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Decisione

32.2023.82

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 dicembre 2023Italiano48 min

i provvedimenti sanitari;

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti sanitari;

abis la consulenza e l’accompagnamento;

ater i provvedimenti di reinserimento per

preparare all’integrazione professionale;

b. i provvedimenti professionali;

c. ...

d. la consegna di mezzi ausiliari;

e. ...”

Giusta

l’art. 9 LAI concernente le condizioni assicurative:

" 1 I provvedimenti d’integrazione sono

applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.

1bis Il

diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con

l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al

più tardi allo scadere dell’assicurazione.

2 Le

persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno

diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni,

purché almeno uno dei genitori:

a. sia assicurato facoltativamente; o

b. sia assicurato obbligatoriamente durante

un’attività lucrativa esercitata all’estero:

1. secondo l’articolo 1a capoverso

1 lettera c LAVS,

2. secondo l’articolo 1a capoverso

3 lettera a LAVS, o

3. in virtù di una convenzione internazionale.

3 Gli

stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la

dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6

capoverso 2 o se:

a. all’insorgenza

dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta

almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in

Svizzera; e se

b. essi

stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità,

risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono

parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora

abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente

prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il

Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità

debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.”

Per

quanto attiene al diritto alle indennità giornaliere l’art. 22 LAI enuncia:

" 1 Durante l’esecuzione dei

provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3

l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:

a. questi provvedimenti gli impediscono

di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o

b. presenta, nella sua attività

lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per

cento.

2 Durante

la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità

giornaliera se:

a. beneficia di prestazioni secondo

l’articolo 16; o

b. ha partecipato a provvedimenti

secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale

formazione.

3 L’assicurato

che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola

universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:

a. a causa del danno alla sua salute non

è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o

b. a causa del danno alla sua salute la

formazione dura notevolmente più a lungo.

4 Non

hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al

capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una

formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.

5 I

provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3

lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a

un’indennità giornaliera.”

Ai

sensi dell’art. 22bis LAI:

" 1L’indennità giornaliera consiste in

un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una

prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

2 L’assicurato

ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto

18 anni. Per i figli che seguono una formazione il diritto sussiste fino

alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino al compimento dei

25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato

ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione. L’assicurato non

ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni

legali per i figli o per la formazione.

3 L’indennità

giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello

in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all’articolo 22

capoverso 2 nasce con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non

ha ancora compiuto 18 anni.

4 Il

diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo

l’articolo 40 capoverso 1 LAVS162 o in cui raggiunge l’età di pensionamento.

5 Se

l’assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto

delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di

reinserimento secondo l’articolo 14a e dei provvedimenti di

reintegrazione di cui all’articolo 8a.

6 Se a

causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce una perdita di

guadagno o la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra

assicurazione, l’assicurazione gli versa un’indennità giornaliera oltre alla

rendita.

7 Il

Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità

giornaliere:

a. per giorni

singoli;

b. per i periodi

d’accertamento e d’attesa;

c. per il lavoro

a titolo di prova;

d. in

caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia,

infortunio o maternità.

L’art. 23 LAI, riguardo

all’indennità di base sancisce:

" 1 L’indennità di base ammonta all’80

per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo

di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute;

tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità

giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.

1bis Nel

caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a,

l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito

dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia

non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità

giornaliera.

2 ...

2bis ...

3 Per

il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è

determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la

LAVS (reddito determinante).”

Giusta

l’art. 24 cpv. 1 LAI l’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui

all’articolo 22 capoverso 1 corrisponde all’importo massimo del guadagno

giornaliero assicurato secondo la LAINF.

L’art.

20ter cpv. 1 OAI concernente l’indennità giornaliera e la rendita

d’invalidità prevede che:

" 1 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera, comprensiva

della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 capoverso 1

e 23bis LAI, d’importo inferiore alla rendita di cui

beneficiava fino ad allora, la rendita continua a essere pagata invece

dell’indennità giornaliera.”

Ai

sensi dell’art. 20sexies OAI relativo agli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa:

" 1 Per assicurati che esercitano un’attività

lucrativa si intendono coloro che esercitavano un’attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA).

2 Sono

equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa:

a. gli assicurati disoccupati che hanno

diritto a una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o che ne

avevano diritto almeno fino all’insorgere dell’incapacità al lavoro;

b. gli assicurati che, dopo avere

cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio,

beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.”

2.3. La

Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità

(CIGAI) valida dal 1°gennaio 2022, stato: 1° gennaio 2023, emanata dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS), enuncia:

" (…)

Considerandi

II. Diritto alle indennità giornaliere e all’indennità

per spese di custodia e d’assistenza

1.

In generale

0101.

(Carattere accessorio) Le indennità giornaliere e l’indennità per spese

di custodia e d’assistenza sono prestazioni accessorie ai provvedimenti

d’integrazione e di accertamento di una certa durata (art. 22 cpv. 1 LAI; art.

11a LAI)

(…)

2.

Componenti delle indennità giornaliere (art. 22bis

cpv. 1 e art. 23 LAI)

0201.

(Componenti) Le indennità giornaliere si compongono:

dell’indennità di base;

della prestazione per i figli.

0202.

(Indennità di base) Tutti gli assicurati esercitanti un’attività

lucrativa che adempiono le condizioni hanno diritto all’indennità di base, che

può tuttavia essere ridotta se

- l’AI assume le spese di vitto e alloggio (cfr. ca.13).

- l’assicurato esercita un’attività lucrativa durante un durante

un provvedimento (cfr. cap. 14)

(…)

3.3

Distinzione tra assicurati che esercitano

un’attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20sexies OAI)

0311.

(Aventi diritto) Hanno diritto all’indennità giornaliera gli

assicurati che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima

dell’insorgere dell’incapacità al lavoro. La persona assicurata che può

affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un’attività lucrativa di una

certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro non è considerata come

esercitante un’attività lucrativa e non ha diritto alle indennità giornaliere

(sentenza del TF 8C_508/2019).

0312.

(Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che esercitano

un’attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima

dell’insorgere dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) percepivano un reddito soggetto

all’obbligo contributivo AVS.

(…).

0314.

(Disoccupati) Sono equiparati agli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati e hanno diritto a una

prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione al momento

dell’insorgere dell’incapacità al lavoro o che hanno dovuto rinunciare alla

loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.

0315.

(Definizione di «senza attività lucrativa») Gli assicurati che non

soddisfano le condizioni del N. 0312 sono considerati senza attività lucrativa

e possono tutt’al più, a certe condizioni, avere diritto all’indennità per

spese di custodia e d’assistenza.

(…)

3.4

Impedimento ad esercitare un’attività lucrativa

(art. 22 cpv. 1, art. 22bis cpv. 7 LAI; art. 17bis OAI)

0317.

(Condizioni di diritto) A seconda del grado di incapacità al

lavoro, si applicano diverse condizioni di diritto:

-

Incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento:

La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua

abituale attività lucrativa è inferiore al 50 per cento ha diritto

all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione:

-

Se si sottopone a dei

provvedimenti d’integrazione durante almeno tre giorni nel corso di un mese,

indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o isolati; e

-

Se la misura ha luogo durante il

l’orario normale di lavoro e dura almeno mezza giornata per ogni giorno

d’integrazione.

- Incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento:

La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua

abituale attività lucrativa è uguale o superiore al 50 per cento ha diritto

all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione e per quelli

intercalari se l’incapacità se si sottopone a un provvedimento d’integrazione

per almeno 3 giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i

giorni siano consecutivi o isolati. In questo caso, il diritto alle indennità

giornaliere esiste indipendentemente dalla durata giornaliera della misura.

Un mese ai sensi di queste regole non corrisponde necessariamente

a un mese di calendario. La data di inizio della misura è determinante. (…)”

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147.

V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142.

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138.

V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587.

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.5

Nella

presente evenienza è incontestato che il ricorrente da ultimo, al momento

dell’infortunio della circolazione di cui è rimasto vittima il __________ 2015

in provincia di __________, in Italia, dove peraltro risiedeva (fino al marzo

2019.

egli non aveva mai abitato in Svizzera, né vi aveva lavorato; cfr. consid.

1.1.; 1.2.), svolgeva l’attività di cuoco a __________.

L’UAI

gli ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali, in quanto tale

diritto nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria o facoltativa e non dipende dall’esercizio di un’attività

lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità (cfr. art. 8 cpv. 1bis LAI; 9

cpv. 1bis LAI; consid. 2.2.; Circolare sui provvedimenti d’integrazione

professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr), valida dal 01.01.2022,

stato: 01.01.2023, marg. 0101).

La

CPIPr marg. 0105 prevede, in effetti, che i cittadini svizzeri e le persone che

rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS, equiparati

ai cittadini svizzeri in virtù del principio della parità di trattamento, sono

tenuti a soddisfare esclusivamente la condizione di base, ossia

l’assoggettamento assicurativo. Un assicurato appartenente a questa cerchia di

persone può dunque entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare le

condizioni assicurative per i provvedimenti d’integrazione professionale a

partire dal momento in cui è assoggettato all’assicurazione.

In

tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il

lavoratore frontaliere che ha dovuto cessare la sua attività in Svizzera per

motivi di salute e che è al beneficio di indennità di disoccupazione nel suo

paese di residenza (in casu la Francia) non ha diritto a provvedimenti di

riformazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Un simile diritto

non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71 né dall'Allegato II ALC

(cfr. DTF 132 V 53 consid. 5 e 6).

Inoltre,

secondo l’Alta Corte, il lavoratore frontaliero che ha dovuto smettere la

propria attività in Svizzera per ragioni di salute ed è stato posto al

beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, non può

successivamente pretendere provvedimenti d'integrazione. Un tale diritto non

può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71, né dall'Allegato II ALC. In

particolare, la protrazione assicurativa prevista dalla disposizione

dell'Allegato II ALC termina, al più tardi, al momento in cui il caso è

definitivamente liquidato mediante versamento di una rendita oppure in cui

l'integrazione è avvenuta con successo (cfr. DTF 132 V 244 consid. 6).

Non

esercitando, al momento dell’inizio dell’inabilità lavorativa a seguito

dell’infortunio dell’__________ 2015, avvenuto a __________, un’attività con

reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS, in quanto lavorava a __________

ed essendo domiciliato in Italia fino al marzo 2019 (cfr. art. 23 cpv. 1 e 3;

LAI; 20sexies cpv. 1 OAI; marg. 0312 CIGAI; consid. 2.2.; 2.3.; Prof. Dr. Ulrich Meyer, Dr. Marco Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Schulthess

2022, ad art. 23 N. 3), l’assicurato non ha, però, diritto alle indennità

giornaliere in applicazione del diritto interno svizzero.

Non

è di alcun ausilio per l’insorgente la sentenza I 365/00 del 28 novembre 2001,

pubblicata in AHI Praxis 2002 pag. 183, secondo cui è determinante il reddito

effettivamente conseguito prima della lesione alla salute senza che sia

obbligatoriamente necessario che dei contributi siano prelevati dallo stesso.

Tale

giudizio si riferisce soprattutto a indipendenti per i quali è irrilevante se i

contributi per l’anno in questione sono stati fissati o meno con decisione

passata in giudicato. Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di

condono. Trattasi, in ogni caso, di reddito soggetto a contributi AVS (cfr. STF

I 1081/06 del 23 ottobre 2006; CIGAI marg. 0835).

Nemmeno

il tenore dell’art. 21 cpv. 3 OAI (“Se l’ultima

attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di

salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli

avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione,

se non fosse divenuto invalido”), al quale si

appella la parte ricorrente (cfr. doc, I pag. 8), consente di giungere a una

differente conclusione.

In

effetti l’art. 21 cpv. 3 OAI ha lo scopo di tenere conto delle evoluzioni dei

salari, ma se il diritto alle indennità giornaliere deve essere escluso a

priori, tale questione resta senza pertinenza.

Al

riguardo, in una sentenza 9C_797/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.2., il

Tribunale federale ha evidenziato:

" (…) S'il est vrai, comme l'ont justement

soutenu les premiers juges, que l'indemnité de base au sens de l'art. 23 al. 1

LAI (dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2008), correspond en principe au 80% du revenu

que l'intéressé percevait pour la dernière activité exercée sans restriction

due à des raisons de santé, le système réglementaire a prévu des aménagements

spécifiques pour tenir compte d'une probable évolution de la rémunération de

référence en cas d'écoulement du temps. Ainsi, l'art. 21 al. 3 RAI, permet de se fonder sur le salaire que

l'assuré aurait obtenu dans la même activité tout de suite avant la

réadaptation s'il n'était pas devenu invalide lorsque cette dernière activité

exercée sans restriction due à des raisons de santé (teneur en vigueur depuis

2012) ou pleinement exercée (formulation jusqu'en 2011) remonte à plus de deux

ans, (…)”

Si tratta, pertanto, di stabilire

se l’assicurato possa ottenere le prestazioni in questione sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes,

Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

2.6

L’art.

80a LAI concernente la relazione con il diritto europeo prevede:

" 1 Ai cittadini svizzeri o di uno

Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla

legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più

Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in

Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai

superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel

campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti

normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II

sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera

circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004460;

b. regolamento (CE) n. 987/2009461;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71462;

d. regolamento (CEE) n. 574/72463.

2.

Ai

cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che

sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale

della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del

Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel

territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein,

nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle

prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si

applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K

appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960464 istitutiva dell’Associazione europea di libero

scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71;

d. regolamento (CEE) n. 574/72.

3.

Il

Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di

cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K

appendice 2 della Convenzione AELS.

4.

Nella

presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri

della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità

europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione

delle persone.

2.7

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo

Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino

al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato

II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello

stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano

tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile

2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS

0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21.

marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.

1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV

n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato

il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98).

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138.

V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;

RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres

développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS

2015.

pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

2.8

In

concreto, nella misura in cui oggetto del contendere è il diritto a indennità

giornaliere per i provvedimenti riconosciuti a far tempo dall’estate 2022 (cfr.

consid. 1.9.; 1.12.) si applica il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova

versione.

Il Regolamento torna

applicabile pure ratione personae. L'insorgente è cittadino italiano,

ossia di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC), è in possesso di

un permesso B senza l’esercizio di un’attività lucrativa (cfr. consid. 1.2.).

In

proposito egli aveva indicato di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per

il proprio sostentamento, poiché sostenuto economicamente dalla propria

compagna, manager di __________ (cfr. doc. I pag. 2).

Quanto

al necessario nesso transfrontaliero, esso è dato, poiché il ricorrente, nel

marzo 2019, dall’Italia è entrato in Svizzera dove gli sono stati riconosciuti

dei provvedimenti professionali dell’AI.

La presente vertenza ricade

anche ratione materiae nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.

883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti

a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in

particolare riguardanti le prestazioni invalidità (art. 3 n. 1 lett. c).

2.9

L’insorgente

ha fatto valere che il rifiuto delle indennità giornaliere da parte dell’UAI, visto

che all’insorgere del danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva

un reddito estero non soggetto all’AVS Svizzera, lede il divieto di

discriminazione previsto agli art. 2 ALC e 4 Reg. 883/04, poiché la condizione

del reddito soggetto all’AVS Svizzera può essere adempiuta in modo

sovra-proporzionale e molto più facilmente da uno svizzero che da uno straniero

(cfr. doc. I; consid. 1.16.).

Ai

sensi dell’art. 2 ALC (non discriminazione) in conformità delle disposizioni

degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte

contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte

contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna

discriminazione fondata sulla nazionalità.

L’art.

4.

Reg. 883/04 (parità di trattamento) enuncia che salvo quanto diversamente

previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente

regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi

obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse

condizioni dei cittadini di tale Stato.

Secondo

la costante giurisprudenza della CGUE (art. 16 cpv. 2 ALC), il divieto di

discriminazione, rispettivamente il principio della parità di trattamento,

vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza

(discriminazioni dirette), ma anche qualsiasi forma dissimulata di

discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca

di fatto allo stesso risultato (discriminazioni indirette; cfr. STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015 consid. 3.3.).

Per

costante giurisprudenza federale, l'art. 2 ALC non proibisce solo le

discriminazioni fondate manifestamente sulla nazionalità (discriminazioni

dirette), ma anche ogni forma di discriminazione dissimulata che, attraverso

l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduce nei fatti al medesimo

risultato (discriminazioni indirette). A meno che essa non sia fondata su

ragioni imperative d'interesse generale e proporzionata all'obiettivo

perseguito, una disposizione di diritto nazionale deve essere considerata come

indirettamente discriminatoria quando è suscettibile, per sua stessa natura, di

colpire di più i cittadini di altri Stati membri che i cittadini del Paese in

cui è emanata e rischia, di conseguenza, di sfavorire maggiormente i primi

(cfr. STF 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015 consid. 3.3.).

Riguardo alla STFA C 101/04 del 9

maggio 2007 consid. 9.2., pubblicata in DTF 133 V 367 e citata dalla parte ricorrente

(cfr. doc. I pag. 7), giova precisare che l’Alta Corte ha stabilito che l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI costituisce

un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68

e, di riflesso, dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC (consid. 8.8) e che, pur

rappresentando uno strumento idoneo all'accertamento dell'esistenza di un nesso

reale con il mercato del lavoro elvetico, la condizione di domicilio svizzero

introdotta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non appare, alla luce del caso

di specie, obiettivamente giustificata e proporzionata (consid. 9.8).

Il divieto di discriminazione

convenzionale (art. 9 cpv. 2 allegato I ALC) prevale nella situazione

concreta sulla disciplina di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (consid.

11.6).

Il TF ha, pertanto, specificato

più volte che la conclusione a cui è pervenuto era riferita a quel particolare

caso di specie (cfr. consid. 9.8.; 9.10; 11.6.) che concerneva un cittadino

svizzero, di professione consulente finanziario, che era stato alle dipendenze

della ditta X. SA dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 2001, data per la quale

aveva disdetto il proprio rapporto di lavoro a causa di motivi di salute. In

effetti inabile al lavoro a dipendenza di alterazioni degenerative cervicali e

lombari con periartrite invalidante, l'interessato, su indicazione del medico

curante, aveva dovuto soggiornare all'estero (dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre

2002.

in Grecia e in Italia; dal 1° gennaio al 1° marzo 2003 in Austria) per

sottoporsi a cure specifiche in ambiente climatico adeguato. Rientrato,

guarito, in Svizzera e dichiarato pienamente abile al lavoro dal 24 febbraio

2003, l’assicurato, il 14 marzo 2003, si era annunciato all'assicurazione

contro la disoccupazione chiedendo l'erogazione delle relative indennità a

partire da quest'ultima data. Tuttavia il diritto a indennità di disoccupazione

gli era stato negato, in quanto non poteva beneficiare dell’esonero dal periodo

contributivo (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI), non essendo stato domiciliato in

Svizzera.

La nostra Massima Istanza, al

consid. 9.8., ha peraltro osservato:

" (…) è indubbio che, nella misura in cui non tiene

conto delle situazioni in cui può venirsi a trovare una persona quale C., il

quale pur non essendo stato residente o domiciliato nel nostro Paese durante il

periodo di malattia, è comunque in grado di giustificare un nesso reale con

detto mercato del lavoro, questa condizione di domicilio, così come concepita,

va anche al di là di quanto necessario per raggiungere

l'obiettivo perseguito (cfr. a tal proposito pure USINGER-EGGER, op. cit., pag.

52.

seg., la quale autrice estende questa conclusione anche alla situazione, che

non deve essere esaminata in concreto, dei lavoratori frontalieri che, prima

del periodo di malattia, lavoravano in Svizzera). Il rischio di abusi, che ha

indotto il legislatore federale a introdurre la clausola di domicilio, appare

infatti scongiurato in situazioni del genere. Il che non significa per contro

che, al di fuori di queste situazioni, una clausola di residenza non possa

invece eventualmente giustificarsi - riservato l'esame, superfluo nella

fattispecie concreta, della necessità della durata di 12 mesi - nell'ipotesi in

cui un simile nesso con il mercato svizzero non possa essere stabilito e di

conseguenza il rischio di abuso scongiurato.”

2.10

In

concreto non entra in considerazione alcuna discriminazione diretta. In effetti

il diritto alle indennità giornaliere secondo la LAI è garantito, se sono date

le ulteriori condizioni, a qualsiasi persona che da ultimo ha svolto

un’attività soggetta a contribuzione AVS. Non vi è dunque alcuna discriminazione sulla base della nazionalità (cfr.

consid. 2.9.).

Anche un’eventuale

discriminazione indiretta deve essere, in casu, negata.

Il

ricorrente, infatti, non è posto in una situazione peggiore, a parità di

condizioni, rispetto agli Svizzeri residenti da tempo all’estero - in un Paese

UE, AELS - che, dopo aver subito lì un infortunio, decidono di rientrare nella

loro Patria.

Gli

Svizzeri menzionati, non presentando, immediatamente prima dell’incapacità

lavorativa, un reddito soggetto a contribuzione LAVS non possono vantare

pretese per quanto attiene alle indennità giornaliere LAI.

In

ogni caso, anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare che in casu si è

confrontati con una discriminazione indiretta, il requisito dell’indennità

giornaliera AI che prevede lo svolgimento da ultimo di un’attività soggetta a

contribuzione AVS non si rivela non proporzionato all'obiettivo perseguito

(cfr. consid. 2.9.), che è quello che l’indennità giornaliera venga erogata, in

linea di principio, a coloro che esercitavano un’attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, e quindi a

persone che sono state sottoposte ad obbligo contributivo AVS per almeno un

minimo di tempo.

Gli

assicurati considerati senza attività lucrativa, infatti, possono tutt’al più,

a certe condizioni, avere diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza

(CIGAI marg.0311, 0312, 0315).

Non

si può neppure dare seguito a quanto chiesto dall’insorgente, ovvero che, in

applicazione dell’art. 5 lett. b Reg. 883/04 (“se, in virtù della legislazione

dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi

di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o

avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero

verificati nel proprio territorio nazionale”), si tenga conto della sua attività

lucrativa, come se si fosse svolta in Svizzera (cfr. doc. I pag. 7).

In

proposito il TCA si limita a sottolineare che nel senso dell’art. 5 Reg. 883/04

vanno intese l’esportazione delle prestazioni, la protezione dei diritti

acquisiti e, per quanto riguarda specificatamente un’attività lucrativa svolta

all’estero, la totalizzazione dei periodi di contribuzione (a determinate

condizioni). Ciò non implica l’assimilazione dell’attività stessa come se fosse

stata esercitata su suolo elvetico.

Del

resto dal profilo del diritto svizzero la totalizzazione nemmeno si applica al

calcolo delle rendite dell’AVS, né a quelle del secondo pilastro (LPP) (cfr. B. Kahil-Wolff, La coordination

européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in SBVR, 3. Ed. 2016, N.

62, 68, 69).

In

fine va ad ogni modo sottolineato che l’insorgente è titolare di una rendita

d’invalidità Italiana (pensione cat. IO (INVALIDITA’ DEI LAVORATORI

DIPENDENTI) Cert. N. 16901246 erogata da: INPS – IST.NAZIONALE PREVIDENZA

SOCIALE decorrenza 11/15”) (cfr. doc. All.A4 al ricorso; 224; consid.

1.1.).

L’importo

di tale prestazione viene determinato con il sistema di calcolo misto che

prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con

il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività

lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo (cfr.

Del

resto ai sensi dell’art. 10 Reg. 883/04, riguardante il divieto di cumulo delle

prestazioni, il presente regolamento non

conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di

varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di

assicurazione obbligatoria.

2.11

In

esito a quanto precede, la decisione del 22 giugno 2023 emessa dall’UAI deve

essere confermata.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore

in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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