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Decisione

32.2023.8

Decisione di rifiuto di prestazioni. Smentito assunto dell’UAI secondo cui A. avrebbe rifiutato i provvedimenti professionali. Rinvio atti per attuare i provv. professionali. Respinta istanza di sospensione procedura. Valutazione anticipata prove e respinta richiesta di pubblico dibattimento

26 maggio 2023Italiano54 min

i rapporti medici dal dr. __________ (doc. 141, 149 e 151 incarto AI), dal dr. __________

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Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.8

jv/gm

Lugano

26 maggio 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 4 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1987, di formazione selvicoltore (con AFC) e attivo in diverse

attività lavorative stagionali (autista, battipista e addetto agli impianti),

il 1./5 febbraio 2013 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI

adducendo una “Sindrome compartimentale avambracci” a far tempo dal 21

settembre 2012 (docc. 2, 4, 5, 12 e 13 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione di rifiuto di prestazioni

del 5 febbraio 2014 (doc. 37 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 26

gennaio 2015 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni a

seguito di un peggioramento della situazione valetudinaria (docc. 39 e 45

incarto AI).

Terminata

l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 20 marzo 2018 (doc. 118

incarto AI) riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita intera con

grado d’invalidità del 79% dal 1. ottobre 2015 (dopo un anno di attesa, art. 28

cpv. 1 lett. b LAI) al 31 luglio 2016, siccome dal 1. agosto 2016 (tre mesi

dopo il miglioramento dello stato di salute del 1. maggio 2016, art. 88a OAI)

l’assicurato presentava un grado d’invalidità non pensionabile del 26%.

Anche

questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Il 29

agosto/6 settembre 2018 l’assicurato ha presentato una terza domanda di

prestazioni, indicando il nominativo del nuovo medico curante dr. __________

(specialista in medicina del lavoro) e precisando di beneficiare di prestazioni

dalla cassa disoccupazione dal 1. giugno 2018 (docc. 120, 121 e 124 incarto

AI).

Con

progetto di decisione del 7 settembre 2018 l’Ufficio AI ha inizialmente prospettato

la non entrata in materia (doc. 129 incarto AI), salvo poi cambiare idea sulla

base delle indicazioni del medico SMR (docc. 131, 136 e 138-140 incarto AI),

annullando il preavviso (doc. 143 incarto AI).

Richiamati

Fatti

i rapporti medici dal dr. __________ (doc. 141, 149 e 151 incarto AI), dal dr. __________

(docc. 146-148 incarto AI) e l’incarto LADI (docc. 142, 144, 256-261 incarto

AI), l’Ufficio AI ha sottoposto i due rapporti medici al medico SMR (doc. 150

incarto AI). Quest’ultimo ha giudicato lo stato clinico sostanzialmente

invariato, ritenendo comunque opportuno procedere ad una riqualifica

professionale (doc. 152 incarto AI).

Preso

atto della decisione del 24 aprile 2019 dell’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro con la quale è stata constatata l’inidoneità al collocamento (doc.

158 incarto AI) basata, tra l’altro, sul certificato medico del dr. __________

del 19 aprile 2019 (doc. 163 incarto AI), il medico SMR ha accertato

un’incapacità lavorativa totale in ogni attività dal 1. gennaio 2019 (docc. 160

e 167 incarto AI) e la consulente SIP ha chiuso il mandato d’integrazione professionale

(doc. 168 incarto AI). Pervenuto il rapporto medico del 19 giugno 2019 del dr. __________

dell’ospedale universitario di __________ (doc. 173 incarto AI), il 4 ottobre

2019 il medico SMR ha visitato personalmente l’assicurato (docc. 175, 176, 181

e 184 incarto AI) constatando come il suo rapporto del 24 agosto 2017 fosse

ancora valido, auspicando un ulteriore intervento del SIP, la concessione di

mezzi ausiliari e, da ultimo, prognosticando “un lento peggioramento negli

anni a venire”.

Il 29

luglio 2020 il medico SMR ha richiesto una perizia pluridisciplinare in ambito

reumatologico, neurologico e psichiatrico (doc. 206 incarto AI), richiesta

avvallata dall’amministrazione (doc. 208 incarto AI) che ha conferito mandato

peritale al __________ di __________ nelle persone della dr.ssa __________

(internista), dr. __________ (neurologo), dr.ssa __________ (psichiatra e

psicoterapeuta) e dr. __________ (reumatologo). Il centro peritale ha ritenuto

necessario far esperire dei testi psicodiagnostici da effettuarsi dal signor __________

(docc. 207, 208, 211-215 incarto AI).

La

perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 1. dicembre

2021 (doc. 227 incarto AI). Poste le seguenti diagnosi:

"

B.1 Diagnosi rilevanti con

ripercussioni sulla capacità lavorativa

Contratture poliarticolari, di non chiara origine,

con/su:

-

rilevanti deficit estensori alle

articolazioni interfalangee prossimali e distali alle dita delle mani

bilaterali

o

stato dopo fasciotomia decompressiva

dei muscoli flessori del carpo e delle dita, dell’avambraccio ds., con

neurolisi del nervo mediano a ds. al polso e muscolatura flessoria

dell’avambraccio ds., il 22.2.2013;

o

esiti da fasciotomia decompressiva

dei muscoli flessori del carpo e delle dita dell’avambraccio sin. con neurolisi

del nervo mediano a sin. al polso e all’avambraccio, il 2.5.2013, con revisione

chirurgica e fasciotomia del compartimento dei muscoli flessori profondi delle

dita dell’avambraccio sin., il 29.9.2013, su sindrome compartimentale cronica a

carico della muscolatura flessoria dell’avambraccio sin.;

-

minimo deficit estensorio dei

gomiti bilaterali;

-

possibile deficit flessorio e

abduttorio alle spalle bilaterali;

-

rilevante deficit estensorio delle

ginocchia bilaterali.

B. 2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla

capacità lavorativa

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Disturbi statici del rachide (anteflessione globale

della colonna vertebrale con protrazione del capo, appiattimento della colonna

dorsale e della colonna lombare, minima scoliosi sinistro-convessa

altodorsale).

Tendenza a mantenere le dita delle mani flesse da ambo

i lati di origine non neurologica organica, componente funzionale probabile.

Posizione in flessione parziale di entrambe le

ginocchia non spiegata da patologia neurologica organica.

Uso dannoso di cannabis (F12.1).

Sovrappeso (BMI 26,12 kg/m2).

Tabagismo.” (doc. 227, pag. 737 incarto AI)

circa

l’incapacità lavorativa i periti hanno accertato quanto segue:

"

G Capacità lavorativa

nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al

100%

L’A. presenta una capacità lavorativa nell’attività di

selvicoltore dello 0% a partire dal novembre 2018, per le diagnosi in ambito reumatologico.

Nell’attività di macchinista egli presenta una capacità lavorativa del 70%,

intesa come riduzione del rendimento, sempre dal 2018, sempre per le sole

diagnosi reumatologiche.

H Capacità lavorativa in attività adeguata, in

relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%

L’A. presente una capacità lavorativa in un’attività

adeguata, rispettosa dei limiti funzionali ben descritti al punto C della

perizia pari al 70%, intesa come riduzione del rendimento, per le diagnosi in

ambito reumatologico.

I Motivazione della capacità e dell’incapacità

lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o

parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

L’A. presente una capacità lavorativa nell’attività

abituale di selvicoltore pari al 100% per quel che riguarda l’ambito

psichiatrico, neurologico e internistico e una capacità lavorativa dello 0% per

le patologie in ambito reumatologico; ne deriva una capacità lavorativa globale

nell’attività originaria di selvicoltore dello 0% dal 2018 in avanti.

Nell’attività di macchinista egli presenta una capacità lavorativa del 70%,

intesa come riduzione del rendimento, solo per le diagnosi in ambito

reumatologico. In attività adatta l’A. presenta una capacità lavorativa del

70%, intesa come riduzione del rendimento, per le sole patologie in ambito

reumatologico.

I. 1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa

nel tempo nell’attività svolta

L’A. presenta una capacità lavorativa dello 0%

nell’attività originaria di selvicoltore a partire dal novembre 2018 e

continua, per le diagnosi reumatologiche.

I. 2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa

nel tempo in un’attività adatta

L’A. presenta una capacità lavorativa del 70% intesa

come riduzione del rendimento a partire dal novembre 2018 e continua, per le

diagnosi reumatologiche.” (doc. 227, pag. 739 e seg. incarto AI).

La

perizia è stata fatta propria dal medico SMR nel suo rapporto del 2 dicembre

2021 (doc. 225 incarto AI).

1.4. Esperita

l’istruttoria anche sotto il profilo economico (doc. 228-229 incarto AI) e

valutata la reintegrazione professionale (docc. 233, 234, 238 incarto AI), con

progetto di decisione dell’8 aprile 2022 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto

di prestazioni, avendo determinato un grado d’invalidità (invariato rispetto

alla precedente decisione) del 26% e rilevando altresì la reticenza

dell’assicurato a sottoporsi ai provvedimenti professionali proposti (doc. 239

incarto AI).

Con

osservazioni del 24 maggio 2022 l’assicurato ha contestato il progetto, sostenendo

– tra l’altro – di essere inabile al lavoro in misura completa, che – a

prescindere dal concetto di mercato del lavoro equilibrato – un ipotetico

datore di lavoro non lo assumerebbe visto il suo stato di salute e che è

disposto a sottoporsi a “accertamenti empirici se del

caso anche sotto controllo medico” per dimostrare le ripercussioni delle

affezioni nel suo quotidiano. Circa l’asserito rifiuto di provvedimenti

professionali, l’assicurato evidenzia “l’esigenza di poter lavorare all’aria

aperta”, di non poter lavorare in ufficio in quanto l’affezione alle mani

gli renderebbe difficile l’uso del computer e che il suo non fosse un rifiuto

definitivo, aprendo alla possibilità di una riqualifica presso il Centro __________.

Soggiunge inoltre che l’unico motivo per cui ha manifestato reticenza rispetto

ai provvedimenti professionali prospettati era dovuto alla “presa di

coscienza […] nei confronti dei potenziali colleghi di lavoro”,

siccome l’attività di macchinista sarebbe pericolosa a causa di “improvvisi

spasmi e/o contrazioni

determinati dall’affaticamento” (doc. 240

incarto AI).

Con

ulteriore scritto del 15 novembre 2022 l’assicurato ha prodotto il rapporto

medico – non datato ma inviato il 14 novembre 2022 – del dr. __________ con il

quale quest’ultimo ha confermato la tesi secondo cui il rifiuto di

provvedimenti professionali sia riconducibile ad “una responsabile presa di

coscienza dell’interessato nei confronti dei potenziali colleghi di lavoro”,

rilevando un peggioramento della situazione valetudinaria che necessita

ulteriori approfondimenti diagnostici e ritenendo il rifiuto della richiesta di

rendita da parte dell’Ufficio AI “completamente incomprensibile

alla

luce della chiara incapacità lavorativa del paziente e della susseguente chiara

perdita di guadagno” (doc. 248 incarto AI).

Sottoposte

le osservazioni al medico SMR e al consulente AI, questi ultimi le hanno

considerate inconferenti (docc. 241, 249 e 251 incarto AI), ragione per cui con

decisione del 4 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il progetto (doc. 252

incarto AI).

1.5. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 4 gennaio 2023 postulandone l’annullamento e la retrocessione

degli atti all’Ufficio AI per un approfondimento medico ed eventuali

provvedimenti professionali, istando altresì per la concessione dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio e chiedendo un pubblico dibattimento.

Chiede pure, per quel che è dato di capire, l’audizione dei periti del __________

ed “accertamenti empirici” atti a dimostrare l’andamento della sua

giornata così come descritta nello scritto del 24 maggio 2022 indirizzato

all’Ufficio AI.

1.6. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente le conclusioni della

perizia pluridisciplinare, ribadendo la reticenza dell’assicurato a sottoporsi

ai provvedimenti esposti dal consulente professionale che rimangono a

disposizione dell’assicurato qualora manifestasse l’intenzione di

intraprenderle.

In ragione

di quanto esposto, ha quindi formulato la conferma della decisione impugnata e,

di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.7. Con

scritto del 17 marzo 2023 il ricorrente ha prodotto il certificato medico

allestito dal dr. __________ in medesima data, “dal quale emerge il

complesso, ingravescente e non ancora appurato nelle sue cause stato

valetudinario del ricorrente”, postulando la sospensione della procedura

ricorsuale fino a nuovo comunicazione e in ogni caso per almeno tre mesi (VI).

Con

scritto del 23 marzo 2023 l’insorgente ha comunicato di essere stato convocato

per un accertamento stazionario (presumibilmente per quattro notti dal 27

marzo) presso l’__________ di __________, producendo la relativa convocazione

(VIII).

1.8. Con

osservazioni del 31 marzo 2023 l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del

medico SMR del 23 marzo 2023 con la quale quest’ultimo, dopo aver vagliato il

certificato medico del dr. __________ e gli scritti dell’insorgente, ha

concluso che “[…] non risultano nuovi elementi o una sostanziale modifica

dello stato di salute dell’assicurato”. In merito alla richiesta di

sospensione del procedimento l’Ufficio AI non ha presentato osservazioni (X+1).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’assicurato il diritto alla rendita dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

"

Conformemente alle DT [Disposizioni

transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non

sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv.

1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, al momento della terza domanda l’assicurato non beneficiava di

prestazioni AI (cfr. supra consid. 1.2. e 1.3.). La terza domanda di

prestazioni è stata presentata il 29 agosto/6 settembre 2018, ragione per cui

l’eventuale diritto a prestazioni è in ogni caso insorto prima della modifica

legislativa di cui sopra (cfr. artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI), a

prescindere dall’insorgenza dell’invalidità teorica addotta dall’assicurato.

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia

cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa

essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale.

In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique

VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere

sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche

oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141

V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi

casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura

probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale

di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato

i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i

fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva

commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro

l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una

terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il

reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura

della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza

delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo

libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr.

comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2, pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe

della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di

controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al

3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di

accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Considerandi

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante

per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative,

sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona

assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze

tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del

SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6

2.6.1

In

concreto, ricevuta la terza domanda di prestazioni, al fine di accertare lo

stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione

medica acquisita agli atti al medico SMR e, su sua indicazione, ha predisposto

una perizia pluridisciplinare confluita nel referto del 1. dicembre 2022, fatto

proprio dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.3.).

Il

ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione

impugnata, ritenendola lacunosa ed in contrasto con le certificazioni agli atti

che a mente sua permetterebbero di concludere per un’incapacità lavorativa

totale in ogni attività.

Quo

alla valutazione economica e per quel che è dato a capire, egli contesta la reintegrabilità

nel mercato del lavoro e l’asserzione dell’Ufficio AI secondo cui egli avrebbe

rifiutato i provvedimenti professionali prospettatigli.

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.2

Il

ricorrente sostiene, più o meno esplicitamente, di essere inabile al lavoro in

misura completa in ogni attività.

Va

innanzitutto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d’ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157 consid.

1a, 121 V 204 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

261.

consid. 3b con riferimento).

Ne

consegue che nella misura in cui l’insorgente, peraltro rappresentato da un

legale, si è limitato a rinvii generici alla documentazione agli atti

esprimendo critiche di carattere meramente soggettivo sull’operato

dell’amministrazione (vedasi a titolo esemplificativo il p.to 3 del ricorso: “Dagli

atti medici figuranti nel menzionato incarto AI emergono tutti i problemi di

natura fisica, i quali a tutt’oggi non sono neppure potuti essere né

correttamente diagnosticati, né, tantomeno curati…!”), egli ha disatteso il

suo dovere di collaborazione, circostanza che comporta le suevocate

conseguenze. Per il resto, vale quanto segue.

Il

ricorrente censura il fatto che i collaboratori del SMR “non hanno mai

avuto modo di (o non hanno mai voluto) esaminare “de visu” il

ricorrente”, rimproverando al medico SMR di non averlo visitato

personalmente dopo aver ricevuto il certificato medico del curante del 14

novembre 2022 (ricorso, p.to 1., pag. 2 e p.to 7., pag. 8).

Si

rileva innanzitutto che l’asserzione dell’insorgente non è (del tutto)

veritiera, ritenuto che è stato proprio il medico SMR, dopo la visita personale

dell’assicurato avvenuta il 4 ottobre 2019, a far richiesta di una perizia

pluridisciplinare (cfr. supra consid. 1.3.).

Ciò

premesso, il rapporto del 14 novembre 2022 del curante presenta il seguente

tenore:

"

[…] Non torno sul dettaglio

delle profonde problematiche che oramai disturbano RI 1 da parecchi anni,

problematiche oggetto di svariate valutazioni

medico-cliniche

anche in ambito Universitario+perizia multidisciplinare richiesta

dall’ufficio AI di Bellinzona, con una decisione dell’ufficio AI della

primavera scorsa di non concedere alcuna rendita di invalidità al signor RI 1

(si è valutata una capacità lavorativa del 70% con una riduzione del rendimento

su una presenza del 100%). Da qui la proposta dell’assicurazione invalidità

di sostenere RI 1 in un percorso di integrazione, tenuto conto della sopra

specificata teorica capacità lavorativa. In sede di incontro con il signor __________

[consulente SIP, n.d.r.], RI 1 ha “rifiutato” tale proposta di integrazione,

rifiuto che però (come lei ha ben sottolineato nella sua lettera raccomandata

inviata all’ufficio AI in data 24.05.2022) rappresenta “in primis” (cito) “una

responsabile presa di coscienza dell’interessato nei confronti dei potenziali

colleghi di lavoro, del datore di lavoro stesso, come pure dei servizi AI, che

potrebbero essere coinvolti in inchieste susseguenti ad eventuali infortuni sul

lavoro”. Tengo a ribadire l’assoluta pertinenza di questa decisione del mio

paziente, decisione rafforzata da quanto messo in evidenza sul piano clinico

nel corso degli ultimi mesi: in effetti la situazione a livello

algico-irritativo presentata da RI 1 è nettamente peggiorata, obbligandolo a

passare delle intere giornate “a letto”,

con difficoltà viepiù

importanti alla deambulazione e con crisi di difficile controllo caratterizzate

da tremore in tutto il corpo e sensazione si svenimento. Abbiamo quindi una

situazione ancora “in alto mare” per quel che concerne la diagnostica (e di

conseguenza l’eventuale eziologia dei problemi presentati dal paziente) e anche

dell’approccio terapeutico che potremmo dare/proporre in questa non facile

situazione. Risulta quindi importante proporre delle nuove valutazioni

medico-cliniche, valutazioni che sarà mia premura organizzare in un prossimo

futuro, ripresentando RI 1 in ambiente Universitario, in previsione come detto

di un approfondimento diagnostico con relative proposte terapeutiche

(medicamentose? ergoterapiche? fisioterapiche?). Ovviamente, una volta ottenuto

un miglioramento della sintomatologia che RI 1 presenta (sempre che sia

possibile), si potrà ridiscutere la proposta di “riformazione professionale” o

di “aiuto al collocamento”. Per quel che concerne il niet alla richiesta di

una rendita AI, questo risulta assolutamente incomprensibile alla luce della

chiara incapacità lavorativa del paziente e della susseguente chiara perdita di

guadagno (o incapacità a guadagnare). […]” (doc. 4, sottolineature del

redattore).

Per

quanto concerne il quadro diagnostico, dal curante descritto come “in alto

mare”, va qui segnalato che

secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è

importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; DTF

142.

III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016

consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.8.).

Di

tutta evidenza, il curante non si è neppure confrontato con le conclusioni

della perizia pluridisciplinare afferenti alla capacità lavorativa residua in

attività adeguate (cfr. supra consid. 1.3.), preferendo una critica generica

sull’operato dell’Ufficio AI.

Per

quanto concerne l’asserito peggioramento dello stato di salute, il curante si è

sostanzialmente limitato a riproporre quanto descrittogli dall’insorgente,

senza tuttavia una disamina (di pari grado ed esaustività di quella esperita

dai periti del __________) circa le ripercussioni sulla capacità lavorativa del

paziente. Pertanto, un’ulteriore visita del medico SMR dopo la ricezione del

certificato del 14 novembre 2022 non appariva necessaria.

Tutto

bene considerato, ricordato il principio del libero apprezzamento delle prove

valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c in fine

LPGA; STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021 consid. 3.1. e seg. e STCA

32.2022.39

del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.), il TCA ritiene che il

certificato del curante non sia idoneo ad insinuare dubbi circa l’esaustività e

correttezza delle conclusioni peritali. Ne consegue che la presa di posizione

del medico SMR secondo cui “Dall’attuale scritto del dr. __________ non

risulta una modifica oggettivabile dello stato di salute dell’assicurato

[…]” (doc. 249 incarto AI) appare corretta. Per tacere del fatto che, di

principio, in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.5.). Non si può inoltre

ignorare che ancor prima dell’emanazione del progetto e senza neppure aver

visionato il rapporto peritale l’assicurato, e meglio il suo patrocinatore,

abbia ritenuto “sorprendente e comunque inaccettabile” il fatto che gli

specialisti indipendenti abbiano accertato una capacità lavorativa residua in

attività adeguate del 70%, mettendo in quindi in dubbio le conclusioni peritali

a prescindere dalla loro fondatezza (doc. 232 incarto AI).

Pertanto,

la censura del ricorrente non ha pregio.

Il

ricorrente censura il fatto che i periti gli avrebbero asseritamente comunicato

verbalmente esiti “diametralmente opposti” rispetto a

quanto poi confluito nel rapporto peritale (ricorso, p.to 6, pag. 6).

Posto

che l’asserzione di parte è rimasta allo stadio di mero parlato, a far testo –

sotto il profilo probatorio – è il rapporto peritale del 1. dicembre 2021 del __________,

quest’ultimo risultando conforme ai dettami giurisprudenziali circa le perizie

pluridisciplinari (cfr. supra consid. 2.5.). Ma anche se, per ipotesi di

lavoro, si desse per veritiera l’asserzione del ricorrente, quest’ultimo non ha

neppure addotto quale pregiudizio le asserite rassicurazioni dei periti gli

avrebbero così arrecato.

Pertanto,

la doglianza del ricorrente cade nel vuoto.

Il

ricorrente adduce che l’unico soggetto dell’amministrazione ad averlo visto di

persona è stato il consulente SIP, “il quale ebbe anche l’opportunità,

avendo conosciuto il ricorrente, di esprimere apprezzamenti sulle condizioni di

salute del medesimo, i quali, purtroppo espressi solo a voce, furono ben

differenti da quelli, che all’unisono emergevano dall’incarto AI!”

(ricorso, p.to 1, pag. 3).

Come

precisato al consid. 2.5., il ruolo del consulente professionale è quello di

valutare, avuto riguardo delle indicazioni mediche, quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili, non viceversa. Non essendo il

consulente SIP un medico, una sua valutazione – anche in questo caso rimasta

allo stadio di puro parlato – della situazione valetudinaria dell’insorgente è

irrilevante.

Pertanto,

anche questa censura risulta inconferente.

2.6.3

Nelle

more del ricorso l’insorgente ha prodotto il rapporto del curante datato 17

marzo 2023 e la convocazione per una degenza presso il servizio reumatologico

dell’__________ di __________, istando per la sospensione della procedura

ricorsuale per almeno tre mesi (cfr. supra consid. 1.7.).

Per

quanto riguarda il rapporto datato 17 marzo 2023 (doc. A7), si rileva che

nemmeno in questo caso il curante si è confrontato con le conclusioni peritali,

limitandosi a riproporre quanto attestato nel rapporto del 14 novembre 2022 di

cui sopra, comunicando di aver chiesto “con il presente certificato al

servizio di reumatologia dell’Ospedale __________ di __________ […] di

convocare il paziente per una loro nuova valutazione specialistica […]”.

La

convocazione per un periodo di degenza a far tempo dal 27 marzo 2023 nulla muta,

siccome non indica né potenziali nuove diagnosi, né la capacità lavorativa

residua dell’insorgente.

Quo

all’istanza di sospensione della procedura, vale quanto segue.

Nel

settore del diritto delle assicurazioni sociali vige il principio di celerità

enunciato all’art. 29 cpv. 1 Cost. e all’art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA secondo

cui la procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti. La sospensione

della trattazione di una vertenza va ammessa solo eccezionalmente (STF U 286/05

del 31 gennaio 2007 consid. 5.1.; DTF 130 V 90 = SVR 2004 IV Nr. 24 pag. 72

consid. 5.; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 389 con riferimenti).

Nella

STF 8C_982/2009 del 5 luglio 2010 il TF ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

[…]

2.1

Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne

a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause

soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de

la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.

L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la

décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans

un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances

font apparaître comme raisonnable (ATF

131.

V 407 consid. 1.1 p.

409; 130 I

312.

consid. 5.1 p. 331; 129 V

411.

consid. 1.2 p. 416 et

les arrêts cités)."

2.2

Une suspension de procédure comporte le risque de

retarder inutilement la procédure, de sorte qu'elle ne doit être admise qu'avec

retenue - c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs - eu égard

à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF

130.

V 90 consid. 5 p. 95).

Selon la jurisprudence, peuvent constituer de tels motifs le fait de permettre

la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes (ATF

127.

V 228 consid. 2a p.

231) ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher

une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (ATF

119.

II 386 consid. 1b p.

389). Une suspension peut également se justifier par des motifs d'économie de

procédure, par exemple pour éviter un enchevêtrement des procédures et la

répétition de mesures d'instruction par les différentes juridictions saisies

(Pra 1996 no 141 p. 473 consid. 3b). Le juge saisi dispose d'une certaine marge

d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des intérêts

des parties. Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF

130.

V 90 consid. 5 p. 95).

Cela vaut d'autant plus, en droit des assurances sociales, que l'art. 61 let. a

LPGA exige une procédure simple et rapide devant les tribunaux cantonaux des

assurances."

Tornando

al caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che dal momento in cui

l’assicurato aveva comunicato che il curante avrebbe di lì a breve predisposto

esami clinici atti ad ottenere nuova refertazione medica a supporto della sua

posizione, ossia con il rapporto del 14 novembre 2022 (doc. 248; doc. A4;

ricorso p.to 7.), sino al momento in cui si è attivato in tal senso, ossia con

il rapporto del 17 marzo 2023 (doc. A7), sono trascorsi ben quattro mesi. Con

scritto del 17 marzo 2023 il ricorrente ha richiesto la sospensione della

procedura ricorsuale “fino ad istanza della parte più diligente, o quanto

meno per un periodo di almeno N. 3 mesi […]”, ciò che estenderebbe il

surriferito intervallo temporale ad oltre sette mesi, mentre quello tra la

presentazione del ricorso (6 febbraio 2023) e l’eventuale inoltro dei nuovi

mezzi di prova sarebbe invece esteso ad almeno 4 mesi.

Richiamata

la suevocata giurisprudenza, in applicazione del margine di apprezzamento di

cui il giudice delle assicurazioni sociali gode, considerato che in casu vi è

una perizia pluridisciplinare conforme ai dettami giurisprudenziali e accertata

la lentezza del procedere del curante dimostrata finora, ritenuto che – come

asserito dall’insorgente – il ritardo nell’assunzione di nuova documentazione

medica è da ricondurre al fatto che il curante ha smarrito la cartella clinica

dell’assicurato (ricorso, p.ti 4. e 5.) dopo avergli comunicato essere sulla

sua scrivania con priorità di trattazione (doc. 245 incarto AI), tutto bene

considerato il TCA ritiene che in concreto il principio di celerità della

procedura sia preponderante per rapporto all’interesse dell’assicurato di

fornire nuova documentazione medica dall’esito incerto ed entro un lasso di

tempo neppure ben definito.

Ne

consegue che l’istanza di sospensione della procedura va respinta, ciò che non

preclude all’insorgente di eventualmente produrre la nuova documentazione

medica nell’ambito di una (ulteriore) nuova domanda.

Visto

quanto precede, le conclusioni della perizia pluridisciplinare e la presa di

posizione del medico SMR vanno integralmente confermate, l’insorgente non

avendo prodotto documentazione medica atta a metterle in dubbio.

2.7

Come

detto (cfr. supra consid. 2.6.1.), il ricorrente contesta anche l’asserzione

dell’Ufficio AI secondo cui egli avrebbe rifiutato i provvedimenti

professionali proposti dal consulente SIP.

A

ragione.

Giusta

l’art. 28 cpv. 1 lett. a. LAI, l’assicurato ha diritto a una rendita se: la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili. I provvedimenti professionali fanno

parte dei provvedimenti d’integrazione (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI).

In

sintesi, l’eventuale diritto ad una rendita AI viene valutato solo dopo eventuali

provvedimenti di (re)integrazione (pro multis Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2023, ad art. 28 LAI, pag. 278 e seg. con rinvii).

Secondo

la giurisprudenza, il consulente in integrazione professionale, sulla scorta

delle indicazioni e limitazioni mediche, valuta quali attività professionali

siano concretamente ipotizzabili sul mercato del lavoro equilibrato. Spetta

difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività

economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età

(STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo

2012.

consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).

In

concreto, dopo l’acquisizione agli atti della perizia pluridisciplinare del 1.

dicembre 2021 (cfr. supra consid. 1.3.), in data 22 febbraio 2022 è avvenuto un

incontro tra il consulente SIP e l’assicurato, così riassunto nel rapporto

intermedio del 23 febbraio 2022 (doc. 234 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […]

discutiamo delle possibilità di applicare provvedimenti professionali. Si fa

notare a questo proposito che all’assicurato era già stato proposto un

percorso __________ che non era stato applicato a causa delle cure mediche

intraprese. Questa possibilità, secondo l’assicurato, non è tuttora

fattibile anche perché gli impedirebbe di svolgere le sue normali pause di

riposo diurno oltre il fatto che dovrebbe richiedere di soggiornare a __________

per la lunghezza del tragitto. Inoltre guida poco a causa del fatto che ha

l’auto con il cambio manuale. Si è dunque cercato di discutere di attività

esigibili e proporre dei percorsi di integrazione. Tra le varie attività vi

è certamente il fatto che per l’assicurato sarebbe ideale poter lavorare in

un contesto di tipo sedentario. Per l’assicurato tuttavia una tale

opzione non è all’ordine del giorno. Preferisce decisamente un’attività

all’esterno, come il macchinista (che potrebbe svolgere in misura massima

possibile, come da indicazione medica). Avrebbe anche ricevuto delle

proposte di lavoro ad esempio da __________ (__________), __________ e __________

(__________). L’assicurato esclude anche la possibilità di svolgere

l’autista di camion in quanto ha dichiarato di essere stato sotto il __________

al momento del grave incidente del 2001. Si è spiegato all’assicurato

che – con un’inattività [lavorativa, n.d.r.] da ormai più di 4 anni – la

possibilità di integrazione partirebbe con una presenza del 50% per poi

progressivamente aumentarla fino al 100% (con rendimento ridotto del 30%).

L’assicurato non è stato negativo di fronte a questa possibilità; tuttavia, è

parso preoccupato per il suo stato di salute. Si è anche ipotizzata la figura

del coach per un accompagnamento. […] Ho chiesto all’assicurato di

decidere insieme al suo RL come vogliono procedere. […] Il termine per la

decisione è il 3.3.2022.”

Con

scritto del 3 marzo 2022 l’assicurato ha comunicato al consulente SIP l’intenzione

di “preliminarmente valutare con il […] medico curante quali

potrebbero essere […] le conseguenze di una ripresa dell’attività nei

termini discussi, allo scopo di capire se, ed eventualmente quali rischi di

aggravamento di una situazione […] potrebbero entrare in considerazione,

qualora si desse avvio alla prova pratica” (doc. 236 incarto AI).

Con

scritto del 13 marzo 2022 il curante ha comunicato al consulente SIP che “So

dell’incontro da lei avuto con RI 1 […] durante il quale sono state

illustrate le differenti proposte “pratiche”, tenendo conto di una capacità

lavorativa valutata dai colleghi […] “pari al 70% […]”. […] come

le ho sottolineato, attendiamo da parte dei vostri uffici la […] proposta

di decisione AI, prima di decidere il da farsi. […]” (doc. 237 incarto

AI, sottolineature del redattore).

Nel

suo rapporto finale del 1. aprile 2022 il consulente SIP ha riportato quanto

segue (doc. 238 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […]

Verbale del colloquio […]

Vedi rapporto in data 23.02.2022. Da notare che in data 13.03.2022 il medico curante

dell’assicurato ci ha informato che le parti (assicurato e RL [rappresentante

legale, n.d.r.] oltre che il citato curante) sono giunte alla conclusione che

va portato avanti il progetto di decisione e che – una volta definito il caso –

si proceda a definire il da farsi.

Analisi della reintegrabilità e valutazione attività

esigibili adeguate senza

(ri)formazione specifica

Dal profilo formale, su quanto contenuto nel rapporto

medico SMR [che ha fatto proprio il rapporto peritale, n.d.r.], si evince che

l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 70%. Questa indicazione

permette di valutare che per l’assicurato esistono attività esigibili, di

tipo semplice e ripetitivo. Nella perizia si parla anche del lavoro di

macchinista che per l’assicurato potrebbe essere una buona opzione in

considerazione della sua predisposizione a lavori all’esterno (era

selvicoltore).

Chiusura del caso o applicazione provvedimenti

d’integrazione: motivare la chiusura

del caso o il diritto a provvedimenti d’integrazione comprensivo di eventuale

calcolo CGR al termine del provvedimento

[…] malgrado una buona prospettiva di applicazione

di provvedimenti professionali, l’assicurato – attraverso i suoi curanti e

il suo rappresentante legale – ha deciso di non procedere subito alla

verifica sul posto di lavoro (accertamento e collocamento) ma di attendere una

nuova presa di posizione. Da parte mia, chiudo pertanto il mio mandato

senza applicare provvedimenti professionali e rimango a disposizione per

eventuali domande in attesa del ritorno della pratica una volta conclusa la

prospettata procedura legale.”

Nel

progetto di decisione dell’8 aprile 2022 (doc. 239 incarto AI, sottolineature

del redattore) l’Ufficio AI ha rilevato che “Malgrado una buona prospettiva

di applicazione di provvedimenti professionali, l’assicurato non concorde

sulla presa di posizione medica, ha deciso per il momento di non beneficiare di

provvedimenti professionali quali per esempio un accertamento professionale

o un aiuto al collocamento.”

Ora,

conformemente alla surriferita giurisprudenza afferente al ruolo e alle

competenze del consulente in integrazione professionale, il 22 febbraio 2022 il

consulente SIP, preso atto delle conclusioni peritali, ha proposto una

valutazione presso il __________ di __________, misura che il ricorrente ha

immediatamente avversato. Il consulente SIP ha dunque ipotizzato, quali

attività esigibili e percorsi di (re)integrazione professionale, delle attività

di tipo sedentario, ritenute ideali per il profilo dell’assicurato.

Quest’ultimo ha escluso anche tale opzione, auspicando un’attività all’esterno

come macchinista al 100% e comunicando di avere già ricevuto delle offerte in

tal senso. L’assicurato ha altresì escluso l’attività di camionista. Nelle

successive comunicazioni del 3 e 13 marzo 2022 l’assicurato ha manifestato

l’intenzione di voler contestare la valutazione medica a monte, auspicando

l’emanazione del progetto di decisione “prima di decidere il da farsi”,

lasciando intendere di non aver (ancora) preso in considerazione i

provvedimenti professionali proposti dal consulente SIP.

Fino all’emanazione

del progetto di decisione (8 aprile 2022, incluso), l’agire dell’insorgente

configura certamente un rifiuto, ancorché temporaneo, di intraprendere i provvedimenti

professionali prospettati, come correttamente rilevato nel suo rapporto del 1.

aprile 2022 dal consulente SIP.

Tuttavia,

nelle osservazioni del 24 maggio 2022 – e dunque prima della decisione

impugnata – l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, si è così espresso

circa i provvedimenti professionali (doc. 240, p.ti 6., 7. e 8. incarto AI,

sottolineature del redattore):

" […]

il vostro consulente all’integrazione professionale […] ha avuto modo di

recepire […] l’esigenza [dell’assicurato, n.d.r.] di poter lavorare “all’aria

aperta”. A prescindere da tale esigenza […], ben difficilmente l’assicurato

potrebbe compiere lavori d’ufficio, che, al giorno d’oggi sono segnatamente

“dipendenti” dall’utilizzo di computer e, in particolare, dall’uso di tastiere

e di “mouse”; […] Trovare in situazioni del genere delle opportunità lavorative

“non all’aria aperta” appare comunque difficile: si precisa però, che

l’assicurato non ha mai rifiutato definitivamente tale soluzione, al punto che

si potrebbe tentare anche la via del __________, quanto meno per il tramite di

un accertamento necessariamente stazionario, stante la sua impossibilità ad

effettuare quotidiane trasferte tra __________ e __________!”

[…]

Inoltre l’assicurato precisa che stante la propria

situazione [valetudinaria, n.d.r.], ben difficilmente potrebbe entrare in

considerazione l’ipotesi valutata nel corso dell’ultimo colloquio con il signor

__________, vale a dire lo sfruttamento da parte dell’assicurato nella misura

massima possibile delle proprie capacità professionali residue in materia di

uso di macchinari da cantiere (scavatrice, “ragno”, ecc.), per le quali i suoi

ex-datori di lavoro sarebbero pronti a riprovare!

Infatti le qualità specifiche dell’assicurato

risultano ampiamente impedite dall’ingravescente situazione valetudinaria e

potrebbero risultare addirittura pericolose per chi, come di regola avviene

sui cantieri, è professionalmente costretto a “gravitare” nel raggio di azione

di tali scavatrici: infatti eventuali improvvisi spasmi e/o contrazioni

determinati dall’affaticamento dell’operatore, potrebbero essere la causa di

gravi infortuni.

Di lì, e solo di lì, la reticenza manifestata

dall’assicurato nell’aderire all’ipotesi di lavoro valutata e discussa con il

signor __________.

[…]

Tutto ciò non costituisce dunque alcun “rifiuto” a

“beneficiare di provvedimenti professionali”, bensì rappresenta una

responsabile presa di coscienza

dell’interessato medesimo nei confronti dei potenziali colleghi di lavoro,

del datore di lavoro stesso, come pure dei vostri servizi, che potrebbero

essere coinvolti in inchieste susseguenti ad eventuali infortuni sul lavoro…!”

Ora, a

prescindere dal repentino cambiamento d’opinione dell’insorgente – che dapprima

ha auspicato la ripresa dell’attività di macchinista conformemente alle

conclusioni peritali (cfr. supra consid. 1.3.) per poi palesare una poco

credibile (anche alla luce del fatto che aveva dichiarato di non far più uso di

cannabis, dichiarazione smentita dallo screening tossicologico, doc. 227, pagg.

720, 722 e 726 incarto AI) presa di coscienza di come la sua situazione

valetudinaria potrebbe essere fonte di pericolo per eventuali terzi presenti

durante le manovre dei macchinari (questione che né i periti, né il consulente

SIP hanno ritenuto rilevante) –, lo scritto dell’assicurato palesa la volontà

di intraprendere i provvedimenti professionali proposti.

Non si

può dunque condividere l’annotazione del 18 novembre 2022 del medico SMR

secondo cui “Nell’attuale situazione non vi sono gli estremi per la messa in

atto di provvedimenti professionali in presenza di una soggettiva IL completa.”

(doc. 249 incarto AI, sottolineatura del redattore) né lo scritto del 2

dicembre 2022 del consulente SIP secondo cui “Visto quanto precede e visto

che non è stato possibile organizzare un accertamento al __________ di __________,

come consulente AI, non posso scostarmi dalla valutazione in quanto non ho

elementi pratici a suffragio.” (doc. 250 incarto AI, sottolineatura del

redattore) né tantomeno il “Rapporto finale” del 29 dicembre 2022 del

consulente SIP secondo cui “Dopo aver ricevuto nuovamente la pratica per

valutare il procedere, in particolare l’applicazione di un accertamento a __________

per valutare concretamente la capacità produttiva, ho tentato di attivare la

misura. A causa dei motivi riportati nella corrispondenza con il RL il mandato

è stato chiuso. In qualità di consulente AI, non avendo elementi a suffragio di

una modifica sostanziale della capacità lavorativa, si considera tuttora valido

il rapporto redatto in data 1.4.2022.” (doc. 251 incarto AI).

Detto

altrimenti, a fronte della disponibilità dell’assicurato, espressa nelle

osservazioni al progetto di decisione, a sottoporsi a provvedimenti

professionali, tra cui la valutazione presso il __________ di __________, il

consulente non poteva semplicemente confermare il suo precedente rapporto ma

avrebbe dovuto attuare i prospettati provvedimenti, e meglio organizzare con il

citato centro professionale – eventualmente avvalendosi anche di un coach per

l’accompagnamento – un percorso di accertamento della capacità lavorativa

residua, una riqualifica ed una graduale reintegrazione professionale, come

proposto nel rapporto SIP del 23 febbraio 2022. Da parte sua, l’Ufficio AI

avrebbe dovuto annullare il preavviso dell’8 aprile 2022.

La

disponibilità dell’insorgente ad intraprendere i provvedimenti professionali

prospettati è stata ribadita anche nel ricorso (ricorso, p.ti 6., 7. e 8.b) ma

l’Ufficio AI si è limitato a rinviare in modo acritico ai rapporti del

consulente SIP.

2.8

Stante

la necessità di attuare i prospettati provvedimenti professionali prima di

verificare l’eventuale diritto ad una rendita (cfr. supra consid. 2.7.), la

decisione impugnata va annullata ed il ricorso accolto.

2.9

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente ha chiesto l’audizione dei

periti __________, “accertamenti empirici” atti a dimostrare la sua

gioranta tipo ed un pubblico dibattimento.

Per

quanto concerne l’audizione dei periti del __________ e gli imprecisati “accertamenti

empirici”, siccome i fatti alla base della presente vertenza sono stati

sufficientemente provati tramite la documentazione agli atti, il TCA rinuncia

all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.

Va qui rammentato che conformemente,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid.

7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Visto

l’esito del ricorso, questo Tribunale può prescindere dall’indire un pubblico

dibattimento (DTF 122 V 47 consid. 3b e STF 8C_352/2022 del 7 novembre 2022

consid. 2.2.).

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio

2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un

avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso (pro

multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. L’istanza

di sospensione della procedura è respinta.

2. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione del 4

gennaio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente al

consid. 2.7. e 2.8..

3. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al

ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di

oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti