Lexipedia

Decisione

32.2024.14

Richiesta di una rendita AI respinta in quanto il grado d'invalidità non raggiunge il 40%. Conferma dell'esito della perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica. Nessuna violazione del diritto di essere sentito

15 luglio 2024Italiano66 min

e selezionato in maniera puntuale, evidenziandolo a più riprese, il fatto che l’insorgente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.14

cs

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 23 gennaio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1964, da ultimo operaio

presso l’__________, che nel frattempo ha chiesto di poter beneficiare del

pensionamento anticipato dal 1° ottobre 2023 (doc. A5), il 28 luglio 2022 ha

inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI, dopo che una prima domanda era

stata respinta con decisione dell’8 maggio 2018, avendo ripreso la sua

precedente attività lavorativa in maniera completa (pag. 50 incarto AI).

1.2. Esperiti gli accertamenti medici

ritenuti necessari, tra i quali una perizia bidisciplinare (reumatologica: dr.

med. __________, FMH reumatologia; psichiatrica: dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia), con decisione del 23 gennaio 2024, preavvisata dal

progetto di decisione del 23 novembre 2023, l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta poiché il grado d’invalidità del 6% non è pensionabile.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1,

è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale

l’annullamento della decisione impugnata ed il riconoscimento di una rendita

intera con grado d’invalidità del 100% ed in via subordinata l’annullamento

della decisione ed il rinvio degli atti all’amministrazione per nuovi

accertamenti, in relazione con la rendita AI ed i provvedimenti professionali

(doc. I).

Il ricorrente, che richiama

l’intero incarto AI, fa preliminarmente valere una violazione del suo diritto

di essere sentito ai sensi degli art. 42 LPGA, 29 Cost. e 6 CEDU, nella misura

in cui le annotazioni/prese di posizione dei periti, dr. med. __________ e dr.

med. __________ non gli sono state sottoposte in visione prima dell’emanazione

della decisione in esame.

Nel merito, il ricorrente

contesta le valutazioni peritali e del medico SMR, dr.ssa med. __________ e

sottolinea che l’incapacità lavorativa totale è stata confermata non solo dai

medici curanti, ma anche dal __________ __________, nella persona della dr.ssa

med. __________.

Il ricorrente censura le

valutazioni del dr. med. __________, perché avrebbe accertato un miglioramento

della sua capacità lavorativa dal mese di settembre 2022 sulla base di

affermazioni del medesimo insorgente che avrebbe sostenuto di sentirsi pronto a

rientrare al lavoro, contro il consiglio del proprio psichiatra curante.

Il perito avrebbe delegato al

ricorrente la definizione della sua capacità lavorativa, senza considerare che

è malato, che ha presentato una lunga incapacità lavorativa e che il precedente

tentativo di riprendere l’attività è fallito. Inoltre lo psichiatra ha sottolineato

alcuni elementi che farebbero semmai propendere per una continuazione

dell’incapacità lavorativa.

Il perito deve sì tener conto

delle affermazioni della persona esaminata, ma ascoltando gli estratti del

colloquio peritale, secondo l’insorgente, emergerebbe un quadro più grave e

complesso rispetto a quanto indicato dal dr. med. __________, che avrebbe

descritto l’anamnesi psicopatologica solo parzialmente.

Il ricorrente descrive una serie

di difficoltà e di sofferenze più importanti rispetto a quanto figura nel

referto (pag. 5 ricorso) e sostiene di aver accettato il prepensionamento dal

mese di ottobre 2023 poiché è stato invitato a farne domanda.

Dopo aver citato un estratto

della registrazione audio del colloquio peritale, l’assicurato evidenzia che se

da una parte ha confermato di aver dichiarato di essere disponibile a tornare

al lavoro, d’altra parte ha concluso affermando che “è subentrata ancora

questa angoscia, questa ansia qua e alla fine…” per poi essere interrotto

dal perito.

L’insorgente sottolinea di aver

aggiunto di volere stare bene, ma che non è facile, di sentirsi affogare nei

luoghi affollati e di avere ansia, di avere paura in mezzo alla gente, di avere

paure e insicurezze, di non dormire la notte, di avere incubi, di svegliarsi

sudato, di piangere, di avere crampi alla pancia.

Egli ha inoltre subito una

ricaduta del tumore alla vescica, con conseguente intervento avvenuto il 25

agosto 2022, ciò che depone contro una ripresa lavorativa già nel mese di

settembre ed ha problemi a livello del rachide e urologico.

Fatti

I periti avrebbero dovuto

trattare queste patologie nel suo complesso, ciò che tuttavia, non è accaduto.

Il dr. med. __________ si è concentrato sulle problematiche lavorative e di

relazione con la compagna, tralasciando le patologie somatiche soggiacenti.

Secondo il ricorrente, molte sue affermazioni

non sarebbero state prese in considerazione dal perito che avrebbe estrapolato

e selezionato in maniera puntuale, evidenziandolo a più riprese, il fatto che l’insorgente

avrebbe avuto l’idea di ritornare al lavoro. Sulla base di questa sola

circostanza che ha rappresentato un momento di apparente miglioramento prima di

una nuova ricaduta, il perito ha accertato la riacquistata capacità lavorativa

dell’assicurato.

Tale modo di procedere non può

essere ammesso poiché spetta al perito definire la capacità lavorativa

medico-valetudinaria dell’assicurato, porre la diagnosi e pronunciarsi sulla

gravità dell’affezione e l’esigibilità della ripresa lavorativa, sulla base di

ulteriori criteri descritti dalla giurisprudenza e citati nel ricorso.

L’insorgente ricorda che le linee

guida stabiliscono pure che per la valutazione dei disturbi funzionali e delle

capacità lavorative occorre anche tenere conto di quanto l’assicurato sia

rafforzato da risorse e sostegno oppure indebolito dalla mancanza di risorse e

da ulteriori situazioni difficili nel suo contesto. Vanno inoltre integrate la

valutazione della personalità eseguita nel quadro del primo sottocapitolo e una

valutazione delle informazioni e dei risultati relativi all’analisi

longitudinale della malattia. È infine indispensabile fornire un parere sugli

effetti negativi della combinazione di diversi disturbi.

I disturbi funzionali per i quali

non è stata trovata una causa medica continueranno ad essere esposti

separatamente. Neppure sono stati considerati la personalità paurosa e

insicura, con basso livello di istruzione ed eventualmente insufficienti

conoscenza linguistiche, che non può contare su un sostegno nel contesto

sociale, che avrà spesso difficoltà nettamente maggiori ad affrontare le

conseguenze di un doloroso danno alla salute fisica. Alcuni fattori determinati

dal contesto psicosociale dell’assicurato, per esempio conoscenze linguistiche,

livello di istruzione, rete sociale possono contribuire indirettamente ad una

prognosi negativa del disturbo. Fattori di per sé estranei all’AI possono

concorrere alla cronicizzazione di una patologia e al peggioramento del livello

di capacità e diventano potenzialmente importanti per la valutazione globale.

Secondo il ricorrente le

valutazioni del dr. med. __________ sono carenti ed errate e non rispettano i

criteri sanciti dalla giurisprudenza.

Le stesse risultano in contrasto

con le congruenti e ripetute certificazioni del curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia e della dr.ssa med. __________, __________,

nonché con la storia del ricorrente che già in passato aveva provato a porre in

essere un tentativo di rientro al lavoro, con mediazione, poi fallito.

Il ricorrente sostiene che le

conclusioni del dr. med. __________ sono in contrasto con le valutazioni poste

in essere dagli stessi medici SMR che attestavano una incapacità lavorativa del

100% dal 1.12.2021. Il medico SMR definisce in data 27.2.2023 l’incapacità

lavorativa del ricorrente in misura del 100% dal 16 settembre 2021, del 50% dal

1.11.2021 (breve ripresa al 50% poi fallita) e del 100% dal 1.12.2021.

Egli contesta che dalla perizia

si evinca con chiarezza che non c’è nell’attualità una sindrome psichiatrica

che possa giustificare un’inabilità lavorativa, ovvero che la sindrome da

disadattamento sarebbe in remissione completa da diverso tempo e il

miglioramento sarebbe ormai evidente.

1.4. Con risposta del 5 marzo 2024, cui

ha allegato l’intero incarto AI ed un referto del 1° marzo 2024 del dr. med. __________

(doc. IV/1), l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni

che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione.

1.5. Il 9 aprile 2024 l’insorgente ha

prodotto un rapporto del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, che ha confermato la diagnosi di disturbo d’ansia su disturbo di

personalità disturbata F43.22 e F60.8 ed una completa incapacità lavorativa

(doc. VIII/B).

1.6. Con osservazioni del 18 aprile

2024, cui ha allegato una presa di posizione del 13 aprile 2024 del dr. med. __________,

l’amministrazione si è riconfermata nella sua risposta di causa (doc. X/1).

1.7. Il 29 aprile 2024 il ricorrente ha

nuovamente contestato l’agire dell’UAI, “contrario ai principi e obblighi

imposti dalla LPGA posto come gli accertamenti medici che sono stati posti in

cod. Lod. Sede dovevano essere esperiti durante la fase istruttoria, ciò che a

torto l’UAI non ha fatto.” Secondo l’insorgente, già solo per questo motivo

il ricorso va accolto. Inoltre, per l’assicurato l’interpretazione del dr. med.

__________ circa il rapporto redatto dal dr. med. __________ è scarna,

immotivata ed errata (doc. XII).

1.8. Lo scritto è stato trasmesso

all’amministrazione per conoscenza il 30 aprile 2024 (doc. XIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Va anzitutto rilevato che il 1°

gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)

prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto

ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

Nel caso in esame il 28 luglio

2022 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in seguito al

sorgere di un’incapacità lavorativa del 100% dal 16 settembre 2021 (doc. A2).

Ragione per cui il diritto alla rendita sarebbe sorto dopo il 1° gennaio 2022

(cfr. art. 28 cpv. 1 LAI).

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.2. Il ricorrente fa valere una

violazione del suo diritto di essere sentito ai sensi degli art. 42 LPGA, 29

Cost. e 6 CEDU, poiché le annotazioni/prese di posizione dei periti, dr. med. __________

e dr. med. __________ non gli sono state sottoposte in visione prima

dell’emanazione della presente decisione. Egli sostiene inoltre che gli

accertamenti istruttori andavano eseguiti in sede amministrativa e non in sede

processuale.

Per l'art. 6

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Ai sensi dell’art.

42 LPGA, le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

Per l'art. 29 cpv.

2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF

137 I 195 consid. 2.2 pag. 197; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze. Il diritto di essere sentito, quale

diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà che devono

essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa

difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la

parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata

dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il

giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale

misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete

(DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3; STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Va

ancora rammentato che con sentenza 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 al

consid. 9.2 il Tribunale federale ha stabilito che “[…], l'art. 29 cpv. 2

Cost. non conferisce il diritto di essere sentito oralmente, bensì

limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno

che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre

2005, in: SVR 2006 AHV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con riferimenti). Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS prescrivono

espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04 ,

ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che l'assicurato

ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in sede

amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni, il

ricorrente ha in ogni caso avuto la possibilità di (ri)proporre le sue

argomentazioni dinanzi a un'autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale

delle assicurazioni, dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non

vi è spazio per ammettere una violazione del diritto di essere sentito”.

2.3. Nel caso

di specie, in seguito all’emanazione del progetto di decisione, il ricorrente,

tramite il suo avvocato, ha chiesto ed ottenuto il 3 gennaio 2024 gli atti

dell’incarto AI (pag. 287-288 incarto AI) e l’8 gennaio 2024 ha prodotto delle

osservazioni scritte (pag. 292-294) che sono state sottoposte ai periti, dr.

med. __________ e dr. med. __________.

Il

dr. med. __________ si è espresso il 15 gennaio 2024 (pag. 314-315 incarto AI),

mentre il dr. med. __________ ha prodotto le sue osservazioni il 21 gennaio

2024 (pag. 317-319 incarto AI).

Il 23 gennaio 2024 l’Ufficio AI

ha emesso la decisione qui impugnata indicando che le osservazioni “sono

state poste al vaglio del nostro Servizio Medico Regionale, il quale, dopo i

complementi peritali del 15 e 21 gennaio 2024, ha confermato in toto la propria

presa di posizione” (pag. 321 incarto AI).

Il 29

gennaio 2024 il ricorrente, tramite il suo legale, ha chiesto copia degli atti

aggiornati (pag. 328 incarto AI), trasmessigli dall’UAI con scritto del 31

gennaio 2024 (pag. 331-332 incarto AI).

Dalle

tavole processuali emerge di conseguenza che l’esito (negativo) delle prese di

posizione dei due periti è stato menzionato nella decisione impugnata e che

l’insorgente ha potuto prenderne visione molto tempo prima della scadenza del

termine ricorsuale.

Il

ricorrente, rappresentato da un legale, ha compreso il contenuto della

decisione e delle osservazioni dei periti. Tant’è che le ha ampiamente

contestate, innanzi ad un Tribunale che dispone di un pieno potere d’esame (cfr. anche STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3),

tramite un ricorso motivato, al quale ha allegato ulteriore

documentazione medica.

Ne segue che non vi è stata

nessuna violazione del suo diritto di essere sentito.

Inoltre, pendente causa

l’assicurato ha preso posizione anche sulle allegazioni del dr. med. __________

allegate alla risposta di causa ed ha potuto esprimersi anche sulla successiva

annotazione del perito (doc. VIII e doc. XII). Tali prese di posizione non

costituiscono nuovi accertamenti medici eseguiti pendente causa

dall’amministrazione. Il perito si è infatti limitato a spiegare come è giunto

alle sue valutazioni circa la capacità lavorativa dell’assicurato.

Alla luce di quanto sopra esposto,

anche se per pura ipotesi di lavoro si ritenesse una violazione del diritto di

essere sentito, esso è comunque stato sanato in questa sede.

A questo proposito va rammentato

che, come emerge dalla STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018

consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di

essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata

ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta

liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un

tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento)

dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437;

STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).

Si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se l’annullamento della

decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale

soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili

con l'(equivalente) interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una

celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF

133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con

riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52

cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni

sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere

sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF

8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013

consid. 3.2.1 con riferimenti).

In

concreto, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche STF 8C_923/2011

del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio,

può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della

fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In queste condizioni il TCA può entrare nel merito del ricorso.

nel

merito

2.4. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo questa

definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una

diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,

in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale

Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro

s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è dunque di carattere giuridico economico e

non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1

LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità

al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il

nuovo art. 28b LAI il legislatore ha introdotto un sistema di rendite

(relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%

(cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4),

mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della

rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare

(cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota

percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che

egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe

potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,

p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.5. Nel

caso di specie, il 7 aprile 2023 il medico SMR, dr.ssa med. __________,

esaminati gli atti prodotti dal ricorrente ed acquisiti dall’amministrazione,

ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di episodio

depressivo reattivo di grado moderato (ICD 10 F 32.1; 09.2021), disturbo

d’ansia (ICD 10 F 43.22; 09.2022), disturbi della sfera psichica (2009 e 2010),

problematica psichiatrica (2015), lombalgie ricorrenti (1994 sindrome

lombospondilogena con sacroileite destra; 1998 sindrome lombovertebrale su

turbe degenerative e discopatia L5-S1, trattamento con infiltrazioni

peridurali; 08.1999 Sindrome lombovertebrale con irradiazioni radicolari L5,

S1; 05.04.2021 Sindrome lombovertebrale subacuta) e carcinoma uroteliale della

vescica PT1, G3 (07.08.2017 e 07.09.2017 TUR-V; 18.10.2017-29.11.2017

chemioterapia Fluoro-uracil, seguito da instillazioni di BCG; 19.05.2018 nuova

TUR-V: infiammazione, ulteriore ciclo di 5-FU; 08.2022 sintomatologia;

17.08.2022 TAC: non lesioni sospette, vescica sovradistesa; 25.08.2022 TUR-V e

TUR-P, terapia con Duodart® per cistite

cronica erosiva, ipertrofia della prostata benigna, assenza di tumore;

16.03.2023 soddisfatto per la minzione, uretrocistoscopia, controllo fra 6

mesi).

La

dr.ssa med. __________ ha stabilito che l’insorgente è stato inabile al lavoro

in qualsiasi attività al 100% dal 16 settembre 2021, al 50% dal 1° novembre

2021, al 100% dal 1° dicembre 2021, allo 0% dal 1° dicembre 2021 (sic!) e

nuovamente al 100% dal 2 dicembre 2021 (pag. 170 incarto AI). Il 17 aprile 2023

la dr.ssa med. __________ ed il dr. med. __________ hanno rilevato la necessità

di allestire una perizia bidisciplinare reumatologica e psichiatrica (pag. 171

incarto AI).

Il

referto è stato redatto il 3 ottobre 2023 dai dr. med. __________, FMH

reumatologia, e dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 215 e

seguenti incarto AI).

I

periti hanno posto le diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica

bilaterale in note alterazioni degenerative del rachide lombare con discopatia

L5/S1, esiti da sutura del tendine muscolo sovraspinoso con stabilizzazione

anteriore per lussazione recidivante della spalla sinistra, il 2 settembre 2019

e sindrome da disadattamento, con reazione mista ansioso depressiva (F43.22).

Essi hanno inoltre posto le diagnosi rilevanti senza influsso sulla capacità

lavorativa di disturbi statici della colonna vertebrale (ipercifosi della

dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistroconvessa dorsale,

destroconvessa lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare e tratti di

personalità disfunzionali, con propensione alla diffidenza e alle continue

rivendicazioni nei contesti interpersonali.

Nella

perizia bidisciplinare, per quanto qui d’interesse, risulta:

" (…)

Sul piano psichiatrico:

Si può accettare un’inabilità lavorativa per reazione ansioso

depressiva dal mese di settembre 2021 fino al mese di agosto 2022. Dal mese di

settembre 2022, l’assicurato dice che era migliorato e aveva dichiarato allo

psichiatra di sentirsi pronto per rientrare al lavoro; tuttavia quest’ultimo gliel’avrebbe

sconsigliato, perché già precedenti tentativi erano falliti nel corso degli

anni. Non ci sono dunque limiti psichiatrici ammissibili dal settembre 2022 e

nell’attualità. I tratti disfunzionali della personalità hanno reso necessari

alcuni trasferimenti entro il __________, ma complessivamente l’assicurato ha

lavorato tutta la vita senza degli eccessivi disfunzionamenti.

D Discussioni di aspetti della personalità eventualmente rilevanti

I tratti disfunzionali della personalità hanno reso necessari

alcuni trasferimenti entro il __________, ma complessivamente l’assicurato ha

lavorato tutta la vita senza degli eccessivi disfunzionamenti.

E Discussione di fattori di stress e risorse

Nulla da segnalare.

F verifica della coerenza

I disturbi accusati dall’assicurato, i deficit funzionali

riferiti, solo parzialmente documentabili durante l’esame clinico funzionale

peritale, risultano soltanto parzialmente spiegabili con le alterazioni

strutturali finora note. Come osservato il fabbisogno analgesico è estremamente

ridotto e consiste nell’assunzione di un analgesico molto mite, il trattamento

antalgico non è dunque proporzionato all’intensità dei dolori accusati,

recepiti come invalidanti, sull’arco delle 24 ore.

Dal punto di vista psichiatrico non ci sono incoerenze da

segnalare.

G Capacità

lavorativa nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa

svolta al 100%

La capacità lavorativa globale nell’attività abituale come operaio

specializzato nella __________ è attualmente:

- Abile al 90%

ovvero inabile al 10% (per sola patologia di pertinenza reumatologica)

La capacità lavorativa globale come casalingo è integra.

H Capacità

lavorativa in un’attività adeguata, in relazione ad un’attività lavorativa

svolta al 100%

Attualmente:

- Abile al 100%

ovvero inabile allo 0% (nessuna patologia con influenza sulla CL in attività

adeguata).

I Motivazione

della capacità e dell’incapacità lavorative complessive (le incapacità

lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono

affatto)

Non ci sono inabilità parziali sulle quali sia necessario

discutere.

I.1 descrivere

l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta

(…).

Globalmente la capacità lavorativa è

- Abile allo 0%

ovvero inabile al 100% dal settembre 2021 ad agosto 2022 (per disturbo

psichiatrico prevalente)

- Abile al 90%

ovvero inabile allo 10% da settembre 2022 in avanti (per sola patologia di

pertinenza reumatologica)

I.2 Descrivere

l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta

(…).

Globalmente:

- Abile allo 0%

ovvero inabile al 100% dal settembre 2021 ad agosto 2022 (patologia

psichiatrica)

- Abile al 100%

ovvero inabile allo 0% da settembre 2022 in avanti (nessuna patologia con

influenza sulla CL in attività adeguata)

(…)”

Nel consulto psichiatrico,

figura:

" (…) Quadro

clinico dei disturbi legati al lavoro (valutazione e motivazione

dell’assicurata/o su cosa funziona ancora e su cosa non è più possibile sul

lavoro):

L’assicurato dice di voler stare a casa da

lavoro per concentrarsi ad occuparsi di sua figlia. Spiega che a casa propria

lui si rende utile, lavora in giardino e in casa, ma se il __________ non

riesce a trovargli un’occupazione, allora: “vuol dire che non sono più in grado

per loro, quindi se la loro proposta è di andare in pensione a 60 anni come

fanno tutti, per me va bene”:

E ancora afferma: “per loro ormai ero solo

un numero e allora, a 60 anni, non ho tanti sbocchi… la voglia c’è, io dentro

mi sento non un ragazzo, ma mi sento che sto bene, che potrei essere ancora

utile alla società… però se devo andare in pensione vado in pensione, ho tanti

hobby… ma poi subentrano problemi con i soldi… vorrei avere i soldi per portare

mia figlia in vacanza”.

(…)

Aspettative per il futuro in generale e, in

particolare, per quanto riguarda le attività professionali o l’integrazione

L’assicurato si aspetta di risolvere

progressivamente i suoi problemi, di stare meglio e che con la sua ex compagna

si appianino i conflitti. Spera di togliersi tutte queste angosce che

percepisce, ma teme che se le porterà dietro a lungo. Dichiara che non gli

piacciono i posti affollati quando è da solo, in compagnia riuscirebbe a

tollerarli meglio e spera di migliorare, perché quando ha sua figlia sta bene e

nota che si rilassa e tutto diventa più bello.

(…)

6. Diagnosi

Con ripercussioni sulla capacità lavorativa

F43.22 Sindrome da disadattamento, con

reazione mista ansioso depressiva.

La diagnosi formulata dal curante,

esacerbata da incomprensioni lavorative e problematiche neoplastiche, può

essere realisticamente confermata. Essa può aver giustificato in passato un

periodo di completa incapacità lavorativa, ma si trova in remissione completa

da diversi mesi, per cui nell’attualità non ha più alcun impatto sulla capacità

di lavoro.

(…)

Le __________ del __________ avrebbero

proposto un prepensionamento dal 01 dicembre 2023, prospettiva nei confronti

della quale il soggetto non avrebbe nulla in contrario. Si dice preoccupato

perché il prepensionamento comporterebbe un’entrata mensile di circa 3200 CHF,

rispetto all’entrata attuale di 4500 CHF.

(…)

7.2 Valutazione del percorso precedente di

terapie, riabilitazioni, provvedimenti d’integrazione ecc. e discussione delle

possibilità di guarigione

Nel 2018 ha ripreso i colloqui con il Dr

med __________ e ha preferito una terapia omeopatica gestita dalla Dr.ssa __________.

La farmacoterapia con Cipralex 10 mg 1 cpr

al giorno risulta dal mese di novembre del 2021. Al bisogno, per dormire,

assumerebbe anche Temesta, ma non tutti i giorni. Dice di incontrare il Dr. __________

ogni due settimane.

L’anno scorso, attorno al mese di settembre

2022, l’assicurato dice che era migliorato e aveva dichiarato allo psichiatra

di sentirsi pronto per rientrare al lavoro; tuttavia quest’ultimo gliel’avrebbe

sconsigliato, perché già precedenti tentativi erano falliti nel corso degli

anni.

(…).

7.4 Valutazione di capacità, risorse e

problemi

Si può accettare un’inabilità lavorativa

per reazione ansioso depressiva dal mese di settembre 2021 fino al mese di

agosto 2022.

Dal mese di settembre 2022, l’assicurato

dice che era migliorato e aveva dichiarato allo psichiatra di sentirsi pronto

per rientrare al lavoro; tuttavia quest’ultimo gliel’avrebbe sconsigliato,

perché già precedenti tentativi erano falliti nel corso degli anni.

Non ci sono quindi dei limiti psichiatrici

ammissibili dal settembre 2022 e nell’attualità.

I tratti disfunzionali della personalità

hanno reso necessari alcuni trasferimenti entro il __________, ma

complessivamente l’assicurato ha lavorato tutta la vita senza degli eccessivi

disfunzionamenti. (…)”

Il 10 ottobre 2023 il medico SMR,

dr.ssa med. __________, ha confermato l’esito della perizia ed ha stabilito che

l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività dal

mese di settembre 2021 al mese di agosto 2022 ed in seguito abile al 90% nella

precedente attività ed al 100% in attività leggera.

In seguito alle osservazioni

prodotte dall’assicurato sul progetto di rendita, i periti hanno preso

posizione sulle affermazioni dell’insorgente.

Il dr. med. __________ ha

confermato l’esito peritale, rilevando che nella nuova documentazione non vi

sono dati medici oggettivi di pertinenza reumatologica, non già noti al momento

della valutazione peritale (pag. 315 incarto AI).

Il dr. med. __________ ha

affermato:

" (…) Da

parte mia, in primis evidenzio come la perizia sia completa in tutti i punti e

risponda, in modo argomentato, ai quesiti che sono stati posti.

Ho segnalato che nel lontano 2014 è avvenuto il trasferimento

presso l’ufficio di __________. L’assicurato aveva raccontato che, anche in

questo posto di lavoro, vi era stato un peggioramento generale dei rapporti a

partire dal 2017 in avanti.

Aveva detto di essersi spesso sentito “trattato male”, anche dopo

essere rientrato dalla malattia.

Infine, pure la relazione con il suo funzionario dirigente si era

logorata, portandolo a quello che definisce un “burn-out”.

Con i suoi curanti ha ammesso di aver lavorato in psicoterapia,

per cercare di farsi scivolare le cose addosso, ma negli ultimi tempi non era

più riuscito a farlo. L’anno scorso, attorno al mese di settembre 2022,

l’assicurato aveva detto che era migliorato e aveva dichiarato allo psichiatra

di sentirsi pronto per rientrare al lavoro; tuttavia quest’ultimo gliel’avrebbe

sconsigliato, perché già precedenti tentativi erano falliti nel corso degli

anni.

Si evidenzia come il lavoro di psicoterapia abbia consentito, per

diversi anni, all’assicurato di riuscire a “farsi scivolare le cose addosso”.

Egli è dunque soggetto terapeutico attivo e consapevole, ha un esame di realtà

integro, le sue dichiarazioni sono attendibili. D’altra parte la cura

psichiatrica è finalizzata a ottenere un miglioramento e a mantenerlo nel

tempo, per cui non stupisce che una cura protratta abbia portato a un

miglioramento stabile.

Il dato è corroborato oggettivamente dal fatto che la

farmacoterapia antidepressiva rimane invariata da anni (da novembre 2021) senza

aver subito rimaneggiamenti.

Il miglioramento è coerente con quanto emerge nel paragrafo del

quadro clinico dei disturbi legati al lavoro e nella descrizione della vita

quotidiana. Anche lo status oggettivo, presentato secondo AMDP system, è

coerente con gli altri aspetti esaminati e depone per una capacità funzionale

completa.

L’avvocato quindi sbaglia, quando ipotizza che la definizione

dell’inabilità lavorativa sia stata delegata all’assicurato.

Dalla perizia si evince con chiarezza che non c’è nell’attualità

una sindrome psichiatrica che possa giustificare un’inabilità lavorativa.

La sindrome da disadattamento è infatti in remissione completa da

diverso tempo, il miglioramento è ormai evidente ed è confermato da tutti i

fatti che sono stati esaminati.

Solo e soltanto per collocare nel tempo l’avvenuto miglioramento,

che realisticamente non può essere intervenuto il giorno stesso del primo

colloquio peritale, (non fosse altro per la farmacoterapia stabile dal 2021 a

oggi), il perito si è basato sulle dichiarazioni dell’assicurato.” (pag.

318-319 incarto AI)

Con il ricorso, l’insorgente ha

prodotto due certificati medici del curante, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, del 16 agosto 2023 e del 21 febbraio 2024.

Nel primo referto, all’attenzione

__________, lo specialista ha affermato:

" (…) è

seguito regolarmente dal sottoscritto per un burn out su una sindrome ansiosa

generalizzata che in diverse occasioni in passato ha creato problematiche

lavorative, per cui da tempo il paziente risulta inabile al lavoro e diversi

tentativi di ripresa del lavoro presso l’__________ non hanno portato ad un

buon risultato ed è attualmente in attesa di essere valutato presso la

commissione AI di Bellinzona.

Il paziente è seguito anche dalla Dr. __________ di __________ e

dal Dr. __________ di __________, FMH urologia.

Il paziente ha presentato, sul finire dell’estate scorsa, una

nuova sintomatologia che è stata interpretata come una recidiva di un tumore a

livello vescicale.

Il paziente infatti era stato già curato per la stessa

problematica della vescica nel passato, sempre dagli stessi medici, nel 2018.

Le problematiche lavorative in seguito a quelle oncologiche

urologiche sono state verificate dai medici curanti e dal medico del personale

del __________.

Nell’ultimo anno il paziente, oltre le problematiche conosciute per

le dinamiche lavorative che hanno determinato questa sindrome ansiosa da

disadattamento nell’ambiente di lavoro, ha presentato anche dinamiche

sentimentali che hanno portato alla separazione dalla compagna da cui ha avuto

una figlia, attualmente di circa 8 anni.

Il paziente presenta una personalità semplice, scarsamente

acculturata e appare molto deluso dal fatto che le ipotesi passate sul posto di

lavoro di un reintegro nell’__________ in un’altra mansione non siano state

realizzate. Il paziente per quanto riguarda le mie informazioni vive solo,

occasionalmente aiutato nell’economia domestica dalla madre e si occupa

regolarmente con buon esito della unica figlia.

Il paziente viene visto regolarmente presso il mio studio dove

riceve anche un trattamento psicofarmacologico ansiolitico antidepressivo con

buon esito ed è sempre seguito dai servizi specialistici oncologico-urologico

presso il curante.” (doc. A4)

Nel referto del 21 febbraio 2024,

il curante ha affermato:

" (…) come

da sua richiesta ho esaminato la documentazione che mi ha inviato e non posso

far altro che riconfermare le valutazioni già espresse in passato per questo

paziente che conosco già dal 2010 per una problematica di un disturbo d’ansia

su una struttura di personalità disturbata F43.22 e F60.8.

Il paziente è stato, nel corso degli anni, visitato regolarmente

oltre che dai medici curanti dal __________ __________ __________ e dalla

psichiatra __________ __________.

Nessuno ha mai messo in dubbio le inabilità lavorative legate alle

problematiche psicologiche del paziente che per molto tempo ha sperato in una

reintegrazione a cura dell’__________ in un posto di lavoro adatto, così come

era successo in passato.

I problemi caratteriali e i disturbi del paziente hanno sempre

reso molto difficile l’interazione con i colleghi di lavoro e particolarmente

con i superiori.

Anche il __________ __________ aveva sollecitato l’__________ a

trovare un’occupazione idonea per quanto possibile per l’interessato.

Non mi risulta che questo sia stato fatto, o perlomeno non con

esito positivo, tanto che il paziente alla fine è stato espulso.

Sulla valutazione psichiatrica del collega Dr. __________ che

dichiara il paziente guarito, e che limita l’incapacità lavorativa

dell’interessato a un periodo relativo non ho capito quali siano le

motivazioni.

Nella storia clinica dell’interessato le ricordo che oltre a

queste vicende che ho cercato di riassumere che nell’ultimo anno il paziente ha

affrontato diverse dinamiche fonte di angoscia e di forti preoccupazioni legate

alla separazione dalla compagna e ai litigi sull’affidamento dell’unica figlia.

Queste vicende sono finite anche di fronte all’__________ di cui

le allego, con l’autorizzazione del paziente per maggiore informazione, copia

di un mio scritto richiesto dall’autorità.

In conclusione il paziente è affetto cronicamente da un disturbo

misto dell’umore e della personalità che ha reso, anche in conseguenza delle

malattie somatiche tumorali e delle problematiche esistenziali, impossibile

(vedi __________) poterlo reimpiegare nelle mansioni e nelle qualifiche

precedenti.” (doc. A3)

Agli atti vi è pure uno scritto

dell’insorgente __________ del 3 ottobre 2023 dove chiede il pensionamento

anticipato per vecchiaia dal 1° ottobre 2023 (doc. A5).

Con presa di posizione del 1°

marzo 2024, il dr. med. __________ ha affermato:

" (…) In

merito ai due rapporti del Dr. __________, cominciando da quello del 21

febbraio 2024:

il fatto che il periziando abbia una struttura di personalità

disturbata può essere ammesso.

Anche il perito ha segnalato nella perizia la presenza di tratti

di personalità disfunzionali, con propensione alla diffidenza e alle continue

rivendicazioni nei contesti interpersonali.

Questo è in linea con quanto è stato documentato dal medico del

personale nel dossier, del quale il perito ha preso ampiamente visione.

Occorrono tuttavia tre osservazioni:

-

La prima è che soltanto in febbraio 2024 lo psichiatra curante codifica

questi tratti di personalità come se essi fossero una diagnosi psichiatrica a

sé stante, ed anche molto impattante, indicando il codice ICD 10 F60.8.

Non ci sono invece

criteri per porre la diagnosi di un disturbo di personalità nelle attestazioni

precedenti dello psichiatra curante, sia in quella del 2022, sia in quella del

16 agosto 2023, dove si parlava soltanto di personalità semplice e scarsamente

acculturata.

-

Sempre nel rapporto del 16 agosto 2023 (così come in quello di ottobre

2023) lo psichiatra curante parlava, come diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa, di una sindrome ansiosa da disadattamento nell’ambiente di

lavoro e non primariamente di un disturbo della personalità.

-

Adesso, una presa di posizione dopo l’altra, mi sembra che si vogliano

cambiare le carte in tavola e ci si focalizza soprattutto sulla personalità,

arrivando addirittura a volerla codificare come un disturbo vero e proprio,

anche altamente invalidante.

Questo modo di

procedere non mi sembra corretto e neanche scientificamente sensato. Va infatti

ricordato che, seppur con alcuni cambiamenti di contesto, l’assicurato, proprio

con la sua personalità, ha lavorato ed ha reso sul lavoro, e questo per quasi

tutta la sua vita professionale.

Il curante non capisce cosa sia migliorato nel periziando; il

perito non può che ribadire che, quella medesima sindrome ansiosa da

disadattamento nell’ambiente di lavoro da lui certificata, risultava

completamente rientrata al momento della valutazione peritale.

Inoltre, la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa

si basa sulla possibilità di svolgere la professione abituale sul mercato del

lavoro generale e non soltanto presso l’ultimo ambiente/datore di lavoro.

La risposta del sottoscritto, circa la capacità lavorativa medico

teorica in attività abituale, (facendo astrazione dagli elementi legati al

contesto e da eventuali possibilità concrete di reintegrazione connesse a

fattori non medici), è quindi corretta.

(…).

In merito allo scritto dell’avvocato rilevo invece quanto segue:

Dopo un riassunto delle varie prese di posizione intercorse, a

pagina 5 l’avvocato ancora sostiene che la capacità lavorativa sia stata

definita dal perito basandosi unicamente su quanto esposto a un certo punto dal

periziando.

Come ho già detto, ribadisco che ho definito la capacità

lavorativa basandomi su tutti gli elementi a mia disposizione.

A titolo abbondanziale segnalo che nel rapporto del 16 agosto

2023, lo psichiatra curante (prima di cambiare nettamente il tono nel suo nuovo

rapporto del 2024) ancora segnalava che presso il suo studio il paziente

riceveva un trattamento psicofarmacologico ansiolitico e antidepressivo con

buon esito.

Non è quindi corretto continuare a insistere, dicendo che il

perito ha delegato all’assicurato la definizione della sua capacità lavorativa.

Il sottoscritto ha definito la capacità lavorativa medico-teorica

sulla base dei dati complessivi e di tutti i segni medici osservati allo stato

stazionario. Con l’aiuto dell’assicurato il perito ha solo e soltanto cercato

di collocare nel tempo l’avvenuto miglioramento, secondo verosimiglianza

preponderante.

L’avvocato cita poi degli spezzoni di colloquio.

In verità, essi dimostrano, prima di tutto, quanto il perito abbia

segnalato tutto quello che è stato riferito all’assicurato e come lo abbia

descritto fedelmente e con completezza nella sua valutazione peritale.

È ovvio che la perizia non possa contenere anche la trascrizione

intera dei colloqui, procedura altamente ineconomica, ma i dati soggettivi

dell’assicurato, comprese tutte le sue lamentele e le preoccupazioni ansiose da

lui riferite, sono chiaramente presenti nella perizia e non sono stati

assolutamente omessi.

Il sottoscritto non ha però ravvisato delle disfunzioni oggettive

durante i colloqui, pertanto le lamentele soggettive, comprese le

preoccupazioni per gli eventi famigliari e per la salute fisica, rientrano tra

le transitorie reazioni emotive negative, che normalmente affliggono tutte le

persone sottoposte a intensi stress.

Esse non possono essere assimilate a una malattia mentale in senso

stretto, grave e inemendabile, soprattutto se la stabilità della cura

farmacologica, ritenuta “con buon esito” dal curante, ci lascia intendere che

la malattia è compensata in maniera soddisfacente da parecchi mesi.

Il perito non ha comunque voluto segnalare delle incoerenze nel

paragrafo dedicato ad esse; questo perché, dai colloqui effettuati, risultava

chiaro che il periziando fosse abile al lavoro, che non vi fosse in lui una

malattia mentale e, soprattutto, che lui stesso lo ammettesse pacificamente,

senza fare delle polemiche (almeno all’epoca), ma sentendosi semmai

ingiustamente marginalizzato dal suo datore di lavoro tramite una proposta di

prepensionamento.

Il perito ha quindi definito la capacità lavorativa sulla base dei

dati complessivi, non ha delegato tale compito all’assicurato e conferma

serenamente le conclusioni peritali nella loro interezza.” (doc. IV/1)

Con certificato dell’8 aprile

2024 il curante, dr. med. __________, ha affermato:

" (…) come

da sua richiesta del 02.04.2024 le confermo le diagnosi così come espresse nei

precedenti rapporti del 21.02.2024 e del 25.03.2024.

Al paziente è stato diagnostic[at]o:

-

Un disturbo d’ansia su un disturbo di personalità disturbata F43.22 e

F60.8 come ICD10

Le confermo inoltre la mia valutazione su una completa incapacità

al lavoro da parte dell’interessato a causa delle problematiche sofferte così

come dimostrato __________ che, nel corso degli ultimi due anni, non è stata in

grado di trovare un’altra occupazione per l’interessato ritenendolo

evidentemente incollocabile ed incapace al lavoro, spingendolo ad un

pensionamento anticipato.” (doc. VIII/B)

Il 13 aprile 2024 il dr. med. __________

ha preso posizione, affermando:

" (…) Il

medico curante conferma le diagnosi che ha fatto nell’anno 2024, con la

codifica aggiuntiva F60.8.

Ritiene che il fatto che l’assicurato sia stato “spinto” verso il

prepensionamento dimostri che egli è inabile al lavoro.

Rispetto a questi due argomenti il perito ha già preso posizione

nella risposta del 01.03.2024.” (doc. X/1)

2.6. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine

con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno

sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte

ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore

somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul

tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.

254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein,

Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad

uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per

l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi

senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito,

occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla

persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di

diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione

(risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo.

Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei

sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie

come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie

associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della

persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi

ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona

assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14

dicembre 2017).

Inoltre,

in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017),

pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che

la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui

la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le

malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a

medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie”

come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato

stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF

è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata

all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di

disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione

lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e

dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri

oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la

scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile

accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle

ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze

di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto

da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative

della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie

psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori,

soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per

problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella

valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi

scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un

procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o

addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata

secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità

pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione

della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale

indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare

una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote

conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le

depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere

considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle

terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale

più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle

altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata

riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di

un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia,

in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad

ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle

prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr.

comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

Con

sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie

8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha

ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non

perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel

contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio

2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo

2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409

e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e

3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del

2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

Infine,

in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria,

come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di

principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

2.8. In concreto, questo Tribunale,

chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti

deve confermare le conclusioni della perizia bidisciplinare (reumatologica e

psichiatrica) del 3 ottobre 2023, unitamente ai complementi del 15 gennaio 2024

e del 21 gennaio 2024, le cui conclusioni sono state avvallate dal medico SMR,

dr.ssa med. __________ il 10 ottobre 2023 ed il 22 gennaio 2024.

Il referto, allestito dopo una

procedura probatoria strutturata, è da considerare dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi

precedenti. I periti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a loro

disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del ricorrente sulla base

delle visite effettuate l’8 settembre 2023, il 22 settembre 2023 ed il 29

settembre 2023.

Al referto va attribuita piena

forza probante.

Nel dettaglio, dal lato

reumatologico, il dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, dopo

aver visitato l’insorgente in data 29 settembre 2023, al termine di un accurato

ed approfondito esame peritale ha stabilito che l’interessato nella sua ultima

attività di operaio specializzato nella __________ è abile al lavoro al 90%,

mentre in attività leggere e confacenti al suo stato di salute è abile al 100%

con le limitazioni ivi descritte.

Il ricorrente nelle more

processuali non ha prodotto alcun certificato medico specialistico in ambito

reumatologico che sia atto a sovvertire le conclusioni peritali. Non vi è

pertanto alcun motivo per scostarsi dalle valutazioni del dr. med. __________.

Per quanto concerne invece la

patologia psichiatrica, il cui referto del dr. med. __________ è stato

criticato dal ricorrente con l’ausilio anche di alcuni referti emessi dal

curante, dr. med. __________, va rilevato come lo specialista, dopo aver

visitato l’insorgente l’8 settembre 2023 ed il 22 settembre 2023, esaminati i

rapporti medici agli atti e descritta approfonditamente l’anamnesi, ha

riportato gli esiti dei test effettuati ed ha proceduto alla valutazione

diagnostica, spiegando le ragioni per le quali ha posto la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità di lavoro di F43.22 sindrome da disadattamento,

con reazione mista ansioso depressiva. Lo specialista, ripercorsa la storia

clinica del ricorrente, ha rammentato che nel 2018 l’interessato ha ripreso i

colloqui con il dr. med. __________ e dopo aver inizialmente preferito una

terapia omeopatica gestita dalla dr.ssa __________, dal mese di novembre 2021

ha assunto Cipralex 10 mg a cpr al giorno ed al bisogno, per dormire, Temesta.

Il dr. med. __________ ha aggiunto che “attorno al mese di settembre 2022,

l’assicurato dice che era migliorato e aveva dichiarato allo psichiatra di

sentirsi pronto per rientrare al lavoro; tuttavia quest’ultimo gliel’avrebbe

sconsigliato, perché già precedenti tentativi erano falliti nel corso degli

anni” (pag. 233 incarto AI). In seguito il perito ha affermato che si “può

accettare un’inabilità lavorativa per reazione ansioso depressiva dal mese di

settembre 2021 fino al mese di agosto 2022. Dal mese di settembre 2022,

l’assicurato dice che era migliorato e aveva dichiarato allo psichiatra di

sentirsi pronto per rientrare al lavoro” e che “non ci sono quindi dei

limiti psichiatrici ammissibili dal settembre 2022 e nell’attualità”,

sottolineando come i “tratti disfunzionali della personalità hanno reso

necessari alcuni trasferimenti entro il __________, ma complessivamente

l’assicurato ha lavorato tutta la vita senza degli eccessivi disfunzionamenti”.

Il ricorrente critica la

valutazione peritale sostenendo che il dr. med. __________ avrebbe in sostanza

delegato al ricorrente la decisione circa la fine dell’incapacità lavorativa,

poiché si sarebbe fondato solo su quanto da lui asserito in merito alla volontà

di riprendere a lavorare senza tenere conto che incombe allo specialista, sulla

base di criteri oggettivi, elencati nel ricorso, stabilire la capacità

lavorativa del periziando. Lo specialista non avrebbe inoltre considerato altre

affermazioni tenute dall’assicurato nel corso delle visite peritali.

Le contestazioni vanno respinte.

È vero che il perito ha tenuto

conto (anche) di quanto affermato dal ricorrente per quanto concerne la

dichiarazione di sentirsi pronto per rientrare al lavoro a partire dal mese di

settembre 2022. Tuttavia, lo specialista ha spiegato che tale affermazione non

è stata presa in considerazione in maniera fine a sé stessa, ma è stata

ritenuta insieme ad ulteriori elementi in base ai quali è stato possibile

concludere che a partire da tale data l’interessato era tornato completamente

abile al lavoro.

Già in sede peritale, dove aveva

risposto in modo completo a tutte le domande poste dall’UAI e non contestate

dall’insorgente, il dr. med. __________ ha evidenziato come l’interessato fosse

affetto da tempo da tratti disfunzionali della personalità che hanno reso

necessari alcuni trasferimenti all’interno __________, senza tuttavia

impedirgli, complessivamente, di lavorare tutta la vita senza eccessivi

disfunzionamenti (pag. 234 incarto AI) ed aveva rilevato come dal mese di

novembre 2021 non vi era stata più alcuna modifica della terapia farmacologica

(pag. 233 incarto AI). Nell’ambito dell’esame dello status AMDP (pag. 231-232

incarto AI) il perito non ha del resto trovato nulla di patologico

nell’attenzione, nella memoria, nella forma del pensiero o nel contenuto del

pensiero, accertando una percezione pronta e libera da errore, una coscienza

dell’io integra, nulla di patologico nell’affettività e nella carica vitale e

psicomotricità, assenti variazioni circadiane, disturbi vegetativi o disturbi

neurologici. Egli ha invece rilevato alcuni disturbi psichici come la

sospettosità, la diffidenza nei rapporti interpersonali, la rabbia per le

ingiustizie che reputa di aver continuamente subito, oltre ad alcuni sintomi

somatici, come algie addominali, difficoltà di minzione, stanchezza riferita,

ma non obiettivabile.

Nel complemento del 21 gennaio

2024 e nella presa di posizione del 1° marzo 2024 il dr. med. __________ ha poi

ulteriormente motivato la sua valutazione, affermando di non aver delegato

all’insorgente la definizione dell’inabilità lavorativa. Il perito ha

evidenziato che nel corso della sua carriera lavorativa l’interessato aveva già

avuto dei periodi di malattia ed era stato trasferito più volte all’interno __________,

senza che questo gli avesse impedito di continuare a lavorare al termine della

fase di incapacità lavorativa. Grazie alla psicoterapia, per diversi anni

l’insorgente era riuscito a “farsi scivolare le cose addosso”. Il

ricorrente è di conseguenza un soggetto terapeutico attivo e consapevole, con

un esame della realtà integro. La cura psichiatrica, finalizzata ad ottenere

un’evoluzione positiva ed a mantenerla nel tempo, ha portato ad un

miglioramento stabile, comprovato dal fatto che la farmacoterapia

antidepressiva è rimasta invariata dal mese di novembre 2021 senza alcuna modifica.

Il perito evidenzia come il cambiamento dello stato di salute è oggettivato

dall’AMDP System, che depone per una capacità funzionale completa e come sia

coerente con quanto emerge dalla descrizione del quadro clinico (pag. 229-230

incarto AI: “[…] L’assicurato dice di voler stare a casa da lavoro per

concentrarsi ad occuparsi di sua figlia. Spiega che a casa propria lui si rende

utile, lavora in giardino e in casa, ma se il __________ non riesce a trovargli

un’occupazione, allora: “vuol dire che non sono più in grado per loro, quindi

se la loro proposta è di andare in pensione a 60 anni come fanno tutti, per me

va bene”: E ancora afferma: “per loro ormai ero solo un numero e allora, a 60

anni, non ho tanti sbocchi… la voglia c’è, io dentro mi sento non un ragazzo,

ma mi sento che sto bene, che potrei essere ancora utile alla società… però se

devo andare in pensione vado in pensione, ho tanti hobby… ma poi subentrano

problemi con i soldi… vorrei avere i soldi per portare mia figlia in vacanza”)

e nella descrizione della vita quotidiana (pag. 230 incarto AI).

A ragione il perito ha

sottolineato come dal referto emerga con chiarezza l’assenza di una sindrome

psichiatrica che possa giustificare un’inabilità lavorativa, anche perché la

sindrome da disadattamento è in remissione completa da diverso tempo, il

miglioramento è evidente ed è confermato dai fatti. A questo proposito rileva

come il curante, dr. med. __________, il 16 agosto 2023 ha indicato che

l’insorgente “riceve anche un trattamento psicofarmacologico ansiolitico

antidepressivo con buon esito” (doc. A4). Unicamente per collocare nel

tempo l’avvenuto miglioramento sulla base del principio della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che, sulla base degli atti,

non poteva essere avvenuta solo il giorno stesso del primo colloquio, il dr.

med. __________ ha fatto riferimento alle dichiarazioni dell’assicurato.

Per questo motivo, del resto, non

ha messo in discussione la totale incapacità lavorativa dal mese di settembre

2021 al mese di agosto 2022, indicando nella perizia che “Si può accettare

un’inabilità lavorativa per reazione ansioso depressiva dal mese di settembre

2021 fino al mese di agosto 2022”.

Il perito, come spiegato nella

presa di posizione del 1° marzo 2024, ha definito la capacità lavorativa

medico-teorica sulla base dei dati complessivi e di tutti i segni medici

osservati allo stato stazionario.

Infine, circa la mancata

trascrizione dell’intero colloquio avuto con l’interessato, il dr. med. __________

rileva correttamente di non poter riportare per esteso ogni e qualsiasi

osservazione della persona assicurata, ma di aver comunque riferito i dati

soggettivi del ricorrente, comprese le sue lamentele e le preoccupazioni

ansiose, indicate nel ricorso (pag. 229 incarto AI: “[…] L’assicurato dice

di sentire, nonostante le cure, molta ansia. Le cause sarebbero le

preoccupazioni famigliari (economiche, problemi dei genitori, tensioni con l’ex

compagna, paura che venga compromesso il rapporto con la figlia, situazione

lavorativa con lunga assenza per malattia). Afferma di aver sempre male alla

pancia e di far fatica a urinare, a causa dello stress. Dichiara di essere

tanto stanco. Si impegnerebbe nella giornata a tenere il giardino, cucinare e

leggere, ma la stanchezza sarebbe forte e le preoccupazioni in testa sarebbero

stanche. Con il Cipralex le emozioni sarebbero più stabili, ma il tono

dell’umore viene definito basso; talvolta gli capiterebbe di piangere,

soprattutto alla sera, quando percepirebbe maggiore tristezza. Il periziando

dice che camuffa il suo stato d’animo quando è con la figlia, con la quale vi

sarebbe un ottimo rapporto. Spera di riuscire a sentirsi meglio per occuparsi

sempre, in maniera adeguata, di propria figlia e dei suoi bisogni” e pag.

231 incarto AI: “[…] L’assicurato si aspetta di risolvere progressivamente i

suoi problemi, di stare meglio e che con la sua ex compagna si appianino i

conflitti. Spera di togliersi tutte queste angosce che percepisce, ma teme che

se le porterà dietro a lungo. Dichiara che non gli piacciono i posti affollati

quando è da solo, in compagnia riuscirebbe a tollerarli meglio e spera di

migliorare, perché quando ha sua figlia sta bene e nota che si rilassa e tutto

diventa più bello”). Il perito ha aggiunto di non aver ravvisato

disfunzione oggettive durante i colloqui (cfr. anche il già citato status AMDP)

e pertanto le lamentele soggettive, comprese le preoccupazioni per gli eventi

famigliari e per la salute fisica, rientrano tra le reazioni transitorie

emotive negative che normalmente affliggono tutte le persone sottoposte a

intensi stress. Esse non vanno assimilate a una malattia mentale in senso

stretto e dai colloqui effettuati risultava chiaro che l’interessato fosse

abile al lavoro.

I referti del curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, del 16 agosto 2023 (doc. A4), del 21 febbraio

2024 (doc. A3) e dell’8 aprile 2024 (doc. VIII/B), non sono atti a sovvertire

le convincenti e motivate conclusioni peritali.

Per

quanto concerne il rapporto medico 21 febbraio 2024, il perito, ammette che

l’insorgente ha una struttura di personalità disturbata, tant’è che aveva

indicato, nel suo referto, la presenza di tratti di personalità disfunzionali,

con propensione alla diffidenza e alle continue rivendicazioni nei contesti

interpersonali (cfr. pag. 232 incarto AI, status AMDP), rilevando tuttavia che

in precedenza neppure il medico curante aveva posto una tale diagnosi.

Del

resto, non va dimenticato che secondo la

giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è tanto importante

la diagnosi quanto le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento

STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta

alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche

scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle

prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr.

STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231

consid. 5.3 pag. 234).

Non è dunque possibile

trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle

diagnosi poste.

Per

il resto, il certificato si esaurisce nella descrizione di una situazione già

nota (problemi caratteriali e disturbi del ricorrente che hanno sempre reso

molto difficile l’interazione con i colleghi di lavoro e particolarmente con i

superiori, __________ che aveva sollecitato l’interessato a trovare

un’occupazione idonea, ricorrente che ha dovuto affrontare diverse dinamiche in

relazione con la separazione dalla compagna ed ai litigi sull’affidamento della

figlia) con l’indicazione di non comprendere le conclusioni del perito in

merito alla data della cessazione dell’incapacità lavorativa, di cui si è già

detto in precedenza.

Non

è di maggior aiuto all’insorgente la presa di posizione del 16 agosto 2023 del

medesimo curante all’indirizzo __________ (doc. A4). Anche in questo referto il

dr. med. __________ riporta questioni già conosciute, tenute in considerazione

dal perito e discusse in precedenza (il ricorrente è seguito per un burn out su

una sindrome ansiosa generalizzata che ha creato numerose problematiche

lavorative per le quali è inabile al lavoro, difficoltà sentimentali con

separazione dalla compagna da cui ha avuto una figlia nel 2015) o cita la

presenza di altre patologie di cui ha già tenuto conto il medico SMR, dr.ssa

med. __________ nelle sue valutazioni (recidiva di un tumore a livello

vescicale, problemi urologici) e di cui si dirà in seguito.

Infine,

il referto dell’8 aprile 2024 si esaurisce nella conferma della diagnosi di

disturbo d’ansia su un disturbo di personalità disturbata F43.22 e F60.8 e

dell’attestazione di totale incapacità lavorativa, senza tuttavia apportare

elementi medici oggettivi atti a scalfire la valutazione contenuta nella

perizia amministrativa, avendo il dr. med. __________ dettagliatamente spiegato

i motivi alla base delle sue conclusioni.

A questo proposito va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. STF 9C_178/2024 del 28 marzo 2024, con rinvio alla STF

9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 6.3; STF 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; sulla prudenza

dell’opinione del medico curante a causa dei particolari legami che ha con il

paziente: DTF 125 V 351 consid. 3b/cc; STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023

consid. 3.3.2). Inoltre, relativamente alla diversa valutazione della capacità

lavorativa dei curanti, essa è spiegabile con la diversità degli

incarichi assunti: a scopo di trattamento piuttosto che di perizia (cfr.

sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del

27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013,

consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]),

Va infine ancora evidenziato che

nell’ambito della sua valutazione il dr. med. __________ ha anche preso in

considerazione quanto accertato dal medico __________, dr.ssa med. __________

(cfr. pag. 225-226 incarto AI e IV/1) e da cui non emergono elementi per

mettere in discussione le conclusioni del perito (cfr. pag. 374 e seguenti

incarto AI).

Non vi sono pertanto indizi

concreti che mettano in dubbio l’affidabilità della perizia bidisciplinare

ordinata dall’UAI.

Quanto

alla circostanza che i periti non avrebbero tenuto conto di tutte le patologie

di cui è affetto l’insorgente, segnatamente la problematica oncologica ed

urologica che ha necessitato un intervento nel mese di agosto 2022, ciò che

renderebbe impossibile una ripresa dell’attività dal mese di settembre 2022, va

evidenziato che tali patologie, unitamente a tutte le malattie di cui è affetto

il ricorrente, non erano di loro competenza e che esse sono state valutate dal

medico SMR, dr.ssa med. __________, sulla base degli atti medici prodotti

dall’interessato.

A

questo proposito va rammentato che per l’art. 49 cpv.

1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del

diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle

istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi

di scegliere i metodi d’esame idonei. Secondo l’art. 49 cpv. 1bis

OAI in vigore dal 1° gennaio 2022 nello stabilire la capacità funzionale (art.

54a cpv. 3 LAI) va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a

livello medico nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adattate,

tenendo conto di tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali, nonché delle

limitazioni, in termini qualitativi e quantitativi. Ai sensi dell’art. 49 cpv.

2 OAI se occorre, i servizi medici regionali possono eseguire direttamente

esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami.

L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a

fornire consulenza agli uffici AI della regione.

I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione

prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il

loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei

tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze

specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la

persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo

se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di

per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche

sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012

del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

Una valutazione sulla base dei soli atti medici (“Aktengutachten”)

senza visitare l’assicurato, esplica validamente i suoi effetti se, come nel caso di specie, si

dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali e se

si tratta di valutare la fattispecie sulla base di dati medici oggettivi già

accertati, di modo che la valutazione medica diretta della persona assicurata

viene messa in secondo piano (cfr. sentenza 9C_524/2017 del 21 marzo 2018,

consid. 5.1; sentenza 8C_184/2013 del 7 giugno 2013 consid. 2.5; sentenza

9C_839/2008 del 29 ottobre 2009 consid. 5.4).

In

concreto, dalla documentazione agli atti emerge che l’interessato per

l’intervento urologico è stato degente dal 25 agosto 2022 al 28 agosto 2022 e i

medici che hanno operato l’assicurato, il 14 settembre 2022, lo hanno giudicato

incapace al lavoro al 100% dal 25 agosto 2022 a domenica 4 settembre 2022 (pag.

138-139 AI), ma non hanno rilevato la presenza di alcun tumore (cfr. pag. 122

incarto AI, referto del dr. med. __________).

Ne

segue che la conclusione del medico SMR, dr.ssa med. __________ va leggermente modificata

nel senso che la completa incapacità lavorativa decorre dal 16 settembre 2021

fino al 4 settembre 2022 (e non fino a fine agosto 2022), mentre dal 5

settembre 2022 l’assicurato è capace al lavoro al 90% nella precedente attività

e al 100% in attività leggere.

Ciò

tuttavia non modifica l’esito del ricorso, ritenuto che in ogni caso il periodo

di attesa di un anno corrisponde a 365 giorni (marginale 2216 della Circolare

sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità; CIRAI) e

scadrebbe comunque dopo il 4 settembre 2022 (per il calcolo cfr. anche Allegato

Considerandi

II CIRAI).

Rilevato che l’insorgente, per

il resto, non contesta il calcolo del grado d’invalidità (6%; l’assicurato del

resto è abile al 90% nella precedente attività), la decisione impugnata merita

conferma.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti