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Decisione

32.2023.95

Ricorso contro decisione – in via di revisione – di rifiuto di prestazioni. UAI, venuto a conoscenza di attività illegali, risp. non dichiarate, incompatibili con lo stato valetudinario precedentemente accertato, ha a ragione deciso la precedente revisione della decisione di rendita

18 dicembre 2023Italiano29 min

condannato – in via definitiva a seguito del ritiro dell’appello – per “ottenimento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.95

JV/gm

Lugano

18 dicembre 2023

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione dell’11 agosto 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in

fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1977 e da ultimo attivo quale operatore ecologico, il 21/23 aprile

2020 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa

completa dal 29 luglio 2019 a causa di “Forte manifestazione di Psoriasi

volgare e palmo plantare con componente tilotica-ragadiforme

invalidante”

(docc. 1 e 2 incarto AI).

Richiamato

l’incarto dall’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia (docc. 5, 15

e 22 incarto AI), i questionari dai datori di lavoro (docc. 8 e 9 incarto AI)

ed il curriculum vitae (doc. 13 incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento

(doc. 10 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 23

incarto AI).

Quest’ultimo

ha allestito il rapporto finale SMR del 4 novembre 2020 (doc. 24 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi:

"2.1 Diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL)

COD. infermità 721 Danno

funz.10

Psoriasi volgare e palmo platare con componente

tilotica-ragadiforme

Sindrome da disadattamento con reazione mista

ansiosa depressiva (ICD10 F 43.22)

Stato dopo contusione tronco settembre 2019

senza postumi

2.2 Diagnosi senza ripercussione

sulla CL

Gastrite antrale”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata**

Periodi

Documentazione

100

100

29.07.2019-31.10.2020

100

0

01.11.2020-continua

Perizia 20.11.2019 e 11.11.2019

* incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa stazionaria

**

incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa favorevole.

1.2. Con

rapporto finale del 20 novembre 2020 il consulente SIP riteneva l’assicurato

autonomamente reintegrabile nel ciclo produttivo, rilevando un ampio ventaglio

di attività adeguate al suo stato valetudinario e chiudendo quindi il mandato

(doc. 26 incarto AI).

1.3. Con

progetto di decisione del 26 novembre 2020 l’Ufficio AI aveva prospettato

l’attribuzione di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1.

luglio 2020 (termine dell’anno d’attesa) al 31 gennaio 2021 (tre mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute), con versamento dal 1. ottobre 2020, trattandosi

di una domanda tardiva (doc. 28 incarto AI).

Con

osservazioni del 14 gennaio 2021 l’assicurato ha contestato il preavviso (doc.

35 incarto AI), producendo in corso d’istruttoria della voluminosa refertazione

medica (docc. 35-46 incarto AI), sottoposta al medico SMR. Quest’ultimo,

vagliata la nuova refertazione, ha allestito il rapporto del 18 maggio 2021,

presumibilmente in sostituzione di quello del 4 novembre 2020.

Poste

le seguenti diagnosi:

"2.1 Diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL)

COD. infermità 642 Danno

funz.10

Disturbo depressivo ricorrente, episodio di

media gravità in atto (ICD10 F33.1)

Sindrome spondilovertebrale con anterolistesi

L5-S1 su spondilosi istmica bilaterale, stenosi foraminale con impingement

radice L5. Spondilosi marginale anteriore a ponte a D6-D7.

Nefrolitiasi bilaterale a stampo con recente

episodio di colica renale destra, posa di catetere doppio J, MPNL (08.10.2020).

Grave forma di psoriasi volgare e palmo platare

con componente tilotica-ragadiforme con in parte artropatia psoriasica.

Sindrome da disadattamento con reazione mista

ansiosa depressiva (ICD10 F 43.22)

Stato dopo contusione tronco settembre 2019

senza postumi

2.2 Diagnosi senza ripercussione

sulla CL

Gastrite antrale in stato dopo ulcera peptica

Iperplasia prostatica incipiente

Sospetta sindrome da dolore somatoforme in

accertamento

Stato dopo toracalgia non di origine cardiaca

Lieve ectasia del bulbo aortico (30.09.2019)

Ipertensione arteriosa birderline

Steatosi epatica di grado iniziale

Problemi connessi a difficoltà di orientamento

del proprio modo di vita (Z73)”

e non

ravvisando limiti funzionali, il medico SMR ha accertato il seguente periodo

d’incapacità lavorativa:

% IL in att. abituale*

% IL in att. adeguata**

Periodi

Documentazione

100

100

29.07.2019-continua

GED 17.05.2021 (dr. med __________ e rapporto clinica

__________)

* incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa stazionaria

**

incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa incerta.

Con

progetto di decisione del 25 maggio 2021, annullando e sostituendo quello del

26 novembre 2020, l’Ufficio AI aveva prospettato l’attribuzione di una rendita

intera dal 1. luglio 2020 e continua con versamento dal 1. ottobre 2020 (doc.

50 incarto AI).

Con

decisione del 27 agosto 2021 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 25

maggio 2021 (docc. 54, 58 e 59 incarto AI).

Questa decisione è

cresciuta in giudicato.

1.4. Nell’agosto

2022, contestualmente alla revisione del diritto alla rendita,

l’amministrazione è venuta a sapere che l’assicurato era stato posto in

carcerazione preventiva (docc. 63 e 64 incarto AI).

Esaminato

l’incarto penale (__________) dal quale è emerso che l’assicurato, nonostante

la situazione valetudinaria e l’incapacità lavorativa accertata nel rapporto

SMR del 18 maggio 2021, aveva almeno dal 6 luglio al 20 settembre 2022 pressoché

quotidianamente trasportato in auto dei clandestini (241 clandestini in 84

occasioni provate) all’estero in cambio di denaro, avviato un’attività di

compravendita di veicoli usati, aiutato la moglie nei lavori di portineria

(almeno da gennaio 2022) e svolto per almeno due anni l’attività di tuttofare

in cambio di denaro, l’Ufficio AI ha sottoposto tali elementi al medico SMR,

chiedendogli se fossero idonei a modificare le conclusioni del rapporto del 18

maggio 2021 (doc. 79 incarto AI).

Il

medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha

allestito la seguente annotazione del 24 febbraio 2023:

" Ho proceduto ad una lettura critica degli atti medici

all’incarto. Premetto che l’assicurato appare assiduo nel curare le patologie

somatiche cioè psoriasi e calcolosi renale con presa regolare dei relativi

medicamenti. Tali patologie non hanno mai comportato di per sé inabilità

lavorativa di lunga durata: di veda al riguardo la valutazione fiduciaria del

Dr. __________ del 06.09.2019 che concludeva: a causa di malattia, l’assicurato

è inabile al lavoro dal 29.07.19. Tenuto conto della professione svolta,

l’incapacità lavorativa completa è giustificata sino a fine del corrente mese,

per permettere un ulteriore miglioramento delle lesioni cutanee ancora

globalmente presenti. Se il decorso sarà regolare, da inizio ottobre 2019

l’assicurato potrà lavorare normalmente. Il Dr. __________ rivede l’assicurato

per __________ il 11.11.2019: emerge una storia di dolori toracici che

l’assicurato descrive al Dr. __________ come conseguenza di una caduta mentre

al PS dell’Ospedale __________ di __________ il 19.09.2019 erano stati trattati

come somatizzazione di stress psichico. Era seguita una degenza alla Clinica __________

dal 27.09 al 02.10.2019 dove era stata diagnosticata una sindrome

dorso-spondilogena su processi degenerativi D6-D7 rispettivamente sospetto di

sindrome somatoforme. Una TAC coronarica del 16.10.2019 aveva escluso

cardiopatie. Un esame endoscopico del 05.11.2019 aveva evidenziato una gastrite

antrale erosiva congestizia su pregressa ulcera peptica. Unica terapia

farmacologica Zaldiar. Il Dr. __________ conclude: L’infortunio che si sarebbe

verificato all’inizio di settembre 2019 non ha comportato nessuna incapacità

lavorativa. Per le sole patologie somatiche l’assicurato è abile da subito

nella professione abituale. All’incarto, non vi sono documenti oggettivi

successivi con adeguata descrizione di status che dimostrino una situazione

diversa da quanto allora apprezzato dal Dr. __________.

Riguardo all’aspetto

psichico, questo nasce al momento della perizia fiduciaria del Dr. __________,

13.09.2019. In quel momento, anamnesi medica raccolta dal Dr. __________, non sono

noti disturbi psichiatrici e psicologici precedenti, l’assicurato non è mai

stato in cura da uno psichiatra, né ha mai assunto psicofarmaci, effettuato

degenze ospedaliere per patologie psichiatriche. Interessante notare che

l’assicurato riferisce di un infarto miocardico acuto circa 3 anni prima, di

cui non si ha nozione altrove. L’unico argomento che si ritrova in atti

successivi è una situazione familiare stressante. L’assicurato afferma che il

padre sarebbe deceduto per un tumore nel 1990 mentre all’arrivo in Svizzera

egli avrebbe dichiarato che il genitore era scomparso durante la guerra __________

durata dal 1980 al 1988. L’assicurato farà poi (in base agli atti a

disposizione) vari riferimenti all’essere affetto da un tumore al cervello o ai

reni o al sangue, fatti privi di fondamento (si vedano al riguardo gli esami

ematochimici eseguiti al momento della carcerazione privi di rilevanza

patologica). Il Dr. __________ non poteva conoscere fatti acclarati in seguito.

Egli conclude che: qualora i disturbi fisici non avessero una componente

organica, di cui per competenza non posso avere certezza, sarebbe anche

possibile porre una diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD

10: F45.4): appare ragionevolmente proponibile un tentativo di ripresa

dell’attività lavorativa nel proprio lavoro al 50% entro fine dicembre 2019 e,

stante un decorso positivo, al 100% entro fine gennaio 2020.

Atto successivo è un

certificato della Dr.ssa __________ che vede l’assicurato il 02.12.2019,

21.12.2019 e 07.01.2019: la Dr.ssa __________ il 13.01.2020 chiede di

prolungare la IL 100% fino a fine gennaio e da febbraio IL 50%. Fino al

19.04.2021 non giungono ad __________ altri atti medici da psichiatri. Il Dr. __________

nel certificato del 19.04.2021 afferma che l’assicurato è in sua cura dal

11.02.2021 per stato depressivo di gravità media, s. somatoforme da dolore

persistente (F45.4), problemi legati alla cerchia famigliare e all’ambiente

sociale; IL 100%. Dal profilo psicofarmacologico, Duloxetina caps. 60 mg

1-0-0-0 (mai ritirato in farmacia in base alla documentazione), il tentativo di

introdurre un neurolettico (Quetiapina basso dosata), per migliorare la qualità

del sonno è stato immediatamente sospeso “mi faceva quasi venire un infarto”

(una confezione di Sequase 25 mg 60 pce è ritirata il 02.04.2021). È evidente

che l’assicurato non ha mai assunto Duloxetina.

In data 12.05.2021, nel

rapporto medico AI, il Dr. __________ diagnostica sindrome depressiva

ricorrente episodio di media gravità in attenuazione (poco credibile un

miglioramento in assenza di trattamento medicamentoso), conferma IL 100%. In

entrambi i rapporti, in gran parte identici, lo psichiatra si sofferma su

aspetti soggettivi come limitazioni funzionali alle mani, incompatibili, se

vere, con la guida, idee pessimistiche, frustrazione per il declino della sua

salute, affermazioni soggettive così come la patologia psichica della moglie.

La diagnosi di depressione ricorrente è verosimilmente mutata dal rapporto

d’uscita dalla Clinica __________, ricovero dal 12.03.2021 al 25.03.2021: nel

rapporto non si fa alcun riferimento concreto ad almeno un pregresso episodio

depressivo per giustificare la diagnosi di depressione ricorrente. Tra i

medicamenti alla dimissione compare Vimovo, antinfiammatorio ritirato più volte

così come lo Zaldiar. La Duloxetina (antidepressivo) non è stata poi ritirata.

Cosentyx è un medicamento specifico per la psoriasi, costantemente assunto, con

beneficio, in base anche ai rapporti del Dr. __________. È molto improbabile che

uno stato depressivo di media gravità porto ad un miglioramento molto

significativo in 13 giorni con umore in netto miglioramento, ridotta tensione

endopsichica alle dimissioni, anzi sembra che il miglioramento sia avvenuto in

pochi giorni in quanto gli psichiatri, Dr. __________, Dr. __________ e Dr.ssa __________,

scrivono di una seconda parte della degenza in cui l’umore era in netto

miglioramento. Dagli atti raccolti in sede penali, sono evidenzi le capacità

manipolatorie dell’assicurato, il quale in varie occasioni si è presentato come

in fin di vita e convincendo di questo il proprio interlocutore, ad esempio il

Sig. __________ che gli ha posato i vetri scuri sulla vettura e il Sig. __________

che gli ha venduto un’auto.

In conclusione, gli atti non

presentano alcun elemento a favore di una psicopatologia con influsso sulla

capacità lavorativa presente o pregressa mentre, in ambito somatico, sono

valevoli le conclusioni del Dr. __________, in assenza di documenti che

dimostrino in modo oggettivo qualsiasi modificazione successiva significativa.

Per quanto concerne il

ritiro costante di Tramadolo, medicamento oppiaceo, devo rilevare che i test

eseguiti al momento dell’arresto sono risultati negativi per droghe, incluso

oppiacei. È inverosimile che, a fronte di un ritiro massivo, i valori nelle

urine fossero nulli il 20.09.2022. È quindi verosimile che anche questo

medicamento, per quanto ritirato in farmacia, non sia mai stato assunto.

Alle domande:

1.

La nuova documentazione acquisita (in particolare gli atti penali

e il rimborso delle spese di Cassa malati) permettono di modificare le

conclusioni del RAF del 18.05.2021=

Il RAF era stato redatto sulla base di

informazioni incomplete; da quanto acclarato in seguito, è giustificabile IL

100% dal 29.07.2019 al 07.10.2019 per motivi somatici in ogni attività,

capacità completa dal 08.10.2019. Non è oggettivata alcuna patologia psichica

presente o pregressa con o senza influsso sulla capacità lavorativa.

2.

Nell’eventualità di uno stato di salute invariato, si chiede di

specificare in modo chiaro ed esaustivo perché lo stato di fatto esaminato in

precedenza è ritenuto erroneo. L’errata valutazione è dovuta al comportamento

adottato dall’assicurato oppure trattasi di un avvenuto adattamento alle limitazioni

funzionali che ha comunque permesso all’assicurato di migliorare la sua

capacità al lavoro (se sì, da quando)?

Il comportamento manipolatorio dell’assicurato

ha portato i curanti, in particolare psichiatri, a giungere a conclusioni

erronee sullo stato di salute dell’assicurato.

3.

Nel caso in cui ci si trova confrontati con uno stato di salute

migliorato, si prega di indicare in che cosa consiste la modifica dello stato

di salute dell’assicurato e da quando la stessa è intervenuta. Il mancato

rilevamento del miglioramento è dovuto a simulazione, rispettivamente

aggravamento volontario dei sintomi?

Non concerne, in quanto non si è mai verificata

una patologia psichica mentre lo stato somatico è stabile da tempo.” (doc. 83

incarto AI).

Con

progetto di decisione del 1. marzo 2023 l’Ufficio AI ha prospettato, a fronte

di quanto esposto sopra ed in via di revisione processuale (art. 53 cpv. 1

LPGA), l'annullamento della decisione del 27 agosto 2021 con contestuale

rifiuto della domanda di prestazioni del 21 aprile 2020 ed una successiva

separata decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite

(doc. 86 incarto AI).

Con

osservazioni del 3 e del 17 aprile 2023 l’assicurato ha chiesto la sospensione

della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale,

contestando cautelativamente le conclusioni dell’Ufficio AI desunte dalla

disamina dell’incarto penale, allegando i rapporti medici del 14 novembre 2022

e del 17 gennaio 2023 della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________

(specialiste in psichiatria e psicoterapia) e chiedendo all’Ufficio AI di “completare

il dossier acquisendo da parte del personale medico delle Strutture carcerarie

cantonali (dr.ssa __________ e dr.ssa __________), della __________ di __________

e dell’Ospedale __________ di __________ […] la documentazione medica

atta ad accertare lo stato di salute dell’assicurato e, conseguentemente, le

sue effettive limitazioni dal profilo professionale” (docc. 92 e 93 incarto

AI).

Conformemente

alle richieste dell’assicurato, l’Ufficio AI ha acquisito la documentazione

medica dalla dr.ssa __________, dall’Ospedale __________ di __________ e dalla

Clinica __________ di __________ (docc. 94-98, 100 e 101 incarto AI), chiedendo

al medico SMR di determinarsi in proposito (doc. 102 incarto AI).

Con

annotazione SMR del 27 luglio 2023 il dr. __________ si è così determinato

sulla nuova refertazione (doc. 103 incarto AI):

" Ho preso visione di copiosa documentazione riguardante

due ricoveri in __________ rispettivamente varie indagini cliniche, in buona

parte concernenti crisi epilettiche per le quali non è stata riscontrata una

chiara causa organica rispettivamente un substrato psicopatologico. Da un esame

accurato degli atti, in particolare della lettera d’uscita dalla __________ del

19.05.2023, le crisi epilettiche appaiono palesarsi più come agiti

eteroaggressivi avvenuti in momenti specifici, in questo caso dopo la condanna

e decreto di espulsione dalla Svizzera. In precedenza, l’assicurato era stato

ricoverato in novembre 2022, dopo accertamenti all’ospedale __________ di __________

in seguito a tentativo anticonservativo tramite impiccagione, avvenuto dopo che

lo stesso avrebbe allertato gli agenti di custodia carceraria.

Ho inoltre preso posizione

della lista di diagnosi e terapia inviata il 17.07.2023. Le osservazioni

presentate dall’avv. RA 1 il 04.04.2023 rispettivamente il 16.04.2023 non

presentano nuove informazioni mediche rispettivamente non rendono verosimile

uno stato valetudinario oggettivamente diverso rispetto a quanto verificato in

sede SMR. In conclusione, l’attuale documentazione non porta elementi atti a

modificare la mia precedente presa di posizione del 24.02.2023 rispettivamente

non dimostra un’eventuale inabilità lavorativa per motivi somatici, mentre in

ambito psichiatrico conferma il comportamento manipolatorio dell’assicurato e

non giustifica inabilità lavorativa in genere.”

Con

decisione dell’11 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 1.

marzo 2023, annullando la decisione del 27 agosto 2021, rifiutando la domanda

di prestazioni del 21 aprile 2020, prospettando un ordine di restituzione –

tramite decisione separata – delle prestazioni indebitamente percepite e

togliendo l’effetto sospensivo all’eventuale impugnativa.

Per

quanto concerne le osservazioni al progetto, l’amministrazione ha comunicato di

aver sottoposto tutta la refertazione medica acquisita al medico SMR,

includendo la presa di posizione del 27 luglio 2023 di quest’ultimo ed

evidenziando come la decisione amministrativa è stata resa indipendentemente

dall’esito della procedura penale, non ravvisando motivi per attendere l’esito

della stessa (doc. 104 incarto AI).

1.5. L’assicurato,

rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione dell’11 agosto 2023, postulando in via preliminare il ripristino

dell’effetto sospensivo e, nel merito, l’annullamento.

Ha

pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio.

Motiva

la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo sostenendo che, visto il

prospettato ordine di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite e

trovandosi lui in carcere, non potrebbe procurarsi i mezzi per rifondere

l’importo ancora da definire, a cui verrebbero computati anche gli interessi a

far tempo dall’esigibilità del credito. In tal senso, egli sostiene che “l’amministrazione

non ha un vero interesse nel ricostituire la situazione giuridica

conforme, in quanto ad ogni modo l’UAI non sta versando in questo momento le

rendite d’invalidità e le prestazioni definite indebite dall’UAI non

raggiungono un valore che giustifichi tale onere […]”.

Censura

una grave violazione del diritto di essere sentito, con le seguenti

motivazioni.

Sostiene

che prima di procedere ad emanare la decisione dell’11 agosto 2023, l’Ufficio

AI avrebbe dovuto trasmettergli il rapporto SMR del 27 luglio 2023 per un

ulteriore scambio di scritti. “Con la mancata trasmissione […] del

rapporto […],

l’UAI ha precluso […] la possibilità di

esaminarlo ed eventualmente sottoporlo ad altro specialista per valutazione”,

ciò che gli “ha fatto perdere […] la possibilità di esprimersi sulla

completezza delle informazioni alla base della sua decisione […]”.

Adduce

altresì una carente (“troppo succinta”) spiegazione del medico SMR circa

Fatti

i motivi per i quali egli ha ritenuto irrilevante la refertazione medica

prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, circostanza che a mente

dell’insorgente “ha impedito di procedere ad un’analisi critica dei motivi a

sostegno della sua decisione, e con ciò impedito […] di presentare un

ricorso efficace”.

1.6. Con

scritto del 14 settembre 2023 il TCA ha chiesto al ricorrente di produrre il

certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione

attestante lo stato d’indigenza, avvertendolo sulle conseguenze in caso di

omissione.

1.7. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI si è opposta alla domanda di ripristino

dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata, il ricorrente essendo stato

condannato – in via definitiva a seguito del ritiro dell’appello – per “ottenimento

illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale ripetuto per avere nel

periodo 15 maggio 2020-30 settembre 2022 ripetutamente fornito informazioni

false e incomplete, sottaciuto fatti o in altro modo ingannato i dipendenti

dell’Ufficio AI e meglio, omesso di dichiarare il suo effettivo stato di salute

che gli permetteva di esercitare un’attività lucrativa, nonché le proprie

entrate finanziarie dovute all’attività illegale da lui messa in atto,

contestualmente egli è pure stato condannato a versare all’Ufficio AI CHF

73'250.00 […]”.

Contesta

inoltre la censura del ricorrente in punto all’asserita grave violazione del

diritto di essere sentito.

1.8. Con

scritto del 5 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto “una proroga di almeno

30 giorni”

per produrre il certificato municipale per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria, proroga concessa dal TCA con scritto del 9 ottobre

2023.

Il ricorrente non ha

prodotto il menzionato certificato.

1.9. Con

decreto del 12 ottobre 2023 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di

ripristino dell’effetto sospensivo (IX).

Questa decisione è

cresciuta incontestata in giudicato.

considerato in

diritto

in

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Con il

ricorso l’insorgente postula l’annullamento della decisione con cui

l’amministrazione ha riesaminato il diritto alla rendita, rimproverando

all’autorità intimata di aver violato il diritto di essere sentito.

2.3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto

d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008 consid. 4.2), dal diritto di essere

sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25

gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04

del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ATSG, in: RBS 2021, n. 1

e seg. ad art. 42 LPGA). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per

l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con

cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1;

STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007

consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti

hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite

prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui

violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere

dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390;

127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una

violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare

gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà

di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere

cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in

via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti

per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche

in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio

procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse

della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21

febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V

187 consid. 3d).

2.4. Con la

5a revisione dell’AI, invece dell’opposizione alla decisione formale è stata

introdotta l’attuale procedura – non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS

2023, n. 2 ad art. 57a LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16

marzo 2022 consid. 2.3).

Giusta

l’art. 57a LAI, l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un

preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla

soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione

prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato

ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (cpv. 1). Le

parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30

giorni (cpv. 3).

In

tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che

l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni

giuridiche.

Il

termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di

legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del

preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo

ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave

violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza

confrontarsi con la richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo

Considerandi

per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le

obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori

osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non

fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii

giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura

nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato

al 1° febbraio 2023).

L’amministrazione

deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di

assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e

l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in

modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e

procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente

limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre

nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o

considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI).

2.5

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente invoca una

violazione del diritto di essere sentito censurando un mancato secondo scambio

di scritti con contestuale trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 per

presa di posizione (cfr. infra consid. 2.5.1.) ed una carente motivazione circa

i motivi per cui la refertazione medica prodotta con le osservazioni è stata

considerata irrilevante (cfr. infra consid. 2.5.2.), circostanze, queste, che

gli avrebbero impedito di presentare un “ricorso efficace” alla luce di

informazioni mediche complete.

2.5.1

Venuto a

conoscenza della carcerazione preventiva dell’insorgente, l’Ufficio AI ha

esaminato l’incarto penale dal quale sono emerse attività – illecite e/o non

dichiarate – incompatibili con lo stato di salute precedentemente accertato.

L’amministrazione ha dunque sottoposto le risultanze penali al medico SMR il

quale, riesaminata con spirito critico tutta la precedente refertazione medica,

ha concluso, con annotazione del 24 febbraio 2023, che l’assicurato aveva

scientemente manipolato i medici e mentito all’Ufficio AI al fine di ottenere

illecitamente una rendita.

Sulla

scorta di quanto precede, l’Ufficio AI ha emanato il progetto di decisione del

1.

marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.4.), indicando i motivi del riesame e, in

ossequio ai combinati artt. 57a cpv. 1 e 3 LAI e 42 LPGA, informando della

possibilità di presentare osservazioni al progetto di decisione, di chiedere

tempestivamente informazioni complementari, rispettivamente di richiedere

tempestivamente una proroga per presentare ulteriore documentazione (doc. 86,

pagg. 298 in initio, 300-302 incarto AI).

L’insorgente

ha presentato le osservazioni del 3 e 17 aprile 2023 con le quali, oltre alla

sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale,

ha prudenzialmente contestato le conclusioni di cui all’annotazione SMR del 24

febbraio 2023, producendo refertazione medica in tal senso e chiedendo

all’amministrazione l’assunzione agli atti della documentazione dei medici

delle strutture carcerarie, della __________ di __________ e dell’Ospedale __________

di __________ (cfr. supra consid. 1.4.).

L’amministrazione

ha proceduto come auspicato dall’insorgente e, pervenuta la documentazione

medica richiesta, l’ha annessa agli atti e sottoposta al medico SMR per presa

di posizione. Quest’ultimo ha valutato la nuova refertazione, non ritenendola

sufficiente per modificare la valutazione del 24 febbraio 2023 (rapporto SMR

del 27 luglio 2023; cfr. supra consid. 1.4.).

Conseguentemente,

con decisione dell’11 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso.

Nelle motivazioni della decisione, oltre a quanto emerso dall’incarto penale,

l’amministrazione ha ribadito quanto accertato dal medico SMR nell’annotazione

del 24 febbraio 2023 (doc. 104, pag. 443 incarto AI), mentre per quanto

concerne le osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, l’Ufficio AI

ha riportato il tenore del rapporto SMR del 27 luglio 2023, la nuova

refertazione prodotta dall’insorgente, rispettivamente acquisita agli atti risultando

inconferente (doc. 104, pag. 444 incarto AI).

Ricapitolato

l’iter amministrativo, questo Giudice non ravvisa alcuna criticità in punto al

diritto di essere sentito (cfr. supra consid. 2.3.) o alla procedura di

preavviso (cfr. supra consid. 2.4.). In particolare – e contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente – la procedura di preavviso non prevede un automatico

secondo scambio di scritti, ragione per cui l’amministrazione non era tenuta a

procedere come auspicato dall’insorgente, ossia sottoponendogli il rapporto SMR

del 27 luglio 2023. Tanto più che il ricorrente non aveva neppure manifestato

la volontà di produrre ulteriore refertazione medica. In tale contesto, è

opportuno ricordare, oltre al principio di celerità valido nelle assicurazioni

sociali (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), che lo scopo della procedura di

preavviso è quello di poter intavolare una “unkomplizierte Diskussion des

Sachverhalts […] und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den

Versicherten verbessern” (DTF 134 V 97 consid. 2.7. con riferimenti), il

preavviso non esplicando gli stessi effetti della decisione formale sotto il

profilo procedurale.

Ma

anche se, per ipotesi di lavoro, si ammettesse una violazione del diritto di

essere sentito a motivo della mancata trasmissione del rapporto SMR del 27

luglio 2023 al ricorrente, essa non sarebbe certamente da qualificare come

grave e ancor meno come insanabile. Infatti, l’insorgente, per sua stessa

ammissione, ha avuto a disposizione l’intero dossier aggiornato (doc. 106

incarto AI), potendo impugnare presso il TCA – autorità giudiziaria che gode di

pieno potere cognitivo (cfr. supra consid. 2.3. e STF 8C_923/2011 del 28 giugno

2012.

consid. 2.3.) – la contestata decisione, come è avvenuto. Il fatto che

egli si sia limitato a contestare aspetti di carattere puramente procedurale è

irrilevante in quanto tutti gli elementi a fondamento della decisione impugnata

gli erano noti, a prescindere dalla bontà degli stessi.

Pertanto,

la censura del ricorrente risulta inconferente.

2.5.2

Il

ricorrente sostiene che la presa di posizione del medico SMR sulla nuova

refertazione acquisita agli atti sia troppo succinta e superficiale.

A

torto.

Come

diffusamente illustrato, il medico SMR ha vagliato tutta la copiosa

refertazione medica acquisita agli atti contestualmente alle osservazioni al

preavviso, concludendo, quale specialista in psichiatria e psicoterapia, che la

stessa non permettesse una valutazione diversa rispetto alla sua precedente

valutazione (annotazione SMR del 24 febbraio 2023). Visto il tenore delle due

prese di posizione del medico SMR (cfr. supra consid. 2.4.) questo Giudice non

può certo condividere la critica del ricorrente – peraltro avanzata da un

profano in materia – rivolta al medico SMR di superficialità. Va inoltre

precisato, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (V,

pag. 5), che il rapporto SMR del 27 luglio 2023 “non fa altro che esplicare

i motivi per cui la precedente valutazione, che di certo non può essere

ritenuta succinta e scarsamente motivata (e sulla quale, lo si ricorda, poggia

il provvedimento), trova completa conferma anche alla luce della documentazione

prodotta o

richiamata dal ricorrente.”.

In

sintesi, con la decisione impugnata l’insorgente è stato debitamente informato

sui motivi a fondamento della stessa. Il fatto che egli si sia limitato a

formulare censure di carattere procedurale e non di merito (ad esempio

rapportando le conclusioni del medico SMR con altre refertazioni di cui

all’incarto) risulta, lo si ribadisce (cfr. supra consid. 2.5.1. in fine),

irrilevante.

2.6

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.7

Come

accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’avv. RA 1 aveva formulato domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, senza tuttavia presentare il

certificato municipale richiestogli (cfr. supra consid. 1.8.).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno,

se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il

processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,

372.

consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie, oltre a non essere stato documentato e quindi provato lo

stato d’indigenza (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.), fa comunque difetto il

requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli

atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.5.1.-2.5.2., la

presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

In

tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve

essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti