32.2023.85
Adesione a proposta UAI di concedere una rendita anche per i periodi precedenti, l’amministrazione avendo riconosciuto di aver a torto determinato il grado AI per tali periodi sulla base di una decisione LAINF di oltre un decennio prima. Modifica decisione impugnata (+ diritto a mezza rendita)
17 novembre 2023Italiano16 min
nata nel 1963, di formazione fotografa (con AFC) ed infermiera psichiatrica (con
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2023.85
jv/gm
Lugano
17 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul
ricorso del 5 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 luglio 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1963, di formazione fotografa (con AFC) ed infermiera psichiatrica (con
diploma) e da ultimo attiva quale infermiera psichiatrica, l’8/13 gennaio 2000
ha presentato una prima domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità
lavorativa del 50% a seguito di un infortunio della circolazione stradale occorsole
nel maggio 1994 (docc. 1-3 e 140-150 incarto AI).
Esperita
l’istruttoria, l’Ufficio AI ha emanato la decisione del 18 gennaio 2001 di
rifiuto di prestazioni, cresciuta incontestata in giudicato (doc. 17 incarto
AI).
1.2. Il 25/29
luglio 2003 l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni (docc.
20 e 21 incarto AI).
Con
decisione del 16 aprile 2007, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI
ha posto l’assicurata al beneficio di mezza rendita (grado d’invalidità del
56%) dal 1. gennaio 2003 al 31 ottobre 2004 (docc. 47, 61, 63, 69 e 75 incarto
AI).
1.3. Il 16/24
marzo 2015 ed il 15/16 dicembre 2021 l’assicurata ha presentato ulteriori
domande di prestazioni a motivo di un peggioramento del suo stato valetudinario
(docc. 80, 83 e 90 incarto AI).
Giustificata
l’entrata in materia (docc. 84-88 incarto AI), richiamato l’incarto LAINF (docc.
92, 95, 97 e 99 incarto AI), il questionario medico dal curante dr. __________
(specialista in chirurgia ortopedica) (docc. 93 e 96 incarto AI) ed il
questionario per il datore di lavoro (doc. 94 incarto AI), l’Ufficio AI ha
sottoposto il caso al medico SMR (doc. 100 incarto AI). Quest’ultimo ha
allestito il rapporto del 9 marzo 2023 (doc. 122 incarto AI). Poste le seguenti
diagnosi:
"Diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 938 Codice danno
funzionale: 10
Sindrome lombo-spondilogena cronica su/con:
·
stato dopo politrauma nel 1994 con 5 fratture del bacino
·
stato dopo stabilizzazione L5/S1 con Cliff il 06.08.2018
·
stato dopo denervazione faccettaria con radiofrequenza L4/L5,
L5/S1 il 15.6.2015
·
stato dopo denervazione percutanea con radiofrequenza faccette
lombare L4/L5, L5/S1 a sx l’08.01.2018
Stato dopo operazione ed ablazione di gangli articolari ai 2 polsi
su/con:
·
attualmente lieve diminuzione della mobilità per la flessione
ventrale.
Esiti di infortunio del maggio 1994 (frattura instabile del bacino
con frattura acetabolare, frattura del sacro e frattura ischiopubica) con artrosi
postraumatica articolazione sacroileale sinistra – alterazione degenerativa postraumatica
articolazione interapofisaria posteriore a sinistra del segmento L5/S1 con
conseguente disturbo funzionale articolazione sacroiliaca sinistra e disturbo
funzionale faccettaria L5/S1
Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Artralgie di origine indeterminata su/con:
·
iniziale poliartrosi delle dita
·
nessun segno per malattia reumatologica infiammatoria.”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi di
incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale ed in attività adeguata*
Periodi
Docs
75
13.8.2014-8.10.2014
Rapporto chirurgia ortopedica del dr. __________ del
20 giugno 2022
30
9.10.2014-26.10.2014
75
27.10.2014-9.2.2015
30
10.2.2015-30.4.2015
75
1.5.2015-17.7.2015
30
18.7.2015-6.1.2018
100
7.1.2018-15.1.2018
30
16.1.2017-18.7.2018
75
19.7.2018-4.8.2018
100
5.8.2018-11.11.2018
75
12.11.2018-31.12.2018
30
1.1.2019-22.3.2022
100
23.3.2022-11.4.2022
75
12.4.2022-continua
* attività abituale considerata: infermiera e aiuto ergoterapista;
prognosi stazionaria.
Con
rapporto 30 novembre 2022 il consulente SIP ha chiuso il mandato, non
ravvisando provvedimenti professionali utili (doc. 102 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 9 marzo 2023 (doc. 121 incarto AI) l’Ufficio AI, calcolata
la media retrospettiva (docc. 119 e 120 incarto AI) e rilevato che la domanda
di prestazioni era tardiva (art. 29 cpv.1 LAI), ha prospettato il diritto ad
una rendita intera dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1. marzo 2022 e
continua.
Con
osservazioni del 19 aprile 2023 l’assicurata ha contestato il progetto di
decisione, adducendo come per i periodi in cui il medico SMR ha indicato
un’incapacità lavorativa del 30% ella presentava invece un’incapacità
lavorativa del 50%, come desumibile dalla documentazione medica allestita dal
curante dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica) e prodotta in
allegato (doc. 126 incarto AI)
Con
decisione del 19 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 9
marzo 2023 (docc. 130-137 incarto AI).
1.5. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 19 luglio 2023, postulandone la modifica nel senso di
riconoscerle anche il diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 (mese dal
quale la domanda d’invalidità non è più da considerare tardiva; art. 29 cpv. 1
LAI) al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2022,
subordinatamente l’annullamento e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI.
Sostiene
che laddove il curante non ha attestato un’incapacità lavorativa superiore in
concomitanza con le infiltrazioni e gli interventi chirurgici del 2015 e del
2018 il medico SMR, basandosi sul rapporto del medico fiduciario del 1. luglio
2004 (doc. 233 incarto AI) e sulla decisione LAINF del 2 febbraio 2005 (doc.
240, pag. 729 incarto AI), abbia erroneamente indicato un’incapacità lavorativa
(ed un grado d’invalidità) del 30%, nonostante il dr. __________ avesse
indicato un peggioramento globale della situazione valetudinaria (almeno) dal
2011 e si fosse espresso esclusivamente sull’incapacità lavorativa – del 50% –
nell’attività di infermiera psichiatrica e non sull’incapacità lavorativa
globale. Detto altrimenti, l’insorgente contesta il fatto che l’Ufficio AI
fosse partito dall’assunto secondo cui quando il curante non attestava
un’incapacità lavorativa, facesse stato quanto accertato oltre dieci anni prima
in ambito LAINF, nonostante un peggioramento globale del suo stato di salute,
peggioramento che precedeva e si estendeva oltre al periodo degli interventi
invasivi a cui si è sottoposta. Tali circostanze imponevano all’amministrazione
una rivalutazione globale dello stato di salute e della capacità lavorativa
dell’insorgente, ciò che non è avvenuto. Per questo motivo il medico SMR
avrebbe dovuto indicare un’incapacità lavorativa del 50% nei periodi per cui ha
accertato invece una capacità lavorativa del 70%, rispettivamente un’incapacità
Considerandi
lavorativa del 30%.
1.6
Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la valutazione medica del SMR in
punto all’incapacità lavorativa accertata, chiedendo la conferma della
decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.7
Con
scritto del 17 ottobre 2023 la ricorrente ha evidenziato come la valutazione
dell’Ufficio AI si sia fondata sugli accertamenti dell’assicuratore infortuni.
Quest’ultimo si è sempre limitato ad attestare un’incapacità lavorativa
relativa al guadagno assicurato quale infermiera psichiatrica a tempo parziale
(50%), non l’incapacità lavorativa globale, ragione per cui l’Ufficio AI non
poteva seguire ciecamente le conclusioni dell’assicuratore LAINF ma avrebbe
dovuto procedere con accertamenti propri. In tal senso, l’insorgente ha
prodotto il rapporto del 13 ottobre 2023 del dr. __________ nel quale il
curante attesta di essere sempre partito dall’assunto che l’insorgente potesse
lavorare, nella migliore delle ipotesi, al 50% come infermiera psichiatrica
quale unica attività lavorativa di cui era a conoscenza, senza mai esprimersi
sulla capacità lavorativa in altre attività (VIII+1/2).
1.8
Con
scritto del 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato che, stante le
delucidazioni di cui al rapporto del 13 ottobre 2023 del curante, il medico SMR
ha sostituito il suo rapporto del 9 marzo 2023 con quello del 20 ottobre 2023,
accertando un’incapacità lavorativa del 50% per tutti i periodi in cui nel
precedente rapporto era indicata al 30%. Ricalcolando la media retrospettiva,
l’amministrazione, pur ribadendo la tardività della domanda che determinava il
versamento delle prestazioni solo dal 1. novembre 2015 (art. 29 cpv. 1 LAI), ha
così riassunto l’evoluzione del grado d’invalidità dell’insorgente:
“(…)
-
Grado AI del 75% dal 01.11.2014
al 31.10.2015;
-
Grado AI del 50% dal
01.11.2015
(3 mesi dopo il miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 31.10.2018;
- Grado AI del 100% dal 01.11.2018 (3 mesi dopo il
peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI) al 31.03.2019;
- Grado AI del 50% dal 01.04.2019 (3 mesi dopo il
miglioramento; art. 88a cpv. 1 OAI) al 30.06.2022;
- Grado AI del 75% dal 01.07.2022 (3 mesi dopo il peggioramento; art. 88a cpv. 2 OAI)
(invece che dal 1. marzo 2022, poiché non si tratta più di un risorgere ai
sensi dell’art. 29bis OAI)”.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la modifica della decisione impugnata
nel senso di riconoscere alla ricorrente il diritto a mezza rendita (con grado
d’invalidità del 50%) dal 1. novembre 2015 al 31 agosto 2018 e dal 1. aprile
2019.
al 30 giugno 2022 ed il diritto ad una rendita intera dal 1. luglio 2022
(X+1-3).
1.9
Con
scritto del 6 novembre 2023 l’insorgente ha comunicato di condividere la
proposta dell’Ufficio AI (XII).
considerato in
diritto
in ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1. settembre 2018 al 31 marzo 2019 e dal 1.
marzo 2022 in avanti o se, come postulato dalla ricorrente, dev’esserle
riconosciuto anche il diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 al 31 agosto
2018.
e dal 1. aprile 2019 al 28 febbraio 2022.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra
prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il
diritto anteriore.”.
In
casu è incontestato che il diritto alla rendita dell’insorgente è nato prima
della modifica legislativa (cfr. supra consid. 1.4., 1.5. e 1.8.) e che al
momento della sua entrata in vigore la ricorrente aveva già compiuto
cinquantacinque anni (cfr. supra consid. 1.1. in initio). Ne consegue che,
conformemente alla lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica
legislativa, alla presente fattispecie si applica il diritto previgente.
Ogni
riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo
indicazione contraria, va pertanto inteso nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2021.
2.3
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4
In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata dall’Ufficio
AI con scritto del 27 ottobre 2023 e condivisa dalla ricorrente il 6 novembre
2023.
In
effetti, quanto addotto dall’insorgente nel ricorso (cfr. supra consid. 1.5.)
trova riscontro nella documentazione agli atti.
Dalla
cartella clinica della ricorrente (doc. 126 incarto AI) si evince in
particolare un peggioramento globale del suo stato valetudinario,
potenzialmente già dal 2011 (doc. 126, pagg. 364-367 incarto AI), il curante avendo
altresì rilevato nel 2014 che, pur lavorando al 50%, ella poteva rendere al
massimo al 30%, auspicando una nuova valutazione della capacità lavorativa (doc.
126, pag. 368 incarto AI). Sempre dalla cartella clinica si desume che le
attestazioni di incapacità lavorativa allestite dal curante erano riferite
esclusivamente all’attività lavorativa quale infermiera psichiatrica (doc. 126,
pagg. 369, 372, 373, 375, 379 incarto AI), unica attività svolta a far tempo
dalla decisione LAINF del 2 febbraio 2005, ciò che trova riscontro anche nella
presa di posizione del dr. __________ del 17 aprile 2023 prodotta con le
osservazioni al preavviso ed in sede di ricorso (doc. 126, pag. 362 e seg.; I,
allegato A2) e ribadita nel rapporto 13 ottobre 2023 (cfr. supra consid. 1.8.).
Alla
luce delle surriferite refertazioni l’amministrazione non poteva limitarsi ad
indicare un’incapacità lavorativa superiore al 30% (determinato sulla base del
rapporto del medico fiduciario e della decisione LAINF del 2005) solo in
occasione degli interventi invasivi a cui si è sottoposta l’insorgente, ma
avrebbe dovuto procedere ad una valutazione globale dell’evoluzione dello stato
valetudinario e dell’incapacità lavorativa globale a prescindere dalla
decisione LAINF del 2005.
Solo
nelle more del ricorso l’Ufficio AI ha ammesso, sulla base del nuovo rapporto
SMR del 20 ottobre 2023, l’errato (in)agire ed il peggioramento globale dello
stato valetudinario, aumentando la percentuale d’incapacità lavorativa
precedentemente indicata dal 30% al 50%, ricalcolando il grado d’invalidità e,
quindi, il diritto alla rendita, proponendo la modifica della decisione impugnata
(cfr. supra consid. 1.8.). A tal proposito si rileva un refuso nell’indicazione
del diritto a mezza rendita dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre 2018,
l’amministrazione avendo erroneamente indicato il 31 agosto 2018 quale termine
del citato periodo.
Conseguentemente,
la decisione del 19 luglio 2023 va modificata come auspicato dalle parti, nel
senso che RI 1 ha diritto a mezza rendita AI dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre
2018.
(grado d’invalidità del 50%), ad una rendita intera dal 1. novembre 2018
al 31 marzo 2019 (grado d’invalidità del 100%), ad una mezza rendita AI dal 1.
aprile 2019 al 30 giugno 2022 (grado d’invalidità del 50%) e ad una rendita
intera dal 1. luglio 2022 (grado del 75%), con versamento dal 1. novembre 2015.
2.5
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio
2021.
ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un
avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 19 luglio 2023 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto a mezza
rendita dal 1. novembre 2015 al 31 ottobre 2018 con grado del 50%, ad una
rendita intera dal 1. novembre 2018 al 31 marzo 2019 con grado del 100%, a mezza
rendita dal 1. aprile 2019 al 30 giugno 2022 con grado del 50% e ad una rendita
intera dal 1. luglio 2022 con grado del 75%, con versamento dal 1. novembre
2015.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti