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Decisione

32.2023.84

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 novembre 2023Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010),

il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto

che un tribu-nale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbli-go per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione

di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova do-manda

senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere

sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della

normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono

essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni

(rispettivamente di revisione).

Quanto

alla proposta formulata nella risposta di causa dall’Ufficio AI, nella misura

in cui bisogna ritenere che la stessa sia da intendersi come una richiesta di

annullamento della decisione 4 luglio 2023 e del conseguente rinvio degli atti

per entrare nel merito, la stessa configura un’adesione (acquiescenza)

integrale alla pretesa di causa attorea (cfr. STF 9C_570/2007 del 5 marzo 2008,

consid. 1.2., STCA 36.2009.180 del 25 gennaio 2010, p. 4 e segg.; STCA

32.2021.132 del 29 marzo 2022, consid. 2.4).

Secondo la giurisprudenza del TFA (ora TF), in caso

di acquiescenza e transazione durante la procedura giudiziaria, spetta al

giudice verificare la legalità dell’accordo (RCC 1988 p. 423 consid. 2c; per la

transazione art. 50 cpv. 3 LPGA: Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra

2003, art. 50 nota 3 p. 502 ss e nota 16 p. 507; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223;

STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V

162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 3. Edizione, Berna 2003,

p. 463-463).

Stante quanto sopra, anche nella misura in cui occorra

interpretare la richiesta dell’Ufficio AI quale adesione alle richieste attoree

di annullamento della decisione impugnata e di rinvio degli atti, alla stessa, formulata

sulla base di atti medici prodotti tardivamente ai sensi della surriferita

giurisprudenza federale, non può essere dato seguito e la pronuncia

amministrativa deve essere confermata.

La documentazione medica prodotta (per la prima volta) dopo

la decisione di non entrata in materia 4 luglio 2023 (docc. C, D, E e doc. 65

incarto AI con allegati) – a valere quale ulteriore nuova domanda

dell’assicurato – deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché,

dopo esame della stessa e al di là del fatto che si sia già espressa con

scritto 24 luglio 2023, rispettivamente con la risposta di causa (cfr. supra

consid. 2.5), renda una decisione formale impugnabile (preceduta da

preavviso con possibilità, per l’assicurato, di presentare osservazioni con

eventuale produzione di ulteriore documentazione medica o economica) di

entrata o non entrata in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo,

dopo istruzione della causa, si pronunci nel merito del peggioramento.

Va qui

inoltre rilevato che, nella misura in cui, come accennato (cfr. supra consid.

2.5), il ricorrente si prevale di refertazione medica già presentata

nell’ambito della precedente domanda di prestazioni 26 agosto 2021 (e meglio i

rapporti medici 17 gennaio 2020 del dr. med. __________, 12 maggio 2020 del dr.

med. __________, 19 giugno 2020 del dr. med. __________, 24 marzo 2021 del dr.

med. __________), nella

DTF 136 V 369 il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in

giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a

prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del

Considerandi

27.

settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di

principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto

alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad

esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a

fattispecie conclusesi al momento della decisione. Simili elementi di

motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono perciò suscettibili

di riesame nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, né vi si può

rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid.

3.1.1

e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò

comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,

rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà

essere successivamente sopperita, neppure appellandosi all’obbligo

dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”

(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Ne consegue che gli elementi già valutati

dall’amministrazione e successivamente sottoposti al vaglio di questo Tribunale

(cfr. decisione dell’Ufficio AI del 8 settembre 2022 e decisione dello

scrivente Tribunale del 6 marzo 2023 di cui all’inc. 32.2022.70), non sono

quindi suscettibili di essere nuovamente esaminati nell’ambito di una revisione

o di una nuova domanda, a meno che non insorga un nuovo caso di assicurazione, non

ravvisandosi motivi che le avrebbero impedito di impugnare la menzionata

decisione giudiziaria.

2.6

Visto tutto quanto precede, la decisione

impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va

respinto.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore

in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la

disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61

lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)

la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in

caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del

ricorrente.

2.8

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.2), il ricorrente chiede di essere posto al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L’art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio (LAG), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si

tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.

7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento

al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nel

caso in disamina non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito

favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa

sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e di quelli

prodotti in sede ricorsuale, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all’insuccesso.

Come

esposto al considerando 2.4, gli atti prodotti in sede amministrativa non

contenevano elementi idonei a rendere verosimile un cambiamento dello stato di

salute dell’insorgente rispetto a quanto ritenuto nella decisione di diniego 8

settembre 2022 confermata dalla decisione di questo Tribunale del 6 marzo 2023.

Quanto alla refertazione medica prodotta successivamente alla decisione 4

luglio 2023, su cui fanno leva le argomentazioni ricorsuali, la stessa risultava

già da un esame sommario tardiva e, come tale, ininfluente ai fini del presente

giudizio.

In simili condizioni, l’istanza di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui ricevibile, è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Gli

atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze

conformemente ai considerandi.

4. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

5. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti