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Decisione

32.2024.19

Ricorso (respinto) contro decisione di concedere rendita intera temporanea. Valutazione medica confermata, risultanze peritali e SMR non essendo inficiate dalle refertazioni di cui l’A. si prevale. Valutazione economica (nessun provv. professionale) confermata. AG (anche per proced. amm.) negata

23 ottobre 2024Italiano65 min

continua con incidenza sul rendimento del 50% in attività abituale (integrando un’incapacità

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.19

JV/sc

Lugano

23 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 marzo 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 9 febbraio 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nata nel 1974, di formazione parrucchiera (con AFC) e da ultimo attiva quale

parrucchiera indipendente, il 28/29 settembre/ottobre 2015 ha presentato una

domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 50% dal 1.

giugno 2015, indicando quale danno alla salute una “Sindrome

cervico-brachiale” (docc. 1-5 e 12 incarto AI).

1.2. Richiamata

la documentazione economica (docc. 5-11 incarto AI), il curriculum vitae (docc.

12 e 15 incarto AI), i rapporti medici dai curanti dr.ssa __________

(specialista in medicina interna generale) (doc. 18 incarto AI), dr.ssa __________

(specialista in neurochirurgia e chirurgia della colonna vertebrale) (doc. 21

incarto AI) e dr.ssa __________ (specialista in chirurgia ortopedica,

traumatologia dell’apparato motore, agopuntura, farmacoterapia cinese MTC e

medicina manuale) (doc. 22 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al

SMR (doc. 24 incarto AI). Quest’ultimo ha chiesto una perizia bidisciplinare in

ambito psichiatrico e neurologico (doc. 23 incarto AI), richiesta avallata

dall’amministrazione che ha conferito mandato peritale alla dr.ssa __________ (specialista

in psichiatria e psicoterapia) e al dr. __________ (specialista in neurologia)

(docc. 25 e 26 incarto AI). La valutazione peritale bidisciplinare, di cui ai

rapporti del 27 aprile 2016 (docc. 27-29 incarto AI) e del 9 maggio 2016 (doc.

30 incarto AI), è stata fatta propria dal medico SMR nel rapporto del 9 giugno

2016 (doc. 33 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi

"

Diagnosi principale con influsso

sulla CL

Cervicalgie croniche dal carattere piuttosto

tendomialgico su alterazioni statico-degenerative del rachide cervicale,

prolassi discali multipli soprattutto a livello C5-C6 con contatto con il

midollo spinale, senza però segni di sofferenza midollare né radicolare al

momento.

Ulteriore diagnosi con incluso sulla CL

Incipiente compressione cronica del nervo mediano

destro nel canale carpale, sindrome irritativa anche a sinistra.

Lombalgie croniche anche su disturbi

statico-degenerativi del rachide lombare moderati, senza sindrome lombovertebrale

né segni radicolari irritativi o tantomeno deficitari ai membri inferiori.

Sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso

depressiva (ICD10:F43.22).

Diagnosi senza influsso sulla CL

Cefalea cronica.

Epigastralgia con pregresse ulcere gastriche (2001,

2010).

Tonsillectomia in età infantile.”

% IL att. abituale*

% IL att. adeguata*

% IL mansioni consuete (casalinga)**

Periodi

Valutazioni

15

15

15

21.05.2015-31.05.2015

Dr.ssa __________

50

50

50

01.06.2015-24.04.2016

Dr.ssa __________

50

30

20

25.04.2016-continua

Dr. __________

e rilevati i

limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità

lavorativa (globale):

* riduzione della presenza (doc. 39 incarto AI). **

riduzione del rendimento.

1.3. Con

scritto del 10 giugno 2016 l’Ufficio AI ha conferito mandato al servizio

ispettorato nella persona dell’ispettrice __________ per la valutazione

economica (doc. 34 incarto AI), confluita nel rapporto d’inchiesta del 17

agosto 2016 (doc. 37 incarto AI).

1.4. Con

progetto di decisione del 13 ottobre 2016 l’Ufficio AI ha prospettato il

rifiuto di prestazioni, non essendo dato alcun discapito economico (doc. 41

incarto AI).

Le

osservazioni presentate dall’assicurata (docc. 42, 43, 52 e 53 incarto AI) e

dalla curante dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc.

44-46 incarto AI), sono state sottoposte ai periti (docc. 56 e 57 incarto AI)

ed il medico SMR, esaminata la nuova documentazione pervenutagli, ha richiesto

una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, psichiatrico, neurologico

e neurochirurgico (docc. 58 e 59 incarto AI), richiesta avallata

dall’amministrazione che ha conferito mandato peritale – tramite la piattaforma

SuisseMED@P – al __________ (docc. 62-64 incarto AI) nelle persone della dr.ssa

__________ (internista), del dr. __________ (neurochirurgo), del dr. __________

(neurologo) e del dr. __________ (psichiatra e psicoterapeuta. Inoltre, il __________

ha ritenuto indispensabile integrare un accertamento in ambito reumatologico da

esperire dal dr. __________ (reumatologo) e la presenza durante i colloqui di

un’interprete di lingua turca (doc. 65 incarto AI).

La

perizia pluridisciplinare è confluita nel rapporto peritale del 19 settembre 2017

(doc. 72 incarto AI), fatto proprio dal medico SMR (doc. 73 incarto AI).

Poste

le seguenti diagnosi

"

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome panvertebrale con componente spondilogena

cronica, in:

-

alterazioni degenerative

plurisegmentali cervicali con voluminosa ernia discale ad ampio raggio C5/C6

con osteofitosi margino-somatica posterolaterale, stenosi foraminale e dei

recessi laterali, ernia discale mediana C4/C5 e C7/D1:

-

anomalia di transizione

lombosacrale;

-

ipermobilità assiale;

-

disturbi statici del rachide

(accentuazione della lordosi lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale,

destro convessa lombare);

-

decondizionamento e sbilancio

muscolare.

Reazione

mista ansioso depressiva su sindrome da disadattamento (ICD-10 F43.22).

5. 2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Sindrome algica cronica cervicoscapolare e lombare, di

tipo principalmente tendomiosico. Attualmente assenza di deficit neurologici

oggettivi riferibili ad un danno radicolare cervicale o lombare.”

Fatti

i

periti hanno accertato un’incapacità lavorativa globale dal 1. giugno 2015 e

continua con incidenza sul rendimento del 50% in attività abituale (integrando un’incapacità

lavorativa del 50% in ambito reumatologico e del 15% in ambito psichiatrico),

del 15% in attività adeguata (per i medesimi motivi) e del 10% come casalinga.

1.5. L’ispettrice

__________ ha preso posizione sul referto peritale sottopostole

dall’amministrazione, attualizzando il reddito da valido per il 2016 in fr.

29’911 e ribadendo la necessità di calcolare la perdita di guadagno in funzione

di un’attività adeguata (docc. 75 e 76 incarto AI).

1.6. Con

progetto di decisione del 27 settembre 2017 (in annullamento e sostituzione di

quello del 13 ottobre 2016) l’Ufficio AI ha confermato il rifiuto di

prestazioni, siccome dal confronto dei redditi (salario da valido di fr.

29'911; salario da invalido di fr. 41'582.10) risultava un grado d’invalidità

nullo (doc. 77 incarto AI).

In

fase di audizione l’assicurata ha addotto un peggioramento della situazione

valetudinaria, producendo varia documentazione (docc. 81, 84 e 85 incarto AI).

Il SMR ha sottoposto la nuova documentazione ai periti (doc. 80 incarto AI)

che, pur confermando le precedenti conclusioni, hanno ritenuto verosimile un

peggioramento dal 6 novembre 2017, senza però esprimersi sulla capacità

lavorativa residua a partire da tale data (doc. 86 incarto AI). Ciò ha indotto

l’amministrazione a disporre una perizia pluridisciplinare di decorso in ambito

internistico, reumatologico, neurologico, neurochirurgico e psichiatrico

conferendo mandato al __________ nelle persone della dr.ssa __________

(internista), del dr. __________, del dr. __________, del dr. __________

(neurochirurgo) e del dr. __________ (docc. 88, 91, 93-95, 98 e 140 incarto

AI).

La

perizia di decorso è stata più volte sospesa, avanzando a singhiozzo,

principalmente a causa degli interventi alla cervicale (ottobre 2018 ed ottobre

2020) e alla zona lombare (gennaio 2019) (docc. 115, 124 e 169 incarto AI), ai

periodi di convalescenza, all’emergenza pandemica (doc. 167 incarto AI) e alla

copiosa refertazione medica prodotta dalla ricorrente.

A

seguito di una segnalazione anonima, il 23 maggio 2019 l’Ufficio

dell’ispettorato del lavoro ha eseguito un controllo presso il salone

dell’assicurata, accertandone la presenza. Ella ha dichiarato di lavorare

ininterrottamente da martedì a sabato, dalle 9 alle 16:30, e di non percepire

alcuna rendita assistenziale né di essere inabile al lavoro, in contrasto con

le informazioni di cui disponeva l’ispettore (doc. 149 incarto AI).

Il

rapporto peritale è stato reso il 1. marzo 2023 (docc. 198 -200 incarto AI), le

valutazioni dei periti – inclusa la valutazione psicodiagnostica dello

psicologo signor __________ (doc. 199, pag. 925 e segg. incarto AI) – estendendosi

su più periodi a motivo delle continue interruzioni.

Poste

le seguenti diagnosi

"

5.1 Diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa:

Sindrome affettiva persistente (ICD-34.8).

Sindrome panvertebrale prevalentemente

cervicospondilogena cronica a ds. e lombospondilogena cronica bilaterale, in:

-

alterazioni degenerative cervicali

plurisegmentali (nota ernia discale C4/C5 mediana-paramediana a sin. con

impronta sulla superficie ventrale del midollo con stenosi del neuroforame a

sin., ernia discale C5/C6 mediana con impronta sulla superficie ventrale del

midollo con riduzione foraminale C5-C6 bilaterale a ds. più che a sin.);

-

alterazioni degenerative al rachide

dorsale (multiple lievi protrusioni discali posteriori da TH1 a TH7 con minima

impronta sulla parete ventrale del sacco durale, degenerazione discale

TH11/TH12 con focale fessurazione dell’anello fibroso);

-

alterazioni degenerative plurisegmentali

del rachide lombare (nota ernia discale L2/l3 posteriore paramediana a sinistra

con impegno del recesso omolaterale e possibile contatto con la radice di L3 a

sin., osteocondrosi Modic I con ernia discale L5/S1 voluminosa, mediana-paramediana

a ds., a contatto con la radice di S1 a ds.).

Sindrome cervicale cronica con residua sindrome

radicolare algica e con deficit sensitivi C7 a ds. dopo intervento ACDF C6/C7

(ottobre 2020) in:

-

stato da discectomia C5/6

(13.10.2018), senza sicuri segni per mielopatia cervicale.

-

esiti da discectomia ed impianto di

cage C5-C6 con accesso ventrale a ds. per stenosi midollare senza sicuri segni

di mielopatia C5-C6 su ernia discale ad ampio raggio C5/C6 con stenosi

foraminale e dei recessi laterali, il 13.10.2018;

-

esiti da intervento di ACDF C6-C7

da sin. in ernia discale C6/C7 a ds. con compressione sulla radice di C7 a ds.,

il 16.10.2020;

-

esiti da laminectomia L5 parziale

S1 a ds., foraminotomia S1 a ds., sequestrectomia L5/S1 a ds., il 21.1.2019;

-

anomalia di transizione

lombosacrale.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-45.4).

Sindrome lombovertebrale cronica con estensione algica

soggettiva alla gamba ds., senza deficit oggettivi radicolari associati con:

-

stato da discectomia L5-S1

(13.10.2018).

Dislipidemia non trattata.

Ipertensione arteriosa labile.

Deficit vitamina D.

Disturbi statici della colonna vertebrale (iperlordosi

lombare, scoliosi sinistro-convessa dorsale, destro-convessa lombare).

Sindrome fibromialgica generalizzata.

Decondizionamento e sbilancio muscolare.

Sovrappeso (peso: 62,3 kg/statura: 150 cm) (BMI 27,5

kg/m2).”

e

rilevati i limiti funzionali, i periti hanno accertato i seguenti periodi di

incapacità lavorativa (globale):

% IL att. abituale*

% IL att. adeguata*

Periodi

50

15

1.6.2015-12.10.2018

100

100

13.10.2018-20.7.2019

50

15

21.7.2019-1.8.2019

100

100

2.8.2019-12.8.2019

50

15

13.8.2019-27.8.2019

100

100

28.8.2019-8.10.2019

50

15

9.10.2019-17.8.2020

100

100

18.8.2020-15.4.2021***

100

30

16.4.2021-29.08.2021

100

100

30.8.2021-25.9.2021

100

30

26.9.2021-continua

*

riduzione del rendimento. ** leggera modifica dei limiti funzionali da

gennaio 2020.

***

presumibile refuso (cfr. doc. 200, pagg. 1136 e 1138 incarto AI).

Ad

eccezione dei surriferiti periodi di incapacità lavorativa totale ed in ogni

attività, i periti hanno accertato anche un’incapacità lavorativa in ambito

domestico del 10% dal 2015 e del 20% da agosto 2020.

Con

rapporto del 30 marzo 2023 il medico SMR ha fatto proprie le conclusioni

peritali, pur avendo, presumibilmente per errore, indicato che le incapacità

lavorative incidevano sulla presenza e non sul rendimento (doc. 203 incarto

AI).

La

dr.ssa __________ ha prodotto ulteriore refertazione (doc. 204 incarto AI) che

il medico SMR ha ritenuto ininfluente rispetto al rapporto del 30 marzo 2023

(doc. 2017 incarto AI).

1.7. Con

rapporto finale del 28 aprile 2023 la consulente in integrazione ha chiuso il

caso, non ritenendo adempiute le condizioni per attuare provvedimenti

professionale (doc. 208 incarto AI).

1.8. L’assicurata

è stata degente – in regime volontario ed in reparto aperto – pressoché

ininterrottamente dal 5 giugno al 4 luglio 2023 presso la Clinica __________,

la dr.ssa __________ avendo accertato che “le condizioni cliniche attuali

[…] rendono […] la [assicurata, n.d.r.] non idonea al lavoro”

(docc. 211 e 212 incarto AI).

Con

annotazione del 7 agosto 2023 il medico SMR, dr. __________ (specialista in

psichiatria e psicoterapia), ha accertato un’incapacità lavorativa completa ed

in ogni attività limitatamente al periodo di degenza, confermando per il resto

le conclusioni peritali (docc. 218 e 220 incarto AI).

1.9. Con

scritto del 18 luglio 2023 l’avv. RA 1 si è palesata quale rappresentante dell’assicurata,

postulando l’ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per

la procedura amministrativa (doc. 214 incarto AI).

1.10. Con

progetto di decisione del 23 agosto 2023 (in annullamento e sostituzione di

quello del 27 settembre 2017) l’Ufficio AI ha prospettato il diritto ad una

rendita intera temporanea con grado d’invalidità del 100% dal 1. ottobre 2018 (mese

in cui sono adempiuti i presupposti ex art. 28 LAI) al 31 gennaio 2020 (tre

mesi dopo il miglioramento dell’ottobre 2019, art. 88a cpv. 1 OAI) e dal 1.

agosto 2020 (risorgere dell’invalidità) al 31 luglio 2021 (tre mesi dopo il

miglioramento) (doc. 224 incarto AI).

Con

osservazioni del 2 ottobre 2023 l’assicurata ha contestato il progetto

producendo il rapporto della curante psichiatra dr.ssa __________ di medesima

data, comunicando di doversi sottoporre a breve a nuovi esami specialistici,

chiedendo una proroga per poter produrre ulteriore refertazione medica,

confermando l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio e auspicando un incontro per poter discutere del caso (doc. 225

incarto AI).

La

curante psichiatra ha inviato anche un rapporto neurochirurgico del 26 novembre

2023 (doc. 231 incarto AI).

Sottoposta

la refertazione prodotta in sede d’audizione al medico SMR, quest’ultimo l’ha

ritenuta irrilevante per rapporto alla sua precedente valutazione (docc. 229 e

233 incarto AI).

Con

decisione del 9 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso,

richiamando la presa di posizione del SMR, negando la richiesta di proroga per

presentare ulteriori osservazioni, respingendo la domanda di gratuito

patrocinio per la procedura amministrativa e ritenendo superfluo un colloquio

d’approfondimento (doc. 228 e doc. 245, pagg. 1301-1313 incarto AI).

1.11. L’assicurata,

sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la

decisione del 9 febbraio 2024, postulandone l’annullamento ed il diritto ad una

rendita intera con grado d’invalidità del 100%, subordinatamente l’annullamento

della decisione con retrocessione degli atti all’Ufficio AI per approfondimenti

medici (in particolare una perizia psichiatrica) ed in via ancora più

subordinata che il TCA ordini gli accertamenti necessari.

Chiede

anche di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio sia per la procedura amministrativa che per quella ricorsuale.

Sotto

il profilo formale, ella contesta la decisione di non essere stata posta al

beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa ed il diritto

applicabile.

Dal

profilo materiale, l’insorgente censura la valutazione medica, e meglio

l’aspetto psichiatrico.

Ritiene

infine che, a fronte di una valutazione medica lacunosa, la valutazione

economica sia prematura.

1.12. Con

scritto del 28 marzo 2024 la ricorrente ha prodotto il certificato medico del

20 marzo 2024 della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e

psicoterapia) attestante un’incapacità lavorativa completa durante la degenza

presso la Clinica __________ dal 29 febbraio al 20 marzo 2024, il relativo

rapporto breve di dimissione e la missiva del 25 marzo 2024 della dr.ssa __________.

1.13. Con

scritto del 22 aprile 2024 l’insorgente ha prodotto il certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria con i relativi allegati.

1.14. Con la

risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato le conclusioni peritali,

osservando come le (ulteriori) refertazioni prodotte dalla ricorrente sono

state considerate irrilevanti dal medico SMR, rilevando che il diritto in

concreto applicabile è quello in vigore fino al 31 dicembre 2021 ed

evidenziando come i presupposti per l’assistenza giudiziaria in ambito

amministrativo non sono adempiuti.

In

ragione di quanto esposto, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione

impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.15. Con

scritto del 2 luglio 2024 l’insorgente ha prodotto il rapporto della dr.ssa __________

del 27 maggio 2024 (XVI).

1.16. Con osservazioni

del 27 agosto 2024 la ricorrente, oltre a ribadire le precedenti censure, ha

rimproverato all’Ufficio AI di non aver svolto “una valutazione approfondita

della reale sfruttabilità della capacità lavorativa residua”, di “misure

di ordine professionale” e di aver concluso “in modo del tutto

astratto” per un miglioramento dello stato di salute e della capacità

lavorativa in attività adeguate, dogliandosi di essere una cinquantenne con una

lunga assenza dal mondo del lavoro, di non disporre di competenze

intellettuali, professionali e sociali.

In

ragione di ciò, chiede in via subordinata anche “l’avvio di un’istruttoria

di ordine economico” (XVIII).

1.17. Con

osservazioni del 6 settembre 2024 l’Ufficio AI ha ritenuto non esserci alcun

nuovo elemento che permette una diversa valutazione del caso, confermando la

presa di posizione del medico SMR espressa nell’annotazione del 23 aprile 2024.

Per l’aspetto economico, l’amministrazione ha rinviato al rapporto del 28

aprile 2023 del SIP con il quale quest’ultimo ha ritenuto assenti le premesse

per procedere a provvedimenti professionali (XX).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto il

diritto ad una rendita intera limitatamente all’intervallo dal 1. ottobre 2018

al 31 gennaio 2020 e dal 1. agosto 2020 al 31 luglio 2021.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e

dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 9102 CIRAI, concernente, tra l’altro, il caso di prima concessione di rendite

a tempo determinato, prevede che “Se la modifica determinante avviene prima

del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene

dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è

determinata secondo l’articolo 88a OAI […]”.

La

cifra 1007 e seg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

"

[…] le rendite AI rette dal

diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento

dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della

nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la

richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal

nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le

decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole

seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore

fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado

d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C

DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della

rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022”.

Secondo

le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di

rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti

al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e

ciò anche se la decisione è stata resa successivamente.

In

concreto le parti concordano sul fatto che l’incapacità lavorativa invalidante

conferente il diritto alla rendita intera sia insorta prima della modifica

legislativa di cui sopra (cfr. supra consid. 1.10 in fine e 1.11). Tuttavia,

l’insorgente ritiene che il suo diritto alla rendita intera continui anche

successivamente a quanto accertato dall’Ufficio AI. A rigor di logica, siccome

la ricorrente sostiene di essere invalida al 100% già da prima della modifica

legislativa, non vi può essere una modifica rilevante peggiorativa ex art. 17

LPGA (cfr. supra cifra 1007 C DT US AI), ragione per cui l’eventuale diritto

alla rendita è nato prima della modifica legislativa, a prescindere dal fatto

che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 1 LAI) o meno (art. 28 cpv.

1 lett. b LAI).

Visto

quanto precede, ogni riferimento alle norme di diritto materiale applicabili in

concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al

31 dicembre 2021.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.

46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro

(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole

interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al

40%.

L'art.

28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia,

il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui

l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.

29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei

18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare

l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica

l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo

determinante per la valutazione dell’invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la

giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI

2000 pag. 84 consid. 1b).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).

Inoltre,

nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non

si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato

(RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal

1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5;

Scartazzini, op. cit., pag. 232).

La

misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla

situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito

che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,

devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).

2.4. Per

costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V

164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio

2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del

14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis OAI è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste

norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei

casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni

esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e

8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta

l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer

1/06, pag. 64-65).

Da

ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha

stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono

modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello

stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve

essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e

completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198

consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre

2013).

2.5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il

danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di

valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un

disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di

guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella

vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In due

sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF

ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi

persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della

persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare

applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una

diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo.

Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un

disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la

diagnosi non è più centrale.

Nella

DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza

Considerandi

primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea

di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143.

V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF

8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto

2018.

al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.6

Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4., pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di

un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia

o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi

dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a

medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le

proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati

concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano

indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va

rammentato che per l’art. 54a LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato –

determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure

dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a

propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla

rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze

medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale

della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione

di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni

del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un

assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con

riferimenti).

Se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio

sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015

del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139

V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la

DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pagg. 105 segg.), in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7

2.7.1

In

concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato

valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia

bidisciplinare in ambito psichiatrico e neurologico, le cui conclusioni sono

state fatte proprie dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.2.). Successivamente è

stata esperita una perizia pluridisciplinare in ambito internistico,

psichiatrico, neurologico, neurochirurgico e reumatologico, confluita nel

rapporto peritale del 19 settembre 2017, fatto proprio dal SMR (cfr. supra

consid. 1.4.). Pervenutale nuova documentazione in fase di audizione, l’amministrazione

ha predisposto una perizia di decorso di cui al rapporto del 1. marzo 2023,

fatto proprio dal medico SMR (cfr. supra consid. 1.6.).

La

ricorrente contesta la valutazione medica posta alla base della decisione

impugnata, sostenendo che, contrariamente a quanto concluso dai periti e dal

medico SMR, ella presenti un’incapacità lavorativa (e pari grado d’invalidità)

del 100% in ogni attività, rimproverando in particolare all’amministrazione

un’errata ponderazione dell’affezione psichiatrica a fronte delle refertazioni

agli atti (cfr. supra consid. 1.10.-1.12. e 1.16.).

Questo

Giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.7.2

La

ricorrente rimprovera all’amministrazione un’istruttoria lacunosa, sostenendo

che le conseguenze dell’affezione psichiatrica sulla capacità lavorativa non

siano state debitamente valutate, imponendosi perlomeno un’ulteriore valutazione

peritale di decorso.

A

supporto della sua tesi, ella si prevale:

-

del rapporto del 2 ottobre 2023 della dr.ssa __________ (I, allegato A6)

(cfr. infra consid. 2.7.2.1.);

-

dei rapporti del 25 marzo e 27 maggio 2024 della dr.ssa __________ (X,

allegato A3; XVI, allegato A11) e delle refertazioni

relative alle degenze presso la Clinica __________, da ultimo dal 29 febbraio

al 20 marzo 2024 (V, allegati A1-2) (cfr. infra consid. 2.7.2.2.);

-

del rapporto del 26 novembre 2023 del dr. ____________ (I, allegato A8)

e del fatto che gli stessi periti hanno indicato l’utilità per l’insorgente di

continuare ed eventualmente intensificare la presa a carico psichiatrica,

psicoterapeutica e psicofarmacologica (cfr. infra consid. 2.7.2.3.).

2.7.2.1

Giova preliminarmente ricordare che secondo

la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è

importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr.

DTF 142 III 671, consid. 3.7.3. e 3.8.) ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento cfr. STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti; cfr. anche STF 8C_508/2022 del 24 gennaio 2023) e che non spetta

alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche

ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e

rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3.; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016

consid. 2.7.2.; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8.; STCA

32.2019.24

del 28 gennaio 2020 consid. 2.4.) e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio

2020.

consid. 2.8.).

Tornando

al caso esame, il rapporto del 2 ottobre 2023 della dr.ssa __________ presenta

il seguente tenore (sottolineature del redattore):

"

[…] La signora […] è tuttora

affetta da un “Disturbo depressivo ricorrente” (ICD10; F33) ed […] “Disturbo di

personalità misto” (ICD10; F 61). Nel corso degli ultimi sette anni […] è stata

ricoverata in ambito psichiatrico in 4 occasioni ([…] due volte nel 2019

e due volte nel 2023). […] sottoposta a più interventi neurochirurgici che non

avrebbero portato ad una completa restitutio ad integrum, tanto è vero

che lo stesso Ufficio AI la considera inabile al 100% per la sua attività

originaria di parrucchiera. Ciò che colpisce […] è che non si è voluto

evidentemente tenere conto delle ripercussioni psicologiche che l’impossibilità

di lavorare, il dover chiudere la propria attività, l’affidarsi all’assistenza

[…], aggiunti alla continua sofferenza fisica ed alle preoccupazioni

economiche e famigliari (per le quali l’AI non entra nel merito, quasi che

fossero fattori disgiunti dallo stato di salute […]), hanno generato,

continuamente alimentato e aggravato, fino allo stato attuale. La personalità

impulsiva […] deve avere probabilmente favorito l’instaurarsi di un atteggiamento

dubbioso e diffidente nei suoi confronti, il che è plausibile in una

dinamica da bar o di condominio, ma che io sappia non si riconosce in alcun

testo o manuale diagnostico quale titolo semeiologico o strumento clinico dal

quale far dipendere una possibile diagnosi. Allo stato attuale […] ci

ritroviamo con una paziente […] molto ansiosa, a tratti agitata e

disperata, con idee suicide dalle quali riesce a malapena a

prendere distanza pensando ai figli. […] si chiede quale lavoro potrebbe

concretamente fare, partendo dalla sua formazione di parrucchiera […] alla

quale non si associano altre particolari risorse, se non la conoscenza della

lingua turca (lingua madre). […] come potrebbe trovare un lavoro di tipo

manuale, semplice, adeguato alle sue limitazioni funzionali, magari a

percentuale ridotta, una donna di 49 anni senza alcun tipo di preparazione e in

un mercato di lavoro quale quello odierno e locale. La risposta mi

sembra molto chiara: la signora […] non riuscirà mai a trovare

un’attività alternativa […] che le possa dare da vivere. Auspico che

l’Ufficio AI voglia chinarsi nuovamente sul caso, rimettendo la paziente in una

giusta cornice, scevra da considerazioni personali altamente opinabili,

ad esempio istruendo nuove perizie specialistiche che ne determinino

scientificamente l’effettivo stato mentale e fisico.”

Si

rileva innanzitutto che la curante, come già in precedenza (docc. 44, 46, 81,

119; doc. 199, pagg. 838, 850, 867 e 906 incarto AI), non si è mai confrontata

con le conclusioni rese dai periti psichiatri nel corso della lunga

istruttoria, limitandosi ad esprimere una propria valutazione “a compartimento

stagno”. In secondo luogo e contrariamente a quanto vuol dare ad intendere la dr.ssa

__________, i periti hanno ben considerato l’importanza che ha rivestito

l’attività di parrucchiera indipendente, così come l’impatto psicologico che ha

avuto la cessazione di tale attività e le difficoltà economiche (vedasi ad

esempio doc. 30, pagg. 197, 199, 201, 202, 205, 207; doc. 72, pagg. 319, 324,

341, 342, 345; doc. 198, pagg. 761, 763; doc. 200, pagg. 1033-1035, 1110, 1111,

1115, 1123 e 1136 incarto AI). Essi, in veste di periti esterni indipendenti,

hanno ritenuto tali circostanze meno significative, per rapporto all’incapacità

lavorativa, di quanto accertato dalla curante.

Per

quanto concerne l’atteggiamento asseritamente “dubbioso e diffidente”

dei periti, va ricordato che i periti esterni devono eseguire il proprio

mandato “senza relazioni d’interesse, con imparzialità e in piena

indipendenza nonché [tenendo conto, n.d.r.] delle conoscenze mediche

generalmente riconosciute e delle condizioni quadro della medicina assicurativa”

(doc. 198, pag. 811 incarto AI). Ciò detto, nella fattispecie in esame

un’analisi critica delle dichiarazioni della ricorrente si impone a maggior

ragione in considerazione delle affermazioni inveritiere circa la compliance

farmaceutica (doc. 198, pagg. 801, 804, 1019; doc. 200, pag. 1140 incarto AI),

il fatto di essere stata colta in flagrante a lavorare in nero nonostante un

certificato attestante un’inabilità lavorativa inconciliabile con gli orari di

lavoro ammessi (cfr. supra consid. 1.6.; doc. 200 pag. 1035 incarto AI),

l’assunzione di stupefacenti nonostante avesse dichiarato di non farne uso

(doc. 200, pagg. 1089 e 1141 incarto AI), una sospetta simulazione di sintomi e

verosimile amplificazione degli stessi (doc. 200, pagg. 1098, 1142 e seg.

incarto AI) ed ulteriori incoerenze rilevate (doc. 200, pagg. 1062, 1063, 1083,

1084.

incarto AI).

In

tale contesto è opportuno riprendere le conclusioni del rapporto peritale del

1.

marzo 2023 (doc. 200, pagg. 1142 seg. incarto AI, sottolineature del

redattore):

" […]

l’Assicurata ha enfatizzato l’entità di sintomi somatici e cognitivi

[…]. L’analisi del profilo mette in evidenza come il soggetto abbia riferito sintomi

incongruenti in tutte le scale del questionario, facendo dunque sospettare

la presenza di una tendenza simulatoria. Non solo il test di SIMS è

risultato elevatissimo quindi compatibile con un’esagerazione dei sintomi,

ma anche il tasso dei farmaci risulta a più riprese al di sotto del range

terapeutico ed anche i documenti di Cassa Malati hanno ben evidenziato come

il ritiro dei farmaci non sia stato coerente con le prescrizioni mediche.

[…] l’A., malgrado attesti un continuo peggioramento dei dolori, abbia

mantenuto un trattamento (dal lato psicofarmacologico ma anche per quanto

riguarda gli analgesici) praticamente sovrapponibile negli anni non depone per

un quadro clinico che è andato aggravandosi. Vi sono stati degli interventi

che hanno oggettivamente ridotto funzionalmente il rachide vertebrale a livello

cervicale ed in particolare lombare, ma nel decorso, anche da parte dei

curanti, a più riprese si è descritta incongruenza di alcuni testi, nel

senso che sono stati più volte descritti dei sintomi di sensibilità che non

sono compatibili con i dermatomeri. Anche l’esame clinico con una

perizianda che riesce a rimanere la posizione sedute per oltre quattro ore a

più riprese alle visite __________, non è compatibile con una capacità

partecipativa alla raccolta anamnestica ed una presenza che non è compatibile

con quanto descrive l’A. e questo sia nelle visite del 2018 che nel 2020 e

pure nel 2021. La modalità in cui l’A. ha gestito la sua vita, riuscendo a

condurre un proprio salone di parrucchiera e a crescere da sola i due figli

minori sono fattori che denotano capacità e risorse. Si ricorda che è stata

ricoverata ad __________ dopo che gli ispettori l’hanno trovata sul lavoro e

lei ha affermato, mentendo, che lavorava da sola nel salone, quando al __________

ha invece raccontato che affittava la sedia ad una collega parrucchiera, ha

anche detto agli ispettori di essere presente sul lavoro dalle 09:00 alle 16.30

tutti i giorni, cinque giorni su sette, avendo omesso di dire che invece era dichiarata

incapace al lavoro nella misura dell’80%, quindi è stata multata per aver

mancato nel pagamento degli oneri sociali. Dopo la vendita del salone la

perizianda vede ormai come unica soluzione ai suoi problemi finanziari la

richiesta di rendita AI. […] Durante le visite si è chiaramente

evidenziata un’enfatizzazione della sintomatologia dolorosa da parte

dell’A.”

Erra

quindi la curante nel voler derubricare i rilievi dei periti a “considerazioni

personali altamente opinabili”.

Per

quanto attiene alle considerazioni relative alle possibilità di reintegro nel

circuito lavorativo, esse esulano dalla valutazione prettamente medica a cui la

curante doveva attenersi.

È

quindi a ragione che il medico SMR, con annotazione del 10 ottobre 2023 (doc.

229.

incarto AI), si è così espresso:

" Ho

preso visione del certificato della Dr.ssa __________ […]. La psichiatra

curante riassume brevemente il caso e ripropone l’apprezzamento dei fatti già

presentato con il rapporto del novembre 2016 e successivi, noti ed

esaustivamente valutati dal perito _____________ Dr. __________. Vengono adesso

indicate idee suicidali passive senza evidente progettualità e non sono

riportati cambiamenti terapeutici che sarebbero necessari in caso di allarmante

comportamento suicidario in atto rispettivamente in caso di significativo

peggioramento rispetto a quanto verificato in perizia. Non sono di competenza

medico-assicurativa le valutazioni personali della curante riguardo

l’inserimento lavorativo espresse nell’ultima parte del referto. In

conclusione, non sono segnalati fatti nuovi rispettivamente modificazioni

significative di fatti noti. Rimane invariata la precedente posizione del SMR.”

2.7.2.2

La

ricorrente è stata ricoverata due volte nel 2019, e meglio dal 2 al 12 agosto e

dal 28 agosto all’8 ottobre 2019, per un totale di 51 giorni, la degenza

essendo stata interrotta su volontà dell’assicurata a motivo di asserite

problematiche familiari, contro parere medico, i medici dell’istituto

psichiatrico avendo cionondimeno ritenuto inadempiute le condizioni per un

ricovero coatto (doc. 142 e doc. 147, pagg. 568-572 incarto AI). Tali ricoveri

e la relativa refertazione medica, a non averne dubbio alcuno, sono stati

debitamente considerati dal perito psichiatra che ha accertato un’incapacità

lavorativa completa limitatamente al periodo di degenza (doc. 198, pagg.

794-796, 798 e 808 incarto AI; doc. 200, pag. 1122, 1130, 1131, 1136, 1138 e

1143.

incarto AI; cfr. supra consid. 1.6.).

Nel

2023.

vi sono stati due ricoveri (interrotti da circa un giorno), avvenuti “in

regime volontario e in reparto aperto” dal 5 giugno al 4 luglio 2023 a

seguito di un “episodio depressivo di media gravità in disturbo depressivo

ricorrente” con relativo accertamento di un’incapacità lavorativa completa

da parte dei medici dell’istituto psichiatrico (doc. 211 incarto AI). Nel

rapporto breve di dimissione del 4 luglio 2023 gli psichiatri hanno osservato “Prevista

visita post dimissione da effettuare […] presso __________ [...].

Si concorda la dimissione con invio ai medici curanti per il proseguimento

delle cure in regime ambulatoriale. Al momento della dimissione, il timisimo è

in asse, l’ansia è nei limiti, il pensiero è corretto per forma e contenuto, e

sono assenti idee di morte e/o propositi auto/eterolesivi.” (doc. 211, pag.

1196.

incarto AI).

Con

annotazione del 7 agosto 2023 il medico SMR, psichiatra, si è così determinato

sulle refertazioni della Clinica __________ relative ai ricoveri del 2023 (doc.

218.

incarto AI):

"

Ho preso visione dei rapporti della

Clinica __________ concernenti il recente ricovero stazionario dal 05.06.2023

al 04.07.2023 (il ricovero ha avuto una breve interruzione il 10.06.2023 per

accertamenti in PS di ospedale generale a causa di una crisi tonico-clonica

verosimilmente rapidamente risolta senza conseguenze alla luce del rientro

immediato in clinica psichiatrica). La diagnosi e lo status descritto sono

sovrapponibili all’apprezzamento che la psichiatra curante certificava nel

rapporto del medico AI pervenuto il 17.10.2019, noto al perito SAM Dr. __________,

il quale ha visitato l’assicurata in perizia psichiatrica in più occasioni tra

il 2018 e il 2021, ultimo consulto 07.04.2021. Le conclusioni del Dr. __________

sono coerenti con quanto già verificato nella precedente perizia

psichiatrica presso il CPAS (Dr. __________, 09.05.2016). L’intero decorso

peritale conferma la diagnosi di sindrome affettiva persistente in una persona

che avrebbe disattese le speranze di un miglioramento completo e assoluto dopo

un ulteriore intervento chirurgico. Rilevo che tale condizione è chiaramente

descritta nella relazione breve del 22.06.2023 (Dr.ssa __________. Dr. __________)

in cui si fa riferimento ad elementi personologici stabili ed immodificabili

che denotano uno status psichico verosimilmente inalterato da tempo, in cui si

verificano alcune fluttuazioni passeggere d’umore che, di per sé, non

alterano la condizione di base di un disturbo affettivo persistente e relative

limitazioni funzionali. È giustificabile durante il ricovero IL 100% dal

05.06.2023

al 04.07.2023.”

Alla

surriferita presa di posizione del dr. __________ può essere prestata adesione.

In effetti, essa è precisa e fornisce, rinviando alla refertazione pertinente,

un quadro comprensibile e lineare dell’affezione psichiatrica, della sua

evoluzione e degli influssi sulla capacità lavorativa, oltre ad un confronto

oggettivo con quanto i referti dell’istituto psichiatrico attestano. Va inoltre

evidenziata la breve durata della degenza, avvenuta in regime volontario ed in

reparto aperto con una situazione stabilizzatasi alle dimissioni e rinvio alla

curante per il trattamento ambulatoriale.

Successivamente

all’emanazione della decisione impugnata, l’insorgente è stata nuovamente

ricoverata in Clinica e ha prodotto, nelle more della procedura, il rapporto

della curante psichiatra del 25 marzo 2024 dal seguente tenore (V, allegato A3,

sottolineature del ricorrente):

" Gentile

Avvocato […] Provvedo ad inviare […] questo rapporto […] riguardante la mia

paziente […], recentemente ricoverata presso la Clinica __________ […].

Non ritorno sugli antefatti […], limitandomi a riferire soltanto dell’ultimo

periodo che ha visto la signora entrare in una condizione di grande

sofferenza psichica, caratterizzata da agiti impulsivi, ideazione suicida,

forte irritabilità, iniziative sconsiderate e prive di critica. Su queste

basi è stato deciso il ricovero citato. Se posso esprimermi circa le

decisioni dello spettabile Ufficio AI, certamente ho apprezzato moltissimo

l’attesa erogazione di una cifra cospicua, come riconoscimento dei periodi

di invalidità pregressi. Non posso tuttavia esimermi dal segnalare che la

paziente non abbia per questo recuperato in valetudo animi. Questa donna

ha dovuto affrontare troppe infermità fisiche nel corso degli anni, che si sono

aggiunte ad un contesto psichico fragile, impreparato dal punto di vista

intellettuale, tanto da rimanere ai margini sociali e da dover ricorrere agli aiuti

delle istituzioni, in quanto priva di sufficienti risorse culturali e, oserei

aggiungere, mentali. Questa “mescolanza” di infermità, causa di persistente

disadattamento e di una vita personale disorganizzata, è tutt’ora ben presente

nei suoi effetti a livello familiare e sociale. L’improvviso azzeramento del denaro

ricevuto dall’AI di recente, allo scopo di onorare vecchi debiti […] ne è

testimonianza. Ora la signora […] è disperata perché l’assistenza non le

riconoscerebbe più alcun aiuto, visto quanto ricevuto dall’AI. Questa nuova

emergenza, che francamente non avrei immaginato si potesse verificare, riporta

la condizione psichica della paziente ad un livello peggiore di quello già più

volte descritto in passato. La signora […] non è in grado di avere

un’occupazione realistica perché ai suoi limiti fisici, si assommano quelli

psichici e mentali, determinanti nell’ottica di una possibile reintegrazione.

Per lei non vedo altra soluzione che il riconoscimento di una rendita,

unica soluzione per assicurarle un poco di serenità. Auspico pertanto che lo

spettabile ufficio dell’assicurazione invalidità si possa di nuovo chinare su

questo caso, per una nuova valutazione peritale.”

Inoltre,

la ricorrente ha prodotto il certificato medico ed il rapporto breve di

dimissione del 20 marzo 2024 della Clinica __________ relativo al ricovero dal

29.

febbraio al 20 marzo 2024 (V, allegati A1-2).

Per costante giurisprudenza il potere

cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie

rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione (pro multis DTF 136 V 24

consid. 4.3., 130 V 445 consid. 1.2. con rinvii), in concreto il 9 febbraio

2024, e che fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in

considerazione solo se permettono un accertamento retrospettivo della

situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF

130.

V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b;

STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).

In

concreto, oltre alla censurabile valutazione afferente al diritto alla rendita

(l’accertamento dell’incapacità lavorativa è prerogativa medica, mentre la

valutazione del diritto alla rendita è una questione prettamente giuridica), la

curante psichiatra comunica un peggioramento dello stato valetudinario con

contestuale ricovero psichiatrico, prescindendo esplicitamente dal tornare

sugli “antefatti”. Ne consegue che, conformemente alla suevocata

giurisprudenza, il rapporto della curante non permette una valutazione

retrospettiva della situazione valetudinaria.

Il

certificato medico della Clinica (V, alleato A1) si limita ad

accertare un’incapacità lavorativa completa limitatamente al breve periodo di

degenza ed il “Rapporto breve di dimissione” (V, allegato A2)

non fornisce neppure il motivo del ricovero. A proposito di quest’ultimo

documento, non si può ignorare che, nonostante esso prospetti un “rapporto

definitivo di dimissione”, la ricorrente a distanza di oltre sei mesi non

ha ancora prodotto tale referto.

Ad

ogni buon conto, l’annotazione del 23 aprile 2024 il medico SMR risulta in casu

convincente (sottolineature del redattore):

" Ho

preso visione del certificato medico della Clinica __________ del 20.03.2024

rispettivamente del rapporto breve di uscita […]; inoltre scritto della Dr. __________

del 25.03.2024. Riguardo quest’ultimo, la psichiatra esprime opinioni

soggettive e si riferisce soprattutto a problematiche economiche già

espresse in passato, si veda il rapporto del 08.10.2017 noto ed

argomentato dal perito psichiatra Dr. __________ nella valutazione per il __________

esperita il 12.04.2021. In precedenza, il Dr. __________ aveva esaminato

l’assicurata il 19.02.2020 e nell’aprile-maggio 2018 con redazione il

21.11.2018

La valutazione del Dr. __________ è approfondita ed esaustiva.

Infatti, nonostante si riferisca ad un lasso di tempo tra il 2018 e il 2021

la conclusione diagnostica di sindrome affettiva persistente è tuttora valida:

con questa dizione si intende, secondo ICD 10 34.8, uno stato non

sufficientemente grave o prolungato da soddisfare i criteri per la ciclotimia

(ICD 10 F 34.0) o per la distimia (ICD 10 F 34.1) ma che è tuttavia

clinicamente significativo. In questa categoria sono inclusi i tipi di

depressione un tempo chiamati “nevrotici” in cui può essere inserita una

sindrome da disadattamento (ICD 10 F 43.2) diagnosticata all’uscita dal

recedente ricovero […]. Nello stesso referto è posta anche diagnosi di disturbo

di personalità emotivamente instabile tipo borderline (ICD 10 F 60.31): un

disturbo di personalità emerge precocemente nello sviluppo dell’individuo e si

sviluppa come modalità di comportamento duraturo e radicato. Non è dunque

verosimile che il disturbo sia emerso esclusivamente ad inizio 2024 bensì venga

ora interpretato come disturbo di personalità le note problematiche algiche e l’irritabilità

ogni volta che si rende conto che non è in grado di fare quello che vuole a

causa delle sue limitazioni fisiche (perizia Dr. __________ 12.04.2021

punto 3.2). Riguardo la presa medicamentosa, in ambito psichiatrico, si

nota la sostituzione rispetto alla perizia del 2021 di Fluoxetine 40 mg/die con

Depakine 1000 mg/die a scopo di stabilizzatore dell’umore, Xanax 2 cp da 0.5

mg/die anziché 1, Seroquel 50 mg contro Dalmadorm 30 mg come sonnifero; aumenta

il dosaggio di Pregabalin da 100 mg a 225 mg per verosimile contenimento della

sintomatologia dolorosa. Non si tratta di modificazioni sostanziali alla

luce di una diagnosi di minore severità di quanto stabilito nel 2021 dal Dr. __________.

In conclusione, la documentazione pervenuta non riporta fatti nuovo o

modificazioni significative di fatti noti tali da modificare la precedente

posizione del SMR.”

Ne

consegue che, a prescindere dal fatto che le surriferite refertazioni prodotte

dalla ricorrente risultano in concreto irrilevanti ai fini del giudizio, esse

non sono neppure sufficienti a provare una modifica sostanziale e duratura

dello stato valetudinario. Va peraltro sottolineato che, di principio, in caso

di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico curante, ancorché

specialista (cfr. supra consid. 2.6.).

Tale

conclusione non viene inficiata neppure dal rapporto del 27 maggio 2024 della

dr.ssa __________ che, in sostanza, ripropone le medesime tesi ed

argomentazioni di cui sopra, la curante procedendo addirittura ad una valutazione

della reintegrabilità professionale e asserendo che “Questa donna dovrebbe

poter contare su di una rendita di invalidità, condizione quest’ultima che io

valuto completa” (XVI, allegato A11).

2.7.2.3

La

ricorrente si prevale della lettera ambulatoriale del 26 novembre 2023 del dr. __________

(specialista in neurochirurgia).

Nel

referto in parola lo specialista ha sottolineato una situazione famigliare,

sociale e psicologica difficile, senza accertare alcuna incapacità lavorativa, senza

alcuno confronto con le conclusioni peritali e rilevando come “Obiettivamente

non ho riscontrato variazioni rispetto alle valutazioni precedenti: la forza è

conservata in tutti i distretti, la marcia è corretta e sono tendenzialmente

aumentati i riflessi agli arti inferiori”, ritenendo che lo stato

neuropsicologico fosse, in quel momento, preclusivo di qualsiasi intervento

chirurgico.

È

dunque a ragione che con annotazione del 27 dicembre 2023 il medico SMR ha

osservato che “Ho preso visione di un referto di visita neurochirurgica

[…] concernente la nota componente algica ben descritta in perizia e

riportata nel rapporto SMR del 30.03.2023; non sono segnalati fatti medici

nuovi né ulteriori provvedimenti chirurgici. La posizione SMR è confermata.”

(doc. 233 incarto AI).

Per

quanto concerne il fatto che i periti abbiano ritenuto utile continuare la

presa a carico psichiatrica ambulatoriale ed eventualmente intensificarla anche

dal profilo farmacologico (doc. 200, pagg. 1115 e 1141 incarto AI), mal si

comprende cosa la ricorrente possa dedurne a proprio favore.

Infatti,

tale indicazione è stata fatta dai periti che hanno cionondimeno ritenuto la

ricorrente – ad eccezione dei periodi di degenza – abile al 70% in attività

adeguata ai limiti funzionali (cfr. supra consid. 1.6.). Le due indicazioni non

si escludono a vicenda, ragione per cui il tentativo di scorporare la prima dalla

seconda cade nel vuoto.

Visto

quanto precede, le conclusioni dei periti – la cui valutazione rispetta gli

indicatori sanciti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5.) – e del

medico SMR vanno confermate.

2.8

La

ricorrente ha inizialmente ritenuto “prematura” la valutazione economica

operata dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.11.), salvo poi censurare

l’assenza “di una valutazione concreta e approfondita della reale

sfruttabilità della capacità lavorativa residua” comprensiva di misure di

reintegrazione professionale, rimproverando all’Ufficio AI di non aver tenuto

debitamente conto della sua età, dell’esperienza professionale limitata e della

lunga assenza dal mercato del lavoro (cfr. supra consid. 1.16.), ragione per

cui questo Giudice può limitare la disamina a questo aspetto.

Secondo la giurisprudenza, il consulente

in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni

mediche, valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili sul

mercato del lavoro

equilibrato (concetto astratto e

teorico e che non considera la situazione concreta del mercato del lavoro, i posti disponibili durante

congiunture sfavorevoli o le ridotte possibilità per l’individuo leso nel suo

stato valetudinario di trovare un posto di lavoro esigibile ed appropriato,

cfr. pro multis DTF 148 V 174 consid. 9.1. e 147 V 124 consid. 6.2.). Spetta

difatti essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012

consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3.), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5.).

In

concreto, fondandosi sulle conclusioni peritali confermate in questa sede, la

consulente in integrazione professionale ha allestito il rapporto del 28 aprile

2023.

Ella ha debitamente considerato l’età dell’assicurata, la formazione

scolastica e l’esperienza professionale, lo stato di salute (capacità

lavorativa, residua, limiti funzionali ed ulteriori limiti e/o risorse), svolto

il colloquio esponendo l’esito delle valutazioni ed ascoltando il punto di

vista dell’assicurata, indicandole che successivamente all’emanazione del

preavviso avrebbe avuto trenta giorni per provare l’asserito peggioramento

della situazione valetudinaria. Successivamente, la consulente in integrazione

ha rilevato come sul mercato equilibrato del lavoro vi sia un ampio ventaglio

di attività semplici e non qualificate rispettose dei limiti funzionali a cui

l’assicurata avrebbe accesso diretto con un breve periodo introduttivo, quali

ad esempio “addetta alla qualità o imballaggio”, “operaia generica

nell’industria”, “operaia non qualificata nell’industria manifatturiera,

ad esempio di piccole viti o bulloni. Con dotazione ergonomica”, “addetta

alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali, senza ronda

e quindi senza esposizione ad agenti atmosferici o a sforzi fisici”, “aiuto

in attività amministrative collaterali semplici quali scansione documenti,

duplicatura, raccolta della posta e preparazione per la spedizione”.

Essendo l’assicurata direttamente reintegrabile senza una formazione

supplementare, richiamata la cifra 4013 della Circolare sui provvedimenti

d’integrazione professionali (CPIP, valida dal 1. gennaio 2014, stato al 1.

gennaio 2018) la consulente in integrazione ha chiuso il mandato, non essendo

date le premesse per provvedimenti di natura professionale (doc. 208 incarto

AI).

Pertanto,

la censura della ricorrente risulta inconferente e la valutazione economica va

confermata.

2.9

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso

va integralmente respinto.

2.10

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto

(cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli

art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la

procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le

spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

2.11

Come

accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.11) la ricorrente chiede di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sia per

la procedura amministrativa che per quella ricorsuale.

Giusta

l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla

gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di

successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un

legale sia necessaria a tutelare i suoi diritti.

L’art.

37.

cpv. 4 LPGA – disposto che deriva direttamente dall’art. 29 cpv. 3 Cost. e

che concerne la procedura amministrativa in tutti i settori delle assicurazioni

sociali (STF 8C_135/2018 del 7 settembre 2018 consid. 4.1. in fine; DTF 144 V

97.

consid. 3.1.1; Betschart, BSK ATSG, n. 3 e seg. ad art. 37 LPGA con rinvii

giurisprudenziali e dottrinali) – prevede che se le circostanze lo esigono, il

richiedente può beneficiare del patrocinio gratuito.

Il

disposto in parola presuppone che il gratuito patrocinio venga esplicitamente

richiesto. Tuttavia, nei casi in cui l’evidente impaccio (ted. Unbeholfenheit)

di una parte non permette di assicurare l’emanazione di una corretta decisione

di notevole importanza, è possibile esaminare d’ufficio la possibilità di

concedere il gratuito patrocinio (Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 34 ad art.

37.

LPGA).

Secondo

la dottrina, il fatto che, rispetto all’art. 61 lett. f LPGA, l’art. 37 cpv. 4

LPGA utilizzi la formulazione “se le circostanze lo esigono”, anziché

quella “se le circostanze lo giustificano”, significa che il legislatore

ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito

patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative

condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (Kieser, op. cit., n. 36

ad art. 37 LPGA; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung,

2010, pag. 397 e seg.).

Per il

resto, all’art. 37 cpv. 4 LPGA torna applicabile, di principio, la

giurisprudenza sviluppata in relazione all’art. 61 lett. f LPGA (DTF 132 V 200

consid. 5.1.3; STCA 32.2017.205 del 12 settembre 2018 consid. 2.7.; Ackermann,

Aktuelle Fragen zur unentgeltlichen Vertretung im Sozialversicherungsrecht, in:

Schaffhauser/Kieser (Hrsg.), Sozialversicherungsrechtstagung 2010, pag. 154;

Kieser, op. cit., n. 186 ad art. 61 LPGA; Kieser, das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, 1999, pag. 156; cfr. anche Blanc, La procédure

administrative en assurance-invalidité, 1999, pagg. 262-268; Kieser,

Unentgeltliche Rechtsverbeiständigung und Parteientschädigung, in: Schaffhauser/Schlauri

(Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, pagg. 211-217;

Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, pag. 553).

Se i

presupposti sono adempiuti il gratuito patrocinio può essere concesso con

effetto retroattivo anche nella procedura amministrativa (Kieser, op. cit. n.

51.

ad art. 37 LPGA).

Con

l’accoglimento della domanda di gratuito patrocinio solo i costi di

allestimento della domanda e quelli per i memoriali relativi all’oggetto del

contendere principale (ted. Hauptsache) possono essere accollati con

effetto retroattivo. È quindi irrilevante il fatto che un assicurato abbia

tardato a presentare la domanda a motivo di ignoranza o di una carente

consulenza legale (DTF 122 I 203 consid. 2e; Ackermann, op. cit., pag. 171 e

seg.).

Quali

presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la

necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la

concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti

criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (Kieser, op.

cit., n. 38 ad art. 37 LPGA). Quindi, le tre condizioni cumulative per la

concessione dell'assistenza giudiziaria sono adempiute qualora l'assistenza di

un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova

nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole

(STF 8C_353/2019 del 2 settembre 2019 consid. 3.1, 8C_669/2016 del 7 aprile

2017.

consid. 2.1, 9C_29/2017 del 6 aprile 2017 consid. 1; DTF 132 V 200 consid.

4.1, 125 V 202 consid. 4a, 125 V 372 consid. 5b con riferimenti; STCA

32.2024.44

del 30 settembre 2024 consid. 2.9.).

A tal

proposito, occorre tenere conto delle circostanze del caso concreto, della

particolarità delle regole di procedura applicabili, così come delle

specificità della procedura amministrativa in corso. In particolare, occorre

menzionare, oltre alla complessità delle questioni di diritto e dei fatti, le

circostanze concernenti la persona in oggetto, come la sua capacità di

orientarsi in una procedura. Quale regola generale, il gratuito patrocinio è

necessario quando la procedura è suscettibile di riguardare in maniera

particolarmente grave la situazione giuridica della persona interessata.

Altrimenti, una tale necessità esiste soltanto quando alla relativa difficoltà

del caso si aggiunge la complessità della fattispecie o dei quesiti giuridici,

alla quale il richiedente non è in grado di farvi fronte da solo (STF

8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1; DTF 132 V 200 consid. 5.1.1 e

segg.,130 I 182 consid. 2.2, 125 V 32 consid. 4b; STF 8C_931/2015 del 23

febbraio 2016 pubblicata in SVR 2016 IV n. 17 pag. 50; Ackermann, op. cit.,

pag. 160 e seg.; cfr. anche SVR 2007 EL Nr. 7 consid. 5.2.2).

Il criterio

per ammettere la necessità dell’assistenza di un legale nella procedura

amministrativa va verificato con particolare severità (STF 9C_786/2019 del 20

dicembre 2019 consid. 5.1., 8C_760/2016 del 3 marzo 2017 consid. 3.2. e seg.,

8C_996/2012 del 28 marzo 2013 consid. 4.1; DTF 125 V 32 consid. 4b; Ackermann,

op. cit., pag. 161; Betschart, n. 46 ad art. 37 LPGA; Forster, op. cit., n. 13

ad art. 37 LPGA; Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung,

1991, pag. 293 e seg.; Pratique VSI 2000 p. 164).

Occorre

poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad un avvocato patentato (STFA

I 447/04 del 2 marzo 2005, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e

DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato

presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un

albo, cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181;

giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).

Nel

caso in disamina non era adempiuto il presupposto di probabilità di esito

favorevole.

Si

rileva infatti che l’analisi – giocoforza sommaria – delle probabilità

dell’esito della procedura è da effettuarsi al momento della presentazione

della domanda di assistenza giudiziaria (Betschart, op. cit., n. 39 ad art. 37

LPGA), in concreto il 18 luglio 2023 (cfr. supra consid. 1.9.), e che gli unici

documenti medici prodotti nell’ambito della procedura amministrativa consistevano

nel rapporto del 2 ottobre 2023 della dr.ssa __________ ed in quello del 26

novembre 2023 del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.10), refertazioni

prodotte anche in questa sede (cfr. supra consid. 2.7.2.) e che, ora come

allora, non erano di tutta evidenza idonee a smentire le conclusioni dei periti

e del medico SMR (cfr. supra consid. 2.7.2.1. e 2.7.2.3.)

È

quindi a ragione che l’Ufficio AI ha respinto la domanda di assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, decisione

che va confermata in questa sede.

2.12

Per

quanto attiene alla domanda di gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale,

anche in questo caso non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole poiché sulla base degli atti all’inserto e per i motivi

esposti ai considerandi 2.7.-2.8., la presente vertenza appariva sin

dall’inizio destinata all’insuccesso.

Pertanto,

le istanze di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa

e per quella ricorsuale devono essere respinte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

per la procedura ricorsuale è respinta.

3. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti