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Decisione

32.2023.75

Riconosciuto un assegno per grandi invalidi di grado lieve ad una ragazza che ha perso improvvisamente la vista. Rinvio degli atti all'UAI per ulteriori accertamenti e per la concessione di un periodo di adattamento

15 novembre 2023Italiano67 min

degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento, che deve essere regolare

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.75

cs

Lugano

15 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 luglio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 giugno 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1995, educatrice

sociale, affetta dal morbo di Crohn, ha inoltrato una richiesta di prestazioni

dell’AI il 20 dicembre 2021, in seguito ad un’inabilità lavorativa totale dal 9

agosto 2021 causata da una severa vasculite occlusiva oculare bilaterale che ha

comportato la perdita della vista.

1.2. Il 14 novembre 2022 l’assicurata ha

presentato una domanda di prestazioni per un assegno per grandi invalidi

dell’AI, affermando di aver bisogno dell’aiuto regolare e notevole di terzi per

tutti gli atti ordinari della vita a causa dell’improvvisa perdita della vista.

1.3. Nell’ambito della procedura volta

ad ottenere un assegno per grandi invalidi, l’UAI ha esperito un’inchiesta

domiciliare, in seguito alla quale con decisione del 9 giugno 2023 l’Ufficio AI

ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal

1° agosto 2022, in seguito alla dipendenza in un atto ordinario della vita, “ovvero

spostarsi/mantenere i contatti sociali secondo statuto straordinario CGI 3011”.

1.4. Con decisione del 10 luglio 2023

l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita dell’AI con grado

dell’80% dal 1° agosto 2022.

1.5. RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1,

è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo che le venga

riconosciuto dal 1° agosto 2022 un assegno per grande invalida di grado medio,

poiché necessita dell’aiuto di terzi per quattro atti ordinari della vita e

dell’accompagnamento (doc. I). A sostegno della sua tesi, l’interessata ha

prodotto un rapporto descrittivo allestito dalla medesima ricorrente (doc. A).

Ella sostiene in conclusione di non essere in grado autonomamente e in modo

parziale o totale di vestirsi, svestirsi, mangiare, eseguire la propria igiene

personale, espletare i bisogni corporali (pag. 15, doc. I). Inoltre necessita

in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI.

1.6. Con risposta del 1° settembre 2023

l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.7. Il 14 settembre 2023 la ricorrente

ha prodotto un certificato medico dell’oftalmologa dr.ssa med. __________ del

12 settembre 2023 (doc. C) e un’attestazione dell’operatrice tiflologica, __________

dell’__________ del 13 settembre 2023 (doc. D).

1.8. Con osservazioni del 28 settembre

2023 l’Ufficio AI si è riconfermato nella sua richiesta di reiezione del

ricorso (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso per conoscenza alla

ricorrente il 2 ottobre 2023 (doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto alla ricorrente un assegno per

grandi invalidi di grado lieve in luogo di quello di grado medio richiesto

dall’interessata.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI

(DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che, a causa di un

danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una

sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna

l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come

sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari

rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta

a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un

terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto;

DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF

125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sulla grande

invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato 1° maggio 2022, e

applicabile alla fattispecie considerata la domanda di AGI presentata nel

novembre 2022 ed il diritto all’assegno dal mese di agosto 2022):

-

vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

-

alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

-

mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca, ridurlo

in purè, alimentarsi tramite sonda);

-

igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

-

espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

-

spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre

unicamente di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido

soltanto se ha diritto almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di

essere accompagnato in modo permanente nell'organizzazione della realtà

quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art.

42bis cpv. 5.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per il cpv. 3, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

La

cifra marginale 2084 CGI prevede che l’accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi

per compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza. Esso

costituisce piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V

450).

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, nel tenore in vigore

dal 1° gennaio 2022, l'assegno per grandi invalidi è accordato al più presto

dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l'assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l'articolo

40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di pensionamento. Il diritto nasce

se l’assicurato ha presentato una grande invalidità di grado lieve per un anno

e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis

capoverso 3.

Va qui rilevato che nella DTF 137 V 351 il Tribunale federale ha

precisato che, contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4

in fine LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021, l'inizio del

diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1

LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI

sui presupposti del diritto alla rendita.

Alla

questione lasciata aperta nella succitata DTF 137 V 351 consid. 5.1 – ossia

se il diritto a un assegno per grandi invalidi presupponga in ogni caso la

decorrenza del termine annuale di carenza in applicazione dell’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI – l’Alta Corte ha risposto con la DTF 144 V 361, con la

quale ha concluso che la nascita del diritto ad un assegno per grandi invalidi

presuppone in ogni caso la decorrenza del termine annuale di carenza in

applicazione analogica dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI: “(…) Nach dem Gesagten ist für die Entstehung des Anspruchs auf eine

Hilflosenentschädigung jedenfalls die einjährige Wartezeit in analoger

Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG vorauszusetzen. (…)” (DTF

144 V 367 consid.6.2.9).

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34 capoversi 3 e 5 LAVS.

Secondo il N. 2010 CGI l’aiuto è

considerato regolare se l’assicurato ne necessita o può ipoteticamente

necessitarne quotidianamente (sentenza del TF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017).

La regolarità è anche ammessa se per esempio l’assicurato è soggetto ad

attacchi che possono manifestarsi soltanto ogni due o tre giorni, ma

improvvisamente e spesso anche ogni giorno o più volte al giorno (RCC 1986 pag.

510).

Per il N. 2011 CGI anche se

l’aiuto è necessario tra quattro e sei giorni a settimana (ossia per la maggior

parte dei giorni della settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato

che questo non è necessario quotidianamente.

Ai sensi del N. 2012 CGI

nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

l’aiuto è considerato regolare se è necessario in media per almeno due ore alla

settimana (DTF 133 V 450).

Per il N. 2013 CGI l’aiuto è

considerato notevole quando almeno una funzione parziale di un atto ordinario

della vita (p. es. «lavarsi» quale parte dell’«igiene personale» [DTF 107 V

136]):

– non

può più essere compiuta dall’assicurato, oppure può essere compiuta soltanto

con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo difforme dall’usuale

(DTF 106 V 153) oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello stato

psichico;

non può essere compiuta dall’assicurato nemmeno con l’aiuto di terzi, perché

per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è impossibile a

causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita totalmente

vegetativa a letto [DTF 117 V 146]).

Il N. 2014 CGI prevede che non

sono considerati notevoli i solleciti e le indicazioni verbali affinché

l’assicurato compia da solo l’atto ordinario della vita. Questi non soddisfano

la condizione dell’essere notevole di un aiuto indiretto (v. N. 2016).

Per il N. 2015 CGI l’aiuto

diretto di terzi significa che l’assicurato non è in grado, o lo è solo

parzialmente, di compiere da solo gli atti ordinari della vita.

Secondo il N. 2016 CGI l’aiuto

indiretto di terzi significa che l’assicurato è in grado, sul piano funzionale,

di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li

eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciato solo

(DTF 133 V 450).

Ai sensi del N. 2017 CGI per

poter essere considerato, l’aiuto indiretto deve raggiungere una certa

intensità; una semplice ingiunzione non è sufficiente (v. N. 2014). Non basta

ad esempio dover dire all’assicurato di andare a fare la doccia, glielo si deve

ripetere continuamente, controllare almeno l’esecuzione dell’atto e, in caso di

necessità, intervenire.

Per il N. 2021 CGI se un atto

ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è

richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte

oppure per la maggior parte di esse; è sufficiente che necessiti, regolarmente

e in misura notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali

(DTF 117 V 146 consid. 2).

Il N. 2022 CGI prevede che non

sono considerate atti ordinari della vita le attività connesse all’esercizio

della professione, all’adempimento di mansioni a essa equiparabili (economia

domestica, studio, comunità religiosa), all’integrazione professionale (p. es.

aiuto a recarsi al lavoro).

Secondo il N. 2023 CGI il

compimento difficoltoso o rallentato degli atti ordinari della vita non

giustifica per principio la grande invalidità (sentenza del TF 9C_633/2012

dell’8 gennaio 2013; N. 2007).

Ai sensi del N. 2024 CGI, se un

assicurato necessita dell’aiuto di terzi per diversi atti ordinari della vita

determinanti e/o nell’ambito dell’accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana, le funzioni parziali degli atti ordinari della vita vanno

prese in considerazione una sola volta per il calcolo del grado della grande

invalidità (sentenza del TF 9C_839/2009 del 4 giugno 2010).

Il N. 2025 CGI rammenta che la

giurisprudenza prevede un’eccezione per l’atto di espletare i bisogni

corporali, in quanto considera funzioni parziali di questo atto ordinario anche

la risistemazione dei vestiti (DTF 121 V 88), l’accompagnamento al WC e l’aiuto

a sedersi e ad alzarsi dal gabinetto (sentenza del TF H 150/03 del 30 aprile

2004).

Va poi rammentato che il N. 10001

CGI prevede che in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (art. 7 LAI),

l’assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili

per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati

all’invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo,

mezzi ausiliari, attrezzi). In caso contrario, l’aiuto cui deve far ricorso non

è preso in considerazione nella valutazione della grande invalidità (RCC 1989

pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la

grande invalidità.

Per il N. 10002 CGI l’obbligo di

ridurre il danno si applica ai più svariati aspetti della vita. Inoltre, quanto

più sarebbe elevato l’onere a carico dell’assicurazione, tanto più severe

dovranno essere le esigenze in materia di obbligo di ridurre il danno.

Secondo il N. 2100 CGI va

prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari, soprattutto per quanto

riguarda la conduzione dell’economia domestica. Al riguardo, ci si deve

chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare

su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza del TF I 228/06 del

5 dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel

caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute.

2.4. Riguardo ai singoli aspetti della

grande invalidità per la cifra marginale 2026 CGI (atto ordinario di vestirsi

e svestirsi), la grande invalidità è data se l’assicurato non è in grado di

mettersi e togliersi da solo un capo d’abbigliamento indispensabile o un mezzo

ausiliario. La grande invalidità è data anche quando l’assicurato riesce a

vestirsi da solo, ma a causa di problemi cognitivi non è in grado di vestirsi

adeguatamente rispetto alle condizioni climatiche o di indossare gli abiti per

il verso giusto. La preparazione degli abiti non può essere presa in

considerazione.

Per il N. 2027 CGI i mezzi

ausiliari che servono al trattamento medico (p. es. calze di sostegno, stecche

per la notte) non rientrano in questo atto e vanno presi in considerazione

nell’ambito delle cure. Sotto l’atto «Vestirsi, svestirsi» si possono considerare

soltanto i mezzi ausiliari che servono a mantenere lo svolgimento di un atto

ordinario della vita (p. es. ortesi o protesi per camminare). Se nonostante

l’impiego di mezzi ausiliari l’assicurato non riesce a svolgere autonomamente

atti ordinari della vita (p. es. funzione esclusivamente cosmetica o di

prevenzione delle contratture) o se egli non ha ancora raggiunto l’età

necessaria per tali atti, il relativo bisogno di aiuto deve essere considerato

nell’ambito delle cure.

Ai sensi dell’obbligo di ridurre

il danno (v. cap. 10.1), si deve valutare se mezzi ausiliari (infila-calze,

calzascarpe ecc.) o abiti adeguati (niente camicie o abiti stretti, scarpe con

chiusura velcro, pantaloni con elastico) possano aiutare a mantenere

l’autonomia e a ridurre il bisogno di aiuto (N. 2028 CGI).

Secondo la cifra marginale 2030

CGI (atto ordinario alzarsi, sedersi, sdraiarsi, cambiare posizione),

per i N. 2030 e 2031 CGI la grande invalidità è data se l’assicurato non è in

grado di alzarsi, sedersi o sdraiarsi senza l’aiuto di terzi. Se tuttavia è in

grado di eseguire da solo i cambi di posizione, non vi è grande invalidità.

Nell’accertamento i diversi luoghi (p. es. a casa, al lavoro, altrove fuori

casa) vanno valutati separatamente (sentenza del TF 9C_839/2009 del 4 giugno

2010). Tuttavia, l’aiuto per recarsi al lavoro (N. 2022) non va considerato.

Per il N. 2036 CGI (atto

ordinario di mangiare), si è in presenza di una grande invalidità quando

un assicurato è in grado di mangiare da solo, ma può farlo soltanto in modo

difforme dall’usuale (DTF 106 V 153; p. es. quando non è in grado di sminuzzare

Fatti

i cibi o li può mangiare solo sotto forma di purè o portarli alla bocca solo

con le dita, DTF 121 V 88).

Ai sensi del N. 2037 CGI se

l’assicurato ha bisogno dell’aiuto di terzi solo per cibi duri, non sussiste

una grande invalidità, poiché questo genere di alimenti non viene consumato

ogni giorno e dunque l’assicurato non necessita regolarmente e in misura

notevole dell’aiuto di terzi (sentenza del TF 8C_30/2010 dell’8 aprile 2010).

Si è invece in presenza di una grande invalidità se l’assicurato non può

utilizzare in alcun modo il coltello (e non può dunque neanche imburrare fette

di pane, sentenza del TF 9C_346/2011 del 6 agosto 2011).

L’alimentazione dietetica (p. es.

per diabetici e celiaci) non determina una grande invalidità (N. 2038 CGI).

I marginali N. 2039-2042

prevedono che in caso di mancanza di un braccio si è in presenza di una grande

invalidità. Questo vale anche in caso di incapacità funzionale del medesimo

(paralisi del braccio), a condizione che il braccio paralizzato non possa

essere impiegato nemmeno come sostegno (p. es. per tenere fermo un piatto con

la mano). La necessità di essere accompagnati al e dal tavolo o di essere

aiutati nel sedersi o nell’alzarsi è irrilevante, perché già presa in

considerazione nei corrispondenti atti ordinari della vita (alzarsi, sedersi,

sdraiarsi o spostarsi; sentenza del TF 9C_346/2010 del 6 agosto 2010). Si è

invece in presenza di una grande invalidità quando a causa dello stato di

salute – considerato oggettivamente – è necessario portare almeno uno dei tre

pasti principali a letto (sentenza del TF 9C_346/2010 del 6 agosto 2010). Se

l’assicurato è nutrito tramite sonda, l’atto è riconosciuto solo se non è in

grado di servirsene in modo indipendente per la preparazione, la

somministrazione e la rimozione. Le prestazioni mediche necessarie a tal fine

(disinfezione dei punti di entrata, cure connesse alla sonda ecc.) vengono

prese in considerazione nell’ambito delle cure.

Quanto all’igiene personale,

per i marginali 2043-2045 CGI l’assicurato è considerato grande invalido se non

è in grado di compiere da solo un atto ordinario della vita indispensabile

quotidianamente per l’igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il

bagno o la doccia). Non è data grande invalidità se l’assicurato ha bisogno di

aiuto per acconciare i capelli o mettersi lo smalto per le unghie (sentenza del

TF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017). Non può essere considerato nemmeno l’aiuto

per atti non quotidiani, quali ad esempio la depilazione o il taglio delle

unghie. Il semplice fatto di aver bisogno di aiuto per lavarsi le mani non

basta a riconoscere l’atto, dato che questo aiuto non è considerato notevole.

L’assicurato è invece considerato

grande invalido per l’atto di “espletare i bisogni corporali”, se

necessita dell’aiuto di terzi per pulirsi, per verificare la pulizia, per

risistemare i vestiti, per sedersi sul gabinetto e rialzarsi e per esservi

accompagnato (DTF 121 V 88 consid. 6). Il fatto che l’assicurato non possa

chiudere la porta del bagno mentre lo utilizza non costituisce una delle

funzioni parziali dell’atto ordinario della vita «Espletare i bisogni

corporali» (sentenza del TF 9C_633/2012 dell’8 gennaio 2013 consid. 4.2.2),

perlomeno non nella sfera privata (marg. 2046-2047 CGI).

I marg. da 2048 a 2053 CGI

prevedono che non vi è grande invalidità se l’assicurato non ha bisogno di un

aiuto regolare e, nel suo insieme, può ancora svolgere l’atto di espletare i

bisogni corporali in modo conforme alla dignità umana (sentenza del TF

9C_604/2013 del 6 dicembre 2013). Vi è grande invalidità anche quando i bisogni

vengono espletati in maniera inusuale (p. es. portare il vaso fino al letto e

svuotarlo, tendere o apporre il pappagallo, aiutare regolarmente l’assicurato a

urinare ecc.; Pratique VSI 1996 pag. 182). In presenza di un catetere

permanente, una stomia o una cistostomia (sacca da giorno e da notte) il

bisogno in questo ambito è riconosciuto solo se l’assicurato non è in grado di

svuotare o cambiare la sacca da solo. La necessità di introdurre un catetere

per svuotare la vescica costituisce una maniera inusuale di espletare i bisogni

corporali. In tal caso è dunque riconosciuta la grande invalidità nello

svolgimento di questo atto ordinario della vita, sebbene manchi la necessità di

un effettivo aiuto da parte di terzi (sentenza del TF 8C_674/2007 del 6 marzo

2008). Non è invece riconosciuta una grande invalidità se l’assicurato deve

rimuovere manualmente le feci dal retto. Questo atto non lede neppure la

dignità umana (sentenza del TF 9C_604/2013 del 6 dicembre 2013). Massaggi

addominali e clisteri non vanno considerati nell’espletazione nei bisogni

corporali bensì nell’ambito delle cure (sentenza del TF 9C_431/2008 del 26

febbraio 2009).

Per quanto concerne l’atto di “Spostarsi

(in casa o al di fuori di essa), intrattenere contatti sociali”, secondo la

menzionata Circolare (marginali N. 2054-2057), l’assicurato è considerato

grande invalido se, pur munito di mezzi ausiliari, non è più in grado di

spostarsi da solo in casa o all’esterno e di intrattenere contatti sociali. Per

contatti sociali si intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della

vita quotidiana (p. es. leggere, scrivere, partecipare a concerti,

manifestazioni politiche o religiose ecc.; RCC 1982 pagg. 119 e 126). La

necessità dell’aiuto per intrattenere i contatti sociali allo scopo di

prevenire l’isolamento permanente (in particolare per le persone con una

disabilità psichica) va considerata unicamente sotto la voce «accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana» (cap. 2.6.3.3), ma non nell’ambito

della funzione parziale «intrattenere contatti sociali». Un’automobile fornita

dall’AI non è presa in considerazione nella determinazione della grande

invalidità, poiché è fornita solo a scopo professionale e perché l’AI non

rimborsa i trasferimenti privati (RCC 1991 pag. 479).

Quanto infine alla “necessità

di accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana” ai sensi

degli art. 37 cpv. 3 lett. e e 38 OAI, tale accompagnamento, che deve essere regolare

e durevole, non comprende né l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi per

compiere i sei atti ordinari della vita né le cure né la sorveglianza, ma costituisce

piuttosto un elemento di aiuto supplementare e autonomo (DTF 133 V 450). L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana ha lo scopo di impedire che una

persona cada in uno stato di grave abbandono e/o debba essere ricoverata in un

istituto o in una clinica. Le prestazioni di aiuto da prendere in

considerazione devono perseguire quest’obiettivo (cfr. marg. 2084-2085 CGI).

Per il marg. 2086 CGI le

prestazioni di aiuto devono essere assolutamente necessarie per vivere

autonomamente e impedire un ricovero in istituto. L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario quando, nel rispetto

dell’obbligo di collaborare e dell’obbligo di ridurre il danno, un assicurato

non è in grado di compiere attività di base della vita come mangiare,

provvedere alla cura del proprio corpo, vestirsi in modo adeguato, eseguire una

minima pulizia dell’abitazione ecc. L’incapacità di provvedere a queste

attività di base renderebbe necessario il ricovero in un istituto.

Secondo i marginali 2087-2091

CGI l’aiuto fornito deve essere l’elemento che permette all’assicurato di

vivere autonomamente a casa. Il fatto che svolga alcuni compiti più lentamente

o con difficoltà oppure solo in determinati momenti non significa che in

mancanza di aiuto per questi compiti dovrebbe essere ricoverato in un istituto

o in una clinica; questo aiuto non va dunque considerato. L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana spetta solo agli assicurati che,

per motivi di salute, possono abitare per conto proprio solo con l’assistenza

di una terza persona (sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008). La somma

di tutte le prestazioni di aiuto necessarie, tenuto conto dell’obbligo di

ridurre il danno, deve far sì che, in mancanza dell’aiuto di terzi,

l’assicurato sarebbe costretto ad andare a vivere in un istituto. Non è

necessario che l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana sia

fornito da personale d’assistenza professionalmente qualificato o appositamente

formato. È pure irrilevante che un assicurato faccia o meno effettivamente

ricorso all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana. Se

oltre all’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana è

necessario anche aiuto in una funzione parziale di un atto ordinario della vita

(p. es. aiuto nell’intrattenere contatti sociali), la medesima prestazione di

aiuto può essere considerata una sola volta: o come aiuto nella funzione

parziale di un atto ordinario della vita o come accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana (sentenza del TF 9C_691/2014

dell’11 dicembre 2014).

Il marginale 2092 CGI (in

vigore dal maggio 2022) prevede che se in seguito allo svolgimento di

provvedimenti professionali non può nascere il diritto a una rendita (art. 29

cpv. 2 LAI), fino alla conclusione dell’integrazione con riscossione di

un’indennità giornaliera è escluso anche il diritto all’accompagnamento per gli

assicurati con un danno alla salute psichica. Diversa è la situazione se il

diritto alla rendita è stato accertato prima dell’inizio del provvedimento

professionale (a prescindere dal versamento). In tal caso, il diritto alla

rendita sussiste nonostante l’indennità giornaliera, ma il versamento viene

sospeso durante la riscossione di quest’ultima. Essendo stato accertato il

diritto alla rendita, l’accompagnamento può essere riconosciuto anche durante

lo svolgimento del provvedimento in questione.

Per il marginale 2094 CGI la

necessità di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana ai

sensi della legge è data se l’assicurato:

– non può

vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv.

1 lett. a OAI); oppure

– non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l’accompagnamento di una terza persona (art. 38 cpv. 1 lett. b OAI);

oppure

– rischia

seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (art. 38 cpv. 1 lett. c

OAI). Questo elenco è esaustivo.

I marginali 2095 – 2104 CGI

relativi all’accompagnamento finalizzato a rendere possibile una vita autonoma

(marginali 2095 - 2102) e all’accompagnamento per compiere attività della vita

quotidiana fuori casa (marginali 2103 - 2104), prevedono che l’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché le attività

quotidiane possano essere svolte in maniera autonoma. Tale accompagnamento è

dato se la situazione della persona in questione è caratterizzata da almeno uno

dei seguenti bisogni:

– aiuto nella strutturazione

della giornata;

– sostegno

nell’affrontare situazioni della realtà quotidiana (p. es. questioni legate

alla salute, all’alimentazione e all’igiene, semplici attività amministrative

ecc.);

– conduzione della propria

economia domestica.

L’aiuto nella strutturazione

della giornata comprende per esempio l’esortazione ad alzarsi, l’aiuto nello

stabilire e nel rispettare orari fissi per i pasti, nel rispettare un ritmo

giorno/notte, nel dedicarsi a un’attività ecc.

Anche il sostegno nell’affrontare

situazioni della realtà quotidiana comprende aspetti quali l’esortare o

l’impartire istruzioni ecc. Nell’ambito dell’igiene si deve per esempio

ricordare all’assicurato di fare la doccia. Se però egli necessita di aiuto

diretto per lavarsi, allora questa prestazione va considerata come atto

ordinario della vita nell’ambito «igiene personale» e non come accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana. Anche un aiuto indiretto

importante, dove non ci si può limitare a ricordare di fare la doccia, ma si

deve ripetere più e più volte questa ingiunzione e controllare che sia

effettivamente eseguita (v. N. 2017), va considerato sotto l’atto ordinario

della vita «igiene personale» e non come accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana.

Nella conduzione dell’economia

domestica rientrano compiti quali pulire e riordinare, fare il bucato e

preparare i pasti. Le prestazioni di aiuto necessarie vanno però considerate

nell’ottica di impedire che l’assicurato cada in uno stato di abbandono.

Occorre quindi sempre valutare se, in mancanza di aiuto per questi compiti,

l’assicurato dovrebbe essere ricoverato in un istituto o in una clinica. Se ad

esempio non può stirare o pulire le finestre, questo non significa che debba

andare in un istituto o in una clinica. Anche se non può passare

l’aspirapolvere o riordinare regolarmente, non è ancora in uno stato di

abbandono. In tal caso, dunque, le prestazioni di aiuto non possono essere

riconosciute come accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana.

Anche il fatto che debba fare delle pause durante i lavori domestici o che

possa svolgere attività concrete solamente in determinati momenti/giorni non

basta a riconoscere l’accompagnamento.

Per quanto concerne l’obbligo

di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a

corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per

svolgere i lavori domestici (sentenza del TF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010).

Va prestata particolare

attenzione all’aiuto dei familiari, soprattutto per quanto riguarda la

conduzione dell’economia domestica. Al riguardo, ci si deve chiedere come si

organizzerebbe una comunità familiare se non potesse contare su alcuna

prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza del TF I 228/06 del 5

dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci si può aspettare nel

caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla salute.

Se l’assicurato vive nella

stessa economia domestica con suoi familiari, si può esigere che questi ultimi

forniscano il proprio aiuto per i lavori domestici. Si può esigere un aiuto

nell’economia domestica anche da parte dei figli, in funzione della loro età.

Per accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana secondo l’articolo 38 capoverso 1

lettera a OAI si possono intendere sia l’aiuto indiretto che quello diretto da

parte di terzi. Di conseguenza, l’accompagnatore può svolgere anche da solo le

attività necessarie se, per motivi di salute, l’assicurato non ne è in grado

nonostante le istruzioni impartite, la sorveglianza o il controllo (DTF 133 V

450; sentenza del TF I 661/05 del 23 luglio 2007).

L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario affinché l’assicurato

sia in grado di uscire di casa per compiere determinate attività della vita

quotidiana e intrattenere contatti (fare acquisti, svolgere attività del tempo

libero, intrattenere contatti con uffici amministrativi o personale medico,

recarsi dal parrucchiere ecc.; sentenza del TF 9C_28/2008 del 21 luglio 2008).

Oltre all’aiuto dei familiari

(per acquisti, accompagnamento dal parrucchiere ecc.), l’obbligo di ridurre il

danno implica anche fare gli acquisti su Internet e farseli portare a casa.

2.5. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio

AI esamina le condizioni assicurative, tra l’altro, mediante

l'esecuzione di sopralluoghi.

Per il N. 8009 CGI vanno

accertati la grande invalidità, un eventuale onere d’assistenza supplementare

(per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a casa o in istituto). Le

indicazioni fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale

vanno valutate criticamente.

L’ufficio AI verifica se

l’assicurato possa adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per

mantenere o ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati

all’invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con un braccio solo,

mezzi ausiliari, attrezzi). In caso contrario l’aiuto cui deve far ricorso non

è preso in considerazione nella valutazione della grande invalidità (RCC 1989

pag. 228, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la

grande invalidità (N. 8010 CGI).

Secondo il N. 8011 CGI nei casi

di cui al N. 7015 (tranne nei casi speciali di cui ai cap. 3.1.1 e 3.3.1),

occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l’ufficio

AI decide se vi si possa rinunciare. In particolare si può rinunciare

all’accertamento sul posto nei casi di revisione di un AGI per una grande

invalidità di grado elevato attribuito a causa di una malattia cronica o

degenerativa o di un AGI dell’AVS in caso di soggiorno in istituto.

Per i N. 8012-8013 CGI se i

rapporti e/o i dati medici sono insufficienti o incompleti, si prende contatto

con il medico curante. Quest’ultimo verifica se i dati riportati sul modulo

corrispondano al suo referto. In base a questi dati si può chiedere, se

necessario, il parere del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio AI un rapporto

scritto con i risultati dell’esame medico e una raccomandazione circa

l’ulteriore trattamento della richiesta di prestazioni dal punto di vista

medico. Sulla base di tali indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali

accertamenti medici supplementari (p. es. un rapporto medico complementare). In

caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto

d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica

mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto

d'inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve essere una

persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall'assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell'inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d'inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l'inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.6. Va infine ricordato che, al pari di

ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.7. In concreto, dal 1° agosto 2022

l’assicurata è al beneficio di una rendita intera dell’AI con grado

d’invalidità dell’80% a causa di una severa vasculite occlusiva oculare

bilaterale.

Nel mese di novembre 2022

l’interessata ha inoltrato anche una domanda volta al riconoscimento di un assegno

per grandi invalidi.

Con decisione del 9 giugno 2023

l’Ufficio AI ha posto l’insorgente al beneficio di un assegno per grandi

invalidi di grado lieve durante il soggiorno al domicilio, dal 1° agosto 2022,

poiché dall’inchiesta domiciliare è emersa unicamente la dipendenza in un atto

ordinario della vita, ovvero spostarsi/mantenere i contatti sociali secondo lo

statuto straordinario previsto dal marginale 3011 CGI, il quale prevede che le

condizioni per un AGI per una grande invalidità di grado lieve sono ritenute

adempiute nei casi seguenti, nei quali non sono dunque necessari accertamenti:

– nel caso dei ciechi e degli ipovedenti gravi.

Dalle tavole processuali emerge

che nel relativo questionario volto all’ottenimento della prestazione (doc. 23

incarto AI) l’interessata ha dichiarato di aver perso totalmente la vista in

entrambi gli occhi dal mese di luglio 2021 e meglio di aver avuto una perdita

improvvisa della vista, in pochi giorni, a causa di un infarto agli occhi. Ella

ha indicato di necessitare dell’aiuto di terze persone da luglio 2021 per

compiere gli atti ordinari della vita.

In particolare ha addotto di

abbisognare dell’aiuto per vestirsi e svestirsi (“assistenza 3 volte al

giorno per la scelta, il controllo e presa dei vestiti dall’armadio”), per

alzarsi/sdraiarsi/coricarsi (“assistenza quotidiana e notevole per la

mobilità verso l’oggetto in questione e l’orientamento negli spazi”), per

mangiare (“assistenza 3 volte al giorno, durante i pasti per la

preparazione, taglio del cibo, e descrizione del cibo”), per la cura del

corpo (“assistenza 2 volte al giorno per lavarmi, organizzare la doccia e

controllo della mia sicurezza durante lo svolgimento. Assistenza completa per

radermi il corpo interamente 2 volte a settimana”), per fare i propri

bisogni (“supervisione quotidiana e notevole durante la pulizia per

verificare che sia avvenuta correttamente assistenza 2 volte al giorno per

riordino vestiti. Fuori casa necessito una persona che mi posiziona verso il

WC, igienizza il WC, mi procura la carta igienica, mi posiziona verso rubinetto

per lavare le mani”), spostarsi/mantenimento dei contatti sociali (“assistenza

quotidiana e notevole per tutti gli spostamenti al di fuori di casa. Assistenza

quotidiana e notevole per il mantenimento dei contatti sociali: descrizione

delle persone che ho davanti, posizionamento del mio corpo verso la direzione

dell’interlocutore, controllo della mia sicurezza, aiuto costante per l’uso del

cellulare”). Ella ha inoltre precisato di necessitare di cure

infermieristiche (“preparazione terapia, sorveglianza su effetti dei

farmaci, somministrazione specifica di farmaco 1 volta a settimana”), dal

15 febbraio 2022 e di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana (“luglio 2021, la limitazione è totale per ogni aspetto della

vita quotidiana a causa della perdita improvvisa della vista. Non posso fare

nulla da sola. Necessito la presenza costante di una persona che utilizza la sua

vista al mio posto”), per i contatti e il disbrigo di attività al di fuori

dell’abitazione (“da luglio 2021, al di fuori della mia abitazione necessito

assistenza per ogni contatto e attività, quotidianamente notevole”) e della

presenza di un terzo per evitare un isolamento (“da luglio 2021,

fondamentale la presenza di un terzo per mantenere qualsiasi tipo di contatto

sociale, sia per la mobilità sia per la descrizione dell’ambiente e della

situazione che si viene a creare quotidianamente notevole”).

L’8 maggio 2023 l’Ufficio AI ha

provveduto ad eseguire un’inchiesta al domicilio dell’assicurata, dove abita

con la madre ed il fratello. Le relative conclusioni sono confluite nel

rapporto del 25 maggio 2023 come segue:

" (…)

3. Informazioni sulla grande invalidità

Diagnosi: vasculite oculare severa occlusiva bilaterale con

seguente cecità quasi completa; morbo di Crohn.

La signora RI 1 riferisce di avere perso la vista nel giro di

pochi giorni e improvvisamente. Si è sottoposta a innumerevoli ricerche e

visite mediche anche oltre i confini nazionali alfine di capire cosa sia

successo ma l’unica ipotesi plausibile ricevuta che spieghi l’accaduto è da

ricercarsi nella somministrazione di farmaci che hanno provocato questo

“infarto agli occhi”.

A livello fisico, a parte gli occhi afferma di stare bene; a

livello emotivo vi sono dei momenti in cui ancora “barcolla”. Trascorre tutto

il giorno da sola, per uscire di casa deve essere sempre accompagnata. Al

momento afferma di essere ancora piuttosto dipendente dai familiari per gran

parte della sua quotidianità.

L’assicurata, tramite il suo rappresentante legale, descrive

limitazioni che sono riassunte alla pagina 5 delle osservazioni datate

15.12.2022 (GED 16.12.2022). A tal proposito ogni singolo punto verrà analizzato

e trattato nel presente rapporto, ogni argomento ai relativi capitoli.

3.1.1 Vestirsi, svestirsi, preparare i vestiti, mettere o

togliere una protesi

La signora RI 1 afferma di necessitare ancora dell’aiuto dei suoi

familiari per scegliere e preparare i vestiti; ella necessita inoltre di

puntuali indicazione circa la loro correttezza (davanti dietro, diritto –

rovescio) e pulizia. Il mattino e/o per uscire di casa si veste quindi con un

familiare presente, abitualmente la madre. La sera togliere i vestiti e

indossare i capi per dormire le riesce con maggiore facilità.

Il fatto che l’assicurata adotti un abbigliamento più confacente

al suo stato di salute (comodo e senza allacciature particolari) rientra

nell’obbligo di ridurre il danno, così come vuole la giurisprudenza (CGI 2028).

Lo stesso dicasi per una maggiore suddivisione e organizzazione degli spazi

vitali, compresa la suddivisione dei capi di vestiario negli armadi e la sua

collaborazione nel riordino dei vestiti, insieme alla madre e al fratello, è

infatti indispensabile; altresì è normale che ci voglia un tempo di

apprendimento e di “allenamento” a questa nuova organizzazione e ciò non

costituisce un elemento per riconoscere la grande invalidità. Sono inoltre

disponibili sul mercato, a costo contenuto, mezzi ausiliari in grado di

riconoscere il tessuto e il colore al fine di rendere possibile una scelta

adeguata dell’abbigliamento.

L’atto non è riconosciuto.

3.1.2 Alzarsi, sedersi e coricarsi

La signora RI 1 afferma di essere funzionalmente in grado di

alzarsi, sedersi così come di coricarsi la sera e alzarsi il mattino, è

orientata a livello temporale ed in grado di sapere che ore sono tramite il

telefono.

L’autonomia è conservata, l’atto non

è riconosciuto.

3.1.3 Mangiare (portare il pasto a letto, tagliare gli

alimenti, portare gli alimenti alla bocca, necessità di alimenti speciali, ad

es. alimenti in purea o per sonda, escluse le diete)

La signora RI 1 afferma di non essere ancora in grado di

utilizzare il coltello nemmeno per tagliare alimenti morbidi né spalmare; le

pietanze le vengono quindi non solo cucinate ma anche regolarmente preparate

nel piatto; a casa mangia spesso anche con le mani mentre fuori casa solo

alimenti che può mangiare con il cucchiaio.

Come per il vestirsi, si tratta di trovare delle nuove

strategie di apprendimento dell’atto e ciò non costituisce un elemento per

riconoscere la grande invalidità. L’uso delle posate non è precluso poiché la

motricità fine è intatta. Per quanto riguarda le limitazioni correlate alla

cecità si ricorda l’esigibilità di dotarsi di specifici mezzi ausiliari come ad

esempio piatti con bordi rialzati per evitare che il cibo fuoriesca. Ella

inoltre deve sviluppare delle strategie organizzative al fine di gestire le

stoviglie al meglio, utilizzando se del caso anche materiale in plastica

infrangibile al posto del vetro e della ceramica. Si ricorda infine che la

giurisprudenza ha precisato che l’aiuto per tagliare alimenti a pasta dura non

è considerato notevole né regolare, poiché non sono alimenti che si consumano

tutti i giorni (CGI 2037).

L’atto non è dunque riconosciuto.

3.1.4 Igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare

il bagno o la doccia)

La signora RI 1 afferma di aver bisogno della preparazione di

tutti i prodotti in modo ordinato, riesce a lavarsi da sola ma attualmente

esegue la doccia solo se c’è qualcuno a casa che la può aiutare in caso di

bisogno (si sente più sicura); anche per lavarsi le mani lo può fare in

autonomia solo a casa perché sa dove c’è il sapone, non è più in grado di

truccarsi, aiuto necessario per il taglio delle unghie.

CGI 2023: Il compimento difficoltoso o rallentato degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità

(9C_633/2012).

CGI 2017: Per poter essere riconosciuto, l’aiuto indiretto deve

raggiungere una certa intensità; una semplice ingiunzione non è sufficiente (v.

N. 8026.1). Non basta ad esempio dover ricordare più volte all’assicurato di

andare a fare la doccia. Occorre almeno sorvegliare lo svolgimento dell’azione

e, se del caso, poter intervenire.

CIGI 2018: Questa forma di aiuto che riguarda principalmente

gli invalidi psichici e mentali presuppone la presenza regolare di una terza

persona che sorvegli personalmente l’assicurato nelle attività quotidiane in

questione, lo solleciti ad agire, gli impedisca di compiere azioni dannose e

all’occorrenza l’aiuti. Tale forma di aiuto deve tuttavia essere distinta dall’aiuto

nell’affrontare le attività quotidiane (accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana; cap. 2.6).

Nel caso in questione l’assicurata si è dichiarata autonoma

nello svolgimento dell’azione del lavarsi e il genitore rimane in un altro locale

della casa, senza che l’atto sia sorvegliato personalmente né accompagnato

fisicamente. Ricordo che, per poter considerare un atto nell’AGI, la

dipendenza, il bisogno cioè di un aiuto diretto o indiretto, deve avere

carattere di regolarità e dev’essere notevole, così come vuole la

giurisprudenza. Per quanto dichiarato in sede di colloquio non è questo il caso

e l’atto non viene pertanto considerato in base alle CGI sopra citate. Ricordo

infine l’obbligo di ridurre il danno con appositi mezzi ausiliari o con delle

modifiche del locale, le quali non sono state ancora prese in considerazione,

in particolare non è stato ancora interpellato un ergoterapista. Infine, per

quanto riguarda l’uso corretto dei prodotti fa parte della strategia da

adottare, l’organizzarsi per esempio acquistando prodotti di forme differenti

riconoscibili al tatto, come pure disporli abitualmente nella stessa posizione.

L’atto non è riconosciuto.

3.1.5 Andare al gabinetto (riordinare vestiti, igiene

personale controllare la pulizia, andare al gabinetto in modo inusuale)

La signora RI 1 afferma di essere autonoma nell’espletare i propri

bisogni fra le mura domestiche, posto che la mamma le prepari la carta igienica

e le salviettine umidificate; fuori casa deve essere accompagnata e aiutata in

tutto.

L’aiuto prestato fuori casa non apre il diritto alla grande

invalidità (non regolare) e, se del caso, è considerato nell’atto degli

spostamenti esterni. La predisposizione delle salviettine e della carta

igienica è acquisibile facilmente in un contesto di riorganizzazione degli

spazi ordinario e ripetitivo e non rappresenta una grande invalidità.

L’assicurata non riceve né aiuto diretto né indiretto e l’atto non è dunque

riconosciuto.

3.1.6 Spostarsi in casa, fuori casa, mantenere i contatti

sociali

La signora RI 1 afferma di essere ora autonoma fra le mura

domestiche dove si sposta con lentezza e molta attenzione; fuori casa è invece

totalmente dipendente da terzi per recarsi in ogni luogo di cui necessita e per

il mantenimento dei contatti sociali.

L’atto sarà contemplato nel punto seguente (caso speciale per

ipovedenti e ciechi).

3.1.7 A causa di una lesione agli organi sensoriali (ad es.

ridotta acuità visiva) o di una grave infermità fisica, la persona assicurata

ha bisogno dell'aiuto di terzi per mantenere i contatti sociali

Sì, assegno per grandi invalidi di grado lieve è riconosciuto

tramite lo statuto speciale della CGI alla cifra marginale 3011.

3.2 La persona assicurata necessita, a causa di un danno alla

salute, in modo regolare e duraturo di un accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana? (aiuti che permettono di vivere in modo autonomo,

accompagnamento per compiere attività della vita quotidiana e intrattenere

contatti fuori casa, presenza regolare di una terza persona per evitare

l'isolamento permanente)

L’esame dei singoli atti ha permesso di confermare un’autonomia

ancora presente nel vestirsi, nei trasferimenti (alzarsi/sedersi/coricarsi),

nell’alimentarsi, nel lavarsi e nel recarsi al gabinetto mentre viene

riconosciuta una dipendenza da terzi nell’atto di spostarsi e mantenere i

contatti sociali, atto per altro riconosciuto con lo statuto speciale secondo

CGI 3011 che non solo apre il diritto al grado esiguo nonostante la dipendenza

in un solo atto, ma comporta, nel caso di una richiesta di prestazioni del

contributo di assistenza, che il computo sia dell’ordine di 60 ore mensili

anziché delle consuete 40 ore relative ad un grado lieve. Tale deroga riconosce

quindi già una maggiore difficoltà dovuta alle conseguenze di un’ipovisione o

di una cecità.

Secondo CGI 3011 le condizioni per un AGI per una grande

invalidità di grado lieve sono ritenute adempiute nei casi seguenti, nei quali

non sono dunque necessari accertamenti:

– nel caso dei ciechi e degli ipovedenti gravi

La CIGI 3007 specifica che la grande invalidità è di grado medio

(art. 37 cpv. 2 OAI) se l’assicurata, pur munita di mezzi ausiliari, necessita:

– di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere almeno quattro atti ordinari della

vita;

– di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e

abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente; o

– di aiuto

regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e

abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della

realtà quotidiana.

Precisa inoltre alla cifra marginale 3008 che nelle situazioni in

cui un assicurato ha bisogno non solo di un aiuto per svolgere gli atti

ordinari della vita, ma anche di un accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana, la medesima prestazione di aiuto non può essere considerata

due volte.

La marginale 3009 chiarisce che le varianti elencate al N. 3007

per il grado medio della grande invalidità sono esaustive. Altre combinazioni

con la necessità di sorveglianza, di un accompagnamento dell’organizzazione

della realtà quotidiana e/o con casi speciali non motivano il diritto a un AGI

per una grande invalidità di grado medio.

Vi è però un’eccezione ripresa nella marginale 2108 ossia se,

nell’ambito del caso speciale secondo l’articolo 37 capoverso 3 lettera d OAI,

[L’art. 37 cpv. 3 let. d OAI recita “a causa di un grave danno agli organi

sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con

l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e

considerevole”] è concesso un AGI per una grande invalidità di grado lieve, non

si può riconoscere un accompagnamento per evitare l’isolamento permanente.

Tuttavia, un eventuale accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana per permettere all’assicurato di vivere a casa è possibile e, se del

caso, deve essere esaminato (sentenza del TF I 317/06 del 23 ottobre 2007).

Tanto più, secondo 3012, se sopravvengono altre infermità che potrebbero

influire sul grado della grande invalidità è necessario procedere a ulteriori

accertamenti, come nel caso presente, il morbo di Crohn.

Occorre quindi comprendere se vi sia necessità di riconoscere un

accompagnamento alla realtà quotidiana la cui combinazione con l’assegno esiguo

secondo 3011 (ipovisione e cecità) aprirebbe il diritto all’AGI medio.

Si richiamano le tre situazioni esplicitate all’Art. 38 OAI.

Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

1 Esiste un bisogno di accompagnamento nell’organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 42 capoverso 2 LAI quando un

assicurato maggiorenne non vive in un’istituzione e a causa di un danno alla

salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l’accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l’accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l’isolamento permanente dal mondo esterno (non contemplato nel caso

eccezionale 2108)

Nel caso della signora RI 1, è stato proposto in progetto di

decisione un AGI lieve secondo il caso 3011 ossia per ipovedenti.

L’atto in questione è lo “spostarsi e il mantenimento dei contatti

sociali” secondo statuto speciale. Non è stato per altro richiesto un

contributo d’assistenza.

Per quanto riguarda la diagnosi del morbo di Crohn, per stessa

ammissione dell’assicurata, non sono state rilevate limitazioni invalidanti

relative all’esecuzione degli atti ordinari della vita.

Resta quindi da chiarire se la patologia inibisca la capacità di

gestire l’economia domestica a tal punto che, senza un chiaro intervento della

rete, si scadrebbe progressivamente in una condizione d’indecenza che

costringerebbe l’assicurata ad essere istituzionalizzata in quanto incapace di

mantenere un minimo d’ordine, pulizia e preparazione dei pasti.

Da quanto emerso in sede di colloquio, la manifestazione della

malattia nella fase attuale è lungi dall’inibire in modo influente

l’organizzazione del quotidiano né l’autonomia negli atti ordinari, come

espresso nell’esame dei singoli atti. In particolare, pur comprendendo le

maggiori limitazioni dovute alla cecità improvvisa, esistono sul mercato

specifici mezzi ausiliari o elettrodomestici volti a garantire l’autonomia

delle persone cieche, previo un periodo d’apprendimento: semplici esempi sono

fornelli da cucina a comando vocale, apparecchi di lettura della corrispondenza

con sintesi vocale, aspirapolvere robotizzata, ed altre soluzioni legate alla domotica.

Tali possibilità non sono ancora state vagliate dall’assicurata né dai suoi

famigliari conviventi. Non sono state contattate associazioni di categoria come

ad esempio __________ o __________ le quali sono specializzate e dove vi

lavorano professionisti in grado di consigliare, riorganizzare, istruire le

persone cieche e garantire lo sviluppo della loro autonomia e della loro

sicurezza in casa, come espresso nella CGI 2099 (“Per quanto concerne l’obbligo

di ridurre il danno, occorre per esempio vagliare la possibilità di ricorrere a

corsi o a terapie per imparare a utilizzare mezzi ausiliari adeguati per

svolgere i lavori domestici (sentenza del TF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010”).

Riguardo il nucleo famigliare (l’assicurata vive con la madre e il

fratello adulto) si richiamano le CGI 2100 e 2101 le quali citano:

2100 Va prestata particolare attenzione all’aiuto dei familiari,

soprattutto per quanto riguarda la conduzione dell’economia domestica. Al

riguardo, ci si deve chiedere come si organizzerebbe una comunità familiare se

non potesse contare su alcuna prestazione assicurativa (DTF 133 V 504; sentenza

del TF I 228/06 del 5 dicembre 2006). Questo aiuto va oltre il sostegno che ci

si può aspettare nel caso in cui l’assicurato non presenti alcun danno alla

salute.

2101 Se l’assicurato vive nella stessa economia domestica con suoi

familiari, si può esigere che questi ultimi forniscano il proprio aiuto per i

lavori domestici. Si può esigere un aiuto nell’economia domestica anche da

parte dei figli, in funzione della loro età.

In conclusione, per quanto detto finora, l’accompagnamento non è

riconosciuto.

3.3 La persona assicurata necessita di un aiuto duraturo nelle

cure di base oppure di trattamenti?

La preparazione settimanale dei medicamenti non contempla la

grande invalidità.

3.4 La persona assicurata necessita di una sorveglianza

personale?

No.

3.5 La persona assicurata dispone di mezzi ausiliari?

No.

3.6 L'uso di un mezzo ausiliario potrebbe contribuire a

diminuire la grande invalidità?

Assolutamente sì, come citato nell’intero rapporto.

4. Proposta di decisione

La persona assicurata dipende da terzi per compiere un atto

ordinario della vita:

- spostarsi/mantenere

i contatti sociali secondo statuto straordinario CGI 3011

La situazione descritta è tale dal mese di agosto 2021.

Non necessita di una sorveglianza personale continua.

Non necessita di accompagnamento nell’organizzazione della realtà

quotidiana.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di novembre 2022.

Sono assolte le condizioni per il versamento per grandi invalidi

di grado:

- lieve

a decorrere dal mese di agosto 2022, dopo l’anno di carenza.”

(doc. 39 incarto AI)

Con il ricorso l’assicurata ha

prodotto le seguenti osservazioni in relazione agli atti ordinari della vita

(doc. B):

" Premessa

Vivo a casa con mia madre e mio fratello. Specifico che entrambi

passano fuori casa tutto il giorno, dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Oltre a

questa fascia oraria in cui svolgono la loro attività lavorativa passano altro

tempo fuori casa per condurre la propria vita privata e per dare seguito alle

loro abitudini in particolare durante l’orario dei pasti e le ore serali.

3: Per quanto riguarda

la diagnosi vorrei specificare che la cecità è completa e non

quasi completa.

3.1.1 Vestirsi,

svestirsi:

Credo fortemente che

bisogna prendere in considerazione la mia situazione ad oggi in quanto non

dispongo di nessuno strumento che viene indicato nel rapporto dell’inchiesta

domiciliare e di conseguenza non sono nemmeno in grado di utilizzarlo. Vorrei

dunque che venga analizzato il tutto sulla base di quello che so realmente

svolgere in autonomia oggi.

Per me i capi di

abbigliamento indispensabili variano in base alla stagione. Più nello specifico

in inverno ho bisogno di una persona che fisicamente mi aiuti a mettere le calze

poiché con il tatto non riesco a metterle nel verso giusto e una spiegazione di

una terza persona non è sufficiente per farmi comprendere come svolgere l’atto

fisico di indossare calze in cotone, lana, collant.

Necessito di qualcuno

che mi metta i pantaloni in posizione per poter infilare la gamba nel buco

corretto, altrimenti il rischio è che li metto a rovescio. Anche per quanto

riguarda le mutande vale lo stesso discorso, vi è inoltre una difficoltà in più

poiché vista la grandezza ridotta delle mutande è più complesso comprendere il

verso giusto. È inoltre fondamentale poter scegliere il modello di mutande

adeguato ai pantaloni e alle gonne che mi metto per non risultare inadeguata,

volgare o ridicola. Un altro indumento fondamentale è il reggiseno. Non sono in

grado di allacciare i ganci in autonomia e non sono in grado di toglierlo. Il

reggiseno a ganci però è l’unico che posso indossare per la mia fisicità e di

conseguenza necessito di qualcuno che mi aiuti a metterlo e a toglierlo. La

stessa cosa vale anche per i costumi da bagno che sono ancora più articolati

rispetto alle mutande e al reggiseno.

Necessito di un aiuto

anche per indossare magliette o felpe. Soprattutto per quanto riguarda le

magliette estive la persona deve mettermi fisicamente la maglietta poiché non

riesco a riconoscere il verso giusto e non riesco ad allacciarmi bottoni o

lacci perché non li trovo da sola e quindi non posso uscire di casa senza

maglietta.

Non riesco ad indossare

scarpe estive o invernali perché nella maggior parte dei modelli non è

riconoscibile al tatto qual’ è la scarpa destra o sinistra e di conseguenza non

possono uscire di casa senza indossare le scarpe. Non riesco inoltre ad

allacciare i lacci delle scarpe da ginnastica e anche a slacciarli, perché non

trovando l’estremità del laccio e anche il laccio giusto da tirare si

potrebbero creare quindi dei nodi che non mi permetterebbero di togliere le

scarpe. I guanti in inverno deve mettermeli fisicamente una persona poiché non

riesco a trovare il buco giusto in cui infilare ogni dito. Devo inoltre

utilizzare per forza i guanti con le cinque dita separate poiché altrimenti non

riuscirei ad utilizzare il tatto.

Per quanto riguarda la

riduzione del danno che viene citata nel rapporto, specifico che al momento per

me è impossibile scegliere e comprare nuovi indumenti adeguati e coerenti alla

mia personalità e al mio stile. Ho già subito il trauma di perdere la

possibilità di vedere, ho perso il ricordo della mia immagine e della mia

fisicità e di conseguenza sapere di dover cambiare anche gli indumenti

che ancora ricordo potrebbe richiamare in me il concetto di

depersonalizzazione.

3.1.2: Alzarsi,

sedersi….

Unicamente all’interno

di casa mai (recte: mia; cfr. doc. I, pag. 10) riesco a sedermi sul divano e

sulla sedia e a sdraiarmi ed alzarmi dal letto. Questo ad eccezione che non

vengano spostate le sedie o altri oggetti perché altrimenti devo essere

accompagnata fisicamente alla sedia. Per quanto riguarda gli altri luoghi ho

bisogno del costante aiuto di una terza persona per compiere qualsiasi cambio

di posizione, per sedermi o alzarmi e per sdraiarmi, poiché non sono orientata

nello spazio. La persona deve dunque mettere le mie mani ad esempio sullo

schienale e poi girarmi nella corretta posizione.

Anche per quanto

riguarda sdraiarmi sul letto la persona deve mettermi fisicamente d’avanti al

letto e deve mettermi la mia mano sul cuscino per farmi capire l’orientamento.

3.1.3: Mangiare:

Come già specificato

durante l’inchiesta domiciliare non son più in grado di utilizzare le posate,

in particolare forchetta e coltelli insieme o anche solo il coltello. Non

riesco dunque a tagliare nessun tipo di alimento, anche morbido come ad esempio

la pasta al forno dato che non posso inserire la forchetta nel punto giusto e

tagliare con il coltello una fetta di grandezza adeguata. Non riesco ad

utilizzare il coltello per spalmare il burro o delle creme sul pane, perché è

impossibile girare il coltello in modo tale da far rimanere l’alimento in

equilibrio sulla parte piatta e spalmarlo su tutta la fetta in modo omogeneo. A

casa per mangiare utilizzo di conseguenza sempre le mani, perché con il tatto

riesco a trovare l’alimento e a portarlo alla bocca afferrandolo con le dita

così da non farlo cadere. Se utilizzo invece la forchetta non riesco a mirare

il cibo e a farlo arrivare alla bocca in equilibrio sulla forchetta.

3.1.4 Igiene

personale:

Ho bisogno che una

persona che mi faccia entrare fisicamente nella vasca da bagno e che metta le

mie mani sul rubinetto così da potermi orientare nello spazio. Per determinate

caratteristiche della mia pelle, come ad esempio la psoriasi, devo utilizzare

dei prodotti specifici e non posso acquistarli al supermercato. Inoltre, per

svolgere una completa igiene personale femminile sono necessari molteplici

prodotti come sapone intimo, shampoo, balsamo, maschere in crema, scrub, sapone

per il corpo, sapone per il viso, raspa per i piedi. Necessito dunque che la

persona mi indichi il prodotto quando non riesco a riconoscerlo e che mi

assista quando con un movimento brusco faccio cadere i prodotti fuori dalla

vasca. Non sono in grado di tagliarmi le unghie in autonomia e depilarmi,

quindi la persona deve svolgere l’atto completo. Non sono in grado in fine di

pettinare i capelli per fare un raccolto necessario nei mesi estivi. Fuori da

casa mia non possono svolgere nessun atto di igiene personale perché non

conosco il luogo e il funzionamento di quella doccia, di quel lavandino. Per

lavare i denti devo mettere il dentifricio direttamente in bocca perché altrimenti

non riesco a mirare lo spazzolino se sono in presenza di altre persone alle

quali devo chiedere di mettermi il dentifricio sopra lo spazzolino, perché non

è igienico mettere in bocca il dentifricio che usano tutti. L’aiuto di una

terza persona è frequente e regolare dato che faccio la doccia una volta al

giorno, lavo il viso due volte al giorno, lavo i denti tre volte al giorno, mi

depilo una volta al giorno e mi pettino due volte al giorno.

3.1.5 Andare al

gabinetto:

Ho bisogno di una

persona che verifichi la pulizia dopo che ho espulso le feci poiché non posso

verificarlo senza poter vedere che la carta igienica sia pulita. Ho bisogno

inoltre di un aiuto nel caso in cui finisce la carta igienica o mi cade il

rotolo dalle mani senza quest’ultimo non posso eseguire l’indispensabile

pulizia. Come già specificato, fuori casa non sono autonoma in nessun gesto.

Per la mia patologia intestinale, Morbo di Crohn, vado in bagno molte volte al

giorno e per questo motivo il mio bisogno è frequente. Inoltre, ho bisogno di

una persona che tutti i mesi verifichi l’arrivo, e la fine del ciclo mestruale

e la pulizia.”

Pendente causa la ricorrente ha

prodotto un referto del 12 settembre 2023 con il quale la dr.ssa med. __________,

specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia, ha affermato:

" (…) Certifico

l’acuità visiva di `debole percezione di luce’ su entrambi gli occhi dal

27.9.2021 non più migliorata e non migliorabile.

Questa cecità nel senso

della legge è avvenuta a età di 26 anni in seguito a una grave infiammazione di

entrambi gli occhi.

L’attuale disabilità è

grave e non permette alla paziente di vivere in modo autonomo.” (doc. C)

Ella ha inoltre allegato un’attestazione

dell’operatrice tiflologica, __________ dell’__________ del 13 settembre 2023,

del seguente tenore:

" (…) Nella

mia funzione di operatrice tiflologica, ovvero specialista di riabilitazione

delle persone ipovedenti e cieche, su richiesta della signora RI 1 riguardo

alla decisione dello __________ di concedere un Assegno per Grandi Invalidi di

grado esiguo e non di grado superiore, confermo che dei mezzi ausiliari idonei

possono senz’altro contribuire a diminuire la grande invalidità, bisogna però

tenere in considerazione anche altri elementi:

- il fatto

che il grave danno alla vista è avvenuto improvvisamente significa che

l’accettazione e l’adattamento alla nuova situazione di disabilità è molto

lungo;

- il fatto

che il problema di vista sia avvenuto in età adulta richiede un tempo

maggiore di adattamento alla nuova situazione;

- non da

ultimo, l’utilizzo di mezzi ausiliari va allenato, e anche questo fatto

richiede un certo tempo.” (doc. D)

2.8. Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente e la conseguente eventuale

necessità di aiuto per gli atti ordinari della vita o di accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana, siano stati accuratamente vagliati

dall’Ufficio AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta

analisi della documentazione agli atti, non può confermare la decisione

impugnata.

In una sentenza 9C_410/2009 del

1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11, il Tribunale

federale a proposito di un assicurato, nato nel 1941, che nel 2004 aveva perso

la vista (cfr. consid. A: “[…] (auf Grund eines infolge Carotisstenose und

Papillenatrophie erlittenen Visusverlusts)”) ed era affetto da altre

patologie, circa l’obbligo di ridurre il danno nell’ambito dell’esame delle

condizioni di cui all’art. 37 cpv. 2 lett. c seconda condizione OAI (l’assicurato

necessita di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell’articolo 38), ha affermato che l’interessato deve

mettere in atto tutte le misure che gli permettono di mantenere la propria

indipendenza. In questo senso sono esigibili corsi per il recupero

dell’indipendenza ed altri accorgimenti che permettano di diminuire gli

impedimenti cui deve far fronte. Tuttavia occorre accordargli un periodo di

adattamento, che andrà preso in considerazione solo nell’ambito della revisione

della prestazione (“[…] Dass der Beschwerdeführer gewisse Verrichtungen nach einer

bestimmten Zeit erlernen kann, wie das der Arzt beispielsweise für die

Erlernung der Fortbewegung draussen für eine Dauer von drei Monaten mit

Trainingseinheiten von einer Doppelstunde pro Woche vorsieht, ändert im hier

massgebenden Beurteilungszeitpunkt nichts: Zwar hat sich der Versicherte im

Rahmen der ihm obliegenden Schadenminderungspflicht allen Massnahmen zu

unterziehen, welche ihm ermöglichen, seine Selbstständigkeit zu erhalten. In

diesem Sinne ist es ihm zumutbar, Kurse zur Wiedererlangung der

Selbstständigkeit zu absolvieren und auch sonst persönlich alles vorzukehren,

was seine Einschränkungen mindert. Dazu ist ihm allerdings eine angemessene

Anpassungszeit zuzubilligen, was erst im Rahmen einer erneuten Prüfung

anlässlich einer Revision des Anspruchs zu berücksichtigen ist.”; sottolineatura del

redattore).

Per

quanto concerne più precisamente l’applicazione dell’art. 38 OAI, il Tribunale

federale nella STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.1, ha

rammentato che esso non comprende né l’aiuto di terzi per i sei atti ordinari

della vita, né le cure e la sorveglianza personale. Rappresenta piuttosto un

aiuto complementare ed autonomo, che può essere fornito sotto forma di aiuto

diretto o indiretto a persone affette nella loro salute fisica, psichica o

mentale (STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.1). Nell’ipotesi

dell’art. 38 cpv. 1 lett. a OAI l’accompagnamento per far fronte alle necessità

della vita deve permettere alla persona di gestire lei stessa la sua vita

quotidiana. Interviene quando la persona necessita dell’aiuto per almeno una

delle seguenti attività: strutturare la giornata, far fronte a situazioni che

si presentano tutti i giorni (per esempio problemi di vicinato, questioni di

salute, di alimentazione e d’igiene, attività amministrative semplici) e

gestione della propria casa (aiuto diretto o indiretto di un terzo: DTF 133 V

450, consid. 10). Nel secondo caso (art. 38 cpv. 1 let. b OAI), l’accompagnamento

per far fronte alle necessità della vita deve permettere alla persona

assicurata di lasciare il proprio domicilio per alcune attività o appuntamenti

necessari, quali gli acquisti, i divertimenti, o i contatti con i servizi

ufficiali, il personale medico, il parrucchiere (STF 9C_28/2008 del 21 luglio

2008, consid. 3). Nella terza ipotesi (art. 38 cpv. 3 lett. c OAI),

l’accompagnamento deve prevenire il rischio d’isolamento durevole e la perdita

dei contatti sociali e il conseguente peggioramento dello stato di salute della

persona assicurata (STF 9C_543/2007 del 28 aprile 2008, consid. 5.2, pubblicata

in SVR 2008 IV n. 52).

La necessità dell’assistenza di

un terzo per lo svolgimento dei lavori domestici può giustificare, da sola, il

riconoscimento del bisogno d’accompagnamento per far fronte alle necessità

della vita (STF 9C_330/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4, con rinvio alla

STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.1) e deve essere esaminata

oggettivamente, secondo lo stato di salute della persona interessata,

indipendentemente dall’ambiente in cui si trova; ciò che importa è la questione

di sapere se nella situazione in cui dipendesse solo da sé stessa, la persona

assicurata avrebbe bisogni dell’aiuto di un terzo. L’assistenza fornitagli dai

suoi familiari concerne l’obbligo di ridurre il danno e deve essere esaminato

solo in una seconda fase (STF 9C_584/2022 del 12 luglio 2023, consid. 2.3; STF 9C_330/2017

del 14 dicembre 2017, consid. 4, con rinvio alla STF 9C_410/2009 del 9C_410/2009

del 1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11 e alla STF

9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.2).

Nella più volte citata sentenza

9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.5, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11,

il Tribunale federale ha riconosciuto il diritto della persona assicurata ad un

assegno per grandi invalidi di grado medio, affermando, a proposito

dell’obbligo di ridurre il danno:

" (…)

5.5 Zu prüfen bleibt, inwiefern es die Schadenminderungspflicht

des Versicherten gebietet, sich der Mithilfe nächster Angehöriger, hier konkret

der Ehefrau, zu bedienen. Die Auswirkungen des Gesundheitsschadens auf die

Einsatzfähigkeit sind durch geeignete organisatorische Massnahmen und die

Mithilfe der Familienangehörigen möglichst zu mildern. Diese Mithilfe geht zwar

weiter als die ohne Gesundheitsschaden üblicherweise zu erwartende

Unterstützung, jedoch darf den Familienangehörigen keine unverhältnismässige

Belastung entstehen (nicht publ. E. 8 des Urteils BGE 130 V 396, veröffentlicht

in SVR 2005 IV Nr. 6 S. 21, I 457/02; SVR 2006 IV Nr. 25 S. 85 E. 3.1, I 3/04).

Vielmehr ist bei der Mitarbeit von Familienangehörigen stets danach zu fragen,

wie sich eine vernünftige Familiengemeinschaft einrichten würde, sofern keine

Versicherungsleistungen zu erwarten wären (Urteile I 1013/06 vom 9. November 2007 und I 228/06 vom 5. Dezember 2006, E. 7.1.2; vgl. zum

Ganzen auch Robert Ettlin, Die Hilflosigkeit als versichertes Risiko in der

Sozialversicherung, Diss. Freiburg 1998, S. 246). Zu dieser Frage hat sich der

Abklärungsbericht nicht detailliert geäussert (vgl. indessen zur Pflicht des

Abklärungsdienstes, die Zumutbarkeit im Rahmen der Schadenminderungspflicht darzulegen:

Urteil I 446/05 vom 6. Oktober 2005, mit Hinweis auf I 300/04 vom 19.Oktober

2004, E. 6.2.2).

Vorliegend fällt der Ehefrau unbestrittenermassen

ein erheblicher Mehraufwand neben der Besorgung des Haushalts an. Die dauernden

und umfassenden Handreichungen für den Ehemann, wie sie aus dem

Abklärungsbericht zu den einzelnen Lebensverrichtungen ersichtlich sind, und

dessen Begleitung zu Hause überschreiten das übliche Mass dessen, was gemeinhin

unter zumutbarer Mithilfe der Ehefrau zu subsumieren ist, auch wenn der

Haushalt so organisiert sein sollte, dass die Ehefrau grundsätzlich für die

Besorgung desselben verantwortlich ist und der Ehemann keine Mithilfe leistet.

Der Mehraufwand kann deshalb nicht im Rahmen der Schadenminderungspflicht

gefordert werden, um dem Versicherten einen Anspruch auf lebenspraktische

Begleitung abzusprechen, insbesondere nicht unter den gegebenen besonderen

Umständen, wonach der Versicherte vor der Einreise seiner Ehefrau in die

Schweiz einen Monat vor Eintritt der Sehbehinderung als Saisonnier seinen

Haushalt jahrelang selbst und später zusammen mit seinem Sohn besorgt hat, was

Verwaltung und Vorinstanz unberücksichtigt gelassen haben, und schliesslich im

Nachhinein nicht verlässlich geklärt werden kann, wie sich die Familie im

Gesundheitsfall zweckmässig eingerichtet hätte.”

2.9. Tornando al

caso di specie, dalla lettura dell’inchiesta a domicilio del 25 maggio 2023 (doc.

39 incarto AI, cfr. consid. 2.7) si evince che il consulente sociale ha imposto

alla ricorrente, che ha perso improvvisamente la vista in giovane età, sia per

quanto concerne gli atti ordinari della vita, sia per quanto riguarda

l’accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana, l’obbligo di

ridurre il danno tramite mezzi ausiliari, strategie di apprendimento e

organizzative oltre che all’allenamento, senza tuttavia prevedere alcun periodo

di adattamento (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in

SVR 2011 IV n. 11). A ragione la ricorrente afferma che occorre prendere in

considerazione la sua situazione al momento attuale, e meglio a quello

dell’emissione della decisione impugnata che determina di principio il periodo

temporale del controllo giudiziario (cfr. STF 8C_323/2023, 8C_324/2023,

8C_325/2023 del 17 ottobre 2023, consid. 8.3, con rinvio alla DTF 148 V 21

consid. 5.3, DTF 143 V 409 consid. 2.1, DTF 131 V 242 consid. 2.1, DTF 121 V

362 consid. 1b) e che non dispone ancora dei mezzi ausiliari necessari e non è

riuscita a mettere in atto le strategie necessarie per adattarsi al nuovo stato

di salute.

Ciò viene del resto confermato dall’operatrice

tiflologica, __________ dell’__________, la quale il 13 settembre 2023, ha

evidenziato che se è vero che dei mezzi ausiliari idonei possono senz’altro

contribuire a diminuire la grande invalidità, d’altra parte bisogna tenere

conto che il grave danno alla vista è avvenuto improvvisamente, che il fatto

che sia avvenuto in età adulta richiede un maggior tempo di adattamento alla

nuova situazione e che l’utilizzo dei mezzi ausiliari va allenato e richiede in

certo periodo di tempo (doc. D).

Inoltre, l’Ufficio AI ha ritenuto

esigibile, in generale, l’aiuto da parte della madre e del fratello, senza

tuttavia accertare se essi, come sostenuto dalla ricorrente, sono assenti dal

domicilio dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, lasciando l’interessata

da sola per tutta la giornata. Ora, come visto (STF 9C_410/2009 del 1° aprile

2010, consid. 5.5, pubblicata in SVR 2011 IV n. 11), i membri della famiglia,

pur dovendo collaborare, non devono comunque sostenere un onere sproporzionato

(“[…] Diese Mithilfe geht zwar weiter als

die ohne Gesundheitsschaden üblicherweise zu erwartende Unterstützung, jedoch

darf den Familienangehörigen keine unverhältnismässige Belastung entstehen […]”). Su questo aspetto occorre ancora indagare.

In

queste condizioni, l’incarto deve essere rinviato all’Ufficio AI affinché decida

in merito al diritto all’assegno per grande invalida per l’assicurata

nell’ambito degli atti ordinari della vita senza prendere in considerazione i

mezzi ausiliari, le strategie di apprendimento e organizzative e

all’allenamento necessari, ma sulla base della situazione effettiva e concreta

al momento della visita presso l’insorgente, la quale dovrà comunque essere

resa attenta dall’UAI circa il suo obbligo di ridurre il danno, che sarà preso

in considerazione al più presto nell’ambito della procedura di revisione

dell’assegno per grande invalida (STF 9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.4,

pubblicata in SVR 2011 IV n. 11: “[…]

Dazu ist ihm allerdings eine angemessene Anpassungszeit

zuzubilligen, was erst im Rahmen einer erneuten Prüfung anlässlich einer

Revision des Anspruchs zu berücksichtigen ist.”; sottolineatura del redattore).

Anche nell’ambito dell’esame

della necessità, in modo regolare e duraturo, di un accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana (art. 38 OAI), l’UAI dovrà procedere

ad un esame oggettivo, secondo lo stato di salute dell’insorgente, indipendentemente

dall’ambiente in cui si trova; ciò che importa è la questione di sapere se

nella situazione in cui dipendesse solo da sé stessa, la ricorrente avrebbe

bisogno dell’aiuto di un terzo. Anche in questo caso occorrerà prendere in

considerazione un periodo di adattamento.

L’assistenza fornitagli dai suoi

familiari concerne l’obbligo di ridurre il danno e dovrà essere esaminata solo

in una seconda fase (STF 9C_584/2022 del 12 luglio 2023, consid. 2.3; STF

9C_330/2017 del 14 dicembre 2017, consid. 4, con rinvio alla STF 9C_410/2009

del 9C_410/2009 del 1° aprile 2010, consid. 5.4, pubblicata in SVR 2011 IV n.

11 e alla STF 9C_425/2014 del 26 settembre 2014, consid. 4.2).

In tale contesto l’Ufficio AI dovrà

accertare con precisione i periodi di presenza dei familiari presso il

domicilio dell’assicurata, e stabilire in che misura l’aiuto della madre e del

fratello può essere esigibile.

Infine, per quanto concerne

l’atto dell’andare al gabinetto (incluso il riordino del gabinetto

in modo inusuale, la vestizione, l’igiene personale e il controllo della

pulizia), nell’ambito dell’inchiesta domestica la ricorrente aveva affermato di

essere autonoma nell’espletare i propri bisogni fra le mura domestiche, posto

che la mamma le prepari la carta igienica e le salviettine umidificate, mentre

fuori casa deve essere accompagnata e aiutata in tutto.

Con le sue osservazioni la

ricorrente ha aggiunto tra l’altro di aver “bisogno di una persona che

verifichi la pulizia dopo che ho espulso le feci poiché non posso verificarlo

senza poter vedere che la carta igienica sia pulita” (doc. B). Ciò che,

alla luce della patologia di cui è affetta, appare assodato.

Ora, la giurisprudenza federale

annovera tra gli atti parziali dell’atto di andare in gabinetto la necessità di

terzi di verificare la pulizia (DTF 121 V 88 consid. 6b: “[…] Schliesslich bezeichnete das Gericht

entgegen der damals vom BSV vertretenen Auffassung auch eine nur kurze,

regelmässige Nachkontrolle als erheblich, da sie eine notwendige Teilfunktion

der Lebensverrichtung "Notdurft" darstelle (nicht veröffentlichtes

Urteil S. vom 13. Dezember 1991);

im besonderen erwog es, die Überprüfung der Reinlichkeit sei

nicht nur aus hygienischen, gesundheitlichen und sozialpraktischen Gründen,

sondern auch aus der allgemeinen Sicht der Menschenwürde unentbehrlich;

unabhängig davon, dass diese Nachkontrolle nur wenig Zeit beanspruche, handle

es sich dabei um eine beachtliche indirekte Dritthilfe bei einer einzelnen

Lebensverrichtung […]”)

Tale atto, pertanto, va riconosciuto

indipendentemente dall’esito del rinvio.

2.10. Ne consegue che, annullata la

decisione impugnata, fermo restando il diritto all’assegno per grandi invalidi

di grado lieve (art. 37 cpv. 3 lett. d OAI) e il riconoscimento dell’atto di

andare in gabinetto per la necessità di terzi di verificare la pulizia,

l’incarto va rinviato all’Ufficio AI perché proceda come ai considerandi.

A questo proposito va rammentato

che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria

giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa

la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le

riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la

causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

In concreto, con la

conferma del diritto all’assegno per grandi invalidi di grado lieve, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza

9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2020.12

del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120

del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27

luglio 2015).

2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso (il rinvio della causa con esito

aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023

del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per complessivi fr. 500 sono poste a

carico dell’UAI, che verserà alla

ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1

lett. g LPGA).

Per questi

motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata, fermo restando il diritto all’assegno per grandi invalidi

di grado lieve, è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché

proceda come ai considerandi.

Considerandi

2.

Le spese per fr. 500 sono poste a

carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti