32.2023.93
Ricorso (respinto) contro decisione di riconoscere una rendita decrescente. Al rapporto del SMR, basato su perizie esterne indipendenti, va conferito pieno valore probatorio, i rapporti del curante esaurendosi in una diversa valutazione del medesimo quadro diagnostico. Valutazione anticipata prove
26 gennaio 2024Italiano43 min
0% a partire dalla diagnosi oncologica di linfoma […] del settembre 2018 […] per
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.93
jv/gm
Lugano
26 gennaio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 10 luglio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nata nel 1967, di formazione impiegata amministrativa (con diploma) e da ultimo
attiva quale segretaria a tempo parziale (50%) e casalinga (50%), il 27/30
gennaio 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI in intervento
tempestivo adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 17 settembre 2018 ed
indicando quale danno alla salute un tumore (linfoma di Hodgkin) da “inizio
estate 2018” (docc. 2, 7-10, 13 e 14 incarto AI).
1.2. Sulla
base della refertazione medica – in particolare i rapporti medici del 13
febbraio e del 16 ottobre del curante dr. __________ (specialista in oncologia
(docc. 17 e 34 incarto AI), il rapporto medico del 15 ottobre 2019 del curante
dr. __________ (specialista in medicina interna generale) (doc. 31, pag. 96
incarto AI), il rapporto medico del 4 settembre 2019 del curante dr. __________
(specialista in ortopedia e traumatologia) (doc. 31, pag. 97 e seg. incarto AI),
il certificato medico del 9 ottobre 2019 ed il rapporto medico del 16 ottobre
2019 della curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) (docc. 32 e 37 incarto AI) – e del questionario datore di lavoro
(doc. 16 incarto AI) pervenuti, l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al SMR (doc.
36 incarto AI).
Vagliata
la documentazione medica, i medici SMR dr. __________ (specialista in
psichiatria e psicoterapia) e dr.ssa __________ (specialista in medicina
interna generale) hanno chiesto all’Ufficio AI una perizia esterna pluridisciplinare
in ambito internistico, psichiatrico, oncologico (docc. 42 e 43 incarto AI),
richiesta avvallata dall’amministrazione (doc. 51 incarto AI) che ha conferito
mandato peritale – tramite la piattaforma SuisseMED@P – al __________ di __________
(docc. 56 e 57 incarto AI) nelle persone della dr.ssa __________ (internista),
del dr. __________ (oncologo) e del dr. __________ (psichiatra e
psicoterapeuta). I periti hanno ritenuto necessari dei test psicodiagnostici da
effettuare dal sig. __________ ed un consulto del dr. __________ (specialista
in reumatologia) (docc. 63 e 67 incarto AI). Successivamente è pervenuta
ulteriore documentazione medica che è stata inoltrata al __________ (docc.
68-80 incarto AI).
L’accertamento
è confluito nel referto peritale del 30 novembre 2020 (doc. 81 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
" B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità
lavorativa
Sindrome da affaticabilità cronica in stato dopo
chemioterapia per linfoma di Hodgkin […].
Sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10 F41.1).
B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa
Fascite plantare bilaterale. Sindrome fibromialgica
generalizzata.
[…]”
circa
l’incapacità lavorativa i periti hanno accertato quanto segue:
" G Capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in
relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%
L’A. va considerata abile al lavoro nella misura del
60%, inteso come un’attività svolta sull’arco di 25,2 ore la settimana
H Capacità lavorativa in un’attività adeguata, in
relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%
Anche in attività adeguata la capacità lavorativa è del
60%, inteso come un’attività svolta sull’arco di 25,2 ore la settimana.
Fatti
I Motivazione della capacità e dell’incapacità
lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o
parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
Le incapacità lavorative dal punto di vista oncologico
e psichiatrico non vanno sommate ma integrate, infatti la riduzione dell’orario
lavorativo sull’arco di 1 settimana permette all’A. di rispondere alla leggera
mancanza di tenuta di concentrazione sulla lunga durata e quindi le capacità si
integrano e non si sommano.
I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo nell’attività svolta.
L’A. va considerata abile al lavoro nella misura dello
0% a partire dalla diagnosi oncologica di linfoma […] del settembre 2018 […] per
la durata di 18 mesi e cioè sino all’1.4.2020, a partire da quando l’A. deve
essere considerata abile al lavoro nella misura del 60%. L’incapacità
lavorativa del 10% dal punto di vista psichiatrico va integrata e non sommata.
Va intesa un’attività svolta sull’arco di 25.2 ore
settimanali (ca. 5 ore al giorno).
I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo in un’attività adatta
La capacità lavorativa in attività adatta è esattamente
la stessa della capacità lavorativa in attività svolta.”
Le
conclusioni peritali sono state fatte proprie dal medico SMR nel suo rapporto
del 10 dicembre 2020 (doc. 83 incarto AI), mentre con rapporto del 21 dicembre
2020 (doc. 84 incarto AI) la consulente AI ha chiuso il mandato non ravvisando
provvedimenti idonei a migliorare la capacità di guadagno.
1.3. Con
progetto di decisione del 22 dicembre 2020 (doc. 86 incarto AI) l’Ufficio AI ha
prospettato il diritto a mezza rendita (grado d’invalidità del 50%) dal 1.
settembre 2019 fino al 30 giugno 2020, l’assicurata presentando dal 1. luglio
2020 un grado d’invalidità (20%) non pensionabile.
In
sede di osservazioni l’assicurata ha contestato il progetto di decisione,
sostenendo che per il periodo da aprile a giugno 2020 l’incapacità lavorativa
fosse del 100% come attestato dai curanti, censurando l’applicazione del metodo
misto per la graduazione dell’invalidità a fronte dei documentati tentativi di
aumentare la percentuale lavorativa al 100% e rimproverando all’amministrazione
di non aver svolto un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica, a suo dire preminente rispetto alla valutazione dei
periti del __________ (doc. 104 incarto AI). L’assicurata ha inoltre prodotto
il rapporto del 22 gennaio 2021 del dr. __________ nel quale quest’ultimo,
oltre a prospettare una visita dal curante dr. __________ (specialista in
reumatologia) asseriva che “[…] la paziente debba poter beneficiare di una
rendita AI almeno del 50%
se non superiore” (doc. 103 incarto AI) ed
il rapporto del 5 febbraio 2021 della dr.ssa __________ attestante “una
incapacità lavorativa psichiatrica allo stato attuale e per tempo indeterminato
sicuramente superiore al 10% attestato dal collega [dr. __________,
n.d.r.]” (doc. 105 incarto AI), oltre ad ulteriore refertazione medica (docc.
111-115 incarto AI).
Chiamati
dall’Ufficio AI a determinarsi sulle osservazioni dell’assicurata, i periti del
__________ hanno confermato le loro conclusioni (complemento peritale del 2
luglio 2021, doc. 117 incarto AI).
Con
annotazione del 20 luglio 2020 il medico SMR ha confermato il rapporto del 10
dicembre 2020 (doc. 122 incarto AI).
Con
progetto del 7 settembre 2021, annullando e sostituendo quello del 22 dicembre
2020, l’Ufficio AI ha prospettato il diritto da una rendita (grado d’invalidità
del 100%) dal 1. settembre 2019 al 30 giugno 2020 e ad un quarto di rendita
(grado d’invalidità del 40%) dal 1. luglio 2020 (doc. 130 incarto AI).
Con osservazioni
del 10 novembre 2021 (doc. 133 incarto AI) l’assicurata ha prodotto il rapporto
del 2 settembre 2021 del curante dr. __________ (specialista in oncologia)
attestante un’incapacità lavorativa “in misura del 70% (100% come impiegata,
50% come casalinga) e di conseguenza abbia diritto ad una rendita
corrispondente” (doc. 134 incarto AI).
Annullata
per corrispondenza la decisione del 12 novembre 2021 che confermava il
preavviso (docc. 137 e 141 incarto AI), l’Ufficio AI ha trasmesso tutta la
nuova documentazione pervenuta al __________ per un’ulteriore presa di
posizione (docc. 140, 143-145 incarto AI). I periti hanno nuovamente confermato
le conclusioni peritali (complemento peritale dell’8 febbraio 2022, doc. 150
incarto AI) ed il medico SMR si è allineato ad esse (doc. 149 incarto AI).
1.4. Con
progetto di decisione del 14 marzo 2022 l’Ufficio AI, pur presumibilmente annullando
e sostituendo quello del 7 settembre 2021, ha prospettato quanto indicato nell’ultimo
preavviso (doc. 153 incarto AI).
Con
osservazioni del 21 aprile 2022 l’assicurata, rappresentata dall’avv. __________,
ha contestato il progetto di decisione, allegando nuova refertazione medica e
chiedendo “il riconoscimento di una rendita piena con grado AI di almeno
il 70% anche dopo luglio 2020” (doc. 173 incarto AI).
Dopo
aver acquisito ulteriore documentazione medica (docc. 177 e 187 incarto AI),
con annotazione del 4 agosto 2022 il medico SMR ha confermato la sua ultima
valutazione (doc. 191 incarto AI).
Con
progetto di decisione del 12 agosto 2022, pur annullando e sostituendo quello
del 14 marzo 2022, l’Ufficio AI ha nuovamente confermato quanto indicato in
quest’ultimo (doc. 195 incarto AI).
Rilevati
degli errori nel procedere amministrativo (doc. 198 incarto AI) e pervenuta
nuova refertazione medica (doc. 205 incarto AI), l’Ufficio AI ha concesso una proroga
per presentare osservazioni (doc. 206 incarto AI).
Con
osservazioni del 14 settembre 2022 l’assicurata ha contestato il preavviso,
allegando della refertazione medica dei curanti e chiedendo “il
riconoscimento di una rendita piena con grado AI superiore al 60% anche dopo
luglio 2020” (doc. 207 incarto AI).
Valutata
la nuova refertazione medica, il medico SMR ha chiesto una perizia monodisciplinare
in ambito psichiatrico (doc. 209 incarto AI), richiesta avvallata il 4 ottobre
2022 dall’amministrazione che ha conferito mandato in tal senso al __________
nella persona del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)
(docc. 215 e 223 incarto AI). Quest’ultimo, con rapporto peritale del 30
gennaio 2023 ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di “Nevrastenia (ICD10, F48)” e “Sindrome ansiosa secondaria a
linfoma di Hodgkin (ICD 11, 6E63)”, accertando, tra l’altro, un’incapacità
lavorativa in ambito psichiatrico del 50% da ottobre 2019 (data della presa a
carico psichiatrica), “integrabile per un 40% a quella stimata sul piano
oncologico, cumulabile per un 10%.” ed una capacità lavorativa residua
dell’80%, da medesima data, nelle mansioni di casalinga (doc. 224 incarto AI).
Fatte
proprie le conclusioni del dr. __________, con rapporto del 31 marzo 2023 (doc.
231 incarto AI) il medico SMR ha modificato la sua precedente valutazione,
accertando i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:
% IL att. abituale*
% IL att. adeguata*
Mansioni consuete**
Periodi
Documenti
100
100
0
17.09.2018-30.09.2019
Perizia __________
100
100
20
1.10.2019-31.03.2020
Perizia __________ e Perizia __________
50
50
20
01.04.2020-continua
Perizia __________
*incidenza
su presenza e rendimento con prognosi lavorativa favorevole.
**prognosi
favorevole.
1.5. Con
progetto di decisione del 3 aprile 2023, annullando e sostituendo quello del 12
agosto 2022, l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad una rendita d’invalidità
intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1. settembre 2019 e a mezza rendita
(grado d’invalidità del 50%) dal 1. luglio 2020 (art. 88a cpv. 1 seconda frase
OAI) (doc. 233 incarto AI).
Con
osservazioni del 16 maggio 2023 l’assicurata ha contestato il progetto di
decisione, indicando come il dr. __________ l’avesse ritenuta inabile al lavoro
al 70%, ciò che le conferirebbe il diritto ad una rendita intera (doc. 236
incarto AI).
Rilevato
che la documentazione menzionata dal curante era già stata valutata dal dr. __________
in sede peritale, il medico SMR ha ritenuto le osservazioni dell’assicurata
ininfluenti, confermando il rapporto del 31 marzo 2023 (doc. 239 incarto AI).
Con
decisione del 10 luglio 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (docc.
240, 241, 245 e 246 incarto AI).
1.6. L’assicurata,
rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione del 10 luglio 2023, postulandone l’annullamento ed il diritto ad una
rendita intera con grado d’invalidità del 70% dal 1. luglio 2020.
Contesta
le conclusioni peritali sostenendo di essere inabile al lavoro al 70%, come
accertato dal curante dr. __________. Ritiene in particolare che la sindrome di
stanchezza cronica “di cui soffre tutt’ora e che costituisce la diagnosi
principale” sia stata sottovalutata dai periti, al pari dei disturbi di
concentrazione.
Inoltre,
non condivide le conclusioni peritali secondo cui l’incapacità lavorativa in
ambito psichiatrico sia integrabile per un 40% a quella sul piano oncologico e
cumulabile per un 10% “quando per contro il dott. __________ nei suoi
rapporti ha stimato una percentuale ben maggiore”.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che i limiti funzionali dovuti
all’astenia fossero già stati considerati dai periti del __________ e del __________,
che la questione a sapere se le incapacità lavorative nei singoli ambiti vanno
sommati o integrati è di pertinenza prettamente medica e non giuridica e che i
curanti hanno sovrastimato l’incapacità lavorativa dell’insorgente, trattandosi
quindi di un diverso apprezzamento del medesimo quadro clinico.
In
ragione di quanto esposto, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione del
10 luglio 2023 e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.
1.8. Con
scritto del 23 ottobre 2023 la ricorrente ha chiesto “che sia interpellato
il dott. __________ […] affinché si esprima sulle sequele e l’incidenza
che la stanchezza cronica ha sulla capacità lavorativa residua” e che “venga
esperita una perizia dal profilo oncologico […]” (VI).
1.9. Con
scritto del 27 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di ritenere lo stato
valetudinario dell’insorgente sufficientemente comprovato, non rendendosi
necessario alcun ulteriore approfondimento medico in tal senso (VIII).
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se, oltre
ad aver riconosciuto il diritto ad una rendita intera (con grado d’invalidità
del 100%) dal 1. settembre 2019 al 30 giugno 2020, a ragione o meno l’Ufficio
AI ha riconosciuto il diritto ad una mezza rendita (con grado d’invalidità del
50%) dal 1. luglio 2020 in luogo di una rendita intera (con grado d’invalidità
del 70%) dalla medesima data come richiesto dalla ricorrente.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI
prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.
1).
Il
marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima
concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto
alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I
marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:
"
[…] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le
decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole
seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.
In
casu, il diritto alla rendita è incontestatamente nato il 1. settembre 2019 e
l’eventuale modifica rilevante ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA è intervenuta
il 1. luglio 2020 (cfr. supra consid. 1.5. e 1.6. in initio). L’Ufficio AI ha
emanato la decisione qui impugnata il 10 luglio 2023 (cfr. supra consid. 1.5.
in fine).
Visto quanto precede, ogni riferimento
alle norme di diritto materiale applicabili in concreto, salvo indicazione
contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di cui
all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto
guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag.
1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit.,
pag. 232).
La
misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Considerandi
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del
grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni,
presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto
alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo
precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli
dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
Da
ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello
stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre
2013).
2.5
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984.
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione
per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015.
il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione
effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi
per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la
struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e
l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita
(lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta
l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14
dicembre 2017).
In due
sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF
ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi
persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare
applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una
diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.
Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un
disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la
diagnosi non è più centrale.
Nella
DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza
primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea
di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018.
al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.6
Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di
un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati
oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,
che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non
è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale
perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160
consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi
dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a
medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le
proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati
concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano
indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre
ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo
(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della
perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo
e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6
e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Circa il ruolo del medico SMR, va
rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –
determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure
dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a
propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla
rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze
medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale
della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione
di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle
indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere
da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/ 2010 del 29 settembre 2010,
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con
riferimenti).
Se vi
sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In
effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e
sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con
riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Va
ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la
DTF 127 V 294).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 ss), in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.7
2.7.1
In
concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato
valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia
pluridisciplinare esterna in ambito internistico, psichiatrico, oncologico e
reumatologico (cfr. supra consid. 1.2.) le cui conclusioni sono state
confermate dai periti in due occasioni (cfr. supra consid. 1.3.). Esperita
un’ulteriore perizia monodisciplinare in ambito psichiatrico, il medico SMR ha
ritenuto necessario modificare l’incapacità lavorativa accertata dai periti del
__________, portandola dal 40% al 50% a fronte delle conclusioni del dr. __________
che si discostavano leggermente da quelle del dr. __________ (cfr. supra
consid. 1.4.).
La
ricorrente, prevalendosi degli accertamenti dell’oncologo curante dr. __________,
contesta esclusivamente la valutazione medica posta alla base della decisione
impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dal medico SMR, ella
presenti un’incapacità lavorativa (e pari grado d’invalidità) del 70% dal 1.
luglio 2020 conferente il diritto ad una rendita intera da tale data (cfr.
supra consid. 1.6. e 1.8.).
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia
stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
2.7.2
La
ricorrente sostiene che le conseguenze del trattamento oncologico, ossia la
sindrome di stanchezza cronica con conseguente difficoltà di concentrazione,
non siano state debitamente valutate dai periti, alla cui valutazione andrebbe
preferita quella del curante dr. __________ attestante un’incapacità lavorativa
del 70% con pari grado d’invalidità.
Giova preliminarmente ricordare che secondo
la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è
importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr.
DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con
riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta
alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche
ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016
consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA
32.2019.24
del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020.
consid. 2.8.).
Tornando
al caso in disamina, dal rapporto del 30 novembre 2020 del __________, si evince
che la documentazione medica dei curanti attestante i problemi di
affaticabilità, riduzione della concentrazione e memoria è stata riportata
nell’estratto degli atti (doc. 81, pagg. 296, 302-308 incarto AI). Inoltre,
anche le dichiarazioni dell’assicurata in tal senso sono state considerate
(vedasi ad esempio doc. 81, pagg. 332 e 459, doc. 224, pag. 882 incarto AI).
I
periti hanno ritenuto che i surriferiti limiti funzionali fossero di pertinenza
psichiatrica e oncologica. A tal proposito, il perito psichiatra ha rilevato
che “Per quel che riguarda le risorse le capacità prestative dell’A. dal
lato psichico sono da ritenere valide ad eccezione di un lieve indebolimento
delle funzioni cognitive con in modo particolare una ridotta capacità di
concentrazione e di attenzione sostenuta nel tempo”, accertando una “CL
0% dal momento della presa a carico specialistica da parte della Dr.ssa __________
e cioè a partire dal 09.10.2019 per una durata di tre mesi, quindi dal
09.01.2020
CL 50% per una durata di tre mesi, infine CL 90% da marzo 2020 in
avanti” (doc. 81, pag. 420 e seg. incarto AI).
Il
perito oncologo, proprio in considerazione della sintomatologia sovradescritta,
ha formulato la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome
da affaticabilità cronica in stato dopo chemioterapia […]” (doc. 81, pag.
461.
incarto AI), accertando un’incapacità lavorativa del 40% (rapportata ad un
grado d’occupazione del 100%) in ogni attività dalla fine del trattamento
oncologico (doc. 81, pag. 462 e seg. incarto AI).
I
periti del __________ avevano quindi accertato un’incapacità lavorativa globale
del 40%, integrando le incapacità lavorative in ambito psichiatrico ed
oncologico (cfr. supra consid. 1.2.).
Nel
rapporto del 30 gennaio 2023 del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.4.) vengono
poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “Nevrastenia
(ICD 10, F48)” e “Sindrome ansiosa secondaria a linfoma di Hodgkin (ICD
11, 6E63)”, accertata un’incapacità lavorativa del 50% (di cui 40%
integrata a quella oncologica e 10% cumulata) e osservato quanto segue
(sottolineature del redattore):
"
[…] È solo dopo la diagnosi di linfoma
ed il trattamento per lo stesso che si sono sviluppate […] una sindrome di tipo
nevrastenico e un’ansia secondaria alla malattia neoplastica che hanno entrambe
una ripercussione sulla CL. Mentre la sintomatologia nevrastenica è
completamente integrabile alla sindrome da fatica cronica, l’ansia secondaria
deve a mio avviso essere tenuta in considerazione perché peggiora la
flessibilità ed il giudizio dell’assicurata, ponendola in una condizione di
maggior evitamento delle attività rispetto alla sindrome da fatica cronica già
diagnosticata nella perizia __________ e giudicata determinare una IL del 40%.
Mi sembra, come sottolineato dal Dr. __________ nel suo rapporto dell’aprile
2022.
che la “differenza sta nell’interpretazione della gravità della
sindrome di stanchezza cronica che è la diagnosi principale” e aggiungo che
la stessa è sovrapponibile alla nevrastenia. Tuttavia, contrariamente a quanto
afferma al Dr.ssa __________, non vi è nell’analisi del decorso alcun
peggioramento del quadro dall’aprile 2022. Infatti, a detta dell’assicurata
stessa, il quadro è stabile ormai da dopo la chemioterapia e anche lo
stesso Dr. __________ […] parla di un quadro stabile dal settembre 2021.
Anche il sottoscritto ritiene che effettivamente dall’esame del mini-ICF, che
non era stato redatto nella perizia del Dr. __________, si evidenzino limiti
funzionali significativi che, tenendo conto di entrambe le diagnosi
(nevrastenia e sindrome ansiosa secondaria a malattia organica) comportano una
riduzione della CL nella misura di un 50% e limitano anche a livello domestico
il funzionamento dell’assicurata, anche se in misura non superiore al 20%. […]
il quadro clinico da me osservato non si discosta da quanto descritto nella
perizia precedente del Dr. __________ anche se, sul piano diagnostico e anche
dell’influsso della patologia sulla CL, mi discosto dalle considerazioni del
collega.”
Con
rapporto del 31 marzo 2023 il medico SMR, facendo propria la valutazione del
dr. __________ in ambito psichiatrico, ha accertato un’incapacità lavorativa
del 50% dal 1. aprile 2020, valutazione su cui l’Ufficio AI ha fondato la
decisione qui impugnata (cfr. supra consid. 1.4. in fine).
L’insorgente,
come detto, contrappone alle conclusioni peritali e del medico SMR i rapporti
del dr. __________ del 2 settembre 2021 (doc. 134 incarto AI), del 15 aprile
2022.
(doc. 173, pag. 676 e seg. incarto AI) e del 1. settembre 2022 (doc. 207,
pag. 808 e seg.) per giustificare la sua domanda di causa.
Analizzati
attentamente i rapporti del curante oncologo, si deve concludere che – come
peraltro ammesso dallo stesso dr. __________ – in concreto la questione si
riduce ad un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità
lavorativa della sindrome da affaticamento cronico in ambito oncologico e
psichiatrico.
In
tale contesto, alla perizia del dr. __________ va conferita valenza probatoria
piena, trattandosi di una perizia – ossequiosa dei criteri sanciti dalla
giurisprudenza – allestita da uno specialista indipendente esterno e ricordato che
in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (cfr. supra consid. 2.6.).
Per
quanto concerne l’ambito psichiatrico, proprio a fronte delle critiche
sollevate dal dr. __________ l’Ufficio AI ha chiesto una nuova perizia in tale disciplina
ed il dr. __________, quale specialista esterno indipendente, ha accertato
un’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico leggermente diversa da quella
accertata dal dr. __________.
Valutate
le due perizie esterne indipendenti, questo Giudice ritiene che, come
rettamente concluso dal medico SMR, il rapporto peritale del dr. __________ sia
preferibile e vada quindi confermato. Infatti, esso si compone di maggiore
documentazione, è più recente, dettagliato, approfondito e critico, con un
confronto puntuale con le diverse prese di posizione dei curanti e del dr. __________
e l’implementazione di tre ulteriori approfondimenti testali.
Pertanto,
la valutazione del SMR, il quale ha fatto propria la valutazione peritale del
dr. __________ e quella del perito dr. __________, va confermata.
2.7.3
La
ricorrente censura il fatto che i periti dell’Ufficio AI abbiano preferito
integrare le incapacità lavorative in ambito psichiatrico ed oncologico,
piuttosto che, come da lei auspicato, cumularle.
Va
innanzitutto precisato che, sebbene il dr. __________ abbia ritenuto
l’incapacità lavorativa in ambito psichiatrico completamente integrabile a
quella oncologica, a far stato, come visto (cfr. supra consid. 2.7.2.) per la
valutazione medica in ambito psichiatrico è la perizia del dr. __________, il
quale ha ritenuto che l’incapacità lavorativa del 50% in ambito psichiatrico
fosse integrabile a quella oncologica per il 40% e cumulabile a quest’ultima in
misura del 10%.
Ora,
posto che il grado di incapacità lavorativa complessivo va stabilito in base ad
una valutazione globale, un semplice cumulo dei gradi essendo inammissibile
(pro multis STF 9C_295/2013 del 20 giugno 2013 consid. 4.4) e che “La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità […] si possano
sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente medica
che di principio il giudice non rimette in discussione” (STF 9C_400/2011
del 23 marzo 2012 consid. 3.2. con rinvio alla STFA I 338/01 del 4 settembre
2001, in: RDAT I-2002 n. 72 pag. 485 consid. 2b e STF 9C_721/2012 del 24
ottobre 2012 consid. 4.2.), il motivo per cui in casu l’incapacità lavorativa
in ambito psichiatrico è stata in gran parte integrata a quella in ambito
oncologico è stato sufficientemente spiegato dal dr. __________ (cfr. supra
consid. 2.7.2.).
Il
fatto che l’insorgente, profana in medicina, contesti tramite il proprio
patrocinatore il procedere del dr. __________ limitandosi ad asserire che “Nella
perizia del SMR […] si sostiene che la IL psichiatrica è integrabile per
un 40% a quella sul piano oncologico, cumulabile per un 10%, quando per contro
il dott. __________ nei suoi rapporti ha stimato una percentuale ben maggiore”
non è certo motivo sufficiente per mettere in dubbio quanto accertato dal
perito psichiatra, ritenuto che il dr. __________, oltre a non essere
specialista in psichiatria, è il curante della ricorrente, circostanza che
relativizza, come visto (cfr. supra consid. 2.6. e 2.7.2.), la forza probatoria
delle sue conclusioni in contrasto con gli accertamenti di periti esterni
indipendenti.
Pertanto, la censura
dell’insorgente s’appalesa inconferente.
2.8
La
ricorrente non contesta la valutazione economica operata dall’Ufficio AI ed il
TCA non ha motivo per discostarsene.
2.9
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.10
Come accennato
(cfr. supra consid. 1.7.), la ricorrente ha chiesto l’audizione del dr. __________
“affinché si esprima sulle sequele e l’incidenza che la stanchezza cronica
ha sulla capacità lavorativa residua” ed una perizia giudiziaria in ambito
oncologico “affinché accerti le conseguenze che tale cura ha avuto sulla
capacità lavorativa residua dell’assicurata” (VI).
Va qui ricordato che quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29.
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
In
concreto, a fronte di una situazione medica ritenuta sufficientemente chiarita,
questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori prove di carattere medico,
ritenuto che il dr. __________ ha già espresso più volte il suo punto di vista
e che agli atti risulta una perizia esperita da uno specialista esterno
indipendente a cui è stata conferita piena valenza probatoria.
2.11
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le spese
di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti