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Decisione

32.2023.76

A ragione l’Ufficio AI ha negato a un’assicurata (2008) affetta da scoliosi associata a ipercifosi, il diritto a prestazioni sanitarie. La patologia non costituisce un’infermità congenita ai sensi della cifra 152 OIC-DFI e non adempie i criteri di gravità richiesti dal marg. 737/937.2 CPSI

7 dicembre 2023Italiano8 min

decisione 18 aprile 2023 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2023.76

FS

Lugano

7 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Francesco

Sciuchetti, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3

luglio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° giugno 2023

emanata da

Ufficio assicurazione invalidità,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. A favore

di RI 1, nata il __________ 2008, nel mese di gennaio 2023 è stata inoltrata

una domanda di provvedimenti sanitari. Con rapporto medico 27 gennaio 2023

(cfr. docc. 5 e 6 incarto AI) il curante dr. med. __________, ha indicato la

diagnosi rilevante di “Scoliosi associata ad ipercifosi” e quale

trattamento necessario ad evitare il suo peggioramento la fisioterapia.

1.2.

Sottoposta la succitata documentazione medica al vaglio del SMR (cfr.

annotazione 17 aprile 2023 del SMR in doc. 11 incarto AI), con progetto di

decisione 18 aprile 2023 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto

che non fossero adempiuti i presupposti stabiliti dalla Circolare sui

provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI), evidenziando

come, ai sensi della stessa, quella dell’assicurata non fosse da considerarasi una

scoliosi medio-grave giustificante la presa a carico del provvedimento

conservativo richiesto da parte dell’AI.

Con

decisione 1. giugno 2023, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di assunzione

di provvedimenti sanitari (doc. 13 incarto AI).

1.3.

Con scritto 9 giugno 2023 il dr. med. __________ ha chiesto all’Ufficio

AI di rivedere la decisione di rifiuto indicando che “la scoliosi può

progredire e la paziente necessita di cure specialistiche” (doc. 14 incarto

AI).

Su

indicazione dell’amministrazione l’assicurata, rappresentata dalla madre, si è

rivolta allo scrivente Tribunale e, con ricorso 3 luglio 2023, ha avversato la

menzionata decisione chiedendo di “rivalutare il vostro rifiuto inquanto

come voi sapete la scoliosi di mia figlia non va a migliorare ma

sfortunatamente a peggiorare e di conseguenza necessita di cure specialistiche

[…]”.

1.4.

Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso.

Evidenzia come la patologia lamentata non costituisca un’infermità congenita ai

sensi della cifra 152 OIC-DFI, ritenendo che l’art. 13 LAI non sia quindi

applicabile. Ribadisce inoltre che non essendo dati, conformemente alla CPSI, i

presupposti per prendere a carico il provvedimento di natura conservativa in

parola (fisioterapia), la domanda di prestazioni deve essere respinta.

considerato in

diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà

dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere

nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).

2.2. Oggetto

del contendere è se la problematica scoliotica dell’assicurata possa o meno

essere riconosciuta quale infermità congenita ai sensi della cifra 152 OIC

[Malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre

saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia

della vertebra)], oppure se il provvedimento conservativo richiesto

(fisioterapia) possa venire eccezionalmente assunto dall’AI in virtù del marg. 737/937.2

della CPSI.

2.3. Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità

Considerandi

hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto essi siano necessari e

idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o

la loro capacità di svolgere le mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per

il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Secondo

l’art. 8 cpv. 2 LAI, il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e

21.

esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita

professionale o svolgimento delle mansioni consuete.

L’art. 12

cpv. 1 LAI dispone che, fino al compimento dei

20, anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari

d’integrazione destinati non alla cura dell’affezione in quanto tale ma

direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione

professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento

delle mansioni consuete.

Il marg.

737/937.1 della CPSI indica per le scoliosi idiopatiche che:

" I provvedimenti conservativi

(ginnastica, fisioterapia) per la scoliosi idiopatica (non congenita) rappresentano

una cura dell’affezione in quanto tale e non vengono assunti dall’AI (per le

eccezioni v. N. 737/937.2 e737/937.3).

Il marg. 737/937.2 dispone che:

" Il trattamento delle scoliosi

medio-gravi (angolo di Cobb 20-40°/50°) è assunto secondo il N. 54 non appena e

finché vi è il rischio di gravi postumi. Se ne deve attendere l’insorgenza dal

momento in cui l’ortopedico prescrive che, per almeno un anno, sia portato un

apparecchio correttivo (p. es. corsetto a tre punti). L’obbligo dell’AI di

erogare la prestazione cessa non appena l’apparecchio non deve più essere

portato. Le spese per un trattamento di fisioterapia associato ad altri

provvedimenti vengono assunte fintanto che è necessario il trattamento con

corsetto (v. N. 76 e 737/937.1).”

L’art. 13

cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno

diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3

cpv. 2 LPGA).

Secondo l’art.

13.

cpv. 2 LAI, i provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per

la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e

perinatali che: sono diagnosticate da un medico specialista (lett. A);

compromettono la salute (lett. b); presentano una certa gravità (lett. c);

richiedono cure di lunga durata o complesse (lett. d); e possono essere curate

con i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14 (lett. e).

Le infermità

congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo

13.

sono stabilite dal Consiglio federale (art. 14ter cpv. 1 lett. b

LAI).

Facendo uso

della delega di cui sopra, l’Esecutivo federale ha emanato l’ordinanza sulle

infermità congenite (OIC), abrogata e riformulata in un’ordinanza

dipartimentale, ovvero l’OIC-DFI, il 1° gennaio 2022.

Giusta l’art. 1 OIC-DFI le infermità congenite per le quali sono

concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 della LAI sono enumerate

in allegato.

Secondo

la cifra 152 OIC-DFI costituiscono delle patologie congenite interessanti la

colonna vertebrale che possono essere prese a carico dall’AI le “malformazioni

vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco

tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra)”.

2.4

Occorre

quindi esaminare se la patologia dell’assicurata costituisca un’infermità

congenita per la quale sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’art. 13

LAI ai sensi della menzionata ordinanza dipartimentale. In caso contrario

bisognerà esaminare se la fisioterapia di cui necessita l’assicurata possa

essere assunta dall’AI in virtù del marg. 737/937.2 della CPSI.

2.4.1

Con

rapporto 27 gennaio 2023 il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di “Scoliosi

associata ad ipercifosi”, D7-L2 a convessità sinistra con angolo di

Cobb 7°. Ha inoltre osservato che “non sono visibili malformazioni

vertebrali alla radiografia, solo una TAC potrebbe rivelarcele, esame che al

momento non è stato effettuato in quanto irradiante ed inutile per il

trattamento”, indicando quale trattamento necessario a evitare un

peggioramento e un busto ortopedico, la fisioterapia.

Il medico

SMR ha ritenuto che, sulla base di tale rapporto medico, “non vi sono le

condizioni per riconoscere la garanzia N. 152 OIC-DFI”. Ha inoltre indicato

che “In forza alla c.m. 737/937.1 CPSI non è possibile assumere i costi per

la fisioterapia ambulatoriale in quanto si tratta della cura vera e propria

della patologia.” (doc. 11 incarto AI).

Ora, senza

misconoscere la gravità della problematica scoliotica, in assenza di

malformazioni vertebrali congenite diagnosticate, trattandosi nel caso di

specie di “una scoliosi ed una ipercifosi, che non comportano tuttavia un

danno alle vertebre” (risposta di causa, p. 2), a ragione l’Ufficio AI,

sulla base dell’annotazione del proprio servizio medico, ha ritenuto che la

patologia non costituisca un’infermità congenita ai sensi della cifra 152

OIC-DFI (cfr. supra consid. 2.3).

2.4.2

Nemmeno

sono del resto sono adempiuti i criteri di gravità richiesti dal marg.

737/937.2 CPSI per assumere il provvedimento conservativo in parola (cfr. supra

consid. 2.4) (sulla validità delle

direttive e delle circolari UFAS cfr. DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V

257.

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3), presentando la scoliosi

dell’assicurata, come accennato (cfr. supra consid. 2.5), un angolo di Cobb 7°

senza la necessità di portare un apparecchio correttivo.

2.5

Ne

consegue che la decisione impugnata deve essere confermata, mentre il ricorso va

respinto.

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono

poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti