32.2023.88
Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto rendita. Adesione alla proposta dell’UAI di retrocessione atti per procedere celermente ad ulteriori accertamenti medici ed economici, l’istruttoria amministrativa risultando lacunosa sotto molteplici aspetti
30 novembre 2023Italiano21 min
i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa completa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.88
jv/gm
Lugano
30 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 luglio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1986, da ultimo attiva quale casalinga, l’11/13 aprile 2022 ha
presentato una domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa
dell’80-100% dal 2015 a causa di “Deformität der Lendenwirbelsäule,
Instabilität der Lendenwirbelsäule, Facettengelenksarthrose” (doc. 1, 3, 10
e 11 incarto AI).
Pervenute
molteplici refertazioni mediche (doc. 1, pag. 1; docc. 9, 21, 28 e 33 incarto
AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 30 incarto AI).
Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 22 novembre 2022 (doc. 32
incarto AI), successivamente corretto con l’annotazione del 30 maggio 2023
(doc. 45 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
" Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa
(CL)
Codice infermità: 738 Codice danno
funzionale: 10
sindrome
lombovertebrale e lomboradicolare L5 a sinistra
-
2.2012 ALIF L5/S1
-
2.2015 XLIF L3/4
-
1.2015 stabilizzazione L3/4
-
11.2016 revisione spondilodesi
L3-S1
-
2018 fusione art. ileo-sacrale bilaterale
-
4.2019 revisione spondilodesi L3/S1
-
6.2019 revisione spondilodesi L3/S1
-
1.2020 revisione spondilodesi L3
-
6.2020 revisione spondilodesi L4
-
1.2021 revisione spondilodesi L4-5
-
6.2021 revisione spondilodesi L3/S1
-
9.2021 revisione spondilodesi L3/S1
Cervicobrachialgia
sinistra
Dipendenza
da oppioidi assunti per problematica algica lombare cronica”
e rilevati
Fatti
i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato un’incapacità lavorativa completa
in mansioni consuete (riferite come attività al 100%) dal 9 marzo 2022 al 1.
maggio 2022 e dell’80% dal 2 maggio 2022.
1.2. Il 10
febbraio 2022 è stata esperita un’inchiesta per le persone che si occupano
dell’economia domestica, confluita nel rapporto del 20 febbraio 2023 (doc. 35
incarto AI) nel quale il consulente ispettore ha determinato un grado
d’invalidità globale del 25.30% per l’attività di casalinga svolta al 100%
(doc. 34 e doc. 35 pag. 111 e seg. incarto AI). Egli ha messo a verbale che
l’assicurata, pur svolgendo l’attività di casalinga, collabora senza contratto né
retribuzione nella gestione amministrativa e per piccoli interventi presso il
camping di proprietà famigliare per circa due ore al giorno, osservando che “A
tale riguardo si rinvia al SP la valutazione del pensum lavorativo
dell’assicurata” e riportando alla domanda “Se non fosse intervenuto il
danno alla salute, la persona assicurata eserciterebbe oggi un’attività
lucrativa?” che “L’assicurata è casalinga. Ella precisa però anche di
adoperarsi per due ore al giorno non retribuita presso l’azienda di famiglia
(le due ore giornaliere corrisponderebbero alla media nell’arco dell’anno, comprensiva
dei periodi di chiusura ufficiale)” (doc. 35 pag. 103 e seg. incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 31 maggio 2023 l’Ufficio AI, preso atto del rapporto
d’inchiesta domiciliare del 20 febbraio 2023 e, considerando l’assicurata
salariata al 25% e casalinga al 75%, ha prospettato il rifiuto di prestazioni a
fronte di un grado d’invalidità globale del 19% (grado d’invalidità parziale
dello 0% per la quota parte salariata computato al grado d’invalidità parziale
del 18.97% per la quota parte casalinga, somma approssimata per eccesso), in
applicazione del metodo misto per la graduazione dell’invalidità (doc. 46
incarto AI).
Con
osservazioni del 10 giugno 2023 l’assicurata ha contestato il progetto,
comunicando l’intenzione di inviare ulteriore refertazione medica (doc. 47
incarto AI).
Il
curante dr. __________ (specialista in neurochirurgia) ha inviato all’Ufficio
AI il rapporto medico del 29 marzo 2023 (docc. 49 e 51 incarto AI) attestante
una nuova diagnosi di meningioma della falce cerebrale (tumore al cervello) ed
un peggioramento della statica lombare determinanti un’incapacità lavorativa a
lungo termine.
Con
annotazione del 4 luglio 2023 il medico SMR ha indicato che la nuova
refertazione del curante non è idonea a modificare il precedente rapporto SMR
(doc. 52 incarto AI).
Con
decisione dell’11 luglio 2023 ha confermato il preavviso del 31 maggio 2023
(doc. 53 incarto AI).
Il 22
agosto 2023 l’Ufficio AI del Canton __________ ha inoltrato all’Ufficio AI del
Canton Ticino gli atti a disposizione, inclusi quelli dell’Ufficio AI del
Canton __________ (doc. 59 incarto AI).
1.4. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione dell’11 luglio 2023, postulandone l’annullamento e che le venga “riconosciuta
una rendita d’invalidità intera con grado dell’80%, in subordine una rendita
con gradi AI di almeno il 65% a partire dal 01.10.2022 (sei mesi dalla
presentazione della domanda)”.
Contesta
innanzitutto il suo statuto lavorativo, sostenendo che la documentazione all’inserto,
quella allegata al ricorso e le circostanze da lei addotte avrebbero dovuto
indurre l’Ufficio AI a considerarla persona esercitante un’attività lucrativa,
non casalinga e salariata, ragione per cui in concreto il grado d’invalidità,
determinato erroneamente dall’amministrazione applicando il metodo misto, non sarebbe
corretto e andrebbe fissato all’80%.
Soggiunge
che nella denegata ipotesi in cui non le si volesse riconoscere lo statuto di
persona esercitante un’attività lucrativa, il grado d’invalidità determinato
dall’Ufficio AI risulta in ogni caso errato poiché lesivo dell’art. 27bis
OAI.
Contesta
inoltre l’inchiesta domiciliare sia in punto alla percentuale d’impedimento determinata
(60.77%) a fronte di un’incapacità lavorativa accertata dal medico SMR all’80%
ed in via di peggioramento, che all’eccessiva collaborazione pretesa dai
famigliari.
Ritiene
infine che la limitazione per la quota parte salariata (25%) sarebbe dell’80%
per un grado d’invalidità parziale del 20%, mentre gli impedimenti per la quota
parte casalinga (75%) sarebbero non inferiori al 60% per un grado d’invalidità
parziale del 45%. Complessivamente, quindi, ella presenterebbe un grado
d’invalidità globale del 65% conferente il diritto ad una rendita di pari grado
dal 1. ottobre 2022, ossia dopo sei mesi dalla presentazione della domanda di
prestazioni.
1.5. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato la necessità di ulteriori
approfondimenti medico-assicurativi per valutare l’incapacità lavorativa della
ricorrente in attività abituale ed in attività adeguate, come pure la necessità
di fare maggior chiarezza sulle mansioni svolte e le ore di lavoro prestate dall’insorgente
presso il campeggio a gestione famigliare e quindi “[…] poter raccogliere
elementi oggettivi e definire con cognizione di causa lo statuto
dell’assicurata”, ammettendo anche l’errore di calcolo nell’applicare il
metodo misto per la graduazione dell’invalidità.
In
ragione di ciò, l’Ufficio AI ha proposto la retrocessione degli atti per
procedere con i necessari approfondimenti.
1.6. Con
scritto del 19 ottobre 2023 la ricorrente ha comunicato di non avere obiezioni
alla proposta dell’Ufficio AI, allegando ulteriore refertazione medica e osservando
che a suo modo di vedere gli atti all’inserto permetterebbero sin d’ora di
emanare il giudizio (VI+1).
1.7. Con
osservazioni del 3 novembre 2023 l’Ufficio AI ha ribadito la richiesta di retrocessione
degli atti (VIII).
1.8. Con
scritto del 15 novembre 2023 la ricorrente ha comunicato di rimettersi “al
prudente giudizio di codesto Tribunale” (X).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato
all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado
d’invalidità non pensionabile in applicazione del metodo misto.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI
prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.
1).
Il
marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima
concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto
alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I
marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR [diritto,
n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
In
concreto, l’assicurata ha presentato la domanda di prestazioni nell’aprile 2022
(cfr. supra consid. 1.1.) a fronte di un’incapacità lavorativa valutata dal
medico SMR “almeno del 50% da > 1 anno prima” (doc. 32, pag.
85 incarto AI). Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1
LAI, il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo,
ossia al 1. ottobre 2022.
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio
2022.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Con il
nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite
(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%
(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),
mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della
rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare
(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota
percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Nel caso in cui, invece, l’assicurato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività
lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato
esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo
l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per
questa attività è determinata secondo l’art. 28a cpv. 2 LAI. In tal caso,
occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione
gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete
e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto “metodo misto”) è stato ancora una
volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione
del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo
tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una
soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione
della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può
essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018
consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso
di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine,
va fatto presente che l’art. 27bis OAI, nella versione in vigore dal
1. gennaio 2022, regola la valutazione del grado d’invalidità per gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale:
" 1 Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi
d’invalidità:
a. il grado d’invalidità nell’ambito
dell’attività lucrativa;
b. il grado d’invalidità nell’ambito delle
mansioni consuete.
Considerandi
2.
Per il
calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il reddito senza invalidità
è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado
d’occupazione del 100 per cento;
b. il reddito con invalidità
è calcolato sulla base di un’attività lucrativa corrispondente a un grado
d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla capacità funzionale
determinante;
c. la perdita di guadagno
percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato
avrebbe se non fosse divenuto invalido.
3.
Per il
calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene determinata la quota
percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento
delle mansioni consuete rispetto alla situazione senza invalidità;
b. la quota di cui alla
lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il grado
d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.”
2.5
In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa dall’Ufficio AI e, di principio, condivisa dalla ricorrente.
In effetti,
la ricapitolazione del vissuto di RI 1 (I, p.ti 10.-17.) – resasi possibile
solo grazie all’intervento dell’avv. RA 1 che ha ottenuto, successivamente
all’emanazione della decisione impugnata, l’incarto AI dall’amministrazione
d’oltre Gottardo (cfr. supra consid. 1.3. in fine) – non permette allo stadio
attuale di determinarsi con certezza sullo statuto (e quindi sul metodo di
graduazione d’invalidità) in concreto applicabile, l’Ufficio AI non essendosi chinato
su quanto addotto dalla ricorrente. Tale aspetto necessita un approfondimento.
Inoltre,
anche ammettendo che lo statuto della ricorrente fosse stato determinato correttamente,
resta il fatto che il calcolo del grado d’invalidità riportato nella decisione
impugnata risulta lesivo dell’art. 27bis cpv. 2 OAI (cfr. supra
consid. 2.4.), l’Ufficio AI non avendo rapportato le limitazioni della
ricorrente ad un’attività salariata svolta al 100% (e per la quale il medico
SMR ha accertato un’incapacità lavorativa dell’80% dal 2 maggio 2022, cfr.
supra consid. 1.1. in fine), come rettamente rilevato dall’insorgente (cfr.
supra consid. 1.4.) e ammesso dall’amministrazione in questa sede (cfr. supra
consid. 1.5. in fine).
Oltre
a ciò, considerato il potenziale peggioramento della situazione valetudinaria a
fronte della refertazione medica prodotta nelle more del ricorso (cfr. supra
consid. 1.6.), un approfondimento in tal senso risulta imprescindibile, il
medico SMR dovendosi successivamente anche esprimere sull’incapacità lavorativa
in attività abituale ed in quelle adeguate, eventualmente facendo capo ad
esperti esterni.
Infine,
siccome l’Ufficio AI ha ritenuto opportuno riesaminare alcuni aspetti dell’inchiesta
domestica (cfr. supra consid. 1.5.) e considerato il riserbo che il Giudice
delle assicurazioni deve avere in questo ambito (pro multis STCA 32.2023.14 del
28.
giugno 2023 consid. 2.9.), anche questo motivo giustifica la retrocessione
degli atti.
In
conclusione, questo Giudice ritiene giustificato e opportuno, a fronte delle
argomentazioni di cui sopra, la retrocessione degli atti per un approfondimento
di tutti gli aspetti controversi, così da addivenire a delle conclusioni
medico-assicurative il più accurate possibili che fungano da solida base anche
per le eventuali future revisioni. Considerato lo stato valetudinario
dell’insorgente, l’amministrazione è esortata a procedere senza indugio ai
propri incombenti.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
Infatti,
nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli
accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle
bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer
bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA
32.2015.82
del 6 giugno 2016).
In
concreto, rilevato che per le ragioni già diffusamente esposte l’istruttoria amministrativa
risulta carente sotto più aspetti, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché proceda agli approfondimenti necessari, in esito
ai quali l’Ufficio AI emanerà una nuova decisione, debitamente preavvisata.
2.6
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla
ricorrente, patrocinata in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La decisione dell’11
luglio 2023 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
alla ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti