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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 agosto 2024Italiano103 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.5. A seguito della domanda di

prestazioni dell'assicurato del maggio 2019, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti

medici determinanti presso i curanti, interpellandoli più volte nell'arco di

più anni.

Nel primo rapporto finale SMR del 20 maggio 2020 (doc. 37) la

dr.ssa __________, specialista in medicina del lavoro, sulla scorta della

documentazione medica acquisita agli atti (dr. __________ del 30 maggio 2018,

dr. __________ del 13 giugno 2019, dr. __________ del 18 ottobre 2019 e dr.ssa __________

dell'8 maggio 2020), ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di stato dopo cardiopatia ischemica su malattia coronarica bivasale

e quale diagnosi senza influsso la sindrome ansiosa generalizzata. Queste

patologie si riflettevano sulla capacità lavorativa dell'assicurato in

qualsiasi attività nella misura del 100% dal 5 marzo 2017, del 50% dal 6 luglio

20217, del 100% dal 10 settembre 2017 e del 50% dal 1° gennaio 2018.

Considerato, però, che dal 1° marzo 2018 l'assicurato ha ripreso a lavorare al

100% con mansioni di impiegato di produzione e vendita alimentare presso la

ditta che ha ritirato la sua attività, il medico SMR l'ha ritenuto abile al

100% in altre attività adeguate, fermo restando una limitazione di peso di 20

kg e la non esposizione a condizioni climatiche estreme e rischio di ferite.

Con progetto di decisione del 7 dicembre 2020 (doc. 53) l'Ufficio

AI, ritenuto che dopo un anno dall'insorgere dell'inabilità lavorativa il calcolo

di confronto fra il reddito da valido e il reddito ipotetico statistico da

invalido considerando una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate

dava una perdita di guadagno nulla, non ha ritenuto dati i presupposti legali

per attribuire una rendita di invalidità.

Con le sue contestazioni l'assicurato ha apportato dei referti in

ambito somatico e psichico.

Il dr. med. __________, FMH in medicina interna e cardiologia, ha

ribadito il 7 maggio 2021 che gli esami effettuati il 9 marzo 2021 non hanno

documentato indizi che potessero fare pensare a un'origine cardiaca della

sintomatologia lamentata (sudorazioni, palpitazioni, mancanza di fiato sotto

sforzo) e insorta, a dire del paziente, dopo l'infarto del 5 marzo 2017. Per lo

specialista, v'era stato il recupero pressoché completo della funzione

ventricolare sinistra, perciò era possibile che l'evento infartuale avesse

fatto da induttore alla sindrome ansioso-depressiva indicatagli

dall'interessato, che si manifestava con attacchi di panico, e che i sintomi

elencati fossero riconducibili quindi a questa patologia.

Nel precedente referto del 9 marzo 2021 (doc. 68) il cardiologo

aveva inoltre indicato che la situazione clinica dell'assicurato era

caratterizzata da una limitazione funzionale soggettiva sotto sforzo e che

l'ecografia non aveva documentato dei disturbi.

Il reumatologo dr. __________, che ha visitato l'assicurato il 26

febbraio e il 31 marzo 2021, ha rilevato unicamente una leggera limitazione

dolorosa dei movimenti della colonna lombare, senza segni per una radicolopatia

e assenza di diffusi dolori di carattere fibromialgico. Gli esami radiologici

hanno evidenziato solo una lieve discopatia a livello L4-L5 con protrusione

discale medio-laterale a sinistra e possibile contatto con L4 a sinistra, una

incipiente osteocondrosi L5-S1 senza comunque compressione radicolare. Ciò

stante, lo specialista ha concluso che queste alterazioni degenerative - che

non richiedevano terapie più specifiche - potevano solo in parte spiegare i

dolori lamentati dall'assicurato, non escludendo che avessero invece una certa

componente funzionale-somatoforme in paziente con varie problematiche

bio-psico-sociali. Non erano perciò dati i presupposti per giustificare una

prolungata incapacità lavorativa soprattutto per l'attività fisicamente

medio-leggera svolta in precedenza di titolare di una piadineria.

Dal profilo psichico, nel suo rapporto del 16 febbraio 2021 il dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha ricordato che l'infarto

miocardico del marzo 2017 ha portato l'assicurato a poco meno di una decina di

episodi di ansia parossistica di intensità elevata che l'hanno condotto al

pronto soccorso. Egli si è quindi rivolto nel maggio 2019, una sola volta, alla

psichiatra dr.ssa med. __________ e da giugno 2019 ha effettuato alcuni

colloqui con una psicologa. Per il dottor __________, l'interessato era affetto

una sindrome ansiosa parossistica (ICD-10: F41.0), fattori psicologici o

comportamentali associati a sindromi o malattie classificati altrove (ICD-10:

F54), che riduceva in maniera consistente le performance e le resistenze e che

comportava una limitazione dell'attuale capacità lavorativa. Era perciò

opportuna una cura psicofarmacologica e la ripresa di colloqui con degli

psicologi.

Il 1° aprile 2021 l'assicurato è stato vittima di un'aggressione

da parte di un terzo (doc. A3), riportando, secondo il referto del pronto

soccorso dell'Ospedale __________ di __________, una policontusione con ferita

superficiale lacero-contusa di 4 cm a livello temporale sinistro che ha

richiesto una sutura e con avvallamento della limitante superiore di L5

associato a frattura dello spigolo anteriore superiore, non lussazione, oltre a

lieve algia a livello del condilo mandibolare di sinistra ed escoriazione a

livello del gomito senza deficit di sensibilità né di motricità. Gli esami

radiologici, le TAC e le ecografie eseguite non hanno rilevato fratture o

alterazioni post-traumatiche degli organi.

Sebbene non vi fossero indicazioni neurochirurgiche, è stato

consigliato all'assicurato un controllo ambulatoriale neurochirurgico.

L'incapacità certificata andava fino al 18 aprile 2021.

Il 13 aprile 2021 la dr.ssa med. __________, specialista in

neurochirurgia, ha visitato l'interessato rilevando dolore alla palpazione a livello

basso lombare e dei muscoli paravertebrali a sinistra a livello lombare. Dalla

radiografia lombare eseguita quel giorno, confrontata con quella del giorno

dell'aggressione, ha confermato la frattura di L5, ma non è risultato un

peggioramento dell'avvallamento del piatto posteriore. Il quadro radiologico

era quindi stabile e stante la persistenza dei dolori ha previsto un nuovo

controllo clinico con RX lombare dopo un mese.

All'esame neurologico del 18 maggio 2021 eseguito dal dr. __________

non sono risultati deficit e la radiografia della colonna lombare ha confermato

il sostanziale mantenimento dell'altezza del soma di L5 senza ulteriore

scomposizione della frattura e iniziali segni di consolidamento. È stata quindi

posta l'indicazione di eseguire fisioterapia. L'inabilità è stata certificata

per un mese.

Il 17 dicembre 2021, nuovamente interpellato dall'Ufficio AI, il

dr. med. __________ ha ricordato di avere visitato l'interessato da ultimo il 9

marzo 2021 e di avere rilevato, dall'ecografia, una funzione ventricolare

sinistra conservata. Di conseguenza, non ha mai certificato un'incapacità

lavorativa.

La dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria, ha reso il

22 dicembre 2021 (doc. 94) un rapporto medico, in cui ha osservato di avere

visto l'interessato solo per due colloqui preliminari nel giugno 2019.

A suo tempo, già interpellata dall'amministrazione, l'8 maggio

2020 (doc. 35) aveva indicato di non avere attestato un'inabilità lavorativa,

visto che la sindrome ansiosa generalizzata diagnosticata era senza

ripercussione sulla capacità lavorativa.

Anche il medico curante dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna generale, il 2 gennaio 2022 (doc. 95) ha riferito di avere

avuto in cura l'assicurato per due mesi nel 2019 e di avere diagnosticato, con

influsso sulla capacità lavorativa, l'infarto del miocardio acuto del marzo

2017 e, senza influsso, una sindrome ansiosa acuta, reattiva, con una buona

prognosi. Gli ha perciò prescritto un consulto cardiologico completo e psichiatrico

per psicoterapia, giacché v'era negazione e marcata elaborazione di ciò che gli

era occorso. Il curante non ha certificato un'inabilità lavorativa.

Ad inizio anno 2022 l'amministrazione ha richiesto un ulteriore

aggiornamento degli atti ai vari medici curanti.

Il dr. med. __________ ha riproposto i già noti referti del 2021.

Del controllo neurochirurgico del 5 ottobre 2021 ha riferito il 19

ottobre 2021 il dr. med. __________ del Servizio di neurochirurgia

dell'Ospedale __________ di __________, che ha ritenuto opportuno ancora un

ciclo di fisioterapia, mentre non v'era l'indicazione per una procedura

infiltrativa. Stante l'importanza di tornare a lavorare, e tenuto conto che

sussistevano delle limitazioni dovute ai dolori lombari ancora presenti, ha certificato

un'abilità lavorativa al 50% dall'11 ottobre 2021, demandando al medico curante

il passaggio a un'abilità lavorativa completa.

Nel successivo rapporto medico del 10 aprile 2022 (doc. 101), il

dr. __________ ha riferito di non aver più visto l'assicurato da allora, che

non erano state previste terapie specifiche neurochirurgiche, che si aspettava

una ripresa al 100% e che non ha ritenuto possibile rispondere alle domande

sulla capacità lavorativa.

Il dr. med. __________, specialista in medicina interna generale,

nuovo medico curante dell'assicurato dal 1° febbraio 2022, l'8 aprile 2022

(doc. 100) ha attestato un'inabilità lavorativa del 50% dal 1° gennaio al 31

marzo 2022, non potendo l'assicurato eseguire lavori pesanti e

flettere-estendere il rachide. Il quadro clinico era stabilizzato, il paziente

avvertiva lombalgia irradiante alle gambe quando svolgeva attività ripetitive e

pesanti e prolungate, di tanto in tanto avvertiva affanno respiratorio. Le

diagnosi con ripercussione erano di cardiopatia ischemica, frattura L5

post-traumatica e sindrome ansiosa parossistica. Il problema cardiaco

condizionava i lavori fisicamente troppo lunghi ed estenuanti, mentre il

problema al rachide ostacolava lo svolgimento di lavori con carichi pesanti e

ripetitivi. A quel momento, l'assicurato lavorava come cameriere a chiamata con

turni di 4 ore; in attività compatibili con il suo stato di salute, l'abilità

lavorativa era di 7,5 ore al giorno.

Nel rapporto medico compilato il 5 maggio 2022 (doc. 102), il dr.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha indicato che

c'era stata un'unica consultazione il 16 febbraio 2022, in cui ha diagnosticato

una sindrome ansiosa parossistica (ICD-10: F41.0), fattori psicologici o

comportamentali associati a sindromi o malattie classificati altrove (ICD-10:

F54) e in cui ha consigliato al paziente di iniziare una terapia

psicofarmacologica specifica.

Lo psichiatra non si è però sentito in grado di rispondere alle

domande sul potenziale di integrazione dell'assicurato, non avendo sufficienti

elementi.

Nel rapporto finale SMR del 23 giugno 2022 (doc. 105) la dr.ssa

med. __________ ha posto la diagnosi di stato dopo cardiopatia ischemica su

malattia coronarica bivasale avente influsso sulla capacità lavorativa, mentre

senza ripercussione ha posto le diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata,

stato dopo frattura di tipo A1 di L5 post-traumatica e di sindrome

lombo-vertebrale cronico-recidivante su discrete discopatie a livello L4-L5 e

L5-S1; dal rapporto del __________ del 7 maggio 2019 la dottoressa ha

estrapolato le limitazioni funzionali di carico di 20 kg al massimo e la non

esposizione a condizioni climatiche estreme e a rischio di traumi e ferite.

Essa ha quindi completato la tabella relativa alla capacità lavorativa

indicando un'inabilità totale dal 1° aprile 2021 a causa della frattura di tipo

A1 di L5 post-traumatica in qualsiasi attività, poi dall'11 ottobre 2021 del

50% nell'attività abituale, mentre nulla in attività adeguata giusta quanto

certificato dal dr. __________.

Il nuovo progetto di decisione del 19 settembre 2022 (doc. 109),

che ha annullato e sostituito quello del 7 dicembre 2020, ha attribuito una

rendita temporanea di invalidità all'assicurato. Dal confronto dei redditi nel

2019 e nel 2020 è emersa una perdita di guadagno nulla e dunque un grado di

invalidità dello 0% perciò, ritenuta l'abilità lavorativa del 100% dall'11

ottobre 2021, fino a tre mesi dopo l'assicurato aveva diritto a una rendita

intera di invalidità a decorrere dal 1° aprile 2021, periodo durante il quale

l'inabilità era totale in qualsiasi attività lucrativa.

Nelle osservazioni al predetto progetto l'assicurato ha allegato

il certificato del 3 novembre 2022 (doc. 119) del dr. med. __________ a

sostegno di un peggioramento del suo stato psichico.

Lo psichiatra ha indicato di avere in cura l'interessato dal 19

luglio 2022, ha ricordato l'evento infartuale occorso nel 2017 e le

problematiche ansiose-depressive reattive che ne sono insorte, come gli episodi

di ansia parossistica di intensità elevata che l'hanno portato a rivolgersi al

pronto soccorso. Lo specialista ha rammentato il consiglio del 2021 dato al

paziente di riprendere contatto con degli specialisti, che l'ha portato fino a

fine giugno 2021 ad essere seguito da una psichiatra e da una psicologa, ma a

seguito dei postumi infortunistici dell'aggressione il trattamento è stato meno

continuativo ed è stato interrotto.

Con la ripresa delle sedute specialistiche, stante la presenza di

una sintomatologia ansiosa legata a una sindrome post-traumatica da stress

(ICD-10: F43.1), che andava ad aggiungersi alle diagnosi psichiatriche già

note, il dr. __________ l'ha sottoposto a terapia psicofarmacologica e a

colloqui di sostegno psicologico a frequenza regolare ogni due-tre settimane. A

suo dire, i disturbi psichici erano di un'intensità tale da compromettere la

resa, la resistenza, la tenuta e la tolleranza allo stress e pertanto era da

considerare inabile al lavoro al 50% da luglio 2022.

Il precedente medico curante, dr. __________, ha certificato

un'inabilità lavorativa del 50% dall'11 ottobre al 30 dicembre 2021, così come

il successivo curante, dr. __________, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, poi del

20% dal 4 maggio al 31 luglio 2022.

Un altro medico, dr. med. __________, FMH medicina interna

generale, il 22 settembre 2022 ha anch'egli genericamente certificato

un'inabilità lavorativa del 100% dal 22 al 25 settembre 2022 e il dr. __________,

del pronto soccorso dell'Ospedale __________ di __________, dal 17 al 21

novembre 2022, il quale ha riferito della visita avvenuta il 17 novembre 2022

per lombalgia acuta e cefalea muscolotensiva.

Il referto del 14 marzo 2023 (doc. 123) del dottor __________ si

sovrappone al precedente del 3 novembre 2022.

2.6. Il 24 aprile 2023 (doc. 126) il

Servizio Medico Regionale (dr. med. __________ e dr.ssa med. __________) ha

richiesto l'allestimento di una perizia psichiatrica.

Il dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia

attivo presso il __________, ha svolto due colloqui con l'assicurato: il primo

il 18 luglio 2023 (durato dalle 9 e 10 alle 11 e 50) e il secondo il 26 luglio

2023 (15 minuti), per una durata totale di 175 minuti.

Nel rapporto peritale del 26 luglio 2023 (doc. 131) l'esperto ha

riassunto gli atti messi a sua disposizione considerati ai fini della sua

valutazione (dal 2017 al 2023), l'anamnesi (familiare, socio-relazionale,

lavorativa, somatica, psicopatologica pregressa e i disturbi attuali), la

descrizione della giornata, i sintomi soggettivi e il trattamento psichiatrico

in essere.

Il perito ha poi esposto l'esito dell'esame clinico secondo

AMDP-System, rilevando, in particolare, che l'assicurato era lucido e

orientato, attento e concentrato per tutta la durata del colloquio. L'assicurato

ha affermato di presentare dei rimuginii relativi a quanto è accaduto e

rispetto soprattutto all'infarto miocardico, continuava a lamentare una serie

di sintomi fisici, uno stato di ansia abbastanza costante, con uno stato di

allarme che si sarebbe incrementato dopo l'aggressione di aprile 2021.

Nonostante siano passati sette anni, l'interessato era ancora preoccupato che

si ripetesse, anche se senza un vero e proprio allarme ipocondriaco che l'aveva

condotto a ripetuti accessi al pronto soccorso almeno fino al 2019. Si riteneva

affaticato se doveva trasportare degli oggetti pesanti e quando affrontava

delle rampe di scale si sentiva rapidamente affannato. Era molto convinto che i

medici non gli riconoscessero la sua vera capacità di tenuta, nettamente

ridotta rispetto al passato, perciò ha cambiato frequentemente medici.

Presentava una serie di somatizzazioni a livello toracico, a livello delle

braccia, l'umore appariva sub deflesso con astenia, ma non era anedonico.

Dall'infarto del miocardio vi sarebbe stata una riduzione della quantità totale

del sonno, con talvolta difficoltà di addormentarsi. Al mattino si sarebbe

sentito sempre stanco. Riteneva di avere diritto al riconoscimento della

riduzione della capacità lavorativa al 50%. Non v'era ritiro sociale e

l'assicurato non presentava disturbi neurologici, ma continuava a presentare

una serie di somatizzazioni anche per le algie alla schiena (già il dr. __________

non giustificava una prolungata capacità lavorativa e sosteneva che poteva

esservi una componente funzionale somatoforme per le problematiche

biopsicosociali).

Malgrado non abbia riscontrato segni di aggravamento, al secondo

colloquio il perito ha sottoposto l'assicurato al test IOP-29 e dal punteggio

raggiunto ha concluso che le lamentazioni dell'assicurato erano da considerarsi

attendibili.

Riguardo al riscontro di coerenze emerse, lo psichiatra ha

osservato che l'assicurato ha cambiato numerosi specialisti per ottenere il

riconoscimento della sua limitazione di tenuta sul lavoro. Questa ricerca,

d'avviso dell'esperto, dipendeva solo in parte dalla scarsa flessibilità

cognitiva dell'assicurato sia su base personologica sia dovuta alla

sintomatologia ansiosa piuttosto che da un deliberato tentativo di aggravamento

o esagerazione dei sintomi. Tuttavia, pur lamentando la sintomatologia,

assumeva la terapia psichiatrica a bassi dosaggi e in modo discontinuo e non

aveva dato seguito alle indicazioni del neurochirurgo, ciò che contrastava con

il malessere soggettivamente riferito derivante dalla sintomatologia

psicofisica. Inoltre, dall'esito della valutazione l'assicurato faceva

dipendere altri movimenti legali a fini risarcitori.

Dopo la discussione diagnostica l'esperto ha posto la diagnosi di

sindrome ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) e di accentuazione di tratti di

personalità anancastica (ICD-10:Z73.1).

Nella valutazione psichiatrica, il dr. med. __________ ha

evidenziato che l'assicurato è sempre stato attivo professionalmente.

Pure al momento della perizia stava svolgendo al 50% un'attività,

peraltro anche fisicamente pesante, come scaricare e caricare furgoni o montare

e smontare delle strutture. In modo perentorio, l'interessato ha affermato, con

una certa rigidità che era in linea con la ricerca costante di certificazioni

da parte di curanti, di tollerare al massimo tale pensum. Tuttavia, per

la sola psicopatologia, le limitazioni dovute alla sindrome ansiosa

generalizzata, che perdurava peraltro dall'infarto, non erano peggiorate dopo

l'aggressione dell'aprile 2021. Sul piano psico-patologico era giustificata una

limitazione parziale della flessibilità, del giudizio e della persistenza, per

cui l'inabilità lavorativa non era superiore a un 25%, da intendersi come

riduzione del tempo ed era presente dal periodo successivo all'infarto al

miocardio del marzo 2017 e non v'era stato un peggioramento significativo in

termini funzionali dopo l'evento infortunistico del 2021.

Riguardo alle precedenti terapie, il perito ha rilevato che, di

fatto, la prima presa a carico è avvenuta da parte del dr. __________ soltanto

nel 2022; la terapia impostata era adeguata al quadro, l'assicurato non ha

riferito grandi miglioramenti con la terapia e avrebbe potuto essere impostata

una terapia con dosaggi superiori per limitare la sintomatologia ansiosa ancora

presente, anche se dubitava che ciò avrebbe portato a un miglioramento della

capacità lavorativa.

Quanto alla valutazione della coerenza e plausibilità, l'esperto

nominato dall'Ufficio AI ha evidenziato che la patologia psichiatrica non era

di pervasività tale da limitare nella misura maggiore del 25% il funzionamento

dell'assicurato, per cui solo alcune dimensioni del Mini ICF potevano essere

ritenute plausibili. Peraltro, l'assicurato ha dimostrato una capacità di

adattamento e di tenuta durante il percorso presso una ditta, che testimonia la

solo parziale influenza della patologia psichiatrica. Egli non ha osservato

segni deponenti per simulazione (confermato anche dal test IOP-29). L'assicurato

rimaneva convinto dell'impossibilità, dopo un infarto, di recuperare un

funzionamento precedente. Questo non derivava da una ideazione di tipo

prevalente né delirante, ma da un oggettivo cambiamento nello stato di ansia

basale che era giustificato dallo sviluppo della sindrome ansioso generalizzata

su un'accentuazione di tratti personologici, anche se vi erano indubbiamente

ulteriori vantaggi secondari che dovevano essere tenuti in considerazione.

Il perito ha poi valutato le capacità e i problemi

dell'assicurato descrivendo le risorse e i deficit secondo lo schema Mini ICF -

APP, rilevando sostanzialmente un grado di disabilità assente (nel rispetto

delle regole, nella organizzazione dei compiti, nelle competenze,

nell'assertività, nel contatto con gli altri, nell'integrazione nel gruppo,

nelle relazioni intime, nelle attività spontanee, nella cura di sé e nella

mobilità), lieve (nella persistenza) e lieve-moderato (nella flessibilità e nel

giudizio).

Nel rispondere alle domande sulla capacità

lavorativa, il dr. med. __________ ha valutato che sin dai primi mesi dopo

l'infarto miocardico acuto, quando era stato certificato abile al 100% sul

piano cardiologico, l'assicurato presentava sia nell'attività abituale sia in

altre adeguate una riduzione del 25%, in termini di tempo e non di rendimento,

della capacità lavorativa a causa dello sviluppo di una cardio fobia

successivamente evoluta in una sindrome ansioso generalizzata che limitava

alcune dimensioni di funzionamento.

Mediante l'attuazione di provvedimenti sanitari non

era possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa,

l'assicurato era in grado di procurarsi un lavoro e di mantenerlo.

Durante la valutazione il perito ha acquisito

direttamente dall'interessato alcuni referti medici, che ha allegato alla

perizia.

Il 23 marzo 2023 la dr.ssa med. __________,

specialista FMH in cardiologia, ha riferito della visita effettuata quel giorno

e ha ricordato l'evento infartuale del 2017, la RM cuore del luglio 2017, il

test da sforzo nel 2018, i plurimi accessi al pronto soccorso nel 2019-2020, le

saltuarie toracoalgie oppressive di breve durata irradiate anche al braccio

sinistro - con ultimo episodio 10 giorni prima -, la terapia in essere con

cardioaspirina, atorvastatina, pantoprazolo, Brintellix, Trittico.

Dagli esami condotti è risultato che la funzione

sistolica globale era lievemente ridotta, il paziente ha riferito saltuari

dolori toracici di possibile significato ischemico, motivo per cui ha

consigliato un test da sforzo e semmai un ulteriore approfondimento.

Il 1° maggio 2023 il dr. med. __________, della

clinica di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, ha riferito

della visita del 24 aprile 2023 effettuata su invio della dr.ssa __________. Lo

specialista ha esaminato l'assicurato - che lavorava su chiamata di solito non

più di quattro ore al giorno e se lavorava di più presentava poi un

affaticamento muscolare importante al rachide lombare, con difficoltà a

continuare le attività della vita quotidiana e lavorativa - rilevando una

minima ipoestesia all'intero arto inferiore a sinistra, lieve dolore esacerbato

dai movimenti di torsione e flesso-estensione del tronco sugli arti a livello

basso lombare, dolore alla digitopressione a livello delle faccette articolari,

bilateralmente più importante a sinistra. Dalla risonanza magnetica lombare

nativa del 25 marzo 2023 egli ha rilevato un possibile contatto

disco-radicolare L2 sinistra in L2-L3 invariato, stabile l'esito fratturativo

di L5. Il neurochirurgo pensava quindi che vi fosse una problematica

faccettopatica a livello del segmento L4-L5, L5-S1, in esiti di trauma, perciò

ha suggerito una presa a carico con test sui rami mediali delle faccette

articolari ed eventuale conseguente denervazione. Il paziente non era quindi in

grado non solo di eseguire un'attività lavorativa con sollevamento e

mobilizzazione di carichi pesanti, ma anche era opportuno evitare un tempo

lavorativo maggiore alle quattro ore in posizione gravitaria continuativa con

sovraccarico e movimenti bruschi di torsione e flesso-estensione del tronco.

Nel certificato medico del 19 giugno 2023 la dr.ssa

med. __________, FMH medico pratico, suo nuovo medico curante, ha riferito che

oltre alla cardiopatia ischemica l'assicurato soffriva di esisti di trauma con

frattura di L5 trattata conservativamente e discopatia L2-L3 con piccola ernia

foraminale sinistra, per cui il neurochirurgo reputava il paziente non in grado

di eseguire una attività lavorativa con sollevamento e mobilizzazione di

carichi pesanti e anche che fosse opportuno evitare di lavorare più di 4 ore in

posizione eretta. La curante era concorde con il predetto neurochirurgo che la

capacità lavorativa era ridotta del 50%.

Nel rapporto finale dell'8 agosto 2023 (doc. 132),

che sostituiva quello del 23 giugno 2022, la dr.ssa med. __________ ha aggiunto

alle diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa quella di sindrome

ansiosa generalizzata (ICD-10: F41.1) e ha posto quella di accentuazione di

tratti di personalità anancastica (ICD-10: Z73.1) quale diagnosi senza influsso

sulla capacità.

Quali limitazioni funzionali il medico SMR ha

ridotto a 10 kg il carico massimo alla luce delle avvertenze del neurochirurgo

dr. __________. Inoltre, ha modificato l'incapacità lavorativa in attività

adeguate portando il precedente grado dello 0% (dal 1° marzo 2018 e dall'11

ottobre 2021) al 25% secondo quanto stabilito dal perito psichiatra, mentre

nell'attività abituale di titolare di take away l'incapacità lavorativa si

alternava sempre tra il 100% e il 50% e quest'ultima percentuale derivava dalle

certificazioni dei curanti dr. __________, dr. __________ (19 ottobre 2021),

dr. __________ (1° maggio 2023) e dr.ssa __________ (19 giugno 2023) indicati

nella perizia.

Il dottor __________ ha preso posizione il 24

settembre 2023 (doc. 135) sulla valutazione peritale del 28 luglio 2023.

Egli dissentiva nei confronti delle motivazioni del

collega per escludere alla origine della sintomatologia ansiosa la presenza che

egli aveva diagnosticato di sindrome post-traumatica da stress correlata

all'aggressione dell'aprile 2021, limitandosi il perito psichiatra a ritenere

rilevante soltanto la sindrome ansiosa generalizzata. Secondo lo psichiatra

curante, invece, il trauma subito ha portato l'assicurato a confrontarsi con un'esperienza

di eccezionale portata che lo ha messo faccia a faccia con la morte e che lo ha

proiettato da quel momento in una condizione esistenziale di grande

vulnerabilità e precarietà psico-affettiva esponendolo a uno sconvolgimento del

suo stile di vita, a uno stato di allarme permanente e a un ulteriore

innalzamento delle quote ansiose rispetto al livello riscontrato prima

dell'evento stressante. Se pure il perito ha ammesso questo stato di allarme

innescato dall'aggressione, poi, però, ne ha escluso il nesso di causalità con

la sindrome post-traumatica da stress adducendo a titolo di elementi probatori

a sostegno della sua tesi considerazioni che per il dr. __________ erano

insostenibili. D'avviso di quest'ultimo, era indiscutibile che il paziente avesse

subito un trauma psicologico trovandosi di fronte alla prospettiva di una morte

imminente che, pur non portandolo a manifestare franchi episodi dissociativi o

altre manifestazioni di presa di distanza dall'esperienza traumatica, lo hanno

comunque profondamente segnato portandolo a manifestare multiformi sintomi a

livello somatico da correlare al trauma che ne hanno compromesso la resa, la

resistenza, la tenuta e la tolleranza allo stress.

Il 10 ottobre 2023 (doc. 140) il dr. __________ si è

espresso sulla relazione del collega, spiegando i criteri alla base di una

diagnosi di PTSD, fra cui, quale elemento patogenetico centrale, l'inibizione

della risposta di attacco e fuga che sarebbe alla base neurobiologica dello

sviluppo del disturbo; tuttavia, nella descrizione dell'evento ciò non sarebbe

avvenuto. Nel suo complemento peritale egli ha inoltre spiegato che per porre

la diagnosi di sindrome post-traumatica da stress devono essere presenti almeno

un sintomo per ognuna delle 4 macroaree che i criteri diagnostici vanno a

sondare, concludendo, in specie, che non tutti erano presenti. Per questo

motivo, nella sua perizia, pur riconoscendo all'evento del 2021 una rilevanza e

avendo lo stesso generato una reazione traumatica, il perito non ha ritenuto

che si fosse sviluppato un disturbo post-traumatico da stress anche se, in una

persona già con un quadro d'ansia generalizzata e somatizzazioni, era in questa

area che si erano continuati a manifestare i sintomi che erano già antecedenti

al trauma stesso e che sono stati descritti dall'assicurato.

Pertanto, pur non negando una risposta traumatica

all'evento dell'aggressione, l'esperto non riteneva che dallo stesso si fosse

sviluppato un PTSD.

Nelle annotazioni del 6 novembre 2023 (doc. 141) il

medico SMR ha rinviato, per quanto concerne i referti del dottor __________, al

complemento peritale del mese precedente. Quanto ai referti dei curanti, la

dr.ssa __________ ha osservato che l'indicazione data dal dr. __________ di

sottoporsi al test sui rami mediali delle faccette articolari non risultava

essere stata ossequiata dall'assicurato. Inoltre, il neurochirurgo ha

confermato in sostanza il rapporto finale SMR, che valutava nel 50% la capacità

lavorativa in attività abituale e la dr.ssa med. __________, che aveva in cura

da poco l'assicurato, ha riferito quanto attestato dal neurochirurgo.

Nell'allegato referto del 18 febbraio 2024 (doc. A4)

al ricorso contro la decisione del 23 gennaio 2024, che ha confermato

l'attribuzione di una rendita temporanea anche considerando una capacità

lavorativa residua del 25%, il dr. __________ si è soffermato sull'esito della

valutazione secondo schema Mini ICF-APP effettuata dal perito, non concordando

con la di lui valutazione.

Inoltre, lo psichiatra curante ha spiegato il suo

dissenso in merito alla diagnosi di sindrome post-traumatica da stress non

ritenuta dal perito, indicando gli elementi che, invece, la caratterizzano.

Quali nuovi mezzi di prova il ricorrente ha prodotto

dei generici certificati di inabilità lavorativa rilasciati dalla dr.ssa __________,

contemplanti delle inabilità lavorative del 50% dal 1° dicembre 2023 al 22

gennaio 2024 (doc. VIII/1) e dal 29 gennaio al 10 marzo 2024 (doc. VIII/2),

mentre del 100% dall'11 al 17 marzo 2024 (doc. VIII/3), dal 20 marzo al 1°

aprile 2024 (doc. VIII/4) e dal 2 all'8 aprile 2024 (doc. VIII/5).

La curante ha pure certificato il 18 aprile 2024

(doc. VII/6) che il collega di studio ha visitato l'assicurato in urgenza l'11

marzo 2024 per la comparsa di un dolore retrosternale tipico; non risultando

ischemie in atto, ma non potendo escludere episodi di angor instabile, ha

iniziato un'ulteriore terapia coronarodilatativa ed è stata programmata una

cardioTAC per la settimana seguente. Fino ad allora ha certificato un'inabilità

lavorativa.

Nelle annotazioni del 2 maggio 2024 (doc. X/2) il

dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia attivo presso il

Servizio Medico Regionale, ha preso posizione sul referto del dr. __________

del 18 febbraio 2024, affermando che riportava in modo reiterativo e con

riferimenti alla perizia per i punti in cui il curante era in disaccordo con il

perito, le stesse considerazioni espresse il 24 settembre 2023 presentate al

perito e a cui il dr. __________ aveva risposto il 10 ottobre 2023 in modo

esaustivo nel confermare la sua posizione. Per il medico SMR, non sono stati

dunque presentati fatti nuovi o modificazioni significative di fatti noti se

non un diverso apprezzamento del curante di quanto valutato nella perizia del

26 luglio 2023.

Per la dr.ssa __________, che sempre il 2 maggio

2024 (doc. X/1) si è occupata dell'aspetto somatico, nelle sue annotazioni ha

ritenuto generiche le certificazioni di inabilità lavorativa della dr.ssa med. __________,

senza diagnosi, l'esito di un esame obiettivo, l'evoluzione clinica e

valetudinaria, una prognosi e il trattamento terapeutico. In merito al referto

di quest'ultima del 18 aprile 2024 ha osservato che non è stato allegato il

tracciato di ECG, che l'assicurato non è stato inviato al pronto soccorso né

che è stata richiesta una sollecita visita cardiologica, ma programmata una

cardioTAC a oltre un mese e mezzo dall'insorgenza del dolore retrosternale

tipico.

La dottoressa dell'SMR ha infine evidenziato 7 punti

che l'hanno portata a concludere che, in assenza di fatti nuovi o di

modificazioni significative di fatti noti, erano ancora valide le conclusioni

del suo rapporto finale redatto nell'agosto 2023.

Il ricorrente ha quindi prodotto, nuovamente, il

referto del 1° maggio 2023 (doc. XI/2) del neurologo dr. __________, oltre a

quello del 7 febbraio 2024 (doc. XII/1) del dr. med. __________ della clinica

di neurochirurgia dell'Ospedale __________ di __________, il quale ha

riportato, identico, il consiglio del collega di non lavorare per più di quattro

ore e di non sollevare carichi pesanti.

Il referto della cardioTAC effettuata il 24 aprile

2024 riferiva che è stata rilevata la pervietà dello stent a carico

dell'arteria circonflessa media e lesioni intermedie di RIVA, RCA e RIVP (sia

la coronaria sinistra che quella destra presentavano una stenosi del 50-70%);

il referto radiologico del 24 aprile 2024 (doc. XII/3) della TAC polmonare,

eseguito a complemento della valutazione cardiaca e coronarica, indicava che

non risultavano particolari disturbi.

Infine, l'SMR ha preso posizione su questa

documentazione il 27 maggio 2024 (doc. XIV/1), rilevando che il dr. __________,

che ha visto un'unica volta l'interessato, ha suggerito di eseguire un test di

cui però non v'è nessuna traccia, verosimilmente a riprova della scarsità della

sintomatologia algica patita dall'assicurato.

Il dr. __________ non ha visitato l'assicurato, ma

ha genericamente avallato quanto certificato dal collega neurochirurgo.

Sugli esami cardiologici l'SMR ha osservato che le

lesioni intermedie di RIVA, RCA e RIVP erano già presenti nel 2017 all'atto

dello STEMI infero-laterale e che erano di significato emodinamico. Le stenosi

descritte andavano da <50% a 50-70%, quindi non erano meritevoli di

dilatazione coronarica. Dopo avere riportato la documentazione cardiologica

agli atti, la dr.ssa med. __________ ha sottolineato che anche nel 2021 è stata

riconfermata la presenza di un'ateromatosi moderata anche a carico della

coronaria di destra asintomatica e non meritevole di intervenzione angiologica.

Sul certificato del 23 marzo 2023 della dr.ssa __________

il Servizio Medico Regionale ha rilevato che quest'ultima ha valutato

l'assicurato un'unica volta, la quale gli ha consigliato l'esecuzione di un

test da sforzo - di cui non vi sono referti - e, se negativo, l'esecuzione di

una TAC coronarica, che è stata effettuata oltre un anno dopo, a riprova

dell'esiguità, se non dell'assenza, dei disturbi attuali patiti

dall'interessato.

Anche la TAC cuore completamento polmonare cardioTAC

non ha rilevato problemi.

Come in precedenza, il medico SMR ha riassunto in 8

punti i motivi per cui quanto emerso non impediva lo svolgimento dell'attività

abituale di titolare di negozio di piadine al 50% rispettivamente di

un'attività consona allo stato di salute attuale dell'assicurato al 75%, come

valutato in precedenza. Pertanto, in assenza di fatti nuovi rispettivamente di

modifiche significative di fatti noti, rimanevano valide le conclusioni del

rapporto finale SMR dell'agosto 2023.

2.7. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr.8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève,

du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2;8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts,

Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter

concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità

di guadagno duratura (sul tema cfr. D.

Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49,

l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività

risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un

danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa

situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti

e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere

afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non

fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano

ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire

gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale

sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi

per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi

somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe

affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale

federale del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una

rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In

tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile

dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno

di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di

compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso

singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della

diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito

di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le

patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto

sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere

nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la

persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF

del 14 dicembre 2017).

Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e

8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale

federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

Considerandi

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143.

V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418).

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid.

3.

), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo

se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria

per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal

Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora,

invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se

la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di

valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno

invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di

depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora

essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia

considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve

essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita

AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità

di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere

individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con

criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo

la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni

lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le

malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su

indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si

accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica

sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni

adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà

prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse

inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve

essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Con sentenza

9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016

e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé

il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame

del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale.

Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza

8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del

14.

agosto 2018, consid. 2.6).

Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi

da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere

sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata

secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle

DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018,

consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018, consid. 2.2 (STCA 32.2018.12

del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.9

Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non

ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

In primo luogo occorre rilevare che ogni volta che

l'Ufficio AI raccoglieva della documentazione medica presso i curanti del

ricorrente, o che gli trasmetteva l'assicurato medesimo, la sottoponeva,

giustamente, al vaglio del Servizio Medico Regionale. In questo modo, ogni

singolo referto presente agli atti dell'amministrazione è stato debitamente

vagliato da una persona esperta in materia.

Anche gli atti medici che l'insorgente ha prodotto

con il ricorso - seppure alcuni già presenti nell'incarto dell'amministrazione

- e pendente causa, sono stati oggetto di una attenta e approfondita disamina

da parte di specialisti alle dipendenze del Servizio Medico Regionale (dr.ssa

med. __________ e dr. __________).

2.9.1

Preso atto dal

rapporto medico del 3 novembre 2022 dello psichiatra curante dr. __________, secondo

cui l'assicurato soffriva di una sindrome ansiosa parossistica (ICD-10: F41.0)

associata a fattori psicologici e comportamentali in relazione a sindromi o

malattie classificate altrove (ICD-10: F54), il Servizio Medico Regionale ha

ritenuto opportuno che un perito valutasse lo stato di salute dell'interessato.

Ciò è avvenuto poco dopo, nel corso del mese di

luglio, da parte del dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia attivo presso il __________, che ha visitato l'interessato in due

occasioni a distanza di otto giorni l'uno dall'altro durante due ore e quaranta

minuti la prima volta e 15 minuti la seconda. Il 26 luglio 2023 l'esperto ha

reso la sua perizia, in cui ha esposto nel dettaglio l'esito dell'indagine

clinica esperita, dei reperti oggettivi riscontrati dalle sue osservazioni,

dell'esame clinico secondo AMDP-System e della valutazione psichiatrica

comprendente la valutazione delle capacità e delle risorse secondo lo schema

Mini ICF-APP. Sulla scorta di queste sue valutazioni, lo psichiatra ha posto le

diagnosi aventi ripercussioni sulla capacità lavorativa di sindrome ansiosa

generalizzata (ICD-10: F41.1) e di accentuazione di tratti di personalità

anancastica (ICD-10: Z73.1), ribadendole, implicitamente, nel suo complemento

peritale del 10 ottobre 2023 con cui ha preso posizione sul penultimo referto

del curante (24 settembre 2023).

Nella sua prima valutazione, il dr. med. __________ ha osservato

che il ricorrente non ha mai perso il filo del discorso durante le due ore e mezza

del primo colloquio, nemmeno era apparso affaticato, non si è mai commosso, ha

retto bene lo sguardo dell'interlocutore, non è apparso rallentato.

L'assicurato ha affermato che continuava a rimuginare su quanto accaduto nel

2017.

e continuava a lamentare una serie di sintomi fisici, uno stato di ansia

abbastanza costante, con uno stato di allarme che sarebbe aumentato dopo

l'aggressione dell'aprile 2021.

L'esperto ha rilevato che l'interessato "Pare decisamente convinto del fatto che non gli venga

riconosciuta dai medici, che ha frequentemente cambiato, la sua vera capacità

di tenuta, nettamente ridotta rispetto al passato (…) ritiene di avere diritto

al riconoscimento di una riduzione della capacità lavorativa al 50%. Egli

stesso riconosce (…) che la sua sia una situazione ben più lieve, ma ritiene

che questa, associata al rischio di recidiva cardiaca e ai disturbi alla

schiena, esitati dall'aggressione, lo limitino nel sostenere un pensum

superiore al 50%. Investe molto sulla valutazione dell'ufficio AI dalla quale

dipende anche l'andare avanti con l'avvocato per il risarcimento danni

dall'aggressore, ma anche una programmazione del proprio futuro con una minima

tranquillità economica" (doc. 131 pag. 27).

Dal test IOP-29 è risultato che le lamentele erano attendibili.

Nella discussione sulle eventuali incoerenze, l'esperto ha

rilevato che l'assicurato ha cambiato numerosi specialisti per ottenere il

riconoscimento della sua limitazione di tenuta sul lavoro, ma pur lamentando la

sintomatologia, assumeva una terapia psichiatrica a basso dosaggio e/o in modo

discontinuo e non ha dato seguito alle indicazioni del neurochirurgo di

sottoporsi al test sui rami mediali delle faccette articolari, ciò che

contrastava con il malessere soggettivamente riferito derivante dalla

sintomatologia psicofisica. Pure il medico SMR ha fatto questa considerazione.

Il dr. med. __________ ha inoltre ben spiegato le ragioni per non

ammettere la diagnosi di un disturbo post-traumatico da stress che il dottor __________,

che nel luglio 2022 è diventato lo psichiatra curante dell'assicurato, ha

individuato. Anche nel complemento peritale del 10 ottobre 2023 l'esperto

nominato dall'Ufficio AI ha preso ulteriormente posizione su questa tematica,

precisandone i tratti distintivi, i criteri per ammetterla e spiegando quali

sintomi necessari per diagnosticare la PTSD non erano dati. Egli ha così

nuovamente contraddetto, in modo convincente, la diagnosi ribadita dal dr. __________

nel suo referto del 24 settembre 2023, in cui ha sottolineato che l'evento

dell'aprile 2021 era certamente traumatogeno.

L'esperto non ha inoltre riscontrato particolari gradi di

disabilità nell'assicurato nel dar fondo alle sue risorse, anzi, su 13 item

in ben 10 non v'era nessuna disabilità, ciò che si è riflettuto nella vita

quotidiana, visto che il ricorrente aveva ripreso a lavorare almeno a metà

tempo sia come cameriere (nell'aprile 2022 il dr. med. __________ ha attestato

che in quel periodo l'interessato lavorava con turni di 4 ore al giorno o anche

più a lungo, ma poi ne risentiva fisicamente) sia come magazziniere con lavori

di carico e scarico merci, montaggio e smontaggio (per certo nel periodo in cui

è stato valutato dal dr. med. __________). Queste attività dimostrano che

l'assicurato, contrariamente a quanto affermato dal dottor __________, non

aveva alcun problema a relazionarsi con terzi. La stessa perizia del 2023 lo

indica: "non riporta problemi nei rapporti

con i colleghi" (doc. 131 pag. 27), come pure i certificati di

lavoro del 2020 allegati alla valutazione peritale: "Sul piano professionale ha dimostrato collaborazione e

voglia di fare. Buoni livelli di tatto e pazienza hanno anche permesso di

instaurare relazioni funzionali con gli utenti (non scontato e semplice)"

e ancora "Anche sul piano personale è stato

un piacere per la squadra collaborare con il Sig. RI 1 che ha sempre dimostrato

grande interesse, dinamismo, flessibilità e rispetto.".

L'esperto ha pure ben evidenziato che dall'esame clinico era

emerso che dopo l'aggressione del 2021 le limitazioni funzionali

dell'assicurato dovute alla sindrome ansiosa generalizzata, insorta dopo

l'infarto, non erano peggiorate. Pertanto, a causa della flessibilità, del

giudizio e della persistenza che erano parzialmente limitati, egli ha ritenuto

che la capacità lavorativa del ricorrente fosse ridotta del 25% già dopo

l'evento del marzo 2017.

A questa conclusione, ben motivata e priva di contraddizioni, ci

si può attenere.

Per quanto concerne il periodo antecedente l'evento del 2021, il

TCA evidenzia che la valutazione peritale è più favorevole all'assicurato

rispetto a quanto ha rilevato la dr.ssa __________ in passato - unica

certificazione agli atti in ambito psichico relativa al periodo successivo

all'infarto del miocardio e precedente l'aggressione. Quest'ultima ha infatti

ricordato l'8 maggio 2020 (doc. 35) di avere visitato l'assicurato un paio di

volte nel 2019 e che a quel tempo non aveva rilevato alcuna inabilità

lavorativa dovuta alla sindrome ansiosa generalizzata, patologia che aveva

ritenuto non essergli di impedimento per lavorare. Questa diagnosi è stata

confermata il 12 febbraio 2021 (doc. 63) dalla psicologa e psicoterapeuta che

l'ha seguito con cinque colloqui tra agosto e metà settembre 2019.

Riguardo al periodo posteriore all'aprile 2021, il certificato

medico del 16 febbraio 2021 (doc. 63) del dr. __________ traccia un quadro

dell'interessato basandosi sulla visita che ha effettuato quel giorno e sui

referti dei curanti, aggiungendo alla sindrome ansiosa parossistica dei fattori

psicologici o comportamentali associati a sindromi o malattie classificati

altrove, ma seppure abbia indicato che questa malattia psichica riduceva in

maniera consistente le sue performance e resistenze, e comportava una

limitazione della sua attuale capacità lavorativa, non l'ha stimata.

La sua prima valutazione in qualità di medico curante risale al 3

novembre 2022, ovvero dopo tre mesi e mezzo di presa a carico, e in

quell'occasione ha confermato le due precedenti diagnosi (ICD-10: F41.0 e F54),

aggiungendovi la presenza di una sintomatologia legata a una sindrome

post-traumatica da stress (ICD-10: F43.1). Complessivamente, tutto ciò gli

comportava un impedimento del 50% da luglio 2022 in poi nell'esercizio di

un'attività lucrativa. Come visto, però, il perito ha ben spiegato le ragioni

per cui non era invece ammissibile quest'ultima diagnosi e ha quindi valutato

nel 25% l'inabilità lavorativa del ricorrente, facendola risalire sin

dall'evento infartuale del marzo 2017.

Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale,

per l'assicurazione invalidità non è importante la diagnosi, ma le sue

conseguenze sulla capacità lavorativa (sull'argomento: STF 9C_49/2012 del 12

luglio 2012, consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione

delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma

unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo

le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20

gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3). Non è dunque

possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base

delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid.

2.

).

Dal profilo psichico, quindi, non vi sono sufficienti elementi per

scostarsi dalla chiara e dettagliata analisi effettuata dal dr. med. __________

nel luglio 2023 e ulteriormente confermata, ma anche approfondita, nell'ottobre

2023.

nel suo complemento peritale.

Si deve di conseguenza ritenere che dall'evento infartuale del

marzo 2017 l'assicurato ha sviluppato una sindrome ansiosa generalizzata e

un'accentuazione di tratti di personalità anancastica, che non sono peggiorate

significativamente dopo l'aggressione dell'aprile 2021. In presenza di queste

patologie psichiatriche, e vista la valutazione delle capacità risorse e

problemi secondo lo schema Mini ICF-APP, da cui è emerso che i gradi di

disabilità erano sostanzialmente assenti e quindi dimostrando il ricorrente di

avere ancora delle grandi risorse, la capacità lavorativa deve essere valutata

come ridotta del 25% in qualsiasi attività lucrativa, da intendere come

riduzione del tempo di lavoro.

Nel rapporto finale SMR dell'8 agosto 2023 la dr.ssa __________ ne

ha tenuto conto a partire dal 1° marzo 2018 - riconoscendo un'inabilità

lavorativa del 25% -, mentre prima di allora questo grado di incapacità era

maggiore (del 100% o del 50%) a causa non di problemi psichici, ma somatici.

2.9.2

A quest'ultimo proposito, va

rilevato che il dr. med. __________, che ha seguito il ricorrente per la

problematica cardiaca, non ha mai attestato un'inabilità lavorativa derivante

dall'infarto del miocardio. La funzionalità ventricolare sinistra era infatti

conservata, perciò le sudorazioni, le palpitazioni e la mancanza di fiato sotto

sforzo, unitamente agli attacchi di panico che l'interessato ha manifestato

fino al 2019-2020, erano riconducibili verosimilmente alla sindrome

ansioso-depressiva sottogiacente, ma non a problemi cardiaci.

Anche il reumatologo dr. med. __________, che ha visitato

l'assicurato il 26 febbraio e il 31 marzo 2021, non ha oggettivato delle

patologie né ritenuto esservi un'inabilità lavorativa.

Nemmeno il dr. __________ ha rilevato nel 2019 degli elementi tali

da impedire all'interessato di lavorare. L'astenia, la facile faticabilità allo

sforzo lieve, la paura, gli attacchi di panico in caso di piccoli dolori

toracici, l'hanno portato a diagnosticare, oltre alla cardiopatia ischemica con

infarto transmurale, dei disturbi ansiosi-fobici (ICD-10: F40), dei fattori

psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati

altrove (ICD-10: F54) e un disturbo depressivo ricorrente (ICD-10: F33).

Egli ha avuto in cura l'interessato da maggio a luglio 2019 e in

quel periodo non ha redatto un certificato di inabilità lavorativa.

Pure il precedente medico curante, dr. med. __________, FMH

medicina interna generale, non si è pronunciato il 13 giugno 2019 (doc. 39)

sull'abilità lavorativa dell'assicurato, limitandosi a ritenere che fosse

improbabile un rendimento oltre il 50% in una professione adeguata alle sue

condizioni psichiche.

Per il periodo successivo all'aggressione, che ha causato al

ricorrente la frattura di tipo A1 di L5, il neurochirurgo dr. __________ non ha

rilevato particolari impedimenti. Alla risonanza magnetica del 24 agosto 2021

era presente ancora un certo grado di edema del soma che dava luogo a dolori

nella regione lombo-sacrale, ma non era particolarmente dolorante la rotazione

inclinazione, flesso-estensione del tronco. Lo specialista ha perciò

certificato un'incapacità lavorativa del 50% dall'11 ottobre 2021, lasciando al

medico curante di decidere in merito al passaggio a un'abilità lavorativa

completa.

Il 1° maggio 2023 il neurochirurgo dr. __________, che all'esame

clinico non ha rilevato particolari deficit, ha riferito che dalla RM colonna

lombare nativa del 25 marzo 2023 l'esito fratturativo di L5 era stabile e c'era

un possibile contatto disco-radicolare L2 sinistra in L2-L3 invariato. Aveva

suggerito un test sui rami mediali delle faccette articolari ed eventuale

denervazione, che però non risulta essere mai avvenuto. Lo specialista ha

comunque ritenuto l'interessato non in grado di eseguire un'attività lavorativa

con sollevamento e mobilizzazione di carichi pesanti e di lavorare più di

quattro ore in piedi in maniera continuativa con sovraccarico e movimenti

bruschi di torsione e flesso-estensione del tronco.

A questa medesima conclusione si è allineato l'ultimo medico

curante del ricorrente, la dr.ssa med. __________ che, riconoscendo di averlo

in cura da poco tempo, si è limitata a riferire, il 19 giugno 2023, quanto

attestato poco prima dal neurochirurgo.

Perfino il dr. __________, anch'egli neurochirurgo, il 7 febbraio

2024, senza eseguire un esame clinico sul paziente, ha utilizzato nel referto

le stesse parole del collega: "sulla base

di quanto constatato da parte del mio collega Dr. med. __________, raccomando

al Signor RI 1 di evitare di eseguire un'attività lavorativa con sollevamento e

mobilizzazione di carichi pesanti, nonché di evitare un tempo lavorativo

maggiore alle 4 ore in posizione gravitaria continuativa con sovraccarico e

movimenti bruschi e flesso-estensione del tronco".

Infine, i più recenti certificati medici relativi ad inizio anno

2024, prodotti pendente causa, sono stati analizzati dalla dr.ssa __________

nelle sue annotazioni del 2 maggio 2024, la quale ha correttamente osservato

che tutti hanno fornito una generica certificazione di inabilità lavorativa,

senza diagnosi, un esame obiettivo, un'indicazione di un trattamento

terapeutico e attestano alternativamente tra il 50% e il 100% di inabilità

lavorativa dal 1° dicembre 2023 all'8 aprile 2024.

Il Servizio Medico Regionale ha inoltre osservato che il dolore

retrosternale tipico lamentato dal ricorrente in quel periodo non ha dato luogo

a un'immediata consultazione cardiologica, visto che la cardioTAC è stata

eseguita oltre un mese e mezzo dopo l'insorgenza di questo dolore, a riprova

che i disturbi accusati dall'assicurato non erano di particolare importanza,

come d'altronde si sono rivelati dopo la cardioTAC effettuata il 24 aprile

2024.

Questo esame ha in effetti confermato una stenosi del 50-70%, rimasta

quindi invariata dall'evento del 2017 e, soprattutto, come evidenziato dall'SMR

nelle annotazioni del 27 maggio 2024, non meritevole di trattamenti invasivi,

ma solo di terapia medica.

Per i disturbi al cuore, quindi, non era giustificata alcuna

inabilità lavorativa, come d'altronde già più volte sottolineato dal dr. med. __________,

ma soltanto era richiesto al ricorrente di esercitare un'attività lucrativa in

cui non doveva alzare carichi pesanti.

Queste sono le medesime raccomandazioni del neurochirurgo dr. __________,

anche se quest'ultimo ha certificato, per tale aspetto, un'inabilità lavorativa

del 50% che, a giusta ragione, il Servizio Medico Regionale ha considerato

valida soltanto per l'attività abituale, più pesante, e non anche per delle

attività adeguate, leggere, per le quali la capacità lavorativa era del 100%

per motivi somatici, ma era poi ridotta al 75% per disturbi psichici.

Il TCA fa dunque proprie le osservazioni della dr.ssa __________

del 2 e del 27 maggio 2024, in cui nelle sue annotazioni essa ha ben elencato i

motivi (sette e poi otto) per cui anche i referti prodotti dal ricorrente

pendente causa non sono atti a mettere in dubbio e a invalidare le chiare

conclusioni peritali in ambito somatico rispettivamente le sue valutazioni

espresse nel rapporto finale dell'8 agosto 2023 dopo avere analizzato l'intera

documentazione medica prodotta dall'assicurato nella procedura amministrativa.

2.10

Sulla scorta delle considerazioni

esposte, i referti medici agli atti sono pertanto sufficientemente dettagliati

per l'evasione della causa e quindi per definire lo stato di salute del

ricorrente e la sua capacità residua nell'espletamento di un'attività

lucrativa, ai quali ci si deve pertanto attenere, senza che sia necessario

procedere a degli approfondimenti e fare erigere una perizia, neppure a livello

giudiziario, così come da esso richiesto in ambito cardiologico, ortopedico e

psichiatrico (doc. VIII), ritenendo la situazione già chiarita da specialisti

in materia.

In tale contesto, va qui ricordato che, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove,

cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223

consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c).

Occorre ancora rilevare che nella STF 9C_532/2020 del 13 ottobre

2021, al considerando 4.1 l'Alta Corte ha ribadito che:

" Di

principio, l'avviso dei medici curanti deve essere trattato con la necessaria

prudenza a causa dei particolari legami che esse hanno con il paziente, per

cui, secondo, esperienza comune, il medio curante propende generalmente, in

caso di dubbio, a favore del paziente (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa e 3b/cc)."

Visto quanto precede, nessuna delle certificazioni prodotte dal

ricorrente in questa sede è suscettibile di mettere in dubbio le convincenti conclusioni

del medico psichiatra consulente nominato dall'Ufficio AI, che ha reso un

chiaro rapporto peritale dettagliato e completo, come pure un complemento

peritale, tutti avallati dal Servizio Medico Regionale per mano di un medico

anch'esso specialista in psichiatria e psicoterapia SMR (dr. __________), a cui

va dunque senza alcun dubbio prestata integrale adesione.

Anche i rapporti dei curanti in ambito somatico sono stati ben

analizzati dall'SMR (dr.ssa med. __________), la quale li ha puntualmente

valutati e li ha (in parte) posti alla base della definizione dei gradi di

inabilità lavorativa dell'insorgente.

Prova ne è che delle limitazioni funzionali stabilite dal

cardiologo (di carico) e dal neurochirurgo (di carico e di postura il dr. __________

nel 2023, mentre il collega dr. __________ nel 2021 non aveva ritenuto

particolarmente algica la rotazione, l'inclinazione e la flesso-estensione del

tronco) ne ha tenuto conto il medico SMR che, nel rapporto finale dell'8 agosto

2023, ha giudicato il ricorrente dall'11 ottobre 2021 in poi inabile al lavoro

al 50% come titolare di un negozio di piadineria, mentre in attività adeguate,

in cui il carico massimo era di 10 kg e la posizione era alternata al bisogno,

abile al 100% (la limitazione del 25% era solo dal profilo psichico).

Per il periodo precedente, basandosi sui vari referti dei medici

curanti (dr. __________, dr. __________, dr. __________), in forza dei quali

nel maggio 2019 l'assicurato ha indicato i suoi gradi di inabilità lavorativa

nella domanda di prestazioni, il Servizio Medico Regionale l'ha ritenuto

totalmente inabile dal 5 marzo al 5 luglio 2017, al 50% dal 6 luglio al 9

settembre 2017, al 100% dal 10 settembre al 31 dicembre 2017, dal 1° gennaio

2018.

al 31 marzo 2021 al 50% e dal 1° aprile al 10 ottobre 2021 al 100%.

Riconosciuto quindi il valore invalidante dei disturbi psichici

sulla capacità lavorativa, occorre ora verificare, dal profilo economico, le

conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente.

2.11

Per quanto riguarda le conseguenze economiche del danno alla salute, e quindi la determinazione del

grado di invalidità, l'Ufficio AI ha incaricato il Servizio d'inchiesta di

effettuare un'indagine e fornire una valutazione dell’attività professionale

indipendente svolta dal ricorrente (doc. 49). L’accertamento è stato svolto il

20.

ottobre 2020 (doc. 50) sulla base dei documenti a disposizione in quel

momento. L’incaricato ha allestito un rapporto in cui ha illustrato la

situazione economica dell'assicurato quale titolare di una società individuale

attiva nell’ambito della ristorazione [piadineria]), rifacendosi in

particolare a quanto esposto nello scritto 26 agosto 2019 dell'assicurato in

cui questi riassume la sua situazione lavorativa. L’ispettore ha poi analizzato

la situazione aziendale esponendo l'evoluzione dei redditi dell'impresa dal

2014.

al 2018, anni in cui la piadineria è rimasta aperta. In sostanza l’avvio

dell’attività risale all’aprile 2014 (qui durante l’anno), la cessione è

successiva al danno alla salute e risale al 2018 (la cessione fa seguito a un

periodo di lavoro dell’assicurato come dipendente nel corso del 2018 ed è

avvenuta per un importo di Fr. 35'000).

Per definire il reddito senza invalidità, l’ispettore

ritiene, nel suo rapporto, il dato del reddito conseguito nel 2016, ossia

l'anno precedente quello in cui si è avverato il danno alla salute, e dunque

l'importo di Fr. 13'700 desunto dal conto individuale del ricorrente, dato da

attualizzare. L’amministrazione ha quindi eseguito il calcolo della perdita di

guadagno (doc. 51 del 21 ottobre 2020) applicando il metodo ordinario, mettendo

cioè a confronto il reddito conseguito dall'assicurato prima e dopo l'insorgere

del danno alla salute. Quale reddito da valido l’UAI ha quindi fissato

l’importo di Fr. 13'700 sulla scorta del rapporto dell’ispettore incaricato. Lo

ha aggiornato al 2019 fissandolo in Fr. 13'947,09 e l'ha raffrontato al reddito

statistico conseguibile in attività semplici di tipo fisico e manuale

aggiornato al 2019, che ha cifrato in Fr. 68'361,39, stante una piena capacità

lavorativa ritenuta in capo all’assicurato in attività adeguate, valore poi

ridotto del 10% (1% per attività leggere e 9% per svantaggi salariali derivanti

da contingenze particolari) e definitivamente stabilito in Fr. 61'525,25. Dal

confronto fra il reddito da valido e da invalido è risultato un grado di

invalidità dello 0%.

Dopo lo svolgimento della perizia psichiatrica ed alla luce del

suo esito, il Servizio Medico Regionale ha, come indicato in precedenza,

modificato il suo rapporto finale, considerando, l'8 agosto 2023, che la

capacità lavorativa in attività adeguate era ridotta del 25% a contare dal 1°

marzo 2017.

Sulla scorta di tale nuova valutazione, il 7 dicembre 2023 (doc.

144.

e 145) l’UAI ha ricalcolato la perdita di guadagno dell'interessato

(applicando una deduzione del 25% al reddito statistico da invalido) e

considerando, come prima, una riduzione del medesimo valore (del 10%) per

motivi personali. In base al nuovo calcolo è scaturito nuovamente un grado di

invalidità nullo. Il nuovo calcolo è stato posto alla base della decisione del

23.

gennaio 2024, qui impugnata, con cui sono state rifiutate prestazioni in

favore del ricorrente.

L'insorgente ha criticato la motivazione data dall'ispettore per

giustificare gli importi di Fr. 13'947 e di Fr. 14'064,35 ritenuti quale

reddito da valido nel 2019 e nel 2020, chiedendo invece che si tenesse conto

degli importi che egli ha conseguito nel corso degli anni in cui ha svolto

attività dipendente, con il necessario aggiornamento al 2020. In base al

calcolo eseguito dal ricorrente si giungerebbe così ad un reddito da valido di

Fr. 61'200 che, rapportato al reddito da invalido di Fr. 68'953,09 per attività

semplici e ripetitive, considerata una incapacità lavorativa al 50% (secondo il

ricorrente), e dedotto il 20% per svantaggi salariali (sempre secondo le

valutazioni dell’assicurato), causerebbe una perdita di guadagno di Fr.

41'371,85, per un diritto a una rendita di tre quarti (grado AI del 60%).

2.12

In sede amministrativa __________,

che ha inizialmente rappresentato l’assicurato, ha contestato il valore del

reddito senza invalidità così come definito in sede d'inchiesta (doc. 63 del 25

settembre 2021) rilevando come l'assicurato abbia "avviato l'attività

indipendente nel 2014 e quindi solo poco tempo prima del subentrare del danno

alla salute. È noto che una nuova attività richiede circa 3-5 anni prima che

possa considerarsi avviata e generare guadagni sufficienti. È quindi evidente

che, se l'attività dell'assicurato non avesse iniziato a fruttare nel breve

periodo in modo sufficiente, permettendogli il suo sostentamento, lo stesso

avrebbe dovuto abbandonarla e cercare una collocazione in qualità di dipendente

in qualsivoglia campo lavorativo (in passato aveva lavorato infatti sia in

acciaieria sia nella ristorazione), dove avrebbe potuto percepire un reddito

medio statistico. Il confronto dei redditi va pertanto allestito (per quanto

attiene il reddito da valido) sul reddito statistico generale".

In merito, il 12 settembre 2022 (doc. 106), l'ispettore ha preso

posizione come segue:

"

(…) Nel caso specifico viene

contestato il reddito senza invalidità definito in sede d'inchiesta.

Facciamo presente che una

persona che intraprende un'attività indipendente ha deciso di assumersi anche

un rischio imprenditoriale che presuppone anche un andamento non del tutto

positivo dell'attività, cosa che esula dal danno alla salute dell'assicurato.

Il sig. RI 1 ha intrapreso tale attività nel 2014, e tale attività era situata

in una zona di grande traffico e di grande passaggio su una delle arterie

principali della città di __________. Il danno alla salute è subentrato nel

corso del 2017 quindi abbiamo a disposizione più di due anni dopo l'apertura

del negozio. In un lasso di tempo così ampio riteniamo corretto aver

considerato il reddito effettivo conseguito dall'assicurato nell'ultimo anno

precedente il subentrare del danno alla salute.

Riteniamo che il tempo trascorso

dall'apertura sia sufficiente per ritenere l'attività ben avviata. Non possiamo

ritenere corretto quanto asserito dal rappresentante legale che considera un

lasso di tempo tra i 3 e i 5 anni per definire avviata un'attività in quanto

non supportato da alcun dato oggettivo.

Inoltre nella valutazione è

stato considerato appunto l'ultimo anno disponibile prima del subentrare del

danno alla salute e aggiornato secondo le tabelle UFAS.

Confermiamo quindi il reddito

rappresentativo dell'attività svolta dall'assicurato prima del subentrare del

danno alla salute, quanto definito in sede di rapporto d'inchiesta.".

La contestazione di __________ è stata, nella sostanza, ribadita

con il ricorso siccome l’avv. RA 1 ha contestato il valore del reddito da

valido ritenuto dall’amministrazione nel suo calcolo. Occorre allora verificare

la correttezza del parametro ritenuto, ossia se l’UAI, sulla scorta delle

indicazioni dell’ispettore incaricato, doveva effettivamente ritenere il

reddito da attività indipendente conseguito dal ricorrente (secondo il conto

individuale) nel breve lasso temporale in cui ha gestito la sua piadineria.

2.13

Come emerge dalla recente STF del 27 settembre 2023 (9C_445/2022 consid. 4.2.1), il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute

(reddito da valido) non è il guadagno nell'ultima attività esercitata, ma il

reddito che otterrebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

se non fosse divenuta invalida. Di regola, ci si fonderà sull'ultimo reddito

conseguito prima del danno alla salute, adeguandolo all'evoluzione dei salari,

in quanto esso è in linea di principio il punto di riferimento, in base

all'esperienza comune, per cui l'attività svolta fino a quel momento sarebbe

proseguita. Eccezioni a questo principio devono essere previste secondo la

verosimiglianza preponderante (DTF 144 I 103 consid. 5.3). Se la perdita del

lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità il valore del salario da

valido va determinato sulla base dei valori statistici (sentenza 8C_561/2022

del 4 agosto 2023 consid. 5.3.1 con riferimenti).

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute dunque, occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza

preponderante come persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali

e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato nel modo più

concreto possibile (STF 8C_234/2022 del 27 gennaio 2023, consid.

6.

). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia, gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere reali

(DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera

dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che

tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I

357/01]). Se la perdita del lavoro è dovuta a motivi non legati all'invalidità,

il valore del salario da valido va determinato sulla base dei valori statistici

(STF 8C_561/2022 del 4 agosto 2023, consid. 5.3.1).

Come ricordato nella STF 9C_104/2022 del 7 settembre

2022, al consid. 4, nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera

attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo

valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera

della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica.

Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni

riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario

da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato

in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida;

per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente

incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_151/2020 del

5.

maggio 2020, consid. 6.1), come nel recente caso ticinese giudicato dall'Alta

Corte (STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023).

Per quel che concerne la determinazione del reddito di un

indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini

professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata,

come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC

1961.

pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati

affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili

possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125).

Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al

reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40; N. 3030 CIGI [Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI)], valida dal 1° gennaio 2015, stato al 1° gennaio 2021 e N. 3321 CIRAI

[Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione per

l'invalidità], valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il goodwill, l'interesse derivante dal capitale

investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di familiari

(RCC 1971 pag. 432; Valterio,

Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les préstations, 1985, pag. 206; Peter, Die Koordination von

Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65; N. 3031 CIGI e N. 3322 CIRAI; cfr. al

riguardo anche STCA 32.2022.70 del 6 marzo 2023, consid. 2.7.3; STCA

32.2002.154

del 29 ottobre 2003 e STCA 32.2003.15 del 27 ottobre 2003).

L'Ufficio AI deve richiedere i risultati contabili di diversi

anni, considerando in particolare tutti i conti che presentano differenze dopo

l'insorgere del danno alla salute (spese per il personale, ammortamenti, utile

netto e lordo e il rapporto con la cifra d'affari) e deve determinare la

situazione reddituale sulla base di documenti relativi ai contributi (in

particolare le comunicazioni fiscali alla cassa di compensazione) e, se

necessario, procedendo a un accertamento sul posto. Un eventuale rapporto di

accertamento deve fornire indicazioni sufficientemente precise sull'andamento

dell'azienda. I dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali non sono, di per sé,

idonei a determinare il guadagno reale (STF 8C_9/2009 del 10 novembre 2009,

consid. 3.4 e seg.; N. 3032 CIGI e N. 3323 CIRAI).

Per il calcolo del reddito dei lavoratori indipendenti è di

regola determinante l'estratto del Conto Individuale, unitamente alla

contabilità dell'azienda. In caso di variazioni molto forti del reddito occorre

prendere in considerazione il guadagno medio di un periodo sufficientemente

lungo (STF 9C_771/2017 del 29 maggio 2018, consid. 3.6.1 e seg. con rinvii

giurisprudenziali). Tuttavia, i primi anni dall'avvio di un'attività lucrativa

indipendente non sono di regola rappresentativi per l'ammontare dei redditi

conseguibili, a causa, ad esempio, delle elevate quote di ammortamento sui

nuovi investimenti (STF 9C_148/2016 del 2 novembre 2016, consid. 1.1; DTF 135 V

58). In assenza di dati affidabili ed in queste costellazioni è giustificata la

necessità di determinare il reddito senza invalidità in base a dati statistici

(N. 3324 CIRAI).

Questi principi relativi alla determinazione del reddito di un

lavoratore indipendente sono stati ricordati ancora nella STF 8C_98/2023 del 10

agosto 2023 in ambito di assicurazione contro gli infortuni, in cui il

ricorrente sosteneva di essere considerato un lavoratore indipendente secondo

la LAINF, motivo per cui il reddito registrato nel conto individuale era il

criterio principale, perciò a causa delle fluttuazioni del reddito era

determinante il guadagno medio su un periodo di tempo più lungo. Dal 2000 egli

ha percepito un reddito medio di 143'328,55 franchi all'anno e questo dato

doveva, a suo dire, essere considerato per la determinazione del reddito da

valido (cfr. consid. 5.2.1). Al considerando 5.2.3 il TF ha ritenuto:

" 5.2.3. Für die Ermittlung des

Valideneinkommens ist entscheidend, was die versicherte Person im massgebenden

Zeitpunkt auf Grund ihrer beruflichen Fähigkeiten und persönlichen Umstände

nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit als Gesunde

tatsächlich verdienen würde. Die Einkommensermittlung hat so konkret wie

möglich zu erfolgen. Da nach empirischer Feststellung in der Regel die

bisherige Tätigkeit im Gesundheitsfall weitergeführt worden wäre, ist

Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des Valideneinkommens grundsätzlich der

letzte vor Eintritt der Gesundheitsschädigung erzielte, nötigenfalls der

Teuerung und der realen Einkommensentwicklung angepasste Verdienst (BGE 134 V 322 E. 4.1; 129 V 222 E. 4.3.1 mit Hinweisen; Urteil 9C_413/2017 vom 19. September

2017.

E. 3.2.1 mit Hinweisen).

Das Valideneinkommen von Selbstständigerwerbenden

kann grundsätzlich auf der Basis der Einträge im IK bestimmt werden. Weist das

bis Eintritt der Invalidität erzielte Einkommen starke und verhältnismässig

kurzfristig in Erscheinung getretene Schwankungen auf, ist dabei auf den

während einer längeren Zeitspanne erzielten Durchschnittsverdienst abzustellen

(SVR 2021 UV Nr. 26 S. 123,8C_581/2020 E. 6.1; Urteile 9C_311/2022 vom 18.

April 2023 E. 3.2;9C_341/2022 vom 8. November 2022 E. 4.3;8C_329/2021 vom 27.

Oktober 2021 E. 4.3.3). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung schliesst jedoch

nicht aus, dass auch bei Erwerbstätigen unter Umständen nicht auf das zuletzt

erzielte Einkommen abgestellt wird. Das trifft namentlich bei

Selbstständigerwerbenden zu, wenn auf Grund der Umstände mit überwiegender

Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass die versicherte Person im

Gesundheitsfall ihre nicht einträgliche selbstständige Tätigkeit aufgegeben und

eine besser entlöhnte andere Tätigkeit angenommen hätte. Gleiches ist

anzunehmen für den Fall, dass die vor der Gesundheits-beeinträchtigung

ausgeübte selbstständige Tätigkeit wegen ihrer kurzen Dauer keine genügende

Grundlage für die Bestimmung des Valideneinkommens darstellt, zumal in den

ersten Jahren nach Aufnahme der selbstständigen Erwerbstätigkeit üblicherweise

aus verschiedenen Gründen (hohe Abschreibungsquote auf Neuinvestitionen etc.)

die Betriebsgewinne gering sind (BGE 135 V 58 E. 3.4.6; Urteile 9C_651/2019 vom 18. Februar 2020 E. 6.2;

9C_771/2017 vom 29. Mai 2018 E. 3.6.1;9C_413/2017 vom 19. September 2017 E.

3.2

; je mit Hinweisen; ferner CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler

Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, N. 44 f.

zu Art. 16 ATSG).".

Questa giurisprudenza è stata confermata nella recente STF

8C_284/2023 del 28 febbraio 2024 - oltre che nella STF 8C_369/2023 del 20

ottobre 2023, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 52:

" 3.3.1. Das Valideneinkommen von Selbstständigerwerbenden

kann grundsätzlich auf der Basis der Einträge im Individuellen Konto (IK) bestimmt werden (SVR 2017 IV Nr. 6 S. 15,9C_644/2015 E. 4.6.2;

Urteil 8C_738/2021 vom 8. Februar 2023 E. 3.4.2.2 mit Hinweisen). Weist das

zuletzt erzielte Einkommen starke und verhältnismässig kurzfristig in

Erscheinung getretene Schwankungen auf, ist auf den während einer längeren

Zeitspanne erzielten Durchschnittsverdienst abzustellen (SVR 2021 UV Nr. 26 S.

123,8C_581/2020 E. 6.1; Urteil 8C_396/2022 vom 21. April 2023 E. 3.2.2 mit

Hinweis). Die bundesgerichtliche Rechtsprechung schliesst jedoch nicht aus,

dass auch bei Erwerbstätigen unter Umständen nicht auf das zuletzt erzielte

Einkommen abgestellt wird. Dies ist etwa anzunehmen für den Fall, dass die vor

der Gesundheitsbeeinträchtigung ausgeübte selbstständige Tätigkeit wegen ihrer

kurzen Dauer keine genügende Grundlage für die Bestimmung des Valideneinkommens

darstellt, zumal in den ersten Jahren nach Aufnahme der selbstständigen

Erwerbstätigkeit üblicherweise aus verschiedenen Gründen (hohe

Abschreibungsquote auf Neuinvestitionen etc.) die Betriebsgewinne gering sind (BGE 135 V 58 E. 3.4.6; Urteile 8C_98/2023 vom 10. August 2023 E. 5.2.3;

9C_651/2019 vom 18. Februar 2020 E. 6.2;9C_771/2017 vom 29. Mai 2018 E. 3.6.1;

9C_413/2017 vom 19. September 2017 E. 3.2.2; je mit

Hinweisen).".

In quel caso, a un medico dentista indipendente, che aveva

contestato il reddito da valido ritenuto dal Tribunale cantonale sulla base

della media degli ultimi cinque anni prima dell'insorgere del danno alla salute

ricavati dal suo conto individuale, a motivo che nel 2011 egli non aveva

lavorato durante quattro mesi e mezzo per il cambiamento di ubicazione del suo

studio e quindi i redditi di quell'anno sfalsavano il suo fatturato, l'Alta

Corte ha risposto al considerando 6.3 che:

" Das Vorbringen des Beschwerdeführers kann

nicht gefolgt werden. Wie er geltend macht, ist nach der Rechtsprechung zu

berücksichtigen, dass eine vor der gesundheitlichen Beeinträchtigung nur kurz

ausgeübte selbstständige Erwerbstätigkeit allenfalls keine genügende Grundlage

für die Bestimmung des Validen Einkommens bildet (vgl. vorne E. 3.3.1).

Hingegen legte bereits die Vorinstanz überzeugend dar, dass im Zusammenhang mit

der Übernahme der langjährig bestehenden Praxis in U. nicht vom Aufbau einer

selbstständigen Erwerbstätigkeit in diesem Sinne gesprochen werden kann.

Weshalb dieser Umzug bei der Bemessung des Validen Einkommens ausgeklammert

werden soll, ist nicht ersichtlich, zumal er mit Blick auf seine regelmässigen

Ortswechsel im Rahmen der selbstständigen zahnärztlichen Tätigkeit (1998 bis

2006.

in W.; 2006 bis 2008 auf X.; 2008 bis Ende März 2011 in V.) auch kein

singuläres Ereignis darstellt.".

Il Tribunale federale ha quindi ritenuto conforme al diritto

federale, il fatto che il Tribunale di primo grado abbia utilizzato la media

dei guadagni per gli anni dal 2011 al 2015 come base per il calcolo del reddito

da valido. L’Alta Corte ha dunque, implicitamente, ritenuto un lasso temporale

di 5 anni affidabile per la determinazione del reddito da valido (media), anche

a fronte di un periodo di sospensione dell’attività lavorativa.

2.14

In concreto

l’assicurato ha avviato nell’aprile 2014 un’attività indipendente aprendo una

piadineria, lungo una via di __________ frequentata. L’infarto che lo ha

colpito a marzo 2017 ha compromesso la prosecuzione di tale attività che, nel

primo anno, non ha dato reddito (nessuna iscrizione nel conto individuale),

mentre nei due anni successivi ha dato redditi di poco superiori a CHF 1'000

mensili di media.

Come

indicato l'assicurato ha dovuto chiudere la sua attività visto come i problemi

di salute che ne sono derivati gli hanno impedito di dedicarsi nuovamente al

100% al suo lavoro in proprio. Se non si fosse ammalato, secondo il suo dire,

egli avrebbe probabilmente continuato la sua attività, in cui ha investito

molto tempo, denaro e passione:

" (…) ha

avviato nel 2014 una ditta individuale a __________, attraverso con un

contributo economico di un amico. Preparava e vendeva prodotti, quali pasta

fresca e piadine. Afferma che il primo anno e mezzo è stato sostanzialmente in

pareggio. Cominciava ad avviarsi per cui anche la compagna, che nel frattempo

lavorava al 50% nella ristorazione, si era licenziata per dargli una mano. Dopo

l'infarto del miocardio e la lunga assenza, l'assicurato ha dovuto svendere

questa attività (…)" (doc. 131 pag. 21).

Indubbiamente l’esercizio della piadineria era ai suoi inizi

quando il danno alla salute è subentrato. Come emerge dagli atti (doc. 106),

nel periodo di gestione d’interesse - dall'aprile 2014 al marzo 2017 (neppure

di tre anni) - il ricorrente ha conseguito un reddito assai ridotto che, per

sua stessa affermazione, non gli permetteva di vivere in modo indipendente. Il

ricorrente ha contestato, come detto, il fatto che l’UAI abbia ritenuto quei

redditi per determinare il suo reddito da valido indicando come tale attività,

in quelle condizioni, avrebbe dovuto essere chiusa siccome non redditizia (doc.

I punto 28 pag. 16).

L’ispettore incaricato del caso ha ritenuto che il reddito da

indipendente rilevato nel periodo d’interesse (ossia Fr. 13'477, Fr. 12'600 e

Fr. 13'700) fosse il riflesso del rischio imprenditoriale che l'assicurato si

era assunto aprendo la sua attività, ovvero del rischio che gli affari

potessero non andare bene (doc. 106).

Per tornare alla determinazione del reddito da valido, va

ricordato che la giurisprudenza federale consente, anche nel caso di persone

che hanno esercitato attività lucrativa prima del danno alla salute, di non

ritenere l'ultimo reddito percepito prima dell’incapacità lavorativa. Ciò, in

particolare, nel caso di indipendenti, se si può presumere, con verosimiglianza

preponderante, sulla base delle circostanze, che la persona assicurata avrebbe

abbandonato l'attività indipendente non redditizia per intraprendere un'altra

attività meglio retribuita. Lo stesso si può ritenere nel caso in cui

l'attività indipendente esercitata prima del danno alla salute non costituisca

una base sufficiente per determinare il reddito da valido a causa della sua

breve durata, soprattutto perché nei primi anni dopo l'avvio dell'attività

indipendente, per vari motivi, gli utili di esercizio sono solitamente bassi

(STF 8C_284/2023 del 2 febbraio 2024, consid. 3.3.1; STF 8C_98/2023 del 10

agosto 2023, consid. 5.2.3; DTF 135 V 58 consid. 3.4.6; STF 9C_651/2019 del 18

febbraio 2020 consid. 6.2;9C_771/2017 del 29 maggio 2018 consid. 3.6.1;

9C_413/2017 del 19 settembre 2017 consid.2.2; e giurisprudenza ivi citata).

Nell'evenienza concreta, siccome il danno alla salute è

intervenuto nel marzo 2017, occorrerebbe considerare il reddito realizzato

dall’assicurato nel 2016, ossia l’anno precedente l'insorgenza del danno. Vista

la natura dell’attività svolta (indipendente con recente avvio), gli anni di

esercizio sui quali basare la determinazione del reddito da valido quale

indipendente (come evocato dalla giurisprudenza citata) sono due scarsi (da

aprile 2014 a marzo 2016), un periodo troppo breve per potere ritenere che

l'attività appena avviata si fosse assestata, visti anche gli esigui introiti

conseguiti dal ricorrente che non hanno subito progressione sostanziale. Anche

considerando comunque i tre (non completi) anni di attività, il risultato non

muterebbe. Il ricorrente, in quei tre anni scarsi, non ha conseguito un reddito

neppure sufficiente al proprio sostentamento.

Ne discende che, nel caso di specie, avendo l'assicurato iniziato

l'attività meno di tre anni prima dell'insorgenza del danno alla salute, ed

avendo conseguito, in quel breve lasso di tempo, un reddito non tale da

raggiungere il minimo vitale (si vedano le tabelle in

giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza), la determinazione del suo

reddito non può basarsi sull'ultimo reddito conseguito prima dell'inabilità

lavorativa ed iscritto nel conto individuale né sulla media dei redditi

precedenti l'insorgere del danno alla salute. Con verosimiglianza preponderante

può qui essere ritenuto che l’attività indipendente svolta dal ricorrente non

poteva essere continuata se non per breve periodo, la stessa non ha mostrato un

incremento dei redditi da anno in anno se non in misura minima, troppo scarsa

per potere ritenere che l’esercizio potesse procurare un reddito minimo

sufficiente alla vita.

Il reddito da valido va quindi determinato in base ai dati

statistici come prevede il N. 3324 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla

rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022, Stato:

1° gennaio 2024) in luogo del principio secondo cui determinante è il reddito

dell'anno precedente il danno alla salute, quindi il 2016, come ha ritenuto

l'ispettore dell'Ufficio assicurazione invalidità che si è basato sul conto

individuale, rispettivamente la media degli ultimi anni (STF 8C_284/2023 del 28

febbraio 2024 citata in precedenza) siccome qui il periodo troppo breve e

certamente non significativo trattandosi di attività da poco iniziata ed il

reddito tale che avrebbe indotto alla chiusura dell’attività in tempi brevi.

2.15

La

tesi del ricorrente secondo cui, al fine di determinare il suo reddito da

valido, occorrerebbe fare riferimento ai redditi conseguiti dalla sua attività

di dipendente che ha preceduto nel tempo lo svolgimento dell’attività di

indipendente, non può essere seguita (punto 31 doc. I).

Non è possibile fare capo a una media dei redditi conseguiti come

dipendente negli anni ormai molto lontani, siccome possibilità non contemplata

dalla citata giurisprudenza ed il risultato non costituirebbe un reddito

affidabile da applicarsi in concreto. Nemmeno si può perciò dar seguito al

calcolo del grado di invalidità esposto al punto 32, che giunge a un 60% già

solo per l’importo dei redditi ritenuti. Come indicato la giurisprudenza, da un

lato, e le CIRAI, dall'altro, impongono di ritenere il dato che scaturisce dalla

Tabella RSS, come sarà specificato qui di seguito.

2.16

Come indicato occorre fare riferimento ai dati

statistici della tabella TA1 della RSS, e segnatamente al salario mensile

lordo (valore centrale) per il ramo specifico economico nel settore privato, in

concreto il 55-56 (servizi di alloggio e di ristorazione, livello di competenza

1, uomini), essendo il ricorrente da ultimo attivo in una piadineria.

Per quanto attiene all'uso dei dati statistici, come ha ricordato

il Tribunale federale al considerando 4.3 della citata STF 9C_445/ 2022 del 27

settembre 2023, vanno vagliati i dati più recenti pubblicati al momento della

decisione (in casu il 23 gennaio 2024) in relazione alla situazione della

decorrenza della rendita (DTF 143 V 295 consid. 2.3). Nel caso in rassegna

vanno perciò utilizzati i dati di cui alla tabella TA1 della RSS 2020, in

quanto sono stati pubblicati il 23 agosto 2022 e quindi disponibili già al

momento in cui l'amministrazione si è pronunciata. Questa tabella va però

utilizzata soltanto per stabilire il reddito per l'anno 2020, mentre per l'anno

2019.

fa ancora stato la tabella TA1 2018, i cui dati vanno poi aggiornati al

2019.

Non è dunque corretto fare capo ai dati della RSS 2018 per determinare il

reddito (da invalido) per il 2020.

Per l'anno 2019 il reddito da valido va quindi stabilito ritenendo

un salario mensile lordo di Fr. 4'121.- nel 2018 nella categoria dei servizi di

alloggio e di ristorazione (ramo economico 55-56), livello di competenza 1

(attività semplici di tipo fisico e manuale), settore maschile, tabella TA1

2018.

Riportato sull'anno (Fr. 49'452), va aggiornato al 2019 (- 0,7%) e

adattato a un orario medio di lavoro settimanale di 42,3 ore per quell'anno

nella categoria specifica della ristorazione. Si ottiene un reddito da valido

di Fr. 51'929,42 (ovvero: [Fr. 49'452 - 0,7%] : 40 x 42,3).

Il reddito da valido annuale per il 2020 ammonta a Fr. 48'468.-,

ottenuto considerando un salario mensile lordo di Fr. 4'039.- per il ramo

economico 55-56, il livello di competenza 1 e il settore maschile secondo la

RSS 2020. Stante l'orario medio di lavoro settimanale di 42,4 ore nel 2020 per

la ristorazione, si ottiene un reddito da valido di Fr. 51'376,08 (Fr.

48'468 : 40 x 42,4).

Occorre dunque paragonare, per l'anno 2019, il reddito da valido

di Fr. 51'929,42 al reddito statistico mediano da invalido per attività

semplici di tipo fisico o manuale, sempre livello di competenza 1, uomini, TA1

2018, aggiornato al 2019 ([Fr. 5'417 x 12 : 40 x 41,7] : 105.1 x 106 = Fr.

68'346,97), preso al 75% stante la capacità lavorativa residua ridotta del 25%

per problemi psichici (Fr. 51'260,23), ritenuta poi la riduzione del 10% (doc.

144) per attività leggere (5%) e per svantaggi salariali (5%) applicata

dall'amministrazione - deduzione generosa, siccome la prima non più applicabile

secondo la recente giurisprudenza (STF 8C_234/2022 del 27 gennaio 2023, consid.

7.

:

" Occorre

ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità

lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della

riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto:

la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività

leggere fino medio complesse, non giustifica anche in caso di una capacità

lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali.

Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di

attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni.".

La perdita di guadagno del ricorrente è dell'11,16% ([Fr.

51'929,42 - Fr. 46'134,20] : Fr. 51'929,42 x 100), arrotondata all'11%.

Per l'anno 2020 si ha un reddito da valido di Fr. 51'376,08, che

va paragonato a un reddito da invalido di Fr. 65'815,11 (Fr. 5'261 x 12 : 40 x

41,7) stante l'utilizzo della Tabella TA1 RSS 2020 in luogo della RSS 2018 (Fr.

68'953,09) a cui ha fatto capo l'Ufficio AI. Ritenuta poi una capacità

lavorativa residua del 75% e una deduzione, sempre del 10%, si ottiene un grado

di invalidità del 13,53% (Fr. 51'376,08 - Fr. 44'425,20] : Fr. 51'376,08 x

100), arrotondato al 13%.

Quand'anche si applicasse, per pura ipotesi di lavoro, la

deduzione sociale del 20% invocata dall'insorgente per svantaggi salariali, il

risultato a cui si giungerebbe non muterebbe, essendo sempre il grado di

invalidità inferiore al grado minimo pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 1 lett.

c LAI).

2.17

Da quanto precede discende che deve

essere respinta la pretesa dell'insorgente di annullare la decisione impugnata

e di accordargli una rendita di invalidità di tre quarti (grado AI 60%) dal 1°

novembre 2019 e dal 1° febbraio 2022.

Anche applicando parametri di calcolo diversi (fondati sui dati

statistici della tabella TA1 della RSS, non potendosi ritenere il salario medio

da dipendente conseguito dal ricorrente anni prima del danno alla salute) rispetto

a quelli adottati dall’UAI (reddito percepito nell'anno precedente il danno

alla salute), il grado d’invalidità calcolato non è pensionabile.

La decisione dell'Ufficio AI di attribuzione di una rendita intera

temporanea dal 1° aprile 2021 al 31 gennaio 2022 deve invece essere

integralmente confermata.

2.18

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente, fermo

restando la concessione dell'assistenza giudiziaria.

2.19

Con il ricorso

l'assicurato ha infatti postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (doc. I), producendo la documentazione a comprova della sua

indigenza (doc. A6).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative

condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se

l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372

consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole

difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una

persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad

avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1,

DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157,

pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di

esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è

infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente

meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si

debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i

propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c). Inoltre, quando le

prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I

304.

consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini,

op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, lo

stato d'indigenza del ricorrente, a carico della pubblica assistenza per certo

dal 1° gennaio 2023, è documentato dal Certificato municipale e dalle decisioni

emesse nel 2023 dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, avendo

conseguito un modesto reddito da lavoro (doc. A6). Ritenuto, inoltre, come il

ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di

possibilità di esito sfavorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021,

consid. 5), la domanda di assistenza

giudiziaria (esonero dal pagamento delle spese di procedura e gratuito

patrocinio) merita accoglimento, riservato l'obbligo di rimborso delle spese,

qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare

(DTF 124 V 309, DTF 122 I 5; art. 6 Lag).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è accolta.

3. Le spese di Fr. 500.- sono poste a

carico del ricorrente.

A seguito dell'esonero dal

pagamento delle spese di giustizia, esse sono per il momento assunte dallo

Stato.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti