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Decisione

32.2024.23

Perizia bidisciplinare non validamente smentita dalle attestazioni dei curanti, consistenti essenzialmente in una valutazione diversa - ma non motivata - delle medesime problematiche psichiatriche evidenziate dai periti. Ricorso respinto

21 ottobre 2024Italiano52 min

ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157

Source ti.ch

Incarto

n.

32.2024.23

MP/gm

Lugano

21

ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 21 febbraio 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1978, già attiva

come impiegata di vendita presso __________ e da ultimo come consulente alla clientela

presso __________ al 50%, ha presentato una domanda di prestazioni il 2

febbraio 2022 per una “depressione causata da Mobbing” (cfr. doc. 4

incarto AI, p.to 6.2).

1.2. Esperiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, acquisita in particolare la

perizia bidisciplinare redatta il 17 marzo 2023 dalla dr.ssa med. __________ e

dal dr. med. __________ del __________ su mandato della Pretura di __________ (che

aveva accolto un’istanza di assunzione di prove a titolo cautelare inoltrata dall’assicurata

in previsione di un’eventuale causa contro il suo ultimo datore di lavoro) e

interpellato il Servizio medico regionale (SMR), con decisione del 21 febbraio

2024 – confermativa di un progetto del 15 gennaio precedente, dopo valutazione

della documentazione medica prodotta dall’assicurata in fase di osservazioni –

l’Ufficio AI ha ammesso un periodo di inabilità lavorativa del 100% dal 3 maggio

2021 al 31 gennaio 2022. Ha poi ritenuto che dal 1. febbraio 2022 (tre mesi e

mezzo dopo l’inizio della presa a carico presso la dr.ssa med. __________) la

situazione clinica era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa

completa in ogni attività, purché non esercitata presso l’ultimo datore di

lavoro. Ha quindi respinto la domanda di prestazioni.

1.3. Con

ricorso al TCA l'assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il

provvedimento, ritenendosi inabile al lavoro al 100%, e chiesto l’attribuzione

di una rendita non inferiore al 50% previo accertamento peritale. Ha inoltre

domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame,

confermando la correttezza della valutazione medica posta alla base del

provvedimento impugnato.

1.5. La

ricorrente ha fatto pervenire ulteriori osservazioni il 7 giugno 2024,

corredate da un rapporto medico del Servizio psico-sociale e da un rapporto

psicologico del Servizio di psicologia clinica e psicoterapia.

1.6. L’Ufficio

AI si è espresso il 5 luglio 2024, riferendosi alle allegate prese di posizione

del dr. med. __________ e del SMR.

1.7. La

ricorrente ha prodotto ulteriori osservazioni il 20 agosto 2024, alle quali ha

allegato un rapporto medico congiunto del Servizio psico-sociale e del Servizio

di psicologia clinica e psicoterapia.

1.8. Sulle

suddette osservazioni si è pronunciato l’Ufficio AI con scritto del 20

settembre 2024, basandosi su ulteriori prese di posizione del dr. med. __________

e del SMR.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato alla ricorrente il diritto alla

rendita, avendo determinato alla scadenza dell’anno di attesa una capacità

lavorativa completa in ogni attività, purché non esercitata presso l’ultimo

datore di lavoro, e un conseguente grado d’invalidità nullo.

Va

anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della

decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI

denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla

rendita (cfr. RU 2021 705).

La

cifra 9101 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione

per l’invalidità (CIRAI) (valida dal. 1. gennaio 2022, stato al 1. gennaio

2024) prevede che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è

emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di

questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore

in vigore fino al 31 dicembre 2021”.

La

cifra 1007 segg. della Circolare concernente le disposizioni transitorie della

riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI)

(valida dal 1. gennaio 2022 e stato alla medesima data) prevedono che:

" […] le

rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo

l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e

quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici

(se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è

retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o

successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le

rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è

nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29

capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a

partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

-

in caso di insorgenza

dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre

2021:

- prima

fissazione della rendita → DR in

vigore fino al 31 dicembre 2021,

- modifica del grado d’invalidità tra

il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

-

in caso di nascita del diritto

alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o

successivamente:

- prima fissazione della rendita → DR in vigore

dal 1° gennaio 2022”.

Secondo le citate circolari,

dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita l’asserita

invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31

dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la

decisione è stata resa successivamente. Per contro, se l’eventuale diritto ad

una rendita è nato il 1. gennaio 2022 o successivamente, torna applicabile il

diritto attualmente in vigore.

La cifra 9105 01/24 CIRAI

prevede che:

" Le

rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno

ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono

trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono

adempiute le condizioni di cui all’art. 17 LPGA (modificazione del grado

d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

Nel caso concreto, la

ricorrente non è mai stata al beneficio di una rendita AI. Inoltre, ha

presentato la domanda di prestazioni nel mese di febbraio 2022 a fronte di una

lamentata inabilità lavorativa a far tempo da marzo 2021. Il diritto alla

rendita sarebbe quindi insorto al più presto a marzo 2022 (art. 28 cpv. 1 lett.

b LAI).

Visto quanto precede, torna

applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità

sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della

capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, pag. 1411, n. 46).

Per

incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività

abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese

in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo

d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità

al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o

parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che

entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle

misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La

nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di

carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art.

28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se:

a. la

sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non

può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d'integrazione ragionevolmente esigibili;

b. ha

avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un

anno senza notevole interruzione; e

c. al

termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con

il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di

rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della

rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi

almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%

(cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%,

l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità

supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il

69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

In

virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se

non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del

raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;

Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo

la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi

da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Nel

caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza

dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna

applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita

un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda

del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16

LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte

dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del

coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il

grado d'invalidità nei due ambiti.

Questo

metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato

ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla

legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e

133 V 477.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciproci dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

Ricordato

che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività

lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre

mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in

vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso

di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero

venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini

del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è

applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

Occorre

altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea

dei diritti dell’uomo (CEDU) del 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro

Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile

alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli

motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto

il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con

attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo

parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione

della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei

casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere

determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 dell’8 maggio 2018 consid.

7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una

prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12

febbraio 2016 consid. 4.3).

Preso

atto della citata sentenza il Consiglio federale ha modificato l’ordinanza nel

senso che dal 1. gennaio 2018 l’art. 27bis cpv. 2-4 OAI aveva il

seguente tenore:

“ 2

Per determinare il grado d’invalidità di assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale e che svolgono anche mansioni consuete secondo

l’articolo 7 capoverso 2 LAI, vengono sommati i seguenti gradi d’invalidità:

a.

il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b.

il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

3

Il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa è

disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti:

a. il

reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a

tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della

stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno;

b. la

perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione

che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

4

Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene

determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua

situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in

funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3

lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno”.

Il

Tribunale federale, in DTF 147 V 124, ha stabilito che “un cambiamento di

statuto, per motivi familiari, a favore di quello di una persona che esercita

un'attività lucrativa a tempo parziale costituisce un motivo di revisione

dall'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza il 1° gennaio 2018, anche

in una fattispecie simile a quella esaminata dalla Corte europea dei diritti

dell'uomo nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09) del 2 febbraio

2016” (cfr. regesto).

Dal

1. gennaio 2022 l’art. 27bis OAI prevede:

“ 1

Per valutare il grado d’invalidità degli assicurati che esercitano un’attività

lucrativa a tempo parziale si sommano i seguenti gradi d’invalidità:

a.

il grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa;

b.

il grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete.

2

Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito dell’attività lucrativa:

a. il

reddito senza invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa

corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento;

b. il

reddito con invalidità è calcolato sulla base di un’attività lucrativa

corrispondente a un grado d’occupazione del 100 per cento e adeguato alla

capacità funzionale determinante;

c. la

perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione

che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido.

3

Per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete:

a. viene

determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato

rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla

situazione senza invalidità;

b. la

quota di cui alla lettera a viene ponderata in funzione della differenza tra il

grado d’occupazione di cui al capoverso 2 lettera c e un’attività lucrativa

esercitata a tempo pieno.”

2.4. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il

Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/

Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V

352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da

dolore somatoforme (ICD-10: F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura

(sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le

perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008,

pagg. 254-257).

Nella

STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,

dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da

dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base

dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli

elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto,

se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione

dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà

diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è

una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento

osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori

intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure

mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco

credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita

quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto

(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel

2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del

diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause

organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni

psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17

giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve

avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre

valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona

interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione

del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse)

in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come

indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi,

l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come

anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate,

sviluppo e struttura della personalità, il contesto sociale della persona

interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti

della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata

sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del

14 dicembre 2017).

In

due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il

Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori

somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di

rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di

indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò

significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il

precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione

necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera

assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle

succitate due sentenze il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la

descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è

richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare

anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie

psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio

soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una

classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi,

dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è

decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la

valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più

centrale.

Il

Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e

143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e

3.3.2, 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, 8C_309/2018 del 2

agosto 2018 al consid. 3.2 e 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA

32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.5. Per

costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261;

115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.

1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle

indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid.

1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella

DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Circa

il ruolo del medico dei servizi medici regionali (SMR), va rammentato che per

l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato –

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Nell’ambito

della valutazione delle condizioni mediche del diritto alle prestazioni, e nel

quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata

generale dell’Ufficio federale, i SMR sono liberi di scegliere i metodi d’esame

idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre i servizi medici regionali

possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati e mettono per

scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi

medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della

regione.

Fatti

I

servizi interni del SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente,

apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di

sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti

non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la

situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga

visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene

necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un

motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto del SMR se esso

soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute

(STF 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche STF

9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e 9C_787/2012 del 20 dicembre

2012, consid. 4.2.1).

Non

va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465

(cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna di principio ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore

probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non

hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa

allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una

perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c).

Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e

sussistono anche solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della

valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135

V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall

jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an

die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe

Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen

ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157

E. 1d S. 162 f.)”).

A proposito della valenza

probatoria dei pareri dei medici fiduciari degli assicuratori – come quelli del

medico del SMR –, pur non assurgendo a rango di perizia esterna, in caso di

lite essi hanno valore probatorio preponderante per rapporto ai pareri dei

curanti e delle perizie di parte (in tema Riemer-Kafka, Unabhängiger Board:

Aufgaben und mögliche Umsetzung, in: Das Indikatorenorientierte

Abklärungsverfahren, 2017, pagg. 154-158), a patto che non sussista dubbio

sulla loro affidabilità e concludenza.

Se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno

o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a

rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Inoltre,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico possa essere ritenuto

affidabile, deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore [Somatoforme Störungen:

Gerichte und (psychiatrische) Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.], in

ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della stessa, la sua durata pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici

secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base

all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi

sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le

lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita del 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.6. La

ricorrente ha presentato una domanda di prestazioni il 2 febbraio 2022,

adducendo di soffrire di “depressione causata da Mobbing” (cfr. doc. 4

incarto AI, p.to 6.2). A seguito di problematiche relazionali insorte tra

gennaio e marzo 2021 con il suo diretto superiore, infatti, il 15 aprile

seguente ha ricevuto un avvertimento da parte del suo datore di lavoro (cfr.

doc. 16 incarto AI). In cura medica dal 3 maggio 2021, da allora non ha più

ripreso l’attività lavorativa (cfr. doc. I, pag. 5) e il 30 dicembre 2021 è

stata licenziata per fine marzo 2022 (cfr. doc. I 4).

Nel

rapporto del 18 febbraio 2022 la psichiatra che dal 15 ottobre 2021 aveva in

cura la ricorrente ha rilevato che quest’ultima “in relazione a problemi

legati al posto di lavoro ha sviluppato una sindrome da disadattamento classica

evoluta in un episodio depressivo ancora grave” (cfr. doc. 12 incarto AI,

pag. 4 p.to 2.1) e ha posto quale diagnosi “ICD 10 F32.2 (episodio

depressivo grave) su s. da disadattamento (F 43.23)” (cfr. ibidem,

pag. 4 seg. p.to 2.5), con un quadro psicopatologico caratterizzato da “ansia,

evitamento contatti sociali, apatia, abulia, anedonia, perseverazioni ideative

sul tema lavorativo, tono dell’umore fortemente deflesso con idee di rovina e

fallimento, ansia, diff. di concentrazione” (cfr. ibidem, pag. 4

p.to 2.2). Introdotta una terapia farmacologica, la psichiatra prevedeva una

consultazione ogni 15 giorni (cfr. ibidem, pag. 3 p.to 1.2 e 4 p.to 2.3).

Nella

perizia bidisciplinare del __________ del 17 marzo 2023, dopo una valutazione

internistica, psichiatrica, test psicodiagnostici e una consultazione degli

atti, descritta l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica, sia la dr.ssa med. __________, specialista in medicina

interna generale, sia il dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, hanno concordato nel porre la diagnosi – con ripercussioni sulla

capacità lavorativa – di pregresso episodio depressivo, attualmente in

remissione (F32) e – senza ripercussioni sulla capacità lavorativa – di

sindrome da disadattamento, con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali

(F43.23) (cfr. doc. 45 incarto AI, pagg. 57 e 61).

Nel

consulto psichiatrico contenuto nella perizia bidisciplinare il dr. med. __________

ha così descritto lo status della ricorrente:

" __________

” (cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 55 seg.).

A

conclusione del consulto psichiatrico il dr. med. __________ ha indicato:

" __________

” (cfr. doc. 45 incarto AI, pagg. 57-59).

Il

dr. med. __________, infine, ha così risposto a uno dei quesiti peritali:

" __________”

(cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 61).

A

quest’ultima valutazione la dr. med. __________ si è allineata (cfr. doc. 45

incarto AI, pag. 66).

Dopo

aver ricevuto la perizia bidisciplinare del __________, il 12 aprile 2023

l’Ufficio AI ha dato mandato al SMR di rispondere alle seguenti domande:

" a. Quali

sono i periodi d’incapacità lavorativa nell’abituale attività, in attività

adeguate e nello svolgere le mansioni consuete?

b. Quali sono i limiti funzionali?” (cfr. doc. 47 incarto AI, pag.

2)

Alle

suddette domande il SMR, con rapporto del 9 maggio 2023, ha risposto che la

ricorrente non ha limitazioni funzionali (carico massimo, bisogno di alternanza

alla postura, difficoltà nello svolgere lavori di precisione o necessità di

pause supplementari; cfr. doc. 52 incarto AI, p.to 3.1) e presenta un’incapacità

lavorativa totale e continua dal 3 maggio 2021 nell’attività abituale,

un’incapacità lavorativa totale dal 3 maggio 2021 ma nulla dal 1. febbraio 2022

in attività adeguate e un’incapacità di svolgere le mansioni consuete totale

dal 3 maggio 2021 ma nulla dal 1. febbraio 2022 (cfr. ibidem, p.to 3.3).

Con

rapporto medico del 12 dicembre 2023 il Servizio psico-sociale (SPS) ha informato

l’Ufficio AI di seguire dal 25 settembre 2023 la ricorrente, di cui ha

certificato l’incapacità lavorativa a partire dalla medesima data, per la quale

ha diagnosticato una “sindrome da disadattamento, con prevalente disturbo di

altri aspetti emozionali (ICD-10: F43.23)” e che “non risulta abile al

lavoro in nessun ambito, nemmeno in contesto adeguato”. Detto Servizio ha

aggiunto che “la paziente presenta una forte labilità emotiva, difficoltà

nella gestione delle quote ansiose, problemi di sonno, tono dell’umore deflesso

con sentimenti di fallimento e forti preoccupazioni per il suo futuro” (cfr.

doc. 95 incarto AI).

Il

suddetto rapporto, su richiesta del SMR, è stato inviato al dr. med. __________,

il quale ha reso la sua valutazione il 23 dicembre 2023. Nella stessa, dopo esame

degli atti, quanto alla diagnosi ha esposto:

" __________

”.

Quanto

alla terapia assunta dalla ricorrente, ha riferito che quella antidepressiva

era del tutto identica al 2022, mentre risultava modificato il solo approccio

ansiolitico.

Sulla

capacità lavorativa ha affermato:

" __________

” (cfr. doc. 98 incarto AI, pag. 3 seg.).

La

conclusione, ben motivata e corredata dei necessari approfondimenti, circa una

recuperata abilità lavorativa in ogni attività (purché non esercitata presso l’ultimo

datore di lavoro) a far tempo dal mese di febbraio 2022 è quindi stata

condivisa, dopo valutazione del caso, anche dal SMR nel rapporto dell’8 gennaio

2024 (cfr. doc. 99 incarto AI).

2.7. Fondata

e completa, la conclusione della valutazione del __________, eseguita da una

specialista in medicina interna generale e un esperto in psichiatria e

psicoterapia, basata su un’approfondita valutazione clinica e un attento esame

degli atti e dei referti all’inserto, rispettosa dei criteri probatori

enunciati al consid. 2.5 e condivisa dal SMR, non può che essere confermata da

questo Tribunale, considerato altresì come agli atti non sono stati prodotti

documenti che possano in qualche modo farla apparire errata o incompleta.

In

effetti la stessa non è stata validamente smentita a seguito del progetto di

decisione del 15 gennaio 2024, allorquando la ricorrente alle proprie

osservazioni ha allegato uno scritto dello psichiatra curante.

Questi

ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 25 settembre 2023, indicando

che la sintomatologia psichiatrica significativa era “caratterizzata da

umore gravemente deflesso, labilità emotiva, ansia intensa, insonnia, difficoltà

di attenzione e concentrazione” e precisando che “la situazione

psichica, nonostante l’impostazione di una terapia farmacologica importante (…)

è ancora caratterizzata da tono dell’umore deflesso, labilità emotiva, timore

per il futuro, ansia e insonnia” (cfr. doc. 116 incarto AI, pag. 4).

In

merito il dr. med. __________, con valutazione del 20 febbraio 2024 su

richiesta del SMR, dopo aver notato un incremento della prescrizione

psichiatrica, ha affermato quanto segue:

" __________

” (cfr. doc. 121 incarto AI, pag. 3 seg.).

A

tale conclusione lineare e coerente, presa sulla base di un’attenta valutazione

degli atti e avallata dal SMR, va prestata adesione. In effetti il curante

descrive in sostanza la stessa sintomatologia riportata dal dr. med. __________,

ma ne deduce una diversa conclusione circa l’abilità lavorativa. Diversa

conclusione che egli tuttavia non motiva e non sostanzia. La ricorrente osserva

inoltre che da quasi tre anni la affliggono dei disturbi di natura psichica,

tali da renderle impossibile esercitare la professione di consulente di vendita

e qualsivoglia altra attività lavorativa. Ciò che il curante del resto conferma

per quanto riguarda il periodo seguente al 25 settembre 2023, data d’inizio

della presa a carico. Il dr. med. __________, nel consulto psichiatrico

contenuto nella perizia bidisciplinare del __________, aveva però già accertato

che tali disturbi non erano di natura invalidante. E dai colloqui di ottobre

2022 con la ricorrente non è intervenuto alcun cambiamento di salute

suscettibile di modificare questa conclusione.

Rilevato

come non sia stata evidenziata la presenza di altre patologie con influsso

sulla capacità lavorativa né che emerga dagli atti – stante la constatata

assenza di limitazioni funzionali – o sia stata addotta un’incapacità di

svolgere le mansioni consuete, la conclusione del SMR espressa nel rapporto del

9 maggio 2023, supportata da un’accurata indagine e dall’esame della

documentazione agli atti, merita conferma in quanto giunge a risultati concludenti, in ossequio ai

succitati (cfr. consid. 2.5) requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di

valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi concreti

idonei a metterne in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Alla

luce di questi accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed

approfonditi, a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 21

febbraio 2024, ha ammesso un periodo di inabilità lavorativa dal 3 maggio 2021,

ma ha pure ritenuto che dal 1. febbraio 2022 (tre mesi e mezzo dopo l’inizio

della presa a carico presso la dr.ssa med. __________) la situazione clinica

era da considerare stabilizzata con un’abilità lavorativa completa in ogni attività,

purché non esercitata presso l’ultimo datore di lavoro.

2.8. Alle

conclusioni dell’Ufficio AI si deve aderire, ritenuto che, come verrà

illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata non è stata smentita

nemmeno in questa sede da altra documentazione medico-specialistica attestante

nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora,

un peggioramento successivo a tale valutazione e entro la data della decisione

contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle

assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino

al momento del provvedimento contestato (DTF 136 V 24 consid. 4.3).

Dinanzi

al TCA la ricorrente ha in effetti contestato la valutazione medica operata

dall’amministrazione, rilevando essenzialmente che la stessa si baserebbe

unicamente sulla perizia bidisciplinare del __________ e sulle seguenti prese

di posizione del dr. med. __________ e che non considererebbe adeguatamente le

varie patologie, senza tuttavia apportare elementi probatori che consentano a

questo Tribunale di dipartirsi dalle conclusioni del provvedimento censurato.

Quanto

innanzitutto alla questione dell’opportunità circa l’affidamento al dr. med. __________

della valutazione dei documenti medici prodotti mano a mano nel corso della

procedura dalla ricorrente, va detto che quest’ultima non ha sostanziato alcun

motivo di ricusa nei confronti del perito in questione, segnatamente motivi per

i quali egli darebbe l’impressione di essere parziale. Va sottolineato che il

dr. med. __________, nella redazione del consulto psichiatrico contenuto nella

perizia bidisciplinare del __________, ha agito su incarico della Pretura quale

perito e gli è stato fatto presente l’obbligo di prestare la sua opera secondo

scienza e coscienza e con perfetta imparzialità, con inoltre la comminatoria

Considerandi

dell’art. 307 CP. La ricorrente, allora, non ha avuto nulla da obiettare in

merito alla designazione del perito; mal si comprende – ed ella non spiega – quale

ragione, sorta nel frattempo, renderebbe ora intollerabile la designazione del

medesimo perito per dei complementi peritali. Secondo questo Tribunale, inoltre,

proprio perché aveva redatto il consulto psichiatrico contenuto all’interno

della perizia bidisciplinare del __________, egli era la persona più adatta a

giudicare se i nuovi documenti medici prodotti erano atti a modificare le

conclusioni della perizia stessa. Sia comunque osservato che correttamente

l’Ufficio AI ha acquisito tutta la refertazione medica, tra cui le prese di

posizione del dr. med. __________, sottoponendola al vaglio del medico SMR, il

quale l’ha fatta propria ritenendola sufficiente per accertare la

riacquisizione della capacità lavorativa dal 1. febbraio 2022. Irrilevante,

infine, la mancata comunicazione preventiva della designazione del dr. med. __________

per i complementi peritali. Nessun pregiudizio subisce infatti la ricorrente,

che può sollevare – con la dovuta tempestività e circostanziandoli, però –

motivi di ricusa anche a posteriori, nel momento in cui viene a conoscenza

dell’avvenuta designazione della persona in questione.

La

ricorrente adduce anche che il dr. med. __________ non l’ha più incontrata dopo

l’autunno del 2022. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia

allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere

riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga

sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame

personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370 seg. consid. 5b ed il

riferimento; “Aktengutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia

relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di

una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della

medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto

personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U

438, p. 345 seg.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA

35.2005.9

dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio

2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del

13.

aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8;

STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2019.47 del 24

febbraio 2020, consid. 2.5). Avendo il dr. med. __________ incontrato la

ricorrente il 13 e il 27 ottobre 2022, le condizioni poste dalla suddetta

giurisprudenza sono rispettate. D’altronde la ricorrente non spiega – né emerge

dall’incarto – quali circostanze concrete sarebbero mutate da ottobre 2022 e

imporrebbero un nuovo consulto personale.

Niente

di rilevante per la presente procedura, inoltre, può essere dedotto dal fatto

che il provvedimento professionale proposto dall’Ufficio AI non è andato a buon

fine. In questo contesto giova ricordare che la giurisprudenza ha già più volte

ribadito che i dati medici permettono generalmente un apprezzamento più

oggettivo del caso e prevalgono, di principio, sulle constatazioni effettuate

durante, ad esempio, uno stage di osservazione professionale, suscettibili di

essere influenzate da elementi soggettivi legati al comportamento

dell'assicurato (cfr. STF 8C_43/2024 del 9 agosto 2024, consid. 5.2: “Il appartient avant tout aux médecins, et non aux

spécialistes de l'orientation professionnelle, de se prononcer sur la capacité

de travail d'un assuré souffrant d'une atteinte à la santé et sur les

éventuelles limitations résultant de celle-ci (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V

256.

consid. 4; arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024 consid. 9.5.3.2, destiné à

la publication). Cependant, les organes d'observation professionnelle ont pour

fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans

quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail

et de gain sur le marché du travail (arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid.

4.1, in SVR 2011 IV n° 6 p. 17). (…)”;

8C_370/2022 del 1.

marzo 2023, consid. 5.4; 8C_564/2022 del 20 aprile 2023, consid. 5.1;

9C_343/2020 del 22 aprile 2021, consid. 6.1; 9C_65/2019 del 26 luglio 2019,

consid. 5; STCA 35.2023.99 dell’11 aprile 2024, consid. 2.8.2 e 35.2023.19 del

14.

agosto 2023, consid. 2.6.3). Nei messaggi di posta elettronica scambiati

dalle persone coinvolte, __________ (responsabile del corso proposto alla

ricorrente) e __________ (consulente AI del Servizio integrazione professionale

dell’Ufficio AI), prima dell’abbandono dell’unico corso iniziato dalla

ricorrente e nei loro rapporti finali, a cui fa riferimento la ricorrente

nell’impugnativa (cfr. p.to 3.3), non sono infatti contenute valutazioni

sensibilmente divergenti da quelle del dr. med. __________. Vi si dà bensì di

volta in volta unicamente atto dei differenti stati d’animo della ricorrente.

Tali messaggi e rapporti non davano quindi motivo all’Ufficio AI di procedere

con un complemento istruttorio, né lo danno ora a questo Tribunale.

2.9

Nel

termine per presentare eventuali mezzi di prova a seguito della risposta di

causa dell’Ufficio AI, la ricorrente ha prodotto un rapporto medico del

Servizio psico-sociale del 22 maggio 2024 e un rapporto psicologico del

Servizio di psicologia clinica e psicoterapia del 5 giugno 2024. Nel primo

viene in particolare sostenuto che la ricorrente non presenta un funzionamento

cognitivo e affettivo integro, essendo presente una marcata labilità emotiva e

difficoltà nella gestione dell’emotività. Perciò, ella non risulterebbe abile

al lavoro in nessun ambito (cfr. doc. X B1, pag. 1). Nel secondo si indica che,

considerato il quadro psicopatologico caratterizzato da forte labilità, crisi

d’ansia, deflessione timica e isolamento, risulta difficile immaginare la

ricorrente in un contesto lavorativo regolare (cfr. doc. X B2).

Il

SMR ha ritenuto opportuno sottoporre tali scritti al dr. med. __________ il

quale, il 26 giugno 2024, ha confermato le conclusioni alle quali era giunto

con le precedenti prese di posizione. Egli, emergendo ancora una volta come il

disturbo psichico sia connesso ai contrasti sul precedente posto di lavoro,

riattivati da eventi stressanti del quotidiano, sottolinea che l’espressione

drammatizzata dei sintomi resta strettamente funzionale al bisogno di

riconoscimento sociale e assicurativo (cfr. doc. XIV 1, pag. 2).

Con

rapporto medico congiunto del 13 agosto 2024, il Servizio psico-sociale e il Servizio

di psicologia clinica e psicoterapia hanno riferito che, sebbene la ricorrente presenti

un’integrità cognitiva, il suo funzionamento globale risulta compromesso a

causa di sintomi d’ansia e di depressione persistenti e cronicizzati, che

limitano significativamente la sua capacità di svolgere attività lavorative.

Aggiungono che la ricorrente manifesta una sofferenza autentica, senza alcuna

tendenza a drammatizzare (cfr. doc. XVI C, pag. 1 seg.).

Su

detto rapporto medico ha preso posizione il dr. med. __________ con scritto del

18.

settembre 2024, ribadendo le proprie conclusioni.

Tutto

ben ponderato tali conclusioni, rese da uno specialista in psichiatria e

psicoterapia FMH dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata

posizione sulle censure formulate dalla ricorrente e dai suoi curanti e avallate

dal SMR, vanno confermate, non essendovi motivo di scostarsi e non risultando

esservi elementi clinici rilevanti determinanti una modifica della valutazione

in ambito medico-funzionale.

Le

attestazioni prodotte dai curanti, che peraltro consistono essenzialmente in

una valutazione diversa delle medesime problematiche psichiatriche evidenziate

dagli esperti che si sono occupati della ricorrente, e che traggono una diversa

ma non motivata conclusione in merito alla capacità lavorativa, in effetti non

forniscono elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa

oltre il mese di febbraio 2022 o dai quali sia possibile evincere un

significativo peggioramento delle condizioni rispetto a quanto

approfonditamente appurato prima della resa della decisione impugnata.

Siano

qui peraltro nuovamente ricordate le riserve che si impongono nella valutazione

delle certificazioni dei curanti giusta la giurisprudenza per la quale in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009 e

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, con

rinvii; cfr. in esteso al consid. 2.5).

In

effetti, a fronte essenzialmente del medesimo quadro sintomatico e della

medesima diagnosi, mentre il dr. med. __________ il 3 novembre 2022 aveva

riconosciuto un’inabilità lavorativa completa fino alla fine di gennaio 2022,

il Servizio psico-sociale il 12 dicembre 2023 aveva indicato la persistenza di

un’inabilità lavorativa completa dal 25 settembre 2023 (data d’inizio della

presa a carico), conclusione confermata in data 30 gennaio, 22 maggio, 5 giugno

(dal Servizio di psicologia clinica e psicoterapia) e 13 agosto 2024

(congiuntamente al Servizio di psicologia clinica e psicoterapia), precisando

che nella ricorrente si evidenziava “una forte labilità emotiva, difficoltà

nella gestione delle quote ansiose, problemi di sonno, tono dell’umore deflesso

con sentimenti di fallimento e forti preoccupazioni per il suo futuro”

(cfr. doc. 95 incarto AI).

In

merito, va osservato che il dr. med. __________ nel suo consulto psichiatrico

contenuto nella perizia bidisciplinare del __________ aveva rilevato degli

episodi di pianto e turbamenti emotivi quando si ripercorre quanto accaduto con

l’ultimo datore di lavoro e ansia situazionale sollecitata dagli eventi avversi

connessi all’ultimo posto di lavoro, ritenuto tuttavia che le energie fisiche

erano obiettivamente integre, non si osservavano dei reali segni di

affaticamento e la progettualità era buona. Aveva pure specificato che il

riposo notturno della ricorrente era frammentato da alcuni risvegli anche a

causa dei riferiti incubi ricorrenti, ma con la capacità di riprendere subito

sonno e di riposare a sufficienza (cfr. doc. 45 incarto AI, pag. 56).

La

conclusione circa la recuperata abilità lavorativa a partire da febbraio 2022

era del resto stata confermata dal dr. med. __________ nella presa di posizione

del 26 giugno 2024 sui rapporti del Servizio psico-sociale del 22 maggio 2024 e

del Servizio di psicologia clinica e psicoterapia del 5 giugno 2024. Nella

stessa egli precisava infatti che il disturbo psichico riscontrato dai curanti,

connesso ai contrasti sul precedente posto di lavoro riattivati da eventi

stressanti del quotidiano, era lo stesso da lui già segnalato a suo tempo. Osservava

quindi che l’espressione drammatizzata dei sintomi restava strettamente

funzionale al bisogno di riconoscimento sociale e assicurativo della ricorrente

(cfr. doc. XIV 1).

Nemmeno

permette di dipartirsi dalle conclusioni del perito il rapporto medico

congiunto del 13 agosto 2024 del Servizio psico-sociale e del Servizio di

psicologia clinica e psicoterapia. In esso si può leggere che la ricorrente

presenta un’integrità cognitiva; ciò, come rilevato dal dr. med. __________ nel

suo scritto del 18 settembre 2024, è però in contrasto con quanto scritto nel

rapporto medico del 22 maggio 2024 dal Servizio psico-sociale, che attestava un

funzionamento cognitivo e affettivo non integro. Non v’è quindi assolutamente

chiarezza su cosa abbiano effettivamente notato i curanti. Ciò che è invece

chiaro è che a fronte di una perizia bidisciplinare del __________ che consta

di 68 pagine, tre rapporti dei curanti di due/tre pagine l’uno non sono stati

in grado di descrivere oggettivamente quali limiti funzionali, non rilevati

dalla perizia o sorti successivamente, presenterebbe la ricorrente a causa dei

suoi disturbi psichici.

Per

il resto i curanti delineano una situazione obiettiva che non si appalesa

sostanzialmente diversa da quella descritta dal dr. med. __________ – a fronte

peraltro di una descrizione soggettiva maggiormente pessimistica – ma che

diverge sostanzialmente nelle conclusioni circa la gravità di tali sintomi

patologici e, quindi, le conseguenze sulla capacità lavorativa, senza però che

tali divergenze siano accompagnate da motivazioni concrete che permettano di

mettere quantomeno in dubbio le conclusioni del perito. Del resto, nemmeno

vengono elencati e sostanziati elementi oggettivi che documentino un

peggioramento rilevante delle condizioni della ricorrente intervenuto

successivamente al referto del dr. med. __________ e entro la data della

decisione contestata. Peggioramento che, stando al rapporto medico congiunto, è

stato riferito ai curanti dalla ricorrente, ma che quest’ultima aveva negato,

nelle osservazioni del 13 febbraio 2024 al progetto di decisione avendo

asserito di essere afflitta da disturbi da quasi tre anni.

Ne

deriva che alla predetta conclusione, espressa da uno specialista in

psichiatria e psicoterapia, sulla base di un’attenta valutazione clinica prima

e degli atti poi, questo Tribunale deve aderire, non essendo state fatte valere

argomentazioni che permettano in qualche modo di considerarla non corretta o

incompleta.

A

maggior ragione considerato come la stessa sia stata condivisa e confermata

anche dallo psichiatra del SMR, dr. med. __________.

Sia

qui ricordato che le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori

privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi

specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini

approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria

piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro

credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Non ne va diversamente di una

perizia affidata al __________, servizio specializzato indipendente, da un

tribunale civile quale la Pretura di __________.

del resto la ricorrente ha prodotto documentazione attestante un danno alla

salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un

peggioramento successivo alle valutazioni del __________ e entro la data della

decisione contestata.

Va

qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal

principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano

di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264

consid. 3b con riferimenti).

In

conclusione questo Tribunale, ricordato il principio del libero apprezzamento

delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni sociali (cfr. art.

61.

lett. c in fine LPGA; cfr. anche STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021

consid. 3.1. e STCA 32.2022.39 consid. 2.7.2.), non essendo stato provato un

peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa o sulla capacità

di svolgere le mansioni consuete intervenuto dopo la resa della valutazione del

SAM del 17 marzo 2023 e prima della decisione contestata del 21 febbraio 2024, ritiene

con il grado probatorio della verosimiglianza preponderante abitualmente

applicabile al diritto delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con

riferimenti) che la valutazione medica effettuata dal __________ in punto

all’incapacità lavorativa, rispecchiando le valutazioni degli specialisti

interpellati dalla Pretura di __________ tutti i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5), e quindi

quella del SMR (comprensiva della valutazione sulla capacità di svolgere le

mansioni consuete) siano (più) confacenti alla realtà documentale (e quindi

preferibili) rispetto a quella dei curanti. Pertanto, malgrado le problematiche

psichiatriche insorte a causa del rapporto con il suo diretto superiore presso

l’ultimo datore di lavoro e, quindi, il conseguente periodo d’inabilità

lavorativa (del 100% dal 3 maggio 2021 al 31 gennaio 2022), dal 1. febbraio

2022.

(tre mesi e mezzo dopo l’inizio della presa a carico presso la dr.ssa med.

__________) la ricorrente andava ritenuta nuovamente abile in misura completa

nell’attività abituale di impiegata di vendita e in ogni altra attività, purché

non esercitata presso l’ultimo datore di lavoro, e nuovamente capace in misura

completa di svolgere le mansioni consuete.

2.10

La

refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare

l'incapacità al guadagno della ricorrente sino all'emanazione della decisione

contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori

accertamenti.

Al

riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con

rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d).

La

richiesta formulata dalla ricorrente di eseguire ulteriori approfondimenti

medici va quindi respinta.

2.11

Ne

discende che, secondo questo Tribunale, l’Ufficio AI ha correttamente respinto

la domanda di prestazioni inoltrata dalla ricorrente.

La

decisione impugnata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.12

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile

in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinato

disposto con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal

1.

gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta

a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della

ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di potere beneficiare dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

2.13

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28

cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2011.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13

pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti,

aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20

settembre 2004).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un

esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente

vertenza appariva infatti sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

In

effetti, vista la perizia bidisciplinare del __________, la ricorrente, patrocinata

da un avvocato, avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale

peggioramento della sua situazione valetudinaria. I rapporti del 22 maggio, 5 giugno

e 13 agosto 2024 degli psicologi e degli psichiatri curanti, come visto (cfr.

consid. 2.9), non hanno invece apportato nuovi elementi di valutazione.

In

simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Le spese di fr. 500 sono poste a

carico della ricorrente.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti