del dr. med. Badaracco, il quale ha chiesto

una rivalutazione dello stato di salute sulla base delle nuove diagnosi poste

dalla dr.ssa med. Raimondi il 21 agosto 2020. Conseguentemente, sia l’eventuale

diritto alle prestazioni che l’invalidità (teorica), le quali, non avendo elementi

per considerare che si tratti di una domanda tardiva, insorgono un anno dopo

l’asserito peggioramento del danno alla salute (art. 28 LAI; cfr. STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023,

consid. 2.3), sarebbero precedenti al 31

dicembre 2021.

Visto quanto precede, ogni

riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8

della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta

permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o

psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di

cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI

prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine

di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI

prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un

assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell’invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore

(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié

pagina n. 264).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84

consid. 1b).

Secondo la giurisprudenza

per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre, nel confronto dei

redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di

fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325;

DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF]

con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op.

cit., pag. 232).

La misura dell’attività

ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale

dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito che i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non fosse possibile, devono essere calcolati sulla base

di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74

consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Nel

caso in esame, a seguito della domanda di prestazioni 2/8 settembre 2020,

l’amministrazione ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare in ambito

internistico, reumatologico, neurologico e psichiatrico. La valutazione

psichiatrica è stata affidata al dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia il quale, dopo aver visitato il paziente in due occasioni,

elencati gli atti di pertinenza psichiatrica, riassunta l’anamnesi, i disturbi

attuali, ha risposto alle domande del questionario dell’Ufficio AI, ha posto la

diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome da dolore

persistente (ICD-10; F45.4) in diagnosi differenziale con una fibromialgia,

confermando la diagnosi formulata nella precedente valutazione peritale svolta

nell’ambito della prima domanda di prestazioni.

Circa la discussione delle

incoerenze emerse il dr. med. __________, nella valutazione peritale del 10

febbraio 2022, ha in particolare affermato:

"

Ho già valutato il periziando tra gennaio e febbraio 2019. All'epoca non

vi erano dei segni depressivi oggettivi, ma soltanto dei sintomi somatoformi e

un vantaggio secondario sul piano sociale, derivante dal mantenimento della

condizione di malato.

Il periziando ha sempre assunto le

cure antidepressive prescritte, che risultavano evidentemente efficaci, come

dimostra il fatto seguente. Allora il periziando si dichiarava completamente

incapacitato a riprendere un qualsiasi lavoro e lo psichiatra curante era dello

stesso avviso continuando a certificare IL 100%. Una volta negata la rendita di

invalidità il periziando ha tempestivamente trovato un’occupazione al 100% come

autista e lo psichiatra curante ha chiuso la malattia, certificando l’assicurato

abile in misura completa dall'1.12.20219.

L'assicurato dice di

non avere sopportato il lavoro come autista, a causa dei suoi problemi di

salute. Dall'attestato di guadagno intermedio, redatto dalla "__________",

del 23.04.2020, si apprende invece che l'attività lavorativa in qualità di

autista è stata sospesa per impossibilità a lavorare a causa di pandemia.

L'assicurato è stato

messo nuovamente inabile in maniera permanente dal medico di famiglia, per motivi

fisici e non mentali, a partire dal 13.07.2020, a causa di: fibromialgia

riacutizzata, sindrome lomboradicolare, gonalgia di natura incerta.

A questo punto, dal

23.07.2020 lo psichiatra curante si è riallineato repentinamente col medico

generico e ha certificato anche lui una nuova IL 100% per depressione,

sostenendo addirittura che: nonostante il proseguimento delle cure

farmacologiche to stato psichico non è migliorato, bensì peggiorato" e, a suo

avviso, vi è una sintomatologia depressiva prevalente rispetto alta

problematica dolorosa.

Lo psichiatra ha

segnalato inoltre, già allora, dei nuovi e pesanti problemi sociali,

dichiarando: “L’A. non vuole aprire un caso di malattia, poiché finirebbe a

carico dell'Assistenza e questo a lungo andare creerebbe il pericolo di

espulsione dalla Svizzera". Questi problemi sociali rappresentano la preoccupazione

maggiore dell'assicurato ancora attualmente e sono emersi durante

l'esplorazione peritale.

Alla luce dei problemi

sociali, assume un significato importante ['osservazione del reumatologo __________

del 12.10.2020, il quale asseriva che l'assicurato avesse soprattutto una

sindrome del dolore cronico e riferiva di aver discusso con rassicurato le

varie possibilità, (…) che il paziente non desiderava effettuare, in quanto

concentrato sulla nuova richiesta di prestazioni Al.

(…).

La valutazione

multidisciplinare (reumatotogica, psichiatrica, neurologica), fatta a __________

nel mese di marzo 2021 è altrettanto importante. La psichiatra Dr.ssa __________

formulava acriticamente la diagnosi di depressione grave, in modificazione

della personalità dovuta a dolore cronico.

Nel rapporto globale di

dimissione da __________ di aprile 2021, il Dr. __________ scriveva tuttavia

che: "si è proposto all'assicurato di proseguire le cure in ambito

stazionario psichiatrico, ma egli ha rifiutato. Si sottolinea che il paziente

al momento appare più interessato alla decisione dell'AI, che ad una vera

guarigione... il problema maggiore è la convinzione dell'assicurato di essere

totalmente invalido".

Dagli atti non

risultano i significativi cali ponderali di oltre 20 Kg segnalati dal

periziando in passato. Il rapporto di dimissione della clinica __________

specificava che, al momento del ricovero, l'episodio depressivo in atto era al

massimo di media gravita e non severo. Al momento della dimissione il soggetto

era solo lievemente depresso, con miglioramento netto pure dei dolori.

In tale rapporto si

scriveva: "nel corso dei colloqui effettuati le tematiche del paziente

ruotano costantemente

attorno ai forti dolori

che interesserebbero gran parte del corpo... nella seconda parte della degenza

rassicurato si presenta con umore solo lievemente deflesso, con tensione

endopsichica lieve ed algie, che seppure ancora presenti, sono in sensibile

miglioramento".

(...).

Interessanti alcune

osservazioni ulteriori che contraddicono la diagnosi di depressione.

Il paziente depresso

normalmente è molto remissivo sul piano sociale e ha un elevato senso di

responsabilità in tutto. Il periziando, invece, ha evitato di sottoporsi al

tampone per Covid-19 proposto prima dell'ammissione in clinica psichiatrica. Il

solo motivo che egli ha addotto con il perito è che esso non fosse

obbligatorio. Questa assenza di responsabilità, verso una procedura così

semplice, in vista di un ricovero in mezzo ad altre persone, denota

caratterialità, piuttosto che la classica remissività del depresso.

Interessante inoltre,

il fatto che il periziando non abbia fatto il vaccino contro il Covid -19, La

motivazione alla base di questa sua scelta è emblematica e contraddice

palesemente la presenza di una depressione la quale, come ho detto, di solito

evidenzia un'eccessiva responsabilità e un parallelo disinteresse per la

propria vita. (…) Egli ha quindi affermato di avere evitato il vaccino per timore

che esso comprometta in maniera permanente e irreversibile la sua salute.

Ha inoltre dichiarato

di avere anche paura di prendere il covid-19 e di ammalarsi gravemente (…) Si

intravede qui una sensazione di onnipotenza più riconducibile alle convinzioni

classiche dei cosiddetti "No vax", che alla disperazione vitale del

depresso.

Interessante inoltre

notare che il periziando non è distaccato dalla realtà esterna e disinteressato

alla propria vita. Al contrario egli è preoccupatissimo del futuro che potrebbe

attendere lui e la sua famiglia in caso vi fossero dei problemi con il permesso

di soggiorno svizzero.

Va infine sottolineato

il disinvestimento del periziando (caratteriale? culturale?) nei confronti

delle attività domestiche, laddove egli potrebbe almeno alleggerire un po' la

moglie. Egli dipinge una vita quotidiana totalmente passiva. Anche questo

elemento contraddice la presenza di una depressione.

Il paziente depresso,

soprattutto se ha sintomi lievi e trattati, è di solito molto responsabile e,

almeno in casa e per j suoi famigliari, egli cerca di rendersi utile come può,

pur nutrendo dentro di lui una tristezza di fondo insanabile, una scarsa

autostima, non sentendosi mai sufficientemente utile, mai adeguato,

svalutandosi nonostante tutto quello che cerca di fare.

Gli elementi che

emergono dai test psicodiagnostici, poi aiutano anch'essi a ipotizzare che il

grado di malessere riportato dal periziando sia percepito e vissuto in modo

amplificato, con tendenza a svalutarsi e a sovrastimare negativamente la

propria condizione fisica e psicopatologica. (…)”

Quanto alla discussione del

materiale relativo all’osservazione, nello status il perito ha invece

evidenziato in particolare quanto segue:

" L'assicurato

è vigile, orientato nei parametri spazio-temporali, rispetto alle persone ed

alle situazioni. Età apparente sovrapponibile a quella anagrafica. Eloquio

spontaneo, fluente, rispettoso delle pause del discorso. Lessico corretto e

discorso coerente. Nessi logici conservati.

Non si riscontrano alterazioni a carico delle funzioni cognitive.

Memoria di fissazione e di rievocazione integre. Il livello intellettivo è

nella norma. Il contatto affettivo con l'interlocutore è sintono. Il

comportamento è spontaneo, cordiale, collaborante.

La mimica è normalmente espressiva per quanto intuibile sotto la

mascherina. Non si riscontrano alterazioni della forma e del contenuto del

pensiero. Non si osserva una focalizzazione oggettiva su tematiche depressive,

quanto piuttosto sui riferiti dolori fisici e sulle grosse preoccupazioni

sociali. La speranza per il futuro è obiettivamente conservata, nonostante

venga soggettivamente dichiarata un'ideazione anticonservativa estrema.

Non sono presenti ossessioni né idee prevalenti. Sono assenti

manierismi e comportamenti compulsivi. L'impulsività è ben controllata. Non si

evidenziano alterazioni delta percezione. A livello affettivo non si obiettiva

una flessione in senso depressivo del tono dell'umore, sebbene l’assicurato

dica di sentirsi triste e profondamente depresso.

Non si rileva un'elevazione patologica delle quote di ansia

libera, mentre si oggettivano delle grosse preoccupazioni per la salute

connesse ai dolori. Notevoli anche le preoccupazioni a livello sociale, per il

timore di espulsione dalla Svizzera qualora restasse in assistenza. Riferita claustrofobia,

non obiettivabile durante i due colloqui. Riposo notturno sufficiente, pur

essendovi un sonno definito non completamente soddisfacente e un’insonnia di

addormentamento.

Appetito per i cibi nella norma in stato nutrizionale adeguato.

Componente energetica oggettivamente integra, nonostante l’assicurato dica di

non avere forze per nulla. Istinto vitale obiettivamente conservato, come si

desume dai comportamenti volti alla preservazione della propria salute,

nonostante egli dichiari delle idee suicidali estreme.”

In merito agli esami psicologici complementari il dr.

med. __________ ha osservato che:

" Il punteggio

totale ottenuto al SIMS (25) risulta superiore al valore soglia, suggerendo una

certa insistenza, da parte dell'assicurato nella segnalazione della

sintomatologia riferita, in particolare, al versante dei problemi

ansioso/depressivi e somatici.

Anche i punteggi alle Scale di Validità del MMPI-2-RF evidenziano

una certa tendenza ad accentuare sintomi fisici e psicologici. Gli elementi che

emergono dai test sopra descritti, unitamente al colloquio psicologico, portano

ad ipotizzare che il grado di malessere riportato dal periziando, caratterizzato

da deflessione del tono dell'umore, ansia, ritiro sociale, esperienze

aberranti, anedonia, ideazione persecutoria e scarsa progettazione futura sia

egosintonico, ma percepito e vissuto in modo amplificato dal soggetto, tendente

a svalutarsi e a sovrastimare negativamente la propria condizione fisica e

psicopatologica.”

Circa la valutazione della coerenza e della

plausibilità il perito ha affermato che:

" Come in

occasione della prima valutazione, non mancano anche ora le incongruenze sopra

descritte, ma esse vanno interpretate alla luce di tutti gli elementi

disponibili, in primis di un forte disagio sociale, che genera una grande

preoccupazione nel periziando e nei suoi famigliari.

(…).

Al termine di questa perizia, si ribadisce che l’assicurato, pur

presentando una tendenza alla somatizzazione del disagio psicosociale, ne

amplifica la portata, nella speranza di ottenere dei vantaggi secondari. È

emerso in maniera evidente che la condizione di malato, se riconosciuta,

formalizzata e indennizzata, permetterebbe di evitare delle conseguenze

negative (reali o temute) sul piano sociale.”

In merito alla valutazione di capacità, risorse e

problemi egli ha infine valutato che:

" Rispetto

alla mia prima valutazione peritale, non ho trovato attualmente dette nuove

diagnosi psichiatriche e nemmeno dei nuovi elementi clinici che possano

portarmi a sostenere la presenza dì una depressione maggiore invalidante.

Le incoerenze sono diffuse, protratte nel tempo, molteplici e tra

loro convergenti. (…)

In presenza di uno stato oggettivo invariato, confermato anche

dalla testistica, il limite funzionale massimo che posso riconoscere,

nell'ambito di un'amplificazione volontaria marcata e ancora riconfermata, è

del 20% per motivi psichiatrici, per il solo disturbo somatoforme e in assenza

di depressione.”

Con le osservazioni al progetto

di decisione, il ricorrente ha prodotto una presa di posizione del proprio

psichiatra curante dr. med. __________ del 13 febbraio 2023 (doc. 191 incarto

AI) del seguente tenore:

" Riferendomi

al capitolo Disturbi attuali sottolineo che il paziente ha cercato di

sottoporsi a diversi tipi di terapia e questo indica come vi sia una condizione

di sofferenza che egli cerca di superare attraverso queste cure. Al fine di

proseguire la psicoterapia con la persona con cui si era trovato bene in

clinica egli ha mantenuto il contatto con la terapeuta nonostante essa si

trovasse a __________.

Nel capitolo concernente Disturbi legati al lavoro (…) Questi

disturbi riferiti dal paziente (…) corrispondono clinicamente a: disturbo del

sonno, abulia, tendenza all’isolamento sociale, anedonia, perdita degli

interessi. Questi sono sintomi appartenenti alla sindrome depressiva e il

paziente ne parla semplicemente così come li vive. Di essi si deve tener conto

anche se non sono direttamente osservabili in sede di colloquio ambulatoriale o

peritale.

Per quanto riguarda il capitolo sul Trattamento seguito finora

devo specificare che, nel 2018, ritenevo la psicoterapia poco efficace poiché

la sintomatologia depressiva stessa (…) influisse negativamente sull’efficacia

di tale approccio.

Per quanto concerne la

terapia stabilita presso la clinica Santa Croce essa comprende la fluoxetina

come antidepressivo e l’Olanzapina come farmaco potenziante l’effetto

antidepressivo della fluoxetina (augmentation) e come farmaco volto a ridurre

lo stato di tensione (…)

Per quanto concerne la costanza della terapia farmacologica devo

dire che la combinazione dapprima di Lyrica e Cymbalta e successivamente di

Lyrica e Saroten era particolarmente indicata data la concomitanza di una

sintomatologia depressiva e dolori cronici, con potenziale beneficio su

entrambe le problematiche. (…)

Per quanto concerne il

commento espresso nella perizia riguardante il rapporto della Dr.ssa __________

ritengo che la collega abbia descritto in modo dettagliato la sintomatologia

constatata e abbia adeguatamente motivato la propria valutazione. (…)

Per quanto riguarda la

valutazione o la considerazione riservata al rapporto di uscita della Clinica __________

(…) La sintomatologia manifestata (…) è ben esposta e la diagnosi finale

riconosce, sulla base di un’osservazione prolungata, la presenza della sintomatologia

depressiva. (…)

Per quanto concerne lo

Status esprimo il mio disaccordo sul fatto che la mimica del paziente sia

normalmente espressiva. Dal mio punto di vista il paziente ha una mimica e una

gestualità ridotte e proprio questo può contribuire a rendere più difficile

valutare dall’esterno il suo stato interiore. L’apatia, uno dei sintomi depressivi

manifestati dal paziente, può avere come conseguenza questa scarsa

manifestazione emotiva. L’osservazione stazionaria è stata importante anche per

riuscire a comprendere la condizione del paziente al di là della possibilità

concessa dall’osservazione in ambito ambulatoriale.

Contesto anche il fatto

che la speranza del futuro sia conservata: il paziente ha un forte timore che

la sua condizione non migliori ed è molto preoccupato perché questo potrebbe

porre in grave difficoltà la famiglia.

Per quanto riguarda gli

esami psicologici complementari, essi possono aiutare nell’inquadramento

diagnostico ma in caso di discrepanza con l’osservazione clinica, è quest’ultima

a prevalere. Vi è quindi da considerare la divergenza fra tutte le valutazioni

cliniche (salvo quella del perito) e le considerazioni sull’amplificazione dei

sintomi che la valutazione testistica suggerisce. (…)”

Il 14 maggio 2023 il perito,

confrontandosi in modo puntuale con le osservazioni del dr. med. __________ ha

confermato la propria valutazione (cfr. presa di posizione del dr. med. __________

all’interno del complemento peritale del __________ del 16 maggio 2023 di cui

al doc. 203 incarto AI). Ha osservato come “l’aderenza terapeutica

dell’assicurato e la sua volontà di mantenere i contatti con la terapeuta, non

aggiunge nulla di nuovo” e che “In merito ai disturbi lamentati

dall’assicurato, espressosi con le sue parole, dalla perizia si evince

chiaramente che essi sono stati considerati in tutta la loro ampiezza. È stato

dato uno spazio adeguato alle lamentele soggettive e se ne è valutata la

coerenza con i dati oggettivi”. Ha inoltre affermato di non condividere “la

scelta di prescrivere un antipsicotico (con tutti gli effetti collaterali di

lunga durata che questo potrebbe comportare) in presenza di una transitoria

depressione di media gravità presso la clinica psichiatrica, che non presentava

storicamente dei segni di resistenza alle cure. (…)” Quanto al rapporto di

dimissione dalla Clinica __________ ha evidenziato di averlo considerato nella

sua interezza confermando quanto esposto in sede di perizia. Ha inoltre

ribadito quanto osservato clinicamente in merito alla mimica dell’assicurato,

sostenendo di non aver avuto difficoltà a leggere le condizioni emotive del

peritato. Per quanto riguarda speranza per il futuro ha confermato che, come

dimostrato dai comportamenti e affermazioni dell’assicurato, la stessa sarebbe

conservata. Per quanto attiene ai test ha invece indicato che “Nel caso

presente la questione non è assolutamente la discrepanza fra i test e

l’osservazione clinica ma è il fatto che i test confermino coerentemente le osservazioni

formulate dal perito (...)”.

Il perito si è poi espresso

sulle contestazioni sollevate dal patrocinatore dell’insorgente confermando

sostanzialmente le osservazioni contenute nella perizia, concludendo:

"

Ho quindi ponderato in maniera completa tutti gli indicatori previsti,

ho discusso le contraddizioni agli atti e lo stato attuale del soggetto,

paragonandolo a quello precedente e avvalendomi anche della testistica.

Non trovo quindi alcun

motivo per discostarmi dalle conclusioni peritali.”

Il perito dr.ssa med. __________,

FMH in medicina interna generale, ha inoltre respinto le censure

dell’assicurato in merito alla rilevanza delle diagnosi internistiche (doc. 203

incarto AI), ribadendo quanto indicato in perizia ovvero che le stesse non

determinano una limitazione della capacità lavorativa ed evidenziando come una

tale incapacità non fosse nemmeno mai stata attestata dai curanti. Ha altresì osservato

che i disturbi oggettivi della colonna cervicale e lombari che, a mente del

patrocinatore dell’assicurato, sarebbero stati considerati a torto non avere un

influsso sulla capacità lavorativa, siano stati debitamente considerati e valutati

dal perito reumatologo dr. med. __________ il quale ha indicato che le stesse

non spiegassero da sole l’entità della sintomatologia dolorosa lamentata la

quale deve essere inquadrata anche nell’ambito di un quadro fibromialgico.

Con il ricorso l’insorgente ha

prodotto una perizia dell’Istituto __________ (doc. B2) a firma del dr. med. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, della psicologa __________ e della psicologa

in praticantato clinico __________ nella quale, a seguito dei colloqui clinici

con l’interessato, riassunte le anamnesi, esperiti ed interpretati i test

psicometrici (MMPI-2 e test di Rorschach), è stata posta la diagnosi di “Disturbo

somatoforme da dolore persistente (ICD-10: F45.4) con reazione depressiva

prolungata”, descrivendo il seguente quadro psicopatologico:

Alla luce di quanto emerso, si rileva una struttura di

funzionamento caratterizzata da un’importante fragilità narcisistica, per cui i

vissuti infantili di inadeguatezza e pericolo trovano eco nell’impossibilità ad

assolvere al proprio ruolo sociale di padre e marito che si occupa della

famiglia. I disturbi somatici, certificati, che non possono non essere

considerati nella visione globale del funzionamento della persona, hanno creato

una frattura nella struttura adattiva della persona, dando inizio alla

condizione di malessere e concorrono nel mantenerla: non sentendosi più in

grado di essere efficace come sempre, in un quadro di scarse risorse, scarse

capacità introspettive e di coping, utilizzando meccanismi di difesa di stampo

nevrotico quali il diniego e la rimozione di contenuti che fatica ad accettare,

il paziente non sarebbe riuscito ad entrare in contatto in modo funzionale con

il sentimento di fallibilità. Negato e non simbolizzato, viene spostato sul

piano corporeo, con un’accentuazione dei vissuti dolorosi, somatici e psichici.

La condizione di rinuncia ad assolvere il proprio ruolo sociale avrebbe

concorso, insieme ai dolori cronici, al deterioramento dell’immagine di sé, in

presenza di un funzionamento cognitivo impoverito e a difficoltà nella

modulazione degli stati interni. L’incapacità del periziando di uscire da tale

condizione avrebbe dato luogo alla reazione depressiva che, a tutti gli

effetti, allo stato attuale appare configurarsi come tale. Come giustamente

valutato dai colleghi che hanno precedentemente valutato il periziando, “il

paziente depresso normalmente è molto remissivo sul piano sociale e ha un elevato

senso di responsabilità in tutto. Il tema della responsabilità è centrale per

il soggetto depresso e, insieme ai costrutti di inadeguatezza e insufficienza,

mantiene il cortocircuito mentale della depressione”: le tematiche della

responsabilità, inadeguatezza e insufficienza appaiono centrali all’interno del

costrutto identitario della persona e, allo stesso tempo, nella visione del

paziente, la propria efficienza appare irrimediabilmente perduta, mantenendo in

tal senso il vissuto depressivo di rinuncia a potere trovare una soluzione. In

aggiunta, le scarse risorse cognitive e adattive, rilevate anche per mezzo

della testistica, rendono conto della cecità della persona nel trovare

soluzioni alternative nel riprendere in mano la propria vita e della scarsa efficacia

dei trattamenti di cui beneficia da anni, cristallizzando in tal senso il

quadro clinico. La tendenza ad evitare di confrontarsi con la realtà della

situazione vissuta, distorcendola, in quanto inaccettabile, ha generato un

conflitto emozionale che, in assenza di adeguate e funzionali risorse, ha

condotto verosimilmente all’esordio di una reazione depressiva, il cui nucleo

si caratterizza di un percetto soggettivo di inguaribilità e di rinuncia della

parte identitaria per la persona da sempre più solida, quella

lavorativo-sociale. (…)

A fronte di quanto esposto, il periziando appare sprovvisto delle

risorse necessarie per potersi reintegrare nel mondo del lavoro: i disturbi

psichiatrici e quelli somatici compromettono il funzionamento globale della persona,

che risulta, pertanto, inabile a svolgere qualsivoglia attività lavorativa con

un grado del 100%.”

Il perito psichiatra ha preso

posizione il 6 ottobre 2023 (doc. XII-1) rilevando anzitutto come una parte

significativa del test MMPI-2, considerata non interpretabile, sia stata tralasciata

e che sono emersi chiari indizi di simulazione per overreporting. Lo stesso

sarebbe stato tuttavia ugualmente interpretato parzialmente in modo irrituale,

dovendo tali test essere validati nella loro interezza. In punto al test di

Rorschach oltre a evidenziare come lo stesso non fornisca degli indizi sulla

psicopatologia in atto, ha osservato che il medesimo abbia introdotto delle

incoerenze fra cui l’affermazione che:

" (…) il

periziando: “…è incline all’impulsività, funzionando in maniera adeguata in

ambienti familiari, dove le richieste sono abituali e facilmente prevedibili”

mentre nella stessa perizia proprio l’assicurato diceva di litigare sempre con

la moglie e con i figli si definiva impaziente, irritabile, uno che risponde

male.”

E

ancora:

" (…) si

scrive poi che “È ipotizzabile che la persona non presenti un quadro di

depressione endogena”, ma nelle conclusioni diagnostiche si infila comunque il

concetto di depressione, definendola reattiva ai problemi somatoformi.

A proposito della depressione, che sarebbe ormai invalidante,

nello status oggettivo (molto scarno) si segnala che non si rilevano dei

franchi disturbi cognitivi, sebbene l’attenzione non risulti sempre mantenuta.

Ora, se non ci sono dei franchi disturbi cognitivi, vuol dire che

le episodiche distrazioni (le quali sono comunque normalmente presenti anche

nella popolazione generale) non rientrano in un quadro di psicopatologia

franca.

Ciò nonostante, il tema dei deficit di attenzione durante i test

(peraltro comunque più ampi e tutti completati) e nella discussione finale,

viene stressato e presentato quale elemento psicopatologico.”

Quanto alle conclusioni in merito alla

personalità dell’assicurato, fondate sull’esito dei predetti test il perito ha

rilevato che:

" Tali

considerazioni portano alla conclusione di una struttura di personalità con una

fragilità narcisistica, fragilità che si sarebbe scompensata a causa della

perdita di ruolo del periziando dovuta ai primari problemi somatici.

Ammesso che le riflessioni fatte dai colleghi circa la personalità

dell’assicurato possano essere ritenute attendibili, viste le svariate

incoerenze che contraddistinguono le loro analisi, esse si riferiscono comunque

a dei tratti di personalità che non hanno impedito di lavorare in passato.

La diagnosi attuale formulata dai colleghi non si discosta

comunque da quella del perito, quando sottolineano la centralità della sindrome

somatoforme; essi parlano di uno stato psicopatologico cristallizzato da anni,

aggiungendo però una depressione che, né i test e nemmeno il sottoscritto ha

potuto rilevare.

Tutte le incongruenze di questo caso, che avevo già sottolineato

nella mia perizia e nella mia presa di posizione precedente, restano ancora

pienamente valide.

Ora, ad esse viene ad aggiungersi pure questa valutazione di

parte, la quale tende a forzare l’analisi dei fatti nella direzione di una

completa inabilità lavorativa, che però non ha consistenza.

Non trovo quindi dei motivi per discostarmi dalle conclusioni alle

quali ero giunto in perizia”

Con annotazione 24 ottobre 2023

(doc. XII-3) il medico SMR dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, si è espresso come segue:

" Ho preso visione

del complemento peritale __________ completo esaustivo e condivisibile

completamente.

Per l’aspetto psichiatrico, ovvero sulla conformità delle linee

guida del rapporto e delle valutazioni testistiche dell’Istituto __________

devo rilevare che la perizia non risponde alle linee guida della Società

svizzera di psichiatria e psicoterapia rispettivamente non sono note le date e

la durata delle visite di cui anche si ignora il numero né vengono elencati gli

atti consultati. Inoltre, lo scritto è un amalgama di valutazione psichiatrica

e psicodiagnostica con evidenti incoerenze interne come ben messo in luce dal

Dr. __________. La perizia è firmata da una psicologa, Sig.ra __________, da

una psicologa praticante, Sig.ra __________, da un medico psichiatra, Dr. __________,

senza che sia possibile verificare quali parti siano state redatte dal medico e

quali dalle psicologhe, né in quale modo si sono svolte le visite, alla presenza

di tutti i firmatari o in altro modo. La presa di posizione SMR è confermata.”

Con osservazioni 13 novembre 2023 l’insorgente ha

prodotto una nuova presa di posizione dell’IPPT (doc. C), a firma del dr. med. __________

e della psicologa __________ i quali hanno difeso la scelta di interpretare

unicamente la seconda parte del test MMPI-2 non giudicando tale modo di

procedere irrito. Quanto alla questione dell’overreporting hanno evidenziato

che l’elevazione della scala Fb può

essere attribuibile a diversi fattori, quali la tendenza a rispondere

casualmente per difficoltà nella comprensione, stanchezza o altro,

affaticamento nel corso della prova, tentativo di esagerazione dei sintomi.

Quindi vanno considerati tutti gli aspetti, non solo l’ultimo elencato o a

proprio piacimento e che, in presenza di indici di coerenza validi, il profilo

sarebbe comunque interpretabile.

Hanno quindi osservato che “Nessuno, dunque, ha

negato che ci sia stata verosimilmente un’enfatizzazione sintomi, non tale da

rendere il test del tutto inattendibile (quindi non sopra i cut-off di

riferimento), bensì da considerare con cautela. Inoltre, ricordiamo che i test

non fanno di per sé “diagnosi”, sono un ausilio clinico che segue specifici

parametri psicometrici, la cui interpretazione va fatta anche alla luce

dell’anamnesi della persona; ragion per cui, elevazioni di un certo livello

possono essere considerate valide se la storia clinica lo conferma. Come sempre

il Dr. __________ ha ben espresso: “è doveroso ricordare che l’origine

dell’amplificazione non può essere definita dal test somministrato e può

Considerandi

includere differenti fattori “

In merito al test di Rorschach hanno invece rilevato

di aver utilizzato il metodo Exner sul quale risulterebbe particolarmente

attendibile.

Quanto alle incoerenze evidenziate dal dr. med. __________

hanno rilevato che:

" (…) viene

evidenziata un’incoerenza tra le affermazioni: “è incline all’impulsività,

funzionando in ambienti familiari, dove le richieste sono abituali e facilmente

prevedibili” e “l’assicurato diceva di litigare con la moglie e con i figli si

definiva impaziente, irritabile, uno che risponde male”. Per “ambienti

familiari” non si intende la sua famiglia, ma, come specificato, un qualsiasi

ambiente con cui la persona ha familiarità, un ambiente “dove le richieste sono

abituali e facilmente prevedibili”. Il fatto di essere risultato incline

all’impulsività è invece coerente con quanto dichiarato dal paziente: “si

definisce impaziente, irritabile, gli risponde male quando loro gli chiedono

troppe cose o gli rispondono sgarbatamente…” (pag. 10 ns. perizia). La seconda

presunta incoerenza di cui parla il Dr. __________ riguarda l’esclusione di una

depressione endogena e l’affermazione di una depressione reattiva. È, appunto,

reattiva (esogena) e non endogena, quindi dove sta l’incoerenza? Non si

“infila” il concetto di depressione, si specifica un quadro depressivo

conseguente ad altra patologia e ad eventi di vita. Rispetto ai deficit di

attenzione abbiamo specificato nella parte dei dati oggettivi (pag. 11-12 ns-

perizia): “Non si rilevano franchi disturbi cognitivi (ossia in attenzione,

memoria, capacità di giudizio, pianificazione ecc..) sebbene l’attenzione non

risulti sempre mantenuta” e nel corso della valutazione e delle considerazioni

viene riportato come elemento presente, in quanto difficoltà nel mantenere l’attenzione

sono state rilevate; tuttavia, non si può parlare di un franco disturbo

cognitivo

(…)

Ci spiace notare come le osservazioni del collega siano state

focalizzate su elementi “tecnici” e finalizzate maggiormente ad individuare

presunte incoerenze nella valutazione in oggetto ma poco attente alla relazione

tra i vissuti soggettivi della persona e a quanto emerso in fase di valutazione

clinica. Tale aspetto appare cruciale nella comprensione della reazione

depressiva che il paziente sperimenta e che, oltre che nella nostra valutazione

peritale, è stata riconosciuta anche da tutti gli altri specialisti che hanno

valutato il paziente, tranne che dal Dr. __________.”

Infine, indicate le date dei colloqui effettuati,

sette fra il 27 giugno 2023 ed il 5 settembre 2023, hanno specificato di aver

consultato gli atti riguardanti l’incarto del paziente fornitigli dal suo

patrocinatore.

Tale presa di posizione è stata sottoposta al medico

psichiatra del SMR il quale, in assenza di fatti nuovi, ovvero di oggettive

modificazioni di fatti noti, si è confermato nella precedente valutazione (doc.

XVI-1).

2.5

Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31

marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al

giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4,

pag. 261; 115 V 133 consid.

2, pag. 134; 114 V 310 consid.

3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid.

3.

e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione

invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è

di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.

2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto

necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione

a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica

i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3,

4.4.1.4

e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico

SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali

sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato -

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA - di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile

e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei

singoli casi.

Scopo e senso del disposto

come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di

fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto

alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel

caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con

riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che

in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento

anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla

posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va ancora evidenziato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve

adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del

disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg.

628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche

valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il

carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita

27.

settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è

decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente

esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato

del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta

Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella STF I 770/03 del 16

dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato

che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme

richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati,

ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale

federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una

rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata

al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità

della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso

e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale,

le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del

Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30

novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche.

Ciò significa, in

particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente

criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per

la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due

sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura

deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI

in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF

ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le

malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una

procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7

2.7.1

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti

deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica 10 febbraio 2022 del

dr. med Bonzano.

Il referto peritale (con i relativi

complementi 14 maggio 2023 e 6 ottobre 2023) è da considerarsi dettagliato,

completo e approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa a sua disposizione (compresa quella prodotta in sede di

osservazioni e di ricorso) ed ha valutato la capacità lavorativa del ricorrente

sulla base dell’osservazione clinica effettuata durante le visite presso di

lui.

Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e

non ha motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato del dr. med. __________.

Pertanto, il TCA non ha motivo di scostarsi dalle considerazioni espresse dal perito

- confermate dal medico SMR - che ha proceduto ad una visita personale accurata

dell'assicurato, è specialista della materia che qui ci occupa (psichiatria) e

vanta pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Alla perizia va quindi

attribuita piena forza probante.

Occorre qui rilevare che il giudice si scosta dalle

risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente

verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per

rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22

maggio 2019), ciò che, come meglio si vedrà nel seguito, non si avvera nel caso

di specie.

Per quanto attiene anzitutto

alla censura del ricorrente secondo cui le conclusioni peritali non possano

essere considerate affidabili poiché non poggerebbero su una procedura

probatoria strutturata, sulla scorta di un catalogo di indicatori definiti

nella DTF 141 V 281, va osservato che, per contro, il referto del dr. med. __________

corrisponde alla necessità di stabilire i fatti in maniera strutturata, alla

luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti.

Lo specialista ha infatti

riassunto i documenti medici che ha preso in considerazione per la sua

valutazione, ha indicato nel dettaglio i disturbi soggettivi lamentati

dall’assicurato e le constatazioni oggettive relative al danno della salute, ha

esposto l’anamnesi, ha descritto le attività e le abitudini dell’interessato,

ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa, ha suggerito quale

terapia - farmacologica e non - sarebbe più adatta all’assicurato spiegandone i

motivi, ha precisato che vi era un’amplificazione volontaria marcata dei

sintomi (confermata dalla testistica) e ha valutato la capacità lavorativa del

ricorrente nella sua e in altre attività lavorative.

Nel complesso, quindi, gli

indicatori standard stabiliti dalla summenzionata giurisprudenza, e ripresi

dall’Ufficio AI nel suo “Mandato di accertamento pluridisciplinare di

decorso __________ precedente 2019” sotto forma di “Catalogo delle

domande AI” (doc. 129 incarto AI) trasmesso al __________ ai fini

dell’allestimento della perizia pluridisciplinare, sono stati in concreto

rispettati dallo psichiatra, così come rilevato anche dal medico SMR

nell’annotazione 30 maggio 2023 (doc. 202 incarto AI).

Ne discende che questo

Tribunale non può che confermare la valutazione psichiatrica del dr. med. __________

che va considerata chiara, completa, dettagliata e rispettosa dei più recenti

dettami giurisprudenziali, perciò come tale va posta alla base della

determinazione della capacità lavorativa del ricorrente.

2.7.2

Questo

Tribunale non ignora le certificazioni mediche agli atti, in particolare il

rapporto medico 18 maggio 2021 della dr.ssa med. __________ (doc. 122 incarto

AI) ed il rapporto di dimissione 5 ottobre 2021 dalla Clinica __________ dei

dr. med. __________ e __________ (doc. 141 incarto AI), così come quelle

prodotte dall’insorgente in sede di ricorso, ovvero il rapporto dello

psichiatra curante dr. med __________, 13 febbraio 2023 (doc. 191 incarto AI)

(sebbene lo stesso fosse già stato proposto in sede di osservazioni al progetto

di decisione) e la perizia psichiatrica 7 settembre 2023 dell’IPPT (doc. B2).

Tuttavia, tali referti non

apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito tali da mettere in

discussione la sua valutazione. Gli stessi sono stati attentamente vagliati dr.

med. __________ il quale ha sempre confermato la propria valutazione peritale -

esperita dopo aver riassunto e discusso tutta la documentazione medica

pertinente componente il dossier medico dell’assicurato - attraverso i

necessari complementi peritali prendendo posizione, in modo puntuale e motivato,

sulle discordanze con i pareri medici contrari prodotti dall’assicurato con le

osservazioni al progetto di decisione e con il ricorso.

In particolare la diagnosi di

sindrome da dolore persistente, in diagnosi differenziale con una fibromialgia,

posta dal dr. med. __________, è stata confermata da tutti gli psichiatri che

hanno avuto in cura il paziente ed è coerente con quella di fibromialgia di

tipo primario posta dal perito reumatologo.

Il perito psichiatra, dopo aver

discusso il rapporto di dimissione dalla Clinica __________, evidenziando come

nello stesso venga indicato che l’episodio depressivo in atto al momento del

ricovero fosse di media gravità, mentre al momento della dimissione fosse solo

di grado lieve con un netto miglioramento dei dolori, ha quindi preso

posizione, distanziandosene, dalle conclusioni dello psichiatra curante dr.

med. __________ e della perizia dell’__________ riguardo alla diagnosi di

depressione e dalla valutazione della dr.ssa med. __________ la quale, oltre

alla diagnosi di disturbo depressivo ha posto quella di modificazione duratura

della personalità da dolore cronico.

Lo specialista ha evidenziato

di non aver rilevato all’esame clinico alcun segno oggettivo di una patologia

depressiva, né di un disturbo della personalità, nemmeno rilevati dalla testistica

psicodiagnostica. Ha invece osservato come sia i test, i quali hanno

evidenziato una tendenza ad accentuare i sintomi fisici e psicologici, che il

colloquio psicologico, lasciassero ipotizzare che il grado di malessere “depressivo”

riportato dal paziente fosse percepito e vissuto in maniera amplificata con

tendenza a sovrastimare negativamente la propria condizione fisica. Egli ha

quindi proceduto alla discussione delle incoerenze emerse nel corso dei

colloqui. Ha dapprima rilevato di aver periziato l’interessato fra gennaio e

febbraio 2019 e di non aver rilevato in tale occasione dei segni oggettivi di

depressione ma soltanto dei sintomi somatoformi (valutandolo anche in

quell’occasione inabile al lavoro nella misura del 20% da intendersi quale

riduzione del rendimento), nonostante lo psichiatra curante certificasse

un’incapacità lavorativa totale sulla base di una diagnosi depressiva. Ha

quindi evidenziato come, una volta negato il diritto alla rendita, il

periziando abbia immediatamente trovato un’occupazione al 100% come autista e

lo psichiatra curante abbia quindi certificato la sua piena abilità lavorativa.

Ha inoltre osservato come malgrado l’assicurato abbia riferito di non aver

sopportato tale lavoro a causa dei problemi di salute, dall’attestato di guadagno

intermedio del datore di lavoro risulterebbe come l’attività sia stata sospesa

per l’impossibilità di lavorare a causa della pandemia. Solo a questo punto lo

psichiatra curante avrebbe quindi certificato di nuovo un’incapacità totale per

depressione. Il perito ha quindi evidenziato che i problemi sociali -

segnatamente la preoccupazione di restare a carico dell’assistenza con il

rischio di espulsione dalla Svizzera, rilevati già in tale occasione proprio

dallo psichiatra curante, il quale ha evidenziato che a causa di ciò egli non

volesse aprire un caso malattia - abbiano rappresentato nel corso

dell’esplorazione peritale la maggiore preoccupazione dell’assicurato. Ciò che

del resto era stato evidenziato anche dal dr. med. __________ nel rapporto di

dimissione da __________ dell’aprile 2021. Ha inoltre osservato come il rifiuto

di sottoporsi al tampone per Covid-19 prima dell’ammissione alla clinica

psichiatrica, adducendo come giustificazione il fatto che non fosse

obbligatorio, denotasse un’assenza della tipica responsabilità e remissività

del paziente depresso ma palesasse una certa caratterialità. Ha quindi

osservato come il fatto che il periziando non abbia fatto il vaccino per il

Covid-19 per il timore che lo stesso potesse compromettere la propria salute,

così come la dichiarazione di aver paura di prendere il Covid-19 e di ammalarsi

gravemente, indichino che egli non è distaccato dalla realtà esterna e

disinteressato alla propria vita, ma pare al contrario molto preoccupato del futuro

che potrebbe attendere lui e la sua famiglia; ciò anche in relazione ad

eventuali problemi con il permesso di soggiorno svizzero. Ha infine evidenziato

come il disinvestimento del periziando nei confronti delle attività domestiche

– lasciando intendere come ciò potesse essere dovuto a questioni culturali o

caratteriali – contraddica la presenza di una depressione, essendo solitamente

il paziente depresso molto responsabile cercando di rendersi utile come può pur

nutrendo una tristezza di fondo insanabile, una scarsa autostima, non

sentendosi mai sufficientemente utile e con una tendenza a svalutarsi.

Contrariamente alla tesi

ricorsuale, queste considerazioni del perito riguardo alle contraddizioni

emerse in sede di colloquio - peraltro non confutate da pareri medici di senso

contrario, non emergendo dalla refertazione medica prodotta dall’assicurato

alcuna contestazione in proposito - non permettono di considerare inammissibile

il modo in cui è stata condotta la perizia e le sue risultanze. Le conclusioni

del dr. med. __________ poggiano infatti in primo luogo su un’anamnesi

dettagliata, su una valutazione completa del dossier medico e sulla propria

osservazione clinica, mentre tali considerazioni costituiscono degli indizi

corroboranti le sue constatazioni oggettive.

Va del resto rilevato che tale

analisi dei comportamenti e delle affermazioni del periziando - peraltro esatta

dalla giurisprudenza e che, a mente del perito, contraddice la presenza di una

depressione corroborando l’osservazione clinica, la quale non ha mostrato segni

oggettivi di un patologia depressiva - conferma quanto emerge dai test

psicodiagnostici ovvero di una tendenza a vivere e percepire il proprio

malessere in modo amplificato, sovrastimando la propria condizione fisica e

psicopatologica. Il perito si è d’altronde confrontato con tali censure del

ricorrente difendendo la correttezza delle proprie osservazioni. In

particolare, dopo aver preso puntualmente posizione in merito alle singole

censure ha osservato che “(…) nemmeno lo psichiatra curante ha contestato

tali argomenti del perito. D’altra parte il perito non può che ribadire le sue

osservazioni, proprio perché in esse non c’è nulla di sbagliato e perché esse

contraddicono effettivamente la diagnosi di depressione maggiore”.

L’insorgente ha riproposto con

il ricorso il rapporto medico 13 febbraio 2023 del dr. med. __________ (già

prodotto in sede di osservazioni al progetto di decisione) il quale, insistendo

nel ritenere la presenza di una depressione, ha in particolare evidenziato come

i disturbi riferiti dal paziente corrispondenti a disturbo del sonno, abulia,

tendenza all’isolamento sociale, anedonia e perdita degli interessi,

appartengano alla sindrome depressiva e che di ciò debba essere tenuto debitamente

conto.

Giova

qui preliminarmente ribadire quanto esposto al consid. 2.5 riguardo al valore

probatorio dei rapporti dei medici curanti, ovvero che, in ragione della

diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in

caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico

curante, anche se specialista, poiché in ragione del rapporto di fiducia

esistente egli attesterà in caso di dubbio in favore del suo paziente.

Ad ogni modo, il dr. med. __________

ha spiegato sia nella perizia sia nel successivo complemento 14 maggio 2023,

con cui si è confrontato con le contestazioni del dr. med. __________ di cui al

succitato rapporto, di non aver rilevato segni oggettivi di una depressione. Ha

in particolare rilevato di aver dato uno spazio adeguato alle lamentele

soggettive (le quali sono dettagliatamente descritte sia nell’anamnesi che

nella discussione dei disturbi attuali e di quelli legati al lavoro, così come

nella dettagliata esposizioni dello svolgimento di una giornata tipo e delle

aspettative per il futuro) valutandone poi la coerenza con i dati oggettivi e constatando

una netta discrepanza. Ha quindi evidenziato come le contraddizioni riscontrate,

unitamente ai risultati dei test psicodiagnostici, indichino che l’assicurato,

pur presentando una tendenza alla somatizzazione del disagio sociale, ne

amplifichi la portata nella speranza di ottenere dei vantaggi secondari.

A tal riguardo in sede di

ricorso l’assicurato ha sostenuto che non vi siano indicazioni di aggravamento

o di simulazione e che il suo comportamento corrisponda a quello che si poteva

aspettare sulla base delle sue diagnosi.

Ora, in merito incoerenze emerse

in sede di colloquio peritale e sulle divergenze fra i disturbi soggettivi

lamentati dall’assicurato e le constatazioni oggettive si è già diffusamente

espresso il perito per cui, non vedendo questo Tribunale motivi per discostarsi

dalle sue considerazioni, si può rimandare a quanto esposto al riguardo al

paragrafo precedente (cfr. supra consid. 2.7.2). A tal riguardo va poi ribadito

che quanto rilevato dal perito è confermato dai risultati dei test

psicodiagnostici SIMS e MMPI-2-RF, somministrati dallo psicologo e

psicoterapeuta __________ il quale, dopo aver spiegato che il “SIMS è un

questionario self-report multiassiale per l’identificazione della simulazione di

disturbi psichici (malingering) in vari contesti, sia clinici che forensi. È

utile per individuare in ambito forense la simulazione diretta a ottenere

vantaggi, in ambito clinico le tendenze all’esagerazione o alla fabbricazione

di disturbi fittizi e in ambito neuropsicologico la simulazione tesa a

rappresentare capacità intellettive inferiore a quelle effettive” ha

indicato che “il punteggio totale ottenuto dall’A.(25) risulta superiore al

valore soglia (=>14) suggerito per l’identificazione di una sospetta

simulazione, ipotizzando la presenza di un atteggiamento teso

all’amplificazione di alcuni sintomi (…)”. Quanto al test MMPI-2-RF

nell’analisi della validità del protocollo ha osservato che è stato “prodotto

un numero di risposte infrequenti molto superiore a quello osservato nella

popolazione generale (F-r=97T; Fp-r=67T) e, per quanto riguarda l’ambito

somatico-cognitivo, si segnala un numero di sintomi molto più ampio della media

(Fs=96T, FBS=105T; RBS= 87T)”. Il perito ha quindi concluso in modo

motivato e condivisibile che “gli elementi che emergono dai test sopra

descritti, unitamente al colloquio psicologico portano ad ipotizzare che il

grado di malessere riportato dal periziando (…) sia egosintonico ma percepito e

vissuto in modo amplificato dal soggetto, tendente a svalutarsi e a

sovrastimare negativamente la propria condizione fisica e psicopatologica”

(doc. 168 incarto AI, pag. 693).

Nemmeno può essere accolta la

contestazione del ricorrente secondo cui le conclusioni del perito scaturiscano

da una sua convinzione ab initio del fatto che egli, nel farsi riconoscere come

“malato”, sia alla ricerca di vantaggi ed in particolare cerchi di evitare

conseguenze negative sul piano sociale. Come pertinentemente rilevato dal

perito, proprio il dr. med. __________ già nel 2020 aveva rilevato che

l’assicurato non volesse aprire un caso di malattia poiché “finirebbe a

carico dell’Assistenza e questo a lungo andare creerebbe il pericolo di

espulsione dalla Svizzera”. Lo stesso dr. med. __________ nella perizia ha osservato

che “questi problemi sociali rappresentano la maggiore preoccupazione

dell’assicurato ancora attualmente e sono emersi durante l’esplorazione

peritale”, rilevando di aver evidenziato una focalizzazione oggettiva sulle

grosse preoccupazioni sociali. Ha inoltre osservato come nel rapporto di

dimissione dalla clinica di __________ il dr. med. __________ avesse

evidenziato che il paziente apparisse più interessato alla decisione dell’AI,

che ad una vera guarigione. Egli ha pertanto interpretato le incongruenze

emerse in sede di colloquio alla luce di tale forte disagio sociale, il quale

ha rilevato generare una grande e autentica preoccupazione nel periziando e nei

suoi famigliari. Quindi, sostenendo come non si possa parlare di simulazione

deliberata quanto piuttosto di un’amplificazione di alcuni sintomi realmente

presenti, il perito ha valutato che l’assicurato, pur presentato una tendenza

alla somatizzazione del disagio psicosociale, ne amplifica la portata nella

speranza di ottenere dei vantaggi secondari.

Quanto alla perizia

psichiatrica 7 settembre 2023 dell’IPPT va rilevato come, contrariamente a

quella del dr. med. Bonzano, la stessa non sia stata allestita secondo i

criteri posti recentemente dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.6.). Come

pertinentemente evidenziato dal medico SMR, non si evince inoltre quale parte

sia stata redatta dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, e

cosa invece sia stato elaborato dalla psicologa __________ rispettivamente

dalla psicologa in praticantato clinico __________, né chi abbia effettuato le

visite. Inoltre, sebbene sia stato indicato nello scritto 8 novembre 2023 che

gli atti consultati per l’allestimento della perizia “riguardano gli incarti

del dossier del signor RI 1 forniti dal suo legale”, da nessuna parte viene

indicato con precisione quali atti medici sono stati effettivamente presi in

considerazione.

Oltre a ciò tale elaborato è

stato oggetto di un’approfondita presa di posizione da parte del perito il

quale, evidenziandone le incongruenze, ha spiegato nel dettaglio i motivi per

cui lo stesso non fosse atto a mettere in dubbio la sua valutazione. Il medico

SMR, anch’esso specialista in psichiatria e psicoterapia, ha confermato la

presa di posizione del dr. med. __________ evidenziando come la perizia dell’__________

si presentasse come un amalgama di valutazioni psichiatriche e

psicodiagnostiche e non rispettasse alle linee guida della Società svizzera di

psichiatria e psicoterapia, confermando pertanto la sua valutazione. L’ulteriore

presa di posizione del dr. med. __________ e della psicologa __________ 8

novembre 2023 è inoltre stata sottoposta al medico SMR il quale ha ritenuto

che, in assenza fatti nuovi, la valutazione peritale dovesse essere confermata.

Giova del resto evidenziare che,

come visto, nella perizia il dr. med. __________ ha motivatamente confutato, sulla

base di osservazioni oggettive, la presenza di una depressione. Occorre

pertanto prestare adesione alle motivate e condivisibili conclusioni del perito

confermate dal medico SMR, ritenuto come dal referto dell’__________, il quale

propone una differente interpretazione diagnostica - già respinta dal perito -

sulla base della quale conclude per un’incapacità al lavoro completa in

qualsiasi attività, non emerga alcun elemento nuovo o significativo tale da far

apparire incompleta o non corretta la valutazione peritale del dr. med. __________.

2.7.3

Il

ricorrente ha inoltre contestato che i reperti somatici e i disturbi oggettivi

della colonna cervicale e lombare, così come le diagnosi internistiche poste

dalla perita dr. med. __________, FMH in medicina interna generale, siano stati

considerati non avere un’incidenza sulla sua capacità lavorativa. Tali

contestazioni, già proposte in sede di osservazioni, sono già state sottoposte

al vaglio della perita specialista la quale, con presa di posizione 16 maggio

2023.

(dc. 203 incarto AI), ha evidenziato come nemmeno i curanti avessero mai

attestato un’incapacità lavorativa per le patologie di natura internistica e,

ripercorsi gli esami svolti sul paziente, ha confermato la sua valutazione. A

proposito dei disturbi oggettivi della colonna vertebrale ha evidenziato come

gli stessi siano stati accuratamente vagliati dal perito reumatologo,

rimandando a quanto dettagliatamente esposto nella sua valutazione peritale.

Pertanto, occorre prestare adesione a quanto ritenuto dalla dr. ssa med. __________

e dalla dr. ssa med. __________ le quali, nella menzionata presa di posizione,

in assenza di documentazione medica utile a inficiare le conclusioni della

perizia hanno confermato le valutazioni degli specialisti.

In sede di ricorso il

ricorrente ha prodotto un referto medico del dr. med. __________ del 4 luglio

2023.

(doc. B1) il quale, in seguito all’espletamento di esami biologici, indica

la presenza di “ANA positivi e degli anticorpi anti-DNA positivi”,

mettendoli in relazione alle poliartragie e a una lesione cutanea alla caviglia

destra, ponendo la diagnosi di Lupus erimatoso sistemico, senza tuttavia

indicare alcuna incapacità lavorativa. Tale nuovo referto è stato sottoposto al

perito reumatologo dr. med. __________, FMH in reumatologia, il quale, con presa

di posizione 4 ottobre 2023 ha indicato che, pur non potendo escludere la

componente di una connettivite, le limitazioni funzionali sono determinate

unicamente dai dolori risentiti dal paziente e che non vi fossero reperti

clinici, anche nell’ambito di un’eventuale connettivite, tali da modificare le

limitazioni funzionali e la capacità lavorativa. Malgrado la nuova diagnosi di

lupus erimatoso sistemico il reumatologo ha quindi ritenuto che le sue

valutazioni peritali fossero ancora valide. In assenza di indicazioni mediche

di senso contrario, questo Tribunale non ha motivo per non aderire alla valutazione

del perito specialista.

Tutto ben considerato, rilevato

in particolare come la perizia pluridisciplinare elaborata dal __________ sia

stata realizzata nel rispetto dei dettami di cui all’art. 44 LPGA e goda

pertanto di piena forza probatoria, questo Tribunale ritiene che dai referti

medici richiamati dall’insorgente non emergano indizi concreti – dei

semplici dubbi non sono sufficienti – suscettibili di metterne in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti

ivi citati; STCA 35.2020.47 del 1. febbraio 2021, consid. 2.2.4, STCA

35.2021.57

del 20 settembre 2021, consid. 2.8 e STCA 35.2021.75 del 31 gennaio

2022, consid. 2.4.6).

2.8

Va del resto ricordato che se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in

particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli

atti contiene, sia dal profilo psichiatrico che da quello somatico elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove,

fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF

135.

V 465).

Pertanto,

visto quanto sopra, ritenuto il referto peritale pluridisciplinare 25 ottobre

2022.

– il quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5. e 2.6) e al quale va

quindi attribuita piena forza probante – e i complementi peritali __________

del 16 maggio 2023 e 20 ottobre 2023, oltre agli affidabili pareri del medico

SMR (cfr. in particolare i rapporti del 28 ottobre 2022 e 30 maggio

2023; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non

essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa

intervenuto prima della decisione contestata del 31 maggio 2023 la quale

delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali, (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i

riferimenti ivi citati) che la refertazione medica all’inserto e quella

prodotta dall’assicurato in sede di ricorso non sia idonea a mettere in dubbio

la correttezza delle conclusioni peritali. Sulle medesime l’amministrazione ha

quindi legittimamente fondato la propria decisione di rifiuto della rendita

ritenendo che l’assicurato - eccetto che per i periodi di ricovero all’__________

(dal 16 settembre 2020 al 30 settembre 2020), alla Clinica __________ (dall’8

marzo 2021 al 20 marzo 2021) e alla Clinica __________ (dal 2 luglio 2021

all’1. agosto 2021) in cui egli va considerato completamente inabile a

qualsiasi attività - presenti un grado di inabilità lavorativa invariato

rispetto alla precedente decisione 1. ottobre 2019, ovvero del 20% in qualsiasi

attività.

Le

conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata

vanno quindi confermate.

2.9

L’insorgente

ha inoltre contestato “a titolo abbondanziale” la valutazione economica

operata dall’Ufficio AI, in particolare “il salario da valido (GAP

salariale) e da invalido (riduzione della capacità lavorativa e deduzione

sociale) ritenuti dall’amministrazione, che dovranno essere rivalutati dopo

aver eseguito una nuova istruttoria dal profilo medico”.

Ora, considerata l’assenza di

una modifica dello stato di salute dell’insorgente, rispettivamente della sua

capacità lavorativa residua (cfr. supra consid. 2.8.), si può escludere che la

sua capacità di guadagno abbia subito un aggravamento tale da giustificare

l’accoglimento della nuova richiesta di prestazioni AI.

Ad ogni modo, pur determinando

nuovamente la capacità di guadagno – senza rimandare come fatto dall’Ufficio AI

alla valutazione economica contenuta nella decisione 1. ottobre 2019 da cui non

scaturiva alcuna perdita di guadagno con conseguente grado AI dello 0% – si

otterrebbe per il 2021 un reddito da valido di fr. 52'949.20 (in considerazione

del reddito di fr. 52'000 conseguito dall’assicurato nel 2016, il quale risulta

essere il più alto conseguito in carriera, adeguato all’evoluzione dei salari

fino al 2021) ed un salario da invalido, evinto dai dati statistici TA1-2020,

valore mediano attività semplici di tipo fisico o manuale, riportato su una

settimana lavorativa di 41.7 ore (cfr. Tabella sulla durata normale del lavoro

nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana, pubblicata

dall'Ufficio federale di statistica) adattato all’evoluzione dei salari fino al

2021, in considerazione di una capacità lavorativa dell’80%, di fr. 52'257.70, da

cui risulta un grado AI dell’1.3% {[(52’949.10 – 52'257.70) / 52'949.10] x 100}.

L’Ufficio AI, per determinare il reddito da invalido, non ha

considerato alcuna deduzione sociale (cfr. doc. A1). Al riguardo il TCA ricorda

che la più recente giurisprudenza federale ha stabilito che il livello di

qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che

tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate

sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un

mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali.

Negli altri casi non viene applicata nessuna deduzione a questo titolo neppure

se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il

problema di un’indebita doppia deduzione (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre

2019.

consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid.

6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno

2020.

consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo

senso, si veda pure BERNASCONI, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le

revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; STCA

35.2021.74

del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4). Occorre inoltre ricordare che

le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua

non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da

invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che

per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio-complesse

non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione

aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo

2017.

consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con

riferimenti; STCA 35.2021.74 del 29 novembre 2021, consid. 2.11.4; STCA

35.2022.64

del 20 marzo 2023, consid. 2.4.13).

Premesso

quanto sopra, nel caso in esame, l’assicurato può svolgere sia l’attività

svolta di pulitore di tappeti che un’attività di tipo semplice e ripetitivo

senza alcuna limitazione funzionale, nella misura dell’80% (da intendersi quale

riduzione del rendimento) (cfr. Rapporto finale SIP del 18 novembre 2022 di cui

al doc. incarto AI 173).

Ora,

tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre rilevare che il

ricorrente beneficia di un ventaglio di attività esigibili decisamente ampio

(cfr. in tal senso le attività elencate a titolo esemplificativo nel succitato

Rapporto finale SIP) e d’altronde egli non

comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un

mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di

affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione

inferiore alla media.

Pertanto, l'aumento della deduzione dal reddito da invalido,

basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla salute, come

nel caso in esame, non può essere in concreto concesso (cfr. citate STF

8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).

Nemmeno sono stati addotti, né

del resto risultano dati, altri fattori per riconoscere una riduzione sociale.

Di sicuro non lo è l’età

ritenuto come al momento della decisione impugnata l’assicurato (nato il __________

1978) aveva 44 anni, e non era quindi prossimo all’età pensionabile.

Va inoltre rilevato che il fatto di avere una limitata formazione professionale

non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate

entranti in linea di conto (livello 1 attività semplici di tipo fisico o

manuale; corrispondente al precedente livello di qualifica 4: attività semplici

e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né

un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid.

5.3

e STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti), ciò che

corrisponde al caso in esame.

Né del resto la circostanza

che l’assicurato, entrato in Svizzera nel 1993, sia titolare di un permesso di

domicilio C permette di riconoscere un motivo di riduzione.

In

merito alla questione del gap salariale, va ricordato che se un assicurato, per

motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente

formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze

linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di

lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito da valido

considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello

stesso ambito professionale - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza

che vi si sia spontaneamente accontentato, si procede a un parallelismo

dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5% (DTF 135 V 297).

Ora,

nella decisione contestata, l’Ufficio AI ha fatto presente di non aver

applicato un gap salariale ritenendo che “la cifra di CHF 52'000.00 [reddito

da valido, n.d.r.] è infatti la più alta conseguita nell’arco della carriera

lavorativa dall’assicurato”.

Questo

Tribunale non può condividere tale argomentazione ritenuto che il solo fatto

che l’Ufficio AI abbia tenuto in considerazione, quale reddito da valido, l’importo

più alto conseguito dall’assicurato in carriera, ciò ancora non vuol dire che

lo stesso non possa essere considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali

conseguibili nello stesso ambito professionale.

Ad

ogni modo, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che tale aspetto non

debba essere approfondito oltre poiché, come si vedrà nel seguito, risultando

il salario conseguito dall’insorgente (reddito da valido) - lievemente -

maggiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito

professionale, non vi è possibilità di applicare una riduzione per gap

salariale.

In

concreto il calcolo del gap salariale si presenta nei seguenti termini.

Secondo

la tabella TA1-2020, settore economico 96 “Altre attività di servizi

personali” (il quale include “Lavanderia e pulitura (a secco) di

articoli tessili e pellicce”, cfr. note esplicative NOGA 08, p. 237 n. 9601;

cfr. anche STCA 32.2017.1999 del 24 settembre 2018, consid. 2.7.2), livello di

competenze 1, il reddito mediamente conseguito in Svizzera da un uomo è di fr. 4'218.

Riportando questo reddito su 41.9 ore in base alla relativa tabella pubblicata

sul sito dell’UFS (Tabella

sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica,

in ore per settimana), categoria 94-96, esso si

attesta a fr. 4'407.80/mese ovvero a fr. 52'893.70/anno. Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali riferito al settore 90-96, si ottiene per il

2021.

un reddito annuo di fr. 51'512.55. Posto che, qualora non fosse insorto il

danno alla salute, continuando a lavorare alle dipendenze della __________,

l’assicurato avrebbe realizzato nel 2021 un reddito di fr. 52'949.20 (cfr.

supra consid. 2.9), egli avrebbe conseguito un reddito superiore alla media dei

salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale.

In

queste circostanze, visto quanto sopra, rettamente l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni.

2.10

In

ragione di quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il

ricorso va respinto.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso, le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti