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Decisione

32.2024.15

Ricorso (respinto) contro decisione di non entrata in materia. Valutazione medica confermata, l’assicurato non avendo provato un significativo peggioramento della situazione valetudinaria

12 agosto 2024Italiano27 min

sempre interessato a trovare un impiego. Inoltre, gli impieghi che il Dottore specialista

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.15

JV/sc

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2024 di

RI 1

contro

la decisione del 20 febbraio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1983, di formazione venditore (con AFC) e da ultimo attivo in tale

vece, il 18 giugno 2015 ha presentato una domanda di mezzi ausiliari (doc. 127

incarto AI) e, tenuto conto dell’ipoacusia bilaterale, con comunicazione 25

giugno 2015 l’Ufficio AI gli ha rilasciato la garanzia per il riconoscimento di

un importo forfettario (fr. 1'600) di due apparecchi acustici (doc. 132 incarto

AI), conformemente alla cifra 5.07 OMAI.

Il 1.

/2 settembre 2014 l’assicurato ha chiesto l’erogazione di un assegno per grandi

invalidi (doc. 45 incarto AI), richiesta respinta dall’Ufficio AI con decisione

del 29 settembre 2015. Con sentenza del 18 aprile 2016 il TCA ha respinto il

ricorso interposto dall’assicurato contro la succitata decisione amministrativa

(STCA 32.2015.147). Il successivo ricorso di diritto pubblico al TF è stato

dichiarato irricevibile (STF 9C_356/2016 del 5 luglio 2016).

La decisione

amministrativa è quindi cresciuta in giudicato.

1.2. Nel

giugno 2014 l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti

(doc. 4 incarto AI). Esperiti gli accertamenti di rito, l’Ufficio AI ha

sottoposto il caso al medico SMR. Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale

del 4 settembre 2015 (doc. 155 incarto AI).

Posta

la seguente diagnosi:

"2.1.

Diagnosi principale

con influsso sulla capacità lavorativa (CL

Otite media cronica bilaterale con

ipoacusia bilaterale

-

Stato dopo operazione a

sinistra il 23.7.2024

-

Intervento a destra 18.11.2014

con piccola revisione del 26.6.2015”

e

rilevati i limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi

d’incapacità lavorativa:

% IL in attività abituale*

% IL in attività adeguata*

Periodi

100

100

27.7.2014-05.08.2014

100

0

06.08.2014-17.11.2014

100

100

18.11.2014-30.06.2015

100

0

01.07.2015-continua

*

prognosi lavorativa favorevole con adattamento di apparecchi acustici.

Con

decisione dell’8 marzo 2016 (doc. 196 incarto AI), debitamente preavvisata

(doc. 194 incarto AI), l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti

professionali come pure al versamento di una rendita, avendo determinato un

grado d’invalidità nullo. Contestualmente, l’amministrazione ha diffidato

l’assicurato ex art. ex art. 21 cpv. 4 LPGA ad adattare l’apparecchio acustico.

Il

successivo ricorso interposto contro la decisione amministrativa è stato

respinto (STCA 32.2016.34 del 10 febbraio 2017).

La

decisione amministrativa è quindi cresciuta in giudicato.

1.3. Il 15

agosto 2023 l’assicurato ha presentato una (nuova) domanda di prestazioni AI,

adducendo un peggioramento della situazione valetudinaria, un’incapacità

lavorativa completa dall’11 maggio al 24 agosto 2023, osservando circa il danno

alla salute un “Susseguirsi di eventi documentati e già citati nelle

precedenti richieste di aiuto, di rendita e mezzi ausiliari […]” e

allegando della documentazione medica (docc. 310-320 incarto AI). Sottoposto il

caso al vaglio del medico SMR (doc. 321 incarto AI), quest’ultimo, con

annotazione SMR del 18 settembre 2023, ha accertato una situazione

valetudinaria sostanzialmente invariata (doc. 324 incarto AI).

Fondandosi

sulle conclusioni del medico SMR, con progetto di decisione del 18 settembre

2023 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia (doc. 323 incarto

AI).

Con “Osservazioni

e ricorso contro la decisione di non entrata in merito della richiesta AI del

18.09.2023 […]” l’assicurato ha adito il TCA impugnando il progetto di

decisione. Con pronunzia del 12 ottobre 2023 il TCA ha giudicato il ricorso irricevibile,

trasmettendo gli atti all’Ufficio AI (STCA 32.2023.104).

Le

osservazioni dell’assicurato (doc. 331 incarto AI) sono state sottoposte al

vaglio del medico SMR (doc. 343 incarto AI) e quest’ultimo, con annotazione del

7 novembre 2023, le ha ritenute irrilevanti per rapporto a quanto accertato

precedentemente (doc. 344 incarto AI).

Con

rapporto del 20 febbraio 2024 il consulente SIP ha chiuso il mandato, avendo rilevato

un ampio ventaglio di attività esigibili e accertata la volontà di non volere

beneficiare di misure di aiuto al collocamento in Ticino (doc. 374 incarto AI).

Con

decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc.

373 incarto AI).

1.4. L’assicurato

ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 20 febbraio 2024,

postulandone, per quel che è dato di capire, l’annullamento ed una nuova

rivalutazione del dossier.

Contesta

la valutazione medica, sostenendo, in sintesi e per quanto di rilevanza per la

presente procedura, che dall’ultima valutazione la situazione valetudinaria sia

peggiorata “come attesta in modo evidente il certificato medico dell’__________

della dottoressa __________ e quello della Klinica di psicologia psicosomatica

dell’__________ della dottoressa __________”, senza tuttavia produrre nuova

refertazione medica.

1.5. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente il proprio operato,

rilevando come il ricorrente non ha reso verosimile una notevole modifica delle

condizioni di salute e/o economiche, circostanza che ha determinato

l’emanazione della decisione impugnata.

In

ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione

impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.6. Con

scritto pervenuto al TCA il 15 aprile 2024 l’insorgente ha comunicato che “confermo

Fatti

i mezzi di prova sono i certificati di salario, la richiesta di nuovo

riconoscimento dei mezzi ausiliari presentata nel 2022 e accettata e tutti i

certificati medici che attestano che ho dovuto lasciare sempre il lavoro sempre

più spesso a causa del mio problema e che la mia situazione sociale, lavorativa

ed economica è cambiata in modo sostanziale ed evidente, nonostante io sia

sempre interessato a trovare un impiego. Inoltre, gli impieghi che il Dottore specialista

__________ di __________ confermò che erano idonei a me non sono mai riuscito a

trovarli né ho mai ricevuto aiuto per trovarli, ma mi sono state solo proposte

delle visite in aziende o sostegni per impieghi per persone con rendita AI non

per normali impieghi che è in grado di fare qualcuno con mezzi ausiliari o con

una riduzione del carico di lavoro al 100%. Però al momento non sono in grado

di spedirli via posta o via mail per la mancata disponibilità finanziaria per

avere le copie o in tipografia per acquistare l’inchiostro a casa dei genitori”

(VIII).

1.7. Con

osservazioni del 26 aprile 2024 l’Ufficio AI ha confermato la domanda di

giudizio formulata nella risposta di causa, il ricorrente non avendo apportato

alcun nuovo elemento oggettivo che non sia già stato considerato e valutato

dall’amministrazione (X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011).

nel merito

2.2. L’oggetto

del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione

l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni.

Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata

in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha

rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in

esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p.

269 consid. 1a).

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione,

nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande

invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è

cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la

rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano

stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata

riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo

esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2

(art. 87 cpv. 3 OAI).

La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87

cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche

alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è

stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se

l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto

tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo

di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

A tal

proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio

2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di

crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su

ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis

STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni

sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai

presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne

determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che

essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione.

Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di

motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di

riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che

non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti

(consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali).

Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi,

rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà

essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo

dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo”

(ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se non

vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V

64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR

2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in

der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella

DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso

verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati

d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di

rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo

tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora

prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire

all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr.

consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF

9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

Va

ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87

OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011)

è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la

precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione

precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la

plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto,

l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è

di principio tenuto a rispettare

(DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid.

3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV

n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF

8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio

2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64

consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato

deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante

per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda

l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova,

l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla

documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha

ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica

rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita

e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la

documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere

considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in

sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso,

nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF

8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V

64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.;

Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle

assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 3.1

e seg.).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l’invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, l’allora Tribunale federale delle assicurazioni, attuale TF, ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall’assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.

3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag.

98).

Al

riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" […] Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF

127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004,

consid. 3.2.).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,

le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In una sentenza I 384/06 del 4

luglio 2007 il TF ha ribadito che “[…] il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha

precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme

(ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr.

Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie

Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre

2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che

l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede

una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha

aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non

sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da

un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla

salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è

data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Questa

giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come

affermato nella DTF 137 V 64:

" […]

4.2 Diese im Bereich der

somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden

rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von

Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und

Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic

Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie

(Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010

E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen

Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog

angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich

ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung

beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. […]”.

Nella DTF 141 V 281 il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere

valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono

generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente

esigibile è stata abbandonata.

Con le DTF 143 V 409 e 143 V 418,

il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata

nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale

capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da

accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso

di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF

143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche

(DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale

riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra

le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; 8C_650/2016 del 9

marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016

consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano

essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle

terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il

cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale

più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la

questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare,

sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità

lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere

ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve

ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento

delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata

(cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

2.6. In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni dell’agosto 2023, l’Ufficio AI ha

sottoposto la documentazione pervenutagli al medico SMR, il quale ha accertato

una situazione medica sostanzialmente invariata.

Il

ricorrente, prevalendosi di due certificati prodotti nella procedura

amministrativa, contesta la valutazione medica (cfr. supra consid. 1.4.),

sostenendo che la situazione valetudinaria sia invece peggiorata.

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.6.1. L’insorgente

rinvia al rapporto del 21 dicembre 2023 della dr.ssa __________ (specialista in

otorinolaringoiatria) (doc. 369, pagg. 1814-1816 incarto AI) e al rapporto del

29 gennaio 2024 del dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia)

e della psicologa __________ (doc. 370, pagg. 1818-1820 incarto AI).

Il rapporto del 21

dicembre 2023 presenta il seguente tenore:

"Diagnose

1.

Dekompensierter

Tinnitus beidseits, EM langjährig mit/bei: […]

Considerandi

2.

Otitis media

chronica cholesteatomatosa mit grossem Defekt am Tegmen tympani links

·

St. n. offener

Mastoidoepitympanektomie links mit Overlay Tympanosplastik 1. Phase,

Stilastikeinlage, Bilden eines okzipitalen Muskellappens und Abdecken des

Defektes am Tegmen mit Knorpel aus dem Cavum Conchae 23.07.2014 (Prof. __________)

·

St. n.

endauraler Revisiones-Myringoplastik und Chelestatom-Entfernung ohne

Mittelohrexploration links 20.06.2015 (Prof. __________)

3.

Otitis media

chronica cholesteatomatosa mit grosser lateraler Bogengangsfistel und

kombinierter Schwerhörigkeit rechts

·

St. n. offener

Mastoido-Epitympanektomie, Abdichten der langeralen Bogengangsfistel,

Tympanoplastik Typ II und Einbringen eines occipitalen Muskelappens rechts

18.11.2014

(Prof. __________)

4.

Zervikaler

Muskelhartspann beidseits

5.

Anamnestisch

St. n. Leistenhernien OP links

Anamnese

[…]

Befunde

Weber mittig, Rinne beidseits negativ. In

der Ohrmikroskopie rechts zeigt sich eine leicht mit Zerumen verlegte

Radikalhöhle, nach Reinigung reizlose Radikalhöhle mit vermutlich gut

belüfteter Pauke, jedoch negativem Valsalva. Enoral und endonasal reizlose

Schleimhäute. Transnasal fiberoptisch regelrechte Darstellung des Epi-, Meso-

und Hypopharynx. Der Larynx ist in Form un Funktion intakt.

Tonaudiogramm vom 22.09.2023: Beidseits

linksbetonte, hochgradige, kombinierte Schwerhörigkeit mit Hörverlust gemäss

CPT-AMA rechts 70%, links 85%.

Tinnitus-Bestimmung vom 20.12.2023: Nicht

wirklich möglich, Sinuston und Schmalbandrauschen beidseits, links > rechts.

Sprachaudiometrie vom 20.12.2023: Im

Zahlentest 50%-iger Sprachhörverlust rechts bei 58 dB, links bei 64 dB.

100%-ige Verständlichkeit rechts bei 110 dB, 20%-iger Diskriminationsverlust

links bei 120 dB.

Tinnitus Functional Index vom 18.12.2023: 75/100 Punkte,

entspricht einem sehr grossen Problem.

Beurteilung und Prozedere

Der hochgradige Hörverlust bei

oben genannten Operationen ist geradezu prädestiniert für die Entstehung eines

Ohrgeräusches. […] Der Patient […] scheint zurzeit eine grosse psychosoziale

Stresssituation vorzuliegen, insbesondere in Bezug auf die Arbeitsstelle und

den Wohnsitz. Diesbezüglich habe er keinerlei Unterstützung. Den Job zu finden

sei ebenfalls erschwert, aufgrund seiner Schwerhörigkeit. In Rücksprache mit KD

Dr. __________ empfehlen wir dem Patienten, sich mit der Beratungsstelle für

Schwerhörige und Gehörlose im Kanton Zürich in Verbindung zu setzen. Dem

Patienten wurde eine entsprechende Broschüre ausgehändigt. Diese werden dem

Patienten gerne helfen auch einen IV-Antrag im Kanton Tessin zur Eingliederung

zu stellen. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, die Finanzierung

allfälliger Hilfsmittel zu besprechen wie beispielsweise ein Smartphone,

welches sich mit den Hörgeräten verbinden lässt. Es scheint jedoch auch eine

Problematik einer Anpassungsstörung vorzuliegen. Aus diesem Grund wurde der

Patient für eine psychologische Beratung den Kollegingenn und Kollegen der

Konsiliarpsychiatrie zugewiesen […].”

In

sintesi, la dr.ssa __________, ha rilevato il tinnito presente da anni e

l’importante ipoacusia, come pure gli interventi chirurgici alle orecchie ed

una potenziale affezione psichiatrica. La specialista non ha tuttavia attestato

alcun significativo peggioramento della situazione valetudinaria rispetto a

quella posta a fondamento della decisione amministrativa dell’8 marzo 2016

(cfr. supra consid. 1.2.) e tantomeno una riduzione della capacità lavorativa,

evidenziando piuttosto delle problematiche correlate ad una situazione sociale,

economica e lavorativa sfavorevole.

A tal

proposito, si osserva che l’amministrazione era già a conoscenza delle

importanti problematiche uditive, accertando cionondimeno una capacità

lavorativa completa in attività adeguate “che non richiedono l’uso

dell’udito” (doc. 155, pag. 623 e doc. 191 incarto AI; cfr. supra consid.

1.2.). L’amministrazione aveva altresì fornito la garanzia per i costi

supplementari per due apparecchi acustici (doc. 237 incarto AI), ma gli atti

all’inserto non permettono di determinare se e in che misura essi sono stati

effettivamente usati dall’assicurato (vedasi ad esempio docc. 207 e 240 incarto

AI). Ad ogni buon conto, il quadro clinico descritto dalla dr.ssa __________

non differisce in modo significativo da quello accertato sia in sede

amministrativa con decisione dell’8 marzo 2016 che giudiziaria con sentenza del

10.

febbraio 2017 (cfr. la citata STCA 32.2016.34).

Circa

l’affezione psichiatrica ipotizzata, il citato rapporto del 29 gennaio 2024

presenta il seguente tenore:

"Diagnostische Beurteilung

Bei dem Patienten mit vorgeschriebenem dekompensierten

Tinnitus und hochgradiger Schwerhörigkeit stehen vor allem psychosoziale

Belastungsfaktoren in Form von finanziellen Schwierigkeiten und fehlender

Zukunftsperspektive im Vordergrund, welche sich negativ auf die

Tinnitussituation auswirken und den Schlaf sowie die Stimmung beeinträchtigen.

Es besteht vor allem eine affektive Symptomatik, die mit ausgeprägter Apathie

sowie Ein- und Durchschlafstörungen einhergeht. Da dieser Zustand schon zwei

Jahre anhält, gehen wir von einer depressiven Episode aus.

Diagnose

Vd. auf depressive Störung, aktuell

leichte Episode (ICD-10: F32.0)

Psychischer Status

40-j. Pt., sehr schlank, im Kontankt

offen und freundlich zugewandt. Wach, Bewusstsein klar, kursorisch allseits

orientiert, Auffassung, Konzentration und mnestische Funkzion subjektiv

erhalten. Formales Denken konzis, Gedankenkreisen mit inhaltlicher Einengung

auf Arbeits- und Wohnsituation, nicht auslenkbar. Soweit eruierbar kein Hinweis

auf Wahn, Sinnestäuschungen oder Ich-Störungen. Affektiv situationsbedingt

herbagestimmt, Schwingungsfähigkeit reduziert. Kein Verlust von Interesse oder

Motivation. Vermehrte Apathie wird berichtet. Keine Kraft- oder

Energielosigkeit. Ausgeprägte Ein- und Durchschlafstörungen, gesamte

Schlafdauer zwischen drei bis fünf Stunden. Vermehrte Anpassung und Nervosität.

Lebensüberdruss oder Suizidgedanken verneint, keine Gefährundungsaspekte.

Medikation

Keine Medikamente.

Procedere

Dem Patienten wurde in vereinfachter Form

die Entstehung von Tinnitus und der Eingluss von Stress und Schlaft erklärt.

Zudem wurden miti hm mögliche Ablenkungsstrategien (TV, Lesen, Hinausgehen,

Sport) besprochen. Aus unserer Sicht wäre eine geeignete Beschäftigung mit

einer begleitenden psychoterapeutischen Behandlung wünschenswert. Für den

Patienten hat aktuell das Finden einer Arbeit und Wohnung höchste Priorität,

weshalb er sich zu einem späteren Zeitpunkt für einen Folgetermin melden

möchte. Zudem empfehlen wir dem Patienten wegen dem Hartspann am Hinterkopf

eine physiotherapeutische Behandlung. Auch diese hat für ihn aktuell wenig

Priotiät. Weiter wurde die Möglichkeit einer schlafanstossenden Medikation

diskutiert, mit welcher der Patient noch abwarten möchte.”

In

sintesi, il dr. __________ e la psicologa __________ hanno rilevato un sospetto

(“Vd.”) disturbo depressivo (episodio attuale leggero),

evidenziando l’influsso negativo delle problematiche sociali sullo stato

clinico, suggerendo strategie di coping ed un’occupazione adeguata con

accompagnamento psicologico e rilevando come la priorità dell’assicurato era la

ricerca di un’occupazione e di un appartamento. Non vi è, per contro, alcuna

prescrizione farmacologica e tantomeno un accenno alla capacità lavorativa che,

anzi, viene implicitamente data per assodata (“Aus unserer Sicht wäre eine

geeignete Beschäftigung mit einer begleitenden psychoterapeutischen Behandlung

wünschenswert”).

Di

tutta evidenza, il tenore delle suddette refertazioni mediche non permette di

concludere per una modifica sostanziale dello stato valetudinario.

2.6.2

In sede

amministrativa l’insorgente ha inoltre prodotto diversa documentazione

medico-assicurativa, tra cui quella allestita dagli specialisti dell’ospedale

cantonale di __________ (docc. 319 e 358 incarto AI).

Ora,

si rileva anzitutto che la stragrande maggioranza della documentazione prodotta,

oltre ad essere già agli atti, non risulta rilevante ai fini del giudizio, essendo

priva di chiari elementi che attestano un sostanziale peggioramento della

situazione valetudinaria.

A

titolo esemplificativo, il rapporto dell’11 luglio 2022 della dr.ssa __________

(specialista in otorinoneurologia e audiologia) (doc. 319, pagg. 1494-1500

incarto AI) attesta uno stato clinico tutto sommato stabile (“Betreffend

Gehör besteht eine erfreuliche Situation mit stabilem Tongehör und leichter

Verschlechterung des Sprachgehörs, sowie guter Zufriedenheit mit den im Test

befindlichen Hörgeräten bds. Diesbezüglich sind keine Massnahmen nötig. Eine

Nachkontrolle mit Otoskopie und Audiometrie ist in ca. 2 Jahren sinnvoll. […]”).

Valutata

la refertazione medica agli atti, richiamata la giurisprudenza topica (cfr.

supra consid. 2.3. e seg.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove,

questo Giudice ritiene con il grado probatorio della verosimiglianza

preponderante che la situazione valetudinaria di RI 1 non abbia subito una

sostanziale modifica rispetto a quella accertata nell’ambito della domanda di

prestazioni del 2014 (cfr. supra consid. 1.2.), tale da giustificare l’entrata

in materia della nuova domanda di prestazioni.

Visto

quanto precede, la valutazione del medico SMR va confermata.

2.7

Stante

quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va

respinto.

2.8

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1°

gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria

dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis

LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra

200.

e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito

della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti