32.2023.97
Ragazzo affetto da disturbo dell’attenzione/iperattività nell’ambito di una sindrome ADHD. Ricorso (accolto) contro decisione di riconoscimento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado lieve. Rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti
15 aprile 2024Italiano56 min
dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.97
FS/gm
Lugano
15 aprile 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 16 agosto 2023
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato l’__________ 2015,
affetto da un disturbo dell’attenzione/iperattività nell’ambito di una sindrome
ADHD (diagnosi posta il 16 maggio 2022 dal dr. med. __________, FMH in
pediatria, doc. 5 incarto AI), il 28 marzo 2022 ha inoltrato, per il tramite
dei propri genitori, una domanda di provvedimenti sanitari dell’AI (doc. 2
incarto AI).
1.2. Con comunicazione 5 luglio 2022
l’Ufficio AI ha riconosciuto una garanzia per provvedimenti sanitari per la
cura dell’infermità congenita cifra 404 IC, fino al 31 maggio 2023 (doc. 10
incarto AI).
1.3. Il 29 agosto 2022, per il tramite
dei propri genitori, l’assicurato ha presentato sia una domanda di assegno per
grandi invalidi per minorenni, sia una domanda di contributo di assistenza (cfr.
docc. 13 e 15 incarto AI).
1.4. Dopo aver effettuato l’inchiesta a
domicilio (doc. 25 incarto AI), con progetto di decisione del 17 marzo 2023
l’Ufficio AI ha riconosciuto che il minore necessitasse di aiuto maggiore
rispetto ad un coetaneo per compiere tre atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi
da giugno 2018; lavarsi e andare in bagno da giugno 2021) riconoscendogli il
diritto ad un assegno per minorenni grandi invalidi di grado lieve da giugno
2022 (doc. 27 incarto AI).
1.5. A seguito delle osservazioni
presentate dai genitori, rappresentati da __________, con decisione 16 agosto
2023 l’Ufficio AI ha confermato il proprio preavviso (doc. 34 incarto AI). Con
decisione di medesima data anch’essa preavvisata il 17 marzo, l’Ufficio AI ha
riconosciuto all’assicurato il diritto ad un contributo per l’assistenza pari a
fr. 3'939.10 per anno civile a fare tempo dal 1. agosto 2022 (doc. 35 incarto
AI).
1.6. RI 1, rappresentato dai genitori,
patrocinati da RA 2, è insorto al TCA contro la decisione di riconoscimento di
diritto ad un assegno per minorenni grandi invalidi di grado lieve. Avvalendosi
di un certificato del dr. med. __________ e di un resoconto della colonia
estiva residenziale di __________ (__________), sostiene di necessitare
notevole e regolare aiuto da parte di terzi anche negli atti del mangiare,
spostarsi/mantenere i contatti sociali come pure di una sorveglianza personale
permanente. Rileva di dover assumere il medicamento metilfenidato il cui
effetto lo renderebbe più gestibile durante le ore scolastiche rispetto a
quelle serali in cui l’effetto del farmaco scema. In questo senso la
valutazione dell’atto di mangiare da parte dell’Ufficio AI si fonderebbe
unicamente sulla fascia di tempo in cui egli risulta mitigato dalla terapia
senza considerare la fascia oraria serale nel quale egli, oltre a compiere
l’atto in modo inusuale, necessita quotidianamente di un aiuto. Ciò varrebbe
anche per l’atto di spostarsi in cui l’assicurato, una volta terminato
l’effetto del farmaco, non sarebbe in grado di spostarsi all’esterno né di
gestire i contatti con i suoi coetanei e con gli adulti a causa dei suoi
impulsi. Quanto alla necessità di una sorveglianza personale permanente
l’assicurato sostiene di non poter mai essere lasciato da solo poiché, non
riconoscendo i pericoli né rispettando le regole, necessiterebbe di una
sorveglianza superiore alla norma al fine di evitare che metta in pericolo sé o
gli altri.
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio
AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, ove
occorra, nei considerandi di diritto.
1.8. Con osservazioni del 27 novembre
2023, l’insorgente ha confermato le proprie allegazioni ricorsuali prevalendosi
di un rapporto della psicologa e psicoterapeuta __________ (doc. VIII-1) e del
resoconto del centro extrascolastico __________ (doc. VIII-2).
1.9. Con scritto 12 dicembre 2023
l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la nuova refertazione alla valutazione
dell’operatore sociale __________ (doc. X-1), ha confermato la richiesta di
reiezione del ricorso.
1.10. Il 12 gennaio 2024 il ricorrente ha
reso ulteriormente posizione ribadendo le sue richieste ricorsuali.
1.11. Il 30 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha
ribadito la propria posizione.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del ricorso è unicamente il
riconoscimento di un assegno per grandi invalidi minorenni di grado lieve. Non
è invece stata contestata la decisione di concessione del contributo per
l’assistenza pari a fr. 3'939.10 per anno civile a fare tempo dal 1. agosto
2022.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione
contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande
invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo
permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli
atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato
che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto
diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento
degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo
sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).
Gli atti ordinari della vita sono
Fatti
i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):
-
vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo
ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);
-
alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);
-
mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,
ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda);
-
igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);
-
espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la
pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);
-
spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).
Per atti che permettono di
stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato
che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così
come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V
127).
2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande
invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in
Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.
La grande invalidità può
essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3
LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute
vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato
nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno
alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto
almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo
permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande
invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 5.
L'art. 37 cpv. 1 OAI
stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale.
Per il capoverso 2
dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3
OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se
l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita
di una sorveglianza personale permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1
OAI (sul tema cfr. STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 6.3.3.1),
esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne
non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a. non
può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non
può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori
casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Secondo l’art. 38 cpv. 3
OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle
situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le
attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di
protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.
Per quanto concerne i
minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior
bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita
rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.
Per determinare la grande
invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III
concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in
caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e
l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità
[CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1
(9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF
8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2.
L’art. 42bis LAI tratta
specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i
minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano
soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Secondo l’art. 42 cpv. 4
LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al
più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto
al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o
in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a
partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1
(ultima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima
frase nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se
l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un
anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso
3.
Va qui rilevato che nella
sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al
rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI (nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2021), l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è
disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,
per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Giusta l’art. 42ter cpv. 1
LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire
l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di
grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi
3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di
importo giornaliero.
I minorenni grandi invalidi
che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo
l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in
caso di soggiorno in un istituto.
Dal 1° gennaio 2018 il testo legale è il
seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto
all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un
bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di
almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di
vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è
calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina
i dettagli.
2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le
condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza, un rapporto
d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure
deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere una
persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di
cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità
di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute
dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte
nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza
da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni
acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce
valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo
in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in
considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta
possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in
causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti;
STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 5.2).
2.5. Ai fini del presente giudizio giova qui pure ricordare che,
al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse
le circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono
comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità
amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire
un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento
(DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle
istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi
dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare
un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte
dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza,
non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei
confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi amministrativa
uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia
uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a
concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono
prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla
legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano
inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista
dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non
un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente
la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui
esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili
(DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130
V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.
3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.6. In concreto oggetto del contendere è la questione a sapere
se, oltre agli atti di vestirsi/svestirsi, della cura dell’igiene personale e dell’espletare
i bisogni personali, riconosciuti dall’Ufficio AI, RI 1, nato nel 2015,
necessiti di maggior bisogno d’aiuto e sorveglianza personale rispetto ad un
minorenne non invalido della stessa età (art. 37 cpv. 4 OAI; STF 9C_138/2022
del 3 agosto 2022, consid. 4.1) anche per gli atti ordinari della vita di
mangiare, spostarsi/mantenere i contatti sociali e abbisogni di una
sorveglianza personale permanente.
Dalle tavole processuali emerge che, nel questionario volto all’ottenimento
delle prestazioni dell’AI (doc. 15 incarto AI), per quanto concerne l’atto vestirsi/svestirsi
è riportato che:
" RI 1
riesce a vestirsi e svestirsi ma ha bisogno di un controllo perché non si veste
/ si veste adeguatamente. RI 1 non si veste /sveste da solo in quanto deve
essere continuamente stimolato verbalmente affinché compia l'atto. È
continuamente distratto da vari stimoli e l'attività non è interessante per
lui. Se ne va spesso (scappa) e lo si deve aspettare o andare a riprendere.
Spesso le sue risposte sono di tipo aggressivo e va contenuto e tranquillizzato
per poter compiere l'atto. Non si sa abbottonare e nemmeno allacciare le
stringhe delle scarpe.
SCI; 10 min al mattino e 10 min la sera quando RI 1 è collaborante. Purtroppo sono più le volte che è oppositivo che collaborante ed in caso di forte opposizione i tempi aumentano in
modo esponenziale”.
Quanto all’azione di alzarsi/sedersi/coricarsi, nel
medesimo documento figura:
"
RI 1 sa alzarsi e sedersi da solo. Non ha nessun problema a
livello motorio per compiere questi atti. RI 1 però può dimostrarsi oppositivo
nell'atto del coricarsi in quanto può fare resistenza poiché non vuole smettere
di fare l'attività che sta facendo, per andare a dormire. SCI: 10 min la sera
con una collaborazione media”.
Circa l’atto mangiare è indicato:
" RI 1 è in
grado di mangiare utilizzando correttamente le posate e sa sminuzzare/tagliare
i cibi. Purtroppo, il momento del pasto aumenta l'irrequietezza in RI 1 in
quanto vorrebbe poter mangiare tutto e molto veloce mente. Il cibo gli viene servito già nel piatto in
quanto RI 1, se dovesse servirsi dal piatto di portata, farebbe per lui delle
porzioni troppo abbondanti e perciò ha bisogno di essere stimolato
continuamente per adottare ritmi adeguati. Gli
va ricordato di masticare altrimenti lui tende ad ingoiare i cibi senza farlo. In famiglia è il primo a finire il pasto e poi
spesso esce da tavola ed è necessario farlo risedere perché altrimenti va in
cucina a cercare altro cibo oppure ruba il cibo dai piatti degli altri oppure,
ancora, cerca altri modi per attirare l'attenzione. AI centro extrascolastico
che RI 1 frequenta e dove pranza 4 giorni settimana hanno adottato delle
strategie per evitare che mangi troppo in fretta (ad esempio lo fanno contare
lentamente fino a 120 prima di fargli il permesso di avere il biss). SCI:
Colazione 10 min / spuntino 10 min / merenda 10 min / Pranzo 35min / cena 35
min. t tempi aumentano quando scappa dal tavolo e dev'essere riportato al suo
posto (o convinto a tornarci)”.
Per
quanto concerne la cura del corpo:
" RI 1 sa
lavarsi ma non si lava senza la presenza dell'adulto che continui a stimolarlo
a compiere l'atto. RI 1 si oppone categoricamente sia per la piccola toilette
sia per fare la doccia e pertanto è indispensabile la presenza dell'adulto. in
caso contrario RI 1 non si laverebbe. SCI: 11 min piccola toilette /11 min per
la doccia, i tempi aumentano in modo esponenziale a dipendenza
dell'opposizione.”
Circa l’atto di fare i propri bisogni figura:
" RI 1 va al
gabinetto sempre di fretta e non chiede a nessuno di aiutarlo perché vuole
tornare a fare l'attività che ha interrotto per andare in bagno. Purtroppo non
si pulisce né quando fa la pipi né quando defeca e non riordina bene i vestiti,
sempre per lo stesso motivo. Deve essere rincorso per essere pulito e lui si
oppone sistematicamente. RI 1 va in bagno 6 - 8 volte al giorno a fare la pipi
e defeca anche 3 volte al giorno di media. Sono state testate varie strategie affinché
si pulisca ma senza risultato (in collaborazione con la psicoterapeuta).SCI: 5
min x 7 volte al giorno = 35 min. Il tempo aumenta in modo esponenziale a
dipendenza dell'opposizione.”
Infine, per quanto riguarda lo
spostarsi/mantenimento dei contatti sociali è riportato che:
" Da fine
maggio 2022 RI 1 assume il farmaco Medikinet 10 mg ed è molto più consapevole
dei pericoli della circolazione stradale e quindi dall’inizio delle vacanze
scolastiche estive 2022 si reca al centro extrascolastico sa solo. Il centro è
situato di fronte alla sua SE e già questa primavera lo abbiamo più volte
accompagnato a piedi per renderlo attento ai pericoli del breve tragitto. Solo
però con il farmaco vediamo che la sua concentrazione aumenta per fare questo
tragitto in semi autonomia. Prima di assumere il farmaco doveva sempre essere
accompagnato in quanto non riconosceva i pericoli. Nel mantenimento dei
contatti sociali RI 1 necessita di essere spesso osservato per anticipare
eventuali comportamenti irruenti. RI 1 si agita quando è contento e
l'interazione con i pari può risultare difficoltosa (rincorre - strattona - gioca
in modo molto fisico). Sovente non gestisce in modo adeguato la sua esuberanza
e l'adulto deve aiutarlo anche in questi, momenti informali affinché possa fare
delle esperienze di gruppo positive”.
Così richiesto dall’Ufficio AI,
il 15 febbraio 2023 il consulente Petrin ha svolto un’inchiesta al domicilio
dell’assicurato, le cui conclusioni sono confluite nel rapporto 23 febbraio
2023 (doc. 25 incarto AI) del seguente tenore:
"
1.1 Informazioni generali / Stato di salute
Colloquio con i
genitori. Il bambino saluta, poi scende dal vicino di casa a giocare con un
amico. Successivamente risale e litiga con la sorellina per motivi futili.
Diagnosi: Bambino di 7
8/12 con disturbo dell'attenzione e della concentrazione nell'ambito di una
sindrome ADHD (OIC 404) con/su:
- diagnosi posta il
25.04.2022 (Prof. Ramelli)
-QI 128 (WISC-IV2022)
- difficoltà
nell'apprendimento, impaccio motorio
Scolarizzazione: scuola
regolare elementare da 09/2021, attualmente seconda classe a __________. Nessun
OPI.
Fisioterapia: no
Ergoterapia:
ambulatoriale presso Centro __________, dal settembre 2021, una volta a
settimana 45
Psicoterapia: presso __________
qundicinale, 40 settimane annuali, un’ora a seduta”
In merito all’atto di
vestirsi/svestirsi viene osservato
" II piccolo
RI 1 è in grado d’indossare gli abiti preventivamente preparati dai genitori
tuttavia non presta attenzione al verso corretto dei vestiti, non bada al fatto
se sono freschi e puliti oppure sporchi. Va indirizzato nel vestirsi a
sufficienza in quanto tendenzialmente si veste leggero anche quando fa freddo.
Motoriamente è in grado di indossare i vestiti ad eccezione di allacciarsi le
scarpe e qualche bottone. Riesce peraltro ad allacciare le cerniere. Sa
riconoscere le scarpe destra e sinistra. Occorre essere presente durante la
vestizione e continuare a sollecitarlo nell'azione altrimenti si interrompe. Alla
sera l’azione del farmaco è sfumata e di conseguenza la svestizione e
l'indossare il pigiama appare più complessa in quanto scappa.”
Quanto
all’atto di alzarsi/sedersi/sdraiarsi è riportato:
" Non vi
sono deficit motori sui trasferimenti e sulle azioni di alzarsi,
sedersi, coricarsi.
Dorme senza necessitare cambi di posizione e non necessita di essere fissato al
letto. Aspetti riguardanti l'organizzazione del tempo non concernono ancora
l'età.”
Per
quanto riguarda il mangiare è invece indicato:
"
RI 1 mangia seduto al tavolo, usa due braccia e maneggia da solo le
posate e il bicchiere. Si porta autonomamente il cibo alla bocca. Non ha
stomie, non ha disfunzioni di deglutizione o di masticazione, non si alimenta
per sonda. A pranzo ha imparato a restare a tavola senza alzarsi, anche grazie
all'azione del Medikinet, medicamento che gli causa inappetenza. Alla sera il
medicamento ha meno azione per cui il ragazzo è più vorace e il genitore deve
limitare le porzioni. La capacità di alimentarsi è conservata.”
Riguardo
alla pulizia personale figura:
"
Il bambino gioca volentieri con l'acqua tuttavia non si lava
attivamente.
Va guidato nelle azioni
perché, se lasciato solo, non esegue la propria igiene personale o la esegue
con estrema superficialità quindi in modo insufficiente. Non bada a
risciacquarsi lo shampoo. L'igiene buccale viene effettuata in autonomia
tuttavia un controllo e sporadicamente un aiuto diretto è ancora necessario.”
Quanto
all’espletare i bisogni corporali viene indicato:
" Non usa
pannolini, né di giorno né di notte. Espleta i propri bisogni fisiologici in
modo consueto (no svuotamento manuale, no cateteri, no clisteri). Non è in
grado di pulirsi da solo, anzi nega di essere sporco e un controllo con aiuto
diretto nell'igiene dopo la defecazione è imperativo.”
Circa lo spostamento ed il
mantenimento dei contatti sociali viene rilevato:
" RI 1 si
sposta senza limitazioni funzionali in casa e si reca alla scuola elementare
regolare a piedi in compagnia dei suoi coetanei. Ha imparato il tragitto
abitudinario che segue diligentemente. Sa conversare, leggere, formulare una
frase di senso compiuto che viene capita anche da chi non Io conosce, frequenta
una scuola regolare, senza OPI. i contatti sociali come gli spostamenti sono conservati.”
Quanto all’eventuale necessità di sorveglianza
personale viene osservato:
" RI 1 viene
lasciato solo in una stanza a giocare per lunghi periodi oppure dal vicino di
casa. Non si reca al parco a giocare da solo. Un tentativo di inserimento nella
squadra di basket in ambiente non protetto è fallito in quanto RI 1 si distrae
e si isola dagli altri bambini preferendo altre cose per lui più interessanti come
per esempio gli attrezzi anziché il gioco collettivo.
La madre indica che, se provocato, assume un comportamento potenzialmente
reattivo quindi capita che reagisce verso la sorella spingendola o dandole una
sberla.
Conosce la pericolosità
di corrente elettrica, altezze, fonti di calore, oggetti contundenti o
incandescenti.”
e
che pertanto:
"
Pur comprendendo l'importante impegno dei genitori per contenere
l'impulsività del ragazzo, l'intensità osservata è molto distante a quanto
previsto dalle circolari per riconoscere una sorveglianza personale permanente.
A scuola -che si
ricorda è regolare e non speciale o inclusiva e senza ore di OPI attive- il
ragazzo viene seguito collettivamente e non è così assiduo da poter
giustificare la sorveglianza: l'intensità non è sufficiente. Una sorveglianza
personale permanente significa che il minore non può essere lasciato senza
sorveglianza ad eccezione di brevi periodi. Secondo la descrizione non sussiste
il bisogno di sorveglianza durante ampi momenti della giornata sia a scuola che
a casa. La sorveglianza non assume l'intensità di permanente.
In conclusione il
ragazzo necessità delle attenzioni per contenere il suo impulso ma il livello
di attenzione necessaria differisce dai parametri per riconoscere una
sorveglianza permanente: RI 1 non mette in pericolo di vita terzi e non si
mette in pericolo nemmeno se la casa non è messa in sicurezza, si reca a scuola
a piedi con i coetanei e senza la presenza di un adulto, frequenta una scuola
regolare (non speciale o inclusiva), non ha ore di sostegno OPI, non è
epilettico con crisi frequenti e attive, non è attaccato ad un macchinario che
ne permette la vita. Durante il colloquio è restato senza sorveglianza dei
genitori giocando per un paio d'ore con il vicino di casa.
L'intensità è lungi dal
necessitare una sorveglianza personale permanente che, esplicitando, comporta
una presenza di un adulto 24h non impartita in modo collettivo. La sorveglianza
personale permanente non è riconosciuta.”
In conclusione, l’assistente
sociale ha riconosciuto l’atto di vestirsi/svestirsi dal giugno 2018, quelli
della pulizia personale e di espletare i bisogni corporali dal giugno 2021 ed
ha quindi ritenuto che dal 1. giugno 2022 (allo spirare del termine annuale di
carenza) vi fosse il diritto ad un assegno grandi invalidi di grado lieve.
Il 16 giugno 2023 l’assistente
sociale __________, dopo aver proceduto all’audizione di __________ e __________,
educatori che ospitano RI 1 a mezzogiorno e la sera al doposcuola presso il
centro __________, ha preso posizione in merito alle osservazioni al progetto
di decisione indicando:
"
Sorveglianza
Pur comprendendo
l'importante cambiamento fra la condotta dimostrata durante le numerose ore
giornaliere trascorse presso la scuola regolare senza l'intervento di un
operatore pedagogico per l'integrazione e il comportamento oppositivo e
aggressivo che il bambino adotta durante le ore serali, non siamo in presenza
di una regolare necessità di sorveglianza personale permanente in quanto la
sorveglianza a scuola è collettiva e diventa personale unicamente per una
porzione della giornata, non rispettando quindi il concetto di "permanente
con brevi interruzioni".
Spostarsi e
stabilire i contatti sociali
Per quanto riguarda gli
spostamenti interni ed esterni si ribadisce che RI 1 va a scuola a piedi, con
un gruppetto di minorenni. È in grado di spostarsi da casa a scuola e viceversa
e se così non fosse, non avrebbe ricevuto dai genitori il
"permesso-premio" di frequentare il doposcuola per un'ulteriore
mezzora dopodiché rincasare a piedi da solo. Il fatto di fermarsi al parco
durante il tragitto non preclude di per sé la capacità di spostarsi
all'esterno.
Per il mantenimento dei
contatti sociali vale lo stesso principio. Nonostante la sera divenga
oppositivo e prevaricante, si sottolinea che RI 1 evolve, impara le regole,
compartecipa alle lezioni in modo prepositivo e arricchente, rispetta il suo
turno di parola in un contesto di scuola regolare senza il sostegno di
operatori pedagogici per l'integrazione. RI 1 espone le informazioni secondo
una sequenza logica e cronologica, legge comprensibilmente, i suoi interventi
sono pertinenti all'argomento. (si vedano i giudizi scolastici). La capacità di
stabilire contatti sociali è dimostrata durante l'ampia fascia oraria
scolastica. Se così non fosse, non vi sarebbe la frequenza in una classe
regolare.
Mangiare
Viene sollevata
l'osservazione sulla necessità continuativa di riportare il ragazzino al
proprio posto. RI 1 dimostra nel contesto di mezzogiorno di rispettare le
regole, restando a tavola per la durata del pranzo. Quando manifesta la volontà
di abbandonare la tavola, all'educatore serve unicamente un'ingiunzione per
fare rispettare l'ordine e, sebbene il bambino esprima il suo disappunto ringhiando,
ciò non raggiunge l'intensità ricercata dal legislatore per riconoscere una
dipendenza da terzi nell'atto di alimentarsi (si vedano CGI 2014 e 2017).
Rispetto alla quantità di cibo, fa parte del principio di ridurre il danno
apportare delle strategie per evitare che il bambino acceda alle scorte di
nascosto e va da sé che, rispetto all'età, spetti all'adulto regolare la
quantità di cibo, specie per le pietanze gradite, azione che avviene
regolarmente per esempio durante la mensa di mezzogiorno. In una sola occasione
ha rubato delle pietanze ad un altro allievo, azione quindi non regolare.
Annoto che RI 1 non presenta malformazioni all'apparato digerente che pongono
problemi di masticazione e deglutizione, gli si deve per altro ricordare di
mangiare con calma senza abbuffarsi, aspetto che non rappresenta una dipendenza
da terzi nell'alimentarsi.
In sintesi
Non si riconoscono i
seguenti atti contestati:
- mangiare
- spostarsi e stabilire
contatti sociali
Non si riconosce una
necessità di sorveglianza personale
Si confermano le
precedenti conclusioni.”
Con il ricorso l’insorgente ha
prodotto un resoconto della colonia estiva residenziale di __________ dell’8
settembre 2023 del seguente tenore:
"
(…)
Premessa: RI 1 ha
assunto il medicamento durante tutte e due le settimane di colonia.
RI 1 si oppone
praticamente a tutto, ogni cosa che gli si chiede di fare o che è obbligato a
fare decide dì non farla, scappa, spesso sputa addosso alla persona che gli sta
chiedendo qualcosa. È successo in più occasioni che sputasse in faccia a una
delle monitrici o che le tirasse dei pugni o dei calci solo perché non voleva
fare qualcosa.
RI 1 sarebbe in grado
di fare le attività ma si oppone costantemente. Se qualcosa non lo interessa,
diventa impossibile coinvolgerlo. Se invece un'attività lo motiva (per esempio,
costruzione di un fortino con lo scotch), sta concentrato per un tot di tempo.
Ogni volta bisogna
ricominciare da zero con RI 1. Si oppone, si cerca di trovare una strategia e
il giorno dopo questa non funziona già più e bisogna cercarne un'altra. Abbiamo
provato con lo scotch, le forbici, i palloncini d'acqua ecc.. è un continuo
Considerandi
ricatto "se non fai questo allora non puoi quello..." È sfiancante,
dopo una settimana tante volte lasciavamo perdere perché a corto di energie.
Se RI 1 viene lasciato
da solo 30 secondi (senza attività che gli piace), sicuramente si inventerà un
danno da fare. Per esempio: tagliare le lenzuola, rompere una statua di legno
della casa colonia, cospargere di sapone i vetri della casa, lanciare i vestiti
giù dalla finestra, allagare il bagno perché apriva tutti i lavandini chiudendo
il buco di scarico.
Il lavaggio denti era
molto problematico. Non voleva mai, ha nascosto in tutto almeno 7 spazzolini, l
monitori ne hanno dovuti comprare di nuovi perché i suoi non si trovavano. A
volte per fargli lavare i denti bisognava tenerlo in due e una terza persona
gli lavava i denti, benché sia in grado di farlo.
A tavola RI 1 non ha un
freno con il cibo. Senza supervisione mangerebbe all'inverosimile e senza
limiti. Spesso accadeva che si metteva a fare casino con le posate facendole
rimbalzare sul piatto, d'improvviso iniziava a mangiare con le mani, si agita e
lascia il posto a sedere di continuo. Tre volte sulle due settimane è stato
portato in camera ed ha mangiato da solo con un monitore perché era
difficilissimo gestirlo.
In bagno RI 1 non si
pulisce e non vuole che qualcuno lo faccia al suo posto. Se qualcuno si
avvicina lui comincia a giocare con la carta e a spintonare la persona che
vuole aiutarlo. Ha gettato nel gabinetto una certa quantità di rotoli di carta
igienica, e altrettanti ne ha buttati giù dalla finestra. Uno degli ultimi
giorni, dopo essere andato in bagno, è riuscito a svitare la maniglia delta
porta e l'ha gettata nel water! tutto perché gli avevamo detto che doveva
andare a vestirsi.
RI 1 fatica a mettere
la maglietta, ha sempre molto caldo, ma risulta complicato vestirlo anche se si
va in posti in cui sarebbe "meglio" essere vestiti. Lo stesso vale
per le scarpe, che nascondeva per non doverle mettere” (doc. A6)
L’insorgente si è pure avvalso
del referto 11 settembre 2023 con cui il dr. med. __________ ha evidenziato
che:
" Le sue difficoltà sono
gestibili con una terapia con Metilfenidate durante le ore scolastiche,
purtroppo diventa difficile gestire le ore quando l’effetto del medicamento
termina.” (doc. A5)
Nelle more della procedura
ricorsuale l’assicurato ha prodotto
un referto della propria
psicologa e psicoterapeuta curante __________ del seguente tenore:
" Seguo RI 1
dal 2021 per i sintomi e le difficoltà legate all'ADHD. Il piano terapeutico
previsto per RI 1 ha quali obiettivi il miglioramento delle capacità attentive,
il miglioramento delle competenze di autoregolazione emotiva e autocontrollo e
di gestione delle relazioni. Attualmente RI 1 incontra delle grosse difficoltà
in tutti gli ambiti di vita, compromessi a causa della sua sintomatologia.
Nelle relazioni sociali RI 1 è molto svantaggiato, e non riesce a costruire e
mantenere delle relazioni adeguate senza il supporto e la mediazione degli
adulti. Infatti, con i propri pari, RI 1 è molto reattivo e agisce d'impulso,
anche lanciando oggetti, sputando, urlando o mettendo le mani addosso.
L'inserimento in
contesti di tempo libero è estremamente difficoltoso, e attualmente la sola
attività che funziona, a fatica, è la colonia integrata dell'__________, dove
c'è un rapporto di 1:1 tra educatori e bambini. A scuola: seppur nei contesti
altamente strutturati per RI 1 I'autoregolazione è migliore, appena questa
struttura viene a mancare (lezioni di ginnastica, ricreazione...) per RI 1
tornano le difficoltà comportamentali appena descritte. Nel corso degli anni
scolastici si sono susseguiti diversi incontri di rete con la scuola, i terapisti
che ruotano attorno al bambino e la famiglia, per coordinarsi sugli interventi
utili a RI 1. Quello che è emerso è che spesso le strategie adeguate avevano un
funzionamento di breve durata, poi dovevano essere costantemente adeguate,
modificate e sviluppate, in quanto per RI 1 perdevano di utilità dopo breve
tempo. Questo oltre all'aumentata mole di lavoro creava anche delle
comprensibili frustrazioni negli attori della rete, che si impegnano
costantemente ad adeguare le proprie strategie di intervento. Inoltre, in
ambito scolastico, RI 1 necessita di supporto anche a livello di attenzione e
concentrazione, che fatica a mantenere se non contenuto in una cornice molto
stretta di presenza di un adulto che lo regola.
A livello famigliare si
osserva che molte delle attività che RI 1, per l'età che ha, dovrebbe poter
svolgere in autonomia o con una supervisione minima da parte del genitore,
richiedono invece l'attenzione e presenza costante dei genitori. Mi riferisco
ai rituali e comportamenti che dovrebbero essere automatizzati (vestirsi,
lavarsi,..) all'alimentazione, allo svolgere di attività sia scolastiche che di
tempo libero a casa, agli spostamenti. RI 1 necessita di una sorveglianza
particolarmente perché rischia spesso di mettere in pericolo sé stesso o altri
mosso da un impulso (per esempio mangia d'impulso alimenti in eccesso, non
adeguati, scappa, rompe cose..).
Con la famiglia abbiamo
nel corso della presa a carico discusso e tentato di introdurre diverse
strategie. Genitori molto consapevoli, che si mettono in gioco e attuano le
strategie discusse con grande impegno e costanza. Tuttavia, a casa come a
scuola, bisogna costantemente cambiare ed adeguare le strategie per aiutare RI
1, strategie che in breve tempo diventano inefficaci. Infatti, c'è da
considerare che il bambino ha una naturale crescita biologica che fa sì che le
sue esigenze cambiano costantemente, queste combinate ai suoi bisogni
particolari a causa dei forti sintomi dell'ADHD, fa sì che i bisogni di
sorveglianza diventano con l'età più complessi ed il rischio che senza
un'adeguata sorveglianza si metta in pericolo maggiore.” (doc. VIII-1)
Sempre in corso di procedura
l’insorgente ha prodotto un resoconto del 22 novembre 2023 centro extrascolastico
Camalù relativo alla settimana di colonia autunnale, da cui emerge quanto
segue:
"
PREMESSA
La settimana è stata
piuttosto piovosa. Ci sono state giornate (lunedì e giovedì in particolare) in
cui non è stato possibile uscire all'esterno (anche l'area del mercato coperto
era impraticabile per la presenza della piattaforma ecologica). Ciò ha reso
tutti i bambini maggiormente agitati e irritabili, dal momento che non potevano
fare opportuno movimento fisico all'interno, come si sarebbe potuto fare
all'esterno.
Diario di bordo di
équipe (30/10 - 03/11)
LUNEDÌ'30/10
RI 1 alterna momenti di
tranquillità ad altri di forte agitazione.
A tavola, durante la
merenda mattutina, rovescia ripetutamente l'acqua sul tavolo (capovolgendo la
borraccia), spargendola poi con le mani su tutta la superfice.
Martedì 31/10
RI 1 si presenta motto
agitato durante la merenda pomeridiana al __________. Come il giorno precedente
versa di proposito il latte sul tavolo, facendolo cadere poi a terra e sul muro
adiacente. L'educatrice gli porge lo straccio chiedendogli di pulire quanto sporcato.
RI 1 lancia ripetutamente lo straccio addosso all'educatrice, colpendola anche al
volto. Una volta calmato, gli viene comunicato che la sua partecipazione alla
gita di venerdì sarà valutata in base al comportamento che terrà nei giorni a
seguire. Si agita nuovamente quando gli viene comunicato l'arrivo del padre,
lanciando giochi e materiale in giro per la stanza. Si calma nuovamente quando
gli viene ricordato della gita.
GIOVEDÌ 02/11
RI 1 si presenta al
centro molto agitato, sin dal mattino. Quando gli vengono ricordate le
condizioni per le quali potrà partecipare alla gita, resta indifferente. Lancia
i __________ dal soppalco, trasformato in un "fortino" per
"proteggersi dai nemici". Con un lancio, colpisce un bambino ad un
occhio. Il bambino colpito si arrabbia molto e fatica a contenere la sua
frustrazione. l due devono essere fisicamente allontanati per evitare poco dopo
la merenda mattutina, RI 1 intasa il wc con un rotolo carta igienica. Gli vien fatto
ripulire con gli appositi guanti.
Viene proposto a RI 1
di recarsi in atelier con parte del gruppo per la creazione di un robot con
materiati di recupero. Accetta volentieri la proposta. Mentre è intento nella
realizzazione della sua opera, inizia a correre per il corridoio dicendo di
voler "riempire di calci" il bambino X, in quel momento impegnato in tutt'altro
gioco. Le educatrici bloccano fìsicamente RI 1, il quale inizia a sferrare
calci verso di loro, facendo smorfie e linguacce. Nel mentre veniva contenuto,
cercava di colpire coi calci e con gli oggetti che gli capitavano a tiro anche
i bambini di passaggio. La situazione è rimasta critica per diverso tempo
perché RI 1 cercava in ogni modo di divincolarsi e di proseguire nel suo
intento (picchiare X). l bambini sono stati fatti allontanare e RI 1 è stato
accompagnato nella stanza centrale.
Essendo giunto il
momento del pranzo e le educatrici avevano necessità di occuparsi della
somministrazione del pasto agli altri bambini, è stata chiamata l'educatrice C.
(presente in struttura ma impegnata in lavoro amministrativo) perché si
occupasse individualmente di lui. Al suo arrivo, RI 1 era seduto a terra che
lanciava i tappetini del riposo, toglieva le mensole degli scaffali e cercava
di colpire alle gambe con esse chiunque si avvicinasse.
È stata chiamata la
madre, data la situazione di pericolo che si era creata (come da lei richiesto
nei precedenti incontri). RI 1 non ha voluto parlarle. Dopo un quarto d'ora si
è calmato. C. gli ha proposto di riordinare quanto buttato in giro e di andare
a pranzare con lei in ufficio amministrativo, in quel momento vuoto. RI 1 ha
accettato la proposta. Ha mangiato in silenzio, ascoltando il suo audiolibro.
Si è poi disteso sul divano a sfogliare i libri dedicati al tema della colonia.
Dopo un'ora circa gli è stato proposto di seguire l'attività programmata nel
pomeriggio e ha accettato, partecipando con interesse. Nel pomeriggio, RI 1
chiede scusa all'educatrice __________ (non presente nel momento dell'episodio
sopra descritto) per quanto accaduto. Con lei giunge all'accordo di tenere un
comportamento adeguato la mattina seguente per poter partecipare alla gita prevista
nel pomeriggio.
VENERDÌ'03/11
La mattina trascorre
tranquilla. Dopo pranzo il gruppo (composto da 14 bambini e 3 educatrici) si è
recato a __________ per l'attività di realtà virtuale (molto apprezzata da RI 1).
Il percorso a piedi dalla stazione al ritrovo per l'attività risulta
difficoltoso, sia all'andata che al ritorno. RI 1 era molto infastidito da un
bambino che gli faceva sorrisini. Sebbene allontanati, più volte RI 1 si è
scagliato contro di lui superando la fila mettendo in pericolo sé stesso e gli
altri t'utilizzo delle mani.
ll terzo tentativo,
un'educatrice ha tenuto RI 1 per mano per il tragitto rimanente. RI 1 cercava
di divincolarsi e si rivolgeva a lei facendo smorfie e ripetendo più volte
"Sei una scema!". Tale dinamica si è ripresentata durante il tragitto
dalla stazione di __________ al __________.
CONSIDERAZIONI e
SUGGERIMENTI
Gestione del Gioco/Macchina
Fotografica
C'è necessità di fare
maggiore chiarezza sulle regole di utilizzo di tale apparecchio, specificando
in modo chiaro quando e come RI 1 può utilizzarlo, assicurandosi che ciò rispetti
le regole comuni del gruppo. L'utilizzo della macchina fotografica integrata nell'apparecchio,
per motivi di privacy e dì riservatezza, non è accettabile.
È opportuno ridiscutere
e riconcordare nuovamente con i genitori tali modalità, considerando anche il
nostro contesto.
Interazione con gli
altri bambini
RI 1 fatica a giocare
in maniera costruttiva e condivisa con gli altri bambini. Nei momenti d'interazione
e di gioco con i compagni, cerca sempre di prevaricare imponendo le sue idee e
la sua progettualità. A tal proposito, è opportuno favorire il gioco e proposte
condivise, promuovendo attività che incoraggino la partecipazione attiva e la
cooperazione tra RI 1 e gli altri bambini, riducendo così la tendenza a
prevaricare.
Consapevolezza dei
Privilegi
RI 1 ha mostrato più
volte la consapevolezza di ricevere un trattamento privilegiato all'interno del
gruppo. Frequentemente cerca di gestire lui le regole di utilizzo del gioco/macchina
fotografica, nonché di tutte le eccezioni che a lui sono state concesse (ad
esempio chiudersi in bagno a fine pasto, mentre gli altri sono ancora a
tavola). Gli altri bambini risultano un po' disorientati perché percepiscono
questi privilegi esclusivi come un'ingiustizia. È necessario rivedere tale
aspetto, affinché sia garantita equità nel trattamento verso l'intero gruppo.
Le regole e i privilegi devono essere chiari e applicati in modo equo a tutti i
bambini, per evitare tensioni e sensazioni di ingiustizia negli altri bambini.
Attività Strutturate
È auspicabile offrire
attività specifiche, strutturate e stimolanti (come la partecipazione ad
atelier) che possano contribuire a canalizzare l'energia di RI 1 in modo
positivo.
Gestione delle Crisi
Sarebbe opportuno
sviluppare un protocollo chiaro e condiviso per la gestione delle situazioni
difficili, che possa essere messo in atto rapidamente e in modo efficace per garantire
la sicurezza di tutti i bambini e del personale.
Gestione individuale
È essenziale procedere
con una revisione accurata e una pianificazione più dettagliata riguardo alla
gestione di RI 1. Risulta evidente che RI 1 incontri difficoltà nel sostenere
l’intera giornata presso il centro. Inoltre, sarebbe opportuno valutare
attentamente l'implementazione di un supporto individuate esclusivamente
dedicato a lui, al fine di soddisfare in modo ottimale le sue specifiche
esigenze. Questa figura di riferimento avrebbe il compito di fornire un accompagnamento
personalizzato senza far parte ufficialmente del gruppo educativo, poiché la
comprensione di tale rapporto privilegiato potrebbe risultare complessa per i bambini
già in relazione con il personale educativo esistente. L'obiettivo principale
di questo affiancamento individuale sarebbe quello di evitare situazioni in cui
la mancanza di un educatore dedicato a RI 1 nei momenti in cui egli richiede un
rapporto 1:1 potrebbe mettere a rischio la sicurezza e il benessere complessivo
del gruppo. L'implementazione di tale supporto individuale dovrebbe essere
attentamente pianificata e coordinata con tutte le parti coinvolte, inclusi
genitori e personale educativo.” (doc. VIII-2)
Il 6 dicembre 2023 l’operatore
sociale __________ ha preso posizione come segue in merito alla nuova
refertazione prodotta dall’assicurato:
"
Nuovamente si propongono dei rapporti in cui vengono elencati degli
episodi che evidenziano il lato prevaricante del ragazzo, situazioni che si
verificano in contesti di colonia o durante le attività nelle vacanze
scolastiche.
Tale aspetto mi è stato
chiaro sin da subito e ricalca quanto già emerso durante i colloqui avuti sia
con i genitori che con i responsabili dei gruppi del dopo-scuola: fuori da un
contesto scolastico regolare, per esempio nelle colonie o in attività
collettive, il ragazzo diviene di difficile gestione, in netto contrasto con
quanto avviene durante la scuola regolare gestita senza operatori pedagogici
per l'integrazione e con un profitto di tutto rispetto.
Secondo i parametri in
uso, come ribadito ancora nello scorso mese di novembre 2023 dove la
fattispecie è stata presentata ed esaminata in forma anonima all'annuale
simposio di approfondimento su alcuni dossier di assegni per minorenni grandi
invalidi, le relatrici del corso e formatrici del Centro per la formazione
degli uffici Al elvetici ritengono che non si possa riconoscere la sorveglianza
in quanto non impartita in modo personale e permanente "salvo brevi
interruzioni" ma viene impartita in modo collettivo per una parte della
giornata considerevole. Per analogia va qui rilevato che nemmeno a bambini
diabetici anche d'età minore a RI 1 viene riconosciuta la sorveglianza
personale permanente nonostante l'intervento dell'adulto atto a regolare gli
scompensi glicemici sia importante, anzi determinante per evitare episodi
sincopali o potenzialmente letali se non compensati in un breve lasso di tempo.
Benché questi interventi si verifichino tutti i giorni più volte al giorno, essi
non rientrano nel concetto di sorveglianza personale bensì collettiva, spesso
proprio impartita dal docente scolastico durante ampie fasce della giornata.
In conclusione, dopo
aver letto i nuovi atti non rilevo elementi che possano modificare la mia presa
di posizione precedente.” (doc. X-1)
2.7
In concreto l’assicurato, nato nel 2015, è affetto
da un disturbo dell’attenzione/iperattività nell’ambito di una sindrome ADHD.
L’assistente sociale ha
riconosciuto che il ragazzo necessita di maggior aiuto rispetto ad un minorenne
non invalido della stessa età per compiere tre atti ordinari della vita:
-
vestirsi/svestirsi da giugno 2018, a causa del fatto che RI 1 non presta
attenzione al verso corretto dei vestiti o al fatto se essi siano puliti oppure
sporchi, dovendo inoltre essere indirizzato nel vestirsi a sufficienza quando
fa freddo e dovendo continuamente essere sollecitato durante la vestizione.
Inoltre la sera, a causa dello scemare dell’azione del farmaco, la svestizione
e l’indossare il pigiama si rivelano particolarmente complessi in quanto il
ragazzo tende a scappare;
-
lavarsi da giugno 2021, in quanto RI 1 non si lava attivamente e deve
essere guidato nelle azioni poiché, se lasciato solo, non esegue la propria
igiene personale o la esegue in modo insufficiente;
-
andare in bagno da giugno 2021, in ragione del fatto che egli non è in
grado di pulirsi da solo, nega di essere sporco e necessita di un controllo imperativo
con aiuto diretto nell’igiene dopo la defecazione.
Occorre ora esaminare se
anche per gli altri atti ordinari della vita l’assicurato abbisogna di maggior
aiuto rispetto ad un minorenne non invalido della stessa età così come se egli
necessiti di una sorveglianza personale permanente (cfr. supra consid. 2.3.).
A questo proposito va
segnalata una recente sentenza STCA 32.2023.74 del 27 novembre 2023, relativa ad
una ragazza nata nel 2010, affetta da un disturbo dell’attenzione e
concentrazione nell’ambito di una sindrome ADHD. In quel caso, questo
Tribunale, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione, aveva
riconosciuto all’assicurata il diritto ad un assegno per grandi invalidi di
grado lieve, essendo presente un bisogno regolare e notevole di terzi per due
atti ordinari della vita (l’atto di alzarsi, sedersi e coricarsi e l’atto
dell’igiene personale) e non solo per uno (quello di alzarsi, sedersi e coricarsi)
come stabilito dall’amministrazione la quale aveva negato la prestazione.
2.7.1
Nel caso
concreto, per quanto attiene all’atto di alzarsi, sedersi e sdraiarsi,
l’assistente sociale ha accertato che non vi sono deficit motori sui
trasferimenti e sulle diverse azioni in questione e che il ragazzo dorme senza
necessitare cambi di posizione e non necessita di essere fissato al letto.
La valutazione su questo punto
non è stata contestata e questo Tribunale non ha motivo per metterla in
discussione.
2.7.2
Il
ricorrente ha contestato l’assenza dei presupposti per riconoscere l’atto del
mangiare.
Ora, nella domanda di
prestazioni, i genitori hanno indicato che RI 1 utilizza correttamente le
posate e sa tagliare i cibi. Hanno altresì rilevato che a causa della sua
voracità ed irrequietezza il cibo deve essergli servito per evitare che si
faccia lui stesso delle porzioni troppo abbondanti e che egli deve essere
continuamente stimolato per adottare ritmi adeguati. RI 1 è spesso il primo a
finire dopodiché si alza da tavola ed è necessario farlo risedere. Quanto al
tempo conteggiabile quale impegno supplementare dovuto al danno alla salute, i
genitori hanno indicato dieci minuti sia per la colazione che per lo spuntino e
la merenda e trentacinque minuti tanto per il pranzo che per la cena
evidenziando come i tempi aumentino quando scappa e dev’essere riportato al suo
posto o convinto a tornarci.
Nel rapporto d’inchiesta l’assistente
sociale, rilevato come RI 1 maneggi correttamente posate e bicchieri e non
abbia disfunzioni di deglutizione o masticazione, ha annotato come a pranzo egli
abbia imparato a restare a tavola senza alzarsi, grazie anche all’azione del
farmaco Medikinet, medicamento che gli causa inappetenza. Ha quindi osservato
come la sera il medicamento ha meno effetto per cui il ragazzo è più vorace ed
i genitori devono limitare le porzioni.
Con le osservazioni al progetto
di decisione i genitori hanno fra l’altro osservato come per loro la gestione
dell’alimentazione di RI 1 sia particolarmente complessa stante la necessità di
riportarlo continuamente al tavolo e di stimolarlo verbalmente per fare in modo
che non mangi troppo velocemente, evidenziando come, soprattutto a cena, egli
tenda ad abbuffarsi.
Nel rapporto 16 giugno 2023,
l’assistente sociale, dopo aver osservato che il medicamento Medikinet possa
avere un effetto “rebound” serale (ovvero il riacutizzarsi dei sintomi
della sindrome ADHD a causa dello scemare dell’effetto del farmaco nelle ore
serali) anche considerevole, a tal punto da provocare un “cambiamento (del
comportamento n.d.r) repentino e importante”, nella valutazione dell’atto
del mangiare ha evidenziato come, nel contesto di mezzogiorno l’assicurato
rispetti le regole restando a tavola per tutta la durata del pranzo e che,
quando il ragazzo manifesta la volontà di abbandonare la tavola, all’educatore
serve unicamente un’ingiunzione per fare rispettare l’ordine. Tuttavia non
emergono informazioni in merito al comportamento assunto dall’assicurato a
tavola nelle ore serali.
A ben vedere, stante il
riconosciuto importante effetto “rebound” serale del medicamento assunto
dall’assicurato (cfr. anche referto 11 settembre 2023 del dr. med. __________
di cui al doc. A5) suscettibile, per ammissione dell’assistente sociale, di
condurre ad un cambiamento repentino ed importante del suo comportamento
rispetto a quello assunto durante il pranzo, l’istruttoria non poteva limitarsi
ad approfondire l’atteggiamento del ragazzo in questo contesto ma, alla luce
anche delle indicazioni fornite dai genitori, avrebbe dovuto verificare
l’eventuale maggior bisogno d’aiuto e sorveglianza
personale anche durante la cena.
In queste circostanze occorre
che su questo punto l’assistente sociale proceda ai dovuti accertamenti
ritenuto che, sulla base delle indicazioni presenti agli atti, non è possibile
escludere con la necessaria tranquillità il bisogno di un rilevante e duraturo
aiuto per questo atto ordinario della vita.
2.7.3
Dal
formulario di richiesta di prestazioni emerge come, con l’inizio
dell’assunzione del farmaco Medikinet, RI 1 sia molto più consapevole dei
pericoli stradali e che dall’inizio delle vacanze scolastiche estive si recasse
al centro extrascolastico (situato di fronte alla sua scuola elementare) da
solo.
Anche nel rapporto 23 febbraio
2023.
elaborato dopo aver esperito un’inchiesta a domicilio comprensiva di un
colloquio con i genitori, il consulente __________ ha osservato come RI 1 si
rechi a scuola elementare a piedi in compagnia dei suoi coetanei, tragitto
abitudinario da lui seguito diligentemente.
Nel ricorso viene rilevato come
l’assicurato non sia in grado di effettuare gli spostamenti (brevi) in
autonomia, né al mattino – momento in cui, dopo aver sperimentato un periodo di
semi autonomia ora per effettuare il tragitto casa-scuola deve essere sempre
accompagnato – né alla sera quando lo scemare dell’effetto del farmaco Medikinet
rende necessario il suo accompagnamento.
Secondo
la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre
2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
In concreto, in ossequio ai
principi giurisprudenziali suesposti, considerato che nella domanda di
prestazioni e dall’inchiesta a domicilio emerge come l’assicurato goda
dell’autonomia necessaria per svolgere il tragitto casa-scuola in autonomia (o
comunque in compagnia dei suoi coetanei), questo Tribunale non ha motivo per
non aderire alle conclusioni dell’assistente sociale contenute nel rapporto 23
febbraio 2023.
In merito alla contestata
autonomia per quanto riguarda il tragitto scuola-casa, a causa dello scemare
dell’effetto del farmaco (cfr. supra consid. 2.7.2.), questo Tribunale non può
con la necessaria tranquillità fondarsi su quanto evidenziato dal consulente
nella presa di posizione 16 giugno 2023, ovvero che RI 1 “È in grado di
spostarsi da casa a scuola e viceversa e se così non fosse, non avrebbe
ricevuto dai genitori il “permesso- premio” di frequentare il doposcuola per un
ulteriore mezzora dopodiché rincasare a piedi da solo. Il fatto di fermarsi al
parco durante il tragitto non preclude di per sé la capacità di spostarsi
all’esterno”, senza esperire ulteriori accertamenti. Non è infatti
possibile concludere che l’assicurato sia completamente autonomo nel tragitto
scuola-casa, sulla base della sola esistenza del “permesso-premio” che
peraltro, come evidenziato dallo stesso assistente sociale, non è mai stato
concesso “perché giornalmente RI 1 ha procurato grattacapi agli educatori”.
Non emerge infatti con la necessaria chiarezza se la mancata concessione di
tale permesso sia dovuta esclusivamente alla condotta indisciplinata del
ragazzo o sia piuttosto la conseguenza di un comportamento inaffidabile
dimostrato dell’assicurato, tale da non rendergli possibile effettuare il
tragitto fino a casa senza mettersi in pericolo. Quindi anche su questo aspetto
l’assistente sociale dovrà procedere ai dovuti accertamenti.
Nel ricorso è stata inoltre
evidenziata – come riportato nel questionario relativo alla domanda di
prestazioni ed in sede di osservazioni al progetto di decisione – la necessità
di costante osservazione in quanto le interazioni interpersonali
dell’assicurato – specialmente con i propri pari – possano risultare
difficoltose a causa del suo comportamento irruento, aggressivo ed addirittura
pericoloso.
Per contatti sociali si
intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p.
es. leggere, scrivere, partecipare a concerti, manifestazioni politiche o
religiose ecc.; RCC 1982 pagg. 119 e 126; marg. 2055 CGI in vigore dal 1.1.2022
e marg. 8023 CIGI in vigore fino al 31.12.2021).
Nel
caso di specie RI 1 non presenta limitazioni personali gravi. Come attestato
dall’assistente sociale, egli sa conversare, leggere, formulare una frase di
senso compiuto che viene capita anche da chi non lo conosce e frequenta una
scuola regolare senza OPI. Sempre il consulente __________ ha inoltre
evidenziato che: “(…) RI 1 evolve, impara le regole compartecipa alle lezioni in
modo propositivo e arricchente, rispetta il suo turno di parola in un contesto
di scuola regolare senza il sostegno di operatori pedagogici per
l’integrazione. RI 1 espone le informazioni secondo una sequenza logica e
cronologica, legge comprensibilmente i suoi interventi sono pertinenti
all’argomento. (si vedano i giudizi scolastici). La capacità di stabilire
contatti sociali è dimostrata durante l’ampia fascia oraria scolastica. Se così
non fosse, non vi sarebbe la frequenza di una classe regolare”.
La
valutazione dell’assistente sociale su questo punto non presta quindi il fianco
alla critica.
2.7.4
Quanto
all’asserita necessità di una sorveglianza personale permanente si osserva
quanto segue.
La
sorveglianza permanente di cui all’art. 39 cpv. 3 OAI non si riferisce allo
svolgimento di atti ordinari della vita, ma costituisce una sorveglianza
24h/24h, necessaria a causa dell’invalidità, o per una ragione medica (per
esempio in caso di rischio di crisi epilettiche) o in caso di handicap mentali
particolari o di autismo (STF 9C_350/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 6.2
con riferimenti).
Di regola non vi è necessità di
sorveglianza personale laddove vi è una sorveglianza eseguita soltanto a titolo
collettivo, come ad esempio nelle case per invalidi, nelle case per anziani e
nelle case di cura (RCC 1986 pag. 510; 1970 pag. 297).
Per fondare un diritto, la
sorveglianza personale deve essere considerata particolarmente intensiva (cfr.
marg. 8078 CIGI e marg 8035 CIGI, applicabile per analogia).
La condizione di una
sorveglianza particolarmente intensiva è considerata realizzata nel caso in cui
alla persona addetta all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione
superiore alla norma e una prontezza d’intervento come, per esempio, nei
confronti di bambino autistico che ha gravi difficoltà a percepire il mondo
circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento
nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia
oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di
riconoscere i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla
finestra. Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a
richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio
prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per
questi motivi la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente
nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore
alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento (cfr.
marg. 8079 CIGI).
Nella sentenza 9C_666/2013
relativa ad un ragazzo affetto da autismo, nato nel 2005, a beneficio di un
assegno per grandi invalidi di grado medio, il Tribunale federale ha
riconosciuto la necessità di una sorveglianza personale particolarmente intensa
sulla scorta delle seguenti considerazioni:
"
In der Stellungnahme vom 22. Juni 2012 wurde darauf hingewiesen, die
Beschwerdeführerin habe während des Abklärungsgesprächs weder ein selbst- noch
ein fremdaggressives Verhalten gezeigt. Sie könne durchaus auf verbale
Anweisungen ihrer Angehörigen reagieren und während einer gewissen Zeit ruhig
am Tisch oder am Boden sitzen und sich mit etwas beschäftigen, was ihr Vater
bestätigt habe. Mögliche Gefahrenquellen seien durch schadenmindernde
Massnahmen der Eltern zu vermeiden oder zu verringern (z.B. Kindersicherung an
Fenstern anbringen, zerbrechliche und gefährliche Gegenstände ausser Reichweite
stellen, Wohnungstüre abschliessen etc.). Solche Vorkehren dienen in erster
Linie dazu, das Schlimmste zu verhindern. Das in der Unfähigkeit, Gefahren zu
erkennen, begründete Schädigungspotenzial für sich und Dritte bleibt indessen
bestehen. Abgesehen davon muss die Wohnung für die übrigen im selben Haushalt
lebenden Personen im üblichen Rahmen bewohnbar bleiben. Sodann ist das
Verhalten der Beschwerdeführerin anlässlich des Abklärungsgesprächs insofern
nicht allein aussagekräftig, als entscheidend ist, wie sie sich unbeaufsichtigt
ohne vertraute Personen in unmittelbarer Nähe verhält. Die Klassenlehrerin
und Leiterin der Heilpädagogischen Tagesschule führte in ihrem Bericht vom 20.
September 2012 aus, wenn sie sich einem anderen Kind zuwende, bringe die
Versicherte das Schulzimmer blitzschnell durcheinander, zerre alles hervor,
zerreise Papier und werfe Sachen herum. Sie mache viele Sachen kaputt, um
Aufmerksamkeit zu erhalten oder weil sie keine Möglichkeit habe, sich sinnvoll
allein mit etwas zu beschäftigen. Im Alltag dürfe sie nie aus den Augen
gelassen werden; sie könne Gefahren und das Geschehen um sie herum nicht
einschätzen. Zu berücksichtigen ist sodann, dass die Beschwerdeführerin
ausserhalb der Wohnung oder der Schule an der Hand geführt werden muss. Im
Abklärungsbericht wurde festgehalten, sie habe keine Berührungsängste gegenüber
fremden Leuten und würde auch mit solchen mitgehen. Wo es nicht möglich und
auch nicht sinnvoll ist, die Beschwerdeführerin an der Hand zu nehmen, etwa auf
Spielplätzen, muss die Begleitperson besonders aufmerksam und ständig bereit
sein einzugreifen, um zu verhindern, dass sie wegläuft, sich bei der Benützung
von Spielgeräten verletzt oder Sachen Dritter beschädigt. Ob sie sich
Drittpersonen, insbesondere Kindern gegenüber aggressiv verhalten könnte, kann
offenbleiben, da dies an der Intensität der Überwachung nichts wesentlich
änderte.”
Ora, nel caso di specie emerge
chiaramente, come del resto evidenziato dalla psicologa e psicoterapeuta __________
(doc. VIII-1), che l’inserimento di RI 1 in contesti di tempo libero, occasioni
in cui la sua reattività ed impulsività si manifestano con maggior vigore,
risulti estremamente difficoltoso a tal punto da necessitare l’implementazione
di un supporto individuale (vedasi il resoconto della colonia estiva __________
sub doc. A6 e il resoconto della settimana di colonia autunnale __________ di
cui al doc. VIII-2). Lo stesso consulente __________ ha evidenziato come tale
aspetto, apparso a lui chiaro fin da subito, ricalchi quanto già emerso durante
i colloqui con i genitori ed i responsabili del dopo scuola e sia in contrasto
con quanto avviene durante la scuola regolare (doc.X-1).
A tal riguardo emerge dagli
atti come il ragazzo frequenti una classe ordinaria (comprese le ore di
ginnastica), senza nemmeno il supporto di un operatore pedagogico per
l’integrazione, con un profitto di tutto rispetto. Nelle comunicazioni ai
genitori relative all’anno 2022-2023 (pag. 140 incarto AI) i docenti hanno evidenziato
un percorso formativo in evoluzione in cui RI 1, grazie al sostegno degli
insegnanti, è in grado di trovare e attivare strategie adeguate per la gestione
dell’agitazione motoria e le dinamiche relazionali con i compagni con i quali
sta gradualmente instaurando relazioni positive durature. Egli mostra interesse
nelle varie proposte didattiche, sforzandosi di rispettare il turno di parola.
I suoi interventi sono inoltre pertinenti e arricchenti per la classe. Affronta
i lavori con più serenità rispetto all’anno precedente. Infine i docenti
esortano RI 1 a ricontrollare e curare maggiormente l’ordine e la precisione dei
propri elaborati e, per quanto riguarda i lavori di gruppo, a focalizzarsi
maggiormente sull’obiettivo dell’attività, evitando chiacchiere e distrazioni.
Inoltre egli risulta recarsi a
scuola in compagnia di un gruppo di altri ragazzi minorenni. Dal colloquio
avuto dal consulente Petrin con gli educatori che ospitano RI 1 a mezzogiorno è
quindi emerso come durante il pranzo RI 1 sia sorvegliato collettivamente da un
educatore insieme ad altri dieci bambini ed egli si siede al tavolo e mangia
con autonomia, obbedendo (pur manifestando la propria frustrazione)
all’ingiunzione di rimanere seduto quando manifesta l’intenzione di alzarsi dal
posto. Pertanto, già solo sulla base di queste considerazioni, pur non
misconoscendo che, come evidenziato dal ricorrente, anche durante le ore
scolastiche la situazione non sia proprio idilliaca e che con lo scemare
dell’effetto del farmaco, durante le ore serali RI 1 possa risultare particolarmente
difficile da gestire, dagli atti non emerge affatto che, sull’insieme della
giornata, le persone addette all’assistenza sarebbero continuamente sul chi
vive, sempre nelle immediate prossimità del ricorrente pronte ad intervenite
per impedirgli di far correre un serio pericolo a sé stesso o a terzi. Del
resto il fatto che egli non sia al beneficio di un supporto individuale
permanente va chiaramente in questo senso.
Su questo punto la valutazione
dell’assistente sociale merita conferma.
2.8
In
queste circostanze, gli atti sono da rinviare all’Ufficio AI affinché proceda
ad una nuova valutazione conformemente ai consid. 2.7.2. e 2.7.3. In esito agli
accertamenti, l’amministrazione stabilirà, mediante l’emissione di una nuova decisione,
l’eventuale sussistenza del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado
medio. Ne consegue che la decisione contestata va annullata, mentre il ricorso
va accolto.
2.9
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
In
concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018
del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271
con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio
AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007) che
appare giustificato fissare in fr. 2'000 (IVA inclusa).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione 16 agosto
2023 dell’Ufficio AI è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi.
2. Visto l’esito della vertenza, le
spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti