32.2023.82
Negato a A., residente in IT fino a 3/19 dove lavorava e dove ha subito un infortunio (8/15), diritto a IG per provv. prof. riconosciuti da '22. All'inizio dell'IL non esercitava attiv. soggetta a contrib. AVS. Esclusa discrim. dir. o indir. (2 ALC e 4 Reg.883/04). A. comunque titolare rendita IT
4 dicembre 2023Italiano48 min
i provvedimenti sanitari;
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.82
rs
Lugano
4 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 giugno 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, nato il __________ 1986, cittadino italiano e residente in Italia (__________)
fino al 2019, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere nel 2000, ha
intrapreso la professione di cuoco in particolare a __________, __________, __________
e __________ (cfr. doc. 25; 42).
L’ultimo
rapporto di impiego è terminato nel giugno 2016 a causa di licenziamento da
parte del datore di lavoro (cfr. doc. 1; I pag. 2).
In
effetti il __________ 2015 RI 1 ha subito un grave incidente della circolazione
stradale a __________, mentre era alla guida del proprio ciclomotore munito di
casco. Egli è stato urtato da una vettura che ha fatto un’inversione a U ed è
conseguentemente stato proiettato a distanza di circa 20 metri.
Dalla
diagnosi di ingresso all’Ospedale __________ di __________ del __________ 2015
risulta che il medesimo ha riportato “emotorace traumatico e/o pneumotorace
(860.0) - contusione polmonare (senza ferita aperta nel torace) (861.2) -
emorragia subaracnoidea, subdurale, traumatica (852). Trattamento intensivo.
Necessità di supporto ventilatorio. Necessità di supporto cardiovascolare.
Intubazione per mantenimento o supporto delle vie aeree. Shock
ipovolemico/emorragico” (cfr. doc. 1).
RI
1 è al beneficio di una rendita italiana, e meglio è “titolare di pensione
cat. IO (INVALIDITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI) Cert. N. 16901246 erogata da:
INPS – IST.NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE decorrenza 11/15” (cfr. doc. All.A4
al ricorso; 224).
1.2. Il
4 marzo 2019 l’interessato è entrato in Svizzera, dove (a __________) ha
iniziato a convivere con la sua compagna con la quale aveva iniziato una
relazione dieci anni prima e che ha garantito il suo mantenimento, al fine di
ottenere un permesso di dimora UE/AELS B. Dal suo libretto per stranieri si
evince “scopo del soggiorno senza l’esercizio di un’attività lucrativa” (cfr.
doc. 10; 7; I pag. 2).
1.3. RI
1, il 2 luglio 2019, ha inoltrato all’assicurazione per l’invalidità una
richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita nella quale è stato
indicato che la riabilitazione a causa dell’incidente stradale era ancora in
corso e che il danno alla salute riguardava l’avulsione del plesso brachiale
sinistro (cfr. doc. 6).
In
uno scritto del 24 luglio 2019 all’UAI egli ha precisato:
" (…) Cerco
ora una qualunque occupazione che possa farmi sentire integrato nella società
dopo il grave accaduto.
Purtroppo non mi è più possibile praticare l’attività
di cuoco, a causa della completa inattività della mia mano e del braccio
sinistro, sono però più che disponibile a cambiare campo professionale. (…)”
(Doc. 10)
1.4. Il
9 ottobre 2019 RI 1 ha altresì trasmesso alla Cassa __________ una domanda
d’indennità di disoccupazione, specificando di mai avere abitato in Svizzera
prima del mese di marzo 2019 e di mai avere lavorato nei due anni precedenti la
richiesta di prestazioni LADI, essendo in riabilitazione (cfr. doc. 226).
La
Cassa di disoccupazione, il 16 ottobre 2019, gli ha negato il diritto a
prestazioni, ritenendo che il medesimo, durante il periodo dal 3 ottobre 2017
al 2 ottobre 2019, non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente
e che non può far valere un motivo di esonero ex art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.
Tale
provvedimento non risulta essere stato contestato.
1.5. Con
decisione del 25 novembre 2019 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni di RI
1, in quanto dal suo arrivo in Svizzera, non avendo svolto alcun tipo di
attività lavorativa, non sono stati registrati periodi contributivi e il danno
alla salute è presente da prima dell’entrata su suolo elvetico (cfr. doc. 21).
1.6. Il
30 gennaio 2021 l’interessato ha inoltrato una nuova domanda di integrazione
professionale/rendita all’assicurazione invalidità (cfr. doc. 28).
L’UAI,
con decisione dell’8 febbraio 2021, non è entrato in materia, poiché “alla
nuova richiesta deve essere allegata la necessaria documentazione che attesti
una modifica della situazione. La verifica degli atti non ha potuto dimostrare
questa modifica” (cfr. doc. 29).
Con
progetto di decisione del 7 settembre 2021 l’Ufficio in questione ha poi negato
le prestazioni AI, rilevando che dalla disamina degli atti acquisiti
all’incarto in fase d’istruttoria documentale è stato possibile determinare che
quanto appurato in precedenza è da considerare invariato (cfr. doc. 52).
1.7. Nel
frattempo, il 25 marzo 2021, RI 1 ha evidenziato di essere iscritto all’URC da
due anni e di presentare mensilmente le ricerche di lavoro sebbene non
percepisca nessuna rendita/aiuto (cfr. doc. 42).
1.8. A
seguito delle osservazioni del 30 settembre 2021 redatte in merito al progetto
di decisione del 7 settembre 2021 dalla RA 1, rappresentante di RI 1 (cfr. doc.
57), è stato effettuato un accertamento medico da parte del Servizio medico
regionale (SMR) dal quale è risultato che l’ultima professione di cuoco dal
punto di vista ortopedico non è più esigibile e che in un lavoro adatto allo
stato di salute l’abilità lavorativa si estende, dal 31 luglio 2019, sull’arco
di una giornata normale di 8-9 ore ma con una riduzione del rendimento dell’80%
(cfr. doc. 88; 89).
Il
Dr. med. __________, medico AI, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell’apparato locomotore, ha precisato che “da ulteriori trattamenti medici
non è possibile migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa in
attività adeguata; con la messa in opera di un corso professionale/attitudinale
per lavoro sedentario seduto (per esempio corso informatico di base/avanzato)
presumo una CL in attività adeguata del 50%” (cfr. doc. 88).
1.9. L’UAI,
il 29 luglio 2022, ha riconosciuto dei provvedimenti professionali, ossia il
provvedimento presso la __________ dal 12 settembre al 31 dicembre 2022 per un
costo massimo mensile di fr. 3'000 (cfr. doc. 127), l’orientamento effettuato
dall’__________ di __________ il 28 giugno 2022 per fr. 212.50 (1 h15; cfr.
doc. 129).
Il
19 agosto 2022 è stato, poi, assunto il costo di fr. 6'192.- per 72 ore/lezioni
d’inglese e informatica in collaborazione con la __________ dal 13 giugno al 30
settembre 2022 (cfr. doc. 135).
L’UAI,
il 31 agosto 2022, ha pure rilasciato la garanzia per il rimborso dei costi di
fr. 6'774.35 per le modifiche sul veicolo __________ (cfr. doc. 138).
1.10. Il
13 settembre 2022 l’UAI ha emesso una decisione con la quale, sempre in
relazione alla domanda del gennaio 2021 (cfr. consid. 1.6.), ha rifiutato la
domanda di prestazioni AI inerente la rendita, osservando:
" Contro la
proposta di valutazione trasmessa dall’Ufficio AI (UAI) sono state presentate
delle rimostranze inerenti l’aspetto reintegrativo. Al termine dei dovuti
accertamenti il Servizio Medico Regionale (SMR) ha confermato nuovamente che il
danno alla salute, con influsso sulla capacità lavorativa, è presente dal
19.08.2015 (prima dell’arrivo in Svizzera dell’assicurato), pertanto il diritto
ad una rendita d’invalidità risulta precluso.
L’incarto è stato successivamente
sottoposto al Servizio Integrazione professionale (SIP), tramite il quale sono
state avviate delle misure reintegrative mirate. Dal più recente rapporto SIP
si evince che si è trovato un accordo circa ulteriori misure reintegrative nel
prossimo futuro. Il dossier resta pertanto attribuito al SIP per la valutazione
e applicazione di ulteriori misure di reinserimento professionale.” (Doc.
144)
1.11. L’UAI,
il 7 ottobre 2022, ha quindi riconosciuto il corso “assistente digital e social
media marketing” che si sarebbe svolto in collaborazione con la __________ dal
19 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, assumendo il relativo costo di fr. 2'700.--,
nonché la tassa d’esame di fr. 300.-- (cfr. doc. 150).
1.12. Il
13 ottobre 2022 la RA 1, ha invitato l’UAI ad assegnare a RI 1 le indennità
giornaliere per i provvedimenti professionali riconosciuti, in quanto “il
diritto ad indennità giornaliera è una prestazione accessoria ai provvedimenti
d’integrazione, ai quali gli assicurati europei vi hanno diritto alle stesse
condizioni dei cittadini svizzeri” (cfr. doc. 156).
Il
14 dicembre 2022 l’UAI ha comunicato che il diritto alle indennità giornaliere
non sussiste, poiché l’interessato all’insorgere del danno alla salute era
domiciliato in Italia e percepiva un reddito in Italia non soggetto all’AVS
Svizzera (cfr. doc. 166).
La
RA 1 ha preso posizione al riguardo il 31 gennaio 2023, asserendo che il suo
assistito soddisfa tutte le condizioni per avere diritto all’indennità
giornaliera disciplinato all’art. 22 cpv. 1 LAI, visto che sta seguendo dei
provvedimenti ex art. 8 cpv. 3 LAI e presenta, nella sua attività lucrativa,
un’incapacità al lavoro almeno del 50% (cfr. doc. 179).
1.13. L’UAI,
il 9 febbraio 2023, ha assunto il costo di fr. 750.-- per il __________ dal 1°
al 25 gennaio 2023 (cfr. doc. 185) e il 14 febbraio 2023 i costi per il
“percorso pratico per l’acquisizione di competenze commerciali” di __________
con pratica presso __________ dal 26 gennaio al 31 dicembre 2023 (cfr. doc.
188).
1.14. Con
progetto di decisione del 5 maggio 2023 l’UAI ha indicato che il diritto a
indennità giornaliere non sussiste, motivando analogamente allo scritto del 14
dicembre 2022 (cfr. doc. 205; 166; consid. 1.12.).
Il
13 giugno 2023 la rappresentante di RI 1 ha puntualizzato che l’“osservazione
in riguardo al rilascio di un permesso di soggiorno B “senza l’esercizio di
un’attività lucrativa” non è pertinente. L’art. 22 cpv. 1 lett. b LAI pone una
condizione alternativa a quella della lett. a, ossia l’assicurato ha diritto a
un’indennità giornaliera se presenta, nella sua attività lucrativa,
un’incapacità al lavoro almeno del 50%. La visita medica presso il SMR ha
accertato la completa inabilità nella sua attività abituale e in
un’attività adeguata a decorrere dalla data dell’infortunio, il __________
2015; ha pure accertato che a partire dal 31 luglio 2019 ha acquisito una
parziale capacità lavorativa in attività adeguata del 20%” (cfr. doc. 210).
1.15. Il
22 giugno 2023 l’UAI ha emanato una decisione con cui ha respinto la richiesta
di prestazioni in merito alle indennità giornaliere, rilevando:
" (…) La
cifra marginale 0311 della Circolare sulle indennità giornaliere (CIGAI)
prevede:
“(Aventi diritto) Hanno diritto all'indennità
giornaliera gli assicurati che esercitavano un'attività lucrativa
immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro. La persona
assicurata che può affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un'attività
lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l'incapacità al lavoro non è
considerata come esercitante un'attività lucrativa e non ha diritto alte
indennità giornaliere (sentenza del TF 8C_508/2019)":
e alla marginale 0312 CIGAI è precisato che:
"(Definizione di attività lucrativa) Per
assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che
immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
percepivano un reddito soggetto all'obbligo contributivo AVS."
Nel caso specifico, il Signor RI 1 all'insorgere del
danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito in Italia
non soggetto all'AVS Svizzera, pertanto il diritto alle indennità giornaliere
non sussiste.
Esito degli accertamenti
Nel merito il Sig. RI 1 all'insorgere del danno alla
salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non soggetto
all'AVS Svizzera, per questo motivo i presupposti per il diritto alle indennità
giornaliere durante i provvedimenti di integrazione professionali non sono
assolti.
AI fine di definire il diritto del Sig. RI 1 il caso è
stato posto alla valutazione del nostro Servizio giuridico il quale conferma
che quanto indicato alle Circolari emanate dall'UFAS hanno carattere vincolante
e pertanto quanto riportato alle cifre marginali di cui sopra risulta
inequivocabile.
Inoltre, l'art. 23 cpv. 3 delle Legge federale
sull'Assicurazione per l'Invalidità (LAI) prevede che la base di calcolo
equivale al reddito medio su! quale sono riscossi i contributi AVS, ossia al
reddito determinante secondo la Legge federale sull'assicurazione per la
vecchiaia e i superstiti (LAVS) al momento dell'insorgere del danno, che nel
caso di specie corrisponde a CHF 0.-. Inoltre, il Sig. RI 1 è al beneficio di
un Permesso di soggiorno B "senza l'esercizio di un'attività
lucrativa", pertanto si può ritenere che la condizione posta all'art. 22
cpv. 1 let. a LAI - ossia che l'assicurato ha diritto a un'indennità
giornaliera se i provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività
lucrativa per almeno tre giorni consecutivi - non sia nel caso di specie
soddisfatta, in quanto l'assicurato con verosimiglianza preponderante non
avrebbe lavorato e non si verifica quindi una perdita di guadagno durante lo
svolgimento del provvedimento professionale.
Osservazioni al progetto di decisione del 05.05.2023
Abbiamo preso atto delle osservazioni formulate lo
scorso 13.06.2023 da parte dell'Avvocato __________ della RA 1, le quali sono
state attentamente esaminate in collaborazione con il nostro Servizio
Giuridico. Confermiamo la presa di posizione di cui sopra. (…)” (Doc. All.A2)
1.16. Contro
il provvedimento del 22 giugno 2023 RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento dello stesso,
il riconoscimento del diritto all’indennità giornaliera AI e il rinvio degli
atti all’UAI per procedere a determinare l’importo dell’indennità giornaliera
AI (cfr. doc, I pag. 9).
A
sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha, innanzitutto, addotto
che l’indennità giornaliera è una prestazione accessoria accordata qual
complemento ai provvedimenti d’integrazione e che durante l’esecuzione dei
provvedimenti d’integrazione di cui all’art. 8 cpv. 3 LAI l’assicurato ha
diritto a un’indennità giornaliera se questi provvedimenti gli impediscono di
esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi (art. 22
cpv. 1 lett. a LAI) oppure se presenta, nella sua attività lucrativa,
un’incapacità al lavoro almeno del 50% (art. 22 cpv. 1 lett. b LAI).
La
patrocinatrice, per conto dell’insorgente, ha precisato che per assicurati che
esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che svolgevano un’attività
lucrativa immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro
(art. 20sexies OAI).
Per
quanto attiene al caso concreto, è stato affermato che l’assicurato,
presentando un’incapacità al lavoro totale nella sua attività di cuoco che
esercitava immediatamente prima dell’insorgere dell’inabilità lavorativa, ha
diritto a un’indennità giornaliera ex art. 22 cpv. 1 lett. b LAI.
In
proposito è stato specificato:
"
(…) si deduce chiaramente dalla documentazione medica agli atti, avvalorata
dalla visita medica presso il SMR del 06.04.2022 (vedi rapporto SMR del 19.04.2022), che le
conseguenze dell'incidente
della circolazione del 19.08.2015 hanno reso l'assicurato
totalmente incapace al lavoro sia nell'ultima professione
di cuoco da lui esercitata fino dal 31.07.2019, in concomitanza del resto
con la prima richiesta di prestazioni AI per adulti, lo
specialista
in chirurgia ortopedica e traumatologia
dell'apparato locomotore del SMR, dr. med. __________; valuta una riduzione
di rendimento nella misura dell'80% in
attività adeguata con possibilità di
miglioramento fino al 50% con la messa in
atto di misure professionali.
(…)” (Doc. I pag. 6)
La
parte ricorrente sostiene che del resto è assodato che al momento
dell’incidente della circolazione egli lavorava e versava contributi di legge
in Italia, come si deduce dagli atti e dall’Estratto Conto Previdenziale INPS.
In
relazione al richiamo dell’amministrazione alla marginale 0312 CIGAI, la RA 1, a
nome del proprio rappresentato, ha rilevato che l’art. 20sexies OAI, a cui la
Circolare fa riferimento, al cpv. 1 menziona coloro che esercitavano un’attività
lucrativa immediatamente prima dell’incapacità al lavoro, il cpv. 2 coloro che,
pur non lavorando, sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività
lucrativa perché disoccupati o perché a causa di malattia o infortunio sono al
beneficio di un reddito sostitutivo. A mente della patrocinatrice scopo della
precisazione “reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS”, che peraltro non
si trova nell’articolo dell’OAI, è dunque quello di distinguerli dagli
assicurati che non rientrano nel cpv. 2 e da quelli che, non lavorando al
momento dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, non hanno un reddito e
quindi non hanno una perdita di guadagno.
La
medesima ritiene, di conseguenza, che le motivazioni addotte dall’UAI non siano
pertinenti, in quanto l’assicurato al momento dell’incidente della circolazione
percepiva un reddito e a causa di tale evento subisce tuttora una perdita di
guadagno.
Secondo
la parte ricorrente, poi, l’argomentazione dell’UAI secondo cui il rifiuto
delle indennità giornaliere si giustifica, perché all’insorgere del danno alla
salute l’assicurato era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non
soggetto all’AVS Svizzera lede il divieto di discriminazione previsto agli art.
2 ALC e 4 Reg. 883/04, poiché la condizione del reddito soggetto all’AVS
Svizzera può essere adempiuta in modo sovra-proporzionale e molto più
facilmente da uno svizzero che da uno straniero.
Riguardo
alla modalità di calcolo delle indennità giornaliere, è stato infine
evidenziato:
" (…) L’indennità
giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli
assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli
(art. 22bis cpv. 1 LAI). L'indennità di base ammonta all'80% del reddito
lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrati
va esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; non deve superare
l'80% dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1
LAI (art. 23 cpv. 1 LAI). Per il calcolo del reddito lavorativo di cui all'art.
23 cpv. 1 LAI, è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i
contributi secondo la LAVS (reddito determinante) (art. 23 cpv. 3 LAI), senza
considerare i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da
attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa di una malattia, di
un incidente, della disoccupazione, dei servizi ai sensi dell'art. 1 LIPG, di
una maternità oppure di altri motivi indipendenti dalla sua volontà (art. 21
cpv. 2 OAI).
Tuttavia, se l'ultima attività lucrativa esercitata
dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni,
il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa
attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido
(art. 21 cpv. 3 OAI).
In altre parole, gli articoli citati trattano della
modalità di calcolo del reddito determinante per definire l'importo
dell'indennità di base e non delle condizioni da assolvere per il diritto
all'indennità giornaliera, condizioni che, come visto, sono assolte dall'
assicurato.
Il reddito sul quale sono stati riscossi i contributi
AVS è dunque una modalità che tuttavia nel presente caso non trova neppure
applicazione, poiché l'ultima attività lucrativa esercitata dall' assicurato
senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni. Il reddito
determinante va definito in base all'art. 21 cpv. 3 OAI. In linea di principio
corrisponde al reddito da valido definito per operare il confronto dei redditi (art.
16 LPGA) (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, Art. 23 N 4, Schulthess 2022).
Per questo motivo gli atti vanno ritornati all'Ufficio
AI affinché definisca l'indennità di base.” (cfr. doc. I pag. 8)
1.17. Nella
sua risposta del 19 settembre 2023 l’UAI ha proposto di respingere
l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. IV).
1.18. Il
5 ottobre 2023 la RA 1 si è riconfermata con quanto sollevato e richiesto nel
ricorso del 28 agosto 2023 (cfr. doc. VI).
1.19. Il
doc. VI, il 6 ottobre 2023, è stato inviato per conoscenza all’amministrazione
(cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo
dell’AI (cfr. RU 2021 705; FF 2017 2535).
Oggetto
del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’UAI abbia negato
al ricorrente il diritto alle indennità giornaliere richieste il 13
ottobre 2022 per i provvedimenti professionali riconosciuti a fare tempo
dall’estate 2022 (consid. 1.12.; 1.9.).
Dal
profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio
le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente
rilevante (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022
consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF
9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020
consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019
consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V
315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Pertanto,
per quanto attiene al diritto materiale, in assenza
di disposizioni transitorie specifiche per la concessione ex novo dei
provvedimenti professionali e delle indennità giornaliere, in casu tornano
applicabili le disposizioni di diritto materiale valide dal 1° gennaio 2022.
Le
disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo
dell’AI) prevedono, in effetti, unicamente che le indennità giornaliere che
all’entrata in vigore della presente modifica sono versate in virtù dei
previgenti articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoversi 2 e 2bis
continuano a essere versate sino all’abbandono o alla conclusione del
provvedimento che le ha giustificate.
2.2. L’art.
8 LAI, relativo ai provvedimenti d’integrazione, prevede:
" 1 Gli assicurati invalidi o
minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione per quanto:
a. essi siano necessari e idonei per
ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro
capacità di svolgere le mansioni consuete; e
b. le condizioni per il diritto ai diversi
provvedimenti siano adempiute.
1bis Il diritto ai provvedimenti
d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima
dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene
conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato:
a. la sua età;
b. il suo grado di sviluppo;
c. le sue capacità; e
d. la durata probabile della sua vita professionale.
1ter In caso di abbandono di un
provvedimento d’integrazione, l’ulteriore concessione del medesimo o di un
altro provvedimento d’integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai
capoversi 1 e 1bis.
(…).
3 I
provvedimenti d’integrazione sono:
a.
Fatti
i provvedimenti sanitari;
abis la consulenza e l’accompagnamento;
ater i provvedimenti di reinserimento per
preparare all’integrazione professionale;
b. i provvedimenti professionali;
c. ...
d. la consegna di mezzi ausiliari;
e. ...”
Giusta
l’art. 9 LAI concernente le condizioni assicurative:
" 1 I provvedimenti d’integrazione sono
applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.
1bis Il
diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con
l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al
più tardi allo scadere dell’assicurazione.
2 Le
persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno
diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni,
purché almeno uno dei genitori:
a. sia assicurato facoltativamente; o
b. sia assicurato obbligatoriamente durante
un’attività lucrativa esercitata all’estero:
1. secondo l’articolo 1a capoverso
1 lettera c LAVS,
2. secondo l’articolo 1a capoverso
3 lettera a LAVS, o
3. in virtù di una convenzione internazionale.
3 Gli
stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la
dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti
d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6
capoverso 2 o se:
a. all’insorgenza
dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta
almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in
Svizzera; e se
b. essi
stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità,
risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono
parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora
abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente
prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il
Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità
debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.”
Per
quanto attiene al diritto alle indennità giornaliere l’art. 22 LAI enuncia:
" 1 Durante l’esecuzione dei
provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3
l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:
a. questi provvedimenti gli impediscono
di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o
b. presenta, nella sua attività
lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per
cento.
2 Durante
la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità
giornaliera se:
a. beneficia di prestazioni secondo
l’articolo 16; o
b. ha partecipato a provvedimenti
secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale
formazione.
3 L’assicurato
che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola
universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:
a. a causa del danno alla sua salute non
è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o
b. a causa del danno alla sua salute la
formazione dura notevolmente più a lungo.
4 Non
hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al
capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una
formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.
5 I
provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3
lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a
un’indennità giornaliera.”
Ai
sensi dell’art. 22bis LAI:
" 1L’indennità giornaliera consiste in
un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una
prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.
2 L’assicurato
ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto
18 anni. Per i figli che seguono una formazione il diritto sussiste fino
alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino al compimento dei
25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato
ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione. L’assicurato non
ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni
legali per i figli o per la formazione.
3 L’indennità
giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello
in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all’articolo 22
capoverso 2 nasce con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non
ha ancora compiuto 18 anni.
4 Il
diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato ha
fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo
l’articolo 40 capoverso 1 LAVS162 o in cui raggiunge l’età di pensionamento.
5 Se
l’assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto
delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di
reinserimento secondo l’articolo 14a e dei provvedimenti di
reintegrazione di cui all’articolo 8a.
6 Se a
causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce una perdita di
guadagno o la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra
assicurazione, l’assicurazione gli versa un’indennità giornaliera oltre alla
rendita.
7 Il
Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità
giornaliere:
a. per giorni
singoli;
b. per i periodi
d’accertamento e d’attesa;
c. per il lavoro
a titolo di prova;
d. in
caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia,
infortunio o maternità.
L’art. 23 LAI, riguardo
all’indennità di base sancisce:
" 1 L’indennità di base ammonta all’80
per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo
di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute;
tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità
giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.
1bis Nel
caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a,
l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito
dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia
non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità
giornaliera.
2 ...
2bis ...
3 Per
il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è
determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la
LAVS (reddito determinante).”
Giusta
l’art. 24 cpv. 1 LAI l’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui
all’articolo 22 capoverso 1 corrisponde all’importo massimo del guadagno
giornaliero assicurato secondo la LAINF.
L’art.
20ter cpv. 1 OAI concernente l’indennità giornaliera e la rendita
d’invalidità prevede che:
" 1 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera, comprensiva
della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 capoverso 1
e 23bis LAI, d’importo inferiore alla rendita di cui
beneficiava fino ad allora, la rendita continua a essere pagata invece
dell’indennità giornaliera.”
Ai
sensi dell’art. 20sexies OAI relativo agli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa:
" 1 Per assicurati che esercitano un’attività
lucrativa si intendono coloro che esercitavano un’attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA).
2 Sono
equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa:
a. gli assicurati disoccupati che hanno
diritto a una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o che ne
avevano diritto almeno fino all’insorgere dell’incapacità al lavoro;
b. gli assicurati che, dopo avere
cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio,
beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.”
2.3. La
Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità
(CIGAI) valida dal 1°gennaio 2022, stato: 1° gennaio 2023, emanata dall’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali (UFAS), enuncia:
" (…)
Considerandi
II. Diritto alle indennità giornaliere e all’indennità
per spese di custodia e d’assistenza
1.
In generale
0101.
(Carattere accessorio) Le indennità giornaliere e l’indennità per spese
di custodia e d’assistenza sono prestazioni accessorie ai provvedimenti
d’integrazione e di accertamento di una certa durata (art. 22 cpv. 1 LAI; art.
11a LAI)
(…)
2.
Componenti delle indennità giornaliere (art. 22bis
cpv. 1 e art. 23 LAI)
0201.
(Componenti) Le indennità giornaliere si compongono:
dell’indennità di base;
della prestazione per i figli.
0202.
(Indennità di base) Tutti gli assicurati esercitanti un’attività
lucrativa che adempiono le condizioni hanno diritto all’indennità di base, che
può tuttavia essere ridotta se
- l’AI assume le spese di vitto e alloggio (cfr. ca.13).
- l’assicurato esercita un’attività lucrativa durante un durante
un provvedimento (cfr. cap. 14)
(…)
3.3
Distinzione tra assicurati che esercitano
un’attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20sexies OAI)
0311.
(Aventi diritto) Hanno diritto all’indennità giornaliera gli
assicurati che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima
dell’insorgere dell’incapacità al lavoro. La persona assicurata che può
affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un’attività lucrativa di una
certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro non è considerata come
esercitante un’attività lucrativa e non ha diritto alle indennità giornaliere
(sentenza del TF 8C_508/2019).
0312.
(Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che esercitano
un’attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima
dell’insorgere dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) percepivano un reddito soggetto
all’obbligo contributivo AVS.
(…).
0314.
(Disoccupati) Sono equiparati agli assicurati che esercitano
un’attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati e hanno diritto a una
prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione al momento
dell’insorgere dell’incapacità al lavoro o che hanno dovuto rinunciare alla
loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.
0315.
(Definizione di «senza attività lucrativa») Gli assicurati che non
soddisfano le condizioni del N. 0312 sono considerati senza attività lucrativa
e possono tutt’al più, a certe condizioni, avere diritto all’indennità per
spese di custodia e d’assistenza.
(…)
3.4
Impedimento ad esercitare un’attività lucrativa
(art. 22 cpv. 1, art. 22bis cpv. 7 LAI; art. 17bis OAI)
0317.
(Condizioni di diritto) A seconda del grado di incapacità al
lavoro, si applicano diverse condizioni di diritto:
-
Incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento:
La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua
abituale attività lucrativa è inferiore al 50 per cento ha diritto
all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione:
-
Se si sottopone a dei
provvedimenti d’integrazione durante almeno tre giorni nel corso di un mese,
indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o isolati; e
-
Se la misura ha luogo durante il
l’orario normale di lavoro e dura almeno mezza giornata per ogni giorno
d’integrazione.
- Incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento:
La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua
abituale attività lucrativa è uguale o superiore al 50 per cento ha diritto
all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione e per quelli
intercalari se l’incapacità se si sottopone a un provvedimento d’integrazione
per almeno 3 giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i
giorni siano consecutivi o isolati. In questo caso, il diritto alle indennità
giornaliere esiste indipendentemente dalla durata giornaliera della misura.
Un mese ai sensi di queste regole non corrisponde necessariamente
a un mese di calendario. La data di inizio della misura è determinante. (…)”
2.4
Le
direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non
sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF
8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023
consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF
9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre
2021.
consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF
9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;
STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del
19.
giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF
133.
V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per
prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono
un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso
di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF
8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF
147.
V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;
DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF
142.
V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF
138.
V 50 consid. 4.1; DTF 133 V
587.
consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45
consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57
consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.
83.
consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.
3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.
4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene
quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V
233.
consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;
STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.
1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997
ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,
SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V
65.
consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220
consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267
consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la
Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II
pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti,
tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa
materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF
9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169
consid. 3b).
2.5
Nella
presente evenienza è incontestato che il ricorrente da ultimo, al momento
dell’infortunio della circolazione di cui è rimasto vittima il __________ 2015
in provincia di __________, in Italia, dove peraltro risiedeva (fino al marzo
2019.
egli non aveva mai abitato in Svizzera, né vi aveva lavorato; cfr. consid.
1.1.; 1.2.), svolgeva l’attività di cuoco a __________.
L’UAI
gli ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali, in quanto tale
diritto nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione
obbligatoria o facoltativa e non dipende dall’esercizio di un’attività
lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità (cfr. art. 8 cpv. 1bis LAI; 9
cpv. 1bis LAI; consid. 2.2.; Circolare sui provvedimenti d’integrazione
professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr), valida dal 01.01.2022,
stato: 01.01.2023, marg. 0101).
La
CPIPr marg. 0105 prevede, in effetti, che i cittadini svizzeri e le persone che
rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS, equiparati
ai cittadini svizzeri in virtù del principio della parità di trattamento, sono
tenuti a soddisfare esclusivamente la condizione di base, ossia
l’assoggettamento assicurativo. Un assicurato appartenente a questa cerchia di
persone può dunque entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare le
condizioni assicurative per i provvedimenti d’integrazione professionale a
partire dal momento in cui è assoggettato all’assicurazione.
In
tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il
lavoratore frontaliere che ha dovuto cessare la sua attività in Svizzera per
motivi di salute e che è al beneficio di indennità di disoccupazione nel suo
paese di residenza (in casu la Francia) non ha diritto a provvedimenti di
riformazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Un simile diritto
non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71 né dall'Allegato II ALC
(cfr. DTF 132 V 53 consid. 5 e 6).
Inoltre,
secondo l’Alta Corte, il lavoratore frontaliero che ha dovuto smettere la
propria attività in Svizzera per ragioni di salute ed è stato posto al
beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, non può
successivamente pretendere provvedimenti d'integrazione. Un tale diritto non
può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71, né dall'Allegato II ALC. In
particolare, la protrazione assicurativa prevista dalla disposizione
dell'Allegato II ALC termina, al più tardi, al momento in cui il caso è
definitivamente liquidato mediante versamento di una rendita oppure in cui
l'integrazione è avvenuta con successo (cfr. DTF 132 V 244 consid. 6).
Non
esercitando, al momento dell’inizio dell’inabilità lavorativa a seguito
dell’infortunio dell’__________ 2015, avvenuto a __________, un’attività con
reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS, in quanto lavorava a __________
ed essendo domiciliato in Italia fino al marzo 2019 (cfr. art. 23 cpv. 1 e 3;
LAI; 20sexies cpv. 1 OAI; marg. 0312 CIGAI; consid. 2.2.; 2.3.; Prof. Dr. Ulrich Meyer, Dr. Marco Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Schulthess
2022, ad art. 23 N. 3), l’assicurato non ha, però, diritto alle indennità
giornaliere in applicazione del diritto interno svizzero.
Non
è di alcun ausilio per l’insorgente la sentenza I 365/00 del 28 novembre 2001,
pubblicata in AHI Praxis 2002 pag. 183, secondo cui è determinante il reddito
effettivamente conseguito prima della lesione alla salute senza che sia
obbligatoriamente necessario che dei contributi siano prelevati dallo stesso.
Tale
giudizio si riferisce soprattutto a indipendenti per i quali è irrilevante se i
contributi per l’anno in questione sono stati fissati o meno con decisione
passata in giudicato. Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di
condono. Trattasi, in ogni caso, di reddito soggetto a contributi AVS (cfr. STF
I 1081/06 del 23 ottobre 2006; CIGAI marg. 0835).
Nemmeno
il tenore dell’art. 21 cpv. 3 OAI (“Se l’ultima
attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di
salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli
avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione,
se non fosse divenuto invalido”), al quale si
appella la parte ricorrente (cfr. doc, I pag. 8), consente di giungere a una
differente conclusione.
In
effetti l’art. 21 cpv. 3 OAI ha lo scopo di tenere conto delle evoluzioni dei
salari, ma se il diritto alle indennità giornaliere deve essere escluso a
priori, tale questione resta senza pertinenza.
Al
riguardo, in una sentenza 9C_797/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.2., il
Tribunale federale ha evidenziato:
" (…) S'il est vrai, comme l'ont justement
soutenu les premiers juges, que l'indemnité de base au sens de l'art. 23 al. 1
LAI (dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008), correspond en principe au 80% du revenu
que l'intéressé percevait pour la dernière activité exercée sans restriction
due à des raisons de santé, le système réglementaire a prévu des aménagements
spécifiques pour tenir compte d'une probable évolution de la rémunération de
référence en cas d'écoulement du temps. Ainsi, l'art. 21 al. 3 RAI, permet de se fonder sur le salaire que
l'assuré aurait obtenu dans la même activité tout de suite avant la
réadaptation s'il n'était pas devenu invalide lorsque cette dernière activité
exercée sans restriction due à des raisons de santé (teneur en vigueur depuis
2012) ou pleinement exercée (formulation jusqu'en 2011) remonte à plus de deux
ans, (…)”
Si tratta, pertanto, di stabilire
se l’assicurato possa ottenere le prestazioni in questione sulla base delle
disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF
8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la
loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes,
Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
2.6
L’art.
80a LAI concernente la relazione con il diritto europeo prevede:
" 1 Ai cittadini svizzeri o di uno
Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla
legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più
Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in
Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai
superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel
campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti
normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II
sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,
dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera
circolazione delle persone):
a. regolamento (CE) n. 883/2004460;
b. regolamento (CE) n. 987/2009461;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71462;
d. regolamento (CEE) n. 574/72463.
2.
Ai
cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che
sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale
della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del
Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel
territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein,
nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle
prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si
applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K
appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960464 istitutiva dell’Associazione europea di libero
scambio (Convenzione AELS):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3.
Il
Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di
cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K
appendice 2 della Convenzione AELS.
4.
Nella
presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri
della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità
europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione
delle persone.
2.7
Il
1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea
ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,
sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo
Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.
3.
pag. 146; DTF 128 V 315, con
riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino
al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato
II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello
stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano
tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile
2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei
regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e
ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS
0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del
21.
marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.
1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano
all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni
equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,
alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV
n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una
decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato
il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,
prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.
883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al
coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)
n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V
98).
Il
Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere
alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF
138.
V 392 consid. 4.1.3).
Questi
regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012
pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;
RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,
“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres
développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS
2015.
pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).
2.8
In
concreto, nella misura in cui oggetto del contendere è il diritto a indennità
giornaliere per i provvedimenti riconosciuti a far tempo dall’estate 2022 (cfr.
consid. 1.9.; 1.12.) si applica il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova
versione.
Il Regolamento torna
applicabile pure ratione personae. L'insorgente è cittadino italiano,
ossia di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC), è in possesso di
un permesso B senza l’esercizio di un’attività lucrativa (cfr. consid. 1.2.).
In
proposito egli aveva indicato di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per
il proprio sostentamento, poiché sostenuto economicamente dalla propria
compagna, manager di __________ (cfr. doc. I pag. 2).
Quanto
al necessario nesso transfrontaliero, esso è dato, poiché il ricorrente, nel
marzo 2019, dall’Italia è entrato in Svizzera dove gli sono stati riconosciuti
dei provvedimenti professionali dell’AI.
La presente vertenza ricade
anche ratione materiae nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.
883/2004.
Quest'ultimo si applica infatti
a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in
particolare riguardanti le prestazioni invalidità (art. 3 n. 1 lett. c).
2.9
L’insorgente
ha fatto valere che il rifiuto delle indennità giornaliere da parte dell’UAI, visto
che all’insorgere del danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva
un reddito estero non soggetto all’AVS Svizzera, lede il divieto di
discriminazione previsto agli art. 2 ALC e 4 Reg. 883/04, poiché la condizione
del reddito soggetto all’AVS Svizzera può essere adempiuta in modo
sovra-proporzionale e molto più facilmente da uno svizzero che da uno straniero
(cfr. doc. I; consid. 1.16.).
Ai
sensi dell’art. 2 ALC (non discriminazione) in conformità delle disposizioni
degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte
contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte
contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna
discriminazione fondata sulla nazionalità.
L’art.
4.
Reg. 883/04 (parità di trattamento) enuncia che salvo quanto diversamente
previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente
regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi
obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di tale Stato.
Secondo
la costante giurisprudenza della CGUE (art. 16 cpv. 2 ALC), il divieto di
discriminazione, rispettivamente il principio della parità di trattamento,
vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza
(discriminazioni dirette), ma anche qualsiasi forma dissimulata di
discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca
di fatto allo stesso risultato (discriminazioni indirette; cfr. STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015 consid. 3.3.).
Per
costante giurisprudenza federale, l'art. 2 ALC non proibisce solo le
discriminazioni fondate manifestamente sulla nazionalità (discriminazioni
dirette), ma anche ogni forma di discriminazione dissimulata che, attraverso
l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduce nei fatti al medesimo
risultato (discriminazioni indirette). A meno che essa non sia fondata su
ragioni imperative d'interesse generale e proporzionata all'obiettivo
perseguito, una disposizione di diritto nazionale deve essere considerata come
indirettamente discriminatoria quando è suscettibile, per sua stessa natura, di
colpire di più i cittadini di altri Stati membri che i cittadini del Paese in
cui è emanata e rischia, di conseguenza, di sfavorire maggiormente i primi
(cfr. STF 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015 consid. 3.3.).
Riguardo alla STFA C 101/04 del 9
maggio 2007 consid. 9.2., pubblicata in DTF 133 V 367 e citata dalla parte ricorrente
(cfr. doc. I pag. 7), giova precisare che l’Alta Corte ha stabilito che l'esenzione
dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI costituisce
un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68
e, di riflesso, dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC (consid. 8.8) e che, pur
rappresentando uno strumento idoneo all'accertamento dell'esistenza di un nesso
reale con il mercato del lavoro elvetico, la condizione di domicilio svizzero
introdotta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non appare, alla luce del caso
di specie, obiettivamente giustificata e proporzionata (consid. 9.8).
Il divieto di discriminazione
convenzionale (art. 9 cpv. 2 allegato I ALC) prevale nella situazione
concreta sulla disciplina di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (consid.
11.6).
Il TF ha, pertanto, specificato
più volte che la conclusione a cui è pervenuto era riferita a quel particolare
caso di specie (cfr. consid. 9.8.; 9.10; 11.6.) che concerneva un cittadino
svizzero, di professione consulente finanziario, che era stato alle dipendenze
della ditta X. SA dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 2001, data per la quale
aveva disdetto il proprio rapporto di lavoro a causa di motivi di salute. In
effetti inabile al lavoro a dipendenza di alterazioni degenerative cervicali e
lombari con periartrite invalidante, l'interessato, su indicazione del medico
curante, aveva dovuto soggiornare all'estero (dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre
2002.
in Grecia e in Italia; dal 1° gennaio al 1° marzo 2003 in Austria) per
sottoporsi a cure specifiche in ambiente climatico adeguato. Rientrato,
guarito, in Svizzera e dichiarato pienamente abile al lavoro dal 24 febbraio
2003, l’assicurato, il 14 marzo 2003, si era annunciato all'assicurazione
contro la disoccupazione chiedendo l'erogazione delle relative indennità a
partire da quest'ultima data. Tuttavia il diritto a indennità di disoccupazione
gli era stato negato, in quanto non poteva beneficiare dell’esonero dal periodo
contributivo (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI), non essendo stato domiciliato in
Svizzera.
La nostra Massima Istanza, al
consid. 9.8., ha peraltro osservato:
" (…) è indubbio che, nella misura in cui non tiene
conto delle situazioni in cui può venirsi a trovare una persona quale C., il
quale pur non essendo stato residente o domiciliato nel nostro Paese durante il
periodo di malattia, è comunque in grado di giustificare un nesso reale con
detto mercato del lavoro, questa condizione di domicilio, così come concepita,
va anche al di là di quanto necessario per raggiungere
l'obiettivo perseguito (cfr. a tal proposito pure USINGER-EGGER, op. cit., pag.
52.
seg., la quale autrice estende questa conclusione anche alla situazione, che
non deve essere esaminata in concreto, dei lavoratori frontalieri che, prima
del periodo di malattia, lavoravano in Svizzera). Il rischio di abusi, che ha
indotto il legislatore federale a introdurre la clausola di domicilio, appare
infatti scongiurato in situazioni del genere. Il che non significa per contro
che, al di fuori di queste situazioni, una clausola di residenza non possa
invece eventualmente giustificarsi - riservato l'esame, superfluo nella
fattispecie concreta, della necessità della durata di 12 mesi - nell'ipotesi in
cui un simile nesso con il mercato svizzero non possa essere stabilito e di
conseguenza il rischio di abuso scongiurato.”
2.10
In
concreto non entra in considerazione alcuna discriminazione diretta. In effetti
il diritto alle indennità giornaliere secondo la LAI è garantito, se sono date
le ulteriori condizioni, a qualsiasi persona che da ultimo ha svolto
un’attività soggetta a contribuzione AVS. Non vi è dunque alcuna discriminazione sulla base della nazionalità (cfr.
consid. 2.9.).
Anche un’eventuale
discriminazione indiretta deve essere, in casu, negata.
Il
ricorrente, infatti, non è posto in una situazione peggiore, a parità di
condizioni, rispetto agli Svizzeri residenti da tempo all’estero - in un Paese
UE, AELS - che, dopo aver subito lì un infortunio, decidono di rientrare nella
loro Patria.
Gli
Svizzeri menzionati, non presentando, immediatamente prima dell’incapacità
lavorativa, un reddito soggetto a contribuzione LAVS non possono vantare
pretese per quanto attiene alle indennità giornaliere LAI.
In
ogni caso, anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare che in casu si è
confrontati con una discriminazione indiretta, il requisito dell’indennità
giornaliera AI che prevede lo svolgimento da ultimo di un’attività soggetta a
contribuzione AVS non si rivela non proporzionato all'obiettivo perseguito
(cfr. consid. 2.9.), che è quello che l’indennità giornaliera venga erogata, in
linea di principio, a coloro che esercitavano un’attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, e quindi a
persone che sono state sottoposte ad obbligo contributivo AVS per almeno un
minimo di tempo.
Gli
assicurati considerati senza attività lucrativa, infatti, possono tutt’al più,
a certe condizioni, avere diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza
(CIGAI marg.0311, 0312, 0315).
Non
si può neppure dare seguito a quanto chiesto dall’insorgente, ovvero che, in
applicazione dell’art. 5 lett. b Reg. 883/04 (“se, in virtù della legislazione
dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi
di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o
avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero
verificati nel proprio territorio nazionale”), si tenga conto della sua attività
lucrativa, come se si fosse svolta in Svizzera (cfr. doc. I pag. 7).
In
proposito il TCA si limita a sottolineare che nel senso dell’art. 5 Reg. 883/04
vanno intese l’esportazione delle prestazioni, la protezione dei diritti
acquisiti e, per quanto riguarda specificatamente un’attività lucrativa svolta
all’estero, la totalizzazione dei periodi di contribuzione (a determinate
condizioni). Ciò non implica l’assimilazione dell’attività stessa come se fosse
stata esercitata su suolo elvetico.
Del
resto dal profilo del diritto svizzero la totalizzazione nemmeno si applica al
calcolo delle rendite dell’AVS, né a quelle del secondo pilastro (LPP) (cfr. B. Kahil-Wolff, La coordination
européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in SBVR, 3. Ed. 2016, N.
62, 68, 69).
In
fine va ad ogni modo sottolineato che l’insorgente è titolare di una rendita
d’invalidità Italiana (pensione cat. IO (INVALIDITA’ DEI LAVORATORI
DIPENDENTI) Cert. N. 16901246 erogata da: INPS – IST.NAZIONALE PREVIDENZA
SOCIALE decorrenza 11/15”) (cfr. doc. All.A4 al ricorso; 224; consid.
1.1.).
L’importo
di tale prestazione viene determinato con il sistema di calcolo misto che
prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con
il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività
lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo (cfr.
Del
resto ai sensi dell’art. 10 Reg. 883/04, riguardante il divieto di cumulo delle
prestazioni, il presente regolamento non
conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di
varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di
assicurazione obbligatoria.
2.11
In
esito a quanto precede, la decisione del 22 giugno 2023 emessa dall’UAI deve
essere confermata.
2.12
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore
in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti