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Decisione

32.2024.10

Nuova domanda di prestazioni.Non entrata in materia per assenza di notevole peggioramento.Dall'esame dei referti medici,il TCA ritiene invece verosimile che lo stato di salute sia notevolmente peggior

26 agosto 2024Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i referti neurologico del 9 agosto 2023 e radiologico del 25 agosto 2023 (doc.

A7) - entrambi già in possesso dell'Ufficio AI e già vagliati dall'SMR.

Il dr. med. __________ ha valutato il 7 marzo 2024 (doc. VII/1)

questa documentazione, rilevando che "Il

rapporto medico del 17.10.2023 a firma del Dr __________ recita come diagnosi

Long Covid e tra i sintomi astenia, stanchezza, dolori diffusi multipli. Non

individua nuove diagnosi od uno stato clinico diverso da quello valutato in

precedenza e riportato nel RAF del 16.06.2023. Le condizioni clinico/funzionali

dell'Assicurato sono rimaste invariate.".

Infine, pendente causa il ricorrente ha prodotto degli estratti,

trascritti di persona, su informazioni che Swissmedic avrebbe fornito sulla

sindrome post-vaccinazione (doc. B1), il Pacing (doc. B2), la sindrome

post-Covid/post-vaccinazione (doc. B3).

2.5. Dall'esame della documentazione

agli atti, questo Tribunale deve concludere che a torto l'Ufficio assicurazione

invalidità non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni implicitamente

formulata il 17 ottobre 2023 dal dr. med. __________ con l'invio di (nuovi)

atti medici.

In effetti, le condizioni di salute del ricorrente sono

mutate in maniera rilevante, come richiesto dall'art. 87 cpv. 2 OAI,

dopo l'emanazione della decisione dell'8 settembre 2023.

Non va infatti dimenticato che proprio il dottor __________

ha indicato chiaramente il 17 ottobre 2023 che, per quanto ha constatato

durante la sua visita del 2 ottobre 2023, l'assicurato non era più in grado di

lavorare, la sua capacità lavorativa sia nell'attività finora svolta sia in

altre adeguate era pari a zero ore al giorno a causa dell'estrema stanchezza e

dei dolori diffusi multipli.

Il curante ha pertanto indicato che la prognosi

sulla capacità lavorativa era sfavorevole per ogni attività lavorativa.

Il 13 giugno 2023, dopo avere visitato l'interessato

il 5 giugno 2023, il dr. __________ non era stato in grado di pronunciarsi né

sulla prognosi né sul potenziale di integrazione dell'assicurato nell'attività

precedente e in altre adeguate, ma aveva affermato che malgrado la stanchezza e

i dolori articolari diffusi, che limitavano l'assicurato nell'attività lavorativa,

quest'ultimo poteva comunque svolgere "un lavoro tranquillo, senza

carichi pesanti".

Quattro mesi dopo, la situazione era peggiorata e

nessuna attività lavorativa era più esigibile per il ricorrente.

Prova ne è che lo stesso medico curante ha espressamente indicato,

in calce al suo rapporto del 17 ottobre 2023 (doc. A12), che questo secondo

referto costituiva "un aggiornamento del 13.6.23", intendendo,

con questa terminologia, che c'era stato un peggioramento della

situazione attestata al 13 giugno 2023 (come indicato, se, infatti, nel suo

primo referto (doc. A4) aveva affermato che era possibile un "lavoro

tranquillo, senza carichi pesanti", nel secondo il dr. med. __________

ha precisato "al momento nessuno" e se il 13 giugno 2023 non

era in grado di rispondere su quante ore al giorno RI 1 poteva lavorare, il 17

ottobre 2023 ha indicato "0 ore al giorno").

Inoltre, va evidenziato che il 16 ottobre 2023 (doc.

A8) lo specialista in medicina generale ha certificato che "per ragioni

mediche [ndr: l'assicurato] non è in grado di lavorare e che necessita

di un veicolo (ad esempio macchina) per gli spostamenti (per visite

specialistiche in studio medico ad esempio)", avvalorando l'intervenuto

peggioramento.

Questi referti, attestanti un peggioramento della

situazione del ricorrente, non potevano essere ignorati dall'Ufficio AI, ma

dovevano condurre a un approfondimento delle sue condizioni di salute, sia

interpellando il curante sia altri specialisti del ramo.

D'altronde, il dr. __________ aveva riconosciuto nel

suo rapporto finale del 16 giugno 2023 (doc. 17) che l'assicurato era stato

inabile al lavoro per quasi due anni, dal 17 settembre 2021 (la data del

"17.09.2021" è errata, dovendo invece trattarsi del "19.07.2021",

giorno a partire dal quale è insorto il danno alla salute dell'assicurato, come

risulta dalla domanda stessa di prestazioni dell'aprile 2023 compilata dal

diretto interessato) al 6 giugno 2023 (quando il dr. __________ l'ha visitato).

La scrivente Corte evidenzia inoltre che il referto

della neurologa dr.ssa __________, così come quelli del reumatologo, del

fisiatra della Clinica di __________ e del dr. med. __________ del 17 ottobre

Considerandi

2023, attestano la presenza di determinati e non trascurabili disturbi

(astenia, importante affaticabilità psico-fisica, difficoltà di concentrazione,

alterazione del ciclo sonno-veglia, tremori fini posturali, artralgie diffuse)

che secondo il medico curante, dr. __________, hanno compromesso la capacità

lavorativa a tal punto da ritenere l'interessato totalmente inabile quando l'ha

visitato il 2 ottobre 2023. Questi sintomi, e le relative conseguenze,

peggiorative rispetto alla situazione riscontrata nel mese di giugno 2023 sia

dal dr. __________ stesso sia dal dr. __________, non possono essere

sottovalutati, ma devono essere approfonditi.

2.6

Quanto alle affermazioni

dell'assicurato secondo cui sarebbe affetto dalla sindrome della fatica cronica

(CFS) quale conseguenza della seconda vaccinazione contro il Covid-19

effettuata nel luglio 2021, il TCA rileva che tale possibile diagnosi è stata effettivamente

posta dal dr. med. __________ nel rapporto medico del 17 ottobre 2023

indirizzato all'Ufficio AI ("possibile "chronic fatigue syndrome"

(sindrome da stanchezza cronica)"), il quale ha pure posto la diagnosi di long-Covid

post-vaccinale e ha concluso che le ripercussioni di queste

diagnosi, fra cui l'estrema stanchezza e i dolori diffusi multipli, hanno

portato l'assicurato a non essere più abile al lavoro (sul

valore probatorio di un rapporto medico rilasciato dal medico curante, anche se

non specialista in materia, e sulle conseguenze del Covid-19, quali la sindrome

da fatica cronica e il long-Covid, cfr. STF 9C_63/2023 del 6 novembre 2023,

consid. 5.1).

Al riguardo va rilevato che anche la dr.ssa med. __________

aveva posto la diagnosi di affaticabilità cronica DD in contesto di long-Covid.

Clinicamente essa aveva infatti riscontrato affaticabilità, alterazione del

ciclo sonno-veglia, tremori fini posturali, disturbi della concentrazione,

artralgie diffuse.

2.7

Sulla scorta di quanto precede, in

sede amministrativa - il Tribunale è tenuto a esaminare la validità della

decisione di non entrata in materia basandosi unicamente sui documenti prodotti

fino alla data in cui l'autorità amministrativa ha emesso la predetta decisione

(STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024, consid. 4.2) - si deve ritenere che il

ricorrente è riuscito a rendere plausibile un aggravamento del suo stato di

salute intervenuto dopo l'ultima decisione che si è fondata su un esame

materiale del diritto alle prestazioni dall'assicurazione invalidità.

Vi sono pertanto sufficienti elementi oggettivi per scostarsi

dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha

tratto nelle annotazioni del 18 ottobre 2023, dell'11 gennaio 2024 e del 7

marzo 2024 sulle condizioni di salute dell'assicurato.

Va di conseguenza riconosciuta, ad ottobre 2023, una situazione

clinica peggiore rispetto a quella accertata dai medici a giugno 2023 e anche

tra giugno e agosto 2023 dagli specialisti che il ricorrente ha consultato in

quel periodo (dr. med. __________, dr. med. __________, dr.ssa __________), perciò

le considerazioni del dr. med. __________ non vanno fatte proprie dal Tribunale.

Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni

dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica in confronto a quella determinata

dall'Ufficio AI vanno ulteriormente indagate entrando in materia sulla sua

nuova domanda di prestazioni del 17 ottobre 2023.

Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione per procedere

in tal senso.

Non v'è perciò motivo, in questa sede, di fare erigere la perizia richiesta

dal ricorrente per accertare la situazione relativa alla fatica cronica e al

long-Covid e le relative conseguenze sulla sua capacità lavorativa.

Spetterà quindi all'amministrazione, nell'ambito di un esame più

approfondito delle condizioni di salute del ricorrente, verificare queste

ulteriori problematiche (citata STF 9C_63/2023 del 6 novembre 2023, consid.

5.

).

2.8

In conclusione, il

TCA ritiene che l'insorgente ha reso verosimile che la situazione che è stata

clinicamente accertata nell'ottobre 2023 al momento di inoltrare l'attuale

domanda di prestazioni AI è notevolmente peggiorata rispetto alla

situazione su cui si è basato l'Ufficio AI con la decisione dell'8 settembre

2023, cresciuta in giudicato, che ha portato al rifiuto della prestazione.

È pertanto a torto che l'amministrazione non è

entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato e la

decisione impugnata del 16 gennaio 2024 deve dunque essere annullata.

2.9

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche

gratuita per le parti.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese vanno addebitate all'Ufficio

AI, il quale non verserà al ricorrente, malgrado sia vincente in causa, ma non

è patrocinato, delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

1.1. La decisione impugnata è annullata.

1.2. L'incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione

invalidità, affinché entri nel merito della nuova domanda del 17 ottobre 2023.

2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a

carico dell'Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili al ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti