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Decisione

32.2024.12

Attribuzione rendita 50% dopo perizia psichiatrica dove incapacità lavorativa 50%. Tuttavia perito non ha motivato perché si è scostato da 100% IL fissata da psichiatra curante, né ha evidenziato elementi che l'hanno portato a ritenere che da 3 anni IL 50% anziché 100%. Rinvio atti per approfondire

20 giugno 2024Italiano56 min

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.12

TB

Lugano

20 giugno 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 gennaio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 14 aprile 2022 (doc. 4) RI 1,

nata nel 1972, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione

invalidità a causa di depressione, ansia e isolamento sociale che dal 29 luglio

2020 l'hanno resa inabile come broker assicurativo.

Sentita la psichiatra curante (doc. 32), disposte una perizia

psichiatrica (doc. 40) e un'inchiesta per l'attività professionale

indipendente, con progetto di decisione del 25 ottobre 2023 (doc. 51) l'Ufficio

assicurazione invalidità le ha attribuito una rendita con grado del 50% dal 1°

luglio 2021.

1.2. Questo diritto, con versamento

della prestazione a decorrere dal 1° ottobre 2022, ossia sei mesi dopo

l'inoltro della richiesta di prestazioni, è stato confermato dall'Ufficio AI

con decisione del 23 gennaio 2024 (doc. B) dopo che il Servizio Medico

Regionale si è pronunciato sulle osservazioni dell'assicurata (doc. 52) e della

psichiatra curante (doc. 55) confermando le conclusioni del suo rapporto finale

del 27 giugno 2023 (docc. 53 e 56).

1.3. Con ricorso del 21 febbraio 2024

(doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo,

in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di

riconoscerle un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° ottobre 2022 e quindi una

rendita di invalidità del 100%; in via subordinata, di ordinare una perizia

indipendente per accertare le sue condizioni di salute.

La ricorrente ha contestato l'accertamento esperito dall'Ufficio

AI, giacché la soggettiva incapacità in qualsiasi attività lucrativa è stata

sufficientemente oggettivata.

Fatti

I suoi disturbi psichici, apparsi già nel 2016, hanno dato luogo a

un'inabilità lavorativa fino al 2017 per depressione (ICD-10: F32) e disturbo

di personalità di tipo Borderline (ICD-10: F61.31) e sono stati trattati dalla

dr.ssa __________, la quale l'ha seguita poi anche nel 2018 quando ha

manifestato un ritiro sociale grave, che ha comportato ripetuti tentativi,

falliti, di reinserimento professionale, nonostante la certificazione di

inabilità lavorativa completa a lungo termine. Ancora nel 2023 la psichiatra

curante ha attestato una incapacità lavorativa totale malgrado le cure.

Ciò nonostante, ha osservato l'assicurata, la decisione ha fatto

prevalere il parere di un medico fiduciario interno, che l'ha vista un paio di

volte, mentre la sua psichiatra è al corrente della sua vicenda clinica

praticamente sin dall'inizio e quindi la sua valutazione non può non essere

considerata, specie in ambito psichico, dove l'oggettivazione dei sintomi

soggettivi risulta particolarmente problematica. Anche se la diagnosi iniziale

non è mutata, la psichiatra ha potuto constatare da un lato gli sforzi di

reinserimento fatti, dall'altro il peggiorare costante delle sue condizioni. È

perciò superficiale che i rapporti della curante siano stati liquidati come

pareri che non apportano novità.

In realtà, poi, non è immaginabile che l'insorgente riesca ad

evadere dallo stile di vita "riservato" attestato dalla psichiatra,

non riuscendo più ad uscire di casa né ad interagire con le persone. L'allegato

nuovo parere della curante comprova la sua totale incapacità di lavorare, data

dalla sindrome depressiva ricorrente e dal disturbo di personalità, dal totale

isolamento sociale e dal grave rischio di crollo emotivo (doc. C).

1.4. Fondandosi sul complemento peritale

del dr. med. __________ (doc. IV/1), che ha preso posizione sul recente referto

della dr.ssa med. __________, nella risposta del 5 marzo 2024 (doc. IV)

l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.

L'amministrazione ha affermato di non avere alcun motivo, per

quanto concerne l'aspetto medico, per scostarsi dal rapporto finale SMR del 27

giugno 2023, che si fonda sull'esauriente perizia psichiatrica del 13 giugno

2023, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza e quindi serve

validamente come base di giudizio. Il medico SMR ha tenuto conto delle singole

affezioni invalidanti giungendo a una capacità lavorativa del 50% dal 29 luglio

2020 in qualsiasi attività lucrativa.

La nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente in sede

di osservazioni al progetto di decisione e davanti al TCA non muta le

conclusioni tratte, avendo il perito ribadito, nel suo complemento peritale del

27 febbraio 2024, che l'assicurata presentava un'inabilità lavorativa del 50%

in tutte le attività lucrative.

Ricordata la giurisprudenza sul valore probatorio di una perizia e

del parere del medico curante, l'Ufficio AI ha concluso di non avere motivo per

distanziarsi dalla valutazione peritale, che non è stata smentita da

certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa residua del 50%

dell'assicurata in qualsiasi attività e quindi a un'incapacità di guadagno di

pari grado, ritenendo che al grado di inabilità lavorativa nell'abituale

professione di broker assicurativo corrisponda un grado di invalidità di

medesima entità, non potendo meglio valorizzare la sua capacità lavorativa

residua in attività adeguate. Non si rende inoltre necessario esperire

ulteriori accertamenti medici.

1.5. Rilevata una discrepanza di vedute

fra gli specialisti intervenuti, il 13 marzo 2024 (doc. VIII) la ricorrente ha

ritenuto indispensabile che un perito indipendente si pronunci sul suo stato di

salute che, dal profilo soggettivo, è di incapacità lavorativa totale, come

emerge chiaramente dalle sue allegate dichiarazioni (doc. VIII/1).

1.6. Basandosi sulle annotazioni del 20

marzo 2024 (doc. X/1) del Servizio Medico Regionale che si è espresso sulle

osservazioni della ricorrente, il 28 marzo 2024 (doc. X) l'Ufficio AI ha

chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

1.7. L'insorgente non ha formulato

ulteriori osservazioni (doc. XI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se,

correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata

dal 1° luglio 2021 una rendita di invalidità con grado AI del 50% o se, come

richiesto dalla ricorrente, quest'ultima abbia diritto a una rendita intera di

invalidità dal 1° ottobre 2022 stante un'inabilità lavorativa del 100% in

qualsiasi attività lavorativa.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI

denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (RU 2021 705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,

prevede al marginale 9101 che "Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS,

stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai

marginali 1007, 1008 e 1009 che:

" Conformemente

alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di

insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al

31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031

→ C DT US AI;

- in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad

una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto

alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per

contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o

successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l'invalidità

(teorica), giusta l'art. 28 LAI, sarebbe insorta il 29 luglio 2021, ossia un

anno dopo l'inizio della incapacità lavorativa accertata dal medico SMR.

Considerato però che l'assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 14

aprile 2022 (cfr. consid. 1.1), si tratta di una domanda tardiva ai sensi dell'art.

29 cpv. 1. LAI, perciò l'eventuale diritto a una rendita sorge al più presto

sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio il 1° ottobre

2022 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che, sulla scorta delle citate

circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr.

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio,

Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4

ad art. 29 LAI).

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il

legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare

per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è

compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità

(cpv. 2), se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70% gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3), mentre se il grado d'invalidità

si pone tra il 40% e il 49% si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota

percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni

grado di invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. A seguito della domanda di prestazioni

dell'assicurata dell'aprile 2022, l'Ufficio AI ha interpellato la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, che ha in cura l'assicurata dal 2015 e che nel

rapporto medico del 17 febbraio 2023 (doc. 32) ha diagnosticato una sindrome depressiva

ricorrente, gravità media (ICD-10: F33.1) stante umore depresso, labilità

emotiva, ritiro sociale marcato, obesità, vissuti di fallimento che assumono

carattere perseverante, condizione che, da ultimo, giustificavano un'inabilità

lavorativa del 100% dal 27 luglio 2020. Inoltre, essa beneficiava di sedute

settimanali e di una terapia farmacologica.

Il 9 marzo 2023 (doc. 34) il Servizio Medico Regionale (dr. __________

e __________) ha richiesto l'allestimento di una perizia psichiatrica.

Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia

attivo presso il __________, ha svolto due colloqui con l'assicurata: il primo

il 15 maggio 2023 (durato dalle 9 e 30 alle 11 e 30) e il secondo il 25 maggio

2023 (40 minuti), per una durata totale di 160 minuti.

Nel rapporto peritale del 13 giugno 2023 (doc. 39) l'esperto ha

riassunto gli atti messi a sua disposizione considerati ai fini della sua

valutazione, l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica,

psicopatologica pregressa e i disturbi attuali), la descrizione della giornata,

i sintomi soggettivi e il trattamento psichiatrico in essere.

Il perito ha poi esposto l'esito dell'esame clinico secondo

AMDP-System, rilevando, in particolare, che l'assicurata era lucida e orientata

e l'aspetto appariva sufficientemente curato.

Da subito lo psichiatra ha notato uno stato ansioso che si

apprezzava dalla mimica sofferente, durante la valutazione l'interessata ha

presentato crisi di pianto che erano da attribuire allo stato emotivo labile

sottostante. La gestualità era rallentata con uno sguardo evitante rispetto

all'interlocutore con una percezione, sin da subito, di umore triste. L'eloquio

era spontaneo con un tono di voce solo parzialmente modulato, il tono

dell'umore appariva moderatamente deflesso, l'emotività era labile e passava da

momenti in cui era in procinto di piangere ad altri dove lo stato ansioso e di

tensione erano ben evidenziabili. Riusciva a mantenere l'attenzione e la

concentrazione, ma con un aumentato sforzo, che era visibile al termine del

primo colloquio tramite un'aumentata affaticabilità e stanchezza, meno nel

secondo di minor durata, che però ha affrontato dopo una notte disturbata. Non

sono emersi disturbi del contenuto del pensiero di tipo psicotico, sia congruo

che incongruo al tono dell'umore, ma erano presenti sentimenti di

inadeguatezza, di colpa, di incapacità, di bassa stima di sé, che apparivano

accentuati dallo stato affettivo attuale. Erano assenti disturbi della

percezione in senso allucinatorio, non esprimeva ideazione anticonservativa, la

progettualità era ridotta alla routinaria quotidianità, come la capacità di

infuturazione. La sintomatologia descritta appariva coerente rispetto alla

descrizione della sua giornata e allo stato psicopatologico evidenziato. Il

riposo veniva declinato marcatamente disturbato, la libido veniva riferita

totalmente abbattuta.

Il perito non ha ritenuto necessario effettuare una valutazione

psicodiagnostica né dosare i farmaci nel sangue. Egli ha inoltre sottolineato

che non erano emerse particolari incongruenze tra quanto appreso dalla

documentazione agli atti e quanto obiettivato in sede di perizia. Il giorno in

cui ha allestito la perizia ha contattato telefonicamente la psichiatra curante

per comunicarle l'esito della sua valutazione.

Dopo la discussione diagnostica l'esperto ha posto la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio, con iniziali

aspetti di cronicizzazione (ICD-10: F33.1).

Nella valutazione psichiatrica, il dr. med. __________ ha

evidenziato che dall'ultimo scompenso depressivo, risalente al luglio 2020, il

quadro clinico era stazionario e che in presenza di iniziali caratteristiche di

cronicizzazione, oltre alla continuità delle cure (visita psichiatrica,

supporto psicologico) era a suo avviso necessaria una revisione della terapia

farmacologica a base di SSRI, in particolare quella antidepressiva, con

l'introduzione di un SNRI.

Il perito ha poi valutato le capacità e i problemi

dell'assicurata descrivendo le risorse e i deficit secondo lo schema Mini ICF -

APP, rilevando dei gradi di disabilità lievi (nel rispetto delle regole, nelle

competenze e nella mobilità), lievi-moderati (nella organizzazione dei compiti,

nelle attività spontanee e nella cura di sé) e moderati (nella flessibilità,

nel giudizio, nella persistenza, nell'assertività, nel contatto con gli altri,

nell'integrazione nel gruppo e nelle relazioni intime).

Nel commentare questo esame, il perito ha

evidenziato di essere di fronte a un'assicurata che presentava un disturbo

depressivo di grado medio all'interno di una sindrome affettiva ricorrente,

comportante una significativa riduzione della capacità lavorativa. L'assicurata

ha mostrato negli anni di avere delle buone capacità di adattamento e di

sopravvivenza nell'ambito complicato del broker assicurativo indipendente. Al

momento della valutazione peritale essa presentava deficit funzionali di grado

almeno moderato in parecchi item (flessibilità, giudizio, persistenza,

assertività, contatto con gli altri, integrazione nel gruppo, relazioni intime)

e ciò determinava, accanto alla sintomatologia affettiva depressiva, uno

scadimento della sua capacità lavorativa in tutte le attività, anche a livello

casalingo (seppur più limitato). L'alleanza terapeutica con l'assicurata

sembrava buona, ma il perito ha evidenziato, in particolare per la patologia

depressiva emergente, un disinvestimento in generale nei confronti delle

relazioni interpersonali, meno in quella terapeutica, visto che frequentava con

regolarità la sua psichiatra e la psicoterapeuta. Sembrava infine poco

probabile un qualsivoglia intervento di tipo provvedimento professionale - date

le caratteristiche temperamentali dell'assicurata che si sommavano al quadro

affettivo depressivo -, anche se sembrava che l'assicurata avesse quale

obiettivo, a quel momento però non praticabile, di avviare una casa vacanze.

Tutto ben considerato, il perito psichiatra ha

quindi stabilito che dal 29 luglio 2020, data di partenza dell'attuale

incapacità lavorativa, la capacità lavorativa andava considerata, per la

presenza di una sindrome depressiva ricorrente, episodio di grado medio, al

50%, intesa quale riduzione del tempo e del rendimento, in soggetto da

considerare indipendente al 100% in qualità di broker assicurativo, ma anche in

attività adatte, mentre nell'attività di casalinga era dell'80%.

Ritenuto che l'inabilità lavorativa del 60% (recte:

50%) in tutte le attività era data dal disturbo affettivo maggiore ricorrente,

ma che il tratto depressivo, nonostante la farmacoterapia, non dava risultati,

egli ha consigliato la rimodulazione della terapia e l'intervento di supporto

psico-educativo per la perdita di peso.

Il dr. med. __________a, nel suo rapporto finale SMR

del 27 giugno 2023 (doc. 40), ha confermato la diagnosi posta dal perito

(ICD-10: F33.1), non ha individuato limitazioni funzionali e ha ripreso il

grado di inabilità lavorativa del 50% sia nell'attività abituale sia in

attività adeguata, intesa come riduzione del tempo e del rendimento, come pure

del 20% nelle mansioni consuete, per tutte le attività dal 27 luglio 2020.

Il progetto di decisione del 25 ottobre 2023 (doc. 51) ha

attribuito all'assicurata una rendita di invalidità del 50% dal 1° luglio 2021,

ovvero alla scadenza dell'anno di attesa, ma con versamento dal 1° ottobre 2022

stante la domanda tardiva delle prestazioni (aprile 2022).

Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2023 (doc. 52) l'assicurata

ha contestato che il grado di inabilità sia stato solo del 50%, perché se così

fosse stato non avrebbe chiuso la sua attività e avrebbe potuto guadagnare a

sufficienza per vivere, mentre in realtà non ha più potuto lavorare perché non

riusciva ad uscire di casa né a interagire con le persone e il suo lavoro si

svolgeva prettamente all'esterno, con la ricerca di nuovi clienti.

Per il dr. med. __________ dell'SMR, queste osservazioni non

proponevano informazioni di ordine medico (certificati, status, ecc.) da

poterle comparare con quanto valutato, perciò non modificavano le conclusioni

del suo rapporto finale (doc. 53).

Il 17 novembre 2023 (doc. 55) la dr.ssa med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha scritto direttamente all'Ufficio assicurazione

invalidità, ricordando di avere visto per la prima volta l'assicurata nel 2016

e di averla tuttora in cura, motivo per cui ha espresso delle perplessità sul

progetto di decisione.

Riguardo alla diffida che ha obbligato l'assicurata a sottoporsi a

delle cure, essa ha osservato che ha avuto un impatto negativo. Conoscendo la

paziente da diversi anni, la specialista ha confermato la collaborazione

dell'assicurata nei confronti del progetto terapeutico e la compliance

alle prescrizioni mediche.

Gli stati depressivi ricorrenti hanno portato a delle conseguenze

note e riconosciute anche dal perito e dall'Ufficio AI che le ha attribuito una

rendita di invalidità. L'aumento ponderale è stato anch'esso una conseguenza

dello stato depressivo, ma non una causa dell'incapacità lavorativa ed erano al

vaglio diverse opzioni per aiutare l'assicurata in un percorso di rieducazione alimentare

e per motivarla maggiormente in termini di autostima.

Negli anni di cura sono stati intrapresi vari tipi di terapia

(psicoterapia psicodinamica, strategie di coping, con approccio

comportamentale, sostegno farmacologico). La curante si è detta d'accordo con

una nuova rivalutazione terapeutica qualora avesse avuto un senso clinico,

tenendo conto della fragilità dell'interessata e degli effetti secondari delle

diverse opzioni farmacologiche tentate negli anni. La terapia in atto sembrava

ben tollerata, ma se fosse stato necessario avrebbe sperimentato la

sostituzione della cura con molecola SNRI. La diffida intimata all'assicurata

di curarsi era perciò inopportuna.

La psichiatra ha poi sottolineato che l'assicurata risultava

inabile totalmente in qualsiasi attività lavorativa dal mese di luglio 2020 e

non parzialmente come concluso dall'Ufficio AI.

Nelle annotazioni del 22 novembre 2023 (doc. 56) il Servizio

Medico Regionale (dr. med. __________) ha affermato che la documentazione

medica aggiornata non oggettivava sufficientemente né descriveva uno stato

clinico differente da quello già valutato e riportato nel RAF né aggiungeva

nuove diagnosi, perciò ha confermato le conclusioni del rapporto finale.

La decisione del 23 gennaio 2024 (doc. B), fondandosi sui pareri

dell'SMR, ha confermato il diritto a una rendita con grado AI del 50% e la

diffida a sottoporsi a delle cure mediche.

Con il ricorso l'assicurata ha prodotto il nuovo rapporto della

dr.ssa med. __________ reso il 16 febbraio 2024 (doc. C), in cui quest'ultima

ha ricordato di averla in cura dal 16 settembre 2015, quando presentava un

importante crollo reattivo a marcate difficoltà sul posto di lavoro,

intensificato anche dalla concomitante separazione sentimentale dal partner. La

curante ha descritto lo status della sua paziente in quel periodo, il suo iter

professionale e la terapia adottata (percorso psicoterapeutico e farmacoterapia

con Sertralina e Lexotanil), mostrando solo relativi benefici. La presa a

carico si era conclusa nel marzo 2017 dopo un lungo periodo di inabilità

lavorativa e alla conclusione del rapporto di lavoro. Oltre alla diagnosi di

episodio depressivo (ICD-10: F32) era stata posta una diagnosi secondaria di

disturbo di personalità instabile di tipo Borderline (ICD-10: F61.31) e su tali

aspetti personologici si era focalizzato il percorso psicoterapeutico.

A seguito dell'ennesimo litigio con la mamma, nel settembre 2018

l'interessata l'ha ricontattata lamentando una marcata labilità emotiva, idee

di morte passive, comportamenti autolesionistici, uno stato ansioso-depressivo

evidente.

L'assicurata presentava un ritiro sociale grave, una chiusura di

tutti i rapporti intrapersonali proiettando all'esterno la responsabilità. In

tutti gli ambiti (lavorativo, sentimentale, relazionale, affettivo, sociale) si

mostrava in difficoltà. Riusciva a riconoscere l'aspetto depressivo evidente e

ha sempre collaborato per gli aspetti affettivi del disturbo depressivo,

seguendo le cure farmacologiche prescritte, che però non hanno permesso di

oggettivare significativi miglioramenti della deflessione del tono dell'umore.

Anche i tentativi di aiutare la paziente a strutturare meglio la sua

quotidianità erano apparsi da subito fallimentari a causa della marcata

componente ansiosa. Le caratteristiche personologiche si intravedevano

chiaramente e la diagnosi era posta come secondaria nell'ambito di un disturbo

di personalità con prevalenti aspetti di instabilità, impulsività con elementi

aggiuntivi di evitamento, che portava a un continuo rischio di agiti

anticonservativi. Questo quadro clinico rientrava nell'ambito del disturbo

affettivo dove prevaleva la sintomatologia depressiva, vissuti di fallimento e

di inadeguatezza che assumevano un carattere perseverante, slancio vitale

ridotto e ritiro sociale. Era pertanto impossibile immaginare un rientro

lavorativo e nonostante la certificazione di un'inabilità lavorativa completa a

lungo termine l'assicurata non aveva voluto inoltrare richiesta di prestazioni

all'assicurazione invalidità. La sua paziente era quindi una persona

evidentemente depressa, emotivamente labile, irritabile facilmente, molto

stanca a causa della privazione del sonno, si presentava trascurata e in

evidente aumento ponderale. Alla semplice osservazione clinica si evidenziavano

anche momenti di confusione e di disorganizzazione cognitiva a stampo

depressivo che portavano a una ridotta comprensione dei diversi concetti e, di

conseguenza, a una scarsa attenzione e concentrazione e allo sviluppo di un pensiero

interpretativo. È stata perciò introdotta una nuova terapia antidepressiva con

Escitalopram e avviato un processo di elaborazione dei propri limiti arrivando

a un'accettazione dell'inabilità lavorativa totale. Approfondendo l'anamnesi la

curante ha evidenziato crolli depressivi ricorrenti e aspetti personologici

disfunzionali ormai profondamente radicati, che l'hanno portata a rivalutare la

diagnosi psichiatrica e la prognosi nel contesto di un disturbo di personalità

che spiegherebbe il percorso complessivo negli anni. L'improvvisa e brusca

interruzione della capacità di applicazione e di convivenza con gli altri, sia

in ambito affettivo sia professionale, è stata la sintomatologia che ha

cambiato il quadro clinico, le proposte farmacologiche e di conseguenza la

diagnosi, portando a un evidente e grave peggioramento.

Dall'osservazione dell'evoluzione clinica dell'assicurata la

curante ha confermato a livello diagnostico sia la sindrome depressiva

ricorrente che il disturbo di personalità. Dall'anamnesi personale sono emersi

vissuti traumatici sin dalla tenera età, mai trattati a sufficienza in passato,

portandola a manifestare una importante diffidenza che l'hanno portata a

mettere in atto una serie di comportamenti che prediligono uno stile di vita ritirato,

creando dei disagi al lavoro, in famiglia, nelle relazioni intime e di

amicizia, conducendosi così all'isolamento sociale. Permaneva un alto rischio

di crollo se la paziente fosse stata esposta a situazioni emotivamente cariche

e che chiedevano strumenti di applicazione, di cui essa però non disponeva.

Quanto alla decisione emessa, l'assicurata ha espresso la sua

angoscia in merito a un rientro lavorativo che non riguardava unicamente

l'ultimo ambiente di lavoro (assolutamente controindicato), ma qualsiasi altra

attività, anche in termini di riqualifica.

Per tutti questi motivi, la dr.ssa med. __________ ha concluso che

l'assicurata non era in grado di cercarsi da sola un lavoro, né di mantenerlo,

presentando un grado di invalidità totale.

Chiamato a pronunciarsi su quest'ultimo rapporto medico e sul

precedente del 17 novembre 2023, sempre della psichiatra curante, il 27

febbraio 2024 (doc. IV/1) il dr. med. __________ del __________ li ha

analizzati separatamente nel suo complemento peritale.

Per quanto concerne il referto del 2023, il perito ha osservato di

non avere mai messo in dubbio la compliance terapeutica della paziente

ma, anzi, l'ha pure sottolineata al punto 7.2 del suo rapporto peritale. Quanto

all'aumento di peso dell'assicurata, anche lo psichiatra nominato dall'Ufficio

AI ha ritenuto che andava messo in relazione al disturbo depressivo ricorrente,

al disordine alimentare e alle terapie farmacologiche assunte, come indicato al

punto 12 del Mini ICF. Inoltre, al punto 8.4 della perizia, in linea con quanto

affermato dalla curante, egli ha auspicato un intervento di supporto

psico-educativo per sostenere l'interessata a perdere peso e ha consigliato

alla collega, ma non preteso, una rimodulazione della terapia che avrebbe

potuto migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata. Lo psichiatra ha poi

puntualizzato di non avere mai messo in dubbio la compliance terapeutica

né ha sostenuto che il percorso terapeutico fosse da considerare insufficiente,

ma solo in una fase di stallo, con rischio di cronicizzazione, motivo per cui

ha consigliato la revisione farmacologica.

Riguardo al parere medico del 16 febbraio 2024, il perito ha evidenziato

che la psichiatra ha ricostruito nuovamente il consolidato legame terapeutico

con l'assicurata introducendo una nuova diagnosi che non era mai stata

menzionata nei suoi precedenti rapporti e certificati agli atti e meglio la

presenza di un disturbo di personalità instabile di tipo Borderline e dei

relativi approcci terapeutici. A questo proposito, il dr. med. __________ ha

osservato che oltre a non avere rilevato tale diagnosi nell'incarto

dell'Ufficio AI, non ha obiettivato tale diagnosi durante la perizia. Infatti,

dai referti resi dalla dr.ssa __________ sembrerebbe che la sua paziente

avrebbe dapprima manifestato una sindrome da disadattamento, reazione mista

ansioso-depressiva dal 29 luglio 2020, che si stava evolvendo in una sindrome

depressiva ricorrente di media gravità (ICD-10: F33.1), come ha indicato il 12

aprile 2022 (doc. 71); in quell'occasione ha pure accennato ad aspetti

personologici di evitamento, che peraltro non è un elemento clinico presente

nei disturbi di personalità di tipo Borderline; ma soprattutto stante, secondo

la curante, la dichiarata presenza sin dal 2017 del disturbo personologico, il

perito non riusciva a comprendere perché non sia mai stato menzionato, sia nei

rapporti assicurativi sia per l'Ufficio AI, quale tratto impattante sulla

capacità lavorativa. Forse perché, anche ipotizzando la sua presenza, che però

Considerandi

egli non ha mai obiettivato in perizia, non ha mai avuto un impatto sulla

capacità lavorativa dell'assicurata, visto che le precedenti inabilità

lavorative, risalenti al 2015-2016, sono sempre state rapportate a episodi

affettivi depressivi. La ripresentazione nel 2020 ha fatto emergere, sempre in

linea con la diagnosi della curante, caratteristiche di ricorrenza (sindrome

depressiva ricorrente, quantificabile, dal 29 luglio 2020, di grado medio, come

risulta dal rapporto del 17 febbraio 2023 della dr.ssa __________). Inoltre, il

perito ha ricordato che durante l'iter peritale l'assicurata ha ipotizzato la

possibilità di riciclarsi, dal punto di vista lavorativo, almeno parzialmente,

in qualità di gestore di casa vacanze, ciò che era in linea con le sue

considerazioni e con le conclusioni della sua perizia, ovvero di essere inabile

al 50% in tutte le attività lucrative. Egli ha a tal proposito corretto

l'indicazione del 60% nel suo rapporto peritale, ribadendo il grado del 50%.

Nel suo scritto del 13 marzo 2024 (doc. VIII/1) la ricorrente ha

osservato che quando il perito l'ha visitata quest'ultimo non ha potuto notare

le sue reazioni quando si trova in una fase acuta, in cui "mi blocco e smetto di funzionare, mi assale l'ansia e

non riesco a concentrarmi e ragionare obiettivamente in quei momenti",

poiché il dr. __________ l'ha vista solo per due ore durante una conversazione senza

fattori stressanti e venendo meno il rapporto di fiducia che si instaura con il

proprio curante, il dialogo fra le parti è rimasto superficiale e non ha

toccato argomenti più profondi.

La ricorrente ha inoltre rilevato che la perizia è stata eseguita

quasi tre anni dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa e che il perito ha

stabilito che era abile al lavoro al 50% anche per il periodo retroattivo da

quando è insorta la malattia, circostanza che non riesce a capire, anche perché

sia il medico curante sia la psichiatra curante sia ancora il perito

dell'assicuratore hanno ritenuto che era totalmente inabile al lavoro.

Quanto alle misure per migliorare il suo stato di salute,

l'assicurata ha evidenziato di intraprendere una dieta e di sottoporsi, a

breve, a delle iniezioni per perdere peso più rapidamente, di uscire di casa

una volta alla settimana per fare la spesa e recarsi alle visite mediche e di

continuare con la terapia farmacologica (Escitalopram).

Ha infine ribadito la richiesta di riconoscerle l'inabilità

lavorativa del 100% da ottobre 2022 e di rivalutare la sua capacità lavorativa

fra sei mesi viste le cure psichiatriche e dimagranti a cui si sta

sottoponendo, essendo sua volontà di ritornare ad essere abile al lavoro al più

presto.

2.5

Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114.

V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997.

U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17.

marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.

3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V

161, DTF 104 V 212; Pratique VSI

2001.

pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité

de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.

(…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie,

il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi

somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe

affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale

del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI

deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito

di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale

della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei

diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF

del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle

prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che

per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria

fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in

sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo

la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad

alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si

potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si

dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa

evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La

prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se

nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro

coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della

vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza

di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto

che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi

di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al

diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14.

agosto 2018, consid. 2.6).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle

DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018,

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018, consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.7

Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente concesso all'assicurata il

diritto a una rendita di invalidità con grado AI del 50%, dopo attenta analisi

della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può confermare la

decisione dell'Ufficio AI senza effettuare ulteriori approfondimenti medici per

quanto concerne i disturbi psichici tuttora lamentati.

Preso atto dal rapporto medico del 17 febbraio 2023

della psichiatra curante secondo cui l'assicurata soffriva di una sindrome

depressiva ricorrente, di gravità media (ICD-10: F33.1), il Servizio Medico

Regionale ha ritenuto opportuno che un perito valutasse lo stato di salute

dell'interessata.

Ciò è avvenuto poco dopo, nel corso del mese di

maggio, da parte del dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia attivo presso il __________, che ha visitato l'interessata in due

occasioni a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro durante due ore la prima

volta e 40 minuti la seconda. Il 13 giugno 2023 l'esperto ha reso la sua

perizia, in cui ha esposto nel dettaglio l'esito dell'indagine clinica

esperita, dei reperti oggettivi riscontrati dalle sue osservazioni, dall'esame

clinico secondo AMDP-System e dalla valutazione psichiatrica comprendente la

valutazione delle capacità e delle risorse secondo lo schema Mini ICF-APP.

Sulla scorta di queste sue valutazioni, lo psichiatra ha posto la diagnosi di sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio, con iniziali aspetti di

cronicizzazione (ICD-10: F33.1), ribadendola, implicitamente, nel suo

complemento peritale del 27 febbraio 2024 con cui ha preso posizione

sull'ultimo referto della curante.

Nella sua prima valutazione, il dr. med. __________ ha quindi

posto la medesima diagnosi individuata dalla psichiatra curante e ha aggiunto

che v'erano degli iniziali aspetti di cronicizzazione, visto che il quadro

clinico sembrava essersi cristallizzato, tanto che, a suo avviso, questi

aspetti avrebbero dovuto essere aggrediti con una revisione della terapia

proposta introducendo un SNRI (ndr: inibitore della ricaptazione di serotonina

e noradrenalina) e accompagnandolo con un intervento psico-educazionale

sull'impatto della malattia e dei farmaci sull'incremento ponderale (vista

l'obesità di grado medio). Dalla sua valutazione il perito ha rilevato un

quadro clinico coerente e plausibile con la diagnosi, stante un disturbo

dell'umore che inficiava l'autostima anche se a livello cognitivo non ha

rilevato particolari deficit, ma solo qualche momento in cui la concentrazione

e la temporalità degli eventi di vita descritti ha evidenziato difficoltà di

memoria.

Lo psichiatra ha poi sottoposto l'interessata alla valutazione

delle sue risorse e dei deficit secondo lo schema Mini ICF-APP, da cui è emerso

che "presenta deficit funzionali di grado

almeno moderato in parecchi item (flessibilità, giudizio, persistenza,

assertività, contatto con gli altri, integrazione nel gruppo, relazioni intime)

e ciò determina accanto alla sintomatologia affettiva depressiva uno scadimento

della sua CL, in tutte le attività, anche a livello casalingo; in questo

ambito, peraltro, di grado più limitato." (doc. 39 pag. 14). A ciò

si aggiunge che "Stante anche le

caratteristiche temperamentali dell'assicurata, che non raggiungono la dignità

di categoria diagnostica e che si assommano al quadro affettivo depressivo,

sembra poco probabile un qualsivoglia intervento di tipo provvedimento professionale,

anche se la perizianda parrebbe avere quale obiettivo, ora non praticabile,

l'apertura di una casa vacanze, in un appartamento di proprietà della madre, ma

che stante la sintomatologia, non sarebbe in grado, a mio avviso, ora di

portare avanti con profitto." (doc. 39 pag. 14).

Per quanto concerne la determinazione della capacità lavorativa,

l'esperto nominato dall'Ufficio AI ha concluso che "Dal 29.07.2020, data di partenza dell'attuale IL

dell'assicurata, per quanto certificato dalla psichiatra curante, Dr.ssa __________,

la CL della perizianda va considerata, per la presenza di una sindrome

depressiva ricorrente, episodio di grado medio, al 50% (IL 50%), intesa quale

riduzione del tempo e del rendimento, in soggetto da considerare indipendente al

100%, in qualità di broker assicurativo. Nell'attualità non ritengo che in

attività adatta e sempre per patologia psichiatrica l'assicurata presenti delle

limitazioni della sua CL differenti da quella riscontrata in attività abituale

e cioè: CL 50%, IL 50%. In attività casalinga, nella quale la perizianda

sembrerebbe riuscire, seppur con dichiarata fatica, a gestire il gattile

domestico, procrastinando peraltro lo svolgimento di alcune altre attività di

casa, sempre per motivi psichiatrici, presenta una limitazione della sua CL,

che quantifico in un 20% (CL 80%, IL 20%); stante la situazione abitativa e la

presenza della colonia felina, auspico una indagine UAI sul funzionamento

dell'assicurata in ambito domestico." (doc. 39 pag. 15).

Infine, alla domanda sui provvedimenti sanitari e le terapie con

ripercussione sulla capacità lavorativa, lo psichiatra ha rilevato che poiché

"attualmente la IL al 60% dell'assicurata

in tutte le attività è data dal disturbo affettivo maggiore (ricorrente), ma

stante che il tratto depressivo, attualmente, nonostante l'assunzione della

terapia a base di Escitalopram (ed in precedenza di Sertralina e Trazodene),

pare non stia dando risultati, consiglio la rimodulazione da parte della

curante della terapia (…) con l'introduzione di un SNRI, quest'ultimo

verosimilmente più attivo sugli emergenti sintomi negativi lamentati

dall'assicurata, obiettivati in perizia e che facilmente potrebbero portare ad

una deriva di cronicizzazione del tratto psicopatologico di base; ciò potrebbe

determinare nell'arco di 12-18 mesi un miglioramento della CL di un 20% (CL

70%, IL 30%), in tutte le attività. È altresì auspicabile, un intervento di

supporto psico educativo volto a sostenere l'assicurata nella perdita di peso.

Con il miglioramento sopra descritto, dal punto di vista medico teorico,

potrebbero essere proposti all'assicurata, interventi di tipo professionale e

forse aiutarla a concretizzare l'ipotesi di apertura e gestione di una casa vacanze.".

2.8

D'avviso del TCA, le circostanze

appena riportate non portano a concludere, con la necessaria tranquillità, che

la capacità lavorativa dell'assicurata debba essere effettivamente ritenuta nel

50% in qualsiasi attività sin dal 29 luglio 2020.

In primo luogo, il dr. __________, sebbene fosse concorde con la

diagnosi posta dalla psichiatra curante non solo che era presente una sindrome

depressiva ricorrente, ma anche con il fatto che l'episodio attuale era di

grado medio, non ha però motivato la sua conclusione di scostarsi dalla

fissazione nel 100% dell'incapacità lavorativa dell'insorgente. Sicuramente

andavano invece ben evidenziati gli elementi che l'hanno portato a ritenere che

sin dal luglio 2020, ossia da quasi tre anni prima, l'assicurata fosse inabile

(soltanto) al 50% in luogo del 100% attestato sin da subito e in modo continuo

dalla dr.ssa med. __________, circostanza che le ha dato diritto di ottenere

una rendita del 100% per perdita di guadagno dal suo assicuratore sulla vita. L'esperto

doveva quindi mettere in luce gli elementi che gli hanno permesso di scostarsi

dal parere della psichiatra curante malgrado la diagnosi posta fosse la stessa

- se non, addirittura, la si possa considerare leggermente peggiore, egli avendo,

in più, rilevato degli iniziali aspetti di cronicizzazione.

Inoltre, lo stesso perito, come rilevato poco sopra, ha

evidenziato che l'assicurata presentava dei deficit funzionali di grado almeno

moderato in parecchi item, ciò che determinava, unitamente alla

sintomatologia affettiva depressiva, uno scadimento della sua capacità

lavorativa in tutte le attività. Per il TCA, questa affermazione sembrerebbe lasciare

supporre la determinazione di un grado di inabilità lavorativa maggiore di

quello poi stabilito.

La medesima conclusione vale per le successive affermazioni rese

dal perito medesimo, anch'esse riportate poc'anzi, in cui, a causa delle

caratteristiche temperamentali dell'insorgente e del quadro affettivo

depressivo, sembrava poco probabile un qualsiasi intervento di tipo

provvedimento professionale a favore dell'assicurata da parte dell'Ufficio AI.

Inoltre, lo specialista stesso ha sottolineato che non era (assolutamente)

praticabile l'apertura di una casa vacanze che l'assicurata pareva avere come

obiettivo, non ritenendola, a causa della sintomatologia presente, in grado di

portare avanti questa idea, con profitto.

Peraltro, nel suo scritto del 13 marzo 2024 prodotto pendente

causa, in cui l'assicurata ha affermato che durante i due colloqui avuti con il

dr. med. __________ non si sono realizzate le condizioni (situazioni di stress

o di conflitto) affinché egli potesse prendere atto delle effettive conseguenze

che tali situazioni le comportano (si blocca e "smette di

funzionare", la assale l'ansia e non riesce più a concentrarsi e ragionare

obiettivamente) e che poi si riverberano anche sulla sua capacità lavorativa, in

due occasioni la ricorrente ha indicato di essere stata visitata da un perito del

suo assicuratore __________. Tuttavia, agli atti non v'è traccia di questa

valutazione, che sarebbe avvenuta al suo domicilio, in cui pure il medico

fiduciario (e non perito), come la sua psichiatra, ha stabilito esservi sin da

subito un'inabilità lavorativa del 100%.

Anche il medico curante dr.ssa __________ avrebbe attestato

un'inabilità lavorativa totale, ma dagli atti dell'Ufficio AI nessun certificato

medico rilasciato da questa curante è stato acquisito.

Considerato che il mandato peritale prevedeva espressamente di

definire i periodi e le percentuali di inabilità lavorativa in attività

abituale ed adeguata nonché per le funzioni domestiche e di definire gli

eventuali limiti se presenti, con la specifica della "Limitazione della richiesta d'esame dell'andamento

dell'IL dal 29.07.2020", si ritiene che, dato il lungo periodo trascorso

di inabilità lavorativa (dal luglio 2020), il perito - visto che non vi ha

preliminarmente proceduto l'Ufficio AI in fase istruttoria malgrado

l'indicazione che l'inabilità lavorativa era già insorta allora - non si poteva

esimere dal raccogliere tutta la documentazione medica esistente presso

i curanti (medico internista e psichiatra) e il medico fiduciario

dell'assicuratore sulla vita, visto che dagli atti risultava che la ricorrente

percepiva una rendita per incapacità al guadagno.

Di fronte alla certificazione di un'inabilità lavorativa totale

presente dal luglio 2020, ma sopraggiunta per la prima volta già nel 2015, e

considerato che la richiesta di prestazioni è stata inoltrata solo nell'aprile

2022, i primi scarni referti della psichiatra curante non erano certo

sufficienti per farsi un quadro chiaro della situazione antecedente alla

valutazione peritale.

Va ricordato, infatti, il certificato medico del 12 novembre 2020

(doc. 1), in cui la dr.ssa __________ ha unicamente attestato che l'assicurata,

in cura presso il Servizio psico-sociale di __________, risultava inabile

all'attività lavorativa nella misura del 100% dal 29 luglio 2020.

Poi segue il certificato medico su carta intestata dell'assicuratore

sulla vita compilato il 29 dicembre 2021 (doc. 24), in cui la psichiatra

curante ha indicato la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione mista

ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), che era insorta il 29 luglio 2020, ma che

dall'8 settembre 2015 al 31 agosto 2016 l'assicurata era già stata in sua cura,

che l'inabilità lavorativa era del 100% dal 29 luglio 2020 e che era

auspicabile la ripresa dell'attività lavorativa nell'arco del 2022 stante il

piano terapeutico di cure per una ripresa emotiva e di conseguenza anche

lavorativa.

Per conto dell'assicuratore sulla vita, il 12 aprile 2022 (doc.

71) la dr.ssa __________ ha risposto a un questionario, indicando che

l'assicurata soffriva di una "Sindrome

mista ansioso-depressiva (F41.2) che si stava evolvendo in una sindrome

depressiva ricorrente di media gravità (ICD10 F33.1)". Alla domanda

del perché non c'era stato un miglioramento e un lento reinserimento

professionale non aveva ancora potuto iniziare, la curante ha risposto che

"Frequenti ricadute depressive, aspetti

personologici di evitamento, sintomatologia ansiosa marcata, isolamento

sociale, mai raggiunto un benessere tale sufficiente (più situazioni famigliari

e pandemia)" e che la "scarsa

concentrazione, umore deflesso, ansia, difficoltà relazionali, ritiro sociale,

scarsa autostima" consistevano in limitazioni legate alla sua

attività professionale e quindi a quel momento era inabile al 100% in qualsiasi

attività lavorativa.

Il quarto referto della psichiatra curante è il rapporto medico

del 17 febbraio 2023 (doc. 32), in cui erano stati ben evidenziati i gradi di

inabilità lavorativa precedenti, risalenti al 2015, e la situazione medica, con

la sintomatologia attuale, la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di

gravità media, la prognosi sfavorevole per una serie di motivi e quindi

l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa, sia quella abituale sia

altre.

Alla luce di questi certificati, un approfondimento era

necessario.

A maggior ragione, ciò emerge dall'osservazione del perito resa

nel suo complemento peritale, in cui egli ha rilevato che nel suo ultimo

rapporto prodotto con il ricorso la psichiatra dell'assicurata ha modificato la

diagnosi da ultimo posta, aggiungendovi, sebbene sia stata indicata inizialmente

come una diagnosi secondaria, il disturbo di personalità instabile di tipo

Borderline (ICD-10: F61.31), facendolo risalire già al 2016-2017, tanto che

"su tali aspetti personologici si era

focalizzato il percorso psicoterapeutico" (doc. C pag. 2). La

curante ha però poi comunque concluso che "Osservando

l'evoluzione clinica della Sig.ra RI 1 possiamo confermare a livello

diagnostico, sia la Sindrome depressiva ricorrente, che il disturbo di

personalità" (doc. C pag. 4), modificando quindi, retroattivamente,

le sue precedenti diagnosi.

Ora, poiché nel maggio 2023 il dr. __________ non ha rilevato

alcun tratto tipico di questo disturbo, che in effetti non era mai emerso nei

(pochi) referti medici messi a sua disposizione, anche questa situazione

necessita di essere approfondita ulteriormente.

Considerata infatti la lunga malattia, non si può prescindere dal

ritenere che eventi sorti precedentemente al periodo in esame possano avere

influito sulle condizioni di salute della ricorrente negli anni seguenti e che

quindi possano essere di aiuto per determinare sia il suo stato di salute

relativamente alla domanda di prestazioni AI in discussione, sia la sua

capacità lavorativa.

Tutto ben considerato, stanti le incongruenze rilevate, è dunque indispensabile

un più approfondito chiarimento sul quadro clinico dell'insorgente

rispettivamente sulla sua capacità lavorativa.

Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,

per l'assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012, consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione

delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma

unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo

le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque

possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base

delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid.

2.12).

Non potendo perciò la scrivente Corte determinare, con indispensabile

serenità, le mutate condizioni cliniche della ricorrente, certificate nel 2024 dalla

dr.ssa med. __________, e l'incidenza delle stesse sulla sua capacità

lavorativa residua nel periodo che ha preceduto l'emanazione della decisione

del 23 gennaio 2024, si impone il rinvio degli atti all'amministrazione

affinché interpelli lo stesso perito per chiarire i punti evidenziati (STCA

32.2023.147

del 23 maggio 2024, consid. 2.12; STCA 32.2023.89+90 del 29 aprile

2024, consid. 2.10; STCA 32.2023.61 del 21 dicembre 2023, consid. 2.7; STCA

32.2023.46

dell'11 settembre 2023, consid. 2.9).

A questo proposito va rammentato che, di norma,

l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”) (STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti

dall'amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”)

(STCA 32.23.61 del 21 dicembre 2023, consid. 2.7; STCA 32.2023.46

dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2 ottobre 2023; STCA 32.2023.18 del

24.

luglio 2023; STCA 32.2021.29 del 30 agosto 2021).

2.9

Alla luce delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.

2.10

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche

gratuita per le parti.

Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese vanno poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità e la

ricorrente, vincente (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena

vittoria: DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023,

consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinata in causa, ha

diritto a un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1

Lptca).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi

dei considerandi.

§ La decisione impugnata è annullata

e l'incarto rinviato all'Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda con

ulteriori accertamenti.

2. Le

spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente Fr. 1'800.- (IVA inclusa) per

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti