32.2023.95
Ricorso contro decisione – in via di revisione – di rifiuto di prestazioni. UAI, venuto a conoscenza di attività illegali, risp. non dichiarate, incompatibili con lo stato valetudinario precedentemente accertato, ha a ragione deciso la precedente revisione della decisione di rendita
18 dicembre 2023Italiano29 min
condannato – in via definitiva a seguito del ritiro dell’appello – per “ottenimento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.95
JV/gm
Lugano
18 dicembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell’11 agosto 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1977 e da ultimo attivo quale operatore ecologico, il 21/23 aprile
2020 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa
completa dal 29 luglio 2019 a causa di “Forte manifestazione di Psoriasi
volgare e palmo plantare con componente tilotica-ragadiforme
invalidante”
(docc. 1 e 2 incarto AI).
Richiamato
l’incarto dall’assicurazione d’indennità giornaliera per malattia (docc. 5, 15
e 22 incarto AI), i questionari dai datori di lavoro (docc. 8 e 9 incarto AI)
ed il curriculum vitae (doc. 13 incarto AI), svolto il colloquio d’accertamento
(doc. 10 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR (doc. 23
incarto AI).
Quest’ultimo
ha allestito il rapporto finale SMR del 4 novembre 2020 (doc. 24 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"2.1 Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL)
COD. infermità 721 Danno
funz.10
Psoriasi volgare e palmo platare con componente
tilotica-ragadiforme
Sindrome da disadattamento con reazione mista
ansiosa depressiva (ICD10 F 43.22)
Stato dopo contusione tronco settembre 2019
senza postumi
2.2 Diagnosi senza ripercussione
sulla CL
Gastrite antrale”
e
rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi
d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguata**
Periodi
Documentazione
100
100
29.07.2019-31.10.2020
100
0
01.11.2020-continua
Perizia 20.11.2019 e 11.11.2019
* incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa stazionaria
**
incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa favorevole.
1.2. Con
rapporto finale del 20 novembre 2020 il consulente SIP riteneva l’assicurato
autonomamente reintegrabile nel ciclo produttivo, rilevando un ampio ventaglio
di attività adeguate al suo stato valetudinario e chiudendo quindi il mandato
(doc. 26 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 26 novembre 2020 l’Ufficio AI aveva prospettato
l’attribuzione di una rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1.
luglio 2020 (termine dell’anno d’attesa) al 31 gennaio 2021 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute), con versamento dal 1. ottobre 2020, trattandosi
di una domanda tardiva (doc. 28 incarto AI).
Con
osservazioni del 14 gennaio 2021 l’assicurato ha contestato il preavviso (doc.
35 incarto AI), producendo in corso d’istruttoria della voluminosa refertazione
medica (docc. 35-46 incarto AI), sottoposta al medico SMR. Quest’ultimo,
vagliata la nuova refertazione, ha allestito il rapporto del 18 maggio 2021,
presumibilmente in sostituzione di quello del 4 novembre 2020.
Poste
le seguenti diagnosi:
"2.1 Diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa (CL)
COD. infermità 642 Danno
funz.10
Disturbo depressivo ricorrente, episodio di
media gravità in atto (ICD10 F33.1)
Sindrome spondilovertebrale con anterolistesi
L5-S1 su spondilosi istmica bilaterale, stenosi foraminale con impingement
radice L5. Spondilosi marginale anteriore a ponte a D6-D7.
Nefrolitiasi bilaterale a stampo con recente
episodio di colica renale destra, posa di catetere doppio J, MPNL (08.10.2020).
Grave forma di psoriasi volgare e palmo platare
con componente tilotica-ragadiforme con in parte artropatia psoriasica.
Sindrome da disadattamento con reazione mista
ansiosa depressiva (ICD10 F 43.22)
Stato dopo contusione tronco settembre 2019
senza postumi
2.2 Diagnosi senza ripercussione
sulla CL
Gastrite antrale in stato dopo ulcera peptica
Iperplasia prostatica incipiente
Sospetta sindrome da dolore somatoforme in
accertamento
Stato dopo toracalgia non di origine cardiaca
Lieve ectasia del bulbo aortico (30.09.2019)
Ipertensione arteriosa birderline
Steatosi epatica di grado iniziale
Problemi connessi a difficoltà di orientamento
del proprio modo di vita (Z73)”
e non
ravvisando limiti funzionali, il medico SMR ha accertato il seguente periodo
d’incapacità lavorativa:
% IL in att. abituale*
% IL in att. adeguata**
Periodi
Documentazione
100
100
29.07.2019-continua
GED 17.05.2021 (dr. med __________ e rapporto clinica
__________)
* incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa stazionaria
**
incidenza sulla presenza con prognosi lavorativa incerta.
Con
progetto di decisione del 25 maggio 2021, annullando e sostituendo quello del
26 novembre 2020, l’Ufficio AI aveva prospettato l’attribuzione di una rendita
intera dal 1. luglio 2020 e continua con versamento dal 1. ottobre 2020 (doc.
50 incarto AI).
Con
decisione del 27 agosto 2021 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 25
maggio 2021 (docc. 54, 58 e 59 incarto AI).
Questa decisione è
cresciuta in giudicato.
1.4. Nell’agosto
2022, contestualmente alla revisione del diritto alla rendita,
l’amministrazione è venuta a sapere che l’assicurato era stato posto in
carcerazione preventiva (docc. 63 e 64 incarto AI).
Esaminato
l’incarto penale (__________) dal quale è emerso che l’assicurato, nonostante
la situazione valetudinaria e l’incapacità lavorativa accertata nel rapporto
SMR del 18 maggio 2021, aveva almeno dal 6 luglio al 20 settembre 2022 pressoché
quotidianamente trasportato in auto dei clandestini (241 clandestini in 84
occasioni provate) all’estero in cambio di denaro, avviato un’attività di
compravendita di veicoli usati, aiutato la moglie nei lavori di portineria
(almeno da gennaio 2022) e svolto per almeno due anni l’attività di tuttofare
in cambio di denaro, l’Ufficio AI ha sottoposto tali elementi al medico SMR,
chiedendogli se fossero idonei a modificare le conclusioni del rapporto del 18
maggio 2021 (doc. 79 incarto AI).
Il
medico SMR dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha
allestito la seguente annotazione del 24 febbraio 2023:
" Ho proceduto ad una lettura critica degli atti medici
all’incarto. Premetto che l’assicurato appare assiduo nel curare le patologie
somatiche cioè psoriasi e calcolosi renale con presa regolare dei relativi
medicamenti. Tali patologie non hanno mai comportato di per sé inabilità
lavorativa di lunga durata: di veda al riguardo la valutazione fiduciaria del
Dr. __________ del 06.09.2019 che concludeva: a causa di malattia, l’assicurato
è inabile al lavoro dal 29.07.19. Tenuto conto della professione svolta,
l’incapacità lavorativa completa è giustificata sino a fine del corrente mese,
per permettere un ulteriore miglioramento delle lesioni cutanee ancora
globalmente presenti. Se il decorso sarà regolare, da inizio ottobre 2019
l’assicurato potrà lavorare normalmente. Il Dr. __________ rivede l’assicurato
per __________ il 11.11.2019: emerge una storia di dolori toracici che
l’assicurato descrive al Dr. __________ come conseguenza di una caduta mentre
al PS dell’Ospedale __________ di __________ il 19.09.2019 erano stati trattati
come somatizzazione di stress psichico. Era seguita una degenza alla Clinica __________
dal 27.09 al 02.10.2019 dove era stata diagnosticata una sindrome
dorso-spondilogena su processi degenerativi D6-D7 rispettivamente sospetto di
sindrome somatoforme. Una TAC coronarica del 16.10.2019 aveva escluso
cardiopatie. Un esame endoscopico del 05.11.2019 aveva evidenziato una gastrite
antrale erosiva congestizia su pregressa ulcera peptica. Unica terapia
farmacologica Zaldiar. Il Dr. __________ conclude: L’infortunio che si sarebbe
verificato all’inizio di settembre 2019 non ha comportato nessuna incapacità
lavorativa. Per le sole patologie somatiche l’assicurato è abile da subito
nella professione abituale. All’incarto, non vi sono documenti oggettivi
successivi con adeguata descrizione di status che dimostrino una situazione
diversa da quanto allora apprezzato dal Dr. __________.
Riguardo all’aspetto
psichico, questo nasce al momento della perizia fiduciaria del Dr. __________,
13.09.2019. In quel momento, anamnesi medica raccolta dal Dr. __________, non sono
noti disturbi psichiatrici e psicologici precedenti, l’assicurato non è mai
stato in cura da uno psichiatra, né ha mai assunto psicofarmaci, effettuato
degenze ospedaliere per patologie psichiatriche. Interessante notare che
l’assicurato riferisce di un infarto miocardico acuto circa 3 anni prima, di
cui non si ha nozione altrove. L’unico argomento che si ritrova in atti
successivi è una situazione familiare stressante. L’assicurato afferma che il
padre sarebbe deceduto per un tumore nel 1990 mentre all’arrivo in Svizzera
egli avrebbe dichiarato che il genitore era scomparso durante la guerra __________
durata dal 1980 al 1988. L’assicurato farà poi (in base agli atti a
disposizione) vari riferimenti all’essere affetto da un tumore al cervello o ai
reni o al sangue, fatti privi di fondamento (si vedano al riguardo gli esami
ematochimici eseguiti al momento della carcerazione privi di rilevanza
patologica). Il Dr. __________ non poteva conoscere fatti acclarati in seguito.
Egli conclude che: qualora i disturbi fisici non avessero una componente
organica, di cui per competenza non posso avere certezza, sarebbe anche
possibile porre una diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD
10: F45.4): appare ragionevolmente proponibile un tentativo di ripresa
dell’attività lavorativa nel proprio lavoro al 50% entro fine dicembre 2019 e,
stante un decorso positivo, al 100% entro fine gennaio 2020.
Atto successivo è un
certificato della Dr.ssa __________ che vede l’assicurato il 02.12.2019,
21.12.2019 e 07.01.2019: la Dr.ssa __________ il 13.01.2020 chiede di
prolungare la IL 100% fino a fine gennaio e da febbraio IL 50%. Fino al
19.04.2021 non giungono ad __________ altri atti medici da psichiatri. Il Dr. __________
nel certificato del 19.04.2021 afferma che l’assicurato è in sua cura dal
11.02.2021 per stato depressivo di gravità media, s. somatoforme da dolore
persistente (F45.4), problemi legati alla cerchia famigliare e all’ambiente
sociale; IL 100%. Dal profilo psicofarmacologico, Duloxetina caps. 60 mg
1-0-0-0 (mai ritirato in farmacia in base alla documentazione), il tentativo di
introdurre un neurolettico (Quetiapina basso dosata), per migliorare la qualità
del sonno è stato immediatamente sospeso “mi faceva quasi venire un infarto”
(una confezione di Sequase 25 mg 60 pce è ritirata il 02.04.2021). È evidente
che l’assicurato non ha mai assunto Duloxetina.
In data 12.05.2021, nel
rapporto medico AI, il Dr. __________ diagnostica sindrome depressiva
ricorrente episodio di media gravità in attenuazione (poco credibile un
miglioramento in assenza di trattamento medicamentoso), conferma IL 100%. In
entrambi i rapporti, in gran parte identici, lo psichiatra si sofferma su
aspetti soggettivi come limitazioni funzionali alle mani, incompatibili, se
vere, con la guida, idee pessimistiche, frustrazione per il declino della sua
salute, affermazioni soggettive così come la patologia psichica della moglie.
La diagnosi di depressione ricorrente è verosimilmente mutata dal rapporto
d’uscita dalla Clinica __________, ricovero dal 12.03.2021 al 25.03.2021: nel
rapporto non si fa alcun riferimento concreto ad almeno un pregresso episodio
depressivo per giustificare la diagnosi di depressione ricorrente. Tra i
medicamenti alla dimissione compare Vimovo, antinfiammatorio ritirato più volte
così come lo Zaldiar. La Duloxetina (antidepressivo) non è stata poi ritirata.
Cosentyx è un medicamento specifico per la psoriasi, costantemente assunto, con
beneficio, in base anche ai rapporti del Dr. __________. È molto improbabile che
uno stato depressivo di media gravità porto ad un miglioramento molto
significativo in 13 giorni con umore in netto miglioramento, ridotta tensione
endopsichica alle dimissioni, anzi sembra che il miglioramento sia avvenuto in
pochi giorni in quanto gli psichiatri, Dr. __________, Dr. __________ e Dr.ssa __________,
scrivono di una seconda parte della degenza in cui l’umore era in netto
miglioramento. Dagli atti raccolti in sede penali, sono evidenzi le capacità
manipolatorie dell’assicurato, il quale in varie occasioni si è presentato come
in fin di vita e convincendo di questo il proprio interlocutore, ad esempio il
Sig. __________ che gli ha posato i vetri scuri sulla vettura e il Sig. __________
che gli ha venduto un’auto.
In conclusione, gli atti non
presentano alcun elemento a favore di una psicopatologia con influsso sulla
capacità lavorativa presente o pregressa mentre, in ambito somatico, sono
valevoli le conclusioni del Dr. __________, in assenza di documenti che
dimostrino in modo oggettivo qualsiasi modificazione successiva significativa.
Per quanto concerne il
ritiro costante di Tramadolo, medicamento oppiaceo, devo rilevare che i test
eseguiti al momento dell’arresto sono risultati negativi per droghe, incluso
oppiacei. È inverosimile che, a fronte di un ritiro massivo, i valori nelle
urine fossero nulli il 20.09.2022. È quindi verosimile che anche questo
medicamento, per quanto ritirato in farmacia, non sia mai stato assunto.
Alle domande:
1.
La nuova documentazione acquisita (in particolare gli atti penali
e il rimborso delle spese di Cassa malati) permettono di modificare le
conclusioni del RAF del 18.05.2021=
Il RAF era stato redatto sulla base di
informazioni incomplete; da quanto acclarato in seguito, è giustificabile IL
100% dal 29.07.2019 al 07.10.2019 per motivi somatici in ogni attività,
capacità completa dal 08.10.2019. Non è oggettivata alcuna patologia psichica
presente o pregressa con o senza influsso sulla capacità lavorativa.
2.
Nell’eventualità di uno stato di salute invariato, si chiede di
specificare in modo chiaro ed esaustivo perché lo stato di fatto esaminato in
precedenza è ritenuto erroneo. L’errata valutazione è dovuta al comportamento
adottato dall’assicurato oppure trattasi di un avvenuto adattamento alle limitazioni
funzionali che ha comunque permesso all’assicurato di migliorare la sua
capacità al lavoro (se sì, da quando)?
Il comportamento manipolatorio dell’assicurato
ha portato i curanti, in particolare psichiatri, a giungere a conclusioni
erronee sullo stato di salute dell’assicurato.
3.
Nel caso in cui ci si trova confrontati con uno stato di salute
migliorato, si prega di indicare in che cosa consiste la modifica dello stato
di salute dell’assicurato e da quando la stessa è intervenuta. Il mancato
rilevamento del miglioramento è dovuto a simulazione, rispettivamente
aggravamento volontario dei sintomi?
Non concerne, in quanto non si è mai verificata
una patologia psichica mentre lo stato somatico è stabile da tempo.” (doc. 83
incarto AI).
Con
progetto di decisione del 1. marzo 2023 l’Ufficio AI ha prospettato, a fronte
di quanto esposto sopra ed in via di revisione processuale (art. 53 cpv. 1
LPGA), l'annullamento della decisione del 27 agosto 2021 con contestuale
rifiuto della domanda di prestazioni del 21 aprile 2020 ed una successiva
separata decisione di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite
(doc. 86 incarto AI).
Con
osservazioni del 3 e del 17 aprile 2023 l’assicurato ha chiesto la sospensione
della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale,
contestando cautelativamente le conclusioni dell’Ufficio AI desunte dalla
disamina dell’incarto penale, allegando i rapporti medici del 14 novembre 2022
e del 17 gennaio 2023 della dr.ssa __________ e della dr.ssa __________
(specialiste in psichiatria e psicoterapia) e chiedendo all’Ufficio AI di “completare
il dossier acquisendo da parte del personale medico delle Strutture carcerarie
cantonali (dr.ssa __________ e dr.ssa __________), della __________ di __________
e dell’Ospedale __________ di __________ […] la documentazione medica
atta ad accertare lo stato di salute dell’assicurato e, conseguentemente, le
sue effettive limitazioni dal profilo professionale” (docc. 92 e 93 incarto
AI).
Conformemente
alle richieste dell’assicurato, l’Ufficio AI ha acquisito la documentazione
medica dalla dr.ssa __________, dall’Ospedale __________ di __________ e dalla
Clinica __________ di __________ (docc. 94-98, 100 e 101 incarto AI), chiedendo
al medico SMR di determinarsi in proposito (doc. 102 incarto AI).
Con
annotazione SMR del 27 luglio 2023 il dr. __________ si è così determinato
sulla nuova refertazione (doc. 103 incarto AI):
" Ho preso visione di copiosa documentazione riguardante
due ricoveri in __________ rispettivamente varie indagini cliniche, in buona
parte concernenti crisi epilettiche per le quali non è stata riscontrata una
chiara causa organica rispettivamente un substrato psicopatologico. Da un esame
accurato degli atti, in particolare della lettera d’uscita dalla __________ del
19.05.2023, le crisi epilettiche appaiono palesarsi più come agiti
eteroaggressivi avvenuti in momenti specifici, in questo caso dopo la condanna
e decreto di espulsione dalla Svizzera. In precedenza, l’assicurato era stato
ricoverato in novembre 2022, dopo accertamenti all’ospedale __________ di __________
in seguito a tentativo anticonservativo tramite impiccagione, avvenuto dopo che
lo stesso avrebbe allertato gli agenti di custodia carceraria.
Ho inoltre preso posizione
della lista di diagnosi e terapia inviata il 17.07.2023. Le osservazioni
presentate dall’avv. RA 1 il 04.04.2023 rispettivamente il 16.04.2023 non
presentano nuove informazioni mediche rispettivamente non rendono verosimile
uno stato valetudinario oggettivamente diverso rispetto a quanto verificato in
sede SMR. In conclusione, l’attuale documentazione non porta elementi atti a
modificare la mia precedente presa di posizione del 24.02.2023 rispettivamente
non dimostra un’eventuale inabilità lavorativa per motivi somatici, mentre in
ambito psichiatrico conferma il comportamento manipolatorio dell’assicurato e
non giustifica inabilità lavorativa in genere.”
Con
decisione dell’11 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso del 1.
marzo 2023, annullando la decisione del 27 agosto 2021, rifiutando la domanda
di prestazioni del 21 aprile 2020, prospettando un ordine di restituzione –
tramite decisione separata – delle prestazioni indebitamente percepite e
togliendo l’effetto sospensivo all’eventuale impugnativa.
Per
quanto concerne le osservazioni al progetto, l’amministrazione ha comunicato di
aver sottoposto tutta la refertazione medica acquisita al medico SMR,
includendo la presa di posizione del 27 luglio 2023 di quest’ultimo ed
evidenziando come la decisione amministrativa è stata resa indipendentemente
dall’esito della procedura penale, non ravvisando motivi per attendere l’esito
della stessa (doc. 104 incarto AI).
1.5. L’assicurato,
rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione dell’11 agosto 2023, postulando in via preliminare il ripristino
dell’effetto sospensivo e, nel merito, l’annullamento.
Ha
pure chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio.
Motiva
la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo sostenendo che, visto il
prospettato ordine di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite e
trovandosi lui in carcere, non potrebbe procurarsi i mezzi per rifondere
l’importo ancora da definire, a cui verrebbero computati anche gli interessi a
far tempo dall’esigibilità del credito. In tal senso, egli sostiene che “l’amministrazione
non ha un vero interesse nel ricostituire la situazione giuridica
conforme, in quanto ad ogni modo l’UAI non sta versando in questo momento le
rendite d’invalidità e le prestazioni definite indebite dall’UAI non
raggiungono un valore che giustifichi tale onere […]”.
Censura
una grave violazione del diritto di essere sentito, con le seguenti
motivazioni.
Sostiene
che prima di procedere ad emanare la decisione dell’11 agosto 2023, l’Ufficio
AI avrebbe dovuto trasmettergli il rapporto SMR del 27 luglio 2023 per un
ulteriore scambio di scritti. “Con la mancata trasmissione […] del
rapporto […],
l’UAI ha precluso […] la possibilità di
esaminarlo ed eventualmente sottoporlo ad altro specialista per valutazione”,
ciò che gli “ha fatto perdere […] la possibilità di esprimersi sulla
completezza delle informazioni alla base della sua decisione […]”.
Adduce
altresì una carente (“troppo succinta”) spiegazione del medico SMR circa
Fatti
i motivi per i quali egli ha ritenuto irrilevante la refertazione medica
prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, circostanza che a mente
dell’insorgente “ha impedito di procedere ad un’analisi critica dei motivi a
sostegno della sua decisione, e con ciò impedito […] di presentare un
ricorso efficace”.
1.6. Con
scritto del 14 settembre 2023 il TCA ha chiesto al ricorrente di produrre il
certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria e la documentazione
attestante lo stato d’indigenza, avvertendolo sulle conseguenze in caso di
omissione.
1.7. Con la
risposta di causa l’Ufficio AI si è opposta alla domanda di ripristino
dell’effetto sospensivo alla decisione impugnata, il ricorrente essendo stato
condannato – in via definitiva a seguito del ritiro dell’appello – per “ottenimento
illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale ripetuto per avere nel
periodo 15 maggio 2020-30 settembre 2022 ripetutamente fornito informazioni
false e incomplete, sottaciuto fatti o in altro modo ingannato i dipendenti
dell’Ufficio AI e meglio, omesso di dichiarare il suo effettivo stato di salute
che gli permetteva di esercitare un’attività lucrativa, nonché le proprie
entrate finanziarie dovute all’attività illegale da lui messa in atto,
contestualmente egli è pure stato condannato a versare all’Ufficio AI CHF
73'250.00 […]”.
Contesta
inoltre la censura del ricorrente in punto all’asserita grave violazione del
diritto di essere sentito.
1.8. Con
scritto del 5 ottobre 2023 il ricorrente ha chiesto “una proroga di almeno
30 giorni”
per produrre il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, proroga concessa dal TCA con scritto del 9 ottobre
2023.
Il ricorrente non ha
prodotto il menzionato certificato.
1.9. Con
decreto del 12 ottobre 2023 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di
ripristino dell’effetto sospensivo (IX).
Questa decisione è
cresciuta incontestata in giudicato.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2. Con il
ricorso l’insorgente postula l’annullamento della decisione con cui
l’amministrazione ha riesaminato il diritto alla rendita, rimproverando
all’autorità intimata di aver violato il diritto di essere sentito.
2.3. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto
d'essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008 consid. 4.2), dal diritto di essere
sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25
gennaio 2013 consid. 6.3, H 156/05 del 16 gennaio 2007 consid. 5; STFA H 97/04
del 29 giugno 2006 consid. 3; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate; Forster, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur ATSG, in: RBS 2021, n. 1
e seg. ad art. 42 LPGA). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per
l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con
cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di
esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che
l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le
argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per
il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1;
STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017 consid. 2; U 397/05 del 24 gennaio 2007
consid. 3 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
ambito amministrativo va poi ricordato che, secondo l'art. 42 LPGA, le parti
hanno diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite
prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui
violazione implica l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere
dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390;
127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Ai sensi della giurisprudenza, una
violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare
gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà
di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di pieno potere
cognitivo. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in
via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). Da un rinvio degli atti
per garantire il diritto di essere sentito si può inoltre prescindere – anche
in caso di grave violazione – se il rinvio si esaurirebbe in un vuoto esercizio
procedurale e ritarderebbe inutilmente la procedura, in contrasto con l’interesse
della parte lesa ad ottenere un giudizio in tempi rapidi (STF 935/06 del 21
febbraio 2008 consid. 7.1 con riferimento a DTF 132 V 390 consid. 5.1, 116 V
187 consid. 3d).
2.4. Con la
5a revisione dell’AI, invece dell’opposizione alla decisione formale è stata
introdotta l’attuale procedura – non litigiosa (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung IVG, in: RBS
2023, n. 2 ad art. 57a LAI) – di preavviso (cfr. sul tema STCA 32.2022.8 del 16
marzo 2022 consid. 2.3).
Giusta
l’art. 57a LAI, l’ufficio AI comunica all’assicurato, per mezzo di un
preavviso, la decisione prevista in merito alla domanda di prestazione o alla
soppressione o riduzione della prestazione già assegnata, nonché la decisione
prevista in merito alla sospensione cautelare delle prestazioni. L’assicurato
ha il diritto di essere sentito conformemente all’art. 42 LPGA (cpv. 1). Le
parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30
giorni (cpv. 3).
In
tale contesto il diritto di essere sentito è garantito dal fatto che
l’assicurato può prendere posizione sia su questioni di fatto che su questioni
giuridiche.
Il
termine di trenta giorni per presentare obiezioni al preavviso è un termine di
legge non prorogabile. Tuttavia, se successivamente all’emanazione del
preavviso l’assicurato chiede entro i trenta giorni una proroga per sottoporlo
ad un rappresentante cognito in materia, l’amministrazione incorre in una grave
violazione del diritto di essere sentito se emana la decisione formale senza
confrontarsi con la richiesta di proroga. Per contro, non vi è alcun obbligo
Considerandi
per l’amministrazione di attendere di emanare la decisione formale se con le
obiezioni al preavviso l’assicurato non si è riservato di produrre ulteriori
osservazioni o non ha in altro modo dato ad intendere che le sue obiezioni non
fossero esaustive (Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 5 ad art. 57a LAI con rinvii
giurisprudenziali; cifra 6021 della Circolare sulla procedura
nell'assicurazione per l'invalidità (CPAI), versione del 1. gennaio 2022, stato
al 1° febbraio 2023).
L’amministrazione
deve confrontarsi in modo sufficiente con le domande, censure e richieste di
assunzione di prove tempestivamente presentate dall’assicurato. Il contenuto e
l’estensione di una motivazione sufficiente non possono essere determinati in
modo generale ma solo in relazione alla situazione materiale, probatoria e
procedurale del singolo caso. L’ufficio AI non può in ogni caso semplicemente
limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni dell’assicurato ma deve esporre
nella decisione formale i motivi per i quali esse non possono essere seguite o
considerate (Meyer/Reichmuth, op. cit. n. 6 ad art. 57a LAI).
2.5
Come
accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente invoca una
violazione del diritto di essere sentito censurando un mancato secondo scambio
di scritti con contestuale trasmissione del rapporto SMR del 27 luglio 2023 per
presa di posizione (cfr. infra consid. 2.5.1.) ed una carente motivazione circa
i motivi per cui la refertazione medica prodotta con le osservazioni è stata
considerata irrilevante (cfr. infra consid. 2.5.2.), circostanze, queste, che
gli avrebbero impedito di presentare un “ricorso efficace” alla luce di
informazioni mediche complete.
2.5.1
Venuto a
conoscenza della carcerazione preventiva dell’insorgente, l’Ufficio AI ha
esaminato l’incarto penale dal quale sono emerse attività – illecite e/o non
dichiarate – incompatibili con lo stato di salute precedentemente accertato.
L’amministrazione ha dunque sottoposto le risultanze penali al medico SMR il
quale, riesaminata con spirito critico tutta la precedente refertazione medica,
ha concluso, con annotazione del 24 febbraio 2023, che l’assicurato aveva
scientemente manipolato i medici e mentito all’Ufficio AI al fine di ottenere
illecitamente una rendita.
Sulla
scorta di quanto precede, l’Ufficio AI ha emanato il progetto di decisione del
1.
marzo 2023 (cfr. supra consid. 1.4.), indicando i motivi del riesame e, in
ossequio ai combinati artt. 57a cpv. 1 e 3 LAI e 42 LPGA, informando della
possibilità di presentare osservazioni al progetto di decisione, di chiedere
tempestivamente informazioni complementari, rispettivamente di richiedere
tempestivamente una proroga per presentare ulteriore documentazione (doc. 86,
pagg. 298 in initio, 300-302 incarto AI).
L’insorgente
ha presentato le osservazioni del 3 e 17 aprile 2023 con le quali, oltre alla
sospensione della procedura amministrativa in attesa dell’esito di quella penale,
ha prudenzialmente contestato le conclusioni di cui all’annotazione SMR del 24
febbraio 2023, producendo refertazione medica in tal senso e chiedendo
all’amministrazione l’assunzione agli atti della documentazione dei medici
delle strutture carcerarie, della __________ di __________ e dell’Ospedale __________
di __________ (cfr. supra consid. 1.4.).
L’amministrazione
ha proceduto come auspicato dall’insorgente e, pervenuta la documentazione
medica richiesta, l’ha annessa agli atti e sottoposta al medico SMR per presa
di posizione. Quest’ultimo ha valutato la nuova refertazione, non ritenendola
sufficiente per modificare la valutazione del 24 febbraio 2023 (rapporto SMR
del 27 luglio 2023; cfr. supra consid. 1.4.).
Conseguentemente,
con decisione dell’11 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso.
Nelle motivazioni della decisione, oltre a quanto emerso dall’incarto penale,
l’amministrazione ha ribadito quanto accertato dal medico SMR nell’annotazione
del 24 febbraio 2023 (doc. 104, pag. 443 incarto AI), mentre per quanto
concerne le osservazioni dell’assicurato al progetto di decisione, l’Ufficio AI
ha riportato il tenore del rapporto SMR del 27 luglio 2023, la nuova
refertazione prodotta dall’insorgente, rispettivamente acquisita agli atti risultando
inconferente (doc. 104, pag. 444 incarto AI).
Ricapitolato
l’iter amministrativo, questo Giudice non ravvisa alcuna criticità in punto al
diritto di essere sentito (cfr. supra consid. 2.3.) o alla procedura di
preavviso (cfr. supra consid. 2.4.). In particolare – e contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente – la procedura di preavviso non prevede un automatico
secondo scambio di scritti, ragione per cui l’amministrazione non era tenuta a
procedere come auspicato dall’insorgente, ossia sottoponendogli il rapporto SMR
del 27 luglio 2023. Tanto più che il ricorrente non aveva neppure manifestato
la volontà di produrre ulteriore refertazione medica. In tale contesto, è
opportuno ricordare, oltre al principio di celerità valido nelle assicurazioni
sociali (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), che lo scopo della procedura di
preavviso è quello di poter intavolare una “unkomplizierte Diskussion des
Sachverhalts […] und dadurch die Akzeptanz des Entscheids bei den
Versicherten verbessern” (DTF 134 V 97 consid. 2.7. con riferimenti), il
preavviso non esplicando gli stessi effetti della decisione formale sotto il
profilo procedurale.
Ma
anche se, per ipotesi di lavoro, si ammettesse una violazione del diritto di
essere sentito a motivo della mancata trasmissione del rapporto SMR del 27
luglio 2023 al ricorrente, essa non sarebbe certamente da qualificare come
grave e ancor meno come insanabile. Infatti, l’insorgente, per sua stessa
ammissione, ha avuto a disposizione l’intero dossier aggiornato (doc. 106
incarto AI), potendo impugnare presso il TCA – autorità giudiziaria che gode di
pieno potere cognitivo (cfr. supra consid. 2.3. e STF 8C_923/2011 del 28 giugno
2012.
consid. 2.3.) – la contestata decisione, come è avvenuto. Il fatto che
egli si sia limitato a contestare aspetti di carattere puramente procedurale è
irrilevante in quanto tutti gli elementi a fondamento della decisione impugnata
gli erano noti, a prescindere dalla bontà degli stessi.
Pertanto,
la censura del ricorrente risulta inconferente.
2.5.2
Il
ricorrente sostiene che la presa di posizione del medico SMR sulla nuova
refertazione acquisita agli atti sia troppo succinta e superficiale.
A
torto.
Come
diffusamente illustrato, il medico SMR ha vagliato tutta la copiosa
refertazione medica acquisita agli atti contestualmente alle osservazioni al
preavviso, concludendo, quale specialista in psichiatria e psicoterapia, che la
stessa non permettesse una valutazione diversa rispetto alla sua precedente
valutazione (annotazione SMR del 24 febbraio 2023). Visto il tenore delle due
prese di posizione del medico SMR (cfr. supra consid. 2.4.) questo Giudice non
può certo condividere la critica del ricorrente – peraltro avanzata da un
profano in materia – rivolta al medico SMR di superficialità. Va inoltre
precisato, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI nella risposta di causa (V,
pag. 5), che il rapporto SMR del 27 luglio 2023 “non fa altro che esplicare
i motivi per cui la precedente valutazione, che di certo non può essere
ritenuta succinta e scarsamente motivata (e sulla quale, lo si ricorda, poggia
il provvedimento), trova completa conferma anche alla luce della documentazione
prodotta o
richiamata dal ricorrente.”.
In
sintesi, con la decisione impugnata l’insorgente è stato debitamente informato
sui motivi a fondamento della stessa. Il fatto che egli si sia limitato a
formulare censure di carattere procedurale e non di merito (ad esempio
rapportando le conclusioni del medico SMR con altre refertazioni di cui
all’incarto) risulta, lo si ribadisce (cfr. supra consid. 2.5.1. in fine),
irrilevante.
2.6
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso
va integralmente respinto.
2.7
Come
accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’avv. RA 1 aveva formulato domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, senza tuttavia presentare il
certificato municipale richiestogli (cfr. supra consid. 1.8.).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno,
se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il
processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a,
372.
consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie, oltre a non essere stato documentato e quindi provato lo
stato d’indigenza (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.), fa comunque difetto il
requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli
atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.5.1.-2.5.2., la
presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.
In
tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve
essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti