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Decisione

32.2024.1

Reiezione di una domanda di ritardata/denegata giustizia

2 settembre 2024Italiano16 min

sulla base degli accertamenti effettuati e, in via subordinata, di assegnare all’amministrazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

32.2024.1

BS

Lugano

2 settembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3

gennaio 2024 formulato da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

Ufficio assicurazione invalidità,

6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con il

ricorso in oggetto RI 1, classe 1972, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto

in via principale che il TCA ordini all’Ufficio AI di emanare una decisione

sulla base degli accertamenti effettuati e, in via subordinata, di assegnare all’amministrazione

“un ulteriore periodo di massimi 3 mesi per espletare gli ulteriori

accertamenti necessari, così da emanare, entro il 31 maggio 2024, una nuova

decisione”. L’assicurata ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria, istanza poi ritirata il 15 gennaio 2024 (V).

1.2. Con la

risposta di causa 29 gennaio 2024 l’amministrazione ha postulato la reiezione

del ricorso. Ripercorrendo l’iter procedurale iniziato con la domanda di prestazioni

inoltrata nel febbraio 2019, l’Ufficio AI sostiene che “nel caso concreto

non si rilevano ritardi provocati dall’amministrazione o provvedimenti

manifestamente inutili posti in atto, che hanno ritardato l’istruttoria. Né

periodi di inezia da parte dell’Ufficio AI, che si è attivato con atti continui

dal momento della domanda formulata nel 2019, come emerge in maniera manifesta

dalla decisione resa al punto no. 1”.

1.3. Con

scritto 16 febbraio 2024 l’amministrazione ha informato il TCA di aver emesso

lo stesso giorno un progetto di decisione con il quale ha prospettato la

reiezione della domanda di prestazioni (IX).

1.4. In data

9 febbraio 2024 la patrocinatrice dell’insorgente ha comunicato al TCA di avere

preso “atto con piacere dello stato della

pratica e dei più recenti sviluppi; sia precedenti che posteriori all’inoltro

del presente gravame, di cui si è venuti a conoscenza solo con la risposta

dell’Ufficio AI poiché non si avevano notizie da mesi; pertanto, avendo inteso

che la procedura è giunta ormai ai suoi atti finali, parte istante è disposta a

ritirare il gravame qualora questo Tribunale decidesse di stralciare senza prelievo

di tasse e spese”.

1.5. Con

email del 28 marzo 2024 e 5 giugno 2024 l’Ufficio AI ha informato di non avere

ancora intimato la decisione formale, avendo il patrocinatore dell’assicurata

contestato il progetto di decisione 16 febbraio 2024 mediante l’apporto di

diversa documentazione medica, trasmessa al __________ per una presa di

posizione. L’amministrazione ha pertanto precisato di essere in attesa della

valutazione del __________ e che quindi la fase di audizione non è ancora

terminata.

considerato in

diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto

2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. Il

motivo del presente ricorso per ritardata/denegata giustizia riguarda, in via

principale, la richiesta “di emanare una decisione sulla base degli

accertamenti effettuati” e, in via secondaria, “di assegnare all’Ufficio

AI un ulteriore periodo di massimi 3 mesi per espletare gli ulteriori accertamenti

necessari, così da emanare, entro il 31 maggio 2024 una nuova decisione”.

2.3. Secondo

giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre

secondo la giurisprudenza vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui

l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò

non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura

dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 9C_841/2008 del 28

novembre 2008 consid. 4.2 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 131 V

407 consid. 1.1 e 107 Ib 164 consid. 3b entrambe con i riferimenti ivi citati).

Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia

agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20

consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Irrilevanti sono le ragioni che hanno

determinato il diniego di giustizia (STFA I 57/02 del 24 ottobre 2002 consid.

3.2).

Nel

giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una

valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia

quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,

non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).

Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri

rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n.

1 CEDU è stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del

caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità

(sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza

del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, pag. 987;

vedi anche STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008 e 9C_624/2008 del 10 settembre

2008; DTF 130 I 332, 129 V 411 e 125 V 188; VPB 1983 n. 150 pag. 527 e EuGRZ

1983 pag. 483). Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente,

decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di

ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i

riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che

hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono

obiettivamente ingiustificati.

Il

principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca e art.

61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto

delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura

amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, Kieser,

ATSG-Kommentar, 2009, ad. art. 61 n. 26 pag. 768).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).

Nella

STFA I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, l’Alta

Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio

AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di

una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella

DTF 125 V 188, il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.

In

RAMI 1997 U 286, pag. 339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata

giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente

inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere

giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In

dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.

del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata

riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva

atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia

(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,

Considerandi

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 92 segg.)

oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton

Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver

lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo

ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, pag. 67).

Nella

STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008,

in una fattispecie nella quale si trattava di valutare i redditi da valido e

invalido e in cui erano trascorsi 24 mesi dalla fine dello scambio degli

allegati alla pronuncia cantonale, il TF, rilevando che un tale periodo

rappresentava una situazione limite, ha concluso per un ritardo inammissibile

del giudizio.

Nella

STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009, ritenuta la necessità di un

apprezzamento minuzioso di numerosi rapporti medici o perizie, il TF non ha

ravvisato un ritardo ingiustificato nel periodo di 18 mesi trascorso dalla fine

dello scambio degli allegati davanti all’autorità giudiziaria cantonale e il

ricorso interposto per denegata giustizia al Tribunale federale.

Nella

STF 9C_414/2012 del 12 novembre 2012, tenuto conto del grado di complessità del

caso per quanto riguarda la natura dei danni alla salute e la loro incidenza

sulla capacità lavorativa, il TF non ha ritenuto eccessivo il periodo di 18

mesi trascorso dalla decisione incidentale di rifiuto ad eseguire una perizia

psichiatrica alla resa del giudizio.

Infine,

come già accennato (consid. 2.2.) se pendente una causa di denegata

giustizia/ritardata giustizia l’autorità amministrativa emana la chiesta

decisione, il relativo ricorso è divenuto privo di oggetto (DTF 125 V 373

consid. 1).

2.4

Nella

fattispecie in esame, con la risposta di causa ha esaurientemente riassunto la

presente procedura:

" La signora RI 1 ha presentato domanda di prestazioni

dell'assicurazione invalidità nel febbraio 2019 (inc. Al, doc. 3).

L'UAI ha concesso provvedimento d'intervento tempestivo (cfr.

comunicazione del 29 aprile 2019, inc. Al, doc. 23), terminati a seguito di

stato non stabilizzato (cfr. rapporto, inc. Al, doc. 30).

A seguito di istruttoria l'UAl ha proposto il riconoscimento del diritto

a rendita intera temporanea con progetto di decisione del 28 agosto 2020 (inc.

Al, doc. 61).

Il progetto è stato contestato dalla ricorrente, che ha prodotto nuova

documentazione medica con le osservazioni (inc. Al, doc. 64).

Aggiornati gli atti medici (cfr. annotazione del SMR del 10 novembre

2020, richiesta di aggiornamento a vari specialisti, inc. Al, doc. 66), l'UAl

ha pronunciato il nuovo progetto di decisione del 14 aprile 2021, confermando

la rendita temporanea (inc. Al, doc. 79).

La ricorrente, tramite l’avv. RA 1, ha presentato ulteriori osservazioni

e nuova refertazione medica (inc. Al, doc. 86). Gli elementi proposti hanno

condotto l'UAl a richiedere ulteriori aggiornamenti medici (cfr. scritto del 7

dicembre 2021, annotazione SMR del 15 dicembre 2021, rapporti medici del 8, I Q

e 24 febbraio 2022 e 1 º marzo 2022, inc. Al, doc. 100, 102, 104, 105, 108,

109).

Nel frattempo l’avv. RA 1 chiedeva una presa di posizione finale sul

caso all'UAl, il quale spiegava di attendere la documentazione medica richiesta

(inc. Al, doc. 106-107).

La valutazione dei referti ha motivato lo svolgimento di un

approfondimento peritale pluridisciplinare (inc. Al, doc. 111).

L'assicurata viene informata in merito all’organizzazione peritale (cfr.

comunicazione del 16 marzo 2022, inc. Al, doc. 1 14); la legale segnala di non

avere osservazioni (inc. Al, doc. 117).

Con scritto del 12 settembre 2022 l'avv. RA 1 sollecitava l’amministrazione

a procedere entro i 15 giorni agli incombenti, in caso contrario avrebbe

proceduto per denegata giustizia (inc. Al, doc. 121). Con risposta del 13

settembre 2022 l'UAl informava in merito al procedere obbligatorio da osservare

per l'allestimento ed organizzazione delle perizie bi- e pluridisciplinari

tramite apposita piattaforma, chiarendo di non avere influsso sui tempi di

realizzazione (inc. Al, doc. 119).

La successiva comunicazione del 12 ottobre 2022 ha confermato l'attribuzione

del mandato al __________ (inc. Al, doc. 123).

Tramite scritto del 13 ottobre 2022 (inc. Al, doc. 127) la legale, dopo

aggiornamento dello stato valetudinario, ha sollecitato nuovamente l'attuazione

della perizia, sottolineando che “Un ritardo di mesi (e di anni, se si pensa

all'odierna procedura) non può essere giustificabile con non meglio precisati

sorteggi effettuati tramite piattaforma informatica dalle tempistiche ignote.

Ci si vedrà altrimenti costretti a procedere altrimenti."

Precisate le specialità e i periti incaricati dell'esame con

comunicazione del 15 novembre 2022 (inc. Al, doc. 129), il __________ ha

proceduto alle convocazioni il 2 dicembre 2022 (inc. Al, doc. 130). In seguito,

oltre agli esami indicati, il __________ ha aggiunto altri esami specialistici

(cfr. inc. Al, doc. 131 -141).

Successivamente il Centro peritale ha richiesto una proroga per la

redazione della perizia (inc. Al, doc. 142-143).__________Con scritto del 19

settembre 2023 (inc. Al, doc. 146) l'avv. RA 1 ha sollecitato l'UAl, indicando

che le visite mediche sono terminate ad aprile 2023 e che ancora non è stata

emessa una decisione, "(...) ragione per cui, se non dovesse arrivare

nessuna Vostra di qui al 16 ottobre prossimo, si procederà per denegata (sub.

ritardata) giustizia senza ulteriori avvisi".

Con pronta risposta l'UAl ha precisato alla legale di essere in attesa

della conclusione della perizia e del relativo rapporto (inc. Al, doc. 145).

Intanto l'UAl ha continuato a sollecitare il Centro peritale (inc. Al, doc.

147).

Segue ulteriore scritto di sollecito dell’avv. RA 1 del 20 ottobre 2023

e del 7 novembre 2023 (inc. Al, doc. 148, 150), ribadendo il tenore dei

precedenti scritti.

Con risposta del 20 novembre 2023 (inc. Al, doc. 151) l'UAl informa che:

"(...) accusiamo ricevuta del suo scritto del 07. 11.2023 e le

comunichiamo che purtroppo l'incarico peritale non è stato ancora evaso. Oggi

abbiamo ulteriormente preso contatto con il __________ per sollecitarne

revisione e sarà nostra premura aggiornarla non appena avremo ricevuto il

rapporto”.

L'UAI ha ricevuto la perizia pluridisciplinare dal Centro peritale il 5

dicembre 2023 (inc. Al, doc. 154), l'ha sottoposta al SMR per redazione del

rapporto finale, amento il 19 dicembre 2023 (inc. Al, doc. 1 56). Da ultimo,

dopo la verifica degli elementi economici, si attende il rapporto del Servizio

integrazione professionale (SIP), con mandato effettuato I'11 gennaio 2024.”

Come

visto sopra, complessivamente sono trascorsi circa cinque anni dalla domanda di

prestazioni inoltrata nel febbraio 2019 sino all’inoltro del presente gravame.

Tuttavia,

come visto sopra, va ricordato che l’Ufficio AI ha emesso in data 28 agosto

2020.

e 14 aprile 2021 due progetti di decisione successivamente contestati.

Vista la complessità della fattispecie, dovuta in particolare ai numerosi atti

medici prodotti, l’amministrazione ha ordinato una valutazione

pluridisciplinare – consistente in cinque esami peritali e ulteriori esami

clinici – con tempi di esecuzione non brevi, ma al di fuori della sfera di

competenza dell’Ufficio AI. Non è pertanto ravvisabile un procrastinamento

abusivo della procedura né un’inazione da parte della convenuta, che ha sempre

reagito con sollecitudine, procedendo ai necessari passi istruttori. Ad esempio,

ricevuta il 15 dicembre 2023 la perizia pluridisciplinare, l’Ufficio AI l’ha

sottoposta al SMR per la redazione del rapporto finale eseguita il 19 dicembre

2023.

L’ultimo

provvedimento di natura probatoria – prima del ricorso per ritardata giustizia

(3 gennaio 2024) – è stato il conferimento in data 11 gennaio 2024 del mandato

al SIP per la consueta valutazione economica. Sono quindi trascorsi pochi

giorni sino al ricorso che ci occupa.

Va poi

ricordato che, pendente causa, il 16 febbraio 2024 l’amministrazione ha emesso

il progetto di decisione, quindi entro un lasso di tempo ragionevole.

Quo

alla richiesta di giudizio formulata in via principale dalla ricorrente e volta

all’emissione di una decisione da parte dell’Ufficio AI, non può che essere

osservato quanto segue.

Va

ricordato che secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI “l’ufficio AI comunica

all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla

domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già

assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito giusta conformemente

all’art. 42 LPGA”.

L'art. 57a cpv. 3 LAI prevede che “Le

parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30

giorni”.

Se le obiezioni sono presentate

oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato

(art. 73ter cpv. 2 OAI).

Terminata

l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.

74.

cpv.1 OAI).

Nel

caso concreto, come visto e come specificato nell’email 5 giugno 2024 al TCA,

pendente causa l’Ufficio AI ha emesso il progetto di decisione 16 febbraio

2024, al quale l’assicurata si è opposta con osservazioni 9 aprile 2024. Avendo

allegato due certificati medici, l’amministrazione ha chiesto il 17 maggio 2024

un parere al __________. Fintanto che la procedura di audizione non è terminata

l’Ufficio AI non può emettere una decisione formale.

Anzi, se al termine dell’istruttoria l’amministrazione avesse emesso una

decisione formale, senza preavviso, essa sarebbe incorsa in una violazione del

diritto di essere sentito (STCA 32.2015.85 del 9 maggio 2016).

2.5

In

conclusione, sino al momento dell’inoltro del presente ricorso (3 gennaio

2024), ma neppure, per i motivi suesposti, sino al presente giudizio all’Ufficio

AI non può essere imputata una denegata/ritardata giustizia nel non avere terminato

l’istruttoria.

Ne

consegue che il ricorso va respinto.

Infine,

per quanto riguarda la dichiarazione di ritiro del ricorso presentata nelle

more della procedura e condizionato a “qualora questo Tribunale decidesse di

stralciare senza prelievo di tasse e spese” (cfr. consid. 1.4), va fatto

presente che secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver

luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata

dell’assicurato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti; STF 9C_372/2011 del 12

aprile 2012, consid. 5.1; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 75 n. 28,

pag. 591).

2.6

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti