32.2023.94
A giusta ragione UAI ha riconosciuto all’insorgente ¼ di rendita d’invalidità a partire dal 1° giugno 2017 e continua (con versamento a far tempo dal 1° settembre 2017, a fronte di una domanda tardiva)
27 novembre 2023Italiano82 min
p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.94
PC/DC/sc
Lugano
27 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 agosto 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1980,
attiva quale ergoterapista indipendente a tempo pieno dal 1° settembre 2007, in
data 21 ottobre/4 novembre 2008 ha presentato una domanda volta all’ottenimento
di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “paraplegia
completa” dal “13 settembre 2008” a causa di una caduta da cavallo
(pag. 4-12, 15 e 19 incarto AI).
Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 3 novembre 2010
(pag. 280-290 incarto AI), l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI)
ha riconosciuto a RI 1 una rendita intera di invalidità (grado di invalidità
del 100%) dal 1° settembre 2009 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28
LAI) ridotta a mezza rendita di invalidità dal 1° aprile 2010 (trascorsi 3 mesi
dall'oggettivato miglioramento dello stato di salute a partire dal 1° gennaio
2010 ex art. 88a cpv. 1 OAI), stabilendo un grado di invalidità del 50%, in
applicazione del metodo del raffronto percentuale dei redditi (“Prozentvergleich”).
1.2. Nel corso del 2012 l’amministrazione
ha avviato una revisione d’ufficio ex art. 17 LPGA (pag. 294 e 314 incarto AI).
In tale occasione è emerso che l’assicurata aveva nel frattempo iniziato
un’attività di docente dipendente al 20%, ovvero circa 6.25 ore alla settimana,
presso la Scuola __________ (pag. 301-305, 315-321 e 341 incarto AI).
Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 4 giugno 2013
(pag. 423-425 incarto AI; preavvisata il 25 aprile 2013: pag. 353-355 incarto
AI), l’UAI ha soppresso la rendita, stabilendo - in applicazione del metodo
ordinario del raffronto dei redditi - un grado di invalidità nullo (a fronte di
un reddito “da valida” di fr. 83'743.- e “da invalida” di fr. 101'669.-, di cui
fr. 69'990.- quale provento dall’attività di ergoterapista indipendente e fr.
31'679.- quale provento dall’attività di docente dipendente).
Il reddito “da valida” di fr.
83'743.- è stato determinato sulla base della TA1 2010, divisione 86
(attività dei servizi sanitari), livello di qualifica 2 (lavoro indipendente
e molto qualificato), settore femminile, aggiornato al 2011 (pag. 354 e 424
incarto AI).
Questa decisione è cresciuta,
incontestata, in giudicato.
Il __________ 2013 è nato il
figlio __________ (pag. 470 incarto AI).
1.3. Il 2 marzo 2017 il medico del
personale dello __________, dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina
interna, ha inoltrato all’UAI il formulario di notifica per adulti -
rilevamento tempestivo - in quanto l’assicurata - divenuta nel frattempo attiva
quale docente della __________ in misura del 36% - era inabile al lavoro al
100% dal 17 giugno 2016 e al 50% dal 30 giugno 2016 e continua (pag. 464-466 e
550 incarto AI).
1.4. Su richiesta dell’8 marzo 2017
dell’UAI (pag. 467 incarto AI), in data 10 marzo 2017 RI 1 ha quindi presentato
una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando
di essere affetta da “paraplegia; complicazione e aumento del dolore dal
2008” dal “Settembre 2008” a causa di una caduta da cavallo
occorsale il 13 settembre 2008 (pag. 468-475 incarto AI).
1.5. Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 26 settembre 2019
(pag. 811-817 incarto AI; preavvisata l’11 aprile 2019, pag. 662-668 incarto
AI), l’UAI ha riconosciuto a RI 1 ¼ di rendita di invalidità (grado di
invalidità del 45%) dal 1° giugno 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex
art. 28 LAI) limitatamente al 31 dicembre 2017, stabilendo per il periodo
successivo un grado di invalidità del 32% (a fronte di un reddito “da valida”
di fr. 81'494.15 e “da invalida” di fr. 55'577.- nel 2018), in applicazione del
metodo ordinario del raffronto dei redditi, con versamento a partire dal 1°
settembre 2017 (dopo sei mesi dalla data in cui è stato rivendicato il diritto
alla prestazione - 16.03.2017 – ex art. 29 cpv.1 LAI).
L’UAI ha precisato di avere determinato il reddito “da valida” sulla
base della TA1 2016, divisione 86 (attività dei servizi sanitari), livello
di qualifica 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie
conoscenze in ambito specifico), settore femminile, aggiornato al 2017 rispettivamente
2018 (pag. 814 incarto AI).
1.6. Adito su ricorso del 22 ottobre
2019 dal patrocinatore di RI 1, l’avv. RA 1, che postulava il riconoscimento
alla sua assistita di almeno ½ rendita AI (in applicazione del metodo
del raffronto percentuale dei redditi), il TCA, con sentenza 32.2019.187 del 13
luglio 2020 (pag. 938-969 incarto AI), ha annullato la citata decisione e
rinviato l'incarto all'Ufficio AI, “per l’allestimento - previo
aggiornamento degli atti medici - di una perizia pluridisciplinare (in ambito
neurologico, neuro-urologico e psichiatrico), prima di emettere una nuova
decisione relativa al diritto alla rendita del ricorrente. (…)”. (cfr.
consid. 2.10, pag. 965 incarto AI).
In quell’occasione il TCA ha pure aggiunto che: “Nell’ambito
dell’approfondimento peritale disposto, (…), i periti dovranno pure stabilire
se l’impegno lavorativo complessivamente assunto dall’assicurata (quale
ergoterapista indipendente e quale docente dipendente) tra il 2013 ed il 2016
fosse ragionevolmente esigibile o meno. E ciò al fine poi di determinare se il
reddito da lei conseguito in tali anni fosse frutto di uno utilizzo ragionevole
della sua capacità lavorativa residua oppure di uno sfruttamento eccessivo (e,
quindi, ragionevolmente non esigibile) della stessa.” (cfr. consid. 2.10,
pag. 965 incarto AI).
1.7. Ritornati gli atti, l’amministrazione
ha esperito gli accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, ha
acquisito agli atti la perizia pluridisciplinare (medicina interna, urologia,
neurologia e psichiatria) del __________ (di seguito: __________) di __________
del 20 dicembre 2022 (doc. 386 incarto AI) rispettivamente la valutazione
economica del 29 marzo 2023 ed il complemento del 13 giugno 2023 della
consulente ispettrice __________ (di seguito: CIP; pag. 1571-1574 e 1605-1606
incarto AI).
1.8. Con decisione del 9 agosto 2023 (doc.
B; preavvisata il 4 aprile 2023, pag. 1576-1587 incarto AI), l’UAI, a fronte di
un’incapacità lavorativa in qualsiasi attività lucrativa (abituale e adeguata)
del 60% dal giugno 2016, ha riconosciuto a RI 1 ¼ di rendita di invalidità dal
1° giugno 2017 (alla scadenza dell'anno di attesa ex art. 28 LAI), in
applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi, con versamento a
partire dal 1° settembre 2017 (dopo sei mesi dalla data in cui è stato
rivendicato il diritto alla prestazione - 16.03.2017 – ex art. 29 cpv.1 LAI).
Quale reddito “da valida” l’amministrazione ha considerato, per il
periodo 2017-2021, il reddito più alto conseguito dall’insorgente nell’attività
abituale di ergoterapista indipendente e di docente cantonale nel 2014 (prima
del peggioramento dello stato di salute risalente al giugno 2016), ovvero fr.
116'733.-.
Quale reddito “da invalida” l’amministrazione ha considerato i guadagni
effettivamente conseguiti dall'assicurata nell’attività abituale di
ergoterapista indipendente (visto che, a partire dal peggioramento dello stato
di salute risalente al giugno 2016 aveva abbandonato l’attività di docente
cantonale) per il periodo 2017-2021, ovvero fr. 63'731 nel 2017, fr. 66'915 nel
2018, fr. 65'815 nel 2019, fr. 61'890 nel 2020 e fr. 67'339 nel 2021.
Sulla base di tali dati, l’amministrazione ha quindi fissato un grado di
invalidità del 45% per il 2017, del 43% per il 2018, del 44% per il 2019, del
47% per il 2020 e del 42% per il 2021.
In tale occasione l’UAI ha inoltre
puntualizzato quanto segue:
" Per quanto
concerne i provvedimenti integrativi, riteniamo non necessario sottoporre il
dossier al consulente in integrazione professionale in considerazione del fatto
che l'assicurata presenta il minor discapito nell'esercizio dell'attività
professionale d'indipendente”.
1.9. Con tempestivo ricorso del 13
settembre 2023 il patrocinatore di RI 1, l’avv. RA 1, ha postulato l’annulla-mento
della citata decisione ed il riconoscimento alla sua assistita di “una
rendita AI con grado del 60% a far tempo dal 1.6.2017” (doc. I, pag. 24). Il
rappresentante dell’insorgente contesta innanzitutto l’applicazione del metodo
ordinario di raffronto dei redditi, poiché l’amministrazione avrebbe dovuto
applicare al caso di specie il metodo del “Prozentvergleich”, con
argomenti di cui si dirà per quanto occorra, nei considerandi in diritto. Secondariamente
il patrocinatore della ricorrente rileva che, quand’anche al caso di specie
fosse applicabile il metodo ordinario del raffronto dei redditi, quelli “da
valida” ed “da invalida” ritenuti dall’UAI non sarebbero corretti,
con argomentazioni che verranno riprese, per quanto necessarie, nei
considerandi di diritto.
1.10. Nella risposta del 4 ottobre 2023,
l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha postulato la
reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (doc. IV).
1.11. Con replica del 26 ottobre 2023 il
patrocinatore della ricorrente ha riconfermato le proprie posizioni e domande
con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi in
diritto (doc. VIII).
1.12. Il doc. VIII è stato trasmesso all’UAI
per conoscenza (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
è l'assicurata ha diritto ad ¼ di rendita d’invalidità, come stabilito dall’UAI
nella decisione avversata oppure a ¾ di rendita d’invalidità, come richiesto
dal suo rappresentante, dal 1° giugno 2017 e continua.
Il TCA rileva che il
patrocinatore non contesta che la presta-zione vada versata dal 1° settembre
2017 a fronte di una domanda tardiva.
Le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente in questa sede, volte a
contestare la decisione del 4 giugno 2013 (pag. 423-425 incarto AI), cresciuta
incontestata in giudicato, nella misura in cui non sono relative al
riconoscimento all’assicurata di ¼ di rendita di invalidità, oggetto della
decisione del 9 agosto 2023 (doc. B), qui avversata, sono irricevibili.
2.2. Preliminarmente il TCA rileva che
il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è
entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU
2021 705).
La Circolare sull’invalidità e
sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio
2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale 9101 che “Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della
Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore
sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS,
stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:
" Conformemente
alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza
dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto
alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in
base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il
diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se
l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo
diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o
successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022.”
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto ad una
rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il
diritto attualmente in vigore.
Nel caso concreto, il diritto
alla rendita dell’assicurata è sorto il 1° giugno 2017 (cfr. consid. 2.1) e
pertanto in casu torna applicabile il diritto in vigore fino al 31
dicembre 2021, e questo sebbene la decisione dell’UAI sia del 9 agosto 2023
(doc. B). Ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in
concreto, salvo indicazione contraria, va quindi inteso nel tenore in vigore
fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in
relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il danno alla
salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il
caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini,
Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi
Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore
dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita
intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi
almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un
quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita in particolare nel caso di
indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a
confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74
p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio,
op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le
ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione
concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V
151).
In tal caso si procede a
paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla
salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono
attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La
differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che
il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del
raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si
constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale
impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI
1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V
151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva
funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di
guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza infine, il
metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa
indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti
per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA
I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre
2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag.
205).
Nel caso di un indipendente, il
TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo
raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente,
non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di
guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano
gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la
situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad
aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3;
STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27
aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).
Giova qui ricordare che, secondo
la giurisprudenza, general-mente amministratori o direttori impiegati, che di
fatto sono azionisti unici o parziali di una società anonima e che hanno una
determinante influenza sulla gestione della società, sono formalmente
considerati salariati. Tuttavia, in analogia al principio valido nell’AVS in
cui per la distinzione tra attività dipendente e indipendente sono determinanti
le condizioni economiche e non giuridiche (DTF 122 V 171 consid. 3a con
riferimenti), sono considerati indipendenti gli assicurati che dal punto di
vista economico e della politica aziendale hanno una rilevante posizione in
seno alla società; ciò è segnatamente il caso di ditte individuali che si
trasformano in società anonime di stampo familiare con partecipazione del
coniuge, del figlio o di parenti stretti (STFA I 185/02 del 29 gennaio 2003
consid. 3.1 confermata in STF 9C_453/2014 del 17 febbraio 2014 consid. 4.1 e
8C_928/2015 del 19 aprile 2016 consid. 2.3.4). Lo stesso discorso vale anche
nel caso in cui un socio gerente, formalmente salariato, detiene la maggior
parte del capitale societario (in casu 96%), motivo per cui viene considerato
quale indipendente (STF 9C_472/2009 del 28 luglio 2010; cfr., tra le tante,
STCA 32.2016.113 del 19 giugno 2017, consid. 2.5; STCA 32.2019.36 dell’11
febbraio 2020, consid. 2.7).
2.5. Per quanto attiene l’esame delle
conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid.
4a).
I dati economici risultano
pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione
dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui
l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura
il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e
psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle
attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di
conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V
261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve
considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento
intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini
dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro
equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra
domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op
cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità
congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK
1984 p. 347).
Va ancora la pena di rilevare che,
secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile
dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo
stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto
l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita,
se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003
nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993
no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96
consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di
famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die
Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA
del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne invece il reddito
da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V
76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V
76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo
la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico
che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF
126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64;
STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4; STCA 32.2019.36 dell’11
febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.4;
STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4).
2.6. Tornando al caso di specie, il TCA
rileva innanzitutto che non è contestata la valutazione medica operata
dall’amministrazione sulla base della perizia pluridisciplinare del 20 dicembre
2022 del __________ (doc. 386 incarto AI), giusta la quale la ricorrente
presenta in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) un’incapacità
lavorativa del 50% dal 2013 rispettivamente del 60% dal giugno 2016 e continua,
a causa di un peggioramento della patologia psichiatrica [“Sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio cronicizzato a livelli medi-lievi
(ICD-10 F33.1) in modificazione duratura della personalità (ICD-10 F62.9)”]
di cui è affetta (pag. 1329, 1331-1333).
La scrivente Corte conferma, dunque, una comprovata inabilità lavorativa in
qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) del 50% dal 2013 e del 60%
dal giugno 2016.
Ai fini del presente giudizio giova qui comunque rilevare, che
l’amministrazione - dando seguito a quanto richiesto dal TCA al consid. 2.10
della sentenza 32.2019.187 del 13 luglio 2020 (cfr. pag. 965 incarto AI e
consid. 1.6) - ha chiesto ai periti del __________ di “stabilire se
l'impegno lavorativo complessivamente assunto dall'A. (quale ergoterapista
indipendente e quale docente dipendente) tra il 2013 ed il 2016 fosse
ragionevolmente esigibile o meno.” (pag. 1337 incarto AI). A tal proposito
i periti del __________ si sono così espressi: “Dal punto di vista
psichiatrico la Dr.ssa med. __________ ritiene che a causa di una modificazione
duratura della personalità, l'A. ha adottato meccanismi difensivi tesi alla
soppressione dei propri bisogni e dei propri vissuti depressivi, che l'hanno
condotta ad un impegno lavorativo che non era realisticamente esigibile,
il che ha portato ad un esaurimento della funzione adattiva delle strategie di
coping, esponendola a recidive depressive.
Secondo il Dr. med. __________,
vi è stata da parte dell'A. una cattiva valutazione delle proprie capacità
psicofisiche, che non le ha dato il tempo di curare la propria persona,
pertanto già dal 2013 avrebbe dovuto limitare la propria attività, mantenendo
un rendimento del 50%.” (pag. 1337 incarto AI; n.d.r.: la sottolineatura è
della redattrice).
2.7. Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del peggioramento dello stato di salute della ricorrente
a far tempo dal giugno 2016.
Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto
dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
Considerandi
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.2, I 475/01).
Nel caso di specie vengono,
pertanto, considerati i dati del 2017 (cfr. consid. 2.1).
2.8
2.8.1
Preliminarmente il TCA rileva che
il rappresentante dell’insorgente contesta l’applicazione al caso di specie del
metodo ordinario di raffronto dei redditi, poiché ritiene che l’amministrazione
avrebbe dovuto applicare il metodo del “Prozentvergleich”. A conferma
della validità di questo metodo, il legale rileva le difficoltà nel determinare
il reddito da valido e da invalido legato proprio alla particolarità della
situazione. Il reddito da valido potrebbe essere definito in maniera oltremodo
parziale e poco significativa poiché non sarebbe possibile partire da
un'attività consolidata. La sua cliente aveva infatti avviato la propria
attività indipendente da poco prima di incorrere nel grave incidente che l'ha
resa paraplegica. Questa circostanza impedirebbe d'un lato di determinare quale
sarebbe stata la resa dell'attività, ossia il reddito, una volta trascorso il periodo
di avviamento dell'attività indipendente della durata di alcuni anni e
dall'altro di poter considerare i risultati di esercizio di diversi anni
contabili significativi (da 3 a 5 anni) consecutivi alfine di determinare il
redito medio dell'attività indipendente. Ciò avrebbe reso e renderebbe pure
oggi impossibile definire quale sarebbe stato (allora come oggi) il reddito
della sua assistita quale ergoterapista indipendente senza il danno alla
salute. Inoltre il reddito da invalida avrebbe sempre conosciuto fluttuazioni
importanti. Le condizioni sarebbero pertanto tali da imporre l'applicazione di
questo metodo, che avrebbe dovuto essere applicato, come avvenuto nel 2010,
anche in occasione della decisione del 2013.
A proposito di quest’ultima affermazione il TCA osserva sin d’ora che la
circostanza che l’amministrazione abbia applicato nel 2010 il metodo di
raffronto percentuale dei redditi rispettivamente nel 2013 il metodo ordinario
di raffronto dei redditi è ininfluente ai fini del presente giudizio.
Infatti, da un lato, la contestazione porta unicamente sul periodo dal 17
giugno 2016 in poi e quindi la determinazione del grado di invalidità dal
settembre 2008 al 16 giugno 2016 non è oggetto del ricorso e non va perciò
verificata dal TCA.
D'altro lato, nella DTF 141 V 9
(SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti
determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da
lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da
giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito
nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza
rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag.
200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6; cfr.
pure la STCA 32.2021.30 del 25 agosto 2021, consid. 2.9). Questa giurisprudenza
è stata pure confermata dall’Alta Corte nella recentissima STF 9C_445/2022 del
27.
settembre 2023, in cui, al considerando 4.1, ha ribadito che: “se i fatti
che giustificano il diritto alla rendita d'invalidità sono cambiati in misura
tale da determinare un cambiamento significativo delle circostanze che motivano
una revisione, il grado di invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno
stato di fatto stabilito in modo corretto e completo, senza fare riferimento a
precedenti valutazioni dell'invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid.
7.1
con riferimenti).”
Ne discende che, nel caso di specie, la determinazione del grado di invalidità
della ricorrente, decorrente da giugno 2016, deve essere effettuata senza
tenere conto degli elementi emersi ed utilizzati in precedenza. Ciò significa
che si deve stabilire il grado di invalidità senza attenersi ai parametri e al
metodo di calcolo adottato in passato, ma ce se ne può scostare.
2.8.2
Per quanto attiene al metodo
valutativo, in sede di risposta del 4 ottobre 2023, l’UAI ha ribadito la bontà
della scelta operata, sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) II
paragone percentuale dei redditi costituisce un mezzo di ripiego riservato a
casi eccezionali, tanto più se oggetto di valutazione è un indipendente. In
quest'ultimo caso entrano infatti in giuoco parecchie variabili che il metodo del
cosiddetto "Prozentvergleich" non può in alcun modo considerare. Per
esempio, in virtù dell'obbligo di collaborazione l'assicurato è tenuto ad
adeguare la propria attività, al fine di ridurre l'impatto economico originato
dal danno alla salute. In tal contesto l'indipendente, contrariamente al
lavoratore dipendente, fruisce di ampi margini di manovra che gli consentono
adattamenti sia a livello di tempi che di mansionario. Conseguentemente, nel
caso di un indipendente l'effettivo discapito economico è di regola inferiore
all'incapacità lavorativa medico teorica. Ed è appunto per tale ragione che
l'applicazione del "Prozentvergleich", risulta ancora meno adeguata.
Si rilevi d'altro canto che la stessa giurisprudenza fornisce
innumerevoli esempi di indipendenti confrontati con un danno alla salute nella
fase d'avvio dell'attività, che non per tale motivo sono stati giudicati con un
paragone percentuale dei redditi. Se le ipotesi circa il probabile sviluppo
aziendale non sono sufficientemente affidabili, si ricorre per esempio a
redditi di aziende simili site nelle vicinanze, oppure ai dati statistici
federali.
In concreto, pur riconoscendo che il presente caso presenta
indubbie difficoltà valutative, cionondimeno è stato possibile determinare i
due termini di paragone con un buon grado di verosimiglianza, ciò che ha quindi
permesso il ricorso al metodo ordinario con cognizione di causa.” (doc. IV,
pag. 2; n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
2.8.3
In merito al metodo applicabile al
calcolo del grado d'invalidità, e meglio alla cosiddetta “Prozentvergleich”,
il Tribunale federale si è così espresso nella sentenza 9C_225/2016 del 14
luglio 2016:
" 6.2.1.
L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal
grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra
professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi di
riferimento.
6.2.2
Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera
completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito
da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle
statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V
75.
consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo
principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità
di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo
metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su
dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura
del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto
dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo
al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e
8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR
2014.
UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
[IVG], 3 ed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo
metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono
fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro
precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per
esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori
possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario
prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze
9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008
consid. 6.4.1).” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In quell’occasione l'Alta Corte
ha negato la possibilità di applicare il confronto percentuale, affermando al
consid. 6.2.3 che:
" (…)
Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente
fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sono date
nella fattispecie. Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto
presso il suo ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli
sarebbe quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre
dimostrato che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle
patologie di cui è affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi
dell'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo
nell'applicazione di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di
guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di
questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro
medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto
di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta
dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2;
Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato
alcun accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa
a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità
superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale
ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido
calcolato su dati statistici.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Nella STF 9C_627/2017 dell'11
dicembre 2017 un'assicurata, operata per un tumore maligno, aveva interrotto
l'attività lavorativa al 100% dal 12 marzo del 2012, con tentativi di ripresa
al 50% da fine aprile 2012. Da marzo 2012 v'era una residua capacità lavorativa
del 50% sia nell'attività abituale che in sostitutive adeguate, ossia
compatibili con le numerose limitazioni funzionali ritenute.
Nel 2014 l'Ufficio AI per gli
assicurati residenti all'estero le ha riconosciuto il diritto a un quarto di
rendita ordinaria, mentre nel 2017 il Tribunale amministrativo federale,
considerate le circostanze specifiche, ha ritenuto che si poteva ricorrere
eccezionalmente al metodo del "Prozentvergleich" e le ha attribuito
una mezza rendita di invalidità.
Il Tribunale federale ha spiegato
i due metodi di calcolo:
" 4.2. Nel
caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado d'invalidità
dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA,
art. 28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). Di regola
questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due redditi ipotetici
possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il grado d'invalidità
può essere eccezionalmente determinato con confronto percentuale
("Prozentvergleich"; sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c pag. 314
seg. e in particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo costituisce
una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici:
il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il
reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità lavorativa e la
differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr. sentenza
9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è da
determinare per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e con
impedimento (reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare in
modo sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato
e inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito
ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze
note valutate nel caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile
(cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25
gennaio 2011 consid. 7.1)." (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
L'Ufficio AI ricorrente ha sostenuto
che il TAF non aveva verificato le condizioni per l'attuazione del
"Prozentvergleich", a suo dire esso si sarebbe basato su supposizioni
non motivate, soprattutto in assenza di un'attività stabile presso il
precedente datore di lavoro, l'assicurata aveva appena iniziato l'attività poco
prima del danno alla salute e il contratto di lavoro era stato disdetto.
La disdetta del rapporto di
lavoro è datata 24 settembre 2014.
Su questa questione l'Alta Corte
si è pronunciata come segue:
" 4.4. Il
ricorrente merita di essere seguito laddove censura l'applicazione del
confronto percentuale operato dal Tribunale amministrativo federale. Al momento
dell'insorgere della malattia e delle sue ripercussioni sull'attività
lavorativa, A. era attiva quale operaia del controllo di qualità nell'ambito
della produzione di ormoni alla B. SA. Tale attività era svolta dapprima dal 31
marzo 2010 tramite la E. SA, agenzia di collocamento e, in seguito, con
contratto fisso dal 1° aprile 2011. Conformemente alla giurisprudenza
menzionata (cfr. consid. 4.2) tale reddito è dunque determinabile in modo
sufficientemente preciso e senza alcun onere eccessivamente sproporzionato,
di modo che non vi è spazio per l'applicazione eccezionale del metodo del
confronto percentuale ma è dato il metodo ordinario del raffronto dei redditi
(art. 16 LPGA e 28a cpv. 1 LAI; cfr. consid. 4.2, come pure sentenza
9C_641/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 4.4.4)." (n.d.r.: il corsivo è
della redattrice).
Nella sentenza 9C_310/2009 del 14
aprile 2010 il Tribunale federale ha invece espresso le proprie perplessità
circa l'applicazione, nel caso di specie, del confronto percentuale da parte
del TAF, affermando:
" 3.1 Unico
oggetto del contendere è il calcolo dell'invalidità operato dal Tribunale
amministrativo federale. Controverso è in particolare il fatto che i primi
giudici, inferendo il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado -
incontestato e risultante dagli atti - di inabilità lavorativa (50 %) attestato
nella precedente (e in ogni altra) professione, abbiano rinunciato ad
effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
3.2
Come fa notare l'Ufficio ricorrente, l'operato dei primi
giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità. Avendo infatti
rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così di tenere
debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità, ci si
può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una violazione
del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla pronuncia
impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale
("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310
consid. 3c pag. 314 seg.; sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid.
6.4.1, I 1/03 del 15 aprile 2003 consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001
consid. 3a). Dalla sentenza 8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi
giudici a sostegno della loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che
faccia concludere nel senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.
Quest'ultimo ha accertato in maniera vincolante che il precedente
rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora l'opponente non ha più
ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di sfruttare in maniera
completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua. In tali
condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di ridurre il danno, secondo cui
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22
consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, pag.
296.
segg.), il reddito da invalida poteva essere determinato sulla base dei
dati statistici salariali ISS e avrebbe consentito di calcolare senza
difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di un raffronto dei redditi (DTF
129.
V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con
riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che
la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata
per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti
medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V
310.
consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza
9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre
2006.
aveva espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo
socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non
qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al
confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.”
In una sentenza 9C_237/2016 del
24.
agosto 2016 il Tribunale federale ha confermato il confronto percentuale,
affermando:
" 3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, les conditions étaient
réunies pour procéder à une comparaison en pourcent. En effet, l'intimée
était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne avant la survenance
de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une capacité de travail
de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis de 100 % dès le 11
mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité
après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1er juin 2007
(rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour
l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement
licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la
méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait
déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail
relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail
similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont
les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données
statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les
revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se
composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en
fonction des commissions perçues.
Par conséquent, dans la mesure où l'intimée
était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a
continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait
que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se
confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la
juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des
revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”. (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
Anche in una sentenza 8C_294/2008
del 2 dicembre 2008 la nostra Massima Istanza aveva stabilito, al consid.
6.4.1, l'inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”),
poiché il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non
aveva ripreso alcuna attività esigibile.
Va pure rilevato che in una
sentenza 9C_492/2018 del 24 gennaio 2019, il ricorrente aveva sostenuto che il
grado di invalidità era stato erroneamente determinato nella decisione
impugnata mediante un confronto percentuale. In tale occasione l’Alta Corte ha
osservato, in particolare, quanto segue:
" (…) 4.3.1.
Was die anwendbare Invaliditätsbemessungsmethode anbelangt, wird in der
Beschwerde geltend gemacht, der Prozentvergleich sei nur ausnahmsweise und
unter bestimmten, hier nicht gegebenen Voraussetzungen zulässig. Es liege kein
"Extremfall" vor, da bereits eine kleine Änderung eines Parameters zu
einem anderen Ergebnis führe. Die Vorinstanz habe nicht dargetan, inwiefern die
Vergleichseinkommen nicht hätten ermittelt werden können. Das Valideneinkommen
sei auf der Grundlage des von der Versicherten im Jahr 2009 bei der B.________
erzielten Verdienstes von Fr. 106'207.- festzusetzen und das Invalideneinkommen
anhand des Lohnes, welchen ihr die Gemeinde C.________ für das 60 %-Pensum als
Sachbearbeiterin bezahle (Fr. 45'822.60 im Jahr 2016).
4.3.2
Der Einkommensvergleich hat in der Regel in der Weise zu
erfolgen, dass die beiden hypothetischen Erwerbseinkommen ziffernmässig
möglichst genau ermittelt und einander gegenübergestellt werden, worauf sich
aus der Einkommensdifferenz der Invaliditätsgrad bestimmen lässt. Der
Invaliditätsgrad ist durch Prozentvergleich (BGE 114 V 310 E. 3a S. 312 f.;
Urteil 9C_804/2016 vom 10. April 2017 E. 2.2; MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, 3. Aufl. 2014, S. 323 f.) zu ermitteln, wenn
Validen- und Invalideneinkommen sich nicht hinreichend genau oder nur mit unverhältnismässig
grossem Aufwand bestimmen lassen und in letzterem Fall zudem angenommen werden
kann, die Gegenüberstellung der nach Massgabe der im Einzelfall bekannten
Umstände geschätzten, mit Prozentzahlen bewerteten hypothetischen Einkommen
ergebe ein ausreichend zuverlässiges Resultat. Diese Berechnungsweise ist
insbesondere anwendbar, wenn die konkreten Verhältnisse so liegen, dass die
Differenz zwischen Validen- und Invalideneinkommen die für den Umfang des
Rentenanspruchs massgebenden Grenzwerte von 70, 60, 50 und 40 Prozent (Art. 28
Abs. 2 IVG) eindeutig über- oder unterschreitet (Urteile 8C_333/2013 vom 11. Dezember 2013 E. 5.3; und 9C_100/2010 vom 23. März 2010 E. 2.1; BGE 104 V 135 E. 2b S. 137).
4.3.3
Selbst wenn der Invaliditätsgrad der Versicherten
- entsprechend dem in der Beschwerde vertretenen Standpunkt und der Verfügung
der IV-Stelle vom 11. Januar 2017 - anhand der Gegenüberstellung zweier
ziffernmässig möglichst genau ermittelter Vergleichseinkommen festgesetzt wird,
erreicht er die anspruchserhebliche Schwelle von 40 % (Art. 28 Abs. 2 IVG)
nicht. (…)” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
In una sentenza 8C_346/2022 del
14.
febbraio 2023, l’Alta Corte si è occupata di un caso riguardante
un’assicurata (attiva quale infermiera psichiatrica qualificata presso una
Fondazione all’80%), affetta da una immunodeficienza primaria, alla quale l’UAI
del Cantone Basilea-città, in applicazione del metodo misto (80% salariata e
20% casalinga), aveva rifiutato il diritto ad una rendita, a fronte di un grado
di invalidità complessivo del 38% (tenuto conto che per la quota parte di
casalinga non presentava alcun impedimento e per la parte salariata il grado di
invalidità era del 47.5%) mentre il Tribunale cantonale delle assicurazioni
sociali - applicando il metodo del confronto percentuale alla quota parte
salariata (tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50% e, quindi,
di un medesimo grado di invalidità) - aveva riconosciuto all’insorgente ¼ di
rendita d’invalidità, a fronte di un grado di invalidità complessivo del 40%. Adito
dall’UAI, il TF ha confermato la correttezza della decisione
dell’amministrazione, in particolare, sulla base delle seguenti considerazioni:
" 4.
4.1
Wie in der Beschwerde zu Recht geltend gemacht, sind
sämtliche Voraussetzungen für die Anrechnung des tatsächlich erzielten
Verdienstes auf Seiten des Invalideneinkommens erfüllt (vgl. BGE 148 V 174 E.
6.2; 135 V 297 E. 5.2; SVR 2014 IV Nr. 37 S. 130, 8C_7/2014 E. 7.1; Urteil
8C_269/2020 vom 15. Februar 2021 E. 3.2 mit Hinweis): Die Beschwerdegegnerin
arbeitet bereits seit Sommer 2009 bei der Stiftung B.________ als
Wohnbegleiterin. Damit ist ein besonders stabiles Arbeitsverhältnis zu bejahen.
Anhaltspunkte für einen Soziallohn sind nicht ersichtlich. Sodann erfüllte die
Beschwerdegegnerin - wie im angefochtenen Urteil verbindlich (vgl. E. 1 hievor)
festgestellt - laut ihrem behandelnden Psychiater PD Dr. med. C.________ bis
zum 23. Juli 2019 das vertraglich vereinbarte Pensum (70 % oder 29,4 Stunden),
bevor sie bis zum 30. August 2019 "ganz, also zu 70 %" krank
geschrieben worden sei. In der Folge habe das Arbeitspensum vom 31. August bis zum 19. November 2019 bis auf 22,05 Wochenstunden gesteigert
werden können. Die Beschwerdegegnerin arbeite verglichen mit dem
vorherigen 70 %-Pensum 7,35 Wochenstunden weniger. Dies bedeute eine
Einschränkung der Arbeitsfähigkeit von ca. 25 %. Seither habe die
Arbeitsfähigkeit nicht mehr erhöht werden können. Die Prognose für eine
Steigerung sei sehr ungünstig (vgl. Bericht vom 12. Juli 2020). Die
verbleibende Arbeitsfähigkeit ist somit, was sich unter anderem aus den
bestätigenden Arztzeugnissen des PD Dr. med. C.________ vom 2./24. September
und 26. Oktober 2020 ergibt, als dauerhaft anzusehen und wird in zumutbarer
Weise voll ausgeschöpft.
4.2
Demzufolge ist die Beschwerdegegnerin nur, aber immerhin in
der Lage, ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen von 52,5 % eines mit 42
Wochenstunden veranschlagten Vollzeitpensums zu erzielen. Vorinstanz und
Beschwerdegegnerin lassen vor diesem Hintergrund ausser Acht, dass das
Invalideneinkommen nach der Rechtsprechung (E. 4.1 hievor) so konkret wie
möglich bestimmt werden soll, weshalb in erster Linie von der
beruflich-erwerblichen Situation auszugehen ist, in welcher die versicherte
Person konkret steht. Mit anderen Worten muss der tatsächlich erzielte
Verdienst zwingend als Invalideneinkommen angerechnet werden, wenn und soweit
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind, was hier der Fall ist. Den
Ausführungen im angefochtenen Urteil kann insbesondere deshalb nicht gefolgt
werden, weil es sich bei der vom behandelnden Psychiater PD Dr. med. C.________
anschaulich aufgezeigten Prozentzahl von 52,5 % um keine rein
medizinisch-theoretische Einschätzung der Arbeitsfähigkeit handelt. Vielmehr
entspricht sie exakt dem von der Beschwerdegegnerin effektiv erzielten
Verdienst, welcher betragsmässig ohne Weiteres bestimmbar ist (vgl.
vorinstanzliche Erwägung 2.3). Ein Abweichen durch Anrechnung eines bloss
50%igen Pensums beim Invalideneinkommen liegt damit - entgegen der Ansicht der
Beschwerdegegnerin - nicht im Ermessen des kantonalen Gerichts, sondern stellt
eine Rechtsverletzung nach Art. 95 lit. a BGG dar (vgl. E. 1 hievor). Daran
Dispositivo
ändern sämtliche Vorbringen in den Vernehmlassungen nichts. Demnach bleibt es
bei einem Invaliditätsgrad von 38 % und die Beschwerde ist begründet.”
Anche in una sentenza 8C_523/2022
del 23 febbraio 2023 la nostra Massima Istanza ha stabilito, al consid. 7.2, l'inapplicabilità
del confronto percentuale (“Prozentvergleich”), in particolare sottolineando
quanto segue:
" (…) Die
Vorinstanz erwog im Wesentlichen, es liege keine verlässliche Grundlage zur
Festlegung des Valideneinkommens vor. Da der Beschwerdeführerin jedoch auch im
Invalidenfall weiterhin Hilfsarbeitertätigkeiten, wenn auch nicht als
Hilfsköchin, zumutbar seien, rechtfertige sich ein Prozentvergleich. Dabei
entspreche der Invaliditätsgrad dem Grad der Arbeitsunfähigkeit, allenfalls
unter Berücksichtigung eines Abzugs vom Tabellenlohn.
Vor Eintritt des Gesundheitsschadens arbeitete die
Beschwerdeführerin als Köchin. Diese Arbeit ist ihr bereits aufgrund der
bisherigen medizinischen Abklärungen unbestrittenermassen unfallbedingt nicht
mehr möglich. Soweit ihr leidensangepasste Hilfsarbeitertätigkeiten zumutbar
sind, kann für das Validen- und das Invalideneinkommen - entgegen der
Auffassung der Vorinstanz - nicht dieselbe Bemessungsgrundlage herangezogen
werden, weshalb der von ihr vorgenommene Prozentvergleich nicht
bundesrechtskonform ist (Urteile 8C_887/2013 vom 21. Mai 2014 E. 5 und
8C_567/2013 vom 30. Dezember 2013 E. 4.4). Dies ergibt sich schon daraus, dass
im Rahmen der LSE-Tabellen die Löhne für allgemeine, nicht näher spezifizierte
Hilfsarbeiten im Wirtschaftszweig "Total" und diejenigen für
Hilfsarbeiten im Bereich Gastgewerbe im Wirtschaftszweig 55-56,
"Gastgewerbe/Beherbergung u. Gastronomie" enthalten sind (vgl. LSE
2018 und 2020).
Nach dem Gesagten wird die Beschwerdegegnerin im vorliegenden Fall
einen Einkommensvergleich vorzunehmen haben.”
In una sentenza 8C_666/2022 del 4
agosto 2023, la nostra Massima Istanza ha confermato l’applicabilità del metodo
del raffronto ordinario dei redditi, puntualizzando che, comunque, anche
applicando il metodo del confronto percentuale, l’assicurata (affetta da
epilessia e reduce da un intervento invasivo al cuore, con una capacità
lavorativa residua del 60%), la ricorrente non ne avrebbe tratto alcun
giovamento, visto che, in ogni caso, avrebbe avuto diritto ad ¼ di rendita,
sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…) 4.2.
Das kantonale Gericht erwog, infolge Kündigung der Anstellung der
Beschwerdegegnerin seien vorliegend als Valideneinkommen die Tabellenlöhne der
Schweizerischen Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik (LSE) und
dort das Durchschnittseinkommen von Frauen für Arbeiten des Kompetenzniveaus 1
im Jahr 2015 in der Höhe von Fr. 54'055.- heranzuziehen. Für die Festsetzung
des Invalideneinkommens stellte die Vorinstanz auf denselben Tabellenlohnwert
ab, da kein tatsächlich erzieltes Erwerbseinkommen gegeben sei und die in
diesem Kompetenzniveau enthaltenen Tätigkeiten dem ärztlich attestierten
Zumutbarkeitsprofil entsprechen würden. Sie legte im Weiteren dar, dass kein
Grund für einen Abzug vom Tabellenlohn bestehe, weshalb der Invaliditätsgrad
dem Grad der Arbeitsunfähigkeit von 44 % entspreche.
4.3. Soweit die Beschwerdeführerin bezüglich Festsetzung des
Valideneinkommens zunächst rügt, die Kündigung sei ein unzulässiges Kriterium,
weil diese zu einer Zeit erfolgt sei, als die Beschwerdegegnerin bereits
erkrankt gewesen sei, belegt sie den behaupteten Zusammenhang mit den
gesundheitlichen Beschwerden nicht weiter. Zudem stellt sie in der Beschwerde
ebenfalls auf den von der Vorinstanz beigezogenen Tabellenlohn ab, weshalb
diesbezüglich auf Weiterungen verzichtet werden kann.
Nicht gefolgt werden kann der Beschwerdeführerin sodann insoweit,
als sie geltend macht, als Valideneinkommen seien nur 95 % des vorinstanzlich
bestimmten Tabellenlohnwerts einzusetzen, da die Beschwerdegegnerin im
Gesundheitsfall weiterhin bei der E.________ AG gearbeitet und ein Einkommen
auf unverändert tiefem Niveau erzielt hätte. Abgesehen davon, dass die
Weiterarbeit bei der bisherigen Arbeitgeberin im Gesundheitsfall, wie in
vorstehendem Absatz erwähnt, nicht belegt wurde, entfällt eine Parallelisierung
bereits deswegen, weil die Festsetzung des Valideneinkommens anhand der
statistischen Werte der LSE erfolgte und daher ein allenfalls unter den
branchenüblichen Ansätzen liegendes bisheriges Einkommen nicht relevant ist.
4.4. Nach Gesagtem ist es weder willkürlich noch sonstwie
bundesrechtswidrig, dass die Vorinstanz das Validen- und das Invalideneinkommen
ausgehend vom gleichen Tabellenlohn bemessen hat. Dass das kantonale Gericht
bundesrechtswidrig keinen leidensbedingten Abzug gewährt habe, wird zu Recht
nicht gerügt. Bei dieser Ausgangslage erübrigt es sich, die ziffernmässige
Festlegung der Vergleichseinkommen zu überprüfen, da der Invaliditätsgrad dem
Grad der Arbeitsunfähigkeit entspricht (vgl. E. 4.1 hiervor). Der
vorinstanzlich auf 44 % festgesetzte Invaliditätsgrad ist indes auf 40 % zu
reduzieren, ist doch, wie in E. 3 hiervor aufgezeigt, von einer Restarbeitsfähigkeit
von 60 % und von einer Arbeitsunfähigkeit von 40 % auszugehen. Dies ändert aber nichts daran, dass die Beschwerdegegnerin Anspruch
auf eine Viertelsrente hat.
Beim angefochtenen Entscheid hat es daher im
Ergebnis, Anspruch auf eine Viertelsrente ab 1. April 2018, sein
Bewenden.”
In una sentenza 9C_562/2022 del
12 settembre 2023, il Tribunale federale ha ritenuto applicabile il metodo del
confronto percentuale, nel caso di un’assicurata (affetta da crisi epilettiche
associate a un aumento dei problemi di concentrazione, della stanchezza e delle
cefalee, con una capacità lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività
lavorativa), riconoscendole il diritto ad ¼ di rendita, sulla base delle
seguenti considerazioni:
" (…) 6. Peu importe les griefs développés par la recourante dans la
mesure où il convient de lui donner raison pour les motifs qui suivent. Il
ressort effectivement des constatations des premiers juges, qui lient le
Tribunal fédéral (consid. 1 supra), que l'assurée dispose d'une capacité
résiduelle de travail de 60% dans son activité habituelle ainsi que dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le mois de mai 2018.
La recourante l'admet du reste expressément. Or on rappellera qu'une simple comparaison
de pourcentages peut suffire lorsque l'assuré dispose d'une capacité résiduelle
de travail dans son activité habituelle et qu'aucune autre activité n'est mieux
adaptée à ses limitations fonctionnelles (comme c'est le cas en l'occurrence).
Le taux d'invalidité est alors identique au taux d'incapacité de travail (cf.
ATF 114 V 310 consid. 3a; voir aussi arrêt 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid.
4.4 et les références). Comme l'assurée présente en l'espèce une incapacité de
travail de 40% dans toute activité, y compris dans son activité habituelle (de
vendeuse), l'incapacité de travail correspond à une incapacité de gain de 40%
(comparaison en pour-cent; ATF 114 V 310 consid. 3a; 104 V 135 consid. 2b) qui
équivaut à un taux d'invalidité identique (art. 8 al. 1 LPGA en relation avec
l'art. 7 LPGA) donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). Il n'y a
pas lieu de faire une comparaison des revenus au sens de l'art. 16 LPGA, ni de
répondre aux griefs du recours portant sur l'application de l'art. 26 al. 2 RAI
en lien avec les données statistiques du groupe d'activités du domaine de
l'industrie et du textile, dont on peut au demeurant douter qu'elles soient
pertinentes dans le contexte d'une épilepsie congénitale ayant depuis toujours
influencé les capacités de l'assurée et ses indications à l'intimé sur le
souhait initial d'entreprendre une formation d'assistante socio-éducative. (…)”.
La nostra Massima Istanza è
giunta alla medesima conclusione anche nella STF 9C_628/2020, riguardante
un’assicurata affetta da problemi somatici e psichici, con una capacità
lavorativa residua del 60% in qualsiasi attività lavorativa, confermando il
diritto ad ¼ di rendita a fronte di un grado di invalidità del 40%.
Infine, in una sentenza 9C_419/2020 l’Alta Corte ha confermato una sentenza di
questa Corte, in cui è stato applicato il metodo del confronto percentuale
(“Prozentvergleich”), nel caso di un’assicurata che presentava una capacità
lavorativa residua del 70% in qualsiasi attività lavorativa.
2.8.4. Tornando al caso di specie, dalle
tavole processuali emerge che l’assicurata - dopo essersi diplomata quale
decoratrice nel 2000 presso il __________ a __________ e quale ergoterapista
nel 2004 presso la __________ di __________ - ha lavorato dal 1° novembre 2004
al 1° giugno 2006 come ergoterapista dipendente presso il centro di ergoterapia
“__________” di __________, in qualità di ergoterapista pediatrica, neurologia
e di chirurgia della mano. Dal 1° giugno 2006 al 31 agosto 2007 ha lavorato
come ergoterapista dipendente presso l’ergoterapia __________ di __________.
Dal 1° settembre 2007 al 13 settembre 2008, giorno in cui è caduta da cavallo
riportando una paraplegia completa, ha lavorato come ergoterapista
indipendente, con specializzazione in chirurgia della mano e in pediatria,
presso l’ergoterapia “__________” di __________. In seguito al citato
infortunio ha chiuso lo studio di ergoterapia a __________, rimanendo inattiva
professionalmente fino al marzo 2010, allorquando ha aperto un nuovo studio di ergoterapia
(“__________”), dapprima a __________ e successivamente a __________, in un
edificio che accoglie sia il proprio appartamento abitativo sia lo studio
professionale. In seguito ha lavorato, parallelamente, anche come insegnante di
conoscenze professionali presso la __________ di __________ su chiamata a
partire dal 1° settembre 2010, su incarico del 20% dal 1° agosto 2011, del 24%
per l’anno scolastico 2013/2014, del 28% per l’anno scolastico 2014/2015 e del
36% per l’anno scolastico 2015/2016 (cfr. anamnesi professionale riportata
nella perizia del __________ del 20 dicembre 2022, doc. 386, pag. 1291 incarto
AI; cfr. pure pag. 337 incarto AI e rapporto d’inchiesta per l’attività
professionale indipendente del 18 dicembre 2018, doc. 235, pag. 638 incarto
AI). A partire dal peggioramento dello stato di salute risalente al 17 giugno
2016 (cfr. consid. 1.3 e 2.6), l’assicurata ha abbandonato definitivamente
l’attività di docente mentre ha continuato a svolgere quella di ergoterapista
indipendente.
Stante quanto precede, il TCA,
alla luce della giurisprudenza federale riportata al considerando 2.8.3,
ritiene che, in concreto, le condizioni per eccezionalmente fare capo al
confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sono date.
Innanzitutto perché l'assicurata è a tutti gli effetti professionalmente attiva
e quindi, diversamente da quanto sostenuto dal patrocinatore dell'insorgente,
si deve imperativamente tenere conto del reddito che essa incassa realmente -
sfruttando ragionevolmente la propria capacità lavorativa residua (40%
nell’attività abituale di ergoterapista indipendente) - malgrado il danno alla
salute (reddito da invalida). Tale dato va poi considerato quale parametro da
confrontare con il reddito da valida applicando il metodo ordinario di
confronto dei redditi.
In secondo luogo, in quanto sia il salario “da valida” che quello “da
invalida” possono essere accertati in concreto in maniera attendibile,
senza un dispendio eccessivo, come si vedrà meglio ai consid. 2.10.1 e 2.10.2.
La soluzione proposta dal
patrocinatore della ricorrente di giungere a un grado di invalidità del 60%
adottando il metodo di raffronto percentuale dei redditi poiché si è in
presenza di un grado di incapacità lavorativa del 60% in qualsiasi attività
lucrativa non è dunque corretta e non può essere seguita.
Il TCA ha deciso in modo analogo nella STCA 32.2021.40 dell’11 ottobre 2021
riguardante una terapista olistica indipendente che presentava una capacità
lavorativa del 20% in qualsiasi attività lucrativa (abituale e adeguata) e che,
dopo il danno alla salute di origine psichica (disturbo bipolare), aveva
continuato l’attività abituale, sfruttando, in maniera completa e ragionevole,
la sua capacità lavorativa residua del 20% (cfr. consid. 2.11 e 2.13 della citata
STCA).
2.9.
2.9.1. Il TCA osserva che, in sede di
decisione (cfr. doc. B), l’UAI ha determinato i redditi “da valida” e “da
invalida” dell’assicurata come segue:
" Reddito
da valido:
Nell'inchiesta indipendenti del 22.04.2013 il reddito senza invalidità
era stato definito secondo basi statistiche; si era dunque presa a riferimento
la Struttura Svizzera dei salari 2010, TA1, divisione 86, livello di qualifica
2, "donne". Nelle valutazioni successive il reddito era stato
attualizzato.
Se si considera tuttavia il reddito realmente conseguito si nota
che l'assicurata, prima che lo stato di salute si aggravasse (maggio 2016), ha
lavorato sia come indipendente che come dipendente. In particolare dopo la
nascita del figlio (luglio 2013), ovvero negli anni 2014 e 2015, ha guadagnato
globalmente i seguenti redditi:
2014: fr. 116'733.- lordi e 2015: fr. 101'180.- lordi.
Allo scopo di considerare il dato più vantaggioso per l'assicurata
- generalmente, nel caso di redditi che variano, si procede con una media -
prenderemo a riferimento il reddito del 2014 (il più alto).
Trattandosi però del guadagno in due attività diverse (dipendente
e indipendente) e tenuto conto della variabilità del guadagno come
indipendente, tale reddito non sarà attualizzato.
Reddito da invalido:
II reddito da invalido è stato stabilito sulla base dei guadagni
effettivamente conseguiti dall'assicurata nel corso degli anni.
Si ritiene infatti che l'attuale livello d'impiego medio, seppur
al limite, rispetti il grado medico teorico stabilito.
A tal proposito la Signora RI 1 ha in effetti dichiarato di
lavorare mediamente 20 ore settimanali, in sedute che di regola non superano i
45 minuti.
Sottolineiamo ad ogni modo l'importanza di evitare sovraccarichi
lavorativi, sia a livello di ore totali settimanali che di piano giornaliero.”
(n.d.r.: le sottolineature non sono della redattrice).
Nella medesima occasione l’UAI ha
pure puntualizzato quanto segue:
" (…) In
data 17.05.2023 abbiamo ricevuto delle osservazioni al progetto del 04.04.2023,
contestandolo dal punto di vista economico, per quanto riguarda la nostra
valutazione.
Abbiamo quindi sottoposto le osservazioni alla nostra consulente
ispettrice, la quale risponde come segue:
«Nelle prime pagine delle osservazioni, Il legale contesta la scelta
del metodo dato che, a suo avviso, sia il reddito senza invalidità sia il
reddito con invalidità non possono essere definiti.
In particolare:
Reddito senza invalidità:
Il reddito da valido può essere definito in maniera oltremodo
parziale e poco significativa poiché non possibile partire da un'attività
consolidata. Il reddito da valida, ossia quello senza danno alla salute, ossia
il reddito che la signora RI 1 avrebbe conseguito lavorando quale ergoterapista
indipendente, non è infatti determinabile, posto come la signora RI 1, al
momento del danno alla salute, aveva appena avviato la propria attività
indipendente.
In assenza di un reddito reale, come era il caso dell'assicurata,
abbiamo fatto riferimento ad un reddito statistico nella prima richiesta di
prestazioni: è prassi infatti, che in assenza di dati reali si ricorra ai dati
statistici della Struttura svizzera dei salari. D'altro canto anche i dati
reali possono essere talvolta inficiati da fattori di carattere economico o
possono, altresì, essere ritenuti inaffidabili per varie ragioni; anche in quel
caso ricorrere a dati statistici permette di valutare la perdita di guadagno
applicando entrambi i metodi, ordinario e straordinario. Si ricorda a questo
riguardo il marginale 3324 delle CIRAI 2022.
Nel caso specifico della Signora RI 1 poi, si è tenuto conto non
solo del reddito che l'assicurata aveva percepito come ergoterapista
indipendente, ma anche di quello di insegnante, ipotizzando che anche in
assenza del danno, con un figlio a carico e aumentate esigenze economiche,
avrebbe potuto svolgere parallelamente entrambe le attività.
La questione del reddito senza invalidità viene ripresa dal legale
anche in altri punti:
In tal senso è corretto considerare che senza iI danno alla
salute, mettendo a frutto la piena capacità lavorativa, la signora RI 1 avrebbe
potuto conseguire quale ergoterapista indipendente un reddito annuo superiore
ai CHF 130'000.-/140'000.-.
È’ evidente che una definizione del reddito deve basarsi su dati
oggettivi, non su ipotesi. Qualunque attività indipendente è sottoposta a
rischi, che non hanno solo a che vedere con eventuali malattie o infortuni, ma
anche con il cambiamento delle condizioni di mercato e altri fattori di
difficile previsione.
Altrettando non corretto e sostenibile è "proiettare"
l'utile di 9 mesi sull'arco di 12, come propone il legale alle pagine 5/6/7
delle osservazioni. Non è sostenibile dal punto di vista contabile e non lo è
nella rappresentazione del guadagno di una qualsivoglia attività, dato che ci
possono essere variazioni non previsibili a priori. Per definire un reddito
reale occorre far riferimento ai dati di un intero anno solare, con dati
oggettivi e "pezze giustificative" affidabili, sia per quel che
concerne la cifra d'affari, sia per le spese sostenute in un determinato arco
di tempo.
Reddito con invalidità:
Il reddito da invalida ha sempre conosciuto fluttuazioni
importanti. Peraltro, anche negli anni recenti, vi sono state fluttuazioni ed
importanti differenze anche rispetto a quanto riconosciuto a livello fiscale.
Anche nella definizione del reddito con invalidità si è tenuto
conto sia dei dati reali, ovvero del reddito realmente conseguito
dall'assicurata negli ultimi tre esercizi, che della valutazione peritale e
SMR.
Diversamente da quanto suggerito dal legale, nel caso della
Signora RI 1 non si vedono sensibili "fluttuazioni"; si vede invece
come dal 2019 al 2021 l'assicurata abbia una perdita che passa dal 44% nel 2019
al 42% nei 2021, e la variazione è dunque contenuta. In una attività
indipendente possono esserci "fluttuazioni", almeno in linea teorica,
dato che il reddito di un indipendente è intrinsecamente soggetto a rischi,
tuttavia non è questa la fattispecie.»
In conclusione non si ritiene che il legale abbia apportato elementi
che ci portino a modificare la nostra presa di posizione e si conferma quindi
il nostro progetto del 04.04.2023. (…).” (cfr. doc. B; n.d.r.: il corsivo non è
della redattrice).
2.9.2. In sede di gravame (cfr. doc. I),
l’avv. RA 1, per quanto concerne il reddito da valida ha, in particolare
sottolineato quanto segue:
" (…) La
signora RI 1 era un'indipendente e avrebbe continuato a lavorare quale
indipendente, sviluppando la propria attività, acquisendo notorietà, aumentando
il numero di pazienti, crescendo a livello di azienda, con l'assunzione di
altri collaboratori e aumentando il proprio reddito da indipendente.
Se solo si pensa che da paraplegica è riuscita a crescere un
figlio a lavorare quale indipendente e a conseguire (purtroppo facendosi del
male a livello di salute) i redditi che ha conseguito, ben si può presumere,
ciò che appare del tutto altamente verosimile, che con una piena capacità
lavorativa e funzionale ella avrebbe conseguito reddito di molto superiori a
quanto guadagna un ergoterapista dipendente.
(…).
Durante il primo anno quale ergoterapista indipendente i redditi della signora RI
1 sono stati buoni.
Gli stessi sarebbero aumentati certamente, visto come vi sia stato
un aumento già durante il primo anno di attività e ciò considerando che si
trattava dell'unico Studio aperto a __________.
II potenziale di crescita era effettivo con anche la possibilità
in un futuro di assumere del personale.
Si tratta a tutti gli effetti di un andamento al rialzo, che si
sarebbe - come logico - presentato anche in futuro, e che deve essere
considerato.
L'evoluzione dei redditi è - come logico quando si avvia un'attività
indipendente - progressiva. È difatti normale e notorio, come peraltro
riconosciuto dalla giurisprudenza, che l'avviamento da zero di un'attività in
proprio necessita di alcuni anni prima di poter esprimere il reale reddito.
In tal senso è corretto considerare che senza il danno alla
salute, mettendo a frutto la piena capacità lavorativa, la signora RI 1 avrebbe
potuto conseguire quale ergoterapista indipendente un reddito annuo superiore
ai CHF 130'000.-/140'000.-.
Nel settembre 2007 la signora RI 1 ha avviato la propria attività
indipendente quale ergoterapeuta.
Nel 2008 (ossia durante il primo anno di attività) e sino al
settembre 2008 (data dell'incidente) ella ha cumulato ricavi in ordine di CHF
135'173.60, come emerge dal conto economico agli atti.
Questa cifra è stata cumulata in soli 9 mesi di attività.
L'utile aziendale è stato nel 2008 (in soli 9 mesi di attività) di
CHF 84'564.86.
A questo dato occorre aggiungere gli oneri sociali AVS, Lainf e il
costo della copertura perdita di guadagno per malattia (IGM) pari a complessivi
CHF 11'509.-.
Si ha quindi un reddito lordo su 8 mesi di attività di CHF 96'073.86 (CHF
84'564.86 + CHF 11'509.-).
Riprendendo il dato su 12 mesi si ottiene un reddito lordo da
attività indipendente di almeno CHF 144'110.79.
Anzi, a ben vedere i costi per la locazione (affitto di CHF
16'875.-) ripresi a conto economico si riferiscono all'anno intero. Difatti la
signora RI 1 ha dovuto continuare a pagare il canone locativo anche dopo
l'infortunio.
Per fare quindi i calcoli corretti su 8 mesi di attività, si
devono dedurre dai costi (quindi aggiungere al reddito aziendale su 8 mesi) CHF
5'625.- (CHF 16'875.- / 12 x 4), corrispondenti al canone di loca-zione per i
mesi da settembre a dicembre 2008 durante i quali a causa dell'incidente
l'assicurata non ha lavorato.
Ne discende che il reddito (utile e contributi sociali) dei primi
8 mesi del 2008 corrispondenti a CHF 101'698.86 (CHF 84'564.86 + CHF 11'509.- +
CHF 5'625.-).
Considerando questo reddito conseguito in 8 mesi di lavoro su un
periodo di 12 mesi, si ha un reddito di CHF 152'548.29 (CHF 101'698.86 / 8 x
12).
Questo dato valido per il 2008 deve essere attualizzato.
Non solo.
Nel 2008 il punto da "tarmed" per gli ergoterapisti era
di CHF 1.10. Un'ora di terapia equivaleva a CHF 105.60.
Considerando i ricavi da ergoterapia di CHF 121'924.70 e da
materiale terapeutico (ortesi) di CHF 7'231.30 si hanno fatturazioni da
ergoterapista di complessivi CHF 129'156.-. Questo corrisponde a 1'223 ore (CHF
129'156.-/ CHF 105.60). Nel periodo in esame 1.1.2008-12.9.2008 si hanno 255
giorni, ossia il 70% di un anno.
Ritenuto che un anno ha 220 giorni lavorativi, ne consegue che i
giorni lavorativi nel periodo possono essere ammessi in ordine di 154 (220 x
70/100).
L'introito per giorno lavorativo è quindi stato di CHF 838.- (CHF
129'156.- / 154), corrispondente a 7.935 ore di ergoterapia al giorno. Va da sé
che essendo l'attività solo all'inizio le ore giornaliere avrebbero potuto
potenzialmente aumentare.
Su un anno nel 2008 il potenziale di ricavi per l'attività quale
ergoterapista di 184'360.- (CHF 838.- x CHF 220 giorni).
Dedotti costi fissi in ordine di ca. 45'000.-, si ha un reddito
lordo di almeno CHF 140'000.-nel 2008.
Senza problemi di salute, oggi la signora RI 1 potrebbe lavorare a
tempo pieno, dopo 10 anni di attività, almeno in ordine di 8h di ergoterapia
per giorno lavorativo. Considerando 220 giorni lavorativi l'anno (anche di più
visto che un indipendente lavora più ore e più giorni rispetto ad un dipendente),
si avrebbe un fatturato di almeno CHF 185'000.-, con un reddito lordo di almeno
CHF 142'000.-, giacché i costi fissi rimangono sostanzialmente invarianti anche
nel caso in cui si lavori a tempo parziale.” (cfr. doc. I, pag. 21-23).
Per quanto invece riguarda il
reddito da invalida, l’avv. RA 1 ha, in particolare precisato quanto segue:
" (…) In
effetti, il reddito da invalida della signora RI 1, diversamente da quanto
sostenuto dall' UAI, ha sempre conosciuto fluttuazioni importanti. Peraltro, anche
negli anni recenti, vi sono state fluttuazioni ed importanti differenze anche
rispetto a quanto riconosciuto a livello fiscale.
Si consideri poi, in aggiunta a quanto precede, come i redditi qui
determinati siano stati condizionati in maniera sensibile dal fatto che la
signora RI 1 ha dato fondo negli anni ad uno sforzo inesigibile e ad attività
non consone al suo stato di salute.
Ne discende che i redditi da invalida sono eccessivi a fronte
dell'eccessiva attività svolta.
(…) si potrebbe (…) applicare quale reddito da invalida, affinché lo stesso
possa essere considerato conforme all'esigibilità medico-valetudinaria della
signora RI 1, il reddito statistico di un'ergoterapista dipendente al 40%, pari
a c.a. CHF 37'000.- annui. (…).” (cfr. doc. I, pag. 20 e 21).
2.9.3. In sede di risposta (cfr. doc. IV),
l’amministrazione ha sostanzial-mente ribadito le proprie argomentazioni, per
quanto concerne il reddito da valida, puntualizzando per quanto concerne il
reddito da invalida, quanto segue:
" (…) l'assicurata
si limita a contestarne l'importo, senza tuttavia entrare nel dettaglio.
Nelle ultime fasi istruttorie si è tentato di approfondire la
questione relativa al numero di ore attualmente svolte. Se le risposte non
hanno consentito di cifrare con esattezza l'effettivo impegno lavorativo della
signora RI 1, quanto meno hanno permesso di stabilire che non dovrebbe lavorare
oltre il consentito.
In effetti, una capacità lavorativa pari al 40%, corrisponde a
poco meno di 17 ore settimanali.
L'assicurata ha dichiarato di lavorare dalle 15 alle 25 ore a
settimana, specificando che comunque le sedute durano di regola meno di un'ora
(45 minuti).
Si può quindi concludere che l'attuale carico lavorativo è
compatibile con i limiti medicalmente imposti. A tal proposito occorre anche
considerare che, in quanto indipendente, la signora RI 1 ha comunque la facoltà
di distribuire le ore di lavoro in modo da predisporre i necessari tempi di
recupero.
Si ritiene quindi che i redditi attualmente incamerati rispecchino
l'effettiva capacità lavorativa dell'assicurata, e possano quindi essere
adottati quale base di calcolo.” (n.d.r.: il corsivo è della redattrice).
2.9.4. In sede di replica, l’avv. RA 1 ha
sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni, puntualizzando che “il
presunto reddito senza invalidità deve essere calcolato sulla base di un accertamento
in loco e se del caso in considerazioni di aziende analoghe” mentre i
redditi da invalida considerati dall’UAI, in quanto frutto di uno sforzo
inesigibile da parte della sua assistita, andrebbero proporzionalmente ridotti
al grado di capacità lavorativa residua del 40% (cfr. doc. V).
2.10. Chiamata a pronunciarsi, questa
Corte ritiene di potere confer-mare il reddito “da valida” di fr. 116'733.- per
gli anni 2017-2021 rispettivamente i redditi “da invalida” di fr. 63'731 per il
2017, di fr. 66'915 per il 2018, di fr. 65'815 per il 2019, di fr. 61'890 nel
2020 e di fr. 67'339 nel 2021 indicati dall’amministrazione nella decisione
avversata, per i motivi qui di seguito esposti.
2.10.1. Per quanto concerne il reddito “da
valida”, il TCA rileva innanzitutto che esso non ha potuto essere determinato
prendendo in considerazione i redditi nel 2008 di imprese simili nelle
vicinanze. In sede di risposta l’amministrazione ha infatti osservato che “Allorquando
è subentrato l'infortunio l'attività indipendente era stata avviata da poco. La
ricerca a suo tempo svolta, atta a reperire i redditi di imprese simili nelle
vicinanze, non era purtroppo andata a buon fine, non essendo in pratica stato
trovato alcun termine di paragone utile” (cfr. doc. IV).
A questo proposito giova qui ricordare che, secondo la giurispru-denza del
Tribunale federale, nel caso in cui il danno alla salute colpisce un lavoratore
indipendente nella fase di avvio della propria attività lucrativa è possibile
fare capo al reddito medio di imprese similari oppure applicare i dati
statistici. Per un caso in cui sono stati applicati i dati statistici per
determinare il reddito “da valido” di un muratore indipendente, che presentava
un periodo troppo corto (dal 1° giugno al 28 luglio 2017) per servire da base
sufficiente per il calcolo del reddito “da valido”, cfr. STF 8C_39/2022 del 13
ottobre 2022, consid. 4.2. Per un caso in cui sono stati applicati i dati
statistici per determinare il reddito “da valido” di un istruttore di
fitness/personal trainer indipendente, che non poteva essere determinato in
maniera attendibile, cfr. STF 8C_572/2021 del 19 gennaio 2022, consid. 4.3 e
6.1. Per un caso in cui è stata applicata la “statistique des résultats
comptables des enterprises des artes et métiers” per determinare il reddito
“da valido” di un pittore indipendente, che non poteva essere determinato in
maniera attendibile, cfr. STF 8C_2/2023 del 7 settembre 2023, consid. 4.2).
Il TCA costata che, nella decisione del 4 giugno 2013, cresciuta incontestata
in giudicato, l’amministrazione, in assenza di termine di paragoni utili e
conformemente alla citata giurisprudenza, ha applicato i dati statistici,
considerando un reddito “da valida” di fr. 83'743.- determinato sulla base
della TA1 2010, divisione 86 (attività dei servizi sanitari), livello di
qualifica 2 (lavoro indipendente e molto qualificato), settore femminile,
aggiornato al 2011 (pag. 354 e 424 incarto AI).
Nella decisione del 26 settembre 2019 (pag. 811-817 incarto AI), annullata da
questa Corte con la sentenza 32.2019.187 del 13 luglio 2020 (pag. 938-969
incarto AI; cfr. consid. 1.6 della presente sentenza), l’amministrazione ha
applicato i dati statistici, considerando un reddito “da valida” di fr. fr.
81'494.15 determinato sulla base della TA1 2016, divisione 86 (sanità e
assistenza sociale), livello di qualifica 3 (attività pratiche complesse
che richiedono ampie conoscenze in ambito specifico), settore femminile,
aggiornato al 2017 rispettivamente di fr. 81'887.30 determinato sulla base
della TA1 2016, divisione 86 (sanità e assistenza sociale), livello di
qualifica 3 (attività pratiche complesse che richiedono ampie conoscenze in
ambito specifico), settore femminile, aggiornato al 2018 (pag. 814 incarto AI).
Nella decisione qui avversata, l’amministrazione ha considerato, quale reddito
“da valida”, per il periodo 2017-2021, il reddito più alto conseguito
concretamente dall’insorgente nell’attività abituale di ergoterapista
indipendente e di docente cantonale (risultante dall’estratto del conto
individuale) nel 2014 (prima del peggioramento dello stato di salute risalente
al giugno 2016), ovvero fr. 116'733.- (doc. B).
Al riguardo, nella valutazione del 29 marzo 2023 (doc. 403), la CIP ha
formulato le seguenti considerazioni:
" (…)
Nell'inchiesta indipendenti del 22.04.2013 il reddito senza invalidità era
stato definito secondo basi statistiche; si era dunque preso a riferimento la
Struttura Svizzera dei salari 2010, TA1, divisione 86, livello di qualifica 2,
"donne". Nelle valutazioni successive il reddito era stato
attualizzato.
Se guardiamo tuttavia al reddito realmente conseguito (vedi
Estratto dei conti individuali), vediamo come l'assicurata, prima che lo stato
di salute si aggravasse (maggio 2016), abbia lavorato sia come indipendente che
come dipendente. In particolare dopo la nascita del figlio (luglio 2013),
ovvero negli anni 2014 e 2015, l'assicurata ha guadagnato, sia come
indipendente che come dipendente, i seguenti redditi:
2014: fr. 116'733.- lordi
2015: fr. 101'180.- lordi
Allo scopo di considerare il dato più vantaggioso per l'assicurata
- generalmente, nel caso di redditi che variano, si procede con una media -
prenderemo a riferimento il reddito più alto. Trattandosi però del guadagno in
due attività diverse (dipendente e indipendente) e tenuto conto della
variabilità del guadagno come indipendente, tale reddito non sarà
attualizzato.”
Nel complemento del 13 giugno
2023 (doc. 412) la CIP si è ancora così espresso:
" (…) Nel
caso specifico della signora RI 1 (…) si è tenuto conto non solo del reddito
che l'assicurata aveva percepito come ergoterapista indipendente, ma anche di
quello di insegnante, ipotizzando che anche in assenza del danno, con un figlio
a carico e aumentate esigenze economiche, avrebbe potuto svolgere
parallelamente entrambe le attività (…).
(…).
È evidente che una definizione del reddito deve basarsi su dati oggettivi, non
su ipotesi. Qualunque attività indipendente è sottoposta a rischi, che non
hanno solo a che vedere con eventuali malattie o infortuni, ma anche con il
cambiamento delle condizioni di mercato e altri fattori di difficile
previsione.
Altrettando non corretto e sostenibile è "proiettare"
l'utile di 9 mesi sull'arco di 12, come propone il legale alle pagine 5/6/7
delle osservazioni. Non è sostenibile dal punto di vista contabile e non lo è
nella rappresentazione del guadagno di una qualsivoglia attività, dato che ci
possono essere variazioni non previsibili a priori. Per definire un reddito
reale occorre far riferimento ai dati di un intero anno solare, con dati
oggettivi e "pezze giustificative" affidabili, sia per quel che
concerne la cifra d'affari, sia per le spese sostenute in un determinato arco
di tempo. (…)”.
Nella risposta di causa del 4
ottobre 2023 (cfr. doc. IV), l’amministrazione ha invece rilevato quanto segue:
" (…)
Venendo ora al reddito ipotetico senza danno alla salute.
Allorquando è subentrato l'infortunio l'attività indipendente era
stata avviata da poco. La ricerca a suo tempo svolta, atta a reperire i redditi
di imprese simili nelle vicinanze, non era purtroppo andata a buon fine, non
essendo in pratica stato trovato alcun termine di paragone utile. Restava
quindi il ricorso alle statistiche federali le quali, come già si è avuto modo
di rilevare nell'ambito della precedente pendenza, pur riferendosi a
dipendenti, possono fornire una buona base di partenza. Per l'anno 2021 il
reddito di riferimento si aggirava attorno agli 89'000.- franchi (tabella TA1,
posizione 86, donne). Nella presente fattispecie occorre tuttavia tener conto
anche del fatto che la signora RI 1, ad un certo punto della sua carriera, ha
affiancato all'attività indipendente anche un mandato di docenza a tempo
parziale, che si reputa avrebbe mantenuto in assenza di danno alla salute in
quanto garanzia di introiti regolari.
Gli anni in cui l'assicurata ha svoltò parallelamente le due
attività sono quelli in cui ha registrato le entrate maggiori, e sono quindi
quelli sui quali ci si è focalizzati.
Da notare che, contrariamente alla pratica usuale, e proprio al
fine di favorire la signora RI 1, il reddito da valido non è frutto di una
media su più anni. Ci si è infatti basati esclusivamente sul 2014, anno in cui
è stato conseguito il reddito più elevato dell'intera carriera.
L'assicurata per contro ritiene che senza danno alla salute
attualmente (ed esercitando esclusivamente quale indipendente) potrebbe
guadagnare una somma pari almeno a 142'000.- franchi annui.
È chiaro, ci muoviamo nel campo delle ipotesi. Quella prospettata
è la migliore possibile, ma secondo il parere dell'amministrazione non la più
verosimile, perché fra l'altro ipotizza lo sviluppo del reddito aziendale
partendo dal presupposto che sussista un perfetto equilibrio fra domanda ed
offerta.
In realtà non vi sono appigli concreti per sostenere che lo studio
si sarebbe ampliato, che l'assicurata avrebbe assunto collaboratori e che il
suo reddito sarebbe aumentato linearmente. Non è quindi contabilmente corretto
proiettare la cifra d'affari conseguita in un anno al costante rialzo, perché
si farebbe astrazione non solo della realtà economica dell'azienda, ma anche di
quella del mercato.
Si rilevi a tal proposito che nell'ambito dell'inchiesta del 10
dicembre 2018 era stata la stessa assicurata a dichiarare che la disponibilità
al lavoro quale ergoterapista superava la domanda: "parimenti all'impegno
d'insegnante, ha dato la massima disponibilità anche al lavoro di ergoterapista
indipendente; purtroppo, ha aggiunto durante il colloquio, il lavoro effettivo
è stato sempre inferiore a ciò che avrebbe desiderato e per il quale sarebbe
stata disponibile (64%), attestando un numero di ore inferiore o uguale al 50%
di un normale tempo lavorativo" (rapporto d'inchiesta indipendenti
18.12.2018, doc. n. 235 inc. Al).
In altri termini, quand'anche l'assicurata fosse stata in grado di
lavorare in misura maggiore, la situazione congiunturale non lo avrebbe
permesso.
Si ritiene quindi che il reddito da valida così come stabilito
dall'amministrazione rispecchi al meglio l'ipotetico guadagno che la signora RI
1 sarebbe riuscita ad incamerare in assenza di danno alla salute.
Questo Tribunale prende atto che, nella decisione avversata, l’amministrazione
si è scostata dai dati statistici e ha considerato un reddito di fr. 116'733.-,
conseguito dall’assicurata nel 2014 e risultante dall’estratto del conto
individuale, esercitando sia l’attività di ergoterapista indipendente sia
quella di docente dipendente, senza attualizzarlo e senza fare la media con il
reddito di fr. 101'180 conseguito nel 2015.
A questo proposito il TCA rileva che, nella RAMI 2005 U 554 p. 315ss., l’Alta
Corte ha stabilito che nell’esaminare quale sarebbe stata la presumibile
evoluzione professionale, è possibile, secondo le circostanze, fondarsi su una
particolare qualifica professionale conseguita nonostante l’invalidità per
trarre conclusioni a proposito dell’evoluzione ipotetica che avrebbe avuto luogo
senza il danno alla salute. Ciò è in particolare ammissibile quando la
precedente attività lavorativa può essere esercitata anche dopo l’infortunio.
Per contro, dal successo che la persona invalida ha ottenuto in un nuovo campo
di attività, non si può dedurre che essa, qualora non fosse insorto il danno
alla salute, avrebbe raggiunto una posizione equivalente anche nella sua
precedente professione (giurisprudenza successivamente confermata con la STF
8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid. 4.1 e con la DTF 139 V 28
consid. 3.3.3.2).
Tronando al caso di specie non può quindi essere ignorato che RI 1, nel 2014,
grazie alle sue qualità e all’esperienza maturata, svolgendo l’attività
indipendente di ergoterapista e dipendente di docente cantonale, ha raggiunto
concretamente un avanzamento professionale. Non può quindi essere ignorato che RI
1, pur con gli impedimenti derivanti dal danno alla salute infortunistico, è
nei fatti riuscita a migliorare la propria posizione professionale (e, quindi,
retributiva).
Pertanto, al caso sub judice
va applicata la giurisprudenza di cui alla RAMI 2005 U 554, successivamente più
volte confermata (con STF 8C_550/2009/8C_677/2009 del 12 novembre 2009 consid.
4.1 e con DTF 139 V 28 consid. 3.3.3.2), secondo la quale, trattandosi di
determinare il reddito da valido, è consentito tener conto degli sviluppi
prodottisi nella carriera professionale dell’assicurato nonostante
l’invalidità, e ciò soprattutto quando la precedente attività lavorativa può
essere svolta anche dopo l’infortunio (come è il caso nella presente
fattispecie).
In tali condizioni occorre
concludere che, qualora non fosse accaduto l’infortunio del 2008, è plausibile
che RI 1 avrebbe migliorato la propria posizione professionale, conseguendo un
reddito perlomeno pari a quello che ella ha realizzato negli anni 2014 e 2015
quale ergoterapista indipendente e docente cantonale dipendente, ovvero fr.
116'733 rispettivamente fr. 101'180. Per un caso in cui è stata presa la media
dei due anni per determinare il reddito “da valido” di un macellaio
indipendente cfr. STF 9C_622/2020 del 17 novembre 2020, consid. 3.1.
Alla luce di quanto appena
esposto, l’operato dell’UAI che ha optato per prendere in considerazione (quale
ipotesi maggior-mente favorevole all’assicurata), invece dei dati statistici, il
reddito più elevato dell'intera carriera lavorativa dell’insorgente, ovvero fr.
116'733.-, che è stato conseguito nel 2014, e quindi prima del peggioramento
del danno alla salute nel 2016, senza fare una media con il reddito di fr.
101'180 conseguito nel 2015 e senza attualizzarlo, merita di essere tutelato.
Per un caso in cui questa Corte ha tenuto conto, nella determinazione del
reddito “da valido”, dell’avanzamento professionale concretamente raggiunto da
un assicurato: cfr. STCA 35.2014.12 del 3 novembre 2014, consid. 2.15.
2.10.2. Per quanto concerne i redditi “da
invalida”, il TCA rileva innanzitutto che il compito dell’amministrazione è
stato reso maggiormente difficoltoso dal fatto che l’insorgente, per il tramite
del suo avvocato, si è rifiutata di partecipare ad un colloquio personale con
l’ispettrice dell’UAI (doc. 396 e 397 incarto AI). Ciò anche se la ricorrente
ha comunque risposto per iscritto, sempre per il tramite del suo legale, alle
domande poste dalla citata ispettrice (doc. 398 e 401 incarto AI). In
particolare, per quanto qui di maggiore interesse, l’insorgente ha dichiarato
di lavorare in media dalle 15 alle 25 ore a settimana, in sedute che di regola
non superano i 45 minuti (“rari casi 1 ore o 30 minuti”: cfr. doc.
401).
Stante quanto precede - ricordato pure che la ricorrente è tenuta a collaborare
in modo efficiente agli accertamenti che vengono disposti
dall’amministrazione - il TCA ritiene che l’operato dell’UAI - che ha
considerato, nella decisione avversata, che “l’attuale livello d’impiego
medio, seppur al limite, rispetti il grado medico teorico stabilito”, visto
che “la signora RI 1 ha in effetti dichiarato di lavorare mediamente 20 ore
settimanali, in sedute che di regola non superano i 45 minuti” (cfr. doc.
418 e doc. B) - merita di essere tutelato.
Inoltre, il TCA condivide le considerazioni espresse dalla CIP, nel complemento
del 13 giugno 2023 (doc. 412), secondo la quale:
" (…) Anche
nella definizione del reddito con invalidità si è tenuto conto sia dei dati
reali, ovvero del reddito realmente conseguito dall'assicurata negli ultimi tre
esercizi, che della valutazione peritale e SMR.
Diversamente da quanto suggerito dal legale, nel caso della signora RI 1 non si
vedono sensibili "fluttuazioni"; si vede invece come dal 2019 al 2021
l'assicurata abbia una perdita che passa dal 44% nel 2019 al 42% nel 2021, e la
variazione è dunque contenuta. In una attività indipendente possono esserci
"fluttuazioni", almeno in linea teorica, dato che il reddito di un
indipendente è intrinsecamente soggetto a rischi, tuttavia non è questa la
fattispecie (…)”.
Giova qui infine ricordare che il
CIP, rappresenta, ai sensi della giurisprudenza federale, la persona che meglio
di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD
II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_
721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA
32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale
l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; cfr. pure la
STCA 32.2019.56 dell’11 marzo 2020, consid. 2.8.1 e i numerosi rinvii
giurisprudenziali ivi citati).
In quanto risultanti dalla documentazione contabile/fiscale agli atti (in
particolare, notifiche di tassazione agli atti relative agli anni 2017-2020,
cresciute in giudicato, e al conto economico 2021; cfr. doc. 394), i redditi
(lordi) di fr. 63'731 per il 2017, di fr. 66'915 per il 2018, di fr. 65'815 per
il 2019, di fr. 61'890 nel 2020 e di fr. 67'339 nel 2021 considerati
dall’amministrazione nella decisione avversata, in base a quanto indicato nella
propria valutazione dal CIP (doc. 403 e 412), possono essere confermati da
questa Corte.
Giova qui comunque ricordare, per inciso, che i redditi percepiti dalla
ricorrente nel periodo 2013-2016 (allorquando l’assicurata ha esercitato sia
l’attività di ergoterapista indipendente sia quella di docente dipendente)
erano frutto di uno sfruttamento inesigibile della propria capacità lavorativa
residua (cfr. consid. 2.6). Ciò che non si è avverato negli anni successivi (in
particolare, nel periodo 2017-2021), allorquando ha esercitato, come appena
visto, solamente l’attività di ergoterapista indipendente (abbandonando quella
di docente dipendente). Tanto più che, come rettamente rilevato anche
dall’amministrazione, l’insorgente - in qualità di indipendente - può (ed è
pure tenuta, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del
discapito economico cagionato dal danno alla salute: DTF 123 V 233 consid. 3c,
117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht
zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221),
distribuire le ore di lavoro in modo da predisporre i necessari tempi di
recupero.
2.10.3. Concludendo, il reddito “da valida”
dell’assicurata viene quindi fissato, per gli anni 2017-2021, in fr. 116'733.-,
mentre quelli “da invalida” sono fissati in fr. 63'731 per il 2017, di fr.
66'915 per il 2018, di fr. 65'815 per il 2019, di fr. 61'890 nel 2020 e di fr.
67'339 nel 2021.
Giova qui ricordare che il TCA ha
considerato i redditi “da valido” e “da invalido” effettivamente conseguiti, ed
accertati dall’ispettrice sulla base dei dati contabili/fiscali, anche nella
STCA 32.2020.25 del 22 ottobre 2020 riguardante un carrozziere indipendente che,
a causa del danno alla salute, risultava ancora abile al 70% nell’attività
abituale (ove presentava il minore discapito economico).
2.11. Confrontando ora il reddito “da
valida” di fr. 116'733.- con gli appena citati redditi “da invalida”, si
ottengono, per gli anni 2017-2021, i seguenti gradi di invalidità (arrotondati
secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121):
- 45% {([116'733 – 63’731] x 100
: 116'733)=45.40%} per il 2017;
- 43% {([116'733 – 66’915] x 100
: 116'733)=42.67%} per il 2018;
- 44% {([116'733 – 65’815] x 100
: 116'733)=43.61%} per il 2019;
- 47% {([116'733 – 61’890] x 100
: 116'733)=46.98%} per il 2020;
- 42% {([116'733 – 67’339] x 100
: 116'733)=42.31%} per il 2021.
È dunque a giusta ragione che
l’UAI ha riconosciuto all’insorgente ¼ di rendita d’invalidità a partire dal 1°
giugno 2017 e continua (con versamento a far tempo dal 1° settembre 2017, a
fronte di una domanda tardiva: cfr. consid. 2.1.).
2.12. Ritenendo la situazione
sufficientemente chiarita, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove,
peraltro nemmeno chieste dalle parti.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove;
cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda
pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012).
Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata).
L’incarto AI è stato versato con
la risposta di causa (doc. IV).
2.13. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in
vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione
transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.- e 1000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le
spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese, per complessivi fr.
500.-, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti