32.2024.16
Non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni. Grave violazione del drititto di essere sentito. Rinvio degli atti all'UAI affinché applichi correttamente la procedura
15 luglio 2024Italiano34 min
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.16
cs
Lugano
15 luglio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 6 febbraio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1974, da ultimo
pittore indipendente, il 20 marzo 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni
dell’AI, che l’amministrazione ha respinto con decisione del 7 giugno 2019,
cresciuta incontestata in giudicato.
Dopo il calcolo del grado
d’invalidità, pari allo 0%, l’Ufficio AI ha aggiunto:
" (…) Le è
stata concessa la possibilità di una formazione ad hoc. Dopo valutazione e
successiva organizzazione legata all’attivazione di una formazione esigibile,
si è preso contatto con lei che ha però comunicato di aver trovato un lavoro e
di non essere più interessato a un percorso formativo.
Dalle sue successive e-mail si comprende che l’attività lavorativa
potrebbe non essere del tutto adeguata ai limiti funzionali definiti dal medico
del Servizio medico regionale e comunicati in sede di colloquio del 22.02.2019.
Lei insiste però a non voler aderire al possibile provvedimento e di voler
continuare a svolgere l’attività appena trovata.
In considerazione di quanto sopra (rinuncia da parte sua a una
formazione ad hoc per attività adeguata), si decide per la chiusura senza
l’attivazione di alcun provvedimento AI.
Con e-mail del 16.04.2019, la consulente in integrazione
professionale, Sig.ra __________, le ha comunicato che dietro specifica
richiesta scritta, l’Ufficio AI rimane a disposizione per l’attivazione del
servizio di aiuto al collocamento.” (pag. 129 incarto AI)
1.2. RI 1, che dal 2019 al 2023 ha
lavorato come manutentore presso la __________ (pag. 125 e 148 incarto AI), il
27 novembre 2023 ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni. Con decisione
del 6 febbraio 2024 l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda.
1.3. RI 1, rappresentato dall’avv. __________
della RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
e domandando che gli atti siano rinviati all’amministrazione affinché si
esprima nel merito della domanda del 27 novembre 2023 (doc. I).
L’insorgente evidenzia che con la
decisione precedente era stato deciso di non concedergli una rendita
d’invalidità a causa di un grado d’invalidità inferiore al 40%. In tale
occasione l’Ufficio AI non ha rifiutato il diritto ad un provvedimento
professionale, limitandosi ad evidenziare che nonostante fosse stata concessa
all’assicurato la possibilità di beneficiare di una formazione ad hoc, lo
stesso vi avrebbe rinunciato e di conseguenza la consulente ha optato per la
chiusura della pratica senza attivazione di alcun provvedimento.
L’interessato sostiene che con la
nuova domanda non ha chiesto il diritto ad una rendita AI, ma di essere posto
al beneficio di provvedimenti di reintegrazione professionale e di conseguenza
l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI non è applicabile. Egli non chiede infatti una
revisione della decisione che ha negato il diritto alla rendita AI.
Se per ipotesi di lavoro il
Tribunale dovesse ritenere applicabile l’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, il ricorrente
ritiene comunque che l’amministrazione avrebbe dovuto entrare nel merito della
richiesta.
Considerato che nel rapporto
della visita ortopedica del 24 gennaio 2024 il dr. med. __________, specialista
FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha
indicato che era in previsione una risonanza magnetica nucleare (RMN) alla
spalla destra con il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, spettava all’UAI, sulla base della DTF 130 V 64,
confermata dalla STF 9C_756/2021 del 2 febbraio 2022, chiedere, in applicazione
del principio inquisitorio, l’esame mancante. Anche perché il medico SMR nella
sua annotazione ha rilevato che “è previsto un esame RM spalla destra, esame
che eventualmente comporterà una differente valutazione della situazione”.
In ogni caso, anche se così non
fosse, il ricorrente chiede il rinvio degli atti all’UAI per l’entrata nel
merito della domanda, poiché l’amministrazione non avrebbe valutato
correttamente le prove presentate. Vi è infatti stato un peggioramento del suo
stato di salute ed è stata posta una nuova diagnosi rispetto a quella accertata
in precedenza dal medico SMR. Ciò è confermato anche da referti prodotti in
sede ricorsuale e che non potevano essere trasmessi in precedenza.
Inoltre, sempre secondo il
ricorrente, anche se non ci fosse un peggioramento dello stato di salute, gli
atti comprovano che vi è stata comunque un’intensificazione delle restrizioni
di salute. Queste ultime limitano l’interessato in maniera maggiore, ovvero si
manifestano con maggiore intensità, come confermato dal referto del 15 febbraio
2024 del dr. med. __________, secondo cui nella nuova attività l’assicurato
sarebbe inabile al lavoro almeno al 50%.
L’insorgente afferma poi che a
prescindere dalla questione a sapere se l’UAI si è già pronunciato o meno, con
decisione formale, sul riconoscimento di provvedimenti professionali, va
evidenziato che la consulente ha proposto di svolgere una formazione breve
nell’ambito della logistica, manutenzione/custodia immobili, vendita,
ritenendolo idoneo a svolgere un provvedimento professionale. Conclusione
confermata nella decisione di nessun diritto alla rendita del 7 giugno 2019 in
cui è stato evidenziato che era stata concessa la possibilità di una formazione
ad hoc. Per l’insorgente è evidente che una prestazione già riconosciuta in
passato per una situazione che secondo l’amministrazione è rimasta immutata,
non può che essere esaminata nel merito. A maggior ragione se si considera che
una consulente AI il 20 novembre 2019 si era dichiarata disponibile a
riconoscere un aiuto al collocamento.
Infine, l’insorgente, per i
motivi evocati nel ricorso, contesta di aver rinunciato alla possibilità di
beneficiare di una formazione ad hoc per un’attività adeguata nell’ambito della
precedente procedura. Egli aveva solo affermato di aver trovato nel frattempo
un’altra attività lavorativa per poter far fronte al proprio fabbisogno
personale, non garantito in altro modo, visto il dilungarsi della procedura AI.
In ogni caso anche se avesse
rinunciato, torna applicabile l’art. 23 LPGA, secondo cui la rinuncia può
essere revocata con effetto per il futuro. Ciò vale anche per le prestazioni.
La nuova domanda va intesa quale revoca della rinuncia al diritto a prestazioni
di reinserimento professionale.
1.4. Con risposta del 13 marzo 2024
l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. L’11 aprile 2024 l’insorgente si è
nuovamente espresso in merito, producendo ulteriore documentazione (doc. VI),
su cui l’UAI ha preso posizione il 23 aprile 2024 (doc. VIII). Quest’ultimo
scritto è stata trasmesso all’assicurato per conoscenza il 25 aprile 2024 (doc.
IX).
considerato in diritto
2.1. Nel caso in esame,
avendo l’Ufficio AI emanato una decisione di non entrata in materia, questo Tribunale
è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente oppure no
rifiutato di esaminare il merito della nuova domanda di prestazioni. Infatti, se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non
entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione
ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso
in esame – essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).
2.2. Va anzitutto
rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica
della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne
(anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° luglio 2023), prevede alla
cifra 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Le
cifre 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI),
edita dall’UFAS, valida dal 1° gennaio 2022 (stato al 1° gennaio 2022)
prevedono che:
" Conformemente
alle DT LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui
diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31
dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv.
1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla
rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore fino al 31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre
2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv.
1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022.”
Secondo
le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di
rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti
al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e
ciò anche se la decisione è stata resa nel 2022. Per contro, se l’eventuale diritto
ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile
il diritto attualmente in vigore.
Nel caso in esame l’assicurato ha
presentato una nuova domanda di prestazioni il 27 novembre 2023, ragione per
cui l’eventuale diritto a prestazioni sarebbe in ogni caso insorto dopo la
modifica legislativa (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b e 29 cpv. 1 LAI).
Visto quanto precede, nel caso
concreto è applicabile il nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2022.
2.3. Giusta l’art.
87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare
che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o
di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il
contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era
insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché
il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per
l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le
condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).
La giurisprudenza ha avuto
modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica
per analogia anche alle prestazioni
reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata,
una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende
verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire
sul diritto a prestazioni (DTF 149 V 177; DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n.
1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).
Scopo di questo requisito è
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5
gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti).
A tal proposito, nella DTF 136 V
369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il
Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di
decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni
ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27
settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di
principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto
alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad
esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a
fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di
revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della
decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito
di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo
caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con
molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se
l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente
impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere
successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione
di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige
Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).
Se non vi è stata una modifica
rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una
decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è
obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der
Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante
giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non
solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso
sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto
invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un
cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994
in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109
V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29
aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF 130 V 64, il TFA ha
precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante
cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti
rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non
risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non
rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi
Fatti
di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine
per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto
precede è stato confermato anche nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022
(consid. 3.2.; cfr. anche STF 8C_571/2023 del 29 febbraio 2024 = SVR 2024 n.
23, consid. 4.1; STF 8C_6/2024 dell’8 maggio 2024).
Va ancora rilevato
che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI
(corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è
sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è
necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è
subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in
giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile
modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri
che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23
aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).
Più la precedente decisione è
distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento;
quanto più breve
è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più
rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni
dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo
potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare
(DTF
109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10
febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v.
anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).
2.4. Per
costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF
8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006
consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda
di prestazioni, l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in
alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere
verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve
impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione
con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda.
Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto
riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla
(non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate
pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per
la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione
materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata,
lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al
preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti
(esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da
considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013
consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid.
2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre
2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della
Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di
Basilea Campagna, consid. 3.1 e seg.).
2.5. Nella fattispecie in esame,
nell’ambito della procedura sfociata nella decisione del 7 giugno 2019, nel
rapporto finale del 28 gennaio 2019, il medico SMR, dr. med. __________, aveva
posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di importante
lesione del tendine sovraspinoso, con retrazione del tendine (Goutallier III
grado) con importante degenerazione grassa della massa muscolare, lesione dell’infraspinato
con risalita della testa omerale e conflitto sottoacromiale, cardiomiopatia
ipocinetica di origine incerta (con FE iniziale del 24%, ultimamente FE 47%),
stato da operazione per lesione massiva della cuffia dei rotatori della spalla
sx: artroscopia con sutura del tendine (18.04.2014), artroscopia spalla destra:
sutura del tendine sovraspinoso ed infraspinato (09.04.2018), oltre alla
diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome delle apnee
del sonno, sotto terapia C-PAP.
Il medico SMR aveva attestato una
completa incapacità lavorativa nella precedente attività di pittore ed in
attività leggere dall’8 marzo 2018 ed una completa capacità lavorativa in
attività adeguate dal 22 agosto 2018. Quale limitazione figura il carico massimo
di 2 kg a destra e “non mansioni con le braccia sopra l’orizzonte/over-head”
(pag. 94-96 incarto AI).
Il 22 febbraio 2019 vi è stato il
colloquio con la consulente professionale dove sono stati comunicati al
ricorrente i contenuti del rapporto finale del SMR, è stata spiegata la
procedura di calcolo del grado d’invalidità ed è stato informato circa alcune
attività possibili senza necessità di una formazione: operaio di fabbrica,
vendita, autista per consegna di merce leggera. Dopo le spiegazioni l’assicurato
si è dichiarato interessato e disponibile a svolgere una formazione breve
nell’ambito della logistica (con materiale leggero), manutenzione/custodia di
immobili, vendita (meglio se do-it), ma assolutamente non in ambito
amministrativo (pag. 102-103 incarto AI).
Il 26 marzo 2019 l’assicurato ha
informato l’UAI di aver trovato un impiego quale manutentore tuttofare, con
contratto di lavoro al 100% (pag. 104 incarto AI).
Dopo uno scambio di email al
termine del quale la consulente ha rilevato di aver compreso che RI 1 non
intendeva svolgere una formazione ad hoc in un’attività adeguata allo stato di
salute ed ha affermato che svolgere un’attività non rispettosa dei limiti
funzionali stabiliti potrebbe comportare delle conseguenze in caso di peggioramento
dell’attuale danno alla salute e che “come da sua richiesta, ho proceduto
con la chiusura della pratica AI”, il ricorrente ha immediatamente reagito
affermando che “non è assolutamente vero che non intendo svolgere una
formazione ad hoc, ma come le ho detto al colloquio, io ho cercato e continuavo
a cercare lavoro, visto la situazione in cui mi trovavo e visto il tempo che la
commissione ci ha messo a prendere una decisione avevo bisogno di vivere, non
potevo più aspettare” (pag. 114 incarto AI). Dopo aver ricevuto il progetto
di decisione ed un’email della consulente secondo cui “è stato lei a
rinunciare alla possibilità di procedere con l’attivazione di una formazione
inerente un’attività adeguata ai suoi limiti funzionali che nel frattempo mi
ero prodigata a definire e organizzare, comunicandomi telefonicamente che aveva
trovato un impiego e che, di conseguenza non era più interessato”, il
ricorrente ha aggiunto che “non sono stato io a rinunciare alla possibilità
di attivare una formazione adeguata ai miei limiti funzionali, sono stato
costretto dalla situazione visto il dilungarsi (e di molto), di una vostra
decisione negativa (…)” (pag. 122 incarto AI).
Il 7 giugno 2019 l’UAI ha emesso
la decisione intitolata “nessun diritto ad una rendita d’invalidità”,
dove è stato deciso che la richiesta di prestazioni è respinta. Dopo il calcolo
del grado d’invalidità, pari allo 0%, l’UAI ha aggiunto:
" (…) Le è
stata concessa la possibilità di una formazione ad hoc. Dopo valutazione e
successiva organizzazione legata all’attivazione di una formazione esigibile,
si è preso contatto con lei che ha però comunicato di aver trovato un lavoro e
di non essere più interessato a un percorso formativo.
Dalle sue successive e-mail si comprende che l’attività lavorativa
potrebbe non essere del tutto adeguata ai limiti funzionali definiti dal medico
del Servizio medico regionale e comunicati in sede di colloquio del 22.02.2019.
Lei insiste però a non voler aderire al possibile provvedimento e di voler
continuare a svolgere l’attività appena trovata.
In considerazione di quanto sopra (rinuncia da parte sua a una
formazione ad hoc per attività adeguata), si decide per la chiusura senza
l’attivazione di alcun provvedimento AI.
Con e-mail del 16.04.2019, la consulente in integrazione
professionale, Sig.ra __________, le ha comunicato che dietro specifica
richiesta scritta, l’Ufficio AI rimane a disposizione per l’attivazione del
servizio di aiuto al collocamento.” (pag. 129 incarto AI)
Dopo la crescita in giudicato
della decisione, il 13 novembre 2019 l’assicurato ha scritto all’Ufficio AI per
avere informazioni circa la “reintegrazione professionale/collocamento”,
chiedendo se è possibile “sapere in cosa consisterebbe il lavoro e quanto
verrebbe remunerato se decidessi (ci sto pensando seriamente) di intraprendere
questa strada?” (pag. 134 incarto AI). Nella nota relativa alla telefonata
del 20 novembre 2019 figura che la funzionaria ha spiegato all’assicurato “di
cosa si occupa esattamente il nostro Servizio di Aiuto al collocamento. Quali
sono le condizioni e i limiti di questo servizio. Gli spiego che dovrà essere
lui stesso attivo nella ricerca di un impiego. Lo informo sui nostri
provvedimenti professionali (lavoro a titolo di prova, assegno per introduzione)
nel caso in cui trovasse un’occupazione. L’assicurato mi ringrazia e mi dice
che ci penserà. Restiamo d’accordo che, nel caso in cui decidesse di richiedere
l’Aiuto al collocamento, mi contatterà direttamente”. (pag. 133 incarto
AI).
Il 27 novembre 2023 l’assicurato
ha inoltrato la nuova domanda di prestazioni, indicando quale professione
quella di pittore/manutentore e quale prestazione richiesta quella del
riadattamento nella stessa professione (pag. 145 incarto AI), allegando una
artro RM della spalla sinistra del 15 maggio 2023 (rottura completa del
sovraspinato con risalita testa omerale) e un rapporto del dr. med. __________
del 23 marzo 2018, già agli atti.
Il medico SMR, dr. med. __________
il 29 novembre 2023 ha rilevato che la RM della spalla sinistra mostra una
situazione già nota, mentre il rapporto del dr. med. __________ è antecedente
alla decisione del 7 giugno 2019 cresciuta in giudicato.
In sede di osservazioni
l’insorgente ha prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore. Dall’anamnesi
emerge che lavora “come pittore destrimane, che lamenta oltre dolore alla
spalla sinistra da 5-6 mesi. Da un mese lamenta anche algia alla spalla destra”
e “si prescrive per sospetta lesione anche alla spalla destra una arto RMN
spalla per valutare il paziente nella sua maggior completezza visto la
tipologia di lavoro, pittore, con prevalente uso dell’arto destro, sebbene
anche del sinistro” (pag. 163 incarto AI).
Il medico SMR, dr. med. __________
il 31 gennaio 2024 ha rilevato che la documentazione presentata è insufficiente
per comprovare una sostanziale modifica dello stato di salute ma che è previsto
“un esame RM spalla destra, esame che eventualmente comporterà una differente
valutazione della situazione” (pag. 166 incarto AI).
Il 6 febbraio 2024 l’Ufficio AI
ha emesso la decisione di non entrata in materia.
Con il ricorso l’insorgente ha
prodotto l’artro-RM spalla destra del 9 febbraio 2024 dalle cui conclusioni
emerge: “in esiti riparazione della cuffia rotatoria si apprezza una lesione
transmurale del tendine sovraspinato riparato a livello anteriore con
retrazione delle fibre di 1 cm dalla sede inserzionale, lesione parziale
dell’infraspinato a livello delle fibre superiori sul versante inserzionale,
non lesioni del cercine glenoideo” (doc. A6).
Il 15 febbraio 2024 il dr. med. __________
ha affermato che “il paziente mi riferisce che ha ricevuto l’ennesima
risposta negativa da parte dell’AI, in quanto ritengono che non c’è un
peggioramento dello stato clinico rispetto a quanto evidenziato nel 2019. Non
concordo affatto con quanto espresso dall’AI siccome per un paziente di quasi
Considerandi
50.
anni ritrovarsi con due spalle fortemente danneggiate e che limitano in modo
importante l’attività lavorativa quale pittore, rende difficile trovare una
nuova posizione lavorativa, visto il mondo del mercato del lavoro attuale”.
Lo specialista ha aggiunto che “il paziente nell’attività che svolge
attualmente sarebbe inabile al lavoro almeno al 50%, cosa che attualmente non
può concedersi in quanto non avrebbe altro modo di mantenersi e pertanto,
rifiuta qualsiasi forma di inabilità lavorativa. A questo punto, vista comunque
la giovane età, il paziente meriterebbe una riqualifica in un’attività
lavorativa più consona alle sue importanti limitazioni a carico della spalla
sinistra e leggermente meno importanti a carico della spalla destra” (doc.
A4).
Il 10 marzo 2024 il medico SMR,
dr. med. __________, ha concluso: “situazione funzionale in pratica
invariata come nella decisione precedente dove era stata riconosciuta un IL
completa quale pittore, quindi superiore a quella indicata attualmente dal Dr. __________
con CL residua in attività confacente” (doc. IV/1).
Il 28 marzo 2024 il dr. med. __________
ha scritto per “confermare che il paziente è inabile all’attività lavorativa
almeno al 50% nell’attività svolta come manutentore presso la __________,
mentre in quella precedente di pittore in modo autonomo è inabile nell’attività
lavorativa al 100%” (doc. A6).
2.6
Preliminarmente va esaminata la
censura relativa alla violazione del principio inquisitorio. Il ricorrente
sostiene che nel referto del 24 gennaio 2024 il dr. med. __________ ha indicato
che era in previsione una risonanza magnetica nucleare (RMN) alla spalla destra
e l’UAI, contrariamente a quanto prevede la giurisprudenza relativa alle nuove
domande (DTF 130 V 64, consid. 5.2.5.; STF 9C_576/2021 del 2
febbraio 2022, consid. 3.2STF 8C_6/2024 dell’8 maggio 2024), non ha
chiesto l’invio di tale documento prima di emettere la decisione.
Per l'art. 29 cpv.
2.
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento
della decisione impugnata (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF
144.
I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197;
STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3)).
Secondo la giurisprudenza (STF
9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; STF 8C_482/2018 del
26.
novembre 2018 consid. 4.4.2) una violazione non particolarmente grave
del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la
persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437; STF 9C_401/2023 del 5 gennaio 2024, consid. 3.1.2).
Si può prescindere da un rinvio
della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del
diritto di essere sentito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1):
una tale eventualità si realizza se l’annullamento della decisione viziata
comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione
condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente)
interesse della parte di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.1; DTF
142.
II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18
maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il
principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della
procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in
secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con
la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013
del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.7
In una
recente sentenza 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 4.3.2, pubblicata
in SVR 2024, IV n. 24 e dunque successiva alla decisione qui impugnata del 6
febbraio 2024, il Tribunale federale ha rammentato che vi
è una grave violazione del diritto di essere sentito se dopo l’emanazione del
progetto di decisione una richiesta di edizione di documenti o una presa di
posizione sul progetto non vengono considerati dall’Ufficio AI, che non prende
posizione in merito (“[…] Nach der Rechtsprechung erweist sich die Verletzung der
Anhörungspflicht schon dann als schwerwiegend, wenn ein nach Erlass des
Vorbescheids ergangenes Begehren um Aktenedition oder eine Stellungnahme zum
Vorbescheid
unberücksichtigt
geblieben ist, indem auf die vorgebrachten Einwendungen nicht eingegangen wurde
[…]”).
Nel
caso di specie in sede di osservazioni al progetto di decisione il ricorrente
ha prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, relativo ad una visita
ortopedica del 24 gennaio 2024, in merito alla quale il medico ha affermato che
“si prescrive per sospetta lesione anche alla spalla destra una artro RMN
spalla per valutare il paziente nella sua maggior completezza visto la
tipologia del lavoro, pittore, con prevalente uso dell’arto destro, sebbene
anche del sinistro” (pag. 162 incarto AI).
Il 31
gennaio 2024 il medico SMR, dr. med. __________, ha preso posizione, affermando
che è “previsto un esame RM spalla destra, esame che eventualmente
comporterà una differente valutazione della situazione” (pag. 166
incarto AI, sottolineatura del redattore).
Malgrado
l’esplicita indicazione del medico SMR circa una possibile modifica della
valutazione in seguito al previsto esame alla spalla destra e dunque la
necessità di richiamare la citata documentazione medica, l’Ufficio AI ha emanato la decisione di non entrata in
materia, senza considerare la giurisprudenza secondo cui, nell’ambito di
una nuova domanda, se l’assicurato fa riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici non ancora prodotti o da richiedere, l’amministrazione deve impartire
all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130.
V 63, consid. 5.2.5; cfr. consid. 2.4; cfr. anche la risposta del 14
marzo 2024 dell’UAI al punto 4).
In concreto vi è pertanto stata
una grave violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (cfr. anche la
risposta del 14 marzo 2024 dell’UAI al punto 4), che non può essere sanata in
questa sede (cfr. anche la recente STF 9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid.
4.3.2
= SVR 2024, IV n. 24).
Anche se il caso di specie si
scosta da quello giudicato dal Tribunale federale nella più volte citata STF
9C_551/2022 del 4 marzo 2024 = SVR 2024, IV n. 24, nella misura in cui, in
concreto, la decisione formale non è stata emanata prima dello scadere del
termine di 30 giorni per prendere posizione in merito al progetto di decisione,
va sottolineato che, come ricordato dal TF nella recente sentenza del 4 marzo
2024, nell’ambito di una nuova domanda, spetta in ogni caso in primo luogo
all’amministrazione l’obbligo di impartire all'interessato un
termine per produrre il mezzo di prova richiamato con l'avvertenza che in caso
contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. 130 V 64 consid. 5.2.5).
L’Ufficio AI non
può demandare questo compito al Tribunale,
altrimenti si
svuoterebbe di senso la procedura amministrativa (anche STF 9C_551/2022
del 4 marzo 2024, consid. 5.3.2 = SVR 2024, IV n. 24: “[…] Anders zu entscheiden hiesse, das
Vorbescheidverfahren und den damit verbundene Anspruch auf rechtliches Gehör
seines Sinngehalts zu entleeren (vgl. Urteil 9C_555/2020 vom 3. März 2021 E.
5.3) […]”; cfr. anche sul tema, ma in un altro contesto, la STF C_675/2009 del 28
maggio 2010, consid. 8.3: “[…] Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non
può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti
determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di
ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative
disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul
tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98]) […]”).
In
queste condizioni, in presenza di una grave ed insanabile violazione del
diritto di essere sentito, la decisione impugnata va annullata e l’incarto
rinviato all’amministrazione affinché applichi correttamente la procedura.
Considerato che il ricorrente ha
prodotto la chiesta documentazione con il ricorso, il medico SMR, che si è
espresso il 10 marzo 2024, dovrà nuovamente chinarsi sui certificati del 9 e
del 15 febbraio 2024 (doc. A4 e A5), nonché sulla precisazione fornita dal dr.
med. __________ il 28 marzo 2024 (doc. A6), spiegando, in caso di conferma
della non entrata in materia, in maniera più approfondita le ragioni per le
quali le diagnosi poste dal dr. med. __________ il 15 febbraio 2024 e
l’attestata incapacità lavorativa al 50% come manutentore (doc. A6), non
rendono verosimile una modifica dello stato di salute con incidenza sulla
capacità lavorativa.
Ciò anche tenendo conto del fatto
che nell’ambito della precedente procedura l’Ufficio AI aveva stabilito che
l’insorgente, completamente inabile nella sua attività di pittore, poteva
svolgere, nel mercato equilibrato del lavoro, attività non qualificate, semplici
e ripetitive, che rispettavano i limiti funzionali stabiliti dal medico SMR,
dr. med. __________, ossia il carico massimo di 2 kg a “destra” e lo
svolgimento di mansioni che non comportino il sollevamento delle braccia sopra
l’orizzonte/over head (cfr. pag. 96 e 102), mentre nel referto del 15 febbraio
2024.
il dr. med. __________ rileva che vi sono “importanti limitazioni a
carico della spalla sinistra e leggermente meno importanti a carico
della spalla destra” (doc. A4, sottolineature del redattore).
Il rinvio si giustifica ancora di
più se si tiene conto del fatto che il 1° gennaio 2022 è
entrato in vigore l’art. 49 cpv. 1bis
OAI (cfr. anche l’art. 54a cpv. 3 LAI [in precedenza art. 59 cpv. 2bis
LAI)], secondo cui nello stabilire la capacità funzionale (art. 54a cpv. 3 LAI)
va considerata e motivata la capacità al lavoro attestata a livello medico
nell’attività precedentemente svolta e nelle attività adatte, tenendo conto di
tutte le risorse fisiche, psichiche e mentali nonché delle limitazioni, in
termini qualitativi e quantitativi (su questo aspetto cfr. le disposizioni
d’esecuzione relative alla modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità (Ulteriore sviluppo dell’AI) Rapporto esplicativo (successivo alla
procedura di consultazione) dell’UFAS del 3 novembre 2021, pag. 61: “Le
limitazioni dovute al danno alla salute in senso stretto, ovvero quelle
qualitative e quantitative nello svolgimento di un’attività lucrativa dovute
all’invalidità e comprovate a livello medico secondo l’articolo 8 LPGA,
andranno sistematicamente considerate nella valutazione della capacità
funzionale”).
Va ancora qui aggiunto che invece
la censura del ricorrente secondo cui l’Ufficio AI nell’ambito della precedente
procedura avrebbe deciso unicamente circa il diritto ad una rendita
d’invalidità, mentre con la domanda di prestazioni del 27 novembre 2023 chiede
che gli vengano riconosciuti provvedimenti di reintegrazione professionale e
dunque l’art. 87 (cpv. 2 e 3) OAI non troverebbe applicazione, va respinta.
Nella motivazione della decisione
del 7 giugno 2019 figura infatti che la questione dei provvedimenti
professionali è stata oggetto della decisione impugnata, laddove l’UAI fa
riferimento alla formazione ad hoc (“Le è stata concessa la possibilità di
una formazione ad hoc. Dopo valutazione e successiva organizzazione legata
all’attivazione di una formazione esigibile, si è preso contatto con lei che ha
però comunicato di aver trovato un lavoro e di non essere più interessato a un
percorso formativo. Dalle sue successive e-mail si comprende che l’attività
lavorativa potrebbe non essere del tutto adeguata ai limiti funzionali definiti
dal medico del Servizio medico regionale e comunicati in sede di colloquio del
22.02.2019
Lei insiste però a non voler aderire al possibile provvedimento e
di voler continuare a svolgere l’attività appena trovata. In considerazione di
quanto sopra (rinuncia da parte sua a una formazione ad hoc per attività
adeguata), si decide per la chiusura senza l’attivazione di alcun provvedimento
AI. Con e-mail del 16.04.2019, la consulente in integrazione professionale,
Sig.ra __________, le ha comunicato che dietro specifica richiesta scritta,
l’Ufficio AI rimane a disposizione per l’attivazione del servizio di aiuto al collocamento”).
La questione era stata discussa
anche nel corso del colloquio del 22 febbraio 2019 con la consulente in
integrazione (pag. 102 incarto AI) e nei successivi email con la medesima
consulente. Inoltre il dr. med. __________, nel suo referto del 23 marzo 2018
allegato alla domanda di prestazioni del 20 marzo 2018, aveva indicato che
l’assicurato necessitava dell’aiuto e dell’appoggio dell’AI per una eventuale
reintegrazione in una nuova professione (pag. 12 incarto AI).
Del resto, considerato il
principio della “reintegrazione prima della rendita”, ossia il principio
secondo cui una rendita d’invalidità è versata soltanto dopo aver verificato se
sia possibile l’integrazione (cfr. anche opuscolo 4.01, prestazioni
dell’assicurazione invalidità, punto 45, stato 1° gennaio 2024, edito dall’UFAS
e consultabile in: https://www.ahv-iv.ch/p/4.01.i), nella misura in cui la
richiesta di rendita è stata respinta, significa che altre misure
reintegrative, oltre a quelle citate nella decisione del 7 giugno 2019 (tra cui
l’aiuto al collocamento, misura che l’UAI ritiene tuttora esigibile [cfr.
risposta di causa, doc. IV; pag. 4]), non erano possibili.
Visto l’esito del ricorso, le
ulteriori censure del ricorrente non devono essere esaminate (cfr. anche STF
9C_551/2022 del 4 marzo 2024, consid. 5.4 = SVR 2024, IV n. 24).
2.8
Alla luce di quanto sopra esposto,
la decisione impugnata va annullata.
2.9
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni
dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso le
spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
le ripetibili al ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come ai considerandi
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che
verserà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta
in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti