32.2023.84
Conferma decisione di non entrata in materia non avendo l’assicurato reso verosimile, in sede amministrativa, un peggioramento dello stato di salute. Atti medici prodotti per la prima volta in sede ricorsuale non vengono presi in considerazione. Trasmissione nuovi atti all’Ufficio AI
7 novembre 2023Italiano23 min
medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.84
FS
Lugano
7 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 luglio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Per
decisione 4 luglio 2023 preavvisata il 10 maggio 2023 l’Ufficio AI non è
entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata nell’aprile
2023 da RI 1, la cui precedente richiesta inoltrata nell’agosto 2021 era stata
respinta con decisione 8 settembre 2022, confermata da questa Corte con STCA
32.2022.70 del 6 marzo 2023.
1.2.
Contro tale decisione s’aggrava al TCA RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1, postulando l’annullamento della decisione impugnata e la concessione di una
rendita intera d’invalidità o, subordinatamente, il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché entri nel merito. Contesta in particolare la
valutazione clinica posta alla base del querelato provvedimento, producendo
della nuova refertazione medica. Insta altresì per la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Con
la risposta di causa l’amministrazione, con riferimento all’annotazione 14
settembre 2023 del medico SMR dr. __________, chiede il ritorno degli atti “per
procedere all’istruttoria”, ritenendo il rapporto medico 31 luglio 2023
della dr.ssa med. __________, prodotto con il ricorso, atto a giustificare
l’entrata in materia.
Con
scritto 5 ottobre 2023, la patrocinatrice dell’insorgente ha notificato di
aderire alla proposta di retrocessione formulata dall’amministrazione.
Il
19 ottobre 2023 il ricorrente ha prodotto il certificato municipale per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dalla cancelleria comunale e
corredato dalla documentazione economica di rito.
considerato in
diritto
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015;
STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. L’oggetto
del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione
l'Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.
Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di
non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto
l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non
corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
Per tale motivo, nella misura in cui nel caso in disamina viene
chiesto di procedere, sulla base della refertazione medica all’inserto e quella
prodotta col ricorso, ad una valutazione materiale del diritto alla rendita e
non solo di esaminare se a ragione o meno l'amministrazione ha rifiutato
di entrare in materia, il presente gravame s’appalesa irricevibile.
2.3. Giusta
l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve
dimostrare che il grado d'invalidità o di gran-de invalidità o il bisogno di
assistenza o di aiuto dovuto all'inva-lidità è cambiato in misura rilevante per
il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi
o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado
d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande
invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al
contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono
soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è
stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul di-ritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid.
3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p.
185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di
questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi
su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata
rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011
del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entra-re nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid.
2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4;
RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b,
105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le
condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica,
tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è
possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione
iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece
che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo
diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella
causa G.C., consid. 4).
In DTF
130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio,
secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Va ancora
rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI
(corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e
2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid
1c/aa).
Più la
precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto
più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(DTF
109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10
febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid.
2.3; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4. Nella
fattispecie in esame, gli atti medici prodotti in sede amministrativa non
apportano elementi che permettano di ritenere verosimile un peggioramento
rispetto alle valutazioni poste a fondamento della decisione 8 settembre 2022 dell’Ufficio
AI, confermata dalla decisione 6 marzo 2023 di questa Corte, e meglio il
rapporto finale del SMR del 12 novembre 2021, sulla base del quale
l’amministrazione aveva concluso per un’inabilità lavorativa in attività
abituale di pulitore d’auto indipendente del 50% dal 1° maggio 2020 e per una
piena abilità in attività adeguate dal 23 settembre 2021 in ragione di una “Sindrome
da disfunzione posturale a genesi prevalentemente discendente condizionante: -
Sindrome dolorosa dorso-lombare e lombare in scoliosi dorso-lombare sinistro
convessa di circa 10° con rilevante componente ipostenica” (doc. 22 incarto
AI).
In
effetti, con la domanda di prestazioni presentata nell’aprile 2023, RI 1 si è
limitato a produrre un certificato medico della dr.ssa med __________ che
attesta in maniera del tutto generica e senza ulteriori specificazioni
un’inabilità lavorativa del 100% dal 24 aprile 2023 al 24 giugno 2023 (cfr.
doc. 48 incarto AI), ciò che non può essere considerata un’attestazione medica
facente validamente e in maniera motivata stato di una (verosimile) rilevante
modifica della situazione accertata nell’ambito della precedente procedura
sfociata nella decisione 8 settembre 2022, confermata da questo Tribunale il 6
marzo 2023.
Né del
resto è possibile desumere un tale peggioramento dalla refertazione medica
prodotta in sede di osservazioni al progetto di decisione di non entrata in
materia 10 maggio 2023. Il certificato medico 25 maggio 2023 della dr.ssa med. __________,
attesta anch’esso genericamente e senza ulteriori specificazioni un’inabilità lavorativa
del 100% dal 25 maggio 2023 al 26 giugno 2023 (doc. 58 incarto AI). A giusto
titolo il medico SMR ha quindi ritenuto che dal profilo psicologico non fosse
stato reso verosimile un rilevante peggioramento, limitandosi la refertazione
prodotta ad indicare “una IL del 100% ma non descrive uno stato clinico
psichiatrico” (doc. 59 incarto AI).
Nel
rapporto medico 30 maggio 2023 il curante, dr. med. __________ ha invece
rilevato che:
"
Il Sig. RI 1 è un paziente, ex
gestore di autolavaggio, affetto da una scoliosi cervicodorso-lombare
progressiva presente gi dalla nascita, aggravatasi nel corso degli ultimi
anni. Il paziente da circa un anno presenta un peggioramento delle proprie
condizioni con comparsa di dolori dorso-lombari, ormai cronici, invalidanti,
carico-dipendenti, resistenti a tutti i trattamenti antalgici finora tentati.
Il paziente è stato sottoposto ad una valutazione
specialistica posturografica che ha evidenziato una grave sindrome da
disfunzione posturale con sindrome dolorosa dorso-lombare e scoliosi
dorso-lombare sinistra convessa di circa 10 gradi ed ad una nuova valutazione
reumatologica/neurologica.
Le condizioni attuali del paziente non gli permettono
più di eseguire la sua attività di gestore di autolavaggio così come non può
più eseguire attività lavorative affini che comportino la stazione eretta
prolungata od i movimenti ripetitivi di flesso-estensione del dorso e delle
spalle o lavori che comportino la posizione seduta per oltre un’ora. (…)”. (doc.
58 incarto AI)
Ora, la
diagnosi posta risulta essere la medesima di quella già indicata dallo stesso
curante con il “Rapporto medico: Integrazione professionale/Rendita” del
23 settembre 2021 (doc. 6 incarto AI pto. 3.1) e ritenuta dal medico SMR il
quale, proprio su tale base, con rapporto finale 12 novembre 2021 ha accertato
una capacità lavorativa completa in attività adeguata a far tempo dal 23
settembre 2021, evidenziando fra i limiti funzionali proprio la necessità di alternare
la postura al bisogno, quella di pause supplementari e che non sono più
possibili “posizioni inergonomiche per la colonna” (cfr. doc. 22 incarto
AI). Nella nuova certificazione il curante si limita ad indicare, senza porre
una nuova diagnosi, che “le condizioni attuali del paziente” implichino
l’impossibilità di eseguire “lavori che comportino la posizione seduta per
oltre un’ora”. Sennonché egli, oltre a non motivare tale considerazione, se
non indicando un peggioramento dei dolori del paziente senza oggettivare la sua
affermazione - e senza indicare chiaramente a quando sia da ricondurre tale
asserito peggioramento - non spiega perché le sopracitate limitazioni
funzionali stabilite dal SMR, il quale aveva anch’esso fra le altre cose
evidenziato la necessità di alternare la postura al bisogno, quella di disporre
di pause supplementari e di non assumere posizioni inergonomiche, non siano
adeguate alle condizioni del signor RI 1. Quanto alla valutazione specialistica
posturografica citata, non ci si può esimere dall’osservare che già il 18
giugno 2020 l’insorgente era stato sottoposto a tale esame il quale ha posto la
nota diagnosi di “Sindrome da disfunzione posturale […] Sindrome dolorosa
dorso-lombare e lombare in scoliosi dorso-lombare sinistra convessa di circa
10° […]” (cfr. doc. 6 incarto AI) già alla base della decisione di diniego 8
settembre 2022 e ora nuovamente ribadita dal curante. Se anche si trattasse di
un nuovo esame vi è pertanto da ritenere che il quadro clinico non sia mutato a
quello precedentemente ritenuto dall’amministrazione. Quanto alla “nuova
valutazione reumatologica/neurologica” nemmeno si comprende se il curante
si riferisca a nuovi esami - posteriori alla decisione di diniego 8 settembre
2022 - i cui risultati ad ogni modo non vengono riportati, o se si riferisca alle
poste a corredo della domanda di prestazioni 26 agosto 2021 i cui risultati
sono già stati esaminati dal SMR (cfr. doc. 6 incarto AI).
In
siffatte circostanze non si può che aderire alla conclusione del medico SMR che
nemmeno da questo profilo la documentazione medica proponga nuove diagnosi od
un quadro clinico differente da quello già noto e valutato.
Quanto
allo scritto 22 maggio 2023 del dr. med. __________ – si tratta di una missiva
indirizzata al curante dr. med. __________ con cui lo informa sull’esito delle
visite eseguite sul comune paziente. Con annotazione 19 giugno 2023 – il medico
SMR ha confrontato lo status rilevato nella succitata missiva con quello
ritenuto nel suo rapporto finale 12 novembre 2021 concludendo che non emergesse
un quadro clinico differente, né una nuova diagnosi rispetto a quanto da lui
valutato. A tale conclusione occorre prestare adesione ritenuto come il dr.
med. __________ non evidenzia in alcun modo che sia intervenuto un
peggioramento delle condizioni dell’assicurato successivamente alla decisione
di diniego dell’8 settembre 2022, né si esprime sulla capacità lavorativa
dell’assicurato.
Ne
discende che, non avendo l’insorgente reso verosimile una modifica rilevante
della sua situazione invalidante in sede amministrativa – richiamato inoltre il
suevocato principio secondo cui quanto più breve è il lasso di tempo trascorso
dalla decisione precedente (nella fattispecie quella resa l’8 settembre 2022,
confermata il 6 marzo 2023 da questa Corte) tanto più rigorosamente vanno
apprezzate le allegazioni alla base della nuova domanda (in casu la domanda di
prestazioni 28 aprile 2023) – la decisione di non entrata in materia 4 luglio
2023 deve essere confermata, il ricorso non meritando pertanto accoglimento.
La
documentazione medica prodotta per la prima volta dopo l’emissione della
surriferita decisione non muta l’esito del giudizio e ciò per i motivi che
seguono.
2.5. Il 20 luglio 2023,
all’amministrazione è pervenuto un nuovo rapporto medico del dr. med. __________
datato 19 luglio 2023, facente anch’esso stato di un peggioramento dello stato
di salute, corredato da molteplici rapporti di valutazioni cliniche, alcuni dei
quali già presentati nell’ambito della precedente domanda di prestazioni 26
agosto 2021. Dopo aver sottoposto tale documentazione al vaglio del SMR, con
scritto 24 luglio 2023 l’amministrazione ha indicato di confermare la decisione
di non entrata in materia 4 luglio 2023 (cfr. doc. 67 incarto AI).
Con il
gravame l’assicurato ha prodotto dell’ulteriore, nuova refertazione medica
(cfr. supra consid. 1.2).
Esaminata
tale documentazione, in data 14 settembre 2023 il medico SMR ha rilevato: “Certificazione
di malattia psichiatrica presente dal mese di aprile 2023 e mai oggettivata
prima se non con un certificato a firma della Dr.ssa __________ del 31.01.2023 [recte:
31.07.2023]. Per questo motivo si ritiene giustificato entrare in materia”.
Da qui la proposta di “ritornare
gli atti all’UAI per procedere all’istruttoria” formulata
dall’amministrazione in sede di risposta di causa, a cui l’insorgente ha
aderito (cfr. supra consid. 1.2). Dalla formulazione adottata dall’Ufficio AI
(“In ricorso il referto della Dr.ssa Med. __________ datato 31 luglio è
stato ritenuto atto a giustificare l’entrata in materia sulla nuova domanda di
prestazioni dell’AI”) non si desume in modo chiaro se con ciò
l’amministrazione intendesse postulare l’annullamento della decisione impugnata
ed il conseguente rinvio degli atti per entrare nel merito della domanda di
prestazioni 28 aprile 2023, oppure la trasmissione degli allegati prodotti in
corso di causa, affinché potesse trattare gli stessi alla stregua di una nuova domanda
di prestazioni. Ad ogni modo si rileva quanto segue.
In STF 8C_457/2012 del
9 luglio 2012 l’Alta Corte ha giudicato corretto l’agire di un tribunale
cantonale che non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica
prodotta per la prima volta nella procedura ricorsuale e che andava considerata
nell’ambito di una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die
Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im kantonalen
Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt werden
können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen sind, falls
sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE 130 V 64 E.
5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den
angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF
Fatti
I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del 15 aprile 2010),
il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto
che un tribu-nale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all’obbli-go per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per
rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove
l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle
prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti
medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione
di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova do-manda
senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere
sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della
normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano
successivamente alla decisione di non entrata in materia devono
essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni
(rispettivamente di revisione).
Quanto
alla proposta formulata nella risposta di causa dall’Ufficio AI, nella misura
in cui bisogna ritenere che la stessa sia da intendersi come una richiesta di
annullamento della decisione 4 luglio 2023 e del conseguente rinvio degli atti
per entrare nel merito, la stessa configura un’adesione (acquiescenza)
integrale alla pretesa di causa attorea (cfr. STF 9C_570/2007 del 5 marzo 2008,
consid. 1.2., STCA 36.2009.180 del 25 gennaio 2010, p. 4 e segg.; STCA
32.2021.132 del 29 marzo 2022, consid. 2.4).
Secondo la giurisprudenza del TFA (ora TF), in caso
di acquiescenza e transazione durante la procedura giudiziaria, spetta al
giudice verificare la legalità dell’accordo (RCC 1988 p. 423 consid. 2c; per la
transazione art. 50 cpv. 3 LPGA: Kieser, ATSG Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra
2003, art. 50 nota 3 p. 502 ss e nota 16 p. 507; SVR 1996 AHV Nr. 74 p. 223;
STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 p. 421; DTF 112 V 175/176; DTF 104 V
162; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 3. Edizione, Berna 2003,
p. 463-463).
Stante quanto sopra, anche nella misura in cui occorra
interpretare la richiesta dell’Ufficio AI quale adesione alle richieste attoree
di annullamento della decisione impugnata e di rinvio degli atti, alla stessa, formulata
sulla base di atti medici prodotti tardivamente ai sensi della surriferita
giurisprudenza federale, non può essere dato seguito e la pronuncia
amministrativa deve essere confermata.
La documentazione medica prodotta (per la prima volta) dopo
la decisione di non entrata in materia 4 luglio 2023 (docc. C, D, E e doc. 65
incarto AI con allegati) – a valere quale ulteriore nuova domanda
dell’assicurato – deve quindi essere trasmessa all’Ufficio AI affinché,
dopo esame della stessa e al di là del fatto che si sia già espressa con
scritto 24 luglio 2023, rispettivamente con la risposta di causa (cfr. supra
consid. 2.5), renda una decisione formale impugnabile
(preceduta da
preavviso con possibilità, per l’assicurato, di presentare osservazioni con
eventuale produzione di ulteriore documentazione medica o economica) di
entrata o non entrata in materia ai sensi dell’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI e, in caso affermativo,
dopo istruzione della causa, si pronunci nel merito del peggioramento.
Va qui
inoltre rilevato che, nella misura in cui, come accennato (cfr. supra consid.
2.5), il ricorrente si prevale di refertazione medica già presentata
nell’ambito della precedente domanda di prestazioni 26 agosto 2021 (e meglio i
rapporti medici 17 gennaio 2020 del dr. med. __________, 12 maggio 2020 del dr.
med. __________, 19 giugno 2020 del dr. med. __________, 24 marzo 2021 del dr.
med. __________), nella
DTF 136 V 369 il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in
giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a
prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del
Considerandi
27.
settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di
principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto
alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad
esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a
fattispecie conclusesi al momento della decisione. Simili elementi di
motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono perciò suscettibili
di riesame nell’ambito di una revisione o di una nuova domanda, né vi si può
rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid.
3.1.1
e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò
comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,
rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà
essere successivamente sopperita, neppure appellandosi all’obbligo
dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”
(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Ne consegue che gli elementi già valutati
dall’amministrazione e successivamente sottoposti al vaglio di questo Tribunale
(cfr. decisione dell’Ufficio AI del 8 settembre 2022 e decisione dello
scrivente Tribunale del 6 marzo 2023 di cui all’inc. 32.2022.70), non sono
quindi suscettibili di essere nuovamente esaminati nell’ambito di una revisione
o di una nuova domanda, a meno che non insorga un nuovo caso di assicurazione, non
ravvisandosi motivi che le avrebbero impedito di impugnare la menzionata
decisione giudiziaria.
2.6
Visto tutto quanto precede, la decisione
impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va
respinto.
2.7
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore
in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del
ricorrente.
2.8
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.2), il ricorrente chiede di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L’art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio (LAG), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b). Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si
tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 p. 48 consid.
7b, p. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento
al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).
Nel
caso in disamina non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito
favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa
sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e di quelli
prodotti in sede ricorsuale, la vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all’insuccesso.
Come
esposto al considerando 2.4, gli atti prodotti in sede amministrativa non
contenevano elementi idonei a rendere verosimile un cambiamento dello stato di
salute dell’insorgente rispetto a quanto ritenuto nella decisione di diniego 8
settembre 2022 confermata dalla decisione di questo Tribunale del 6 marzo 2023.
Quanto alla refertazione medica prodotta successivamente alla decisione 4
luglio 2023, su cui fanno leva le argomentazioni ricorsuali, la stessa risultava
già da un esame sommario tardiva e, come tale, ininfluente ai fini del presente
giudizio.
In simili condizioni, l’istanza di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui ricevibile, è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Gli
atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze
conformemente ai considerandi.
4. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
5. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti