32.2023.76
A ragione l’Ufficio AI ha negato a un’assicurata (2008) affetta da scoliosi associata a ipercifosi, il diritto a prestazioni sanitarie. La patologia non costituisce un’infermità congenita ai sensi della cifra 152 OIC-DFI e non adempie i criteri di gravità richiesti dal marg. 737/937.2 CPSI
7 dicembre 2023Italiano8 min
decisione 18 aprile 2023 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2023.76
FS
Lugano
7 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco
Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3
luglio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° giugno 2023
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. A favore
di RI 1, nata il __________ 2008, nel mese di gennaio 2023 è stata inoltrata
una domanda di provvedimenti sanitari. Con rapporto medico 27 gennaio 2023
(cfr. docc. 5 e 6 incarto AI) il curante dr. med. __________, ha indicato la
diagnosi rilevante di “Scoliosi associata ad ipercifosi” e quale
trattamento necessario ad evitare il suo peggioramento la fisioterapia.
1.2.
Sottoposta la succitata documentazione medica al vaglio del SMR (cfr.
annotazione 17 aprile 2023 del SMR in doc. 11 incarto AI), con progetto di
decisione 18 aprile 2023 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni, ritenuto
che non fossero adempiuti i presupposti stabiliti dalla Circolare sui
provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI), evidenziando
come, ai sensi della stessa, quella dell’assicurata non fosse da considerarasi una
scoliosi medio-grave giustificante la presa a carico del provvedimento
conservativo richiesto da parte dell’AI.
Con
decisione 1. giugno 2023, l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di assunzione
di provvedimenti sanitari (doc. 13 incarto AI).
1.3.
Con scritto 9 giugno 2023 il dr. med. __________ ha chiesto all’Ufficio
AI di rivedere la decisione di rifiuto indicando che “la scoliosi può
progredire e la paziente necessita di cure specialistiche” (doc. 14 incarto
AI).
Su
indicazione dell’amministrazione l’assicurata, rappresentata dalla madre, si è
rivolta allo scrivente Tribunale e, con ricorso 3 luglio 2023, ha avversato la
menzionata decisione chiedendo di “rivalutare il vostro rifiuto inquanto
come voi sapete la scoliosi di mia figlia non va a migliorare ma
sfortunatamente a peggiorare e di conseguenza necessita di cure specialistiche
[…]”.
1.4.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI chiede di respingere il ricorso.
Evidenzia come la patologia lamentata non costituisca un’infermità congenita ai
sensi della cifra 152 OIC-DFI, ritenendo che l’art. 13 LAI non sia quindi
applicabile. Ribadisce inoltre che non essendo dati, conformemente alla CPSI, i
presupposti per prendere a carico il provvedimento di natura conservativa in
parola (fisioterapia), la domanda di prestazioni deve essere respinta.
considerato in
diritto
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di
principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà
dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere
nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della LOG
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Oggetto
del contendere è se la problematica scoliotica dell’assicurata possa o meno
essere riconosciuta quale infermità congenita ai sensi della cifra 152 OIC
[Malformazioni vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre
saldate a blocco tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia
della vertebra)], oppure se il provvedimento conservativo richiesto
(fisioterapia) possa venire eccezionalmente assunto dall’AI in virtù del marg. 737/937.2
della CPSI.
2.3. Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità
Considerandi
hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto essi siano necessari e
idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o
la loro capacità di svolgere le mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per
il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).
Secondo
l’art. 8 cpv. 2 LAI, il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e
21.
esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita
professionale o svolgimento delle mansioni consuete.
L’art. 12
cpv. 1 LAI dispone che, fino al compimento dei
20, anni gli assicurati hanno diritto a provvedimenti sanitari
d’integrazione destinati non alla cura dell’affezione in quanto tale ma
direttamente all’integrazione nella scuola dell’obbligo, nella formazione
professionale iniziale o nella vita professionale o a favorire lo svolgimento
delle mansioni consuete.
Il marg.
737/937.1 della CPSI indica per le scoliosi idiopatiche che:
" I provvedimenti conservativi
(ginnastica, fisioterapia) per la scoliosi idiopatica (non congenita) rappresentano
una cura dell’affezione in quanto tale e non vengono assunti dall’AI (per le
eccezioni v. N. 737/937.2 e737/937.3).
Il marg. 737/937.2 dispone che:
" Il trattamento delle scoliosi
medio-gravi (angolo di Cobb 20-40°/50°) è assunto secondo il N. 54 non appena e
finché vi è il rischio di gravi postumi. Se ne deve attendere l’insorgenza dal
momento in cui l’ortopedico prescrive che, per almeno un anno, sia portato un
apparecchio correttivo (p. es. corsetto a tre punti). L’obbligo dell’AI di
erogare la prestazione cessa non appena l’apparecchio non deve più essere
portato. Le spese per un trattamento di fisioterapia associato ad altri
provvedimenti vengono assunte fintanto che è necessario il trattamento con
corsetto (v. N. 76 e 737/937.1).”
L’art. 13
cpv. 1 LAI stabilisce che gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni hanno
diritto a provvedimenti sanitari per la cura delle infermità congenite (art. 3
cpv. 2 LPGA).
Secondo l’art.
13.
cpv. 2 LAI, i provvedimenti sanitari di cui al capoverso 1 sono concessi per
la cura di malformazioni congenite, malattie genetiche e affezioni prenatali e
perinatali che: sono diagnosticate da un medico specialista (lett. A);
compromettono la salute (lett. b); presentano una certa gravità (lett. c);
richiedono cure di lunga durata o complesse (lett. d); e possono essere curate
con i provvedimenti sanitari di cui all’articolo 14 (lett. e).
Le infermità
congenite per le quali sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo
13.
sono stabilite dal Consiglio federale (art. 14ter cpv. 1 lett. b
LAI).
Facendo uso
della delega di cui sopra, l’Esecutivo federale ha emanato l’ordinanza sulle
infermità congenite (OIC), abrogata e riformulata in un’ordinanza
dipartimentale, ovvero l’OIC-DFI, il 1° gennaio 2022.
Giusta l’art. 1 OIC-DFI le infermità congenite per le quali sono
concessi provvedimenti sanitari secondo l’articolo 13 della LAI sono enumerate
in allegato.
Secondo
la cifra 152 OIC-DFI costituiscono delle patologie congenite interessanti la
colonna vertebrale che possono essere prese a carico dall’AI le “malformazioni
vertebrali congenite (vertebra fortemente a cuneo, vertebre saldate a blocco
tipo Klippel-Feil, aplasia della vertebra, forte displasia della vertebra)”.
2.4
Occorre
quindi esaminare se la patologia dell’assicurata costituisca un’infermità
congenita per la quale sono concessi provvedimenti sanitari secondo l’art. 13
LAI ai sensi della menzionata ordinanza dipartimentale. In caso contrario
bisognerà esaminare se la fisioterapia di cui necessita l’assicurata possa
essere assunta dall’AI in virtù del marg. 737/937.2 della CPSI.
2.4.1
Con
rapporto 27 gennaio 2023 il dr. med. __________ ha posto la diagnosi di “Scoliosi
associata ad ipercifosi”, D7-L2 a convessità sinistra con angolo di
Cobb 7°. Ha inoltre osservato che “non sono visibili malformazioni
vertebrali alla radiografia, solo una TAC potrebbe rivelarcele, esame che al
momento non è stato effettuato in quanto irradiante ed inutile per il
trattamento”, indicando quale trattamento necessario a evitare un
peggioramento e un busto ortopedico, la fisioterapia.
Il medico
SMR ha ritenuto che, sulla base di tale rapporto medico, “non vi sono le
condizioni per riconoscere la garanzia N. 152 OIC-DFI”. Ha inoltre indicato
che “In forza alla c.m. 737/937.1 CPSI non è possibile assumere i costi per
la fisioterapia ambulatoriale in quanto si tratta della cura vera e propria
della patologia.” (doc. 11 incarto AI).
Ora, senza
misconoscere la gravità della problematica scoliotica, in assenza di
malformazioni vertebrali congenite diagnosticate, trattandosi nel caso di
specie di “una scoliosi ed una ipercifosi, che non comportano tuttavia un
danno alle vertebre” (risposta di causa, p. 2), a ragione l’Ufficio AI,
sulla base dell’annotazione del proprio servizio medico, ha ritenuto che la
patologia non costituisca un’infermità congenita ai sensi della cifra 152
OIC-DFI (cfr. supra consid. 2.3).
2.4.2
Nemmeno
sono del resto sono adempiuti i criteri di gravità richiesti dal marg.
737/937.2 CPSI per assumere il provvedimento conservativo in parola (cfr. supra
consid. 2.4) (sulla validità delle
direttive e delle circolari UFAS cfr. DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133 V
257.
consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3), presentando la scoliosi
dell’assicurata, come accennato (cfr. supra consid. 2.5), un angolo di Cobb 7°
senza la necessità di portare un apparecchio correttivo.
2.5
Ne
consegue che la decisione impugnata deve essere confermata, mentre il ricorso va
respinto.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono
poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti