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Decisione

32.2023.86

In passato concessa all'assicurata una rendita per tempo limitato. Dopo due decisioni di non entrata nel merito su due nuove domande, quarta richiesta. Decisione di non entrata nel merito. Conferma del TCA, non è stata resa verosimile una modifica della situazione

29 gennaio 2024Italiano45 min

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.86

FC

Lugano

29 gennaio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione dell’ 8 agosto 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata

nel 1969, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________ (doc.

AI pag. 80, 184 e 185), il 27 novembre 2017 ha inoltrato una richiesta di

prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da un “malessere

psichico”. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con

decisione del 22 maggio 2018 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

In accoglimento del ricorso presentato dall’assicurata, il TCA, mediante

pronuncia del 25 ottobre 2018, ha annullato tale decisione e rinviato gli atti

all’amministrazione per accertamenti medici ulteriori e nuova pronuncia.

1.2. Di conseguenza,

l’Ufficio AI, fatta allestire una perizia psichiatrica dal __________, con

decisione del 12 luglio 2019 ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una

rendita intera dal 1. marzo 2018 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1

lett. b LAI) al 30 giugno 2018 (prestazione versata dal 1° maggio 2018 per

tardività della domanda; doc. AI pag. 343).

Questa

decisione è stata confermata dal TCA con pronuncia del 13 luglio 2020 (inc. 32.2019.158).

1.3. Mediante

decisioni dell’11 febbraio 2021 e 13 dicembre 2022 l’amministrazione non è

entrata nel merito di ulteriori domande di prestazioni presentate il 9 dicembre

2020 e il 2 novembre 2022 (doc. AI pag. 467, 515).

1.4. L’assicurata

ha presentato una quarta domanda di prestazioni nel maggio 2023, sulla base di

nuove certificazioni mediche (doc. AI pag. 522-524). Sentito il SMR, mediante

decisione dell’8 agosto 2023 – confermativa di un progetto del 15 maggio precedente,

dopo nuova valutazione del SMR di un’ulteriore certificazione del curante, e di

un rapporto di degenza presso la clinica __________ dal 27 giugno al 6 luglio

2023 (doc. AI pag. 554, 555, 569 e 580) – l’amministrazione non è entrata nel

merito, ritenendo che la documentazione medica prodotta non rendeva verosimile

una modifica della situazione (doc. AI pag. 573).

1.5. Con il

presente ricorso l’assicurata ha contestato la decisione di non entrata in

materia, dichiarandosi totalmente inabile al lavoro e allegando, oltre a documentazione

già agli atti, una nuova certificazione del 25 agosto 2023 del dr. __________

(doc. D).

1.6. Con la risposta

di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata,

evidenziando che con la nuova domanda l’assicurata non aveva reso plausibile

una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria e, di conseguenza,

della sua capacità lavorativa, come peraltro concluso dal medico SMR.

Il 9

ottobre 2023 la ricorrente si è ribadita nelle sue richieste e ha prodotto un

ulteriore certificato del dr. __________ L’ufficio AI ha confermato la bontà

della decisione contestata in quanto, al momento dell’emanazione della stessa,

l’entrata in materia non risultava giustificata (VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non

entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se

l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito

della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se

l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di

entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa

ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla

questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica

delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta

(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;

RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.3. Il 1. gennaio 2022, ossia prima

dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)

modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che

concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare sull’invalidità e sulla rendita

nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.

luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima

concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto

alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,

n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita

emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

in caso di nascita del

diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, l’assicurata ha presentato la quarta domanda di prestazioni nel

maggio 2023 (cfr. supra consid. 1.4), ragione per cui l’eventuale diritto a

prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa (cfr.

artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI). Visto quanto precede, in casu torna

applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.4.

Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella

domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o

il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per

grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il

grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una

grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere

diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata

soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87

cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche

alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è

stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Se

una richiesta di prestazioni è stata

rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non

entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per

contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il

diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V

108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der

Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono

soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario

che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una

modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della

rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata

in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile

1991 nella causa G.C., consid. 4).

In DTF

130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato

un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato.

È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche

se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015

consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007

del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Infine,

più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,

l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è

di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123

consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3).

2.5. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato

che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella

nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno

fare riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo

secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve

impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in

questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della

domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono

invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda

(cfr. consid. 3.2).

2.6. D’altra parte,

per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla

salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito

che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,

324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98). Al riguardo ha

inoltre avuto modo di precisare che:

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2)

Secondo la giurisprudenza del TFA,

siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello

sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,

la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con

riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato

nella DTF 137 V 64:

" (…)

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”.

Nella DTF 141 V 281 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata

nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,

il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano

essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle

terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la

questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere

ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve

ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.7. Nella

fattispecie in esame, nell’ambito della decisione del 12 luglio 2019 (poi

confermata dal TCA il 13 luglio 2020; cfr. inc. 32.2019.158), l’Ufficio AI, a

seguito del rinvio statuito dal TCA con la pronuncia del 25 ottobre 2018, ha fatto

allestire una perizia psichiatrica dal __________ e, sulla base delle relative

conclusioni (confermate dal SMR), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad

una rendita intera dal 1. marzo (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI) al 30 giugno 2018, rendita versata dal 1° maggio 2018 per tardività (doc.

AI pag. 343).

Secondo

le conclusioni della perizia del __________ del 18 marzo 2019 e del complemento

del 23 maggio 2019 (confermate anche dal medico SMR il 1. aprile 2019 e 27

maggio 2019, doc. AI pag. 289 e 341), se al termine dell’anno di carenza, da

aprile 2017, l’assicurata era stata incapace al lavoro in ogni attività, dal 1.

luglio 2018 era da considerare nuovamente abile in misura completa. Nella

citata perizia è stata posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “Episodio depressivo maggiore di grado grave con sintomi

psicotici in remissione completa (F32/4)”, e sono state escluse le diagnosi

– menzionate dai curanti – di disturbo depressivo attuale, schizofrenia o disturbi

deliranti, così come anche altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa. È pure stato osservato che le discrepanze tra quanto riferito e

quanto oggettivabile in sede peritale non facevano propendere per una effettiva

sofferenza dell'assicurata e che le addotte limitazioni funzionali erano scarsamente

plausibili (doc. AI pag. 250 e 339).

Va

pure osservato che in sede di valutazione del 1° aprile 2019 il medico SMR

aveva pure considerato la valutazione fiduciaria del 26 gennaio 2018 per la

cassa malati della dr.ssa __________, internista, per la quale non vi erano

limitazioni nell’esercizio dell’ultima attività svolta e il rapporto del dr. __________,

ortopedico, del 27 aprile 2018 [il quale, poste le diagnosi di “(…) Sindrome

d’impingement sottoacromiale spalla destra con tendinopatia sovraspinato,

borsite sottoacromiale e artrosi acromioclavicolare. Sospetta radicolopatia

irritativa C6 destra. Discopatia, osteocondrosi e uncartrosi cervicale C5-C7.

Sindrome del dolore cronico e sospetta fibromialgia. Sindrome del tunnel

carpale destra. Alterazione sottocutanea zona deltoidea destra, probabilmente

lipomi. (…)”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa dal 1. marzo sino

al 30 giugno 2018 per i disturbi alla spalla destra; doc. AI pag. 190, 289-292].

Nelle annotazioni del 30 settembre, 22 ottobre e 14 novembre 2019 il SMR aveva

pure preso posizione sulle svariate certificazioni prodotte, segnatamente del

dr. __________ (per il quale l’assicurata era inabile totalmente per la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e disturbi di attacco di panico)

e del dr. __________, giudicando che le stesse non apportavano elementi nuovi

e/o variazioni significative ed oggettive di elementi già valutati in

precedenza, non ponevano nuove diagnosi precise e circostanziate, non

trattandosi in ogni modo di malattie di lunga durata, (doc. AI pag. 376, 398 e

407).

Nella pronuncia

del 13 luglio 2020 il TCA ha concluso che non vi era motivo per scostarsi da

tali considerazioni, per le quali tanto nell’attività abituale quanto in

un’attività adeguata, al termine dell’anno di carenza l’assicurata era stata

inabile totalmente dal 1. marzo al 30 giugno 2018, ma dal 1. luglio 2018 era nuovamente

da considerare abile in misura piena (inc. 32.2019.158).

Nel

dicembre 2020 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni,

producendo una relazione del dr. Martini del 26 novembre 2020 attestante

un’inabilità lavorativa completa e un peggioramento delle condizioni

dell’assicurata “sia a livello delle discopatie della colonna cervicale,

dorsale e lombare con controlli recenti di MRI alla clinica __________ che lo

confermano, con controlli al __________, essendo in causa una sindrome

deficitaria di Barré-Liéou in atto e persistente (vertigini, cefalee,

oscuramento della vista, dolori alle spalle ed in sede occipitale, un forte

stato depressivo consequenziale)”. Il medico SMR, nell’Annotazione del 9

dicembre 2020 ha concluso:

"

(…) Sulla scorta di tate

documentazione possiamo affermare:

1) Non

esiste un esame obiettivo condotto sull'A che documenti un peggioramento di una

condizione clinica precedente o una nuova diagnosi per una malattia di lunga

durata ai sensi dell'ICDIO, i disturbi sofferti dall'A ed i suoi limiti

funzionali se non generiche affermazioni evoluzione in peggioramento col

tempo ...La paziente non è in grado di intraprendere nessun lavoro di tipo psico-fisico;

2) Non

esiste un aggiustamento/rimaneggiamento/aumento della terapia farmacologica.

Riguardo la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa seguita dall'A viene

postulata la seguente generica attestazione: Le cure attuali, compresa la

fisioterapia risultano cure palliative, che migliorano solo temporaneamente i

dolori, ma senza arrivare ad una vera guarigione;

3) Non

viene descritto alcun blocco funzionale;

4) Non

esiste alcuna attestazione di ricovero ospedaliere né tanto meno di accesso al

PS;

5)

L'accertamento radiologico RM colonna cervicale è del 08.09.2017 ed è già stato

analizzato con la precedente domanda Al e sottoposto alla valutazione della

Dr.ssa __________ che l'ha considerato nella sua valutazione fiduciaria per __________

del 26.01.2018;

6) Tutta

la documentazione presentata dall'A non presenta nuove informazioni,

rispettivamente aggravamento di condizioni cliniche già note.” (doc. AI pag. 445)

Sulla

base di queste conclusioni l’amministrazione, mediante decisione dell’11

febbraio 2021, non è entrata nel merito della domanda (doc. AI pag. 467).

Il 31

ottobre 2022 l’assicurata ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni,

con nuovi documenti, facendo valere un’inabilità lavorativa completa per

depressione e attacchi di panico, malattie croniche e invalidanti. La domanda è

stata nuovamente evasa con una decisione di non entrata nel merito del 13

dicembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI pag. 515). In

quest’occasione l’assicurata aveva in particolare prodotto un rapporto di trasferimento

al __________ dal reparto di medicina interna dell’__________, dopo degenza dal

17 al 20 ottobre 2022, per cefalea e ipertensione arteriosa (doc. AI pag. 505);

una lettera d’uscita dopo una degenza dal 20 al 22 ottobre 2022 presso il __________

per “sindrome coronarica acuta di tipo NSTEMI, trattata con angioplastica

percutanea (PTCA) ed impianto di un singolo stent medicato (DES)” (doc. AI

pag. 500); un rapporto del dr. __________ del 10 novembre 2022 (che

sottolineava l’aggravamento della situazione psico-fisica e confermava la

presenza di problemi reumatici diffusi, cardiologici importanti, emicrania

tensiva su malattia di Barré-Liéou, problemi ortopedici alla colonna vertebrale

per presenza di discopatie multiple destabilizzate, ipertensione arteriosa, dislipidemia

concausale a disturbi ormonali, problemi gastrointestinali; doc. AI pag. 498)

e, infine, un certificato di inabilità completa del 16 novembre 2022 del dr. __________

(doc. AI pag. 499).

La

documentazione era stata sottoposta al SMR, il quale, con Annotazione del 24

novembre 2022, aveva ritenuto non giustificata l’entrata in materia, in assenza

di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti,

osservando che l’assicurata era “stata vittima di recenti episodi

ipertensivi e sindrome coronarica acuta di tipo NSTEMI prontamente

diagnosticati e trattati con successo a seguito di una breve degenza dal

17.10.2022 al 20.10.2022. Non sono presenti esiti relativi a tali patologie” e,

di conseguenza, non si era “in presenza di patologie comportanti malattie di

lunga durata o invalidanti”. Su quanto riferito dal dr. __________, il SMR aveva

osservato che lo stesso rievocava i consueti, già noti e valutati in precedenza

disturbi reumatologici, ginecologici, endocrinologici e riferiti alla temporanea

riacutizzazione dell'emicrania in relazione con i picchi ipertensivi, ritenuto

che nemmeno i problemi gastrointestinali provocavano una malattia di lunga

durata e invalidante. Quanto al quadro psichiatrico, a detta del SMR la

certificazione del dr. __________ attestava un generico stato psichico

peggiorato e ribadiva le note diagnosi non connotate tuttavia oggettivamente e

da prognosi e terapia (doc. AI pag. 514).

2.8. Nel maggio

2023 l’assicurata ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni allegando una

certificazione dello studio medico del dr. __________ del 24 aprile 2023

attestante un peggioramento, con “una sintomatologia afferente alla classe

dei Disturbi deliranti persistenti (ICD-10: F22)”, “una forte

deflessione timica e diverse somatizzazioni istericofobiche”, con diversi

malesseri ascritti dalla paziente alla magia nera e poteri soprannaturali (doc.

AI pag. 522). Ha pure fatto pervenire un breve scritto del 19 aprile 2023 del

curante dr. __________, certificante un peggioramento (doc. AI pag. 523). Agli

atti pure la già nota lettera di trasferimento dall'__________ al __________

per proseguimento delle cure.

In

merito a tali documenti si sono dettagliatamente espressi il dr. __________,

psichiatra e la dr.ssa __________, specialista in medicina del lavoro, del SMR,

concludendo nel senso che “in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di

modificazioni significative di fatti medici noti e giustificazione di malattia

di lunga durata, non è giustificata l'entrata in materia.” (doc. AI pag.

538; cfr. in esteso al consid. 2.9).

Con

progetto di decisione del 15 maggio 2023 l’amministrazione ha quindi preannunciato

la non entrata nel merito sulla domanda di prestazioni (doc. AI pag. 546).

L’assicurata

si è opposta al progetto di decisione, producendo ulteriori documenti medici, i

quali sono stati nuovamente sottoposti alla dr.ssa __________ del SMR, la quale

il 1° giugno e l’8 agosto 2023 ha confermato che non erano stati evidenziati fatti

nuovi, rispettivamente modificazioni significative di fatti medici noti,

ragione per cui non era giustificata l'entrata in materia (doc. AI pag. 555,

582; cfr. in esteso al consid. 2.9).

Con

decisione dell’8 agosto 2023 è quindi stata confermata la non entrata nel

merito della nuova domanda come segue:

" (…)

Considerazioni:

Con

decisione del 12.07.2019, le abbiamo attribuito una rendita limitata con grado Al

del 100% dal 01.03.2018 al 30.06.2018.

Tale decisione è stata in seguito confermata dal Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del

13.07.2020.

Con

decisioni dell'11.02.2021 e del 13.12.2022 non si è entrati nel merito delle

successive richieste di Prestazioni Al in

quanto la documentazione medica trasmessaci non ha apportato elementi nuovi atti a giustificare una nuova

valutazione.

In data

05.05.2023 inoltra una nuova richiesta con allegati un rapporto medico

24.04.2023 del Dr. __________, certificato medico 19.04.2023 Dr. __________ e

lettera di trasferimento del 10.11.2022 del Servizio di medicina interna

dell'Ospedale __________ di __________. Il nostro Servizio Medico Regionale

ritiene, dopo attenta valutazione, che in assenza di fatti nuovi

rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti e

giustificazione di malattia di lunga durata, non si entra nel merito della

nuova richiesta di Prestazioni Al.

Decidiamo

pertanto

Non si

entra nel merito della nuova richiesta di Prestazioni Al.

Audizione

Abbiamo

ricevuto lo scritto del Dr. med. __________ del 23.05.2023 e la sua lettera del

20.07.2023 con allegato il rapporto della degenza presso la Clinica __________ dal 27.06.2023 al 06.07.2023.

Il tutto

è stato sottoposto all'attenzione del nostro Servizio medico regionale (SMR)

che, dopo accurata valutazione, conclude indicando che in assenza di fatti

nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti, non

è giustificata l'entrata in materia.

Pertanto

il nostro progetto di decisione del 15.05.2023 è confermato. (doc. AI pag. 573)

Davanti

al TCA l’assicurata ha prodotto ancora uno scritto del dr. __________ del 25

agosto 2023 (doc. D) e un certificato del dr. __________ del 6 ottobre 2023

(doc. VI/1) oltre a documenti già agli atti (cfr. in esteso al consid. 2.10).

2.9.

In

concreto, tutto ben considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite

valutazioni del medico SMR, questo Giudice deve concludere che, con la sua

nuova domanda di prestazioni, l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento

di una modifica rilevante della sua situazione valetudinaria, ossia tale da

incidere sulla capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione formale del

12 luglio 2019 con la quale, dopo valutazione del merito, le è stata attribuita

una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2018

(cfr. consid. 1.2).

In

effetti, la nuova richiesta si basa sostanzialmente su documentazione

attestante le già note affezioni innanzitutto psichiche, le quali erano

state attentamente e approfonditamente vagliate dal __________ nella perizia

del 18 marzo 2019, nel complemento del 23 maggio 2019 (doc. AI pag. 250 e 339)

e pure dallo psichiatra del SMR nelle varie valutazioni eseguite anche

nell’ambito dell’evasione, mediante decisione di non entrata nel merito, delle

richieste di prestazioni del dicembre 2020 e novembre 2022.

In

effetti, lo psichiatra curante dr. __________, nella sua certificazione del 24

aprile 2023, non fa altro che ribadire le diagnosi già esposte in precedenza e

sostanzialmente sovrapponibili a quanto descritto dai periti interpellati in

occasione della decisione del 12 luglio 2019.

A

ragione in effetti lo psichiatra del SMR dr. __________, nelle sue Annotazioni

dell’11 maggio 2023, ha concluso che lo studio __________ attestava un generico

stato psichico peggiorato con un quadro clinico compromesso, ponendo la diagnosi

di “disturbi deliranti persistenti (ICD-10: F22)” a fronte della

somministrazione del Test di Rorschach, avvenuta in data 24 aprile 2023, ma la

cui testistica non era stata allegata. Ha quindi rilevato che tale patologia

era già stata presa in considerazione in diagnosi differenziale ed esclusa dal

perito del __________ dr. __________ e osservato che già nell’aprile 2019 il

dr. __________ aveva ricordato che un test per quanto acclarato sia, quando somministrato

a soggetti appartenenti ad estrazioni culturali non appartenenti al campione di

riferimento per la valutazione del medesimo, perde nella totalità il proprio

valore e potere psicometrico (doc. AI pag. 538). Tale certificazione non

permetteva dunque di formulare una valutazione differente dello stato di salute

e della capacità lavorativa rispetto a quanto approfonditamente chiarito prima

della resa della decisione del 12 luglio 2019, ragione per cui non appariva

giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag. 538).

A

queste conclusioni va prestata adesione.

In

effetti le diagnosi elencate dal dr. __________ erano già sostanzialmente state

messe in evidenza nella perizia del __________del 18 marzo 2019 eseguita dal

dr. __________, specialista in psichiatria. Quest’ultimo aveva in effetti attestato

un episodio depressivo maggiore di grado grave con sintomi psicotici in

remissione completa (ICD 10; F32.4; doc. AI pag. 267), e le relative

conclusioni erano state condivise anche dal medico SMR (rapporto medico del 1°

aprile 2019, doc. AI pag. 289).

Per

quanto riguarda in particolare la diagnosi di disturbi deliranti persistenti

(ICD-10: F22) e di deflessione timica con diverse somatizzazioni isterico-fobiche,

con pertinenza il dr. __________, sempre nell’annotazione dell’11 maggio 2023,

ha ricordato che la dr.ssa __________, che seguiva l’assicurata prima del dr. __________,

nel suo rapporto medico del 18 gennaio 2018 aveva già riferito di espressioni deliranti

e riferite alla magia nera, con pensieri di carattere ipocondriaco e tratti

paranoici e conseguenti difficoltà a dormire, perdita di appetito, agitazione,

con anche un episodio di svenimento al lavoro. La curante aveva quindi impostato

una terapia farmacologica, che aveva portato ad un miglioramento. Secondo il

dr. __________ dunque le idee di carattere delirante erano di entità nettamente

minore rispetto al passato e rappresentavano comunque idee “rinforzate dal

background culturale della donna e di conseguenza risultano di difficile

risoluzione”. Del resto il dr. __________ ha pure fatto riferimento a quanto

espresso nella valutazione peritale per __________ dal dr. __________ il 6

settembre 2017, il quale, chinandosi sull'importanza e sul coinvolgimento degli

aspetti culturali, aveva sottolineato che i discorsi dell’assicurata fossero “infarciti

di tematiche a contenuto persecutorio in cui si apprezza una fondamentale azione

patoplastica culturale”, essa sentendosi “vittima di una fattura o di un

malocchio”, con una visione del mondo plasmata dall'azione della cultura,

nell’ambito della quale ella, per contrastare il tono dell’umore deflesso, l’abulia,

l’astenia e il ritiro sociale marcato, metteva in atto come misura la lettura

del __________. Il dr. __________ ha inoltre riepilogato quanto concluso dal

dr. __________ nella perizia del __________, nella quale in modo articolato erano

state escluse le diagnosi di disturbo depressivo attuale e di schizofrenia e

disturbi deliranti. In quella sede era stata esclusa la diagnosi di schizofrenia

e riferito di un quadro migliorato all'epoca dell'ultima certificazione della dr.ssa

__________ del gennaio 2018 (che la riteneva abile al 50%) e da febbraio-marzo

e comunque dopo la presa in carico del dr. __________, con farmacologia

inalterata. Al momento della sua valutazione il perito non aveva più

obiettivato alcun segno depressivo, bensì il permanere di riferita ideazione

delirante e di sensazioni cenestopatiche interpretate dall’assicurata sulla

base della magia nera. Il dr. __________ aveva quindi espresso le sue

perplessità circa la presenza di un disturbo delirante, anche perché a suo

avviso “si deve sempre essere molto prudenti a giudicare deliranti

interpretazioni magiche della realtà espresse da persone in cui la cultura

possa avere un effetto molto importante nel giustificare alcuni tipi di

credenze”, le vaghe cenestopatie non potendo in ogni modo essere inquadrate

come disturbo da somatizzazione (doc. AI pag. 543).

Sempre

nell’Annotazione dell’11 maggio 2023, il dr. __________ del SMR ha ancora

riferito che il dr. __________, nel complemento peritale del 23 maggio 2019,

circa le osservazioni del dr. __________ in merito all'esclusione dei disturbi deliranti

persistenti, aveva nuovamente sottolineato come andava considerato l'aspetto culturale

ed etnopsichiatrico potendosi parlare di "esagerazione della

sintomatologia” piuttosto che di vera e propria simulazione.

A tali

complete e approfondite considerazioni dello psichiatra del SMR, che portano ad

escludere che sia stata resa verosimile una rilevante modifica della situazione,

questo giudice deve aderire.

Anche

per quanto riferito alle affezioni somatiche, a ragione il medico SMR,

sempre nell’Annotazione dell’11 maggio 2023, ha illustrato come il breve

scritto del dr. __________ costituisse una “generica certificazione di stato

clinico peggiorato in assenza di diagnosi, status clinico e valetudinario,

prognosi ed indicazione di incapacità lavorativa” (doc. AI pag. 543).

Con

riferimento al rapporto relativo alla degenza all’Ospedale __________ dal 17 al

20 ottobre 2022 per cefalea e ipertensione arteriosa, attestante quanto segue:

"

Diagnosi attive

1.

Sospetta sindrome coronarica acuta tipo

NSTEMI

Considerandi

2.

Ipertensione arteriosa di grado 2-3 in corso di accertamenti DD essenziale DD

secondaria

(meno probabile)

-

attuale: crisi ipertensive con screzio troponinico DD NSTEMI

- sintomatica per cefalea inabituale e dolore toracico

atipico

-

angio-TC aorta completa (18.10.2022): non segni di dissezione aortica

-

ecocardiografia-TT (19.10.2022): ventricolo sinistro con funzione sistolica

globale e regionale normale, F Estimata 65%. Alterato rilasciamento. Restanti

reperti nella norma.

Nessun

versamento pericardico. Aorta ascendente non dilatata

- Duplex

arterie renali (20.10.2022): assenti stenosi significative lungo l'arteria renale

destra e sinistra

- danno

d'organo:

cardiopatia ipertensiva; assenza di proteinuria

• da

prevedere visita oftalmologica

3.

Angioma epatico

-

angio-TC aortica (18.10.2022): formazione tondeggiante, ipervascolare, di circa

2.

cm si osserva a livello del IV segmento epatico, probabile espressione di

angioma

4.

Cefalea con caratteristiche abituali di emicrania senza aura

- RM

cerebri (2016): normale esame RM ed angio-RM arterioso endocranico

Comorbidità

-

Sindrome ansioso-depressiva, Discopatie multiple colonna vertebrale, fibromialgia”

la

dr.ssa __________ del SMR si è così espressa:

" La relata di trasferimento dall'Ospedale __________

di __________ al __________ è già stata

integralmente

presentata dall'A in precedenza ed è presente in archivio informatico al 21.11.2022.

Ribadisco quanto già affermato in data 24.11.2022:

L'A nelle

ultime settimane accedeva diverse volte in Pronto Soccorso (PS) per crisi ipertensive

associate dolore toracico forti cefalee. L'A, che all'anamnesi prossima quindi

ancora recentemente, paucisintomatica per la nota emicrania, vittima durante un

viaggio in __________ ed al suo rientro in Ticino di crisi ipertensive

associate dolore toracico forti cefalee.

Gli

episodi ipertensivi (con picchi fine 240 mm Hg) hanno avuto quale correlato sintomatologico

forte dolore cervico-occipitale ... poi irradiato all'emicranio di destra al rachide

dorsale con annessa nausea, dolore toracico oppressivo, dispnea sudorazione fredda.

Per tale sintomatologia l'A si presentata al PS sia in __________ (07.10.2022

12.10.2022

come si evince dalla valutazione decorso di AD1) che in Ticino

(15.10.22-17.10.2022). Stanti le condizioni cliniche riscontrate all'ultimo

accesso al PS del 17.1 02022 seguito il ricovero presse il Reparto di Medicina

Interna dal 17.10.2022 al 20.10.2022. A gli ECG i Colleghi di Medicina Interna

documentano ritmo sinusale regolare senza segni per ischemia acuta in atto,

mentre decorsi troponinici mostrano una cinetica in salita. Pertanto in accordo

con i colleghi cardiologi, si ipotizza un quadro di sospetta sindrome

coronarica acuta tipo NSTEMI per cui si inizia trattamento con Aspirina cardio

oltre buon controllo pressorio, nitrati in riserva/liquemina dosaggio

profilattico. l Colleghi della Medicina Interna dopo aver escluso emergenze ed

urgenze quali problematiche endocraniche acute, attraverso l'esecuzione di una

TAC cerebrale, dissezione aortica, tramite angio-TAC aortica danni d'organo

(assenza d'ischemia cardiaca in atto, ecocardiografia che mostra un ventricolo

sinistre ipertrofico con FÉ conservata 65% in assenza di altre particolarità;

assenza di proteinuria, assenza di alterazioni elettrolitiche di. alterazioni

funzionalità renale; assenza di ipersurrenalismo, esclusione di

feocromocitoma), in presenza di dolore toracico oppressivo oltre bruciore

epigastrico, cefalea dolore al rachide accompagnati da rialzo troponinico, dopo

consulte con Colleghi cardiologi, decidono per un successivo trasferimento in

emodinamica per esecuzione di coronarografia.

Durante

la successiva degenza presso CCT (20-22.10.2022) viene documentata l'esecuzione

di coronarografia. Riassumendo l'A viene sottoposta a coronarografia per

sindrome coronarica acuta trattata PTCA e posa di singolo STENT, prontamente,

con successo senza alcuna complicazione. Al termine della procedura viene

riscontrato regolare mantenimento della funzione cardiaca ed assenza di vizi

valvolari cardiaci.”

Tale valutazione è completa e

approfondita e va condivisa.

Tutto

ben considerato il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno quindi a ragione

concluso che in assenza di fatti nuovi rispettivamente di modificazioni

significative di fatti medici e giustificazione di malattia di lunga durata non

era giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag. 545).

Del resto,

nemmeno quanto addotto dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di

decisione di non entrata nel merito del 15 maggio 2023 (doc. AI pag. 546)

permette diversa conclusione.

L’assicurata

ha fatto in quella sede pervenire uno scritto del dr. __________ (attestante

uno stato di salute precario e preannunciante un ricovero a __________; doc. AI

pag. 554), in merito al quale la dr.ssa __________ del SMR ha osservato il 1°

giugno 2023:

“Nella

relazione del curante di base Dr. __________ non esiste una diagnosi ai sensi dell'ICD

10; non viene descritto alcuno status clinico e valetudinario atto a motivare

un eventuale peggioramento dello stato di salute presentato attualmente dall'A;

nel breve

scritto del curante di base Dr. __________ viene attestato un generico stato

sia fisico sia psichico precario senza alcuna indicazione circa prognosi,

evoluzione nel tempo e certificazione-quantificazione d'incapacità lavorativa

attuale;

non

esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella

fino ad ora assunta;

non

esiste la prescrizione di terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa nemmeno per

il mantenimento di un normale trofismo

muscolare; non viene attestato alcun

blocco funzionale;

non

esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al PS;

esiste solo una generica attestazione da

parte del curante di base circa la necessità di ricovero presso __________ per

una generica sintomatologia dolorosa che si è aggravata;

non

esiste alcuna recente visita specialistica ne l'esecuzione di approfondimenti paraclinici

e strumentali.

In

conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni

significative di fatti medici noti non giustificata l'entrata in materia.”

(doc. AI pag. 555)

Inoltre,

l’assicurata ha pure prodotto il rapporto di dimissione della clinica __________

relativo ad una degenza dal 27 giugno al 6 luglio 2023 per palpitazioni,

iperemesi e brachialgie sinistre con diagnosi di cervicalgia, dolore toracico

(sospetta origine muscolare) in “paziente con precedente ischemia miocardica”,

oltre a ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete mellito di nuovo

riscontro, con dimissioni della paziente “in buone condizioni di salute”

(doc. AI pag. 569). La dr.ssa __________ si è così espressa l’8 agosto 2023:

" (...) Non viene attestata alcuna incapacità lavorativa.

Ribadisco nuovamente quanto già affermato

in data 24.11.2022 e 11.05.2023: assenza di patologie invalidanti e di malattie

di lunga durata. Anche i Colleghi della Clinica di __________, escludono

un'ischemia cardiaca in atto sia attraverso ECG che attraverso dosaggi ematici

di laboratorio, immagini radiologiche con

Rx toracico nativo nonché successiva ergometria negativa mentre sospettano

un'origine muscolare dei dolori toracici. Anche la terapia antalgica prescritta

dai curanti della Clinica di __________ ben si inserisce nel quadro della nota fibromialgia, patita dall'A da anni. Infine i Colleghi della __________ attestano la nota

cervicalgia sicuramente già presente e valutata

sin dalla valutazione fiduciaria per __________ esperita dalla Dr.ssa __________

(26.01.2018)." (doc. AI pag. 582)

A

ragione la dr.ssa __________ ha quindi confermato che “in assenza di

fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici

noti e giustificazione di malattia di lunga durata, non è giustificata

l'entrata in materia” (doc. AI pag. 581).

A tale

conclusione, tratta sulla base di un’attenta valutazione medica, questo Giudice

deve aderire. Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, le nuove

certificazioni prodotte dall’assicurata non riportano in effetti alcun fatto

medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già

precedentemente valutati dal __________ e dai medici del SMR, rispettivamente

non rendono verosimile un peggioramento duraturo delle sue condizioni e di

conseguenza della sua capacità lavorativa, successivamente alla decisione del 12

luglio 2019, con la quale, sulla base dell’approfondita valutazione peritale,

era stata stabilita – in modo vincolante – una ritrovata abilità lavorativa dell’100% in ogni attività successivamente al mese di luglio 2018.

Questo

Giudice, attentamente vagliato l’insieme degli atti medici, non ha quindi

motivo di distanziarsi dall'apprezzamento dei medici SMR. Giova del resto

ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come

pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare

capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della

persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di

competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Non va

del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla

nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico

curante, anche se specialista, hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione

del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del

23.

aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V

161). In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr.

STFA I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

In conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della

resa del querelato provvedimento dell’8 agosto 2023, una notevole modifica

nelle condizioni di salute nell’ambito della procedura amministrativa avviata

con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2023, giustamente l’Ufficio AI

non è entrato nel merito della stessa.

2.10

Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede,

quindi tardivamente, l’assicurata ha prodotto, oltre a documentazione già agli

atti, un nuovo scritto del 25 agosto 2023 del curante dr. __________ che

ha affermato che la paziente era affetta da varie e complesse patologie

invalidanti, quali importante sindrome ansioso depressiva, fibromialgia, cefalee,

multiple discopatie alla colonna vertebrale “che rendono difficile la

deambulazione e la stazione eretta” (doc. D). Ha pure prodotto uno scritto del

6.

ottobre 2023 del dr. __________, il quale ha affermato:

" il presente al fine di certificare il progressivo

peggioramento sintomatologico della paziente summenzionata, sia dal punto di

vista psichico che dal punto di vista fisico. Ella versa in una condizione

depressiva via via sempre più invalidante caratterizzata da ritiro sociale,

mancanza di progettazione e di spinta vitale. La sintomatologia neurovegetativa

diviene cardine della propria esistenza che la porta ad abbandonarsi allo

sconforto e a concentrare le cure solo ed unicamente sui sintomi corporei. Ciò'

è dovuto anche per via della sintomatologia psicotica che la porta a perdere

qualsiasi tipo di critica della patologia mentale di cui soffre.” (doc. VI/1)

Ora,

come dianzi anticipato (consid. 2.4. e 2.5), e come osservato dall’Ufficio AI

nella risposta di causa (IV) e nello scritto del 23 ottobre 2023 (VIII), secondo

la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in

materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in

considerazione in quanto tardive.

Infatti,

con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito

di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve

rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a mezzi di

prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.

In

questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti

prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.

3.2).

Nel

caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con

sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita

dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante

la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del

15.

aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva

accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un

tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico

prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova

domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi

all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per

rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove

l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle

prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti

medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede

all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una

nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione

deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito

della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano

successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre

prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di

revisione.

Nella

fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso o nel

corso della presente procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può

quindi modificare l’esito della presente vertenza. La stessa, unitamente ad

eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’effettivo intervento di un

peggioramento duraturo e tale da influire sulla capacità lavorativa (che in

occasione della decisione del 12 luglio 2019 era stata giudicata del 100% in

ogni attività), potrà se del caso essere prodotta nell’ambito di una futura nuova

domanda di prestazioni che l’assicurata è libera di presentare.

2.11

In

conclusione, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di

controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti