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Decisione

32.2023.97

Ragazzo affetto da disturbo dell’attenzione/iperattività nell’ambito di una sindrome ADHD. Ricorso (accolto) contro decisione di riconoscimento di un assegno per minorenni grandi invalidi di grado lieve. Rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti

15 aprile 2024Italiano56 min

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2023.97

FS/gm

Lugano

15 aprile 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Francesco Sciuchetti, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2023 di

RI 1

rappr. da: RA 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione del 16 agosto 2023

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato l’__________ 2015,

affetto da un disturbo dell’attenzione/iperattività nell’ambito di una sindrome

ADHD (diagnosi posta il 16 maggio 2022 dal dr. med. __________, FMH in

pediatria, doc. 5 incarto AI), il 28 marzo 2022 ha inoltrato, per il tramite

dei propri genitori, una domanda di provvedimenti sanitari dell’AI (doc. 2

incarto AI).

1.2. Con comunicazione 5 luglio 2022

l’Ufficio AI ha riconosciuto una garanzia per provvedimenti sanitari per la

cura dell’infermità congenita cifra 404 IC, fino al 31 maggio 2023 (doc. 10

incarto AI).

1.3. Il 29 agosto 2022, per il tramite

dei propri genitori, l’assicurato ha presentato sia una domanda di assegno per

grandi invalidi per minorenni, sia una domanda di contributo di assistenza (cfr.

docc. 13 e 15 incarto AI).

1.4. Dopo aver effettuato l’inchiesta a

domicilio (doc. 25 incarto AI), con progetto di decisione del 17 marzo 2023

l’Ufficio AI ha riconosciuto che il minore necessitasse di aiuto maggiore

rispetto ad un coetaneo per compiere tre atti ordinari della vita (vestirsi/svestirsi

da giugno 2018; lavarsi e andare in bagno da giugno 2021) riconoscendogli il

diritto ad un assegno per minorenni grandi invalidi di grado lieve da giugno

2022 (doc. 27 incarto AI).

1.5. A seguito delle osservazioni

presentate dai genitori, rappresentati da __________, con decisione 16 agosto

2023 l’Ufficio AI ha confermato il proprio preavviso (doc. 34 incarto AI). Con

decisione di medesima data anch’essa preavvisata il 17 marzo, l’Ufficio AI ha

riconosciuto all’assicurato il diritto ad un contributo per l’assistenza pari a

fr. 3'939.10 per anno civile a fare tempo dal 1. agosto 2022 (doc. 35 incarto

AI).

1.6. RI 1, rappresentato dai genitori,

patrocinati da RA 2, è insorto al TCA contro la decisione di riconoscimento di

diritto ad un assegno per minorenni grandi invalidi di grado lieve. Avvalendosi

di un certificato del dr. med. __________ e di un resoconto della colonia

estiva residenziale di __________ (__________), sostiene di necessitare

notevole e regolare aiuto da parte di terzi anche negli atti del mangiare,

spostarsi/mantenere i contatti sociali come pure di una sorveglianza personale

permanente. Rileva di dover assumere il medicamento metilfenidato il cui

effetto lo renderebbe più gestibile durante le ore scolastiche rispetto a

quelle serali in cui l’effetto del farmaco scema. In questo senso la

valutazione dell’atto di mangiare da parte dell’Ufficio AI si fonderebbe

unicamente sulla fascia di tempo in cui egli risulta mitigato dalla terapia

senza considerare la fascia oraria serale nel quale egli, oltre a compiere

l’atto in modo inusuale, necessita quotidianamente di un aiuto. Ciò varrebbe

anche per l’atto di spostarsi in cui l’assicurato, una volta terminato

l’effetto del farmaco, non sarebbe in grado di spostarsi all’esterno né di

gestire i contatti con i suoi coetanei e con gli adulti a causa dei suoi

impulsi. Quanto alla necessità di una sorveglianza personale permanente

l’assicurato sostiene di non poter mai essere lasciato da solo poiché, non

riconoscendo i pericoli né rispettando le regole, necessiterebbe di una

sorveglianza superiore alla norma al fine di evitare che metta in pericolo sé o

gli altri.

1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio

AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, ove

occorra, nei considerandi di diritto.

1.8. Con osservazioni del 27 novembre

2023, l’insorgente ha confermato le proprie allegazioni ricorsuali prevalendosi

di un rapporto della psicologa e psicoterapeuta __________ (doc. VIII-1) e del

resoconto del centro extrascolastico __________ (doc. VIII-2).

1.9. Con scritto 12 dicembre 2023

l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto la nuova refertazione alla valutazione

dell’operatore sociale __________ (doc. X-1), ha confermato la richiesta di

reiezione del ricorso.

1.10. Il 12 gennaio 2024 il ricorrente ha

reso ulteriormente posizione ribadendo le sue richieste ricorsuali.

1.11. Il 30 gennaio 2024 l’Ufficio AI ha

ribadito la propria posizione.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del ricorso è unicamente il

riconoscimento di un assegno per grandi invalidi minorenni di grado lieve. Non

è invece stata contestata la decisione di concessione del contributo per

l’assistenza pari a fr. 3'939.10 per anno civile a fare tempo dal 1. agosto

2022.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione

contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è considerato grande

invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo

permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli

atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato

che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto

diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento

degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo

sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza

l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato

(cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463, 121 V 91; 107 V 149; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008).

Gli atti ordinari della vita sono

Fatti

i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

-

vestirsi/svestirsi (anche mettersi e togliersi un eventuale mezzo

ausiliario, se questo non ha scopi di cura o terapia);

-

alzarsi/sedersi/sdraiarsi (anche andare a letto e alzarsi dal letto);

-

mangiare (portare il pasto a letto, sminuzzarlo, portarlo alla bocca,

ridurlo in purè, alimentarsi tramite sonda);

-

igiene personale (lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno o la doccia);

-

espletare i bisogni corporali (risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni corporali in modo inusuale);

-

spostarsi (nell’abitazione, all’aperto, intrattenere rapporti sociali).

Per atti che permettono di

stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato

che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così

come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V

127).

2.3. L'art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande

invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in

Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può

essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3

LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute

vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato

nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno

alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha diritto

almeno a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo

permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande

invalido di grado lieve. Rimane salvo l’art. 42bis cpv. 5.

L'art. 37 cpv. 1 OAI

stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se

l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita

dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari

della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza

personale.

Per il capoverso 2

dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3

OAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se

l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita

di una sorveglianza personale permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1

OAI (sul tema cfr. STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 6.3.3.1),

esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne

non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

a. non

può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non

può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori

casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Secondo l’art. 38 cpv. 3

OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle

situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non rientrano in particolare le

attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di

protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

Per quanto concerne i

minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior

bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita

rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

Per determinare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III

concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni in

caso di applicazione della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI] in vigore fino al 31 dicembre 2021 e

l’allegato 2 nel caso di applicazione della circolare sulla grande invalidità

[CGI], in vigore dal 1° gennaio 2022: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1

(9C_431/2008); STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF

8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2.

L’art. 42bis LAI tratta

specificatamente dei minorenni e, al suo considerando 5, prevede che i

minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano

soltanto di essere accompagnati nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Secondo l’art. 42 cpv. 4

LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al

più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto

al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o

in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a

partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1

(ultima frase nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021). Secondo l’ultima

frase nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto nasce se

l’assicurato ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un

anno e senza notevoli interruzioni; rimane salvo l’articolo 42bis capoverso

3.

Va qui rilevato che nella

sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al

rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI (nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2021), l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è

disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile,

per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Giusta l’art. 42ter cpv. 1

LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire

l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di

grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di

importo giornaliero.

I minorenni grandi invalidi

che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo

l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in

caso di soggiorno in un istituto.

Dal 1° gennaio 2018 il testo legale è il

seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto

all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un

bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di

almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di

vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è

calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina

i dettagli.

2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le

condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, un rapporto

d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure

deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere una

persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di

cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità

di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute

dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte

nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza

da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni

acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce

valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo

in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in

considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta

possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in

causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti;

STF 9C_560/2023 dell’8 novembre 2023, consid. 5.2).

2.5. Ai fini del presente giudizio giova qui pure ricordare che,

al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse

le circolari), pur non avendo valore vincolante di legge, si prefiggono

comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità

amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire

un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento

(DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle

istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi

dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare

un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte

dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza,

non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei

confronti dell’amministrazione. Servono a creare una prassi amministrativa

uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia

uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a

concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono

prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla

legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano

inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista

dell’amministrazione sull’applicazione di una norma di diritto e non

un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente

la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui

esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili

(DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130

V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. In concreto oggetto del contendere è la questione a sapere

se, oltre agli atti di vestirsi/svestirsi, della cura dell’igiene personale e dell’espletare

i bisogni personali, riconosciuti dall’Ufficio AI, RI 1, nato nel 2015,

necessiti di maggior bisogno d’aiuto e sorveglianza personale rispetto ad un

minorenne non invalido della stessa età (art. 37 cpv. 4 OAI; STF 9C_138/2022

del 3 agosto 2022, consid. 4.1) anche per gli atti ordinari della vita di

mangiare, spostarsi/mantenere i contatti sociali e abbisogni di una

sorveglianza personale permanente.

Dalle tavole processuali emerge che, nel questionario volto all’ottenimento

delle prestazioni dell’AI (doc. 15 incarto AI), per quanto concerne l’atto vestirsi/svestirsi

è riportato che:

" RI 1

riesce a vestirsi e svestirsi ma ha bisogno di un controllo perché non si veste

/ si veste adeguatamente. RI 1 non si veste /sveste da solo in quanto deve

essere continuamente stimolato verbalmente affinché compia l'atto. È

continuamente distratto da vari stimoli e l'attività non è interessante per

lui. Se ne va spesso (scappa) e lo si deve aspettare o andare a riprendere.

Spesso le sue risposte sono di tipo aggressivo e va contenuto e tranquillizzato

per poter compiere l'atto. Non si sa abbottonare e nemmeno allacciare le

stringhe delle scarpe.

SCI; 10 min al mattino e 10 min la sera quando RI 1 è collaborante. Purtroppo sono più le volte che è oppositivo che collaborante ed in caso di forte opposizione i tempi aumentano in

modo esponenziale”.

Quanto all’azione di alzarsi/sedersi/coricarsi, nel

medesimo documento figura:

"

RI 1 sa alzarsi e sedersi da solo. Non ha nessun problema a

livello motorio per compiere questi atti. RI 1 però può dimostrarsi oppositivo

nell'atto del coricarsi in quanto può fare resistenza poiché non vuole smettere

di fare l'attività che sta facendo, per andare a dormire. SCI: 10 min la sera

con una collaborazione media”.

Circa l’atto mangiare è indicato:

" RI 1 è in

grado di mangiare utilizzando correttamente le posate e sa sminuzzare/tagliare

i cibi. Purtroppo, il momento del pasto aumenta l'irrequietezza in RI 1 in

quanto vorrebbe poter mangiare tutto e molto veloce mente. Il cibo gli viene servito già nel piatto in

quanto RI 1, se dovesse servirsi dal piatto di portata, farebbe per lui delle

porzioni troppo abbondanti e perciò ha bisogno di essere stimolato

continuamente per adottare ritmi adeguati. Gli

va ricordato di masticare altrimenti lui tende ad ingoiare i cibi senza farlo. In famiglia è il primo a finire il pasto e poi

spesso esce da tavola ed è necessario farlo risedere perché altrimenti va in

cucina a cercare altro cibo oppure ruba il cibo dai piatti degli altri oppure,

ancora, cerca altri modi per attirare l'attenzione. AI centro extrascolastico

che RI 1 frequenta e dove pranza 4 giorni settimana hanno adottato delle

strategie per evitare che mangi troppo in fretta (ad esempio lo fanno contare

lentamente fino a 120 prima di fargli il permesso di avere il biss). SCI:

Colazione 10 min / spuntino 10 min / merenda 10 min / Pranzo 35min / cena 35

min. t tempi aumentano quando scappa dal tavolo e dev'essere riportato al suo

posto (o convinto a tornarci)”.

Per

quanto concerne la cura del corpo:

" RI 1 sa

lavarsi ma non si lava senza la presenza dell'adulto che continui a stimolarlo

a compiere l'atto. RI 1 si oppone categoricamente sia per la piccola toilette

sia per fare la doccia e pertanto è indispensabile la presenza dell'adulto. in

caso contrario RI 1 non si laverebbe. SCI: 11 min piccola toilette /11 min per

la doccia, i tempi aumentano in modo esponenziale a dipendenza

dell'opposizione.”

Circa l’atto di fare i propri bisogni figura:

" RI 1 va al

gabinetto sempre di fretta e non chiede a nessuno di aiutarlo perché vuole

tornare a fare l'attività che ha interrotto per andare in bagno. Purtroppo non

si pulisce né quando fa la pipi né quando defeca e non riordina bene i vestiti,

sempre per lo stesso motivo. Deve essere rincorso per essere pulito e lui si

oppone sistematicamente. RI 1 va in bagno 6 - 8 volte al giorno a fare la pipi

e defeca anche 3 volte al giorno di media. Sono state testate varie strategie affinché

si pulisca ma senza risultato (in collaborazione con la psicoterapeuta).SCI: 5

min x 7 volte al giorno = 35 min. Il tempo aumenta in modo esponenziale a

dipendenza dell'opposizione.”

Infine, per quanto riguarda lo

spostarsi/mantenimento dei contatti sociali è riportato che:

" Da fine

maggio 2022 RI 1 assume il farmaco Medikinet 10 mg ed è molto più consapevole

dei pericoli della circolazione stradale e quindi dall’inizio delle vacanze

scolastiche estive 2022 si reca al centro extrascolastico sa solo. Il centro è

situato di fronte alla sua SE e già questa primavera lo abbiamo più volte

accompagnato a piedi per renderlo attento ai pericoli del breve tragitto. Solo

però con il farmaco vediamo che la sua concentrazione aumenta per fare questo

tragitto in semi autonomia. Prima di assumere il farmaco doveva sempre essere

accompagnato in quanto non riconosceva i pericoli. Nel mantenimento dei

contatti sociali RI 1 necessita di essere spesso osservato per anticipare

eventuali comportamenti irruenti. RI 1 si agita quando è contento e

l'interazione con i pari può risultare difficoltosa (rincorre - strattona - gioca

in modo molto fisico). Sovente non gestisce in modo adeguato la sua esuberanza

e l'adulto deve aiutarlo anche in questi, momenti informali affinché possa fare

delle esperienze di gruppo positive”.

Così richiesto dall’Ufficio AI,

il 15 febbraio 2023 il consulente Petrin ha svolto un’inchiesta al domicilio

dell’assicurato, le cui conclusioni sono confluite nel rapporto 23 febbraio

2023 (doc. 25 incarto AI) del seguente tenore:

"

1.1 Informazioni generali / Stato di salute

Colloquio con i

genitori. Il bambino saluta, poi scende dal vicino di casa a giocare con un

amico. Successivamente risale e litiga con la sorellina per motivi futili.

Diagnosi: Bambino di 7

8/12 con disturbo dell'attenzione e della concentrazione nell'ambito di una

sindrome ADHD (OIC 404) con/su:

- diagnosi posta il

25.04.2022 (Prof. Ramelli)

-QI 128 (WISC-IV2022)

- difficoltà

nell'apprendimento, impaccio motorio

Scolarizzazione: scuola

regolare elementare da 09/2021, attualmente seconda classe a __________. Nessun

OPI.

Fisioterapia: no

Ergoterapia:

ambulatoriale presso Centro __________, dal settembre 2021, una volta a

settimana 45

Psicoterapia: presso __________

qundicinale, 40 settimane annuali, un’ora a seduta”

In merito all’atto di

vestirsi/svestirsi viene osservato

" II piccolo

RI 1 è in grado d’indossare gli abiti preventivamente preparati dai genitori

tuttavia non presta attenzione al verso corretto dei vestiti, non bada al fatto

se sono freschi e puliti oppure sporchi. Va indirizzato nel vestirsi a

sufficienza in quanto tendenzialmente si veste leggero anche quando fa freddo.

Motoriamente è in grado di indossare i vestiti ad eccezione di allacciarsi le

scarpe e qualche bottone. Riesce peraltro ad allacciare le cerniere. Sa

riconoscere le scarpe destra e sinistra. Occorre essere presente durante la

vestizione e continuare a sollecitarlo nell'azione altrimenti si interrompe. Alla

sera l’azione del farmaco è sfumata e di conseguenza la svestizione e

l'indossare il pigiama appare più complessa in quanto scappa.”

Quanto

all’atto di alzarsi/sedersi/sdraiarsi è riportato:

" Non vi

sono deficit motori sui trasferimenti e sulle azioni di alzarsi,

sedersi, coricarsi.

Dorme senza necessitare cambi di posizione e non necessita di essere fissato al

letto. Aspetti riguardanti l'organizzazione del tempo non concernono ancora

l'età.”

Per

quanto riguarda il mangiare è invece indicato:

"

RI 1 mangia seduto al tavolo, usa due braccia e maneggia da solo le

posate e il bicchiere. Si porta autonomamente il cibo alla bocca. Non ha

stomie, non ha disfunzioni di deglutizione o di masticazione, non si alimenta

per sonda. A pranzo ha imparato a restare a tavola senza alzarsi, anche grazie

all'azione del Medikinet, medicamento che gli causa inappetenza. Alla sera il

medicamento ha meno azione per cui il ragazzo è più vorace e il genitore deve

limitare le porzioni. La capacità di alimentarsi è conservata.”

Riguardo

alla pulizia personale figura:

"

Il bambino gioca volentieri con l'acqua tuttavia non si lava

attivamente.

Va guidato nelle azioni

perché, se lasciato solo, non esegue la propria igiene personale o la esegue

con estrema superficialità quindi in modo insufficiente. Non bada a

risciacquarsi lo shampoo. L'igiene buccale viene effettuata in autonomia

tuttavia un controllo e sporadicamente un aiuto diretto è ancora necessario.”

Quanto

all’espletare i bisogni corporali viene indicato:

" Non usa

pannolini, né di giorno né di notte. Espleta i propri bisogni fisiologici in

modo consueto (no svuotamento manuale, no cateteri, no clisteri). Non è in

grado di pulirsi da solo, anzi nega di essere sporco e un controllo con aiuto

diretto nell'igiene dopo la defecazione è imperativo.”

Circa lo spostamento ed il

mantenimento dei contatti sociali viene rilevato:

" RI 1 si

sposta senza limitazioni funzionali in casa e si reca alla scuola elementare

regolare a piedi in compagnia dei suoi coetanei. Ha imparato il tragitto

abitudinario che segue diligentemente. Sa conversare, leggere, formulare una

frase di senso compiuto che viene capita anche da chi non Io conosce, frequenta

una scuola regolare, senza OPI. i contatti sociali come gli spostamenti sono conservati.”

Quanto all’eventuale necessità di sorveglianza

personale viene osservato:

" RI 1 viene

lasciato solo in una stanza a giocare per lunghi periodi oppure dal vicino di

casa. Non si reca al parco a giocare da solo. Un tentativo di inserimento nella

squadra di basket in ambiente non protetto è fallito in quanto RI 1 si distrae

e si isola dagli altri bambini preferendo altre cose per lui più interessanti come

per esempio gli attrezzi anziché il gioco collettivo.

La madre indica che, se provocato, assume un comportamento potenzialmente

reattivo quindi capita che reagisce verso la sorella spingendola o dandole una

sberla.

Conosce la pericolosità

di corrente elettrica, altezze, fonti di calore, oggetti contundenti o

incandescenti.”

e

che pertanto:

"

Pur comprendendo l'importante impegno dei genitori per contenere

l'impulsività del ragazzo, l'intensità osservata è molto distante a quanto

previsto dalle circolari per riconoscere una sorveglianza personale permanente.

A scuola -che si

ricorda è regolare e non speciale o inclusiva e senza ore di OPI attive- il

ragazzo viene seguito collettivamente e non è così assiduo da poter

giustificare la sorveglianza: l'intensità non è sufficiente. Una sorveglianza

personale permanente significa che il minore non può essere lasciato senza

sorveglianza ad eccezione di brevi periodi. Secondo la descrizione non sussiste

il bisogno di sorveglianza durante ampi momenti della giornata sia a scuola che

a casa. La sorveglianza non assume l'intensità di permanente.

In conclusione il

ragazzo necessità delle attenzioni per contenere il suo impulso ma il livello

di attenzione necessaria differisce dai parametri per riconoscere una

sorveglianza permanente: RI 1 non mette in pericolo di vita terzi e non si

mette in pericolo nemmeno se la casa non è messa in sicurezza, si reca a scuola

a piedi con i coetanei e senza la presenza di un adulto, frequenta una scuola

regolare (non speciale o inclusiva), non ha ore di sostegno OPI, non è

epilettico con crisi frequenti e attive, non è attaccato ad un macchinario che

ne permette la vita. Durante il colloquio è restato senza sorveglianza dei

genitori giocando per un paio d'ore con il vicino di casa.

L'intensità è lungi dal

necessitare una sorveglianza personale permanente che, esplicitando, comporta

una presenza di un adulto 24h non impartita in modo collettivo. La sorveglianza

personale permanente non è riconosciuta.”

In conclusione, l’assistente

sociale ha riconosciuto l’atto di vestirsi/svestirsi dal giugno 2018, quelli

della pulizia personale e di espletare i bisogni corporali dal giugno 2021 ed

ha quindi ritenuto che dal 1. giugno 2022 (allo spirare del termine annuale di

carenza) vi fosse il diritto ad un assegno grandi invalidi di grado lieve.

Il 16 giugno 2023 l’assistente

sociale __________, dopo aver proceduto all’audizione di __________ e __________,

educatori che ospitano RI 1 a mezzogiorno e la sera al doposcuola presso il

centro __________, ha preso posizione in merito alle osservazioni al progetto

di decisione indicando:

"

Sorveglianza

Pur comprendendo

l'importante cambiamento fra la condotta dimostrata durante le numerose ore

giornaliere trascorse presso la scuola regolare senza l'intervento di un

operatore pedagogico per l'integrazione e il comportamento oppositivo e

aggressivo che il bambino adotta durante le ore serali, non siamo in presenza

di una regolare necessità di sorveglianza personale permanente in quanto la

sorveglianza a scuola è collettiva e diventa personale unicamente per una

porzione della giornata, non rispettando quindi il concetto di "permanente

con brevi interruzioni".

Spostarsi e

stabilire i contatti sociali

Per quanto riguarda gli

spostamenti interni ed esterni si ribadisce che RI 1 va a scuola a piedi, con

un gruppetto di minorenni. È in grado di spostarsi da casa a scuola e viceversa

e se così non fosse, non avrebbe ricevuto dai genitori il

"permesso-premio" di frequentare il doposcuola per un'ulteriore

mezzora dopodiché rincasare a piedi da solo. Il fatto di fermarsi al parco

durante il tragitto non preclude di per sé la capacità di spostarsi

all'esterno.

Per il mantenimento dei

contatti sociali vale lo stesso principio. Nonostante la sera divenga

oppositivo e prevaricante, si sottolinea che RI 1 evolve, impara le regole,

compartecipa alle lezioni in modo prepositivo e arricchente, rispetta il suo

turno di parola in un contesto di scuola regolare senza il sostegno di

operatori pedagogici per l'integrazione. RI 1 espone le informazioni secondo

una sequenza logica e cronologica, legge comprensibilmente, i suoi interventi

sono pertinenti all'argomento. (si vedano i giudizi scolastici). La capacità di

stabilire contatti sociali è dimostrata durante l'ampia fascia oraria

scolastica. Se così non fosse, non vi sarebbe la frequenza in una classe

regolare.

Mangiare

Viene sollevata

l'osservazione sulla necessità continuativa di riportare il ragazzino al

proprio posto. RI 1 dimostra nel contesto di mezzogiorno di rispettare le

regole, restando a tavola per la durata del pranzo. Quando manifesta la volontà

di abbandonare la tavola, all'educatore serve unicamente un'ingiunzione per

fare rispettare l'ordine e, sebbene il bambino esprima il suo disappunto ringhiando,

ciò non raggiunge l'intensità ricercata dal legislatore per riconoscere una

dipendenza da terzi nell'atto di alimentarsi (si vedano CGI 2014 e 2017).

Rispetto alla quantità di cibo, fa parte del principio di ridurre il danno

apportare delle strategie per evitare che il bambino acceda alle scorte di

nascosto e va da sé che, rispetto all'età, spetti all'adulto regolare la

quantità di cibo, specie per le pietanze gradite, azione che avviene

regolarmente per esempio durante la mensa di mezzogiorno. In una sola occasione

ha rubato delle pietanze ad un altro allievo, azione quindi non regolare.

Annoto che RI 1 non presenta malformazioni all'apparato digerente che pongono

problemi di masticazione e deglutizione, gli si deve per altro ricordare di

mangiare con calma senza abbuffarsi, aspetto che non rappresenta una dipendenza

da terzi nell'alimentarsi.

In sintesi

Non si riconoscono i

seguenti atti contestati:

- mangiare

- spostarsi e stabilire

contatti sociali

Non si riconosce una

necessità di sorveglianza personale

Si confermano le

precedenti conclusioni.”

Con il ricorso l’insorgente ha

prodotto un resoconto della colonia estiva residenziale di __________ dell’8

settembre 2023 del seguente tenore:

"

(…)

Premessa: RI 1 ha

assunto il medicamento durante tutte e due le settimane di colonia.

RI 1 si oppone

praticamente a tutto, ogni cosa che gli si chiede di fare o che è obbligato a

fare decide dì non farla, scappa, spesso sputa addosso alla persona che gli sta

chiedendo qualcosa. È successo in più occasioni che sputasse in faccia a una

delle monitrici o che le tirasse dei pugni o dei calci solo perché non voleva

fare qualcosa.

RI 1 sarebbe in grado

di fare le attività ma si oppone costantemente. Se qualcosa non lo interessa,

diventa impossibile coinvolgerlo. Se invece un'attività lo motiva (per esempio,

costruzione di un fortino con lo scotch), sta concentrato per un tot di tempo.

Ogni volta bisogna

ricominciare da zero con RI 1. Si oppone, si cerca di trovare una strategia e

il giorno dopo questa non funziona già più e bisogna cercarne un'altra. Abbiamo

provato con lo scotch, le forbici, i palloncini d'acqua ecc.. è un continuo

Considerandi

ricatto "se non fai questo allora non puoi quello..." È sfiancante,

dopo una settimana tante volte lasciavamo perdere perché a corto di energie.

Se RI 1 viene lasciato

da solo 30 secondi (senza attività che gli piace), sicuramente si inventerà un

danno da fare. Per esempio: tagliare le lenzuola, rompere una statua di legno

della casa colonia, cospargere di sapone i vetri della casa, lanciare i vestiti

giù dalla finestra, allagare il bagno perché apriva tutti i lavandini chiudendo

il buco di scarico.

Il lavaggio denti era

molto problematico. Non voleva mai, ha nascosto in tutto almeno 7 spazzolini, l

monitori ne hanno dovuti comprare di nuovi perché i suoi non si trovavano. A

volte per fargli lavare i denti bisognava tenerlo in due e una terza persona

gli lavava i denti, benché sia in grado di farlo.

A tavola RI 1 non ha un

freno con il cibo. Senza supervisione mangerebbe all'inverosimile e senza

limiti. Spesso accadeva che si metteva a fare casino con le posate facendole

rimbalzare sul piatto, d'improvviso iniziava a mangiare con le mani, si agita e

lascia il posto a sedere di continuo. Tre volte sulle due settimane è stato

portato in camera ed ha mangiato da solo con un monitore perché era

difficilissimo gestirlo.

In bagno RI 1 non si

pulisce e non vuole che qualcuno lo faccia al suo posto. Se qualcuno si

avvicina lui comincia a giocare con la carta e a spintonare la persona che

vuole aiutarlo. Ha gettato nel gabinetto una certa quantità di rotoli di carta

igienica, e altrettanti ne ha buttati giù dalla finestra. Uno degli ultimi

giorni, dopo essere andato in bagno, è riuscito a svitare la maniglia delta

porta e l'ha gettata nel water! tutto perché gli avevamo detto che doveva

andare a vestirsi.

RI 1 fatica a mettere

la maglietta, ha sempre molto caldo, ma risulta complicato vestirlo anche se si

va in posti in cui sarebbe "meglio" essere vestiti. Lo stesso vale

per le scarpe, che nascondeva per non doverle mettere” (doc. A6)

L’insorgente si è pure avvalso

del referto 11 settembre 2023 con cui il dr. med. __________ ha evidenziato

che:

" Le sue difficoltà sono

gestibili con una terapia con Metilfenidate durante le ore scolastiche,

purtroppo diventa difficile gestire le ore quando l’effetto del medicamento

termina.” (doc. A5)

Nelle more della procedura

ricorsuale l’assicurato ha prodotto

un referto della propria

psicologa e psicoterapeuta curante __________ del seguente tenore:

" Seguo RI 1

dal 2021 per i sintomi e le difficoltà legate all'ADHD. Il piano terapeutico

previsto per RI 1 ha quali obiettivi il miglioramento delle capacità attentive,

il miglioramento delle competenze di autoregolazione emotiva e autocontrollo e

di gestione delle relazioni. Attualmente RI 1 incontra delle grosse difficoltà

in tutti gli ambiti di vita, compromessi a causa della sua sintomatologia.

Nelle relazioni sociali RI 1 è molto svantaggiato, e non riesce a costruire e

mantenere delle relazioni adeguate senza il supporto e la mediazione degli

adulti. Infatti, con i propri pari, RI 1 è molto reattivo e agisce d'impulso,

anche lanciando oggetti, sputando, urlando o mettendo le mani addosso.

L'inserimento in

contesti di tempo libero è estremamente difficoltoso, e attualmente la sola

attività che funziona, a fatica, è la colonia integrata dell'__________, dove

c'è un rapporto di 1:1 tra educatori e bambini. A scuola: seppur nei contesti

altamente strutturati per RI 1 I'autoregolazione è migliore, appena questa

struttura viene a mancare (lezioni di ginnastica, ricreazione...) per RI 1

tornano le difficoltà comportamentali appena descritte. Nel corso degli anni

scolastici si sono susseguiti diversi incontri di rete con la scuola, i terapisti

che ruotano attorno al bambino e la famiglia, per coordinarsi sugli interventi

utili a RI 1. Quello che è emerso è che spesso le strategie adeguate avevano un

funzionamento di breve durata, poi dovevano essere costantemente adeguate,

modificate e sviluppate, in quanto per RI 1 perdevano di utilità dopo breve

tempo. Questo oltre all'aumentata mole di lavoro creava anche delle

comprensibili frustrazioni negli attori della rete, che si impegnano

costantemente ad adeguare le proprie strategie di intervento. Inoltre, in

ambito scolastico, RI 1 necessita di supporto anche a livello di attenzione e

concentrazione, che fatica a mantenere se non contenuto in una cornice molto

stretta di presenza di un adulto che lo regola.

A livello famigliare si

osserva che molte delle attività che RI 1, per l'età che ha, dovrebbe poter

svolgere in autonomia o con una supervisione minima da parte del genitore,

richiedono invece l'attenzione e presenza costante dei genitori. Mi riferisco

ai rituali e comportamenti che dovrebbero essere automatizzati (vestirsi,

lavarsi,..) all'alimentazione, allo svolgere di attività sia scolastiche che di

tempo libero a casa, agli spostamenti. RI 1 necessita di una sorveglianza

particolarmente perché rischia spesso di mettere in pericolo sé stesso o altri

mosso da un impulso (per esempio mangia d'impulso alimenti in eccesso, non

adeguati, scappa, rompe cose..).

Con la famiglia abbiamo

nel corso della presa a carico discusso e tentato di introdurre diverse

strategie. Genitori molto consapevoli, che si mettono in gioco e attuano le

strategie discusse con grande impegno e costanza. Tuttavia, a casa come a

scuola, bisogna costantemente cambiare ed adeguare le strategie per aiutare RI

1, strategie che in breve tempo diventano inefficaci. Infatti, c'è da

considerare che il bambino ha una naturale crescita biologica che fa sì che le

sue esigenze cambiano costantemente, queste combinate ai suoi bisogni

particolari a causa dei forti sintomi dell'ADHD, fa sì che i bisogni di

sorveglianza diventano con l'età più complessi ed il rischio che senza

un'adeguata sorveglianza si metta in pericolo maggiore.” (doc. VIII-1)

Sempre in corso di procedura

l’insorgente ha prodotto un resoconto del 22 novembre 2023 centro extrascolastico

Camalù relativo alla settimana di colonia autunnale, da cui emerge quanto

segue:

"

PREMESSA

La settimana è stata

piuttosto piovosa. Ci sono state giornate (lunedì e giovedì in particolare) in

cui non è stato possibile uscire all'esterno (anche l'area del mercato coperto

era impraticabile per la presenza della piattaforma ecologica). Ciò ha reso

tutti i bambini maggiormente agitati e irritabili, dal momento che non potevano

fare opportuno movimento fisico all'interno, come si sarebbe potuto fare

all'esterno.

Diario di bordo di

équipe (30/10 - 03/11)

LUNEDÌ'30/10

RI 1 alterna momenti di

tranquillità ad altri di forte agitazione.

A tavola, durante la

merenda mattutina, rovescia ripetutamente l'acqua sul tavolo (capovolgendo la

borraccia), spargendola poi con le mani su tutta la superfice.

Martedì 31/10

RI 1 si presenta motto

agitato durante la merenda pomeridiana al __________. Come il giorno precedente

versa di proposito il latte sul tavolo, facendolo cadere poi a terra e sul muro

adiacente. L'educatrice gli porge lo straccio chiedendogli di pulire quanto sporcato.

RI 1 lancia ripetutamente lo straccio addosso all'educatrice, colpendola anche al

volto. Una volta calmato, gli viene comunicato che la sua partecipazione alla

gita di venerdì sarà valutata in base al comportamento che terrà nei giorni a

seguire. Si agita nuovamente quando gli viene comunicato l'arrivo del padre,

lanciando giochi e materiale in giro per la stanza. Si calma nuovamente quando

gli viene ricordato della gita.

GIOVEDÌ 02/11

RI 1 si presenta al

centro molto agitato, sin dal mattino. Quando gli vengono ricordate le

condizioni per le quali potrà partecipare alla gita, resta indifferente. Lancia

i __________ dal soppalco, trasformato in un "fortino" per

"proteggersi dai nemici". Con un lancio, colpisce un bambino ad un

occhio. Il bambino colpito si arrabbia molto e fatica a contenere la sua

frustrazione. l due devono essere fisicamente allontanati per evitare poco dopo

la merenda mattutina, RI 1 intasa il wc con un rotolo carta igienica. Gli vien fatto

ripulire con gli appositi guanti.

Viene proposto a RI 1

di recarsi in atelier con parte del gruppo per la creazione di un robot con

materiati di recupero. Accetta volentieri la proposta. Mentre è intento nella

realizzazione della sua opera, inizia a correre per il corridoio dicendo di

voler "riempire di calci" il bambino X, in quel momento impegnato in tutt'altro

gioco. Le educatrici bloccano fìsicamente RI 1, il quale inizia a sferrare

calci verso di loro, facendo smorfie e linguacce. Nel mentre veniva contenuto,

cercava di colpire coi calci e con gli oggetti che gli capitavano a tiro anche

i bambini di passaggio. La situazione è rimasta critica per diverso tempo

perché RI 1 cercava in ogni modo di divincolarsi e di proseguire nel suo

intento (picchiare X). l bambini sono stati fatti allontanare e RI 1 è stato

accompagnato nella stanza centrale.

Essendo giunto il

momento del pranzo e le educatrici avevano necessità di occuparsi della

somministrazione del pasto agli altri bambini, è stata chiamata l'educatrice C.

(presente in struttura ma impegnata in lavoro amministrativo) perché si

occupasse individualmente di lui. Al suo arrivo, RI 1 era seduto a terra che

lanciava i tappetini del riposo, toglieva le mensole degli scaffali e cercava

di colpire alle gambe con esse chiunque si avvicinasse.

È stata chiamata la

madre, data la situazione di pericolo che si era creata (come da lei richiesto

nei precedenti incontri). RI 1 non ha voluto parlarle. Dopo un quarto d'ora si

è calmato. C. gli ha proposto di riordinare quanto buttato in giro e di andare

a pranzare con lei in ufficio amministrativo, in quel momento vuoto. RI 1 ha

accettato la proposta. Ha mangiato in silenzio, ascoltando il suo audiolibro.

Si è poi disteso sul divano a sfogliare i libri dedicati al tema della colonia.

Dopo un'ora circa gli è stato proposto di seguire l'attività programmata nel

pomeriggio e ha accettato, partecipando con interesse. Nel pomeriggio, RI 1

chiede scusa all'educatrice __________ (non presente nel momento dell'episodio

sopra descritto) per quanto accaduto. Con lei giunge all'accordo di tenere un

comportamento adeguato la mattina seguente per poter partecipare alla gita prevista

nel pomeriggio.

VENERDÌ'03/11

La mattina trascorre

tranquilla. Dopo pranzo il gruppo (composto da 14 bambini e 3 educatrici) si è

recato a __________ per l'attività di realtà virtuale (molto apprezzata da RI 1).

Il percorso a piedi dalla stazione al ritrovo per l'attività risulta

difficoltoso, sia all'andata che al ritorno. RI 1 era molto infastidito da un

bambino che gli faceva sorrisini. Sebbene allontanati, più volte RI 1 si è

scagliato contro di lui superando la fila mettendo in pericolo sé stesso e gli

altri t'utilizzo delle mani.

ll terzo tentativo,

un'educatrice ha tenuto RI 1 per mano per il tragitto rimanente. RI 1 cercava

di divincolarsi e si rivolgeva a lei facendo smorfie e ripetendo più volte

"Sei una scema!". Tale dinamica si è ripresentata durante il tragitto

dalla stazione di __________ al __________.

CONSIDERAZIONI e

SUGGERIMENTI

Gestione del Gioco/Macchina

Fotografica

C'è necessità di fare

maggiore chiarezza sulle regole di utilizzo di tale apparecchio, specificando

in modo chiaro quando e come RI 1 può utilizzarlo, assicurandosi che ciò rispetti

le regole comuni del gruppo. L'utilizzo della macchina fotografica integrata nell'apparecchio,

per motivi di privacy e dì riservatezza, non è accettabile.

È opportuno ridiscutere

e riconcordare nuovamente con i genitori tali modalità, considerando anche il

nostro contesto.

Interazione con gli

altri bambini

RI 1 fatica a giocare

in maniera costruttiva e condivisa con gli altri bambini. Nei momenti d'interazione

e di gioco con i compagni, cerca sempre di prevaricare imponendo le sue idee e

la sua progettualità. A tal proposito, è opportuno favorire il gioco e proposte

condivise, promuovendo attività che incoraggino la partecipazione attiva e la

cooperazione tra RI 1 e gli altri bambini, riducendo così la tendenza a

prevaricare.

Consapevolezza dei

Privilegi

RI 1 ha mostrato più

volte la consapevolezza di ricevere un trattamento privilegiato all'interno del

gruppo. Frequentemente cerca di gestire lui le regole di utilizzo del gioco/macchina

fotografica, nonché di tutte le eccezioni che a lui sono state concesse (ad

esempio chiudersi in bagno a fine pasto, mentre gli altri sono ancora a

tavola). Gli altri bambini risultano un po' disorientati perché percepiscono

questi privilegi esclusivi come un'ingiustizia. È necessario rivedere tale

aspetto, affinché sia garantita equità nel trattamento verso l'intero gruppo.

Le regole e i privilegi devono essere chiari e applicati in modo equo a tutti i

bambini, per evitare tensioni e sensazioni di ingiustizia negli altri bambini.

Attività Strutturate

È auspicabile offrire

attività specifiche, strutturate e stimolanti (come la partecipazione ad

atelier) che possano contribuire a canalizzare l'energia di RI 1 in modo

positivo.

Gestione delle Crisi

Sarebbe opportuno

sviluppare un protocollo chiaro e condiviso per la gestione delle situazioni

difficili, che possa essere messo in atto rapidamente e in modo efficace per garantire

la sicurezza di tutti i bambini e del personale.

Gestione individuale

È essenziale procedere

con una revisione accurata e una pianificazione più dettagliata riguardo alla

gestione di RI 1. Risulta evidente che RI 1 incontri difficoltà nel sostenere

l’intera giornata presso il centro. Inoltre, sarebbe opportuno valutare

attentamente l'implementazione di un supporto individuate esclusivamente

dedicato a lui, al fine di soddisfare in modo ottimale le sue specifiche

esigenze. Questa figura di riferimento avrebbe il compito di fornire un accompagnamento

personalizzato senza far parte ufficialmente del gruppo educativo, poiché la

comprensione di tale rapporto privilegiato potrebbe risultare complessa per i bambini

già in relazione con il personale educativo esistente. L'obiettivo principale

di questo affiancamento individuale sarebbe quello di evitare situazioni in cui

la mancanza di un educatore dedicato a RI 1 nei momenti in cui egli richiede un

rapporto 1:1 potrebbe mettere a rischio la sicurezza e il benessere complessivo

del gruppo. L'implementazione di tale supporto individuale dovrebbe essere

attentamente pianificata e coordinata con tutte le parti coinvolte, inclusi

genitori e personale educativo.” (doc. VIII-2)

Il 6 dicembre 2023 l’operatore

sociale __________ ha preso posizione come segue in merito alla nuova

refertazione prodotta dall’assicurato:

"

Nuovamente si propongono dei rapporti in cui vengono elencati degli

episodi che evidenziano il lato prevaricante del ragazzo, situazioni che si

verificano in contesti di colonia o durante le attività nelle vacanze

scolastiche.

Tale aspetto mi è stato

chiaro sin da subito e ricalca quanto già emerso durante i colloqui avuti sia

con i genitori che con i responsabili dei gruppi del dopo-scuola: fuori da un

contesto scolastico regolare, per esempio nelle colonie o in attività

collettive, il ragazzo diviene di difficile gestione, in netto contrasto con

quanto avviene durante la scuola regolare gestita senza operatori pedagogici

per l'integrazione e con un profitto di tutto rispetto.

Secondo i parametri in

uso, come ribadito ancora nello scorso mese di novembre 2023 dove la

fattispecie è stata presentata ed esaminata in forma anonima all'annuale

simposio di approfondimento su alcuni dossier di assegni per minorenni grandi

invalidi, le relatrici del corso e formatrici del Centro per la formazione

degli uffici Al elvetici ritengono che non si possa riconoscere la sorveglianza

in quanto non impartita in modo personale e permanente "salvo brevi

interruzioni" ma viene impartita in modo collettivo per una parte della

giornata considerevole. Per analogia va qui rilevato che nemmeno a bambini

diabetici anche d'età minore a RI 1 viene riconosciuta la sorveglianza

personale permanente nonostante l'intervento dell'adulto atto a regolare gli

scompensi glicemici sia importante, anzi determinante per evitare episodi

sincopali o potenzialmente letali se non compensati in un breve lasso di tempo.

Benché questi interventi si verifichino tutti i giorni più volte al giorno, essi

non rientrano nel concetto di sorveglianza personale bensì collettiva, spesso

proprio impartita dal docente scolastico durante ampie fasce della giornata.

In conclusione, dopo

aver letto i nuovi atti non rilevo elementi che possano modificare la mia presa

di posizione precedente.” (doc. X-1)

2.7

In concreto l’assicurato, nato nel 2015, è affetto

da un disturbo dell’attenzione/iperattività nell’ambito di una sindrome ADHD.

L’assistente sociale ha

riconosciuto che il ragazzo necessita di maggior aiuto rispetto ad un minorenne

non invalido della stessa età per compiere tre atti ordinari della vita:

-

vestirsi/svestirsi da giugno 2018, a causa del fatto che RI 1 non presta

attenzione al verso corretto dei vestiti o al fatto se essi siano puliti oppure

sporchi, dovendo inoltre essere indirizzato nel vestirsi a sufficienza quando

fa freddo e dovendo continuamente essere sollecitato durante la vestizione.

Inoltre la sera, a causa dello scemare dell’azione del farmaco, la svestizione

e l’indossare il pigiama si rivelano particolarmente complessi in quanto il

ragazzo tende a scappare;

-

lavarsi da giugno 2021, in quanto RI 1 non si lava attivamente e deve

essere guidato nelle azioni poiché, se lasciato solo, non esegue la propria

igiene personale o la esegue in modo insufficiente;

-

andare in bagno da giugno 2021, in ragione del fatto che egli non è in

grado di pulirsi da solo, nega di essere sporco e necessita di un controllo imperativo

con aiuto diretto nell’igiene dopo la defecazione.

Occorre ora esaminare se

anche per gli altri atti ordinari della vita l’assicurato abbisogna di maggior

aiuto rispetto ad un minorenne non invalido della stessa età così come se egli

necessiti di una sorveglianza personale permanente (cfr. supra consid. 2.3.).

A questo proposito va

segnalata una recente sentenza STCA 32.2023.74 del 27 novembre 2023, relativa ad

una ragazza nata nel 2010, affetta da un disturbo dell’attenzione e

concentrazione nell’ambito di una sindrome ADHD. In quel caso, questo

Tribunale, contrariamente a quanto deciso dall’amministrazione, aveva

riconosciuto all’assicurata il diritto ad un assegno per grandi invalidi di

grado lieve, essendo presente un bisogno regolare e notevole di terzi per due

atti ordinari della vita (l’atto di alzarsi, sedersi e coricarsi e l’atto

dell’igiene personale) e non solo per uno (quello di alzarsi, sedersi e coricarsi)

come stabilito dall’amministrazione la quale aveva negato la prestazione.

2.7.1

Nel caso

concreto, per quanto attiene all’atto di alzarsi, sedersi e sdraiarsi,

l’assistente sociale ha accertato che non vi sono deficit motori sui

trasferimenti e sulle diverse azioni in questione e che il ragazzo dorme senza

necessitare cambi di posizione e non necessita di essere fissato al letto.

La valutazione su questo punto

non è stata contestata e questo Tribunale non ha motivo per metterla in

discussione.

2.7.2

Il

ricorrente ha contestato l’assenza dei presupposti per riconoscere l’atto del

mangiare.

Ora, nella domanda di

prestazioni, i genitori hanno indicato che RI 1 utilizza correttamente le

posate e sa tagliare i cibi. Hanno altresì rilevato che a causa della sua

voracità ed irrequietezza il cibo deve essergli servito per evitare che si

faccia lui stesso delle porzioni troppo abbondanti e che egli deve essere

continuamente stimolato per adottare ritmi adeguati. RI 1 è spesso il primo a

finire dopodiché si alza da tavola ed è necessario farlo risedere. Quanto al

tempo conteggiabile quale impegno supplementare dovuto al danno alla salute, i

genitori hanno indicato dieci minuti sia per la colazione che per lo spuntino e

la merenda e trentacinque minuti tanto per il pranzo che per la cena

evidenziando come i tempi aumentino quando scappa e dev’essere riportato al suo

posto o convinto a tornarci.

Nel rapporto d’inchiesta l’assistente

sociale, rilevato come RI 1 maneggi correttamente posate e bicchieri e non

abbia disfunzioni di deglutizione o masticazione, ha annotato come a pranzo egli

abbia imparato a restare a tavola senza alzarsi, grazie anche all’azione del

farmaco Medikinet, medicamento che gli causa inappetenza. Ha quindi osservato

come la sera il medicamento ha meno effetto per cui il ragazzo è più vorace ed

i genitori devono limitare le porzioni.

Con le osservazioni al progetto

di decisione i genitori hanno fra l’altro osservato come per loro la gestione

dell’alimentazione di RI 1 sia particolarmente complessa stante la necessità di

riportarlo continuamente al tavolo e di stimolarlo verbalmente per fare in modo

che non mangi troppo velocemente, evidenziando come, soprattutto a cena, egli

tenda ad abbuffarsi.

Nel rapporto 16 giugno 2023,

l’assistente sociale, dopo aver osservato che il medicamento Medikinet possa

avere un effetto “rebound” serale (ovvero il riacutizzarsi dei sintomi

della sindrome ADHD a causa dello scemare dell’effetto del farmaco nelle ore

serali) anche considerevole, a tal punto da provocare un “cambiamento (del

comportamento n.d.r) repentino e importante”, nella valutazione dell’atto

del mangiare ha evidenziato come, nel contesto di mezzogiorno l’assicurato

rispetti le regole restando a tavola per tutta la durata del pranzo e che,

quando il ragazzo manifesta la volontà di abbandonare la tavola, all’educatore

serve unicamente un’ingiunzione per fare rispettare l’ordine. Tuttavia non

emergono informazioni in merito al comportamento assunto dall’assicurato a

tavola nelle ore serali.

A ben vedere, stante il

riconosciuto importante effetto “rebound” serale del medicamento assunto

dall’assicurato (cfr. anche referto 11 settembre 2023 del dr. med. __________

di cui al doc. A5) suscettibile, per ammissione dell’assistente sociale, di

condurre ad un cambiamento repentino ed importante del suo comportamento

rispetto a quello assunto durante il pranzo, l’istruttoria non poteva limitarsi

ad approfondire l’atteggiamento del ragazzo in questo contesto ma, alla luce

anche delle indicazioni fornite dai genitori, avrebbe dovuto verificare

l’eventuale maggior bisogno d’aiuto e sorveglianza

personale anche durante la cena.

In queste circostanze occorre

che su questo punto l’assistente sociale proceda ai dovuti accertamenti

ritenuto che, sulla base delle indicazioni presenti agli atti, non è possibile

escludere con la necessaria tranquillità il bisogno di un rilevante e duraturo

aiuto per questo atto ordinario della vita.

2.7.3

Dal

formulario di richiesta di prestazioni emerge come, con l’inizio

dell’assunzione del farmaco Medikinet, RI 1 sia molto più consapevole dei

pericoli stradali e che dall’inizio delle vacanze scolastiche estive si recasse

al centro extrascolastico (situato di fronte alla sua scuola elementare) da

solo.

Anche nel rapporto 23 febbraio

2023.

elaborato dopo aver esperito un’inchiesta a domicilio comprensiva di un

colloquio con i genitori, il consulente __________ ha osservato come RI 1 si

rechi a scuola elementare a piedi in compagnia dei suoi coetanei, tragitto

abitudinario da lui seguito diligentemente.

Nel ricorso viene rilevato come

l’assicurato non sia in grado di effettuare gli spostamenti (brevi) in

autonomia, né al mattino – momento in cui, dopo aver sperimentato un periodo di

semi autonomia ora per effettuare il tragitto casa-scuola deve essere sempre

accompagnato – né alla sera quando lo scemare dell’effetto del farmaco Medikinet

rende necessario il suo accompagnamento.

Secondo

la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (STF 8C_186/2017 del 1° settembre

2017, consid. 5.2 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,

p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In concreto, in ossequio ai

principi giurisprudenziali suesposti, considerato che nella domanda di

prestazioni e dall’inchiesta a domicilio emerge come l’assicurato goda

dell’autonomia necessaria per svolgere il tragitto casa-scuola in autonomia (o

comunque in compagnia dei suoi coetanei), questo Tribunale non ha motivo per

non aderire alle conclusioni dell’assistente sociale contenute nel rapporto 23

febbraio 2023.

In merito alla contestata

autonomia per quanto riguarda il tragitto scuola-casa, a causa dello scemare

dell’effetto del farmaco (cfr. supra consid. 2.7.2.), questo Tribunale non può

con la necessaria tranquillità fondarsi su quanto evidenziato dal consulente

nella presa di posizione 16 giugno 2023, ovvero che RI 1 “È in grado di

spostarsi da casa a scuola e viceversa e se così non fosse, non avrebbe

ricevuto dai genitori il “permesso- premio” di frequentare il doposcuola per un

ulteriore mezzora dopodiché rincasare a piedi da solo. Il fatto di fermarsi al

parco durante il tragitto non preclude di per sé la capacità di spostarsi

all’esterno”, senza esperire ulteriori accertamenti. Non è infatti

possibile concludere che l’assicurato sia completamente autonomo nel tragitto

scuola-casa, sulla base della sola esistenza del “permesso-premio” che

peraltro, come evidenziato dallo stesso assistente sociale, non è mai stato

concesso “perché giornalmente RI 1 ha procurato grattacapi agli educatori”.

Non emerge infatti con la necessaria chiarezza se la mancata concessione di

tale permesso sia dovuta esclusivamente alla condotta indisciplinata del

ragazzo o sia piuttosto la conseguenza di un comportamento inaffidabile

dimostrato dell’assicurato, tale da non rendergli possibile effettuare il

tragitto fino a casa senza mettersi in pericolo. Quindi anche su questo aspetto

l’assistente sociale dovrà procedere ai dovuti accertamenti.

Nel ricorso è stata inoltre

evidenziata – come riportato nel questionario relativo alla domanda di

prestazioni ed in sede di osservazioni al progetto di decisione – la necessità

di costante osservazione in quanto le interazioni interpersonali

dell’assicurato – specialmente con i propri pari – possano risultare

difficoltose a causa del suo comportamento irruento, aggressivo ed addirittura

pericoloso.

Per contatti sociali si

intendono le relazioni interpersonali caratteristiche della vita quotidiana (p.

es. leggere, scrivere, partecipare a concerti, manifestazioni politiche o

religiose ecc.; RCC 1982 pagg. 119 e 126; marg. 2055 CGI in vigore dal 1.1.2022

e marg. 8023 CIGI in vigore fino al 31.12.2021).

Nel

caso di specie RI 1 non presenta limitazioni personali gravi. Come attestato

dall’assistente sociale, egli sa conversare, leggere, formulare una frase di

senso compiuto che viene capita anche da chi non lo conosce e frequenta una

scuola regolare senza OPI. Sempre il consulente __________ ha inoltre

evidenziato che: “(…) RI 1 evolve, impara le regole compartecipa alle lezioni in

modo propositivo e arricchente, rispetta il suo turno di parola in un contesto

di scuola regolare senza il sostegno di operatori pedagogici per

l’integrazione. RI 1 espone le informazioni secondo una sequenza logica e

cronologica, legge comprensibilmente i suoi interventi sono pertinenti

all’argomento. (si vedano i giudizi scolastici). La capacità di stabilire

contatti sociali è dimostrata durante l’ampia fascia oraria scolastica. Se così

non fosse, non vi sarebbe la frequenza di una classe regolare”.

La

valutazione dell’assistente sociale su questo punto non presta quindi il fianco

alla critica.

2.7.4

Quanto

all’asserita necessità di una sorveglianza personale permanente si osserva

quanto segue.

La

sorveglianza permanente di cui all’art. 39 cpv. 3 OAI non si riferisce allo

svolgimento di atti ordinari della vita, ma costituisce una sorveglianza

24h/24h, necessaria a causa dell’invalidità, o per una ragione medica (per

esempio in caso di rischio di crisi epilettiche) o in caso di handicap mentali

particolari o di autismo (STF 9C_350/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 6.2

con riferimenti).

Di regola non vi è necessità di

sorveglianza personale laddove vi è una sorveglianza eseguita soltanto a titolo

collettivo, come ad esempio nelle case per invalidi, nelle case per anziani e

nelle case di cura (RCC 1986 pag. 510; 1970 pag. 297).

Per fondare un diritto, la

sorveglianza personale deve essere considerata particolarmente intensiva (cfr.

marg. 8078 CIGI e marg 8035 CIGI, applicabile per analogia).

La condizione di una

sorveglianza particolarmente intensiva è considerata realizzata nel caso in cui

alla persona addetta all’assistenza sono richiesti un grado di attenzione

superiore alla norma e una prontezza d’intervento come, per esempio, nei

confronti di bambino autistico che ha gravi difficoltà a percepire il mondo

circostante e a comunicare con esso, il che si manifesta nel suo comportamento

nei confronti di determinati oggetti (p. es. rovescia contenitori, lancia

oggetti, danneggia mobili ecc.). Il bambino non è inoltre in grado di

riconoscere i pericoli: egli può ad esempio uscire improvvisamente dalla

finestra. Eventualmente non è nemmeno in grado di reagire adeguatamente a

richiami o avvertimenti verbali. In determinate situazioni può ad esempio

prodursi un comportamento autolesionista o aggressivo verso altre persone. Per

questi motivi la persona addetta all’assistenza deve trovarsi costantemente

nelle immediate vicinanze del bambino, con un grado di attenzione superiore

alla norma, e deve essere pronta ad intervenire in qualsiasi momento (cfr.

marg. 8079 CIGI).

Nella sentenza 9C_666/2013

relativa ad un ragazzo affetto da autismo, nato nel 2005, a beneficio di un

assegno per grandi invalidi di grado medio, il Tribunale federale ha

riconosciuto la necessità di una sorveglianza personale particolarmente intensa

sulla scorta delle seguenti considerazioni:

"

In der Stellungnahme vom 22. Juni 2012 wurde darauf hingewiesen, die

Beschwerdeführerin habe während des Abklärungsgesprächs weder ein selbst- noch

ein fremdaggressives Verhalten gezeigt. Sie könne durchaus auf verbale

Anweisungen ihrer Angehörigen reagieren und während einer gewissen Zeit ruhig

am Tisch oder am Boden sitzen und sich mit etwas beschäftigen, was ihr Vater

bestätigt habe. Mögliche Gefahrenquellen seien durch schadenmindernde

Massnahmen der Eltern zu vermeiden oder zu verringern (z.B. Kindersicherung an

Fenstern anbringen, zerbrechliche und gefährliche Gegenstände ausser Reichweite

stellen, Wohnungstüre abschliessen etc.). Solche Vorkehren dienen in erster

Linie dazu, das Schlimmste zu verhindern. Das in der Unfähigkeit, Gefahren zu

erkennen, begründete Schädigungspotenzial für sich und Dritte bleibt indessen

bestehen. Abgesehen davon muss die Wohnung für die übrigen im selben Haushalt

lebenden Personen im üblichen Rahmen bewohnbar bleiben. Sodann ist das

Verhalten der Beschwerdeführerin anlässlich des Abklärungsgesprächs insofern

nicht allein aussagekräftig, als entscheidend ist, wie sie sich unbeaufsichtigt

ohne vertraute Personen in unmittelbarer Nähe verhält. Die Klassenlehrerin

und Leiterin der Heilpädagogischen Tagesschule führte in ihrem Bericht vom 20.

September 2012 aus, wenn sie sich einem anderen Kind zuwende, bringe die

Versicherte das Schulzimmer blitzschnell durcheinander, zerre alles hervor,

zerreise Papier und werfe Sachen herum. Sie mache viele Sachen kaputt, um

Aufmerksamkeit zu erhalten oder weil sie keine Möglichkeit habe, sich sinnvoll

allein mit etwas zu beschäftigen. Im Alltag dürfe sie nie aus den Augen

gelassen werden; sie könne Gefahren und das Geschehen um sie herum nicht

einschätzen. Zu berücksichtigen ist sodann, dass die Beschwerdeführerin

ausserhalb der Wohnung oder der Schule an der Hand geführt werden muss. Im

Abklärungsbericht wurde festgehalten, sie habe keine Berührungsängste gegenüber

fremden Leuten und würde auch mit solchen mitgehen. Wo es nicht möglich und

auch nicht sinnvoll ist, die Beschwerdeführerin an der Hand zu nehmen, etwa auf

Spielplätzen, muss die Begleitperson besonders aufmerksam und ständig bereit

sein einzugreifen, um zu verhindern, dass sie wegläuft, sich bei der Benützung

von Spielgeräten verletzt oder Sachen Dritter beschädigt. Ob sie sich

Drittpersonen, insbesondere Kindern gegenüber aggressiv verhalten könnte, kann

offenbleiben, da dies an der Intensität der Überwachung nichts wesentlich

änderte.”

Ora, nel caso di specie emerge

chiaramente, come del resto evidenziato dalla psicologa e psicoterapeuta __________

(doc. VIII-1), che l’inserimento di RI 1 in contesti di tempo libero, occasioni

in cui la sua reattività ed impulsività si manifestano con maggior vigore,

risulti estremamente difficoltoso a tal punto da necessitare l’implementazione

di un supporto individuale (vedasi il resoconto della colonia estiva __________

sub doc. A6 e il resoconto della settimana di colonia autunnale __________ di

cui al doc. VIII-2). Lo stesso consulente __________ ha evidenziato come tale

aspetto, apparso a lui chiaro fin da subito, ricalchi quanto già emerso durante

i colloqui con i genitori ed i responsabili del dopo scuola e sia in contrasto

con quanto avviene durante la scuola regolare (doc.X-1).

A tal riguardo emerge dagli

atti come il ragazzo frequenti una classe ordinaria (comprese le ore di

ginnastica), senza nemmeno il supporto di un operatore pedagogico per

l’integrazione, con un profitto di tutto rispetto. Nelle comunicazioni ai

genitori relative all’anno 2022-2023 (pag. 140 incarto AI) i docenti hanno evidenziato

un percorso formativo in evoluzione in cui RI 1, grazie al sostegno degli

insegnanti, è in grado di trovare e attivare strategie adeguate per la gestione

dell’agitazione motoria e le dinamiche relazionali con i compagni con i quali

sta gradualmente instaurando relazioni positive durature. Egli mostra interesse

nelle varie proposte didattiche, sforzandosi di rispettare il turno di parola.

I suoi interventi sono inoltre pertinenti e arricchenti per la classe. Affronta

i lavori con più serenità rispetto all’anno precedente. Infine i docenti

esortano RI 1 a ricontrollare e curare maggiormente l’ordine e la precisione dei

propri elaborati e, per quanto riguarda i lavori di gruppo, a focalizzarsi

maggiormente sull’obiettivo dell’attività, evitando chiacchiere e distrazioni.

Inoltre egli risulta recarsi a

scuola in compagnia di un gruppo di altri ragazzi minorenni. Dal colloquio

avuto dal consulente Petrin con gli educatori che ospitano RI 1 a mezzogiorno è

quindi emerso come durante il pranzo RI 1 sia sorvegliato collettivamente da un

educatore insieme ad altri dieci bambini ed egli si siede al tavolo e mangia

con autonomia, obbedendo (pur manifestando la propria frustrazione)

all’ingiunzione di rimanere seduto quando manifesta l’intenzione di alzarsi dal

posto. Pertanto, già solo sulla base di queste considerazioni, pur non

misconoscendo che, come evidenziato dal ricorrente, anche durante le ore

scolastiche la situazione non sia proprio idilliaca e che con lo scemare

dell’effetto del farmaco, durante le ore serali RI 1 possa risultare particolarmente

difficile da gestire, dagli atti non emerge affatto che, sull’insieme della

giornata, le persone addette all’assistenza sarebbero continuamente sul chi

vive, sempre nelle immediate prossimità del ricorrente pronte ad intervenite

per impedirgli di far correre un serio pericolo a sé stesso o a terzi. Del

resto il fatto che egli non sia al beneficio di un supporto individuale

permanente va chiaramente in questo senso.

Su questo punto la valutazione

dell’assistente sociale merita conferma.

2.8

In

queste circostanze, gli atti sono da rinviare all’Ufficio AI affinché proceda

ad una nuova valutazione conformemente ai consid. 2.7.2. e 2.7.3. In esito agli

accertamenti, l’amministrazione stabilirà, mediante l’emissione di una nuova decisione,

l’eventuale sussistenza del diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado

medio. Ne consegue che la decisione contestata va annullata, mentre il ricorso

va accolto.

2.9

Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

In

concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018

del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271

con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio

AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007) che

appare giustificato fissare in fr. 2'000 (IVA inclusa).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 16 agosto

2023 dell’Ufficio AI è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda conformemente ai considerandi.

2. Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti