32.2024.1
Reiezione di una domanda di ritardata/denegata giustizia
2 settembre 2024Italiano16 min
sulla base degli accertamenti effettuati e, in via subordinata, di assegnare all’amministrazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2024.1
BS
Lugano
2 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 3
gennaio 2024 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con il
ricorso in oggetto RI 1, classe 1972, per il tramite dell’avv. RA 1, ha chiesto
in via principale che il TCA ordini all’Ufficio AI di emanare una decisione
sulla base degli accertamenti effettuati e, in via subordinata, di assegnare all’amministrazione
“un ulteriore periodo di massimi 3 mesi per espletare gli ulteriori
accertamenti necessari, così da emanare, entro il 31 maggio 2024, una nuova
decisione”. L’assicurata ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, istanza poi ritirata il 15 gennaio 2024 (V).
1.2. Con la
risposta di causa 29 gennaio 2024 l’amministrazione ha postulato la reiezione
del ricorso. Ripercorrendo l’iter procedurale iniziato con la domanda di prestazioni
inoltrata nel febbraio 2019, l’Ufficio AI sostiene che “nel caso concreto
non si rilevano ritardi provocati dall’amministrazione o provvedimenti
manifestamente inutili posti in atto, che hanno ritardato l’istruttoria. Né
periodi di inezia da parte dell’Ufficio AI, che si è attivato con atti continui
dal momento della domanda formulata nel 2019, come emerge in maniera manifesta
dalla decisione resa al punto no. 1”.
1.3. Con
scritto 16 febbraio 2024 l’amministrazione ha informato il TCA di aver emesso
lo stesso giorno un progetto di decisione con il quale ha prospettato la
reiezione della domanda di prestazioni (IX).
1.4. In data
9 febbraio 2024 la patrocinatrice dell’insorgente ha comunicato al TCA di avere
preso “atto con piacere dello stato della
pratica e dei più recenti sviluppi; sia precedenti che posteriori all’inoltro
del presente gravame, di cui si è venuti a conoscenza solo con la risposta
dell’Ufficio AI poiché non si avevano notizie da mesi; pertanto, avendo inteso
che la procedura è giunta ormai ai suoi atti finali, parte istante è disposta a
ritirare il gravame qualora questo Tribunale decidesse di stralciare senza prelievo
di tasse e spese”.
1.5. Con
email del 28 marzo 2024 e 5 giugno 2024 l’Ufficio AI ha informato di non avere
ancora intimato la decisione formale, avendo il patrocinatore dell’assicurata
contestato il progetto di decisione 16 febbraio 2024 mediante l’apporto di
diversa documentazione medica, trasmessa al __________ per una presa di
posizione. L’amministrazione ha pertanto precisato di essere in attesa della
valutazione del __________ e che quindi la fase di audizione non è ancora
terminata.
considerato in
diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto
2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
nel merito
2.2. Il
motivo del presente ricorso per ritardata/denegata giustizia riguarda, in via
principale, la richiesta “di emanare una decisione sulla base degli
accertamenti effettuati” e, in via secondaria, “di assegnare all’Ufficio
AI un ulteriore periodo di massimi 3 mesi per espletare gli ulteriori accertamenti
necessari, così da emanare, entro il 31 maggio 2024 una nuova decisione”.
2.3. Secondo
giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora una autorità giudiziaria o
amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è
competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati). Sempre
secondo la giurisprudenza vi è pure un diniego di giustizia nel caso in cui
l'autorità competente si dimostri certo pronta a emanare una decisione, ma ciò
non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura
dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (STF 9C_841/2008 del 28
novembre 2008 consid. 4.2 con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; DTF 131 V
407 consid. 1.1 e 107 Ib 164 consid. 3b entrambe con i riferimenti ivi citati).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia
agito, rispettivamente non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20
consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c). Irrilevanti sono le ragioni che hanno
determinato il diniego di giustizia (STFA I 57/02 del 24 ottobre 2002 consid.
3.2).
Nel
giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una
valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia
quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura,
non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine).
Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, criteri
rilevanti per stabilire se il principio della celerità ai sensi dell’art. 6 n.
1 CEDU è stato rispettato, sono la natura della procedura, la complessità del
caso, il comportamento dell'amministrato e il comportamento dell’autorità
(sentenza del 23 maggio 2000 nella causa Van Pelt c. Francia, par. 35; sentenza
del 29 aprile 1998 nella causa Leterme c. Francia, Racc. 1998-III, pag. 987;
vedi anche STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008 e 9C_624/2008 del 10 settembre
2008; DTF 130 I 332, 129 V 411 e 125 V 188; VPB 1983 n. 150 pag. 527 e EuGRZ
1983 pag. 483). Nessuno dei criteri appena menzionati è, preso singolarmente,
decisivo. La loro importanza varia a seconda delle circostanze specifiche di
ogni causa, le quali impongono un apprezzamento globale (DTF 124 I 139, 142 e i
riferimenti ivi citati). Decisivo è unicamente se, in concreto, i motivi che
hanno condotto a un ritardo nella procedura o nella decisione sono
obiettivamente ingiustificati.
Il
principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca e art.
61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto
delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura
amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr., pure, Kieser,
ATSG-Kommentar, 2009, ad. art. 61 n. 26 pag. 768).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot
nach Art. 4 BV, 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nella
STFA I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V pag. 411, l’Alta
Corte ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio
AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di
una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella
DTF 125 V 188, il TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo
ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di
4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva
ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
In
RAMI 1997 U 286, pag. 339, la Corte federale ha riconosciuto una ritardata
giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente
inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere
giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In
dottrina viene menzionata la sentenza del 20 settembre 1995 nella causa A.L.
del Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, nella quale è stata
riconosciuta una ritardata giustizia, trattandosi di un'autorità che aveva
atteso più di 9 mesi prima di procedere a ordinare un'ulteriore perizia
(Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der AHV und IV in: Schaffhauser/Schlauri,
Considerandi
Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, pag. 92 segg.)
oppure quella datata 22 giugno 1998 del Tribunale amministrativo del Canton
Nidwaldo, in cui l'amministrazione è stata (soltanto) biasimata per aver
lasciato trascorrere più di un anno senza prendere alcuna decisione dopo
ricezione di una perizia (Plädoyer 6/1998, pag. 67).
Nella
STF 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008,
in una fattispecie nella quale si trattava di valutare i redditi da valido e
invalido e in cui erano trascorsi 24 mesi dalla fine dello scambio degli
allegati alla pronuncia cantonale, il TF, rilevando che un tale periodo
rappresentava una situazione limite, ha concluso per un ritardo inammissibile
del giudizio.
Nella
STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009, ritenuta la necessità di un
apprezzamento minuzioso di numerosi rapporti medici o perizie, il TF non ha
ravvisato un ritardo ingiustificato nel periodo di 18 mesi trascorso dalla fine
dello scambio degli allegati davanti all’autorità giudiziaria cantonale e il
ricorso interposto per denegata giustizia al Tribunale federale.
Nella
STF 9C_414/2012 del 12 novembre 2012, tenuto conto del grado di complessità del
caso per quanto riguarda la natura dei danni alla salute e la loro incidenza
sulla capacità lavorativa, il TF non ha ritenuto eccessivo il periodo di 18
mesi trascorso dalla decisione incidentale di rifiuto ad eseguire una perizia
psichiatrica alla resa del giudizio.
Infine,
come già accennato (consid. 2.2.) se pendente una causa di denegata
giustizia/ritardata giustizia l’autorità amministrativa emana la chiesta
decisione, il relativo ricorso è divenuto privo di oggetto (DTF 125 V 373
consid. 1).
2.4
Nella
fattispecie in esame, con la risposta di causa ha esaurientemente riassunto la
presente procedura:
" La signora RI 1 ha presentato domanda di prestazioni
dell'assicurazione invalidità nel febbraio 2019 (inc. Al, doc. 3).
L'UAI ha concesso provvedimento d'intervento tempestivo (cfr.
comunicazione del 29 aprile 2019, inc. Al, doc. 23), terminati a seguito di
stato non stabilizzato (cfr. rapporto, inc. Al, doc. 30).
A seguito di istruttoria l'UAl ha proposto il riconoscimento del diritto
a rendita intera temporanea con progetto di decisione del 28 agosto 2020 (inc.
Al, doc. 61).
Il progetto è stato contestato dalla ricorrente, che ha prodotto nuova
documentazione medica con le osservazioni (inc. Al, doc. 64).
Aggiornati gli atti medici (cfr. annotazione del SMR del 10 novembre
2020, richiesta di aggiornamento a vari specialisti, inc. Al, doc. 66), l'UAl
ha pronunciato il nuovo progetto di decisione del 14 aprile 2021, confermando
la rendita temporanea (inc. Al, doc. 79).
La ricorrente, tramite l’avv. RA 1, ha presentato ulteriori osservazioni
e nuova refertazione medica (inc. Al, doc. 86). Gli elementi proposti hanno
condotto l'UAl a richiedere ulteriori aggiornamenti medici (cfr. scritto del 7
dicembre 2021, annotazione SMR del 15 dicembre 2021, rapporti medici del 8, I Q
e 24 febbraio 2022 e 1 º marzo 2022, inc. Al, doc. 100, 102, 104, 105, 108,
109).
Nel frattempo l’avv. RA 1 chiedeva una presa di posizione finale sul
caso all'UAl, il quale spiegava di attendere la documentazione medica richiesta
(inc. Al, doc. 106-107).
La valutazione dei referti ha motivato lo svolgimento di un
approfondimento peritale pluridisciplinare (inc. Al, doc. 111).
L'assicurata viene informata in merito all’organizzazione peritale (cfr.
comunicazione del 16 marzo 2022, inc. Al, doc. 1 14); la legale segnala di non
avere osservazioni (inc. Al, doc. 117).
Con scritto del 12 settembre 2022 l'avv. RA 1 sollecitava l’amministrazione
a procedere entro i 15 giorni agli incombenti, in caso contrario avrebbe
proceduto per denegata giustizia (inc. Al, doc. 121). Con risposta del 13
settembre 2022 l'UAl informava in merito al procedere obbligatorio da osservare
per l'allestimento ed organizzazione delle perizie bi- e pluridisciplinari
tramite apposita piattaforma, chiarendo di non avere influsso sui tempi di
realizzazione (inc. Al, doc. 119).
La successiva comunicazione del 12 ottobre 2022 ha confermato l'attribuzione
del mandato al __________ (inc. Al, doc. 123).
Tramite scritto del 13 ottobre 2022 (inc. Al, doc. 127) la legale, dopo
aggiornamento dello stato valetudinario, ha sollecitato nuovamente l'attuazione
della perizia, sottolineando che “Un ritardo di mesi (e di anni, se si pensa
all'odierna procedura) non può essere giustificabile con non meglio precisati
sorteggi effettuati tramite piattaforma informatica dalle tempistiche ignote.
Ci si vedrà altrimenti costretti a procedere altrimenti."
Precisate le specialità e i periti incaricati dell'esame con
comunicazione del 15 novembre 2022 (inc. Al, doc. 129), il __________ ha
proceduto alle convocazioni il 2 dicembre 2022 (inc. Al, doc. 130). In seguito,
oltre agli esami indicati, il __________ ha aggiunto altri esami specialistici
(cfr. inc. Al, doc. 131 -141).
Successivamente il Centro peritale ha richiesto una proroga per la
redazione della perizia (inc. Al, doc. 142-143).__________Con scritto del 19
settembre 2023 (inc. Al, doc. 146) l'avv. RA 1 ha sollecitato l'UAl, indicando
che le visite mediche sono terminate ad aprile 2023 e che ancora non è stata
emessa una decisione, "(...) ragione per cui, se non dovesse arrivare
nessuna Vostra di qui al 16 ottobre prossimo, si procederà per denegata (sub.
ritardata) giustizia senza ulteriori avvisi".
Con pronta risposta l'UAl ha precisato alla legale di essere in attesa
della conclusione della perizia e del relativo rapporto (inc. Al, doc. 145).
Intanto l'UAl ha continuato a sollecitare il Centro peritale (inc. Al, doc.
147).
Segue ulteriore scritto di sollecito dell’avv. RA 1 del 20 ottobre 2023
e del 7 novembre 2023 (inc. Al, doc. 148, 150), ribadendo il tenore dei
precedenti scritti.
Con risposta del 20 novembre 2023 (inc. Al, doc. 151) l'UAl informa che:
"(...) accusiamo ricevuta del suo scritto del 07. 11.2023 e le
comunichiamo che purtroppo l'incarico peritale non è stato ancora evaso. Oggi
abbiamo ulteriormente preso contatto con il __________ per sollecitarne
revisione e sarà nostra premura aggiornarla non appena avremo ricevuto il
rapporto”.
L'UAI ha ricevuto la perizia pluridisciplinare dal Centro peritale il 5
dicembre 2023 (inc. Al, doc. 154), l'ha sottoposta al SMR per redazione del
rapporto finale, amento il 19 dicembre 2023 (inc. Al, doc. 1 56). Da ultimo,
dopo la verifica degli elementi economici, si attende il rapporto del Servizio
integrazione professionale (SIP), con mandato effettuato I'11 gennaio 2024.”
Come
visto sopra, complessivamente sono trascorsi circa cinque anni dalla domanda di
prestazioni inoltrata nel febbraio 2019 sino all’inoltro del presente gravame.
Tuttavia,
come visto sopra, va ricordato che l’Ufficio AI ha emesso in data 28 agosto
2020.
e 14 aprile 2021 due progetti di decisione successivamente contestati.
Vista la complessità della fattispecie, dovuta in particolare ai numerosi atti
medici prodotti, l’amministrazione ha ordinato una valutazione
pluridisciplinare – consistente in cinque esami peritali e ulteriori esami
clinici – con tempi di esecuzione non brevi, ma al di fuori della sfera di
competenza dell’Ufficio AI. Non è pertanto ravvisabile un procrastinamento
abusivo della procedura né un’inazione da parte della convenuta, che ha sempre
reagito con sollecitudine, procedendo ai necessari passi istruttori. Ad esempio,
ricevuta il 15 dicembre 2023 la perizia pluridisciplinare, l’Ufficio AI l’ha
sottoposta al SMR per la redazione del rapporto finale eseguita il 19 dicembre
2023.
L’ultimo
provvedimento di natura probatoria – prima del ricorso per ritardata giustizia
(3 gennaio 2024) – è stato il conferimento in data 11 gennaio 2024 del mandato
al SIP per la consueta valutazione economica. Sono quindi trascorsi pochi
giorni sino al ricorso che ci occupa.
Va poi
ricordato che, pendente causa, il 16 febbraio 2024 l’amministrazione ha emesso
il progetto di decisione, quindi entro un lasso di tempo ragionevole.
Quo
alla richiesta di giudizio formulata in via principale dalla ricorrente e volta
all’emissione di una decisione da parte dell’Ufficio AI, non può che essere
osservato quanto segue.
Va
ricordato che secondo l’art. 57a cpv. 1 LAI “l’ufficio AI comunica
all’assicurato, per mezzo di un preavviso, la decisione prevista in merito alla
domanda di prestazione o alla soppressione o riduzione della prestazione già
assegnata. L’assicurato ha il diritto di essere sentito giusta conformemente
all’art. 42 LPGA”.
L'art. 57a cpv. 3 LAI prevede che “Le
parti possono presentare le loro obiezioni in merito al preavviso entro 30
giorni”.
Se le obiezioni sono presentate
oralmente, l'Ufficio AI redige un verbale sommario che deve essere firmato dall'assicurato
(art. 73ter cpv. 2 OAI).
Terminata
l’istruttoria, l’Ufficio AI si pronuncia sulla richiesta di prestazioni (art.
74.
cpv.1 OAI).
Nel
caso concreto, come visto e come specificato nell’email 5 giugno 2024 al TCA,
pendente causa l’Ufficio AI ha emesso il progetto di decisione 16 febbraio
2024, al quale l’assicurata si è opposta con osservazioni 9 aprile 2024. Avendo
allegato due certificati medici, l’amministrazione ha chiesto il 17 maggio 2024
un parere al __________. Fintanto che la procedura di audizione non è terminata
l’Ufficio AI non può emettere una decisione formale.
Anzi, se al termine dell’istruttoria l’amministrazione avesse emesso una
decisione formale, senza preavviso, essa sarebbe incorsa in una violazione del
diritto di essere sentito (STCA 32.2015.85 del 9 maggio 2016).
2.5
In
conclusione, sino al momento dell’inoltro del presente ricorso (3 gennaio
2024), ma neppure, per i motivi suesposti, sino al presente giudizio all’Ufficio
AI non può essere imputata una denegata/ritardata giustizia nel non avere terminato
l’istruttoria.
Ne
consegue che il ricorso va respinto.
Infine,
per quanto riguarda la dichiarazione di ritiro del ricorso presentata nelle
more della procedura e condizionato a “qualora questo Tribunale decidesse di
stralciare senza prelievo di tasse e spese” (cfr. consid. 1.4), va fatto
presente che secondo costante giurisprudenza, il ritiro di un ricorso può aver
luogo solo mediante una dichiarazione esplicita, chiara ed incondizionata
dell’assicurato (DTF 119 V 38 consid. 1b e riferimenti; STF 9C_372/2011 del 12
aprile 2012, consid. 5.1; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, § 75 n. 28,
pag. 591).
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°
gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria
dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis
LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a
prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra
200.
e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al
valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito
della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti