32.2024.23
Perizia bidisciplinare non validamente smentita dalle attestazioni dei curanti, consistenti essenzialmente in una valutazione diversa - ma non motivata - delle medesime problematiche psichiatriche evidenziate dai periti. Ricorso respinto
21 ottobre 2024Italiano52 min
ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157
Source ti.ch
Incarto
n.
32.2024.23
MP/gm
Lugano
21
ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 febbraio 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1978, già attiva
come impiegata di vendita presso __________ e da ultimo come consulente alla clientela
presso __________ al 50%, ha presentato una domanda di prestazioni il 2
febbraio 2022 per una “depressione causata da Mobbing” (cfr. doc. 4
incarto AI, p.to 6.2).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisita in particolare la
perizia bidisciplinare redatta il 17 marzo 2023 dalla dr.ssa med. __________ e
dal dr. med. __________ del __________ su mandato della Pretura di __________ (che
aveva accolto un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare inoltrata dall’assicurata
in previsione di un’eventuale causa contro il suo ultimo datore di lavoro) e
interpellato il Servizio medico regionale (SMR), con decisione del 21 febbraio
2024 – confermativa di un progetto del 15 gennaio precedente, dopo valutazione
della documentazione medica prodotta dall’assicurata in fase di osservazioni –
l’Ufficio AI ha ammesso un periodo di inabilità lavorativa del 100% dal 3 maggio
2021 al 31 gennaio 2022. Ha poi ritenuto che dal 1. febbraio 2022 (tre mesi e
mezzo dopo l’inizio della presa a carico presso la dr.ssa med. __________) la
situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa
completa in ogni attività, purché non esercitata presso l’ultimo datore di
lavoro. Ha quindi respinto la domanda di prestazioni.
1.3. Con
ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il
provvedimento, ritenendosi inabile al lavoro al 100%, e chiesto l’attribuzione
di una rendita non inferiore al 50% previo accertamento peritale. Ha inoltre
domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,
confermando la correttezza della valutazione medica posta alla base del
provvedimento impugnato.
1.5. La
ricorrente ha fatto pervenire ulteriori osservazioni il 7 giugno 2024,
corredate da un rapporto medico del Servizio psico-sociale e da un rapporto
psicologico del Servizio di psicologia clinica e psicoterapia.
1.6. L’Ufficio
AI si è espresso il 5 luglio 2024, riferendosi alle allegate prese di posizione
del dr. med. __________ e del SMR.
1.7. La
ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni il 20 agosto 2024, alle quali ha
allegato un rapporto medico congiunto del Servizio psico-sociale e del Servizio
di psicologia clinica e psicoterapia.
1.8. Sulle
suddette osservazioni si è pronunciato l’Ufficio AI con scritto del 20
settembre 2024, basandosi su ulteriori prese di posizione del dr. med. __________
e del SMR.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se
a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato alla ricorrente il diritto alla
rendita, avendo determinato alla scadenza dell’anno di attesa una capacità
lavorativa completa in ogni attività, purché non esercitata presso l’ultimo
datore di lavoro, e un conseguente grado d’invalidità nullo.
Va
anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI
denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla
rendita (cfr. RU 2021 705).
La
cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione
per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio
2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
La
cifra 1007 segg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della
riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)
(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:
" […] le
rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo
l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e
quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici
(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è
retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o
successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le
rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è
nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29
capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a
partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:
-
in caso di insorgenza
dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre
2021:
- prima
fissazione della rendita → DR in
vigore fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra
il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
-
in caso di nascita del diritto
alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o
successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
dal 1° gennaio 2022”.
Secondo le citate circolari,
dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita
invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31
dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la
decisione è stata resa successivamente. Per contro, se l’eventuale diritto ad
una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il
diritto attualmente in vigore.
La cifra 9105 01/24 CIRAI
prevede che:
" Le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono
trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’art. 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Nel caso concreto, la
ricorrente non è mai stata al beneficio di una rendita AI. Inoltre, ha
presentato la domanda di prestazioni nel mese di febbraio 2022 a fronte di una
lamentata inabilità lavorativa a far tempo da marzo 2021. Il diritto alla
rendita sarebbe quindi insorto al più presto a marzo 2022 (art. 28 cpv. 1 lett.
b LAI).
Visto quanto precede, torna
applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità
s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità
sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:
a. la
sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non
può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili;
b. ha
avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un
anno senza notevole interruzione; e
c. al
termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con
il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di
rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della
rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%
(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,
l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità
supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il
69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
In
virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se
non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Nel
caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza
dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna
applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda
del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla
legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e
133 V 477.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciproci dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta
capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle
mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti
nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a
determinate condizioni.
Ricordato
che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività
lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre
mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in
vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso
di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero
venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini
del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è
applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre
altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea
dei diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro
Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile
alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli
motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto
il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con
attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo
parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione
della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei
casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere
determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid.
7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una
prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12
febbraio 2016 consid. 4.3).
Preso
atto della citata sentenza il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza nel
senso che dal 1. gennaio 2018 l’art. 27bis cpv. 2-4 OAI aveva il
seguente tenore:
“ 2
Per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo
l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità:
a.
il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b.
il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
3
Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa è
disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti:
a. il
reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a
tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della
stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno;
b. la
perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione
che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
4
Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene
determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato
rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua
situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in
funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3
lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno”.
Il
Tribunale federale, in DTF 147 V 124, ha stabilito che “un cambiamento di
statuto, per motivi familiari, a favore di quello di una persona che esercita
un'attività lucrativa a tempo parziale costituisce un motivo di revisione
dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza il 1° gennaio 2018, anche
in una fattispecie simile a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti
dell'uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09) del 2 febbraio
2016” (cfr. regesto).
Dal
1. gennaio 2022 l’art. 27bis OAI prevede:
“ 1
Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività
lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:
a.
il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;
b.
il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.
2
Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:
a. il
reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa
corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;
b. il
reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa
corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla
capacità funzionale determinante;
c. la
perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione
che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.
3
Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:
a. viene
determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato
rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla
situazione senza invalidità;
b. la
quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il
grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa
esercitata a tempo pieno.”
2.4. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il
Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/
Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V
352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da
dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura
(sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008,
pagg. 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita
quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel
2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del
diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause
organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni
psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17
giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve
avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre
valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona
interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione
del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)
in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come
indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,
l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come
anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,
sviluppo e struttura della personalità, il contesto sociale della persona
interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti
della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata
sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del
14 dicembre 2017).
In
due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il
Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori
somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di
rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di
indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò
significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il
precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione
necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera
assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle
succitate due sentenze il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la
descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è
richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare
anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie
psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio
soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una
classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi,
dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è
decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la
valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più
centrale.
Il
Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e
143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2
agosto 2018 al consid. 3.2 e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA
32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per
costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261;
115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle
indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.
1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella
DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori
chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo
devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono
posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e
4.4.2).
Circa
il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per
l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato –
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Nell’ambito
della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel
quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata
generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame
idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre i servizi medici regionali
possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per
scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi
medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della
regione.
Fatti
I
servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,
apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di
sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti
non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la
situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga
visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene
necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un
motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR se esso
soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute
(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF
9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre
2012, consid. 4.2.1).
Non
va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465
(cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai
rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore
probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non
hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa
allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una
perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c).
Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e
sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della
valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135
V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall
jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an
die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe
Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen
ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157
E. 1d S. 162 f.)”).
A proposito della valenza
probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del
medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di
lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei
curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board:
Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte
Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio
sulla loro affidabilità e concludenza.
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno
o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a
rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Inoltre,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico possa essere ritenuto
affidabile, deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono
citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore [Somatoforme Störungen:
Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.], in
ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,
la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,
il carattere cronico della stessa, la sua durata pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici
secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base
all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi
sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le
lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le
allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto
(STCA 32.1999.124 inedita del 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004
pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. La
ricorrente ha presentato una domanda di prestazioni il 2 febbraio 2022,
adducendo di soffrire di “depressione causata da Mobbing” (cfr. doc. 4
incarto AI, p.to 6.2). A seguito di problematiche relazionali insorte tra
gennaio e marzo 2021 con il suo diretto superiore, infatti, il 15 aprile
seguente ha ricevuto un avvertimento da parte del suo datore di lavoro (cfr.
doc. 16 incarto AI). In cura medica dal 3 maggio 2021, da allora non ha più
ripreso l’attività lavorativa (cfr. doc. I, pag. 5) e il 30 dicembre 2021 è
stata licenziata per fine marzo 2022 (cfr. doc. I 4).
Nel
rapporto del 18 febbraio 2022 la psichiatra che dal 15 ottobre 2021 aveva in
cura la ricorrente ha rilevato che quest’ultima “in relazione a problemi
legati al posto di lavoro ha sviluppato una sindrome da disadattamento classica
evoluta in un episodio depressivo ancora grave” (cfr. doc. 12 incarto AI,
pag. 4 p.to 2.1) e ha posto quale diagnosi “ICD 10 F32.2 (episodio
depressivo grave) su s. da disadattamento (F 43.23)” (cfr. ibidem,
pag. 4 seg. p.to 2.5), con un quadro psicopatologico caratterizzato da “ansia,
evitamento contatti sociali, apatia, abulia, anedonia, perseverazioni ideative
sul tema lavorativo, tono dell’umore fortemente deflesso con idee di rovina e
fallimento, ansia, diff. di concentrazione” (cfr. ibidem, pag. 4
p.to 2.2). Introdotta una terapia farmacologica, la psichiatra prevedeva una
consultazione ogni 15 giorni (cfr. ibidem, pag. 3 p.to 1.2 e 4 p.to 2.3).
Nella
perizia bidisciplinare del __________ del 17 marzo 2023, dopo una valutazione
internistica, psichiatrica, test psicodiagnostici e una consultazione degli
atti, descritta l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, sia la dr.ssa med. __________, specialista in medicina
interna generale, sia il dr. med. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia, hanno concordato nel porre la diagnosi – con ripercussioni sulla
capacità lavorativa – di pregresso episodio depressivo, attualmente in
remissione (F32) e – senza ripercussioni sulla capacità lavorativa – di
sindrome da disadattamento, con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali
(F43.23) (cfr. doc. 45 incarto AI, pagg. 57 e 61).
Nel
consulto psichiatrico contenuto nella perizia bidisciplinare il dr. med. __________
ha così descritto lo status della ricorrente:
" __________
” (cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 55 seg.).
A
conclusione del consulto psichiatrico il dr. med. __________ ha indicato:
" __________
” (cfr. doc. 45 incarto AI, pagg. 57-59).
Il
dr. med. __________, infine, ha così risposto a uno dei quesiti peritali:
" __________”
(cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 61).
A
quest’ultima valutazione la dr. med. __________ si è allineata (cfr. doc. 45
incarto AI, pag. 66).
Dopo
aver ricevuto la perizia bidisciplinare del __________, il 12 aprile 2023
l’Ufficio AI ha dato mandato al SMR di rispondere alle seguenti domande:
" a. Quali
sono i periodi d’incapacità lavorativa nell’abituale attività, in attività
adeguate e nello svolgere le mansioni consuete?
b. Quali sono i limiti funzionali?” (cfr. doc. 47 incarto AI, pag.
2)
Alle
suddette domande il SMR, con rapporto del 9 maggio 2023, ha risposto che la
ricorrente non ha limitazioni funzionali (carico massimo, bisogno di alternanza
alla postura, difficoltà nello svolgere lavori di precisione o necessità di
pause supplementari; cfr. doc. 52 incarto AI, p.to 3.1) e presenta un’incapacità
lavorativa totale e continua dal 3 maggio 2021 nell’attività abituale,
un’incapacità lavorativa totale dal 3 maggio 2021 ma nulla dal 1. febbraio 2022
in attività adeguate e un’incapacità di svolgere le mansioni consuete totale
dal 3 maggio 2021 ma nulla dal 1. febbraio 2022 (cfr. ibidem, p.to 3.3).
Con
rapporto medico del 12 dicembre 2023 il Servizio psico-sociale (SPS) ha informato
l’Ufficio AI di seguire dal 25 settembre 2023 la ricorrente, di cui ha
certificato l’incapacità lavorativa a partire dalla medesima data, per la quale
ha diagnosticato una “sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di
altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23)” e che “non risulta abile al
lavoro in nessun ambito, nemmeno in contesto adeguato”. Detto Servizio ha
aggiunto che “la paziente presenta una forte labilità emotiva, difficoltà
nella gestione delle quote ansiose, problemi di sonno, tono dell’umore deflesso
con sentimenti di fallimento e forti preoccupazioni per il suo futuro” (cfr.
doc. 95 incarto AI).
Il
suddetto rapporto, su richiesta del SMR, è stato inviato al dr. med. __________,
il quale ha reso la sua valutazione il 23 dicembre 2023. Nella stessa, dopo esame
degli atti, quanto alla diagnosi ha esposto:
" __________
”.
Quanto
alla terapia assunta dalla ricorrente, ha riferito che quella antidepressiva
era del tutto identica al 2022, mentre risultava modificato il solo approccio
ansiolitico.
Sulla
capacità lavorativa ha affermato:
" __________
” (cfr. doc. 98 incarto AI, pag. 3 seg.).
La
conclusione, ben motivata e corredata dei necessari approfondimenti, circa una
recuperata abilità lavorativa in ogni attività (purché non esercitata presso l’ultimo
datore di lavoro) a far tempo dal mese di febbraio 2022 è quindi stata
condivisa, dopo valutazione del caso, anche dal SMR nel rapporto dell’8 gennaio
2024 (cfr. doc. 99 incarto AI).
2.7. Fondata
e completa, la conclusione della valutazione del __________, eseguita da una
specialista in medicina interna generale e un esperto in psichiatria e
psicoterapia, basata su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame
degli atti e dei referti all’inserto, rispettosa dei criteri probatori
enunciati al consid. 2.5 e condivisa dal SMR, non può che essere confermata da
questo Tribunale, considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti
documenti che possano in qualche modo farla apparire errata o incompleta.
In
effetti la stessa non è stata validamente smentita a seguito del progetto di
decisione del 15 gennaio 2024, allorquando la ricorrente alle proprie
osservazioni ha allegato uno scritto dello psichiatra curante.
Questi
ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 settembre 2023, indicando
che la sintomatologia psichiatrica significativa era “caratterizzata da
umore gravemente deflesso, labilità emotiva, ansia intensa, insonnia, difficoltà
di attenzione e concentrazione” e precisando che “la situazione
psichica, nonostante l’impostazione di una terapia farmacologica importante (…)
è ancora caratterizzata da tono dell’umore deflesso, labilità emotiva, timore
per il futuro, ansia e insonnia” (cfr. doc. 116 incarto AI, pag. 4).
In
merito il dr. med. __________, con valutazione del 20 febbraio 2024 su
richiesta del SMR, dopo aver notato un incremento della prescrizione
psichiatrica, ha affermato quanto segue:
" __________
” (cfr. doc. 121 incarto AI, pag. 3 seg.).
A
tale conclusione lineare e coerente, presa sulla base di un’attenta valutazione
degli atti e avallata dal SMR, va prestata adesione. In effetti il curante
descrive in sostanza la stessa sintomatologia riportata dal dr. med. __________,
ma ne deduce una diversa conclusione circa l’abilità lavorativa. Diversa
conclusione che egli tuttavia non motiva e non sostanzia. La ricorrente osserva
inoltre che da quasi tre anni la affliggono dei disturbi di natura psichica,
tali da renderle impossibile esercitare la professione di consulente di vendita
e qualsivoglia altra attività lavorativa. Ciò che il curante del resto conferma
per quanto riguarda il periodo seguente al 25 settembre 2023, data d’inizio
della presa a carico. Il dr. med. __________, nel consulto psichiatrico
contenuto nella perizia bidisciplinare del __________, aveva però già accertato
che tali disturbi non erano di natura invalidante. E dai colloqui di ottobre
2022 con la ricorrente non è intervenuto alcun cambiamento di salute
suscettibile di modificare questa conclusione.
Rilevato
come non sia stata evidenziata la presenza di altre patologie con influsso
sulla capacità lavorativa né che emerga dagli atti – stante la constatata
assenza di limitazioni funzionali – o sia stata addotta un’incapacità di
svolgere le mansioni consuete, la conclusione del SMR espressa nel rapporto del
9 maggio 2023, supportata da un’accurata indagine e dall’esame della
documentazione agli atti, merita conferma in quanto giunge a risultati concludenti, in ossequio ai
succitati (cfr. consid. 2.5) requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di
valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi concreti
idonei a metterne in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Alla
luce di questi accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed
approfonditi, a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 21
febbraio 2024, ha ammesso un periodo di inabilità lavorativa dal 3 maggio 2021,
ma ha pure ritenuto che dal 1. febbraio 2022 (tre mesi e mezzo dopo l’inizio
della presa a carico presso la dr.ssa med. __________) la situazione clinica
era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa in ogni attività,
purché non esercitata presso l’ultimo datore di lavoro.
2.8. Alle
conclusioni dell’Ufficio AI si deve aderire, ritenuto che, come verrà
illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata non è stata smentita
nemmeno in questa sede da altra documentazione medico-specialistica attestante
nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,
un peggioramento successivo a tale valutazione e entro la data della decisione
contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle
assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino
al momento del provvedimento contestato (DTF 136 V 24 consid. 4.3).
Dinanzi
al TCA la ricorrente ha in effetti contestato la valutazione medica operata
dall’amministrazione, rilevando essenzialmente che la stessa si baserebbe
unicamente sulla perizia bidisciplinare del __________ e sulle seguenti prese
di posizione del dr. med. __________ e che non considererebbe adeguatamente le
varie patologie, senza tuttavia apportare elementi probatori che consentano a
questo Tribunale di dipartirsi dalle conclusioni del provvedimento censurato.
Quanto
innanzitutto alla questione dell’opportunità circa l’affidamento al dr. med. __________
della valutazione dei documenti medici prodotti mano a mano nel corso della
procedura dalla ricorrente, va detto che quest’ultima non ha sostanziato alcun
motivo di ricusa nei confronti del perito in questione, segnatamente motivi per
i quali egli darebbe l’impressione di essere parziale. Va sottolineato che il
dr. med. __________, nella redazione del consulto psichiatrico contenuto nella
perizia bidisciplinare del __________, ha agito su incarico della Pretura quale
perito e gli è stato fatto presente l’obbligo di prestare la sua opera secondo
scienza e coscienza e con perfetta imparzialità, con inoltre la comminatoria
Considerandi
dell’art. 307 CP. La ricorrente, allora, non ha avuto nulla da obiettare in
merito alla designazione del perito; mal si comprende – ed ella non spiega – quale
ragione, sorta nel frattempo, renderebbe ora intollerabile la designazione del
medesimo perito per dei complementi peritali. Secondo questo Tribunale, inoltre,
proprio perché aveva redatto il consulto psichiatrico contenuto all’interno
della perizia bidisciplinare del __________, egli era la persona più adatta a
giudicare se i nuovi documenti medici prodotti erano atti a modificare le
conclusioni della perizia stessa. Sia comunque osservato che correttamente
l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione medica, tra cui le prese di
posizione del dr. med. __________, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il
quale l’ha fatta propria ritenendola sufficiente per accertare la
riacquisizione della capacità lavorativa dal 1. febbraio 2022. Irrilevante,
infine, la mancata comunicazione preventiva della designazione del dr. med. __________
per i complementi peritali. Nessun pregiudizio subisce infatti la ricorrente,
che può sollevare – con la dovuta tempestività e circostanziandoli, però –
motivi di ricusa anche a posteriori, nel momento in cui viene a conoscenza
dell’avvenuta designazione della persona in questione.
La
ricorrente adduce anche che il dr. med. __________ non l’ha più incontrata dopo
l’autunno del 2022. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia
allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere
riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga
sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame
personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370 seg. consid. 5b ed il
riferimento; “Aktengutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia
relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di
una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della
medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto
personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U
438, p. 345 seg.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA
35.2005.9
dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio
2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del
13.
aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;
STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2019.47 del 24
febbraio 2020, consid. 2.5). Avendo il dr. med. __________ incontrato la
ricorrente il 13 e il 27 ottobre 2022, le condizioni poste dalla suddetta
giurisprudenza sono rispettate. D’altronde la ricorrente non spiega – né emerge
dall’incarto – quali circostanze concrete sarebbero mutate da ottobre 2022 e
imporrebbero un nuovo consulto personale.
Niente
di rilevante per la presente procedura, inoltre, può essere dedotto dal fatto
che il provvedimento professionale proposto dall’Ufficio AI non è andato a buon
fine. In questo contesto giova ricordare che la giurisprudenza ha già più volte
ribadito che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento più
oggettivo del caso e prevalgono, di principio, sulle constatazioni effettuate
durante, ad esempio, uno stage di osservazione professionale, suscettibili di
essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento
dell'assicurato (cfr. STF 8C_43/2024 del 9 agosto 2024, consid. 5.2: “Il appartient avant tout aux médecins, et non aux
spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité
de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les
éventuelles limitations résultant de celle-ci (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V
256.
consid. 4; arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 9.5.3.2, destiné à
la publication). Cependant, les organes d'observation professionnelle ont pour
fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans
quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail
et de gain sur le marché du travail (arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid.
4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17). (…)”;
8C_370/2022 del 1.
marzo 2023, consid. 5.4; 8C_564/2022 del 20 aprile 2023, consid. 5.1;
9C_343/2020 del 22 aprile 2021, consid. 6.1; 9C_65/2019 del 26 luglio 2019,
consid. 5; STCA 35.2023.99 dell’11 aprile 2024, consid. 2.8.2 e 35.2023.19 del
14.
agosto 2023, consid. 2.6.3). Nei messaggi di posta elettronica scambiati
dalle persone coinvolte, __________ (responsabile del corso proposto alla
ricorrente) e __________ (consulente AI del Servizio integrazione professionale
dell’Ufficio AI), prima dell’abbandono dell’unico corso iniziato dalla
ricorrente e nei loro rapporti finali, a cui fa riferimento la ricorrente
nell’impugnativa (cfr. p.to 3.3), non sono infatti contenute valutazioni
sensibilmente divergenti da quelle del dr. med. __________. Vi si dà bensì di
volta in volta unicamente atto dei differenti stati d’animo della ricorrente.
Tali messaggi e rapporti non davano quindi motivo all’Ufficio AI di procedere
con un complemento istruttorio, né lo danno ora a questo Tribunale.
2.9
Nel
termine per presentare eventuali mezzi di prova a seguito della risposta di
causa dell’Ufficio AI, la ricorrente ha prodotto un rapporto medico del
Servizio psico-sociale del 22 maggio 2024 e un rapporto psicologico del
Servizio di psicologia clinica e psicoterapia del 5 giugno 2024. Nel primo
viene in particolare sostenuto che la ricorrente non presenta un funzionamento
cognitivo e affettivo integro, essendo presente una marcata labilità emotiva e
difficoltà nella gestione dell’emotività. Perciò, ella non risulterebbe abile
al lavoro in nessun ambito (cfr. doc. X B1, pag. 1). Nel secondo si indica che,
considerato il quadro psicopatologico caratterizzato da forte labilità, crisi
d’ansia, deflessione timica e isolamento, risulta difficile immaginare la
ricorrente in un contesto lavorativo regolare (cfr. doc. X B2).
Il
SMR ha ritenuto opportuno sottoporre tali scritti al dr. med. __________ il
quale, il 26 giugno 2024, ha confermato le conclusioni alle quali era giunto
con le precedenti prese di posizione. Egli, emergendo ancora una volta come il
disturbo psichico sia connesso ai contrasti sul precedente posto di lavoro,
riattivati da eventi stressanti del quotidiano, sottolinea che l’espressione
drammatizzata dei sintomi resta strettamente funzionale al bisogno di
riconoscimento sociale e assicurativo (cfr. doc. XIV 1, pag. 2).
Con
rapporto medico congiunto del 13 agosto 2024, il Servizio psico-sociale e il Servizio
di psicologia clinica e psicoterapia hanno riferito che, sebbene la ricorrente presenti
un’integrità cognitiva, il suo funzionamento globale risulta compromesso a
causa di sintomi d’ansia e di depressione persistenti e cronicizzati, che
limitano significativamente la sua capacità di svolgere attività lavorative.
Aggiungono che la ricorrente manifesta una sofferenza autentica, senza alcuna
tendenza a drammatizzare (cfr. doc. XVI C, pag. 1 seg.).
Su
detto rapporto medico ha preso posizione il dr. med. __________ con scritto del
18.
settembre 2024, ribadendo le proprie conclusioni.
Tutto
ben ponderato tali conclusioni, rese da uno specialista in psichiatria e
psicoterapia FMH dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata
posizione sulle censure formulate dalla ricorrente e dai suoi curanti e avallate
dal SMR, vanno confermate, non essendovi motivo di scostarsi e non risultando
esservi elementi clinici rilevanti determinanti una modifica della valutazione
in ambito medico-funzionale.
Le
attestazioni prodotte dai curanti, che peraltro consistono essenzialmente in
una valutazione diversa delle medesime problematiche psichiatriche evidenziate
dagli esperti che si sono occupati della ricorrente, e che traggono una diversa
ma non motivata conclusione in merito alla capacità lavorativa, in effetti non
forniscono elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa
oltre il mese di febbraio 2022 o dai quali sia possibile evincere un
significativo peggioramento delle condizioni rispetto a quanto
approfonditamente appurato prima della resa della decisione impugnata.
Siano
qui peraltro nuovamente ricordate le riserve che si impongono nella valutazione
delle certificazioni dei curanti giusta la giurisprudenza per la quale in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con
rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.5).
In
effetti, a fronte essenzialmente del medesimo quadro sintomatico e della
medesima diagnosi, mentre il dr. med. __________ il 3 novembre 2022 aveva
riconosciuto un’inabilità lavorativa completa fino alla fine di gennaio 2022,
il Servizio psico-sociale il 12 dicembre 2023 aveva indicato la persistenza di
un’inabilità lavorativa completa dal 25 settembre 2023 (data d’inizio della
presa a carico), conclusione confermata in data 30 gennaio, 22 maggio, 5 giugno
(dal Servizio di psicologia clinica e psicoterapia) e 13 agosto 2024
(congiuntamente al Servizio di psicologia clinica e psicoterapia), precisando
che nella ricorrente si evidenziava “una forte labilità emotiva, difficoltà
nella gestione delle quote ansiose, problemi di sonno, tono dell’umore deflesso
con sentimenti di fallimento e forti preoccupazioni per il suo futuro”
(cfr. doc. 95 incarto AI).
In
merito, va osservato che il dr. med. __________ nel suo consulto psichiatrico
contenuto nella perizia bidisciplinare del __________ aveva rilevato degli
episodi di pianto e turbamenti emotivi quando si ripercorre quanto accaduto con
l’ultimo datore di lavoro e ansia situazionale sollecitata dagli eventi avversi
connessi all’ultimo posto di lavoro, ritenuto tuttavia che le energie fisiche
erano obiettivamente integre, non si osservavano dei reali segni di
affaticamento e la progettualità era buona. Aveva pure specificato che il
riposo notturno della ricorrente era frammentato da alcuni risvegli anche a
causa dei riferiti incubi ricorrenti, ma con la capacità di riprendere subito
sonno e di riposare a sufficienza (cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 56).
La
conclusione circa la recuperata abilità lavorativa a partire da febbraio 2022
era del resto stata confermata dal dr. med. __________ nella presa di posizione
del 26 giugno 2024 sui rapporti del Servizio psico-sociale del 22 maggio 2024 e
del Servizio di psicologia clinica e psicoterapia del 5 giugno 2024. Nella
stessa egli precisava infatti che il disturbo psichico riscontrato dai curanti,
connesso ai contrasti sul precedente posto di lavoro riattivati da eventi
stressanti del quotidiano, era lo stesso da lui già segnalato a suo tempo. Osservava
quindi che l’espressione drammatizzata dei sintomi restava strettamente
funzionale al bisogno di riconoscimento sociale e assicurativo della ricorrente
(cfr. doc. XIV 1).
Nemmeno
permette di dipartirsi dalle conclusioni del perito il rapporto medico
congiunto del 13 agosto 2024 del Servizio psico-sociale e del Servizio di
psicologia clinica e psicoterapia. In esso si può leggere che la ricorrente
presenta un’integrità cognitiva; ciò, come rilevato dal dr. med. __________ nel
suo scritto del 18 settembre 2024, è però in contrasto con quanto scritto nel
rapporto medico del 22 maggio 2024 dal Servizio psico-sociale, che attestava un
funzionamento cognitivo e affettivo non integro. Non v’è quindi assolutamente
chiarezza su cosa abbiano effettivamente notato i curanti. Ciò che è invece
chiaro è che a fronte di una perizia bidisciplinare del __________ che consta
di 68 pagine, tre rapporti dei curanti di due/tre pagine l’uno non sono stati
in grado di descrivere oggettivamente quali limiti funzionali, non rilevati
dalla perizia o sorti successivamente, presenterebbe la ricorrente a causa dei
suoi disturbi psichici.
Per
il resto i curanti delineano una situazione obiettiva che non si appalesa
sostanzialmente diversa da quella descritta dal dr. med. __________ – a fronte
peraltro di una descrizione soggettiva maggiormente pessimistica – ma che
diverge sostanzialmente nelle conclusioni circa la gravità di tali sintomi
patologici e, quindi, le conseguenze sulla capacità lavorativa, senza però che
tali divergenze siano accompagnate da motivazioni concrete che permettano di
mettere quantomeno in dubbio le conclusioni del perito. Del resto, nemmeno
vengono elencati e sostanziati elementi oggettivi che documentino un
peggioramento rilevante delle condizioni della ricorrente intervenuto
successivamente al referto del dr. med. __________ e entro la data della
decisione contestata. Peggioramento che, stando al rapporto medico congiunto, è
stato riferito ai curanti dalla ricorrente, ma che quest’ultima aveva negato,
nelle osservazioni del 13 febbraio 2024 al progetto di decisione avendo
asserito di essere afflitta da disturbi da quasi tre anni.
Ne
deriva che alla predetta conclusione, espressa da uno specialista in
psichiatria e psicoterapia, sulla base di un’attenta valutazione clinica prima
e degli atti poi, questo Tribunale deve aderire, non essendo state fatte valere
argomentazioni che permettano in qualche modo di considerarla non corretta o
incompleta.
A
maggior ragione considerato come la stessa sia stata condivisa e confermata
anche dallo psichiatra del SMR, dr. med. __________.
Sia
qui ricordato che le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori
privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi
specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini
approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria
piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro
credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Non ne va diversamente di una
perizia affidata al __________, servizio specializzato indipendente, da un
tribunale civile quale la Pretura di __________.
Né
del resto la ricorrente ha prodotto documentazione attestante un danno alla
salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un
peggioramento successivo alle valutazioni del __________ e entro la data della
decisione contestata.
Va
qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal
principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono
essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano
di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264
consid. 3b con riferimenti).
In
conclusione questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento
delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art.
61.
lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021
consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), non essendo stato provato un
peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa o sulla capacità
di svolgere le mansioni consuete intervenuto dopo la resa della valutazione del
SAM del 17 marzo 2023 e prima della decisione contestata del 21 febbraio 2024, ritiene
con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente
applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con
riferimenti) che la valutazione medica effettuata dal __________ in punto
all’incapacità lavorativa, rispecchiando le valutazioni degli specialisti
interpellati dalla Pretura di __________ tutti i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5), e quindi
quella del SMR (comprensiva della valutazione sulla capacità di svolgere le
mansioni consuete) siano (più) confacenti alla realtà documentale (e quindi
preferibili) rispetto a quella dei curanti. Pertanto, malgrado le problematiche
psichiatriche insorte a causa del rapporto con il suo diretto superiore presso
l’ultimo datore di lavoro e, quindi, il conseguente periodo d’inabilità
lavorativa (del 100% dal 3 maggio 2021 al 31 gennaio 2022), dal 1. febbraio
2022.
(tre mesi e mezzo dopo l’inizio della presa a carico presso la dr.ssa med.
__________) la ricorrente andava ritenuta nuovamente abile in misura completa
nell’attività abituale di impiegata di vendita e in ogni altra attività, purché
non esercitata presso l’ultimo datore di lavoro, e nuovamente capace in misura
completa di svolgere le mansioni consuete.
2.10
La
refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare
l'incapacità al guadagno della ricorrente sino all'emanazione della decisione
contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti.
Al
riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con
rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d).
La
richiesta formulata dalla ricorrente di eseguire ulteriori approfondimenti
medici va quindi respinta.
2.11
Ne
discende che, secondo questo Tribunale, l’Ufficio AI ha correttamente respinto
la domanda di prestazioni inoltrata dalla ricorrente.
La
decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.12
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile
in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinato
disposto con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal
1.
gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta
a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della
ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di potere beneficiare dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.13
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve
essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28
cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13
pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,
aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20
settembre 2004).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole
riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si
esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un
esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente
vertenza appariva infatti sin dall’inizio destinata all'insuccesso.
In
effetti, vista la perizia bidisciplinare del __________, la ricorrente, patrocinata
da un avvocato, avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale
peggioramento della sua situazione valetudinaria. I rapporti del 22 maggio, 5 giugno
e 13 agosto 2024 degli psicologi e degli psichiatri curanti, come visto (cfr.
consid. 2.9), non hanno invece apportato nuovi elementi di valutazione.
In
simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio
deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è
respinta.
3. Le spese di fr. 500 sono poste a
carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti