32.2023.79
Nuova domanda (3a) respinta.L'ass.non lavora da 14 anni (non per motivi di salute),il suo reddito da valida deve essere stabilito con i dati statistici (più recenti) dell'ultimo ramo d'attività in cui ha lavorato.Mercato equilibrato include lavori di nicchia.No lavoro in ambito protetto.Grado AI 36%
5 febbraio 2024Italiano54 min
insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.79
TB
Lugano
5 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 giugno 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, ha presentato
una prima domanda di prestazioni all'assicurazione invalidità nel 2018 (doc. 4)
che è sfociata nella decisione del 27 aprile 2020 (doc. 36) di rifiuto delle
prestazioni per l'assenza di un'incapacità lavorativa.
1.2. Sulla nuova richiesta per adulti del
gennaio 2021 (doc. 39) l'Ufficio assicurazione invalidità, sentito il dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia del Servizio Medico Regionale, l'11
marzo 2021 (doc. 47) non è entrato nel merito.
1.3. Il 25 aprile 2022 (doc. 50) l'assicurata
ha inoltrato una terza domanda e, dopo aver raccolto la documentazione
necessaria presso i medici curanti, il 14 dicembre 2022 (doc. 66) l'SMR ha ritenuto
opportuno sottoporla a una perizia psichiatrica, che il 3 marzo 2023 (doc. 72) ha
valutato del 60% la capacità lavorativa residua. Fatta propria dal dr. __________
(doc. 71), con decisione del 19 giugno 2023 (doc. A2), anticipata dal progetto
di decisione del 10 maggio 2023 (doc. 76), l'Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni stante un grado di invalidità del 33%.
1.4. Con ricorso del 21 agosto 2023
(doc. I) RI 1, assistita da RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione
dell'Ufficio AI e di attribuirle, in via principale, una rendita intera di
invalidità e in via subordinata un quarto di rendita con grado AI del 47%, del
44% oppure del 40%.
L'insorgente ha contestato non solo il reddito senza invalidità,
ma anche la capacità lavorativa residua stabilita dal perito e il reddito con
invalidità.
Secondo la ricorrente, non è corretto concludere che, senza il
danno alla salute, essa avrebbe lavorato come ausiliaria di pulizie secondo
quanto dichiarato a un funzionario dell'Ufficio AI durante l'incontro del 20
gennaio 2020, visto che in un primo momento aveva invece affermato che avrebbe
svolto qualsiasi lavoro pur di potere provvedere al mantenimento del figlio.
Senza più obblighi di accudimento, oggi avrebbe scelto un lavoro che le avrebbe
permesso di guadagnare di più e quindi, visti i diversi lavori svolti fino al
2008, ci si deve fondare sui salari statistici generali, livello di qualifica 1
(Fr. 53'493.- nel 2020), in luogo del reddito nel ramo specifico 77-82 attività
di servizi amministrativi in cui rientra l'attività di pulizia (Fr. 50'154,50).
Per quanto concerne la determinazione della capacità lavorativa, l'assicurata
ha evidenziato che i tipi di attività che secondo il consulente in integrazione
risulterebbero adeguati al suo stato di salute in realtà non combaciano con le
conclusioni tratte dal perito. Quest'ultimo ha concluso che la capacità lavorativa
residua è del 60% se l'interessata non ha contatti con il pubblico, lavora in
un ambiente piccolo, tollerante e preferibilmente bucolico, requisiti che si
scontrano però con il normale mercato del lavoro in cui è stata valutata.
Per contro, ciò che emerge dal rapporto peritale è che essa "in realtà presenta una residua capacità lavorativa soltanto
per lavori in ambito protetto e simil protetto" (doc. I punto 2.1
pag. 8), dunque soltanto in un ambiente bucolico, in cui può lavorare
prevalentemente da sola, in autonomia, secondo i suoi ritmi, sembra in grado di
funzionare in modo normale.
Nemmeno in un mercato del lavoro equilibrato è pensabile che vi
siano datori di lavoro disposti ad assumerla, trattandosi di una nozione
teorica e astratta che si scontra con le risorse e i deficit emersi dalla
perizia psichiatrica secondo lo schema Mini ICF-APP. Va perciò ritenuta inabile
al 100% per un normale posto di lavoro.
Qualora il TCA concludesse per una capacità lavorativa nel mercato
del lavoro primario, a dire della ricorrente il reddito con invalidità
stabilito dall'amministrazione sarebbe comunque errato, poiché si è basata sui
dati statistici generali applicando una riduzione del 40% per inabilità
lavorativa, ma questo dato contiene una serie di attività che non risultano
adeguate al suo stato di salute. Semmai, è ipotizzabile un'attività nel settore
dell'agricoltura, che però non è presente nella Tabella TA1_Tirage_skill level
e secondo la Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per l'invalidità
va fatto riferimento ai salari editi dall'Unione svizzera dei contadini e
quindi a un minimo di Fr. 3'690.- e a un massimo di Fr. 4'125.-. Tenuto conto
di un salario annuo medio di Fr. 46'890.- e della riduzione del 40%, si ha un
reddito da invalida di Fr. 28'134.-, che dà luogo, paragonato al reddito senza
invalidità di Fr. 53'493.-, a una perdita di guadagno del 47,4%.
Il quarto di rendita sarebbe comunque garantito anche se si
ritenesse il reddito da valida di Fr. 50'154,50 stabilito dall'Ufficio AI
(grado AI 43,9%) oppure confrontando il reddito da valida di Fr. 53'493.- con
quello statistico generico di Fr. 32'096.- ipotizzando una capacità lavorativa
del 60% in qualsiasi attività sul normale mercato del lavoro (grado AI 40%).
1.5. Nella risposta del 14 settembre
2023 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha spiegato di avere preso come categoria di
riferimento per il reddito da valida il reddito ipotetico nell'attività di
ausiliaria di pulizie essendo l'ultima attività che l'assicurata ha svolto e
che ha dichiarato che avrebbe ripreso a esercitare se non ci fosse stato il
danno alla salute. Inoltre, dall'estratto del conto individuale della
ricorrente risulta che nella sua carriera lavorativa ha conseguito, al massimo,
un reddito di Fr. 50'710.- nel 1994, perciò il reddito statistico di Fr. 50'155.-
ritenuto è in linea con tale dato e superiore alla media dei redditi percepiti.
Ad ogni modo, anche volendo utilizzare il reddito di Fr. 53'493.-
indicato dalla ricorrente, il grado di invalidità risultante dal paragone con
il reddito da invalida di Fr. 33'386.- sarebbe di 37,59% e quindi sempre
insufficiente per riconoscere una rendita.
In merito alla contestazione relativa all'impossibilità di
esercitare la capacità lavorativa del 60% in un libero mercato del lavoro, l'Ufficio
assicurazione invalidità ha riproposto il parere del consulente in integrazione
professionale sulle attività esigibili, il quale ha concluso che l'assicurata
potrebbe svolgere un ampio ventaglio di attività sul mercato equilibrato del
lavoro, e ha rilevato che la riduzione del 40% della capacità lavorativa in
attività adeguate tiene già conto dei suoi limiti funzionali, compresa quindi la
necessità di svolgere unicamente attività semplici, in un ambiente tranquillo,
non a contatto con il pubblico e con poca o nulla responsabilità. Non v'è
perciò motivo di basarsi sul solo reddito da invalida nel settore dell'agricoltura,
ma occorre considerare la categoria che comprende tutte le attività semplici e
ripetitive.
1.6. Il 24 ottobre 2023 (doc. VIII) l'insorgente
ha preso posizione sulle affermazioni dell'amministrazione, precisando in primo
luogo che il reddito da valida non va stabilito basandosi sull'ultima attività
esercitata come ausiliaria di pulizie, svolta quando ancora aveva obblighi di
accudimento del figlio minore. Nemmeno si può sostenere che il salario di Fr.
50'710.- che ha guadagnato nel 1994, il più alto in tutta la sua carriera
lavorativa, sarebbe paragonabile a quello statistico calcolato ora, visto che
sono trascorsi 30 anni e se il reddito allora conseguito fosse aggiornato al
2022 sarebbe di gran lunga superiore. Per di più, non è vero che l'assicurata
ha dichiarato di voler solo riprendere a lavorare come ausiliaria di pulizie,
visto che ha pure vagliato altre possibilità, come lavorare con gli animali o
frequentare il Centro __________ di __________. Il reddito senza invalidità va
quindi calcolato sulla base dei dati statistici generali.
La ricorrente ha in seguito specificato che per il normale mercato
del lavoro la sua capacità lavorativa residua è nulla, mentre è del 60% solo in
ambito protetto o simil-protetto. Essa ha contestato, una per una, le attività
che, secondo il consulente in integrazione professionale, sarebbero adeguate al
suo stato di salute.
Infine, l'assicurata ha ribadito che non solo necessita di un
ambiente di lavoro protetto o simil-protetto, ma che in questo ambiente
presenta pure una riduzione del rendimento del 40%. Non è perciò corretto
sostenere che la riduzione del 40% della capacità di lavoro tenga già conto dei
suoi limiti funzionali.
1.7. Nelle osservazioni del 7 novembre
2023 (doc. X) l'Ufficio AI ha contestato la tesi ricorsuale di attualizzare l'importo
di Fr. 50'710.- del 1994 al 2023, siccome quello è l'anno in cui essa ha
guadagnato di più, ma di fatto ha lavorato fino al 2008, quando ha cessato l'attività
lavorativa non a causa del danno alla salute, che è insorto successivamente.
Pertanto, l'assicurata avrebbe comunque trascorso almeno 12 anni restando fuori
dal mondo del lavoro e questo per ragioni estranee al danno alla salute.
Verosimilmente, quindi, al rientro non avrebbe conseguito un tale reddito. Ad
ogni modo, anche prendendo in considerazione il reddito statistico mediano per
tutte le attività semplici e ripetitive, pari a Fr. 53'493.-, non si otterrebbe
comunque un grado AI pensionabile.
Per determinare il reddito da invalida, l'Ufficio AI si è basato
sulle chiare indicazioni sulla capacità lavorativa ipotetica in attività
adeguate determinata dal perito psichiatra tenendo conto dei limiti funzionali,
avallate dal medico SMR il 13 marzo 2023.
Quanto al potenziale di reintegrabilità, l'amministrazione si è
fondata sulla valutazione eseguita dal consulente in integrazione
professionale, persona esperta in materia.
L'Ufficio AI ha perciò ribadito la richiesta di respingere il
ricorso.
1.8. L'assicurata non si è ulteriormente
pronunciata (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione l'Ufficio AI ha negato all'assicurata il diritto alla rendita
di invalidità dopo aver determinato un grado d'invalidità non pensionabile.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022, ossia prima dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell'AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che "Se la decisione sulla prima concessione di una
rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima
di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell'OAI nel
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021".
Fatti
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema
di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e
valido da tale data, prevedono che:
"
Conformemente alle DT [Disposizioni
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non
sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29
cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla
medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è
insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto
le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate
a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell'invalidità
e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d'invalidità
tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla
rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad
una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto
alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile
il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per
contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'invalidità
(teorica) giusta l'art. 28 LAI sarebbe insorta al più presto dal 1° agosto
2021, ossia un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa accertata dal
perito psichiatra, il quale, malgrado abbia espressamente specificato che
decorreva tre mesi dopo l'ultima decisione AI passata in giudicato, l'ha
erroneamente fissata a maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.3) anziché ad agosto
2020, ritenuto che il termine di cui all'art. 88a cpv. 2 OAI decorre dal 27
aprile 2020 (STF I 472/06 del 21 agosto 2007, consid. 4.1 e 5.7).
L'assicurata ha presentato la
(terza) domanda di prestazioni il 25 aprile 2022 (cfr. supra consid. 1.3),
ragione per cui, trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell'art. 29 cpv.
1. LAI, l'eventuale diritto a una rendita sarebbe insorto al più presto sei
mesi dopo la sua rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio il 1°
ottobre 2022 (art. 29 cpv. 3 LAI) (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande
invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio;
cfr. anche Valterio, Commentaire –
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29
LAI).
Ne consegue che, sulla scorta
delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore dal 1°
gennaio 2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto
ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità
si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5%
per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità
(cpv. 2).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Trattandosi
di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv.
3 OAI, qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era
insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte
le condizioni previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è
cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è
soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen
der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio,
Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985,
pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel
merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista
materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità
resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115).
In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di
rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche
in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto
di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117
V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999
pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15).
In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a,
109 V 116 consid. 3b, 105 V 30).
Affinché sia possibile la
revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o
economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla
perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto
da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1
LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente
alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è
effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta
sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38
consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid.
4).
Nella DTF 141 V
9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1;
9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/ 2014 del 21 ottobre
2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.5. Dai rapporti medici del 27 maggio
2022 (doc. 59) e del 14 novembre 2022 (doc. 65) risulta che lo psichiatra
curante dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visto per la
prima volta l'assicurata il 31 agosto 2016 e ha da allora certificato un'inabilità
lavorativa del 100% e ha diagnosticato un disturbo depressivo ricorrente,
episodio di media gravità in atto (ICD-10; F33.1), con prognosi altamente
sfavorevole con una incapacità lavorativa totale a tempo indeterminato.
Dal rapporto di dimissione del 23 maggio 2022 (doc. 61) della
Clinica __________ di __________ emerge che l'assicurata vi è stata degente dal
28 marzo al 26 aprile 2022 per un disturbo depressivo ricorrente, episodio di
media gravità in atto e per un disturbo di personalità paranoide (ICD-10;
F60.0).
Sulla base di questi certificati, il 14 dicembre 2022 (doc. 66) i
dr. med. __________ e __________ del Servizio Medico Regionale, entrambi
specialisti in psichiatria e psicoterapia, hanno ritenuto indicata una
valutazione peritale psichiatrica, affidata il 21 dicembre 2022 (doc. 68) al __________
di __________.
Nel suo referto peritale del 3 marzo 2023 (doc. 72) il dr. med. __________,
specialista in psichiatria e psicoterapia, ha indicato di avere visitato l'assicurata
il 27 febbraio 2023 durante 2 ore e 10 minuti e il 3 marzo 2023 per 20 minuti.
Inoltre, egli ha riassunto gli atti medici messi a sua
disposizione dal 2018 al 2022, l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa,
somatica, psicopatologica pregressa e disturbi attuali), la descrizione della
giornata, i sintomi soggettivi spontaneamente riportati dall'assicurata, il
trattamento psichiatrico attuale e le osservazioni sul comportamento e l'aspetto
esteriore.
A seguito dell'esame clinico e dalla valutazione psichiatria che
ha condotto, lo specialista ha posto le diagnosi aventi influsso sulla capacità
lavorativa di modificazione duratura della personalità dopo esperienza
catastrofica (F62.1) e di sindrome depressiva ricorrente, episodio depressivo
di grado lieve-medio (F33.0). Egli ha quindi concluso che nel ruolo precedentemente
ricoperto sia come agente di sicurezza sia come ausiliaria di pulizie inserita
in un contesto organizzativo, l'assicurata disponeva di una capacità lavorativa
ancora notevolmente compromessa in ragione del 90% e quindi l'abilità residua
era del 10% almeno dal maggio 2020 (recte: agosto, cfr. consid. 2.2), mentre
in un'attività in cui non si doveva rapportare con il pubblico, in un contesto
piccolo e tollerante preferibilmente bucolico e a basso tasso di responsabilità,
la capacità medico teorica residua era del 60%.
Nel rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 13 marzo
2023 (doc. 71) il dr. med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, ha riconosciuto le diagnosi poste dal perito psichiatra aventi
influsso sulla capacità lavorativa e ne ha indicate altre, somatiche, senza
ripercussione sulla capacità lavorativa dell'assicurata. Inoltre, egli ha riprodotto
le limitazioni funzionali individuate dal perito dovute alla patologia
psichiatrica e ha stabilito che dal 1° maggio 2020 (recte: agosto, ovvero
tre mesi dopo la decisione di rifiuto del 27 aprile 2020 come specificato dallo
stesso perito, cfr. consid. 2.2) l'incapacità lavorativa nell'attività abituale
di ausiliaria di pulizie dipendente era del 90%, mentre in attività adeguate
era del 40%.
Il TCA evidenzia, al riguardo, che la ricorrente non ha contestato
espressamente le valutazioni a cui è giunto il perito psichiatra che l'ha
esaminata a inizio anno 2023, ma soltanto non si è detta d'accordo con i
risultati, in campo economico, che ne sono derivati.
In effetti, l'insorgente ha sostenuto di non essere affatto in
grado di lavorare nel mercato equilibrato del lavoro a causa delle sue
condizioni di salute, e quindi che le sia riconosciuta un'inabilità lavorativa
piena rispettivamente una rendita di invalidità totale.
Seppure la questione della determinazione del reddito da valida e
da invalida rientri nell'esame dell'aspetto economico, non si può prescindere
dal verificare questi fattori tenendo conto delle condizioni mediche dell'assicurata.
2.6. Riguardo alle conseguenze
economiche del danno alla salute della ricorrente, l'amministrazione ha
calcolato la perdita di guadagno che si avrebbe nel 2020 con una capacità
lavorativa residua del 60% in attività adeguate e l'ha fissata nel 33,43%.
L'Ufficio AI ha stabilito il reddito da valida in Fr. 50'154,50
annui partendo dalla Tabella TA1_tirage_skill_level delle Rivelazioni
Statistiche salariali RSS del 2018, ramo economico (NOGA08) 77-82 Attività amministrative
e di servizi di supporto, livello di competenze 1 (attività semplici di tipo
fisico o manuale), Donne, e l'ha aggiornato al 2020. In questa categoria l'amministrazione
ha fatto rientrare l'attività di ausiliaria di pulizie, poiché si tratta dell'ultimo
lavoro che l'assicurata ha esercitato prima dell'insorgenza del danno alla salute
e che avrebbe ripreso se non fosse intervenuto il danno alla salute - come ha
dichiarato durante il colloquio del 24 aprile 2023 al consulente in
integrazione professionale riportato nel rapporto del 5 maggio 2023 (doc. 75) -,
tanto che ha effettuato ricerche di lavoro in questo ambito. Inoltre, questo
ammontare è in linea con il salario massimo che l'assicurata ha percepito nel
corso della sua carriera lavorativa (Fr. 50'710.- nel 1994), che è terminata
nel 2008 non a causa del danno alla salute, che è insorto nel 2020. Pertanto,
secondo l'Ufficio AI, essa avrebbe comunque trascorso almeno 12 anni restando
fuori dal mondo del lavoro per ragioni estranee al danno alla salute e al
rientro in attività non avrebbe verosimilmente conseguito un tale reddito.
Per la ricorrente, invece, vista la molteplicità di lavori
eseguiti nella sua carriera professionale, è riduttivo ritenere soltanto gli
ultimi due anni prima della cessazione dell'attività lucrativa quando era
ausiliaria di pulizie; vanno invece considerati tutti gli ambiti lavorativi e
dunque ci si deve riferire al valore mediano della Tabella TA1 in luogo della
categoria specifica 77-82.
2.7. Il reddito ipotetico conseguibile
dalla persona assicurata senza il danno alla salute, altrimenti detto reddito
da valido, come ricordato nella recente STF 9C_445/2022 del 27 settembre
2023 al considerando 4.2.1, non è il guadagno realizzato nell'ultima attività
svolta, ma il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida.
Di regola, ci si fonda sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo
all'evoluzione reale dei salari. Questo perché normalmente, in base all'esperienza
comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in
assenza del danno alla salute (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1). Eccezioni a questo
principio devono essere previste secondo la verosimiglianza preponderante (DTF
144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1). Per determinare il
reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute dunque, occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe
secondo il grado di verosimiglianza preponderante come persona sana, tenuto conto
delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito
dev'essere determinato nel modo più concreto possibile (STF
8C_234/2022 del 27 gennaio 2023, consid. 6.1). In tale contesto la
normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere reali (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI
1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique
VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]). Se la perdita del lavoro è dovuta a
motivi non legati all'invalidità, il valore del salario da valido va
determinato sulla base dei valori statistici (STF 8C_561/2022 del 4 agosto
2023, consid. 5.3.1).
Come ricordato nella STF 9C_104/2022 del 7 settembre
2022 al considerando 4, nel caso in cui non fosse possibile quantificare in
maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da
questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione
svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di
statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare
indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se
l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che
egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità
di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto
definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già
delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo
stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali
norme salariali.
Entra ugualmente in linea di conto la situazione in
cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno
alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione
dell'invalidità (STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020, consid. 6.1), come nel
recente caso ticinese giudicato dall'Alta Corte (STF 9C_445/2022 del 27
settembre 2023).
2.8. Dal
conto individuale della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG allegato dall'Ufficio
AI alla sua risposta (doc. IV/1), emerge che la ricorrente ha cominciato a
lavorare a far tempo dal 1988 e ha terminato la sua carriera lavorativa nel
2008. Eccetto la pausa di due anni e sette mesi (anni 2003-2004) avvenuta a
seguito della nascita del secondo figlio, e di alcuni mesi in cui ha percepito
le indennità di disoccupazione (nel 1993 e nel 1997), l'assicurata ha sempre
lavorato, come dipendente, impegnandosi in diversi campi e svolgendo variegate
professioni.
È indubbio che dal settembre 2008 essa
non ha più intrapreso un'attività lucrativa e ciò non per motivi di salute,
essendo stato accertato che i disturbi psichici certificati dal 31 agosto 2016
dallo psichiatra curante hanno inficiato la sua capacità lavorativa dal mese di
agosto 2020, ma per occuparsi del secondogenito, nato nel 2002, che all'età di
5-6 anni ha iniziato a presentare disturbi dello sviluppo.
Pertanto, considerato che l'insorgenza
dell'invalidità teorica giusta l'art. 28 LAI va fatta risalire al mese di
agosto 2021 (cfr. consid. 2.2), ma l'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita, momento in cui ci si deve porre per determinare il reddito ipotetico
senza danno alla salute, al mese di ottobre 2022 (cfr. consid. 2.2), il TCA
constata che per quattordici anni la ricorrente è rimasta disoccupata. Per tale
ragione, il suo reddito da valida deve essere stabilito facendo capo ai dati
statistici risultanti dalla RSS conformemente alla giurisprudenza federale in
materia (STF 8C_89/2018 del 18 settembre 2018, consid. 3.3).
In quest'ultimo caso giudicato nel
2018, in cui il ricorrente è stato disoccupato per parecchio tempo (dal 2014),
l'Alta Corte ha avallato l'operato di questo TCA, che ha stabilito il reddito
da valido in base ai dati statistici risultanti dalla RSS 2014 TA1 nello
specifico ramo di attività in cui l'assicurato era attivo fino all'insorgere
dell'inabilità lavorativa (cfr. consid. 3.1). Il Tribunale federale ha invece
respinto la tesi ricorsuale di considerare un salario da valido superiore,
calcolato sulla media adattata al carovita di quello che l'assicurato aveva
guadagnato nei poco più di tre anni prima dell'insorgenza della malattia professionale
(cfr. consid. 3.2).
Con STF 8C_581/2020 del 3 febbraio
2021 (pubblicata in SVR 2021 UV Nr. 26), il Tribunale federale ha stabilito che
il reddito che la persona assicurata sarebbe stata in
grado di conseguire senza il danno alla salute viene per principio determinato
in base ai dati statistici, qualora l'assicurato, senza il danno alla salute,
non lavorerebbe più nel suo precedente posto di lavoro (consid. 6.1 e 6.3). In
quel caso, essendo stati conseguiti dei redditi elevati, superiori alla
media statistica, durante un periodo superiore ai 10 anni, il TCA poteva
eccezionalmente discostarsi da questo principio e stabilire il reddito da
valido facendo capo alla media dei redditi effettivamente realizzati durante un
lungo periodo risultanti dall'estratto del conto individuale (consid. 6.4).
Nel caso ora al vaglio di questo
Tribunale, l'Ufficio assicurazione invalidità ha applicato i dati statistici
riferiti al ramo di attività in cui l'assicurata è stata da ultimo attiva,
perciò ha fatto capo alla categoria 77-82 Attività amministrative e di servizi
di supporto avendo lavorato gli ultimi due anni - in realtà tre (dall'agosto
2005 all'agosto 2008) - come ausiliaria di pulizie.
Dall'esame degli atti risulta che l'assicurata
è stata senza attività lucrativa per parecchio tempo, ma non per motivi
inerenti al peggioramento dello stato valetudinario. Pertanto, il suo reddito
da valida deve essere stabilito facendo capo ai dati statistici risultanti
dalla RSS (citata STF 8C_89/2018, consid. 3.3).
Va però considerato che se non
avesse smesso di lavorare per accudire il figlio più piccolo, verosimilmente
l'assicurata avrebbe continuato a svolgere, a quel momento (2008), l'ultima
attività e quindi quella nel ramo delle pulizie.
Alla specifica domanda del 19
novembre 2019 (doc. 24) a sapere quale tipo di attività avrebbe esercitato se
non fosse intervenuto il danno alla salute, dapprima, il 9 dicembre 2019 (doc.
25), l'interessata ha risposto "qualsiasi lavoro pur di poter provvedere al sostentamento di
mio figlio". Poi, il 20 gennaio 2020
(doc. 28), ha precisato direttamente allo sportello dell'Ufficio AI che
"avrebbe svolto lavori di pulizie presso la
Scuola media di __________" quando il figlio sarebbe stato a
Considerandi
scuola. Infine, durante il colloquio del 24 aprile 2023 con il consulente in
integrazione professionale verbalizzato il 5 maggio 2023 (doc. 75), la
ricorrente ha affermato che "Ho provato a
cercare lavoro come ausiliaria di pulizia in un asilo nido". Certo,
da quest'ultima risposta sembrerebbe che questa ricerca sia avvenuta tenendo
conto del danno alla salute, ma essa è un ulteriore elemento a conferma che
l’avrebbe comunque esercitata, come in precedenza, da sana.
Occorre inoltre osservare che nei
venti anni di lavoro l'insorgente ha sì svolto diversi impieghi, come dalla
stessa evidenziato, ma per la maggior parte simili tra di loro: all'ospedale di
__________ ha lavorato come ausiliaria ai lavori domestici, presso la casa di
spedizioni come telefonista, poi nuovamente addetta ai lavori domestici presso
la Clinica __________, in seguito come aiuto domiciliare presso un servizio
Spitex, addetta al trasporto infermieristico, operaia per l'assemblaggio di
orologi, addetta al servizio clienti di un negozio, ausiliaria di cucina presso
una casa anziani, agente di sicurezza e infine come ausiliaria di pulizie nelle
scuole comunali. Si giustifica pertanto di far riferimento ai dati statistici
della tabella TA1 della RSS, e segnatamente al salario mensile lordo (valore
centrale) per il ramo specifico economico nel settore privato, in concreto il
77-82 (attività amministrative e dei servizi di supporto, livello di competenza
1, sesso femminile), come ritenuto dall'Ufficio AI.
Per quanto attiene all'uso dei dati statistici, come ha ricordato
il Tribunale federale al considerando 4.3 della citata STF 9C_445/ 2022 del 27
settembre 2023, vanno vagliati i dati più recenti pubblicati al momento della
decisione (in casu il 19 giugno 2023) in relazione alla situazione della
decorrenza della rendita (DTF 143 V 295 consid. 2.3). Nel caso in rassegna
vanno perciò utilizzati i dati di cui alla tabella TA1 della RSS 2020, in
quanto sono stati pubblicati il 23 agosto 2022 e quindi erano disponibili già al
momento in cui l'amministrazione si è pronunciata. Non è dunque corretto aver
fatto capo ai dati della RSS 2018.
Il reddito da valida annuale per il 2020 ammonta a Fr. 47'748.-,
ottenuto considerando un salario mensile lordo di Fr. 3'979.-, ramo economico 77-82
(attività amministrative e di servizi di supporto), livello di competenza 1
(attività semplici di tipo fisico e manuale), settore femminile. Indicizzandolo
al 2021 (+0,6%) ammonta a Fr. 48'034,49 e al 2022 (+1,1%) a Fr. 48'562,87. Riportato
su un orario medio di lavoro settimanale di 41,8 ore nel 2022 per quella
categoria specifica, si ottiene un reddito da valida di Fr. 50'748,19 (ovvero:
Fr. 48'562,87 : 40 x 41,8).
Questo importo corrisponde in effetti, come ha sostenuto
l'amministrazione, al salario massimo che l'assicurata ha percepito nell'intera
sua carriera lavorativa. Certo, gli incassi di Fr. 50'710.- e di Fr. 49'122.-
sono avvenuti trent'anni fa, nel 1994 e nel 1995, peraltro solo per due anni e
per un'attività esercitata verosimilmente a tempo pieno eseguendo un lavoro, il
trasporto infermieristico, che sicuramente richiedeva più impegno, più
responsabilità, più competenze e conoscenze rispetto a tutte le altre attività
che essa ha svolto nella sua vita professionale. Secondo il TCA, questi redditi
non sono dunque sufficientemente rappresentativi per dover calcolare il reddito
da valida della ricorrente basandosi sul valore centrale della tabella TA1 2020
anziché sullo specifico ramo economico.
2.9
Riguardo al reddito
da invalido, l'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua
residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21
LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige
il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le
conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto
quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua
residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V
22.
consid. 4a pag. 28; Landolt,
Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi
Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una
rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da
escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere
pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze
oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa
residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione
professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro
equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
La capacità di una persona assicurata di sfruttare la
propria capacità residua sul mercato del lavoro generale equilibrato dipende
dalle circostanze concrete del singolo caso. Secondo la giurisprudenza, sono
fattori decisivi il tipo e la natura del danno alla salute e le sue
conseguenze, lo sforzo prevedibile di adattamento e di riconversione e, in
questo contesto, anche la struttura della personalità, le attitudini e le capacità
esistenti, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità di esperienza
professionale proveniente dal settore tradizionale (STF 8C_452/2023 del 19
dicembre 2023, consid. 2.4.1; STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid.
2.3; STF 9C_42/ 2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta, implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Il mercato del
lavoro equilibrato è una misura teorica, per cui non si può facilmente presumere
che la capacità residua sia inutilizzabile (STF 8C_346/2023 del
21.
dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid. 3.2).
Il mercato del lavoro equilibrato include anche i cosiddetti posti di lavoro di
nicchia, cioè offerte di posti e di lavori in cui le persone con disabilità
possono aspettarsi un venire incontro di stampo sociale ("sozial Entgegenkommen"
= "accondiscendenza sociale") da parte del
datore di lavoro (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023, consid.
3.2; SVR 2018 IV Nr. 60; SVR 2016 IV Nr. 3). Secondo
questi criteri si dovrà, di caso in caso, stabilire se l'invalido possa mettere
a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da
escludere il diritto a una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile
opportunità dovrà essere negata, e quindi si può presumere che la capacità
lavorativa residua sia inutilizzabile, se l'attività ragionevole è possibile solo
in una forma così limitata da essere praticamente sconosciuta al mercato del
lavoro equilibrato o sarebbe possibile soltanto con concessioni irrealistiche
da parte di un datore di lavoro medio e trovare un posto di lavoro adeguato
appare quindi impossibile sin dall'inizio
(STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023 dell'11
maggio 2023, consid. 3.2; STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF
8C_641/2008 del 14 aprile 2009, consid. 5.2; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF
8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già
ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di
attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei
servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di
esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di
queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la
posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in
posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui
realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del
mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC
1989.
pag. 331 consid. 4a), in cui possono venire eseguite mansioni di
sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il
cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2 (per es.
attività d'incasso, d'assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.;
STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha
interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; STF
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26
marzo 2008 consid. 4.6.3).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato
costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere
soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua
formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed
intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin,
Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag.
205.
segg.; Doudin, La rente
d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che -
trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire
invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989 pag.
331.
consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro
accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti
vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano
le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5). Anche in questo ambito vi sono
aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il
caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno
indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al
giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli
accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di
invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il
rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori
leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del
23.
aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01
del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il
risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione
professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta
infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare
un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli
elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4;
RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Occorre ancora rilevare che la giurisprudenza federale si fonda
sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito
che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti
dalle statistiche salariali ufficiali,
edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi
medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid.
3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
2.10
Per determinare il reddito da
invalida, dal foglio di calcolo agli atti (doc. 73) risulta che
l'amministrazione ha fatto capo, come per il reddito da valida dell'assicurata,
alla tabella TA1 della RSS 2018, ma anziché riferirsi a un ramo economico
definito, ha preso in considerazione il totale annuo di tutti i settori,
livello di competenza 1, e l'ha aggiornato al 2020 (Fr. 55'643,69).
L'insorgente ha innanzitutto contestato che l'Ufficio AI si sia
basato su questi dati statistici, sostenendo di non essere in grado di lavorare
in un mercato equilibrato del lavoro visto il suo stato di salute e i limiti
funzionali individuati dal perito psichiatra.
Di conseguenza, se non è in grado di lavorare in un gruppo, non
tollera regole e gerarchie e relative imposizioni, non è in grado di
controllarsi se le cose non sono fatte in modo a lei consono, ha difficoltà a
mantenere il focus sugli obiettivi del datore di lavoro e tende ad avere ritmi
propri e a perseguire interessi primari personali piuttosto che quelli del
datore di lavoro e infine può essere confrontata solo con un basso tasso di
responsabilità, è irrealistico supporre che il normale mercato del lavoro,
anche se equilibrato, offra posti di lavoro a lei adeguati. Va perciò ritenuta
inabile al 100% per un normale posto di lavoro.
Del resto, ha proseguito la ricorrente, il perito stesso ha
individuato come ambiente di lavoro adeguato quello di carattere bucolico,
ossia un ambiente di lavoro campestre/pastorale, tranquillo e quasi idilliaco
(doc. I punto 2.2 pag. 10 in fine).
2.11
Come esposto in precedenza, il
mercato del lavoro equilibrato è un dato teorico, quindi non si può facilmente
presumere che la capacità residua sia inutilizzabile. Esso include anche i
cosiddetti lavori di nicchia, cioè lavori e offerte di lavoro in cui le persone
con disabilità possono aspettarsi che il datore di lavoro venga loro incontro.
Nel caso concreto, contrariamente a quanto affermato
dalla ricorrente, il dr. med. __________ non ha messo in luce dei limiti
funzionali tali che il consulente in integrazione professionale dovesse
ritenere non esigibile che l'assicurata cercasse un nuovo impiego sul mercato
equilibrato del lavoro, ma che essa dovesse essere piuttosto integrata in un
ambiente protetto per poter mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua
del 60%.
Certo, la descrizione di risorse e deficit secondo
lo schema Mini ICF-APP ha messo in luce alcune disabilità dell'assicurata, ma
non da rendere le attività possibili a tal punto limitate da non rientrare più
nell'offerta del mercato del lavoro equilibrato o che sono reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché, per la ricorrente, le possibilità occupazionali
erano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_346/2023 del 21 dicembre 2023, consid. 2.3; STF 9C_42/2023
dell'11 maggio 2023, consid. 4.3; STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010, consid. 8).
Lo psichiatra ha giudicato grave il grado di
disabilità quando l'assicurata deve rispettare delle regole e delle gerarchie, se
subisce delle pressioni lavorative avendo una bassa tolleranza alle frustrazioni,
quando si deve rapportare a molte persone e se deve lavorare in gruppo.
Le disabilità riscontrate per le altre capacità (organizzazione
dei compiti, giudizio, persistenza, relazioni intime, attività spontanee, cura
di sé, mobilità) sono invece sostanzialmente lievi o lievi moderate e dunque
essa possiede ancora delle importanti risorse.
A questo proposito non si può però non evidenziare che
il grado grave è stato attribuito dal perito all'attività abituale esercitata
in passato dall'assicurata come ausiliaria di pulizie dipendente e
agente di sicurezza, mentre in attività adeguata, ovvero quella determinante
siccome è in quel campo che viene messa a frutto la capacità lavorativa
residua, nessuna risorsa della ricorrente è stata inficiata a tal punto, ma
solo in misura pressoché lieve.
Occorre a tale riguardo sottolineare il distinguo
molto importante che ha effettuato il perito. Egli ha infatti ritenuto che non
si era di fronte a un peggioramento dal ricovero del 2022, visto che anche
in precedenza era presente una compromissione della capacità lavorativa in
un'attività come quella svolta in precedenza dall'assicurata, in cui si doveva
interfacciare con terzi sia come clientela che come équipe. Per contro, come
probabilmente anche allora, in una attività da svolgere in solitaria (anche
come ausiliaria di pulizie) o in un piccolo contesto, bucolico, senza ritmi
e pressioni elevati sia in termini di volumi che di conflittualità, con bassa
responsabilità, l'assicurata avrebbe ancora delle risorse spendibili nella
misura del 60%. Lo psichiatra ha poi precisato che nel ruolo ricoperto precedentemente
sia come agente di sicurezza sia come ausiliaria di pulizie inserita in un
contesto organizzativo, la capacità lavorativa è stata ed era ancora
notevolmente compromessa in ragione del 90% e quindi l'abilità residua era del
10% almeno dal maggio 2020 (recte: agosto).
Stante queste considerazioni, da cui non si può prescindere, se è
vero che l'attività precedentemente esercitata dall'assicurata come ausiliaria
di pulizie non è più medicalmente esigibile qualora sia esercitata a titolo
dipendente, e quindi con delle regole e dei ritmi impartiti da un datore di
lavoro a cui sottostare, con un'attività da svolgere magari in gruppo e quindi
doversi relazionare con altri colleghi, dei ritmi sostenuti da rispettare, la
medesima funzione svolta a titolo indipendente è stata invece ritenuta, a
livello medico, esigibile in ragione del 60%. Si tratta, infatti, di
un'attività che può essere esercitata in modo solitario, con ritmi e orari
concordati con il singolo datore di lavoro (quale una persona privata, una
famiglia), magari di volta in volta e quindi flessibili, che può essere
praticata anche in un ambiente piccolo, tranquillo e bucolico come quello in
cui vive o anche nei dintorni, senza dovere forzatamente far capo
all'automobile, guidare per lunghi tratti e affrontare il traffico per mettere
a profitto la sua restante capacità lavorativa residua.
Anche un'attività con gli animali, come peraltro dalla stessa
auspicato durante il colloquio con il consulente in integrazione professionale,
potrebbe rientrare in linea di conto.
D'altronde, essa già si occupa da tempo di allevare e custodire
capre e galline, perciò un'attività rimunerata in questo campo che rientri nei
limiti posti dal perito, ovvero che sia esercitata in un piccolo ambiente,
tranquillo, agreste e che richieda poca responsabilità, può essere esigibile.
2.12
Il consulente in integrazione
professionale, che ha il compito di valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili alla luce delle condizioni di salute
della ricorrente, ha avuto un colloquio con l'interessata il 24 aprile
2023.
in cui le ha spiegato che avendo una buona capacità lavorativa in
un'attività adeguata, riteneva opportuno intraprendere un percorso di
orientamento per permetterle di capire in quale direzione andare. L'assicurata
è apparsa molto titubante al riguardo, dovendo relazionarsi con gente nuova,
ciò che le provoca ulteriore ansia, e dovendo poi farsi accompagnare da qualcuno,
perché guidare la rende nervosa. Essa ha perciò comunicato telefonicamente il 5
maggio 2023 al consulente che rinunciava ad affrontare delle misure di
reinserimento, preferendo arrangiarsi autonomamente per la ricerca di un posto
di lavoro.
Sulla scorta di queste informazioni, nel rapporto che ha stilato quello
stesso giorno (doc. 75) il consulente in integrazione ha analizzato la
reintegrabilità e le attività esigibili adeguate:
" Si
tratta di un'assicurata di 52 anni, che risulta ancora abile in misura del 60%
in attività adeguate allo stato di salute e del 10% in attività abituale di
ausiliaria di pulizia.
Tenuto conto dei limiti funzionali indicati a livello medico
teorico, esistono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle
statistiche svizzere RSS in riferimento ad attività semplici e non qualificate
alle quali l'assicurata avrebbe potenzialmente accesso.
A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare
le seguenti attività, non necessitanti di alcuna formazione e per le quali
l'assicurata sarebbe direttamente reintegrabile.
Penso in particolare ad attività quali:
- addetta alla qualità o imballaggio
- operaia generica nell'industria
- operaia non qualificata nell'industria manifatturiera
- aiuto nell'agricoltura e nella pastorizia
Un'attività in cui l'assicurata non si debba rapportare con il
pubblico, in ambiente piccolo e tollerante preferibilmente
bucolico e a basso tasso di responsabilità è adeguata allo stato di salute
dell'assicurata.
Non avendo limiti funzionali, le attività citate
consentirebbero fin da subito la reintegrazione dell'assicurata per il tramite
di una breve istruzione interna all'azienda.
In base alle diverse opzioni indicate l'assicurata
potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul
mercato del lavoro in equilibrio.".
Va dunque confermata l'esigibilità che la capacità lavorativa
residua dell'assicurata sia utilizzata nel mercato del lavoro generale
equilibrato: secondo il perito, la patologia psichica di cui l'interessata
continua a soffrire comporta che sia abile al 60% e quindi è libera di svolgere
in questa misura un'altra attività adatta (STF 9C_42/2023 dell'11 maggio 2023,
consid. 4.3). Pertanto, l'insorgente è in grado di
svolgere almeno una delle attività leggere, semplici e non qualificate, che il
consulente in integrazione professionale ha appositamente elencato tenendo
conto delle succitate limitazioni delle capacità e delle risorse
individuate medicalmente.
L'assicurata non è perciò limitata all'ambito agreste/pastorale,
come ha postulato proponendo di conseguenza di rinviare all'applicazione dei
dati economici per una persona impiegata nell'agricoltura e quindi fare
riferimento ai salari editi dall'Unione svizzera contadini per determinare il
reddito da invalida.
Pertanto, non essendovi alcun ostacolo alla sua
reintegrabilità nel mondo equilibrato del lavoro, nemmeno v'è dunque un
valido motivo per tutelare la tesi ricorsuale di essere unicamente in grado di
proporsi per un'attività lavorativa in un ambiente protetto, peraltro non
ulteriormente identificata, e che neppure il consulente in integrazione
professionale ha ipotizzato.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friburgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V
28.
consid. 4a; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), e ricordato
che il principio dell'esigibilità configura un aspetto del principio della
proporzionalità, è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente
applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid.
4.4), che RI 1 è in grado di
svolgere al 60%, nel mercato equilibrato del lavoro, un'attività lavorativa
compatibile con le limitazioni stabilite dal perito, e riprese dall'SMR,
derivanti dal danno alla salute accertato essere invalidante dall'agosto 2020.
2.13
Per determinare dunque il reddito da
invalida per il 2022, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF 128 V 174 =
RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre
basarsi sui dati statistici nazionali. Dall'inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2020, e non del 2018 come già
osservato in merito al reddito da valida (cfr. consid. 2.8), edita dall'Ufficio
federale di statistica, e più
precisamente dalla tabella TA1 2020_tirage_skill_level - Rami economici
(NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo
economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF
142.
V 178), il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 4.2) per 40 ore settimanali corrisponde all'importo
di Fr. 51'312.- (Fr. 4'276.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurata
dovrebbe ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a), per
l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico
da invalido si ha per le donne che partendo dal dato del 2020 il salario lordo
statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2022 a Fr. 52'030,37 (Fr. 51'312 : 100 x 101,4) (cfr.
Tabella T1.2.20 Indice dei salari nominali, Donne, 2021-2022, pubblicata
dall'Ufficio federale di statistica il 24 aprile 2023 in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/
it/home/statistiche/lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/indice-salari.assetdetail.24745566.html;
STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Considerato, poi, l'orario medio di lavoro settimanale nelle
aziende di 41,7 ore nel 2022 (https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/
statistiques/travail-remuneration/enquetes/dnt.assetdetail.25045912.html),
il salario lordo medio ipotetico nazionale da
invalido per una donna è di Fr. 54'241,66 (Fr. 52'030,37 : 40 x
41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA
U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
2.14
Il reddito (ipotetico) da valida di Fr. 50'748,19 che l'assicurata avrebbe potuto
conseguire nel 2022 come ausiliaria di pulizia o attività simili esercitate al
100% senza il danno alla salute va ora confrontato con il reddito
statistico ipotetico da invalida rivalutato nel 2022,
ma preso nella misura del 60% stante
la ridotta capacità lavorativa
residua del 40% esigibile dall'assicurata in attività adeguate e quindi in
ragione di Fr. 32'545.- (Fr. 54'241,66 x 60
: 100 oppure Fr. 54'241,66 - 40%).
La perdita di guadagno del 35,8% che risulta dal confronto fra questi due importi ([Fr. 50'748,19
- Fr. 32'545] : Fr. 50'748,19 x 100), che va arrotondata al 36%
(DTF 130 V 121), non dà diritto all'assicurata a una rendita di invalidità dal
1° ottobre 2022 (cfr. consid. 2.2), poiché tale grado di invalidità è
inferiore al grado pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 1 LAI).
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.15
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la procedura
di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente, fermo
restando la concessione dell'assistenza giudiziaria.
2.16
Con il ricorso
l'assicurata ha postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
producendo la documentazione a comprova della sua indigenza, quale la decisione
di attribuzione della prestazione assistenziale (docc. A5 e A6).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere
posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative
condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se
l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372
consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole
difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una
persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad
avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,
DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,
pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di
esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è
infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente
meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si
debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i
propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere
il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori
rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito
favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b;
Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art.
157, pag. 491, nota 591).
Nella presente
fattispecie, lo stato d'indigenza della ricorrente, a carico della pubblica
assistenza dal 1° luglio 2023, è documentato dal Certificato municipale
rilasciato il 31 luglio 2023 (doc. A5) e dalla decisione del 13 giugno 2023
(doc. A6) dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
Ritenuto, inoltre, come
il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di
possibilità di esito sfavorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021,
consid. 5), la domanda di assistenza
giudiziaria (esonero dal pagamento delle spese di procedura) merita
accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (DTF 124 V 309, DTF 122 I 5; art.
6.
Lag).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è accolta.
3. Le spese di Fr. 500.- sono poste a
carico della ricorrente.
A seguito dell'esonero dal
pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo
Stato.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti