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Decisione

32.2023.87

Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Valutazione medica confermata: le refertazioni mediche prodotte dalla ricorrente non sono idonee ad insinuare dubbi circa la valutazione SMR. Quest’ultima va confermata

23 febbraio 2024Italiano44 min

in chirurgia della colonna vertebrale, ortopedia e neurochirurgia) e dr.ssa __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.87

jv/gm

Lugano

23 febbraio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 27 luglio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1976, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo

attiva quale segretaria/ricezionista di studio medico, il 19 aprile 2021 ha

presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa dal

2 novembre 2020 ed indicando quale danno alla salute “Improvvisa insorgenza

dolorosa alla natica ed alla gamba destra che ha portato alla diagnosi di Ernia

del disco paramediana di grande volume L4-L5 a destra, dislocata caudalmente,

con sensomotoria radicolopatia L5 sinistra” dal 27 ottobre 2020 (docc. 1, 2

e 6 incarto AI).

Richiamato

l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc.

7, 17, 35, 39, 51 e 77-99 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto

AI), il questionario datore di lavoro (doc. 19 incarto AI), svolto il colloquio

d’accertamento in intervento tempestivo concordando un adattamento ergonomico

del posto di lavoro per supportare il rientro della persona presso il datore di

lavoro (docc. 15 e 16 incarto AI) e la relativa valutazione ergonomica (doc. 21

incarto AI) avvallata l’8 settembre 2021 (docc. 26-28 incarto AI) con

assunzione dei costi per i mezzi ausiliari (docc.29 e 30 incarto AI), pervenuti

Fatti

i certificati di incapacità lavorativa dai curanti dr. __________ (specialista

in chirurgia della colonna vertebrale, ortopedia e neurochirurgia) e dr.ssa __________

(specialista in oncologia medica) (docc. 22, 24, 25, 32, 36, 49 incarto AI) e

terminato l’intervento tempestivo (doc. 34 incarto AI), l’Ufficio AI ha

sottoposto il caso al medico SMR dr.ssa __________ (specialista in medicina del

lavoro) (docc. 40 e 53 incarto AI). Quest’ultima ha allestito il rapporto

finale del 18 gennaio 2023 (doc. 54 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"2.1.

Diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 738 Codice

danno funzionale: 05

Osteocondrosi L5/S1

Stato dopo discectomia L4-L5 a destra

(03.2021)

2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL

Tiroidite di Hashimoto”

e

rilevata l’assenza di limiti funzionali, il medico SMR ha acccertato i seguenti

periodi d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale

% IL in attività adeguata

Periodi

Docs. di riferimento inc. AI

100

100

02.11.2020-31.12.2020

doc. 78

50

50

01.01.2021-31.01.2021

docc. 78 e 79

100

100

01.02.2021-09.05.2021

docc. 80 e 81

50

50

10.05.2021-31.07.2021

docc. 22 e 81

40

40

01.08.2021-30.09.2021

docc. 24 e 25

30

30

01.10.2021-15.11.2021

docc. 32 e 36

20

20

16.11.2021-30.11.2021

docc. 36 e 85

30

30

01.12.2021-08.04.2022

docc. 85, 87, 88 e 89

25

25

09.04.2022-16.07.2022

docc. 49, 89 e 90

0*

0*

17.07.2022-continua

doc. 49

* come da rapporto medico del dr. __________. Incidenza

sulla presenza e prognosi lavorativa favorevole.

1.2. Con

progetto di decisione del 19 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, essendo accertata una capacità lavorativa completa dal

17 luglio 2022 con conseguente grado d’invalidità nullo, precisando che siccome

l’assicurata non poteva meglio valorizzare la capacità lavorativa residua in

attività alternative, alla percentuale di incapacità lavorativa accertata

corrisponde al grado d’invalidità e concludendo che “Essendo, allo scadere

dell’anno di attesa (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – 02.11.2021), il grado

d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste” (doc. 55

incarto AI).

Con

osservazioni del 6 e del 17 febbraio 2023 l’assicurata ha contestato il

progetto, rilevando come i periodi d’incapacità lavorativa accertati fossero

incompleti, indicando quelli mancanti, prospettando un nuovo consulto presso il

dr. __________ e chiedendo una proroga per presentare i relativi giustificativi

medici ed elaborare più diffusamente le proprie argomentazioni (docc. 60 e 62

incarto AI).

Con

ulteriori osservazioni del 22 maggio 2023 l’assicurata ha comunicato che “Come

constatabile qui di seguito, i certificati medici […] dimostrano

un’invalidità pari al 38.12% se si considera il periodo tra maggio 2022 e

maggio 2023 e del 39.37% se si tiene conto dal mese di giugno 2022 a giugno

2023, ossia appena al di sotto della soglia del 40% […]. […] Tuttavia

il suo tasso d’invalidità supererà, con ogni probabilità, la soglia del 40% già

a partire dal mese di luglio 2023. […] In virtù di ciò, sebbene manchi

il 0.67% per raggiungere la soglia legale, si chiede […] di far uso del proprio

potere di libero apprezzamento e di riconoscere da subito […] una

rendita minima dal 25% […]. […] È da notarsi che la Dott.ssa __________

ha riconosciuto un’invalidità della paziente dal 12 settembre 2022 al 5

febbraio 2023 “almeno del 40%, idealmente al 50%”. […] è stato solo su

richiesta della paziente che sul certificato è stato riportato solo un tasso

del 35% […]. […] dal 6 febbraio 2023 […] ha mantenuto una

costante invalidità del 40% e ciò è stato rilevato anche dal Dott. __________”,

chiedendo all’Ufficio AI “di non voler cedere il passo ad un eccessivo

formalismo e di accordare alla signora RI 1 quanto richiesto”,

subordinatamente di sospendere la procedura fino al 1. luglio 2023,

riservandosi di produrre ulteriore refertazione medica “entro la fine del

mese di luglio”. Allo scritto l’assicurata ha accluso documentazione

medica allestita dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ (doc. 67 incarto

AI).

Con

annotazione del 6 luglio 2023 il medico SMR, analizzato ogni singolo documento

medico prodotto con le osservazioni al progetto, ha concluso che “in assenza

di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti

sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR del 18.01.2023”

(doc. 74 incarto AI).

Con

decisione del 27 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, precisando

come allo scadere dell’anno d’attesa il grado d’invalidità fosse del 30% (doc.

75 incarto AI).

1.3. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione dell’11 luglio 2023, postulandone la modifica “nel senso che la

richiesta a una rendita invalidità […] e a provvedimenti professionali è

accolta”, subordinatamente l’annullamento e la retrocessione degli atti

all’amministrazione “per nuova decisione ai sensi dei considerandi”.

Chiede

che in caso di dubbi sulla capacità lavorativa vengano sentiti quali testimoni

la dr.ssa __________ ed il dr. __________ (specialista in neurologia),

eventualmente anche in forma scritta. Qualora i dubbi persistessero, chiede che

venga esperita una perizia giudiziaria.

Contesta

la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo che

sulla base della refertazione medica prodotta, in particolare i certificati

medici della dr.ssa __________, ella presenterebbe durante l’anno d’attesa (dal

27 luglio 2022 al 27 luglio 2023, data della decisione impugnata) un’incapacità

lavorativa del 42% (e pari grado d’invalidità) e continua conferente il diritto

ad una rendita.

1.4. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato come il medico SMR è addivenuto alle

sue conclusioni dopo aver vagliato l’intera documentazione medica all’inserto,

inclusa quella prodotta dall’insorgente in fase d’audizione, osservando come il

dissenso della ricorrente in punto alla valutazione medica è “puramente

soggettivo”, non avendo prodotto in sede di ricorso “eventuali elementi

oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie

argomentazioni”.

In

ragione di quanto esposto, ha quindi chiesto la conferma della decisione

impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.5. Con

scritto del 16 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

-

certificato del 5 ottobre 2023 della dr.ssa __________;

-

certificato dell’11 ottobre 2023 del dr. __________;

-

certificato del 10 agosto 2023 della dr.ssa __________ (specialista in

ipnosi medica);

-

lettera del datore di lavoro dell’11 ottobre 2023

chiedendo

la “Testimonianza, subordinatamente informazioni scritte del Dr. __________

[…] per accertare delle problematiche psicologiche che influiscono sulle

attività quotidiane della signora RI 1.” (VI).

1.6. Con

scritto del 25 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 24

ottobre 2023 del medico SMR, quest’ultimo avendo analizzato la refertazione

medica prodotta dall’insorgente nelle more del ricorso e concludendo per la

conferma del rapporto finale SMR del 18 gennaio 2023.

Conseguentemente,

l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione (VIII+1).

1.7. Con

scritto del 20 novembre 2023 la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:

-

certificato del 17 novembre 2023 del dr. __________;

-

certificato del 17 novembre 2023 della dr.ssa __________;

-

certificato del 13 novembre 2023 della dr.ssa __________;

-

certificato del 20 ottobre 2023 del dr. __________ e

-

rapporto del 23 ottobre 2023 del curante dr. __________ (specialista in

psichiatria e psicoterapia) e

-

certificato del 1. novembre 2023 della dr.ssa __________ (specialista in

chirurgia ortopedica e agopuntura) (XII).

1.8. Con

scritto del 5 dicembre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto

l’ulteriore refertazione medica prodotta dalla ricorrente al SMR dr.ssa __________,

la quale, coadiuvata dal dr. __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia), dopo aver vagliato la documentazione confermato il rapporto SMR

del 18 gennaio 2023.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la

domanda di prestazioni dell’assicurata.

Va anzitutto rilevato che il 1.

gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata

in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo

dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 19

aprile 2021, adducendo un’incapacità lavorativa dal 2 novembre 2020 e

successivamente fluttuante (cfr. supra consid. 1.1.). Non trattandosi di una domanda

tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cifra 2027 della Circolare

sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità

(CIGI), valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021), l’eventuale

diritto alla rendita ex art. 28 LAI sarebbe insorto al più presto il 2 novembre

2021 (per il calcolo vedi cifre 2017, 2018 e Allegato II delle CIGI; Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 13 ad

art. 28 LAI), ossia prima della modifica legislativa di cui sopra.

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante

per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in

una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta

procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una

rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche

nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche

possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in

maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è

necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo

giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la

questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione

delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato

in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del

25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V

225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6.

2.6.1. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medica

richiamata, rispettivamente pervenuta al medico SMR, il quale ha accertato il

riacquisto della capacità lavorativa completa dal 17 luglio 2022 e continua

(cfr. supra consid. 1.1.).

La

ricorrente, prevalendosi degli accertamenti dei curanti, contesta

esclusivamente la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata,

sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal medico SMR, ella presenti

un’incapacità lavorativa (e pari grado d’invalidità) del 42% al termine

dell’anno d’attesa (che individua nell’intervallo dal 27 luglio 2022 al 27

luglio 2023), ciò che le conferirebbe il diritto ad una rendita (cfr. supra

consid. 1.3.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.2. Occorre

innanzitutto precisare quanto segue.

Il

medico SMR ha accertato il completo riacquisto della capacità lavorativa

fondandosi sul rapporto medico del 19 novembre 2022 del curante neurologo (doc.

49 incarto AI). Tuttavia, quest’ultimo aveva accertato un’incapacità lavorativa

del 25% fino al “10.7.22, aktuell nichts näher [illegibile,

verosimilmente “bekannt”, n.d.r.]” (doc. 49, pag. 110 incarto AI). Anche

il certificato del 7 aprile 2022 del dr. __________ attesta un’incapacità

lavorativa “bis 10.07.2022” (doc. 90 incarto AI). Pertanto, il periodo

d’incapacità lavorativa di cui al rapporto SMR del 18 gennaio 2023 va

modificato nel senso che il riacquisto della capacità lavorativa è fissato

all’11 luglio 2022.

Ciò appurato,

in sede di osservazioni al preavviso e nella presente procedura la ricorrente

ha prodotto varia documentazione medica che, a suo modo di vedere, sconfesserebbe

la valutazione del SMR, e meglio:

-

certificati medici della dr.ssa __________ (doc. 67, pagg. 171-173

incarto AI; I, allegato J; VI, allegato M3 e XII, allegato N2);

-

rapporti, rispettivamente certificati medici del dr. __________ (doc.

67, pagg.170, 176 e 177 incarto AI e XII, allegato N4);

-

rapporti medici del dr. __________, rispettivamente allestiti su sua

indicazione (doc. 67, pagg.174 e 175, doc. 71, pagg. 200-202 incarto AI; I,

allegato L; VI, allegato M4 e XII, allegato N1);

-

rapporto del 29 settembre 2022 del dr. __________ (specialista in

neurologia) (I, allegato J);

-

certificato del 10 agosto 2023 della dr.ssa __________ (specialista in

medicina interna generale e ipnosi medica) (VI, allegato M5 e XII,

allegato N3);

-

scritto del datore di lavoro dell’11 ottobre 2023 (VI, allegato M6);

-

rapporto del 23 ottobre 2023 del dr. __________ (XII, allegato N5)

e

-

certificato del 1. novembre 2023 della dr.ssa __________ (XII, allegato

N6).

Secondo

la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere

dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e

3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF

9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF

8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle

assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016

consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA

32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020 consid. 2.8.).

Tornando

al caso in disamina, si rileva che la dr.ssa __________, il dr. __________, la

dr.ssa __________ ed il dr. __________ non hanno mai accertato un’incapacità

lavorativa.

Lo

scritto del datore di lavoro presenta il seguente tenore:

"[…] a partire da novembre 2020 la

signora RI 1 ha sviluppato problemi di salute a tal punto rilevanti che non le

hanno più consentito di svolgere la propria attività ad una percentuale

superiore al 60% nonostante il lodevole impegno profuso e gli innumerevoli

tentativi intrapresi di aumentare le ore lavorative. Visto quanto sopra,

confermo […] che la signora RI 1 sta svolgendo attualmente la sua attività

lavorativa con un grado di occupazione al 60%. […]” (VI, allegato M6).

Come

rettamente rilevato dal medico SMR (VIII 1), l’allegazione del datore di

lavoro, la cui valenza probante è da relativizzare proprio a motivo del

contratto di lavoro in essere da anni, non assurge a documentazione medica

strictu senso, non avendo neppure specificato quali sono i limiti funzionali

che concretamente impediscono alla dipendente di raggiungere un grado

occupazionale completo e in cosa consistano gli “innumerevoli tentativi

intrapresi di aumentare le ore lavorative”. Siffatta generica attestazione

del datore di lavoro non risulta quindi rilevante.

Per

quanto concerne i certificati della dr.ssa __________, si osserva innanzitutto

che la credibilità della curante è oltremodo compromessa dal fatto che, come

asserito dalla ricorrente e ammesso dalla stessa dr.ssa __________, nonostante quest’ultima

avesse accertato un’incapacità lavorativa “tra il 40%-50%”, ella ha

assecondato il desiderio della ricorrente di “riprendere in modo graduale

con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il lavoro in modo graduale” attestando

un’incapacità lavorativa del 35% (doc. 60 e doc. 67, pag. 172 incarto AI).

Inoltre, i certificati medici della curante prodotti in sede ricorsuale sono

per la stragrande maggioranza già stati vagliati dal medico SMR in sede

d’istruttoria (cfr. I, allegato J con pagg. 171, 172, 173, 325, 326 incarto

AI), gli unici “nuovi” certificati essendo quelli del 4 luglio 2023 (I,

allegato J), del 5 ottobre 2023 (VI, allegato M3) e quello del 17

novembre 2023 (XII, allegato N2) con i quali la curante si è

limitata a confermare quanto attestato precedentemente.

Ciò

premesso, i certificati medici della curante si limitano a generiche

attestazioni di incapacità lavorative con una parimenti generica indicazione di

un peggioramento dello stato valetudinario senza che, come rettamente rilevato

dal SMR (doc. 74, pagg. 208 e 211 incarto AI, XIV 1), venga “enunciata

alcuna nuova diagnosi, non viene condotto uno status che documenti un obiettivo

e significativo peggioramento clinico e valetudinario […]”. Neppure le

refertazioni mediche allestite per l’assicurazione perdita di guadagno (docc.

78, 79, 84, 85, 87, 89, 93-96 e 98 incarto AI), a cui la curante rinvia (XII,

allegato N2), risultano idonee a concludere diversamente, giacché i

rapporti medici del 22 dicembre 2020 e del 15 gennaio 2021 (docc. 78 e 79

incarto AI) erano già stati considerati e fatti propri dal medico SMR (cfr.

supra consid. 1.1. in fine). In sintesi, gli scarni certificati della curante,

comunque debitamente vagliati dal SMR, non aggiungono alcun elemento medico che

oggettivi un significativo peggioramento della situazione valetudinaria.

Per

tacere del fatto che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla

posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.).

Per

quanto concerne le refertazioni del dr. __________, nel rapporto del 23

novembre 2022 (rispettivamente del 9 dicembre 2022 avente medesimo tenore

nonostante la diversa datazione) relativo alla visita ambulatoriale del 24

ottobre 2022 lo specialista non ha accertato alcuna incapacità lavorativa (doc.

67, pagg.174 e 175, doc. 71, pagg. 200-202 incarto AI). Stesso discorso vale

per i rapporti del 3 febbraio 2023, del 26 maggio 2023 e del 16 agosto 2023 (I,

allegato L). Nelle more del ricorso la ricorrente ha prodotto il certificato

dell’11 ottobre 2023 del dr. __________ del seguente tenore:

"[…] Con il presente certifico che la

paziente a margine è regolarmente seguita presso il Servizio di Neurologia. A

causa di una patologia neurologica è abile al lavoro in misura del 60% e non

può aumentare la percentuale lavorativa.” (VI, allegato M4)

L’insorgente

ha prodotto anche il rapporto del 17 novembre 2023 del dr. __________:

"[…] riferiamo in merito alla […]

paziente […]. Per dettagli vedi lettera ambulatoriale neurologia del

15.11.2023. La sig.ra RI 1 è valutata periodicamente presso il nostro Servizio

di Neurologia per radicolopatia deficitaria ed irritativa L5 destra cronica, in

attuale terapia medicamentosa con antiepilettici ed inibitori della

ricaptazione della serotonina e noradrenalina […]. La paziente è nota da tempo

per dei dolori cronici diffusi a carattere neuropatico a frequenza quotidiana

ed invalidanti, a cui si aggiunge un deficit stenico a carico dell’arto

inferiore destro. Clinicamente osserviamo un’iperalgesia tattile a carico del

piede, della coscia e del gluteo ed un’ipostenia all’arto inferiore di destra

di grado M4 secondo scala Medical Research Council (MRC). A questo si associa

una componente di dolore cronico e deflessione del tono dell’umore reattivo. In

tale contesto, sul piano prettamente neurologico, riteniamo la paziente nel

complesso funzionalmente invalidata in misura pari al 40% […].” (XII, allegato N1)

Per

quanto attiene al certificato dell’11 ottobre 2023, trattasi di una generica

attestazione di incapacità lavorativa senza indicazioni circa diagnosi, limiti

funzionali, prognosi e periodi d’incapacità lavorativa pregressi e futuri.

Il

rapporto del 17 novembre 2023 del dr. __________ fa riferimento, per i

dettagli, ad una “lettera ambulatoriale neurologia del 15.11.2023” che

non è stata tuttavia prodotta agli atti, ciò che era ragionevolmente esigibile

dalla ricorrente patrocinata da un legale parte, in conformemente al dovere

processuale di collaborazione delle parti (pro multis DTF 122 V 157consid. 1a,

121 V 204 consid. 6c con riferimenti, 117V 261 consid. 3b con riferimento e

STCA 32.2023.32 del 6 novembre 2023 consid. 2.6.2.).

Inoltre,

il dr. __________ non indica se l’incapacità lavorativa del 40% accertata in

ambito neurologico sia anche precedente alla data della decisione

amministrativa impugnata – in concreto il 27 luglio 2023 –, quest’ultima

limitando il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136

V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con rinvii e STCA 32.2023.42 del 21

agosto 2023 consid. 2.7.2.).

Ad

ogni buon conto, il medico SMR ha valutato tutta la refertazione all’inserto,

ivi inclusi i precedenti rapporti del dr. __________ relativi alle visite

ambulatoriali, sui quali, con annotazione del 6 luglio 2023 (doc. 74, pagg. 209,

211 e 212 incarto AI, sottolineature del redattore) si è così espresso:

"[…] Assenza di nuove diagnosi […];

esame neurologico cursorio di sostanziale

stabilità e normalità. non viene certificata alcuna

incapacità lavorativa […];

[…] Assenza di nuove indicazioni chirurgiche, nessuna

lombalgia, alle seconde letture della RM del 14.10.2022: solo sospetto di

possibile contatto con la radice di L4 rispettivamente come per tessuto

cicatriziale. Non viene certificata alcuna inabilità lavorativa;

[…] l’esame clinico condotto presso il __________ […] è

sostanzialmente nella norma e sovrapponibile a quello condotto dal Dr. __________

nel corso delle sue visite ed anche in occasione della sua ultima visita del

10.05.2023 […];

[…] non esiste la prescrizione di una nuova

terapia farmacologica sostanzialmente diversa da quella fino ad ora assunta. Infatti gli specialisti del

Neurocentro hanno prescritto un’integrazione con dosi basse di Lamictal

e Cymbalta 30 mg al mattino, farmaci antiepilettici-anticonvulsivanti che

trovano indicazione specifica nel trattamento del dolore neuropatico centrale e

periferico così come Pregabalin, prescritto in precedenza che ha il medesimo

meccanismo d’azione farmacocinetico dei farmaci aggiunti dal __________;

[…] agli approfondimenti paraclinici e strumentali ed anche

nell’esame ENMG del 20.12.2022 […] viene certificata sostanziale

normalità: studio ENG-EMGGrafico normale, in particolare non segni

EMGrafici per sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare L4,

L5, S1 a destra.”

Con

riferimento al rapporto del dr. __________ del 17 novembre 2023 il medico SMR

ha così preso posizione (XIV+1, sottolineature del redattore):

"[…] Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________

[cofirmataria del rapporto, n.d.r.] ripercorrono l’iter clinico, la terapia a

cui l’A si sottopone e certificano una lieve ipostenia M4 all’arto

inferiore Ds. La Medical Research Council (MRC) Scale è una scala di 6 valori,

che vanno da 0 a 5, per la misurazione della forza attraverso l’osservazione

dei movimenti e del comportamento muscolare per i gradi da 0 a 3 e la

somministrazione di Test Manuali Muscolari per i gradi 4 e 5. L’MRC Scale è

costituita da un punteggio di attribuzione della forza, che va da 0 a 5:

1.

0 Assenza di

contrazione

Considerandi

2.

1.

Accenno di

contrazione muscolare

3.

2.

Movimento

attivo eliminando la forza di gravità

4.

3.

Movimento

attivo contro la forza di gravità

5.

4.

Movimento

attivo contro la forza di gravità e una resistenza

6.

5.

Forza

normale

[…] ad eccezione della diagnosi psichiatrica posta dal Dr. __________

[…], non esistono nuove diagnosi […]. non risulta eseguito un esame

obiettivo con esecuzione di manovre semeiologiche atto a definire dei limiti

funzionali giustificanti un’incapacità lavorativa somatica del 40%,

genericamente posta da alcuni curanti senza indicarne i motivi. […] non

esiste la prescrizione di una nuova terapia riabilitativa, fisica, fisiatrica

diversa da quella finora eseguita dall’A per mantenere un normale trofismo

muscolare; […] non viene documentato alcun blocco funzionale. […] non

esiste alcuna recente visita specialistica né l’esecuzione di approfondimenti

paraclinici e strumentali atti a giustificare un’oggettiva incapacità

lavorativa successiva al 17.07.2022 ed attuale. Anche in questa occasione

ricordo che l’ENMG del 21.12.2022 ha riscontrato: “Lo studio

ENG-EMGrafico (esame che serve per registrare le caratteristiche elettriche

delle fibre muscolari e dei nervi periferici al fine di diagnosticare la

presenza di patologie neuromuscolari) è normale, in particolare non segni

EMGrafici per una sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare

L4, L5 e S1 a destra” […]. Inoltre la RM colonna lombare con MdC

(14.10.2022 – Dr. __________): “alterazioni pressocché regolari post

intervento a prescindere da un sottile arricchimento intra-neurale lungo il

decorso intraspinale/foraminale della radice L5 destra compatibile con una

forma di neurite aspecifica (post intervento, post compressione da ernia);

esclusa una cicatrice intrappolante oppure una recidiva di ernia discale”.

Vedi anche quanto discusso ai considerandi della nota SMR del 06.07.2023”.

Considerata

la puntuale, precisa, lineare e coerente presa di posizione del medico SMR

circa i rapporti del dr. __________, questi ultimi non appaiono sufficienti a

sovvertire la valutazione della dr.ssa __________ alla quale va prestata

adesione.

Per

quanto concerne le refertazioni del dr. __________, si rileva che il

certificato del 7 aprile 2022 (doc. 67, pag. 170 incarto AI) attesta unicamente

un’incapacità lavorativa dall’8 aprile 2022 al 10 luglio 2022, mentre il

rapporto del 10 maggio 2023 (doc. 67, pagg. 76 e 177 incarto AI) attesta in anamnesi

un’incapacità lavorativa del 40%. Le due refertazioni in parola sono state così

valutate dal medico SMR (doc. 74 incarto AI, sottolineature del redattore):

"[riferendosi al certificato del 7

aprile 2022, n.d.r.] Certificato generico di inabilità lavorativa redatto dal Dr.

__________ con inabilità lavorativa del 25% dal 08.04.2022 al 10.07.2022, già

agli atti e valutato in precedenza.

[riferendosi al rapporto del 10 maggio 2023, n.d.r.] Assenza di

nuove diagnosi ai sensi dell’ICD10. Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________

[cofirmataria del rapporto, n.d.r.] ribadiscono l’ipostesia nota lungo il

dermatomo distale L5 a destra. Assenza di nuove indicazioni chirurgiche,

nessuna lombalgia, agli approfondimenti radiologici assenza di “neurocompressione

persistente della radice L5 destra”. La nozione di capacità

lavorativa del 60% espressa in anamnesi non è confortata da nessuna valutazione

oggettiva da parte del Dr. __________, rispettivamente della Dr.ssa __________,

i quali presentano un esame obiettivo di sostanziale normalità che non

giustifica limitazioni funzionali significative ovvero incapacità

lavorative di sorta.

[…].

La refertazione della RM colonna lombare del 14.10.2022

effettuata dai Dr. __________/Dr. __________ documenta condizioni di

sostanziale normalità in esiti di intervento neurochirurgico: “alterazioni

pressoché regolari post intervento a prescindere da un sottile arricchimento

intra-neurale lungo, il decorso intraspinale/foraminale della radice L5 destra

compatibile con una forma di neurite aspecifica (post intervento, post

compressione da ernia); esclusa una cicatrice intrappolante oppure una recidiva

di ernia discale rispettivamente osteocondrosi L4/5 e L5/S1. Nessuna recidiva

di ernia nell’area chirurgica L4/5; assenza di neurocompressione persistente

della radice L5 destra.” Ad una seconda lettura svolta dai Dr. __________/Dr.

__________ esiste il sospetto di “possibile contatto con la radice L4 Ds o

di eventuale tessuto con enhancement nel recesso destro ed attorno all’origine

della radice L5 destra, come per tessuto cicatriziale”. Stante l’importanza

relativa dei reperti iconografici valutati dalle diverse letture della RM del

14.10.2022

operate dai vari specialisti non è stata, fino all’attualità,

prescritta una nuova RM per fugare eventuali dubbi in merito alle immagini

radiologiche rispettivamente alla sintomatologia riferita dall’assicurata;

dagli specialisti curanti neurochirurghi non viene attestata la necessità di

nuova intervenzione chirurgica ma solo la proposta di un’infiltrazione locale a

cui l’assicurata fino all’attualità non si è sottoposta […]”.

L’insorgente

ha prodotto altresì il certificato del 20 ottobre 2023 del curante

neurochirurgo dal seguente tenore (XII, allegato N4):

"[…] Frau RI 1 ist in unserer

Abteilung neurochirurgisch behandelt worden. Am 09.03.2021 wurde eine

grossvolumige paramediane Diskushernie L4/5 rechts operativ behandelt. Der

postoperative Verlauf war angesichts der langen, anhaltenden vorgängigen

Anamnesa eher protrahiert. Sia hat relativ instensiv Physiotherapie benötigt.

Zusätzlich waren auch neuromod lierende Medikamente notwendig. Die

Restbeschwerden machten eine weitergehende partielle Arbeitsunfähigkeit

notwendig. Die weitergehende Abklärungen ergeben keine Rezidivhernie. Akupunktur,

Physiotherapie sowie Hypnose wurden angewandt. In Valuation steht noch die

Möglichkeit einer elektrischen Neurostimulation.”

così

valutato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (XIV 1):

"[…] Il Prof. __________ ripercorre

il lungo iter clinico a cui l’A è stata sottoposta per un’ernia di grandi dimensioni

paramediana Ds L4/5, trattata chirurgicamente il 09.03.2021 nonché attraverso

l’utilizzo di farmaci neuromodulatori, di terapia fisica relativamente intensa,

agopuntura, fisioterapia ed ipnosi., Secondo il Dr. __________ si sta ancora

valutando la possibilità della posa di un neurostimolatore per interrompere la

propagazione dei segnali di dolore tra il midollo spinale e il cervello

permettendo una modulazione del dolore. Il dispositivo è simile a un pacemaker

e viene impiantato chirurgicamente sotto la cute. Il Dr. __________ riferisce

che “in sintomi residui giustificherebbero un’ulteriore incapacità

lavorativa parziale” che potrebbe essere superata tramite neuromodulazione,

terapia rifiutata dall’A sin da maggio 2023. Infatti, rispetto alla proposta di

posizionare eventualmente un neurostimolatore sottocute proposta dalla __________

fin dal 10.05.2023, la paziente si è mostrata contraria […]. Egli ribadisce anche

in questa occasione che non esiste una causa somatica per giustificare i

disturbi soggettivi patiti dall’A che ha sottoposto ad ulteriori esami non

meglio precisati che però non hanno evidenziato alcuna recidiva.”.

Valutata

la refertazione medica del curante neurochirurgo e le puntuali prese di

posizione della dr.ssa __________, richiamata la giurisprudenza topica (cfr.

supra consid. 2.5.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove di cui

il giudice delle assicurazioni sociali gode, questo Giudice ha maturato il

convincimento che la refertazione medica del dr. __________ non ha

oggettivamente provato un peggioramento della situazione valetudinaria rispetto

al rapporto del 19 novembre 2022, con il quale egli ha accertato il riacquisto

della capacità lavorativa completa dall’11 luglio 2022 (e perdurante fino alla

data del rapporto in parola) (doc. 49 incarto AI).

Tale

conclusione si impone non solo a motivo delle puntuali, lineari, logiche e

coerenti prese di posizione della dr.ssa __________ ma altresì per il fatto che

i medici che hanno allestito la refertazione di cui l’insorgente si prevale non

si sono mai attivamente confrontati con le prese di posizione del medico SMR,

preferendo una valutazione a compartimento stagno, contrariamente a quanto

fatto dal medico SMR.

Pertanto,

la valutazione del SMR va confermata. Non si può tuttavia escludere –

considerata la presa di posizione del dr. __________ e della dr.ssa __________

(XIV 1, pag. 5 e seg.) – che, successivamente all’emanazione della decisione

impugnata, la situazione valetudinaria dell’assicurata sia peggiorata sotto il

profilo psichiatrico, circostanza da verificare contestualmente ad un’eventuale

nuova domanda di prestazioni.

2.7

La

ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il

TCA non ha motivo per discostarsene.

2.8

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.9

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.), la ricorrente ha chiesto

l’audizione testimoniale, rispettivamente la presa di posizione per forma

scritta della dr.ssa __________ e del dr. __________, subordinatamente

l’esperimento di una perizia giudiziaria atta a dirimere eventuali persistenti

dubbi. Ha chiesto altresì l’audizione testimoniale del dr. __________.

Va qui ricordato che quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

In

concreto, a fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita,

questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove di carattere medico,

ritenuto che i citati medici hanno già espresso il loro punto di vista senza

tuttavia insinuare dubbi idonei ad inficiare la valutazione SMR posta alla base

della decisione impugnata ed in questa sede confermata.

2.10

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le spese

di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti