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Decisione

32.2024.16

Non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni. Grave violazione del drititto di essere sentito. Rinvio degli atti all'UAI affinché applichi correttamente la procedura

15 luglio 2024Italiano34 min

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.16

cs

Lugano

15 luglio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 6 febbraio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1974, da ultimo

pittore indipendente, il 20 marzo 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni

dell’AI, che l’amministrazione ha respinto con decisione del 7 giugno 2019,

cresciuta incontestata in giudicato.

Dopo il calcolo del grado

d’invalidità, pari allo 0%, l’Ufficio AI ha aggiunto:

" (…) Le è

stata concessa la possibilità di una formazione ad hoc. Dopo valutazione e

successiva organizzazione legata all’attivazione di una formazione esigibile,

si è preso contatto con lei che ha però comunicato di aver trovato un lavoro e

di non essere più interessato a un percorso formativo.

Dalle sue successive e-mail si comprende che l’attività lavorativa

potrebbe non essere del tutto adeguata ai limiti funzionali definiti dal medico

del Servizio medico regionale e comunicati in sede di colloquio del 22.02.2019.

Lei insiste però a non voler aderire al possibile provvedimento e di voler

continuare a svolgere l’attività appena trovata.

In considerazione di quanto sopra (rinuncia da parte sua a una

formazione ad hoc per attività adeguata), si decide per la chiusura senza

l’attivazione di alcun provvedimento AI.

Con e-mail del 16.04.2019, la consulente in integrazione

professionale, Sig.ra __________, le ha comunicato che dietro specifica

richiesta scritta, l’Ufficio AI rimane a disposizione per l’attivazione del

servizio di aiuto al collocamento.” (pag. 129 incarto AI)

1.2. RI 1, che dal 2019 al 2023 ha

lavorato come manutentore presso la __________ (pag. 125 e 148 incarto AI), il

27 novembre 2023 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Con decisione

del 6 febbraio 2024 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda.

1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. __________

della RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento

e domandando che gli atti siano rinviati all’amministrazione affinché si

esprima nel merito della domanda del 27 novembre 2023 (doc. I).

L’insorgente evidenzia che con la

decisione precedente era stato deciso di non concedergli una rendita

d’invalidità a causa di un grado d’invalidità inferiore al 40%. In tale

occasione l’Ufficio AI non ha rifiutato il diritto ad un provvedimento

professionale, limitandosi ad evidenziare che nonostante fosse stata concessa

all’assicurato la possibilità di beneficiare di una formazione ad hoc, lo

stesso vi avrebbe rinunciato e di conseguenza la consulente ha optato per la

chiusura della pratica senza attivazione di alcun provvedimento.

L’interessato sostiene che con la

nuova domanda non ha chiesto il diritto ad una rendita AI, ma di essere posto

al beneficio di provvedimenti di reintegrazione professionale e di conseguenza

l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI non è applicabile. Egli non chiede infatti una

revisione della decisione che ha negato il diritto alla rendita AI.

Se per ipotesi di lavoro il

Tribunale dovesse ritenere applicabile l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, il ricorrente

ritiene comunque che l’amministrazione avrebbe dovuto entrare nel merito della

richiesta.

Considerato che nel rapporto

della visita ortopedica del 24 gennaio 2024 il dr. med. __________, specialista

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha

indicato che era in previsione una risonanza magnetica nucleare (RMN) alla

spalla destra con il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, spettava all’UAI, sulla base della DTF 130 V 64,

confermata dalla STF 9C_756/2021 del 2 febbraio 2022, chiedere, in applicazione

del principio inquisitorio, l’esame mancante. Anche perché il medico SMR nella

sua annotazione ha rilevato che “è previsto un esame RM spalla destra, esame

che eventualmente comporterà una differente valutazione della situazione”.

In ogni caso, anche se così non

fosse, il ricorrente chiede il rinvio degli atti all’UAI per l’entrata nel

merito della domanda, poiché l’amministrazione non avrebbe valutato

correttamente le prove presentate. Vi è infatti stato un peggioramento del suo

stato di salute ed è stata posta una nuova diagnosi rispetto a quella accertata

in precedenza dal medico SMR. Ciò è confermato anche da referti prodotti in

sede ricorsuale e che non potevano essere trasmessi in precedenza.

Inoltre, sempre secondo il

ricorrente, anche se non ci fosse un peggioramento dello stato di salute, gli

atti comprovano che vi è stata comunque un’intensificazione delle restrizioni

di salute. Queste ultime limitano l’interessato in maniera maggiore, ovvero si

manifestano con maggiore intensità, come confermato dal referto del 15 febbraio

2024 del dr. med. __________, secondo cui nella nuova attività l’assicurato

sarebbe inabile al lavoro almeno al 50%.

L’insorgente afferma poi che a

prescindere dalla questione a sapere se l’UAI si è già pronunciato o meno, con

decisione formale, sul riconoscimento di provvedimenti professionali, va

evidenziato che la consulente ha proposto di svolgere una formazione breve

nell’ambito della logistica, manutenzione/custodia immobili, vendita,

ritenendolo idoneo a svolgere un provvedimento professionale. Conclusione

confermata nella decisione di nessun diritto alla rendita del 7 giugno 2019 in

cui è stato evidenziato che era stata concessa la possibilità di una formazione

ad hoc. Per l’insorgente è evidente che una prestazione già riconosciuta in

passato per una situazione che secondo l’amministrazione è rimasta immutata,

non può che essere esaminata nel merito. A maggior ragione se si considera che

una consulente AI il 20 novembre 2019 si era dichiarata disponibile a

riconoscere un aiuto al collocamento.

Infine, l’insorgente, per i

motivi evocati nel ricorso, contesta di aver rinunciato alla possibilità di

beneficiare di una formazione ad hoc per un’attività adeguata nell’ambito della

precedente procedura. Egli aveva solo affermato di aver trovato nel frattempo

un’altra attività lavorativa per poter far fronte al proprio fabbisogno

personale, non garantito in altro modo, visto il dilungarsi della procedura AI.

In ogni caso anche se avesse

rinunciato, torna applicabile l’art. 23 LPGA, secondo cui la rinuncia può

essere revocata con effetto per il futuro. Ciò vale anche per le prestazioni.

La nuova domanda va intesa quale revoca della rinuncia al diritto a prestazioni

di reinserimento professionale.

1.4. Con risposta del 13 marzo 2024

l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.5. L’11 aprile 2024 l’insorgente si è

nuovamente espresso in merito, producendo ulteriore documentazione (doc. VI),

su cui l’UAI ha preso posizione il 23 aprile 2024 (doc. VIII). Quest’ultimo

scritto è stata trasmesso all’assicurato per conoscenza il 25 aprile 2024 (doc.

IX).

considerato in diritto

2.1. Nel caso in esame,

avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, questo Tribunale

è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no

rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non

entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione

ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso

in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si

pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se

la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente

avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

2.2. Va anzitutto

rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica

della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne

(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità

(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla

cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

Le

cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),

edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)

prevedono che:

" Conformemente

alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui

diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31

dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.

1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla

rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre

2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.

1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022.”

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto

ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile

il diritto attualmente in vigore.

Nel caso in esame l’assicurato ha

presentato una nuova domanda di prestazioni il 27 novembre 2023, ragione per

cui l’eventuale diritto a prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la

modifica legislativa (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI).

Visto quanto precede, nel caso

concreto è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.

2.3. Giusta l’art.

87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare

che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o

di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto

alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il

contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era

insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché

il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per

l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le

condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha avuto

modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica

per analogia anche alle prestazioni

reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata,

una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende

verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire

sul diritto a prestazioni (DTF 149 V 177; DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.

1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo di questo requisito è

impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande

identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata

da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5

gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti).

A tal proposito, nella DTF 136 V

369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il

Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di

decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni

ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27

settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di

principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto

alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad

esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a

fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di

revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della

decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito

di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo

caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con

molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se

l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente

impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere

successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione

di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige

Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se non vi è stata una modifica

rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una

decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è

obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der

Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto

invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un

cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994

in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109

V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque

necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano

subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia

giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29

aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella DTF 130 V 64, il TFA ha

precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti

rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non

risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non

rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi

Fatti

di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine

per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto

precede è stato confermato anche nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022

(consid. 3.2.; cfr. anche STF 8C_571/2023 del 29 febbraio 2024 = SVR 2024 n.

23, consid. 4.1; STF 8C_6/2024 dell’8 maggio 2024).

Va ancora rilevato

che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI

(corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è

sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è

necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in

giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile

modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri

che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23

aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la precedente decisione è

distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87

cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;

quanto più breve

è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più

rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni

dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo

potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare

(DTF

109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10

febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.

anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per

costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF

8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006

consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda

di prestazioni, l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità

si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in

alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti

medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere

verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve

impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione

con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.

Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto

riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla

(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate

pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per

la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione

materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,

lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al

preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti

(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da

considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013

consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.

2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre

2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della

Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di

Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).

2.5. Nella fattispecie in esame,

nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 7 giugno 2019, nel

rapporto finale del 28 gennaio 2019, il medico SMR, dr. med. __________, aveva

posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di importante

lesione del tendine sovraspinoso, con retrazione del tendine (Goutallier III

grado) con importante degenerazione grassa della massa muscolare, lesione dell’infraspinato

con risalita della testa omerale e conflitto sottoacromiale, cardiomiopatia

ipocinetica di origine incerta (con FE iniziale del 24%, ultimamente FE 47%),

stato da operazione per lesione massiva della cuffia dei rotatori della spalla

sx: artroscopia con sutura del tendine (18.04.2014), artroscopia spalla destra:

sutura del tendine sovraspinoso ed infraspinato (09.04.2018), oltre alla

diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome delle apnee

del sonno, sotto terapia C-PAP.

Il medico SMR aveva attestato una

completa incapacità lavorativa nella precedente attività di pittore ed in

attività leggere dall’8 marzo 2018 ed una completa capacità lavorativa in

attività adeguate dal 22 agosto 2018. Quale limitazione figura il carico massimo

di 2 kg a destra e “non mansioni con le braccia sopra l’orizzonte/over-head”

(pag. 94-96 incarto AI).

Il 22 febbraio 2019 vi è stato il

colloquio con la consulente professionale dove sono stati comunicati al

ricorrente i contenuti del rapporto finale del SMR, è stata spiegata la

procedura di calcolo del grado d’invalidità ed è stato informato circa alcune

attività possibili senza necessità di una formazione: operaio di fabbrica,

vendita, autista per consegna di merce leggera. Dopo le spiegazioni l’assicurato

si è dichiarato interessato e disponibile a svolgere una formazione breve

nell’ambito della logistica (con materiale leggero), manutenzione/custodia di

immobili, vendita (meglio se do-it), ma assolutamente non in ambito

amministrativo (pag. 102-103 incarto AI).

Il 26 marzo 2019 l’assicurato ha

informato l’UAI di aver trovato un impiego quale manutentore tuttofare, con

contratto di lavoro al 100% (pag. 104 incarto AI).

Dopo uno scambio di email al

termine del quale la consulente ha rilevato di aver compreso che RI 1 non

intendeva svolgere una formazione ad hoc in un’attività adeguata allo stato di

salute ed ha affermato che svolgere un’attività non rispettosa dei limiti

funzionali stabiliti potrebbe comportare delle conseguenze in caso di peggioramento

dell’attuale danno alla salute e che “come da sua richiesta, ho proceduto

con la chiusura della pratica AI”, il ricorrente ha immediatamente reagito

affermando che “non è assolutamente vero che non intendo svolgere una

formazione ad hoc, ma come le ho detto al colloquio, io ho cercato e continuavo

a cercare lavoro, visto la situazione in cui mi trovavo e visto il tempo che la

commissione ci ha messo a prendere una decisione avevo bisogno di vivere, non

potevo più aspettare” (pag. 114 incarto AI). Dopo aver ricevuto il progetto

di decisione ed un’email della consulente secondo cui “è stato lei a

rinunciare alla possibilità di procedere con l’attivazione di una formazione

inerente un’attività adeguata ai suoi limiti funzionali che nel frattempo mi

ero prodigata a definire e organizzare, comunicandomi telefonicamente che aveva

trovato un impiego e che, di conseguenza non era più interessato”, il

ricorrente ha aggiunto che “non sono stato io a rinunciare alla possibilità

di attivare una formazione adeguata ai miei limiti funzionali, sono stato

costretto dalla situazione visto il dilungarsi (e di molto), di una vostra

decisione negativa (…)” (pag. 122 incarto AI).

Il 7 giugno 2019 l’UAI ha emesso

la decisione intitolata “nessun diritto ad una rendita d’invalidità”,

dove è stato deciso che la richiesta di prestazioni è respinta. Dopo il calcolo

del grado d’invalidità, pari allo 0%, l’UAI ha aggiunto:

" (…) Le è

stata concessa la possibilità di una formazione ad hoc. Dopo valutazione e

successiva organizzazione legata all’attivazione di una formazione esigibile,

si è preso contatto con lei che ha però comunicato di aver trovato un lavoro e

di non essere più interessato a un percorso formativo.

Dalle sue successive e-mail si comprende che l’attività lavorativa

potrebbe non essere del tutto adeguata ai limiti funzionali definiti dal medico

del Servizio medico regionale e comunicati in sede di colloquio del 22.02.2019.

Lei insiste però a non voler aderire al possibile provvedimento e di voler

continuare a svolgere l’attività appena trovata.

In considerazione di quanto sopra (rinuncia da parte sua a una

formazione ad hoc per attività adeguata), si decide per la chiusura senza

l’attivazione di alcun provvedimento AI.

Con e-mail del 16.04.2019, la consulente in integrazione

professionale, Sig.ra __________, le ha comunicato che dietro specifica

richiesta scritta, l’Ufficio AI rimane a disposizione per l’attivazione del

servizio di aiuto al collocamento.” (pag. 129 incarto AI)

Dopo la crescita in giudicato

della decisione, il 13 novembre 2019 l’assicurato ha scritto all’Ufficio AI per

avere informazioni circa la “reintegrazione professionale/collocamento”,

chiedendo se è possibile “sapere in cosa consisterebbe il lavoro e quanto

verrebbe remunerato se decidessi (ci sto pensando seriamente) di intraprendere

questa strada?” (pag. 134 incarto AI). Nella nota relativa alla telefonata

del 20 novembre 2019 figura che la funzionaria ha spiegato all’assicurato “di

cosa si occupa esattamente il nostro Servizio di Aiuto al collocamento. Quali

sono le condizioni e i limiti di questo servizio. Gli spiego che dovrà essere

lui stesso attivo nella ricerca di un impiego. Lo informo sui nostri

provvedimenti professionali (lavoro a titolo di prova, assegno per introduzione)

nel caso in cui trovasse un’occupazione. L’assicurato mi ringrazia e mi dice

che ci penserà. Restiamo d’accordo che, nel caso in cui decidesse di richiedere

l’Aiuto al collocamento, mi contatterà direttamente”. (pag. 133 incarto

AI).

Il 27 novembre 2023 l’assicurato

ha inoltrato la nuova domanda di prestazioni, indicando quale professione

quella di pittore/manutentore e quale prestazione richiesta quella del

riadattamento nella stessa professione (pag. 145 incarto AI), allegando una

artro RM della spalla sinistra del 15 maggio 2023 (rottura completa del

sovraspinato con risalita testa omerale) e un rapporto del dr. med. __________

del 23 marzo 2018, già agli atti.

Il medico SMR, dr. med. __________

il 29 novembre 2023 ha rilevato che la RM della spalla sinistra mostra una

situazione già nota, mentre il rapporto del dr. med. __________ è antecedente

alla decisione del 7 giugno 2019 cresciuta in giudicato.

In sede di osservazioni

l’insorgente ha prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore. Dall’anamnesi

emerge che lavora “come pittore destrimane, che lamenta oltre dolore alla

spalla sinistra da 5-6 mesi. Da un mese lamenta anche algia alla spalla destra”

e “si prescrive per sospetta lesione anche alla spalla destra una arto RMN

spalla per valutare il paziente nella sua maggior completezza visto la

tipologia di lavoro, pittore, con prevalente uso dell’arto destro, sebbene

anche del sinistro” (pag. 163 incarto AI).

Il medico SMR, dr. med. __________

il 31 gennaio 2024 ha rilevato che la documentazione presentata è insufficiente

per comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute ma che è previsto

“un esame RM spalla destra, esame che eventualmente comporterà una differente

valutazione della situazione” (pag. 166 incarto AI).

Il 6 febbraio 2024 l’Ufficio AI

ha emesso la decisione di non entrata in materia.

Con il ricorso l’insorgente ha

prodotto l’artro-RM spalla destra del 9 febbraio 2024 dalle cui conclusioni

emerge: “in esiti riparazione della cuffia rotatoria si apprezza una lesione

transmurale del tendine sovraspinato riparato a livello anteriore con

retrazione delle fibre di 1 cm dalla sede inserzionale, lesione parziale

dell’infraspinato a livello delle fibre superiori sul versante inserzionale,

non lesioni del cercine glenoideo” (doc. A6).

Il 15 febbraio 2024 il dr. med. __________

ha affermato che “il paziente mi riferisce che ha ricevuto l’ennesima

risposta negativa da parte dell’AI, in quanto ritengono che non c’è un

peggioramento dello stato clinico rispetto a quanto evidenziato nel 2019. Non

concordo affatto con quanto espresso dall’AI siccome per un paziente di quasi

Considerandi

50.

anni ritrovarsi con due spalle fortemente danneggiate e che limitano in modo

importante l’attività lavorativa quale pittore, rende difficile trovare una

nuova posizione lavorativa, visto il mondo del mercato del lavoro attuale”.

Lo specialista ha aggiunto che “il paziente nell’attività che svolge

attualmente sarebbe inabile al lavoro almeno al 50%, cosa che attualmente non

può concedersi in quanto non avrebbe altro modo di mantenersi e pertanto,

rifiuta qualsiasi forma di inabilità lavorativa. A questo punto, vista comunque

la giovane età, il paziente meriterebbe una riqualifica in un’attività

lavorativa più consona alle sue importanti limitazioni a carico della spalla

sinistra e leggermente meno importanti a carico della spalla destra” (doc.

A4).

Il 10 marzo 2024 il medico SMR,

dr. med. __________, ha concluso: “situazione funzionale in pratica

invariata come nella decisione precedente dove era stata riconosciuta un IL

completa quale pittore, quindi superiore a quella indicata attualmente dal Dr. __________

con CL residua in attività confacente” (doc. IV/1).

Il 28 marzo 2024 il dr. med. __________

ha scritto per “confermare che il paziente è inabile all’attività lavorativa

almeno al 50% nell’attività svolta come manutentore presso la __________,

mentre in quella precedente di pittore in modo autonomo è inabile nell’attività

lavorativa al 100%” (doc. A6).

2.6

Preliminarmente va esaminata la

censura relativa alla violazione del principio inquisitorio. Il ricorrente

sostiene che nel referto del 24 gennaio 2024 il dr. med. __________ ha indicato

che era in previsione una risonanza magnetica nucleare (RMN) alla spalla destra

e l’UAI, contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza relativa alle nuove

domande (DTF 130 V 64, consid. 5.2.5.; STF 9C_576/2021 del 2

febbraio 2022, consid. 3.2STF 8C_6/2024 dell’8 maggio 2024), non ha

chiesto l’invio di tale documento prima di emettere la decisione.

Per l'art. 29 cpv.

2.

Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha

valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla

fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento

della decisione impugnata (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF

144.

I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197;

STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).

Secondo la giurisprudenza (STF

9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; STF 8C_482/2018 del

26.

novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione non particolarmente grave

del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la

persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel

caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento

(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.

3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).

Si può prescindere da un rinvio

della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del

diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1):

una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata

comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione

condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)

interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione

della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF

142.

II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18

maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il

principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della

procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in

secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con

la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013

del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

2.7

In una

recente sentenza 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.2, pubblicata

in SVR 2024, IV n. 24 e dunque successiva alla decisione qui impugnata del 6

febbraio 2024, il Tribunale federale ha rammentato che vi

è una grave violazione del diritto di essere sentito se dopo l’emanazione del

progetto di decisione una richiesta di edizione di documenti o una presa di

posizione sul progetto non vengono considerati dall’Ufficio AI, che non prende

posizione in merito (“[…] Nach der Rechtsprechung erweist sich die Verletzung der

Anhörungspflicht schon dann als schwerwiegend, wenn ein nach Erlass des

Vorbescheids ergangenes Begehren um Aktenedition oder eine Stellungnahme zum

Vorbescheid

unberücksichtigt

geblieben ist, indem auf die vorgebrachten Einwendungen nicht eingegangen wurde

[…]”).

Nel

caso di specie in sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente

ha prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, relativo ad una visita

ortopedica del 24 gennaio 2024, in merito alla quale il medico ha affermato che

“si prescrive per sospetta lesione anche alla spalla destra una artro RMN

spalla per valutare il paziente nella sua maggior completezza visto la

tipologia del lavoro, pittore, con prevalente uso dell’arto destro, sebbene

anche del sinistro” (pag. 162 incarto AI).

Il 31

gennaio 2024 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione, affermando

che è “previsto un esame RM spalla destra, esame che eventualmente

comporterà una differente valutazione della situazione” (pag. 166

incarto AI, sottolineatura del redattore).

Malgrado

l’esplicita indicazione del medico SMR circa una possibile modifica della

valutazione in seguito al previsto esame alla spalla destra e dunque la

necessità di richiamare la citata documentazione medica, l’Ufficio AI ha emanato la decisione di non entrata in

materia, senza considerare la giurisprudenza secondo cui, nell’ambito di

una nuova domanda, se l’assicurato fa riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici non ancora prodotti o da richiedere, l’amministrazione deve impartire

all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130.

V 63, consid. 5.2.5; cfr. consid. 2.4; cfr. anche la risposta del 14

marzo 2024 dell’UAI al punto 4).

In concreto vi è pertanto stata

una grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. anche la

risposta del 14 marzo 2024 dell’UAI al punto 4), che non può essere sanata in

questa sede (cfr. anche la recente STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid.

4.3.2

= SVR 2024, IV n. 24).

Anche se il caso di specie si

scosta da quello giudicato dal Tribunale federale nella più volte citata STF

9C_551/2022 del 4 marzo 2024 = SVR 2024, IV n. 24, nella misura in cui, in

concreto, la decisione formale non è stata emanata prima dello scadere del

termine di 30 giorni per prendere posizione in merito al progetto di decisione,

va sottolineato che, come ricordato dal TF nella recente sentenza del 4 marzo

2024, nell’ambito di una nuova domanda, spetta in ogni caso in primo luogo

all’amministrazione l’obbligo di impartire all'interessato un

termine per produrre il mezzo di prova richiamato con l'avvertenza che in caso

contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. 130 V 64 consid. 5.2.5).

L’Ufficio AI non

può demandare questo compito al Tribunale,

altrimenti si

svuoterebbe di senso la procedura amministrativa (anche STF 9C_551/2022

del 4 marzo 2024, consid. 5.3.2 = SVR 2024, IV n. 24: “[…] Anders zu entscheiden hiesse, das

Vorbescheidverfahren und den damit verbundene Anspruch auf rechtliches Gehör

seines Sinngehalts zu entleeren (vgl. Urteil 9C_555/2020 vom 3. März 2021 E.

5.3) […]”; cfr. anche sul tema, ma in un altro contesto, la STF C_675/2009 del 28

maggio 2010, consid. 8.3: “[…] Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non

può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti

determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di

ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative

disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul

tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]) […]”).

In

queste condizioni, in presenza di una grave ed insanabile violazione del

diritto di essere sentito, la decisione impugnata va annullata e l’incarto

rinviato all’amministrazione affinché applichi correttamente la procedura.

Considerato che il ricorrente ha

prodotto la chiesta documentazione con il ricorso, il medico SMR, che si è

espresso il 10 marzo 2024, dovrà nuovamente chinarsi sui certificati del 9 e

del 15 febbraio 2024 (doc. A4 e A5), nonché sulla precisazione fornita dal dr.

med. __________ il 28 marzo 2024 (doc. A6), spiegando, in caso di conferma

della non entrata in materia, in maniera più approfondita le ragioni per le

quali le diagnosi poste dal dr. med. __________ il 15 febbraio 2024 e

l’attestata incapacità lavorativa al 50% come manutentore (doc. A6), non

rendono verosimile una modifica dello stato di salute con incidenza sulla

capacità lavorativa.

Ciò anche tenendo conto del fatto

che nell’ambito della precedente procedura l’Ufficio AI aveva stabilito che

l’insorgente, completamente inabile nella sua attività di pittore, poteva

svolgere, nel mercato equilibrato del lavoro, attività non qualificate, semplici

e ripetitive, che rispettavano i limiti funzionali stabiliti dal medico SMR,

dr. med. __________, ossia il carico massimo di 2 kg a “destra” e lo

svolgimento di mansioni che non comportino il sollevamento delle braccia sopra

l’orizzonte/over head (cfr. pag. 96 e 102), mentre nel referto del 15 febbraio

2024.

il dr. med. __________ rileva che vi sono “importanti limitazioni a

carico della spalla sinistra e leggermente meno importanti a carico

della spalla destra” (doc. A4, sottolineature del redattore).

Il rinvio si giustifica ancora di

più se si tiene conto del fatto che il 1° gennaio 2022 è

entrato in vigore l’art. 49 cpv. 1bis

OAI (cfr. anche l’art. 54a cpv. 3 LAI [in precedenza art. 59 cpv. 2bis

LAI)], secondo cui nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI)

va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico

nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adatte, tenendo conto di

tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali nonché delle limitazioni, in

termini qualitativi e quantitativi (su questo aspetto cfr. le disposizioni

d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI) Rapporto esplicativo (successivo alla

procedura di consultazione) dell’UFAS del 3 novembre 2021, pag. 61: “Le

limitazioni dovute al danno alla salute in senso stretto, ovvero quelle

qualitative e quantitative nello svolgimento di un’attività lucrativa dovute

all’invalidità e comprovate a livello medico secondo l’articolo 8 LPGA,

andranno sistematicamente considerate nella valutazione della capacità

funzionale”).

Va ancora qui aggiunto che invece

la censura del ricorrente secondo cui l’Ufficio AI nell’ambito della precedente

procedura avrebbe deciso unicamente circa il diritto ad una rendita

d’invalidità, mentre con la domanda di prestazioni del 27 novembre 2023 chiede

che gli vengano riconosciuti provvedimenti di reintegrazione professionale e

dunque l’art. 87 (cpv. 2 e 3) OAI non troverebbe applicazione, va respinta.

Nella motivazione della decisione

del 7 giugno 2019 figura infatti che la questione dei provvedimenti

professionali è stata oggetto della decisione impugnata, laddove l’UAI fa

riferimento alla formazione ad hoc (“Le è stata concessa la possibilità di

una formazione ad hoc. Dopo valutazione e successiva organizzazione legata

all’attivazione di una formazione esigibile, si è preso contatto con lei che ha

però comunicato di aver trovato un lavoro e di non essere più interessato a un

percorso formativo. Dalle sue successive e-mail si comprende che l’attività

lavorativa potrebbe non essere del tutto adeguata ai limiti funzionali definiti

dal medico del Servizio medico regionale e comunicati in sede di colloquio del

22.02.2019

Lei insiste però a non voler aderire al possibile provvedimento e

di voler continuare a svolgere l’attività appena trovata. In considerazione di

quanto sopra (rinuncia da parte sua a una formazione ad hoc per attività

adeguata), si decide per la chiusura senza l’attivazione di alcun provvedimento

AI. Con e-mail del 16.04.2019, la consulente in integrazione professionale,

Sig.ra __________, le ha comunicato che dietro specifica richiesta scritta,

l’Ufficio AI rimane a disposizione per l’attivazione del servizio di aiuto al collocamento”).

La questione era stata discussa

anche nel corso del colloquio del 22 febbraio 2019 con la consulente in

integrazione (pag. 102 incarto AI) e nei successivi email con la medesima

consulente. Inoltre il dr. med. __________, nel suo referto del 23 marzo 2018

allegato alla domanda di prestazioni del 20 marzo 2018, aveva indicato che

l’assicurato necessitava dell’aiuto e dell’appoggio dell’AI per una eventuale

reintegrazione in una nuova professione (pag. 12 incarto AI).

Del resto, considerato il

principio della “reintegrazione prima della rendita”, ossia il principio

secondo cui una rendita d’invalidità è versata soltanto dopo aver verificato se

sia possibile l’integrazione (cfr. anche opuscolo 4.01, prestazioni

dell’assicurazione invalidità, punto 45, stato 1° gennaio 2024, edito dall’UFAS

e consultabile in: https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.i), nella misura in cui la

richiesta di rendita è stata respinta, significa che altre misure

reintegrative, oltre a quelle citate nella decisione del 7 giugno 2019 (tra cui

l’aiuto al collocamento, misura che l’UAI ritiene tuttora esigibile [cfr.

risposta di causa, doc. IV; pag. 4]), non erano possibili.

Visto l’esito del ricorso, le

ulteriori censure del ricorrente non devono essere esaminate (cfr. anche STF

9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 5.4 = SVR 2024, IV n. 24).

2.8

Alla luce di quanto sopra esposto,

la decisione impugnata va annullata.

2.9

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito del ricorso le

spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà

le ripetibili al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come ai considerandi

2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che

verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta

in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti