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Decisione

32.2023.77

Conferma del diritto ad una rendita AI sulla base della perizia psichiatrica fatta allestire dall'UAI. Non vi sono indizi concreti che mettano in dubbio l'affidabilità del referto amministrativo

22 gennaio 2024Italiano48 min

problematiche della vita quotidiana e a viverle con estremo pathos, soffrendo molto

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.77

cs

Lugano

22 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 luglio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 20 giugno 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1964, fino al 2007

attiva quale contabile ed in seguito, sino al 2016, quale badante, nel corso

del mese di settembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI, che è

stata respinta dall’Ufficio AI il 13 marzo 2012.

1.2. In data 22 novembre 2021,

l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni, facendo valere un

aggravamento dello statuto di salute psichico.

1.3. L’Ufficio AI, dopo aver fatto

allestire una perizia ad opera del dr. med. __________ del __________, redatta

il 27 ottobre 2022, nonché aver acquisito il complemento del 9 dicembre 2022,

il rapporto del 15 dicembre 2022 della Dr.ssa med. __________ dell’SMR ed il

rapporto del 2 febbraio 2023 del Servizio di integrazione professionale, con

decisione del 20 giugno 2023, preavvisata dal progetto del 15 marzo 2023, ha

posto RI 1 al beneficio di una rendita AI con grado del 40% dal 1° dicembre

2016, di una rendita intera dal 1° aprile 2017 e nuovamente di una rendita con

grado del 40% dal 1° aprile 2018. In ragione della tardività della domanda la

prestazione è stata versata dal 1° maggio 2022.

1.4. RI 1 è insorta al TCA contro la

predetta decisione, sostenendo di essere inabile al 100% e domandando il

versamento di una rendita intera dal 1° aprile 2017 (doc. I). La ricorrente ha

prodotto un referto del 21 luglio 2023 dell’__________ __________, __________ __________

__________.

1.5. Con risposta del 5 settembre 2023, cui

ha allegato la presa di posizione del dr. med. __________ del 29 agosto 2023,

l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.6. Con scritto del 21 settembre 2023

la ricorrente ha ribadito la sua richiesta, producendo un referto del 20

settembre 2023 dell’__________ __________ (doc. VII).

1.7. Con osservazioni del 26 settembre

2023, cui ha allegato un’annotazione del 25 settembre 2023 del dr. med. __________,

specialista in psichiatria e psicoterapia, trasmesse per conoscenza alla ricorrente

(doc. X), l’amministrazione ha confermato la correttezza della sua decisione

(doc. IX).

considerato in diritto

2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)

prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto

ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

Nel caso in esame il 22 novembre

2021 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni AI e l’UAI le

ha riconosciuto il diritto ad una rendita dal 1° dicembre 2016. In ragione

della tardività della domanda la prestazione è stata versata dal 1° maggio

2022.

In concreto, al momento della

presentazione della (seconda) domanda (cfr. supra consid. 1.2.) l’assicurata

non beneficiava di una rendita AI (cfr. supra consid. 1.1.). La domanda di

prestazioni è stata presentata nel novembre 2021 a fronte di un grado

d’invalidità del 40% dal 2016 (cfr. supra consid. 1.3.), ragione per cui la

domanda era tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Ne consegue che il

diritto alla rendita d’invalidità è nato al più presto il 1° maggio 2022 (per

il calcolo del termine di carenza di sei mesi vedasi STF 8C_38/2017 del 10

marzo 2018 consid. 3.2.2., 8C_544/2016 e 8C_568/2016 del 28 novembre 2016, STCA

32.2022.80 del 7 febbraio 2023 consid. 2.2.; CIRAI, cifra 2223) con versamento

da tale data (art. 29 cpv. 3 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS

2023, n. 18 ad art. 29 LAI).

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente

permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Nel

caso di specie, alla luce della patologia di cui è affetta la ricorrente, l’Ufficio

AI ha fatto esperire una perizia psichiatrica ad opera del __________, allestita

il 27 ottobre 2022 dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia e sottoscritta dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, dopo aver svolto due colloqui, il 20 ed il 26 ottobre 2022, con

l’interessata (pag. 325 e seguenti incarto AI).

Nel referto il perito, dopo aver

descritto gli atti, l’anamnesi familiare primo sviluppo, l’anamnesi

socio-relazionale, l’anamnesi lavorativa, l’anamnesi somatica, l’anamnesi psicopatologica

pregressa, i disturbi attuali e soggettivamente riferiti dall’assicurata, la

descrizione della giornata, il reperto, gli approfondimenti testali, ha posto

la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome affettiva

persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti senza episodio

attuale (F34.1).

Lo psichiatra ha stabilito che a

partire da dicembre 2015 l’assicurata presenta una capacità lavorativa ridotta,

in ogni attività, del 40% (ossia una capacità lavorativa del 60% con riduzione

del tempo).

Il dr. med. __________ ha pure

affermato che non è possibile migliorare in misura significativa il quadro

clinico valetudinario mediante l’attuazione di provvedimenti sanitari.

Interpellato dall’UAI, il 9

dicembre 2022 lo specialista ha precisato che, in linea con le conclusioni peritali,

si può giustificare una incapacità lavorativa del 70% dal 1° dicembre 2015 al

28 febbraio 2016 e dal 1° giugno 2022 al 31 luglio 2022, mentre per il 2017 non

è in grado di ricostruire dettagliatamente l’incapacità lavorativa, ma è

giustificato valutare per tutto l’anno un’incapacità lavorativa del 70% (pag.

364 incarto AI).

Il 15 dicembre 2022 la dr.ssa

med. __________, medico SMR, sulla base della documentazione medica ha

accertato un’incapacità lavorativa del 70% dal 21 dicembre 2015, del 40% dal 1°

marzo 2016, del 70% dal 1° gennaio 2017, del 40% dal 1° gennaio 2018, del 100%

dal 6 ottobre 2020 (intervento di chirurgia bariatrica), del 40% dal 4 novembre

2020, del 70% dal 1° giugno 2022 e del 40% dal 1° agosto 2022 (pag. 362 incarto

AI).

Con il ricorso l’insorgente ha

prodotto un referto del 24 luglio 2023 dell’__________ __________, sottoscritto

dal dr. med. __________, __________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, dal lic.

psic. __________, psicologo, da __________, psicologa e responsabile clinica e

da __________, psicologa in praticantato clinico, che conclude per una totale

incapacità lavorativa della ricorrente (doc. B) e che è stata avallata dal

medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia.

Dopo aver riassunto l’anamnesi

familiare, personale, patologica remota, la personalità premorbosa, i dati

soggettivi, i dati oggettivi, la valutazione psicodiagnostica, la valutazione

mediante test di Rorschach del 30 giugno 2023, la valutazione tramite TAT del

30 giugno 2023 e la valutazione mediante reattivo grafico (test dell’albero del

30 giugno 2023), gli specialisti hanno posto la diagnosi di F33 disturbo

depressivo ricorrente e F21 disturbo schizotipico.

Essi hanno posto il seguente

quadro psicopatologico:

" (…) Integrando

Fatti

i dati ricavati dai test somministrati e dai colloqui clinici, è possibile

effettuare le considerazioni che seguono: la perizianda presenta una struttura

di funzionamento base di tipo verosimilmente psicotico, con tendenza ad agire

il meccanismo della scissione, con l’utilizzo di difese primitive e uno stile

di coping disadattivo. Si rileva la presenza di un Io fragile continuamente a

rischio di crollo: per tali ragioni, attua un sistema difensivo generalizzato

di evitamento delle situazioni che le causano forte stress emotivo; infatti,

pur avendo tentato diverse volte di realizzarsi in campo professionale e

svolgendo anche ruoli importanti in diverse ed importanti aziende, ha sempre

finito per allontanarsi dal luogo di lavoro, non riuscendo a tollerare in alcun

modo il contesto lavorativo aziendale, tendendo a leggerlo sempre in chiave

paranoica o comunque di una mole di lavoro ingestibile. Sul fronte cognitivo

emergono, inoltre, la presenza di pensiero magico e l’idea di essere in

possesso di doti paranormali, quali la possibilità di vedere il futuro e di

capire se una persona sta per morire. La perizianda ha difficoltà con la

consequenzialità dei fatti e la loro possibile significazione, difficoltà ad

interpretare correttamente quello che le succede, così come la capacità di

sintetizzare gli elementi del reale per dare un senso agli eventi è

pregiudicata.

Dal punto di vista affettivo la perizianda presenta una forma di

immaturità con spiccata tendenza a fantasticare. A causa degli aspetti

infantili ha bisogno di appoggi e sicurezze ma, tuttavia, non ha una grossa

rete sociale, ha perduto i genitori e due sorelle in esiti di lutto complicato,

presentando attualmente un quadro francamente depressivo, connotato da

deflessione timica, marcata apatia, anedonia, astenia, abulia, disturbi della

concentrazione e mnesici, disturbo del sonno iniziale e centrale, ritiro

sociale. All’infuori delle visite ad un’amica e delle visite mediche trascorre

tutto il tempo in casa insieme ai suoi tre gatti, si sveglia molto tardi,

praticamente ad ora di pranzo, mantenendo una routine di conforto abitudinario

ogni giorno, fino a quando giunge l’ora di dormire e, di solito, a quel punto

viene presa da tutta una serie di dispercezioni uditive e tattili, si

addormenta con l’aiuto dei farmaci, pur riferendo che, tuttavia, talvolta

faccia comunque incubi terrificanti , nonostante il farmaco; tali incubi

appaiono compatibili con vissuti post-traumatici, come è emerso anche dal test

MMPI-2, inquadrabili anche alla luce dei racconti terrorizzanti della madre

durati circa venti anni.

Sul fronte interpersonale e sociale ha tentato una realizzazione

personale nella vita di coppia, intessendo tre relazioni significative: due

matrimoni e una convivenza, dei quali il primo matrimonio e la convivenza

interrotti per l’incapacità di gestire la famiglia d’origine del partner; il

secondo matrimonio, invece, è stato interrotto in quanto la perizianda, nel

tentativo di inseguire la felicità, ha ufficializzato la relazione con un uomo

violento di cui avere paura. Riconosce di avere molte difficoltà

nell’interazione con gli altri, sia perché tende ad ingigantire le

problematiche della vita quotidiana e a viverle con estremo pathos, soffrendo molto

per ogni questione, anche la più piccola, sia perché molte volte sarebbe

tentata di reagire in maniera violenta alle situazioni della vita, in quanto il

non saper gestire la propria aggressività e poter far del male agli altri la

spaventa molto e la induce ad un ulteriore isolamento sociale. Attualmente ha

un buon rapporto unicamente con una sorella che vive in un’altra nazione e con

un’amica storica che si è trasferita in Ticino nel suo stesso periodo da __________,

che attualmente vive in __________. La perizianda coltiva volentieri questo

rapporto, facendo visita all’amica malata, ma questo è l’unico rapporto

“vis-à-vis”, altre persone, di minor importanza affettiva, le sente soltanto

telefonicamente.

Il quadro psicopatologico è, in aggiunta, aggravato dalle

patologie organiche di cui è affetta.

CONSIDERAZIONI FINALI

In conclusione, da quanto emerso nel corso della presente

valutazione specialistica, sulla base dei dati anamnestici riportati dalla

signora __________, dalle informazioni raccolte nei colloqui clinici e dalla

testistica effettuata, si evidenzia un profilo caratterizzato da una

sintomatologia depressiva clinicamente significativa, che si innesta su una

struttura di personalità di tipo schizotipico, considerate le peculiarità del

pensiero, gli slittamenti cognitivi e l’alterato esame di realtà su specifici

contenuti.

A fronte di quanto esposto la perizianda appare attualmente

sprovvista delle risorse necessarie per potersi reintegrare nel mondo del

lavoro: i disturbi psichiatrici e quelli somatici compromettono il

funzionamento globale della persona, che risulta, pertanto, inabile a svolgere

qualsivoglia attività lavorativa con un grado del 100%.”

Il 29 agosto 2023 il dr. med. __________

ha affermato:

" (…) Innanzitutto,

non trovo discordanze rispetto alla mia valutazione peritale a livello di

raccolta, anamnestica, né di lamentazioni soggettive, né di esame della

giornata. Segue poi una corposa documentazione testistica di cui solo l’MMPI-2

è un test non proiettivo. Rispetto a quest’ultimo non sono riportati i punteggi

grezzi da cui si desume l’indice di Gough (F-K) che viene semplicemente

definito elevato. Si ricorda che la valutazione delle scale di validità è

fondamentale, ancor più in un contesto peritale, perché, se il test è al limite

della validità si innalzano tutte le scale di base e cliniche che andrebbero,

nel caso, riviste. Effettivamente, come si legge alla pagina 11 della perizia

dei colleghi, vi è evidentemente un overreporting. Giova mettere in evidenza

che l’applicabilità e l’efficacia dei test psicodiagnostici è garantita solo se

vengono rispettati i requisiti di validità che sono alla base di ogni test

psicologico.

Ricordo anche che nella mia valutazione peritale il punteggio ottenuto

ad un test di validazione come lo IOP-29 era borderline, anche se io avevo

ritenuto comunque credibili le lamentazioni dell’assicurata soltanto perché la

specificità era inferiore al 98%. L’MMPI-2, come tutti i test è di ausilio

clinico ed è utile come strumento di approfondimento della struttura e delle

caratteristiche personologiche, per identificare sintomi psicopatologici e

monitorare l’andamento dei trattamenti nel tempo, ma non prende in

considerazione il funzionamento ed il disfunzionamento di un soggetto per il

quale in ambito assicurativo, in tutta la Svizzera ormai da tempo, si

utilizzano altri strumenti come il Mini ICF App, in cui si declinano

effettivamente i limiti e risorse presenti in diverse dimensioni implicate nel

funzionamento del soggetto.

Per quanto attiene ai test proiettivi (TAT, Rorschach e test

dell’albero) ricordo che si tratta di strumenti che vengono utilizzati in

psicologia per studiare la struttura, i meccanismi e le dinamiche di

personalità di un individuo e si rifanno a specifiche teorie psicodinamiche,

mentre i sistemi nosografici attuali sono per definizione ateoretici e sono

questi ultimi ad essere utilizzati in ambito peritale. Anche nell’esame

psicopatologico che risulta nella perizia dei colleghi a più riprese viene

sottolineato come siamo di fronte ad “utilizzo di difese primitive e stile

di coping disadattivo… presenza di pensiero magico e l’idea di essere in

possesso di doti paranormali--- immaturità con spiccata tendenza a fantasticare

... vissuti postraumatici inquadrabili alla luce di racconti terrorizzanti

della madre durati circa vent’anni”.

Tutti questi elementi attengono alla struttura di personalità e di

funzionamento dell’assicurata che devono essere quindi considerati

longitudinalmente e che, se possono aver condotto anche in passato a reazioni

comportamentali disadattive tali da interrompere i rapporti di lavoro, alla

fine non hanno determinato una carriera lavorativa così instabile e

l’assicurata stessa giudicava l’ultima attività di badante confacente al suo

modo di essere, proprio perché era svolta per lo più da sola.

Nella mia perizia avevo anche preso posizione sulla

sintomatologia, che i colleghi ritengono di natura psicotica e allucinatoria,

ma che non ha la caratteristica di generare angoscia o allarme e che appare

addirittura attivamente ricercata dall’assicurata con approfondimenti di natura

esoterica e che deriva da credenze culturali, data la loro persistenza ed il

fatto che per anni sono stati tramandati in famiglia certi racconti e credenze.

Siamo inoltre in assenza di un delirio mistico di cui parlano i colleghi i

quali, nell’esame oggettivo, fanno riferimento a convinzioni “non del tutto

aderenti” all’esame di realtà, mentre un delirio per definizione è una

formazione patologica di convinzioni errate, assurde per contenuto, resistenti

a ogni critica. Di fatto tali idee persistenti nel tempo (a mio avviso proprio

perché sostenute culturalmente e non da un processo patologico soggiacente),

non hanno mai realmente interferito con il suo funzionamento socio relazionale

e lavorativo, ma erano modalità di interpretazione di alcuni eventi in

particolare luttuosi. Peraltro, nemmeno il Dr. __________, curante

dell’assicurata, parlava nei suoi rapporti di sintomi psicotici.

Infine, come già sottolineato nella mia perizia vi è certamente

stato un influsso (a periodi anche notevole tanto che riconoscevo una

limitazione della CL del 70%) di episodi depressivi intercorrenti di breve

durata spesso reattivi a situazioni esterne che si inscrivono su uno stato distimico

di fondo. La valutazione eseguita nel luglio 2023 potrebbe teoricamente essere

avvenuta all’interno di uno di questi periodi, anche se l’eloquio fluente e

accelerato e l’insonnia iniziale e centrale descritte non sono tipicamente

depressive e, di fatto, i colleghi pongono la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente non facendo riferimento ad alcun episodio attuale. Anch’io nella mia

valutazione, in linea con la nosografia DSM 5, parlavo di una sindrome

affettiva persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti che credo

di aver giustificato nella discussione diagnostica e su cui non vi ritorno.

In definitiva non trovo nello scritto dei periti alcun elemento

che mi induca a rivedere la mia valutazione peritale, per cui ritengo che si

tratti di una differente valutazione dello stesso quadro, peraltro senza

riferimento al funzionamento lavorativo se non in termini di IL ma con

riferimento ad un disfunzionamento globale che, dalla descrizione della

giornata riportata nella mia perizia, non emergeva.” (doc. V/2)

Il 20 settembre 2023 gli

specialisti dell’__________ __________ hanno affermato:

" (…) Per la

stesura della perizia sono stati effettuati diversi colloqui clinici durante i

quali è stato osservato un quadro psicopatologico ed è stata effettuata una

raccolta degli elementi anamnestici; ciò ci ha permesso di effettuare una

valutazione longitudinale della perizianda, con un successivo inquadramento

diagnostico. Quanto emerso, è stato poi successivamente confermato dai

risultati dei diversi test somministrati.

La testistica somministrata conferma la diagnosi già emersa dai

colloqui clinici. In particolare abbiamo chiaramente scritto che nel MMPI-2 si

rileva un atteggiamento difensivo e un’elevazione delle scale F e FB e

dell’indice di Gough (F-K) suggerendo un overreporting: nella misura in cui il

test è stato considerato valido e interpretabile in quanto accurato e coerente,

ciò sta a significare che si rileva una tendenza all’overreporting, che

tuttavia non invalida il protocollo.

Nello specifico, a pag. 10-11 vengono riportati i punteggi delle

scale di validità VRIN, TRIN, F, L, K e non si comprende, quindi,

l’affermazione riportata a pag. 2 dello scritto dell’Ufficio Assicurazione

invalidità datato 05.09.2023, in cui si dichiara “per l’assenza delle scale

di validità”. Si è parlato di elevazione dell’indice di Gough, che, non

invalidando il protocollo, appare un’informazione sufficiente: poiché il perito

Dr. __________ si sofferma su tale dettaglio, riportiamo per completezza

informativa che il valore dell’indice è di T=11, con F in punteggio grezzo di

24 e K in punteggio grezzo di 13.

Per chiarezza espositiva, ricordiamo che secondo Gough un valore

positivo dell’indice maggiore di 9 indica una tendenza all’overreporting; studi

successivi (Carson, 1969), suggeriscono di considerare utile alla valutazione

di overreporting un punteggio di +11, al fine di ridurre la possibilità di

falsi positivi, mentre altri autori concordano di considerare il valore di 15

come cut-off.

Abbiamo parlato di overreporting proprio perché sappiamo bene che

è necessario essere cauti nell’interpretazione di un protocollo ogniqualvolta

il punteggio della scala F è elevato e superiore a quello della scala K. È

tuttavia noto in letteratura che il profilo di un soggetto che cerca di

simulare è molto simile a quello di un soggetto disturbato. Le differenze si

collocano nell’elevazione maggiore della scala F nel profilo simulato, che

solitamente, nel caso di simulazione, supera i 100 punti T (Graham 2006).

Un ulteriore indice di overrporting si rivela di regola nella

percentuale di risposte Vero (V%), poiché la maggioranza degli item di

contenuto psicopatologico ha chiave di risposta Vero, a eccezione degli item di

contenuto somatico direzionati Falso; un certo grado di simulazione negativa è

suggerito ogni volta che un Vero% arriva al livello di 60 (Nichols, Greene,

1997).

Nel caso in esame, il V%=46,4 e il F%=53.6, non evidenziando

simulazione.

Quindi, concordando con quanto espresso dal Dr. __________, la

valutazione delle scale di validità è fondamentale, ed è infatti stata

accuratamente considerata e riportata in perizia. Concordiamo anche con

l’affermazione che il test è un ausilio clinico (pag. 1 __________), non fa

diagnosi, ma permette di avere una visione ampia della sintomatologia

soggettiva e oggettiva, che certamente va integrata con l’osservazione e il

colloquio clinico.

“Tra i tanti ambiti in cui il Rorschach ha trovato ampio utilizzo,

uno è quello del forense”.

I test proiettivi sono stati utilizzati a scopo di approfondimento

di aspetti personologici e l’affermazione “ricordo che si tratta di strumenti

che vengono utilizzati in psicologia per studiare la struttura, i meccanismi e

le dinamiche di personalità di un individuo” (pag. 1 __________), appare

superflua, in quanto nell’indagine del funzionamento globale di una persona e

delle sue limitazioni non si possono escludere i tratti/disturbi di

personalità, che a completezza dell’indagine diagnostica sono stati esplorati.

L’aspetto di temporalità di cui si parla a pag. 2 dello scritto del __________

è stato ampliamente descritto e raccolto in anamnesi e considerazioni. A tal

proposito, ricordiamo che abbiamo deposto anche per diagnosi di personalità

(“…si evidenzia un profilo caratterizzato da una sintomatologia depressiva

clinicamente significativa, che si innesta su una struttura di personalità di

tipo schizotipico…” pag. 16).

Nella perizia non ci siamo pronunciati sulla presenza di deliri

mistici, bensì sulla presenza di dispercezioni sensoriali riferite dalla paziente,

prevalentemente afferenti alla sfera religiosa e che abbiamo inquadrato in una

struttura di tipo psicotico con una personalità con un funzionamento basato su

meccanismi di difesa primitivi; proprio questo porterebbe poi ad un

deterioramento sul funzionamento globale della paziente, che incide anche in

ambito lavorativo.

Riprendiamo qui di seguito i passi della perizia da noi stilata

dove descriviamo quali sono i riscontri nel funzionamento della paziente e

quali sono le limitazioni sull’ambiente lavorativo:

“… la perizianda presenta una struttura di funzionamento base di

tipo verosimilmente psicotico, con tendenza ad agire il meccanismo della

scissione, con l’utilizzo di difese primitive e uno stile di coping

disadattivo. Si rileva la presenza di un io fragile continuamente a rischio di

crollo: per tali ragioni, attua un sistema difensivo generalizzato di

evitamento delle situazioni che le causano forte stress emotivo; infatti, pur

avendo tentato diverse volte di realizzarsi in campo professionale e svolgendo

anche ruoli importanti in diverse ed importanti aziende, ha sempre finito per

allontanarsi dal luogo di lavoro, non riuscendo a tollerare in alcun modo il

contesto lavorativo aziendale, tendendo a leggerlo sempre in chiave paranoica o

comunque di una mole di lavoro ingestibile. Sul fronte cognitivo emergono,

inoltre, la presenza di pensiero magico e l’idea di essere in possesso di doti

paranormali, quali la possibilità di vedere il futuro e di capire se una

persona sta per morire. La perizianda ha difficoltà con la consequenzialità dei

fatti e la loro possibile significazione, difficoltà ad interpretare

correttamente quello che le succede, così come la capacità di sintetizzare gli

elementi del reale per dare un senso agli eventi è pregiudicata …” pag. 15).

Proseguiamo con: “… Riconosce di avere molte difficoltà

nell’interazione con gli altri, sia perché tende ad ingigantire le

problematiche della vita quotidiana e a viverle con estremo pathos, soffrendo

molto per ogni questione, anche la più piccola, …” pag. 16.

Dai colloqui clinici effettuati è emerso che la perizianda,

infatti, soffre molto per ogni questione della vita quotidiana, in quanto ha

una tendenza a vivere tutti gli accadimenti della sua vita, anche quella lavorativa,

in maniera paranoica; tutto ciò viene riconfermato anche a livello testistico.

Per concludere, ribadiamo che la valutazione svolta è stata frutto

di un lavoro multidisciplinare imparziale ed oggettivo.

Nella perizia da noi stilata emergano in maniera debita la

fragilità della paziente e l’importante grado di deterioramento del suo

funzionamento globale, che unitamente alle patologie organiche delle quali

soffre porta ad una inabilità al lavoro al 100%.” (doc. VII/C1)

Con annotazione del 25 settembre

2023, il medico SMR, dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, ha affermato:

" (…) Ho

preso visione di un documento datato 21.09.2023 firmato dal Dr. __________,

Sig. __________, psicologhe __________ e __________, che risponde al

complemento peritale presentato dal Dr. __________ il 29.08.2023, con

riferimenti poco chiari al documento del 24.07.2023 impropriamente definito

perizia in quanto non risponde ai criteri stabiliti dalla Società svizzera di

psichiatria e psicoterapia: tra l’altro, non sono indicate le date e la durata

dei colloqui effettuati.

Nello scritto attuale si fa un incerto

riferimento a valutazione testistica e al complemento del Dr. __________

rimandando ad alcuni articoli scientifici e non al caso specifico in esame e,

in conclusione, gli scriventi ribadiscono in modo acritico e senza un’inabilità

al lavoro del 100%.

In conclusione, il documento non permette

di modificare la precedente presa di posizione SMR né apporta modificazioni al

complemento esaustivo del Dr. __________.” (doc. IX)

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

Considerandi

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984.

pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015.

il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti

come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2.

agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6

In concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica del __________ del 27

ottobre 2022 ad opera del dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia e sottoscritta anche dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia certificata SIM, __________ __________ (doc. 78 incarto AI).

Il referto, allestito dopo una

procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate

dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua

disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base

delle visite effettuate presso di lui.

Al

referto va attribuita piena forza probante.

Il dr. med. __________, dopo aver

visitato l’insorgente il 20 ottobre 2022 dalle 13.00 alle 14.40 ed il 26

ottobre 2022 dalle 14.00 alle 14.25, esaminati i rapporti medici agli atti e

descritta approfonditamente l’anamnesi (pag. 333-339 dell’incarto AI), ha

riportato gli esiti dei test effettuati ed ha proceduto alla valutazione

diagnostica (pag. 344-345 incarto AI), spiegando nel dettaglio le ragioni per

le quali ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità di lavoro di

sindrome affettiva persistente con episodi depressivi maggiori intermittenti

senza episodio attuale (F34.1). Lo specialista afferma che nella storia

dell’assicurata si sono susseguiti più episodi che l’interessata definisce e

descrive come depressivi e che sembrano essere sempre conseguiti ad eventi

esterni (la morte del padre e della madre, le angherie del secondo marito, i problemi

di sovraccarico lavorativo con necessità di abbandonare il ruolo contabile nel

2007). Il perito evidenzia che la grande reattività ad eventi esterni pare

essere una costante delle recrudescenze depressive che, visti i dimagrimenti

importanti e l’insonnia ribelle, tuttora presente, potrebbero essere anche di

entità tale da configurarsi come episodi depressivi maggiori senza tuttavia che

anche dalla ricostruzione del decorso, almeno dal 2015, si sia mai tornati ad

una remissione completa. Per il dr. med. __________ al momento attuale non sono

soddisfatti i criteri per porre diagnosi di un episodio depressivo di

qualsivoglia entità (l’umore è soltanto subdeflesso e l’assicurata continua ad

interessarsi a tematiche relative a spiritualismo ed esoterismo che da sempre

segue, non ci sono sentimenti di colpa né di inadeguatezza e l’insorgente

afferma che all’interno della sua comfort zone domestica “sta bene”, mentre è

presente astenia che l’interessata descrive come un elastico che quando

vorrebbe fare qualcosa la frena). Lo specialista evidenzia che sebbene la

ricorrente abbia affermato a più riprese idee suicidarie, nel 2020 ha fatto un

intervento teso a migliorare la sua vecchiaia rendendola libera da problemi

cardiovascolari o diabete ed ha fatto viaggi regolari anche complicati __________

__________ in autonomia. Il dr. med. __________ afferma che sono soddisfatti solo

1.

sintomo del criterio B e 2 sintomi del criterio C, per cui il quadro è

definibile nosograficamente soltanto come una sindrome affettiva persistente.

Lo specialista precisa poi che per il passato si può ammettere la presenza di

episodi depressivi maggiori che anche nel DMS 5 sono contemplati nella sindrome

affettiva persistente anche se dubita che potessero essere di entità grave

senza giungere ad un ricovero ospedaliero e anche perché i tentativi suicidari

non sembrano essere mai andati oltre a proclami fino a sfociare nella promessa

alla madre di non farlo. Il perito evidenzia come occorra considerare anche

l’aspetto culturale, il legame con la famiglia di origine, una visione

spiritualista per cui alcuni sintomi riportati quali il sentire la voce

benevola della madre o il sentirla fisicamente vicina sono, secondo lo

specialista, di natura autosuggestiva e non psicotica e peraltro nemmeno il

curante (dr. mer. __________) parla di presenza di sintomatologia psicotica. Da

cui la diagnosi di sindrome affettiva persistente con episodi depressivi

maggiori intermittenti attualmente assenti.

Dopo aver proceduto alla

valutazione psichiatrica e medico assicurativa (sintesi della storia personale

professionale e sanitaria dell’assicurata e descrizione della sua situazione

psichica, sociale e medica attuale; valutazione del percorso precedente di

terapie, riabilitazione, provvedimenti di integrazione e discussione sulle

possibilità di guarigione; valutazione della coerenza e della plausibilità;

valutazione di capacità di risorse e problemi, descrizione di risorse e deficit

secondo schema Mini ICF-APP), ha stabilito che l’assicurata dal dicembre 2015

presenta una capacità lavorativa ridotta in ogni attività del 40% (capacità

lavorativa del 60% con riduzione del tempo) e che vi sono stati anche episodi

depressivi nel 2015, nel 2017 e nel 2022.

Il 9 dicembre 2022 il dr. med. __________

ha poi meglio precisato i periodi di incapacità lavorativa al 70% (01.12.2015-28.02.2016;

nel 2017 e dal 01.06.2022 al 31.07.2022; pag. 364 incarto AI).

I referti del 24 luglio 2023 e

del 20 settembre 2023 dell’__________ __________, sottoscritti dal dr. med. __________,

__________, psichiatra e psicoterapeuta FMH, dal lic. psic. __________,

psicologo, da __________, psicologa e responsabile clinica e da __________,

psicologa in praticantato clinico, che si fonda su numerosi test somministrati

all’assicurata (tra i quali MMPI-2, test di Rorschach secondo metodo

“svizzero-italiano Passi-Tognazzo”, valutazione mediante TAT e valutazione

mediante reattivo grafico [test dell’albero del 30 giugno 2023)], non sono atti

a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.

Per

quanto concerne il rapporto medico del 24 luglio 2023, che peraltro non è stato

allestito secondo quanto previsto dalla giurisprudenza per una perizia

psichiatrica strutturata ed è privo delle date e della durata dei colloqui

effettuati, posto che non vi sono discordanze a livello di raccolta

anamnestica, né di lamentazioni soggettive e di esame della giornata, come

rilevato dal dr. med. __________, non permette di giungere ad una conclusione

differente a quella accertata tramite la perizia amministrativa, segnatamente

per quanto concerne la capacità lavorativa della ricorrente.

Il

perito critica la validità delle conclusioni dei test effettuati dagli

specialisti __________ segnatamente l’MMPI-2, unico test non proiettivo e per

il quale il dr. med. __________ spiega nel dettaglio le ragioni della sua poca

affidabilità nel caso concreto. Anche perché, nell’ambito delle perizie

psichiatriche, in Svizzera, si utilizzano altri strumenti, tra i quali il Mini

ICF App, somministrato alla ricorrente nell’ambito della perizia

amministrativa.

Il

dr. med. __________ rileva poi che i test proiettivi (Rorschach, TAT e test

dell’albero) non sono di principio utilizzati in ambito peritale poiché sono

strumenti che servono a studiare la struttura, i meccanismi e le dinamiche della

personalità di una persona, rifacendosi a teorie psicodinamiche, mentre i

sistemi nosografici moderni, impiegati nelle perizie, sono ateorici.

Gli

specialisti, nei loro referti, insistono nondimeno nel ritenere la presenza di

un quadro psicotico, peraltro non ritenuto nel rapporto allestito dal curante,

dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (cfr. pag. 190 incarto AI:

“sindrome depressiva ricorrente episodio attuale grave senza sintomi

psicotici, ICD-10 F33.2”; cfr. anche pag. 272 incarto AI), con conseguente

diagnosi di disturbo depressivo ricorrente (F33) e di disturbo schizotipico

(F21).

Il

perito, tuttavia, ha già indicato nel suo referto i motivi per i quali la

sintomatologia, che gli specialisti dell’__________ __________ ritengono essere

di natura psicotica ed allucinatoria, non ha generato angoscia o allarme ed

appare attivamente ricercata dall’assicurata, con approfondimenti esoterici e

derivanti da credenze culturali.

Il

dr. med. __________ evidenzia inoltre che non vi è la presenza di un delirio

mistico e che gli specialisti dell’__________ nell’esame oggettivo si

riferiscono a convinzioni non del tutto aderenti all’esame di realtà, ciò che

non corrisponde alla definizione medica. Il perito ribadisce che queste idee,

persistenti nel tempo, non hanno interferito con il funzionamento socio

relazionale e lavorativo della ricorrente.

Del

resto, non va dimenticato che secondo la

giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è tanto importante

la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento

STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta

alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr.

STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231

consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Quanto

all’influsso degli episodi depressivi intercorrenti di breve durata,

giustamente il perito rileva di averne tenuto conto, attestando inoltre in

alcuni periodi un’incapacità lavorativa fino al 70%, e rilevando che la

valutazione effettuata dai sanitari dell__________ __________ potrebbe essere

stata effettuata proprio all’interno di uno di questi periodi, anche se, come

giustamente evidenziato dal dr. med. __________, l’eloquio fluente e accelerato

e l’insonnia iniziale e centrale non sono tipicamente depressive e i medici non

fanno riferimento ad alcun episodio attuale.

Del

resto un eventuale episodio depressivo maggiore insorto dopo l’emanazione della

decisione impugnata, al momento della visita presso l’__________ __________ non

potrebbe essere preso in considerazione poiché è la data della decisione

impugnata (in concreto il 20 giugno 2023) che delimita il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF

143.

V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF

9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V

215.

consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti), il quale esamina, pertanto, la

legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento

in cui la decisione impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e

che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30

settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V

366.

consid. 1b e sentenze ivi citate).

Non

è di maggior aiuto all’insorgente la presa di posizione del 20 settembre 2023

dei medesimi medici dell’__________ __________, il quale si esaurisce in gran

parte nella spiegazione delle risultanze e dei metodi di valutazione del test

MMPI-2, con riferimento ad articoli scientifici, senza tuttavia apportare

elementi medici oggettivi atti a scalfire la valutazione contenuta nella

perizia amministrativa, avendo il dr. med. __________ spiegato dettagliatamente

i motivi per i quali l’esito di tale test, nel preciso caso di specie, non può

essere ritenuto concludente.

Anche

per quanto concerne la valenza dei test proiettivi, quale quello di Rorschach,

è già stato detto che di norma non sono utilizzati in ambito peritale.

Nella

presa di posizione del 20 settembre 2023 i medici affermano poi di non essersi

pronunciati in merito alla presenza di deliri mistici ma di dispercezioni

sensoriali riferite dalla ricorrente, prevalentemente afferenti alla sfera

religiosa, inquadrate in una struttura di tipo psicotico con una personalità

con un funzionamento basato su meccanismi di difesa primitivi che porterebbe

poi ad un deterioramento sul funzionamento globale dell’interessata che incide

anche in ambito lavorativo e citano alcuni passaggi del loro referto a pag. 15

e 16.

Essi

si limitano tuttavia a ripetere quanto già indicato nel loro rapporto del 24

luglio 2023, che si esaurisce in una differente valutazione dello stesso quadro

valetudinario, peraltro senza alcun riferimento al funzionamento lavorativo e

senza apportare elementi atti a sovvertire le valutazioni del dr. med. __________.

Non

vi sono pertanto indizi concreti che mettano in dubbio l’affidabilità della

perizia del __________.

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

2.7

Alla luce di tutto quanto

sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in dubbio le

conclusioni della perizia del __________ del 27 ottobre 2022 allestita dal dr.

med. __________ ed il suo complemento del 9 dicembre 2022, confermati dal

medico SMR, dr.ssa med. __________ (pag. 360 – 363 incarto AI) e dal medico

SMR, dr. med. __________.

A

proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli

uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni,

stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI

secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere

le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Occorre pertanto concludere che

l’insorgente ha presentato un’incapacità lavorativa del 70% dal 21 dicembre

2015, del 40% dal 1° marzo 2016, del 70% dal 1° gennaio 2017, del 40% dal 1°

gennaio 2018, del 100% (intervento di chirurgia bariatrica) dal 6 ottobre 2020,

del 40% dal 4 novembre 2020, del 70% dal 1° giugno 2022 e del 40% dal 1° agosto

2022.

(pag. 362 incarto AI).

Rilevato che l’insorgente, per

il resto, non contesta gli accertamenti dell’Ufficio AI secondo cui le

percentuali citate equivalgono ai gradi di invalidità, l’interessata ha, da

ultimo, diritto ad una rendita con grado del 40% dal 1° aprile 2018 (tre mesi

dopo il miglioramento dello stato di salute), con diritto al versamento dal 1°

maggio 2022, ossia 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (art.

29.

cpv. 1 LAI).

In queste condizioni la

decisione impugnata merita conferma.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti