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Decisione

32.2023.9

Ricorso (accolto con retrocessione atti). L’assunto dell’UAI secondo cui con la ripresa dell’occupazione al 100% comporti automaticamente una capacità lavorativa al 100% non trova supporto nella refertazione medica, anzi. Impossibile escludere che ripresa attività è dovuta a condizioni economiche

25 aprile 2023Italiano38 min

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2023.9

jv/gm

Lugano

25 aprile 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione del 12 gennaio 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1963 e da ultimo attivo quale addetto di pulizie per l’area urbana, ha

presentato una prima domanda di prestazioni AI il 18/19 maggio 2000 adducendo

un danno cagionato da “malattia polmonare” (docc. 2, 3 e 13 incarto AI).

Con

decisione del 13 novembre 2000 (docc. 23 e 24 incarto AI), l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera con grado

d’invalidità del 100% dal 1. agosto al 31 ottobre 2000. Tale decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. A

seguito di un infortunio occorsogli il 14 agosto 2016 (docc. 100, 104 e 128 incarto

AI) l’assicurato è stato oggetto di un intervento tempestivo (doc. 28 incarto

AI), senza però presentare una domanda di prestazioni AI (docc. 30 e 31 incarto

AI).

1.3. Il 10/12

marzo 2020 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni

adducendo una “ricaduta” dell’infortunio del 14 agosto 2016 (docc. 32 e

37 incarto AI).

L’Ufficio

AI, richiamato l’incarto LAINF (docc. 33, 38 e 45 incarto AI; docc. 96-518

incarto LAINF), il formulario del datore di lavoro (docc. 35 e 40 incarto AI),

quello del medico curante dr. __________ (doc. 32, pag. 85 e doc. 59 incarto

AI) ed effettuato un primo incontro di valutazione con la consulente AI (doc.

53 incarto AI), ha conferito mandato al SMR di valutare l’incapacità lavorativa

dell’assicurato (doc. 62 incarto AI).

La

valutazione del SMR – basata sulle risultanze dell’incarto LAINF – è confluita

nel rapporto finale dell’8 novembre 2021 (doc. 64 incarto AI). Poste le

seguenti diagnosi:

" 2.1 Diagnosi con ripercussioni

sulla capacità lavorativa (CL)

Rottura parziale del sovraspinato,

traumatizzazione acromio clavicolare, degenerazione labro antero-superiore

della spalla destra con/su:

- artroscopia spalla destra, resezione

acromio claveare, reinserzione del sovraspinato, decompressione (03.09.2020)

- frozen schoulder destra (02.05.2020)

in esiti di ricostruzione della CDR e decompressione della spalla.

Contusione spalla destra del 14.08.2016

con frattura pluriframmentaria clavicola destra con/su:

- intervento chirurgico di osteosintesi

con placca e viti il 16.08.2016.

-asportazione materiale di osteosintesi

clavicola destra il 19.02.2018.

- low grade infection da staphilococcus

epidermis MSSE e proprionebacterium acnes.

- artrosi articolazione

acromio-clavicolare destra [cfr. docc.199, 255, 246, 265 e 346 incarto LAINF,

n.d.r.].”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata*

Periodi

Documentazione

100

100

12.09.2019-18.02.2021

0

0

19.02.2021-31.03.2021

__________

100

100

01.04.2021-24.05.2021

50

50

25.05.2021-09.06.2021

100

10.06.2021-continua

100

10.06.2021-10.08.2021

0

11.08.2021-continua

Dr. __________

* riduzione della presenza, prognosi stazionaria.

Il

dossier è stato nuovamente sottoposto al SIP (doc. 65 incarto AI) che ha

confermato la valutazione del 14 giugno 2021 (docc. 53, 55 e 66 incarto AI).

Sollecitato

dall’Ufficio AI (doc. 67 incarto AI), con scritto dell’11 gennaio 2022 il

datore di lavoro ha comunicato all’amministrazione che l’assicurato aveva

ripreso l’attività lavorativa abituale al 100% dal 26 ottobre 2021 (doc. 68

incarto AI).

1.4. Con

progetto di decisione del 18 gennaio 2022 (doc. 71 incarto AI) l’Ufficio AI ha

prospettato l’attribuzione di una rendita intera con grado d’invalidità del

100% dal 1. settembre 2020 (scadenza dell’anno d’attesa) al 31 ottobre 2021

(fine del mese in cui ha ripreso l’attività lavorativa a tempo pieno) dopo aver

accertato i seguenti periodi di incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale

% IL in att. adeguata

Periodi

100

100

12.09.2019-24.05.2021

50

50

25.05.2021-09.06.2021

100

100

10.06.2021- 25.10.2021

0

0

26.10.2021-continua

Con

osservazioni del 24 gennaio 2022 (doc. 72 incarto AI) l’assicurato ha

contestato il preavviso, censurando in particolare l’assunto secondo cui la

ripresa lavorativa del 26 ottobre 2021 comporti il riacquisto della capacità

lavorativa in misura completa in attività abituale, adducendo di avere un “mansionario

fortemente ridotto, poiché altrettanto ridotte sono le […] capacità

professionali, limitate dalle conseguenze del sinistro” e di non aver

ricevuto rassicurazioni dal datore di lavoro circa la possibilità di mantenere

l’occupazione “così come momentaneamente offertagli dalla __________ di __________”.

Egli ha altresì allegato il certificato medico dell’8 settembre 2021 del

curante dr. __________ (specialista in medicina interna) ed il rapporto del 27 luglio

2021 del dr. __________ (specialista in chirurgia e traumatologia). Infine,

egli ha evidenziato di poter adempiere ad alcune mansioni lavorative solo

grazie a farmaci antidolorifici, asserendo di aver ripreso il lavoro per “pura

sopravvivenza economica, avendo […] esaurito il diritto alle indennità

perdita di guadagno”.

Il 24

febbraio 2022 l’Ufficio AI è stato informato del fatto che l’assicurato ha

annunciato un nuovo evento infortunistico occorso il 25 gennaio 2022 e per il

quale l’__________ ha riconosciuto un’incapacità lavorativa totale dal 25

gennaio al 30 agosto 2022 (docc. 73-77 incarto AI; docc. 420, 423, 430, 506-510

incarto LAINF).

Il 20

settembre 2022 il datore di lavoro ha comunicato all’Ufficio AI che “l’A. ha

ripreso il lavoro al 100% a partire dal 1. settembre 2022” e di avergli “adattato

le mansioni al massimo del possibile (in sostanza gli hanno costruito dei turni

“ad hoc”, per il resto è chiaro che le mansioni restano quelle di pulizia

urbana con scopa e carretto).” (doc. 85 incarto AI).

1.5. Con il

nuovo progetto del 29 settembre 2022 – che ha annullato e sostituito quello del

18 gennaio 2022 – l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 18 gennaio 2022, osservando

circa l’infortunio del 25 gennaio 2022 che “In data 25.01.2022 ha subito un

nuovo evento infortunistico, sempre tutelato dalla __________ e dalla

documentazione medico-infortunistica acquisita in seguito risulta che hanno

riconosciuto una totale incapacità lavorativa del 100% dal 25.01.2022 fino al 31.08.2022.

Secondo la valutazione medica 12.08.2022 [doc. 503 incarto LAINF, n.d.r.],

l’evento del 25.01.2022 non ha causato lesioni strutturali e le sue conseguenze

sono guarite al punto da raggiungere lo stato presente al momento della

valutazione dell’esigibilità [lavorativa, n.d.r.] del 05.02.2021

[doc. 346 incarto LAINF, n.d.r.]. A partire dal 01.09.2022 il datore di

lavoro ha confermato la ripresa della sua abituale attività lavorativa al 100%

adattando le mansioni al massimo possibile con mansioni meno gravose e senza

alcun discapito economico. Considerato che il secondo periodo d’incapacità

lavorativa è inferiore all’anno (art. 28 cpv. 1 LAI) e che non vi è alcuna

perdita economica [considerato che l’assicurato era stato nuovamente

reintegrato a tempo pieno, con il medesimo salario e presso lo stesso datore di

lavoro, n.d.r.], non sussiste alcun diritto a rendita.” (doc. 88 incarto

AI).

L’assicurato

non ha presentato osservazioni al progetto del 29 settembre 2022, ragione per

cui con decisione del 12 gennaio 2023 l’Ufficio AI lo ha confermato (docc.

91-94 incarto AI).

1.6. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 12 gennaio 2023

(erroneamente allegando quella del 9 gennaio 2023), postulandone l’annullamento

e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI per un “approfondimento

maggiore e una valutazione di rendita d’invalidità continuata”.

Allegando

della refertazione medica, ripropone le censure sollevate con le osservazioni

del 24 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 1.4.), ossia di essere stato costretto

dalla sua situazione di precarietà economica a riprendere l’attività lavorativa

il 26 ottobre 2021, circostanza dalla quale l’Ufficio AI non poteva desumere il

ripristino della capacità lavorativa in misura completa in attività abituale.

Sostiene

inoltre che “ha potuto beneficiare della possibilità di lavoro a scartamento

fortemente ridotto in ragione del fatto che il datore di lavoro è la __________

di __________: altrimenti non sarebbe stato possibile. Ciò non di meno, a

testimonianza che anche il lavoro a scartamento ridotto e con tutta una serie

di limitazioni non ha funzionato appieno, il datore di lavoro […] con

scritto del 30 gennaio 2023 [allegato al ricorso, n.d.r.] ha proposto

allo scrivente una soluzione ad hoc. Soluzione che nel merito prevede un

pensionamento anticipato a far data da settembre 2023.”.

1.7. Con la

risposta di causa del 13 marzo 2023, l’Ufficio AI, adducendo di essersi

determinato sulla base dell’incarto LAINF, ha rilevato come sotto il profilo

medico l’insorgente non ha prodotto documentazione medica idonea a comprovare

il persistere dell’incapacità lavorativa.

Quo

alla valutazione economica, l’Ufficio AI ha osservato quanto segue:

“[…] all’UAI

risulta che l’assicurato, nonostante gli infortuni, abbia continuato a

percepire il medesimo salario (cfr. lo scritto della __________ di __________

del 4 maggio 2021 di cui al doc. 385 [incarto LAINF, n.d.r.]). […] per

cui lo stesso non subisce un discapito economico dalla sua invalidità. Va al

riguardo rilevato che la nota marginale 3201 della […] (CIRAI) esplicita

che (anche) le (in casu eventuali) “componenti del salario per le quali la

persona assicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della

limitata capacità al lavoro (salario sociale) sono computate quale reddito

nella misura in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS”. In

proposito, occorre […] ricordare che l’assicurato – svolgendo la propria

attività in modo adattato alle sue limitazioni funzionali – sta adottando un

comportamento ossequioso dell’obbligo di ridurre il danno previsto all’art. 7

LAI. Secondo detta norma l’interessato ha infatti l’obbligo di ovviare – intraprendendo

tutto quanto sia ragionevolmente esigibile (se necessario intraprendendo anche

una nuova professione; cfr. DTF 113 V 28 consid. 4a e le sentenze ivi citate –

alle conseguenze del discapito economico cagionato dai danni alla salute (cfr.

DTF 123 V 233 consid. 3c e 117 V 278 consid. 2b).”.

In

ragione di quanto precede, l’Ufficio AI chiede la conferma della decisione

impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame.

1.8. Con

scritto del 24 marzo 2023 il ricorrente ha ribadito le censure ricorsuali,

precisando che “A dimostrazione del fatto che lo scrivente è rimasto senza

reddito a far data dal 14 ottobre 2021 per un periodo di 2.5 mesi, sino al

25.10.2021, si presenta il recente conteggio [calcolo dell’assegno pensione

invalidità temporanea] emesso dalla Cassa pensioni […] che rimborsa allo

scrivente l’importo di fr. 4'554 […] importo di gran lunga inferiore a

quanto avrei guadagnato nel periodo di 2.5 mesi, tenendo conto di un reddito

annuo di fr. 63'647.10. […] essendo lo scrivente rimasto sprovvisto di

un salario e parimenti dell’IPG __________ per il periodo compreso tra il

14.08.2021 e il 25.10.2021, quanto versatomi a titolo di compensazione dalla

cassa […] non corrisponde neppure alla metà del […] reddito che

avrei conseguito nel periodo indicato. Da cui anche l’errata affermazione

contenuta nella replica dell’Ufficio assicurazione invalidità, secondo cui lo

scrivente […] non avrebbe sostanzialmente patito una perdita economica.”.

1.9. Con

osservazioni del 31 marzo 2023 l’Ufficio AI ha confermato la sua posizione.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011

del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha limitato

l’attribuzione di una rendita intera al periodo dal 1. settembre 2020 al 31

ottobre 2021.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio

2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in

vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore

sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021

705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al

marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Fatti

I

marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie

della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT

US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data,

prevedono che:

"

Conformemente alle DT [Disposizioni

transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le

rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più

tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità

(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non

sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29

cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla

medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è

insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono

pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

in caso

di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il

31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre

2021,

-

modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US

AI;

in caso

di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1°

gennaio 2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale

diritto ad una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna

applicabile il diritto attualmente in vigore.

In

concreto, al momento della seconda domanda l’assicurato non beneficiava di

prestazioni AI (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.). La seconda domanda di

prestazioni è stata presentata il 10/12 marzo 2020, ragione per cui l’eventuale

diritto a prestazioni AI è in ogni caso insorto precedentemente alla modifica

legislativa di cui sopra (cfr. artt. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI), a

prescindere dall’insorgenza dell’invalidità teorica addotta dall’assicurato.

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d’invalidità di cui

all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato

deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può

conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto

guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.

1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età

dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora

TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,

pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del

14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del

grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,

presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto

alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo

precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli

dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014

del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag.

98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn,

Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

Considerandi

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14.

dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.6

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle

indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29

settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56.

pag. 174, con riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

2.7.1

In

concreto, ricevuta la (seconda) domanda di prestazioni, al fine di accertare lo

stato valetudinario dell’assicurato l’Ufficio AI ha sottoposto al medico SMR la

refertazione medica acquisita agli atti. Il medico SMR si è determinato su

detta refertazione con rapporto finale dell’8 novembre 2021 (cfr. supra consid.

1.3.).

Il

ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione

impugnata, sostenendo di essere ancora inabile al lavoro a causa delle gravi

limitazioni funzionali. Egli rimprovera all’Ufficio AI di aver erroneamente

dedotto dalla ripresa, il 26 ottobre 2021, della sua precedente attività

lavorativa – asseritamente dettata da una condizione di precarietà economica –

il ripristino della capacità lavorativa in misura completa.

Quo

alla valutazione economica, oltre a ribadire di essere rientrato al lavoro per

difficoltà finanziarie benché asseritamente inabile al lavoro, sostiene che il

datore di lavoro, visti i molteplici limiti funzionali, gli ha ridotto il

mansionario e, non potendo garantire anche in futuro il salario versato a

fronte delle prestazioni fornite, gli ha sottoposto una proposta di

prepensionamento (cfr. supra consid. 1.4., 1.6. e 1.8.).

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può concordare con le conclusioni dell’Ufficio AI, ma ritiene

indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a

prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente esperiti (ulteriori)

approfondimenti medico-specialistici. Questo per i motivi che seguono.

2.7.2

Nel suo

rapporto finale dell’8 novembre 2021 il medico SMR, basandosi su quanto emerso

dall’incarto LAINF, ha accertato un’incapacità lavorativa completa in attività

abituale dal 10 giugno 2021 e continua (cfr. supra consid. 1.3.).

In

effetti, nel verbale della visita medica di chiusura del 5 febbraio 2021 (doc.

346, pag. 721 incarto LAINF) il medico fiduciario dell’__________, dr. __________

(specialista in chirurgia ortopedica), si era così espresso:

"

Aspetti medico-assicurativi

La situazione clinica attuale è stabilizzata e

valutabile. Molto probabilmente l’attività in essere non sarà più esigibile

in misura completa […]. Si redige pertanto una esigibilità al lavoro.

Esigibilità al lavoro

L’assicurato presenta delle limitazioni

al sollevamento e al porto di pesi con due braccia all’altezza dei fianchi che

sono possibili molto spesso per pesi molto leggeri fino a 5 kg, spesso per pesi

leggeri da 5 a 10 kg, di rado per pesi medi, ma mai più per pesi pesanti e

molto pesanti. È inoltre possibile sollevare oltre l’altezza del petto pesi

fino a 5 kg utilizzando prevalentemente l’arto superiore controlaterale ma mai

più pesi superiori ai 5 kg. Per il maneggio di attrezzi risulta esigibile il

maneggio di attrezzi leggeri/di precisione e medi molto spesso, pesanti di

rado, molto pesanti mai. La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: l’assicurato non è in

grado di svolgere lavori sopra la testa, molto spesso può eseguire lavori che

prevedono la rotazione del busto, la posizione seduta/inclinata in avanti, la

posizione in piedi/inclinata in avanti, inginocchiata e con flessione delle ginocchia.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta ed in piedi così come la

posizione a libera scelta. Molto spesso può eseguire spostamenti anche su

terreno accidentato e salire le scale, mai più salire scale a pioli. L’uso

delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile.

L’assicurato in un lavoro che rispecchi

l’esigibilità [i limiti funzionali, n.d.r.] espressa è da ritenersi abile

in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari.” (sottolineature del redattore)

Con

decisione del 14 luglio 2021 l’__________ ha comunicato all’assicurato, tra

l’altro, che “Dagli accertamenti medici ed economici risulta che, nonostante

i postumi infortunistici si può pretendere dal signor RI 1 l’esecuzione di

un lavoro da molto leggero a spesso leggero sotto l’orizzontale al 100%

[…]” (doc. 400 incarto AI, sottolineature del redattore).

Questa

valutazione è stata confermata con decisione su opposizione del 28 settembre

2021.

(doc. 418 incarto LAINF). In quest’ultima, l’__________ aveva rilevato che

“Dal certificato del curante risulta che l’assicurato non può lavorare

come spazzino [attività abituale, n.d.r.] – fatto ampiamente

riconosciuto dalla __________ – così come pure che gli altri lavori proposti

dal __________ di __________ (pulizia della mensa, uso del gluton e pulizie

negli autosili) hanno sempre provocato dei dolori. […]” (pag. 928 incarto

LAINF, sottolineature del redattore).

In

sintesi, il medico fiduciario ha ritenuto improbabile il riacquisto della

capacità lavorativa completa nell’attività abituale (senza ulteriori

precisazioni), accertando tuttavia una capacità lavorativa completa in attività

adeguate ai limiti funzionali rilevati (e fatti propri dal medico SMR). In

effetti, la successiva riattivazione dell’incarto LAINF è avvenuta solo a causa

dell’infortunio del 25 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 420 e segg.

incarto LAINF).

Conseguentemente,

dall’incarto LAINF non emergono elementi di natura medica atti a confermare in

maniera chiara il ripristino completo della capacità lavorativa nell’attività

abituale dal 26 ottobre 2022, anzi.

In

effetti, l’assunto dell’Ufficio AI secondo cui l’assicurato ha riacquisito una

capacità lavorativa completa in attività abituale dal 26 ottobre 2022 si fonda unicamente

sulla seguente comunicazione del datore di lavoro dell’11 gennaio 2022: “[…] il

Sig. RI 1 ha ripreso l’attività lavorativa dal 26.10.2021 al 100% nella sua

abituale funzione di addetto pulizia urbana”, e “lo stipendio

base annuo lordo al 100% per il 2022 ammonta a fr. 64'744.60” e che “A

questo importo vanno aggiunte le indennità legate ai turni, che tenendo

conto della sua funzione e di una media ponderata, si possono stimare in fr. 4'150.--

annui lordi”(doc. 68).

Da

tale comunicazione l’addetta agli assicurati ha desunto il riacquisto in misura

completa della capacità lavorativa in attività abituale, presumibilmente confondendo

il concetto di (riacquisto della) capacità lavorativa completa con quello di ripresa

dell’occupazione lavorativa a tempo pieno (docc. 67-69 incarto AI). La

conclusione dell’amministrazione non è suffragata dalla necessaria refertazione

medica. Anzi, proprio il rapporto SMR dell’8 novembre 2021 è in contrasto con

quanto asserito dall’Ufficio AI, il medico SMR avendo accertato un’incapacità

lavorativa completa dal 10 giugno 2021 e continua mentre l’Ufficio AI ha

sostenuto che l’assicurato aveva riacquisito una capacità lavorativa completa

dal 26 ottobre 2022.

Non si

può dunque escludere che l’insorgente abbia ripreso l’attività lavorativa il 26

ottobre 2021 a causa della precarietà della situazione economica del suo nucleo

famigliare, a prescindere dalla sua situazione valetudinaria e con un grande

sforzo da parte del datore di lavoro nel creare una situazione ad hoc e

temporanea (cfr. supra consid. 1.4., 1.6. e 1.8.).

2.8

Visto

tutto quanto precede, sulla scorta degli atti all’inserto il TCA non può

escludere con la dovuta certezza e serenità che l’insorgente abbia diritto a

prestazioni AI anche dopo il 31 ottobre 2021. È quindi indispensabile che venga

esperito un accertamento della capacità lavorativa dell’assicurato dal 26

ottobre 2021 al momento della decisione impugnata, coinvolgendo gli specialisti

del caso.

2.9

Quo alla

valutazione economica dell’Ufficio AI, la stessa appare prematura, visto che la

capacità lavorativa dell’assicurato dev’essere ancora compiutamente acclarata.

2.10

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un

complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem

bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,

Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

In

concreto, stante la necessità di un approfondimento medico e la lacunosità

degli accertamenti esperiti dall’amministrazione, annullata – in accoglimento

del ricorso – la decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti

affinché l’amministrazione proceda nel senso indicato sopra (cfr. supra consid.

2.7

e seg.) e si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni

dell’assicurato.

2.11

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in

concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena

vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281

consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono

poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione del 12 gennaio 2023 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai

considerandi.

2. Le

spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti