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Decisione

32.2023.72

Ricorso (respinto) contro decisione UAI di rifiuto di prestazioni. A. contestata statuto di casalinga al 100% ma non prova che i assenza del danno alla salute avrebbe lavorato a tempo parziale. Statuto casalinga 100% e conclusioni dell’inchiesta domiciliare confermati

27 ottobre 2023Italiano36 min

dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 16 incarto AI),

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.72

jv/gm

Lugano

27 ottobre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry,

vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 12 giugno 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1984, casalinga a tempo pieno e al beneficio della pubblica

assistenza, il 23 aprile/2 maggio 2022 ha presentato una domanda di prestazioni

AI indicando quale danno alla salute “Tachicardia, stanchezza, amenorrea,

disturbo visivo, intolleranza al caldo, tremore, depressione, esoftalmo” e “Da

7 anni il morbo di Basedow, da ca. 26 anni emicrania” (docc. 3, 4, 6 e 9 incarto

AI).

Richiamati

Fatti

i rapporti medici dai curanti dr. __________ (medico generico) (doc. 11 incarto

AI), dr. __________ (specialista in endocrinologia) (doc. 12 incarto AI) e dal

dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 16 incarto AI),

l’Ufficio AI li ha sottoposti al medico SMR. La valutazione del SMR è confluita

nel rapporto del 2 novembre 2022 (doc. 17 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"

2.1 Diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice

infermità: 642 Codice danno funzionale: 91

ICD-10,

F32.1 Episodio depressivo di media gravità, con tendenza alla somatizzazione,

ad evoluzione cronica.

Morbo di

Basedow 2016

-

trattamento tireostatico 2016-17,

quindi per recidiva da 12.2019

Emicrania

Cervicalgia

acuta 10.2020

-

sindrome radicolare sinistra C7

Mialgie

diffuse 01.2021

Disestesie

nel territorio ulnare, DD su contrattura del sovraspinato

-

ENMG 02.2021: nella norma

2.2 Diagnosi senza ripercussioni sulla CL

Rinocongiuntivite sospetta allergica

CTS destra 02.2020

Anemia ferropriva 03.2021

-

Ferinject 700 mg iv 04.21

Infezione da Covid 19.01.2022

Angina tonsillare 05.2022

Allergia cutanea a neomercazol

Intolleranza gastrointestinale a augmentin”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa

del 100% dal 1. giugno 2021 al 31 agosto 2021 e del 50% dal 1. settembre 2021

(conformemente ai certificati attestanti un’incapacità lavorativa di lunga

durata allestiti dal dr. __________ e dal dr. __________, docc. 1 e 16 incarto

AI), considerando l’assicurata casalinga al 100% (doc. 18 incarto AI).

Il 26

gennaio 2023 si è svolta un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 29 gennaio 2023 dell’operatore

sociale che ha determinato un grado d’invalidità globale del 27% sul totale

delle attività e osservando che “In condivisione con l’assicurata, si è

appurato in sede d’inchiesta che gli impedimenti causati dal problema di salute

hanno come conseguenza una generale necessità di dilatare maggiormente i tempi

nello svolgimento di alcune delle mansioni indagare, come pure il bisogno di

fare più pause. Ciò, a differenza di un contesto lavorativo, consente

all’assicurata di gestire i vari doveri nel corso della settimana e/o dei mesi,

portandoli a termine con successo, avendo una riduzione del rendimento

inferiore rispetto a quanto valutato a livello medico teorico” (doc. 20

incarto AI).

Con

rapporto del 17 febbraio 2023 il medico SMR, facendo proprie le conclusioni

dell’inchiesta domiciliare e, (presumibilmente) sostituendo il suo precedente

rapporto, ha accertato un’incapacità lavorativa del 100% dal 1. giugno 2021 al

31 agosto 2021 e del 27% dal 1. settembre 2021 e continua (doc. 22 incarto AI).

1.2. Con

progetto di decisione del 24 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, l’inchiesta economica del 26 gennaio 2023 avendo

determinato un grado d’invalidità non pensionabile del 27% dal 1. settembre

2021 e continua (doc. 23 incarto AI).

Con

osservazioni del 22 marzo 2023 l’assicurata ha prodotto ulteriore refertazione

dei medici curanti, adducendo come “al momento dei certificati medici

lavoravo come custode presso __________ che per motivi di salute ho dovuto

lasciare prima della fine del contratto […]” (docc. 25 e 26 incarto AI).

L’Ufficio

AI ha acquisito agli atti il Questionario per il datore di lavoro: Integrazione

professionale/Rendita del 24 maggio 2023 (doc. 32 incarto AI).

Con

decisione del 12 giugno 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, prendendo

così posizione circa le osservazioni dell’assicurata: “Con scritto del 22

marzo 2023 indicava d’aver lavorato come custode presso la __________ e

richiedeva d’essere considerata in parte anche salariata. L’attività presso la __________

è stata svolta nella misura del 10% dal 01.10.2017 al 01.11.2020. L’attività è

cessata prima del danno alla salute (giugno 2021) e per altre ragioni

(“inadempienza all’incarto richiesto”). Lei non ha nel frattempo dimostrato di

ricercare altre attività professionali tanto da dichiararsi lei stessa

casalinga al 100% […]. Durante l’inchiesta […] ha dichiarato che

se non fosse intervenuto il danno alla salute avrebbe svolto un’attività anche

a metà tempo, dichiarando d’aver svolto diverse ricerche di lavoro (purtroppo

[…] non ha mai inviato le prove di queste ricerche). […] nel CV […]

lei si dichiarava soddisfatta della situazione presente all’epoca (ovvero

senza lo svolgimento di un’attività professionale).

In ragione delle

dichiarazioni discordanti […], la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che […] ha dato nella prima ora […]. Tenuto conto

di quanto sopra si ritiene corretto considerarla quale casalinga al 100% e

confermare il progetto datato 24 febbraio 2023.” (doc. 33 incarto AI).

Con

scritto del 17 giugno 2023 l’assicurata ha contestato lo statuto di casalinga

al 100%, pur ammettendo di non avere prove delle ricerche di lavoro

asseritamente effettuate, producendo il contratto di lavoro come custode e la

lettera di disdetta dell’ex datrice di lavoro, confermando “di voler

lavorare parzialmente in posti di lavoro il quale la mia salute permette”

(docc. 35 e 36 incarto AI).

Con

scritto del 23 giugno 2023 l’Ufficio AI ha ribadito che non vi sono prove

concrete delle ricerche di lavoro e che se anche la si volesse considerare, per

ipotesi di lavoro, salariata al 10% con un impedimento completo e casalinga al

90%, si raggiungerebbe un grado d’invalidità globale non pensionabile del 34%

(doc. 37 incarto AI).

1.3. L’assicurata

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 giugno 2023,

postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento.

Contesta

lo statuto di casalinga a tempo pieno sostenendo che senza il danno alla salute

avrebbe svolto un’attività lavorativa a tempo parziale e che “al momento

dell’aggravamento della malattia (ottobre 2020) stavo svolgendo un’attività

lavorativa e non ero casalinga al 100%”.

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato lo statuto di casalinga,

evidenziando una serie di elementi che suffragano tale conclusione, osservando

come con il ricorso non è stato prodotto alcun nuovo elemento idoneo a

modificare la propria determinazione dello statuto e che l’insorgente non ha

neppure contestato le conclusioni dell’inchiesta domiciliare che ha determinato

un impedimento (e quindi un grado d’invalidità) del 27%. In ragione di quanto

esposto, ha quindi chiesto la conferma della decisione impugnata e, di

riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurata il diritto alla rendita dopo averne determinato lo statuto di

casalinga con un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto

secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre

2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis

LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente

identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una

rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1°

gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa

data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui

diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo

29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 23 aprile/2

maggio 2022 (cfr. supra consid. 1.1. in initio), ragione per cui l’eventuale

diritto a prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa

(cfr. artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI).

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione

d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

2.4. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di

guadagno non è possibile, poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di un’attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986

pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

In

questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato

che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal

quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa

è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di

svolgere le mansioni consuete.

L’art.

27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a

sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli

usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

Secondo

la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività

assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di

patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata

sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante

un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c).

Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della

sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer,

Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia

essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è

ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei

lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze

locali.

Va qui

segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1

OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito

delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica

(cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in

Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze,

se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato

avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato

esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere

dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne

avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute.

Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al

momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in

cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita

del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso

concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età

dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità

dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita

un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del

minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa

rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393

Considerandi

consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF

9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi

inoltre Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ATSG, in: RBS 2021, n.

67.

e seg. ad art. 16 LPGA con riferimenti; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La

procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

Questa

valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica

dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale

dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98.

V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.6

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre

1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca

un’incapacità di guadagno duratura (sul tema Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da

un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla

salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è

data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il

comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da

dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta

di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e

quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi

limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia

pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche

und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift

1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e

Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14.

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143.

V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5.).

2.7

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid.

4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2.,

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c,

pag. 314; 105 V 156 consid. 1.

pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre

2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag.

174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni

di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA

32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.8

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare l’eventuale

diritto dell’assicurata ad una rendita l’Ufficio AI ha esperito gli

accertamenti medici ed economici confluiti nei rapporti SMR del 2 novembre 2022

e 17 febbraio 2023 e nel rapporto d’inchiesta economica del 29 gennaio 2023

(cfr. supra consid. 1.1.), emanando la decisione qui impugnata, debitamente

preavvisata (cfr. supra consid. 1.2.). La ricorrente contesta lo statuto di

casalinga al 100%, sostenendo che “al momento dell’aggravamento della

malattia (ottobre 2020) stavo svolgendo un’attività lavorativa e non ero

casalinga al 100%” e adducendo che senza il danno alla salute avrebbe

proseguito con un’attività salariata (cfr. supra consid. 1.3.).

2.9

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo statuto della ricorrente sia stato correttamente

determinato dall’Ufficio AI, dopo attenta analisi della documentazione agli

atti non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni. Ciò per le ragioni in

appresso.

2.9.1

Come accennato

(cfr. supra consid. 2.5.), per determinare il metodo di graduazione

dell’invalidità si deve innanzitutto verificare se la persona esercitava o meno

un’attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità (cfr.

infra consid. 2.9.1.1.). Quale secondo passo, occorrerà determinare se,

valutato l’insieme delle circostanze del caso, in assenza del danno alla salute

l’assicurata avrebbe esercitato o meno un’attività lavorativa (cfr. infra

consid. 2.9.1.2.).

2.9.1.1

L’Ufficio

AI ha ritenuto l’invalidità (cfr. supra consid. 2.3.) insorta il 1. giugno

2021, fondandosi sui rapporti SMR del 2 novembre 2022 e del 17 febbraio

2023.

(cfr. supra consid. 1.1.), ritenendo irrilevanti i certificati del dr. __________

attestanti dei periodi d’incapacità lavorativa precedenti a tale data.

A

ragione.

In

effetti, i precedenti periodi d’incapacità lavorativa totale (16 dicembre

2019-7 gennaio 2020; 6-31 marzo 2020 e 19-31 ottobre 2020; doc. 1, pag. 4 e

doc. 38 incarto AI; I, allegato A3), oltre ad essere di corta durata

(sessantadue giorni complessivi), sono stati intervallati da notevoli

interruzioni ai sensi dei combinati artt. 28 cpv. 1 lett. b LAI e 29ter

OAI, ossia interruzioni di (almeno) trenta giorni durante i quali l’assicurata presentava

una capacità lavorativa del 100%. Tale circostanza comporta che i surriferiti

periodi di incapacità lavorativa non possono essere considerati nel calcolo

dell’anno d’attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, il quale ricomincia a

decorrere con la successiva incapacità lavorativa senza notevole interruzione

(Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 35 e 37 ad art. 28 LAI).

Ne

consegue che a ragione l’amministrazione ha fissato al 1. giugno 2021 la data

dell’insorgenza dell’invalidità.

Dalla

documentazione agli atti emerge che la ricorrente aveva lavorato quale custode

per quattro ore a settimana dal 1. ottobre 2017 al 1. novembre 2020 (docc. 32

incarto AI; I, allegati A1, A6 e A7).

Ne

consegue che immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità (1. giugno

2021) l’insorgente non svolgeva alcuna attività lucrativa da ormai sette mesi.

2.9.1.2

Occorre

ora verificare se, considerate tutte le circostanze del caso di specie, in

assenza del danno alla salute l’assicurata avrebbe o meno esercitato

un’attività lucrativa.

Giova

in tale contesto rammentare il principio della priorità della dichiarazione

della prima ora, secondo cui in presenza di due versioni differenti la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha reso

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche, le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non potendo integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (STF 8C_134/2016 del 15

giugno 2016 consid. 2.3., DTF 121 V 45 consid. 2a e STCA 32.2022.39 del 17

ottobre 2022 consid. 2.7.2.).

Dal

profilo della formazione, dopo la scuola dell’obbligo la ricorrente ha iniziato

(2002) ed interrotto (2004) l’apprendistato in polimeccanica. Le sue conoscenze

linguistiche sono limitate all’italiano (lingua madre) e a conoscenze di base

del francese, sia scritto che orale. Anche le conoscenze in ambito informatico

sono molto limitate (doc. 4, pag. 22, doc. 10, pag. 51 e seg. incarto AI).

Dall’interruzione

della formazione (2004) alla sua prima occupazione quale custode (1. ottobre

2017) sono intercorsi circa tredici anni, durante i quali ha generato prole

(nel 2009 e nel 2014) che vive tutt’ora con lei (docc. 2 e 3, doc. 10, pag. 52 e

doc. 9 incarto AI).

Nel

formulario della domanda di rendita del 23 aprile/2 maggio 2022, alla finca

“5.5 Persone senza attività lucrativa, Descrizione del lavoro/funzione” la

ricorrente ha indicato “CASALINGA, MAMMA” e alla finca “Osservazioni”

che “I certificati [medici, n.d.r.] sono di periodi in quanto non

lavorando venivano solo fatti quando richiesti dall’ufficio assistenza”

(doc. 4, pagg. 23 e 25 incarto AI).

Nel

curriculum vitae dell’11 maggio 2022 la ricorrente ha crociato “NO (ero

soddisfatto del mio lavoro)” alla domanda “Al fine di definire la pratica,

necessitiamo sapere se negli ultimi 5 anni ha effettuato ricerche di lavoro

[…]” (doc. 10, pag. 54 incarto AI).

Valutata

la refertazione medico-assicurativa, il medico SMR ha osservato che “Dopo

gli studi [l’assicurata, n.d.r.] non ha svolto praticamente alcuna

attività lavorativa. Ha lavorato un anno come aiuto domestico ed un altro anno

come custode. Non ha mai dimostrato di voler ricercare un’attività

professionale (come confermato nel CV). Si dichiara lei stessa casalinga.”

(doc. 13 incarto AI) e l’Ufficio AI ha conferito mandato per l’inchiesta

domiciliare (doc. 18 incarto AI).

In

sede d’inchiesta domiciliare, il 26 gennaio 2023, alla domanda “se non fosse

intervenuto il danno alla salute, l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività

lucrativa?” il consulente ha messo a verbale che “L’assicurata riferisce che

avrebbe svolto forse un’attività lavorativa a metà tempo e ricorda di

aver inoltrato delle lettere presso alcune aziende per richiedere un

impiego. All’incarto attualmente non risulta che siano state fatte ricerche

di lavoro. L’assicurata si riserva di trovare le lettere che lo comprovino e

in tal caso lo comunicherà all’Ufficio per sottoporre un eventuale

differente pensum lavorativo.” (doc. 20, pag. 105 incarto AI,

sottolineature del redattore).

Ora,

si rileva che né nella procedura amministrativa, né in quella ricorsuale

l’assicurata ha apportato prove delle ricerche di lavoro asseritamente

effettuate, sicché quanto da lei addotto è rimasto allo stato di mero parlato.

Peraltro, la spiegazione addotta a motivo della carenza probatoria (I: “[…] la

mia situazione di madre single e la pandemia in corso non mi rendeva attrattiva

agli occhi di un probabile datore di lavoro”) non è neppure pertinente: non

è infatti l’attrattività dell’assicurata sul mercato del lavoro a dover essere

provata, ma l’asserita volontà di esercitare un’attività lucrativa a tempo

parziale, ciò che non è avvenuto. Del resto, risulta ragionevolmente esigibile

dall’assicurata chiedere conferma perlomeno della ricezione delle lettere di

candidatura spontanea asseritamente inviate alle aziende.

Con le

osservazioni del 22 marzo 2023 al progetto di decisione del 24 febbraio 2023

(doc. 23 incarto AI) l’assicurata riferiva che “[…] io al momento dei

certificati medici lavoravo come custode presso __________ che per motivi di

salute ho dovuto lasciare prima della fine del contratto” (doc. 26

incarto AI, sottolineature del redattore).

Per i

motivi in appresso, il periodo durante il quale l’insorgente ha lavorato presso

l’ultima datrice di lavoro non risulta sufficiente, di per sé, per concludere

che ella volesse, successivamente alla disdetta del rapporto di lavoro, intraprendere

“forse un’attività lavorativa a metà tempo”.

In

primo luogo va nuovamente evidenziato che l’attività lavorativa precedente, svolta

in misura molto limitata, configura un’eccezione nella vita della ricorrente.

In

secondo luogo, nel ponderare le circostanze atte ad accertare l’effettiva

volontà della ricorrente, questo Giudice ritiene preponderante il fatto che ella

non ha (provato di aver) effettuato alcuna ricerca di lavoro negli ultimi

cinque anni ed in particolare dopo la fine dell’ultima attività lavorativa,

circostanza che avrebbe potuto confortare quanto da lei addotto.

Infine,

la credibilità della dichiarazione resa in seconda battuta dall’insorgente è relativizzata

dal fatto che dagli atti all’inserto non vi è alcuna menzione della situazione

valetudinaria dell’insorgente quale motivo della disdetta del contratto di

lavoro, anzi (doc. 32, pagg. 152 e 154 incarto AI; I allegato A1).

Tutto

bene considerato (cfr. supra consid. 2.5.), richiamato il surriferito principio

della priorità della dichiarazione della prima ora e ricordato il margine

d’apprezzamento delle prove di cui il giudice delle assicurazioni gode, questo

Giudice ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante che

le circostanze addotte e la documentazione prodotta dalla ricorrente nel corso

della procedura amministrativa e con il gravame non sono sufficienti a

dimostrare che ella, in assenza del danno invalidante, avrebbe effettivamente

voluto intraprendere un’attività lucrativa.

Visto

quanto precede, la valutazione dell’Ufficio AI che ha considerato l’assicurata

casalinga al 100% al momento dell’insorgenza del danno invalidante, con

conseguente applicazione del metodo specifico di graduazione dell’invalidità,

va confermata.

Pertanto,

la censura dell’insorgente s’appalesa inconferente.

2.10

La

ricorrente non ha contestato le conclusioni dell’inchiesta economica del 26

gennaio 2023 e questo Giudice, ricordato il riserbo al quale deve attenersi

nella valutazione di un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica (STCA 32.2023.14 del 28 giugno 2023 consid. 2.9. con

riferimenti), non ravvisa motivi per discostarsene.

A

titolo abbondanziale si rileva che anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse

considerarla salariata al 10% con un’incapacità lavorativa completa e casalinga

al 90% con un impedimento del 27%, in applicazione del metodo misto per la

graduazione dell’invalidità l’insorgente non raggiungerebbe in ogni caso un

grado d’invalidità pensionabile (cfr. supra consid. 1.2. in fine).

2.11

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti