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Decisione

32.2023.80

Richiesta di una rendita AI. Rinvio degli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti medici, segnatamente l'allestimento di una perizia di decorso

30 gennaio 2024Italiano74 min

poiché nettamente inferiore ai dati statistici, senza che si sia mai accontentato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.80

cs

Lugano

30 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 20 giugno 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1972, attivo quale

magazziniere presso __________ dal 1° ottobre 1990 al 30 settembre 2019 e dal

1° dicembre 2020 al beneficio dell’assistenza, l’8 marzo 2019 ha inoltrato una

domanda di prestazioni dell’AI.

1.2. L’Ufficio AI, dopo aver fatto

esperire una perizia pluridisciplinare del __________ (internistica,

psichiatrica e reumatologica), redatta il 22 dicembre 2020, ed aver acquisito

dal __________ i complementi del 13 agosto 2021, 13 aprile 2022, 4 agosto 2022

e 4 aprile 2023, nonché le annotazioni dei medici SMR, dr.ssa med. __________ e

dr. med. __________, oltre al rapporto del 19 ottobre 2021 del Servizio di

integrazione professionale, con decisione del 20 giugno 2023 ha negato il

diritto ad una rendita AI, poiché il grado d’invalidità raggiunge il 36%.

1.3. RI 1, rappresentato dalla RA 1, avv.

__________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via

principale l’allestimento di una perizia psichiatrica giudiziaria atta a

valutare il suo stato di salute e la riforma della decisione in funzione

dell’esito della perizia. In via subordinata il ricorrente chiede

l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per

ulteriori accertamenti. Contestualmente domanda di essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e richiama l’intero incarto.

Egli censura sia l’aspetto medico

che l’aspetto economico.

Relativamente alle censure

mediche il ricorrente sostiene preliminarmente che la perizia del __________ del

22 dicembre 2020 non è stata allestita in piena conoscenza dell’incarto poiché redatta

senza tenere conto del referto del 9 novembre 2019 della dr.ssa med. __________.

FMH psichiatria e psicoterapia, sottoposto al perito, dr. med. __________, solo

nel corso del 2023.

In secondo luogo l’insorgente

contesta le prese di posizione del perito sui referti prodotti dal curante, dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, poiché sarebbero incentrate

sulla discussione teorica della diagnosi, allorché decisiva è semmai la

questione delle ripercussioni funzionali della patologia.

L’assicurato rileva in seguito

che il perito reumatologo, dr. med. __________, FMH reumatologia, ha menzionato

la diagnosi di dolore somatoforme e di fibromialgia. Secondo l’insorgente anche

il dr. med. __________ avrebbe dovuto tenere conto di tali diagnosi nell’esame

degli indicatori.

Per il ricorrente, in relazione

alla problematica dolorosa, il perito psichiatra, nelle prese di posizione

successive alla perizia, riferisce fatti che non soltanto non sarebbero veri ma

non sarebbero neppure provati. Il dr. med. __________, che non dispone della

certificazione SIM, sostiene di non aver rilevato una sindrome somatoforme da

dolore persistente F45.5, ma la perizia non menziona alcun esame in tal senso.

Non è stata spesa alcuna parola in merito. L’affermazione sarebbe pertanto

arbitraria e sconfinerebbe nell’abuso di potere.

Per quanto concerne

l’affermazione del perito secondo cui nell’incarto non viene fatta menzione di

una diagnosi F45.4, il ricorrente asserisce che il dr. med. __________ ha posto

tale diagnosi sin dal maggio 2021. Il perito, a suo dire, si ostina a non

volersi chinare su tali aspetti e a riproporre un’analisi risalente al 2020 eseguita

senza escludere, esplicitamente o perlomeno implicitamente, la patologia

somatoforme e sulla base di un incarto incompleto.

In seguito il ricorrente

evidenzia che non vi è stata alcuna determinazione in merito all’obesità,

ritenuta non invalidante dal reumatologo dr. med. __________. Tuttavia sia la

scienza medica che la giurisprudenza hanno già ammesso delle correlazioni tra

obesità e dolori cronici. Se è vero che di per sé l’obesità non è costitutiva

di invalidità, essa dev’essere ammessa come causa invalidante se l’eccedenza di

peso ha provocato un danno alla salute o se è l’obesità stessa la conseguenza

di un disturbo della salute.

Il perito, dr. med. __________,

internista, ha accertato un’obesità con BMI 30 kg/m2, mentre il curante, dr.

med. __________, il 16 novembre 2021 ha accertato un peggioramento,

diagnosticando un’obesità di tipo 1 con BMI 31.6 kg/m2.

La curante, dr.ssa med. __________

il 16 novembre 2021 ha ritenuto una correlazione tra obesità e problemi di

salute ed il dr. med. __________ tra obesità, che rallenta il metabolismo e la

mobilità, e problemi psichiatrici. L’obesità è quindi una conseguenza dei

disturbi. Per cui deve rientrare nell’analisi delle diagnosi invalidanti.

Infine l’insorgente sostiene che

dopo l’allestimento della perizia vi sono stati numerosi aggravamenti non più

valutati.

In queste condizioni la

valutazione peritale amministrativa non sarebbe condivisibile né utilizzabile.

Poiché l’UAI non vuole mettere in

atto una nuova perizia, spetta al TCA allestirne una giudiziaria. In caso

contrario deve essere riconosciuta un’invalidità più importante basandosi su

quanto emerge dalla valutazione peritale psichiatrica e dall’analisi degli

indicatori presenti (risorse inesistenti, limitazioni presenti in tutti gli

ambiti della vita, cure conformi e compliance, complicazione data dalla

personalità del ricorrente di tipo passivo remissivo, assenza di incoerenze,

integrazione impossibile), anche se non sono stati valutati tutti gli

indicatori (ad esempio manca la comorbidità). Infatti, la questione della

valutazione degli indicatori giurisprudenziali per ritenere la patologia psichiatrica

come invalidanti alla luce dei criteri giurisprudenziali può essere esaminata e

decisa dal Tribunale (DTF 141 V 281, consid. 2.1.1). Sulla base di questi

presupposti (non vi è nemmeno un indicatore contrario), deve essere

riconosciuta come pienamente invalidante la patologia psichiatrica e al

ricorrente va attribuita una rendita d’invalidità intera.

L’insorgente contesta poi “in

tutti i suoi punti” il calcolo del grado d’invalidità.

Innanzitutto chiede di utilizzare

Fatti

i valori statistici del 2020.

In secondo luogo sostiene che per

il reddito da valido non si può far capo a quello precedentemente conseguito

poiché nettamente inferiore ai dati statistici, senza che si sia mai accontentato

di tale salario. Egli ha lavorato per svariati decenni per la stessa impresa e

non ci si poteva attendere che rinunciasse a tale impiego solo per motivi

finanziari di adattamento del salario (che non era stato adattato dal 2012

secondo l’ex datore di lavoro).

Il salario da invalido va

ricalcolato e ridotto. È ormai assodato che le persone con problemi di salute,

rispetto ai lavoratori pienamente abili al lavoro e che possono essere assunti

come tali, devono generalmente contare su salari più bassi della media. La

misura in cui i salari indicati dalle statistiche devono essere ridotti dipende

quindi da tutte le circostanze personali e professionali del singolo caso. In

una recente sentenza del 9 marzo 2022 (8C_256/2021) il Tribunale federale ha

ribadito che gli strumenti di correzione applicati finora sono di vitale

importanza per determinare il corretto grado di invalidità nel modo più

concreto possibile. Secondo l’insorgente, contrariamente a quanto sostenuto

dall’UAI, alcune problematiche di salute non sarebbero state prese in

considerazione nell’esame della capacità lavorativa. Le limitazioni derivanti

dalle problematiche di salute, anche per lo svolgimento di attività semplici,

non determinano tutte un’incapacità solo del 40%, ma pongono il ricorrente in

una posizione di svantaggio in termini di retribuzione, in qualsiasi attività.

Il ricorrente fa inoltre riferimento alla STF 8C_74/2022 del 22 settembre 2022.

La riduzione del 10% applicata

dall’UAI è giusta ma insufficiente.

L’insorgente ha problemi di sonno

e dunque necessita di tempo durante tutto il giorno per recuperare e nemmeno è

stato considerato che per 28 anni ha svolto unicamente una professione fisica

(magazziniere). Per l’Alta Corte tale circostanza è determinante nell’ambito

della determinazione di una riduzione del reddito statistico (STF 8C_319/2017

del 6 settembre 2017).

Inoltre l’elenco di limitazioni

che non sono state ritenute come invalidanti mostra che esistono limitazioni e

danni alla salute molto marcati che si ripercuotono anche sulla scelta di

attività semplici e leggere (per esempio riguardo alla fibromialgia i problemi

legati al sonno e ai dolori oppure i problemi di disestesie alle mani che lo

limitano in lavori manuali).

Secondo l’insorgente, appare

ingiusto che una persona che ha lavorato per decenni sul mercato svizzero e che

presenta almeno un’incapacità del 40% (riduzione del rendimento) con

un’aggiunta del 10% di riduzione, non abbia diritto ad una rendita d’invalidità

per motivi di calcolo e sulla base di statistiche che non riflettono né la

realtà ticinese né la realtà dei portatori di handicap attivi sul mercato del

lavoro.

1.4. Con risposta del 12 settembre 2023,

alla quale ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI, dopo aver ricalcolato il

grado d’invalidità ed essere giunto ad un tasso del 39.44%, che in applicazione

della DTF 130 V 121 non dà diritto ad una rendita, ha proposto la reiezione del

ricorso (doc. IV).

L’amministrazione ha

affermato:

" (…) Ora,

nel merito della disputa, relativamente all’asserita assenza di sufficienti

qualifiche del Dr. med. __________, l’UAI tiene innanzitutto a rimarcare che:

-

Il citato specialista psichiatra svolge da diversi anni perizie in

ambito dell’Assicurazione invalidità. Allo stesso non può quindi essere

rimproverata alcuna carenza di esperienza o mancanza di conoscenza degli

aspetti cardine da esaminare.

A tale proposito,

giova ricordare che la giurisprudenza sugli indicatori è stata resa nel 2015

(cfr. il DTF 141 V 281) e che le Linee guida della Società Svizzera di

Psichiatria Assicurativa sono state adeguate al tema nel 2016. Nel dicembre del

2019 la giurisprudenza di cui al DTF 145 V 361 ha poi solamente reso alcune

precisazioni ed esteso l’applicazione degli indicatori a tutti i tipi di

diagnosi di ordine psichico;

-

Secondo la giurisprudenza, un motivo di ricusa dev’essere sollevato

senza indugio, pena perenzione di tale facoltà (cfr. il consid. 3.2 della

sentenza del Tribunale federale 8C_514/2021 del 22 aprile 2022 pubblicato nel

DTF 148 V 225). Per senza indugio si intende entro qualche giorno; ad esempio

in un termine massimo di 7-10 giorni. Un’attesa per pronunciarsi sui motivi di

ricusa di 2-3 settimane è stata considerata a priori inammissibile (cfr. il

consid. 2 della sentenza del Tribunale federale 8C_434/2015 del 28 agosto

2015). Nella fattispecie, posto che la comunicazione (anteriore all’entrata in

vigore dell’ulteriore sviluppo) con il nominativo perito è stata resa il 29

maggio 2020 (cfr. il doc. 41), un eventuale (e denegato) motivo di ricusa è da

ritenersi intempestivo;

-

La disposizione transitoria dell’OPGA esplica che “se è necessario un

certificato SIM secondo l’articolo 7m capoverso 2, questo deve essere

conseguito entro cinque anni dall’entrata in vigore della modifica del 3

novembre 2021”.

L’UAI tiene per giunta

a rilevare di non condividere le obiezioni presentate sull’aspetto qualitativo

della perizia psichiatrica del Dr. med. __________ (cfr. il consid. 6.2.1 della

sentenza del Tribunale federale 9C_174/2020 del 2 novembre 2020, pubblicata in

DTF 147 V 79). Va in proposito rimarcato che il suindicato perito ha ritenuto

che il corteo sintomatologico interferisce sul funzionamento lavorativo

Considerandi

dell’assicurato per quanto concerne la capacità di sopportare lo stress e sui

tempi di recupero sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità

di tradurre in atto i propri propositi, con una riduzione della caricabilità

psichica e della resistenza causante un’inabilità lavorativa (intesa come

riduzione del rendimento) del 20% in ogni attività. Per la graduazione

dell’inabilità lavorativa è stato altresì preso debitamente in conto il fatto

che l’assicurato fatichi ad elaborare la frustrazione derivata dal

licenziamento e che lo stesso sia arroccato in una posizione passiva di attesa,

rivendicativa e di risarcimento, così come l’esistenza di scarse capacità di

mentalizzazione (cfr. le pag. 23 e 25 della perizia).

Occorre del resto

mettere in evidenza come nei complementi peritali il Dr. med. __________ abbia

convincentemente stabilito che il Dr. med. __________ ha riportato una

continuità nel quadro clinico osservato in sede peritale e che pertanto non era

stata resa verosimile una modifica dello stato di salute dell’assicurato. In

tal senso, a mente della scrivente amministrazione, basta paragonare i rapporti

del 17 ottobre 2019, del 14 maggio 2021, del 16 novembre 2021 e del 10 maggio

2022.

(di cui ai doc. 31, 74, 91 e 124) del Dr. med. __________ – che peraltro,

sin dalla presa a carico, ha attestato una completa inabilità lavorativa – per

appurare che il citato medico curante sia limitato ad emettere una diversa

valutazione del medesimo quadro clinico indagato dal perito. In proposito,

l’UAI rileva che non è nemmeno chiaro quali limitazioni aggiuntive sul

funzionamento lavorativo dell’assicurato o quali altre circostanze sarebbero

state trascurate in perizia e nei successivi complementi peritali. Al riguardo,

giova rilevare come la ristretta rete sociale, la farmacoterapia, i disturbi

del sonno e i dolori riferiti sono già stati analizzati (cfr. le pag. 17, 18 e

25.

della perizia nonché il Consulto peritale del 7 settembre 2020 ivi allegato)

così come gli aspetti di irritazione sociale verso le istituzioni (fattore

extra-invalidità derivato, con verosimiglianza, in parte anche dalla presente

disputa; cfr. il doc. 74).

L’UAI tiene per giunta

a rimarcare come le valutazioni emesse dal Dr. med. __________ sono state

analizzate ed approvate (siccome ritenute pertinenti) dallo psichiatra del SMR

(nonché medico certificato SIM) Dr. med. __________ (cfr. i doc. 130 e 150).

Circa la nuova diagnosi

di sindrome somatoforme persistente (che il perito al suo esame non ha

constatato; cfr. il doc. 149) giova sottolineare che la stessa – a sé stante e

posto che il quadro doloroso è già stato preso in conto dal perito reumatologo

– non è sufficiente per rendere verosimile una modifica sostanziale dello stato

di salute. Infatti, una nuova diagnosi non si pronuncia imperativamente

sull’aspetto quantitativo di una modifica effettiva dello stato di salute

causante una diminuzione della capacità al lavoro (cfr. il consid. 3.2.2 della

sentenza del Tribunale federale 8C_175/2019).

L’UAI reputa inoltre

che la non sottoposizione immediata della valutazione fiduciaria del 9 novembre

2019.

della Dr.ssa med. __________ non sia una svista tale da inficiare il

valore probante della perizia del __________. Ciò in quanto il Dr. med. __________,

nel complemento peritale del 4 aprile 2023, ha indicato come la stessa non sia

in contrasto, quanto ad evoluzione del quadro di disadattamento riportato e in

quanto l’UAI non è vincolato dalle valutazioni degli assicuratori perdita di

guadagno (cfr. il doc. 143, 144, 149 e 179).

Per quanto attiene al

quadro doloroso, giova rilevare che:

-

Il Consulente reumatologo del __________ Dr. med. __________

(riconoscendo un’inabilità lavorativa in attività adeguate del 30%) ha

diagnosticato – quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa – la

tendenza allo sviluppo di un reumatismo delle parti molli a carattere

fibromialgico di tipo primario e delle cervicalgie nell’ambito della diagnosi

di una fibromialgia ed in relazione con minime alterazioni di tipo degenerativo

soprattutto a livello C5-C6 (cfr. pag. 15 della perizia);

-

Il perito __________ Dr. med. __________ ha ritenuto che l’obesità di

classe I dell’assicurato (la meno severa posto che è la più vicina al valore

soglia del sovrappeso) è una patologia senza influenza sulla capacità

lavorativa. In tale senso, i curanti e la ricorrente hanno unicamente fornito

degli spunti dottrinali senza spiegare – nel caso specifico – per quali motivi

l’obesità del signor RI 1 avrebbe ulteriori ripercussioni sulla capacità

lavorativa, rispettivamente per quali motivi la stessa rivestirebbe

un’importante fattore di comorbidità;

-

La pratica dell’assicurato è stata discussa congiuntamente tra i periti

delle tre discipline il 21 dicembre 2020 (cfr. la pag. 22 e 26 della perizia).

Gli stessi hanno riconosciuto un’inabilità complessiva in attività adeguate del

40%, poiché hanno ritenuto che: “(…) le incapacità lavorative descritte dai

consulenti non debbano essere sommate ma integrate, in quanto le patologie che

causano una diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni

funzionali, di rendimento e di carico che in buona parte si sovrappongono.”

Ciò che porta a ritenere che la sintomatologia algica dell’assicurato è stata

globalmente sufficientemente analizzata e che la stessa, rispetto alle

doglianze dell’assicurato, non è stata riconosciuta come così intensa ed

oggettivata da essere qualificata come un fattore ulteriormente limitante le

risorse dell’assicurato oppure causante dei limiti funzionali aggiuntivi;

-

Procedendo a una valutazione peritale interdisciplinare secondo gli

indicatori, il __________ ha ossequiato alle esigenze giurisprudenziali che impongono

– in presenza di una fibromialgia e/o di sindrome somatoforme dolorosa – un

esame bidisciplinare del caso (cfr. il consid. 4.1 della sentenza del Tribunale

federale 9C_701/2020);

-

Controparte, chiedendo il rifacimento della sola perizia psichiatrica,

ammette che il resto delle valutazioni effettuate dal __________ abbiano un

sufficiente valore probante. Ciò che porta implicitamente a confermare che il

quadro doloroso lamentato non ha carattere invalidante (cfr. il consid. 5.1.1

della sentenza del tribunale federale 9C-330/2018);

Sulla scorta di quanto

precede, l’UAI ritiene che i medici curanti dell’assicurato e la ricorrente

hanno sovrastimato l’incapacità lavorativa dell’interessato poiché hanno dato

maggior rilevanza all’entità dei dolori soggettivamente riferiti dallo stesso

(cfr. il consid. 4.3.1 della sentenza del Tribunale federale 8C_96/2021).

Giova però in

proposito ricordare che la fibromialgia, un disturbo da dolore somatoforme

oppure una patologia psicosomatica assimilata a queste ultime comportano

un’invalidità, nella misura in cui le limitazioni funzionali di uno stato di

salute accertato dal profilo medico sono dimostrate secondo gli indicatori

stabiliti (che comportano ad esempio l’esame dei fondamenti oggettivi di quanto

soggettivamente riferito, l’esclusione di fattori di stress che non assurgono a

malattia assicurata quali le difficoltà economiche o atteggiamenti

rivendicativi, la coerenza e la plausibilità), in modo convincente e senza

contraddizioni, perlomeno nel senso della verosimiglianza preponderante. In

caso contrario, la persona assicurata sopporta le conseguenze dell’assenza di

prova (cfr. il DTF 141 V 281 consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

l’UAI postula il conferimento di pieno valore probante (cfr. il DTF 125 V 351)

alla perizia pluridisciplinare del 22 dicembre 2020 e ai relativi complementi

peritali del 13 agosto 2021, del 13 aprile 2022, del 4 agosto 2022 e del 4

aprile 2023 del Servizio di accertamento medico.

Relativamente alla

contestazione sulle modalità di attuazione del confronto dei redditi, l’UAI

tiene innanzitutto a produrre la tabella di calcolo della capacità di guadagno

residua (CGR) del 7 settembre 2023. Al riguardo, l’UAI tiene a sottolineare che

nel nuovo calcolo CGR ha utilizzato gli ultimi dati statistici a sua

disposizione e che è stato modificato – sulla base del qui di seguito allegato

estratto conto individuale del 6 settembre 2021 della Cassa __________ – il

reddito senza invalidità dell’assicurato.

Invece dell’importo di

CHF 57'930.- (equivalente al salario soggetto ad AVS del 2018), l’UAI ha

ritenuto più corretto fare una media dei redditi soggetti ad AVS negli anni

2012-2016 per un importo complessivo di CHF 58'565.20. Ciò in quanto si è

voluto tenere in considerazione le remunerazioni aggiuntive ai salari

riguardanti i picchetti, in quanto negli anni 2017 e 2018 vi sono stati dei

periodi di inabilità lavorativa e in quanto vi è stata una riduzione del

salario percepito dall’assicurato nel marzo del 2012 (cfr. il pt. 5.1 del

questionario del datore di lavoro del 29 marzo 2019 e del 24 luglio 2019 di cui

ai doc. 11, 167 e 171).

Per di più, l’UAI –

stante alla lunga durata del rapporto lavorativo (scioltosi unicamente a causa

del protratto periodo di malattia), all’assenza di ricerche di impiego

maggiormente remunerato e alla riduzione del salario dal marzo del 2012 -

tiene a segnalare di dissentire dalla richiesta della ricorrente di

applicazione del gap salariale (parallelismo dei redditi). La giurisprudenza

precisa infatti che laddove un reddito da invalido di fascia media è

realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un

reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere

adattato al livello medio (cfr. i consid. 3.4.3 e 3.4.4 del DTF 135 V 58).

Con l’occasione, l’UAI

comunica altresì di ritenere adeguata alla fattispecie una riduzione globale

del 10% al reddito statistico (motivato essenzialmente dalla necessità di

svolgimento di attività leggere). Va infatti rimarcato i limiti funzionali (già

presi in conto nella graduazione dell’inabilità al lavoro medico-teorica) non

influenzano ulteriormente lo svolgimento di attività adeguate (cfr. il consid.

4.1 del DTF 146 V 16) e che la riduzione del rendimento della capacità

lavorativa stabilita a livello medico-teorico per un’attività adeguata svolta a

tempo pieno, non giustifica un’ulteriore riduzione del reddito da invalido per

attività svolta a tempo parziale (cfr. il consid. 4.1 della sentenza del

Tribunale 9C_149/2015).

Del resto, visto che

l’assicurato ha la cittadinanza svizzera e non presenta un’età prossima

all’AVS, non si comprende quali altri fattori di riduzione (che costituiscono

una lista esaustiva) avrebbero dovuto essere presi in conto.

Circa il grado AI

complessivo del 39.44% (che non apre il diritto a rendita), giova rammentare

come secondo la nota marg. 3502 della Circolare sull’invalidità e la grande

invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI):

“L’arrotondamento per

difetto o per eccesso deve essere effettuato in base alle regole matematiche.

Nel caso di un risultato fino a x,49% bisogna arrotondare per difetto a X%,

mentre per valori a partire da x,50% si deve arrotondare per eccesso a X+1%

(DTF 130 V 121).”

1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI), ed

ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto una replica (doc.

VIII). Egli sottolinea che il motivo di ricusa principale nei confronti del dr.

med. __________, non concerne la sua nomina iniziale ma si riferisce al suo

comportamento espresso nel contenuto dei complementi peritali. Nel caso si

specie vi sono delle circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una

prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. In particolare il fatto

che indichi di non potersi determinare sul contenuto dei rapporti del medico curante

e che li interpreti a proprio piacimento nonostante il medico curante abbia

spiegato in modo professionale e con riferimento all’ICD-10 la propria tesi,

non può che essere indice di antipatia personale o di prevenzione nei confronti

della parte o del suo medico curante. Inoltre, secondo l’insorgente, le

manchevolezze del dr. med. __________ sono gravi per la loro natura. Egli

indica di aver analizzato, nella perizia, la questione della fibromialgia e

della sindrome da dolore somatoforme allorché non vi è prova in tal senso. Né

il dr. med. __________ né l’Ufficio AI indicano il paragrafo della perizia dove

si potrebbe dedurre tale asserzione. In ogni caso non è necessario che siano

dati i presupposti della ricusa per ordinare una nuova perizia. Infatti l’art.

29 cpv. 2 Cost. comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie

decisioni. Ora la questione della fibromialgia e della sindrome da dolore

somatoforme sono circostanze rilevanti atte ad influire sulla decisione e sulle

quali l’UAI ed il perito non si sono espressi, violando il diritto di essere

sentito. Tanto più che secondo il nuovo calcolo allestito dall’Ufficio AI al

ricorrente basterebbe uno 0,06% di invalidità ulteriore per avere diritto ad

una rendita parziale.

L’insorgente critica inoltre

l’amministrazione laddove sostiene che i rapporti medici del Dr. med. __________

non hanno reso verosimile una modifica dello stato di salute, tralasciando che

non è necessaria una modifica dello stato valetudinario per criticare una

perizia, bastando ricordare che una malattia come quella della fibromialgia o

della sindrome da dolore somatoforme dev’essere valutata con l’aiuto di uno

psichiatra.

Del resto già solo tra il

rapporto del 17 ottobre 2019 del Dr. med. __________ e quello del 14 maggio

2021 vi è stata un’interruzione delle misure professionali a causa di un

peggioramento dello stato di salute psicopatologico e fisico (dolori) attestato

anche dal centro di accertamento che doveva svolgere la misura.

Inoltre, per il ricorrente,

contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, le pagine 17 e 18 della

perizia amministrativa non sono di nessun aiuto siccome riguardano solo la

valutazione del dr. med. __________, specialista in medicina interna generale,

ma concerne il capitalo 7.1, ossia sintesi della storia personale,

professionale e sanitaria dell’assicurato e descrizione della sua situazione

psichica, sociale e medica attuale. Non si può dire che tali circostanze siano

state analizzate se sono state soltanto riassunte in tale capitolo senza che

poi si ritrovi una discussione da parte del perito competente.

Circa l’obesità, il ricorrente

ritiene sorprendente il ribaltamento dell’onere della prova proposto a pagina 4

della risposta. Avendo fatto valere una lacunosa istruzione del caso e

conformemente al principio della parità delle armi, l’assicurato ritiene di

aver reso verosimile che l’obesità è una conseguenza dei suoi disturbi

invalidanti, rendendo così l’obesità altrettanto invalidante. Che alcune

patologie psichiatriche rallentino il metabolismo è per altro fatto notorio in

ambito medico-psichiatrico. In via sussidiaria una disamina ulteriore e più

precisa sarebbe necessaria.

Il ricorrente critica la

circostanza che l’Ufficio AI qualifica di svista il fatto di non aver preso in

considerazione sin dall’inizio la perizia psichiatrica allestita

dall’assicuratore malattie e si stupisce che il medesimo Ufficio sostenga che i

dolori fibromialgici relativi ad una diagnosi che è stata ritenuta dal perito

reumatologo come senza ripercussione sulla capacità lavorativa (cfr.

valutazione consensuale) siano stati presi in conto nell’ambito della

valutazione della capacità lavorativa. Ciò non è possibile, come non è

possibile che una diagnosi non presa in considerazione come quella della sindrome

da dolore somatoforme abbia potuto essere inglobata nella valutazione della

capacità lavorativa. La sintomatologia algica non è il solo sintomo/problema

legato alla fibromialgia o alla sindrome da dolore somatoforme. La prima

diagnosi è stata posta dal perito reumatologo, mentre la seconda dallo

psichiatra curante e mai validamente confutata dal perito psichiatra.

Con la risposta l’Ufficio AI ha

modificato il calcolo del grado d’invalidità. Ciò non è sufficiente. Dal 2001

l’insorgente ha conseguito ben più di fr. 60'000 all’anno. Solo nel 2012, 2013

e 2014 ha percepito meno, a parte in anni dove già c’erano problemi di salute.

Non si può pertanto ritenere che egli si sia accontentato di un reddito

modesto. Nel 2015 la precedente tendenza di un reddito superiore a fr. 60'000

viene nuovamente recuperata. Ciò dimostra che un reddito inferiore a fr. 60'000

non dipendeva dalla sua volontà. L’incarto attuale non permette di determinarsi

sulla data esatta dell’insorgenza delle problematiche di salute, in quanto non

vi sono rapporti antecedenti al 2019. In un lavoro fisico, come quello da lui

esercitato, l’insorgenza di diagnosi fisiche sono di assoluta rilevanza. Non si

può dire che egli si sia accontentato di un reddito inferiore durante svariati

anni, non essendo adempiuta tale circostanza per soli 3 anni sull’arco di un

decennio, criterio indicato sia dalla giurisprudenza riguardante l’applicazione

di una media tra i salari percepiti, sia quella riguardante il parallelismo dei

redditi. Per queste ragioni il reddito da valido dev’essere più importante.

Circa la riduzione del reddito

statistico, il ricorrente rammenta la giurisprudenza federale. Il ricorrente

rileva di essere limitato nella sua capacità di svolgere anche attività

lavorative non qualificate fisicamente leggere e pertanto si può ugualmente

tenerne conto nei fattori di riduzione. Anche i medici e i periti __________

non si sono limitati a decidere per una riduzione del rendimento ma hanno

attestato dei limiti funzionali e dei limiti psichiatrici (evitare movimenti di

flessione e rotazione del tronco, attività statica in piedi anche per pochi

minuti, alternare la posizione dopo essere stato seduto 30 minuti, ridotte

capacità di sopportare lo stress, caricabilità psichica e resistenza, il che

influisce sui tempi di recupero sulla costanza degli obiettivi da perseguire

sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi) che intaccano

l’esecuzione anche di attività fisicamente leggere. Vi sono inoltre delle

diagnosi di cui non si è tenuto conto nella valutazione della capacità

lavorativa e che sussidiariamente devono perlomeno essere integrate nella

riduzione del reddito.

Infine il ricorrente rammenta che

nella sua seduta del 18 ottobre 2023 il Consiglio federale, in attuazione della

mozione 22.3377, ha attestato che i redditi statistici sono troppo elevati

rispetto ai rediti che potrebbero effettivamente conseguire le persone in

situazione di handicap. In concreto tale circostanza è eclatante, poiché il

ricorrente presenta secondo la valutazione dell’AI un’incapacità del 40% e una

riduzione del reddito statistico del 10% e ciononostante, proprio in ragione

del reddito da invalido ipotetico troppo elevato, non può beneficiare di una

rendita.

1.6. Il 27 ottobre 2023, l’Ufficio AI si

è riconfermato nella risposta di causa (doc. X).

1.7. Con scritto dell’11 gennaio 2024

l’avv. __________ ha prodotto la propria nota d’onorario di complessivi fr.

4'227.85, al fine di valutare le eventuali ripetibili (doc. XII)

considerato in diritto

2.1. Va innanzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

I

marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:

"

(…) le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Nel caso in esame il ricorrente

ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI nel mese di marzo 2019.

L’Ufficio AI ha ritenuto che l’insorgente è stato completamente inabile al

lavoro dal 31 ottobre 2018 al 31 agosto 2019, ritenuto che in seguito egli

sarebbe inabile al 40% (riduzione del rendimento) e non avrebbe diritto alla

rendita poiché il suo grado d’invalidità è inferiore al 40%.

In concreto l’eventuale diritto

alle prestazioni nascerebbe prima del 31 dicembre 2021.

Ne segue che al caso di specie

vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà

riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.

2.2. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da

invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul

diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.3. Nel

caso di specie, alla luce delle patologie di cui è affetto il ricorrente,

l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare del __________

(internistica: dr. med. __________; psichiatrica: dr. med. __________;

reumatologica: dr. med. __________), redatta il 22 dicembre 2020 (pag. 170 e

seguenti incarto AI).

I periti, dopo aver descritto gli

atti, l’anamnesi familiare, personale, professionale, patologica, i disturbi

soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, le constatazioni

obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba destra, stato

dopo sindrome irritativa radicolare deficitaria sensitiva a livello S1 a destra

per ernia discale recidiva L5-S1, stato dopo intervento di resequestrectomia

L5-S1 a destra in data 8.4.2019 con formazione di importanti alterazioni

cicatriziali, stato dopo sequestrectomia L5-S1 nel 2017 e sindrome mista

ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), oltre a numerose diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa, tra le quali tendenza allo sviluppo di un reumatismo

delle parti molli a carattere fibromialgico di tipo primario nell’ambito di una

sindrome ansioso-depressiva attualmente in cura, cervicalgia nell’ambito della

diagnosi di una fibromialgia ed in relazione con minime alterazioni di tipo

degenerativo soprattutto a livello C5-C6 e obesità con BMI 30 kg/m2.

In ambito psichiatrico per il dr.

med. __________, l’interessato, è abile all’80% in qualsiasi attività, mentre

in ambito reumatologico, secondo il dr. med. __________, il ricorrente è

completamente inabile nella precedente attività ed abile nella misura del 70%

in attività adatte, poiché le patologie reumatologiche comportano delle

limitazioni fisiche per quanto concerne la colonna vertebrale in attività non

ergonomiche, limitazioni per quanto riguarda i movimenti del tronco, per il

mantenimento di posizioni statiche, per la deambulazione e per il sollevamento

e trasporto di pesi (limitato a 5-7,5 kg saltuariamente).

Globalmente, i periti hanno

stabilito che l’insorgente è completamente inabile al lavoro dal 31 ottobre

2018 mentre è abile al 60% in attività adeguata, intesa come riduzione del

rendimento sull’arco dell’intera giornata lavorativa dal 1° settembre 2019

(dopo la cura stazionaria eseguita presso la Clinica di __________).

Il 7 aprile 2021 l’UAI ha messo

in atto una misura di accertamento per la determinazione delle attività ancora

esigibili che però non ha potuto essere portata a termine a causa dei dolori

che si sono riacutizzati (pag. 253 incarto AI).

Il 14 maggio 2021 il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome depressiva

persistente di entità media-grave (ICD10; F32.1) e una sindrome da dolore

somatoforme ed ha attestato una completa incapacità lavorativa del ricorrente (pag.

274 e seguenti incarto AI).

Chiamati ad esprimersi in merito

a questo referto e ad un certificato della dr.ssa med. __________, FMH medicina

generale, i periti del __________ hanno confermato le loro conclusioni il 13

agosto 2021 dopo aver ricevuto ulteriore documentazione medica (pag. 348-349

incarto AI).

In sede di osservazioni al

progetto di decisione, l’insorgente ha prodotto una relazione medica del 16

novembre 2021 del suo curante, dr. med. __________, specialista in psichiatria

e psicoterapia FMH, che ha attestato una sindrome depressiva persistente di

entità medio grave (ICD-10 F33.1) e una sindrome da dolore somatoforme

persistente (ICD-10 F45.4) e un referto del 16 novembre 2021 della dr.ssa med. __________,

FMH medicina generale (pag. 388 e seguenti incarto AI), mentre l’Ufficio AI ha

acquisito ulteriore documentazione medica.

In data 12 aprile 2022 i periti

del SAM si sono riconfermati nelle loro valutazioni (pag. 452-453 incarto AI).

Il dr. med. __________ ha affermato:

" (…) In

merito alla richiesta del 24.03.2022, osservo che vi è una discrepanza tra la

diagnosi posta dal Dr. Med. __________ (sindrome depressiva persistente F34,

ciclotimia o distimia) e il codice attribuito F33.1 (che corrisponde invece

alla sindrome depressiva ricorrente).

L’utilizzo della scala di Hamilton

“fotografa” al mese di novembre 2021, la gravità del momento e dunque difficilmente

è paragonabile a ciò che è stato valutato nella perizia del mese di luglio

2020.

Come avevo ben descritto nella perizia,

ritengo che una sindrome da disadattamento si fosse evoluta in una sindrome

ansioso depressiva, da me diagnosticata.

Non avevo ravvisato criteri né per una F34

né per una F33.1.

È possibile che a distanza di 16 mesi la

situazione potrebbe essersi modificata, anche se il Dr. __________ non lo

evidenzia chiaramente, ma piuttosto descrive la continuità di un quadro clinico

diverso da quello da me osservato.

Ribadisco comunque che considerato la

contraddizione sopradescritta, (discrepanza tra la diagnosi posta dal Dr. Med. __________,

ossia sindrome depressiva persistente F34, e il codice da lui attribuito

F33.1), non è possibile entrare in merito alle sue osservazioni.

Le confermo dunque che le nuove

informazioni pervenute, non modificando le conclusioni della mia valutazione

del mese di luglio 2020.” (pag. 457-468 incarto AI)

Il 4 maggio 2022 il ricorrente ha

scritto all’UAI rammentando che:

" (…) La

perita mandatata da __________, con rapporto del 09.11.2019 dopo un colloquio

del 31 ottobre 2019 indica “Dato il quadro depressivo reattivo alla

problematica fisica, caratterizzato da sconforto, pensieri di inutilità e di vergogna,

idee suicidali, al momento da un punto di vista psichico non è in grado di

affrontare un nuovo lavoro.”. Tale rapporto della perita __________ non è però

menzionato nella perizia del __________.

Precedentemente alla perizia del 22.12.2020

già il medico curante aveva indicato la presenza di una “sindrome da

disadattamento con reazione ansioso depressiva in evoluzione verso un franco

episodio depressivo di entità medio-grave (ICD-10; F32.1)” (cfr. riassunto

nella perizia psichiatrica del 07.09.2020 a pag. 6).

Tuttavia, sulla base di visite avvenute

il 28 luglio e 12 agosto 2019 (sic! 2020) (cfr. pag. 2 della perizia

psichiatrica) il perito psichiatra da voi mandatato aveva scartato la presenza

di un episodio o una sindrome depressiva con un’unica frase sbrigativa e

soggettiva “la sintomatologia ansioso depressiva reattiva si è evoluta in un

F41.2; non ho infatti rilevato le caratteristiche per un episodio depressivo”.

Nell’ambito delle osservazioni al progetto

di decisione avevamo prodotto il rapporto medico del 16.11.2021 dello

psichiatra curante di 4 pagine.

Con il rapporto del 16.11.2021 e già con il

rapporto medico del 28 aprile 2021 (formulario) il medico curante psichiatra ha

indicato un’evoluzione sfavorevole (come già preannunciato nel 2019) e la

presenza di una sindrome somatoforme da dolore persistente. Una sindrome del

dolore cronico era già stata attestata dalla clinica di __________ nella

valutazione del 17 settembre 2019. Il perito psichiatra non si è mai

determinato su tale problematica.

Con rapporto del 06.04.2022 il perito

psichiatra indica la presenza di una discrepanza da “sindrome depressiva

persistente di entità medio-grave” e il codice attribuito (ICD-10; F33.1).

Ora, la ICD-10 al codice F.33.1 prevede il

“Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto. Disturbo

caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio di moderata

gravità in atto (come in F32.1) e senza alcuna anamnesi positiva per episodi

maniacali” (…) Non si vede pertanto dove sia la discrepanza, essendo che è

persistente è per forza di cosa ricorrente (che si ripete). Arbitraria la

spiegazione del perito psichiatra che indica che nella ICD-10 sarebbe presente

una “sindrome depressiva persistente” catalogata come F34, mentre per il

sotto-capitolo F34 si trova l’indicazione ”disturbi persistenti dell’umore

[affettivi] Disturbi dell’umore persistenti e di solito fluttuanti, nei quali i

singoli episodi per lo più non sono sufficientemente gravi da poter essere

descritti come ipomaniacali o depressivi lievi. Dal momento che durano per

anni, e qualche volta per la maggior parte della vita adulta del soggetto, essi

comportano tuttavia una considerevole sofferenza e disabilità. In alcuni casi,

episodi maniacali o depressivi ricorrenti o singoli possono sovrapporsi ad un

disturbo affettivo persistente” (…). Mentre al codice F34 si trova la ciclotimia

e al F34 la distimia.

Nonostante nella ICD-10 si legga al codice

F41.2 “Sindrome mista ansioso-depressiva. Questa categoria dovrebbe essere

utilizzata quando i sintomi dell’ansia e della depressione sono entrambi

presenti, ma né gli uni né gli altri sono chiaramente predominanti, né così

accentuati da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Quando

sia la sindrome depressiva che quella ansiosa sono tanto gravide da

giustificare una diagnosi individuale andrebbe posta diagnosi di entrambi i

disturbi e questa categoria non dovrebbe essere usata”. Il perito non

spiega come mai la sintomatologia depressiva presente è sufficiente per la

diagnosi di F41.2 ma non per un episodio depressivo da considerarsi

separatamente. Il perito ammette che la scala di Hamilton attesta al mese di

novembre 2021 la gravità del momento, tuttavia, vista la cosiddetta

“discrepanza” e nonostante la scala di Hamilton sia uno strumento oggettivo

riconosciuto, il perito psichiatra non entra nel merito del rapporto medico

prodotto. Non una parola è spesa sulla sindrome somatoforme da dolore

persistente.” (pag. 473-474 incarto AI)

Il 10 maggio 2022 il dr. med. __________

ha preso nuovamente posizione sulla fattispecie, rilevando che la diagnosi

posta di sindrome depressiva persistente di entità media-grave corrisponde al

codice F33.1 e di conseguenza diventa nulla la frase dove il perito afferma “ribadisco

comunque che considerato la contraddizione sopradescritta, (discrepanza tra la

diagnosi posta dal Dr. Med. __________, ossia sindrome depressiva persistente

F34, il codice da lui attribuito F33.1), non è possibile entrare in merito alle

sue osservazioni”. Secondo il curante è il perito che si è contraddetto non

approfondendo quanto l’ICD-10 scrive (pag. 482-483 incarto AI).

Il 20 giugno 2022 il perito, dr.

med. __________, ha affermato:

" (…) In

particolare, confermo la mia diagnosi F41.2, diagnosi posta in quanto sia i sintomi

dell’ansia sia quelli della depressione erano presenti, ma di intensità non

sufficiente per porre diagnosi separata di F32 o F41.

Per ciò che concerne l’evoluzione e

l’utilizzo della scala di Hamilton, ribadisco che detta scala, “fotografa” al

mese di novembre 2021, la gravità di quel momento e dunque difficilmente è

paragonabile a ciò che è stato valutato nella perizia del mese di luglio 2020

(16 mesi di distanza).

Come avevo ben descritto nella perizia,

ritengo che la sindrome da disadattamento si sia evoluta in una sindrome

ansioso depressiva, così come da me evidenziata.

Infine, nella discrepanza osservata tra la

diagnosi posta dal Dr. Med. __________ (sindrome depressiva persistente F34,

ciclotimia o distimia) e il codice attribuito F33.1 (che corrisponde invece

alla sindrome depressiva ricorrente), non vi è discussione semantica, ma

ovviamente solo clinico-diagnostica.

Infatti, per avere una F33, occorre che tra

un episodio depressivo e il successivo, siano trascorsi almeno due mesi senza

disturbi significativi dell’umore.

Ciò rendeva possibile che a distanza di 16

mesi la situazione si fosse modificata, ma il Dr. __________ non lo evidenziava

chiaramente, piuttosto descriveva la continuità di un quadro clinico, dunque

assai differente da quello da me osservato.

Ribadisco comunque che considerato la

contraddizione sopradescritta, (discrepanza tra la diagnosi posta dal Dr. Med. __________,

ossia sindrome depressiva persistente F34, e il codice da lui attribuito

F33.1), non è tutt’ora possibile entrare in merito alle sue osservazioni

(quadri clinici diversi nel primo caso e quadri clinici fluttuanti nel secondo

caso).

Le confermo dunque che ad oggi ancora le

nuove informazioni pervenute, non modificano le conclusioni della mia

valutazione del mese di settembre 2020.” (pag. 490 – 491 incarto AI)

In seguito all’emanazione di un

nuovo progetto di decisione il 30 settembre 2022, l’insorgente, oltre a

criticare la presa di posizione del __________, ha evidenziato come il dr. med.

__________ non si è chinato sulla sindrome somatoforme da dolore persistente e sulla

fibromialgia. L’11 novembre 2022 ha poi sostenuto che il dr. med. __________

non figura nella banca dati dei medici che dispongono della certificazione SIM

ed ha sollevato motivi di ricusa anche in relazione al suo comportamento che

facevano nascere dubbi in merito alla sua imparzialità.

Con email del 16 gennaio 2023 il

segretariato del __________ ha precisato all’UAI che la valutazione medica

psichiatrica richiesta dall’assicuratore malattie __________, del 9 novembre

2019, non è mai stata loro trasmessa (pag. 531).

Nel referto la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, visitato l’insorgente il 31 ottobre 2019, dopo

aver descritto la situazione attuale, la giornata tipo, l’anamnesi famigliare,

scolastica, lavorativa e sociale, somatica e psichiatrica, i disturbi

soggettivi, ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione

depressiva prolungata ICD 10 F43.21, ha stabilito che l’interessato al momento

soffre di un quadro depressivo reattivo alla patologia fisica che non gli

consente di potersi dedicare o prendere in considerazione un’altra attività

lavorativa e che la sintomatologia psichica è strettamente connessa al mancato

miglioramento della sofferenza lombare dopo l’intervento. Ella ha inoltre

precisato che da un punto di vista strettamente psichico a medio termine

potrebbe esserci qualche miglioramento nell’accettazione della malattia fisica,

si potrebbe rivalutare il quadro clinico fra due-tre mesi.

In un successivo scritto del 9

dicembre 2019 la dr.ssa med. __________ ha poi precisato, tenendo conto della

valutazione del dr. med. __________ in ambito reumatologico, di valutare “la

ripresa della capacità lavorativa al 100% dal 15 gennaio 2020, salvo

complicazioni” (pag. 707 incarto AI). Le prestazioni in ambito di

assicurazione malattia sono state versate al 100% per due anni fino ad

esaurimento delle medesime il 30 ottobre 2020 (cfr. pag. 708 e 709 incarto AI).

Non vi sono tuttavia ulteriori atti medici dell’assicuratore malattie successivi

alla presa di posizione del 9 dicembre 2019 (cfr. pag. 707 e seguenti incarto

AI).

Il 27 gennaio 2023 il ricorrente

ha prodotto un ulteriore referto del 18 gennaio 2023 del dr. med. __________,

il quale, dopo aver citato la presa di posizione del dr. med. __________, ha aggiunto:

" (…) L’ICD-10,

decima revisione della classificazione internazionale della Sindrome di

Disturbi Psichici e Comportamentali, nel capitolo sindrome depressiva

ricorrente F.33 così definisce la Sindrome Depressiva Ricorrente. “si tratta di

una sindrome caratterizzata da ripetuti episodi di depressione, così come

descritti a proposito dell’episodio depressivo di grado lieve (F 32.0), medio

(F32.1) o grave (F 32.2 e F 32.3), senza alcuna storia di episodi indipendenti

di esaltazione del tono dell’umore o di iperattività che soddisfano i criteri

per la mania (F30.1 o F 30.2). Questa categoria va ancora utilizzata se vi è

evidenza di brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell’umore ed

iperattività che soddisfano i criteri per l’ipomania (F 30.0) immediatamente dopo

un episodio depressivo (talvolta apparentemente precipitati dal trattamento

antidepressivo). L’età di esordio e la gravità, la durata e la frequenza degli

episodi depressivi sono tutte molto variabili. Generalmente, il primo episodio

si verifica più tardivamente che nel caso della Sindrome Bipolare, con un’età

media di insorgenza nella quinta decade. I singoli episodi durano, come nella

Sindrome Bipolare, tra i tre e i dodici mesi (durata media di circa sei mesi),

ma ricorrono meno frequentemente, Se bene la remissione sia di solito completa

tra gli episodi, una minoranza di pazienti può sviluppare una depressione

persistente, soprattutto in età avanzata (in questo caso va comunque utilizzata

la presente categoria). I singoli episodi, qualunque sia la loro gravità, sono

spesso precipitati da eventi di vita stressanti, e in molte culture la

frequenza dei singoli episodi che dalla depressione persistente due volte

maggiore nelle donne che negli uomini…”. Dall’attenta lettura dell’ICD-10 nel

capoverso F33 la diagnosi da me posta viene ampiamente giustificata e

supportata. Per tanto quanto scritto dal Dr. __________, né condivisibile. In

effetti la diagnosi da me posta è associata all’indice diagnostico adeguato F33

e non all’F34 che invece affronta le sindromi affettive persistenti, ovvero i

quadri caratterizzati da un disturbo persistente di solito fluttuante

dell’umore, nei quali singoli episodi sono raramente o sono sufficientemente

gravi da poter essere descritti come ipomaniacali o come depressivi anche lievi.

Pertanto tutta l’analisi effettuata dal Dr. __________ all’interno dello

scritto che ha inviato alla __________, perde della sua architettura e della

sua struttura.

Il Signor RI 1 è stato ricoverato presso la clinica __________ di __________

nel mese di novembre a causa di un peggioramento significativo del suo stato

depressivo ed è stato dimesso in questi giorni. Questo episodio è un ulteriore

elemento che avvalora le tesi da me esposte.” (pag. 537-538 incarto AI)

Il 4 aprile 2023 il dr. med. __________

ha affermato:

" (…) La

diagnosi di F41.2 da me posta, è motivata dal fatto che, sia i sintomi

dell’ansia sia quelli della depressione erano presenti ma di intensità non

sufficiente per porre diagnosi separata di F32 o F41.

Tali conclusioni si basano sul fatto che non erano evidenziabili

le stigmate tipiche della depressione, così come non erano evidenti segni e/o

sintomi tipici.

Nemmeno erano rilevate dall’anamnesi riferita dal peritando e

dalla sua storia passata.

Come avevo ben descritto nella perizia, ritengo che la sindrome da

disadattamento (descritta anche dal curante nel 2019 e confermata dalla

valutazione di __________ di novembre 2019) si sia evoluta ed è stata infatti

evidenziata al momento dell’esame, in una sindrome ansioso depressiva.

La continuità del quadro clinico riferita dal peritando depone con

verosimiglianza verso una F41.2.

Per ciò che concerne la discrepanza osservata tra la diagnosi

posta dal Dr. Med. __________ (sindrome depressiva ricorrente F33) e il codice

da lui attribuito F34 (che corrisponde invece alla ciclotimia o distimia),

ripeto che non è discussione semantica, ma clinico-diagnostica.

I codici ICD 10 F34 e F33 codificano due entità nosografiche

diverse.

Utilizzare le parole “depressione”, ma anche “dolore cronico”,

ecc. significa comunicare con il linguaggio della psicopatologia descrittiva

uno “stato” del paziente.

Diverso è sovrapporre una parola evocatrice di una diagnosi

classificata nell’ICD 10, ad un codice diagnostico. Descrivere dunque uno stato

depressivo o un dolore cronico non significa riferirsi in modo scontato ad una

F33 o ad una F45.4.

Per tale ragione non ho commentato questo aspetto e non posso

ancora commentarlo, non avendo ancora chiarito il curante a quale entità

nosografica si riferisca, distimia F34.1 o sindrome depressiva ricorrente F33.

Probabilmente la poca chiarezza diagnostica rafforza ancor di più

la mia valutazione di un’evoluzione verso una F41.2.

Infine, negli atti messimi a disposizione del ricovero di __________,

non ho trovato da nessuna parte la diagnosi di F45.4; si evince infatti:

“trattamento riabilitativo stazionario per ri-educazione funzionale in sindrome

del dolore cronico multifattoriale per lombalgia cronica in stato dopo

intervento di re-sequestrectomia L5-S1 a ds. in aprile 2019”.

Di nuovo è altra cosa da Sindrome somatoforme da dolore

persistente F45.4, che appunto non ho rilevato al mio esame.

Aggiungo, in seguito alla lettera di chiarificazione del Dr. __________,

inviatami il 2 febbraio 2023:

prendo atto che la diagnosi da lui posta di sindrome depressiva

persistente F 33.1, intendeva riferirsi alla sindrome depressiva ricorrente;

ribadisco comunque che “persistente” è diverso da “ricorrente” ed è appunto

codificato con due entità nosografiche differenti. Confermo dunque che la

diagnosi di F 41.2, da me posta, è motivata dal fatto che, sia i sintomi

dell’ansia sia quelli della depressione erano presenti, ma di intensità non

sufficiente per porre diagnosi separata di F 32 o F 41.

Tali conclusioni, come detto in precedenza, si basano sul fatto

che non erano evidenziabili le stigmate tipiche della depressione, così come

non erano evidenti segni e/o sintomi tipici.

Nemmeno erano rilevate dall’anamnesi riferita dal peritando e

dalla sua storia passata.

Come avevo ben descritto nella perizia, ritengo che la sindrome da

disadattamento (descritta anche dal curante nel 2019 e confermata dalla

valutazione peritale di __________ di novembre 2019) si sia evoluta ed è stata

infatti evidenziata al momento dell’esame, in una sindrome ansioso depressiva.

La continuità del quadro clinico riferita dal peritando depone con

verosimiglianza verso una F 41.2.

Termino, ribadendo che ad oggi non ho elementi sufficienti per

modificare le conclusioni della mia valutazione del mese di settembre 2020.”

(pag. 545-547)

2.4. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che

le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre

2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.6. Nella presente fattispecie, dopo

attento esame della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può

confermare la decisione dell'Ufficio AI di respingere la richiesta di

prestazioni senza effettuare ulteriori approfondimenti medici.

2.6.1. Per quanto concerne la perizia del __________

del 22 dicembre 2020, che conclude per una completa incapacità lavorativa dal

31 ottobre 2018 al 31 agosto 2019 ed una capacità lavorativa del 60% dal 1°

settembre 2019, va preliminarmente evidenziato da una parte che l’insorgente

non contesta la valutazione reumatologica del dr. med. __________ e dall’altra

che al perito psichiatra dr. med. __________ non può essere rimproverato di

essere privo del certificato SIM al momento dell’allestimento del referto

poiché secondo la disposizione transitoria della modifica del 3 novembre 2021

dell’OPGA, se è necessario un certificato SIM secondo l’articolo 7m capoverso

2, questo deve essere conseguito entro cinque anni dall’entrata in vigore della

citata modifica.

2.6.2. Relativamente al periodo dal mese di

gennaio 2020 fino al momento della redazione del referto, questo Tribunale non

vede alcun motivo per scostarsi dalle sue conclusioni, ritenuto che non vi sono

indizi concreti che possono mettere in dubbio la sua fedefacenza.

Il dr. med. __________, FMH in

reumatologia, ha infatti tenuto conto della fibromialgia di cui è affetto il

ricorrente ed i periti del __________, nell’ambito della loro valutazione

globale (cfr. pag. 191 e seguenti incarto AI), l’hanno presa in considerazione

e l’hanno inserita tra le diagnosi reumatologiche senza ripercussione sulla

capacità lavorativa (pag. 193 incarto AI).

Per contro essi non hanno

accertato alcuna sindrome somatoforme da dolore persistente (cfr. anche pag.

542, dove il dr. med. __________ evidenzia come neppure in occasione della

degenza presso la Clinica di __________ nel 2019 era stata diagnosticata tale

patologia, ma solo una sindrome del dolore cronico; cfr. anche rapporto del 17

ottobre 2019 del dr. med. __________ che aveva posto la diagnosi di sindrome da

disadattamento con reazione ansioso-depressiva [F43.22] in evoluzione verso un

franco episodio depressivo di entità media-grave [F 32.1]; pag. 118 incarto

AI).

Ancora recentemente il Tribunale

federale ha ribadito con sentenza 9C_435/2022 del 20 giugno 2023, al consid. 5.1 che la diagnosi di fibromialgia è di competenza di un reumatologo,

di modo che l’accertamento adeguato è l’allestimento di una perizia

interdisciplinare, che tenga conto sia degli aspetti reumatologici che degli

aspetti psichiatrici (“Si la juridiction cantonale a retenu à juste titre qu'une

expertise psychiatrique est, en principe, nécessaire quand il s'agit de se

prononcer sur l'incapacité de travail que la fibromyalgie est susceptible

d'entraîner, elle a cependant omis de prendre en considération que le

diagnostic de fibromyalgie est d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, de

sorte que la mesure d'instruction adéquate est alors une expertise

interdisciplinaire, tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et

psychiques (ATF 132 V 65 consid. 4.3)”)

Sul tema cfr. anche la sentenza

9C_701/2020 del 6 settembre 2021, dove il TF, su ricorso dell’UAI del Canton

Ginevra, ha rinviato la causa al Tribunale cantonale, affermando che “En l'absence d'une appréciation

globale interdisciplinaire suffisamment motivée et tenant à la fois compte des

aspects rhumatologiques et psychiques pour établir de manière objective si

l'intimée présente un état douloureux d'une gravité telle que la mise en valeur

de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ou

seulement partiellement être exigible de sa part (cf. consid. 4.1 supra), il s'avère nécessaire de faire

compléter l'instruction médicale”.

In

concreto né il perito reumatologo, oltre alla fibromialgia, non invalidante, né

il perito psichiatra, hanno rilevato la presenza di una sindrome somatoforme da

dolore persistente.

Neppure

gli specialisti chiamati dall’assicuratore malattie ad esaminare lo stato di

salute del ricorrente nel mese di ottobre 2019, dr. med. __________,

specialista FMH reumatologia (cfr. pag. 684 e seguenti incarto AI) e dr.ssa

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 698 e seguenti incarto

AI), avevano posto una diagnosi in tal senso.

Ne segue che non vi è stata

alcuna violazione del diritto di essere sentito del ricorrente in merito agli

accertamenti dei periti relativi alla fibromialgia, alla sindrome da dolore

persistente ed alla loro incidenza sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

2.6.3. Il TCA non può invece condividere la

valutazione globale effettuata dai periti del __________ per il periodo dal 1°

settembre 2019 al 31 dicembre 2019. Agli atti è infatti stata prodotta anche la

valutazione della Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 9

novembre 2019, allestita per conto dell’assicuratore malattie contro la perdita

di guadagno, la quale aveva stabilito, dopo aver personalmente visitato

l’insorgente il 31 ottobre 2019, che quest’ultimo era incapace al lavoro al

100% a causa di una sindrome da disadattamento, reazione depressiva prolungata

(ICD 10 F 43.21), allineandosi alla valutazione del curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 118 incarto AI). La dr.ssa med. __________

aveva inoltre indicato che “dato il quadro depressivo reattivo alla

problematica fisica, caratterizzata da sconforto, pensieri di inutilità e di

vergogna, idee suicidali, al momento dal punto di vista psichico non è in grado

di affrontare un nuovo lavoro”.

La specialista, il 9 dicembre

2019, ha poi ritenuto possibile una ripresa della capacità lavorativa al 100%

dal 15 gennaio 2020, salvo complicazioni.

In una sentenza 9C_667/2020 del

29 dicembre 2020, al consid. 3.2 il Tribunale federale, nell’ambito di una

causa AI dove occorreva esaminare un referto allestito da un assicuratore

malattie contro la perdita di guadagno in ambito LCA, ha rammentato che al

momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni, l’Ufficio AI non interviene

come parte alla procedura ma come organo amministrativo incaricato di applicare

la legge. Conformemente al principio del libero apprezzamento delle prove,

applicabile in virtù dell’art. 40 PC, in combinazione con gli art. 55 cpv. 1

LPGA e 19 PA, l’Ufficio AI non è vincolato a regole formali, ma deve esaminare

in maniera oggettiva tutti i mezzi di prova, quale ne sia la provenienza e poi

decidere se i documenti a disposizione permettono di giungere ad un giudizio

valido circa il diritto litigioso (DTF 125 V consid. 3).

Nel caso di specie al dr. med. __________,

che aveva dovuto effettuare una valutazione retrospettiva, non era stato messo

a disposizione il referto della dr.ssa med. __________, che aveva confermato la

totale incapacità lavorativa del ricorrente in ambito psichiatrico nel corrente

dell’autunno 2019 e la possibile completa ripresa dell’attività lavorativa da

metà gennaio 2020 sulla base di una visita effettuata proprio in quel periodo.

Malgrado ciò il dr. med. __________,

nella sua perizia del 7 settembre 2020, aveva indicato, a pag. 15, che

l’insorgente sarebbe stato abile al lavoro all’80% “verosimilmente da

gennaio 2020” (cfr. pag. 227 incarto AI), ossia una conclusione simile a

quella della dr.ssa med. __________, salvo poi, nella valutazione globale,

stabilire che l’interessato, completamente inabile al lavoro dal 31 ottobre

2018, sarebbe stato abile al 60% dal 1° settembre 2019 (dopo il ricovero presso

la Clinica di __________, come stabilito dal dr. med. __________ nel suo

consulto).

Tale, apparente, divergenza tra

quando indicato nella perizia del 7 settembre 2020 e quanto stabilito nella

valutazione globale, alla luce del referto della dr.ssa med. __________ necessita

di ulteriori accertamenti. La circostanza che nella presa di posizione del 4

aprile 2023 il perito abbia citato la valutazione dell’assicuratore malattie,

non è sufficiente per confermare la capacità lavorativa del ricorrente nel

periodo dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019, non essendosi determinato su

questo specifico punto, anche perché non richiesto.

Su tale aspetto i due periti del __________

devono nuovamente essere interpellati.

2.6.4. Circa la richiesta di ricusa del dr.

med. __________ per non aver preso posizione su tutte le affermazioni del dr.

med. __________ dopo l’emissione della perizia del __________, va rammentato

che conformemente alla

giurisprudenza (ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i

periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione

previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito

dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare

diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore

difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario

provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di

elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di

prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali

circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La

sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo

(DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg.

consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti).

Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito

possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo

è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate

(DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i

rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del

perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364

consid. 3).

Sempre

conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata STF I 429/04,

consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e

una parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del

perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62).

Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata,

ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la

loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG).

L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler,

Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale non condivide la pretesa presunta parzialità

ed assenza di indipendenza del dr. med. __________, per non aver commentato

tutti gli spetti sollevati dal curante, segnatamente le apparenti divergenze

tra diagnosi e codici ICD 10.

Anche

perché secondo la giurisprudenza federale, per

l’assicurazione invalidità non è tanto importante la diagnosi quanto le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente

stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze

e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012

consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Del

resto, relativamente al periodo seguente la redazione del referto del __________,

è necessario procedere con una perizia di decorso.

Infatti

il dr. med. __________ ha attestato sin dal 14 maggio 2021 un peggioramento

dello stato di salute dell’insorgente (cfr. pag. 276 incarto AI: “[…] dopo

una settimana ove il signor RI 1 è rimasto al centro di accertamento

professionale, egli non ha più continuato a causa del peggioramento

significativo del suo stato psicopatologico e dei dolori. Inoltre egli aveva

subito la perdita della figura materna, che aveva peggiorato lo stato clinico”).

Lo stesso Dr. med. __________,

nelle sue prese di posizione successive al referto del 16 novembre 2021 del dr.

med. __________, ha affermato che l’utilizzo “della scala di Hamilton

“fotografa” al mese di novembre 2021, la gravità del momento e dunque

difficilmente è paragonabile a ciò che è stato valutato nella perizia del mese

di luglio 2020” e che è “possibile che a distanza di 16 mesi la

situazione potrebbe essersi modificata, anche se il Dr. __________ non lo

evidenzia chiaramente, ma piuttosto descrive la continuità di un quadro clinico

diverso da quello da me osservato” (pag. 457- 458 e pag. 490-491 incarto

AI, sottolineature del redattore).

Il 18 gennaio 2023 il dr. med. __________

ha poi fatto affermato che l’insorgente “è stato ricoverato presso la

clinica __________ di __________ nel mese di novembre a causa di un

peggioramento significativo del suo stato depressivo ed è stato dimesso in

questo giorni” (pag. 537-538 incarto AI).

Rilevato che dopo la redazione

della perizia del __________ vi potrebbe essere stato un peggioramento dello

stato di salute dell’insorgente, accertato tramite la scala di Hamilton e non

escluso dal dr. med. __________ e che potrebbe aver causato il ricovero

dell’insorgente, s’impone l’allestimento di una perizia di decorso che tenga

conto anche di quanto affermato dal dr. med. __________ circa la presenza di

una sindrome somatoforme da dolore persistente e valuti se e in che misura vi

sia stata una modifica dello stato di salute dell’insorgente con influenza

sulla sua capacità lavorativa.

2.6.5. Infine,

per quanto concerne l’obesità, come rileva l’Ufficio AI in sede di risposta, il

perito dr. med. __________ ha ritenuto un’obesità di classe I, ossia la meno

severa ed ha accertato che essa non ha alcuna influenza sulla capacità

lavorativa. Tale valutazione è stata fatta propria anche dal perito reumatologo

e dal perito psichiatra nell’ambito della valutazione globale, dove è stata

inserita tra le diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa.

I

curanti ed il ricorrente non hanno apportato indizi concreti che mettano in

dubbio l’affidabilità della perizia su questo punto.

Tuttavia,

ritenuta la necessità di una perizia di decorso, anche l’obesità sarà oggetto

di un nuovo esame.

2.6.6. Alla luce di quanto sopra esposto, la

decisione impugnata non può essere confermata e l’incarto deve essere rinviato

all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

Nello specifico, confermata la

completa incapacità lavorativa del ricorrente dal 31 ottobre 2018 al 31 agosto

2019, per il periodo dal 1° settembre 2019 al 31 dicembre 2019 visto il referto

della dr.ssa med. __________ del 7 novembre 2019 e del suo scritto del 9

dicembre 2019, nonché del referto del 7 settembre 2020 del dr. med. __________,

occorre accertare presso i periti del __________ se viene confermata la

capacità lavorativa del 60% in attività confacenti al nuovo stato di salute e

per quale motivo.

Per il periodo dal 1° gennaio

2020, il grado incapacità lavorativa in attività adatta del 60% va invece

confermato.

Per il periodo dal 1° gennaio

2021 l’Ufficio AI deve invece far allestire una perizia di decorso,

internistica, reumatologica e psichiatrica che tenga in considerazione anche i

referti del dr. med. __________ redatti dal 14 maggio 2021 ed esamini anche la

questione dell’obesità.

A questo proposito va rammentato che, di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”) (STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

(“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”)

(STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2 ottobre 2023;

STCA 32.2023.18 del 24 luglio 2023; STCA 32.2021.29 del 30 agosto 2021).

In concreto, essendoci alcune carenze negli

accertamenti effettuati ed essendo necessario far allestire una perizia di

decorso, l’incarto va rinviato all’Ufficio AI.

2.7. Il ricorrente contesta anche il calcolo

del grado d’invalidità.

Ritenuta la necessità di rinviare

gli atti per ulteriori accertamenti medici, è prematuro esprimersi

compiutamente in merito.

A proposito del rifiuto

dell’amministrazione di applicare il principio del parallelismo dei redditi, il

TCA segnala la recente STF 8C_392/2023 del 21 dicembre 2023 e la STF

8C_605/2022 del 29 giugno 2023, pubblicata in SVR 2023 UV n. 47, nella quale il

Tribunale federale ha detto che non occorre procedere con il parallelismo

inverso se il reddito è superiore alla media. Al consid. 5.2

l’Alta Corte ha affermato che “[…] la possibilité d'opérer

un parallélisme des revenus a été introduite afin de ne pas défavoriser et

éventuellement exclure du cercle des bénéficiaires de rente les personnes dont

les revenus avant l'invalidité étaient nettement inférieurs aux salaires

habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et sans que

les personnes en question s'en contentent délibérément (sur le parallélisme des

revenus cf. notamment ATF 134 V 322). Tel n'est précisément pas le cas de

l'intimée et il n'y a aucun motif de pénaliser cette dernière pour tenir compte

du fait qu'elle était éventuellement bien mieux rémunérée que la moyenne des

salariés actifs dans son domaine de compétence. En outre, si le salaire perçu

auprès de l'institution B.________ était (hypothétiquement) justifié par

l'expérience ou d'autres qualités ou compétences personnelles de l'intimée,

cela ne signifie pas encore qu'elle pourra mettre à profit ces caractéristiques

de la même manière dans un nouveau domaine d'activité auprès d'un nouvel

employeur. Contrairement à ce que soutient la recourante de manière

péremptoire, on ne voit pas que si une personne perçoit un salaire nettement

supérieur à la moyenne dans l'activité exercée en bonne santé en raison de ses

caractéristiques personnelles, tout indiquerait qu'elle serait également en

mesure de réaliser un revenu largement supérieur à la moyenne ensuite de

l'événement invalidant.”

Circa il

concetto di “si sia spontaneamente accontentata” di cui al consid. 7.2, cfr.

DTF 134 V 322, consid. 4.1 (“[…] sofern keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie sich aus freien

Stücken mit einem bescheideneren Einkommensniveau begnügen wollte […]”) e DTF 125 V 146, consid. 5 bb) (“[…]

Wäre eine versicherte Person

gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, reduziert sie aber ihr

Arbeitspensum aus freien Stücken, sei es um mehr Freizeit zu haben, sei es um

einer (Weiter-) Ausbildung nachzugehen, oder ist die Ausübung einer

Ganztagestätigkeit aus Gründen des Arbeitsmarktes nicht möglich, hat dafür

nicht die Invalidenversicherung einzustehen (BBl 1958 II 1162; LEUZINGER-NAEF,

a.a.O., S. 124 f. sowie RUMO-JUNGO, a.a.O., S. 195 unten f.; zur Kausalität und

Finalität des Invaliditätsbegriffes im Allgemeinen und zur Bedeutung der

sogenannten invaliditätsfremden Faktoren im Besonderen vgl. MEYER-BLASER,

a.a.O., S. 14 f. und dortige Hinweise). Folgerichtig hat die Rechtsprechung

entschieden, dass unter dem Erwerbseinkommen, das der Versicherte erzielen

könnte, wenn er nicht invalid geworden wäre, nach Art.

28 Abs. 2 IVG jenes Einkommen zu verstehen ist, welches er als

Gesunder tatsächlich erzielen würde. Ist auf Grund der Umstände des

Einzelfalles anzunehmen, dass der Versicherte sich ohne gesundheitliche

Beeinträchtigung voraussichtlich dauernd mit einer bescheidenen

Erwerbstätigkeit begnügte, so ist darauf abzustellen, auch wenn er an sich

besser entlöhnte Erwerbsmöglichkeiten hätte (ZAK 1992 S. 92 Erw. 4a mit

Hinweisen; erwähntes Urteil B. vom 19. Mai 1993; vgl. auch RKUV 1993 Nr. U 168

S. 97) […]”).

In tale contesto l’amministrazione

dovrà innanzitutto stabilire il motivo (ragioni di salute o altro) alla base della

modifica del salario dal 1° marzo 2012 (punto 5.1, pag. 36 incarto AI), poi

risalito nel 2015 a fr. 61’950.

2.8. Alla luce di

quanto sopra esposto il ricorso va accolto, la decisione impugnata va annullata

e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

2.9. Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso

(il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria [DTF 141 V

281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023, consid. 7]), le spese per

complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente, patrocinato in causa da un

avvocato, le ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva di

oggetto la domanda di gratuito patrocinio formulata nel ricorso (pro multis:

DTF 124 V 301 consid. 6 e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).

2.10. Per quanto concerne l’ammontare delle

ripetibili, l’avv. __________ ha prodotto, in data 11 gennaio 2024, una nota

d’onorario di complessivi fr. 4'227,85 (doc. XII/1).

Il

diritto a ripetibili nella procedura cantonale va giudicato sulla base

dell’art. 61 let. g LPGA (cfr., per un caso in ambito LAMal, STF 9C_178/2011

del 20 maggio 2011, consid. 3.1 e STCA 36.2018.6 del 14 settembre 2018, consid.

2.25).

Le

ripetibili sono stabilite dal Tribunale delle assicurazioni senza tener conto

del valore litigioso, ma secondo l’importanza della lite e la complessità del

procedimento. Il Giudice deve tener conto della prestazione lavorativa

dell’avvocato e del tempo impiegato (cfr. DTF 114 V 83). Il calcolo delle

ripetibili è per il resto retto dal diritto cantonale (sentenza 9C_278/2016 del

22 luglio 2016, consid. 4.1).

Secondo

l’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007 (RL 178.310), nelle pratiche il cui valore non è determinato o

determinabile, le ripetibili sono stabilite in base al tempo di lavoro applicando

la tariffa di fr. 280 l’ora per l’avvocato e di fr. 120 l’ora per il

praticante; è applicabile per analogia l’art. 11 cpv. 5.

Secondo

l’art. 13 cpv. 1 del citato regolamento nel caso di manifesta sproporzione tra

il valore litigioso e le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla

presente tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi

delle parti in causa lo giustifichino, l’autorità competente può derogare alle

disposizioni precedenti.

Per

l’art. 14 cpv. 1 del medesimo regolamento l’autorità competente determina le

ripetibili in base agli atti con un ammontare complessivo che include anche

l’imposta sul valore aggiunto. Il cpv. 2 del disposto prevede che può essere

presentata una nota d’onorario.

In

concreto l’avv. __________ ha inoltrato una nota d’onorario di complessivi fr.

4'227,85 per un totale di 14,90 ore a fr. 250 all’ora (fr. 3'725), oltre a spese

per fr. 200,60 e l’IVA al 7.7% di fr. 302,27.

Nel

caso di specie la causa non è particolarmente complessa e la sua importanza è

limitata. Viste le caratteristiche della causa e l’impegno profuso dalla legale

dell’insorgente, tenuto conto del principio inquisitorio valido nel diritto

delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore, il TCA

ritiene che un dispendio orario di 14,90 ore esuberi quanto necessario.

Alla

luce degli importi usualmente riconosciuti da questo Tribunale, al ricorrente,

vincente in causa, va riconosciuto un ammontare complessivo di fr. 2’800 (IVA

inclusa).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI per

ulteriori accertamenti.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2’800 (IVA inclusa) per

ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti