32.2024.12
Attribuzione rendita 50% dopo perizia psichiatrica dove incapacità lavorativa 50%. Tuttavia perito non ha motivato perché si è scostato da 100% IL fissata da psichiatra curante, né ha evidenziato elementi che l'hanno portato a ritenere che da 3 anni IL 50% anziché 100%. Rinvio atti per approfondire
20 giugno 2024Italiano56 min
Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.12
TB
Lugano
20 giugno 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 gennaio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 14 aprile 2022 (doc. 4) RI 1,
nata nel 1972, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione
invalidità a causa di depressione, ansia e isolamento sociale che dal 29 luglio
2020 l'hanno resa inabile come broker assicurativo.
Sentita la psichiatra curante (doc. 32), disposte una perizia
psichiatrica (doc. 40) e un'inchiesta per l'attività professionale
indipendente, con progetto di decisione del 25 ottobre 2023 (doc. 51) l'Ufficio
assicurazione invalidità le ha attribuito una rendita con grado del 50% dal 1°
luglio 2021.
1.2. Questo diritto, con versamento
della prestazione a decorrere dal 1° ottobre 2022, ossia sei mesi dopo
l'inoltro della richiesta di prestazioni, è stato confermato dall'Ufficio AI
con decisione del 23 gennaio 2024 (doc. B) dopo che il Servizio Medico
Regionale si è pronunciato sulle osservazioni dell'assicurata (doc. 52) e della
psichiatra curante (doc. 55) confermando le conclusioni del suo rapporto finale
del 27 giugno 2023 (docc. 53 e 56).
1.3. Con ricorso del 21 febbraio 2024
(doc. I) RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, si è rivolta al Tribunale chiedendo,
in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di
riconoscerle un'incapacità lavorativa del 100% dal 1° ottobre 2022 e quindi una
rendita di invalidità del 100%; in via subordinata, di ordinare una perizia
indipendente per accertare le sue condizioni di salute.
La ricorrente ha contestato l'accertamento esperito dall'Ufficio
AI, giacché la soggettiva incapacità in qualsiasi attività lucrativa è stata
sufficientemente oggettivata.
Fatti
I suoi disturbi psichici, apparsi già nel 2016, hanno dato luogo a
un'inabilità lavorativa fino al 2017 per depressione (ICD-10: F32) e disturbo
di personalità di tipo Borderline (ICD-10: F61.31) e sono stati trattati dalla
dr.ssa __________, la quale l'ha seguita poi anche nel 2018 quando ha
manifestato un ritiro sociale grave, che ha comportato ripetuti tentativi,
falliti, di reinserimento professionale, nonostante la certificazione di
inabilità lavorativa completa a lungo termine. Ancora nel 2023 la psichiatra
curante ha attestato una incapacità lavorativa totale malgrado le cure.
Ciò nonostante, ha osservato l'assicurata, la decisione ha fatto
prevalere il parere di un medico fiduciario interno, che l'ha vista un paio di
volte, mentre la sua psichiatra è al corrente della sua vicenda clinica
praticamente sin dall'inizio e quindi la sua valutazione non può non essere
considerata, specie in ambito psichico, dove l'oggettivazione dei sintomi
soggettivi risulta particolarmente problematica. Anche se la diagnosi iniziale
non è mutata, la psichiatra ha potuto constatare da un lato gli sforzi di
reinserimento fatti, dall'altro il peggiorare costante delle sue condizioni. È
perciò superficiale che i rapporti della curante siano stati liquidati come
pareri che non apportano novità.
In realtà, poi, non è immaginabile che l'insorgente riesca ad
evadere dallo stile di vita "riservato" attestato dalla psichiatra,
non riuscendo più ad uscire di casa né ad interagire con le persone. L'allegato
nuovo parere della curante comprova la sua totale incapacità di lavorare, data
dalla sindrome depressiva ricorrente e dal disturbo di personalità, dal totale
isolamento sociale e dal grave rischio di crollo emotivo (doc. C).
1.4. Fondandosi sul complemento peritale
del dr. med. __________ (doc. IV/1), che ha preso posizione sul recente referto
della dr.ssa med. __________, nella risposta del 5 marzo 2024 (doc. IV)
l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha affermato di non avere alcun motivo, per
quanto concerne l'aspetto medico, per scostarsi dal rapporto finale SMR del 27
giugno 2023, che si fonda sull'esauriente perizia psichiatrica del 13 giugno
2023, che soddisfa i requisiti posti dalla giurisprudenza e quindi serve
validamente come base di giudizio. Il medico SMR ha tenuto conto delle singole
affezioni invalidanti giungendo a una capacità lavorativa del 50% dal 29 luglio
2020 in qualsiasi attività lucrativa.
La nuova documentazione medica prodotta dalla ricorrente in sede
di osservazioni al progetto di decisione e davanti al TCA non muta le
conclusioni tratte, avendo il perito ribadito, nel suo complemento peritale del
27 febbraio 2024, che l'assicurata presentava un'inabilità lavorativa del 50%
in tutte le attività lucrative.
Ricordata la giurisprudenza sul valore probatorio di una perizia e
del parere del medico curante, l'Ufficio AI ha concluso di non avere motivo per
distanziarsi dalla valutazione peritale, che non è stata smentita da
certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti in grado di influire sulla capacità lavorativa residua del 50%
dell'assicurata in qualsiasi attività e quindi a un'incapacità di guadagno di
pari grado, ritenendo che al grado di inabilità lavorativa nell'abituale
professione di broker assicurativo corrisponda un grado di invalidità di
medesima entità, non potendo meglio valorizzare la sua capacità lavorativa
residua in attività adeguate. Non si rende inoltre necessario esperire
ulteriori accertamenti medici.
1.5. Rilevata una discrepanza di vedute
fra gli specialisti intervenuti, il 13 marzo 2024 (doc. VIII) la ricorrente ha
ritenuto indispensabile che un perito indipendente si pronunci sul suo stato di
salute che, dal profilo soggettivo, è di incapacità lavorativa totale, come
emerge chiaramente dalle sue allegate dichiarazioni (doc. VIII/1).
1.6. Basandosi sulle annotazioni del 20
marzo 2024 (doc. X/1) del Servizio Medico Regionale che si è espresso sulle
osservazioni della ricorrente, il 28 marzo 2024 (doc. X) l'Ufficio AI ha
chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
1.7. L'insorgente non ha formulato
ulteriori osservazioni (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se,
correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurata
dal 1° luglio 2021 una rendita di invalidità con grado AI del 50% o se, come
richiesto dalla ricorrente, quest'ultima abbia diritto a una rendita intera di
invalidità dal 1° ottobre 2022 stante un'inabilità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività lavorativa.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI
denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,
prevede al marginale 9101 che "Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma
Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita dall'UFAS,
stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare ai
marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente
alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1
e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
- in caso di
insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al
31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031
→ C DT US AI;
- in caso di
nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio
2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad
una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto
alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile
il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per
contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o
successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'invalidità
(teorica), giusta l'art. 28 LAI, sarebbe insorta il 29 luglio 2021, ossia un
anno dopo l'inizio della incapacità lavorativa accertata dal medico SMR.
Considerato però che l'assicurata ha presentato la domanda di prestazioni il 14
aprile 2022 (cfr. consid. 1.1), si tratta di una domanda tardiva ai sensi dell'art.
29 cpv. 1. LAI, perciò l'eventuale diritto a una rendita sorge al più presto
sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio il 1° ottobre
2022 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che, sulla scorta delle citate
circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr.
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio,
Commentaire – Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4
ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI il
legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare
per la determinazione dell'importo della rendita: se il grado d'invalidità è
compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità
(cpv. 2), se il grado di invalidità è uguale o superiore al 70% gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera (cpv. 3), mentre se il grado d'invalidità
si pone tra il 40% e il 49% si ha che al grado d'invalidità del 40% la quota
percentuale è del 25% di una rendita intera (un quarto di rendita) e per ogni
grado di invalidità supplementare si computa una quota del 2,5% (cpv. 4).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. A seguito della domanda di prestazioni
dell'assicurata dell'aprile 2022, l'Ufficio AI ha interpellato la dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, che ha in cura l'assicurata dal 2015 e che nel
rapporto medico del 17 febbraio 2023 (doc. 32) ha diagnosticato una sindrome depressiva
ricorrente, gravità media (ICD-10: F33.1) stante umore depresso, labilità
emotiva, ritiro sociale marcato, obesità, vissuti di fallimento che assumono
carattere perseverante, condizione che, da ultimo, giustificavano un'inabilità
lavorativa del 100% dal 27 luglio 2020. Inoltre, essa beneficiava di sedute
settimanali e di una terapia farmacologica.
Il 9 marzo 2023 (doc. 34) il Servizio Medico Regionale (dr. __________
e __________) ha richiesto l'allestimento di una perizia psichiatrica.
Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia
attivo presso il __________, ha svolto due colloqui con l'assicurata: il primo
il 15 maggio 2023 (durato dalle 9 e 30 alle 11 e 30) e il secondo il 25 maggio
2023 (40 minuti), per una durata totale di 160 minuti.
Nel rapporto peritale del 13 giugno 2023 (doc. 39) l'esperto ha
riassunto gli atti messi a sua disposizione considerati ai fini della sua
valutazione, l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica,
psicopatologica pregressa e i disturbi attuali), la descrizione della giornata,
i sintomi soggettivi e il trattamento psichiatrico in essere.
Il perito ha poi esposto l'esito dell'esame clinico secondo
AMDP-System, rilevando, in particolare, che l'assicurata era lucida e orientata
e l'aspetto appariva sufficientemente curato.
Da subito lo psichiatra ha notato uno stato ansioso che si
apprezzava dalla mimica sofferente, durante la valutazione l'interessata ha
presentato crisi di pianto che erano da attribuire allo stato emotivo labile
sottostante. La gestualità era rallentata con uno sguardo evitante rispetto
all'interlocutore con una percezione, sin da subito, di umore triste. L'eloquio
era spontaneo con un tono di voce solo parzialmente modulato, il tono
dell'umore appariva moderatamente deflesso, l'emotività era labile e passava da
momenti in cui era in procinto di piangere ad altri dove lo stato ansioso e di
tensione erano ben evidenziabili. Riusciva a mantenere l'attenzione e la
concentrazione, ma con un aumentato sforzo, che era visibile al termine del
primo colloquio tramite un'aumentata affaticabilità e stanchezza, meno nel
secondo di minor durata, che però ha affrontato dopo una notte disturbata. Non
sono emersi disturbi del contenuto del pensiero di tipo psicotico, sia congruo
che incongruo al tono dell'umore, ma erano presenti sentimenti di
inadeguatezza, di colpa, di incapacità, di bassa stima di sé, che apparivano
accentuati dallo stato affettivo attuale. Erano assenti disturbi della
percezione in senso allucinatorio, non esprimeva ideazione anticonservativa, la
progettualità era ridotta alla routinaria quotidianità, come la capacità di
infuturazione. La sintomatologia descritta appariva coerente rispetto alla
descrizione della sua giornata e allo stato psicopatologico evidenziato. Il
riposo veniva declinato marcatamente disturbato, la libido veniva riferita
totalmente abbattuta.
Il perito non ha ritenuto necessario effettuare una valutazione
psicodiagnostica né dosare i farmaci nel sangue. Egli ha inoltre sottolineato
che non erano emerse particolari incongruenze tra quanto appreso dalla
documentazione agli atti e quanto obiettivato in sede di perizia. Il giorno in
cui ha allestito la perizia ha contattato telefonicamente la psichiatra curante
per comunicarle l'esito della sua valutazione.
Dopo la discussione diagnostica l'esperto ha posto la diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio, con iniziali
aspetti di cronicizzazione (ICD-10: F33.1).
Nella valutazione psichiatrica, il dr. med. __________ ha
evidenziato che dall'ultimo scompenso depressivo, risalente al luglio 2020, il
quadro clinico era stazionario e che in presenza di iniziali caratteristiche di
cronicizzazione, oltre alla continuità delle cure (visita psichiatrica,
supporto psicologico) era a suo avviso necessaria una revisione della terapia
farmacologica a base di SSRI, in particolare quella antidepressiva, con
l'introduzione di un SNRI.
Il perito ha poi valutato le capacità e i problemi
dell'assicurata descrivendo le risorse e i deficit secondo lo schema Mini ICF -
APP, rilevando dei gradi di disabilità lievi (nel rispetto delle regole, nelle
competenze e nella mobilità), lievi-moderati (nella organizzazione dei compiti,
nelle attività spontanee e nella cura di sé) e moderati (nella flessibilità,
nel giudizio, nella persistenza, nell'assertività, nel contatto con gli altri,
nell'integrazione nel gruppo e nelle relazioni intime).
Nel commentare questo esame, il perito ha
evidenziato di essere di fronte a un'assicurata che presentava un disturbo
depressivo di grado medio all'interno di una sindrome affettiva ricorrente,
comportante una significativa riduzione della capacità lavorativa. L'assicurata
ha mostrato negli anni di avere delle buone capacità di adattamento e di
sopravvivenza nell'ambito complicato del broker assicurativo indipendente. Al
momento della valutazione peritale essa presentava deficit funzionali di grado
almeno moderato in parecchi item (flessibilità, giudizio, persistenza,
assertività, contatto con gli altri, integrazione nel gruppo, relazioni intime)
e ciò determinava, accanto alla sintomatologia affettiva depressiva, uno
scadimento della sua capacità lavorativa in tutte le attività, anche a livello
casalingo (seppur più limitato). L'alleanza terapeutica con l'assicurata
sembrava buona, ma il perito ha evidenziato, in particolare per la patologia
depressiva emergente, un disinvestimento in generale nei confronti delle
relazioni interpersonali, meno in quella terapeutica, visto che frequentava con
regolarità la sua psichiatra e la psicoterapeuta. Sembrava infine poco
probabile un qualsivoglia intervento di tipo provvedimento professionale - date
le caratteristiche temperamentali dell'assicurata che si sommavano al quadro
affettivo depressivo -, anche se sembrava che l'assicurata avesse quale
obiettivo, a quel momento però non praticabile, di avviare una casa vacanze.
Tutto ben considerato, il perito psichiatra ha
quindi stabilito che dal 29 luglio 2020, data di partenza dell'attuale
incapacità lavorativa, la capacità lavorativa andava considerata, per la
presenza di una sindrome depressiva ricorrente, episodio di grado medio, al
50%, intesa quale riduzione del tempo e del rendimento, in soggetto da
considerare indipendente al 100% in qualità di broker assicurativo, ma anche in
attività adatte, mentre nell'attività di casalinga era dell'80%.
Ritenuto che l'inabilità lavorativa del 60% (recte:
50%) in tutte le attività era data dal disturbo affettivo maggiore ricorrente,
ma che il tratto depressivo, nonostante la farmacoterapia, non dava risultati,
egli ha consigliato la rimodulazione della terapia e l'intervento di supporto
psico-educativo per la perdita di peso.
Il dr. med. __________a, nel suo rapporto finale SMR
del 27 giugno 2023 (doc. 40), ha confermato la diagnosi posta dal perito
(ICD-10: F33.1), non ha individuato limitazioni funzionali e ha ripreso il
grado di inabilità lavorativa del 50% sia nell'attività abituale sia in
attività adeguata, intesa come riduzione del tempo e del rendimento, come pure
del 20% nelle mansioni consuete, per tutte le attività dal 27 luglio 2020.
Il progetto di decisione del 25 ottobre 2023 (doc. 51) ha
attribuito all'assicurata una rendita di invalidità del 50% dal 1° luglio 2021,
ovvero alla scadenza dell'anno di attesa, ma con versamento dal 1° ottobre 2022
stante la domanda tardiva delle prestazioni (aprile 2022).
Nelle sue osservazioni del 10 novembre 2023 (doc. 52) l'assicurata
ha contestato che il grado di inabilità sia stato solo del 50%, perché se così
fosse stato non avrebbe chiuso la sua attività e avrebbe potuto guadagnare a
sufficienza per vivere, mentre in realtà non ha più potuto lavorare perché non
riusciva ad uscire di casa né a interagire con le persone e il suo lavoro si
svolgeva prettamente all'esterno, con la ricerca di nuovi clienti.
Per il dr. med. __________ dell'SMR, queste osservazioni non
proponevano informazioni di ordine medico (certificati, status, ecc.) da
poterle comparare con quanto valutato, perciò non modificavano le conclusioni
del suo rapporto finale (doc. 53).
Il 17 novembre 2023 (doc. 55) la dr.ssa med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, ha scritto direttamente all'Ufficio assicurazione
invalidità, ricordando di avere visto per la prima volta l'assicurata nel 2016
e di averla tuttora in cura, motivo per cui ha espresso delle perplessità sul
progetto di decisione.
Riguardo alla diffida che ha obbligato l'assicurata a sottoporsi a
delle cure, essa ha osservato che ha avuto un impatto negativo. Conoscendo la
paziente da diversi anni, la specialista ha confermato la collaborazione
dell'assicurata nei confronti del progetto terapeutico e la compliance
alle prescrizioni mediche.
Gli stati depressivi ricorrenti hanno portato a delle conseguenze
note e riconosciute anche dal perito e dall'Ufficio AI che le ha attribuito una
rendita di invalidità. L'aumento ponderale è stato anch'esso una conseguenza
dello stato depressivo, ma non una causa dell'incapacità lavorativa ed erano al
vaglio diverse opzioni per aiutare l'assicurata in un percorso di rieducazione alimentare
e per motivarla maggiormente in termini di autostima.
Negli anni di cura sono stati intrapresi vari tipi di terapia
(psicoterapia psicodinamica, strategie di coping, con approccio
comportamentale, sostegno farmacologico). La curante si è detta d'accordo con
una nuova rivalutazione terapeutica qualora avesse avuto un senso clinico,
tenendo conto della fragilità dell'interessata e degli effetti secondari delle
diverse opzioni farmacologiche tentate negli anni. La terapia in atto sembrava
ben tollerata, ma se fosse stato necessario avrebbe sperimentato la
sostituzione della cura con molecola SNRI. La diffida intimata all'assicurata
di curarsi era perciò inopportuna.
La psichiatra ha poi sottolineato che l'assicurata risultava
inabile totalmente in qualsiasi attività lavorativa dal mese di luglio 2020 e
non parzialmente come concluso dall'Ufficio AI.
Nelle annotazioni del 22 novembre 2023 (doc. 56) il Servizio
Medico Regionale (dr. med. __________) ha affermato che la documentazione
medica aggiornata non oggettivava sufficientemente né descriveva uno stato
clinico differente da quello già valutato e riportato nel RAF né aggiungeva
nuove diagnosi, perciò ha confermato le conclusioni del rapporto finale.
La decisione del 23 gennaio 2024 (doc. B), fondandosi sui pareri
dell'SMR, ha confermato il diritto a una rendita con grado AI del 50% e la
diffida a sottoporsi a delle cure mediche.
Con il ricorso l'assicurata ha prodotto il nuovo rapporto della
dr.ssa med. __________ reso il 16 febbraio 2024 (doc. C), in cui quest'ultima
ha ricordato di averla in cura dal 16 settembre 2015, quando presentava un
importante crollo reattivo a marcate difficoltà sul posto di lavoro,
intensificato anche dalla concomitante separazione sentimentale dal partner. La
curante ha descritto lo status della sua paziente in quel periodo, il suo iter
professionale e la terapia adottata (percorso psicoterapeutico e farmacoterapia
con Sertralina e Lexotanil), mostrando solo relativi benefici. La presa a
carico si era conclusa nel marzo 2017 dopo un lungo periodo di inabilità
lavorativa e alla conclusione del rapporto di lavoro. Oltre alla diagnosi di
episodio depressivo (ICD-10: F32) era stata posta una diagnosi secondaria di
disturbo di personalità instabile di tipo Borderline (ICD-10: F61.31) e su tali
aspetti personologici si era focalizzato il percorso psicoterapeutico.
A seguito dell'ennesimo litigio con la mamma, nel settembre 2018
l'interessata l'ha ricontattata lamentando una marcata labilità emotiva, idee
di morte passive, comportamenti autolesionistici, uno stato ansioso-depressivo
evidente.
L'assicurata presentava un ritiro sociale grave, una chiusura di
tutti i rapporti intrapersonali proiettando all'esterno la responsabilità. In
tutti gli ambiti (lavorativo, sentimentale, relazionale, affettivo, sociale) si
mostrava in difficoltà. Riusciva a riconoscere l'aspetto depressivo evidente e
ha sempre collaborato per gli aspetti affettivi del disturbo depressivo,
seguendo le cure farmacologiche prescritte, che però non hanno permesso di
oggettivare significativi miglioramenti della deflessione del tono dell'umore.
Anche i tentativi di aiutare la paziente a strutturare meglio la sua
quotidianità erano apparsi da subito fallimentari a causa della marcata
componente ansiosa. Le caratteristiche personologiche si intravedevano
chiaramente e la diagnosi era posta come secondaria nell'ambito di un disturbo
di personalità con prevalenti aspetti di instabilità, impulsività con elementi
aggiuntivi di evitamento, che portava a un continuo rischio di agiti
anticonservativi. Questo quadro clinico rientrava nell'ambito del disturbo
affettivo dove prevaleva la sintomatologia depressiva, vissuti di fallimento e
di inadeguatezza che assumevano un carattere perseverante, slancio vitale
ridotto e ritiro sociale. Era pertanto impossibile immaginare un rientro
lavorativo e nonostante la certificazione di un'inabilità lavorativa completa a
lungo termine l'assicurata non aveva voluto inoltrare richiesta di prestazioni
all'assicurazione invalidità. La sua paziente era quindi una persona
evidentemente depressa, emotivamente labile, irritabile facilmente, molto
stanca a causa della privazione del sonno, si presentava trascurata e in
evidente aumento ponderale. Alla semplice osservazione clinica si evidenziavano
anche momenti di confusione e di disorganizzazione cognitiva a stampo
depressivo che portavano a una ridotta comprensione dei diversi concetti e, di
conseguenza, a una scarsa attenzione e concentrazione e allo sviluppo di un pensiero
interpretativo. È stata perciò introdotta una nuova terapia antidepressiva con
Escitalopram e avviato un processo di elaborazione dei propri limiti arrivando
a un'accettazione dell'inabilità lavorativa totale. Approfondendo l'anamnesi la
curante ha evidenziato crolli depressivi ricorrenti e aspetti personologici
disfunzionali ormai profondamente radicati, che l'hanno portata a rivalutare la
diagnosi psichiatrica e la prognosi nel contesto di un disturbo di personalità
che spiegherebbe il percorso complessivo negli anni. L'improvvisa e brusca
interruzione della capacità di applicazione e di convivenza con gli altri, sia
in ambito affettivo sia professionale, è stata la sintomatologia che ha
cambiato il quadro clinico, le proposte farmacologiche e di conseguenza la
diagnosi, portando a un evidente e grave peggioramento.
Dall'osservazione dell'evoluzione clinica dell'assicurata la
curante ha confermato a livello diagnostico sia la sindrome depressiva
ricorrente che il disturbo di personalità. Dall'anamnesi personale sono emersi
vissuti traumatici sin dalla tenera età, mai trattati a sufficienza in passato,
portandola a manifestare una importante diffidenza che l'hanno portata a
mettere in atto una serie di comportamenti che prediligono uno stile di vita ritirato,
creando dei disagi al lavoro, in famiglia, nelle relazioni intime e di
amicizia, conducendosi così all'isolamento sociale. Permaneva un alto rischio
di crollo se la paziente fosse stata esposta a situazioni emotivamente cariche
e che chiedevano strumenti di applicazione, di cui essa però non disponeva.
Quanto alla decisione emessa, l'assicurata ha espresso la sua
angoscia in merito a un rientro lavorativo che non riguardava unicamente
l'ultimo ambiente di lavoro (assolutamente controindicato), ma qualsiasi altra
attività, anche in termini di riqualifica.
Per tutti questi motivi, la dr.ssa med. __________ ha concluso che
l'assicurata non era in grado di cercarsi da sola un lavoro, né di mantenerlo,
presentando un grado di invalidità totale.
Chiamato a pronunciarsi su quest'ultimo rapporto medico e sul
precedente del 17 novembre 2023, sempre della psichiatra curante, il 27
febbraio 2024 (doc. IV/1) il dr. med. __________ del __________ li ha
analizzati separatamente nel suo complemento peritale.
Per quanto concerne il referto del 2023, il perito ha osservato di
non avere mai messo in dubbio la compliance terapeutica della paziente
ma, anzi, l'ha pure sottolineata al punto 7.2 del suo rapporto peritale. Quanto
all'aumento di peso dell'assicurata, anche lo psichiatra nominato dall'Ufficio
AI ha ritenuto che andava messo in relazione al disturbo depressivo ricorrente,
al disordine alimentare e alle terapie farmacologiche assunte, come indicato al
punto 12 del Mini ICF. Inoltre, al punto 8.4 della perizia, in linea con quanto
affermato dalla curante, egli ha auspicato un intervento di supporto
psico-educativo per sostenere l'interessata a perdere peso e ha consigliato
alla collega, ma non preteso, una rimodulazione della terapia che avrebbe
potuto migliorare la capacità lavorativa dell'assicurata. Lo psichiatra ha poi
puntualizzato di non avere mai messo in dubbio la compliance terapeutica
né ha sostenuto che il percorso terapeutico fosse da considerare insufficiente,
ma solo in una fase di stallo, con rischio di cronicizzazione, motivo per cui
ha consigliato la revisione farmacologica.
Riguardo al parere medico del 16 febbraio 2024, il perito ha evidenziato
che la psichiatra ha ricostruito nuovamente il consolidato legame terapeutico
con l'assicurata introducendo una nuova diagnosi che non era mai stata
menzionata nei suoi precedenti rapporti e certificati agli atti e meglio la
presenza di un disturbo di personalità instabile di tipo Borderline e dei
relativi approcci terapeutici. A questo proposito, il dr. med. __________ ha
osservato che oltre a non avere rilevato tale diagnosi nell'incarto
dell'Ufficio AI, non ha obiettivato tale diagnosi durante la perizia. Infatti,
dai referti resi dalla dr.ssa __________ sembrerebbe che la sua paziente
avrebbe dapprima manifestato una sindrome da disadattamento, reazione mista
ansioso-depressiva dal 29 luglio 2020, che si stava evolvendo in una sindrome
depressiva ricorrente di media gravità (ICD-10: F33.1), come ha indicato il 12
aprile 2022 (doc. 71); in quell'occasione ha pure accennato ad aspetti
personologici di evitamento, che peraltro non è un elemento clinico presente
nei disturbi di personalità di tipo Borderline; ma soprattutto stante, secondo
la curante, la dichiarata presenza sin dal 2017 del disturbo personologico, il
perito non riusciva a comprendere perché non sia mai stato menzionato, sia nei
rapporti assicurativi sia per l'Ufficio AI, quale tratto impattante sulla
capacità lavorativa. Forse perché, anche ipotizzando la sua presenza, che però
Considerandi
egli non ha mai obiettivato in perizia, non ha mai avuto un impatto sulla
capacità lavorativa dell'assicurata, visto che le precedenti inabilità
lavorative, risalenti al 2015-2016, sono sempre state rapportate a episodi
affettivi depressivi. La ripresentazione nel 2020 ha fatto emergere, sempre in
linea con la diagnosi della curante, caratteristiche di ricorrenza (sindrome
depressiva ricorrente, quantificabile, dal 29 luglio 2020, di grado medio, come
risulta dal rapporto del 17 febbraio 2023 della dr.ssa __________). Inoltre, il
perito ha ricordato che durante l'iter peritale l'assicurata ha ipotizzato la
possibilità di riciclarsi, dal punto di vista lavorativo, almeno parzialmente,
in qualità di gestore di casa vacanze, ciò che era in linea con le sue
considerazioni e con le conclusioni della sua perizia, ovvero di essere inabile
al 50% in tutte le attività lucrative. Egli ha a tal proposito corretto
l'indicazione del 60% nel suo rapporto peritale, ribadendo il grado del 50%.
Nel suo scritto del 13 marzo 2024 (doc. VIII/1) la ricorrente ha
osservato che quando il perito l'ha visitata quest'ultimo non ha potuto notare
le sue reazioni quando si trova in una fase acuta, in cui "mi blocco e smetto di funzionare, mi assale l'ansia e
non riesco a concentrarmi e ragionare obiettivamente in quei momenti",
poiché il dr. __________ l'ha vista solo per due ore durante una conversazione senza
fattori stressanti e venendo meno il rapporto di fiducia che si instaura con il
proprio curante, il dialogo fra le parti è rimasto superficiale e non ha
toccato argomenti più profondi.
La ricorrente ha inoltre rilevato che la perizia è stata eseguita
quasi tre anni dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa e che il perito ha
stabilito che era abile al lavoro al 50% anche per il periodo retroattivo da
quando è insorta la malattia, circostanza che non riesce a capire, anche perché
sia il medico curante sia la psichiatra curante sia ancora il perito
dell'assicuratore hanno ritenuto che era totalmente inabile al lavoro.
Quanto alle misure per migliorare il suo stato di salute,
l'assicurata ha evidenziato di intraprendere una dieta e di sottoporsi, a
breve, a delle iniezioni per perdere peso più rapidamente, di uscire di casa
una volta alla settimana per fare la spesa e recarsi alle visite mediche e di
continuare con la terapia farmacologica (Escitalopram).
Ha infine ribadito la richiesta di riconoscerle l'inabilità
lavorativa del 100% da ottobre 2022 e di rivalutare la sua capacità lavorativa
fra sei mesi viste le cure psichiatriche e dimagranti a cui si sta
sottoponendo, essendo sua volontà di ritornare ad essere abile al lavoro al più
presto.
2.5
Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114.
V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25.
aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997.
U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.
2.1.1).
Nella DTF 125 V
351.
(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi
precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022
del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,
consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020
del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17.
marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid.
3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V
161, DTF 104 V 212; Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,
du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel.
(…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie,
il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.6
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,
Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter
concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità
di guadagno duratura (sul tema cfr. D.
Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
254-257).
Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,
l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un
disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione
sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare
anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività
risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un
danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa
situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti
e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere
afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non
fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano
ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire
gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale
sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,
Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad
uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi
per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi
somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe
affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale
del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI
deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,
occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla
persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di
diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di
compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso
singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della
diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito
di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le
patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale
della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei
diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la
persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF
del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e
8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale
federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata
nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale
capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da
accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso
di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF
143.
V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale
riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra
le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria
per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se
la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di
valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di
depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve
essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita
AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità
di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere
individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con
criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo
la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile
accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle
ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze
di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle
prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che
per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria
fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in
sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo
la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad
alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si
potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si
dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa
evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La
prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se
nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro
coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della
vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza
di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto
che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Con sentenza
9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016
e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé
il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame
del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle
critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi
di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al
diritto federale.
Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza
8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del
14.
agosto 2018, consid. 2.6).
Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi
da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere
sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata
secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle
DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018,
consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018, consid. 2.2 (STCA 32.2018.12
del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7
Nel caso concreto, chiamato a
verificare se l'amministrazione ha correttamente concesso all'assicurata il
diritto a una rendita di invalidità con grado AI del 50%, dopo attenta analisi
della documentazione medica agli atti, questo Tribunale non può confermare la
decisione dell'Ufficio AI senza effettuare ulteriori approfondimenti medici per
quanto concerne i disturbi psichici tuttora lamentati.
Preso atto dal rapporto medico del 17 febbraio 2023
della psichiatra curante secondo cui l'assicurata soffriva di una sindrome
depressiva ricorrente, di gravità media (ICD-10: F33.1), il Servizio Medico
Regionale ha ritenuto opportuno che un perito valutasse lo stato di salute
dell'interessata.
Ciò è avvenuto poco dopo, nel corso del mese di
maggio, da parte del dr. med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia attivo presso il __________, che ha visitato l'interessata in due
occasioni a distanza di dieci giorni l'uno dall'altro durante due ore la prima
volta e 40 minuti la seconda. Il 13 giugno 2023 l'esperto ha reso la sua
perizia, in cui ha esposto nel dettaglio l'esito dell'indagine clinica
esperita, dei reperti oggettivi riscontrati dalle sue osservazioni, dall'esame
clinico secondo AMDP-System e dalla valutazione psichiatrica comprendente la
valutazione delle capacità e delle risorse secondo lo schema Mini ICF-APP.
Sulla scorta di queste sue valutazioni, lo psichiatra ha posto la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente, attuale episodio di grado medio, con iniziali aspetti di
cronicizzazione (ICD-10: F33.1), ribadendola, implicitamente, nel suo
complemento peritale del 27 febbraio 2024 con cui ha preso posizione
sull'ultimo referto della curante.
Nella sua prima valutazione, il dr. med. __________ ha quindi
posto la medesima diagnosi individuata dalla psichiatra curante e ha aggiunto
che v'erano degli iniziali aspetti di cronicizzazione, visto che il quadro
clinico sembrava essersi cristallizzato, tanto che, a suo avviso, questi
aspetti avrebbero dovuto essere aggrediti con una revisione della terapia
proposta introducendo un SNRI (ndr: inibitore della ricaptazione di serotonina
e noradrenalina) e accompagnandolo con un intervento psico-educazionale
sull'impatto della malattia e dei farmaci sull'incremento ponderale (vista
l'obesità di grado medio). Dalla sua valutazione il perito ha rilevato un
quadro clinico coerente e plausibile con la diagnosi, stante un disturbo
dell'umore che inficiava l'autostima anche se a livello cognitivo non ha
rilevato particolari deficit, ma solo qualche momento in cui la concentrazione
e la temporalità degli eventi di vita descritti ha evidenziato difficoltà di
memoria.
Lo psichiatra ha poi sottoposto l'interessata alla valutazione
delle sue risorse e dei deficit secondo lo schema Mini ICF-APP, da cui è emerso
che "presenta deficit funzionali di grado
almeno moderato in parecchi item (flessibilità, giudizio, persistenza,
assertività, contatto con gli altri, integrazione nel gruppo, relazioni intime)
e ciò determina accanto alla sintomatologia affettiva depressiva uno scadimento
della sua CL, in tutte le attività, anche a livello casalingo; in questo
ambito, peraltro, di grado più limitato." (doc. 39 pag. 14). A ciò
si aggiunge che "Stante anche le
caratteristiche temperamentali dell'assicurata, che non raggiungono la dignità
di categoria diagnostica e che si assommano al quadro affettivo depressivo,
sembra poco probabile un qualsivoglia intervento di tipo provvedimento professionale,
anche se la perizianda parrebbe avere quale obiettivo, ora non praticabile,
l'apertura di una casa vacanze, in un appartamento di proprietà della madre, ma
che stante la sintomatologia, non sarebbe in grado, a mio avviso, ora di
portare avanti con profitto." (doc. 39 pag. 14).
Per quanto concerne la determinazione della capacità lavorativa,
l'esperto nominato dall'Ufficio AI ha concluso che "Dal 29.07.2020, data di partenza dell'attuale IL
dell'assicurata, per quanto certificato dalla psichiatra curante, Dr.ssa __________,
la CL della perizianda va considerata, per la presenza di una sindrome
depressiva ricorrente, episodio di grado medio, al 50% (IL 50%), intesa quale
riduzione del tempo e del rendimento, in soggetto da considerare indipendente al
100%, in qualità di broker assicurativo. Nell'attualità non ritengo che in
attività adatta e sempre per patologia psichiatrica l'assicurata presenti delle
limitazioni della sua CL differenti da quella riscontrata in attività abituale
e cioè: CL 50%, IL 50%. In attività casalinga, nella quale la perizianda
sembrerebbe riuscire, seppur con dichiarata fatica, a gestire il gattile
domestico, procrastinando peraltro lo svolgimento di alcune altre attività di
casa, sempre per motivi psichiatrici, presenta una limitazione della sua CL,
che quantifico in un 20% (CL 80%, IL 20%); stante la situazione abitativa e la
presenza della colonia felina, auspico una indagine UAI sul funzionamento
dell'assicurata in ambito domestico." (doc. 39 pag. 15).
Infine, alla domanda sui provvedimenti sanitari e le terapie con
ripercussione sulla capacità lavorativa, lo psichiatra ha rilevato che poiché
"attualmente la IL al 60% dell'assicurata
in tutte le attività è data dal disturbo affettivo maggiore (ricorrente), ma
stante che il tratto depressivo, attualmente, nonostante l'assunzione della
terapia a base di Escitalopram (ed in precedenza di Sertralina e Trazodene),
pare non stia dando risultati, consiglio la rimodulazione da parte della
curante della terapia (…) con l'introduzione di un SNRI, quest'ultimo
verosimilmente più attivo sugli emergenti sintomi negativi lamentati
dall'assicurata, obiettivati in perizia e che facilmente potrebbero portare ad
una deriva di cronicizzazione del tratto psicopatologico di base; ciò potrebbe
determinare nell'arco di 12-18 mesi un miglioramento della CL di un 20% (CL
70%, IL 30%), in tutte le attività. È altresì auspicabile, un intervento di
supporto psico educativo volto a sostenere l'assicurata nella perdita di peso.
Con il miglioramento sopra descritto, dal punto di vista medico teorico,
potrebbero essere proposti all'assicurata, interventi di tipo professionale e
forse aiutarla a concretizzare l'ipotesi di apertura e gestione di una casa vacanze.".
2.8
D'avviso del TCA, le circostanze
appena riportate non portano a concludere, con la necessaria tranquillità, che
la capacità lavorativa dell'assicurata debba essere effettivamente ritenuta nel
50% in qualsiasi attività sin dal 29 luglio 2020.
In primo luogo, il dr. __________, sebbene fosse concorde con la
diagnosi posta dalla psichiatra curante non solo che era presente una sindrome
depressiva ricorrente, ma anche con il fatto che l'episodio attuale era di
grado medio, non ha però motivato la sua conclusione di scostarsi dalla
fissazione nel 100% dell'incapacità lavorativa dell'insorgente. Sicuramente
andavano invece ben evidenziati gli elementi che l'hanno portato a ritenere che
sin dal luglio 2020, ossia da quasi tre anni prima, l'assicurata fosse inabile
(soltanto) al 50% in luogo del 100% attestato sin da subito e in modo continuo
dalla dr.ssa med. __________, circostanza che le ha dato diritto di ottenere
una rendita del 100% per perdita di guadagno dal suo assicuratore sulla vita. L'esperto
doveva quindi mettere in luce gli elementi che gli hanno permesso di scostarsi
dal parere della psichiatra curante malgrado la diagnosi posta fosse la stessa
- se non, addirittura, la si possa considerare leggermente peggiore, egli avendo,
in più, rilevato degli iniziali aspetti di cronicizzazione.
Inoltre, lo stesso perito, come rilevato poco sopra, ha
evidenziato che l'assicurata presentava dei deficit funzionali di grado almeno
moderato in parecchi item, ciò che determinava, unitamente alla
sintomatologia affettiva depressiva, uno scadimento della sua capacità
lavorativa in tutte le attività. Per il TCA, questa affermazione sembrerebbe lasciare
supporre la determinazione di un grado di inabilità lavorativa maggiore di
quello poi stabilito.
La medesima conclusione vale per le successive affermazioni rese
dal perito medesimo, anch'esse riportate poc'anzi, in cui, a causa delle
caratteristiche temperamentali dell'insorgente e del quadro affettivo
depressivo, sembrava poco probabile un qualsiasi intervento di tipo
provvedimento professionale a favore dell'assicurata da parte dell'Ufficio AI.
Inoltre, lo specialista stesso ha sottolineato che non era (assolutamente)
praticabile l'apertura di una casa vacanze che l'assicurata pareva avere come
obiettivo, non ritenendola, a causa della sintomatologia presente, in grado di
portare avanti questa idea, con profitto.
Peraltro, nel suo scritto del 13 marzo 2024 prodotto pendente
causa, in cui l'assicurata ha affermato che durante i due colloqui avuti con il
dr. med. __________ non si sono realizzate le condizioni (situazioni di stress
o di conflitto) affinché egli potesse prendere atto delle effettive conseguenze
che tali situazioni le comportano (si blocca e "smette di
funzionare", la assale l'ansia e non riesce più a concentrarsi e ragionare
obiettivamente) e che poi si riverberano anche sulla sua capacità lavorativa, in
due occasioni la ricorrente ha indicato di essere stata visitata da un perito del
suo assicuratore __________. Tuttavia, agli atti non v'è traccia di questa
valutazione, che sarebbe avvenuta al suo domicilio, in cui pure il medico
fiduciario (e non perito), come la sua psichiatra, ha stabilito esservi sin da
subito un'inabilità lavorativa del 100%.
Anche il medico curante dr.ssa __________ avrebbe attestato
un'inabilità lavorativa totale, ma dagli atti dell'Ufficio AI nessun certificato
medico rilasciato da questa curante è stato acquisito.
Considerato che il mandato peritale prevedeva espressamente di
definire i periodi e le percentuali di inabilità lavorativa in attività
abituale ed adeguata nonché per le funzioni domestiche e di definire gli
eventuali limiti se presenti, con la specifica della "Limitazione della richiesta d'esame dell'andamento
dell'IL dal 29.07.2020", si ritiene che, dato il lungo periodo trascorso
di inabilità lavorativa (dal luglio 2020), il perito - visto che non vi ha
preliminarmente proceduto l'Ufficio AI in fase istruttoria malgrado
l'indicazione che l'inabilità lavorativa era già insorta allora - non si poteva
esimere dal raccogliere tutta la documentazione medica esistente presso
i curanti (medico internista e psichiatra) e il medico fiduciario
dell'assicuratore sulla vita, visto che dagli atti risultava che la ricorrente
percepiva una rendita per incapacità al guadagno.
Di fronte alla certificazione di un'inabilità lavorativa totale
presente dal luglio 2020, ma sopraggiunta per la prima volta già nel 2015, e
considerato che la richiesta di prestazioni è stata inoltrata solo nell'aprile
2022, i primi scarni referti della psichiatra curante non erano certo
sufficienti per farsi un quadro chiaro della situazione antecedente alla
valutazione peritale.
Va ricordato, infatti, il certificato medico del 12 novembre 2020
(doc. 1), in cui la dr.ssa __________ ha unicamente attestato che l'assicurata,
in cura presso il Servizio psico-sociale di __________, risultava inabile
all'attività lavorativa nella misura del 100% dal 29 luglio 2020.
Poi segue il certificato medico su carta intestata dell'assicuratore
sulla vita compilato il 29 dicembre 2021 (doc. 24), in cui la psichiatra
curante ha indicato la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione mista
ansioso-depressiva (ICD-10: F41.2), che era insorta il 29 luglio 2020, ma che
dall'8 settembre 2015 al 31 agosto 2016 l'assicurata era già stata in sua cura,
che l'inabilità lavorativa era del 100% dal 29 luglio 2020 e che era
auspicabile la ripresa dell'attività lavorativa nell'arco del 2022 stante il
piano terapeutico di cure per una ripresa emotiva e di conseguenza anche
lavorativa.
Per conto dell'assicuratore sulla vita, il 12 aprile 2022 (doc.
71) la dr.ssa __________ ha risposto a un questionario, indicando che
l'assicurata soffriva di una "Sindrome
mista ansioso-depressiva (F41.2) che si stava evolvendo in una sindrome
depressiva ricorrente di media gravità (ICD10 F33.1)". Alla domanda
del perché non c'era stato un miglioramento e un lento reinserimento
professionale non aveva ancora potuto iniziare, la curante ha risposto che
"Frequenti ricadute depressive, aspetti
personologici di evitamento, sintomatologia ansiosa marcata, isolamento
sociale, mai raggiunto un benessere tale sufficiente (più situazioni famigliari
e pandemia)" e che la "scarsa
concentrazione, umore deflesso, ansia, difficoltà relazionali, ritiro sociale,
scarsa autostima" consistevano in limitazioni legate alla sua
attività professionale e quindi a quel momento era inabile al 100% in qualsiasi
attività lavorativa.
Il quarto referto della psichiatra curante è il rapporto medico
del 17 febbraio 2023 (doc. 32), in cui erano stati ben evidenziati i gradi di
inabilità lavorativa precedenti, risalenti al 2015, e la situazione medica, con
la sintomatologia attuale, la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente di
gravità media, la prognosi sfavorevole per una serie di motivi e quindi
l'impossibilità di svolgere un'attività lavorativa, sia quella abituale sia
altre.
Alla luce di questi certificati, un approfondimento era
necessario.
A maggior ragione, ciò emerge dall'osservazione del perito resa
nel suo complemento peritale, in cui egli ha rilevato che nel suo ultimo
rapporto prodotto con il ricorso la psichiatra dell'assicurata ha modificato la
diagnosi da ultimo posta, aggiungendovi, sebbene sia stata indicata inizialmente
come una diagnosi secondaria, il disturbo di personalità instabile di tipo
Borderline (ICD-10: F61.31), facendolo risalire già al 2016-2017, tanto che
"su tali aspetti personologici si era
focalizzato il percorso psicoterapeutico" (doc. C pag. 2). La
curante ha però poi comunque concluso che "Osservando
l'evoluzione clinica della Sig.ra RI 1 possiamo confermare a livello
diagnostico, sia la Sindrome depressiva ricorrente, che il disturbo di
personalità" (doc. C pag. 4), modificando quindi, retroattivamente,
le sue precedenti diagnosi.
Ora, poiché nel maggio 2023 il dr. __________ non ha rilevato
alcun tratto tipico di questo disturbo, che in effetti non era mai emerso nei
(pochi) referti medici messi a sua disposizione, anche questa situazione
necessita di essere approfondita ulteriormente.
Considerata infatti la lunga malattia, non si può prescindere dal
ritenere che eventi sorti precedentemente al periodo in esame possano avere
influito sulle condizioni di salute della ricorrente negli anni seguenti e che
quindi possano essere di aiuto per determinare sia il suo stato di salute
relativamente alla domanda di prestazioni AI in discussione, sia la sua
capacità lavorativa.
Tutto ben considerato, stanti le incongruenze rilevate, è dunque indispensabile
un più approfondito chiarimento sul quadro clinico dell'insorgente
rispettivamente sulla sua capacità lavorativa.
Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,
per l'assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue
conseguenze sulla capacità lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12
luglio 2012, consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione
delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma
unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo
le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20
gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque
possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base
delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid.
2.12).
Non potendo perciò la scrivente Corte determinare, con indispensabile
serenità, le mutate condizioni cliniche della ricorrente, certificate nel 2024 dalla
dr.ssa med. __________, e l'incidenza delle stesse sulla sua capacità
lavorativa residua nel periodo che ha preceduto l'emanazione della decisione
del 23 gennaio 2024, si impone il rinvio degli atti all'amministrazione
affinché interpelli lo stesso perito per chiarire i punti evidenziati (STCA
32.2023.147
del 23 maggio 2024, consid. 2.12; STCA 32.2023.89+90 del 29 aprile
2024, consid. 2.10; STCA 32.2023.61 del 21 dicembre 2023, consid. 2.7; STCA
32.2023.46
dell'11 settembre 2023, consid. 2.9).
A questo proposito va rammentato che, di norma,
l'incarto può essere rinviato all'Ufficio AI (DTF 137 V 210) o perché vi sono accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione che necessitano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”) (STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi sono carenze negli accertamenti peritali svolti
dall'amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”)
(STCA 32.23.61 del 21 dicembre 2023, consid. 2.7; STCA 32.2023.46
dell'11 settembre 2023; STCA 32.2023.41 del 2 ottobre 2023; STCA 32.2023.18 del
24.
luglio 2023; STCA 32.2021.29 del 30 agosto 2021).
2.9
Alla luce delle considerazioni
esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici.
2.10
L'art. 61 lett. a LPGA prevede che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche
gratuita per le parti.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese vanno poste a carico dell'Ufficio assicurazione invalidità e la
ricorrente, vincente (il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena
vittoria: DTF 141 V 281 consid 11.1; STF 8C_293/2023 del 10 agosto 2023,
consid. 7 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinata in causa, ha
diritto a un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1
Lptca).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi
dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata
e l'incarto rinviato all'Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda con
ulteriori accertamenti.
2. Le
spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente Fr. 1'800.- (IVA inclusa) per
ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti