32.2023.86
In passato concessa all'assicurata una rendita per tempo limitato. Dopo due decisioni di non entrata nel merito su due nuove domande, quarta richiesta. Decisione di non entrata nel merito. Conferma del TCA, non è stata resa verosimile una modifica della situazione
29 gennaio 2024Italiano45 min
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.86
FC
Lugano
29 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 settembre 2023 di
RI 1
contro
la decisione dell’ 8 agosto 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1969, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie presso la __________ (doc.
AI pag. 80, 184 e 185), il 27 novembre 2017 ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti indicando di essere affetta da un “malessere
psichico”. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con
decisione del 22 maggio 2018 l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
In accoglimento del ricorso presentato dall’assicurata, il TCA, mediante
pronuncia del 25 ottobre 2018, ha annullato tale decisione e rinviato gli atti
all’amministrazione per accertamenti medici ulteriori e nuova pronuncia.
1.2. Di conseguenza,
l’Ufficio AI, fatta allestire una perizia psichiatrica dal __________, con
decisione del 12 luglio 2019 ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una
rendita intera dal 1. marzo 2018 (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1
lett. b LAI) al 30 giugno 2018 (prestazione versata dal 1° maggio 2018 per
tardività della domanda; doc. AI pag. 343).
Questa
decisione è stata confermata dal TCA con pronuncia del 13 luglio 2020 (inc. 32.2019.158).
1.3. Mediante
decisioni dell’11 febbraio 2021 e 13 dicembre 2022 l’amministrazione non è
entrata nel merito di ulteriori domande di prestazioni presentate il 9 dicembre
2020 e il 2 novembre 2022 (doc. AI pag. 467, 515).
1.4. L’assicurata
ha presentato una quarta domanda di prestazioni nel maggio 2023, sulla base di
nuove certificazioni mediche (doc. AI pag. 522-524). Sentito il SMR, mediante
decisione dell’8 agosto 2023 – confermativa di un progetto del 15 maggio precedente,
dopo nuova valutazione del SMR di un’ulteriore certificazione del curante, e di
un rapporto di degenza presso la clinica __________ dal 27 giugno al 6 luglio
2023 (doc. AI pag. 554, 555, 569 e 580) – l’amministrazione non è entrata nel
merito, ritenendo che la documentazione medica prodotta non rendeva verosimile
una modifica della situazione (doc. AI pag. 573).
1.5. Con il
presente ricorso l’assicurata ha contestato la decisione di non entrata in
materia, dichiarandosi totalmente inabile al lavoro e allegando, oltre a documentazione
già agli atti, una nuova certificazione del 25 agosto 2023 del dr. __________
(doc. D).
1.6. Con la risposta
di causa l’amministrazione ha chiesto di confermare la decisione impugnata,
evidenziando che con la nuova domanda l’assicurata non aveva reso plausibile
una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria e, di conseguenza,
della sua capacità lavorativa, come peraltro concluso dal medico SMR.
Il 9
ottobre 2023 la ricorrente si è ribadita nelle sue richieste e ha prodotto un
ulteriore certificato del dr. __________ L’ufficio AI ha confermato la bontà
della decisione contestata in quanto, al momento dell’emanazione della stessa,
l’entrata in materia non risultava giustificata (VIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2. Nel caso in esame, avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non
entrata in materia, questo giudice è unicamente chiamato a stabilire se
l’amministrazione ha correttamente oppure no rifiutato di esaminare il merito
della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa
ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla
questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica
delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta
(SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a;
RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.3. Il 1. gennaio 2022, ossia prima
dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che
concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705). La Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1.
luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima
concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto
alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie,
n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita
emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
in caso di nascita del
diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, l’assicurata ha presentato la quarta domanda di prestazioni nel
maggio 2023 (cfr. supra consid. 1.4), ragione per cui l’eventuale diritto a
prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la modifica legislativa (cfr.
artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI). Visto quanto precede, in casu torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.4.
Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella
domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o
il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per
grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il
grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una
grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere
diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata
soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87
cpv. 3 OAI).
La
giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87
cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche
alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è
stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Se
una richiesta di prestazioni è stata
rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se
l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto
tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo
di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.
4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono
soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di
salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di
salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno
hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116
consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario
che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della
rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata
in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile
1991 nella causa G.C., consid. 4).
In DTF
130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati
d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di
rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.
consid. 5.2.5).
Va
ancora rilevato che per quanto concerne gli art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato
un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato.
È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche
se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015
consid. 4.2; 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; 9C_688/2007
del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Infine,
più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione
precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la
plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,
l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è
di principio tenuto a rispettare
(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123
consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3).
2.5. Con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 (ribadita nella STF
8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 2) il Tribunale federale ha confermato
che, nell'ambito di una nuova domanda di prestazioni, l'assicurato già nella
nuova richiesta deve rendere verosimile che il grado d'invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno
fare riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione atti a rendere verosimile l'asserita modifica. In questo
secondo caso – come accennato (cfr. consid. 2.3) – l'amministrazione deve
impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono
invece, di massima, tardivi e da considerare nell'ambito di una nuova domanda
(cfr. consid. 3.2).
2.6. D’altra parte,
per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla
salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di avvalersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321,
324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98). Al riguardo ha
inoltre avuto modo di precisare che:
" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF
127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,
consid. 3.2)
Secondo la giurisprudenza del TFA,
siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello
sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania,
la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con
riferimenti).
In una sentenza I 384/06 del 4
luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha
precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme
(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie
Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STFA I 770/03 del 16 dicembre
2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che
l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede
una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha
aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non
sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come affermato
nella DTF 137 V 64:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der
somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden
rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von
Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic
Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie
(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010
E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen
Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog
angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich
ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung
beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”.
Nella DTF 141 V 281 il TF ha
modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,
compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata
nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera
strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati
predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono
generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente
esigibile è stata abbandonata.
Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,
il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata
nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale
capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso
di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9
marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016
consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano
essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle
terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il
cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale
più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la
questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,
sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità
lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere
ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve
ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento
delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata
(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
2.7. Nella
fattispecie in esame, nell’ambito della decisione del 12 luglio 2019 (poi
confermata dal TCA il 13 luglio 2020; cfr. inc. 32.2019.158), l’Ufficio AI, a
seguito del rinvio statuito dal TCA con la pronuncia del 25 ottobre 2018, ha fatto
allestire una perizia psichiatrica dal __________ e, sulla base delle relative
conclusioni (confermate dal SMR), ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad
una rendita intera dal 1. marzo (dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI) al 30 giugno 2018, rendita versata dal 1° maggio 2018 per tardività (doc.
AI pag. 343).
Secondo
le conclusioni della perizia del __________ del 18 marzo 2019 e del complemento
del 23 maggio 2019 (confermate anche dal medico SMR il 1. aprile 2019 e 27
maggio 2019, doc. AI pag. 289 e 341), se al termine dell’anno di carenza, da
aprile 2017, l’assicurata era stata incapace al lavoro in ogni attività, dal 1.
luglio 2018 era da considerare nuovamente abile in misura completa. Nella
citata perizia è stata posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità
lavorativa di “Episodio depressivo maggiore di grado grave con sintomi
psicotici in remissione completa (F32/4)”, e sono state escluse le diagnosi
– menzionate dai curanti – di disturbo depressivo attuale, schizofrenia o disturbi
deliranti, così come anche altre diagnosi senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa. È pure stato osservato che le discrepanze tra quanto riferito e
quanto oggettivabile in sede peritale non facevano propendere per una effettiva
sofferenza dell'assicurata e che le addotte limitazioni funzionali erano scarsamente
plausibili (doc. AI pag. 250 e 339).
Va
pure osservato che in sede di valutazione del 1° aprile 2019 il medico SMR
aveva pure considerato la valutazione fiduciaria del 26 gennaio 2018 per la
cassa malati della dr.ssa __________, internista, per la quale non vi erano
limitazioni nell’esercizio dell’ultima attività svolta e il rapporto del dr. __________,
ortopedico, del 27 aprile 2018 [il quale, poste le diagnosi di “(…) Sindrome
d’impingement sottoacromiale spalla destra con tendinopatia sovraspinato,
borsite sottoacromiale e artrosi acromioclavicolare. Sospetta radicolopatia
irritativa C6 destra. Discopatia, osteocondrosi e uncartrosi cervicale C5-C7.
Sindrome del dolore cronico e sospetta fibromialgia. Sindrome del tunnel
carpale destra. Alterazione sottocutanea zona deltoidea destra, probabilmente
lipomi. (…)”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa dal 1. marzo sino
al 30 giugno 2018 per i disturbi alla spalla destra; doc. AI pag. 190, 289-292].
Nelle annotazioni del 30 settembre, 22 ottobre e 14 novembre 2019 il SMR aveva
pure preso posizione sulle svariate certificazioni prodotte, segnatamente del
dr. __________ (per il quale l’assicurata era inabile totalmente per la
diagnosi di sindrome depressiva ricorrente e disturbi di attacco di panico)
e del dr. __________, giudicando che le stesse non apportavano elementi nuovi
e/o variazioni significative ed oggettive di elementi già valutati in
precedenza, non ponevano nuove diagnosi precise e circostanziate, non
trattandosi in ogni modo di malattie di lunga durata, (doc. AI pag. 376, 398 e
407).
Nella pronuncia
del 13 luglio 2020 il TCA ha concluso che non vi era motivo per scostarsi da
tali considerazioni, per le quali tanto nell’attività abituale quanto in
un’attività adeguata, al termine dell’anno di carenza l’assicurata era stata
inabile totalmente dal 1. marzo al 30 giugno 2018, ma dal 1. luglio 2018 era nuovamente
da considerare abile in misura piena (inc. 32.2019.158).
Nel
dicembre 2020 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di prestazioni,
producendo una relazione del dr. Martini del 26 novembre 2020 attestante
un’inabilità lavorativa completa e un peggioramento delle condizioni
dell’assicurata “sia a livello delle discopatie della colonna cervicale,
dorsale e lombare con controlli recenti di MRI alla clinica __________ che lo
confermano, con controlli al __________, essendo in causa una sindrome
deficitaria di Barré-Liéou in atto e persistente (vertigini, cefalee,
oscuramento della vista, dolori alle spalle ed in sede occipitale, un forte
stato depressivo consequenziale)”. Il medico SMR, nell’Annotazione del 9
dicembre 2020 ha concluso:
"
(…) Sulla scorta di tate
documentazione possiamo affermare:
1) Non
esiste un esame obiettivo condotto sull'A che documenti un peggioramento di una
condizione clinica precedente o una nuova diagnosi per una malattia di lunga
durata ai sensi dell'ICDIO, i disturbi sofferti dall'A ed i suoi limiti
funzionali se non generiche affermazioni evoluzione in peggioramento col
tempo ...La paziente non è in grado di intraprendere nessun lavoro di tipo psico-fisico;
2) Non
esiste un aggiustamento/rimaneggiamento/aumento della terapia farmacologica.
Riguardo la terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa seguita dall'A viene
postulata la seguente generica attestazione: Le cure attuali, compresa la
fisioterapia risultano cure palliative, che migliorano solo temporaneamente i
dolori, ma senza arrivare ad una vera guarigione;
3) Non
viene descritto alcun blocco funzionale;
4) Non
esiste alcuna attestazione di ricovero ospedaliere né tanto meno di accesso al
PS;
5)
L'accertamento radiologico RM colonna cervicale è del 08.09.2017 ed è già stato
analizzato con la precedente domanda Al e sottoposto alla valutazione della
Dr.ssa __________ che l'ha considerato nella sua valutazione fiduciaria per __________
del 26.01.2018;
6) Tutta
la documentazione presentata dall'A non presenta nuove informazioni,
rispettivamente aggravamento di condizioni cliniche già note.” (doc. AI pag. 445)
Sulla
base di queste conclusioni l’amministrazione, mediante decisione dell’11
febbraio 2021, non è entrata nel merito della domanda (doc. AI pag. 467).
Il 31
ottobre 2022 l’assicurata ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni,
con nuovi documenti, facendo valere un’inabilità lavorativa completa per
depressione e attacchi di panico, malattie croniche e invalidanti. La domanda è
stata nuovamente evasa con una decisione di non entrata nel merito del 13
dicembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI pag. 515). In
quest’occasione l’assicurata aveva in particolare prodotto un rapporto di trasferimento
al __________ dal reparto di medicina interna dell’__________, dopo degenza dal
17 al 20 ottobre 2022, per cefalea e ipertensione arteriosa (doc. AI pag. 505);
una lettera d’uscita dopo una degenza dal 20 al 22 ottobre 2022 presso il __________
per “sindrome coronarica acuta di tipo NSTEMI, trattata con angioplastica
percutanea (PTCA) ed impianto di un singolo stent medicato (DES)” (doc. AI
pag. 500); un rapporto del dr. __________ del 10 novembre 2022 (che
sottolineava l’aggravamento della situazione psico-fisica e confermava la
presenza di problemi reumatici diffusi, cardiologici importanti, emicrania
tensiva su malattia di Barré-Liéou, problemi ortopedici alla colonna vertebrale
per presenza di discopatie multiple destabilizzate, ipertensione arteriosa, dislipidemia
concausale a disturbi ormonali, problemi gastrointestinali; doc. AI pag. 498)
e, infine, un certificato di inabilità completa del 16 novembre 2022 del dr. __________
(doc. AI pag. 499).
La
documentazione era stata sottoposta al SMR, il quale, con Annotazione del 24
novembre 2022, aveva ritenuto non giustificata l’entrata in materia, in assenza
di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti,
osservando che l’assicurata era “stata vittima di recenti episodi
ipertensivi e sindrome coronarica acuta di tipo NSTEMI prontamente
diagnosticati e trattati con successo a seguito di una breve degenza dal
17.10.2022 al 20.10.2022. Non sono presenti esiti relativi a tali patologie” e,
di conseguenza, non si era “in presenza di patologie comportanti malattie di
lunga durata o invalidanti”. Su quanto riferito dal dr. __________, il SMR aveva
osservato che lo stesso rievocava i consueti, già noti e valutati in precedenza
disturbi reumatologici, ginecologici, endocrinologici e riferiti alla temporanea
riacutizzazione dell'emicrania in relazione con i picchi ipertensivi, ritenuto
che nemmeno i problemi gastrointestinali provocavano una malattia di lunga
durata e invalidante. Quanto al quadro psichiatrico, a detta del SMR la
certificazione del dr. __________ attestava un generico stato psichico
peggiorato e ribadiva le note diagnosi non connotate tuttavia oggettivamente e
da prognosi e terapia (doc. AI pag. 514).
2.8. Nel maggio
2023 l’assicurata ha presentato un’ulteriore domanda di prestazioni allegando una
certificazione dello studio medico del dr. __________ del 24 aprile 2023
attestante un peggioramento, con “una sintomatologia afferente alla classe
dei Disturbi deliranti persistenti (ICD-10: F22)”, “una forte
deflessione timica e diverse somatizzazioni istericofobiche”, con diversi
malesseri ascritti dalla paziente alla magia nera e poteri soprannaturali (doc.
AI pag. 522). Ha pure fatto pervenire un breve scritto del 19 aprile 2023 del
curante dr. __________, certificante un peggioramento (doc. AI pag. 523). Agli
atti pure la già nota lettera di trasferimento dall'__________ al __________
per proseguimento delle cure.
In
merito a tali documenti si sono dettagliatamente espressi il dr. __________,
psichiatra e la dr.ssa __________, specialista in medicina del lavoro, del SMR,
concludendo nel senso che “in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di
modificazioni significative di fatti medici noti e giustificazione di malattia
di lunga durata, non è giustificata l'entrata in materia.” (doc. AI pag.
538; cfr. in esteso al consid. 2.9).
Con
progetto di decisione del 15 maggio 2023 l’amministrazione ha quindi preannunciato
la non entrata nel merito sulla domanda di prestazioni (doc. AI pag. 546).
L’assicurata
si è opposta al progetto di decisione, producendo ulteriori documenti medici, i
quali sono stati nuovamente sottoposti alla dr.ssa __________ del SMR, la quale
il 1° giugno e l’8 agosto 2023 ha confermato che non erano stati evidenziati fatti
nuovi, rispettivamente modificazioni significative di fatti medici noti,
ragione per cui non era giustificata l'entrata in materia (doc. AI pag. 555,
582; cfr. in esteso al consid. 2.9).
Con
decisione dell’8 agosto 2023 è quindi stata confermata la non entrata nel
merito della nuova domanda come segue:
" (…)
Considerazioni:
Con
decisione del 12.07.2019, le abbiamo attribuito una rendita limitata con grado Al
del 100% dal 01.03.2018 al 30.06.2018.
Tale decisione è stata in seguito confermata dal Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza del
13.07.2020.
Con
decisioni dell'11.02.2021 e del 13.12.2022 non si è entrati nel merito delle
successive richieste di Prestazioni Al in
quanto la documentazione medica trasmessaci non ha apportato elementi nuovi atti a giustificare una nuova
valutazione.
In data
05.05.2023 inoltra una nuova richiesta con allegati un rapporto medico
24.04.2023 del Dr. __________, certificato medico 19.04.2023 Dr. __________ e
lettera di trasferimento del 10.11.2022 del Servizio di medicina interna
dell'Ospedale __________ di __________. Il nostro Servizio Medico Regionale
ritiene, dopo attenta valutazione, che in assenza di fatti nuovi
rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti e
giustificazione di malattia di lunga durata, non si entra nel merito della
nuova richiesta di Prestazioni Al.
Decidiamo
pertanto
Non si
entra nel merito della nuova richiesta di Prestazioni Al.
Audizione
Abbiamo
ricevuto lo scritto del Dr. med. __________ del 23.05.2023 e la sua lettera del
20.07.2023 con allegato il rapporto della degenza presso la Clinica __________ dal 27.06.2023 al 06.07.2023.
Il tutto
è stato sottoposto all'attenzione del nostro Servizio medico regionale (SMR)
che, dopo accurata valutazione, conclude indicando che in assenza di fatti
nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici noti, non
è giustificata l'entrata in materia.
Pertanto
il nostro progetto di decisione del 15.05.2023 è confermato. (doc. AI pag. 573)
Davanti
al TCA l’assicurata ha prodotto ancora uno scritto del dr. __________ del 25
agosto 2023 (doc. D) e un certificato del dr. __________ del 6 ottobre 2023
(doc. VI/1) oltre a documenti già agli atti (cfr. in esteso al consid. 2.10).
2.9.
In
concreto, tutto ben considerato e sulla base delle pertinenti e approfondite
valutazioni del medico SMR, questo Giudice deve concludere che, con la sua
nuova domanda di prestazioni, l’insorgente non ha reso verosimile l’intervento
di una modifica rilevante della sua situazione valetudinaria, ossia tale da
incidere sulla capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione formale del
12 luglio 2019 con la quale, dopo valutazione del merito, le è stata attribuita
una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2018
(cfr. consid. 1.2).
In
effetti, la nuova richiesta si basa sostanzialmente su documentazione
attestante le già note affezioni innanzitutto psichiche, le quali erano
state attentamente e approfonditamente vagliate dal __________ nella perizia
del 18 marzo 2019, nel complemento del 23 maggio 2019 (doc. AI pag. 250 e 339)
e pure dallo psichiatra del SMR nelle varie valutazioni eseguite anche
nell’ambito dell’evasione, mediante decisione di non entrata nel merito, delle
richieste di prestazioni del dicembre 2020 e novembre 2022.
In
effetti, lo psichiatra curante dr. __________, nella sua certificazione del 24
aprile 2023, non fa altro che ribadire le diagnosi già esposte in precedenza e
sostanzialmente sovrapponibili a quanto descritto dai periti interpellati in
occasione della decisione del 12 luglio 2019.
A
ragione in effetti lo psichiatra del SMR dr. __________, nelle sue Annotazioni
dell’11 maggio 2023, ha concluso che lo studio __________ attestava un generico
stato psichico peggiorato con un quadro clinico compromesso, ponendo la diagnosi
di “disturbi deliranti persistenti (ICD-10: F22)” a fronte della
somministrazione del Test di Rorschach, avvenuta in data 24 aprile 2023, ma la
cui testistica non era stata allegata. Ha quindi rilevato che tale patologia
era già stata presa in considerazione in diagnosi differenziale ed esclusa dal
perito del __________ dr. __________ e osservato che già nell’aprile 2019 il
dr. __________ aveva ricordato che un test per quanto acclarato sia, quando somministrato
a soggetti appartenenti ad estrazioni culturali non appartenenti al campione di
riferimento per la valutazione del medesimo, perde nella totalità il proprio
valore e potere psicometrico (doc. AI pag. 538). Tale certificazione non
permetteva dunque di formulare una valutazione differente dello stato di salute
e della capacità lavorativa rispetto a quanto approfonditamente chiarito prima
della resa della decisione del 12 luglio 2019, ragione per cui non appariva
giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag. 538).
A
queste conclusioni va prestata adesione.
In
effetti le diagnosi elencate dal dr. __________ erano già sostanzialmente state
messe in evidenza nella perizia del __________del 18 marzo 2019 eseguita dal
dr. __________, specialista in psichiatria. Quest’ultimo aveva in effetti attestato
un episodio depressivo maggiore di grado grave con sintomi psicotici in
remissione completa (ICD 10; F32.4; doc. AI pag. 267), e le relative
conclusioni erano state condivise anche dal medico SMR (rapporto medico del 1°
aprile 2019, doc. AI pag. 289).
Per
quanto riguarda in particolare la diagnosi di disturbi deliranti persistenti
(ICD-10: F22) e di deflessione timica con diverse somatizzazioni isterico-fobiche,
con pertinenza il dr. __________, sempre nell’annotazione dell’11 maggio 2023,
ha ricordato che la dr.ssa __________, che seguiva l’assicurata prima del dr. __________,
nel suo rapporto medico del 18 gennaio 2018 aveva già riferito di espressioni deliranti
e riferite alla magia nera, con pensieri di carattere ipocondriaco e tratti
paranoici e conseguenti difficoltà a dormire, perdita di appetito, agitazione,
con anche un episodio di svenimento al lavoro. La curante aveva quindi impostato
una terapia farmacologica, che aveva portato ad un miglioramento. Secondo il
dr. __________ dunque le idee di carattere delirante erano di entità nettamente
minore rispetto al passato e rappresentavano comunque idee “rinforzate dal
background culturale della donna e di conseguenza risultano di difficile
risoluzione”. Del resto il dr. __________ ha pure fatto riferimento a quanto
espresso nella valutazione peritale per __________ dal dr. __________ il 6
settembre 2017, il quale, chinandosi sull'importanza e sul coinvolgimento degli
aspetti culturali, aveva sottolineato che i discorsi dell’assicurata fossero “infarciti
di tematiche a contenuto persecutorio in cui si apprezza una fondamentale azione
patoplastica culturale”, essa sentendosi “vittima di una fattura o di un
malocchio”, con una visione del mondo plasmata dall'azione della cultura,
nell’ambito della quale ella, per contrastare il tono dell’umore deflesso, l’abulia,
l’astenia e il ritiro sociale marcato, metteva in atto come misura la lettura
del __________. Il dr. __________ ha inoltre riepilogato quanto concluso dal
dr. __________ nella perizia del __________, nella quale in modo articolato erano
state escluse le diagnosi di disturbo depressivo attuale e di schizofrenia e
disturbi deliranti. In quella sede era stata esclusa la diagnosi di schizofrenia
e riferito di un quadro migliorato all'epoca dell'ultima certificazione della dr.ssa
__________ del gennaio 2018 (che la riteneva abile al 50%) e da febbraio-marzo
e comunque dopo la presa in carico del dr. __________, con farmacologia
inalterata. Al momento della sua valutazione il perito non aveva più
obiettivato alcun segno depressivo, bensì il permanere di riferita ideazione
delirante e di sensazioni cenestopatiche interpretate dall’assicurata sulla
base della magia nera. Il dr. __________ aveva quindi espresso le sue
perplessità circa la presenza di un disturbo delirante, anche perché a suo
avviso “si deve sempre essere molto prudenti a giudicare deliranti
interpretazioni magiche della realtà espresse da persone in cui la cultura
possa avere un effetto molto importante nel giustificare alcuni tipi di
credenze”, le vaghe cenestopatie non potendo in ogni modo essere inquadrate
come disturbo da somatizzazione (doc. AI pag. 543).
Sempre
nell’Annotazione dell’11 maggio 2023, il dr. __________ del SMR ha ancora
riferito che il dr. __________, nel complemento peritale del 23 maggio 2019,
circa le osservazioni del dr. __________ in merito all'esclusione dei disturbi deliranti
persistenti, aveva nuovamente sottolineato come andava considerato l'aspetto culturale
ed etnopsichiatrico potendosi parlare di "esagerazione della
sintomatologia” piuttosto che di vera e propria simulazione.
A tali
complete e approfondite considerazioni dello psichiatra del SMR, che portano ad
escludere che sia stata resa verosimile una rilevante modifica della situazione,
questo giudice deve aderire.
Anche
per quanto riferito alle affezioni somatiche, a ragione il medico SMR,
sempre nell’Annotazione dell’11 maggio 2023, ha illustrato come il breve
scritto del dr. __________ costituisse una “generica certificazione di stato
clinico peggiorato in assenza di diagnosi, status clinico e valetudinario,
prognosi ed indicazione di incapacità lavorativa” (doc. AI pag. 543).
Con
riferimento al rapporto relativo alla degenza all’Ospedale __________ dal 17 al
20 ottobre 2022 per cefalea e ipertensione arteriosa, attestante quanto segue:
"
Diagnosi attive
1.
Sospetta sindrome coronarica acuta tipo
NSTEMI
Considerandi
2.
Ipertensione arteriosa di grado 2-3 in corso di accertamenti DD essenziale DD
secondaria
(meno probabile)
-
attuale: crisi ipertensive con screzio troponinico DD NSTEMI
- sintomatica per cefalea inabituale e dolore toracico
atipico
-
angio-TC aorta completa (18.10.2022): non segni di dissezione aortica
-
ecocardiografia-TT (19.10.2022): ventricolo sinistro con funzione sistolica
globale e regionale normale, F Estimata 65%. Alterato rilasciamento. Restanti
reperti nella norma.
Nessun
versamento pericardico. Aorta ascendente non dilatata
- Duplex
arterie renali (20.10.2022): assenti stenosi significative lungo l'arteria renale
destra e sinistra
- danno
d'organo:
•
cardiopatia ipertensiva; assenza di proteinuria
• da
prevedere visita oftalmologica
3.
Angioma epatico
-
angio-TC aortica (18.10.2022): formazione tondeggiante, ipervascolare, di circa
2.
cm si osserva a livello del IV segmento epatico, probabile espressione di
angioma
4.
Cefalea con caratteristiche abituali di emicrania senza aura
- RM
cerebri (2016): normale esame RM ed angio-RM arterioso endocranico
Comorbidità
-
Sindrome ansioso-depressiva, Discopatie multiple colonna vertebrale, fibromialgia”
la
dr.ssa __________ del SMR si è così espressa:
" La relata di trasferimento dall'Ospedale __________
di __________ al __________ è già stata
integralmente
presentata dall'A in precedenza ed è presente in archivio informatico al 21.11.2022.
Ribadisco quanto già affermato in data 24.11.2022:
L'A nelle
ultime settimane accedeva diverse volte in Pronto Soccorso (PS) per crisi ipertensive
associate dolore toracico forti cefalee. L'A, che all'anamnesi prossima quindi
ancora recentemente, paucisintomatica per la nota emicrania, vittima durante un
viaggio in __________ ed al suo rientro in Ticino di crisi ipertensive
associate dolore toracico forti cefalee.
Gli
episodi ipertensivi (con picchi fine 240 mm Hg) hanno avuto quale correlato sintomatologico
forte dolore cervico-occipitale ... poi irradiato all'emicranio di destra al rachide
dorsale con annessa nausea, dolore toracico oppressivo, dispnea sudorazione fredda.
Per tale sintomatologia l'A si presentata al PS sia in __________ (07.10.2022
12.10.2022
come si evince dalla valutazione decorso di AD1) che in Ticino
(15.10.22-17.10.2022). Stanti le condizioni cliniche riscontrate all'ultimo
accesso al PS del 17.1 02022 seguito il ricovero presse il Reparto di Medicina
Interna dal 17.10.2022 al 20.10.2022. A gli ECG i Colleghi di Medicina Interna
documentano ritmo sinusale regolare senza segni per ischemia acuta in atto,
mentre decorsi troponinici mostrano una cinetica in salita. Pertanto in accordo
con i colleghi cardiologi, si ipotizza un quadro di sospetta sindrome
coronarica acuta tipo NSTEMI per cui si inizia trattamento con Aspirina cardio
oltre buon controllo pressorio, nitrati in riserva/liquemina dosaggio
profilattico. l Colleghi della Medicina Interna dopo aver escluso emergenze ed
urgenze quali problematiche endocraniche acute, attraverso l'esecuzione di una
TAC cerebrale, dissezione aortica, tramite angio-TAC aortica danni d'organo
(assenza d'ischemia cardiaca in atto, ecocardiografia che mostra un ventricolo
sinistre ipertrofico con FÉ conservata 65% in assenza di altre particolarità;
assenza di proteinuria, assenza di alterazioni elettrolitiche di. alterazioni
funzionalità renale; assenza di ipersurrenalismo, esclusione di
feocromocitoma), in presenza di dolore toracico oppressivo oltre bruciore
epigastrico, cefalea dolore al rachide accompagnati da rialzo troponinico, dopo
consulte con Colleghi cardiologi, decidono per un successivo trasferimento in
emodinamica per esecuzione di coronarografia.
Durante
la successiva degenza presso CCT (20-22.10.2022) viene documentata l'esecuzione
di coronarografia. Riassumendo l'A viene sottoposta a coronarografia per
sindrome coronarica acuta trattata PTCA e posa di singolo STENT, prontamente,
con successo senza alcuna complicazione. Al termine della procedura viene
riscontrato regolare mantenimento della funzione cardiaca ed assenza di vizi
valvolari cardiaci.”
Tale valutazione è completa e
approfondita e va condivisa.
Tutto
ben considerato il dr. __________ e la dr.ssa __________ hanno quindi a ragione
concluso che in assenza di fatti nuovi rispettivamente di modificazioni
significative di fatti medici e giustificazione di malattia di lunga durata non
era giustificata l’entrata in materia (doc. AI pag. 545).
Del resto,
nemmeno quanto addotto dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di
decisione di non entrata nel merito del 15 maggio 2023 (doc. AI pag. 546)
permette diversa conclusione.
L’assicurata
ha fatto in quella sede pervenire uno scritto del dr. __________ (attestante
uno stato di salute precario e preannunciante un ricovero a __________; doc. AI
pag. 554), in merito al quale la dr.ssa __________ del SMR ha osservato il 1°
giugno 2023:
“Nella
relazione del curante di base Dr. __________ non esiste una diagnosi ai sensi dell'ICD
10; non viene descritto alcuno status clinico e valetudinario atto a motivare
un eventuale peggioramento dello stato di salute presentato attualmente dall'A;
nel breve
scritto del curante di base Dr. __________ viene attestato un generico stato
sia fisico sia psichico precario senza alcuna indicazione circa prognosi,
evoluzione nel tempo e certificazione-quantificazione d'incapacità lavorativa
attuale;
non
esiste la prescrizione di una nuova terapia farmacologica diversa da quella
fino ad ora assunta;
non
esiste la prescrizione di terapia fisica, fisiatrica, riabilitativa nemmeno per
il mantenimento di un normale trofismo
muscolare; non viene attestato alcun
blocco funzionale;
non
esiste alcuna recente attestazione di ricovero ospedaliero e/o accesso al PS;
esiste solo una generica attestazione da
parte del curante di base circa la necessità di ricovero presso __________ per
una generica sintomatologia dolorosa che si è aggravata;
non
esiste alcuna recente visita specialistica ne l'esecuzione di approfondimenti paraclinici
e strumentali.
In
conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni
significative di fatti medici noti non giustificata l'entrata in materia.”
(doc. AI pag. 555)
Inoltre,
l’assicurata ha pure prodotto il rapporto di dimissione della clinica __________
relativo ad una degenza dal 27 giugno al 6 luglio 2023 per palpitazioni,
iperemesi e brachialgie sinistre con diagnosi di cervicalgia, dolore toracico
(sospetta origine muscolare) in “paziente con precedente ischemia miocardica”,
oltre a ipertensione, cardiopatia ischemica, diabete mellito di nuovo
riscontro, con dimissioni della paziente “in buone condizioni di salute”
(doc. AI pag. 569). La dr.ssa __________ si è così espressa l’8 agosto 2023:
" (...) Non viene attestata alcuna incapacità lavorativa.
Ribadisco nuovamente quanto già affermato
in data 24.11.2022 e 11.05.2023: assenza di patologie invalidanti e di malattie
di lunga durata. Anche i Colleghi della Clinica di __________, escludono
un'ischemia cardiaca in atto sia attraverso ECG che attraverso dosaggi ematici
di laboratorio, immagini radiologiche con
Rx toracico nativo nonché successiva ergometria negativa mentre sospettano
un'origine muscolare dei dolori toracici. Anche la terapia antalgica prescritta
dai curanti della Clinica di __________ ben si inserisce nel quadro della nota fibromialgia, patita dall'A da anni. Infine i Colleghi della __________ attestano la nota
cervicalgia sicuramente già presente e valutata
sin dalla valutazione fiduciaria per __________ esperita dalla Dr.ssa __________
(26.01.2018)." (doc. AI pag. 582)
A
ragione la dr.ssa __________ ha quindi confermato che “in assenza di
fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti medici
noti e giustificazione di malattia di lunga durata, non è giustificata
l'entrata in materia” (doc. AI pag. 581).
A tale
conclusione, tratta sulla base di un’attenta valutazione medica, questo Giudice
deve aderire. Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, le nuove
certificazioni prodotte dall’assicurata non riportano in effetti alcun fatto
medico nuovo rispettivamente modificazioni significative di fatti noti e già
precedentemente valutati dal __________ e dai medici del SMR, rispettivamente
non rendono verosimile un peggioramento duraturo delle sue condizioni e di
conseguenza della sua capacità lavorativa, successivamente alla decisione del 12
luglio 2019, con la quale, sulla base dell’approfondita valutazione peritale,
era stata stabilita – in modo vincolante – una ritrovata abilità lavorativa dell’100% in ogni attività successivamente al mese di luglio 2018.
Questo
Giudice, attentamente vagliato l’insieme degli atti medici, non ha quindi
motivo di distanziarsi dall'apprezzamento dei medici SMR. Giova del resto
ricordare che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come
pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare
capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della
persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di
competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Non va
del resto neppure dimenticato un principio ripetutamente riconosciuto dalla
nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico
curante, anche se specialista, hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione
del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del
23.
aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.
3b/cc; 124 I 175 consid. 4; 122 V
161). In ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può quindi di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr.
STFA I 1102/06 del 31 gennaio 2008 e I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
In conclusione, non essendo stata resa verosimile, prima della
resa del querelato provvedimento dell’8 agosto 2023, una notevole modifica
nelle condizioni di salute nell’ambito della procedura amministrativa avviata
con la nuova domanda di prestazioni del maggio 2023, giustamente l’Ufficio AI
non è entrato nel merito della stessa.
2.10
Dopo l’emanazione della decisione impugnata, e meglio in questa sede,
quindi tardivamente, l’assicurata ha prodotto, oltre a documentazione già agli
atti, un nuovo scritto del 25 agosto 2023 del curante dr. __________ che
ha affermato che la paziente era affetta da varie e complesse patologie
invalidanti, quali importante sindrome ansioso depressiva, fibromialgia, cefalee,
multiple discopatie alla colonna vertebrale “che rendono difficile la
deambulazione e la stazione eretta” (doc. D). Ha pure prodotto uno scritto del
6.
ottobre 2023 del dr. __________, il quale ha affermato:
" il presente al fine di certificare il progressivo
peggioramento sintomatologico della paziente summenzionata, sia dal punto di
vista psichico che dal punto di vista fisico. Ella versa in una condizione
depressiva via via sempre più invalidante caratterizzata da ritiro sociale,
mancanza di progettazione e di spinta vitale. La sintomatologia neurovegetativa
diviene cardine della propria esistenza che la porta ad abbandonarsi allo
sconforto e a concentrare le cure solo ed unicamente sui sintomi corporei. Ciò'
è dovuto anche per via della sintomatologia psicotica che la porta a perdere
qualsiasi tipo di critica della patologia mentale di cui soffre.” (doc. VI/1)
Ora,
come dianzi anticipato (consid. 2.4. e 2.5), e come osservato dall’Ufficio AI
nella risposta di causa (IV) e nello scritto del 23 ottobre 2023 (VIII), secondo
la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura giudiziaria di non entrata in
materia le prove addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in
considerazione in quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve
rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni o deve perlomeno far riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica.
In
questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti
prodotti in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con
sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’amministrazione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15.
aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008), il TF aveva
accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assicurato per
rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove
l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle
prestazioni, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti
medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che chiede
all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una
nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari, l’amministrazione
deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito
della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano
successivamente alla decisione di non entrata in materia devono essere sempre
prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di
revisione.
Nella
fattispecie, la documentazione prodotta dall’assicurata con il ricorso o nel
corso della presente procedura ricorsuale e, quindi, tardivamente, non può
quindi modificare l’esito della presente vertenza. La stessa, unitamente ad
eventuale altra documentazione medica che sostanzi l’effettivo intervento di un
peggioramento duraturo e tale da influire sulla capacità lavorativa (che in
occasione della decisione del 12 luglio 2019 era stata giudicata del 100% in
ogni attività), potrà se del caso essere prodotta nell’ambito di una futura nuova
domanda di prestazioni che l’assicurata è libera di presentare.
2.11
In
conclusione, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di
controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti