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Decisione

32.2023.78

Sospensione di prestazioni giusta l'art. 25cpv. 5 LPGA senza messa in atto della procedura ex art. 57a LAI; ricorso accolto con rinvio atti. Ricorso irricevibile contro "decisione" di restituzione, da considerare quale preavviso, con trasmissione atti per emanazione di una decisione formale

21 settembre 2023Italiano9 min

2. Le

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n.

32.2023.78

rg/sc

Lugano

21 settembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 luglio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 12 luglio 2023

(sospensione della rendita)

e la “decisione” (restituzione

di prestazioni) del 13 luglio 2023

emanate da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1 Con

decisioni 22 settembre/12 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio

di una rendita intera da settembre 2019 e di una mezza rendita da maggio 2020,

confermata in sede di revisione con comunicazione 12 gennaio 2023 (doc. AI 51,

54, 88).

1.2 L’assicurato

è stato collocato presso le Strutture carcerarie cantonali nel regime di esecuzione

anticipata della pena dal 1. febbraio 2023 (doc. AI 94) ed è in seguito stato

condannato con sentenza 15 giugno 2023 dalla Corte delle Assise criminali ad

una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi (la cui esecuzione è stata sospesa ex

art. 57 CP per dar luogo al trattamento presso una struttura specializzata per

tossicodipendenti) (doc. AI 100).

Per

decisione 12 luglio 2023 intimata al curatore dell’assicurato, l’Ufficio AI ha

sospeso il versamento della rendita a decorrere dal 1. marzo 2023 a motivo di

privazione della libertà dal 1. febbraio 2023, precisando che “(…) per

quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione separata”

e togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 103).

1.3 Con

scritto 13 luglio 2023 l’amministrazione ha comunicato al curatore

dell’assicurato (con indicazione della facoltà di presentare osservazioni entro

30 giorni) che verrà pronunciata la decisione di restituzione delle rendite

indebitamente percepite a seguito della provazione di libertà (doc. A-2),

allegando a tale scritto la “Decisione di restituzione” datata 13 luglio

2023, firmata dall’Ufficio AI e munita dei rimedi di diritto (facoltà di impugnazione

entro 30 giorni dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) (doc. A-3).

1.4 Avverso

la decisione di sospensione 12 luglio 2023 e la “Decisione di restituzione”

13 luglio 2023 s’aggrava al TCA l’assicurato tramite il proprio curatore,

evidenziando e documentando come le decisioni rese dall’amministrazioni non

faranno che aggravare la sua già difficile situazione finanziaria.

1.5 Con

la risposta di causa, l’Ufficio AI postula la reiezione del gravame.

considerato in

diritto

in ordine

2.1 La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

nel

merito

2.2 L’art.

21 LPGA disciplina la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 di

questo articolo, se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo

periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per

perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso (fanno

eccezione quelle per i coniugi ai sensi del cpv. 3).

La

decisione di sospensione giusta l’art. 21 cpv. 5 LPGA è una decisione finale,

ad essa si applica quindi la procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI

(Müller, Verwaltungsverfahren in der IV, 2010, §29 n. 2094, 2099, 2342). La sospensione

di una rendita ex art. 21 cpv. 5 LPGA non avviene infatti in vista di una

decisione finale che deve ancora essere pronunciata (come per esempio

nell’ambito di una revisione), non ha cioè – a differenza di una decisione resa

a titolo cautelare (Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von

Dauerleistungen der Sozialversicherung, in Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Die

Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 218) –

carattere accessorio rispetto a una decisione finale, ma avviene

definitivamente per la durata della privazione di libertà.

Ai sensi dell’art. 57a LAI l’Ufficio AI comunica

all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla

domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già

assegnata. La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente

impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI

(art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).

2.3 Nel caso in disamina dagli

atti risulta che la decisione 12 luglio 2023 di sospensione di prestazioni non

è stata preceduta da un progetto di decisione e che, per altro, in alcun altro

modo è stato garantito all’assicurato il diritto di essere sentito prima

dell’emanazione del provvedimento formale.

La mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce

una grave lesione del diritto di essere sentito, dal procedere adottato

dall’Ufficio AI all’assicurato essendo derivato un pregiudizio nel senso che è

stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa

della decisione formale concernente la sospensione della rendita. In quanto

grave, questa lesione del diritto di essere sentito non è sanabile in sede ricorsuale

(STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 57a, p. 477; Müller, op. cit., p. 252, n. 1333; STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010,

32.2011.278 dell’8 maggio 2012, 32.2013.176 del 16 gennaio 2014 e 32.2019.18

del 27 marzo 2009; SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c).

Stante

quanto sopra, la decisione di sospensione 12

luglio 2023 deve essere annullata e gli atti retrocessi

all’amministrazione affinché, dopo aver concesso

all’assicurato, in corretta applicazione dell’art. 57a LAI, la facoltà di

prendere posizione sulla prospettata sospensione, proceda ad emettere una

decisione formale suscettibile d’impugnazione.

2.4 Con scritto 13 luglio 2023 la Cassa __________,

indicando che si trattava di un preavviso (ovvero di un progetto di decisione

con possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni; doc. A-2), ha

tuttavia irritamente trasmesso al rappresentante dell’assicurato (in allegato

al citato scritto) la “Decisione di restituzione” delle prestazioni

percepite durante il periodo di privazione della libertà, datata 13 luglio

2023, emanata e firmata dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità Ticino

con indicazione dei rimedi di diritto, segnatamente la facoltà di ricorso al

Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni (doc. A-3).

In simili

circostanze il destinatario di tale “preavviso” – ossia il curatore RA 1,

privo, per quanto risulta dagli atti, di specifica formazione giuridica – non

poteva in buona fede, volendo contestare l’obbligo di restituzione, non

ritenere di dover impugnare tale provvedimento dinanzi allo scrivente Tribunale

nei termini indicati.

Stante

quanto sopra, la “Decisione di restituzione” datata 13 luglio 2013 (doc.

A-2) dovendo essere considerata alla stregua di preavviso ai sensi dell’art.

57a LAI, la stessa non è impugnabile tramite ricorso dinanzi allo scrivente

Tribunale, quest’ultimo potendo essere adito ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 lett.

a LAI unicamente in presenza di una decisione formale emessa nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI.

Mancando l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando

quindi un presupposto processuale (STF 9C_302/2009 dell’8 giugno 2009; DTF 131

V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti), il gravame dev’essere

dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all’amministrazione affinché,

ponendo rimedio al modo di procedere equivoco che ha indotto il rappresentante

dell’assicurato ad impugnare la suddetta “Decisione di restituzione”,

emetta una decisione formale suscettibile d’impugnazione e ciò dopo aver assegnato

all’interessato un nuovo termine per prendere posizione sul prospettato ordine

di restituzione.

2.5 In

conclusione, quo alla sospensione della rendita, il ricorso va accolto con

annullamento della decisione 12 luglio 2023 e rinvio degli atti

all’amministrazione perchè proceda nelle proprie

incombenze nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art.

57a LAI. Quo all’ordine di restituzione,

il ricorso deve invece essere dichiarato irricevibile con trasmissione

degli atti all’amministrazione affinchè si pronunci tramite decisione formale dopo

aver concesso all’assicurato un nuovo termine per prendere posizione sul

preavviso del 13 luglio 2023.

2.6 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza e considerato il suevidenziato modo di procedere

dell’Ufficio AI in relazione alla richiesta di restituzione, le spese per fr.

500 vanno poste interamente a carico dell’amministrazione.

Non

si assegnano ripetibili.

Infatti, con riferimento alla rappresentanza da parte di un

curatore, la giurisprudenza federale distingue due situazioni: quella in cui

l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore e

quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque

giurista. Se rappresentato da un “semplice” curatore, non quindi

particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto all’indennità per

ripetibili (STF I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006, K 139/06 del 31 gennaio 2008).

Nel caso in disamina,

dagli atti non risulta che il curatore dell'insorgente sia giurista o comunque

in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né è per il

resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione, il che

potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in

argomento DTF 127 V 205, 110 V 132; STF K 63/06 del

5 settembre 2007).

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui

ricevibile, è accolto.

§ La

decisione 12 luglio 2023 di sospensione della rendita d’invalidità è annullata

e gli atti rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi 2.3 e 2.5.

§§ Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché emetta una decisione riguardante

la restituzione delle rendite conformemente ai considerandi 2.4 e 2.5.

Fatti

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si

assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

Considerandi

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario di

Camera

giudice

Raffaele Guffi Gianluca Menghetti