32.2023.96
Ricorso (accolto) contro decisione di rifiuto di rendita. Adesione alla proposta dell’Ufficio AI di retrocessione degli atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici
22 novembre 2023Italiano16 min
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.96
FS
Lugano
22 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 agosto 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1985, da ultimo attivo quale aiuto piastrellista presso la __________, con
decisione 5 marzo 2014 dell’Ufficio AI, confermata il 27 novembre 2014 da
questo TCA, è stato posto a beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1.
giugno 2012 al 30 giugno 2013, mentre per il periodo successivo è stato
ritenuto un grado d’invalidità non pensionabile (docc. 76 e 84 incarto AI).
1.2.
L’11 settembre 2020 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di
prestazioni con cui ha addotto un’inabilità lavorativa del 100% dal mese di
ottobre/novembre 2010 (cfr. doc. 100 incarto AI) e a cui ha accluso, tra gli
altri, un’attestazione del curante dr. med. __________, il quale ha indicato un
peggioramento delle condizioni di salute dal mese di gennaio 2019 (cfr. doc. 89
incarto AI), attestando con “Rapporto medico: Integrazione
professionale/Rendita”
del 16 settembre 2020 un’incapacità
lavorativa totale da tale data (cfr. doc. 104 incarto AI).
1.3.
Esperita una perizia pluridisciplinare in ambito internistico,
psichiatrico, reumatologico e neurologico a cura del __________ (cfr. doc. 132
incarto AI), raccolto il rapporto finale SMR del 29 novembre 2022 (cfr. doc.
130 incarto AI) nonché l’annotazione 15 febbraio 2023 (cfr. doc. 137 incarto
AI), il 24 marzo 2023 l’Ufficio AI ha emanato un progetto di decisione tendente
al rifiuto del diritto ad una rendita d’invalidità, ritenendo che non vi fosse
stata una sostanziale e duratura modifica dello stato di salute rispetto alla
precedente decisione.
Con
osservazioni 23 aprile 2023, RI 1 ha avversato il surriferito progetto di
decisione contestando le risultanze della perizia pluridisciplinare del __________
(cfr. doc. 142 incarto AI), chiedendo all’amministrazione una rivalutazione
della documentazione medica agli atti, prevalendosi inoltre delle lettere
ambulatoriali e dei referti radiologici relativi alle consultazioni
neurochirurgiche svoltesi il 26 aprile 2023 ed il 24 maggio 2023 presso l’Ospedale
__________ (cfr. pagg. 526-529 incarto AI).
Preso atto
delle censure dell’assicurato, dopo aver sottoposto la nuova refertazione
medica al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto che dalla stessa risultasse una
situazione clinica invariata (cfr. doc. 151 incarto AI), con decisione 17
agosto 2023 l’amministrazione ha confermato la decisione di diniego del diritto
ad una rendita d’invalidità (cfr. doc. 152 incarto AI).
1.4.
Contro tale decisione s’aggrava al TCA RI 1, rappresentato dall’avv. RA
1 il quale, oltre a postulare l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una rendita intera d’invalidità, ista per la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Contesta in particolare
gli accertamenti medici posti alla base del querelato provvedimento,
evidenziandone la divergenza rispetto al peggioramento dello stato di salute
riscontrato dalla refertazione medica prodotta, la quale non sarebbe stata
considerata a sufficienza. A sostegno dell’asserito peggioramento produce i
referti medici 9 maggio 2023 del dr. med. __________ (doc. B) e 18 settembre
2023 del dr. med. __________ (doc. C).
1.5.
Con la risposta di causa l’amministrazione, con riferimento
all’annotazione del medico SMR 20 settembre 2023 dr. med. __________, chiede il
ritorno degli atti per espletare i necessari accertamenti medici ritenendo, in
considerazione del certificato medico 18 settembre 2023 del dr. med. __________
prodotto con il ricorso, di non poter escludere un peggioramento dello stato
psichico dell’insorgente.
1.6.
Con scritto 17 ottobre 2023, il patrocinatore dell’insorgente ha aderito
alla proposta di retrocessione degli atti formulata dall’Ufficio AI postulando
la concessione di un congruo importo di ripetibili e l’accollamento di tasse e
spese di giudizio all’amministrazione.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato l’11 settembre 2020.
Va innanzitutto rilevato che
il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema
di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e
valido da tale data, prevedono che:
"
Conformemente alle DT [Disposizioni
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art.
28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022”.
Nel caso
in esame con decisione 5 marzo 2014, confermata dal TCA il 27 novembre 2014, a RI
1 è stata concessa una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo dal
1. giugno 2012 al 30 giugno 2013 (cfr. supra consid. 1.1).
La
presente procedura porta sulla reiezione della nuova domanda di prestazioni
inoltrata dall’assicurato l’11 settembre 2020, in cui egli ha indicato
un’incapacità lavorativa dal “10/11 2010”, producendo inoltre dei
referti medici del proprio curante attestanti un’inabilità lavorativa completa
dal mese di gennaio 2019 (cfr. supra consid. 1.2). Pertanto, a prescindere dalla
questione a sapere se si tratti di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29
cpv. 1 LAI (nel qual caso il diritto alle prestazioni sarebbe nato al più
presto sei mesi dopo, ossia il 1. febbraio 2021 [per il calcolo vedasi ad
esempio la STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023 consid. 2.1 in fine]), il diritto
alle prestazioni d’invalidità sarebbe sorto al più tardi l’11 settembre 2021
(cfr. art. 28 LAI). Conseguentemente, sia l’invalidità che l’asserito diritto
alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021, sebbene la decisione
impugnata sia stata emanata il 17 agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.3)
Ne segue
che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre
2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d’invalidità di
cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico,
non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
Considerandi
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato
ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1
LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni
(art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora
TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006,
consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura
dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4
In
concreto, con il ricorso l’insorgente ha prodotto il certificato medico 9
maggio 2023 del proprio curante dr. med. __________, il quale si limita ad
attestare, senza alcuna specificazione, un’incapacità lavorativa completa dal
1.
maggio 2023 al 30 novembre 2023 (cfr. doc. B), e quello 18 settembre 2023
del proprio psichiatra curante dr. med. __________ dal seguente tenore:
"
Certifico che il paziente a margine
[RI 1, ndr] è seguito regolarmente presso il mio studio medico dal 16.01.2023 a
tuttora in seguito alla segnalazione del medico curante Dr. __________ FMH in
Medicina interna.
Egli già da tempo soffre di una sindrome di attacchi di
panico e importanti stati d’ansia, ragion per la quale viene seguito dal
sottoscritto ed è al beneficio di colloqui di sostegno ed una terapia
psicofarmacologica a base di Duloxetina 60 mg e Seresta 15 mg” (doc. C).
L’Ufficio AI
ha sottoposto tale nuova refertazione medica al vaglio del medico SMR il quale,
con annotazione 20 settembre 2023, riferendosi al certificato del dr. med. __________,
ha indicato che “in considerazione dell’attuale certificazione non è
possibile escludere un peggioramento dello stato psichico con influsso sulla
CL. Indicata una valutazione peritale di decorso a livello psichiatrico”.
Sulla base di tale valutazione, nella risposta di causa l’amministrazione ha
proposto a questo Tribunale di “retrocedere gli atti all’Ufficio AI del
Canton Ticino (UAI) al fine di espletare i necessari accertamenti medici
conformemente a quanto indicato dal SMR all’interno dell’annotazione 20
settembre 2023”.
Ritenuto che
l’accertamento della situazione valetudinaria dell’assicurato è condizione
imprescindibile per la graduazione dell’invalidità e, dunque, per l’eventuale
diritto dell’assicurato a prestazioni AI, questa Corte non ravvisa alcun motivo
per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella risposta di
causa e condivisa dal ricorrente.
In effetti, ricordato come per costante giurisprudenza
il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui
essa venne emanata – in concreto il 17 agosto 2023 – quando si ritenga che
fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi
di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione
resa (DTF 132 V 215, 130 V 138, 129 V 4 consid. 1.2), il rapporto del dr. med. __________,
prodotto dall’insorgente in sede ricorsuale, può essere preso in considerazione
poiché quanto descritto dallo psichiatra curante si riferisce anche alla
situazione valetudinaria antecedente all’emissione della decisione contestata. Precisamente,
avendo il dr. med. __________ indicato di seguire regolarmente l’assicurato per
una sindrome da attacchi di panico e importanti stati d’ansia dal 16 gennaio
2023, è ben possibile che al momento dell’emissione della decisione l’eventuale
peggioramento fosse durato tre mesi senza interruzione notevole ai sensi dell’art.
88a cpv. 2 OAI.
2.5
Secondo
l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio
2021.
ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria
dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA
nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al
tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6;
DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di
fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente,
patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1
lett. g LPGA), ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio
formulata nel ricorso (cfr. pro multis DTF 124 V 309 consid. 6 e STF
9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ La decisione
17 agosto 2023 dell’Ufficio AI è annullata.
§§ Gli atti sono
rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per
ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti