32.2023.78
Sospensione di prestazioni giusta l'art. 25cpv. 5 LPGA senza messa in atto della procedura ex art. 57a LAI; ricorso accolto con rinvio atti. Ricorso irricevibile contro "decisione" di restituzione, da considerare quale preavviso, con trasmissione atti per emanazione di una decisione formale
21 settembre 2023Italiano9 min
2. Le
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Incarto
n.
32.2023.78
rg/sc
Lugano
21 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 luglio 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 luglio 2023
(sospensione della rendita)
e la “decisione” (restituzione
di prestazioni) del 13 luglio 2023
emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1 Con
decisioni 22 settembre/12 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio
di una rendita intera da settembre 2019 e di una mezza rendita da maggio 2020,
confermata in sede di revisione con comunicazione 12 gennaio 2023 (doc. AI 51,
54, 88).
1.2 L’assicurato
è stato collocato presso le Strutture carcerarie cantonali nel regime di esecuzione
anticipata della pena dal 1. febbraio 2023 (doc. AI 94) ed è in seguito stato
condannato con sentenza 15 giugno 2023 dalla Corte delle Assise criminali ad
una pena detentiva di 4 anni e 3 mesi (la cui esecuzione è stata sospesa ex
art. 57 CP per dar luogo al trattamento presso una struttura specializzata per
tossicodipendenti) (doc. AI 100).
Per
decisione 12 luglio 2023 intimata al curatore dell’assicurato, l’Ufficio AI ha
sospeso il versamento della rendita a decorrere dal 1. marzo 2023 a motivo di
privazione della libertà dal 1. febbraio 2023, precisando che “(…) per
quanto concerne la richiesta di restituzione, riceverà una decisione separata”
e togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 103).
1.3 Con
scritto 13 luglio 2023 l’amministrazione ha comunicato al curatore
dell’assicurato (con indicazione della facoltà di presentare osservazioni entro
30 giorni) che verrà pronunciata la decisione di restituzione delle rendite
indebitamente percepite a seguito della provazione di libertà (doc. A-2),
allegando a tale scritto la “Decisione di restituzione” datata 13 luglio
2023, firmata dall’Ufficio AI e munita dei rimedi di diritto (facoltà di impugnazione
entro 30 giorni dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) (doc. A-3).
1.4 Avverso
la decisione di sospensione 12 luglio 2023 e la “Decisione di restituzione”
13 luglio 2023 s’aggrava al TCA l’assicurato tramite il proprio curatore,
evidenziando e documentando come le decisioni rese dall’amministrazioni non
faranno che aggravare la sua già difficile situazione finanziaria.
1.5 Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI postula la reiezione del gravame.
considerato in
diritto
in ordine
2.1 La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2 L’art.
21 LPGA disciplina la riduzione e il rifiuto di prestazioni. Secondo il cpv. 5 di
questo articolo, se l’assicurato subisce una pena o una misura, durante questo
periodo il versamento di prestazioni pecuniarie con carattere di indennità per
perdita di guadagno può essere parzialmente o totalmente sospeso (fanno
eccezione quelle per i coniugi ai sensi del cpv. 3).
La
decisione di sospensione giusta l’art. 21 cpv. 5 LPGA è una decisione finale,
ad essa si applica quindi la procedura di preavviso di cui all’art. 57a LAI
(Müller, Verwaltungsverfahren in der IV, 2010, §29 n. 2094, 2099, 2342). La sospensione
di una rendita ex art. 21 cpv. 5 LPGA non avviene infatti in vista di una
decisione finale che deve ancora essere pronunciata (come per esempio
nell’ambito di una revisione), non ha cioè – a differenza di una decisione resa
a titolo cautelare (Schlauri, Die vorsorgliche Einstellung von
Dauerleistungen der Sozialversicherung, in Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 218) –
carattere accessorio rispetto a una decisione finale, ma avviene
definitivamente per la durata della privazione di libertà.
Ai sensi dell’art. 57a LAI l’Ufficio AI comunica
all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già
assegnata. La successiva decisione emessa dagli Uffici AI è direttamente
impugnabile dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’Ufficio AI
(art. 69 cpv. 1 lett. a LAI).
2.3 Nel caso in disamina dagli
atti risulta che la decisione 12 luglio 2023 di sospensione di prestazioni non
è stata preceduta da un progetto di decisione e che, per altro, in alcun altro
modo è stato garantito all’assicurato il diritto di essere sentito prima
dell’emanazione del provvedimento formale.
La mancata messa in atto della procedura di preavviso costituisce
una grave lesione del diritto di essere sentito, dal procedere adottato
dall’Ufficio AI all’assicurato essendo derivato un pregiudizio nel senso che è
stato privato della facoltà di far valere le proprie ragioni prima della resa
della decisione formale concernente la sospensione della rendita. In quanto
grave, questa lesione del diritto di essere sentito non è sanabile in sede ricorsuale
(STF I 584/01 del 24 luglio 2002 consid. 2; Meyer, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 57a, p. 477; Müller, op. cit., p. 252, n. 1333; STCA 32.2010.211 del 12 ottobre 2010,
32.2011.278 dell’8 maggio 2012, 32.2013.176 del 16 gennaio 2014 e 32.2019.18
del 27 marzo 2009; SVR 1995 IV Nr. 41 consid. 4.c).
Stante
quanto sopra, la decisione di sospensione 12
luglio 2023 deve essere annullata e gli atti retrocessi
all’amministrazione affinché, dopo aver concesso
all’assicurato, in corretta applicazione dell’art. 57a LAI, la facoltà di
prendere posizione sulla prospettata sospensione, proceda ad emettere una
decisione formale suscettibile d’impugnazione.
2.4 Con scritto 13 luglio 2023 la Cassa __________,
indicando che si trattava di un preavviso (ovvero di un progetto di decisione
con possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni; doc. A-2), ha
tuttavia irritamente trasmesso al rappresentante dell’assicurato (in allegato
al citato scritto) la “Decisione di restituzione” delle prestazioni
percepite durante il periodo di privazione della libertà, datata 13 luglio
2023, emanata e firmata dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità Ticino
con indicazione dei rimedi di diritto, segnatamente la facoltà di ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni (doc. A-3).
In simili
circostanze il destinatario di tale “preavviso” – ossia il curatore RA 1,
privo, per quanto risulta dagli atti, di specifica formazione giuridica – non
poteva in buona fede, volendo contestare l’obbligo di restituzione, non
ritenere di dover impugnare tale provvedimento dinanzi allo scrivente Tribunale
nei termini indicati.
Stante
quanto sopra, la “Decisione di restituzione” datata 13 luglio 2013 (doc.
A-2) dovendo essere considerata alla stregua di preavviso ai sensi dell’art.
57a LAI, la stessa non è impugnabile tramite ricorso dinanzi allo scrivente
Tribunale, quest’ultimo potendo essere adito ai sensi dell’art. 69 cpv. 1 lett.
a LAI unicamente in presenza di una decisione formale emessa nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI.
Mancando l'oggetto suscettibile di essere impugnato e difettando
quindi un presupposto processuale (STF 9C_302/2009 dell’8 giugno 2009; DTF 131
V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a con riferimenti), il gravame dev’essere
dichiarato irricevibile e gli atti trasmessi all’amministrazione affinché,
ponendo rimedio al modo di procedere equivoco che ha indotto il rappresentante
dell’assicurato ad impugnare la suddetta “Decisione di restituzione”,
emetta una decisione formale suscettibile d’impugnazione e ciò dopo aver assegnato
all’interessato un nuovo termine per prendere posizione sul prospettato ordine
di restituzione.
2.5 In
conclusione, quo alla sospensione della rendita, il ricorso va accolto con
annullamento della decisione 12 luglio 2023 e rinvio degli atti
all’amministrazione perchè proceda nelle proprie
incombenze nel rispetto della procedura di preavviso di cui all’art.
57a LAI. Quo all’ordine di restituzione,
il ricorso deve invece essere dichiarato irricevibile con trasmissione
degli atti all’amministrazione affinchè si pronunci tramite decisione formale dopo
aver concesso all’assicurato un nuovo termine per prendere posizione sul
preavviso del 13 luglio 2023.
2.6 Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza e considerato il suevidenziato modo di procedere
dell’Ufficio AI in relazione alla richiesta di restituzione, le spese per fr.
500 vanno poste interamente a carico dell’amministrazione.
Non
si assegnano ripetibili.
Infatti, con riferimento alla rappresentanza da parte di un
curatore, la giurisprudenza federale distingue due situazioni: quella in cui
l'assicurato è patrocinato da un "semplice" curatore e
quella in cui il rappresentante è allo stesso tempo avvocato o comunque
giurista. Se rappresentato da un “semplice” curatore, non quindi
particolarmente qualificato, l’assicurato non ha diritto all’indennità per
ripetibili (STF I 384/06 del 4 luglio 2007, I 459/05 del 24 luglio 2006, K 139/06 del 31 gennaio 2008).
Nel caso in disamina,
dagli atti non risulta che il curatore dell'insorgente sia giurista o comunque
in possesso di una specifica formazione nella materia in causa. Né è per il
resto ravvisabile un comportamento temerario da parte dell'amministrazione, il che
potrebbe eventualmente legittimare l’assegnazione di ripetibili (in
argomento DTF 127 V 205, 110 V 132; STF K 63/06 del
5 settembre 2007).
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui
ricevibile, è accolto.
§ La
decisione 12 luglio 2023 di sospensione della rendita d’invalidità è annullata
e gli atti rinviati all’Ufficio AI conformemente ai considerandi 2.3 e 2.5.
§§ Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché emetta una decisione riguardante
la restituzione delle rendite conformemente ai considerandi 2.4 e 2.5.
Fatti
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI. Non si
assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario di
Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti