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Decisione

32.2023.74

Ragazza minorenne affetta da un disturbo dell'attenzione e concentrazione nell'ambito di una sindrome ADHD chiede un assegno per grandi invalidi. Nel caso di specie sono riconosciuti due atti ordinari della vita. Diritto ad un assegno di grado lieve

27 novembre 2023Italiano59 min

per minorenni, producendo anche un referto della psicologa e psicoterapeuta __________.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.74

cs

Lugano

27 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 luglio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 giugno 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata il __________ 2010,

affetta da disturbi dell’attenzione e concentrazione nell’ambito di una

sindrome ADHD (cfr. diagnosi Prof. dr. med. __________, FMH pediatria, __________

l’__________, pag. 10 incarto AI), ha inoltrato nel corso del mese di marzo

2018, per il tramite dei propri genitori, una domanda di provvedimenti sanitari

dell’AI.

1.2. Con comunicazione del 18 settembre

2018 l’Ufficio AI ha riconosciuto una garanzia per provvedimenti sanitari per

la cura dell’infermità congenita, cifra 404, fino al 31 marzo 2022 e per la

psicoterapia ambulatoriale per la durata di un anno. La garanzia è poi stata

prolungata (comunicazioni del 4 giugno 2019, 5 maggio 2020, 13 aprile 2021, 28

settembre 2022, 8 novembre 2022 e 5 giugno 2023).

1.3. Nel corso del mese di dicembre 2022

Fatti

i genitori di RI 1 hanno presentato sia una domanda di assegno per grandi

invalidi per minorenni, con l’indicazione che la loro figlia necessita di aiuto

di terzi per ogni atto ordinario della vita, sia una domanda di contributo di

assistenza.

1.4. Dopo aver effettuato l’inchiesta a

domicilio, con progetto di decisione del 28 aprile 2023 l’Ufficio AI ha

riconosciuto un solo atto ordinario della vita (alzarsi) dal mese di maggio

2021 ed ha rifiutato le prestazioni.

1.5. In seguito alle osservazioni

presentate dai genitori, allora rappresentati da __________, il consulente

incaricato dell’inchiesta a domicilio ha aggiunto 20 minuti d’impegno

supplementare per l’atto di alzarsi.

1.6. Con due distinte decisioni del 12

giugno 2023, l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di un assegno per grandi

invalidi per minorenni e la richiesta del contributo di assistenza.

1.7. RI 1, rappresentata dai genitori, è

insorta al TCA contro la decisione di rifiuto dell’assegno per grandi invalidi

per minorenni, producendo anche un referto della psicologa e psicoterapeuta __________.

La ricorrente rammenta di essere

affetta da ADHD, diagnosticata dal Prof. dr. med. __________, e di dover

assumere il medicamento metilfenidato per la scuola, dove viene seguita dal

sostegno pedagogico. I docenti applicano il progetto educativo personalizzato

(PEP) per discalculia in comorbilità con ADHD. RI 1 è pure seguita dalla

psicologa a causa dei problemi connessi alla sua neurodiversità.

Ella necessita di aiuto,

sollecitazione e incitazione in ogni ambito della sua vita e se non avesse

questo tipo di stimoli non potrebbe avere un’esistenza con una quotidianità

normale. RI 1 non riesce ad orientarsi con il tempo. L’orologio, gli impegni e

le scadenze sono un grosso punto di domanda. Questa carenza non le permette di

stimare quanto impiega per fare qualsiasi cosa, quanto manca per fare qualsiasi

cosa, quanto tempo è trascorso da quando ha iniziato a fare una doccia oppure a

riordinare la sua camera.

Non dà importanza all’ordine del

suo materiale scolastico e dimentica costantemente di guardare l’agenda dopo la

scuola per sapere cosa ha da preparare per l’indomani. Porta oggetti inutili

che appesantiscono la sua cartella a volte anche di 1-2 kg.

I momenti della giornata che

prevedono la sua igiene personale (per esempio igiene orale mattino,

mezzogiorno e sera) necessitano dell’incitazione dei genitori.

“Il momento più impegnativo e

caotico è il tardo pomeriggio/sera al termine del medicamento in quanto la

nostra presenza e gestione si rende ancora più importante per i compiti, lo

studio e soprattutto l’igiene personale prima della notte. È molto difficile

per lei addormentarsi e rilassarsi necessita quindi ancora del nostro

contenimento”.

La stanchezza e la perdita

dell’effetto del medicamento la rendono maggiormente attiva ed impegnativa per

tutta la famiglia. Ha degli episodi di risate isteriche e spesso accade a

tavola, durante la cena e i genitori devono intervenire. Il livello di impegno

da parte della famiglia è molto superiore a quello che sarebbe con una

tredicenne neurotipica.

Infine i genitori affermano che

oltre “al rapporto della psicologa chiederemo quanto prima, se possibile, un

rapporto da parte della nuova pediatra con la quale abbiamo un appuntamento

conoscitivo il 19.7.2023. Non è stato possibile prendere un appuntamento prima

dato che la nostra pediatra ha interrotto l’attività senza preavviso e la nuova

pediatra (dott.ssa __________) non accetta nuovi pazienti prima di tale data”.

1.8. Con risposta del 24 agosto 2023

l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.9. L’8 settembre 2023 i genitori di RI

1 hanno prodotto una presa di posizione del 5 settembre 2023 di __________,

ergoterapista diplomata e di __________, ergoterapista titolare (doc. VI+1). Essi

ribadiscono che loro figlia non può essere parificata ad un’adolescente

neurotipica ed affermano che la decisione si fonda su una sola visita della

durata complessiva di circa un’ora.

1.10. Con osservazioni del 18 settembre

2023 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di confermare la decisione

impugnata, affermando:

" (…) Nel

“rapporto riguardante la valutazione iniziale in ergoterapia” ora proposto sono

indicate le difficoltà di studio e di gestione dello stesso da parte di RI 1,

la volontà dei genitori di rendere la figlia maggiormente autonoma in ambito

scolastico, di studio e organizzativo come anche nel quotidiano. Il rapporto di

valutazione propone possibili soluzioni di miglioramento da attuarsi tramite

l’adozione di metodologie efficaci con scopo, per l’appunto, di aumentare

l’autonomia dell’assicurata.

Ora, le indicazioni fornite nel rapporto di ergoterapia non si

distanziano da quanto già constatato dal consulente preposto durante

l’inchiesta svolta a domicilio. Come da rapporto del 27 aprile 2023 il

consulente ha raccolto le informazioni del caso, riprendendo le difficoltà di RI

1 legate all’organizzazione e alla strutturazione autonoma della giornata. Tale

situazione è chiaramente ripresa al punto 1.1.2 del rapporto d’inchiesta citato

e riconosciuta quale aiuto maggiore necessario per l’atto di

alzarsi/sedersi/coricarsi.

Va rilevato che l’aiuto per lo studio o l’organizzazione dello

stesso non rientra nella valutazione della grande invalidità per minorenni. In

proposito si rinvia alla Circolare sulla grande invalidità (CGI) alla nota

marginale 2020 e seguenti, che chiarisce gli ambiti rilevanti dell’AGI AI.

Si rammenta, inoltre, che il bisogno di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana non è una condizione valutabile nel

caso di assicurati minorenni, aspetto che potrà, semmai, essere vagliato al

raggiungimento della maggiore età di RI 1. In proposito si rinvia all’art. 42

cpv. 3 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), che

menziona espressamente l’art. 42bis cpv. 5 LAI, all’art. 38 cpv. 1

dell’Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) come anche alla

Circolare CGI, nota marginale 2093 (che riprende le condizioni necessarie per

ammettere l’accompagnamento).

Con riferimento alle misure sanitarie riconosciute dall’AI in base

all’art. 13 LAI si rileva che, al momento dell’inchiesta, RI 1 beneficiava

della garanzia per la psicoterapia (cfr. garanzia dell’assunzione dei costi

concessa con ultima comunicazione dell’UAI del 5 giugno 2023). Si invitano i genitori

a volere formulare domanda di provvedimenti sanitari anche per l’ergoterapia

considerato che, ad oggi, non risulta esservi alcuna richiesta in tal senso a

dossier.”

(doc. VIII)

1.11. Il 26 settembre 2023 il padre di RI

1 ha prodotto ulteriori osservazioni (doc. X). Egli rileva di essersi rivolto

all’AI poiché venuto a conoscenza di questa possibilità di aiuto confrontandosi

con altre realtà e non da ultimo con __________, la cui serietà e credibilità

non può essere messa in discussione. I genitori di RI 1 sono persuasi, in buona

fede, che altri bambini con ADHD in Ticino beneficiano o hanno beneficiato

dell’assegno per grandi invalidi per minorenni grande, medio o lieve. La

decisione di rifiuto viene contestata “indirettamente”, nel senso che quello

che lascia perplessi è l’inchiesta a domicilio. Il consulente si è recato a

casa di RI 1, l’ha vista per poco tempo ed ha parlato con la mamma per 20-30

minuti. In seguito ha redatto il proprio rapporto. RA 1 si chiede se questa

procedura è sufficiente per permettere all’AI di riconoscere 20 minuti

supplementari per l’impegno per l’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi. Egli si

domanda inoltre a cosa si riferisce, ritenuto che RI 1 fa atletica e non ha

problemi fisico/motori.

Secondo RA 1, non esistono bambini

con ADHD, non affetti da altre patologie, che non siano in grado, fisicamente e

autonomamente, di vestirsi e alimentarsi e si dice consapevole che ogni

richiesta va valutata singolarmente.

1.12. Chiamato ad eventualmente esprimersi

in merito, l’Ufficio AI è rimasto silente (doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è unicamente il

rifiuto del riconoscimento di un assegno per grandi invalidi per minorenni

(cfr. doc. I: “Ricorso decisione AI diritto ad assegno AGI […]” ed

allegata decisione impugnata, doc. A1). Non è invece stata contestata la

reiezione del contributo per l’assistenza (pag. 190-191 incarto AI).

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI

(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF

125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

-

vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

-

alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

-

mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo

in purè, alimentarsi tramite sonda);

-

igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

-

espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

-

spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido

soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di

essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art.

42bis cpv. 5.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI (sul tema cfr. STF 9C_560/2023

dell’8 novembre 2023, consid. 6.3.3.1), esiste un bisogno di accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI

quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un

danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

Per quanto concerne i minorenni,

secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto

e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un

minorenne non invalido della stessa età.

Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in

caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e

l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità

[CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

(9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2.

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i

minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano

soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI,

l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più

tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al

godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in

cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire

dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1 (ultima

frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima frase

nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se l’assicurato ha

presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza

notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso 3.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al

rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI (nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021), l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di

grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di

importo giornaliero.

I minorenni grandi invalidi che

necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art.

42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso

di soggiorno in un istituto.

Dal 1° gennaio 2018 il testo

legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza

dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di

un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno

di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita

di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è

calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina

i dettagli.

2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI

l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante

l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un

rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di

cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere

una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti;

STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 5.2).

2.5. Ai fini del presente giudizio giova

qui pure ricordare che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le

Direttive dell'UFAS (incluse le circolari), pur non avendo valore vincolante di

legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da

un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di

favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di

trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono

delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi

esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad

assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di

conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano

effetto solo nei confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi

amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non

possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono

tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive

non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V

45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid.

3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. In concreto oggetto del contendere

è la questione di sapere se, oltre all’atto dell’alzarsi (sedersi e sdraiarsi),

riconosciuto dall’Ufficio AI, RI 1, nata nel 2010, necessita di maggior bisogno

d’aiuto e di sorveglianza personale rispetto ad una minorenne non invalida

della stessa età (art. 37 cpv. 4 OAI; STF 9C_138/2022 del 3 agosto 2022,

consid. 4.1) anche per altri atti ordinari della vita.

Con le osservazioni del 26 maggio

2023 al progetto di decisione i genitori della ragazza hanno contestato il

rifiuto di riconoscere l’atto del vestirsi/svestirsi, del lavarsi, dell’andare

al gabinetto e dello spostarsi (intrattenere contatti sociali).

Dalle tavole processuali emerge

che nel relativo questionario volto all’ottenimento della prestazione (cfr.

pag. 131 e seguenti incarto AI), per quanto concerne l’atto di

vestirsi/svestirsi, è stato dichiarato che, in generale “RI 1 necessita di

aiuto quotidiano con uno stimolo verbale affinché si vesta. Nell’atto fisico

autonoma”. Circa l’atto di alzarsi/sedersi/coricarsi, figura che “alla

mattina ha bisogno più stimoli per alzarsi senza i quali non si alzerebbe. La

sveglia viene spenta e la ragazza continua a dormire. La ragazza al momento di

andare a dormire ha molte energie e deve essere accompagnata a letto e

tranquillizzata. Si addormenta molto tardi perché non sa quantificare le ore di

sonno necessarie. Va supportata ed accompagnata nella strutturazione della

giornata per impegni” scolastici “e non. Questo implica scandire

i vari orari e scadenze e farli” rispettare. “A scuola ha difficoltà ad

appuntare sull’agenda le verifiche e le scadenze dei compiti. A questo

proposito la mamma contatta altre mamme ma non sempre sono disponibili”.

Relativamente all’atto di mangiare, i genitori hanno indicato che “durante

il pasto si distrae nel raccontare la sua giornata e necessita di essere

sollecitata a finire il piatto in tempo utile per orario del bus scuola. È

lenta a mangiare”.

Per quanto concerne la cura del

corpo “i genitori devono costantemente ricordare di provvedere alla sua

igiene se” no “non si ricorderebbe. Necessita di più solleciti per i

denti, quando entra nel bagno si perde nel suo mondo per troppo tempo e spreca

prodotti”.

Circa l’atto di fare i propri

bisogni, figura che “dimentica di andare in bagno e non ne sente la

necessità o tende a trattenersi. Deve essere aiutata con stimoli verbali o

tabelle visive.”

Infine, per quanto concerne lo

spostarsi/mantenimento dei contatti sociali la ragazza è autonoma “solo per

la zona __________ che conosce. Ragazza molto socievole, proattiva ma va

costantemente aiutata nella gestione del tempo. Materiale scolastico,

appuntamenti e tutto ciò che concerne il tempo (struttura della giornata).”

RI 1 necessita di cure infermieristiche nel senso che deve assumere Medikinet e

di una sorveglianza personale (“Non se con cane visto che a volte

“infastidisce” il cane”).

Il 26 aprile 2023 l’Ufficio AI ha

provveduto ad eseguire un’inchiesta al domicilio dell’assicurata, dove abita

con i genitori. Le relative conclusioni sono confluite nel rapporto del 27

aprile 2023 come segue:

" (…)

1.1. Informazioni generali/Stato di salute

Svolgo il colloquio con la mamma dell’assicurata al domicilio,

mentre RI 1 rimane in un primo momento con noi al tavolo partecipando

attivamente con qualche risposta e poi va a giocare sul tappeto elastico in

giardino e di seguito in cameretta. La mamma spiega che RI 1 è una ragazzina

vivace, che interagisce molto e che ricerca il contatto con persone empatiche,

ma al tempo stesso si esprime in modo molto diretto, poco empatico e

incalzante, al punto da poter sembrare invadente o poco educata a chi non

capisce/conosce le caratteristiche delle persone con ADHD. La mamma precisa che

periodicamente RI 1 presenta alcuni tic diversi, per esempio nel muovere un

arto, nel respiro, nei movimenti della testa, e altro.

Diagnosi: IC 404

Ragazza di 12 anni, con disturbi dell’attenzione e della

concentrazione nell’ambito di una sindrome ADHD con/su:

-

Diagnosi posta il 27.03.201 (prof. __________)

-

QI 87

-

Difficoltà scolastiche

Trattamento: Ritalin, psicoterapia ambulatoriale individuale dal

2018 a causa di difficoltà di autostima, vissuti dolorosi a scuola, assenza di

fiducia in sé stessa, con gli obiettivi di aumentare la propria autonomia nella

gestione delle relazioni e nell’affrontare i disturbi dell’apprendimento.

-

disturbi del comportamento: difficoltà relazionali

-

disturbi delle pulsioni: necessario trattamento con Ritalin

-

disturbi della percezione: deficit visuo-percettivo, visuo spaziale e

organizzativo (valut- 2017)

-

disturbi della capacità di concentrazione, della facoltà di attenzione,

della capacità di memorizzare

Scuola:

RI 1 frequenta la seconda classe normale presso le scuole medie di

__________, con un progetto personalizzato (PEP) con mezzi compensativi

(calcolatrice, tavole pitagorica, tempistiche dilatate), senza OPI. Dall’anno

prossimo con la riforma della scuola, saranno presenti in classe due docenti di

ruolo e un OPI per tedesco e matematica. Si tratta di un progetto sperimentale

attuato solo in alcune sedi scolastiche, in vista dell’ampliamento sul

territorio cantonale.

Hobby e sport: Ad RI 1 piace fare lavoretti vari nel tempo

libero, saltare sul trampolino, giocare con le bambole. Pratica Atletica

leggera a __________, due volte alla settimana, e partecipa ad alcune gare

all’occorrenza.

Ergoterapia NO

Fisioterapia NO

Psicoterapia: presso Dr.ssa __________, psicoterapeuta, con

incontri mensili, e neurofeedback per 10 sedute, ripetibili, presso __________.

(…)”

Circa l’atto di vestirsi e

svestirsi, figura:

" (…) La

giovane assicurata non presenta limitazioni a livello funzionale. RI 1 è in

grado di scegliere gli abiti e di indossare in modo autonomo anche quelli

muniti di bottoni, cerniere, stringhe e lacci. Si veste in sequenze e strati

corretti, col giusto orientamento, adeguatamente alle condizioni metereologiche

e alle occasioni. È in gradi di distinguere quando un abito è sporco o

rovinato. Calza le scarpe e si allaccia le stringhe senza impedimenti. RI 1 ha

i propri gusti, le piacciono i vestiti colorati. A colloquio non viene

descritto un aiuto indiretto, inteso come presenza costante durante lo

svolgimento dell’azione, né la necessità di fornire indicazioni ripetute

intensive per portare termine i compiti.”

L’atto di

alzarsi/sedersi/sdraiarsi è così stato descritto:

" (...) RI 1

è in grado di alzarsi, sedersi, coricarsi in modo autonomo. Compie i transfert

dal letto senza aiuti di terzi. Non è assolutamente in grado di strutturare

autonomamente la propria giornata, sapendo leggere l’orologio, a senza darne il

giusto significato. Va costantemente monitorata e indirizzata nel rispettare

gli orari degli impegni nella quotidianità, non riuscendo a quantificare le

tempistiche necessarie tra le varie attività e le pause. Non sa gestire la

sveglia alla mattina, che viene programmata dai genitori, e in seguito la

giovane assicurata va regolarmente svegliata e stimolata ad attivarsi in modo

diretto. Anche le verifiche scolastiche vengono annotate in modo errato in

agenda e i genitori intervengono con la scuola per ottenere le informazioni

corrette. Alla sera, al momento di andare a coricarsi, la mamma le dice sempre

di preparare la cartella, lavare i denti e andare a letto, ma RI 1 poi scende

più volte al piano giorno, cercando la vicinanza dei genitori con vari

espedienti (bere acqua, mangiare biscotti, cercare un oggetto…) almeno 4 o 5 volte

durante anche un’ora e oltre, finché infine prende sonno, dormendo nella

propria camera da sola fino alla mattina. Utilizza regolarmente melatonina,

alcune gocce, su consiglio del medico. Non sono state redatte documentazioni

mediche relative a rituali specifici e non è mai stata effettuata una

polisonnografia.”

L’atto del mangiare è così stato

descritto:

" (...) RI 1

mangia in modo autonomo qualsiasi tipo di alimento, rimanendo seduta al tavolo,

utilizzando le tre posate ed entrambi gli arti in modo confacente. È in grado

di tagliare alimenti solidi e di imburrare una fetta di pane col coltello. Non

necessita che il cibo venga portato alla bocca da terzi. Non presenta

problematiche di masticazione o deglutizione di cibi solidi e di liquidi. Mangia

con lentezza, perdendosi nel raccontare gli accadimenti della giornata, e i

genitori la devono spesso sollecitare a finire di mangiare per non perdere il

bus per la scuola. Talvolta la medicina la rende inappetente o provoca qualche

dolore all’addome.”

Circa l’igiene personale figura:

" (...) Funzionalmente

non vi sono impedimenti così come dal punto di vista cognitivo è in grado di

comprendere ed eseguire i vari passaggi nell’atto considerato. Quando ha

voglia, RI 1 fa la doccia spontaneamente, altrimenti i genitori devono

ricordare ad RI 1 quando è il momento di fare la doccia/bagno o di lavare le

mani e i denti e poi lei esegue gli atti senza aiuto esterno. Regola il flusso

dell’acqua e si lava da sola il corpo, i capelli e poi si asciuga. Va però sempre

sollecitata a non sprecare prodotti e ad uscire poiché si dilunga molto

nell’atto, cosa che viene poi eseguita dalla giovane.”

Per quanto concerne l’atto

dell’espletare i bisogni corporali, nell’inchiesta è stato stabilito:

" (...) RI 1

percepisce gli stimoli e non presenta limitazioni di carattere funzionale. A

scuola va al gabinetto da sola, mentre a casa è più restia, recandosi di rado a

defecare e i genitori la sollecitano chiedendole/ricordandole più volte durante

la giornata se sia andata di corpo e le propongono cibi ricchi di fibre e

frutta, per stimolare l’intestino. La minzione avviene invece in modo regolare

ovunque. Non utilizza lassativi e non vi sono diagnosi relative a patologie.

Quando la giovane si reca ad espletare i propri bisogni, esegue di seguito la

pulizia e risistema i vestiti da sola in modo adeguato.”

Circa lo spostamento, figura:

" (…) Funzionalmente

non presenta limitazioni nell’affrontare terreni dissestati, pendenze o rampe

di scale. RI 1 è orientata negli ambienti che conosce e si sposta sia in casa

che all’esterno, nelle vicinanze e nel tragitto scolastico, sia a piedi che

utilizzando l’autobus. Frequenta una scuola regolare, con alcune facilitazioni

dovute alla DSA. Non riceve sostegni da parte di un OPI. Sa conversare,

leggere, formulare frasi di senso compiuto. I contatti sociali come gli

spostamenti sono conservati. RI 1 va a scuola portando con sé nello zainetto

alcuni oggetti e giochini con cui si intrattiene nella ricreazione e con in

quali riesce ad interagire meglio con i compagni. Fatica ad avere amicizie, ma

non ci si trova di fronte ad una situazione di isolamento. È in grado di

utilizzare il telefonino in modo corretto.”

Infine alla voce osservazioni, si

può leggere:

" (…) RI 1

può rimanere da sola per periodi protratti durante il giorno senza incorrere

nel rischio di mettere in pericolo la propria salute/incolumità o quella

altrui. Frequenta la scuola media regolare, senza OPI ed una sorveglianza

collettiva da parte dei docenti di materia, tale da non raggiungere

un’intensità definibile come personale permanente. Nel tempo libero svolge due

allenamenti settimanali di atletica leggera e alcune gare durante l’anno. La

mamma riferisce che RI 1 è vivace e si muove anche all’esterno nelle vicinanze

da sola. Conosce i pericoli legati a fonti di calore, elettricità, traffico e

altezze. A casa non sono necessarie precauzioni particolari e specifiche in tal

senso.

La mamma specifica che quando l’effetto del metilfenidato si

esaurisce, tipicamente alla sera, RI 1 manifesta notevoli atteggiamenti di iperattività

che per contro sono placati durante il giorno quando è a scuola.”

In conclusione l’assistente

sociale ha riconosciuto solo l’atto di alzarsi dal mese di maggio 2021 ed ha stabilito

che non vi sono le condizioni per riconoscere un assegno per grandi invalidi

per minorenni.

Il 7 giugno 2023 l’assistente

sociale ha preso posizione in merito alle osservazioni al progetto di decisione,

affermando:

" (…)

Vestirsi e svestirsi

Nelle osservazioni

inerenti all’atto Vestirsi e svestirsi viene riportato: “Non è stato

riconosciuto ad RI 1 un bisogno di aiuto da parte di terzi per l’atto del

vestirsi e svestirsi. È vero che dal lato fisico RI 1 è in grado di indossare i

vari indumenti ma senza un costante e ripetuto stimolo verbale la ragazza non

sarebbe in grado di portare a termine l’atto. Inoltre, RI 1 non è in grado di

tenere in ordine l’armadio, i vestiti sono lasciati sul pavimento, la mamma

deve, quasi ogni giorno, raccogliere gli indumenti da terra e riporli

nuovamente al suo posto, stimolando RI 1 a mantenere un ordine. Capita spesso

che la ragazza al mattino si vesta con i vestiti del giorno precedente presi da

terra, stropicciati e non proprio puliti, oppure che metta due calze di tipo

diverso, la mamma deve controllare che sia vestita “in ordine”. Senza uno

stimolo costante la ragazza non vi vestirebbe oppure non si vestirebbe per

tempo per prendere il bus. I genitori riportano circa 30 minuti al mattino per

vestirsi e 15 min. la sera per farle mettere il pigiama e stimolarla a mettere

via i vestiti”.

Preso atto di quanto

riportato in riferimento all’atto Vestirsi e svestirsi, confermo che in

sede di colloquio ad esplicita domanda veniva risposto che l’assicurata è in

grado di distinguere quando un abito è sporco o rovinato, che non è necessaria

la costante presenza dell’adulto durante lo svolgimento dell’atto e neppure che

vige la necessità di sollecitare l’assicurata tutti i giorni in modo regolare e

notevole così come inteso dalla legge. Non trovandoci di fronte ad un agito

presente regolarmente ogni singolo giorno dell’anno, va menzionato che in

ottemperanza alla cfr. marginale 2011 CGI, “Anche se l’aiuto è necessario

tra quatto e sei giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni

della settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è

necessario quotidianamente”, l’atto non è computabile.

Altresì l’ordine

nell’armadio e gli abiti lasciati sul pavimento non rientrano nella

computazione.

Alzarsi/sedersi/coricarsi

Nelle osservazioni

inerenti all’atto Alzarsi/sedersi/coricarsi, viene riportato: “Questo è

l’unico atto riconosciuto ad RI 1. Non sono però stati richiesti alla madre i

tempi necessari per aiutare RI 1, vi preghiamo di conteggiare 1 ora per la

messa a letto la sera finché la ragazza si prenda sonno dopo varie ricerche di

attenzione ai genitori. Il mattino invece sono necessari circa 20 minuti

affinché la ragazza si alzi dal letto con vari stimoli verbali, la mamma entra

fisicamente nella camera da letto di RI 1 pochi minuti dopo il suonare della

sveglia”.

Preso atto di quanto

riportato in riferimento all’atto Alzarsi/sedersi/coricarsi, in

considerazione del fatto che la giovane assicurata non sia in grado di

organizzare la giornata e rispettare gli orari in modo autonomo, si computano

20 minuti d’impegno supplementare nell’atto a causa del comportamento

oppositivo dichiarato alla mattina nell’alzarsi dal letto.

Riguardo alla richiesta

di computazione di 1 ora per la messa a letto, si rammenta che nel caso

specifico l’assicurata si corica in modo autonomo ma si alza e torna a letto a

più riprese, fino a che rimane a letto e dorme. Ciò non è computabile non

trattandosi di un rituale come inteso dalla legge e inoltre in riferimento alla

cfr. marginale 2035 CGI “I rituali per addormentarsi non determinano una

grande invalidità e non possono essere riconosciuti per l’atto ordinario della

vita “Alzarsi, sedersi, sdraiarsi”, a meno che non vadano ben oltre la misura

usuale di attenzioni elargite in base all’età. In tal caso questo deve però

essere documentato in modo chiaro nei rapporti medici esistenti (sono state

prese in considerazione misure terapeutiche quali ad esempio la

somministrazione di farmaci)”.

Pulizia personale

Preso atto delle

osservazioni inerenti all’atto Pulizia personale, si conferma la non

computabilità dell’atto in riferimento alla cfr. marginale 2013 “L’aiuto è

considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario

della vita (p. es. <<lavarsi>> quale parte dell^<<igiene

personale>> [DTF 107 V 136]):- non può essere compiuta dall’assicurato

oppure può essere compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile

ragionevolmente o in modo difforme dall’usuale (DTF 106 V 153) oppure non

sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato psichico; - non può essere

compiuta dall’assicurato nemmeno con l’aiuto di terzi, perché per lui è priva

di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a causa di gravi

lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente vegetativa a letto [DTF

117 V 146])”, e alla cfr. marginale 2014 “Non sono considerati notevoli

i solleciti e le indicazioni verbali affinché l’assicurato compia da solo

l’atto ordinario della vita. Questi non soddisfano la condizione dell’essere

notevole di un aiuto indiretto”. Come esplicato in sede d’inchiesta infatti

la giovane assicurata è in grado di svolgere l’atto, di comprenderne il senso

ed eseguire quanto le viene impartito.

L’utilizzo dei prodotti

in modo superiore al necessario, può essere sopperito con vari sistemi come ad

esempio l’utilizzo di tabelle o predisponendo flaconi dedicati che contengano

esigue quantità di shampoo, in ottemperanza all’obbligo di riduzione del danno.

L’atto non è

computabile

Espletare i

bisogni corporali

Preso atto delle

osservazioni inerenti all’atto Espletare i bisogni corporali, si fa

riferimento alla cfr. marginale 2014 “Non sono considerati notevoli i

solleciti e le indicazioni verbali affinché l’assicurato compia da solo l’atto

ordinario della vita. Questi non soddisfano la condizione dell’essere notevole

di un aiuto indiretto”.

Come esplicitato in

sede d’inchiesta, l’assicurata si reca autonomamente in bagno quando si trova a

scuola. Ella è in grado di svolgere l’atto e di comprenderne il senso e una

volta sollecitata dall’adulto provvede ad eseguire quanto le viene impartito.

L’atto non è pertanto computabile.

Preso atto delle

osservazioni inerenti all’atto Spostamento, si rammenta che RI 1 non

presenta limitazioni relazionali di una gravità tale da non riuscire ad avviare

e mantenere un dialogo semplice con i coetanei o con l’adulto. Di fatto il suo

linguaggio è comprensibile e fluido; frequenta una scuola regolare e svolge due

allenamenti di atletica alla settimana. In ottemperanza alla cfr. marginale

2055 CGI “Per contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali

caratteristiche della vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, partecipare a

concerti, manifestazioni politiche o religiose, ecc. RCC 1982 pagg. 119 e 126)”,

l’atto non è pertanto computabile.

Proposta di

decisione:

Valutate le

osservazioni al progetto di decisione del 28 aprile 2023, si riconoscono 20

minuti d’impegno supplementare nell’atto Alzarsi/sedersi/coricarsi a

causa del comportamento oppositivo dichiarato alla mattina nell’alzarsi dal

letto.

Si mantiene invece la

posizione di rifiuto della computazione degli altri quattro atti ordinari della

vita quotidiana impugnati.”

Con il ricorso l’assicurata ha

prodotto un referto della psicologa e psicoterapeuta FSP __________, che ha

affermato:

" Così

richiesta certifico di seguire RI 1 in psicoterapia dal mese di marzo 2018 per

un disturbo da deficit dell’attenzione.

La quotidianità della

ragazza è ancora molto influenzata da alcuni sintomi legati al quadro

psicopatologico, in particolare:

1) L’orientamento

nel tempo è ancora molto lacunoso, a volte non presente. RI 1 non è in grado di

leggere le ore, non comprende i concetti di ‘mese’ e ‘stagione’ e deve essere

continuamente aiutata per riuscire ad aderire e rispettare i tempi e i ritmi

della giornata.

2) Ciò

significa che RI 1 ha bisogno di essere con costanza seguita, sollecitata,

incitata fin dal risveglio e per tutta la giornata per riuscire ad affrontare

nei tempi e nelle modalità corrette: scuola, sport, igiene personale, cura di

se stessa. Ad esempio la ragazza è perfettamente in grado di farsi una doccia

ma se non fosse sollecitata non la farebbe mai così come non si laverebbe mai i

denti.

3) I problemi

si acuiscono alla sera quando finisce l’effetto terapeutico del medicamento che

è stato prescritto per contenere i sintomi del disturbo da deficit

dell’attenzione. RI 1, ad esempio, non solo deve essere invitata e sostenuta a

fare la doccia ma deve anche essere seguita nei tempi per evitare il rischio

che la ragazza stia per un tempo decisamente eccessivo sotto la doccia.

4) RI 1 non è

in grado di organizzare il materiale scolastico e i tempi dello studio e per

questo deve essere costantemente guidata. In mancanza di questo aiuto la

riuscita scolastica potrebbe essere fortemente a rischio malgrado il buon

potenziale cognitivo della ragazza.”

Pendente causa la ricorrente ha

prodotto un “rapporto riguardante la valutazione iniziale in ergoterapia”

del 5 settembre 2023 di __________, ergoterapista diplomata e di __________,

ergoterapista titolare, che hanno affermato:

" (…) le

invio il seguente rapporto dopo aver incontrato RI 1 due volte per una

valutazione iniziale in ergoterapia. Le riflessioni esposte e le relative

indicazioni scaturiscono da un colloquio avuto con la mamma e dagli incontri

svolti insieme ad RI 1, dall’osservazione specifica del materiale scolastico e

dall’individuazione ed analisi delle modalità di studio messe in atto

attualmente.

Per giustificare la

necessità di una valutazione ergoterapica in età adolescenziale, si decide in

seguito al colloquio con la mamma e agli incontri con RI 1 di soffermarsi

principalmente sulle difficoltà presenti nell’area occupazionale

dell’Istruzione (prestazioni scolastiche, gestione dello studio) e nell’area

occupazionale dell’IADL (attività strumentali della vita quotidiana,

organizzazione e gestione).

RI 1 si presenta come

curiosa ed estroversa. Risponde in modo pertinente alle domande poste sul suo

percorso scolastico e sulle attività di vita quotidiana, partecipa alla

somministrazione del questionario di autovalutazione COSA (Child Occupational

Self Assesment), anche se si osserva una certa fretta nelle risposte, che non

sempre risultano chiare.

Durante le sedute è

molto loquace, pone spesso domande su quello che vede nella stanza, prende gli

oggetti che si trovano sul tavolo. Si osserva necessità di muovere il proprio

corpo sia manipolando qualcosa con le mani che muovendosi nello spazio fisico.

Il tempo d’attenzione è variabile, dopo 10-15 minuti durante la compilazione

del questionario esprime stanchezza e appoggia la propria testa sul tavolo,

dopo una pausa di movimento e il mio sostegno verbale termina quanto richiesto.

Istruzione

(presentazioni scolastiche e gestione dello studio)

La mamma di RI 1

riporta come quest’ultima fatichi ad approcciarsi allo studio in maniera

autonoma. Attualmente, la ragazza dipende dal lavoro d’accompagnamento svolto

dai genitori in merito alla preparazione del materiale per lo studio

individuale, in vista dello svolgimento di prove scolastiche. RI 1 necessita di

un aiuto sia nel preparare il materiale necessario allo studio (ad es.

riassunti, schemi, mappe mentali…), sia per poi studiare. Dalla famiglia riceve

un sostegno costante.

Da quanto riportato

dalla mamma dalle sedute di valutazione si nota una fatica di RI 1 ad

individuare una metodologia di studio che sia efficace per lei. Dal materiale

di studio si osserva la conoscenza di mappe mentali e l’utilizzo d’immagini per

favorire la memorizzazione, non vi è però una costanza e un utilizzo efficace

di queste strategie, che necessitano dell’accompagnamento dell’adulto sia per

la preparazione che per l’implementazione.

Durante la visione del

materiale di studio la ragazza dimostra fatica nello spiegare la propria

organizzazione e approccio allo studio, dimostrando poca motivazione

nell’esporre. Le sue difficoltà nel gestire lo studio potrebbero influire sulla

stima di sé e delle proprie capacità, portandola ad essere poco partecipativa

nei momenti di studio.

Dal questionario di

autovalutazione “COSA” compilato dalla ragazza si osserva una consapevolezza

rispetto alle proprie difficoltà che coincidono con quanto espresso dalla

mamma. RI 1 riporta di far fatica a fare i compiti in autonomia, a finire i

lavori nel tempo previsto e a concentrarsi su quello che sta facendo.

La mamma riferisce

delle situazioni in cui RI 1 ha difficoltà a ritrovare nel proprio materiale

scolastico quanto necessario per studiare e di come fatica a riordinare e

ritrovare i documenti necessari alle materie scolastiche e allo studio.

Per il percorso

scolastico di RI 1 la mamma esprime il desiderio che sua figlia, vista l’età,

si approcciasse con maggiore autonomia allo studio.

IADL

(pianificazione, organizzazione delle attività strumentali quotidiane, gestione

del tempo)

Dal colloquio con la

mamma emerge che RI 1 necessita di un sostegno costante nella pianificazione e

organizzazione di alcune attività strumentali. Ad esempio:

-

nella preparazione del materiale necessario per lo zaino a seconda

dell’uscita (materiale per scuola, passeggiata, piscina), la mamma

riporta che la ragazza porta con sé tanti oggetti che non risultano necessari

per l’uscita prevista;

-

nel riordinare la propria camera e mantenerla in uno stato d’ordine tale

da ritrovare quanto necessita;

-

nella gestione del tempo per soddisfare i propri bisogni primari come ad

esempio le deve ricordare di fare la doccia, andare al gabinetto, andare a

letto ad un orario adeguato.

Parlando con RI 1, la

ragazza dimostra di far fatica a riconoscersi in queste difficoltà, anche forse

per una difficoltà a confrontarsi con il giudizio degli altri.

Durante gli incontri,

si discute sulle possibili modalità di presa a carico ergoterapica. Il percorso

che si potrebbe intraprendere è orientato allo sviluppo ed interiorizzazione di

metodologie di studio efficaci, all’incremento della sicurezza nell’agire

scolastico ed all’aumento dell’autostima, grazie all’ottenimento di risultati

positivi. In aggiunta all’incremento dell’autonomia nelle IADL attraverso

strategie specifiche per la gestione e organizzazione delle proprie cose (preparazione

zaino, ordine stanza, soddisfacimento dei bisogni primari).

RI 1 e sua mamma

approvano l’inizio di una presa a carico, sulla base delle difficoltà riportate

si ritiene opportuno poter seguire la ragazza in ergoterapia per:

1. Far

conoscere, interiorizzare ed applicare metodologie di studio efficaci

per il percorso scolastico di RI 1, alfine di renderla più autonoma

nell’approccio allo studio e nella gestione dei compiti scolastici e della vita

quotidiana.

Considerandi

2.

Fortificare

le abilità legate alle funzioni mentali specifiche (b144 – funzioni della

memoria, b164 . funzioni cognitive superiori) attraverso lo svolgimento

di attività quotidiane, scolastiche e ludiche.

3.

Incrementare

l’autonomia nelle attività strumentali di vita quotidiana (d640 – fare i lavori

di casa, d570- prendersi cura della propria salute) attraverso

l’individuazione e l’interiorizzazione di strategie specifiche per favorire la

pianificazione e organizzazione delle attività.

4.

Sviluppare

il senso di competenza nelle attività strumentali di vita quotidiana (d640

–fare i lavori di casa, d570- prendersi cura della propria salute),

favorendo una maggiore consapevolezza delle proprie risorse, promuovendo il

grado di autonomia, ed aumentando la propria qualità di vita.

Per il raggiungimento

dei seguenti obiettivi si ritiene opportuna una collaborazione costante con la

famiglia e le figure di riferimento nella Scuola Media (docente di classe,

docente di sostegno).” (doc. VI/1)

2.7

Nel caso di specie, l’assicurata,

nata nel 2010, è affetta da un disturbo dell’attenzione e concentrazione

nell’ambito di una sindrome ADHD (referto del 27 marzo 2017 del Prof. dr. med. __________,

FMH pediatria, specialista neuropediatria) con QI 87 e difficoltà scolastiche e

segue una scolarizzazione con progetto scolastico individuale (cfr. pag. 168

incarto AI).

L’assistente sociale ha

riconosciuto che la ragazza necessita di maggior aiuto rispetto ad una

minorenne non invalida della stessa età per l’atto dell’alzarsi (sedersi e

coricarsi) dal mese di maggio 2021, a causa del fatto che non è in grado di

strutturare autonomamente la propria giornata, non riuscendo a dare il giusto

significato della lettura dell’orologio, dovendo essere costantemente monitorata

ed indirizzata nel rispettare gli orari degli impegni della quotidianità e non

riuscendo a quantificare le tempistiche necessarie tra le varie attività e le

pause. RI 1 non sa gestire la sveglia alla mattina, che viene programmata dai

genitori ed in seguito è stimolata ad attivarsi in modo diretto.

Occorre esaminare se anche per

altri atti ordinari della vita (cfr. consid. 2.2) la giovane necessita di

maggior aiuto rispetto ad una minorenne non invalida della stessa età (art. 37

cpv. 4 LAI).

A questo proposito va segnalata

una recente sentenza 9C_138/2022 del 3 agosto 2022, relativa ad una ragazza

nata nel 2009 ed affetta da un disturbo dello spettro autistico, da un disturbo

del deficit dell’attenzione con impulsività senza iperattività e da discalculia.

In quel caso la Camera delle

assicurazioni sociali della Corte di Giustizia di Ginevra, contrariamente a

quanto deciso dall’amministrazione, aveva riconosciuto all’assicurata il

diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado medio, essendo presente un

bisogno regolare e notevole di terzi per quattro atti ordinari della vita e non

solo per uno, come stabilito dall’Ufficio AI che aveva negato la prestazione.

Il Tribunale federale ha

parzialmente accolto il ricorso dell’amministrazione, confermando la necessità

di bisogno regolare e notevole di terzi per tre atti ordinari della vita e

riducendo da medio a lieve l’assegno per grandi invalidi per minorenni.

Circa gli atti di

verstirsi/svestirsi e lavarsi, il Tribunale federale ha affermato:

" 4.2.1. S'agissant d'abord de l'acte

"se vêtir/se dévêtir", la Cour de justice a constaté, en se fondant

sur le rapport d'enquête à domicile, ainsi que sur la description de l'aide

directe et indirecte fournie à l'assurée par sa mère (annexe datée du 8 août

2019.

à la détermination sur le projet de décision du 5 juin 2019), que si

l'intimée était capable de mettre et d'enlever les pièces de vêtement seule,

elle nécessitait une aide régulière indirecte d'une intensité suffisante en

début de journée pour l'obliger, au moyen d'injonctions, de mener la tâche à

son terme dans des délais raisonnables, et ce quand bien même elle se

débrouillait toute seule à l'extérieur lorsqu'elle était entourée de ses

camarades qui lui montraient l'exemple. Alors qu'il ressortait de l'annexe III

de la CIIAI qu'un enfant de 10 ans était apte à choisir ses habits en fonction

de la météo, l'assurée devait cependant être encadrée dans le choix de ses

vêtements en fonction du temps qu'il faisait. A cet égard, le fait que l'enquêtrice

avait relevé que l'assurée avait des idées arrêtées sur ce qu'elle souhaitait

porter ne signifiait pas pour autant que ses choix fussent adéquats.

A l'encontre de ce raisonnement, le recourant fait valoir

que l'assurée peut se débrouiller seule lors de ses activités scolaires et

sportives, de sorte que la cour cantonale a constaté les faits de manière

inexacte en retenant que l'aide pour l'acte de se vêtir/se dévêtir est

régulière et importante. Ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi

l'autorité cantonale de recours aurait établi les faits de manière arbitraire.

Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l'office AI, le fait que les

camarades de l'assurée lui montrent l'exemple lors des activités sportives ou

scolaires plaide plutôt en faveur d'une aide indirecte d'un tiers sans laquelle

elle ne ferait l'acte qu'imparfaitement ou à contretemps (comp. arrêt

9C_664/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2). Pour le surplus, la cour cantonale

n'a pas violé le droit fédéral lorsqu'elle a considéré que l'aide apportée à

l'assurée était régulière, dès lors qu'elle doit être cadrée quotidiennement

dans le choix de ces vêtements en fonction du temps qu'il fait (cf., annexe III

CIIAI, p. 213 et ch. 8014 CIIAI). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter de sa

constatation selon laquelle l'assurée a besoin d'aide pour se vêtir/se dévêtir

ou pourrait en avoir besoin chaque jour (au sujet de la régularité de l'aide

d'autrui, cf. arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les

références).

4.2.2

En

ce qui concerne ensuite l'acte ordinaire "faire sa toilette", les

premiers juges ont retenu que selon l'enquête sur l'impotence, A.________

pouvait se débrouiller seule, mais devait être rappelée à l'ordre pour se

concentrer sur ce qu'elle faisait et pour ne pas être trop lente. Quant à ses

parents, bien qu'ils aient reconnu que leur fille maîtrisait le côté technique

de l'acte, ils ont indiqué qu'elle avait besoin d'être encadrée par un tiers

qui devait se tenir à ses côtés pour la guider et l'encourager lorsqu'elle se

lavait les cheveux ou se coiffait de même que pour vérifier le brossage des

dents. Dès lors que se coiffer et se laver les cheveux font partie de l'acte

quotidien "faire sa toilette" (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; ch. 8020

CIIAI) et qu'il ressort des consta tations cantonales, non contestées par

l'office recourant, que l'intimée a besoin d'être "guidée" et

"encouragée" pour ces actes, qui sont répétés quotidiennement, c'est

à bon droit que la cour cantonale a retenu que l'aide indirecte est régulière

et importante. On rappellera en effet à cet égard que l'annexe III de la CIIAI

précise qu'un enfant ayant atteint l'âge de 10 ans n'a plus besoin de contrôle

régulier pour se laver et se coiffer les cheveux, ce qui n'est pas le cas en

l'espèce.”

2.7.1

In

concreto, per quanto concerne l’atto del vestirsi/svestirsi, nel rapporto del

27.

aprile 2023 l’assistente sociale ha affermato che RI 1 non presenta

limitazioni a livello funzionale. È in grado di scegliere gli abiti e di

indossare in modo autonomo anche quelli muniti di bottoni, cerniere, stringhe e

lacci. Si veste in sequenze e strati corretti, col giusto orientamento,

adeguatamente alle condizioni metereologiche e alle occasioni. È in grado di

distinguere quando un abito è sporco o rovinato. Calza le scarpe e si allaccia

le stringhe senza impedimenti. Ha i propri gusti, le piacciono i vestiti

colorati.

Durante il colloquio non è stato

descritto un aiuto indiretto, inteso come presenza costante durante lo

svolgimento dell’azione, né la necessità di fornire indicazioni ripetute

intensive per portare a termine i compiti.

I genitori confermano che

nell’atto fisico la ragazza è autonoma. Nel formulario di richiesta delle

prestazioni avevano indicato che RI 1 necessitava di uno stimolo verbale e nelle

osservazioni del 26 maggio 2023 hanno aggiunto che non è in grado di tenere in

ordine l’armadio, i vestiti sono lasciati sul pavimento e la mamma quasi ogni

giorno deve raccoglierli e riporli al suo posto, stimolando la ragazza a

mantenere l’ordine. Capita che al mattino RI 1 si vesta con abiti del giorno

precedente, presi da terra, stropicciati e non puliti o che metta due calze di

tipo diverso. La mamma deve controllare che sia vestita in ordine. Senza uno

stimolo costante non si vestirebbe oppure non si vestirebbe per tempo per

prendere il bus.

Senza essere smentito in sede di

ricorso, l’assistente sociale nelle sue osservazioni del 7 giugno 2023 ha

confermato che in sede di colloquio ad esplicita domanda veniva risposto che

l’assicurata è in grado di distinguere quando un abito è sporco o rovinato, che

non è necessaria la costante presenza dell’adulto durante lo svolgimento

dell’atto e neppure che vige la necessità di sollecitare l’assicurata tutti i

giorni in modo regolare e notevole così come inteso dalla legge.

Secondo

la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988.

U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In

concreto, in ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, considerato

che in sede di ricorso e nelle successive osservazioni non viene contestato

quanto sostenuto dall’assistente sociale in merito all’atto del

vestirsi/svestirsi, ossia che in sede di colloquio, nell’ambito dell’inchiesta

a domicilio, ad esplicita domanda veniva risposto che l’assicurata è in grado

di distinguere quando un abito è sporco o rovinato, che non è necessaria la

costante presenza dell’adulto durante lo svolgimento dell’atto e neppure che

vige la necessità di sollecitare l’assicurata tutti i giorni in modo regolare e

notevole, rammentato che l’ordine nell’armadio e gli abiti lasciati sul

pavimento non rientrano nella computazione, l’atto non può essere riconosciuto.

2.7.2

Circa l’atto del lavarsi,

l’assistente sociale ha affermato che funzionalmente non vi sono impedimenti. Dal

punto di vista cognitivo la ragazza è in grado di comprendere ed eseguire i

vari passaggi nell’atto considerato. Quando ha voglia, RI 1 fa la doccia

spontaneamente, altrimenti i genitori devono ricordarle quando è il momento di

fare la doccia/bagno o di lavare le mani e i denti e poi lei esegue gli atti

senza aiuto esterno. Regola il flusso dell’acqua e si lava da sola il corpo, i

capelli e poi si asciuga. Va però sempre sollecitata a non sprecare prodotti e

ad uscire poiché si dilunga molto nell’atto, cosa che viene poi eseguita dalla

giovane.

I genitori nel formulario di

richiesta avevano affermato che devono costantemente ricordare ad RI 1 di

provvedere alla sua igiene, se no non si ricorderebbe. La ragazza necessita di

più solleciti per lavare i denti e quando entra nel bagno si perde nel suo

mondo per troppo tempo e spreca i prodotti.

Nelle osservazioni del 26 maggio

2023.

i genitori hanno confermato che funzionalmente RI 1 è in grado di lavarsi,

aggiungendo che tuttavia ella non lo fa se non continuamente e ripetutamente

stimolata a farlo.

La ragazza non riconosce la

necessità di farsi la doccia, i genitori devono ricordarglielo e una volta in

doccia è necessario dare alla ragazza un tempo poiché tende a distrarsi,

necessita di un limite e di uno stimolo per uscire. I prodotti del bagno devono

essere dosati per lei, poiché tende ad utilizzare sproporzionatamente sapone,

shampoo, ecc. Si è cercato più volte di farle capire qual è il quantitativo

corretto da utilizzare, ma senza successo. Il momento del lavaggio dei denti è

delicato. RI 1 non vorrebbe lavarli ed i genitori devono assicurarsi che lei lo

abbia fatto in modo efficace in quanto tende a lavarli frettolosamente. Ogni

sera RI 1 riceve indicazioni precise dai genitori per la routine di igiene

serale da seguire prima di andare a letto, altrimenti lei non lo farebbe. Anche

il lavaggio corretto delle mani non funziona, RI 1 ha sempre le mani sporche

perché maneggia spesso materiale da bricolage, non è però in grado di capire

come e quando vanno lavate le mani, spesso arriva a tavola con le mani sporche

di pittura/colore e appiccicose di colla, ma sostiene di averle lavate. I genitori

e/o la sorella maggiore devono quindi ricordarle di lavarle in modo corretto.

Non sono ancora integrati gli automatismi per un’igiene efficace.

A questo proposito va rammentato

che non sono considerati notevoli i solleciti e le indicazioni verbali affinché

l’assicurato compia da solo l’atto ordinario della vita. Questi non soddisfano

la condizione dellessere notevole di un aiuto indiretto (marginale 2014 CGI in

vigore dal 1.1.2022 simile al marginale 8026.1 7/20 CIGI in vigore fino al

31.12.2021). Per poter essere considerato, l’aiuto indiretto deve raggiungere

una certa intensità; una semplice ingiunzione non è sufficiente. Non basta ad

esempio dover dire all’assicurato di andare a fare la doccia, glielo si deve

ripetere continuamente, controllare almeno l’esecuzione dell’atto e, in caso di

necessità, intervenire (marginale 2017 CGI in vigore dal 1.1.2022 e marginale

8029.1

7/20 CIGI in vigore fino al 31.12.2021).

Questa forma di aiuto, che

riguarda principalmente le persone con una disabilità psichica o mentale,

presuppone la presenza regolare di una terza persona che sorvegli personalmente

l’assicurato nelle attività quotidiane in questione, lo solleciti ad agire, gli

impedisca di compiere azioni dannose e, se del caso, lo aiuti. Tale forma di

aiuto deve tuttavia essere distinta dall’aiuto nell’affrontare le attività

quotidiane (accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana;

marginale 2018 CGI in vigore dal 1.1.2022 e marginale 8030 CIGI in vigore fino

al 31.12.2021).

Trattandosi di una minorenne,

determinante è il paragone con una ragazza priva di qualsiasi patologia

psichica della stessa età (cfr. consid. 12. a della sentenza del 20 gennaio

2022.

della Camera delle assicurazioni sociali della Corte di Giustizia del Canton

Ginevra [ATAS/74/2002] confermata dalla STF 9C_138/2022 del 3 agosto 2022, in

particolare consid. 4.1. in fine).

Secondo l’allegato III CIGI (in

vigore fino al 31 dicembre 2021) e l’allegato 2 CGI (in vigore dal 1° gennaio

2022), a partire da 10 anni un ragazzo non ha più bisogno di alcun controllo

regolare per lavarsi e fare il bagno o la doccia.

In concreto, RI 1, nata nel 2010,

non è invece ancora in grado di lavarsi i denti e fare la doccia in tempi

ragionevoli senza l’intervento dei genitori, i quali devono costantemente e

continuamente stimolarla per provvedere alla sua igiene, segnatamente per

quanto concerne il lavaggio dei denti e la doccia, la cui necessità non è

riconosciuta dalla ragazza.

I genitori devono dare alla

giovane un tempo preciso poiché tende a distrarsi e necessita di un limite e di

uno stimolo per uscire dalla doccia.

La ragazza non vuole lavare i

denti ed i genitori devono assicurarsi che lei lo abbia fatto in modo efficace

in quanto tende a lavarli frettolosamente. Ogni sera la ragazza riceve

indicazioni precise per la routine di igiene serale da seguire prima di andare

a letto, altrimenti lei non lo farebbe. RI 1 ha pure difficoltà con il lavaggio

delle mani, non essendo in grado di capire come e quando lavarle.

La ragazza deve essere

“incoraggiata”, “guidata” e “controllata” nell’atto di fare la doccia e di

lavare i denti e le mani.

In queste condizioni occorre

concludere che il bisogno di un aiuto regolare e indiretto è necessario

paragonando il caso ad una ragazza della stessa età (cfr. consid. 12. b della

sentenza del 20 gennaio 2022 della Camera delle assicurazioni sociali della Corte

di Giustizia del Canton Ginevra [ATAS/74/2002] confermata dalla STF 9C_138/2022

del 3 agosto 2022, in particolare consid. 4.2.2).

L’atto va quindi riconosciuto a

partire dal mese di maggio 2020 (ossia con il compimento dei 10 anni [cfr.

allegato III CIGI {in vigore fino al 31 dicembre 2021} e allegato 2 CGI {in

vigore dal 1° gennaio 2022}).

2.7.3

Relativamente all’atto di andare in

bagno, l’assistente sociale ha accertato che RI 1 percepisce gli stimoli e non

presenta limitazioni di carattere funzionale. A scuola va al gabinetto da sola,

mentre a casa è più restia, recandosi di rado a defecare e i genitori la

sollecitano chiedendole/ricordandole più volte durante la giornata se sia

andata di corpo e le propongono cibi ricchi di fibre e frutta, per stimolare

l’intestino. La minzione avviene invece in modo regolare ovunque. Non utilizza

lassativi e non vi sono diagnosi relative a patologie. Quando la giovane si

reca ad espletare i propri bisogni, esegue di seguito la pulizia e risistema i

vestiti da sola in modo adeguato.

In sede di osservazione i

genitori hanno affermato che l’atto della defecazione non è automatico, ma che RI

1.

ha bisogno di essere stimolata quotidianamente dal genitore affinché si

ricordi di andare in bagno. Per aiutare la ragazza, insieme agli educatori

della colonia, si è creata una tabella visiva a crocette attraverso la quale i

genitori si occupano di monitorare che l’atto venga svolto.

L’assistente sociale rileva

giustamente che la ragazza si reca autonomamente in bagno quando si trova a

scuola. È in grado di svolgere l’atto e di comprenderne il senso e una volta

sollecitata provvede ad eseguire quanto le viene impartito.

Considerata l’assenza di un aiuto

regolare e indiretto, poiché non risulta esservi la necessità di guidare e

controllare la ragazza, ma unicamente di incitarla in modo saltuario verbalmente,

non vi sono gli estremi per riconoscere anche questo atto.

2.7.4

Nelle osservazioni al progetto di

decisione i genitori avevano chiesto che fosse preso in considerazione anche

l’atto dello spostamento.

Nell’inchiesta del 27 aprile

2023, è stato indicato che la ragazza funzionalmente

non presenta limitazioni nell’affrontare terreni dissestati, pendenze o rampe

di scale. RI 1 è orientata negli ambienti che conosce e si sposta sia in casa

che all’esterno, nelle vicinanze e nel tragitto scolastico, sia a piedi che

utilizzando l’autobus. Frequenta una scuola regolare, con alcune facilitazioni.

Sa conversare, leggere, formulare frasi di senso compiuto. I contatti sociali

come gli spostamenti sono conservati. RI 1 va a scuola portando con sé nello

zainetto alcuni oggetti e giochini con cui si intrattiene nella ricreazione e

con i quali riesce ad interagire meglio con i compagni. Fatica ad avere

amicizie, ma non ci si trova di fronte ad una situazione di isolamento. È in

grado di utilizzare il telefonino in modo corretto.

I genitori nelle osservazioni del

26.

maggio 2023 hanno affermato che è difficile frequentare parenti e amici

perché a causa della sua impulsività la ragazza è messa spesso da parte ed ha solo

due o tre amici. In ambito relazionale fatica a controllare le proprie emozioni

e la sua impulsività e questo è uno dei motivi per il quale è seguita in

psicoterapia da marzo 2018.

Per contatti sociali si intendono

le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p. es.

leggere, scrivere, partecipare a concerti, manifestazioni politiche o religiose

ecc.; RCC 1982 pagg. 119 e 126; marg. 2055 CGI in vigore dal 1.1.2022 e marg.

8023.

CIGI in vigore fino al 31.12.2021).

Nel caso di specie la ragazza non

presenta limitazioni personali gravi. Come attestato dall’assistente sociale,

il suo linguaggio è comprensibile e fluido, frequenta una scuola regolare e

svolge due allenamenti di atletica alla settimana.

L’atto non va computato.

2.7.5

I ricorrenti nelle osservazioni al

progetto di decisione non avevano contestato l’assenza dei presupposti per

l’atto del mangiare. Nelle more processuali accennano alla circostanza che la

ragazza ha degli episodi di risate isteriche e spesso accade a tavola durante

la cena con la necessità di intervenire da parte dei genitori. In precedenza

avevano rilevato che durante il pasto RI 1 si distrae nel raccontare la sua

giornata e necessita di essere sollecitata a finire il piatto in tempo utile

per prendere il bus.

L’atto non può tuttavia essere

considerato poiché RI 1 mangia autonomamente, rimanendo seduta al tavolo ed

utilizzando le tre posate ed entrambi gli arti in modo confacente. È in grado

di tagliare alimenti solidi ed imburrare una fetta di pane col coltello. Non

necessita che il cibo venga portato alla bocca da terzi. Non presenta

problematiche di masticazione o deglutizione di cibi solidi e di liquidi.

Considerata, anche in questo

caso, l’assenza di un aiuto regolare e indiretto, poiché non risulta esservi la

necessità di guidare e controllare la ragazza, ma unicamente di incitarla

verbalmente, non vi sono gli estremi per riconoscere anche questo atto.

2.7.6

Per quanto concerne infine

l’organizzazione del materiale scolastico, il fatto di non guardare l’agenda

dopo la scuola, o il portare oggetti inutili che appesantiscono la cartella, va

rammentato che l’aiuto per lo studio o l’organizzazione dello stesso non

rientra nella valutazione degli atti ordinari della vita per la valutazione della

grande invalidità per minorenni.

Infatti, non sono considerate

atti ordinari della vita le attività connesse all’esercizio della professione,

all’adempimento di mansioni a essa equiparabili (economia domestica, studio,

comunità religiosa), all’integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al

lavoro; marginale 2020 CGI in vigore dal 1.1.2022; marginale 8012 CIGI in

vigore fino al 31.12.2021).

2.7.7

Alla luce di quanto sopra esposto

vanno riconosciuti due atti ordinari della vita, l’atto di alzarsi (sedersi e

coricarsi) dal mese di maggio 2021 (pag. 185 incarto AI) e l’atto dell’igiene

personale dal mese di maggio 2020 (consid. 2.7.2).

Ciò dà diritto ad un assegno per

grandi invalidi di grado lieve (art. 37 cpv. 3 lett. a OAI), che decorre dal 1°

maggio 2022, ossia trascorso l’anno di attesa (cfr. marg. 8092 3/16 e seguenti

CIGI in vigore fino al 31.12.2021 e marg. 6001 e seguenti CGI in vigore dal

1.1.2022; cfr. DTF 137 V 351 e DTF 144 V 361).

Gli atti devono essere rinviati

all’UAI per determinarne l’ammontare.

In queste condizioni le critiche

dei genitori della ricorrente circa l’assegnazione di un assegno per grandi

invalidi in casi analoghi a quelli di RI 1, peraltro non supportate da alcuna

prova, non devono essere esaminate.

2.8

Nel ricorso figura che oltre “al

rapporto della psicologa chiederemo quanto prima, se possibile, un rapporto da

parte della nuova pediatra con la quale abbiamo un appuntamento conoscitivo il

19.7.2023” (doc. I).

L’assicurata non ha prodotto il

preannunciato referto né nel termine per produrre ulteriori prove, né con le

osservazioni dell’8 settembre 2023 e del 26 settembre 2023.

Questo Tribunale rinuncia ad

interpellare la nuova pediatra curante, poiché avendo preso in cura RI 1 dopo

l’emissione della decisione impugnata che determina il limite temporale del

controllo giudiziario (cfr. STF 8C_323/2023, 8C_324/2023, 8C_325/2023 del 17

ottobre 2023, consid. 8.3 con rinvio alla DTF 148 V 21, consid. 5.3; DTF 143 V

409, consid. 2.1; DTF 131 V 242 consid. 2.1 e DTF 121 V 362 consid. 1b), non

potrebbe che riferire quanto già indicato dai medici che l’hanno preceduta.

Inoltre, l’assunzione di

ulteriori prove è superflua, poiché gli atti prodotti dalle parti sono

sufficienti per decidere nel merito della vertenza ed ulteriore documentazione

medica non apporterebbe alcun elemento di novità.

Va qui rammentato che, conformemente alla costante

giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca

l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero

modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; STF

9C_43/2023 del 13 settembre 2023, consid. 5.4, con rinvio alla DTF 125 V 351

consid. 3a). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti).

2.9

Secondo l'art.

69.

cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500.-- vanno poste in ragione di fr. 250 a carico dell’Ufficio AI

e di fr. 250 a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente

accolto.

§

La decisione impugnata è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad un

assegno per grandi invalidi per minorenni di grado lieve dal 1° maggio 2022.

§§

Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI per il calcolo della prestazione.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste in ragione di fr. 250 a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 250 a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti