32.2023.83
Ricorso dinanzi al TCA dichiarato irricevibile per carenza di capacità processuale
4 ottobre 2023Italiano4 min
che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2023.83
rg/gm
Lugano
4 ottobre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per ritardata/denegata giustizia del 31
agosto 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato
che - con
scritto 31 agosto 2023 denominato “ricorso art. 56-60 LPGA per ritardata e
denegata giustizia”, RI 1 si è rivolto personalmente allo scrivente
Tribunale lamentandosi in particolare dell’operato dell’Ufficio AI e formulando
diverse richieste tra cui il riconoscimento di diverse prestazioni
assicurative;
- con
scritto 29 settembre 2023, interpellato dal Tribunale l’avv. __________, in
qualità di curatore di RI 1, ha comunicato di non ratificare il ricorso;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad
evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- con
risoluzione 30 settembre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ con
sede a __________ ha istituito una curatela di rappresentanza ex art. 394 CC a
favore di RI 1, limitandolo nell’esercizio dei suoi diritti civili nel senso
che “non potrà più esercitare i diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi
di qualsiasi natura e grado e davanti ad ogni autorità civile, amministrativa e
penale e i suoi eventuali ulteriori atti saranno nulli e privi di effetto e
soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tali
ambiti” (sottolineatura del redattore);
-
il 9 dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha decretato la nomina di un
co-curatore nella persona dell’avv. __________ quale sostegno giuridico al
curatore;
- per
decisione del 27 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato in via
definitiva il decreto cautelare del 30 settembre 2019, confermando quale
curatore di rappresentanza l’avv. __________;
- l’autorità
giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali
condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la
capacità processuale (Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da
ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il
processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si
determina secondo il diritto civile (Rhinow/Koller/ Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, 2014, p.
861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons
Zürich, § 13 n. 44, p. 113);
- RI
1 è quindi sempre non legittimato ad agire personalmente (anche) in ambito
giudiziario ed il suo curatore di rappresentanza, avv. __________, non ha
ratificato il ricorso, motivo per cui il gravame è da dichiarare irricevibile
per carenza di capacità processuale;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la
disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la
procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- considerata la particolare situazione, si
prescinde dal prelievo delle spese di procedura.
Per questi
motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile per carenza di capacità processuale.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese di procedura.
3.
Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti