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Decisione

32.2023.85

Adesione a proposta UAI di concedere una rendita anche per i periodi precedenti, l’amministrazione avendo riconosciuto di aver a torto determinato il grado AI per tali periodi sulla base di una decisione LAINF di oltre un decennio prima. Modifica decisione impugnata (+ diritto a mezza rendita)

17 novembre 2023Italiano16 min

nata nel 1963, di formazione fotografa (con AFC) ed infermiera psichiatrica (con

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Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2023.85

jv/gm

Lugano

17 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul

ricorso del 5 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 19 luglio 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1963, di formazione fotografa (con AFC) ed infermiera psichiatrica (con

diploma) e da ultimo attiva quale infermiera psichiatrica, l’8/13 gennaio 2000

ha presentato una prima domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità

lavorativa del 50% a seguito di un infortunio della circolazione stradale occorsole

nel maggio 1994 (docc. 1-3 e 140-150 incarto AI).

Esperita

l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 18 gennaio 2001 di

rifiuto di prestazioni, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 17 incarto

AI).

1.2. Il 25/29

luglio 2003 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni (docc.

20 e 21 incarto AI).

Con

decisione del 16 aprile 2007, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI

ha posto l’assicurata al beneficio di mezza rendita (grado d’invalidità del

56%) dal 1. gennaio 2003 al 31 ottobre 2004 (docc. 47, 61, 63, 69 e 75 incarto

AI).

1.3. Il 16/24

marzo 2015 ed il 15/16 dicembre 2021 l’assicurata ha presentato ulteriori

domande di prestazioni a motivo di un peggioramento del suo stato valetudinario

(docc. 80, 83 e 90 incarto AI).

Giustificata

l’entrata in materia (docc. 84-88 incarto AI), richiamato l’incarto LAINF (docc.

92, 95, 97 e 99 incarto AI), il questionario medico dal curante dr. __________

(specialista in chirurgia ortopedica) (docc. 93 e 96 incarto AI) ed il

questionario per il datore di lavoro (doc. 94 incarto AI), l’Ufficio AI ha

sottoposto il caso al medico SMR (doc. 100 incarto AI). Quest’ultimo ha

allestito il rapporto del 9 marzo 2023 (doc. 122 incarto AI). Poste le seguenti

diagnosi:

"Diagnosi con ripercussione

sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 938 Codice danno

funzionale: 10

Sindrome lombo-spondilogena cronica su/con:

·

stato dopo politrauma nel 1994 con 5 fratture del bacino

·

stato dopo stabilizzazione L5/S1 con Cliff il 06.08.2018

·

stato dopo denervazione faccettaria con radiofrequenza L4/L5,

L5/S1 il 15.6.2015

·

stato dopo denervazione percutanea con radiofrequenza faccette

lombare L4/L5, L5/S1 a sx l’08.01.2018

Stato dopo operazione ed ablazione di gangli articolari ai 2 polsi

su/con:

·

attualmente lieve diminuzione della mobilità per la flessione

ventrale.

Esiti di infortunio del maggio 1994 (frattura instabile del bacino

con frattura acetabolare, frattura del sacro e frattura ischiopubica) con artrosi

postraumatica articolazione sacroileale sinistra – alterazione degenerativa postraumatica

articolazione interapofisaria posteriore a sinistra del segmento L5/S1 con

conseguente disturbo funzionale articolazione sacroiliaca sinistra e disturbo

funzionale faccettaria L5/S1

Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Artralgie di origine indeterminata su/con:

·

iniziale poliartrosi delle dita

·

nessun segno per malattia reumatologica infiammatoria.”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi di

incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale ed in attività adeguata*

Periodi

Docs

75

13.8.2014-8.10.2014

Rapporto chirurgia ortopedica del dr. __________ del

20 giugno 2022

30

9.10.2014-26.10.2014

75

27.10.2014-9.2.2015

30

10.2.2015-30.4.2015

75

1.5.2015-17.7.2015

30

18.7.2015-6.1.2018

100

7.1.2018-15.1.2018

30

16.1.2017-18.7.2018

75

19.7.2018-4.8.2018

100

5.8.2018-11.11.2018

75

12.11.2018-31.12.2018

30

1.1.2019-22.3.2022

100

23.3.2022-11.4.2022

75

12.4.2022-continua

* attività abituale considerata: infermiera e aiuto ergoterapista;

prognosi stazionaria.

Con

rapporto 30 novembre 2022 il consulente SIP ha chiuso il mandato, non

ravvisando provvedimenti professionali utili (doc. 102 incarto AI).

1.4. Con

progetto di decisione del 9 marzo 2023 (doc. 121 incarto AI) l’Ufficio AI, calcolata

la media retrospettiva (docc. 119 e 120 incarto AI) e rilevato che la domanda

di prestazioni era tardiva (art. 29 cpv.1 LAI), ha prospettato il diritto ad

una rendita intera dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1. marzo 2022 e

continua.

Con

osservazioni del 19 aprile 2023 l’assicurata ha contestato il progetto di

decisione, adducendo come per i periodi in cui il medico SMR ha indicato

un’incapacità lavorativa del 30% ella presentava invece un’incapacità

lavorativa del 50%, come desumibile dalla documentazione medica allestita dal

curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica) e prodotta in

allegato (doc. 126 incarto AI)

Con

decisione del 19 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 9

marzo 2023 (docc. 130-137 incarto AI).

1.5. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 19 luglio 2023, postulandone la modifica nel senso di

riconoscerle anche il diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 (mese dal

quale la domanda d’invalidità non è più da considerare tardiva; art. 29 cpv. 1

LAI) al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2022,

subordinatamente l’annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI.

Sostiene

che laddove il curante non ha attestato un’incapacità lavorativa superiore in

concomitanza con le infiltrazioni e gli interventi chirurgici del 2015 e del

2018 il medico SMR, basandosi sul rapporto del medico fiduciario del 1. luglio

2004 (doc. 233 incarto AI) e sulla decisione LAINF del 2 febbraio 2005 (doc.

240, pag. 729 incarto AI), abbia erroneamente indicato un’incapacità lavorativa

(ed un grado d’invalidità) del 30%, nonostante il dr. __________ avesse

indicato un peggioramento globale della situazione valetudinaria (almeno) dal

2011 e si fosse espresso esclusivamente sull’incapacità lavorativa – del 50% –

nell’attività di infermiera psichiatrica e non sull’incapacità lavorativa

globale. Detto altrimenti, l’insorgente contesta il fatto che l’Ufficio AI

fosse partito dall’assunto secondo cui quando il curante non attestava

un’incapacità lavorativa, facesse stato quanto accertato oltre dieci anni prima

in ambito LAINF, nonostante un peggioramento globale del suo stato di salute,

peggioramento che precedeva e si estendeva oltre al periodo degli interventi

invasivi a cui si è sottoposta. Tali circostanze imponevano all’amministrazione

una rivalutazione globale dello stato di salute e della capacità lavorativa

dell’insorgente, ciò che non è avvenuto. Per questo motivo il medico SMR

avrebbe dovuto indicare un’incapacità lavorativa del 50% nei periodi per cui ha

accertato invece una capacità lavorativa del 70%, rispettivamente un’incapacità

Considerandi

lavorativa del 30%.

1.6

Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la valutazione medica del SMR in

punto all’incapacità lavorativa accertata, chiedendo la conferma della

decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.7

Con

scritto del 17 ottobre 2023 la ricorrente ha evidenziato come la valutazione

dell’Ufficio AI si sia fondata sugli accertamenti dell’assicuratore infortuni.

Quest’ultimo si è sempre limitato ad attestare un’incapacità lavorativa

relativa al guadagno assicurato quale infermiera psichiatrica a tempo parziale

(50%), non l’incapacità lavorativa globale, ragione per cui l’Ufficio AI non

poteva seguire ciecamente le conclusioni dell’assicuratore LAINF ma avrebbe

dovuto procedere con accertamenti propri. In tal senso, l’insorgente ha

prodotto il rapporto del 13 ottobre 2023 del dr. __________ nel quale il

curante attesta di essere sempre partito dall’assunto che l’insorgente potesse

lavorare, nella migliore delle ipotesi, al 50% come infermiera psichiatrica

quale unica attività lavorativa di cui era a conoscenza, senza mai esprimersi

sulla capacità lavorativa in altre attività (VIII+1/2).

1.8

Con

scritto del 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato che, stante le

delucidazioni di cui al rapporto del 13 ottobre 2023 del curante, il medico SMR

ha sostituito il suo rapporto del 9 marzo 2023 con quello del 20 ottobre 2023,

accertando un’incapacità lavorativa del 50% per tutti i periodi in cui nel

precedente rapporto era indicata al 30%. Ricalcolando la media retrospettiva,

l’amministrazione, pur ribadendo la tardività della domanda che determinava il

versamento delle prestazioni solo dal 1. novembre 2015 (art. 29 cpv. 1 LAI), ha

così riassunto l’evoluzione del grado d’invalidità dell’insorgente:

“(…)

-

Grado AI del 75% dal 01.11.2014

al 31.10.2015;

-

Grado AI del 50% dal

01.11.2015

(3 mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 31.10.2018;

- Grado AI del 100% dal 01.11.2018 (3 mesi dopo il

peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI) al 31.03.2019;

- Grado AI del 50% dal 01.04.2019 (3 mesi dopo il

miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 30.06.2022;

- Grado AI del 75% dal 01.07.2022 (3 mesi dopo il peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI)

(invece che dal 1. marzo 2022, poiché non si tratta più di un risorgere ai

sensi dell’art. 29bis OAI)”.

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la modifica della decisione impugnata

nel senso di riconoscere alla ricorrente il diritto a mezza rendita (con grado

d’invalidità del 50%) dal 1. novembre 2015 al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile

2019.

al 30 giugno 2022 ed il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2022

(X+1-3).

1.9

Con

scritto del 6 novembre 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la

proposta dell’Ufficio AI (XII).

considerato in

diritto

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2

Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1.

marzo 2022 in avanti o se, come postulato dalla ricorrente, dev’esserle

riconosciuto anche il diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 al 31 agosto

2018.

e dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2022.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra

prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato

prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il

diritto anteriore.”.

In

casu è incontestato che il diritto alla rendita dell’insorgente è nato prima

della modifica legislativa (cfr. supra consid. 1.4., 1.5. e 1.8.) e che al

momento della sua entrata in vigore la ricorrente aveva già compiuto

cinquantacinque anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). Ne consegue che,

conformemente alla lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica

legislativa, alla presente fattispecie si applica il diritto previgente.

Ogni

riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo

indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021.

2.3

Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8

della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta

permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o

psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28.

cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4

In

concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio

AI con scritto del 27 ottobre 2023 e condivisa dalla ricorrente il 6 novembre

2023.

In

effetti, quanto addotto dall’insorgente nel ricorso (cfr. supra consid. 1.5.)

trova riscontro nella documentazione agli atti.

Dalla

cartella clinica della ricorrente (doc. 126 incarto AI) si evince in

particolare un peggioramento globale del suo stato valetudinario,

potenzialmente già dal 2011 (doc. 126, pagg. 364-367 incarto AI), il curante avendo

altresì rilevato nel 2014 che, pur lavorando al 50%, ella poteva rendere al

massimo al 30%, auspicando una nuova valutazione della capacità lavorativa (doc.

126, pag. 368 incarto AI). Sempre dalla cartella clinica si desume che le

attestazioni di incapacità lavorativa allestite dal curante erano riferite

esclusivamente all’attività lavorativa quale infermiera psichiatrica (doc. 126,

pagg. 369, 372, 373, 375, 379 incarto AI), unica attività svolta a far tempo

dalla decisione LAINF del 2 febbraio 2005, ciò che trova riscontro anche nella

presa di posizione del dr. __________ del 17 aprile 2023 prodotta con le

osservazioni al preavviso ed in sede di ricorso (doc. 126, pag. 362 e seg.; I,

allegato A2) e ribadita nel rapporto 13 ottobre 2023 (cfr. supra consid. 1.8.).

Alla

luce delle surriferite refertazioni l’amministrazione non poteva limitarsi ad

indicare un’incapacità lavorativa superiore al 30% (determinato sulla base del

rapporto del medico fiduciario e della decisione LAINF del 2005) solo in

occasione degli interventi invasivi a cui si è sottoposta l’insorgente, ma

avrebbe dovuto procedere ad una valutazione globale dell’evoluzione dello stato

valetudinario e dell’incapacità lavorativa globale a prescindere dalla

decisione LAINF del 2005.

Solo

nelle more del ricorso l’Ufficio AI ha ammesso, sulla base del nuovo rapporto

SMR del 20 ottobre 2023, l’errato (in)agire ed il peggioramento globale dello

stato valetudinario, aumentando la percentuale d’incapacità lavorativa

precedentemente indicata dal 30% al 50%, ricalcolando il grado d’invalidità e,

quindi, il diritto alla rendita, proponendo la modifica della decisione impugnata

(cfr. supra consid. 1.8.). A tal proposito si rileva un refuso nell’indicazione

del diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre 2018,

l’amministrazione avendo erroneamente indicato il 31 agosto 2018 quale termine

del citato periodo.

Conseguentemente,

la decisione del 19 luglio 2023 va modificata come auspicato dalle parti, nel

senso che RI 1 ha diritto a mezza rendita AI dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre

2018.

(grado d’invalidità del 50%), ad una rendita intera dal 1. novembre 2018

al 31 marzo 2019 (grado d’invalidità del 100%), ad una mezza rendita AI dal 1.

aprile 2019 al 30 giugno 2022 (grado d’invalidità del 50%) e ad una rendita

intera dal 1. luglio 2022 (grado del 75%), con versamento dal 1. novembre 2015.

2.5

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio

2021.

ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un

avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 19 luglio 2023 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a mezza

rendita dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre 2018 con grado del 50%, ad una

rendita intera dal 1. novembre 2018 al 31 marzo 2019 con grado del 100%, a mezza

rendita dal 1. aprile 2019 al 30 giugno 2022 con grado del 50% e ad una rendita

intera dal 1. luglio 2022 con grado del 75%, con versamento dal 1. novembre

2015.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti