32.2023.75
Riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado lieve ad una ragazza che ha perso improvvisamente la vista. Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori accertamenti e per la concessione di un periodo di adattamento
15 novembre 2023Italiano67 min
degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento, che deve essere regolare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.75
cs
Lugano
15 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 luglio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 giugno 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1995, educatrice
sociale, affetta dal morbo di Crohn, ha inoltrato una richiesta di prestazioni
dell’AI il 20 dicembre 2021, in seguito ad un’inabilità lavorativa totale dal 9
agosto 2021 causata da una severa vasculite occlusiva oculare bilaterale che ha
comportato la perdita della vista.
1.2. Il 14 novembre 2022 l’assicurata ha
presentato una domanda di prestazioni per un assegno per grandi invalidi
dell’AI, affermando di aver bisogno dell’aiuto regolare e notevole di terzi per
tutti gli atti ordinari della vita a causa dell’improvvisa perdita della vista.
1.3. Nell’ambito della procedura volta
ad ottenere un assegno per grandi invalidi, l’UAI ha esperito un’inchiesta
domiciliare, in seguito alla quale con decisione del 9 giugno 2023 l’Ufficio AI
ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal
1° agosto 2022, in seguito alla dipendenza in un atto ordinario della vita, “ovvero
spostarsi/mantenere i contatti sociali secondo statuto straordinario CGI 3011”.
1.4. Con decisione del 10 luglio 2023
l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita dell’AI con grado
dell’80% dal 1° agosto 2022.
1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo che le venga
riconosciuto dal 1° agosto 2022 un assegno per grande invalida di grado medio,
poiché necessita dell’aiuto di terzi per quattro atti ordinari della vita e
dell’accompagnamento (doc. I). A sostegno della sua tesi, l’interessata ha
prodotto un rapporto descrittivo allestito dalla medesima ricorrente (doc. A).
Ella sostiene in conclusione di non essere in grado autonomamente e in modo
parziale o totale di vestirsi, svestirsi, mangiare, eseguire la propria igiene
personale, espletare i bisogni corporali (pag. 15, doc. I). Inoltre necessita
in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI.
1.6. Con risposta del 1° settembre 2023
l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.7. Il 14 settembre 2023 la ricorrente
ha prodotto un certificato medico dell’oftalmologa dr.ssa med. __________ del
12 settembre 2023 (doc. C) e un’attestazione dell’operatrice tiflologica, __________
dell’__________ del 13 settembre 2023 (doc. D).
1.8. Con osservazioni del 28 settembre
2023 l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua richiesta di reiezione del
ricorso (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla
ricorrente il 2 ottobre 2023 (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto alla ricorrente un assegno per
grandi invalidi di grado lieve in luogo di quello di grado medio richiesto
dall’interessata.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI
(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un
danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna
l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come
sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari
rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta
a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un
terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;
DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF
125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sulla grande
invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato 1° maggio 2022, e
applicabile alla fattispecie considerata la domanda di AGI presentata nel
novembre 2022 ed il diritto all’assegno dal mese di agosto 2022):
-
vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,
se questo non ha scopi di cura o terapia);
-
alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
-
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo
in purè, alimentarsi tramite sonda);
-
igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
-
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la
pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
-
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente
la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.
42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre
unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido
soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di
essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà
quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art.
42bis cpv. 5.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.
42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a
causa di un danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
La
cifra marginale 2084 CGI prevede che l’accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi
per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza. Esso
costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V
450).
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto
dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha
fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo
40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. Il diritto nasce
se l’assicurato ha presentato una grande invalidità di grado lieve per un anno
e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis
capoverso 3.
Va qui rilevato che nella DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha
precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4
in fine LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021, l'inizio del
diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1
LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI
sui presupposti del diritto alla rendita.
Alla
questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia
se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la
decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la
quale ha concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi
presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in
applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine
Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger
Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF
144 V 367 consid.6.2.9).
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il
grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo
dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado
lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
34 capoversi 3 e 5 LAVS.
Secondo il N. 2010 CGI l’aiuto è
considerato regolare se l’assicurato ne necessita o può ipoteticamente
necessitarne quotidianamente (sentenza del TF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017).
La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad
attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma
improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag.
510).
Per il N. 2011 CGI anche se
l’aiuto è necessario tra quattro e sei giorni a settimana (ossia per la maggior
parte dei giorni della settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato
che questo non è necessario quotidianamente.
Ai sensi del N. 2012 CGI
nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana
l’aiuto è considerato regolare se è necessario in media per almeno due ore alla
settimana (DTF 133 V 450).
Per il N. 2013 CGI l’aiuto è
considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario
della vita (p. es. «lavarsi» quale parte dell’«igiene personale» [DTF 107 V
136]):
– non
può più essere compiuta dall’assicurato, oppure può essere compiuta soltanto
con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall’usuale
(DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato
psichico;
–
non può essere compiuta dall’assicurato nemmeno con l’aiuto di terzi, perché
per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a
causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente
vegetativa a letto [DTF 117 V 146]).
Il N. 2014 CGI prevede che non
sono considerati notevoli i solleciti e le indicazioni verbali affinché
l’assicurato compia da solo l’atto ordinario della vita. Questi non soddisfano
la condizione dell’essere notevole di un aiuto indiretto (v. N. 2016).
Per il N. 2015 CGI l’aiuto
diretto di terzi significa che l’assicurato non è in grado, o lo è solo
parzialmente, di compiere da solo gli atti ordinari della vita.
Secondo il N. 2016 CGI l’aiuto
indiretto di terzi significa che l’assicurato è in grado, sul piano funzionale,
di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li
eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciato solo
(DTF 133 V 450).
Ai sensi del N. 2017 CGI per
poter essere considerato, l’aiuto indiretto deve raggiungere una certa
intensità; una semplice ingiunzione non è sufficiente (v. N. 2014). Non basta
ad esempio dover dire all’assicurato di andare a fare la doccia, glielo si deve
ripetere continuamente, controllare almeno l’esecuzione dell’atto e, in caso di
necessità, intervenire.
Per il N. 2021 CGI se un atto
ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è
richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte
oppure per la maggior parte di esse; è sufficiente che necessiti, regolarmente
e in misura notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali
(DTF 117 V 146 consid. 2).
Il N. 2022 CGI prevede che non
sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse all’esercizio
della professione, all’adempimento di mansioni a essa equiparabili (economia
domestica, studio, comunità religiosa), all’integrazione professionale (p. es.
aiuto a recarsi al lavoro).
Secondo il N. 2023 CGI il
compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non
giustifica per principio la grande invalidità (sentenza del TF 9C_633/2012
dell’8 gennaio 2013; N. 2007).
Ai sensi del N. 2024 CGI, se un
assicurato necessita dell’aiuto di terzi per diversi atti ordinari della vita
determinanti e/o nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana, le funzioni parziali degli atti ordinari della vita vanno
prese in considerazione una sola volta per il calcolo del grado della grande
invalidità (sentenza del TF 9C_839/2009 del 4 giugno 2010).
Il N. 2025 CGI rammenta che la
giurisprudenza prevede un’eccezione per l’atto di espletare i bisogni
corporali, in quanto considera funzioni parziali di questo atto ordinario anche
la risistemazione dei vestiti (DTF 121 V 88), l’accompagnamento al WC e l’aiuto
a sedersi e ad alzarsi dal gabinetto (sentenza del TF H 150/03 del 30 aprile
2004).
Va poi rammentato che il N. 10001
CGI prevede che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (art. 7 LAI),
l’assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili
per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati
all’invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo,
mezzi ausiliari, attrezzi). In caso contrario, l’aiuto cui deve far ricorso non
è preso in considerazione nella valutazione della grande invalidità (RCC 1989
pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la
grande invalidità.
Per il N. 10002 CGI l’obbligo di
ridurre il danno si applica ai più svariati aspetti della vita. Inoltre, quanto
più sarebbe elevato l’onere a carico dell’assicurazione, tanto più severe
dovranno essere le esigenze in materia di obbligo di ridurre il danno.
Secondo il N. 2100 CGI va
prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari, soprattutto per quanto
riguarda la conduzione dell’economia domestica. Al riguardo, ci si deve
chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare
su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza del TF I 228/06 del
5 dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel
caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute.
2.4. Riguardo ai singoli aspetti della
grande invalidità per la cifra marginale 2026 CGI (atto ordinario di vestirsi
e svestirsi), la grande invalidità è data se l’assicurato non è in grado di
mettersi e togliersi da solo un capo d’abbigliamento indispensabile o un mezzo
ausiliario. La grande invalidità è data anche quando l’assicurato riesce a
vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi
adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per
il verso giusto. La preparazione degli abiti non può essere presa in
considerazione.
Per il N. 2027 CGI i mezzi
ausiliari che servono al trattamento medico (p. es. calze di sostegno, stecche
per la notte) non rientrano in questo atto e vanno presi in considerazione
nell’ambito delle cure. Sotto l’atto «Vestirsi, svestirsi» si possono considerare
soltanto i mezzi ausiliari che servono a mantenere lo svolgimento di un atto
ordinario della vita (p. es. ortesi o protesi per camminare). Se nonostante
l’impiego di mezzi ausiliari l’assicurato non riesce a svolgere autonomamente
atti ordinari della vita (p. es. funzione esclusivamente cosmetica o di
prevenzione delle contratture) o se egli non ha ancora raggiunto l’età
necessaria per tali atti, il relativo bisogno di aiuto deve essere considerato
nell’ambito delle cure.
Ai sensi dell’obbligo di ridurre
il danno (v. cap. 10.1), si deve valutare se mezzi ausiliari (infila-calze,
calzascarpe ecc.) o abiti adeguati (niente camicie o abiti stretti, scarpe con
chiusura velcro, pantaloni con elastico) possano aiutare a mantenere
l’autonomia e a ridurre il bisogno di aiuto (N. 2028 CGI).
Secondo la cifra marginale 2030
CGI (atto ordinario alzarsi, sedersi, sdraiarsi, cambiare posizione),
per i N. 2030 e 2031 CGI la grande invalidità è data se l’assicurato non è in
grado di alzarsi, sedersi o sdraiarsi senza l’aiuto di terzi. Se tuttavia è in
grado di eseguire da solo i cambi di posizione, non vi è grande invalidità.
Nell’accertamento i diversi luoghi (p. es. a casa, al lavoro, altrove fuori
casa) vanno valutati separatamente (sentenza del TF 9C_839/2009 del 4 giugno
2010). Tuttavia, l’aiuto per recarsi al lavoro (N. 2022) non va considerato.
Per il N. 2036 CGI (atto
ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando
un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo soltanto in modo
difforme dall’usuale (DTF 106 V 153; p. es. quando non è in grado di sminuzzare
Fatti
i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo
con le dita, DTF 121 V 88).
Ai sensi del N. 2037 CGI se
l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste
una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato
ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e in misura
notevole dell’aiuto di terzi (sentenza del TF 8C_30/2010 dell’8 aprile 2010).
Si è invece in presenza di una grande invalidità se l’assicurato non può
utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette
di pane, sentenza del TF 9C_346/2011 del 6 agosto 2011).
L’alimentazione dietetica (p. es.
per diabetici e celiaci) non determina una grande invalidità (N. 2038 CGI).
I marginali N. 2039-2042
prevedono che in caso di mancanza di un braccio si è in presenza di una grande
invalidità. Questo vale anche in caso di incapacità funzionale del medesimo
(paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non possa
essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto con
la mano). La necessità di essere accompagnati al e dal tavolo o di essere
aiutati nel sedersi o nell’alzarsi è irrilevante, perché già presa in
considerazione nei corrispondenti atti ordinari della vita (alzarsi, sedersi,
sdraiarsi o spostarsi; sentenza del TF 9C_346/2010 del 6 agosto 2010). Si è
invece in presenza di una grande invalidità quando a causa dello stato di
salute – considerato oggettivamente – è necessario portare almeno uno dei tre
pasti principali a letto (sentenza del TF 9C_346/2010 del 6 agosto 2010). Se
l’assicurato è nutrito tramite sonda, l’atto è riconosciuto solo se non è in
grado di servirsene in modo indipendente per la preparazione, la
somministrazione e la rimozione. Le prestazioni mediche necessarie a tal fine
(disinfezione dei punti di entrata, cure connesse alla sonda ecc.) vengono
prese in considerazione nell’ambito delle cure.
Quanto all’igiene personale,
per i marginali 2043-2045 CGI l’assicurato è considerato grande invalido se non
è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita indispensabile
quotidianamente per l’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il
bagno o la doccia). Non è data grande invalidità se l’assicurato ha bisogno di
aiuto per acconciare i capelli o mettersi lo smalto per le unghie (sentenza del
TF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Non può essere considerato nemmeno l’aiuto
per atti non quotidiani, quali ad esempio la depilazione o il taglio delle
unghie. Il semplice fatto di aver bisogno di aiuto per lavarsi le mani non
basta a riconoscere l’atto, dato che questo aiuto non è considerato notevole.
L’assicurato è invece considerato
grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali”, se
necessita dell’aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per
risistemare i vestiti, per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi
accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6). Il fatto che l’assicurato non possa
chiudere la porta del bagno mentre lo utilizza non costituisce una delle
funzioni parziali dell’atto ordinario della vita «Espletare i bisogni
corporali» (sentenza del TF 9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013 consid. 4.2.2),
perlomeno non nella sfera privata (marg. 2046-2047 CGI).
I marg. da 2048 a 2053 CGI
prevedono che non vi è grande invalidità se l’assicurato non ha bisogno di un
aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l’atto di espletare i
bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (sentenza del TF
9C_604/2013 del 6 dicembre 2013). Vi è grande invalidità anche quando i bisogni
vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e
svuotarlo, tendere o apporre il pappagallo, aiutare regolarmente l’assicurato a
urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). In presenza di un catetere
permanente, una stomia o una cistostomia (sacca da giorno e da notte) il
bisogno in questo ambito è riconosciuto solo se l’assicurato non è in grado di
svuotare o cambiare la sacca da solo. La necessità di introdurre un catetere
per svuotare la vescica costituisce una maniera inusuale di espletare i bisogni
corporali. In tal caso è dunque riconosciuta la grande invalidità nello
svolgimento di questo atto ordinario della vita, sebbene manchi la necessità di
un effettivo aiuto da parte di terzi (sentenza del TF 8C_674/2007 del 6 marzo
2008). Non è invece riconosciuta una grande invalidità se l’assicurato deve
rimuovere manualmente le feci dal retto. Questo atto non lede neppure la
dignità umana (sentenza del TF 9C_604/2013 del 6 dicembre 2013). Massaggi
addominali e clisteri non vanno considerati nell’espletazione nei bisogni
corporali bensì nell’ambito delle cure (sentenza del TF 9C_431/2008 del 26
febbraio 2009).
Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi
(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la
menzionata Circolare (marginali N. 2054-2057), l’assicurato è considerato
grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari, non è più in grado di
spostarsi da solo in casa o all’esterno e di intrattenere contatti sociali. Per
contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della
vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, partecipare a concerti,
manifestazioni politiche o religiose ecc.; RCC 1982 pagg. 119 e 126). La
necessità dell’aiuto per intrattenere i contatti sociali allo scopo di
prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone con una
disabilità psichica) va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana» (cap. 2.6.3.3), ma non nell’ambito
della funzione parziale «intrattenere contatti sociali». Un’automobile fornita
dall’AI non è presa in considerazione nella determinazione della grande
invalidità, poiché è fornita solo a scopo professionale e perché l’AI non
rimborsa i trasferimenti privati (RCC 1991 pag. 479).
Quanto infine alla “necessità
di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi
degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento, che deve essere regolare
e durevole, non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per
compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce
piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450). L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana ha lo scopo di impedire che una
persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un
istituto o in una clinica. Le prestazioni di aiuto da prendere in
considerazione devono perseguire quest’obiettivo (cfr. marg. 2084-2085 CGI).
Per il marg. 2086 CGI le
prestazioni di aiuto devono essere assolutamente necessarie per vivere
autonomamente e impedire un ricovero in istituto. L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario quando, nel rispetto
dell’obbligo di collaborare e dell’obbligo di ridurre il danno, un assicurato
non è in grado di compiere attività di base della vita come mangiare,
provvedere alla cura del proprio corpo, vestirsi in modo adeguato, eseguire una
minima pulizia dell’abitazione ecc. L’incapacità di provvedere a queste
attività di base renderebbe necessario il ricovero in un istituto.
Secondo i marginali 2087-2091
CGI l’aiuto fornito deve essere l’elemento che permette all’assicurato di
vivere autonomamente a casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente
o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in
mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto
o in una clinica; questo aiuto non va dunque considerato. L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che,
per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l’assistenza
di una terza persona (sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). La somma
di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell’obbligo di
ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell’aiuto di terzi,
l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto. Non è
necessario che l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana sia
fornito da personale d’assistenza professionalmente qualificato o appositamente
formato. È pure irrilevante che un assicurato faccia o meno effettivamente
ricorso all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Se
oltre all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è
necessario anche aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita
(p. es. aiuto nell’intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione di
aiuto può essere considerata una sola volta: o come aiuto nella funzione
parziale di un atto ordinario della vita o come accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana (sentenza del TF 9C_691/2014
dell’11 dicembre 2014).
Il marginale 2092 CGI (in
vigore dal maggio 2022) prevede che se in seguito allo svolgimento di
provvedimenti professionali non può nascere il diritto a una rendita (art. 29
cpv. 2 LAI), fino alla conclusione dell’integrazione con riscossione di
un’indennità giornaliera è escluso anche il diritto all’accompagnamento per gli
assicurati con un danno alla salute psichica. Diversa è la situazione se il
diritto alla rendita è stato accertato prima dell’inizio del provvedimento
professionale (a prescindere dal versamento). In tal caso, il diritto alla
rendita sussiste nonostante l’indennità giornaliera, ma il versamento viene
sospeso durante la riscossione di quest’ultima. Essendo stato accertato il
diritto alla rendita, l’accompagnamento può essere riconosciuto anche durante
lo svolgimento del provvedimento in questione.
Per il marginale 2094 CGI la
necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi della legge è data se l’assicurato:
– non può
vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv.
1 lett. a OAI); oppure
– non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. b OAI);
oppure
– rischia
seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (art. 38 cpv. 1 lett. c
OAI). Questo elenco è esaustivo.
I marginali 2095 – 2104 CGI
relativi all’accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma
(marginali 2095 - 2102) e all’accompagnamento per compiere attività della vita
quotidiana fuori casa (marginali 2103 - 2104), prevedono che l’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività
quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è
dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno
dei seguenti bisogni:
– aiuto nella strutturazione
della giornata;
– sostegno
nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate
alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative
ecc.);
– conduzione della propria
economia domestica.
L’aiuto nella strutturazione
della giornata comprende per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nello
stabilire e nel rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo
giorno/notte, nel dedicarsi a un’attività ecc.
Anche il sostegno nell’affrontare
situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali l’esortare o
l’impartire istruzioni ecc. Nell’ambito dell’igiene si deve per esempio
ricordare all’assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto
diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto
ordinario della vita nell’ambito «igiene personale» e non come accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana. Anche un aiuto indiretto
importante, dove non ci si può limitare a ricordare di fare la doccia, ma si
deve ripetere più e più volte questa ingiunzione e controllare che sia
effettivamente eseguita (v. N. 2017), va considerato sotto l’atto ordinario
della vita «igiene personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana.
Nella conduzione dell’economia
domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e
preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate
nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono.
Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza di aiuto per questi compiti,
l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica. Se ad
esempio non può stirare o pulire le finestre, questo non significa che debba
andare in un istituto o in una clinica. Anche se non può passare
l’aspirapolvere o riordinare regolarmente, non è ancora in uno stato di
abbandono. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere
riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.
Anche il fatto che debba fare delle pause durante i lavori domestici o che
possa svolgere attività concrete solamente in determinati momenti/giorni non
basta a riconoscere l’accompagnamento.
Per quanto concerne l’obbligo
di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a
corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per
svolgere i lavori domestici (sentenza del TF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010).
Va prestata particolare
attenzione all’aiuto dei familiari, soprattutto per quanto riguarda la
conduzione dell’economia domestica. Al riguardo, ci si deve chiedere come si
organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna
prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza del TF I 228/06 del 5
dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel
caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute.
Se l’assicurato vive nella
stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi
forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto
nell’economia domestica anche da parte dei figli, in funzione della loro età.
Per accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana secondo l’articolo 38 capoverso 1
lettera a OAI si possono intendere sia l’aiuto indiretto che quello diretto da
parte di terzi. Di conseguenza, l’accompagnatore può svolgere anche da solo le
attività necessarie se, per motivi di salute, l’assicurato non ne è in grado
nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V
450; sentenza del TF I 661/05 del 23 luglio 2007).
L’accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l’assicurato
sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita
quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, svolgere attività del tempo
libero, intrattenere contatti con uffici amministrativi o personale medico,
recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008).
Oltre all’aiuto dei familiari
(per acquisti, accompagnamento dal parrucchiere ecc.), l’obbligo di ridurre il
danno implica anche fare gli acquisti su Internet e farseli portare a casa.
2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio
AI esamina le condizioni assicurative, tra l’altro, mediante
l'esecuzione di sopralluoghi.
Per il N. 8009 CGI vanno
accertati la grande invalidità, un eventuale onere d’assistenza supplementare
(per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a casa o in istituto). Le
indicazioni fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale
vanno valutate criticamente.
L’ufficio AI verifica se
l’assicurato possa adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per
mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati
all’invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo,
mezzi ausiliari, attrezzi). In caso contrario l’aiuto cui deve far ricorso non
è preso in considerazione nella valutazione della grande invalidità (RCC 1989
pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la
grande invalidità (N. 8010 CGI).
Secondo il N. 8011 CGI nei casi
di cui al N. 7015 (tranne nei casi speciali di cui ai cap. 3.1.1 e 3.3.1),
occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l’ufficio
AI decide se vi si possa rinunciare. In particolare si può rinunciare
all’accertamento sul posto nei casi di revisione di un AGI per una grande
invalidità di grado elevato attribuito a causa di una malattia cronica o
degenerativa o di un AGI dell’AVS in caso di soggiorno in istituto.
Per i N. 8012-8013 CGI se i
rapporti e/o i dati medici sono insufficienti o incompleti, si prende contatto
con il medico curante. Quest’ultimo verifica se i dati riportati sul modulo
corrispondano al suo referto. In base a questi dati si può chiedere, se
necessario, il parere del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio AI un rapporto
scritto con i risultati dell’esame medico e una raccomandazione circa
l’ulteriore trattamento della richiesta di prestazioni dal punto di vista
medico. Sulla base di tali indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali
accertamenti medici supplementari (p. es. un rapporto medico complementare). In
caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto
d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica
mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.
Secondo la giurisprudenza, un rapporto
d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure
deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una
persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di
cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità
di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni
acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce
valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.6. Va infine ricordato che, al pari di
ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
Circolari), pur non avendo ovviamente valore
vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione
attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al
fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità
di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità
di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo
di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme
delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non
hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257
consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,
130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.
3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.7. In concreto, dal 1° agosto 2022
l’assicurata è al beneficio di una rendita intera dell’AI con grado
d’invalidità dell’80% a causa di una severa vasculite occlusiva oculare
bilaterale.
Nel mese di novembre 2022
l’interessata ha inoltrato anche una domanda volta al riconoscimento di un assegno
per grandi invalidi.
Con decisione del 9 giugno 2023
l’Ufficio AI ha posto l’insorgente al beneficio di un assegno per grandi
invalidi di grado lieve durante il soggiorno al domicilio, dal 1° agosto 2022,
poiché dall’inchiesta domiciliare è emersa unicamente la dipendenza in un atto
ordinario della vita, ovvero spostarsi/mantenere i contatti sociali secondo lo
statuto straordinario previsto dal marginale 3011 CGI, il quale prevede che le
condizioni per un AGI per una grande invalidità di grado lieve sono ritenute
adempiute nei casi seguenti, nei quali non sono dunque necessari accertamenti:
– nel caso dei ciechi e degli ipovedenti gravi.
Dalle tavole processuali emerge
che nel relativo questionario volto all’ottenimento della prestazione (doc. 23
incarto AI) l’interessata ha dichiarato di aver perso totalmente la vista in
entrambi gli occhi dal mese di luglio 2021 e meglio di aver avuto una perdita
improvvisa della vista, in pochi giorni, a causa di un infarto agli occhi. Ella
ha indicato di necessitare dell’aiuto di terze persone da luglio 2021 per
compiere gli atti ordinari della vita.
In particolare ha addotto di
abbisognare dell’aiuto per vestirsi e svestirsi (“assistenza 3 volte al
giorno per la scelta, il controllo e presa dei vestiti dall’armadio”), per
alzarsi/sdraiarsi/coricarsi (“assistenza quotidiana e notevole per la
mobilità verso l’oggetto in questione e l’orientamento negli spazi”), per
mangiare (“assistenza 3 volte al giorno, durante i pasti per la
preparazione, taglio del cibo, e descrizione del cibo”), per la cura del
corpo (“assistenza 2 volte al giorno per lavarmi, organizzare la doccia e
controllo della mia sicurezza durante lo svolgimento. Assistenza completa per
radermi il corpo interamente 2 volte a settimana”), per fare i propri
bisogni (“supervisione quotidiana e notevole durante la pulizia per
verificare che sia avvenuta correttamente assistenza 2 volte al giorno per
riordino vestiti. Fuori casa necessito una persona che mi posiziona verso il
WC, igienizza il WC, mi procura la carta igienica, mi posiziona verso rubinetto
per lavare le mani”), spostarsi/mantenimento dei contatti sociali (“assistenza
quotidiana e notevole per tutti gli spostamenti al di fuori di casa. Assistenza
quotidiana e notevole per il mantenimento dei contatti sociali: descrizione
delle persone che ho davanti, posizionamento del mio corpo verso la direzione
dell’interlocutore, controllo della mia sicurezza, aiuto costante per l’uso del
cellulare”). Ella ha inoltre precisato di necessitare di cure
infermieristiche (“preparazione terapia, sorveglianza su effetti dei
farmaci, somministrazione specifica di farmaco 1 volta a settimana”), dal
15 febbraio 2022 e di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana (“luglio 2021, la limitazione è totale per ogni aspetto della
vita quotidiana a causa della perdita improvvisa della vista. Non posso fare
nulla da sola. Necessito la presenza costante di una persona che utilizza la sua
vista al mio posto”), per i contatti e il disbrigo di attività al di fuori
dell’abitazione (“da luglio 2021, al di fuori della mia abitazione necessito
assistenza per ogni contatto e attività, quotidianamente notevole”) e della
presenza di un terzo per evitare un isolamento (“da luglio 2021,
fondamentale la presenza di un terzo per mantenere qualsiasi tipo di contatto
sociale, sia per la mobilità sia per la descrizione dell’ambiente e della
situazione che si viene a creare quotidianamente notevole”).
L’8 maggio 2023 l’Ufficio AI ha
provveduto ad eseguire un’inchiesta al domicilio dell’assicurata, dove abita
con la madre ed il fratello. Le relative conclusioni sono confluite nel
rapporto del 25 maggio 2023 come segue:
" (…)
3. Informazioni sulla grande invalidità
Diagnosi: vasculite oculare severa occlusiva bilaterale con
seguente cecità quasi completa; morbo di Crohn.
La signora RI 1 riferisce di avere perso la vista nel giro di
pochi giorni e improvvisamente. Si è sottoposta a innumerevoli ricerche e
visite mediche anche oltre i confini nazionali alfine di capire cosa sia
successo ma l’unica ipotesi plausibile ricevuta che spieghi l’accaduto è da
ricercarsi nella somministrazione di farmaci che hanno provocato questo
“infarto agli occhi”.
A livello fisico, a parte gli occhi afferma di stare bene; a
livello emotivo vi sono dei momenti in cui ancora “barcolla”. Trascorre tutto
il giorno da sola, per uscire di casa deve essere sempre accompagnata. Al
momento afferma di essere ancora piuttosto dipendente dai familiari per gran
parte della sua quotidianità.
L’assicurata, tramite il suo rappresentante legale, descrive
limitazioni che sono riassunte alla pagina 5 delle osservazioni datate
15.12.2022 (GED 16.12.2022). A tal proposito ogni singolo punto verrà analizzato
e trattato nel presente rapporto, ogni argomento ai relativi capitoli.
3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o
togliere una protesi
La signora RI 1 afferma di necessitare ancora dell’aiuto dei suoi
familiari per scegliere e preparare i vestiti; ella necessita inoltre di
puntuali indicazione circa la loro correttezza (davanti dietro, diritto –
rovescio) e pulizia. Il mattino e/o per uscire di casa si veste quindi con un
familiare presente, abitualmente la madre. La sera togliere i vestiti e
indossare i capi per dormire le riesce con maggiore facilità.
Il fatto che l’assicurata adotti un abbigliamento più confacente
al suo stato di salute (comodo e senza allacciature particolari) rientra
nell’obbligo di ridurre il danno, così come vuole la giurisprudenza (CGI 2028).
Lo stesso dicasi per una maggiore suddivisione e organizzazione degli spazi
vitali, compresa la suddivisione dei capi di vestiario negli armadi e la sua
collaborazione nel riordino dei vestiti, insieme alla madre e al fratello, è
infatti indispensabile; altresì è normale che ci voglia un tempo di
apprendimento e di “allenamento” a questa nuova organizzazione e ciò non
costituisce un elemento per riconoscere la grande invalidità. Sono inoltre
disponibili sul mercato, a costo contenuto, mezzi ausiliari in grado di
riconoscere il tessuto e il colore al fine di rendere possibile una scelta
adeguata dell’abbigliamento.
L’atto non è riconosciuto.
3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi
La signora RI 1 afferma di essere funzionalmente in grado di
alzarsi, sedersi così come di coricarsi la sera e alzarsi il mattino, è
orientata a livello temporale ed in grado di sapere che ore sono tramite il
telefono.
L’autonomia è conservata, l’atto non
è riconosciuto.
3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli
alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad
es. alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)
La signora RI 1 afferma di non essere ancora in grado di
utilizzare il coltello nemmeno per tagliare alimenti morbidi né spalmare; le
pietanze le vengono quindi non solo cucinate ma anche regolarmente preparate
nel piatto; a casa mangia spesso anche con le mani mentre fuori casa solo
alimenti che può mangiare con il cucchiaio.
Come per il vestirsi, si tratta di trovare delle nuove
strategie di apprendimento dell’atto e ciò non costituisce un elemento per
riconoscere la grande invalidità. L’uso delle posate non è precluso poiché la
motricità fine è intatta. Per quanto riguarda le limitazioni correlate alla
cecità si ricorda l’esigibilità di dotarsi di specifici mezzi ausiliari come ad
esempio piatti con bordi rialzati per evitare che il cibo fuoriesca. Ella
inoltre deve sviluppare delle strategie organizzative al fine di gestire le
stoviglie al meglio, utilizzando se del caso anche materiale in plastica
infrangibile al posto del vetro e della ceramica. Si ricorda infine che la
giurisprudenza ha precisato che l’aiuto per tagliare alimenti a pasta dura non
è considerato notevole né regolare, poiché non sono alimenti che si consumano
tutti i giorni (CGI 2037).
L’atto non è dunque riconosciuto.
3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare
il bagno o la doccia)
La signora RI 1 afferma di aver bisogno della preparazione di
tutti i prodotti in modo ordinato, riesce a lavarsi da sola ma attualmente
esegue la doccia solo se c’è qualcuno a casa che la può aiutare in caso di
bisogno (si sente più sicura); anche per lavarsi le mani lo può fare in
autonomia solo a casa perché sa dove c’è il sapone, non è più in grado di
truccarsi, aiuto necessario per il taglio delle unghie.
CGI 2023: Il compimento difficoltoso o rallentato degli atti
ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità
(9C_633/2012).
CGI 2017: Per poter essere riconosciuto, l’aiuto indiretto deve
raggiungere una certa intensità; una semplice ingiunzione non è sufficiente (v.
N. 8026.1). Non basta ad esempio dover ricordare più volte all’assicurato di
andare a fare la doccia. Occorre almeno sorvegliare lo svolgimento dell’azione
e, se del caso, poter intervenire.
CIGI 2018: Questa forma di aiuto che riguarda principalmente
gli invalidi psichici e mentali presuppone la presenza regolare di una terza
persona che sorvegli personalmente l’assicurato nelle attività quotidiane in
questione, lo solleciti ad agire, gli impedisca di compiere azioni dannose e
all’occorrenza l’aiuti. Tale forma di aiuto deve tuttavia essere distinta dall’aiuto
nell’affrontare le attività quotidiane (accompagnamento nell’organizzazione
della realtà quotidiana; cap. 2.6).
Nel caso in questione l’assicurata si è dichiarata autonoma
nello svolgimento dell’azione del lavarsi e il genitore rimane in un altro locale
della casa, senza che l’atto sia sorvegliato personalmente né accompagnato
fisicamente. Ricordo che, per poter considerare un atto nell’AGI, la
dipendenza, il bisogno cioè di un aiuto diretto o indiretto, deve avere
carattere di regolarità e dev’essere notevole, così come vuole la
giurisprudenza. Per quanto dichiarato in sede di colloquio non è questo il caso
e l’atto non viene pertanto considerato in base alle CGI sopra citate. Ricordo
infine l’obbligo di ridurre il danno con appositi mezzi ausiliari o con delle
modifiche del locale, le quali non sono state ancora prese in considerazione,
in particolare non è stato ancora interpellato un ergoterapista. Infine, per
quanto riguarda l’uso corretto dei prodotti fa parte della strategia da
adottare, l’organizzarsi per esempio acquistando prodotti di forme differenti
riconoscibili al tatto, come pure disporli abitualmente nella stessa posizione.
L’atto non è riconosciuto.
3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare vestiti, igiene
personale controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)
La signora RI 1 afferma di essere autonoma nell’espletare i propri
bisogni fra le mura domestiche, posto che la mamma le prepari la carta igienica
e le salviettine umidificate; fuori casa deve essere accompagnata e aiutata in
tutto.
L’aiuto prestato fuori casa non apre il diritto alla grande
invalidità (non regolare) e, se del caso, è considerato nell’atto degli
spostamenti esterni. La predisposizione delle salviettine e della carta
igienica è acquisibile facilmente in un contesto di riorganizzazione degli
spazi ordinario e ripetitivo e non rappresenta una grande invalidità.
L’assicurata non riceve né aiuto diretto né indiretto e l’atto non è dunque
riconosciuto.
3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti
sociali
La signora RI 1 afferma di essere ora autonoma fra le mura
domestiche dove si sposta con lentezza e molta attenzione; fuori casa è invece
totalmente dipendente da terzi per recarsi in ogni luogo di cui necessita e per
il mantenimento dei contatti sociali.
L’atto sarà contemplato nel punto seguente (caso speciale per
ipovedenti e ciechi).
3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.
ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata
ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i contatti sociali
Sì, assegno per grandi invalidi di grado lieve è riconosciuto
tramite lo statuto speciale della CGI alla cifra marginale 3011.
3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla
salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo,
accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere
contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare
l'isolamento permanente)
L’esame dei singoli atti ha permesso di confermare un’autonomia
ancora presente nel vestirsi, nei trasferimenti (alzarsi/sedersi/coricarsi),
nell’alimentarsi, nel lavarsi e nel recarsi al gabinetto mentre viene
riconosciuta una dipendenza da terzi nell’atto di spostarsi e mantenere i
contatti sociali, atto per altro riconosciuto con lo statuto speciale secondo
CGI 3011 che non solo apre il diritto al grado esiguo nonostante la dipendenza
in un solo atto, ma comporta, nel caso di una richiesta di prestazioni del
contributo di assistenza, che il computo sia dell’ordine di 60 ore mensili
anziché delle consuete 40 ore relative ad un grado lieve. Tale deroga riconosce
quindi già una maggiore difficoltà dovuta alle conseguenze di un’ipovisione o
di una cecità.
Secondo CGI 3011 le condizioni per un AGI per una grande
invalidità di grado lieve sono ritenute adempiute nei casi seguenti, nei quali
non sono dunque necessari accertamenti:
– nel caso dei ciechi e degli ipovedenti gravi
La CIGI 3007 specifica che la grande invalidità è di grado medio
(art. 37 cpv. 2 OAI) se l’assicurata, pur munita di mezzi ausiliari, necessita:
– di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della
vita;
– di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o
– di aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della
realtà quotidiana.
Precisa inoltre alla cifra marginale 3008 che nelle situazioni in
cui un assicurato ha bisogno non solo di un aiuto per svolgere gli atti
ordinari della vita, ma anche di un accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana, la medesima prestazione di aiuto non può essere considerata
due volte.
La marginale 3009 chiarisce che le varianti elencate al N. 3007
per il grado medio della grande invalidità sono esaustive. Altre combinazioni
con la necessità di sorveglianza, di un accompagnamento dell’organizzazione
della realtà quotidiana e/o con casi speciali non motivano il diritto a un AGI
per una grande invalidità di grado medio.
Vi è però un’eccezione ripresa nella marginale 2108 ossia se,
nell’ambito del caso speciale secondo l’articolo 37 capoverso 3 lettera d OAI,
[L’art. 37 cpv. 3 let. d OAI recita “a causa di un grave danno agli organi
sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con
l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e
considerevole”] è concesso un AGI per una grande invalidità di grado lieve, non
si può riconoscere un accompagnamento per evitare l’isolamento permanente.
Tuttavia, un eventuale accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana per permettere all’assicurato di vivere a casa è possibile e, se del
caso, deve essere esaminato (sentenza del TF I 317/06 del 23 ottobre 2007).
Tanto più, secondo 3012, se sopravvengono altre infermità che potrebbero
influire sul grado della grande invalidità è necessario procedere a ulteriori
accertamenti, come nel caso presente, il morbo di Crohn.
Occorre quindi comprendere se vi sia necessità di riconoscere un
accompagnamento alla realtà quotidiana la cui combinazione con l’assegno esiguo
secondo 3011 (ipovisione e cecità) aprirebbe il diritto all’AGI medio.
Si richiamano le tre situazioni esplicitate all’Art. 38 OAI.
Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana
1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAI quando un
assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla
salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona;
b. non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l’accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (non contemplato nel caso
eccezionale 2108)
Nel caso della signora RI 1, è stato proposto in progetto di
decisione un AGI lieve secondo il caso 3011 ossia per ipovedenti.
L’atto in questione è lo “spostarsi e il mantenimento dei contatti
sociali” secondo statuto speciale. Non è stato per altro richiesto un
contributo d’assistenza.
Per quanto riguarda la diagnosi del morbo di Crohn, per stessa
ammissione dell’assicurata, non sono state rilevate limitazioni invalidanti
relative all’esecuzione degli atti ordinari della vita.
Resta quindi da chiarire se la patologia inibisca la capacità di
gestire l’economia domestica a tal punto che, senza un chiaro intervento della
rete, si scadrebbe progressivamente in una condizione d’indecenza che
costringerebbe l’assicurata ad essere istituzionalizzata in quanto incapace di
mantenere un minimo d’ordine, pulizia e preparazione dei pasti.
Da quanto emerso in sede di colloquio, la manifestazione della
malattia nella fase attuale è lungi dall’inibire in modo influente
l’organizzazione del quotidiano né l’autonomia negli atti ordinari, come
espresso nell’esame dei singoli atti. In particolare, pur comprendendo le
maggiori limitazioni dovute alla cecità improvvisa, esistono sul mercato
specifici mezzi ausiliari o elettrodomestici volti a garantire l’autonomia
delle persone cieche, previo un periodo d’apprendimento: semplici esempi sono
fornelli da cucina a comando vocale, apparecchi di lettura della corrispondenza
con sintesi vocale, aspirapolvere robotizzata, ed altre soluzioni legate alla domotica.
Tali possibilità non sono ancora state vagliate dall’assicurata né dai suoi
famigliari conviventi. Non sono state contattate associazioni di categoria come
ad esempio __________ o __________ le quali sono specializzate e dove vi
lavorano professionisti in grado di consigliare, riorganizzare, istruire le
persone cieche e garantire lo sviluppo della loro autonomia e della loro
sicurezza in casa, come espresso nella CGI 2099 (“Per quanto concerne l’obbligo
di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a
corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per
svolgere i lavori domestici (sentenza del TF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010”).
Riguardo il nucleo famigliare (l’assicurata vive con la madre e il
fratello adulto) si richiamano le CGI 2100 e 2101 le quali citano:
2100 Va prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari,
soprattutto per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica. Al
riguardo, ci si deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se
non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza
del TF I 228/06 del 5 dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci
si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla
salute.
2101 Se l’assicurato vive nella stessa economia domestica con suoi
familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i
lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell’economia domestica anche da
parte dei figli, in funzione della loro età.
In conclusione, per quanto detto finora, l’accompagnamento non è
riconosciuto.
3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle
cure di base oppure di trattamenti?
La preparazione settimanale dei medicamenti non contempla la
grande invalidità.
3.4 La persona assicurata necessita di una sorveglianza
personale?
No.
3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?
No.
3.6 L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a
diminuire la grande invalidità?
Assolutamente sì, come citato nell’intero rapporto.
4. Proposta di decisione
La persona assicurata dipende da terzi per compiere un atto
ordinario della vita:
- spostarsi/mantenere
i contatti sociali secondo statuto straordinario CGI 3011
La situazione descritta è tale dal mese di agosto 2021.
Non necessita di una sorveglianza personale continua.
Non necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà
quotidiana.
La domanda di AGI è stata presentata nel mese di novembre 2022.
Sono assolte le condizioni per il versamento per grandi invalidi
di grado:
- lieve
a decorrere dal mese di agosto 2022, dopo l’anno di carenza.”
(doc. 39 incarto AI)
Con il ricorso l’assicurata ha
prodotto le seguenti osservazioni in relazione agli atti ordinari della vita
(doc. B):
" Premessa
Vivo a casa con mia madre e mio fratello. Specifico che entrambi
passano fuori casa tutto il giorno, dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Oltre a
questa fascia oraria in cui svolgono la loro attività lavorativa passano altro
tempo fuori casa per condurre la propria vita privata e per dare seguito alle
loro abitudini in particolare durante l’orario dei pasti e le ore serali.
3: Per quanto riguarda
la diagnosi vorrei specificare che la cecità è completa e non
quasi completa.
3.1.1 Vestirsi,
svestirsi:
Credo fortemente che
bisogna prendere in considerazione la mia situazione ad oggi in quanto non
dispongo di nessuno strumento che viene indicato nel rapporto dell’inchiesta
domiciliare e di conseguenza non sono nemmeno in grado di utilizzarlo. Vorrei
dunque che venga analizzato il tutto sulla base di quello che so realmente
svolgere in autonomia oggi.
Per me i capi di
abbigliamento indispensabili variano in base alla stagione. Più nello specifico
in inverno ho bisogno di una persona che fisicamente mi aiuti a mettere le calze
poiché con il tatto non riesco a metterle nel verso giusto e una spiegazione di
una terza persona non è sufficiente per farmi comprendere come svolgere l’atto
fisico di indossare calze in cotone, lana, collant.
Necessito di qualcuno
che mi metta i pantaloni in posizione per poter infilare la gamba nel buco
corretto, altrimenti il rischio è che li metto a rovescio. Anche per quanto
riguarda le mutande vale lo stesso discorso, vi è inoltre una difficoltà in più
poiché vista la grandezza ridotta delle mutande è più complesso comprendere il
verso giusto. È inoltre fondamentale poter scegliere il modello di mutande
adeguato ai pantaloni e alle gonne che mi metto per non risultare inadeguata,
volgare o ridicola. Un altro indumento fondamentale è il reggiseno. Non sono in
grado di allacciare i ganci in autonomia e non sono in grado di toglierlo. Il
reggiseno a ganci però è l’unico che posso indossare per la mia fisicità e di
conseguenza necessito di qualcuno che mi aiuti a metterlo e a toglierlo. La
stessa cosa vale anche per i costumi da bagno che sono ancora più articolati
rispetto alle mutande e al reggiseno.
Necessito di un aiuto
anche per indossare magliette o felpe. Soprattutto per quanto riguarda le
magliette estive la persona deve mettermi fisicamente la maglietta poiché non
riesco a riconoscere il verso giusto e non riesco ad allacciarmi bottoni o
lacci perché non li trovo da sola e quindi non posso uscire di casa senza
maglietta.
Non riesco ad indossare
scarpe estive o invernali perché nella maggior parte dei modelli non è
riconoscibile al tatto qual’ è la scarpa destra o sinistra e di conseguenza non
possono uscire di casa senza indossare le scarpe. Non riesco inoltre ad
allacciare i lacci delle scarpe da ginnastica e anche a slacciarli, perché non
trovando l’estremità del laccio e anche il laccio giusto da tirare si
potrebbero creare quindi dei nodi che non mi permetterebbero di togliere le
scarpe. I guanti in inverno deve mettermeli fisicamente una persona poiché non
riesco a trovare il buco giusto in cui infilare ogni dito. Devo inoltre
utilizzare per forza i guanti con le cinque dita separate poiché altrimenti non
riuscirei ad utilizzare il tatto.
Per quanto riguarda la
riduzione del danno che viene citata nel rapporto, specifico che al momento per
me è impossibile scegliere e comprare nuovi indumenti adeguati e coerenti alla
mia personalità e al mio stile. Ho già subito il trauma di perdere la
possibilità di vedere, ho perso il ricordo della mia immagine e della mia
fisicità e di conseguenza sapere di dover cambiare anche gli indumenti
che ancora ricordo potrebbe richiamare in me il concetto di
depersonalizzazione.
3.1.2: Alzarsi,
sedersi….
Unicamente all’interno
di casa mai (recte: mia; cfr. doc. I, pag. 10) riesco a sedermi sul divano e
sulla sedia e a sdraiarmi ed alzarmi dal letto. Questo ad eccezione che non
vengano spostate le sedie o altri oggetti perché altrimenti devo essere
accompagnata fisicamente alla sedia. Per quanto riguarda gli altri luoghi ho
bisogno del costante aiuto di una terza persona per compiere qualsiasi cambio
di posizione, per sedermi o alzarmi e per sdraiarmi, poiché non sono orientata
nello spazio. La persona deve dunque mettere le mie mani ad esempio sullo
schienale e poi girarmi nella corretta posizione.
Anche per quanto
riguarda sdraiarmi sul letto la persona deve mettermi fisicamente d’avanti al
letto e deve mettermi la mia mano sul cuscino per farmi capire l’orientamento.
3.1.3: Mangiare:
Come già specificato
durante l’inchiesta domiciliare non son più in grado di utilizzare le posate,
in particolare forchetta e coltelli insieme o anche solo il coltello. Non
riesco dunque a tagliare nessun tipo di alimento, anche morbido come ad esempio
la pasta al forno dato che non posso inserire la forchetta nel punto giusto e
tagliare con il coltello una fetta di grandezza adeguata. Non riesco ad
utilizzare il coltello per spalmare il burro o delle creme sul pane, perché è
impossibile girare il coltello in modo tale da far rimanere l’alimento in
equilibrio sulla parte piatta e spalmarlo su tutta la fetta in modo omogeneo. A
casa per mangiare utilizzo di conseguenza sempre le mani, perché con il tatto
riesco a trovare l’alimento e a portarlo alla bocca afferrandolo con le dita
così da non farlo cadere. Se utilizzo invece la forchetta non riesco a mirare
il cibo e a farlo arrivare alla bocca in equilibrio sulla forchetta.
3.1.4 Igiene
personale:
Ho bisogno che una
persona che mi faccia entrare fisicamente nella vasca da bagno e che metta le
mie mani sul rubinetto così da potermi orientare nello spazio. Per determinate
caratteristiche della mia pelle, come ad esempio la psoriasi, devo utilizzare
dei prodotti specifici e non posso acquistarli al supermercato. Inoltre, per
svolgere una completa igiene personale femminile sono necessari molteplici
prodotti come sapone intimo, shampoo, balsamo, maschere in crema, scrub, sapone
per il corpo, sapone per il viso, raspa per i piedi. Necessito dunque che la
persona mi indichi il prodotto quando non riesco a riconoscerlo e che mi
assista quando con un movimento brusco faccio cadere i prodotti fuori dalla
vasca. Non sono in grado di tagliarmi le unghie in autonomia e depilarmi,
quindi la persona deve svolgere l’atto completo. Non sono in grado in fine di
pettinare i capelli per fare un raccolto necessario nei mesi estivi. Fuori da
casa mia non possono svolgere nessun atto di igiene personale perché non
conosco il luogo e il funzionamento di quella doccia, di quel lavandino. Per
lavare i denti devo mettere il dentifricio direttamente in bocca perché altrimenti
non riesco a mirare lo spazzolino se sono in presenza di altre persone alle
quali devo chiedere di mettermi il dentifricio sopra lo spazzolino, perché non
è igienico mettere in bocca il dentifricio che usano tutti. L’aiuto di una
terza persona è frequente e regolare dato che faccio la doccia una volta al
giorno, lavo il viso due volte al giorno, lavo i denti tre volte al giorno, mi
depilo una volta al giorno e mi pettino due volte al giorno.
3.1.5 Andare al
gabinetto:
Ho bisogno di una
persona che verifichi la pulizia dopo che ho espulso le feci poiché non posso
verificarlo senza poter vedere che la carta igienica sia pulita. Ho bisogno
inoltre di un aiuto nel caso in cui finisce la carta igienica o mi cade il
rotolo dalle mani senza quest’ultimo non posso eseguire l’indispensabile
pulizia. Come già specificato, fuori casa non sono autonoma in nessun gesto.
Per la mia patologia intestinale, Morbo di Crohn, vado in bagno molte volte al
giorno e per questo motivo il mio bisogno è frequente. Inoltre, ho bisogno di
una persona che tutti i mesi verifichi l’arrivo, e la fine del ciclo mestruale
e la pulizia.”
Pendente causa la ricorrente ha
prodotto un referto del 12 settembre 2023 con il quale la dr.ssa med. __________,
specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia, ha affermato:
" (…) Certifico
l’acuità visiva di `debole percezione di luce’ su entrambi gli occhi dal
27.9.2021 non più migliorata e non migliorabile.
Questa cecità nel senso
della legge è avvenuta a età di 26 anni in seguito a una grave infiammazione di
entrambi gli occhi.
L’attuale disabilità è
grave e non permette alla paziente di vivere in modo autonomo.” (doc. C)
Ella ha inoltre allegato un’attestazione
dell’operatrice tiflologica, __________ dell’__________ del 13 settembre 2023,
del seguente tenore:
" (…) Nella
mia funzione di operatrice tiflologica, ovvero specialista di riabilitazione
delle persone ipovedenti e cieche, su richiesta della signora RI 1 riguardo
alla decisione dello __________ di concedere un Assegno per Grandi Invalidi di
grado esiguo e non di grado superiore, confermo che dei mezzi ausiliari idonei
possono senz’altro contribuire a diminuire la grande invalidità, bisogna però
tenere in considerazione anche altri elementi:
- il fatto
che il grave danno alla vista è avvenuto improvvisamente significa che
l’accettazione e l’adattamento alla nuova situazione di disabilità è molto
lungo;
- il fatto
che il problema di vista sia avvenuto in età adulta richiede un tempo
maggiore di adattamento alla nuova situazione;
- non da
ultimo, l’utilizzo di mezzi ausiliari va allenato, e anche questo fatto
richiede un certo tempo.” (doc. D)
2.8. Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente e la conseguente eventuale
necessità di aiuto per gli atti ordinari della vita o di accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana, siano stati accuratamente vagliati
dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta
analisi della documentazione agli atti, non può confermare la decisione
impugnata.
In una sentenza 9C_410/2009 del
1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11, il Tribunale
federale a proposito di un assicurato, nato nel 1941, che nel 2004 aveva perso
la vista (cfr. consid. A: “[…] (auf Grund eines infolge Carotisstenose und
Papillenatrophie erlittenen Visusverlusts)”) ed era affetto da altre
patologie, circa l’obbligo di ridurre il danno nell’ambito dell’esame delle
condizioni di cui all’art. 37 cpv. 2 lett. c seconda condizione OAI (l’assicurato
necessita di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell’articolo 38), ha affermato che l’interessato deve
mettere in atto tutte le misure che gli permettono di mantenere la propria
indipendenza. In questo senso sono esigibili corsi per il recupero
dell’indipendenza ed altri accorgimenti che permettano di diminuire gli
impedimenti cui deve far fronte. Tuttavia occorre accordargli un periodo di
adattamento, che andrà preso in considerazione solo nell’ambito della revisione
della prestazione (“[…] Dass der Beschwerdeführer gewisse Verrichtungen nach einer
bestimmten Zeit erlernen kann, wie das der Arzt beispielsweise für die
Erlernung der Fortbewegung draussen für eine Dauer von drei Monaten mit
Trainingseinheiten von einer Doppelstunde pro Woche vorsieht, ändert im hier
massgebenden Beurteilungszeitpunkt nichts: Zwar hat sich der Versicherte im
Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht allen Massnahmen zu
unterziehen, welche ihm ermöglichen, seine Selbstständigkeit zu erhalten. In
diesem Sinne ist es ihm zumutbar, Kurse zur Wiedererlangung der
Selbstständigkeit zu absolvieren und auch sonst persönlich alles vorzukehren,
was seine Einschränkungen mindert. Dazu ist ihm allerdings eine angemessene
Anpassungszeit zuzubilligen, was erst im Rahmen einer erneuten Prüfung
anlässlich einer Revision des Anspruchs zu berücksichtigen ist.”; sottolineatura del
redattore).
Per
quanto concerne più precisamente l’applicazione dell’art. 38 OAI, il Tribunale
federale nella STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.1, ha
rammentato che esso non comprende né l’aiuto di terzi per i sei atti ordinari
della vita, né le cure e la sorveglianza personale. Rappresenta piuttosto un
aiuto complementare ed autonomo, che può essere fornito sotto forma di aiuto
diretto o indiretto a persone affette nella loro salute fisica, psichica o
mentale (STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.1). Nell’ipotesi
dell’art. 38 cpv. 1 lett. a OAI l’accompagnamento per far fronte alle necessità
della vita deve permettere alla persona di gestire lei stessa la sua vita
quotidiana. Interviene quando la persona necessita dell’aiuto per almeno una
delle seguenti attività: strutturare la giornata, far fronte a situazioni che
si presentano tutti i giorni (per esempio problemi di vicinato, questioni di
salute, di alimentazione e d’igiene, attività amministrative semplici) e
gestione della propria casa (aiuto diretto o indiretto di un terzo: DTF 133 V
450, consid. 10). Nel secondo caso (art. 38 cpv. 1 let. b OAI), l’accompagnamento
per far fronte alle necessità della vita deve permettere alla persona
assicurata di lasciare il proprio domicilio per alcune attività o appuntamenti
necessari, quali gli acquisti, i divertimenti, o i contatti con i servizi
ufficiali, il personale medico, il parrucchiere (STF 9C_28/2008 del 21 luglio
2008, consid. 3). Nella terza ipotesi (art. 38 cpv. 3 lett. c OAI),
l’accompagnamento deve prevenire il rischio d’isolamento durevole e la perdita
dei contatti sociali e il conseguente peggioramento dello stato di salute della
persona assicurata (STF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008, consid. 5.2, pubblicata
in SVR 2008 IV n. 52).
La necessità dell’assistenza di
un terzo per lo svolgimento dei lavori domestici può giustificare, da sola, il
riconoscimento del bisogno d’accompagnamento per far fronte alle necessità
della vita (STF 9C_330/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4, con rinvio alla
STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.1) e deve essere esaminata
oggettivamente, secondo lo stato di salute della persona interessata,
indipendentemente dall’ambiente in cui si trova; ciò che importa è la questione
di sapere se nella situazione in cui dipendesse solo da sé stessa, la persona
assicurata avrebbe bisogni dell’aiuto di un terzo. L’assistenza fornitagli dai
suoi familiari concerne l’obbligo di ridurre il danno e deve essere esaminato
solo in una seconda fase (STF 9C_584/2022 del 12 luglio 2023, consid. 2.3; STF 9C_330/2017
del 14 dicembre 2017, consid. 4, con rinvio alla STF 9C_410/2009 del 9C_410/2009
del 1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11 e alla STF
9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.2).
Nella più volte citata sentenza
9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.5, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11,
il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto della persona assicurata ad un
assegno per grandi invalidi di grado medio, affermando, a proposito
dell’obbligo di ridurre il danno:
" (…)
5.5 Zu prüfen bleibt, inwiefern es die Schadenminderungspflicht
des Versicherten gebietet, sich der Mithilfe nächster Angehöriger, hier konkret
der Ehefrau, zu bedienen. Die Auswirkungen des Gesundheitsschadens auf die
Einsatzfähigkeit sind durch geeignete organisatorische Massnahmen und die
Mithilfe der Familienangehörigen möglichst zu mildern. Diese Mithilfe geht zwar
weiter als die ohne Gesundheitsschaden üblicherweise zu erwartende
Unterstützung, jedoch darf den Familienangehörigen keine unverhältnismässige
Belastung entstehen (nicht publ. E. 8 des Urteils BGE 130 V 396, veröffentlicht
in SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, I 457/02; SVR 2006 IV Nr. 25 S. 85 E. 3.1, I 3/04).
Vielmehr ist bei der Mitarbeit von Familienangehörigen stets danach zu fragen,
wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, sofern keine
Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile I 1013/06 vom 9. November 2007 und I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; vgl. zum
Ganzen auch Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der
Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 246). Zu dieser Frage hat sich der
Abklärungsbericht nicht detailliert geäussert (vgl. indessen zur Pflicht des
Abklärungsdienstes, die Zumutbarkeit im Rahmen der Schadenminderungspflicht darzulegen:
Urteil I 446/05 vom 6. Oktober 2005, mit Hinweis auf I 300/04 vom 19.Oktober
2004, E. 6.2.2).
Vorliegend fällt der Ehefrau unbestrittenermassen
ein erheblicher Mehraufwand neben der Besorgung des Haushalts an. Die dauernden
und umfassenden Handreichungen für den Ehemann, wie sie aus dem
Abklärungsbericht zu den einzelnen Lebensverrichtungen ersichtlich sind, und
dessen Begleitung zu Hause überschreiten das übliche Mass dessen, was gemeinhin
unter zumutbarer Mithilfe der Ehefrau zu subsumieren ist, auch wenn der
Haushalt so organisiert sein sollte, dass die Ehefrau grundsätzlich für die
Besorgung desselben verantwortlich ist und der Ehemann keine Mithilfe leistet.
Der Mehraufwand kann deshalb nicht im Rahmen der Schadenminderungspflicht
gefordert werden, um dem Versicherten einen Anspruch auf lebenspraktische
Begleitung abzusprechen, insbesondere nicht unter den gegebenen besonderen
Umständen, wonach der Versicherte vor der Einreise seiner Ehefrau in die
Schweiz einen Monat vor Eintritt der Sehbehinderung als Saisonnier seinen
Haushalt jahrelang selbst und später zusammen mit seinem Sohn besorgt hat, was
Verwaltung und Vorinstanz unberücksichtigt gelassen haben, und schliesslich im
Nachhinein nicht verlässlich geklärt werden kann, wie sich die Familie im
Gesundheitsfall zweckmässig eingerichtet hätte.”
2.9. Tornando al
caso di specie, dalla lettura dell’inchiesta a domicilio del 25 maggio 2023 (doc.
39 incarto AI, cfr. consid. 2.7) si evince che il consulente sociale ha imposto
alla ricorrente, che ha perso improvvisamente la vista in giovane età, sia per
quanto concerne gli atti ordinari della vita, sia per quanto riguarda
l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, l’obbligo di
ridurre il danno tramite mezzi ausiliari, strategie di apprendimento e
organizzative oltre che all’allenamento, senza tuttavia prevedere alcun periodo
di adattamento (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in
SVR 2011 IV n. 11). A ragione la ricorrente afferma che occorre prendere in
considerazione la sua situazione al momento attuale, e meglio a quello
dell’emissione della decisione impugnata che determina di principio il periodo
temporale del controllo giudiziario (cfr. STF 8C_323/2023, 8C_324/2023,
8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3, con rinvio alla DTF 148 V 21
consid. 5.3, DTF 143 V 409 consid. 2.1, DTF 131 V 242 consid. 2.1, DTF 121 V
362 consid. 1b) e che non dispone ancora dei mezzi ausiliari necessari e non è
riuscita a mettere in atto le strategie necessarie per adattarsi al nuovo stato
di salute.
Ciò viene del resto confermato dall’operatrice
tiflologica, __________ dell’__________, la quale il 13 settembre 2023, ha
evidenziato che se è vero che dei mezzi ausiliari idonei possono senz’altro
contribuire a diminuire la grande invalidità, d’altra parte bisogna tenere
conto che il grave danno alla vista è avvenuto improvvisamente, che il fatto
che sia avvenuto in età adulta richiede un maggior tempo di adattamento alla
nuova situazione e che l’utilizzo dei mezzi ausiliari va allenato e richiede in
certo periodo di tempo (doc. D).
Inoltre, l’Ufficio AI ha ritenuto
esigibile, in generale, l’aiuto da parte della madre e del fratello, senza
tuttavia accertare se essi, come sostenuto dalla ricorrente, sono assenti dal
domicilio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, lasciando l’interessata
da sola per tutta la giornata. Ora, come visto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile
2010, consid. 5.5, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11), i membri della famiglia,
pur dovendo collaborare, non devono comunque sostenere un onere sproporzionato
(“[…] Diese Mithilfe geht zwar weiter als
die ohne Gesundheitsschaden üblicherweise zu erwartende Unterstützung, jedoch
darf den Familienangehörigen keine unverhältnismässige Belastung entstehen […]”). Su questo aspetto occorre ancora indagare.
In
queste condizioni, l’incarto deve essere rinviato all’Ufficio AI affinché decida
in merito al diritto all’assegno per grande invalida per l’assicurata
nell’ambito degli atti ordinari della vita senza prendere in considerazione i
mezzi ausiliari, le strategie di apprendimento e organizzative e
all’allenamento necessari, ma sulla base della situazione effettiva e concreta
al momento della visita presso l’insorgente, la quale dovrà comunque essere
resa attenta dall’UAI circa il suo obbligo di ridurre il danno, che sarà preso
in considerazione al più presto nell’ambito della procedura di revisione
dell’assegno per grande invalida (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.4,
pubblicata in SVR 2011 IV n. 11: “[…]
Dazu ist ihm allerdings eine angemessene Anpassungszeit
zuzubilligen, was erst im Rahmen einer erneuten Prüfung anlässlich einer
Revision des Anspruchs zu berücksichtigen ist.”; sottolineatura del redattore).
Anche nell’ambito dell’esame
della necessità, in modo regolare e duraturo, di un accompagnamento
nell’organizzazione della realtà quotidiana (art. 38 OAI), l’UAI dovrà procedere
ad un esame oggettivo, secondo lo stato di salute dell’insorgente, indipendentemente
dall’ambiente in cui si trova; ciò che importa è la questione di sapere se
nella situazione in cui dipendesse solo da sé stessa, la ricorrente avrebbe
bisogno dell’aiuto di un terzo. Anche in questo caso occorrerà prendere in
considerazione un periodo di adattamento.
L’assistenza fornitagli dai suoi
familiari concerne l’obbligo di ridurre il danno e dovrà essere esaminata solo
in una seconda fase (STF 9C_584/2022 del 12 luglio 2023, consid. 2.3; STF
9C_330/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4, con rinvio alla STF 9C_410/2009
del 9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in SVR 2011 IV n.
11 e alla STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.2).
In tale contesto l’Ufficio AI dovrà
accertare con precisione i periodi di presenza dei familiari presso il
domicilio dell’assicurata, e stabilire in che misura l’aiuto della madre e del
fratello può essere esigibile.
Infine, per quanto concerne
l’atto dell’andare al gabinetto (incluso il riordino del gabinetto
in modo inusuale, la vestizione, l’igiene personale e il controllo della
pulizia), nell’ambito dell’inchiesta domestica la ricorrente aveva affermato di
essere autonoma nell’espletare i propri bisogni fra le mura domestiche, posto
che la mamma le prepari la carta igienica e le salviettine umidificate, mentre
fuori casa deve essere accompagnata e aiutata in tutto.
Con le sue osservazioni la
ricorrente ha aggiunto tra l’altro di aver “bisogno di una persona che
verifichi la pulizia dopo che ho espulso le feci poiché non posso verificarlo
senza poter vedere che la carta igienica sia pulita” (doc. B). Ciò che,
alla luce della patologia di cui è affetta, appare assodato.
Ora, la giurisprudenza federale
annovera tra gli atti parziali dell’atto di andare in gabinetto la necessità di
terzi di verificare la pulizia (DTF 121 V 88 consid. 6b: “[…] Schliesslich bezeichnete das Gericht
entgegen der damals vom BSV vertretenen Auffassung auch eine nur kurze,
regelmässige Nachkontrolle als erheblich, da sie eine notwendige Teilfunktion
der Lebensverrichtung "Notdurft" darstelle (nicht veröffentlichtes
Urteil S. vom 13. Dezember 1991);
im besonderen erwog es, die Überprüfung der Reinlichkeit sei
nicht nur aus hygienischen, gesundheitlichen und sozialpraktischen Gründen,
sondern auch aus der allgemeinen Sicht der Menschenwürde unentbehrlich;
unabhängig davon, dass diese Nachkontrolle nur wenig Zeit beanspruche, handle
es sich dabei um eine beachtliche indirekte Dritthilfe bei einer einzelnen
Lebensverrichtung […]”)
Tale atto, pertanto, va riconosciuto
indipendentemente dall’esito del rinvio.
2.10. Ne consegue che, annullata la
decisione impugnata, fermo restando il diritto all’assegno per grandi invalidi
di grado lieve (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI) e il riconoscimento dell’atto di
andare in gabinetto per la necessità di terzi di verificare la pulizia,
l’incarto va rinviato all’Ufficio AI perché proceda come ai considerandi.
A questo proposito va rammentato
che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria
giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa
la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le
riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la
causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).
In concreto, con la
conferma del diritto all’assegno per grandi invalidi di grado lieve, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza
9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2020.12
del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120
del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27
luglio 2015).
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--
e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito
aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023
del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per complessivi fr. 500 sono poste a
carico dell’UAI, che verserà alla
ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA).
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata, fermo restando il diritto all’assegno per grandi invalidi
di grado lieve, è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché
proceda come ai considerandi.
Considerandi
2.
Le spese per fr. 500 sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti