32.2023.9
Ricorso (accolto con retrocessione atti). L’assunto dell’UAI secondo cui con la ripresa dell’occupazione al 100% comporti automaticamente una capacità lavorativa al 100% non trova supporto nella refertazione medica, anzi. Impossibile escludere che ripresa attività è dovuta a condizioni economiche
25 aprile 2023Italiano38 min
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2023.9
jv/gm
Lugano
25 aprile 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 12 gennaio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1963 e da ultimo attivo quale addetto di pulizie per l’area urbana, ha
presentato una prima domanda di prestazioni AI il 18/19 maggio 2000 adducendo
un danno cagionato da “malattia polmonare” (docc. 2, 3 e 13 incarto AI).
Con
decisione del 13 novembre 2000 (docc. 23 e 24 incarto AI), l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera con grado
d’invalidità del 100% dal 1. agosto al 31 ottobre 2000. Tale decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.2. A
seguito di un infortunio occorsogli il 14 agosto 2016 (docc. 100, 104 e 128 incarto
AI) l’assicurato è stato oggetto di un intervento tempestivo (doc. 28 incarto
AI), senza però presentare una domanda di prestazioni AI (docc. 30 e 31 incarto
AI).
1.3. Il 10/12
marzo 2020 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni
adducendo una “ricaduta” dell’infortunio del 14 agosto 2016 (docc. 32 e
37 incarto AI).
L’Ufficio
AI, richiamato l’incarto LAINF (docc. 33, 38 e 45 incarto AI; docc. 96-518
incarto LAINF), il formulario del datore di lavoro (docc. 35 e 40 incarto AI),
quello del medico curante dr. __________ (doc. 32, pag. 85 e doc. 59 incarto
AI) ed effettuato un primo incontro di valutazione con la consulente AI (doc.
53 incarto AI), ha conferito mandato al SMR di valutare l’incapacità lavorativa
dell’assicurato (doc. 62 incarto AI).
La
valutazione del SMR – basata sulle risultanze dell’incarto LAINF – è confluita
nel rapporto finale dell’8 novembre 2021 (doc. 64 incarto AI). Poste le
seguenti diagnosi:
" 2.1 Diagnosi con ripercussioni
sulla capacità lavorativa (CL)
Rottura parziale del sovraspinato,
traumatizzazione acromio clavicolare, degenerazione labro antero-superiore
della spalla destra con/su:
- artroscopia spalla destra, resezione
acromio claveare, reinserzione del sovraspinato, decompressione (03.09.2020)
- frozen schoulder destra (02.05.2020)
in esiti di ricostruzione della CDR e decompressione della spalla.
Contusione spalla destra del 14.08.2016
con frattura pluriframmentaria clavicola destra con/su:
- intervento chirurgico di osteosintesi
con placca e viti il 16.08.2016.
-asportazione materiale di osteosintesi
clavicola destra il 19.02.2018.
- low grade infection da staphilococcus
epidermis MSSE e proprionebacterium acnes.
- artrosi articolazione
acromio-clavicolare destra [cfr. docc.199, 255, 246, 265 e 346 incarto LAINF,
n.d.r.].”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguata*
Periodi
Documentazione
100
100
12.09.2019-18.02.2021
0
0
19.02.2021-31.03.2021
__________
100
100
01.04.2021-24.05.2021
50
50
25.05.2021-09.06.2021
100
10.06.2021-continua
100
10.06.2021-10.08.2021
0
11.08.2021-continua
Dr. __________
* riduzione della presenza, prognosi stazionaria.
Il
dossier è stato nuovamente sottoposto al SIP (doc. 65 incarto AI) che ha
confermato la valutazione del 14 giugno 2021 (docc. 53, 55 e 66 incarto AI).
Sollecitato
dall’Ufficio AI (doc. 67 incarto AI), con scritto dell’11 gennaio 2022 il
datore di lavoro ha comunicato all’amministrazione che l’assicurato aveva
ripreso l’attività lavorativa abituale al 100% dal 26 ottobre 2021 (doc. 68
incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 18 gennaio 2022 (doc. 71 incarto AI) l’Ufficio AI ha
prospettato l’attribuzione di una rendita intera con grado d’invalidità del
100% dal 1. settembre 2020 (scadenza dell’anno d’attesa) al 31 ottobre 2021
(fine del mese in cui ha ripreso l’attività lavorativa a tempo pieno) dopo aver
accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale
% IL in att. adeguata
Periodi
100
100
12.09.2019-24.05.2021
50
50
25.05.2021-09.06.2021
100
100
10.06.2021- 25.10.2021
0
0
26.10.2021-continua
Con
osservazioni del 24 gennaio 2022 (doc. 72 incarto AI) l’assicurato ha
contestato il preavviso, censurando in particolare l’assunto secondo cui la
ripresa lavorativa del 26 ottobre 2021 comporti il riacquisto della capacità
lavorativa in misura completa in attività abituale, adducendo di avere un “mansionario
fortemente ridotto, poiché altrettanto ridotte sono le […] capacità
professionali, limitate dalle conseguenze del sinistro” e di non aver
ricevuto rassicurazioni dal datore di lavoro circa la possibilità di mantenere
l’occupazione “così come momentaneamente offertagli dalla __________ di __________”.
Egli ha altresì allegato il certificato medico dell’8 settembre 2021 del
curante dr. __________ (specialista in medicina interna) ed il rapporto del 27 luglio
2021 del dr. __________ (specialista in chirurgia e traumatologia). Infine,
egli ha evidenziato di poter adempiere ad alcune mansioni lavorative solo
grazie a farmaci antidolorifici, asserendo di aver ripreso il lavoro per “pura
sopravvivenza economica, avendo […] esaurito il diritto alle indennità
perdita di guadagno”.
Il 24
febbraio 2022 l’Ufficio AI è stato informato del fatto che l’assicurato ha
annunciato un nuovo evento infortunistico occorso il 25 gennaio 2022 e per il
quale l’__________ ha riconosciuto un’incapacità lavorativa totale dal 25
gennaio al 30 agosto 2022 (docc. 73-77 incarto AI; docc. 420, 423, 430, 506-510
incarto LAINF).
Il 20
settembre 2022 il datore di lavoro ha comunicato all’Ufficio AI che “l’A. ha
ripreso il lavoro al 100% a partire dal 1. settembre 2022” e di avergli “adattato
le mansioni al massimo del possibile (in sostanza gli hanno costruito dei turni
“ad hoc”, per il resto è chiaro che le mansioni restano quelle di pulizia
urbana con scopa e carretto).” (doc. 85 incarto AI).
1.5. Con il
nuovo progetto del 29 settembre 2022 – che ha annullato e sostituito quello del
18 gennaio 2022 – l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 18 gennaio 2022, osservando
circa l’infortunio del 25 gennaio 2022 che “In data 25.01.2022 ha subito un
nuovo evento infortunistico, sempre tutelato dalla __________ e dalla
documentazione medico-infortunistica acquisita in seguito risulta che hanno
riconosciuto una totale incapacità lavorativa del 100% dal 25.01.2022 fino al 31.08.2022.
Secondo la valutazione medica 12.08.2022 [doc. 503 incarto LAINF, n.d.r.],
l’evento del 25.01.2022 non ha causato lesioni strutturali e le sue conseguenze
sono guarite al punto da raggiungere lo stato presente al momento della
valutazione dell’esigibilità [lavorativa, n.d.r.] del 05.02.2021
[doc. 346 incarto LAINF, n.d.r.]. A partire dal 01.09.2022 il datore di
lavoro ha confermato la ripresa della sua abituale attività lavorativa al 100%
adattando le mansioni al massimo possibile con mansioni meno gravose e senza
alcun discapito economico. Considerato che il secondo periodo d’incapacità
lavorativa è inferiore all’anno (art. 28 cpv. 1 LAI) e che non vi è alcuna
perdita economica [considerato che l’assicurato era stato nuovamente
reintegrato a tempo pieno, con il medesimo salario e presso lo stesso datore di
lavoro, n.d.r.], non sussiste alcun diritto a rendita.” (doc. 88 incarto
AI).
L’assicurato
non ha presentato osservazioni al progetto del 29 settembre 2022, ragione per
cui con decisione del 12 gennaio 2023 l’Ufficio AI lo ha confermato (docc.
91-94 incarto AI).
1.6. L’assicurato
ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 gennaio 2023
(erroneamente allegando quella del 9 gennaio 2023), postulandone l’annullamento
e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per un “approfondimento
maggiore e una valutazione di rendita d’invalidità continuata”.
Allegando
della refertazione medica, ripropone le censure sollevate con le osservazioni
del 24 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 1.4.), ossia di essere stato costretto
dalla sua situazione di precarietà economica a riprendere l’attività lavorativa
il 26 ottobre 2021, circostanza dalla quale l’Ufficio AI non poteva desumere il
ripristino della capacità lavorativa in misura completa in attività abituale.
Sostiene
inoltre che “ha potuto beneficiare della possibilità di lavoro a scartamento
fortemente ridotto in ragione del fatto che il datore di lavoro è la __________
di __________: altrimenti non sarebbe stato possibile. Ciò non di meno, a
testimonianza che anche il lavoro a scartamento ridotto e con tutta una serie
di limitazioni non ha funzionato appieno, il datore di lavoro […] con
scritto del 30 gennaio 2023 [allegato al ricorso, n.d.r.] ha proposto
allo scrivente una soluzione ad hoc. Soluzione che nel merito prevede un
pensionamento anticipato a far data da settembre 2023.”.
1.7. Con la
risposta di causa del 13 marzo 2023, l’Ufficio AI, adducendo di essersi
determinato sulla base dell’incarto LAINF, ha rilevato come sotto il profilo
medico l’insorgente non ha prodotto documentazione medica idonea a comprovare
il persistere dell’incapacità lavorativa.
Quo
alla valutazione economica, l’Ufficio AI ha osservato quanto segue:
“[…] all’UAI
risulta che l’assicurato, nonostante gli infortuni, abbia continuato a
percepire il medesimo salario (cfr. lo scritto della __________ di __________
del 4 maggio 2021 di cui al doc. 385 [incarto LAINF, n.d.r.]). […] per
cui lo stesso non subisce un discapito economico dalla sua invalidità. Va al
riguardo rilevato che la nota marginale 3201 della […] (CIRAI) esplicita
che (anche) le (in casu eventuali) “componenti del salario per le quali la
persona assicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della
limitata capacità al lavoro (salario sociale) sono computate quale reddito
nella misura in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS”. In
proposito, occorre […] ricordare che l’assicurato – svolgendo la propria
attività in modo adattato alle sue limitazioni funzionali – sta adottando un
comportamento ossequioso dell’obbligo di ridurre il danno previsto all’art. 7
LAI. Secondo detta norma l’interessato ha infatti l’obbligo di ovviare – intraprendendo
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile (se necessario intraprendendo anche
una nuova professione; cfr. DTF 113 V 28 consid. 4a e le sentenze ivi citate –
alle conseguenze del discapito economico cagionato dai danni alla salute (cfr.
DTF 123 V 233 consid. 3c e 117 V 278 consid. 2b).”.
In
ragione di quanto precede, l’Ufficio AI chiede la conferma della decisione
impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame.
1.8. Con
scritto del 24 marzo 2023 il ricorrente ha ribadito le censure ricorsuali,
precisando che “A dimostrazione del fatto che lo scrivente è rimasto senza
reddito a far data dal 14 ottobre 2021 per un periodo di 2.5 mesi, sino al
25.10.2021, si presenta il recente conteggio [calcolo dell’assegno pensione
invalidità temporanea] emesso dalla Cassa pensioni […] che rimborsa allo
scrivente l’importo di fr. 4'554 […] importo di gran lunga inferiore a
quanto avrei guadagnato nel periodo di 2.5 mesi, tenendo conto di un reddito
annuo di fr. 63'647.10. […] essendo lo scrivente rimasto sprovvisto di
un salario e parimenti dell’IPG __________ per il periodo compreso tra il
14.08.2021 e il 25.10.2021, quanto versatomi a titolo di compensazione dalla
cassa […] non corrisponde neppure alla metà del […] reddito che
avrei conseguito nel periodo indicato. Da cui anche l’errata affermazione
contenuta nella replica dell’Ufficio assicurazione invalidità, secondo cui lo
scrivente […] non avrebbe sostanzialmente patito una perdita economica.”.
1.9. Con
osservazioni del 31 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato la sua posizione.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011
del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato
l’attribuzione di una rendita intera al periodo dal 1. settembre 2020 al 31
ottobre 2021.
Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio
2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in
vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I
marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie
della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT
US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,
prevedono che:
"
Conformemente alle DT [Disposizioni
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non
sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29
cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla
medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è
insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono
pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
in caso
di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il
31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre
2021,
-
modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US
AI;
in caso
di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°
gennaio 2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale
diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna
applicabile il diritto attualmente in vigore.
In
concreto, al momento della seconda domanda l’assicurato non beneficiava di
prestazioni AI (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.). La seconda domanda di
prestazioni è stata presentata il 10/12 marzo 2020, ragione per cui l’eventuale
diritto a prestazioni AI è in ogni caso insorto precedentemente alla modifica
legislativa di cui sopra (cfr. artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI), a
prescindere dall’insorgenza dell’invalidità teorica addotta dall’assicurato.
Visto
quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al
31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014
del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.5. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag.
98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,
Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona
Considerandi
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14.
dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.6
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente
pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29
settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.
56.
pag. 174, con riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio
sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015
del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
2.7.1
In
concreto, ricevuta la (seconda) domanda di prestazioni, al fine di accertare lo
stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR la
refertazione medica acquisita agli atti. Il medico SMR si è determinato su
detta refertazione con rapporto finale dell’8 novembre 2021 (cfr. supra consid.
1.3.).
Il
ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione
impugnata, sostenendo di essere ancora inabile al lavoro a causa delle gravi
limitazioni funzionali. Egli rimprovera all’Ufficio AI di aver erroneamente
dedotto dalla ripresa, il 26 ottobre 2021, della sua precedente attività
lavorativa – asseritamente dettata da una condizione di precarietà economica –
il ripristino della capacità lavorativa in misura completa.
Quo
alla valutazione economica, oltre a ribadire di essere rientrato al lavoro per
difficoltà finanziarie benché asseritamente inabile al lavoro, sostiene che il
datore di lavoro, visti i molteplici limiti funzionali, gli ha ridotto il
mansionario e, non potendo garantire anche in futuro il salario versato a
fronte delle prestazioni fornite, gli ha sottoposto una proposta di
prepensionamento (cfr. supra consid. 1.4., 1.6. e 1.8.).
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene
indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a
prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)
approfondimenti medico-specialistici. Questo per i motivi che seguono.
2.7.2
Nel suo
rapporto finale dell’8 novembre 2021 il medico SMR, basandosi su quanto emerso
dall’incarto LAINF, ha accertato un’incapacità lavorativa completa in attività
abituale dal 10 giugno 2021 e continua (cfr. supra consid. 1.3.).
In
effetti, nel verbale della visita medica di chiusura del 5 febbraio 2021 (doc.
346, pag. 721 incarto LAINF) il medico fiduciario dell’__________, dr. __________
(specialista in chirurgia ortopedica), si era così espresso:
"
Aspetti medico-assicurativi
La situazione clinica attuale è stabilizzata e
valutabile. Molto probabilmente l’attività in essere non sarà più esigibile
in misura completa […]. Si redige pertanto una esigibilità al lavoro.
Esigibilità al lavoro
L’assicurato presenta delle limitazioni
al sollevamento e al porto di pesi con due braccia all’altezza dei fianchi che
sono possibili molto spesso per pesi molto leggeri fino a 5 kg, spesso per pesi
leggeri da 5 a 10 kg, di rado per pesi medi, ma mai più per pesi pesanti e
molto pesanti. È inoltre possibile sollevare oltre l’altezza del petto pesi
fino a 5 kg utilizzando prevalentemente l’arto superiore controlaterale ma mai
più pesi superiori ai 5 kg. Per il maneggio di attrezzi risulta esigibile il
maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e medi molto spesso, pesanti di
rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.
Posizione e mobilità: l’assicurato non è in
grado di svolgere lavori sopra la testa, molto spesso può eseguire lavori che
prevedono la rotazione del busto, la posizione seduta/inclinata in avanti, la
posizione in piedi/inclinata in avanti, inginocchiata e con flessione delle ginocchia.
Molto spesso può mantenere la posizione seduta ed in piedi così come la
posizione a libera scelta. Molto spesso può eseguire spostamenti anche su
terreno accidentato e salire le scale, mai più salire scale a pioli. L’uso
delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.
L’assicurato in un lavoro che rispecchi
l’esigibilità [i limiti funzionali, n.d.r.] espressa è da ritenersi abile
in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari.” (sottolineature del redattore)
Con
decisione del 14 luglio 2021 l’__________ ha comunicato all’assicurato, tra
l’altro, che “Dagli accertamenti medici ed economici risulta che, nonostante
i postumi infortunistici si può pretendere dal signor RI 1 l’esecuzione di
un lavoro da molto leggero a spesso leggero sotto l’orizzontale al 100%
[…]” (doc. 400 incarto AI, sottolineature del redattore).
Questa
valutazione è stata confermata con decisione su opposizione del 28 settembre
2021.
(doc. 418 incarto LAINF). In quest’ultima, l’__________ aveva rilevato che
“Dal certificato del curante risulta che l’assicurato non può lavorare
come spazzino [attività abituale, n.d.r.] – fatto ampiamente
riconosciuto dalla __________ – così come pure che gli altri lavori proposti
dal __________ di __________ (pulizia della mensa, uso del gluton e pulizie
negli autosili) hanno sempre provocato dei dolori. […]” (pag. 928 incarto
LAINF, sottolineature del redattore).
In
sintesi, il medico fiduciario ha ritenuto improbabile il riacquisto della
capacità lavorativa completa nell’attività abituale (senza ulteriori
precisazioni), accertando tuttavia una capacità lavorativa completa in attività
adeguate ai limiti funzionali rilevati (e fatti propri dal medico SMR). In
effetti, la successiva riattivazione dell’incarto LAINF è avvenuta solo a causa
dell’infortunio del 25 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 420 e segg.
incarto LAINF).
Conseguentemente,
dall’incarto LAINF non emergono elementi di natura medica atti a confermare in
maniera chiara il ripristino completo della capacità lavorativa nell’attività
abituale dal 26 ottobre 2022, anzi.
In
effetti, l’assunto dell’Ufficio AI secondo cui l’assicurato ha riacquisito una
capacità lavorativa completa in attività abituale dal 26 ottobre 2022 si fonda unicamente
sulla seguente comunicazione del datore di lavoro dell’11 gennaio 2022: “[…] il
Sig. RI 1 ha ripreso l’attività lavorativa dal 26.10.2021 al 100% nella sua
abituale funzione di addetto pulizia urbana”, e “lo stipendio
base annuo lordo al 100% per il 2022 ammonta a fr. 64'744.60” e che “A
questo importo vanno aggiunte le indennità legate ai turni, che tenendo
conto della sua funzione e di una media ponderata, si possono stimare in fr. 4'150.--
annui lordi”(doc. 68).
Da
tale comunicazione l’addetta agli assicurati ha desunto il riacquisto in misura
completa della capacità lavorativa in attività abituale, presumibilmente confondendo
il concetto di (riacquisto della) capacità lavorativa completa con quello di ripresa
dell’occupazione lavorativa a tempo pieno (docc. 67-69 incarto AI). La
conclusione dell’amministrazione non è suffragata dalla necessaria refertazione
medica. Anzi, proprio il rapporto SMR dell’8 novembre 2021 è in contrasto con
quanto asserito dall’Ufficio AI, il medico SMR avendo accertato un’incapacità
lavorativa completa dal 10 giugno 2021 e continua mentre l’Ufficio AI ha
sostenuto che l’assicurato aveva riacquisito una capacità lavorativa completa
dal 26 ottobre 2022.
Non si
può dunque escludere che l’insorgente abbia ripreso l’attività lavorativa il 26
ottobre 2021 a causa della precarietà della situazione economica del suo nucleo
famigliare, a prescindere dalla sua situazione valetudinaria e con un grande
sforzo da parte del datore di lavoro nel creare una situazione ad hoc e
temporanea (cfr. supra consid. 1.4., 1.6. e 1.8.).
2.8
Visto
tutto quanto precede, sulla scorta degli atti all’inserto il TCA non può
escludere con la dovuta certezza e serenità che l’insorgente abbia diritto a
prestazioni AI anche dopo il 31 ottobre 2021. È quindi indispensabile che venga
esperito un accertamento della capacità lavorativa dell’assicurato dal 26
ottobre 2021 al momento della decisione impugnata, coinvolgendo gli specialisti
del caso.
2.9
Quo alla
valutazione economica dell’Ufficio AI, la stessa appare prematura, visto che la
capacità lavorativa dell’assicurato dev’essere ancora compiutamente acclarata.
2.10
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché
vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un
complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In
concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e la lacunosità
degli accertamenti esperiti dall’amministrazione, annullata – in accoglimento
del ricorso – la decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti
affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid.
2.7
e seg.) e si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni
dell’assicurato.
2.11
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in
concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in
combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in
vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione del 12 gennaio 2023 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti