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Decisione

32.2023.82

Negato a A., residente in IT fino a 3/19 dove lavorava e dove ha subito un infortunio (8/15), diritto a IG per provv. prof. riconosciuti da '22. All'inizio dell'IL non esercitava attiv. soggetta a contrib. AVS. Esclusa discrim. dir. o indir. (2 ALC e 4 Reg.883/04). A. comunque titolare rendita IT

4 dicembre 2023Italiano48 min

i provvedimenti sanitari;

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.82

rs

Lugano

4 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 22 giugno 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI

1, nato il __________ 1986, cittadino italiano e residente in Italia (__________)

fino al 2019, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere nel 2000, ha

intrapreso la professione di cuoco in particolare a __________, __________, __________

e __________ (cfr. doc. 25; 42).

L’ultimo

rapporto di impiego è terminato nel giugno 2016 a causa di licenziamento da

parte del datore di lavoro (cfr. doc. 1; I pag. 2).

In

effetti il __________ 2015 RI 1 ha subito un grave incidente della circolazione

stradale a __________, mentre era alla guida del proprio ciclomotore munito di

casco. Egli è stato urtato da una vettura che ha fatto un’inversione a U ed è

conseguentemente stato proiettato a distanza di circa 20 metri.

Dalla

diagnosi di ingresso all’Ospedale __________ di __________ del __________ 2015

risulta che il medesimo ha riportato “emotorace traumatico e/o pneumotorace

(860.0) - contusione polmonare (senza ferita aperta nel torace) (861.2) -

emorragia subaracnoidea, subdurale, traumatica (852). Trattamento intensivo.

Necessità di supporto ventilatorio. Necessità di supporto cardiovascolare.

Intubazione per mantenimento o supporto delle vie aeree. Shock

ipovolemico/emorragico” (cfr. doc. 1).

RI

1 è al beneficio di una rendita italiana, e meglio è “titolare di pensione

cat. IO (INVALIDITA’ DEI LAVORATORI DIPENDENTI) Cert. N. 16901246 erogata da:

INPS – IST.NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE decorrenza 11/15” (cfr. doc. All.A4

al ricorso; 224).

1.2. Il

4 marzo 2019 l’interessato è entrato in Svizzera, dove (a __________) ha

iniziato a convivere con la sua compagna con la quale aveva iniziato una

relazione dieci anni prima e che ha garantito il suo mantenimento, al fine di

ottenere un permesso di dimora UE/AELS B. Dal suo libretto per stranieri si

evince “scopo del soggiorno senza l’esercizio di un’attività lucrativa” (cfr.

doc. 10; 7; I pag. 2).

1.3. RI

1, il 2 luglio 2019, ha inoltrato all’assicurazione per l’invalidità una

richiesta per adulti: integrazione professionale/rendita nella quale è stato

indicato che la riabilitazione a causa dell’incidente stradale era ancora in

corso e che il danno alla salute riguardava l’avulsione del plesso brachiale

sinistro (cfr. doc. 6).

In

uno scritto del 24 luglio 2019 all’UAI egli ha precisato:

" (…) Cerco

ora una qualunque occupazione che possa farmi sentire integrato nella società

dopo il grave accaduto.

Purtroppo non mi è più possibile praticare l’attività

di cuoco, a causa della completa inattività della mia mano e del braccio

sinistro, sono però più che disponibile a cambiare campo professionale. (…)”

(Doc. 10)

1.4. Il

9 ottobre 2019 RI 1 ha altresì trasmesso alla Cassa __________ una domanda

d’indennità di disoccupazione, specificando di mai avere abitato in Svizzera

prima del mese di marzo 2019 e di mai avere lavorato nei due anni precedenti la

richiesta di prestazioni LADI, essendo in riabilitazione (cfr. doc. 226).

La

Cassa di disoccupazione, il 16 ottobre 2019, gli ha negato il diritto a

prestazioni, ritenendo che il medesimo, durante il periodo dal 3 ottobre 2017

al 2 ottobre 2019, non ha esercitato un’attività salariata quale persona dipendente

e che non può far valere un motivo di esonero ex art. 14 cpv. 1 lett. b LADI.

Tale

provvedimento non risulta essere stato contestato.

1.5. Con

decisione del 25 novembre 2019 l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni di RI

1, in quanto dal suo arrivo in Svizzera, non avendo svolto alcun tipo di

attività lavorativa, non sono stati registrati periodi contributivi e il danno

alla salute è presente da prima dell’entrata su suolo elvetico (cfr. doc. 21).

1.6. Il

30 gennaio 2021 l’interessato ha inoltrato una nuova domanda di integrazione

professionale/rendita all’assicurazione invalidità (cfr. doc. 28).

L’UAI,

con decisione dell’8 febbraio 2021, non è entrato in materia, poiché “alla

nuova richiesta deve essere allegata la necessaria documentazione che attesti

una modifica della situazione. La verifica degli atti non ha potuto dimostrare

questa modifica” (cfr. doc. 29).

Con

progetto di decisione del 7 settembre 2021 l’Ufficio in questione ha poi negato

le prestazioni AI, rilevando che dalla disamina degli atti acquisiti

all’incarto in fase d’istruttoria documentale è stato possibile determinare che

quanto appurato in precedenza è da considerare invariato (cfr. doc. 52).

1.7. Nel

frattempo, il 25 marzo 2021, RI 1 ha evidenziato di essere iscritto all’URC da

due anni e di presentare mensilmente le ricerche di lavoro sebbene non

percepisca nessuna rendita/aiuto (cfr. doc. 42).

1.8. A

seguito delle osservazioni del 30 settembre 2021 redatte in merito al progetto

di decisione del 7 settembre 2021 dalla RA 1, rappresentante di RI 1 (cfr. doc.

57), è stato effettuato un accertamento medico da parte del Servizio medico

regionale (SMR) dal quale è risultato che l’ultima professione di cuoco dal

punto di vista ortopedico non è più esigibile e che in un lavoro adatto allo

stato di salute l’abilità lavorativa si estende, dal 31 luglio 2019, sull’arco

di una giornata normale di 8-9 ore ma con una riduzione del rendimento dell’80%

(cfr. doc. 88; 89).

Il

Dr. med. __________, medico AI, spec. in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell’apparato locomotore, ha precisato che “da ulteriori trattamenti medici

non è possibile migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa in

attività adeguata; con la messa in opera di un corso professionale/attitudinale

per lavoro sedentario seduto (per esempio corso informatico di base/avanzato)

presumo una CL in attività adeguata del 50%” (cfr. doc. 88).

1.9. L’UAI,

il 29 luglio 2022, ha riconosciuto dei provvedimenti professionali, ossia il

provvedimento presso la __________ dal 12 settembre al 31 dicembre 2022 per un

costo massimo mensile di fr. 3'000 (cfr. doc. 127), l’orientamento effettuato

dall’__________ di __________ il 28 giugno 2022 per fr. 212.50 (1 h15; cfr.

doc. 129).

Il

19 agosto 2022 è stato, poi, assunto il costo di fr. 6'192.- per 72 ore/lezioni

d’inglese e informatica in collaborazione con la __________ dal 13 giugno al 30

settembre 2022 (cfr. doc. 135).

L’UAI,

il 31 agosto 2022, ha pure rilasciato la garanzia per il rimborso dei costi di

fr. 6'774.35 per le modifiche sul veicolo __________ (cfr. doc. 138).

1.10. Il

13 settembre 2022 l’UAI ha emesso una decisione con la quale, sempre in

relazione alla domanda del gennaio 2021 (cfr. consid. 1.6.), ha rifiutato la

domanda di prestazioni AI inerente la rendita, osservando:

" Contro la

proposta di valutazione trasmessa dall’Ufficio AI (UAI) sono state presentate

delle rimostranze inerenti l’aspetto reintegrativo. Al termine dei dovuti

accertamenti il Servizio Medico Regionale (SMR) ha confermato nuovamente che il

danno alla salute, con influsso sulla capacità lavorativa, è presente dal

19.08.2015 (prima dell’arrivo in Svizzera dell’assicurato), pertanto il diritto

ad una rendita d’invalidità risulta precluso.

L’incarto è stato successivamente

sottoposto al Servizio Integrazione professionale (SIP), tramite il quale sono

state avviate delle misure reintegrative mirate. Dal più recente rapporto SIP

si evince che si è trovato un accordo circa ulteriori misure reintegrative nel

prossimo futuro. Il dossier resta pertanto attribuito al SIP per la valutazione

e applicazione di ulteriori misure di reinserimento professionale.” (Doc.

144)

1.11. L’UAI,

il 7 ottobre 2022, ha quindi riconosciuto il corso “assistente digital e social

media marketing” che si sarebbe svolto in collaborazione con la __________ dal

19 ottobre 2022 al 30 giugno 2023, assumendo il relativo costo di fr. 2'700.--,

nonché la tassa d’esame di fr. 300.-- (cfr. doc. 150).

1.12. Il

13 ottobre 2022 la RA 1, ha invitato l’UAI ad assegnare a RI 1 le indennità

giornaliere per i provvedimenti professionali riconosciuti, in quanto “il

diritto ad indennità giornaliera è una prestazione accessoria ai provvedimenti

d’integrazione, ai quali gli assicurati europei vi hanno diritto alle stesse

condizioni dei cittadini svizzeri” (cfr. doc. 156).

Il

14 dicembre 2022 l’UAI ha comunicato che il diritto alle indennità giornaliere

non sussiste, poiché l’interessato all’insorgere del danno alla salute era

domiciliato in Italia e percepiva un reddito in Italia non soggetto all’AVS

Svizzera (cfr. doc. 166).

La

RA 1 ha preso posizione al riguardo il 31 gennaio 2023, asserendo che il suo

assistito soddisfa tutte le condizioni per avere diritto all’indennità

giornaliera disciplinato all’art. 22 cpv. 1 LAI, visto che sta seguendo dei

provvedimenti ex art. 8 cpv. 3 LAI e presenta, nella sua attività lucrativa,

un’incapacità al lavoro almeno del 50% (cfr. doc. 179).

1.13. L’UAI,

il 9 febbraio 2023, ha assunto il costo di fr. 750.-- per il __________ dal 1°

al 25 gennaio 2023 (cfr. doc. 185) e il 14 febbraio 2023 i costi per il

“percorso pratico per l’acquisizione di competenze commerciali” di __________

con pratica presso __________ dal 26 gennaio al 31 dicembre 2023 (cfr. doc.

188).

1.14. Con

progetto di decisione del 5 maggio 2023 l’UAI ha indicato che il diritto a

indennità giornaliere non sussiste, motivando analogamente allo scritto del 14

dicembre 2022 (cfr. doc. 205; 166; consid. 1.12.).

Il

13 giugno 2023 la rappresentante di RI 1 ha puntualizzato che l’“osservazione

in riguardo al rilascio di un permesso di soggiorno B “senza l’esercizio di

un’attività lucrativa” non è pertinente. L’art. 22 cpv. 1 lett. b LAI pone una

condizione alternativa a quella della lett. a, ossia l’assicurato ha diritto a

un’indennità giornaliera se presenta, nella sua attività lucrativa,

un’incapacità al lavoro almeno del 50%. La visita medica presso il SMR ha

accertato la completa inabilità nella sua attività abituale e in

un’attività adeguata a decorrere dalla data dell’infortunio, il __________

2015; ha pure accertato che a partire dal 31 luglio 2019 ha acquisito una

parziale capacità lavorativa in attività adeguata del 20%” (cfr. doc. 210).

1.15. Il

22 giugno 2023 l’UAI ha emanato una decisione con cui ha respinto la richiesta

di prestazioni in merito alle indennità giornaliere, rilevando:

" (…) La

cifra marginale 0311 della Circolare sulle indennità giornaliere (CIGAI)

prevede:

“(Aventi diritto) Hanno diritto all'indennità

giornaliera gli assicurati che esercitavano un'attività lucrativa

immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro. La persona

assicurata che può affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un'attività

lucrativa di una certa durata se non fosse insorta l'incapacità al lavoro non è

considerata come esercitante un'attività lucrativa e non ha diritto alte

indennità giornaliere (sentenza del TF 8C_508/2019)":

e alla marginale 0312 CIGAI è precisato che:

"(Definizione di attività lucrativa) Per

assicurati che esercitano un'attività lucrativa si intendono coloro che

immediatamente prima dell'insorgere dell'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

percepivano un reddito soggetto all'obbligo contributivo AVS."

Nel caso specifico, il Signor RI 1 all'insorgere del

danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito in Italia

non soggetto all'AVS Svizzera, pertanto il diritto alle indennità giornaliere

non sussiste.

Esito degli accertamenti

Nel merito il Sig. RI 1 all'insorgere del danno alla

salute era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non soggetto

all'AVS Svizzera, per questo motivo i presupposti per il diritto alle indennità

giornaliere durante i provvedimenti di integrazione professionali non sono

assolti.

AI fine di definire il diritto del Sig. RI 1 il caso è

stato posto alla valutazione del nostro Servizio giuridico il quale conferma

che quanto indicato alle Circolari emanate dall'UFAS hanno carattere vincolante

e pertanto quanto riportato alle cifre marginali di cui sopra risulta

inequivocabile.

Inoltre, l'art. 23 cpv. 3 delle Legge federale

sull'Assicurazione per l'Invalidità (LAI) prevede che la base di calcolo

equivale al reddito medio su! quale sono riscossi i contributi AVS, ossia al

reddito determinante secondo la Legge federale sull'assicurazione per la

vecchiaia e i superstiti (LAVS) al momento dell'insorgere del danno, che nel

caso di specie corrisponde a CHF 0.-. Inoltre, il Sig. RI 1 è al beneficio di

un Permesso di soggiorno B "senza l'esercizio di un'attività

lucrativa", pertanto si può ritenere che la condizione posta all'art. 22

cpv. 1 let. a LAI - ossia che l'assicurato ha diritto a un'indennità

giornaliera se i provvedimenti gli impediscono di esercitare un'attività

lucrativa per almeno tre giorni consecutivi - non sia nel caso di specie

soddisfatta, in quanto l'assicurato con verosimiglianza preponderante non

avrebbe lavorato e non si verifica quindi una perdita di guadagno durante lo

svolgimento del provvedimento professionale.

Osservazioni al progetto di decisione del 05.05.2023

Abbiamo preso atto delle osservazioni formulate lo

scorso 13.06.2023 da parte dell'Avvocato __________ della RA 1, le quali sono

state attentamente esaminate in collaborazione con il nostro Servizio

Giuridico. Confermiamo la presa di posizione di cui sopra. (…)” (Doc. All.A2)

1.16. Contro

il provvedimento del 22 giugno 2023 RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1, ha

inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento dello stesso,

il riconoscimento del diritto all’indennità giornaliera AI e il rinvio degli

atti all’UAI per procedere a determinare l’importo dell’indennità giornaliera

AI (cfr. doc, I pag. 9).

A

sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha, innanzitutto, addotto

che l’indennità giornaliera è una prestazione accessoria accordata qual

complemento ai provvedimenti d’integrazione e che durante l’esecuzione dei

provvedimenti d’integrazione di cui all’art. 8 cpv. 3 LAI l’assicurato ha

diritto a un’indennità giornaliera se questi provvedimenti gli impediscono di

esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi (art. 22

cpv. 1 lett. a LAI) oppure se presenta, nella sua attività lucrativa,

un’incapacità al lavoro almeno del 50% (art. 22 cpv. 1 lett. b LAI).

La

patrocinatrice, per conto dell’insorgente, ha precisato che per assicurati che

esercitano un’attività lucrativa si intendono coloro che svolgevano un’attività

lucrativa immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro

(art. 20sexies OAI).

Per

quanto attiene al caso concreto, è stato affermato che l’assicurato,

presentando un’incapacità al lavoro totale nella sua attività di cuoco che

esercitava immediatamente prima dell’insorgere dell’inabilità lavorativa, ha

diritto a un’indennità giornaliera ex art. 22 cpv. 1 lett. b LAI.

In

proposito è stato specificato:

"

(…) si deduce chiaramente dalla documentazione medica agli atti, avvalorata

dalla visita medica presso il SMR del 06.04.2022 (vedi rapporto SMR del 19.04.2022), che le

conseguenze dell'incidente

della circolazione del 19.08.2015 hanno reso l'assicurato

totalmente incapace al lavoro sia nell'ultima professione

di cuoco da lui esercitata fino dal 31.07.2019, in concomitanza del resto

con la prima richiesta di prestazioni AI per adulti, lo

specialista

in chirurgia ortopedica e traumatologia

dell'apparato locomotore del SMR, dr. med. __________; valuta una riduzione

di rendimento nella misura dell'80% in

attività adeguata con possibilità di

miglioramento fino al 50% con la messa in

atto di misure professionali.

(…)” (Doc. I pag. 6)

La

parte ricorrente sostiene che del resto è assodato che al momento

dell’incidente della circolazione egli lavorava e versava contributi di legge

in Italia, come si deduce dagli atti e dall’Estratto Conto Previdenziale INPS.

In

relazione al richiamo dell’amministrazione alla marginale 0312 CIGAI, la RA 1, a

nome del proprio rappresentato, ha rilevato che l’art. 20sexies OAI, a cui la

Circolare fa riferimento, al cpv. 1 menziona coloro che esercitavano un’attività

lucrativa immediatamente prima dell’incapacità al lavoro, il cpv. 2 coloro che,

pur non lavorando, sono equiparati agli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa perché disoccupati o perché a causa di malattia o infortunio sono al

beneficio di un reddito sostitutivo. A mente della patrocinatrice scopo della

precisazione “reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS”, che peraltro non

si trova nell’articolo dell’OAI, è dunque quello di distinguerli dagli

assicurati che non rientrano nel cpv. 2 e da quelli che, non lavorando al

momento dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, non hanno un reddito e

quindi non hanno una perdita di guadagno.

La

medesima ritiene, di conseguenza, che le motivazioni addotte dall’UAI non siano

pertinenti, in quanto l’assicurato al momento dell’incidente della circolazione

percepiva un reddito e a causa di tale evento subisce tuttora una perdita di

guadagno.

Secondo

la parte ricorrente, poi, l’argomentazione dell’UAI secondo cui il rifiuto

delle indennità giornaliere si giustifica, perché all’insorgere del danno alla

salute l’assicurato era domiciliato in Italia e percepiva un reddito estero non

soggetto all’AVS Svizzera lede il divieto di discriminazione previsto agli art.

2 ALC e 4 Reg. 883/04, poiché la condizione del reddito soggetto all’AVS

Svizzera può essere adempiuta in modo sovra-proporzionale e molto più

facilmente da uno svizzero che da uno straniero.

Riguardo

alla modalità di calcolo delle indennità giornaliere, è stato infine

evidenziato:

" (…) L’indennità

giornaliera consiste in un'indennità di base, cui hanno diritto tutti gli

assicurati, e in una prestazione per i figli, per gli assicurati con figli

(art. 22bis cpv. 1 LAI). L'indennità di base ammonta all'80% del reddito

lavorativo conseguito dall'assicurato nell'ultimo periodo di attività lucrati

va esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute; non deve superare

l'80% dell'importo massimo dell'indennità giornaliera secondo l'art. 24 cpv. 1

LAI (art. 23 cpv. 1 LAI). Per il calcolo del reddito lavorativo di cui all'art.

23 cpv. 1 LAI, è determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i

contributi secondo la LAVS (reddito determinante) (art. 23 cpv. 3 LAI), senza

considerare i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da

attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa di una malattia, di

un incidente, della disoccupazione, dei servizi ai sensi dell'art. 1 LIPG, di

una maternità oppure di altri motivi indipendenti dalla sua volontà (art. 21

cpv. 2 OAI).

Tuttavia, se l'ultima attività lucrativa esercitata

dall'assicurato senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni,

il reddito determinante è quello che egli avrebbe conseguito per questa

attività immediatamente prima dell'integrazione, se non fosse divenuto invalido

(art. 21 cpv. 3 OAI).

In altre parole, gli articoli citati trattano della

modalità di calcolo del reddito determinante per definire l'importo

dell'indennità di base e non delle condizioni da assolvere per il diritto

all'indennità giornaliera, condizioni che, come visto, sono assolte dall'

assicurato.

Il reddito sul quale sono stati riscossi i contributi

AVS è dunque una modalità che tuttavia nel presente caso non trova neppure

applicazione, poiché l'ultima attività lucrativa esercitata dall' assicurato

senza riduzioni per motivi di salute risale a più di due anni. Il reddito

determinante va definito in base all'art. 21 cpv. 3 OAI. In linea di principio

corrisponde al reddito da valido definito per operare il confronto dei redditi (art.

16 LPGA) (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung IVG, Art. 23 N 4, Schulthess 2022).

Per questo motivo gli atti vanno ritornati all'Ufficio

AI affinché definisca l'indennità di base.” (cfr. doc. I pag. 8)

1.17. Nella

sua risposta del 19 settembre 2023 l’UAI ha proposto di respingere

l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

1.18. Il

5 ottobre 2023 la RA 1 si è riconfermata con quanto sollevato e richiesto nel

ricorso del 28 agosto 2023 (cfr. doc. VI).

1.19. Il

doc. VI, il 6 ottobre 2023, è stato inviato per conoscenza all’amministrazione

(cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una

(importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo

dell’AI (cfr. RU 2021 705; FF 2017 2535).

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’UAI abbia negato

al ricorrente il diritto alle indennità giornaliere richieste il 13

ottobre 2022 per i provvedimenti professionali riconosciuti a fare tempo

dall’estate 2022 (consid. 1.12.; 1.9.).

Dal

profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio

le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente

rilevante (cfr. DTF 148 V 162 consid. 3.2.1.; STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022

consid. 3.2.1; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF

9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020

consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019

consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V

315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).

Pertanto,

per quanto attiene al diritto materiale, in assenza

di disposizioni transitorie specifiche per la concessione ex novo dei

provvedimenti professionali e delle indennità giornaliere, in casu tornano

applicabili le disposizioni di diritto materiale valide dal 1° gennaio 2022.

Le

disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo

dell’AI) prevedono, in effetti, unicamente che le indennità giornaliere che

all’entrata in vigore della presente modifica sono versate in virtù dei

previgenti articoli 22 capoverso 1bis e 23 capoversi 2 e 2bis

continuano a essere versate sino all’abbandono o alla conclusione del

provvedimento che le ha giustificate.

2.2. L’art.

8 LAI, relativo ai provvedimenti d’integrazione, prevede:

" 1 Gli assicurati invalidi o

minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione per quanto:

a. essi siano necessari e idonei per

ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro

capacità di svolgere le mansioni consuete; e

b. le condizioni per il diritto ai diversi

provvedimenti siano adempiute.

1bis Il diritto ai provvedimenti

d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima

dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene

conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato:

a. la sua età;

b. il suo grado di sviluppo;

c. le sue capacità; e

d. la durata probabile della sua vita professionale.

1ter In caso di abbandono di un

provvedimento d’integrazione, l’ulteriore concessione del medesimo o di un

altro provvedimento d’integrazione è valutata sulla base dei criteri di cui ai

capoversi 1 e 1bis.

(…).

3 I

provvedimenti d’integrazione sono:

a.

Fatti

i provvedimenti sanitari;

abis la consulenza e l’accompagnamento;

ater i provvedimenti di reinserimento per

preparare all’integrazione professionale;

b. i provvedimenti professionali;

c. ...

d. la consegna di mezzi ausiliari;

e. ...”

Giusta

l’art. 9 LAI concernente le condizioni assicurative:

" 1 I provvedimenti d’integrazione sono

applicati in Svizzera e solo eccezionalmente anche all’estero.

1bis Il

diritto ai provvedimenti d’integrazione nasce al più presto con

l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria o facoltativa e si estingue al

più tardi allo scadere dell’assicurazione.

2 Le

persone che non sono o non sono più assoggettate all’assicurazione hanno

diritto ai provvedimenti d’integrazione al massimo fino all’età di 20 anni,

purché almeno uno dei genitori:

a. sia assicurato facoltativamente; o

b. sia assicurato obbligatoriamente durante

un’attività lucrativa esercitata all’estero:

1. secondo l’articolo 1a capoverso

1 lettera c LAVS,

2. secondo l’articolo 1a capoverso

3 lettera a LAVS, o

3. in virtù di una convenzione internazionale.

3 Gli

stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la

dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera hanno diritto ai provvedimenti

d’integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell’articolo 6

capoverso 2 o se:

a. all’insorgenza

dell’invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta

almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in

Svizzera; e se

b. essi

stessi sono nati invalidi in Svizzera oppure, al manifestarsi dell’invalidità,

risiedono in Svizzera ininterrottamente da almeno un anno o dalla nascita. Sono

parificati ai figli nati invalidi in Svizzera quelli con domicilio e dimora

abituale in Svizzera, ma nati invalidi all’estero, la cui madre, immediatamente

prima della loro nascita, ha risieduto all’estero per due mesi al massimo. Il

Consiglio federale determina in che misura l’assicurazione per l’invalidità

debba assumere le spese causate dall’invalidità all’estero.”

Per

quanto attiene al diritto alle indennità giornaliere l’art. 22 LAI enuncia:

" 1 Durante l’esecuzione dei

provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 8 capoverso 3

l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera se:

a. questi provvedimenti gli impediscono

di esercitare un’attività lucrativa per almeno tre giorni consecutivi; o

b. presenta, nella sua attività

lucrativa, un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 50 per

cento.

2 Durante

la prima formazione professionale l’assicurato ha diritto a un’indennità

giornaliera se:

a. beneficia di prestazioni secondo

l’articolo 16; o

b. ha partecipato a provvedimenti

secondo l’articolo 12 o 14a direttamente necessari per tale

formazione.

3 L’assicurato

che segue una formazione professionale superiore o frequenta una scuola

universitaria ha diritto a un’indennità giornaliera soltanto se:

a. a causa del danno alla sua salute non

è in grado di esercitare parallelamente un’attività lucrativa; o

b. a causa del danno alla sua salute la

formazione dura notevolmente più a lungo.

4 Non

hanno diritto a un’indennità giornaliera gli assicurati di cui al

capoverso 2 che frequentano una scuola di cultura generale o seguono una

formazione professionale di base che si svolge esclusivamente in una scuola.

5 I

provvedimenti di cui agli articoli 8 capoverso 3

lettera abis e 16 capoverso 3 lettera b non danno diritto a

un’indennità giornaliera.”

Ai

sensi dell’art. 22bis LAI:

" 1L’indennità giornaliera consiste in

un’indennità di base, cui hanno diritto tutti gli assicurati, e in una

prestazione per i figli, per gli assicurati con figli.

2 L’assicurato

ha diritto a una prestazione per ogni figlio che non ha ancora compiuto

18 anni. Per i figli che seguono una formazione il diritto sussiste fino

alla conclusione della stessa, ma al più tardi fino al compimento dei

25 anni. Gli affiliati sono equiparati ai figli propri quando l’assicurato

ne assume gratuitamente e durevolmente la cura e l’educazione. L’assicurato non

ha diritto a una prestazione per i figli per i quali sono già versati assegni

legali per i figli o per la formazione.

3 L’indennità

giornaliera decorre, al più presto, dal primo giorno del mese seguente a quello

in cui l’assicurato ha compiuto 18 anni. Il diritto di cui all’articolo 22

capoverso 2 nasce con l’inizio della formazione, anche se l’assicurato non

ha ancora compiuto 18 anni.

4 Il

diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato ha

fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo

l’articolo 40 capoverso 1 LAVS162 o in cui raggiunge l’età di pensionamento.

5 Se

l’assicurato riceve una rendita, questa continua a essergli versata al posto

delle indennità giornaliere durante l’esecuzione dei provvedimenti di

reinserimento secondo l’articolo 14a e dei provvedimenti di

reintegrazione di cui all’articolo 8a.

6 Se a

causa dell’esecuzione di un provvedimento l’assicurato subisce una perdita di

guadagno o la soppressione dell’indennità giornaliera di un’altra

assicurazione, l’assicurazione gli versa un’indennità giornaliera oltre alla

rendita.

7 Il

Consiglio federale stabilisce a quali condizioni sono versate le indennità

giornaliere:

a. per giorni

singoli;

b. per i periodi

d’accertamento e d’attesa;

c. per il lavoro

a titolo di prova;

d. in

caso di interruzione dei provvedimenti d’integrazione in seguito a malattia,

infortunio o maternità.

L’art. 23 LAI, riguardo

all’indennità di base sancisce:

" 1 L’indennità di base ammonta all’80

per cento del reddito lavorativo conseguito dall’assicurato nell’ultimo periodo

di attività lucrativa esercitata senza limitazioni dovute a ragioni di salute;

tuttavia, non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità

giornaliera secondo l’articolo 24 capoverso 1.

1bis Nel

caso dei provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a,

l’indennità di base ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo conseguito

dall’assicurato immediatamente prima dell’inizio del provvedimento; tuttavia

non deve superare l’80 per cento dell’importo massimo dell’indennità

giornaliera.

2 ...

2bis ...

3 Per

il calcolo del reddito lavorativo di cui ai capoversi 1 e 1bis è

determinante il reddito medio sul quale sono riscossi i contributi secondo la

LAVS (reddito determinante).”

Giusta

l’art. 24 cpv. 1 LAI l’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui

all’articolo 22 capoverso 1 corrisponde all’importo massimo del guadagno

giornaliero assicurato secondo la LAINF.

L’art.

20ter cpv. 1 OAI concernente l’indennità giornaliera e la rendita

d’invalidità prevede che:

" 1 Se l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera, comprensiva

della prestazione per i figli, ai sensi degli articoli 23 capoverso 1

e 23bis LAI, d’importo inferiore alla rendita di cui

beneficiava fino ad allora, la rendita continua a essere pagata invece

dell’indennità giornaliera.”

Ai

sensi dell’art. 20sexies OAI relativo agli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa:

" 1 Per assicurati che esercitano un’attività

lucrativa si intendono coloro che esercitavano un’attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere della loro incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA).

2 Sono

equiparati agli assicurati che esercitano un’attività lucrativa:

a. gli assicurati disoccupati che hanno

diritto a una prestazione dell’assicurazione contro la disoccupazione o che ne

avevano diritto almeno fino all’insorgere dell’incapacità al lavoro;

b. gli assicurati che, dopo avere

cessato la loro attività lucrativa in seguito a una malattia o a un infortunio,

beneficiano di un reddito sostitutivo sotto forma di indennità giornaliere.”

2.3. La

Circolare sulle indennità giornaliere dell’assicurazione per l’invalidità

(CIGAI) valida dal 1°gennaio 2022, stato: 1° gennaio 2023, emanata dall’Ufficio

federale delle assicurazioni sociali (UFAS), enuncia:

" (…)

Considerandi

II. Diritto alle indennità giornaliere e all’indennità

per spese di custodia e d’assistenza

1.

In generale

0101.

(Carattere accessorio) Le indennità giornaliere e l’indennità per spese

di custodia e d’assistenza sono prestazioni accessorie ai provvedimenti

d’integrazione e di accertamento di una certa durata (art. 22 cpv. 1 LAI; art.

11a LAI)

(…)

2.

Componenti delle indennità giornaliere (art. 22bis

cpv. 1 e art. 23 LAI)

0201.

(Componenti) Le indennità giornaliere si compongono:

dell’indennità di base;

della prestazione per i figli.

0202.

(Indennità di base) Tutti gli assicurati esercitanti un’attività

lucrativa che adempiono le condizioni hanno diritto all’indennità di base, che

può tuttavia essere ridotta se

- l’AI assume le spese di vitto e alloggio (cfr. ca.13).

- l’assicurato esercita un’attività lucrativa durante un durante

un provvedimento (cfr. cap. 14)

(…)

3.3

Distinzione tra assicurati che esercitano

un’attività lucrativa e assicurati senza attività lucrativa (art. 20sexies OAI)

0311.

(Aventi diritto) Hanno diritto all’indennità giornaliera gli

assicurati che esercitavano un’attività lucrativa immediatamente prima

dell’insorgere dell’incapacità al lavoro. La persona assicurata che può

affermare plausibilmente che avrebbe intrapreso un’attività lucrativa di una

certa durata se non fosse insorta l’incapacità al lavoro non è considerata come

esercitante un’attività lucrativa e non ha diritto alle indennità giornaliere

(sentenza del TF 8C_508/2019).

0312.

(Definizione di attività lucrativa) Per assicurati che esercitano

un’attività lucrativa si intendono coloro che immediatamente prima

dell’insorgere dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) percepivano un reddito soggetto

all’obbligo contributivo AVS.

(…).

0314.

(Disoccupati) Sono equiparati agli assicurati che esercitano

un’attività lucrativa gli assicurati che sono disoccupati e hanno diritto a una

prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione al momento

dell’insorgere dell’incapacità al lavoro o che hanno dovuto rinunciare alla

loro attività lucrativa esclusivamente per motivi di salute.

0315.

(Definizione di «senza attività lucrativa») Gli assicurati che non

soddisfano le condizioni del N. 0312 sono considerati senza attività lucrativa

e possono tutt’al più, a certe condizioni, avere diritto all’indennità per

spese di custodia e d’assistenza.

(…)

3.4

Impedimento ad esercitare un’attività lucrativa

(art. 22 cpv. 1, art. 22bis cpv. 7 LAI; art. 17bis OAI)

0317.

(Condizioni di diritto) A seconda del grado di incapacità al

lavoro, si applicano diverse condizioni di diritto:

-

Incapacità al lavoro inferiore al 50 per cento:

La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua

abituale attività lucrativa è inferiore al 50 per cento ha diritto

all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione:

-

Se si sottopone a dei

provvedimenti d’integrazione durante almeno tre giorni nel corso di un mese,

indipendentemente dal fatto che i giorni siano consecutivi o isolati; e

-

Se la misura ha luogo durante il

l’orario normale di lavoro e dura almeno mezza giornata per ogni giorno

d’integrazione.

- Incapacità al lavoro uguale o superiore al 50 per cento:

La persona assicurata cui l’incapacità di lavoro nella sua

abituale attività lucrativa è uguale o superiore al 50 per cento ha diritto

all’indennità giornaliera per ogni giorno d’integrazione e per quelli

intercalari se l’incapacità se si sottopone a un provvedimento d’integrazione

per almeno 3 giorni nel corso di un mese, indipendentemente dal fatto che i

giorni siano consecutivi o isolati. In questo caso, il diritto alle indennità

giornaliere esiste indipendentemente dalla durata giornaliera della misura.

Un mese ai sensi di queste regole non corrisponde necessariamente

a un mese di calendario. La data di inizio della misura è determinante. (…)”

2.4

Le

direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023

consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF

9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre

2021.

consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF

9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.;

STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del

19.

giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF

133.

V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF

8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF

147.

V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF

142.

V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF

138.

V 50 consid. 4.1; DTF 133 V

587.

consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45

consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57

consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr.

83.

consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid.

3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid.

4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene

quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V

233.

consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.;

STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid.

1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997

ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127,

SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V

65.

consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220

consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267

consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti,

tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa

materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF

9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169

consid. 3b).

2.5

Nella

presente evenienza è incontestato che il ricorrente da ultimo, al momento

dell’infortunio della circolazione di cui è rimasto vittima il __________ 2015

in provincia di __________, in Italia, dove peraltro risiedeva (fino al marzo

2019.

egli non aveva mai abitato in Svizzera, né vi aveva lavorato; cfr. consid.

1.1.; 1.2.), svolgeva l’attività di cuoco a __________.

L’UAI

gli ha riconosciuto il diritto a provvedimenti professionali, in quanto tale

diritto nasce al più presto con l’assoggettamento all’assicurazione

obbligatoria o facoltativa e non dipende dall’esercizio di un’attività

lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità (cfr. art. 8 cpv. 1bis LAI; 9

cpv. 1bis LAI; consid. 2.2.; Circolare sui provvedimenti d’integrazione

professionale dell’assicurazione invalidità (CPIPr), valida dal 01.01.2022,

stato: 01.01.2023, marg. 0101).

La

CPIPr marg. 0105 prevede, in effetti, che i cittadini svizzeri e le persone che

rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC o della Convenzione AELS, equiparati

ai cittadini svizzeri in virtù del principio della parità di trattamento, sono

tenuti a soddisfare esclusivamente la condizione di base, ossia

l’assoggettamento assicurativo. Un assicurato appartenente a questa cerchia di

persone può dunque entrare in Svizzera con un danno alla salute e soddisfare le

condizioni assicurative per i provvedimenti d’integrazione professionale a

partire dal momento in cui è assoggettato all’assicurazione.

In

tale contesto va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, il

lavoratore frontaliere che ha dovuto cessare la sua attività in Svizzera per

motivi di salute e che è al beneficio di indennità di disoccupazione nel suo

paese di residenza (in casu la Francia) non ha diritto a provvedimenti di

riformazione dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Un simile diritto

non può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71 né dall'Allegato II ALC

(cfr. DTF 132 V 53 consid. 5 e 6).

Inoltre,

secondo l’Alta Corte, il lavoratore frontaliero che ha dovuto smettere la

propria attività in Svizzera per ragioni di salute ed è stato posto al

beneficio di una rendita dell'assicurazione invalidità svizzera, non può

successivamente pretendere provvedimenti d'integrazione. Un tale diritto non

può essere dedotto né dal regolamento n. 1408/71, né dall'Allegato II ALC. In

particolare, la protrazione assicurativa prevista dalla disposizione

dell'Allegato II ALC termina, al più tardi, al momento in cui il caso è

definitivamente liquidato mediante versamento di una rendita oppure in cui

l'integrazione è avvenuta con successo (cfr. DTF 132 V 244 consid. 6).

Non

esercitando, al momento dell’inizio dell’inabilità lavorativa a seguito

dell’infortunio dell’__________ 2015, avvenuto a __________, un’attività con

reddito soggetto all’obbligo contributivo AVS, in quanto lavorava a __________

ed essendo domiciliato in Italia fino al marzo 2019 (cfr. art. 23 cpv. 1 e 3;

LAI; 20sexies cpv. 1 OAI; marg. 0312 CIGAI; consid. 2.2.; 2.3.; Prof. Dr. Ulrich Meyer, Dr. Marco Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Schulthess

2022, ad art. 23 N. 3), l’assicurato non ha, però, diritto alle indennità

giornaliere in applicazione del diritto interno svizzero.

Non

è di alcun ausilio per l’insorgente la sentenza I 365/00 del 28 novembre 2001,

pubblicata in AHI Praxis 2002 pag. 183, secondo cui è determinante il reddito

effettivamente conseguito prima della lesione alla salute senza che sia

obbligatoriamente necessario che dei contributi siano prelevati dallo stesso.

Tale

giudizio si riferisce soprattutto a indipendenti per i quali è irrilevante se i

contributi per l’anno in questione sono stati fissati o meno con decisione

passata in giudicato. Lo stesso vale per eventuali decisioni di riduzione o di

condono. Trattasi, in ogni caso, di reddito soggetto a contributi AVS (cfr. STF

I 1081/06 del 23 ottobre 2006; CIGAI marg. 0835).

Nemmeno

il tenore dell’art. 21 cpv. 3 OAI (“Se l’ultima

attività lucrativa esercitata dall’assicurato senza riduzioni per motivi di

salute risale a più di due anni, il reddito determinante è quello che egli

avrebbe conseguito per questa attività immediatamente prima dell’integrazione,

se non fosse divenuto invalido”), al quale si

appella la parte ricorrente (cfr. doc, I pag. 8), consente di giungere a una

differente conclusione.

In

effetti l’art. 21 cpv. 3 OAI ha lo scopo di tenere conto delle evoluzioni dei

salari, ma se il diritto alle indennità giornaliere deve essere escluso a

priori, tale questione resta senza pertinenza.

Al

riguardo, in una sentenza 9C_797/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.2., il

Tribunale federale ha evidenziato:

" (…) S'il est vrai, comme l'ont justement

soutenu les premiers juges, que l'indemnité de base au sens de l'art. 23 al. 1

LAI (dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2008), correspond en principe au 80% du revenu

que l'intéressé percevait pour la dernière activité exercée sans restriction

due à des raisons de santé, le système réglementaire a prévu des aménagements

spécifiques pour tenir compte d'une probable évolution de la rémunération de

référence en cas d'écoulement du temps. Ainsi, l'art. 21 al. 3 RAI, permet de se fonder sur le salaire que

l'assuré aurait obtenu dans la même activité tout de suite avant la

réadaptation s'il n'était pas devenu invalide lorsque cette dernière activité

exercée sans restriction due à des raisons de santé (teneur en vigueur depuis

2012) ou pleinement exercée (formulation jusqu'en 2011) remonte à plus de deux

ans, (…)”

Si tratta, pertanto, di stabilire

se l’assicurato possa ottenere le prestazioni in questione sulla base delle

disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF

8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la

loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes,

Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

2.6

L’art.

80a LAI concernente la relazione con il diritto europeo prevede:

" 1 Ai cittadini svizzeri o di uno

Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla

legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più

Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in

Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai

superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel

campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti

normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II

sezione A dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri,

dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera

circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004460;

b. regolamento (CE) n. 987/2009461;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71462;

d. regolamento (CEE) n. 574/72463.

2.

Ai

cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che

sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale

della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del

Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel

territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein,

nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle

prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si

applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K

appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960464 istitutiva dell’Associazione europea di libero

scambio (Convenzione AELS):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71;

d. regolamento (CEE) n. 574/72.

3.

Il

Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di

cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K

appendice 2 della Convenzione AELS.

4.

Nella

presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri

della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità

europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione

delle persone.

2.7

Il

1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea

ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra,

sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo

Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid.

3.

pag. 146; DTF 128 V 315, con

riferimenti [RS 0.142.112.681]).

Fino

al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato

II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello

stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano

tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile

2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei

regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e

ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS

0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del

21.

marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n.

1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori

subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano

all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni

equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava,

alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV

n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

Una

decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato

il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012,

prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al

coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE)

n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009

(sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V

98).

Il

Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere

alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF

138.

V 392 consid. 4.1.3).

Questi

regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012

pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345;

RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff,

“Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres

développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS

2015.

pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1).

2.8

In

concreto, nella misura in cui oggetto del contendere è il diritto a indennità

giornaliere per i provvedimenti riconosciuti a far tempo dall’estate 2022 (cfr.

consid. 1.9.; 1.12.) si applica il Regolamento (CE) n. 883/2004 nella nuova

versione.

Il Regolamento torna

applicabile pure ratione personae. L'insorgente è cittadino italiano,

ossia di uno Stato contraente (art. 1 cpv. 2 Allegato II ALC), è in possesso di

un permesso B senza l’esercizio di un’attività lucrativa (cfr. consid. 1.2.).

In

proposito egli aveva indicato di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per

il proprio sostentamento, poiché sostenuto economicamente dalla propria

compagna, manager di __________ (cfr. doc. I pag. 2).

Quanto

al necessario nesso transfrontaliero, esso è dato, poiché il ricorrente, nel

marzo 2019, dall’Italia è entrato in Svizzera dove gli sono stati riconosciuti

dei provvedimenti professionali dell’AI.

La presente vertenza ricade

anche ratione materiae nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.

883/2004.

Quest'ultimo si applica infatti

a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale, in

particolare riguardanti le prestazioni invalidità (art. 3 n. 1 lett. c).

2.9

L’insorgente

ha fatto valere che il rifiuto delle indennità giornaliere da parte dell’UAI, visto

che all’insorgere del danno alla salute era domiciliato in Italia e percepiva

un reddito estero non soggetto all’AVS Svizzera, lede il divieto di

discriminazione previsto agli art. 2 ALC e 4 Reg. 883/04, poiché la condizione

del reddito soggetto all’AVS Svizzera può essere adempiuta in modo

sovra-proporzionale e molto più facilmente da uno svizzero che da uno straniero

(cfr. doc. I; consid. 1.16.).

Ai

sensi dell’art. 2 ALC (non discriminazione) in conformità delle disposizioni

degli allegati I, II e III del presente Accordo, i cittadini di una parte

contraente che soggiornano legalmente sul territorio di un’altra parte

contraente non sono oggetto, nell’applicazione di dette disposizioni, di alcuna

discriminazione fondata sulla nazionalità.

L’art.

4.

Reg. 883/04 (parità di trattamento) enuncia che salvo quanto diversamente

previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente

regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi

obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse

condizioni dei cittadini di tale Stato.

Secondo

la costante giurisprudenza della CGUE (art. 16 cpv. 2 ALC), il divieto di

discriminazione, rispettivamente il principio della parità di trattamento,

vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza

(discriminazioni dirette), ma anche qualsiasi forma dissimulata di

discriminazione, che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca

di fatto allo stesso risultato (discriminazioni indirette; cfr. STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015 consid. 3.3.).

Per

costante giurisprudenza federale, l'art. 2 ALC non proibisce solo le

discriminazioni fondate manifestamente sulla nazionalità (discriminazioni

dirette), ma anche ogni forma di discriminazione dissimulata che, attraverso

l'applicazione di altri criteri di distinzione, conduce nei fatti al medesimo

risultato (discriminazioni indirette). A meno che essa non sia fondata su

ragioni imperative d'interesse generale e proporzionata all'obiettivo

perseguito, una disposizione di diritto nazionale deve essere considerata come

indirettamente discriminatoria quando è suscettibile, per sua stessa natura, di

colpire di più i cittadini di altri Stati membri che i cittadini del Paese in

cui è emanata e rischia, di conseguenza, di sfavorire maggiormente i primi

(cfr. STF 2C_661/2019 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015 consid. 3.3.).

Riguardo alla STFA C 101/04 del 9

maggio 2007 consid. 9.2., pubblicata in DTF 133 V 367 e citata dalla parte ricorrente

(cfr. doc. I pag. 7), giova precisare che l’Alta Corte ha stabilito che l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione di cui all'art. 14 cpv. 1 LADI costituisce

un vantaggio sociale ai sensi dell'art. 7 n. 2 del regolamento n. 1612/68

e, di riflesso, dell'art. 9 cpv. 2 allegato I ALC (consid. 8.8) e che, pur

rappresentando uno strumento idoneo all'accertamento dell'esistenza di un nesso

reale con il mercato del lavoro elvetico, la condizione di domicilio svizzero

introdotta dall'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI non appare, alla luce del caso

di specie, obiettivamente giustificata e proporzionata (consid. 9.8).

Il divieto di discriminazione

convenzionale (art. 9 cpv. 2 allegato I ALC) prevale nella situazione

concreta sulla disciplina di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LADI (consid.

11.6).

Il TF ha, pertanto, specificato

più volte che la conclusione a cui è pervenuto era riferita a quel particolare

caso di specie (cfr. consid. 9.8.; 9.10; 11.6.) che concerneva un cittadino

svizzero, di professione consulente finanziario, che era stato alle dipendenze

della ditta X. SA dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 2001, data per la quale

aveva disdetto il proprio rapporto di lavoro a causa di motivi di salute. In

effetti inabile al lavoro a dipendenza di alterazioni degenerative cervicali e

lombari con periartrite invalidante, l'interessato, su indicazione del medico

curante, aveva dovuto soggiornare all'estero (dal 1° giugno 2001 al 31 dicembre

2002.

in Grecia e in Italia; dal 1° gennaio al 1° marzo 2003 in Austria) per

sottoporsi a cure specifiche in ambiente climatico adeguato. Rientrato,

guarito, in Svizzera e dichiarato pienamente abile al lavoro dal 24 febbraio

2003, l’assicurato, il 14 marzo 2003, si era annunciato all'assicurazione

contro la disoccupazione chiedendo l'erogazione delle relative indennità a

partire da quest'ultima data. Tuttavia il diritto a indennità di disoccupazione

gli era stato negato, in quanto non poteva beneficiare dell’esonero dal periodo

contributivo (art. 14 cpv. 1 lett. b LADI), non essendo stato domiciliato in

Svizzera.

La nostra Massima Istanza, al

consid. 9.8., ha peraltro osservato:

" (…) è indubbio che, nella misura in cui non tiene

conto delle situazioni in cui può venirsi a trovare una persona quale C., il

quale pur non essendo stato residente o domiciliato nel nostro Paese durante il

periodo di malattia, è comunque in grado di giustificare un nesso reale con

detto mercato del lavoro, questa condizione di domicilio, così come concepita,

va anche al di là di quanto necessario per raggiungere

l'obiettivo perseguito (cfr. a tal proposito pure USINGER-EGGER, op. cit., pag.

52.

seg., la quale autrice estende questa conclusione anche alla situazione, che

non deve essere esaminata in concreto, dei lavoratori frontalieri che, prima

del periodo di malattia, lavoravano in Svizzera). Il rischio di abusi, che ha

indotto il legislatore federale a introdurre la clausola di domicilio, appare

infatti scongiurato in situazioni del genere. Il che non significa per contro

che, al di fuori di queste situazioni, una clausola di residenza non possa

invece eventualmente giustificarsi - riservato l'esame, superfluo nella

fattispecie concreta, della necessità della durata di 12 mesi - nell'ipotesi in

cui un simile nesso con il mercato svizzero non possa essere stabilito e di

conseguenza il rischio di abuso scongiurato.”

2.10

In

concreto non entra in considerazione alcuna discriminazione diretta. In effetti

il diritto alle indennità giornaliere secondo la LAI è garantito, se sono date

le ulteriori condizioni, a qualsiasi persona che da ultimo ha svolto

un’attività soggetta a contribuzione AVS. Non vi è dunque alcuna discriminazione sulla base della nazionalità (cfr.

consid. 2.9.).

Anche un’eventuale

discriminazione indiretta deve essere, in casu, negata.

Il

ricorrente, infatti, non è posto in una situazione peggiore, a parità di

condizioni, rispetto agli Svizzeri residenti da tempo all’estero - in un Paese

UE, AELS - che, dopo aver subito lì un infortunio, decidono di rientrare nella

loro Patria.

Gli

Svizzeri menzionati, non presentando, immediatamente prima dell’incapacità

lavorativa, un reddito soggetto a contribuzione LAVS non possono vantare

pretese per quanto attiene alle indennità giornaliere LAI.

In

ogni caso, anche volendo, per ipotesi di lavoro, considerare che in casu si è

confrontati con una discriminazione indiretta, il requisito dell’indennità

giornaliera AI che prevede lo svolgimento da ultimo di un’attività soggetta a

contribuzione AVS non si rivela non proporzionato all'obiettivo perseguito

(cfr. consid. 2.9.), che è quello che l’indennità giornaliera venga erogata, in

linea di principio, a coloro che esercitavano un’attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’incapacità lavorativa, e quindi a

persone che sono state sottoposte ad obbligo contributivo AVS per almeno un

minimo di tempo.

Gli

assicurati considerati senza attività lucrativa, infatti, possono tutt’al più,

a certe condizioni, avere diritto all’indennità per spese di custodia e d’assistenza

(CIGAI marg.0311, 0312, 0315).

Non

si può neppure dare seguito a quanto chiesto dall’insorgente, ovvero che, in

applicazione dell’art. 5 lett. b Reg. 883/04 (“se, in virtù della legislazione

dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi

di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o

avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero

verificati nel proprio territorio nazionale”), si tenga conto della sua attività

lucrativa, come se si fosse svolta in Svizzera (cfr. doc. I pag. 7).

In

proposito il TCA si limita a sottolineare che nel senso dell’art. 5 Reg. 883/04

vanno intese l’esportazione delle prestazioni, la protezione dei diritti

acquisiti e, per quanto riguarda specificatamente un’attività lucrativa svolta

all’estero, la totalizzazione dei periodi di contribuzione (a determinate

condizioni). Ciò non implica l’assimilazione dell’attività stessa come se fosse

stata esercitata su suolo elvetico.

Del

resto dal profilo del diritto svizzero la totalizzazione nemmeno si applica al

calcolo delle rendite dell’AVS, né a quelle del secondo pilastro (LPP) (cfr. B. Kahil-Wolff, La coordination

européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in SBVR, 3. Ed. 2016, N.

62, 68, 69).

In

fine va ad ogni modo sottolineato che l’insorgente è titolare di una rendita

d’invalidità Italiana (pensione cat. IO (INVALIDITA’ DEI LAVORATORI

DIPENDENTI) Cert. N. 16901246 erogata da: INPS – IST.NAZIONALE PREVIDENZA

SOCIALE decorrenza 11/15”) (cfr. doc. All.A4 al ricorso; 224; consid.

1.1.).

L’importo

di tale prestazione viene determinato con il sistema di calcolo misto che

prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con

il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività

lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo (cfr.

Del

resto ai sensi dell’art. 10 Reg. 883/04, riguardante il divieto di cumulo delle

prestazioni, il presente regolamento non

conferisce né mantiene, salvo disposizioni contrarie, il diritto a fruire di

varie prestazioni di uguale natura relative ad uno stesso periodo di

assicurazione obbligatoria.

2.11

In

esito a quanto precede, la decisione del 22 giugno 2023 emessa dall’UAI deve

essere confermata.

2.12

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore

in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti