32.2023.92
Revisione d'ufficio. Riduzione della rendita da intera a mezza. Perizia psichiatrica ha accertato capacità lavorativa del 50% in qualsiasi attività e psichiatra curante non è riuscito a metterla in dubbio, posto che di regola non ci si può fondare sulla posizione dei curanti, anche se specialisti
11 marzo 2024Italiano66 min
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.92
TB
Lugano
11 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 luglio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Alla domanda di RI 1, nato nel
1968, di prestazioni dall'assicurazione invalidità stante il danno alla salute
psichica sorto nell'aprile 2017 hanno fatto seguito dei provvedimenti di
integrazione dal 20 marzo al 20 settembre 2018, che però non hanno avuto un
esito positivo (doc. 32), perciò dal 1° aprile 2018 gli è stata attribuita una
rendita intera di invalidità (grado AI 85%) con versamento dal 1° settembre
2018 (docc. 40 e 41).
1.2. Il 13 gennaio 2020 (doc. 48) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha confermato il grado di invalidità dell'85% e che
non erano previsti provvedimenti di reintegrazione per migliorare la sua
capacità.
1.3. A seguito di due segnalazioni
anonime avvenute nel corso del 2021 (doc. 111), l'Ufficio AI ha proceduto a una
revisione del caso quell'estate e nel relativo formulario il 26 agosto 2021
(doc. 52) l'assicurato ha indicato che, di tanto in tanto, svolgeva alcuni
piccoli lavori presso amici con un guadagno per gli anni 2020 e 2021 di circa
Fr. 900.-.
1.4. Dopo essere stato sentito il 23
giugno 2022 (doc. 56) dall'Ufficio AI, il 26 ottobre 2022 (doc. 66) il Servizio
Medico Regionale ha ritenuto opportuno sottoporre l'assicurato a una perizia
psichiatrica di decorso e il 4 febbraio 2023 (doc. 72) il perito ha concluso
per una capacità lavorativa del 100% con riduzione del rendimento del 50% in
qualsiasi attività dalla sua valutazione.
1.5. Stanti i rapporti finali dell'SMR
del 13 febbraio 2023 (doc. 73) che ha confermato le conclusioni peritali e del
consulente AI del 27 febbraio 2023 (doc. 75) che non ha ritenuto esservi i
presupposti per attuare dei provvedimenti professionali per migliorare la
capacità di guadagno dell'assicurato, con progetto di decisione del 15 marzo
2023 (doc. 77) l'Ufficio AI ha proposto di ridurre la rendita di invalidità al
50%, ritenendo che l'incapacità lavorativa del 50% corrispondeva all'incapacità
di guadagno e al grado AI.
1.6. Quali osservazioni al progetto l'assicurato
ha prodotto il rapporto del 12 aprile 2023 (doc. 91) dello psichiatra curante
dr. __________, a cui erano allegati precedenti referti medici, e i rapporti
relativi ad accertamenti per sospetta lesione del menisco mediale delle
ginocchia (doc. 92), che sono stati sottoposti al perito psichiatra, dr. med. __________
(doc. 98) rispettivamente a uno specialista ortopedico dell'SMR, dr. __________
(doc. 94). Il 28 giugno 2023 (doc. 99) il dr. __________ del Servizio Medico
Regionale, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha rilevato che questi
pareri confermavano il rapporto finale, che rimaneva invariato.
Di conseguenza, con decisione del 19 luglio 2023 (doc. C) l'Ufficio
AI ha ridotto il diritto dell'assicurato a una rendita con grado AI del 50% dal
1° settembre 2023 ritenuto che, rispetto alla precedente situazione clinica, dal
16 gennaio 2023 egli era inabile al 50% in qualsiasi attività e poteva
sfruttare al massimo la capacità di guadagno residua del 50% nella sua abituale
professione. Pertanto, l'incapacità lavorativa definita a livello medico
corrispondeva all'incapacità di guadagno e al grado AI.
1.7. Il 13 settembre 2023 (doc. I) RI 1,
rappresentato da RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo di annullare la decisione
dell'Ufficio AI e di ripristinare la rendita intera.
L'insorgente ha esposto cronologicamente i fatti e ha riportato degli
estratti dei referti medici degli specialisti dr. __________ e dr. __________,
per concludere che "Sulla base dell'ultimo
dettagliato rapporto medico del Dr. __________ [ndr: del 29 agosto 2023
prodotto con il ricorso, doc. D1] ma anche della documentazione presentata
in sede di osservazioni al progetto di decisione, riteniamo che, dato l'attuale
stato di salute che a parere del ricorrente, così come ampiamente dimostrato
dallo specialista curante, non risulta affatto migliorato, il nostro
rappresentato sia da ritenere totalmente incapace a svolgere qualsiasi attività
lavorativa e quindi debba poter beneficiare di una rendita intera AI."
(doc. I pag. 11).
1.8. Preso atto del parere del dr. med. __________
dell'SMR, che il 4 ottobre 2023 (doc. IV/3) si è pronunciato sul complemento
peritale del 3 ottobre 2023 (doc. IV/2) rilasciato dal dr. __________ sul nuovo
referto del dr. med. __________, nella sua risposta del 6 ottobre 2023 (doc.
IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di respingere il
ricorso. Osservato che le conclusioni peritali sono state rese dopo valutazione
strutturata, dettagliata e approfondita, con esito coerente e motivato, per l'Ufficio
AI alle stesse va riconosciuta forza probatoria piena.
1.9. Il 19 ottobre 2023 (doc. VI) l'assicurato
si è riconfermato nelle sue richieste ricorsuali fondandosi pure sul rapporto
del 17 ottobre 2023 (doc. E) del dr. med. __________, che si è espresso sull'ultima
valutazione data dal collega, e nelle sue osservazioni ha riportato alcuni
stralci che rilevano delle incongruenze con l'opinione del perito. L'insorgente
ha concluso affermando che va ritenuto totalmente incapace a svolgere qualsiasi
attività lavorativa e quindi che debba poter beneficiare di una rendita intera
di invalidità.
1.10. Nelle osservazioni del 3 novembre
2023 (doc. VIII) l'Ufficio assicurazione invalidità AI ha riportato per esteso
il parere del dottor __________, che il 25 ottobre 2023 (doc. VIII/1) si è pronunciato
sull'ultimo referto dello psichiatra curante e sulla letteratura da esso
allegata, concludendo che la precedente presa di posizione del Servizio Medico Regionale
rimaneva invariata. L'Ufficio AI ha perciò ribadito la sua richiesta di
respingere il ricorso.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione dal 1° settembre 2023 l'Ufficio AI ha ridotto a mezza rendita
di invalidità il diritto dell'assicurato dopo aver determinato un'incapacità
lavorativa del 50% dal 16 gennaio 2023.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima
dell'emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante)
modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI"
e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita
modifica della LAI prevede che "I beneficiari
di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell'entrata in vigore
della presente modifica e che all'entrata in vigore della presente modifica non
hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad avere diritto alla rendita
precedente fintantoché il loro grado d'invalidità non subisca una modificazione
secondo l'articolo 17 capoverso 1 LPGA" (cpv. 1). "Essi continuano ad avere diritto alla rendita
precedente anche dopo una modifica del grado d'invalidità secondo l'articolo 17
capoverso 1 LPGA se l'applicazione dell'articolo 28b della presente legge
comporta una diminuzione della rendita in caso di aumento del grado d'invalidità
o un suo aumento in caso di riduzione del grado d'invalidità" (cpv.
2).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,
prevede al marginale 9102 che "Se la
modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le
disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La
data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v.
N. 5500 segg.).".
Il marginale 1009 della Circolare concernente le disposizioni
transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare
(C DT US AI), edita dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data,
prevede che:
"
Per le decisioni di rendita
emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
- in caso di insorgenza dell'invalidità
e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR
[diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d'invalidità tra il 1°
gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
- in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in
vigore dal 1° gennaio 2022".
In specie, quindi, stante la modifica del grado di invalidità dopo
il 1° gennaio 2022, va applicata questa circolare sulle disposizioni
transitorie, che prevede alla marginale 2001 che i beneficiari di una rendita
AI retta dal diritto anteriore cui si applicano le disposizioni transitorie
sono suddivisi in tre gruppi, in base all'anno di nascita. Dallo schema ivi
riportato risulta che l'assicurato fa parte del cosiddetto “gruppo
mainstream”, che identifica i nati tra il 1967 e il 1991 e che all'entrata
in vigore della riforma (1° gennaio 2022) non avevano ancora quindi compiuto i
55 anni. Per questa categoria, la frazione di rendita viene adeguata in base
alle nuove disposizioni e la rendita è trasferita nel sistema di rendite
lineare, se il grado d'invalidità subisce un aumento o una riduzione di almeno
cinque punti percentuali e questa riduzione del grado d'invalidità comporta una
diminuzione della quota percentuale di rendita.
La modifica del grado d'invalidità
ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA (grado d'invalidità ridotto dal 100%
al 50%) è avvenuta a far tempo dal 1° settembre 2023 (cfr. consid. 1.6). Ne
consegue che, sulla scorta delle citate circolari, in specie è applicabile il
diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un
sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo
della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il
49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario
della rendita subisce una notevole modifica, la rendita sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere
sul grado d'invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche all'art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
La revisione avviene d'ufficio quando, in
previsione di una possibile modifica importante del grado d'invalidità, è stato
stabilito un termine al momento della fissazione della rendita (art.
87 cpv. 1 lett. a OAI); o allorché si conoscono fatti o si ordinano
provvedimenti che possono provocare una notevole modifica del grado d'invalidità
(art. 87 cpv. 1 lett. b OAI).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L'art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità
che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre
2012, consid. 5.3).
Quanto agli effetti della revisione di una rendita, per l'art.
88bis cpv. 2 OAI la riduzione o la soppressione della rendita è messa in atto,
al più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione (lett. a).
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma
anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame
(riconsiderazione) (Meyer,
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17
ATSG), pag. 395; Müller, Die
materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che
l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico
dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di
riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato
ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex
tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA
ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc
della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5. La costante giurisprudenza ha
stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subìto un cambiamento importante
(DTF 130 V 349 consid. 3.5; DTF 113 V 275 consid. 1a; DTF 112 V 372 consid. 2b e
390 consid. 1b; DTF 109 V 116; DTF 105 V 30; RCC 1989 p. 323).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subìto una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA (DTF 130 V 351;
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione,
da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti
al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109
V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità
quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133
V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione
invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante
può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per
eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione
personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).
Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una
revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche
il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha
rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le
circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il
diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343
consid. 3.5). Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante
(SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza
9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, nella successiva STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta
Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2
LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in
relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole
dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità.
Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia
in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012
consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale
federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di
salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro
clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e
6).
2.6. Nel caso di specie,
dall'aprile 2018 l'assicurato era al beneficio di una rendita intera di
invalidità con grado dell'85% stante una incapacità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività.
Nell'ambito di
una prima revisione, nel 2020 l'Ufficio AI ha confermato il diritto in corso.
A seguito di due
segnalazioni anonime avvenute nel 2021, secondo cui l'assicurato continuava a
lavorare come artigiano incassando decine di migliaia di franchi e non
necessitava di alcuna terapia medica (doc. 111), l'amministrazione ha
effettuato una seconda revisione e a metà 2022 ha avuto un colloquio con l'interessato.
Il 26 ottobre 2022 (doc. 66) il dr. med. __________, specialista in psichiatria
e psicoterapia del Servizio Medico Regionale, ha ritenuto opportuno sottoporlo
a una perizia psichiatrica di decorso dello stato di salute psichico, delle
risorse e dei limiti funzionali, non essendo mai stato valutato prima.
La perizia è stata allestita il 4 febbraio 2023 (doc. 72), dopo
che il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha avuto modo di visitare
l'interessato il 16 gennaio 2023 dalle ore 10.03 alle ore 11.57 e il 26 gennaio
2023 dalle ore 11.01 alle ore 11.31.
Riassunti i certificati medici messi a sua disposizione dal 2017
al 2022, l'esperto ha esposto l'anamnesi, lo sviluppo della malattia e i dati
soggettivi, il quadro clinico dei disturbi legati al lavoro, l'esposizione
dettagliata e rappresentativa dello svolgimento di una giornata tipo, la
terapia farmacologica e le aspettative per il futuro (svolgere qualche piccolo
lavoro per arrotondare le entrate ed essere più attivo, lavorare come
indipendente senza dovere prendere ordini da qualcuno e senza che gli sia messa
fretta).
Lo specialista ha esaminato lo status dell'assicurato riscontrando
che era vigile, orientato, l'eloquio era spontaneo, con toni della voce
normalmente modulati, non v'erano difficoltà a carico della memoria remota o
recente, l'attenzione e la concentrazione durante i colloqui erano senza note
patologiche, i contenuti del pensiero non risultavano orientati in senso
depressivo, non v'era sospettosità o diffidenza nei confronti delle persone,
nessun restringimento delle relazioni interpersonali, il tono dell'umore non
risultava flesso in senso depressivo, l'emotività risultava dominata da ansia
generalizzata e dalla preoccupazione di non essere all'altezza delle
aspettative altrui, non ha osservato una riduzione dell'autostima o dei sensi di
colpa, ma v'era il timore di non reggere il confronto con una qualsiasi
attività lavorativa come dipendente per convinzione di non sopportare i ritmi,
le pretese e le pressioni del datore di lavoro e dei colleghi. L'assicurato
aveva una routine di vita soddisfacente, ma negava delle attività lavorative
abituali, le giornate erano ben strutturate, v'era una moderata elevazione
delle quote d'ansia libera in occasione dello stress rappresentato dall'evento
della perizia, l'ansia diventava molto più intensa quando l'assicurato ha tentato
di effettuare il test SIMS e non ci è riuscito - il test è stato subito
interrotto per scarsa comprensione verbale dell'assicurato -, ma il perito non
ha comunque osservato un attacco di panico, non ha notato disforia e
irritabilità e le capacità di autocontrollo risultavano impeccabili, non c'era
una riduzione delle energie nonostante sia stato dichiarato uno scarso recupero
notturno. L'istinto vitale era conservato.
Il consulente ha osservato che dalle analisi del
sangue effettuate è risultata la compatibilità con un'assunzione regolare dei
medicamenti secondo la prescrizione specialistica.
Egli ha posto le diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa di sindrome ansiosa generalizzata (F41.1) e di disturbo di
personalità con tratti narcisisticamente fragili e anancastici (F61.0). L'esperto
ha rilevato che l'assicurato presentava le diagnosi che sono state formulate
dai curanti, ma da tempo la depressione risultava stabilizzata e in remissione,
come emerso dalla terapia farmacologica, assunta con evidente efficacia, l'assenza
di ulteriori scompensi richiedenti dei ricoveri ospedalieri, nonché l'obiettività
raccolta durante la valutazione. Egli ha perciò confermato la diagnosi di
depressione, ma l'ha ritenuta quale sindrome senza più ripercussione sulla
capacità lavorativa. Da parecchio tempo l'assicurato soffriva, invece, in
maniera continuativa, di una sindrome ansiosa generalizzata. Questo disturbo
non è sempre stato invalidante, ma l'ansia attuale non era neppure trascurabile
e, negli anni precedenti l'insorgenza dell'inabilità lavorativa, il problema
era diventato particolarmente rilevante. Spesso una sindrome ansiosa, ha
rilevato l'esperto, soprattutto se adeguatamente trattata, come nel caso di
specie, non ha delle ripercussioni durevoli sul funzionamento generale.
Tuttavia, si inserisce su una personalità patologica, come segnalava l'Ospedale
__________ di __________. L'assicurato non ha delle buone competenze cognitive,
ma la povertà di un lessico molto concreto e la scarsa abilità di comprensione
delle frasi scritte. Pertanto, pur avendo delle abilità cognitive sufficienti
per fare il muratore, egli è sempre stato molto vulnerabile alle critiche e
alle pressioni patite sul posto di lavoro. Il suo tratto ossessivo compulsivo,
con le necessità di controllo che esso implica, aggravava ulteriormente l'ansia
da prestazione e lo rendeva più vulnerabile a eventuali scompensi ansiosi o
depressivi.
L'insonnia rappresenta uno dei sintomi della patologia ansiosa di
base e non necessita di una codifica diagnostica separata.
Nell'analizzare la storia personale, professionale e sanitaria
dell'assicurato, lo psichiatra ha evidenziato che dal 2018 sono proseguite
delle cure psichiatriche continuative, impeccabili ed efficaci, alle quali l'assicurato
ha dimostrato di sapere e volere aderire in maniera pienamente collaborativa.
Il curante ha certificato uno stato di salute invariato ma, obiettivamente, per
il perito, nell'attualità non si riscontravano più dei segni di depressione del
tono dell'umore. Anche la vita sociale, il suo funzionamento generale nella
quotidianità e dinnanzi al perito, le capacità dell'assicurato nelle relazioni
intime, la stabilità dei medicamenti nel corso degli anni e l'assenza di
ulteriori ricoveri dimostravano che ci si trovava in una condizione
psichiatrica molto diversa rispetto agli anni dello scompenso 2017-2018.
La sindrome ansiosa si era effettivamente cronicizzata e
giustificava dei deficit parziali, ma lo stato di salute era globalmente migliorato.
Dopo avere esposto le terapie assunte nel tempo e concluso che
giudicava adeguata ed efficace la terapia in atto, il perito non ha rilevato
delle incoerenze e si è pronunciato sulle capacità e sulle risorse dell'assicurato.
Quest'ultimo valutava molto negativamente la sua capacità di adeguarsi a un
contesto lavorativo come dipendente, pensava che non sarebbe riuscito a reggere
i ritmi e a sopportare le pressioni dai superiori e dai colleghi, temeva che a
causa dello stress percepito avrebbe potuto avere altri scompensi maggiori. Per
l'esperto, si trattava di cognizioni disfunzionali, di preoccupazioni che
derivavano dalla sua fragilità a livello personologico e dall'ansia
generalizzata che stava condizionando cronicamente la sua vita negli ultimi
anni.
L'insicurezza dell'assicurato non rappresentava quindi
necessariamente un tentativo di simulazione o di amplificazione dei deficit, ma
era compatibile con la patologia di fondo.
Nonostante tutto andava però considerato che le condizioni
psichiatriche attuali erano diverse rispetto allo scompenso che ha avuto nel
2017-2018. Mancavano, in particolare, i segni di depressione, mentre v'era un'ansia
generalizzata che, pur non sfociando in attacchi di panico, giustificava delle
limitazioni parziali e croniche. Il miglioramento, prevedibile, era coerente
con il fatto che, nonostante le sue vulnerabilità strutturali, l'assicurato ha
sempre lavorato in passato e che, una volta in difficoltà, egli si è sottoposto
a delle cure psichiatriche efficaci, con regolarità, senza più la necessità di
fare ulteriori ricoveri. Il miglioramento era in linea anche con il
funzionamento generale dimostrato negli ultimi anni.
A livello funzionale l'assicurato presentava un grado di
disabilità moderato nella flessibilità di fronte agli stress, nell'integrazione
in un ipotetico gruppo di lavoro, nella persistenza, nell'organizzazione dei
suoi compiti. Ciò era causato dalla sua ansia cronica, che si inseriva su una
personalità disturbata e che, proprio per questo motivo, non risultava più
completamente responsiva alla terapia finora praticata secondo la regola dell'arte.
Nessuna disabilità era invece oggettivabile per il rispetto delle regole, nelle
competenze tecniche, nella capacità di giudizio, nelle attività spontanee, nell'assertività,
nelle relazioni intime, nella cura di sé e nella mobilità.
Questi limiti funzionali giustificavano, a livello medico teorico,
un calo del rendimento nell'attività lavorativa abituale e in qualsiasi
attività adeguata nella misura del 50%, valido dal momento della valutazione
peritale. La sua presenza sul cantiere con un rendimento che venisse concordato
sin dall'inizio come dimezzato sarebbe stata un'adeguata soluzione, a
giustificazione delle prevedibili incapacità a reagire prontamente a tutte le
sollecitazioni lavorative. Era preferibile un mansionario chiaro e ripetuto,
che non richiedeva delle continue sollecitazioni a livello di apprendimento e
delle capacità elevate di risoluzione dei problemi, perché avrebbero
incrementato nettamente l'ansia.
Considerato che l'ansia aveva un andamento cronico e un deficit
residuo stabile, per il perito non era possibile migliorare la capacità
lavorativa con provvedimenti sanitari, ma le cure specialistiche in atto
andavano proseguite per evitare dei futuri peggioramenti.
Rispetto alla situazione esistente al momento dell'emanazione
della decisione di rendita intera, il consulente ha evidenziato che la
depressione era in remissione completa, verosimilmente da anni. Egli ha
oggettivato delle risorse residue parziali, che non sono state documentate in
passato e che giustificavano una capacità lavorativa nel libero mercato di
almeno il 50%. Nel 2017 era stato obiettivato umore deflesso, disturbi
cognitivi, astenia, esauribilità, ansia, somatizzazioni; al momento della
perizia, l'umore era in asse, non c'erano disturbi cognitivi, l'energia era
integra, nessun segno di esauribilità, ma evidente persistenza di ansia
generalizzata con rischio ancora presente di somatizzazioni.
Il dottor __________ del Servizio Medico Regionale ha fatto
propria questa perizia nel rapporto finale del 13 febbraio 2023 (doc. 73),
confermando le conclusioni a cui il perito è giunto e ritenendo quindi che dal
16 gennaio 2023 l'assicurato presentava un'inabilità lavorativa del 50% e come
muratore e in altre attività adeguate, intesa come riduzione del rendimento.
Al progetto di decisione di riduzione del diritto a mezza rendita
(doc. 77) l'assicurato ha presentato il referto del 12 aprile 2023 (doc. 91)
dello psichiatra curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che
lo seguiva dal 2009 per uno stato ansioso depressivo. Lo stato depressivo era
associato a sindrome ansiosa generalizzata e tratti anancastici-ipocondriaci
con somatizzazioni multiple; era inoltre presente un'insonnia importante. Nel
corso degli anni l'assicurato ha manifestato delle riacutizzazioni del quadro
psicopatologico e con il supporto psicologico e i continui cambiamenti della
terapia farmacologica a fatica era stato ristabilito un miglioramento. Nel 2016
gli è stata diagnosticata un'insonnia di mantenimento multifattoriale e nel
2017 c'è stata una riacutizzazione depressiva piuttosto severa, che è culminata
con il ricovero nel reparto di psichiatria dell'Ospedale __________ di __________.
Grazie alla concessione della rendita intera di invalidità, senza quindi più l'assillo
di dover svolgere un lavoro duro, faticoso e pesante e con diverse
responsabilità nonostante il grave disagio presente, il curante ha rilevato che
l'interessato era riuscito lentamente e faticosamente, con un'importante
terapia antidepressiva e in parte anche sedativa data l'ansia e l'insonnia
presente, a trovare un equilibrio con ripristino di una timia che, seppur
fluttuante, rimaneva accettabile per il suo stile di vita ritirato e semplice.
Anche l'insonnia ostinata e cronica poteva essere gestita e sopportata meglio,
poiché l'assicurato non doveva più alzarsi presto al mattino per recarsi al
lavoro. Quindi la misura terapeutica del riconoscimento della rendita intera
aveva svolto un ruolo primario per mantenere uno stato di discreto benessere.
Con la revisione facente seguito a segnalazioni anonime piuttosto
grossolane, e dopo la perizia psichiatrica, per il curante l'assicurato è
riapparso ansioso, irritabile con somatizzazioni.
Lo psichiatra ha dunque riconosciuto che l'assicurato soffriva da
anni di una sindrome depressiva recidivante (come confermato dal perito) con
associata una sindrome ansiosa generalizzata in disturbo di personalità
anancastico (pure confermata dal collega) e di un'insonnia cronica di
mantenimento multifattoriale e non, come affermato dal perito, legata alla sola
ansia. Nell'assicurato l'insonnia era ribelle, poco trattabile e cronica, senza
una terapia definitiva, era importante perché presupponeva un riposo ridotto e
quindi una quota di energia insufficiente per far fronte a una attività
lavorativa pesante e pericolosa come quella del paziente. Poteva comportare
disturbi della concentrazione, dell'attenzione e disattenzione, esauribilità
delle risorse e senso di spossatezza continua; inoltre, l'importante e
persistente disturbo del sonno poteva essere fonte di riaccensioni depressive.
Il dottor __________ era concorde con il collega che la sindrome
ansiosa generalizzata e il disturbo di personalità anancastico giustificavano
dei deficit parziali, ma clinicamente, in caso di sindrome depressiva
recidivante, anche questa sindrome ansiosa generalizzata - che secondo l'ICD-10
ha un decorso fluttuante e cronico ed è caratterizzata da uno stato di preoccupazione
continua, dal sentirsi continuamente nervoso, da tremori, tensione muscolare,
sudorazioni, testa vuota, palpitazioni, capogiri, malessere epigastrico
(sintomi espressi dall'assicurato negli anni) - porta a una vulnerabilità
accresciuta, aumentando nuovamente il rischio di riacutizzazione depressiva.
Anche la personalità anancastica può portare alla riacutizzazione depressiva.
Lo specialista curante non concordava invece con il perito che non
ha considerato la depressione ricorrente poiché, a dire del primo, anche se non
era presente nelle due o tre ore di osservazioni dell'assicurato durante la
perizia, non vuol dire che sarebbe rimasta tale. Nella pratica clinica è noto
che dopo un primo episodio depressivo, la possibilità di averne un secondo
aumenta al 50%, al secondo episodio la stima è di circa il 70% e al terzo la
possibilità si aggira al 90%. A ciò si aggiunge la constatazione clinica che
tale decorso era influenzato da fattori stressanti sempre più minimi (fenomeno
del Kindling), per cui erano probabili e verosimili delle
riacutizzazioni.
Lo psichiatra ha concluso che la situazione in essere era stata
creata da segnalazioni anonime rivelatesi infondate, che la perizia ha confermato
la pluripatologia psichiatrica e che l'assicurato è stato sempre collaborante e
autentico.
Egli non era d'accordo con le conclusioni del perito di valutare
lo stato depressivo migliorato e pertanto di ridurre al 50% l'inabilità
lavorativa e la rendita per una serie di motivi. La depressione ricorrente
presuppone l'innesco di riacutizzazioni nel tempo e la probabilità in tal caso
era del 90% di riaverla; inoltre, v'era l'aumentata suscettibilità allo stress
con vulnerabilità accresciuta a eventi stressanti anche minimi; poi, la
sindrome ansiosa generalizzata e la personalità anancastica hanno un ruolo
importante nell'aumentare le recidive depressive per le loro caratteristiche
psicopatologiche e per l'andamento cronico per lo più non trattabile; ancora, l'insonnia
cronica e multifattoriale rappresentava un ulteriore fattore di rischio per una
recidiva depressiva e in caso di ripresa lavorativa al 50% tutto il quadro
clinico sarebbe peggiorato; infine, l'assegnazione della rendita con grado dell'85%
è avvenuta dopo osservazione clinica di anni e in contesti diversi ed era
risultata determinante nel ridurre la sofferenza dell'interessato, portandolo,
anche tramite le cure, a uno stato di salute discreto. Pertanto, l'assegnazione
di una rendita intera era giustificata e ridurla avrebbe vanificato il lavoro
sin qui svolto mettendo nuovamente a rischio la sua salute.
Il dr. med. __________ ha preso posizione il 13 maggio 2023 (doc. 98)
su questo parere e sui certificati medici ad esso allegati. In particolare, il perito
ha rilevato che l'insonnia doveva essere già presente anche quando l'assicurato
lavorava come muratore per potere essere giudicata cronica nel 2016. Di per sé,
l'insonnia cronica allo stato stazionario non era invalidante rispetto all'attività
lavorativa abituale, eccetto dopo l'aggravamento conseguente alle dinamiche
occupazionali sfavorevoli dell'epoca. Lo stesso psichiatra curante sottolineava
nel 2017 che si trattava di un'insonnia cronica e che tra il 2009 e il 2016 il
decorso psichiatrico era stato caratterizzato da semplici fluttuazioni
distimiche e quindi non da scompensi depressivi maggiori e invalidanti. Il
consulente dell'Ufficio AI ha inoltre rilevato che il curante aveva optato per
il ricovero a __________ anche a causa di una compliance insufficiente,
perciò non si poteva escludere che le ricorrenze degli scompensi depressivi
erano dovute a una transitoria e scarsa compliance terapeutica.
Nel commentare il parere del 12 aprile 2023 del collega, il perito
ha rilevato che la questione della segnalazione di lavorare in nero è stata da
questi liquidata in maniera superficiale, mentre egli non si è basato su di
essa per definire la capacità lavorativa residua dell'assicurato, ma nemmeno ha
sottovalutato le sue capacità palesi nell'attività di muratore. Inoltre, il dr.
__________ ha rilevato che le segnalazioni erano di inizio 2021.
È invece soltanto nel 2022 che l'assicurato è stato messo a
confronto dall'Ufficio AI con queste segnalazioni, ma già nel rapporto di
ottobre 2021 il dr. __________ aveva precisato che il suo paziente poteva
effettuare saltuariamente dei piccoli lavoretti e lo ha ribadito il 18 luglio
2022, senza precisare il tipo di lavori svolti.
Le dichiarazioni dell'assicurato, secondo cui in certi momenti ha
svolto, con i suoi ritmi, dei lavoretti per degli amici o conoscenti, erano in
linea, secondo il consulente nominato dall'AI, con una capacità lavorativa
residua e con quanto l'interessato ha affermato durante la valutazione
peritale, stimando egli stesso di rendere, nell'attività di muratore, la metà
rispetto a una persona sana. Inoltre, era improbabile pure l'ipotesi formulata
dal diretto interessato sull'origine delle segnalazioni anonime, visti i
dettagli forniti sulle attività e i luoghi in cui i lavori sarebbero stati svolti.
Per l'esperto, contrariamente al curante, non era possibile
affermare genericamente che la rendita intera di invalidità era la sola e unica
misura terapeutica efficace, perché ciò non rispecchierebbe la proporzionalità
e l'adeguatezza degli sforzi reintegrativi che sono sostenibili dai pazienti
che dimostrano uno stabile miglioramento. Egli ha rilevato che l'interessato ha
gestito bene e in modo molto adeguato la sua ansia da prestazione durante
entrambi i colloqui peritali ed è solo durante il test SIMS, per un'evidente
limitatezza linguistica, che ha mostrato ansia.
A dire del perito psichiatra, il collega sarebbe stato incoerente
quando ha affermato che per un'insonnia cronica l'assicurato non era in grado
di fare un lavoro pesante e pericoloso come quello di muratore, nemmeno in
misura parziale. Egli non ha infatti notato dei cali di energia rilevanti, come
d'altronde la vita diurna dell'assicurato lo confermava. Inoltre, lo
specialista non capiva perché se l'attività abituale era pericolosa, l'interessato
potesse comunque svolgere dei lavoretti saltuari ed essere idoneo alla guida,
malgrado, per il dr. __________, l'insonnia impattava su concentrazione,
attenzione e disattenzioni.
Quanto alla diagnosi di depressione, il perito ha precisato di
aver visto l'assicurato in due distinte occasioni a distanza di diversi giorni,
rilevando uno status invariato e stabile nonostante vi fosse il rilevante
stress peritale, perciò egli ha ritenuto parziali le osservazioni del curante
sulle ricorrenze depressive e sul fenomeno del kindling e non le ha
avallate in maniera acritica. Il dr. med. __________ si è perciò espresso su
questi temi citando e allegando della letteratura. Ciò stante, dovendo
stabilire quale fosse il giusto livello di stress per il singolo assicurato, tenuto
conto delle vulnerabilità ancora presenti, ma anche valorizzando le capacità
residue, il perito ha reputato che un'attività a tempo parziale fosse
assolutamente appropriata per l'interessato.
L'esperto ha concluso il suo complemento peritale affermando che
le sue osservazioni diagnostiche e funzionali erano fondate, appropriate e
rispondenti alla realtà dei fatti osservati durante l'accertamento e risultanti
dall'approfondimento del dossier. Egli ha tenuto conto della vulnerabilità e
dei disturbi residui dell'assicurato riconoscendo un'inabilità lavorativa non
trascurabile del 50%. Gli argomenti del curante non erano invece convincenti,
erano sbilanciati a sottolineare in maniera ineluttabile soltanto i deficit
dell'assicurato e presentavano diverse incoerenze.
Per il dr. med. __________ dell'SMR, l'approfondita, motivata ed
esaustiva risposta del dr. __________ per gli aspetti psichici e la presa di
posizione del dr. __________ per la questione ortopedica confermavano il 28
giugno 2023 (doc. 99) il rapporto finale SMR, che rimaneva invariato.
La decisione del 19 luglio 2023 (doc. 100) ha quindi confermato il
progetto di riduzione della rendita da intera a mezza.
Con il ricorso l'assicurato ha prodotto il referto del 29 agosto
2023 (doc. D1) del dr. med. __________, che ha fornito delle precisazioni in
merito all'insonnia, alla compliance, alle segnalazioni anonime e al kindling.
Riguardo all'insonnia, lo psichiatra ha indicato che era presente già
nel 2009 e che è stata definitivamente diagnosticata nel 2016 dal Servizio di
neurologia dell'Ospedale __________ di __________ come cronica di mantenimento
a carattere multifattoriale (doc. D3); tuttavia, le cure proposte non hanno
dato i risultati sperati e il problema permaneva. A suo dire l'insonnia, come
disturbo presente da anni, ha un'evoluzione cronica e quindi peggiorativa dello
stato di salute mentale agendo negativamente sulla concentrazione-attenzione,
sull'energia con stanchezza, sulla vigilanza con sonnolenza diurna, con ansia e
facile irritabilità. L'insonnia cronica e multifattoriale è di per sé un
fattore di rischio per una recidiva depressiva.
Quando all'aderenza al trattamento psichiatrico proposto, l'interessato
si è sempre mostrato collaborativo e assumeva la terapia. Inoltre, lo stesso
perito ha accertato che il dosaggio dei livelli sierici dei farmaci era
compatibile con un'assunzione regolare, ma poi ha erroneamente estrapolato dal
certificato di ricovero specialistico che la compliance era insufficiente.
Sulle segnalazioni anonime il curante le ha definite grossolane e
comunque poco realistici i guadagni che l'assicurato avrebbe incassato. Egli ha
precisato che il paziente gli aveva riferito di svolgere lavori saltuari per
brevi periodi, in maniera incostante.
Per lavoretti saltuari era inteso nell'ambito della sua precedente
professione, ma non è compito dello psichiatra documentarli. Anche per il dr. __________
era indiscutibile che vi fosse una minima capacità lavorativa residua, che però
non era costante e non era proponibile quotidianamente date le problematiche
emerse. Il problema era il rischio di scompenso del paziente nel disporre una
ripresa lavorativa al 50%, proposta che avrebbe potuto apportare, a suo dire,
un nuovo peggioramento dello stato di salute.
Riguardo alla teoria del Kindling, questa sua
preoccupazione era supportata dalle considerazioni cliniche di carico
psicopatologico, polipatologia, vulnerabilità accresciuta (diversi episodi
depressivi, di cui alcuni lievi), anche a stress minimi. Rimettersi alla
ricerca di un lavoro a 55 anni, con una licenza di scuola elementare, avendo
sempre lavorato in campo edilizio era un fattore di stress elevato e quindi a
rischio di riacutizzare il disturbo depressivo che al momento era dormiente.
Il curante ha ancora precisato che è vero che l'insonnia ha degli
effetti su caricabilità, attenzione-concentrazione, distraibilità ed
esauribilità, ma guidare mezz'ora o un'ora richiede uno sforzo ben inferiore in
termini di attenzione, concentrazione, caricabilità a quello di lavorare 8 ore
al giorno rendendo al 50%.
In conclusione, le diagnosi erano di sindrome depressiva
ricorrente attualmente in remissione, sindrome ansiosa generalizzata, disturbo
di personalità misto (condiviso anche dal perito), insonnia cronica
Considerandi
multifattoriale. Tranne la depressione, tutti gli altri disturbi erano ancora
attivi. La preoccupazione terapeutica era che il tentativo di riprendere un lavoro
in qualsiasi attività a 55 anni, senza nessun aiuto all'integrazione, su un
substrato psichico sofferente, fragile e vulnerabile, determinasse uno stato di
stress tale che avrebbe potuto portare a una riacutizzazione di un disagio
importante, mettendo nuovamente a rischio il parziale benessere sin qui
raggiunto grazie anche al riconoscimento di una rendita intera che ha permesso
all'assicurato di riorganizzarsi, senza essere continuamente sotto pressione o
sentirsi "in riserva" dal punto di vista delle energie.
Il 3 ottobre 2023 (doc. IV/2) il dr. med. __________ ha preso
posizione sulla documentazione medica prodotta dal ricorrente e in particolare
sul più recente parere del dr. med. __________, ribadendo le sue considerazioni
funzionali sul caso dell'assicurato per ciò che riguarda l'insonnia cronica e l'attività
lavorativa pesante e pericolosa - così definita dal curante - di muratore,
mentre il paziente sarebbe idoneo alla guida.
Ciò, malgrado il collega abbia sottolineato che l'importante
terapia assunta comportava degli effetti collaterali. Per il perito, questa
incongruenza rimaneva dunque irrisolta.
In merito alla terapia, egli aveva segnalato che sulla base degli
atti non si poteva escludere che le ricorrenze degli scompensi depressivi
fossero dovute a una transitoria e scarsa compliance terapeutica e che
bisognava ribadire che una responsabile aderenza alle cure idonee esplicava un
effetto preventivo. Ad ogni modo, nella perizia egli non aveva comunque trovato
delle incoerenze e aveva ammesso un'attuale terapia regolare, adeguata ed
efficace.
L'esperto ha rilevato che la valutazione sul livello di stress che
potesse ritenersi adeguato e ammissibile nel caso concreto era già stata citata
nella perizia e nel complemento peritale ed era uno dei motivi per cui ha
comunque riconosciuto una rilevante e persistente quota di inabilità
lavorativa.
Egli ha perciò ribadito quanto sottolineato nelle sue precedenti
prese di posizione, rinviandovi e ha aggiunto che si poteva anche ammettere
pacificamente che l'assicurato fosse meritevole di un sostegno alla
reintegrazione, proprio per attenuare il più possibile i fattori stressanti sul
piano sociale, che però non potevano essere esclusi, ma andavano gestiti in una
posizione in cui non venivano comunque meno tutte le certezze.
Permaneva quindi la divergenza di opinione sulla capacità funzionale
residua fra i due psichiatri e il perito non ha modificato la sua valutazione.
Il 4 ottobre 2023 (doc. IV/3) il Servizio Medico Regionale ha
condiviso completamente questo parere, ritenendolo argomentato ed esaustivo, perciò
la posizione dell'SMR era invariata.
Il 17 ottobre 2023 (doc. E) il dr. med. __________ ha replicato
all'ultimo referto del consulente dell'AI, affermando che sono gli studi
clinici (che ha allegato) che mostrano che nel soggetto con insonnia aumenta il
rischio di sviluppare la depressione, mentre se la depressione c'è già
l'insonnia agisce da aggravante. L'insonnia è inoltre un fattore di rischio per
altre malattie e porta ad alterazioni dell'energia diurna, ad alterazioni della
concentrazione-attenzione, capacità decisionali ridotte, irritabilità,
distraibilità, ecc. A suo dire, il paragone fra l'insonnia e l'idoneità alla
guida non è proponibile, visto che un lavoro continuo di 8 ore con resa al 50% si
differenzia dal guidare mezz'ora o un'ora, a meno che la guida sia di tipo
professionale e sia intesa come lavoro.
Il curante ha inoltre osservato che le ricorrenze o
riacutizzazioni depressive non sono dovute esclusivamente a un'ottimale
aderenza, qui raggiunta, ma dipendono dagli eventi di vita, dall'aumentata
suscettibilità allo stress con vulnerabilità accresciuta (kindling),
dall'aumentata probabilità di riacutizzazione (qui al terzo evento, 90% di
probabilità di riacutizzazione) e al fenomeno della tachifilassi e cioè della
perdita di efficacia dei farmaci antidepressivi durante il trattamento.
Infine, lo psichiatra è rimasto sorpreso che il collega abbia solo
ora riconosciuto la possibilità di adottare delle misure di reinserimento.
In conclusione, pur avendo raggiunto una parziale stabilità,
l'assicurato non è in grado di mantenere un'attività lavorativa al 50%, con
rischio di un nuovo peggioramento e di vanificare quanto fin qui raggiunto.
Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia
dell'SMR, si è espresso il 25 ottobre 2023 (doc. VIII/1) su questa presa di
posizione, che si è pronunciata sul rapporto tra insonnia cronica e
depressione, elementi che il perito ha trattato in modo articolato e
approfondito nei suoi ultimi due complementi peritali.
Lo specialista del Servizio Medico Regionale ha osservato che il
curante ha allegato degli articoli scientifici che però non rappresentavano una
revisione critica della letteratura in materia, ma una scelta atta a sostenere
la propria opinione già ben nota. Egli ha rilevato che, in effetti, l'elaborato
presentava dei commenti generali su insonnia e depressione senza riferimenti
puntuali ed oggettivi al caso dell'assicurato rispettivamente non presentava
alcun elemento chiaro e oggettivo a sostenere una presa di posizione diversa da
quella del perito né riportava fatti nuovi o modifiche significative di fatti
medici noti propri del caso in esame e non opinioni dello scrivente e degli
autori dei testi allegati. Pertanto, la precedente posizione dell'SMR rimaneva
invariata.
2.7
Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114.
V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997.
U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.
2.1.1).
Nella DTF 125 V
351.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi
precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022
del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,
consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020
del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17.
marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa
(art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere
riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti,
nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della
perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351
consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF
122.
V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta
Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione
e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e
9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8
Va ancora rilevato che affinché un
esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
Per quel che concerne l'invalidità psichica, in due sentenze
8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e
143.
V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la nuova procedura probatoria
illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo
cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata
siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo
in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143.
V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418). Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a
medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente
criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per
la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale
del 14 dicembre 2017).
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva
è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di
valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di
depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere
considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato
stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per
l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi
senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata considerando, da un lato, i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di
compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso
singolo.
Determinanti come indicatori sono, tra l'altro, l'intensità della
diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito
di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le
patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto
sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere
nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del
Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve
essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una
rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle
prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che
per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria
fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in
sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo
la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad
alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si
potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si
dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa
evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La
prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se
nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro
coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della
vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza
di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto
che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai
giudizi 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando
3.5.1
ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del
22.
febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata nella sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Da ultimo, il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza
di cui alle DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11
luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al
consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF
9C_77/ 2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2.
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da
dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere
sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata
secondo la DTF 141 V 281.
2.9
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se l'amministrazione ha correttamente ridotto il diritto alla
rendita dell'assicurato a motivo che la sua incapacità lavorativa era
migliorata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti e quindi
dello stato di salute del ricorrente, non ha motivo di mettere in dubbio le
conclusioni a cui essa è pervenuta.
Innanzitutto occorre rilevare che le diagnosi a cui sono giunti i
due psichiatri che si sono confrontati sul caso dell'assicurato sono sostanzialmente
le stesse. Entrambi hanno posto le diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata e
di disturbo di personalità anancastico (per il perito, disturbo di personalità
con tratti narcisisticamente fragili e anancastici). Inoltre, la sindrome
depressiva ricorrente indicata dal dr. med. __________ nel certificato del 12
aprile 2023 come ancora presente - egli aveva osservato che "La depressione ricorrente diagnosticata anche
dal perito, ma da costui non considerata, perché a suo dire non presente, non
mi trova concorde, poiché anche se non presente nelle 2 o 3 ore di osservazione
del paziente durante la perizia, non vuol dire che rimarrà tale, poiché già la
definizione di ricorrenza esclude tale ragionamento clinico." -, nel
certificato del 29 agosto 2023 è stata invece ritenuta, come dal dr. med. __________,
in remissione e quindi non attiva. Per il perito, era perciò senza influsso
sulla capacità.
Quanto all'insonnia, per il dr. __________ rappresentava uno dei
sintomi della patologia ansiosa di base, mentre per il curante era una diagnosi
a sé stante essendo un'insonnia cronica di mantenimento a carattere
multifattoriale che, di per sé, è un fattore di rischio per una recidiva
depressiva.
Le divergenze fra gli specialisti riguardo al ruolo dell'insonnia
sono poi proseguite sul piano della capacità di guidare da parte del ricorrente.
Per il perito, il collega è stato incoerente quando ha affermato che l'insonnia
privava l'assicurato delle energie sufficienti per fare fronte a un'attività
lavorativa pesante e pericolosa come quella di muratore, ma che gli era
comunque permesso guidare un'auto. Secondo il dottor __________, guidare una
vettura per mezz'ora o un'ora non è comparabile ad esercitare un lavoro per
otto ore con resa del 50%.
Al di là di queste divergenze di opinione sulla guida, è pacifico
che nel 2016 (doc. D3) il Servizio di neurologia dell'Ospedale __________ di __________
ha diagnosticato all'assicurato un'insonnia cronica di mantenimento a carattere
multifattoriale, predisposta dalla sindrome delle gambe senza riposo,
precipitata dalla sindrome depressivo-ansiosa a sua volta precipitata da
dinamiche occupazionali sfavorevoli e perpetuata da inadeguata igiene del
sonno. Nel referto del 24 marzo 2016 viene inoltre riferito che da circa 5-6
anni, successivamente a un fallimento lavorativo, l'assicurato lamentava una
cattiva qualità del sonno, caratterizzato da un'insonnia di mantenimento e
risvegli precoci. Attorno alle 19.30 si addormentava sul divano per un'oretta
guardando la televisione, ma al di fuori di tale orario non riferiva sonnolenza
diurna che interferiva con le proprie attività. Riportava, invece, spesso un
affaticamento nelle ore diurne.
Alla successiva visita avvenuta il 13 aprile 2016, l'assicurato ha
riferito che l'insonnia di mantenimento e i risvegli precoci erano rimasti
immodificati, durante la giornata permaneva una sonnolenza resistibile in
situazioni monotone, per quanto il sonno fosse riferito ristoratore al
risveglio.
Ciò nonostante, fino ad aprile 2017 il ricorrente ha regolarmente
svolto la sua attività lavorativa di muratore e quindi l'insonnia non l'ha
particolarmente ostacolato nell'esercizio del suo lavoro. Al perito ha
dichiarato, nel 2023, di coricarsi verso l'una di notte e di dormire tre
massimo quattro ore. Durante la perizia il dottor __________ non ha però osservato
una riduzione delle energie dell'assicurato nonostante lo scarso recupero
notturno che ha dichiarato, motivo per cui non ha ritenuto di dovere
diagnosticare separatamente un'insonnia cronica, ma l'ha fatta rientrare nei
sintomi della patologia ansiosa di base. D'altronde, la vita diurna
dell'assicurato l'ha confermato.
Pertanto, dalla descrizione della giornata riportata nella perizia,
non contestata dal ricorrente, e nel verbale di colloquio del 23 giugno 2022
avuto con due funzionari dell'Ufficio AI, non vi sono elementi tali da ritenere
che l'insonnia cronica e multifattoriale abbia avuto - e avrà, in caso di
ripresa lavorativa al 50% - una incidenza, a sé stante, sulla capacità
lavorativa dell'assicurato così come inteso dallo psichiatra curante.
Oltre che sulle diagnosi, il perito e il curante concordano sul
fatto che il ricorrente sia abile al lavoro nella sua abituale attività, ma se
per il primo la capacità è di otto ore al giorno con riduzione del rendimento
del 50%, per il secondo "Che ci sia una
minima capacità lavorativa residua è indiscutibile. Che tale capacità non sia
costante, non sia proponibile quotidianamente, date le problematiche emerse è
altresì vero" (doc. D1 pag. 3).
Non va inoltre dimenticato che il 16 agosto 2023 l'assicurato
medesimo ha dichiarato al dr. __________ che potrebbe fare delle attività molto
leggere, come pitturare un appartamento, ma lavorando poche ore al giorno tutti
i giorni, senza pressione; poi ha specificato al massimo una o due ore al
giorno, ma con i suoi tempi, attività sporadiche, senza sentirsi pressato né
obbligato. Al riguardo ha infatti riconosciuto di avere svolto nel 2020 e nel
2021.
dei piccoli lavori per amici e conoscenti. A seguito di due segnalazioni
anonime giunte all'Ufficio assicurazione invalidità nel 2021, secondo cui i
lavori effettuati erano ben più che sporadici e avevano dato luogo a lauti
introiti, l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro ha sentito l'interessato il 28
luglio 2021 (doc. 113). Dopodiché, nel suo referto del 5 ottobre 2021 (doc. 53)
il dr. med. __________ ha riconosciuto che era esigibile che l'assicurato
lavorasse per due ore al giorno in un'attività adeguata, anche se in maniera
incostante, visto che "svolge di tanto in
tanto piccoli lavori manuali (2h)". Quando poi, il 23 giugno 2022,
è stato sentito dall'Ufficio AI, l'assicurato ha ribadito di avere solo
fatturato Fr. 900.- per due-tre lavori. Ha anche ammesso che "Io andrei a lavorare anche domani, sono un amante del
lavoro. Mi piacerebbe tornare a lavorare ma la salute non lo permette. Potrei
fare qualche piccolo lavoretto ma dove non sono stressato e dove non ho dei
termini per portare a termine il lavoro." (doc. 56 pag. 3).
Il miglioramento che il perito ha riscontrato durante i due
colloqui di inizio 2023 rispetto allo scompenso che il ricorrente ha avuto
negli anni 2017 e 2018, era dovuto all'assenza di segni di depressione, mentre
v'era un'ansia generalizzata che, pur non sfociando in attacchi di panico,
giustificava delle limitazioni parziali e croniche. Il miglioramento era
coerente con il fatto che malgrado le sue vulnerabilità strutturali
l'assicurato ha sempre lavorato in passato e quando era in difficoltà si è
sottoposto alle cure psichiatriche efficaci, con regolarità, senza più la
necessità di ricoveri stazionari. Questo miglioramento era inoltre in linea con
il funzionamento generale dimostrato negli ultimi anni.
Quanto ai limiti funzionali, il perito ha ritenuto che a causa
dall'ansia cronica, che si inseriva su una personalità disturbata e che,
proprio per questo motivo, non risultava più completamente responsiva alla
terapia che fino al momento della perizia aveva invece dato buoni risultati, la
disabilità risultava moderata nella flessibilità in caso di stress,
nell'integrazione in un gruppo di lavoro, nella persistenza e
nell'organizzazione dei suoi compiti. Nessuna disabilità era invece stata
individuata per gli altri limiti funzionali, quali il rispetto delle regole, nelle
competenze tecniche, nella capacità di giudizio, nelle attività spontanee,
nell'assertività, nelle relazioni intime, nella cura di sé e nella mobilità.
Il TCA osserva che lo psichiatra curante non ha vagliato questi limiti
funzionali né li ha contestati. Egli si è limitato a sostenere che l'assicurato
era totalmente inabile al lavoro, ma non ha, a ben vedere, motivato, nel senso
di contestualizzare, questa sua tesi, poiché nemmeno ha espresso giudizi che
possano inficiare le affermazioni del perito in merito alla capacità lavorativa
residua dell'assicurato tenuto conto dei predetti limiti funzionali.
Il dr. med. __________ ha semplicemente affermato che l'avere
assegnato una rendita intera all'insorgente era risultato determinante nel
ridurre la sua sofferenza portandolo, anche tramite le cure, a uno stato di
salute discreto che verrebbe però vanificato se lo si obbligasse a riprendere a
lavorare al 50%. Senza più l'assillo di dovere svolgere un lavoro duro,
faticoso e pesante, con diverse responsabilità, egli era infatti riuscito
lentamente e faticosamente, con un'importante terapia antidepressiva e in parte
anche sedativa data l'ansia e l'insonnia presente, a trovare un equilibrio.
Anche l'insonnia era gestita e sopportata meglio, poiché l'assicurato non
doveva più alzarsi presto al mattino per andare a lavorare. Pertanto, per il
curante, la misura terapeutica del riconoscimento della rendita intera ha
svolto e svolgeva un ruolo primario nel mantenere uno stato di discreto
benessere dell'assicurato.
Ma questa (sola) motivazione non può essere sufficiente per
ritenere inconsistenti le dettagliate e approfondite considerazioni del perito
psichiatra nel rapporto peritale del 4 febbraio 2023.
Quest'ultimo, occorre sottolinearlo, ha contestualizzato le proprie
argomentazioni, ovvero ha fatto espresso riferimento al ricorrente, al suo
status psichico, al suo vissuto passato, ai suoi comportamenti quotidiani, a
come trascorre le giornate, alle sue relazioni di amicizia e sentimentali, alle
difficoltà relazionali con un ipotetico datore di lavoro e con dei colleghi che
lo comandino o gli mettano pressione nel lavoro, alle impeccabili capacità di
controllo che ha dimostrato anche in situazioni di stress.
Tutte queste, ed altre circostanze, non sono per contro state
esaminate dal dr. __________, che è rimasto su un piano sostanzialmente puramente
teorico in tutti i suoi referti.
Lo stesso dr. __________, nel prendere direttamente posizione
sull'ultimo referto prodotto dallo psichiatra del ricorrente, ha peraltro
rilevato che le posizioni di quest'ultimo consistevano prettamente in commenti
generali sull'insonnia e la depressione, senza invece fare puntuali e oggettivi
riferimenti al caso del ricorrente e senza presentare degli elementi oggettivi
a sostegno di una posizione diversa da quella del perito.
2.10
In conclusione, la scrivente Corte condivide
l'attenta e dettagliata analisi effettuata dal dottor __________ sullo stato di
salute dell'assicurato, in particolare nel suo primo rapporto peritale, in cui lo
specialista si è chinato sull'esame dell'interessato in vari ambiti (personali,
lavorativi, quotidiani, sentimentali, ricreativi, ecc.), giungendo alla
conclusione che la sindrome depressiva ricorrente era in remissione e quindi
non inficiava la sua capacità lavorativa che, per contro, era limitata dalla sindrome
ansiosa generalizzata. Benché adeguatamente trattata, la sindrome ansiosa,
unita al tratto ossessivo compulsivo e alle necessità di controllo, ha
aggravato ulteriormente l'ansia da prestazione sul posto di lavoro e l'ha
portato a non più sopportare le critiche e le pressioni del datore di lavoro e
dei colleghi. I limiti funzionali individuati dal perito in determinate
circostanze giustificavano una riduzione del rendimento in qualsiasi attività
nella misura del 50%. Il timore dell'assicurato di non più riuscire a lavorare
come dipendente era una conseguenza di quest'ansia, ma egli ha sempre lavorato
in tali vesti. Pertanto, secondo l'esperto, la presenza del ricorrente su un
cantiere con un rendimento già concordato all'inizio come dimezzato e un
mansionario chiaro e ripetuto, sarebbe stata una soluzione adeguata.
D'altronde, anche il ricorrente stesso aveva ipotizzato che i suoi
disturbi avrebbero comportato che per l'esecuzione di un lavoro avrebbe
impiegato il doppio del tempo normalmente necessario.
Al riguardo va infine rilevato che se, come visto, le diagnosi
poste sono sostanzialmente le medesime, tuttavia gli psichiatri intervenuti esprimono
un apprezzamento diverso circa la capacità lavorativa residua dell'insorgente,
che il perito ha per l'appunto accertato nella misura del 50% tenuto conto dei
summenzionati limiti funzionali, mentre il curante l'ha ritenuta essere nulla
senza tuttavia fornire particolari dettagli riferiti alla situazione concreta
dell'assicurato.
Questo TCA, ricordato il principio del libero apprezzamento delle
prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (art. 61 lett. c
in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1° settembre 2021 consid. 3.1 e
STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2), ritiene con il grado probatorio della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicabile al diritto delle
assicurazioni sociali (DTF 146 V 271 consid. 4.4) che la valutazione medica
effettuata dal dr. med. __________ sull'incapacità lavorativa in attività abituale
e adeguata sia (più) confacente alla realtà documentale (e quindi preferibile)
rispetto a quella del curante, posto che di principio in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione dei curanti, anche se specialisti (cfr.
supra consid. 2.7).
Visto quanto precede, nessuna delle certificazioni prodotte dal
ricorrente in questa sede è suscettibile di mettere in dubbio le conclusioni
del medico psichiatra consulente nominato dall'Ufficio AI, che ha reso un
rapporto peritale e due complementi peritali, tutti avallati dal Servizio
Medico Regionale per mano di un medico anch'esso specialista in psichiatria e
psicoterapia SMR, a cui va dunque prestata integrale adesione, il quale si è
pure infine pronunciato di persona sull'ultimo parere del dr. med. __________.
La decisione impugnata deve pertanto essere confermata.
2.11
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la
procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di Fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti