32.2023.99
Ricorso contro decisione che ha negato il diritto a provvedimenti professionali e alla rendita. Ricorso accolto, con rinvio atti per ulteriori approfondimenti, secondo la proposta formulata pendente lite dall'Ufficio AI e condivisa dall'insorgente
29 novembre 2023Italiano21 min
di prestazioni, osservando che nonostante le incapacità lavorative accertate non
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2023.99
JV/sc
Lugano
29 novembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 settembre 2023 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 agosto 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1967, il 24/26 gennaio 2017 ha presentato una domanda di presa a
carico dei costi per un apparecchio acustico, domanda accolta dall’Ufficio AI
con decisione del 7 febbraio 2017 (docc. 1-6 incarto AI).
1.2. Il 12/14
maggio 2019 l’assicurato ha presentato una domanda di rendita AI, adducendo “Disturbi
mentali” e “sordità parziale” da “~ 1 anno” (docc. 12
e 13 incarto AI).
Richiamato
il curriculum vitae (doc. 14 incarto AI) ed il rapporto medico della curante
dr.ssa __________ con annessa refertazione medica (doc. 16 incarto AI), si è
resa necessaria una perizia pluridisciplinare in ambito reumatologico,
psichiatrico, pneumologico, neurologico e ORL (docc. 18 e 19 incarto AI). L’amministrazione
ha quindi conferito mandato peritale al __________ di __________ nelle persone
del dr. __________ (specialista in medicina interna), dr. __________
(specialista in neurologia), dr. __________ (specialista ORL), dr. __________
(specialista in pneumologia) e dr. __________ (specialista in psichiatria e
psicoterapia) (docc. 24-28 incarto AI).
La
perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 15 marzo 2021
(doc. 29 incarto AI).
Poste
le seguenti diagnosi:
"
B.1 Diagnosi rilevanti con
ripercussioni sulla capacità lavorativa
Diagnosi ORL
Sordità percettiva da moderatamente grave a grave, a
beneficio di due protesi acustiche.
Diagnosi psichiatriche
Depressione di media gravità (ICD-10 F32.1).
Disturbo paranoide di personalità (ICD-10 F60.5).
B. 2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla
capacità lavorativa
Diagnosi reumatologiche
Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena
alla gamba sin. su leggere alterazioni stratiche e probabili alterazioni di
tipo degenerativo.
Iniziale coxartrosi bilaterale a sin. più sintomatica.
Diagnosi neurologiche
Cefalee tensive.
Tre episodi di verosimile amnesia globale transitoria.
Diagnosi pneumologica
Sindrome apnee da sonno ostruttive severa (AHI 31)
attualmente in ventiloterapia efficace con apparecchiatura C-PAP.
Diagnosi ORL
Ostruzione nasale moderata su deviazione del setto
nasale e rinite cronica (idiopatica).
Altre diagnosi internistiche
Nota ipertensione arteriosa in trattamento
farmacologico.
Anamnesticamente steatosi epatica semplice, senza
steatoepatite F0.
Anamnesticamente lieve tendenza a reflusso
gastroesofageo.
Obesità, con BMI 30 kg/m2.
Tabagismo cronico.”
circa
l’incapacità lavorativa i periti hanno accertato quanto segue:
"
G Capacità lavorativa
nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al
100%
Globalmente, nella misura del 50%, inteso come
riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
H Capacità lavorativa in attività adeguata, in
relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%
Globalmente, allo stato attuale, nella misura del 60%,
inteso come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata
lavorativa.
Fatti
I Motivazione della capacità e dell’incapacità
lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o
parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
[…] le incapacità lavorative descritte dai consulenti
non devono essere sommate, ma integrate, in quanto le patologie che causano una
diminuzione della capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali e
di rendimento, che si sovrappongono.
I. 1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo nell’attività svolta
La capacità lavorativa globale nella misura del 50%,
vale da quando, nel 2017, è portatore di 2 protesi acustiche, fino ad oggi e
continua.
I. 2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa
nel tempo in un’attività adatta
Come descritto dal consulente in psichiatria, dalla
dimissione dalla Clinica __________ […] dove l’A. è stato degente dal 16.10 al
20.11.2019 (in quel periodo incapacità lavorativa totale in qualunque
attività), vale una capacità lavorativa globale del 60%.” (doc. 29, pagg. 174,
175 e 177 incarto AI).
La
perizia è stata fatta propria dal medico SMR nel suo rapporto del 17 marzo 2021
(doc. 31 incarto AI).
In
seguito è stata esperita l’istruttoria economica (doc. 32 incarto AI).
1.3. Con
progetto di decisione del 16 aprile 2021 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto
di prestazioni, osservando che nonostante le incapacità lavorative accertate non
vi fosse in casu una perdita di guadagno, ragione per cui l’assicurato non
aveva diritto a provvedimenti professionali o alla rendita AI (doc. 33 incarto
AI).
Con
scritto del 5 maggio 2021 __________ di Castelrotto ha comunicato il ricovero
dell’assicurato dal 28 aprile 2021 a seguito del peggioramento del quadro
clinico, invitando l’Ufficio AI ad attendere il rapporto d’uscita prima di
emanare la decisione formale di rifiuto di prestazioni (doc. 37 incarto AI).
Il
22/23 luglio 2021 l’assicurato ha presentato una domanda di assegno grandi
invalidi (di seguito AGI) (docc. 43-46 incarto AI).
Successivamente
l’Ospedale __________ ha inviato il rapporto d’uscita del 27 settembre 2021
(doc. 48 incarto AI).
Valutata
la nuova refertazione medica, il medico SMR ha ritenuto necessaria una perizia
bidisciplinare (in ambito internistico e psichiatrico) di decorso (docc. 48-50,
53-59 incarto AI).
Il 12
ottobre 2022 l’assicurato ha presentato una nuova domanda di garanzia dei costi
per un apparecchio acustico binaurale (docc. 64, 67 e 68 incarto AI), il
curante, dr. __________ (specialista in otorinolaringoiatria) avendo attestato
nel rapporto del 28 settembre 2022 un peggioramento della capacità uditiva
(doc. 63 incarto AI). Con decisione del 3 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha garantito
la presa a carico dei costi per l’apparecchio binaurale (doc. 85 incarto AI).
Sulla
scorta del referto peritale del 1. febbraio 2023 (doc. 84 incarto AI), con
annotazione del 2 febbraio 2023 (doc. 82 incarto AI) il medico SMR ha
confermato il suo precedente rapporto.
Con
annotazione del 15 febbraio 2023 il medico SMR ha rilevato che “le patologie
non giustificano un persistente dipendenza da terzi” (doc. 87 incarto AI),
ragione per cui con progetto di decisione del 17 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha
prospettato il rifiuto dell’AGI (doc. 91 incarto AI).
Con
osservazioni del 28 marzo 2023 l’assicurato ha contestato il progetto di
decisione del 17 febbraio 2023 (doc. 95 incarto AI) e con rapporto del 29 marzo
2023 il curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha
comunicato che “le condizioni del paziente sono critiche dovendo necessitare
continuamente dell’aiuto e supporto della moglie per compiere diversi atti
quotidiani […]”, attestando una capacità lavorativa nulla (doc. 96 incarto
AI).
Con
scritto del 7 giugno 2023 la dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)
ha comunicato all’Ufficio AI che a seguito di un peggioramento dell’affezione
psichiatrica, l’assicurato è stato nuovamente ricoverato il 24 maggio 2023
presso l’Ospedale __________ (doc. 104 incarto AI), inviando poi il rapporto
d’uscita del 3 agosto 2023 (doc. 107 incarto AI).
Chiamato
ad esprimersi in proposito, il perito psichiatra ha ritenuto che la nuova
refertazione medica non era idonea a modificare la sua precedente valutazione,
auspicando in ogni caso un’inchiesta domiciliare per valutare l’eventuale
dipendenza da terzi nell’ambito della domanda AGI (doc. 108 incarto AI).
Con
decisione del 21 agosto 2023 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso negativo
del 16 aprile 2021 (doc. 110 incarto AI).
Con
scritto del 21 agosto 2023 l’Ufficio AI ha annullato il progetto di decisione
del 17 febbraio 2023 inerente all’AGI (doc. 111 incarto AI), comunicando
all’assicurato l’intenzione di procedere ad un’inchiesta domiciliare tramite il
servizio esterno (doc. 114 incarto AI).
Con
scritto del 14 settembre 2023 l’assicurato ha contestato il modo in cui
l’inchiesta domiciliare è stata condotta, senza tuttavia indicare quando essa
ha avuto luogo (doc. 118 incarto AI).
1.4. L’assicurato,
rappresentato da RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del
21 agosto 2023, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita
d’invalidità con grado del 100% dal 1. novembre 2019, subordinatamente il
riconoscimento di un quarto di rendita dal 1. novembre 2019 ed in via ancora
più subordinata la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “affinché valuti
misure di riabilitazione socioprofessionale”.
Sostiene
innanzitutto che la documentazione agli atti permette di concludere che il
deficit uditivo, presente almeno dal 2010, abbia influito negativamente sulle sue
possibilità occupazionali da tale anno, nonostante anche successivamente egli avesse
cercato lavoro. Conseguentemente, il reddito da valido non andava definito
considerando i guadagni realizzati prima del 2017 ma applicando i dati
statistici, i quali determinerebbero un reddito da valido di fr. 67'766.67.
Considerando un’incapacità lavorativa del 40% in attività adeguata e, quindi,
un reddito da invalido di fr. 40'660, la perdita di guadagno sarebbe del 40%,
ragione per cui egli avrebbe diritto ad un quarto di rendita AI da novembre
2019, ossia sei mesi dopo la domanda di prestazioni.
Contesta
anche la reintegrabilità nel mercato del lavoro equilibrato a motivo della
problematica uditiva e psichiatrica, ragione per cui egli avrebbe diritto ad
una rendita intera da novembre 2019.
Infine,
egli censura l’ultima valutazione medica del perito psichiatra, quest’ultimo
non essendo stato chiamato ad esprimersi circa le “idee di morte attive”
attestate dalla dr.ssa __________.
1.5. Con
scritto del 26 settembre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato al TCA di aver
riesaminato la decisione impugnata, annullandola e sostituendola con la
decisione del 26 settembre 2023. L’amministrazione, condividendo la censura del
ricorrente relativa alla determinazione del reddito da valido, ha riconosciuto
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2018 con versamento dal 1.
novembre 2019, trattandosi di una domanda tardiva.
1.6. Con
osservazioni del 16 ottobre 2023 il ricorrente ha evidenziato che l’Ufficio AI
non ha preso posizione circa la reintegrabilità nel mercato del lavoro
equilibrato, rammentando che la domanda di causa principale era volta
all’ottenimento di una rendita intera proprio a fronte della sua non
reintegrabilità. Pertanto, la decisione del 26 settembre 2023 non rende privo
d’oggetto il ricorso (VI).
1.7. Con
scritto del 23 ottobre 2023 l’Ufficio AI ha comunicato di aver sottoposto
l’incarto alla consulente in integrazione professionale che, con rapporto
finale del 19 ottobre 2023, ha osservato di non potersi esprimere sulla
reintegrabilità del ricorrente senza prima attuare una misura d’accertamento ex
art. 43 LPGA. Conseguentemente, l’amministrazione ha proposto la retrocessione
degli atti al fine di esperire i necessari accertamenti (VIII+1).
1.8. Con
scritto del 13 novembre 2023 il ricorrente ha comunicato di aderire alla
proposta formulata il 23 ottobre 2023 dall’Ufficio AI.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
2.2. A norma dell'art. 6 cpv. 1 Lptca l'autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 6 cpv. 2 Lptca). Quest'ultimo continua la trattazione del
ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto della nuova
decisione. Se la stessa si fonda su elementi di fatto o di diritto notevolmente
differenti, il Giudice delegato assegna al ricorrente un termine di 10 giorni
per prendere posizione (art. 6 cpv. 3 Lptca). Questa norma ricalca
sostanzialmente l’art. 53 cpv. 3 LPGA che prevede che “l’assicuratore può
riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è
stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di
ricorso”.
Secondo
dottrina e giurisprudenza, una decisione pendente lite mette fine alla vertenza
(e costituisce quindi la base per lo stralcio dai ruoli della procedura
ricorsuale; sul punto cfr. Bosshardt/Kölz/Röhl, Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 1999, pag. 737) solo nella
misura in cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste
quindi nella misura in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei
sensi voluti dall'insorgente; in tal caso l’autorità di ricorso deve entrare
nel merito di quanto è rimasto indeciso, senza che l'insorgente debba impugnare
il nuovo atto amministrativo (DTF 127 V 233 consid. 2.b/bb/, 113 V 237; RCC 1992 pag. 123 consid. 5c; Kieser,
ATSG Kommentar, 2020, art. 53 n. 90 pag. 988). Infatti
la nuova decisione è considerata impugnata (“mit angefochten”) unitamente
Considerandi
a quella contestata con il ricorso. Il giudice non può entrare nel merito di un
ricorso nel frattempo inoltrato (a titolo cautelativo) contro la nuova
decisione, ma deve considerarlo come proposta di giudizio (Pfleiderer in:
Waldmann/Weissenberger (Hrsg.), VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n. 46, pag. 1172 con riferimenti
dottrinali e giurisprudenziali; Schlauri, Die Neuverfügung lite pendente in der
Rechtsprechung des EVG, in: Schaffauser/Schlauri (Hrsg.), Aktuelle Rechtsfragen
der Sozialversicherungspraxis, Schriftenreihe IRP-HSG, 2001, pagg. 193 e 210).
Rimangono tuttavia riservate le situazioni soggette alla protezione della buona
fede (in argomento: cfr. STF 9C_809/2013 del 31 gennaio 2013). Infine, nel caso
di incertezze o insicurezze a sapere se le richieste ricorsuali corrispondano
pienamente alla nuova decisione in modo tale da rendere priva di oggetto la
procedura di ricorso, alle parti – ai fini del loro di diritto di essere
sentito – va concesso uno scambio di allegati (Pfleiderer, op. cit., ad art. 58
n. 48, pag. 1172 con riferimenti).
In
concreto, la decisione del 26 settembre 2023, resa pendente lite dall’Ufficio
AI prima della risposta di causa, non mette fine alla vertenza in quanto l’amministrazione
non si è chinata sulla questione della reintegrabilità del ricorrente, aspetto
che, a mente di quest’ultimo, determinerebbe il diritto ad una rendita intera
con grado d’invalidità del 100%, come da domanda di causa principale.
Occorre quindi entrare nel
merito della lite.
nel merito
2.3
Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il
diritto ad un quarto di rendita dal 1. gennaio 2018 con versamento dal 1.
novembre 2019 o se, come postulato in via principale dall’insorgente, egli
avrebbe diritto ad una rendita intera con versamento dal 1. novembre 2019.
Va anzitutto rilevato che il 1.
gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata
in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore
sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021
705).
La
lett. b delle Disposizioni transitorie della surriferita modifica della LAI
prevede che “I beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato
prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in
vigore della presente modifica non hanno ancora 55 anni compiuti continuano ad
avere diritto alla rendita precedente fintantoché il loro grado d’invalidità
non subisca una modificazione secondo l’articolo 17 capoverso 1 LPGA” (cpv.
1).
Il
marginale 9101 della CIRAI prevede che “Se la decisione sulla prima
concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto
alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
I
marginali 1007 e seg. della C DT US AI prevedono che:
" […] le rendite AI rette dal
diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento
dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della
nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la
richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal
nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate
a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima fissazione della
rendita → DR [diritto,
n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado
d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e
il 31 dicembre 2031 → C
DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della
rendita → DR in vigore dal 1°
gennaio 2022”.
In
concreto, l’assicurato ha presentato la domanda di prestazioni nel maggio 2019
(cfr. supra consid. 1.2.), a fronte di un’incapacità lavorativa valutata dai
periti esterni in almeno 40% al più tardi dal 2017 (cfr. supra consid. 1.2. e
1.3.). Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, il
diritto alle prestazioni sarebbe nato al più presto sei mesi dopo, ossia al 1.
novembre 2019.
Visto
quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore fino al 31
dicembre 2021.
2.4
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi
fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi
un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi
che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di
guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28.
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.5
Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014,
ad art. 28a, pag. 389).
2.6
In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata con lo
scritto del 23 ottobre 2023 dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente.
Infatti,
oltre all’errore relativo al calcolo del grado d’invalidità (cfr. supra consid.
1.3
in initio-1.5.), l’istruttoria amministrativa risulta lacunosa anche sotto
il profilo della (mancata) valutazione della reintegrabilità del ricorrente nel
mercato del lavoro equilibrato. Tale aspetto, va approfondito dal servizio di
integrazione professionale sulla base delle refertazioni mediche pertinenti
(cfr. supra consid. 2.5.), come peraltro auspicato dalla stessa consulente in
integrazione (cfr. supra consid. 1.7.).
Anche
l’aspetto medico necessita un approfondimento. Infatti, nella sua presa di
posizione del 21 luglio 2023 (doc. 108, pag. 525 incarto AI) il perito
psichiatra asserisce che “ho preso visione […] delle osservazioni al
progetto di decisione per assegno grandi invalidi […],
della
lettera dello psichiatra curante […] e del rapporto del 07.06.2023
redatto dalla Dr.ssa __________ […]. Dall’esame della documentazione medica
non ho rilevato elementi nuovi e tali da modificare quanto da me riportato
nella mia valutazione peritale del 18.05.2022 […]”. Tuttavia, nel rapporto
d’uscita dell’Ospedale __________ del 3 agosto 2023 la dr.ssa __________ ha
rilevato, tra l’altro, l’insorgenza di “idee di morte che […] non
avrebbe ancora mai messo in atto individuando come unico fattore protettivo
[…] la sua famiglia” (doc. 107, pag. 517 incarto AI). Questo elemento,
come rettamente rilevato dall’insorgente (I, p.to 2.2.), è nuovo e rilevante e
andava sottoposto al vaglio del dr. Mari.
Per il
che, gli atti vanno retrocessi all’Ufficio AI affinché proceda con i necessari
approfondimenti.
2.7
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione
con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1°
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281 consid.
11.1
e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono poste a
carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al
ricorrente, patrocinato in causa da un avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 26 settembre 2023 è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda
conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà
al ricorrente fr. 2'000 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti