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Decisione

32.2023.88

Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto rendita. Adesione alla proposta dell’UAI di retrocessione atti per procedere celermente ad ulteriori accertamenti medici ed economici, l’istruttoria amministrativa risultando lacunosa sotto molteplici aspetti

30 novembre 2023Italiano21 min

i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa completa

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.88

jv/gm

Lugano

30 novembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 luglio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1986, da ultimo attiva quale casalinga, l’11/13 aprile 2022 ha

presentato una domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa

dell’80-100% dal 2015 a causa di “Deformität der Lendenwirbelsäule,

Instabilität der Lendenwirbelsäule, Facettengelenksarthrose” (doc. 1, 3, 10

e 11 incarto AI).

Pervenute

molteplici refertazioni mediche (doc. 1, pag. 1; docc. 9, 21, 28 e 33 incarto

AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 30 incarto AI).

Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 22 novembre 2022 (doc. 32

incarto AI), successivamente corretto con l’annotazione del 30 maggio 2023

(doc. 45 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

" Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa

(CL)

Codice infermità: 738 Codice danno

funzionale: 10

sindrome

lombovertebrale e lomboradicolare L5 a sinistra

-

2.2012 ALIF L5/S1

-

2.2015 XLIF L3/4

-

1.2015 stabilizzazione L3/4

-

11.2016 revisione spondilodesi

L3-S1

-

2018 fusione art. ileo-sacrale bilaterale

-

4.2019 revisione spondilodesi L3/S1

-

6.2019 revisione spondilodesi L3/S1

-

1.2020 revisione spondilodesi L3

-

6.2020 revisione spondilodesi L4

-

1.2021 revisione spondilodesi L4-5

-

6.2021 revisione spondilodesi L3/S1

-

9.2021 revisione spondilodesi L3/S1

Cervicobrachialgia

sinistra

Dipendenza

da oppioidi assunti per problematica algica lombare cronica”

e rilevati

Fatti

i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa completa

in mansioni consuete (riferite come attività al 100%) dal 9 marzo 2022 al 1.

maggio 2022 e dell’80% dal 2 maggio 2022.

1.2. Il 10

febbraio 2022 è stata esperita un’inchiesta per le persone che si occupano

dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 20 febbraio 2023 (doc. 35

incarto AI) nel quale il consulente ispettore ha determinato un grado

d’invalidità globale del 25.30% per l’attività di casalinga svolta al 100%

(doc. 34 e doc. 35 pag. 111 e seg. incarto AI). Egli ha messo a verbale che

l’assicurata, pur svolgendo l’attività di casalinga, collabora senza contratto né

retribuzione nella gestione amministrativa e per piccoli interventi presso il

camping di proprietà famigliare per circa due ore al giorno, osservando che “A

tale riguardo si rinvia al SP la valutazione del pensum lavorativo

dell’assicurata” e riportando alla domanda “Se non fosse intervenuto il

danno alla salute, la persona assicurata eserciterebbe oggi un’attività

lucrativa?” che “L’assicurata è casalinga. Ella precisa però anche di

adoperarsi per due ore al giorno non retribuita presso l’azienda di famiglia

(le due ore giornaliere corrisponderebbero alla media nell’arco dell’anno, comprensiva

dei periodi di chiusura ufficiale)” (doc. 35 pag. 103 e seg. incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione del 31 maggio 2023 l’Ufficio AI, preso atto del rapporto

d’inchiesta domiciliare del 20 febbraio 2023 e, considerando l’assicurata

salariata al 25% e casalinga al 75%, ha prospettato il rifiuto di prestazioni a

fronte di un grado d’invalidità globale del 19% (grado d’invalidità parziale

dello 0% per la quota parte salariata computato al grado d’invalidità parziale

del 18.97% per la quota parte casalinga, somma approssimata per eccesso), in

applicazione del metodo misto per la graduazione dell’invalidità (doc. 46

incarto AI).

Con

osservazioni del 10 giugno 2023 l’assicurata ha contestato il progetto,

comunicando l’intenzione di inviare ulteriore refertazione medica (doc. 47

incarto AI).

Il

curante dr. __________ (specialista in neurochirurgia) ha inviato all’Ufficio

AI il rapporto medico del 29 marzo 2023 (docc. 49 e 51 incarto AI) attestante

una nuova diagnosi di meningioma della falce cerebrale (tumore al cervello) ed

un peggioramento della statica lombare determinanti un’incapacità lavorativa a

lungo termine.

Con

annotazione del 4 luglio 2023 il medico SMR ha indicato che la nuova

refertazione del curante non è idonea a modificare il precedente rapporto SMR

(doc. 52 incarto AI).

Con

decisione dell’11 luglio 2023 ha confermato il preavviso del 31 maggio 2023

(doc. 53 incarto AI).

Il 22

agosto 2023 l’Ufficio AI del Canton __________ ha inoltrato all’Ufficio AI del

Canton Ticino gli atti a disposizione, inclusi quelli dell’Ufficio AI del

Canton __________ (doc. 59 incarto AI).

1.4. L’assicurata,

rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione dell’11 luglio 2023, postulandone l’annullamento e che le venga “riconosciuta

una rendita d’invalidità intera con grado dell’80%, in subordine una rendita

con gradi AI di almeno il 65% a partire dal 01.10.2022 (sei mesi dalla

presentazione della domanda)”.

Contesta

innanzitutto il suo statuto lavorativo, sostenendo che la documentazione all’inserto,

quella allegata al ricorso e le circostanze da lei addotte avrebbero dovuto

indurre l’Ufficio AI a considerarla persona esercitante un’attività lucrativa,

non casalinga e salariata, ragione per cui in concreto il grado d’invalidità,

determinato erroneamente dall’amministrazione applicando il metodo misto, non sarebbe

corretto e andrebbe fissato all’80%.

Soggiunge

che nella denegata ipotesi in cui non le si volesse riconoscere lo statuto di

persona esercitante un’attività lucrativa, il grado d’invalidità determinato

dall’Ufficio AI risulta in ogni caso errato poiché lesivo dell’art. 27bis

OAI.

Contesta

inoltre l’inchiesta domiciliare sia in punto alla percentuale d’impedimento determinata

(60.77%) a fronte di un’incapacità lavorativa accertata dal medico SMR all’80%

ed in via di peggioramento, che all’eccessiva collaborazione pretesa dai

famigliari.

Ritiene

infine che la limitazione per la quota parte salariata (25%) sarebbe dell’80%

per un grado d’invalidità parziale del 20%, mentre gli impedimenti per la quota

parte casalinga (75%) sarebbero non inferiori al 60% per un grado d’invalidità

parziale del 45%. Complessivamente, quindi, ella presenterebbe un grado

d’invalidità globale del 65% conferente il diritto ad una rendita di pari grado

dal 1. ottobre 2022, ossia dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di

prestazioni.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato la necessità di ulteriori

approfondimenti medico-assicurativi per valutare l’incapacità lavorativa della

ricorrente in attività abituale ed in attività adeguate, come pure la necessità

di fare maggior chiarezza sulle mansioni svolte e le ore di lavoro prestate dall’insorgente

presso il campeggio a gestione famigliare e quindi “[…] poter raccogliere

elementi oggettivi e definire con cognizione di causa lo statuto

dell’assicurata”, ammettendo anche l’errore di calcolo nell’applicare il

metodo misto per la graduazione dell’invalidità.

In

ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per

procedere con i necessari approfondimenti.

1.6. Con

scritto del 19 ottobre 2023 la ricorrente ha comunicato di non avere obiezioni

alla proposta dell’Ufficio AI, allegando ulteriore refertazione medica e osservando

che a suo modo di vedere gli atti all’inserto permetterebbero sin d’ora di

emanare il giudizio (VI+1).

1.7. Con

osservazioni del 3 novembre 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di retrocessione

degli atti (VIII).

1.8. Con

scritto del 15 novembre 2023 la ricorrente ha comunicato di rimettersi “al

prudente giudizio di codesto Tribunale” (X).

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato

all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado

d’invalidità non pensionabile in applicazione del metodo misto.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI

prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato

prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in

vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad

avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità

non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.

1).

Il

marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima

concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto

alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni

della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

I

marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR [diritto,

n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

In

concreto, l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni nell’aprile 2022

(cfr. supra consid. 1.1.) a fronte di un’incapacità lavorativa valutata dal

medico SMR “almeno del 50% da > 1 anno prima” (doc. 32, pag.

85 incarto AI). Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1

LAI, il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo,

ossia al 1. ottobre 2022.

Visto

quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio

2022.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque

svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività

lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato

esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo

l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per

questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,

occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione

gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete

e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una

volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione

del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo

tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è

irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima

fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una

soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione

della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può

essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018

consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso

di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Infine,

va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal

1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli

assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:

" 1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi

d’invalidità:

a. il grado d’invalidità nell’ambito

dell’attività lucrativa;

b. il grado d’invalidità nell’ambito delle

mansioni consuete.

Considerandi

2.

Per il

calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a. il reddito senza invalidità

è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado

d’occupazione del 100 per cento;

b. il reddito con invalidità

è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado

d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale

determinante;

c. la perdita di guadagno

percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato

avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3.

Per il

calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a. viene determinata la quota

percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento

delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;

b. la quota di cui alla

lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado

d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.”

2.5

In

concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella

risposta di causa dall’Ufficio AI e, di principio, condivisa dalla ricorrente.

In effetti,

la ricapitolazione del vissuto di RI 1 (I, p.ti 10.-17.) – resasi possibile

solo grazie all’intervento dell’avv. RA 1 che ha ottenuto, successivamente

all’emanazione della decisione impugnata, l’incarto AI dall’amministrazione

d’oltre Gottardo (cfr. supra consid. 1.3. in fine) – non permette allo stadio

attuale di determinarsi con certezza sullo statuto (e quindi sul metodo di

graduazione d’invalidità) in concreto applicabile, l’Ufficio AI non essendosi chinato

su quanto addotto dalla ricorrente. Tale aspetto necessita un approfondimento.

Inoltre,

anche ammettendo che lo statuto della ricorrente fosse stato determinato correttamente,

resta il fatto che il calcolo del grado d’invalidità riportato nella decisione

impugnata risulta lesivo dell’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. supra

consid. 2.4.), l’Ufficio AI non avendo rapportato le limitazioni della

ricorrente ad un’attività salariata svolta al 100% (e per la quale il medico

SMR ha accertato un’incapacità lavorativa dell’80% dal 2 maggio 2022, cfr.

supra consid. 1.1. in fine), come rettamente rilevato dall’insorgente (cfr.

supra consid. 1.4.) e ammesso dall’amministrazione in questa sede (cfr. supra

consid. 1.5. in fine).

Oltre

a ciò, considerato il potenziale peggioramento della situazione valetudinaria a

fronte della refertazione medica prodotta nelle more del ricorso (cfr. supra

consid. 1.6.), un approfondimento in tal senso risulta imprescindibile, il

medico SMR dovendosi successivamente anche esprimere sull’incapacità lavorativa

in attività abituale ed in quelle adeguate, eventualmente facendo capo ad

esperti esterni.

Infine,

siccome l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno riesaminare alcuni aspetti dell’inchiesta

domestica (cfr. supra consid. 1.5.) e considerato il riserbo che il Giudice

delle assicurazioni deve avere in questo ambito (pro multis STCA 32.2023.14 del

28.

giugno 2023 consid. 2.9.), anche questo motivo giustifica la retrocessione

degli atti.

In

conclusione, questo Giudice ritiene giustificato e opportuno, a fronte delle

argomentazioni di cui sopra, la retrocessione degli atti per un approfondimento

di tutti gli aspetti controversi, così da addivenire a delle conclusioni

medico-assicurative il più accurate possibili che fungano da solida base anche

per le eventuali future revisioni. Considerato lo stato valetudinario

dell’insorgente, l’amministrazione è esortata a procedere senza indugio ai

propri incombenti.

Per il

che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari

approfondimenti.

Infatti,

nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli

accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA

32.2015.82

del 6 giugno 2016).

In

concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa

risulta carente sotto più aspetti, si giustifica il rinvio degli atti

all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito

ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.

2.6

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione

con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla

ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La decisione dell’11

luglio 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda

conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti