32.2023.87
Ricorso (respinto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Valutazione medica confermata: le refertazioni mediche prodotte dalla ricorrente non sono idonee ad insinuare dubbi circa la valutazione SMR. Quest’ultima va confermata
23 febbraio 2024Italiano44 min
in chirurgia della colonna vertebrale, ortopedia e neurochirurgia) e dr.ssa __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.87
jv/gm
Lugano
23 febbraio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 luglio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1976, di formazione impiegata di commercio (con AFC) e da ultimo
attiva quale segretaria/ricezionista di studio medico, il 19 aprile 2021 ha
presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa dal
2 novembre 2020 ed indicando quale danno alla salute “Improvvisa insorgenza
dolorosa alla natica ed alla gamba destra che ha portato alla diagnosi di Ernia
del disco paramediana di grande volume L4-L5 a destra, dislocata caudalmente,
con sensomotoria radicolopatia L5 sinistra” dal 27 ottobre 2020 (docc. 1, 2
e 6 incarto AI).
Richiamato
l’incarto assicurazione indennità giornaliera perdita di guadagno per malattia (docc.
7, 17, 35, 39, 51 e 77-99 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 14 incarto
AI), il questionario datore di lavoro (doc. 19 incarto AI), svolto il colloquio
d’accertamento in intervento tempestivo concordando un adattamento ergonomico
del posto di lavoro per supportare il rientro della persona presso il datore di
lavoro (docc. 15 e 16 incarto AI) e la relativa valutazione ergonomica (doc. 21
incarto AI) avvallata l’8 settembre 2021 (docc. 26-28 incarto AI) con
assunzione dei costi per i mezzi ausiliari (docc.29 e 30 incarto AI), pervenuti
Fatti
i certificati di incapacità lavorativa dai curanti dr. __________ (specialista
in chirurgia della colonna vertebrale, ortopedia e neurochirurgia) e dr.ssa __________
(specialista in oncologia medica) (docc. 22, 24, 25, 32, 36, 49 incarto AI) e
terminato l’intervento tempestivo (doc. 34 incarto AI), l’Ufficio AI ha
sottoposto il caso al medico SMR dr.ssa __________ (specialista in medicina del
lavoro) (docc. 40 e 53 incarto AI). Quest’ultima ha allestito il rapporto
finale del 18 gennaio 2023 (doc. 54 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"2.1.
Diagnosi con
ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)
Codice infermità: 738 Codice
danno funzionale: 05
Osteocondrosi L5/S1
Stato dopo discectomia L4-L5 a destra
(03.2021)
2.2. Diagnosi senza ripercussione sulla CL
Tiroidite di Hashimoto”
e
rilevata l’assenza di limiti funzionali, il medico SMR ha acccertato i seguenti
periodi d’incapacità lavorativa:
% IL in attività abituale
% IL in attività adeguata
Periodi
Docs. di riferimento inc. AI
100
100
02.11.2020-31.12.2020
doc. 78
50
50
01.01.2021-31.01.2021
docc. 78 e 79
100
100
01.02.2021-09.05.2021
docc. 80 e 81
50
50
10.05.2021-31.07.2021
docc. 22 e 81
40
40
01.08.2021-30.09.2021
docc. 24 e 25
30
30
01.10.2021-15.11.2021
docc. 32 e 36
20
20
16.11.2021-30.11.2021
docc. 36 e 85
30
30
01.12.2021-08.04.2022
docc. 85, 87, 88 e 89
25
25
09.04.2022-16.07.2022
docc. 49, 89 e 90
0*
0*
17.07.2022-continua
doc. 49
* come da rapporto medico del dr. __________. Incidenza
sulla presenza e prognosi lavorativa favorevole.
1.2. Con
progetto di decisione del 19 gennaio 2023 l’Ufficio AI ha prospettato il
rifiuto di prestazioni, essendo accertata una capacità lavorativa completa dal
17 luglio 2022 con conseguente grado d’invalidità nullo, precisando che siccome
l’assicurata non poteva meglio valorizzare la capacità lavorativa residua in
attività alternative, alla percentuale di incapacità lavorativa accertata
corrisponde al grado d’invalidità e concludendo che “Essendo, allo scadere
dell’anno di attesa (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b LAI – 02.11.2021), il grado
d’invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non esiste” (doc. 55
incarto AI).
Con
osservazioni del 6 e del 17 febbraio 2023 l’assicurata ha contestato il
progetto, rilevando come i periodi d’incapacità lavorativa accertati fossero
incompleti, indicando quelli mancanti, prospettando un nuovo consulto presso il
dr. __________ e chiedendo una proroga per presentare i relativi giustificativi
medici ed elaborare più diffusamente le proprie argomentazioni (docc. 60 e 62
incarto AI).
Con
ulteriori osservazioni del 22 maggio 2023 l’assicurata ha comunicato che “Come
constatabile qui di seguito, i certificati medici […] dimostrano
un’invalidità pari al 38.12% se si considera il periodo tra maggio 2022 e
maggio 2023 e del 39.37% se si tiene conto dal mese di giugno 2022 a giugno
2023, ossia appena al di sotto della soglia del 40% […]. […] Tuttavia
il suo tasso d’invalidità supererà, con ogni probabilità, la soglia del 40% già
a partire dal mese di luglio 2023. […] In virtù di ciò, sebbene manchi
il 0.67% per raggiungere la soglia legale, si chiede […] di far uso del proprio
potere di libero apprezzamento e di riconoscere da subito […] una
rendita minima dal 25% […]. […] È da notarsi che la Dott.ssa __________
ha riconosciuto un’invalidità della paziente dal 12 settembre 2022 al 5
febbraio 2023 “almeno del 40%, idealmente al 50%”. […] è stato solo su
richiesta della paziente che sul certificato è stato riportato solo un tasso
del 35% […]. […] dal 6 febbraio 2023 […] ha mantenuto una
costante invalidità del 40% e ciò è stato rilevato anche dal Dott. __________”,
chiedendo all’Ufficio AI “di non voler cedere il passo ad un eccessivo
formalismo e di accordare alla signora RI 1 quanto richiesto”,
subordinatamente di sospendere la procedura fino al 1. luglio 2023,
riservandosi di produrre ulteriore refertazione medica “entro la fine del
mese di luglio”. Allo scritto l’assicurata ha accluso documentazione
medica allestita dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ (doc. 67 incarto
AI).
Con
annotazione del 6 luglio 2023 il medico SMR, analizzato ogni singolo documento
medico prodotto con le osservazioni al progetto, ha concluso che “in assenza
di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti
sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR del 18.01.2023”
(doc. 74 incarto AI).
Con
decisione del 27 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, precisando
come allo scadere dell’anno d’attesa il grado d’invalidità fosse del 30% (doc.
75 incarto AI).
1.3. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione dell’11 luglio 2023, postulandone la modifica “nel senso che la
richiesta a una rendita invalidità […] e a provvedimenti professionali è
accolta”, subordinatamente l’annullamento e la retrocessione degli atti
all’amministrazione “per nuova decisione ai sensi dei considerandi”.
Chiede
che in caso di dubbi sulla capacità lavorativa vengano sentiti quali testimoni
la dr.ssa __________ ed il dr. __________ (specialista in neurologia),
eventualmente anche in forma scritta. Qualora i dubbi persistessero, chiede che
venga esperita una perizia giudiziaria.
Contesta
la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata, sostenendo che
sulla base della refertazione medica prodotta, in particolare i certificati
medici della dr.ssa __________, ella presenterebbe durante l’anno d’attesa (dal
27 luglio 2022 al 27 luglio 2023, data della decisione impugnata) un’incapacità
lavorativa del 42% (e pari grado d’invalidità) e continua conferente il diritto
ad una rendita.
1.4. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato come il medico SMR è addivenuto alle
sue conclusioni dopo aver vagliato l’intera documentazione medica all’inserto,
inclusa quella prodotta dall’insorgente in fase d’audizione, osservando come il
dissenso della ricorrente in punto alla valutazione medica è “puramente
soggettivo”, non avendo prodotto in sede di ricorso “eventuali elementi
oggettivi, segnatamente di natura medica, a sostegno delle proprie
argomentazioni”.
In
ragione di quanto esposto, ha quindi chiesto la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.5. Con
scritto del 16 ottobre 2023 la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:
-
certificato del 5 ottobre 2023 della dr.ssa __________;
-
certificato dell’11 ottobre 2023 del dr. __________;
-
certificato del 10 agosto 2023 della dr.ssa __________ (specialista in
ipnosi medica);
-
lettera del datore di lavoro dell’11 ottobre 2023
chiedendo
la “Testimonianza, subordinatamente informazioni scritte del Dr. __________
[…] per accertare delle problematiche psicologiche che influiscono sulle
attività quotidiane della signora RI 1.” (VI).
1.6. Con
scritto del 25 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha prodotto l’annotazione del 24
ottobre 2023 del medico SMR, quest’ultimo avendo analizzato la refertazione
medica prodotta dall’insorgente nelle more del ricorso e concludendo per la
conferma del rapporto finale SMR del 18 gennaio 2023.
Conseguentemente,
l’Ufficio AI ha ribadito la propria posizione (VIII+1).
1.7. Con
scritto del 20 novembre 2023 la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:
-
certificato del 17 novembre 2023 del dr. __________;
-
certificato del 17 novembre 2023 della dr.ssa __________;
-
certificato del 13 novembre 2023 della dr.ssa __________;
-
certificato del 20 ottobre 2023 del dr. __________ e
-
rapporto del 23 ottobre 2023 del curante dr. __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) e
-
certificato del 1. novembre 2023 della dr.ssa __________ (specialista in
chirurgia ortopedica e agopuntura) (XII).
1.8. Con
scritto del 5 dicembre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto
l’ulteriore refertazione medica prodotta dalla ricorrente al SMR dr.ssa __________,
la quale, coadiuvata dal dr. __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia), dopo aver vagliato la documentazione confermato il rapporto SMR
del 18 gennaio 2023.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di prestazioni dell’assicurata.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo
dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.
In
concreto, l’assicurata ha presentato la sua domanda di prestazioni AI il 19
aprile 2021, adducendo un’incapacità lavorativa dal 2 novembre 2020 e
successivamente fluttuante (cfr. supra consid. 1.1.). Non trattandosi di una domanda
tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (cifra 2027 della Circolare
sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità
(CIGI), valida dal 1. gennaio 2015, stato al 1. gennaio 2021), l’eventuale
diritto alla rendita ex art. 28 LAI sarebbe insorto al più presto il 2 novembre
2021 (per il calcolo vedi cifre 2017, 2018 e Allegato II delle CIGI; Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 13 ad
art. 28 LAI), ossia prima della modifica legislativa di cui sopra.
Visto
quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante
per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in
una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta
procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche
nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche
possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in
maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è
necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo
giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la
questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione
delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato
in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto
medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del
25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V
225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6.
2.6.1. In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato
valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medica
richiamata, rispettivamente pervenuta al medico SMR, il quale ha accertato il
riacquisto della capacità lavorativa completa dal 17 luglio 2022 e continua
(cfr. supra consid. 1.1.).
La
ricorrente, prevalendosi degli accertamenti dei curanti, contesta
esclusivamente la valutazione medica posta alla base della decisione impugnata,
sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal medico SMR, ella presenti
un’incapacità lavorativa (e pari grado d’invalidità) del 42% al termine
dell’anno d’attesa (che individua nell’intervallo dal 27 luglio 2022 al 27
luglio 2023), ciò che le conferirebbe il diritto ad una rendita (cfr. supra
consid. 1.3.).
Questo
Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.6.2. Occorre
innanzitutto precisare quanto segue.
Il
medico SMR ha accertato il completo riacquisto della capacità lavorativa
fondandosi sul rapporto medico del 19 novembre 2022 del curante neurologo (doc.
49 incarto AI). Tuttavia, quest’ultimo aveva accertato un’incapacità lavorativa
del 25% fino al “10.7.22, aktuell nichts näher [illegibile,
verosimilmente “bekannt”, n.d.r.]” (doc. 49, pag. 110 incarto AI). Anche
il certificato del 7 aprile 2022 del dr. __________ attesta un’incapacità
lavorativa “bis 10.07.2022” (doc. 90 incarto AI). Pertanto, il periodo
d’incapacità lavorativa di cui al rapporto SMR del 18 gennaio 2023 va
modificato nel senso che il riacquisto della capacità lavorativa è fissato
all’11 luglio 2022.
Ciò appurato,
in sede di osservazioni al preavviso e nella presente procedura la ricorrente
ha prodotto varia documentazione medica che, a suo modo di vedere, sconfesserebbe
la valutazione del SMR, e meglio:
-
certificati medici della dr.ssa __________ (doc. 67, pagg. 171-173
incarto AI; I, allegato J; VI, allegato M3 e XII, allegato N2);
-
rapporti, rispettivamente certificati medici del dr. __________ (doc.
67, pagg.170, 176 e 177 incarto AI e XII, allegato N4);
-
rapporti medici del dr. __________, rispettivamente allestiti su sua
indicazione (doc. 67, pagg.174 e 175, doc. 71, pagg. 200-202 incarto AI; I,
allegato L; VI, allegato M4 e XII, allegato N1);
-
rapporto del 29 settembre 2022 del dr. __________ (specialista in
neurologia) (I, allegato J);
-
certificato del 10 agosto 2023 della dr.ssa __________ (specialista in
medicina interna generale e ipnosi medica) (VI, allegato M5 e XII,
allegato N3);
-
scritto del datore di lavoro dell’11 ottobre 2023 (VI, allegato M6);
-
rapporto del 23 ottobre 2023 del dr. __________ (XII, allegato N5)
e
-
certificato del 1. novembre 2023 della dr.ssa __________ (XII, allegato
N6).
Secondo
la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere
dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e
3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento cfr. STF
9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti; cfr. anche STF
8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta alla giurisdizione delle
assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016
consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA
32.2019.24 del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020 consid. 2.8.).
Tornando
al caso in disamina, si rileva che la dr.ssa __________, il dr. __________, la
dr.ssa __________ ed il dr. __________ non hanno mai accertato un’incapacità
lavorativa.
Lo
scritto del datore di lavoro presenta il seguente tenore:
"[…] a partire da novembre 2020 la
signora RI 1 ha sviluppato problemi di salute a tal punto rilevanti che non le
hanno più consentito di svolgere la propria attività ad una percentuale
superiore al 60% nonostante il lodevole impegno profuso e gli innumerevoli
tentativi intrapresi di aumentare le ore lavorative. Visto quanto sopra,
confermo […] che la signora RI 1 sta svolgendo attualmente la sua attività
lavorativa con un grado di occupazione al 60%. […]” (VI, allegato M6).
Come
rettamente rilevato dal medico SMR (VIII 1), l’allegazione del datore di
lavoro, la cui valenza probante è da relativizzare proprio a motivo del
contratto di lavoro in essere da anni, non assurge a documentazione medica
strictu senso, non avendo neppure specificato quali sono i limiti funzionali
che concretamente impediscono alla dipendente di raggiungere un grado
occupazionale completo e in cosa consistano gli “innumerevoli tentativi
intrapresi di aumentare le ore lavorative”. Siffatta generica attestazione
del datore di lavoro non risulta quindi rilevante.
Per
quanto concerne i certificati della dr.ssa __________, si osserva innanzitutto
che la credibilità della curante è oltremodo compromessa dal fatto che, come
asserito dalla ricorrente e ammesso dalla stessa dr.ssa __________, nonostante quest’ultima
avesse accertato un’incapacità lavorativa “tra il 40%-50%”, ella ha
assecondato il desiderio della ricorrente di “riprendere in modo graduale
con l’obiettivo di aumentare ulteriormente il lavoro in modo graduale” attestando
un’incapacità lavorativa del 35% (doc. 60 e doc. 67, pag. 172 incarto AI).
Inoltre, i certificati medici della curante prodotti in sede ricorsuale sono
per la stragrande maggioranza già stati vagliati dal medico SMR in sede
d’istruttoria (cfr. I, allegato J con pagg. 171, 172, 173, 325, 326 incarto
AI), gli unici “nuovi” certificati essendo quelli del 4 luglio 2023 (I,
allegato J), del 5 ottobre 2023 (VI, allegato M3) e quello del 17
novembre 2023 (XII, allegato N2) con i quali la curante si è
limitata a confermare quanto attestato precedentemente.
Ciò
premesso, i certificati medici della curante si limitano a generiche
attestazioni di incapacità lavorative con una parimenti generica indicazione di
un peggioramento dello stato valetudinario senza che, come rettamente rilevato
dal SMR (doc. 74, pagg. 208 e 211 incarto AI, XIV 1), venga “enunciata
alcuna nuova diagnosi, non viene condotto uno status che documenti un obiettivo
e significativo peggioramento clinico e valetudinario […]”. Neppure le
refertazioni mediche allestite per l’assicurazione perdita di guadagno (docc.
78, 79, 84, 85, 87, 89, 93-96 e 98 incarto AI), a cui la curante rinvia (XII,
allegato N2), risultano idonee a concludere diversamente, giacché i
rapporti medici del 22 dicembre 2020 e del 15 gennaio 2021 (docc. 78 e 79
incarto AI) erano già stati considerati e fatti propri dal medico SMR (cfr.
supra consid. 1.1. in fine). In sintesi, gli scarni certificati della curante,
comunque debitamente vagliati dal SMR, non aggiungono alcun elemento medico che
oggettivi un significativo peggioramento della situazione valetudinaria.
Per
tacere del fatto che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla
posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.5.).
Per
quanto concerne le refertazioni del dr. __________, nel rapporto del 23
novembre 2022 (rispettivamente del 9 dicembre 2022 avente medesimo tenore
nonostante la diversa datazione) relativo alla visita ambulatoriale del 24
ottobre 2022 lo specialista non ha accertato alcuna incapacità lavorativa (doc.
67, pagg.174 e 175, doc. 71, pagg. 200-202 incarto AI). Stesso discorso vale
per i rapporti del 3 febbraio 2023, del 26 maggio 2023 e del 16 agosto 2023 (I,
allegato L). Nelle more del ricorso la ricorrente ha prodotto il certificato
dell’11 ottobre 2023 del dr. __________ del seguente tenore:
"[…] Con il presente certifico che la
paziente a margine è regolarmente seguita presso il Servizio di Neurologia. A
causa di una patologia neurologica è abile al lavoro in misura del 60% e non
può aumentare la percentuale lavorativa.” (VI, allegato M4)
L’insorgente
ha prodotto anche il rapporto del 17 novembre 2023 del dr. __________:
"[…] riferiamo in merito alla […]
paziente […]. Per dettagli vedi lettera ambulatoriale neurologia del
15.11.2023. La sig.ra RI 1 è valutata periodicamente presso il nostro Servizio
di Neurologia per radicolopatia deficitaria ed irritativa L5 destra cronica, in
attuale terapia medicamentosa con antiepilettici ed inibitori della
ricaptazione della serotonina e noradrenalina […]. La paziente è nota da tempo
per dei dolori cronici diffusi a carattere neuropatico a frequenza quotidiana
ed invalidanti, a cui si aggiunge un deficit stenico a carico dell’arto
inferiore destro. Clinicamente osserviamo un’iperalgesia tattile a carico del
piede, della coscia e del gluteo ed un’ipostenia all’arto inferiore di destra
di grado M4 secondo scala Medical Research Council (MRC). A questo si associa
una componente di dolore cronico e deflessione del tono dell’umore reattivo. In
tale contesto, sul piano prettamente neurologico, riteniamo la paziente nel
complesso funzionalmente invalidata in misura pari al 40% […].” (XII, allegato N1)
Per
quanto attiene al certificato dell’11 ottobre 2023, trattasi di una generica
attestazione di incapacità lavorativa senza indicazioni circa diagnosi, limiti
funzionali, prognosi e periodi d’incapacità lavorativa pregressi e futuri.
Il
rapporto del 17 novembre 2023 del dr. __________ fa riferimento, per i
dettagli, ad una “lettera ambulatoriale neurologia del 15.11.2023” che
non è stata tuttavia prodotta agli atti, ciò che era ragionevolmente esigibile
dalla ricorrente patrocinata da un legale parte, in conformemente al dovere
processuale di collaborazione delle parti (pro multis DTF 122 V 157consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c con riferimenti, 117V 261 consid. 3b con riferimento e
STCA 32.2023.32 del 6 novembre 2023 consid. 2.6.2.).
Inoltre,
il dr. __________ non indica se l’incapacità lavorativa del 40% accertata in
ambito neurologico sia anche precedente alla data della decisione
amministrativa impugnata – in concreto il 27 luglio 2023 –, quest’ultima
limitando il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 136
V 24 consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con rinvii e STCA 32.2023.42 del 21
agosto 2023 consid. 2.7.2.).
Ad
ogni buon conto, il medico SMR ha valutato tutta la refertazione all’inserto,
ivi inclusi i precedenti rapporti del dr. __________ relativi alle visite
ambulatoriali, sui quali, con annotazione del 6 luglio 2023 (doc. 74, pagg. 209,
211 e 212 incarto AI, sottolineature del redattore) si è così espresso:
"[…] Assenza di nuove diagnosi […];
esame neurologico cursorio di sostanziale
stabilità e normalità. non viene certificata alcuna
incapacità lavorativa […];
[…] Assenza di nuove indicazioni chirurgiche, nessuna
lombalgia, alle seconde letture della RM del 14.10.2022: solo sospetto di
possibile contatto con la radice di L4 rispettivamente come per tessuto
cicatriziale. Non viene certificata alcuna inabilità lavorativa;
[…] l’esame clinico condotto presso il __________ […] è
sostanzialmente nella norma e sovrapponibile a quello condotto dal Dr. __________
nel corso delle sue visite ed anche in occasione della sua ultima visita del
10.05.2023 […];
[…] non esiste la prescrizione di una nuova
terapia farmacologica sostanzialmente diversa da quella fino ad ora assunta. Infatti gli specialisti del
Neurocentro hanno prescritto un’integrazione con dosi basse di Lamictal
e Cymbalta 30 mg al mattino, farmaci antiepilettici-anticonvulsivanti che
trovano indicazione specifica nel trattamento del dolore neuropatico centrale e
periferico così come Pregabalin, prescritto in precedenza che ha il medesimo
meccanismo d’azione farmacocinetico dei farmaci aggiunti dal __________;
[…] agli approfondimenti paraclinici e strumentali ed anche
nell’esame ENMG del 20.12.2022 […] viene certificata sostanziale
normalità: studio ENG-EMGGrafico normale, in particolare non segni
EMGrafici per sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare L4,
L5, S1 a destra.”
Con
riferimento al rapporto del dr. __________ del 17 novembre 2023 il medico SMR
ha così preso posizione (XIV+1, sottolineature del redattore):
"[…] Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________
[cofirmataria del rapporto, n.d.r.] ripercorrono l’iter clinico, la terapia a
cui l’A si sottopone e certificano una lieve ipostenia M4 all’arto
inferiore Ds. La Medical Research Council (MRC) Scale è una scala di 6 valori,
che vanno da 0 a 5, per la misurazione della forza attraverso l’osservazione
dei movimenti e del comportamento muscolare per i gradi da 0 a 3 e la
somministrazione di Test Manuali Muscolari per i gradi 4 e 5. L’MRC Scale è
costituita da un punteggio di attribuzione della forza, che va da 0 a 5:
1.
0 Assenza di
contrazione
Considerandi
2.
1.
Accenno di
contrazione muscolare
3.
2.
Movimento
attivo eliminando la forza di gravità
4.
3.
Movimento
attivo contro la forza di gravità
5.
4.
Movimento
attivo contro la forza di gravità e una resistenza
6.
5.
Forza
normale
[…] ad eccezione della diagnosi psichiatrica posta dal Dr. __________
[…], non esistono nuove diagnosi […]. non risulta eseguito un esame
obiettivo con esecuzione di manovre semeiologiche atto a definire dei limiti
funzionali giustificanti un’incapacità lavorativa somatica del 40%,
genericamente posta da alcuni curanti senza indicarne i motivi. […] non
esiste la prescrizione di una nuova terapia riabilitativa, fisica, fisiatrica
diversa da quella finora eseguita dall’A per mantenere un normale trofismo
muscolare; […] non viene documentato alcun blocco funzionale. […] non
esiste alcuna recente visita specialistica né l’esecuzione di approfondimenti
paraclinici e strumentali atti a giustificare un’oggettiva incapacità
lavorativa successiva al 17.07.2022 ed attuale. Anche in questa occasione
ricordo che l’ENMG del 21.12.2022 ha riscontrato: “Lo studio
ENG-EMGrafico (esame che serve per registrare le caratteristiche elettriche
delle fibre muscolari e dei nervi periferici al fine di diagnosticare la
presenza di patologie neuromuscolari) è normale, in particolare non segni
EMGrafici per una sofferenza neurogena acuta o cronica in territorio radicolare
L4, L5 e S1 a destra” […]. Inoltre la RM colonna lombare con MdC
(14.10.2022 – Dr. __________): “alterazioni pressocché regolari post
intervento a prescindere da un sottile arricchimento intra-neurale lungo il
decorso intraspinale/foraminale della radice L5 destra compatibile con una
forma di neurite aspecifica (post intervento, post compressione da ernia);
esclusa una cicatrice intrappolante oppure una recidiva di ernia discale”.
Vedi anche quanto discusso ai considerandi della nota SMR del 06.07.2023”.
Considerata
la puntuale, precisa, lineare e coerente presa di posizione del medico SMR
circa i rapporti del dr. __________, questi ultimi non appaiono sufficienti a
sovvertire la valutazione della dr.ssa __________ alla quale va prestata
adesione.
Per
quanto concerne le refertazioni del dr. __________, si rileva che il
certificato del 7 aprile 2022 (doc. 67, pag. 170 incarto AI) attesta unicamente
un’incapacità lavorativa dall’8 aprile 2022 al 10 luglio 2022, mentre il
rapporto del 10 maggio 2023 (doc. 67, pagg. 76 e 177 incarto AI) attesta in anamnesi
un’incapacità lavorativa del 40%. Le due refertazioni in parola sono state così
valutate dal medico SMR (doc. 74 incarto AI, sottolineature del redattore):
"[riferendosi al certificato del 7
aprile 2022, n.d.r.] Certificato generico di inabilità lavorativa redatto dal Dr.
__________ con inabilità lavorativa del 25% dal 08.04.2022 al 10.07.2022, già
agli atti e valutato in precedenza.
[riferendosi al rapporto del 10 maggio 2023, n.d.r.] Assenza di
nuove diagnosi ai sensi dell’ICD10. Il Dr. __________ e la Dr.ssa __________
[cofirmataria del rapporto, n.d.r.] ribadiscono l’ipostesia nota lungo il
dermatomo distale L5 a destra. Assenza di nuove indicazioni chirurgiche,
nessuna lombalgia, agli approfondimenti radiologici assenza di “neurocompressione
persistente della radice L5 destra”. La nozione di capacità
lavorativa del 60% espressa in anamnesi non è confortata da nessuna valutazione
oggettiva da parte del Dr. __________, rispettivamente della Dr.ssa __________,
i quali presentano un esame obiettivo di sostanziale normalità che non
giustifica limitazioni funzionali significative ovvero incapacità
lavorative di sorta.
[…].
La refertazione della RM colonna lombare del 14.10.2022
effettuata dai Dr. __________/Dr. __________ documenta condizioni di
sostanziale normalità in esiti di intervento neurochirurgico: “alterazioni
pressoché regolari post intervento a prescindere da un sottile arricchimento
intra-neurale lungo, il decorso intraspinale/foraminale della radice L5 destra
compatibile con una forma di neurite aspecifica (post intervento, post
compressione da ernia); esclusa una cicatrice intrappolante oppure una recidiva
di ernia discale rispettivamente osteocondrosi L4/5 e L5/S1. Nessuna recidiva
di ernia nell’area chirurgica L4/5; assenza di neurocompressione persistente
della radice L5 destra.” Ad una seconda lettura svolta dai Dr. __________/Dr.
__________ esiste il sospetto di “possibile contatto con la radice L4 Ds o
di eventuale tessuto con enhancement nel recesso destro ed attorno all’origine
della radice L5 destra, come per tessuto cicatriziale”. Stante l’importanza
relativa dei reperti iconografici valutati dalle diverse letture della RM del
14.10.2022
operate dai vari specialisti non è stata, fino all’attualità,
prescritta una nuova RM per fugare eventuali dubbi in merito alle immagini
radiologiche rispettivamente alla sintomatologia riferita dall’assicurata;
dagli specialisti curanti neurochirurghi non viene attestata la necessità di
nuova intervenzione chirurgica ma solo la proposta di un’infiltrazione locale a
cui l’assicurata fino all’attualità non si è sottoposta […]”.
L’insorgente
ha prodotto altresì il certificato del 20 ottobre 2023 del curante
neurochirurgo dal seguente tenore (XII, allegato N4):
"[…] Frau RI 1 ist in unserer
Abteilung neurochirurgisch behandelt worden. Am 09.03.2021 wurde eine
grossvolumige paramediane Diskushernie L4/5 rechts operativ behandelt. Der
postoperative Verlauf war angesichts der langen, anhaltenden vorgängigen
Anamnesa eher protrahiert. Sia hat relativ instensiv Physiotherapie benötigt.
Zusätzlich waren auch neuromod lierende Medikamente notwendig. Die
Restbeschwerden machten eine weitergehende partielle Arbeitsunfähigkeit
notwendig. Die weitergehende Abklärungen ergeben keine Rezidivhernie. Akupunktur,
Physiotherapie sowie Hypnose wurden angewandt. In Valuation steht noch die
Möglichkeit einer elektrischen Neurostimulation.”
così
valutato dal dr. __________ e dalla dr.ssa __________ del SMR (XIV 1):
"[…] Il Prof. __________ ripercorre
il lungo iter clinico a cui l’A è stata sottoposta per un’ernia di grandi dimensioni
paramediana Ds L4/5, trattata chirurgicamente il 09.03.2021 nonché attraverso
l’utilizzo di farmaci neuromodulatori, di terapia fisica relativamente intensa,
agopuntura, fisioterapia ed ipnosi., Secondo il Dr. __________ si sta ancora
valutando la possibilità della posa di un neurostimolatore per interrompere la
propagazione dei segnali di dolore tra il midollo spinale e il cervello
permettendo una modulazione del dolore. Il dispositivo è simile a un pacemaker
e viene impiantato chirurgicamente sotto la cute. Il Dr. __________ riferisce
che “in sintomi residui giustificherebbero un’ulteriore incapacità
lavorativa parziale” che potrebbe essere superata tramite neuromodulazione,
terapia rifiutata dall’A sin da maggio 2023. Infatti, rispetto alla proposta di
posizionare eventualmente un neurostimolatore sottocute proposta dalla __________
fin dal 10.05.2023, la paziente si è mostrata contraria […]. Egli ribadisce anche
in questa occasione che non esiste una causa somatica per giustificare i
disturbi soggettivi patiti dall’A che ha sottoposto ad ulteriori esami non
meglio precisati che però non hanno evidenziato alcuna recidiva.”.
Valutata
la refertazione medica del curante neurochirurgo e le puntuali prese di
posizione della dr.ssa __________, richiamata la giurisprudenza topica (cfr.
supra consid. 2.5.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove di cui
il giudice delle assicurazioni sociali gode, questo Giudice ha maturato il
convincimento che la refertazione medica del dr. __________ non ha
oggettivamente provato un peggioramento della situazione valetudinaria rispetto
al rapporto del 19 novembre 2022, con il quale egli ha accertato il riacquisto
della capacità lavorativa completa dall’11 luglio 2022 (e perdurante fino alla
data del rapporto in parola) (doc. 49 incarto AI).
Tale
conclusione si impone non solo a motivo delle puntuali, lineari, logiche e
coerenti prese di posizione della dr.ssa __________ ma altresì per il fatto che
i medici che hanno allestito la refertazione di cui l’insorgente si prevale non
si sono mai attivamente confrontati con le prese di posizione del medico SMR,
preferendo una valutazione a compartimento stagno, contrariamente a quanto
fatto dal medico SMR.
Pertanto,
la valutazione del SMR va confermata. Non si può tuttavia escludere –
considerata la presa di posizione del dr. __________ e della dr.ssa __________
(XIV 1, pag. 5 e seg.) – che, successivamente all’emanazione della decisione
impugnata, la situazione valetudinaria dell’assicurata sia peggiorata sotto il
profilo psichiatrico, circostanza da verificare contestualmente ad un’eventuale
nuova domanda di prestazioni.
2.7
La
ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il
TCA non ha motivo per discostarsene.
2.8
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.9
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.3. e 1.5.), la ricorrente ha chiesto
l’audizione testimoniale, rispettivamente la presa di posizione per forma
scritta della dr.ssa __________ e del dr. __________, subordinatamente
l’esperimento di una perizia giudiziaria atta a dirimere eventuali persistenti
dubbi. Ha chiesto altresì l’audizione testimoniale del dr. __________.
Va qui ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29.
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
In
concreto, a fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita,
questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove di carattere medico,
ritenuto che i citati medici hanno già espresso il loro punto di vista senza
tuttavia insinuare dubbi idonei ad inficiare la valutazione SMR posta alla base
della decisione impugnata ed in questa sede confermata.
2.10
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti