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Decisione

32.2024.23

Perizia bidisciplinare non validamente smentita dalle attestazioni dei curanti, consistenti essenzialmente in una valutazione diversa - ma non motivata - delle medesime problematiche psichiatriche evi

21 ottobre 2024Italiano52 min

Source ti.ch

Fatti

I

servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di

sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti

non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la

situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un

motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF

9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre

2012, consid. 4.2.1).

Non

va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465

(cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore

probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non

hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa

allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una

perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c).

Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e

sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della

valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135

V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall

jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an

die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen

ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157

E. 1d S. 162 f.)”).

A proposito della valenza

probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del

medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di

lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei

curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board:

Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte

Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio

sulla loro affidabilità e concludenza.

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno

o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico possa essere ritenuto

affidabile, deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore [Somatoforme Störungen:

Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.], in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della stessa, la sua durata pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici

secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base

all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita del 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. La

ricorrente ha presentato una domanda di prestazioni il 2 febbraio 2022,

adducendo di soffrire di “depressione causata da Mobbing” (cfr. doc. 4

incarto AI, p.to 6.2). A seguito di problematiche relazionali insorte tra

gennaio e marzo 2021 con il suo diretto superiore, infatti, il 15 aprile

seguente ha ricevuto un avvertimento da parte del suo datore di lavoro (cfr.

doc. 16 incarto AI). In cura medica dal 3 maggio 2021, da allora non ha più

ripreso l’attività lavorativa (cfr. doc. I, pag. 5) e il 30 dicembre 2021 è

stata licenziata per fine marzo 2022 (cfr. doc. I 4).

Nel

rapporto del 18 febbraio 2022 la psichiatra che dal 15 ottobre 2021 aveva in

cura la ricorrente ha rilevato che quest’ultima “in relazione a problemi

legati al posto di lavoro ha sviluppato una sindrome da disadattamento classica

evoluta in un episodio depressivo ancora grave” (cfr. doc. 12 incarto AI,

pag. 4 p.to 2.1) e ha posto quale diagnosi “ICD 10 F32.2 (episodio

depressivo grave) su s. da disadattamento (F 43.23)” (cfr. ibidem,

pag. 4 seg. p.to 2.5), con un quadro psicopatologico caratterizzato da “ansia,

evitamento contatti sociali, apatia, abulia, anedonia, perseverazioni ideative

sul tema lavorativo, tono dell’umore fortemente deflesso con idee di rovina e

fallimento, ansia, diff. di concentrazione” (cfr. ibidem, pag. 4

p.to 2.2). Introdotta una terapia farmacologica, la psichiatra prevedeva una

consultazione ogni 15 giorni (cfr. ibidem, pag. 3 p.to 1.2 e 4 p.to 2.3).

Nella

perizia bidisciplinare del __________ del 17 marzo 2023, dopo una valutazione

internistica, psichiatrica, test psicodiagnostici e una consultazione degli

atti, descritta l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica, sia la dr.ssa med. __________, specialista in medicina

interna generale, sia il dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, hanno concordato nel porre la diagnosi – con ripercussioni sulla

capacità lavorativa – di pregresso episodio depressivo, attualmente in

remissione (F32) e – senza ripercussioni sulla capacità lavorativa – di

sindrome da disadattamento, con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali

(F43.23) (cfr. doc. 45 incarto AI, pagg. 57 e 61).

Nel

consulto psichiatrico contenuto nella perizia bidisciplinare il dr. med. __________

ha così descritto lo status della ricorrente:

" __________

” (cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 55 seg.).

A

conclusione del consulto psichiatrico il dr. med. __________ ha indicato:

" __________

” (cfr. doc. 45 incarto AI, pagg. 57-59).

Il

dr. med. __________, infine, ha così risposto a uno dei quesiti peritali:

" __________”

(cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 61).

A

quest’ultima valutazione la dr. med. __________ si è allineata (cfr. doc. 45

incarto AI, pag. 66).

Dopo

aver ricevuto la perizia bidisciplinare del __________, il 12 aprile 2023

l’Ufficio AI ha dato mandato al SMR di rispondere alle seguenti domande:

" a. Quali

sono i periodi d’incapacità lavorativa nell’abituale attività, in attività

adeguate e nello svolgere le mansioni consuete?

b. Quali sono i limiti funzionali?” (cfr. doc. 47 incarto AI, pag.

2)

Alle

suddette domande il SMR, con rapporto del 9 maggio 2023, ha risposto che la

ricorrente non ha limitazioni funzionali (carico massimo, bisogno di alternanza

alla postura, difficoltà nello svolgere lavori di precisione o necessità di

pause supplementari; cfr. doc. 52 incarto AI, p.to 3.1) e presenta un’incapacità

lavorativa totale e continua dal 3 maggio 2021 nell’attività abituale,

un’incapacità lavorativa totale dal 3 maggio 2021 ma nulla dal 1. febbraio 2022

in attività adeguate e un’incapacità di svolgere le mansioni consuete totale

dal 3 maggio 2021 ma nulla dal 1. febbraio 2022 (cfr. ibidem, p.to 3.3).

Con

rapporto medico del 12 dicembre 2023 il Servizio psico-sociale (SPS) ha informato

l’Ufficio AI di seguire dal 25 settembre 2023 la ricorrente, di cui ha

certificato l’incapacità lavorativa a partire dalla medesima data, per la quale

ha diagnosticato una “sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di

altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23)” e che “non risulta abile al

lavoro in nessun ambito, nemmeno in contesto adeguato”. Detto Servizio ha

aggiunto che “la paziente presenta una forte labilità emotiva, difficoltà

nella gestione delle quote ansiose, problemi di sonno, tono dell’umore deflesso

con sentimenti di fallimento e forti preoccupazioni per il suo futuro” (cfr.

doc. 95 incarto AI).

Il

suddetto rapporto, su richiesta del SMR, è stato inviato al dr. med. __________,

il quale ha reso la sua valutazione il 23 dicembre 2023. Nella stessa, dopo esame

degli atti, quanto alla diagnosi ha esposto:

" __________

”.

Quanto

alla terapia assunta dalla ricorrente, ha riferito che quella antidepressiva

era del tutto identica al 2022, mentre risultava modificato il solo approccio

ansiolitico.

Sulla

capacità lavorativa ha affermato:

" __________

” (cfr. doc. 98 incarto AI, pag. 3 seg.).

La

conclusione, ben motivata e corredata dei necessari approfondimenti, circa una

recuperata abilità lavorativa in ogni attività (purché non esercitata presso l’ultimo

datore di lavoro) a far tempo dal mese di febbraio 2022 è quindi stata

condivisa, dopo valutazione del caso, anche dal SMR nel rapporto dell’8 gennaio

2024 (cfr. doc. 99 incarto AI).

2.7. Fondata

e completa, la conclusione della valutazione del __________, eseguita da una

specialista in medicina interna generale e un esperto in psichiatria e

psicoterapia, basata su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame

degli atti e dei referti all’inserto, rispettosa dei criteri probatori

enunciati al consid. 2.5 e condivisa dal SMR, non può che essere confermata da

questo Tribunale, considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti

documenti che possano in qualche modo farla apparire errata o incompleta.

In

effetti la stessa non è stata validamente smentita a seguito del progetto di

decisione del 15 gennaio 2024, allorquando la ricorrente alle proprie

osservazioni ha allegato uno scritto dello psichiatra curante.

Questi

ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 settembre 2023, indicando

che la sintomatologia psichiatrica significativa era “caratterizzata da

umore gravemente deflesso, labilità emotiva, ansia intensa, insonnia, difficoltà

di attenzione e concentrazione” e precisando che “la situazione

psichica, nonostante l’impostazione di una terapia farmacologica importante (…)

è ancora caratterizzata da tono dell’umore deflesso, labilità emotiva, timore

per il futuro, ansia e insonnia” (cfr. doc. 116 incarto AI, pag. 4).

In

merito il dr. med. __________, con valutazione del 20 febbraio 2024 su

richiesta del SMR, dopo aver notato un incremento della prescrizione

psichiatrica, ha affermato quanto segue:

" __________

” (cfr. doc. 121 incarto AI, pag. 3 seg.).

A

tale conclusione lineare e coerente, presa sulla base di un’attenta valutazione

degli atti e avallata dal SMR, va prestata adesione. In effetti il curante

descrive in sostanza la stessa sintomatologia riportata dal dr. med. __________,

ma ne deduce una diversa conclusione circa l’abilità lavorativa. Diversa

conclusione che egli tuttavia non motiva e non sostanzia. La ricorrente osserva

inoltre che da quasi tre anni la affliggono dei disturbi di natura psichica,

tali da renderle impossibile esercitare la professione di consulente di vendita

e qualsivoglia altra attività lavorativa. Ciò che il curante del resto conferma

per quanto riguarda il periodo seguente al 25 settembre 2023, data d’inizio

della presa a carico. Il dr. med. __________, nel consulto psichiatrico

contenuto nella perizia bidisciplinare del __________, aveva però già accertato

che tali disturbi non erano di natura invalidante. E dai colloqui di ottobre

2022 con la ricorrente non è intervenuto alcun cambiamento di salute

suscettibile di modificare questa conclusione.

Rilevato

come non sia stata evidenziata la presenza di altre patologie con influsso

sulla capacità lavorativa né che emerga dagli atti – stante la constatata

assenza di limitazioni funzionali – o sia stata addotta un’incapacità di

svolgere le mansioni consuete, la conclusione del SMR espressa nel rapporto del

9 maggio 2023, supportata da un’accurata indagine e dall’esame della

documentazione agli atti, merita conferma in quanto giunge a risultati concludenti, in ossequio ai

succitati (cfr. consid. 2.5) requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di

valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi concreti

idonei a metterne in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Alla

luce di questi accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed

approfonditi, a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 21

febbraio 2024, ha ammesso un periodo di inabilità lavorativa dal 3 maggio 2021,

ma ha pure ritenuto che dal 1. febbraio 2022 (tre mesi e mezzo dopo l’inizio

della presa a carico presso la dr.ssa med. __________) la situazione clinica

era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa in ogni attività,

purché non esercitata presso l’ultimo datore di lavoro.

2.8. Alle

conclusioni dell’Ufficio AI si deve aderire, ritenuto che, come verrà

illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata non è stata smentita

nemmeno in questa sede da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo a tale valutazione e entro la data della decisione

contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato (DTF 136 V 24 consid. 4.3).

Dinanzi

al TCA la ricorrente ha in effetti contestato la valutazione medica operata

dall’amministrazione, rilevando essenzialmente che la stessa si baserebbe

unicamente sulla perizia bidisciplinare del __________ e sulle seguenti prese

di posizione del dr. med. __________ e che non considererebbe adeguatamente le

varie patologie, senza tuttavia apportare elementi probatori che consentano a

questo Tribunale di dipartirsi dalle conclusioni del provvedimento censurato.

Quanto

innanzitutto alla questione dell’opportunità circa l’affidamento al dr. med. __________

della valutazione dei documenti medici prodotti mano a mano nel corso della

procedura dalla ricorrente, va detto che quest’ultima non ha sostanziato alcun

motivo di ricusa nei confronti del perito in questione, segnatamente motivi per

i quali egli darebbe l’impressione di essere parziale. Va sottolineato che il

dr. med. __________, nella redazione del consulto psichiatrico contenuto nella

perizia bidisciplinare del __________, ha agito su incarico della Pretura quale

perito e gli è stato fatto presente l’obbligo di prestare la sua opera secondo

scienza e coscienza e con perfetta imparzialità, con inoltre la comminatoria

Considerandi

dell’art. 307 CP. La ricorrente, allora, non ha avuto nulla da obiettare in

merito alla designazione del perito; mal si comprende – ed ella non spiega – quale

ragione, sorta nel frattempo, renderebbe ora intollerabile la designazione del

medesimo perito per dei complementi peritali. Secondo questo Tribunale, inoltre,

proprio perché aveva redatto il consulto psichiatrico contenuto all’interno

della perizia bidisciplinare del __________, egli era la persona più adatta a

giudicare se i nuovi documenti medici prodotti erano atti a modificare le

conclusioni della perizia stessa. Sia comunque osservato che correttamente

l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione medica, tra cui le prese di

posizione del dr. med. __________, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il

quale l’ha fatta propria ritenendola sufficiente per accertare la

riacquisizione della capacità lavorativa dal 1. febbraio 2022. Irrilevante,

infine, la mancata comunicazione preventiva della designazione del dr. med. __________

per i complementi peritali. Nessun pregiudizio subisce infatti la ricorrente,

che può sollevare – con la dovuta tempestività e circostanziandoli, però –

motivi di ricusa anche a posteriori, nel momento in cui viene a conoscenza

dell’avvenuta designazione della persona in questione.

La

ricorrente adduce anche che il dr. med. __________ non l’ha più incontrata dopo

l’autunno del 2022. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia

allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere

riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga

sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame

personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370 seg. consid. 5b ed il

riferimento; “Aktengutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 seg.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA

35.2005.9

dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio

2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del

13.

aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;

STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2019.47 del 24

febbraio 2020, consid. 2.5). Avendo il dr. med. __________ incontrato la

ricorrente il 13 e il 27 ottobre 2022, le condizioni poste dalla suddetta

giurisprudenza sono rispettate. D’altronde la ricorrente non spiega – né emerge

dall’incarto – quali circostanze concrete sarebbero mutate da ottobre 2022 e

imporrebbero un nuovo consulto personale.

Niente

di rilevante per la presente procedura, inoltre, può essere dedotto dal fatto

che il provvedimento professionale proposto dall’Ufficio AI non è andato a buon

fine. In questo contesto giova ricordare che la giurisprudenza ha già più volte

ribadito che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento più

oggettivo del caso e prevalgono, di principio, sulle constatazioni effettuate

durante, ad esempio, uno stage di osservazione professionale, suscettibili di

essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento

dell'assicurato (cfr. STF 8C_43/2024 del 9 agosto 2024, consid. 5.2: “Il appartient avant tout aux médecins, et non aux

spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité

de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les

éventuelles limitations résultant de celle-ci (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V

256.

consid. 4; arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 9.5.3.2, destiné à

la publication). Cependant, les organes d'observation professionnelle ont pour

fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans

quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail

et de gain sur le marché du travail (arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid.

4.

, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17). (…)”;8C_370/2022 del 1.

marzo 2023, consid. 5.4;8C_564/2022 del 20 aprile 2023, consid. 5.1;

9C_343/2020 del 22 aprile 2021, consid. 6.1;9C_65/2019 del 26 luglio 2019,

consid. 5; STCA 35.2023.99 dell’11 aprile 2024, consid. 2.8.2 e 35.2023.19 del

14.

agosto 2023, consid. 2.6.3). Nei messaggi di posta elettronica scambiati

dalle persone coinvolte, __________ (responsabile del corso proposto alla

ricorrente) e __________ (consulente AI del Servizio integrazione professionale

dell’Ufficio AI), prima dell’abbandono dell’unico corso iniziato dalla

ricorrente e nei loro rapporti finali, a cui fa riferimento la ricorrente

nell’impugnativa (cfr. p.to 3.3), non sono infatti contenute valutazioni

sensibilmente divergenti da quelle del dr. med. __________. Vi si dà bensì di

volta in volta unicamente atto dei differenti stati d’animo della ricorrente.

Tali messaggi e rapporti non davano quindi motivo all’Ufficio AI di procedere

con un complemento istruttorio, né lo danno ora a questo Tribunale.

2.9

Nel

termine per presentare eventuali mezzi di prova a seguito della risposta di

causa dell’Ufficio AI, la ricorrente ha prodotto un rapporto medico del

Servizio psico-sociale del 22 maggio 2024 e un rapporto psicologico del

Servizio di psicologia clinica e psicoterapia del 5 giugno 2024. Nel primo

viene in particolare sostenuto che la ricorrente non presenta un funzionamento

cognitivo e affettivo integro, essendo presente una marcata labilità emotiva e

difficoltà nella gestione dell’emotività. Perciò, ella non risulterebbe abile

al lavoro in nessun ambito (cfr. doc. X B1, pag. 1). Nel secondo si indica che,

considerato il quadro psicopatologico caratterizzato da forte labilità, crisi

d’ansia, deflessione timica e isolamento, risulta difficile immaginare la

ricorrente in un contesto lavorativo regolare (cfr. doc. X B2).

Il

SMR ha ritenuto opportuno sottoporre tali scritti al dr. med. __________ il

quale, il 26 giugno 2024, ha confermato le conclusioni alle quali era giunto

con le precedenti prese di posizione. Egli, emergendo ancora una volta come il

disturbo psichico sia connesso ai contrasti sul precedente posto di lavoro,

riattivati da eventi stressanti del quotidiano, sottolinea che l’espressione

drammatizzata dei sintomi resta strettamente funzionale al bisogno di

riconoscimento sociale e assicurativo (cfr. doc. XIV 1, pag. 2).

Con

rapporto medico congiunto del 13 agosto 2024, il Servizio psico-sociale e il Servizio

di psicologia clinica e psicoterapia hanno riferito che, sebbene la ricorrente presenti

un’integrità cognitiva, il suo funzionamento globale risulta compromesso a

causa di sintomi d’ansia e di depressione persistenti e cronicizzati, che

limitano significativamente la sua capacità di svolgere attività lavorative.

Aggiungono che la ricorrente manifesta una sofferenza autentica, senza alcuna

tendenza a drammatizzare (cfr. doc. XVI C, pag. 1 seg.).

Su

detto rapporto medico ha preso posizione il dr. med. __________ con scritto del

18.

settembre 2024, ribadendo le proprie conclusioni.

Tutto

ben ponderato tali conclusioni, rese da uno specialista in psichiatria e

psicoterapia FMH dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata

posizione sulle censure formulate dalla ricorrente e dai suoi curanti e avallate

dal SMR, vanno confermate, non essendovi motivo di scostarsi e non risultando

esservi elementi clinici rilevanti determinanti una modifica della valutazione

in ambito medico-funzionale.

Le

attestazioni prodotte dai curanti, che peraltro consistono essenzialmente in

una valutazione diversa delle medesime problematiche psichiatriche evidenziate

dagli esperti che si sono occupati della ricorrente, e che traggono una diversa

ma non motivata conclusione in merito alla capacità lavorativa, in effetti non

forniscono elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa

oltre il mese di febbraio 2022 o dai quali sia possibile evincere un

significativo peggioramento delle condizioni rispetto a quanto

approfonditamente appurato prima della resa della decisione impugnata.

Siano

qui peraltro nuovamente ricordate le riserve che si impongono nella valutazione

delle certificazioni dei curanti giusta la giurisprudenza per la quale in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con

rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.5).

In

effetti, a fronte essenzialmente del medesimo quadro sintomatico e della

medesima diagnosi, mentre il dr. med. __________ il 3 novembre 2022 aveva

riconosciuto un’inabilità lavorativa completa fino alla fine di gennaio 2022,

il Servizio psico-sociale il 12 dicembre 2023 aveva indicato la persistenza di

un’inabilità lavorativa completa dal 25 settembre 2023 (data d’inizio della

presa a carico), conclusione confermata in data 30 gennaio, 22 maggio, 5 giugno

(dal Servizio di psicologia clinica e psicoterapia) e 13 agosto 2024

(congiuntamente al Servizio di psicologia clinica e psicoterapia), precisando

che nella ricorrente si evidenziava “una forte labilità emotiva, difficoltà

nella gestione delle quote ansiose, problemi di sonno, tono dell’umore deflesso

con sentimenti di fallimento e forti preoccupazioni per il suo futuro”

(cfr. doc. 95 incarto AI).

In

merito, va osservato che il dr. med. __________ nel suo consulto psichiatrico

contenuto nella perizia bidisciplinare del __________ aveva rilevato degli

episodi di pianto e turbamenti emotivi quando si ripercorre quanto accaduto con

l’ultimo datore di lavoro e ansia situazionale sollecitata dagli eventi avversi

connessi all’ultimo posto di lavoro, ritenuto tuttavia che le energie fisiche

erano obiettivamente integre, non si osservavano dei reali segni di

affaticamento e la progettualità era buona. Aveva pure specificato che il

riposo notturno della ricorrente era frammentato da alcuni risvegli anche a

causa dei riferiti incubi ricorrenti, ma con la capacità di riprendere subito

sonno e di riposare a sufficienza (cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 56).

La

conclusione circa la recuperata abilità lavorativa a partire da febbraio 2022

era del resto stata confermata dal dr. med. __________ nella presa di posizione

del 26 giugno 2024 sui rapporti del Servizio psico-sociale del 22 maggio 2024 e

del Servizio di psicologia clinica e psicoterapia del 5 giugno 2024. Nella

stessa egli precisava infatti che il disturbo psichico riscontrato dai curanti,

connesso ai contrasti sul precedente posto di lavoro riattivati da eventi

stressanti del quotidiano, era lo stesso da lui già segnalato a suo tempo. Osservava

quindi che l’espressione drammatizzata dei sintomi restava strettamente

funzionale al bisogno di riconoscimento sociale e assicurativo della ricorrente

(cfr. doc. XIV 1).

Nemmeno

permette di dipartirsi dalle conclusioni del perito il rapporto medico

congiunto del 13 agosto 2024 del Servizio psico-sociale e del Servizio di

psicologia clinica e psicoterapia. In esso si può leggere che la ricorrente

presenta un’integrità cognitiva; ciò, come rilevato dal dr. med. __________ nel

suo scritto del 18 settembre 2024, è però in contrasto con quanto scritto nel

rapporto medico del 22 maggio 2024 dal Servizio psico-sociale, che attestava un

funzionamento cognitivo e affettivo non integro. Non v’è quindi assolutamente

chiarezza su cosa abbiano effettivamente notato i curanti. Ciò che è invece

chiaro è che a fronte di una perizia bidisciplinare del __________ che consta

di 68 pagine, tre rapporti dei curanti di due/tre pagine l’uno non sono stati

in grado di descrivere oggettivamente quali limiti funzionali, non rilevati

dalla perizia o sorti successivamente, presenterebbe la ricorrente a causa dei

suoi disturbi psichici.

Per

il resto i curanti delineano una situazione obiettiva che non si appalesa

sostanzialmente diversa da quella descritta dal dr. med. __________ – a fronte

peraltro di una descrizione soggettiva maggiormente pessimistica – ma che

diverge sostanzialmente nelle conclusioni circa la gravità di tali sintomi

patologici e, quindi, le conseguenze sulla capacità lavorativa, senza però che

tali divergenze siano accompagnate da motivazioni concrete che permettano di

mettere quantomeno in dubbio le conclusioni del perito. Del resto, nemmeno

vengono elencati e sostanziati elementi oggettivi che documentino un

peggioramento rilevante delle condizioni della ricorrente intervenuto

successivamente al referto del dr. med. __________ e entro la data della

decisione contestata. Peggioramento che, stando al rapporto medico congiunto, è

stato riferito ai curanti dalla ricorrente, ma che quest’ultima aveva negato,

nelle osservazioni del 13 febbraio 2024 al progetto di decisione avendo

asserito di essere afflitta da disturbi da quasi tre anni.

Ne

deriva che alla predetta conclusione, espressa da uno specialista in

psichiatria e psicoterapia, sulla base di un’attenta valutazione clinica prima

e degli atti poi, questo Tribunale deve aderire, non essendo state fatte valere

argomentazioni che permettano in qualche modo di considerarla non corretta o

incompleta.

A

maggior ragione considerato come la stessa sia stata condivisa e confermata

anche dallo psichiatra del SMR, dr. med. __________.

Sia

qui ricordato che le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori

privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Non ne va diversamente di una

perizia affidata al __________, servizio specializzato indipendente, da un

tribunale civile quale la Pretura di __________.

del resto la ricorrente ha prodotto documentazione attestante un danno alla

salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alle valutazioni del __________ e entro la data della

decisione contestata.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano

di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264

consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento

delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art.

61.

lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021

consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), non essendo stato provato un

peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa o sulla capacità

di svolgere le mansioni consuete intervenuto dopo la resa della valutazione del

SAM del 17 marzo 2023 e prima della decisione contestata del 21 febbraio 2024, ritiene

con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con

riferimenti) che la valutazione medica effettuata dal __________ in punto

all’incapacità lavorativa, rispecchiando le valutazioni degli specialisti

interpellati dalla Pretura di __________ tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5), e quindi

quella del SMR (comprensiva della valutazione sulla capacità di svolgere le

mansioni consuete) siano (più) confacenti alla realtà documentale (e quindi

preferibili) rispetto a quella dei curanti. Pertanto, malgrado le problematiche

psichiatriche insorte a causa del rapporto con il suo diretto superiore presso

l’ultimo datore di lavoro e, quindi, il conseguente periodo d’inabilità

lavorativa (del 100% dal 3 maggio 2021 al 31 gennaio 2022), dal 1. febbraio

2022.

(tre mesi e mezzo dopo l’inizio della presa a carico presso la dr.ssa med.

__________) la ricorrente andava ritenuta nuovamente abile in misura completa

nell’attività abituale di impiegata di vendita e in ogni altra attività, purché

non esercitata presso l’ultimo datore di lavoro, e nuovamente capace in misura

completa di svolgere le mansioni consuete.

2.10

La

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno della ricorrente sino all'emanazione della decisione

contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con

rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d).

La

richiesta formulata dalla ricorrente di eseguire ulteriori approfondimenti

medici va quindi respinta.

2.11

Ne

discende che, secondo questo Tribunale, l’Ufficio AI ha correttamente respinto

la domanda di prestazioni inoltrata dalla ricorrente.

La

decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinato

disposto con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal

1.

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di potere beneficiare dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.13

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva infatti sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

In

effetti, vista la perizia bidisciplinare del __________, la ricorrente, patrocinata

da un avvocato, avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale

peggioramento della sua situazione valetudinaria. I rapporti del 22 maggio, 5 giugno

e 13 agosto 2024 degli psicologi e degli psichiatri curanti, come visto (cfr.

consid. 2.9), non hanno invece apportato nuovi elementi di valutazione.

In

simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti