Lexipedia

Decisione

32.2023.95

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 dicembre 2023Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi per i quali egli ha ritenuto irrilevante la refertazione medica

prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, circostanza che a mente

dell’insorgente “ha impedito di procedere ad un’analisi critica dei motivi a

sostegno della sua decisione, e con ciò impedito […] di presentare un

ricorso efficace”.

1.6. Con

scritto del 14 settembre 2023 il TCA ha chiesto al ricorrente di produrre il

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione

attestante lo stato d’indigenza, avvertendolo sulle conseguenze in caso di

omissione.

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI si è opposta alla domanda di ripristino

dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata, il ricorrente essendo stato

condannato – in via definitiva a seguito del ritiro dell’appello – per “ottenimento

illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale ripetuto per avere nel

periodo 15 maggio 2020-30 settembre 2022 ripetutamente fornito informazioni

false e incomplete, sottaciuto fatti o in altro modo ingannato i dipendenti

dell’Ufficio AI e meglio, omesso di dichiarare il suo effettivo stato di salute

che gli permetteva di esercitare un’attività lucrativa, nonché le proprie

entrate finanziarie dovute all’attività illegale da lui messa in atto,

contestualmente egli è pure stato condannato a versare all’Ufficio AI CHF

73'250.00 […]”.

Contesta

inoltre la censura del ricorrente in punto all’asserita grave violazione del

diritto di essere sentito.

1.8. Con

scritto del 5 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto “una proroga di almeno

30 giorni” per produrre il certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, proroga concessa dal TCA con scritto del 9 ottobre

2023.

Il ricorrente non ha

prodotto il menzionato certificato.

1.9. Con

decreto del 12 ottobre 2023 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo (IX).

Questa decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Con il

ricorso l’insorgente postula l’annullamento della decisione con cui

l’amministrazione ha riesaminato il diritto alla rendita, rimproverando

all’autorità intimata di aver violato il diritto di essere sentito.

2.3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto

d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04

del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ATSG, in: RBS 2021, n. 1

e seg. ad art. 42 LPGA). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per

l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1;

STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti

hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite

prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390;

127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una

violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare

gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà

di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere

cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in

via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti

per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche

in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio

procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse

della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21

febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V

187 consid. 3d).

2.4. Con la

5a revisione dell’AI, invece dell’opposizione alla decisione formale è stata

introdotta l’attuale procedura – non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS

2023, n. 2 ad art. 57a LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16

marzo 2022 consid. 2.3).

Giusta

l’art. 57a LAI, l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un

preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla

soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione

prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato

ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (cpv. 1). Le

parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30

giorni (cpv. 3).

In

tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che

l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni

giuridiche.

Il

termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di

legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del

preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo

ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave

violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza

confrontarsi con la richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo

per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le

Considerandi

obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori

osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non

fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii

giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura

nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato

al 1° febbraio 2023).

L’amministrazione

deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di

assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e

l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in

modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e

procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente

limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre

nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o

considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI).

2.5

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente invoca una

violazione del diritto di essere sentito censurando un mancato secondo scambio

di scritti con contestuale trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 per

presa di posizione (cfr. infra consid. 2.5.1.) ed una carente motivazione circa

i motivi per cui la refertazione medica prodotta con le osservazioni è stata

considerata irrilevante (cfr. infra consid. 2.5.2.), circostanze, queste, che

gli avrebbero impedito di presentare un “ricorso efficace” alla luce di

informazioni mediche complete.

2.5.1

Venuto a

conoscenza della carcerazione preventiva dell’insorgente, l’Ufficio AI ha

esaminato l’incarto penale dal quale sono emerse attività – illecite e/o non

dichiarate – incompatibili con lo stato di salute precedentemente accertato.

L’amministrazione ha dunque sottoposto le risultanze penali al medico SMR il

quale, riesaminata con spirito critico tutta la precedente refertazione medica,

ha concluso, con annotazione del 24 febbraio 2023, che l’assicurato aveva

scientemente manipolato i medici e mentito all’Ufficio AI al fine di ottenere

illecitamente una rendita.

Sulla

scorta di quanto precede, l’Ufficio AI ha emanato il progetto di decisione del

1.

marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.4.), indicando i motivi del riesame e, in

ossequio ai combinati artt. 57a cpv. 1 e 3 LAI e 42 LPGA, informando della

possibilità di presentare osservazioni al progetto di decisione, di chiedere

tempestivamente informazioni complementari, rispettivamente di richiedere

tempestivamente una proroga per presentare ulteriore documentazione (doc. 86,

pagg. 298 in initio, 300-302 incarto AI).

L’insorgente

ha presentato le osservazioni del 3 e 17 aprile 2023 con le quali, oltre alla

sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale,

ha prudenzialmente contestato le conclusioni di cui all’annotazione SMR del 24

febbraio 2023, producendo refertazione medica in tal senso e chiedendo

all’amministrazione l’assunzione agli atti della documentazione dei medici

delle strutture carcerarie, della __________ di __________ e dell’Ospedale __________

di __________ (cfr. supra consid. 1.4.).

L’amministrazione

ha proceduto come auspicato dall’insorgente e, pervenuta la documentazione

medica richiesta, l’ha annessa agli atti e sottoposta al medico SMR per presa

di posizione. Quest’ultimo ha valutato la nuova refertazione, non ritenendola

sufficiente per modificare la valutazione del 24 febbraio 2023 (rapporto SMR

del 27 luglio 2023; cfr. supra consid. 1.4.).

Conseguentemente,

con decisione dell’11 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso.

Nelle motivazioni della decisione, oltre a quanto emerso dall’incarto penale,

l’amministrazione ha ribadito quanto accertato dal medico SMR nell’annotazione

del 24 febbraio 2023 (doc. 104, pag. 443 incarto AI), mentre per quanto

concerne le osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, l’Ufficio AI

ha riportato il tenore del rapporto SMR del 27 luglio 2023, la nuova

refertazione prodotta dall’insorgente, rispettivamente acquisita agli atti risultando

inconferente (doc. 104, pag. 444 incarto AI).

Ricapitolato

l’iter amministrativo, questo Giudice non ravvisa alcuna criticità in punto al

diritto di essere sentito (cfr. supra consid. 2.3.) o alla procedura di

preavviso (cfr. supra consid. 2.4.). In particolare – e contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente – la procedura di preavviso non prevede un automatico

secondo scambio di scritti, ragione per cui l’amministrazione non era tenuta a

procedere come auspicato dall’insorgente, ossia sottoponendogli il rapporto SMR

del 27 luglio 2023. Tanto più che il ricorrente non aveva neppure manifestato

la volontà di produrre ulteriore refertazione medica. In tale contesto, è

opportuno ricordare, oltre al principio di celerità valido nelle assicurazioni

sociali (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), che lo scopo della procedura di

preavviso è quello di poter intavolare una “unkomplizierte Diskussion des

Sachverhalts […] und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den

Versicherten verbessern” (DTF 134 V 97 consid. 2.7. con riferimenti), il

preavviso non esplicando gli stessi effetti della decisione formale sotto il

profilo procedurale.

Ma

anche se, per ipotesi di lavoro, si ammettesse una violazione del diritto di

essere sentito a motivo della mancata trasmissione del rapporto SMR del 27

luglio 2023 al ricorrente, essa non sarebbe certamente da qualificare come

grave e ancor meno come insanabile. Infatti, l’insorgente, per sua stessa

ammissione, ha avuto a disposizione l’intero dossier aggiornato (doc. 106

incarto AI), potendo impugnare presso il TCA – autorità giudiziaria che gode di

pieno potere cognitivo (cfr. supra consid. 2.3. e STF 8C_923/2011 del 28 giugno

2012.

consid. 2.3.) – la contestata decisione, come è avvenuto. Il fatto che

egli si sia limitato a contestare aspetti di carattere puramente procedurale è

irrilevante in quanto tutti gli elementi a fondamento della decisione impugnata

gli erano noti, a prescindere dalla bontà degli stessi.

Pertanto,

la censura del ricorrente risulta inconferente.

2.5.2

Il

ricorrente sostiene che la presa di posizione del medico SMR sulla nuova

refertazione acquisita agli atti sia troppo succinta e superficiale.

A

torto.

Come

diffusamente illustrato, il medico SMR ha vagliato tutta la copiosa

refertazione medica acquisita agli atti contestualmente alle osservazioni al

preavviso, concludendo, quale specialista in psichiatria e psicoterapia, che la

stessa non permettesse una valutazione diversa rispetto alla sua precedente

valutazione (annotazione SMR del 24 febbraio 2023). Visto il tenore delle due

prese di posizione del medico SMR (cfr. supra consid. 2.4.) questo Giudice non

può certo condividere la critica del ricorrente – peraltro avanzata da un

profano in materia – rivolta al medico SMR di superficialità. Va inoltre

precisato, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (V,

pag. 5), che il rapporto SMR del 27 luglio 2023 “non fa altro che esplicare

i motivi per cui la precedente valutazione, che di certo non può essere

ritenuta succinta e scarsamente motivata (e sulla quale, lo si ricorda, poggia

il provvedimento), trova completa conferma anche alla luce della documentazione

prodotta o richiamata dal ricorrente.”.

In

sintesi, con la decisione impugnata l’insorgente è stato debitamente informato

sui motivi a fondamento della stessa. Il fatto che egli si sia limitato a

formulare censure di carattere procedurale e non di merito (ad esempio

rapportando le conclusioni del medico SMR con altre refertazioni di cui

all’incarto) risulta, lo si ribadisce (cfr. supra consid. 2.5.1. in fine),

irrilevante.

2.6

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.7

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’avv. RA 1 aveva formulato domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, senza tuttavia presentare il

certificato municipale richiestogli (cfr. supra consid. 1.8.).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno,

se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, oltre a non essere stato documentato e quindi provato lo

stato d’indigenza (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.), fa comunque difetto il

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.5.1.-2.5.2., la

presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

In

tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti