Lexipedia

Decisione

32.2024.10

Nuova domanda di prestazioni.Non entrata in materia per assenza di notevole peggioramento.Dall'esame dei referti medici,il TCA ritiene invece verosimile che lo stato di salute sia notevolmente peggiorato.Rinvio atti a Ufficio AI per entrare in materia sulla nuova domanda e approfondire le condizioni

26 agosto 2024Italiano33 min

invalidità non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni implicitamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.10

TB

Lugano

26 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 16 gennaio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione formale dell'8

settembre 2023 (doc. 25) l'Ufficio assicurazione invalidità, interpellato il

Servizio Medico Regionale (docc. 17 e 23), ha respinto la domanda di

prestazioni di RI 1, nato nel 1965 e il 19 ottobre 2023 (doc. 31), dopo che il

17 ottobre 2023 (doc. 29) gli sono pervenuti tre nuovi rapporti medici, sentito

nuovamente il dr. __________ dell'SMR (doc. 30), ha emesso un progetto di

decisione di non entrata in materia, confermato con decisione del 16 gennaio

2024 (doc. A1) dopo avere di nuovo raccolto il parere dell'SMR (doc. 40), il

quale si è pronunciato sulle osservazioni del richiedente (doc. 39).

1.2. Il 15 febbraio 2024 (doc. I) RI 1

si è rivolto al Tribunale - in lingua tedesca, poi su invito del vicepresidente

del TCA (doc. III) ha tradotto il suo ricorso in italiano (doc. IV) -

criticando l'Ufficio assicurazione invalidità per non avere riconosciuto la sua

malattia insorta dopo la seconda dose di vaccino contro il Covid-19, ammessa

invece dai suoi medici curanti. Il ricorrente ha esposto come è stato trattato

dai medici a cui si è rivolto, i quali non gli hanno creduto e hanno in

sostanza ritenuto che gli impedimenti insorti (disturbi del sonno, dolore alle

articolazioni, perdita di forza, difficoltà di concentrazione, tremori su tutto

il corpo, problemi gastrici e dispnea) erano di carattere passeggero e che non

era possibile che il vaccino avesse degli effetti collaterali a lungo termine. A

suo dire, altri medici hanno invece ritenuto questi sintomi compatibili con una

sindrome da affaticamento cronico, perciò egli non ha capito il motivo per cui

l'Ufficio AI ha respinto la sua richiesta di prestazioni ritenendolo abile al

lavoro al 100%. Secondo il ricorrente, il medico dell'AI è corrotto, ignora le

valutazioni dei suoi medici curanti e "Questo

tipo di medici si sforzano di respingere il maggior numero possibile di perizie

per continuare a ottenere incarichi dall'AI. Questo medico nega l'esistenza

della malattia e sostiene anche che il vaccino non possa avere alcun effetto

collaterale.".

Il ricorrente ha poi rivolto delle critiche al Governo federale su

come ha gestito la questione del Covid-19, ha affermato che "Centinaia di migliaia di persone si trovano nella mia

stessa situazione. Tutto il mondo ammette che possono verificarsi gravi effetti

collaterali a lungo termine e persino la morte, ma il medico AI ignora tutto.".

Infine, l'assicurato si è lamentato di essere stato abbandonato

dalle autorità e di come un medico che non è specializzato nella sua malattia

possa decidere sul suo futuro.

1.3. Interpellato il dr. __________

dell'SMR sulla documentazione medica prodotta dal ricorrente (doc. VII/1),

nella risposta del 28 marzo 2024 (doc. VII) l'Ufficio assicurazione invalidità

ha chiesto di confermare la decisione impugnata e di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha ricordato di avere rifiutato una prima

richiesta di prestazioni (di aprile 2023) non essendo più oggettivata

un'inabilità lavorativa dell'assicurato (da giugno 2023) e che, per potere

riesaminare una nuova domanda, doveva essere data una modifica rilevante del

grado di invalidità.

L'interessato, per il tramite del medico curante, ha presentato

della documentazione medica e poi delle osservazioni al progetto di decisione,

che sono state vagliate - in tre circostanze - dal Servizio Medico Regionale,

il quale ha constatato che questo stato valetudinario era già a conoscenza

dell'Ufficio AI.

Pertanto, per l'Ufficio AI il ricorrente non ha reso plausibile,

durante la procedura amministrativa (STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022,

consid. 3.2), che la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da

modificare in misura rilevante il grado di invalidità e il diritto alle

prestazioni. L'amministrazione non è perciò correttamente entrata nel merito della

nuova domanda di prestazioni e non ha disposto nuovi accertamenti.

1.4. Il 10 aprile 2024 (doc. IX) il ricorrente

ha contestato la risposta dell'amministrazione, non avendo fornito validi

motivi per respingere il suo ricorso. Egli ha ribadito che inizialmente si

sospettava una sindrome da stanchezza cronica (ME/CFS) vista la sua incapacità

a lavorare e che gli fu consigliato di presentare una domanda AI, che però è

stata respinta senza motivazione specifica. In seguito, malgrado abbia fornito

tutti gli atti relativi agli esami medici effettuati, l'Ufficio AI ha ritenuto

che non aveva presentato nulla di nuovo e ha respinto ancora la sua domanda.

Per l'assicurato, invece, la situazione è cambiata notevolmente

visto che ora la patologia è stata identificata così come le terapie adeguate

al suo stato - tra cui il Pacing (doc. B2), che gli apporta notevoli

benefici. Considerato dunque che è ormai ufficialmente riconosciuto che il

vaccino contro il Covid-19 può causare gravi effetti collaterali, "Desidererei che i responsabili dell'AI si informassero

adeguatamente sulla malattia di cui sono affetto".

1.5. Il 23 aprile 2023 (doc. XI)

l'amministrazione ha osservato che le considerazioni del ricorrente hanno

sollevato le stesse obiezioni già evase in sede di risposta, perciò si è

limitata a rinviare ai contenuti della propria decisione e della risposta,

confermandole.

1.6. L'assicurato non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XII).

1.7. Il 18 giugno 2024 (doc. XIII) il

TCA ha interpellato l'Ufficio AI per verificare se i documenti medici pervenutigli

il 17 ottobre 2023 dovevano essere considerati come una nuova domanda di

prestazioni stante la decisione di rifiuto dell'8 settembre 2023, oppure come

un ricorso contro questa prima decisione negativa vista la concomitanza con la

scadenza del termine di 30 giorni.

1.8. Il 25 giugno 2024 (doc. XIV) l'amministrazione

ha spiegato i motivi per cui gli atti medici trasmessile dal dr. med. __________

dovevano essere considerati alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e

non come un ricorso.

1.9. Il ricorrente non ha preso

posizione su questo tema (doc. XV).

considerato in diritto

2.1. Preliminarmente occorre verificare

la correttezza dell'agire dell'amministrazione, che ha considerato i documenti

medici che le sono giunti il 17 ottobre 2023 quale nuova domanda AI.

È infatti lecito chiedersi, viste le date ravvicinate, se i nuovi

referti medici non debbano invece essere intesi come una motivazione a sostegno

di un ricorso contro la decisione dell'8 settembre 2023 di rifiuto di

attribuzione di una rendita di invalidità.

A questo proposito, il 18 giugno 2024 (doc. XIII) il Tribunale si

è rivolto all'Ufficio AI indicando che:

" (…) dall'esame

degli atti risulta che venerdì 8 settembre 2023 (doc. 25) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha emesso una decisione con cui ha respinto la

richiesta di prestazioni di RI 1, formulata il 4 aprile 2023.

Questa decisione è stata spedita all'assicurato lo stesso giorno

(doc. 26) con invio raccomandato che, però, è ritornato al mittente siccome non

ritirato.

Il successivo 22 settembre 2023 (doc. 27) l'Ufficio AI ha quindi

rinviato all'assicurato, per posta A, la decisione di rifiuto delle prestazioni.

Martedì 17 ottobre 2023 (doc. 28) sono pervenuti all'Ufficio

assicurazione invalidità cinque referti medici concernenti l'assicurato in

oggetto (doc. 29). Non è noto se vi siano stati trasmessi direttamente

dall'interessato o dal medico curante, dr. med. __________, il quale lo stesso

17 ottobre 2023 ha compilato (spontaneamente o su vostra richiesta?) lo

specifico formulario dell'assicurazione invalidità intitolato "Rapporto

medico: Integrazione professionale/ Rendita".

L'Ufficio AI ha quindi subito interpellato il Servizio Medico

Regionale per sapere se "La documentazione medica del 17.10.2023 (Ged)

giustifica l'entrata in materia" e il giorno seguente, il 18 ottobre

2023 (doc. 30), il dr. med. __________ ha ritenuto non giustificato entrare in

materia, non aggiungendo, la documentazione pervenuta, "nuove diagnosi

od uno stato clinico invariato (recte: diverso) rispetto a quanto valutato in

precedenza".

Il 19 ottobre 2023 (doc. 31) è perciò stato emanato il progetto di

decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni,

confermato con la decisione del 16 gennaio 2024 (doc. 42), contro cui

l'assicurato ha inoltrato ricorso al TCA il 15 febbraio 2024.

Sulla scorta dell'esposta cronologia degli eventi, le chiedo per

cortesia di verificare la tempestività della trasmissione della documentazione

medica da parte dell'assicurato, e meglio se i nuovi documenti pervenuti

all'Ufficio AI il 17 ottobre 2023 dovevano effettivamente essere considerati

come una nuova domanda di prestazioni, stante il rifiuto dell'8 settembre 2023,

oppure come un ricorso contro per l'appunto questa decisione di rifiuto delle

prestazioni.".

In risposta, il 25 giugno 2024 (doc. XIV) l'amministrazione si è

così pronunciata:

" Nella

concreta evenienza, dal tracciamento degli invii qui allegato risulta che la

decisione 8 settembre 2023 è stata spedita con invio raccomandato il giorno

medesimo e l'assicurato (destinatario dell'invio) è stato avvisato dalla Posta

per il ritiro l'11 settembre 2023. L'ultimo giorno di giacenza era il 18

settembre 2023.

Il termine di 30 giorni per interporre ricorso contro questa

decisione ha quindi iniziato a decorrere il 19 settembre 2023, ossia il giorno

seguente l'ultimo giorno di giacenza presso l'Ufficio postale ed è venuto a

scadenza il 18 ottobre 2023.

A mente dello scrivente Ufficio, il rapporto medico 17 ottobre

2023 del Dr. med. __________ (compilato spontaneamente dal curante e giunto per

il tramite di quest'ultimo all'Ufficio AI il medesimo giorno con i relativi

allegati) va considerato come una nuova domanda di prestazioni (e non come un

ricorso avverso la decisione di rifiuto delle prestazioni).

In effetti, il curante di cui sopra ha precisato - a pagina 6 del

rapporto in questione - che "questo rapporto è un aggiornamento del

13.06.23" (e non è pertanto da ritenere quale ricorso, opposizione o

reclamo contro la decisione dell'8 settembre 2023).

Del resto, l'assicurato stesso non ha mai contestato la decisione

dell'8 settembre 2023 e si è attivato per la prima volta solo dopo aver ricevuto

il progetto di decisione di non entrata in materia datato 19.10.2023 (cfr. in

tal senso l'e-mail del 22.11.2023 all'interno della quale si legge che "(…)

Ora ho ricevuto un secondo rifiuto da parte sua. Non capisco perché (…)").

Va infine sottolineato che la decisione dell'8 settembre 2023 è

nel frattempo cresciuta in giudicato formale (avendo il signor RI 1 interposto

ricorso al TCA il 15.02.2024 unicamente avverso la decisione del 16.01.2024) e

che l'assicurato potrà - se del caso - presentare direttamente

all'amministrazione una domanda di riconsiderazione della decisione 08.09.2023

ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 LPGA.".

Questo Tribunale concorda con le motivazioni addotte

dall'amministrazione e quindi considera l'inoltro dei documenti medici del 17 ottobre

2023 come una nuova domanda di prestazioni a seguito del rifiuto dell'8

settembre 2023 di una rendita, anziché come un ricorso contro quest'ultima

decisione.

Si evidenzia, infatti, che il 2 ottobre 2023 il dr. med. __________

ha visitato l'assicurato e il 17 ottobre 2023 (doc. 29) ha redatto il rapporto

medico, che ha fatto spontaneamente pervenire quello stesso giorno all'Ufficio

AI.

L'interessato non ha invece allegato alcuno scritto esplicativo/ accompagnatorio

al rapporto del 17 ottobre 2023 del suo medico curante, ma è stato silente al

riguardo, quando era invece solito difendersi da solo facendo ben chiaramente

valere i propri diritti.

Inoltre, si osserva che il dr. __________ ha effettivamente

specificato in calce al rapporto del 17 ottobre 2023 (doc. A12) che "Questo

rapporto è un aggiornamento del 13.6.23" e quindi si ritiene che con

la parola "aggiornamento" egli abbia voluto indicare che nel

frattempo c'è stato un peggioramento della situazione del suo paziente,

perciò andava rivalutato il suo stato di salute e rivisto il rifiuto di

concedergli delle prestazioni.

Inoltre, il TCA segnala che, in effetti, eccetto l'accenno

nell'email del 22 novembre 2023 (doc. 32) in cui osservava che aveva ormai

ricevuto ben due rifiuti da parte dell'Ufficio AI (il primo, quindi, con la

decisione dell'8 settembre 2023 e il secondo con il progetto di decisione del

19 ottobre 2023 di non entrata in materia), l'assicurato non ha mai contestato

nel merito, come tale, la decisione dell'8 settembre 2023.

Anche a seguito della lettera che il Tribunale ha scritto

all'Ufficio AI il 18 giugno 2024 (doc. XIII), a sapere se il rapporto del 17

ottobre 2023 doveva essere considerato come un ricorso o una nuova domanda di

prestazioni, il ricorrente non ha preso posizione e dunque non ha (mai) formalmente

contestato la prima decisione di rifiuto delle prestazioni.

2.2. Da quanto precedentemente esposto,

discende che oggetto del ricorso è quindi la questione di sapere se a ragione

l'Ufficio assicurazione invalidità non è entrato nel merito della nuova domanda

di prestazioni pervenutagli il 17 ottobre 2023 sotto forma di nuovi referti

medici.

2.3. In virtù dell'art. 87 cpv. 3 OAI,

qualora una domanda di rendita sia stata respinta perché il grado di invalidità

era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato

dimostra che il suo grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il

diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 OAI).

L'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale), chiamato nella DTF 133 V 263

a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l'assegnazione

retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza

e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i

requisiti posti dall'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv.

2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che

l'amministrazione che ha reso in precedenza una decisione di rifiuto di

prestazioni cresciuta in giudicato debba costantemente chinarsi su domande in

cui l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti senza comprovare una

modifica dei fatti determinanti (DTF 133 V 108 consid. 5.2 e 5.3; DTF 130 V 64

consid. 5.2.3; DTF 117 V 198 consid. 4b; STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024,

consid. 2.2). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 3a;

STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024, consid. 2.2; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag.

84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla

revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87 OAI;

Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi,

Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen

Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V

198).

In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui

l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio

inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita

(rispettivamente domanda di revisione) l'assicurato non rende verosimile la

rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5).

Nella recente STF 9C_555/2023 del 15

aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF

9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una

nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

" 4.2 (…) La jurisprudence relative à une nouvelle demande

de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt

entrepris, requiert en effet que celle-ci présente à l'administration des

éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé

(cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les

faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une telle

procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner le

bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction

uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid.

5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que les

pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22 novembre 2022

et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17 octobre 2022,

c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte dans le

cadre de son examen.".

Va ancora rilevato che per quanto concerne gli attuali

art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, è sufficiente rendere verosimile un rilevante

cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell'ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la

prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid.

4.2; STF 8C_716/ 2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF

9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; STF I 55/07 del 26 novembre 2007; SVR 2002 IV

Nr. 10 consid 1c/aa). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno

esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento giusta

l'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

In particolare, la costante giurisprudenza ha

stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3

b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un

punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In

ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente

alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è

effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta

sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38

consid. 1a, 1985 pag. 336).

Infine, va rilevato che se l'assicurato

interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice

esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in

materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116

V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

2.4. Nella fattispecie in esame, l'11

aprile 2023 (doc. 8) RI 1 ha chiesto all'assicurazione invalidità delle

prestazioni a causa di dolori alle dita delle mani, della stanchezza e delle difficoltà

respiratorie insorti, a suo dire, dopo la seconda vaccinazione contro il

Covid-19, che dal 19 luglio 2021 gli hanno impedito di continuare a lavorare

come costruttore di barche.

Il dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna

generale, che l'aveva in cura dal 13 marzo 2023 e l'aveva visto da ultimo il 5

giugno 2023, nel rapporto del 13 giugno 2023 ha indicato che l'assicurato

lamentava dolori articolari diffusi, stanchezza ed esaurimento psicofisico,

possibile long-Covid post-vaccinale. Egli ha posto queste due ultime

sintomatologie come diagnosi.

Ritenendo difficile pronunciarsi a quel momento sulla prognosi relativa

alla capacità lavorativa, il curante ha ritenuto che l'assicurato poteva

svolgere un lavoro tranquillo, senza carichi pesanti, stancandosi facilmente e

soffrendo di dolori articolari diffusi.

Il medico internista non ha però ritenuto possibile rispondere

alle domande a sapere quante ore al giorno erano esigibili l'attività svolta

fino a quel momento e un'attività adeguata alle limitazioni.

A questo rapporto il medico curante ha allegato il referto del 7 giugno

2023 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e malattie

reumatiche, il quale, su suo invito, ha visitato l'assicurato il 6 giugno 2023

per una valutazione reumatologica. La diagnosi posta dal curante, e riportata

dallo specialista all'inizio del suo rapporto prima di esporre la sua

valutazione, era di possibile long-Covid post-vaccinale stante allettamento per

circa un mese con febbre e dolori diffusi articolari dopo la seconda

vaccinazione ricevuta nel luglio 2021, dispnea al minimo sforzo, stanchezza ed

esaurimento psico-fisico, dolori e debolezza agli arti superiori di origine non

chiara.

Il reumatologo ha poi esaminato di persona l'interessato (sistema

locomotore) e si è espresso sugli esami di laboratorio eseguiti tre mesi prima

dal dr. __________, ricordando che allora non erano emersi particolari valori

patologici e quindi nessuna sindrome infiammatoria. Egli non ha inoltre

ritenuto necessario eseguire degli accertamenti radiologici.

Nella sua valutazione lo specialista ha affermato che l'origine

dei disturbi lamentati dall'assicurato era poco chiara e che all'esame clinico

non ha rilevato alcuna patologia articolare di rilievo, ad eccezione di una

minima dolenzia alla palpazione delle articolazioni IFP delle due mani; nessuna

sinovite o tenosinovite, nessuna significativa artropatia degenerativa, la

colonna vertebrale risultava essere ben mobile, senza segni per una

radicolopatia, non sussistevano neppure diffusi dolori di carattere

fibromialgico. Egli non ha perciò riscontrato alcuna patologia, dal profilo

reumatologico, che potesse spiegare i disturbi/dolori lamentati

dall'interessato, pertanto non gli ha prescritto alcun tipo di terapia. Ha però

sottolineato come all'esame quest'ultimo si sia dimostrato estremamente poco

sintomatico. Infine, in considerazione dei disturbi neurocognitivi e della

debolezza con tremore nelle braccia, gli ha consigliato una valutazione

neurologica ed eventualmente neuropsicologica.

Il dr. med. __________, medico generico attivo presso il Servizio

Medico Regionale, ha ripreso queste diagnosi nel rapporto finale del 16 giugno

2023 (doc. 17), indicando che nell'attività abituale di riparatore di barche e

in attività adeguata l'assicurato andava ritenuto inabile al 100% dal 17

settembre 2021 (recte: 19 luglio, secondo quanto indicato

dall'interessato nel formulario di richiesta delle prestazioni)

al 6

giugno 2023.

Raccolti i predetti rapporti medici e sentito il Servizio Medico

Regionale, con progetto di decisione del 21 giugno 2023 (doc. 19) l'Ufficio AI

ha respinto la domanda di prestazioni, siccome un eventuale diritto sarebbe

insorto sei mesi dopo l'inoltro della domanda di aprile 2023 e quindi dal 1°

ottobre 2023, ma dal 7 giugno 2023 (dr. med. __________) non era più

oggettivata un'inabilità lavorativa e perciò non sussisteva il diritto a una

rendita.

Sottoposte all'SMR le osservazioni dell'assicurato al progetto di

decisione e la documentazione medica poi prodotta (doc. 22), il dr. med. __________

ha riportato le constatazioni oggettive rilevate dal dr. med. __________ della

Clinica __________ di __________ (doc. 22) durante la visita del 24 maggio

2023, di cui ha riferito nel rapporto del 19 giugno 2023, e nelle annotazioni

del 7 settembre 2023 (doc. 23) si è riconfermato nel suo rapporto finale.

Con decisione dell'8 settembre 2023 (doc. 25) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha confermato il rifiuto della prestazione, ritenuto

che poiché l'inabilità lavorativa iniziata il 17 settembre 2021 era terminata

il 6 giugno 2023 e che un eventuale diritto a prestazioni poteva unicamente

avvenire dopo sei mesi dalla domanda, al 1° ottobre 2023 non era più

oggettivata un'inabilità lavorativa e quindi non sussisteva il diritto a una

rendita.

Poco più di un mese dopo, il 17 ottobre 2023 (doc. 29), il dr.

med. __________ ha inviato all'Ufficio assicurazione invalidità un nuovo

rapporto medico che ha allestito lo stesso giorno (doc. 29), unitamente ad

altri tre referti di colleghi.

Dal rapporto del medico curante risulta che la situazione medica

antecedente e attuale del paziente era sempre di dolori articolari diffusi,

stanchezza ed esaurimento psico-fisico, la diagnosi era di long-Covid

post-vaccinale e di possibile sindrome da stanchezza cronica (Chronic

fatigue syndrome), la prognosi era sfavorevole per ogni attività

lavorativa, a quel momento l'assicurato non era in grado di svolgere nessuna

attività (né la abituale né altre adeguate) a causa dell'estrema stanchezza e

dei dolori diffusi multipli, motivo per cui non era esigibile né l'attività

svolta in precedenza né altre attività adeguate, e l'importante astenia ne

comprometteva pure l'integrazione.

Egli ha infine indicato che "Questo rapporto è un

aggiornamento del 13.6.23" e ha allegato un referto di neurologia ed

altri già in possesso dell'amministrazione.

Oltre a un referto dell'ecocardiografia transtoracica eseguita

dall'assicurato il 19 giugno 2023, allegata alla - implicita - nuova domanda di

prestazioni, l'assicurato ha prodotto il referto del 19 giugno 2023 del dr. __________

della Clinica __________, già agli atti, e la lettera ambulatoriale del 9

agosto 2023 relativa alla visita del giorno precedente presso la Clinica di

neurologia dell'Ospedale __________ di __________ richiesta dal dr. __________.

Dall'anamnesi risulta che il paziente è stato sottoposto ad alcune

valutazioni specialistiche (cardiologica, reumatologica, fisiatrica) che non

hanno permesso di porre una chiara diagnosi, ma da cui era emerso il sospetto

di sindrome della stanchezza cronica.

Eseguito l'esame clinico, nella valutazione la dr.ssa med. __________

ha rilevato che l'interessato presentava un quadro di astenia, importante

affaticabilità psico-fisica e difficoltà di concentrazione. La valutazione

clinica non metteva in evidenza segni specifici, non è stato osservato durante

la visita il tremore riportato dal paziente, che globalmente risultava nei

limiti di norma. Gli accertamenti effettuati fino a quel momento non hanno

evidenziato cause secondarie di astenia. Anamnesticamente e clinicamente non

sono stati trovati pattern specifici per malattia neurologica. È stato

proposto di effettuare una RM cerebrale e una valutazione neuropsicologica per

identificare eventuali patologie specifiche. Per i disturbi del sonno è stata

proposta l'assunzione di melatonina per regolarizzare il ciclo sonno-veglia,

che però il paziente ha preferito non assumere.

Il referto radiologico del 25 agosto 2023 indicava un normale

esame RM morfologico dell'encefalo e del troncoencefalo, non anomalie delle

principali arterie del circolo di Willis.

Nelle annotazioni del 18 ottobre 2023 (doc. 30) l'SMR (dr. med. __________)

ha ritenuto che questa documentazione non aggiungeva nuove diagnosi a uno stato

clinico invariato rispetto a quanto valutato in precedenza e riportato nel

rapporto finale del 16 giugno 2023. Pertanto, a suo dire non era giustificato

entrare in materia.

Stanti queste motivazioni, il progetto di decisione del 19 ottobre

2023 (doc. 31) ha confermato questa conclusione.

Nelle sue osservazioni l'assicurato ha affermato che il medico SMR

lavorava nella stessa clinica del dr. __________, il quale non sapeva cosa

fosse la ME/CFS e voleva sottoporlo a una terapia contro il Covid-19 anche se

era senza forze. Per questo medico il vaccino non ha creato problemi ed era

impossibile che egli fosse affetto da ME/CFS, ciò che invece contrasta con

quanto detto dagli specialisti. L'assicurato non era quindi concorde con il dr.

__________, sia perché lavorava con il dr. __________, sia perché non era uno

specialista, sia ancora perché ha ignorato tutti i commenti dei suoi medici e

quindi la sua valutazione non era giustificata. Egli ha quindi chiesto una

nuova valutazione del suo caso da parte di uno specialista in ME/CFS e da un

esperto in effetti collaterali dei vaccini, essendo sempre stanco, si muoveva

poco, non aveva più energie, tremava al minimo sforzo e aveva difficoltà a

concentrarsi.

Per il dr. med. __________, queste osservazioni non si riferivano

ad aspetti di ordine medico né a una situazione clinica differente da quanto egli

ha valutato in precedenza, ma a giudizi puramente interpretativi e personali

dell'assicurato che, quindi, non modificavano le conclusioni del suo rapporto

finale del 16 giugno 2023 (doc. 40).

Con il ricorso inoltrato contro la decisione del 16 gennaio 2024, che

ha confermato la non entrata in materia, l'assicurato ha trasmesso al TCA il

postulato n. 23.3254 del 16 marzo 2023 della Consigliera nazionale Yvonne Feri

sulla Encefalomielite mialgica/Sindrome della fatica cronica (ME/CFS) (doc.

A14), i rapporti del 13 giugno 2023 (doc. A4) e del 17 ottobre 2023 (docc. A 6

e A12) del dr. __________ - già agli atti dell'Ufficio AI -, il referto del 7

giugno 2023 (docc. A3 e A11) del dr. med. __________ - già agli atti

dell'amministrazione -, il referto dell'ecocardiografia (doc. A9) - già

valutato dal Servizio Medico Regionale -, il certificato del 16 ottobre 2023

(doc. A8) del dr. med. __________, che ha certificato di essere il medico

curante del ricorrente dal marzo 2023 e che per ragioni mediche quest'ultimo

non è in grado di lavorare e che necessita di un veicolo per gli spostamenti, e

Fatti

i referti neurologico del 9 agosto 2023 e radiologico del 25 agosto 2023 (doc.

A7) - entrambi già in possesso dell'Ufficio AI e già vagliati dall'SMR.

Il dr. med. __________ ha valutato il 7 marzo 2024 (doc. VII/1)

questa documentazione, rilevando che "Il

rapporto medico del 17.10.2023 a firma del Dr __________ recita come diagnosi

Long Covid e tra i sintomi astenia, stanchezza, dolori diffusi multipli. Non

individua nuove diagnosi od uno stato clinico diverso da quello valutato in

precedenza e riportato nel RAF del 16.06.2023. Le condizioni clinico/funzionali

dell'Assicurato sono rimaste invariate.".

Infine, pendente causa il ricorrente ha prodotto degli estratti,

trascritti di persona, su informazioni che Swissmedic avrebbe fornito sulla

sindrome post-vaccinazione (doc. B1), il Pacing (doc. B2), la sindrome

post-Covid/post-vaccinazione (doc. B3).

2.5. Dall'esame della documentazione

agli atti, questo Tribunale deve concludere che a torto l'Ufficio assicurazione

invalidità non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni implicitamente

formulata il 17 ottobre 2023 dal dr. med. __________ con l'invio di (nuovi)

atti medici.

In effetti, le condizioni di salute del ricorrente sono

mutate in maniera rilevante, come richiesto dall'art. 87 cpv. 2 OAI,

dopo l'emanazione della decisione dell'8 settembre 2023.

Non va infatti dimenticato che proprio il dottor __________

ha indicato chiaramente il 17 ottobre 2023 che, per quanto ha constatato

durante la sua visita del 2 ottobre 2023, l'assicurato non era più in grado di

lavorare, la sua capacità lavorativa sia nell'attività finora svolta sia in

altre adeguate era pari a zero ore al giorno a causa dell'estrema stanchezza e

dei dolori diffusi multipli.

Il curante ha pertanto indicato che la prognosi

sulla capacità lavorativa era sfavorevole per ogni attività lavorativa.

Il 13 giugno 2023, dopo avere visitato l'interessato

il 5 giugno 2023, il dr. __________ non era stato in grado di pronunciarsi né

sulla prognosi né sul potenziale di integrazione dell'assicurato nell'attività

precedente e in altre adeguate, ma aveva affermato che malgrado la stanchezza e

i dolori articolari diffusi, che limitavano l'assicurato nell'attività lavorativa,

quest'ultimo poteva comunque svolgere "un lavoro tranquillo, senza

carichi pesanti".

Quattro mesi dopo, la situazione era peggiorata e

nessuna attività lavorativa era più esigibile per il ricorrente.

Prova ne è che lo stesso medico curante ha espressamente indicato,

in calce al suo rapporto del 17 ottobre 2023 (doc. A12), che questo secondo

referto costituiva "un aggiornamento del 13.6.23", intendendo,

con questa terminologia, che c'era stato un peggioramento della

situazione attestata al 13 giugno 2023 (come indicato, se, infatti, nel suo

primo referto (doc. A4) aveva affermato che era possibile un "lavoro

tranquillo, senza carichi pesanti", nel secondo il dr. med. __________

ha precisato "al momento nessuno" e se il 13 giugno 2023 non

era in grado di rispondere su quante ore al giorno RI 1 poteva lavorare, il 17

ottobre 2023 ha indicato "0 ore al giorno").

Inoltre, va evidenziato che il 16 ottobre 2023 (doc.

A8) lo specialista in medicina generale ha certificato che "per ragioni

mediche [ndr: l'assicurato] non è in grado di lavorare e che necessita

di un veicolo (ad esempio macchina) per gli spostamenti (per visite

specialistiche in studio medico ad esempio)", avvalorando l'intervenuto

peggioramento.

Questi referti, attestanti un peggioramento della

situazione del ricorrente, non potevano essere ignorati dall'Ufficio AI, ma

dovevano condurre a un approfondimento delle sue condizioni di salute, sia

interpellando il curante sia altri specialisti del ramo.

D'altronde, il dr. __________ aveva riconosciuto nel

suo rapporto finale del 16 giugno 2023 (doc. 17) che l'assicurato era stato

inabile al lavoro per quasi due anni, dal 17 settembre 2021 (la data del

"17.09.2021" è errata, dovendo invece trattarsi del "19.07.2021",

giorno a partire dal quale è insorto il danno alla salute dell'assicurato, come

risulta dalla domanda stessa di prestazioni dell'aprile 2023 compilata dal

diretto interessato) al 6 giugno 2023 (quando il dr. __________ l'ha visitato).

La scrivente Corte evidenzia inoltre che il referto

della neurologa dr.ssa __________, così come quelli del reumatologo, del

fisiatra della Clinica di __________ e del dr. med. __________ del 17 ottobre

Considerandi

2023, attestano la presenza di determinati e non trascurabili disturbi

(astenia, importante affaticabilità psico-fisica, difficoltà di concentrazione,

alterazione del ciclo sonno-veglia, tremori fini posturali, artralgie diffuse)

che secondo il medico curante, dr. __________, hanno compromesso la capacità

lavorativa a tal punto da ritenere l'interessato totalmente inabile quando l'ha

visitato il 2 ottobre 2023. Questi sintomi, e le relative conseguenze,

peggiorative rispetto alla situazione riscontrata nel mese di giugno 2023 sia

dal dr. __________ stesso sia dal dr. __________, non possono essere

sottovalutati, ma devono essere approfonditi.

2.6

Quanto alle affermazioni

dell'assicurato secondo cui sarebbe affetto dalla sindrome della fatica cronica

(CFS) quale conseguenza della seconda vaccinazione contro il Covid-19

effettuata nel luglio 2021, il TCA rileva che tale possibile diagnosi è stata effettivamente

posta dal dr. med. __________ nel rapporto medico del 17 ottobre 2023

indirizzato all'Ufficio AI ("possibile "chronic fatigue syndrome"

(sindrome da stanchezza cronica)"), il quale ha pure posto la diagnosi di long-Covid

post-vaccinale e ha concluso che le ripercussioni di queste

diagnosi, fra cui l'estrema stanchezza e i dolori diffusi multipli, hanno

portato l'assicurato a non essere più abile al lavoro (sul

valore probatorio di un rapporto medico rilasciato dal medico curante, anche se

non specialista in materia, e sulle conseguenze del Covid-19, quali la sindrome

da fatica cronica e il long-Covid, cfr. STF 9C_63/2023 del 6 novembre 2023,

consid. 5.1).

Al riguardo va rilevato che anche la dr.ssa med. __________

aveva posto la diagnosi di affaticabilità cronica DD in contesto di long-Covid.

Clinicamente essa aveva infatti riscontrato affaticabilità, alterazione del

ciclo sonno-veglia, tremori fini posturali, disturbi della concentrazione,

artralgie diffuse.

2.7

Sulla scorta di quanto precede, in

sede amministrativa - il Tribunale è tenuto a esaminare la validità della

decisione di non entrata in materia basandosi unicamente sui documenti prodotti

fino alla data in cui l'autorità amministrativa ha emesso la predetta decisione

(STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024, consid. 4.2) - si deve ritenere che il

ricorrente è riuscito a rendere plausibile un aggravamento del suo stato di

salute intervenuto dopo l'ultima decisione che si è fondata su un esame

materiale del diritto alle prestazioni dall'assicurazione invalidità.

Vi sono pertanto sufficienti elementi oggettivi per scostarsi

dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha

tratto nelle annotazioni del 18 ottobre 2023, dell'11 gennaio 2024 e del 7

marzo 2024 sulle condizioni di salute dell'assicurato.

Va di conseguenza riconosciuta, ad ottobre 2023, una situazione

clinica peggiore rispetto a quella accertata dai medici a giugno 2023 e anche

tra giugno e agosto 2023 dagli specialisti che il ricorrente ha consultato in

quel periodo (dr. med. __________, dr. med. __________, dr.ssa __________), perciò

le considerazioni del dr. med. __________ non vanno fatte proprie dal Tribunale.

Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni

dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica in confronto a quella determinata

dall'Ufficio AI vanno ulteriormente indagate entrando in materia sulla sua

nuova domanda di prestazioni del 17 ottobre 2023.

Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione per procedere

in tal senso.

Non v'è perciò motivo, in questa sede, di fare erigere la perizia richiesta

dal ricorrente per accertare la situazione relativa alla fatica cronica e al

long-Covid e le relative conseguenze sulla sua capacità lavorativa.

Spetterà quindi all'amministrazione, nell'ambito di un esame più

approfondito delle condizioni di salute del ricorrente, verificare queste

ulteriori problematiche (citata STF 9C_63/2023 del 6 novembre 2023, consid.

5.1).

2.8

In conclusione, il

TCA ritiene che l'insorgente ha reso verosimile che la situazione che è stata

clinicamente accertata nell'ottobre 2023 al momento di inoltrare l'attuale

domanda di prestazioni AI è notevolmente peggiorata rispetto alla

situazione su cui si è basato l'Ufficio AI con la decisione dell'8 settembre

2023, cresciuta in giudicato, che ha portato al rifiuto della prestazione.

È pertanto a torto che l'amministrazione non è

entrata nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato e la

decisione impugnata del 16 gennaio 2024 deve dunque essere annullata.

2.9

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche

gratuita per le parti.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese vanno addebitate all'Ufficio

AI, il quale non verserà al ricorrente, malgrado sia vincente in causa, ma non

è patrocinato, delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

1.1. La decisione impugnata è annullata.

1.2. L'incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione

invalidità, affinché entri nel merito della nuova domanda del 17 ottobre 2023.

2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a

carico dell'Ufficio AI, mentre non si assegnano ripetibili al ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti