32.2024.25
Rendita temporanea.OK esiti perizia pluridisciplinare.Prima di ridurre/sopprimere rendita dopo revisione per beneficiario da 15 anni o che ha 55 anni,accertare se esiste un bisogno di reintegrazione malgrado capacità lavorativa residua.Rinvio x esame autointegrazione e ev.adozione provv.integrazione
12 agosto 2024Italiano62 min
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.25
TB
Lugano
12 agosto 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 febbraio 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 22 novembre 2019 (doc. 5) RI 1,
nato nel 1962, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione
invalidità a causa delle conseguenze di un infortunio occorsogli nel 2019 che l'avrebbero
reso inabile come custode di immobili.
Sentiti i medici curanti e disposta una perizia pluridisciplinare
(doc. 70), avallata dal Servizio Medico Regionale il 29 settembre 2022 (doc.
96), con progetto di decisione del 5 settembre 2023 (doc. 120) l'Ufficio
assicurazione invalidità gli ha attribuito una rendita intera temporanea dal 1°
ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
1.2. Questo diritto è stato confermato dall'Ufficio
AI con decisione del 29 febbraio 2024 (doc. A1), dopo che il __________ si è
pronunciato sulle osservazioni dell'assicurato del 6 ottobre 2023 (doc. A3) e
sulla folta documentazione medica allegata (doc. 125) confermando le
conclusioni del suo rapporto peritale del 27 settembre 2022 e a sua volta il
Servizio Medico Regionale ha ritenuto invariata la valutazione delle risorse
fisiche elencate nel rapporto finale del 29 settembre 2022 (doc. 135).
1.3. Con ricorso del 15 aprile 2024
(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo,
in via principale, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti
affinché l'amministrazione accerti concretamente la causa dal profilo
medico ed economico; in via subordinata, di ordinare direttamente gli
accertamenti necessari nel caso concreto in ambito medico e le
valutazioni economiche.
Il ricorrente ha contestato l'accertamento esperito dall'Ufficio
AI riguardo alla determinazione della sua capacità lavorativa in attività
adeguata in relazione al concreto stato di salute e al suo rendimento. A
suo dire, i periti non hanno proceduto ad alcun accertamento rispetto alle sue possibilità
concrete in attività adeguata sull'arco di una giornata rispettivamente
di una settimana, tenuto conto del suo stato di salute. Per l'insorgente, il
rapporto peritale si sarebbe limitato a indicare una percentuale di capacità di
lavoro (80%) durante una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma già in corso di
procedura amministrativa aveva rilevato come gli accertamenti effettuati dall'Ufficio
AI fossero incompleti, carenti, contraddittori e del tutto astratti. Tuttavia,
a causa di problemi pratici ed economici, non è stato in grado di produrre una
valutazione pluridisciplinare a seguito di accertamenti concreti della sua
capacità lavorativa in attività adeguate su un certo lasso di tempo per potere essere
oggettivi e concreti.
Inoltre, il suo stato di salute è degenerato ulteriormente e di
ciò l'amministrazione è stata tempestivamente informata (doc. A4). Se non ché,
l'Ufficio AI non ha mai proposto un accertamento della capacità lavorativa dell'assicurato,
ma si è limitato a proporre un percorso reintegrativo unicamente per
permettergli di aiutarlo a cercare un'attività lavorativa.
L'assicurato è fortemente limitato non solo nella sua capacità
lavorativa, ma anche in tutti gli ambiti della vita, perciò ha rimproverato l'Ufficio
AI che non si poteva accontentare di evadere la procedura, basandosi sulla perizia
del __________, senza valutare l'integralità degli atti medici, sull'arco del
tempo e quindi procedendo a un accertamento concreto della sua capacità
lavorativa. Degli accertamenti concreti sono infatti assenti.
1.4. Nella risposta del 6 maggio 2024
(doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di annullare la
decisione e di ritornargli gli atti per avviare un'istruttoria di ordine
economico supplementare, fermo restando il pieno valore probatorio della
perizia __________ del 27 settembre 2022 e del conseguente diritto alla rendita
intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
L'amministrazione ha rilevato di avere debitamente accertato lo
stato di salute dell'insorgente facendo esperire una perizia pluridisciplinare
in ambito internistico, reumatologico e psichiatrico, valutazione che è
conforme agli indicatori. I periti si sono inoltre pronunciati sul segnalato
peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con un complemento peritale
il 23 novembre 2023, escludendolo e il rapporto del 9 aprile 2024 (doc. A2)
della dottoressa __________ non mette in luce eventuali manchevolezze della
perizia. In conclusione, per l'Ufficio AI non sono stati apportati oggettivi
elementi atti a sconfessare la valutazione peritale del __________ sulle
ripercussioni funzionali dei disturbi accertati, perciò la perizia ha pieno
valore probatorio.
Per contro, per l'Ufficio assicurazione invalidità sono
condivisibili le rimostranze del ricorrente riguardo al mancato esame, da parte
del Servizio di integrazione professionale - e non dei medici, che invece si
occupano della valutazione teorica - della capacità lavorativa effettiva/concreta
dell'assicurato. Infatti, ritenuto che l'assicurato ha più di 55 anni, l'Ufficio
AI avrebbe dovuto effettuare un esame sulla reale sfruttabilità della residua
capacità lavorativa medico-teorica dell'assicurato. Pertanto, fermo restando il
pieno valore probatorio della perizia e del diritto dell'assicurato a una
rendita intera temporanea, gli accertamenti di rinvio sono unicamente posti a
esaminare l'effettiva reintegrabilità dell'assicurato nel mondo del lavoro dal
1° maggio 2021. Dopo avere completato l'istruttoria esperendo dunque i
necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e rivalutato il
caso sulla base delle relative risultanze, l'Ufficio AI emanerà quindi una
nuova decisione.
1.5. Il 21 maggio 2024 (doc. VII) il
ricorrente ha affermato di concordare con l'accertamento della sua capacità
lavorativa effettiva/concreta. Tuttavia, visto quanto emerso dal lato medico
alla luce anche del nuovo referto prodotto (doc. A9), non ha ritenuto opportuno
procedere con un'istruttoria di ordine economico, ritenendola prematura. L'assicurato
non ha perciò aderito alla proposta di rinvio degli atti, non essendo d'accordo
con l'Ufficio AI di ritornarglieli unicamente per un'istruttoria economica e
non anche medica. Infine, egli ha chiesto una proroga per produrre ulteriori
certificati medici.
1.6. Ottenuta la proroga (doc. VIII), il
1° luglio 2024 (doc. IX) l'insorgente ha prodotto dei referti medici attestanti
la sua totale inabilità lavorativa (docc. A10-A13) e ha quindi mantenuto le
proprie contestazioni in ambito medico, criticando il rinvio parziale degli
atti all'amministrazione.
1.7. L'Ufficio assicurazione invalidità
ha osservato il 5 luglio 2024 (doc. XI) che il rinvio proposto concerne l'accertamento
della capacità lavorativa effettiva/pratica e che è a discrezione del Servizio
di integrazione professionale stabilire le modalità, come si sviluppa il
provvedimento e il tipo di misura. Nel mentre, ogni modifica dello stato di
salute incisiva sui limiti funzionali del ricorrente sarà sistematicamente
esaminata e tenuta in debita considerazione dal Servizio di integrazione
professionale, che può sempre interpellare il Servizio Medico Regionale. Ne
discende che le contestazioni sulla quantificazione a livello medico-teorico
dell'inabilità lavorativa dell'assicurato costituirebbero "un passo
indietro" nell'istruttoria, ritenuto come determinante è stabilire il
rapporto tra i suoi limiti funzionali e il suo rendimento. Le conclusioni rese
dal Servizio di integrazione professionale che si fonderanno sulle
constatazioni effettuate durante gli accertamenti saranno retrospettivamente
applicate al 1° maggio 2021, perciò non è immaginabile di rivedere la validità
integrale della valutazione peritale, ma sarà semmai riconosciuta l'esistenza
di ulteriori limiti funzionali in attività adeguate.
La documentazione medica prodotta dal ricorrente, successiva alla
decisione impugnata, non porta elementi tali da sconfessare la perizia del 27
settembre 2022 e l'eventuale evoluzione dello stato di salute posteriore ad
essa andrà esaminato in seguito.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se,
correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato
una rendita temporanea di invalidità soltanto per il periodo dal 1° ottobre
2020 al 30 aprile 2021.
2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio
2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI
denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,
prevede al marginale 9101 che "Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma
Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita
dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in
particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente
alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1
e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
- in caso di
insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al
31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031
→ C DT US AI;
- in caso di
nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio
2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad
una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto
alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile
il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2024. Per
contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o
successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'invalidità
(teorica), giusta l'art. 28 LAI, sarebbe insorta il 6 giugno 2020, ossia un
anno dopo l'inizio della incapacità lavorativa accertata dal medico SMR.
Considerato, però, che l'assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 22
novembre 2019 (cfr. consid. 1.1), si tratta di una domanda tardiva ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, perciò l'eventuale diritto a una rendita sorge al più
presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio
proprio il 1° giugno 2020 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che, sulla scorta
delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore fino al 31
dicembre 2021 (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione
per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Trattandosi dell'attribuzione di
una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione
con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,
contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono
essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni
amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006
IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio
2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una
prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e
STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI
è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa
impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.5. A seguito della domanda di prestazioni
dell'assicurato del novembre 2019, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti medici
determinanti presso i curanti, interpellandoli più volte nell'arco di più anni.
Il 3 maggio 2021 (doc. 70) il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________
e dr.ssa med. __________) ha disposto una perizia pluridisciplinare per
valutare il suo stato di salute dal 6 giugno 2019, affidando tale incarico al __________.
L'assicurato è stato quindi visitato l'8 giugno 2022 dalla dr.ssa __________,
specialista in medicina interna generale FMH, durante cinque ore e mezza, la
quale ha riassunto nel rapporto peritale del 27 settembre 2022 (doc. 96) gli
atti medici a sua disposizione, l'anamnesi (familiare, personale-sociale,
professionale, patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni
attuali, la descrizione della giornata, le incongruenze emerse, le
constatazioni obiettive quali lo status, gli esami di laboratorio, cardiologici
e psicologici effettuati.
Dopo avere sintetizzato la storia personale, professionale e
sanitaria dell'assicurato, il medico internista non ha rilevato delle diagnosi
aventi influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma soltanto senza
conseguenze (stato dopo distacco retinico rematogeno all'occhio sinistro,
cefalea cronico-tensiva, ipercolesterolemia, tabagismo attivo, allergia al
veleno di imenotteri, stato dopo infezione SARS-CoV 2 marzo 2022), pertanto ha
ritenuto l'interessato totalmente abile al lavoro sia nell'attività precedente
di custode sia in altre adeguate.
L'assicurato è stato poi visitato il 24 giugno e il 22 luglio 2022
dalla dr.ssa med __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, e
il 29 agosto 2022 dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, i
quali, tramite teleconferenza del 21 settembre 2022, a mezzogiorno si sono
sentiti con i medici periti del __________ per un'esauriente discussione
plenaria, le cui conclusioni sono state riportate nel medesimo rapporto
peritale del 27 settembre 2022 da pagina 64.
Esposta la valutazione globale interdisciplinare, sono stati
riassunti dal __________ gli esiti delle valutazioni reumatologiche e
psichiatriche rese dagli specialisti, le cui relative perizie sono allegate in
calce al rapporto della perizia pluridisciplinare.
Per quanto concerne la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________
ha analizzato l'intera documentazione messa a sua disposizione e dall'analisi
oggettiva ha diagnosticato, avente influsso sulla capacità lavorativa, una
sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali
(ICD-10: F43.23).
La perita ha negato la presenza di un episodio depressivo invece sostenuto
dalla psichiatra curante - definito dapprima medio-grave e poi grave -, spiegando
di non avere osservato degli elementi caratteristici durante i suoi colloqui e
che la terapia farmacologica assunta dall'assicurato non si conformava a un
quadro depressivo grave mancando gli aspetti organici/biologici.
Anche per quanto concerne il disturbo somatoforme definito dalla
psichiatra curante (ICD-10: F45.4, disturbo del dolore cronico), secondo l'esperta
non erano soddisfatti tutti i criteri e ne ha fornito una dettagliata
spiegazione.
Quanto ai limiti della funzionalità e alle risorse secondo lo
schema Mini ICF-APP, non v'era sostanzialmente alcun grado di disabilità per la
maggior parte dei criteri, mentre per gli altri parametri era soltanto di grado
moderato o lieve.
Nel rispondere ai quesiti peritali sulla capacità lavorativa, la
dr.ssa __________ ha quindi ritenuto dal giugno 2020, ovvero dalla presa a
carico psichiatrica, una capacità lavorativa dell'80% sia per l'attività
lavorativa svolta in precedenza sia per altri tipi di attività semplici; l'inabilità
lavorativa del 20% era determinata da una riduzione del rendimento causato da
una caricabilità e da persistenza ridotta. Non v'erano provvedimenti medici in
grado di migliorare a breve-medio termine la capacità lavorativa.
Per l'aspetto reumatologico il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato
a fine agosto 2022 e ha posto la diagnosi con conseguenze sulla capacità
lavorativa di Sindrome toraco-lombovertebrale con componente spondilogena
cronica bilaterale; Esiti da stabilizzazione anteriore e posa di cage
per ernia discale C6-C7 (novembre-dicembre 2009); Esiti da ricostruzione per
rottura del tendine bicipite alla spalla destra nel 2014; quale diagnosi senza
conseguenze sulla capacità lavorativa, quella di Decondizionamento e sbilancio
muscolare.
Il perito ha poi individuato le limitazioni e le risorse residue
dell'assicurato, indicando che egli poteva talvolta sollevare e portare pesi
fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, non poteva mai effettuare lavori al
di sopra della testa, di rado ruotare il tronco, talvolta assumere la posizione
seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in
avanti, talvolta stare seduto per lungo tempo e in piedi per lungo tempo,
poteva camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tratti, poteva salire le
scale, ma mai quelle a pioli.
L'attività di custode di un condominio era troppo pesante, ma era anche
in parte svolta in posizioni inergonomiche della colonna vertebrale,
prevalentemente in piedi. Da giugno 2019 causava una riduzione dell'80% del
rendimento su un giorno di lavoro.
In un'attività lavorativa adeguata, sempre da giugno 2019 il
perito ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata
lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10% a
seguito dei dolori cronici in gran parte strutturalmente spiegabili,
determinanti per il rallentamento dei movimenti. Lo specialista ha però precisato
che con una farmacoterapia analgesica proporzionata all'intensità dei dolori
accusati e con una riabilitazione muscolare attiva, questa diminuzione del rendimento
del 10% sarebbe potuta decadere.
La perizia pluridisciplinare riporta poi le diagnosi e i limiti
funzionali posti da ciascun esperto che ha visitato l'assicurato, come pure le
motivazioni che hanno portato i periti a stabilire nel 20% dal 6 giugno 2019 la
capacità lavorativa complessiva nell'attività da ultimo svolta, mentre nell'80%
la capacità in attività adeguate, non essendo addizionabili le due percentuali
di incapacità lavorativa stabilite dal reumatologo (10% dal 6 giugno 2019) e
dalla psichiatra (20% da giugno 2020). È stato infine riconosciuto un periodo
di inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività, a causa del distacco
della retina, dal 5 ottobre 2020 al 17 gennaio 2021.
Il rapporto finale SMR del 29 settembre 2022 (doc. 98) steso dalla
dr.ssa med. __________ riporta le diagnosi con e senza ripercussione sulla
capacità lavorativa dell'assicurato stabilite dai periti, fissa in 5 kg il
carico massimo e indica che le necessità di alternare la postura al bisogno e
di effettuare pause supplementari sono incluse nei gradi di incapacità
lavorativa valutati dagli esperti. Nell'attività di custode essi l'hanno
stabilita nell'80% dal 6 giugno 2019 e dal 18 gennaio 2021, mentre nel 100% dal
5 ottobre 2020 a causa del distacco della retina; in attività adeguate, dal 6
giugno 2019 era del 10% per problemi reumatologici, da giugno 2020 del 20% per disturbi
psichici, dal 5 ottobre 2020 il grado di inabilità lavorativa era del 100% e dal
18 gennaio 2021 nuovamente del 20%, da intendere anche in tale evenienza come
riduzione del rendimento.
Con il progetto di decisione del 5 settembre 2023 (doc.120) l'Ufficio
AI ha concesso all'interessato una rendita intera temporanea dal 1° ottobre
2020 al 30 aprile 2021 dovuta all'inabilità lavorativa totale susseguente all'intervento
all'occhio.
Le osservazioni del 6 ottobre 2023 (doc. 125) dell'assicurato,
unitamente alla documentazione che ha allegato (66 pagine) - in parte già
valutata dai periti e in parte successiva alla perizia -, sono state trasmesse
al __________.
Dopo avere sentito il dr. med. __________, che si è pronunciato al
riguardo il 20 novembre 2023 concludendo il suo parere affermando che la
documentazione medica prodotta non forniva elementi strutturali oggettivi nuovi
in grado di modificare le risorse fisiche segnalate il 29 agosto 2022,
rimanendo perciò invariata la valutazione della capacità lavorativa dal profilo
reumatologico, il 23 novembre 2023 (doc. 134) il __________ ha riportato la
dianzi citata conclusione del reumatologo, si è pronunciato sugli ulteriori
documenti medici non di pertinenza reumatologica-ortopedica e ha così terminato
il suo complemento peritale:
" In
conclusione, l'ulteriore documentazione medica prodotta successivamente alla
perizia __________ del 27.9.2022, non fornisce elementi oggettivi nuovi in
grado di modificare le risorse fisiche rilevate in occasione della suddetta
perizia, per cui la valutazione della capacità lavorativa globale, dal
29.8.2022 rimane invariata.".
A seguito di ciò, il 27 novembre 2023 (doc. 135), alla luce di
questo complemento peritale, la dr.ssa __________ dell'SMR ha affermato che:
" La
documentazione medica fornita in fase di audizione non cambia le risorse
fisiche rilevate nell'ambito della perizia __________ ed elencate nel RAF del
29.09.2022, di cui valutazione rimane invariata.".
Ne è quindi seguita la decisione del 29 febbraio 2024, che ha
confermato integralmente il progetto di decisione di attribuzione di una
rendita intera temporanea.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.
2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi
precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del
31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid.
4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4
marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art.
6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise
émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la
jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration
et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par
le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,
nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione
e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e
9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nel caso concreto, chiamato a verificare
se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute del
ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non ha
motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.
Preso atto dei certificati dei curanti che ha
raccolto, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno che dei periti
valutassero lo stato di salute dell'interessato, affidando tale compito al __________.
Sia l'esperto in reumatologia (dr. med. __________)
sia quello in psichiatria e psicoterapia (dr.ssa med. __________) hanno avuto
modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica raccolta
dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di persona
e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche a mezzo
di specifici esami (ematologici, delle urine, cardiologici, psicologici).
I tre periti si sono dettagliatamente pronunciati,
ciascuno nel suo specifico campo di competenza, sui certificati medici rilasciati
dai colleghi, ben motivando le loro ragioni, laddove si è presentato il caso,
alla base di una diversa valutazione rispettivamente di diverse conclusioni sia
per quanto concerne le diagnosi poste (dal profilo psichico) sia la definizione
del grado di incapacità lavorativa. Le argomentazioni esposte dagli esperti
intervenuti, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, sono chiare,
complete e non contraddittorie, perciò non prestano il fianco ad alcuna
critica.
Non va inoltre dimenticato che per quanto concerne l'aspetto
reumatologico-ortopedico, il dottor __________ ha preso di nuovo posizione un
anno dopo la sua prima valutazione, esprimendosi sulla nuova documentazione
medica successiva al rapporto peritale, analizzando singolarmente ciascun
certificato prodotto dall'interessato.
Inoltre, sempre contestualmente al complemento
peritale del __________, la dr.ssa __________ si è pronunciata sui restanti
referti relativi all'ambito urologico, gastrointestinale e internistico,
escludendo un loro influsso.
L'intera documentazione agli atti è dunque stata
attentamente analizzata e valutata da persone esperte in materia, le quali
hanno tratto delle conclusioni affidabili, solide e condivisibili. Non è dunque
necessario procedere a ulteriori accertamenti medici come richiesto dal
ricorrente, ritenuto, inoltre che, da parte sua, l'insorgente non è riuscito,
nemmeno in sede ricorsuale, a metterle validamente in discussione.
L'unico nuovo atto medico consiste, infatti, nel
rapporto del 9 aprile 2024 (doc. A2) della dr.ssa med. __________, medicina
interna FMH, medico curante del ricorrente, la quale si è però limitata ad
esporre i gradi di incapacità lavorativa che ha certificato in passato (100%
dal 6 giugno al 1° ottobre 2019, 50% dal 2 al 31 ottobre 2019, 100% dal 1°
novembre 2019 al 29 febbraio 2020, 100% dal 28 maggio 2020 al 25 agosto 2021,
80% dal 26 agosto 2021 al 30 settembre 2022 e 100% dal 1° gennaio 2023 in poi)
e le diagnosi, sostanzialmente già note e discusse dai periti. Infine, il
medico internista ha comunicato che l'assicurato sarebbe stato, a breve
termine, "preso a carico
nell'ambito di sintomi di dolore cronico invalidanti di eziologia non chiara ma
di sicura pertinenza post-infortunistica, malgrado esiti di plurime
infiltrazioni mirate ed assunzione massiccia di AINS.",
rilevando di essere "alla
disperata ricerca di una soluzione per rendere la vita di questo paziente
almeno accettabile, per quanto possibile e per far sì che possa riprendere in
mano la sua vita in maniera dignitosa.".
Questo certificato medico non si è affatto confrontato
né con le valide conclusioni peritali né con il rapporto finale del Servizio
Medico Regionale del 29 settembre 2022, confermato dalle annotazioni del 27
novembre 2023 della medesima dr.ssa __________, perciò non è in grado di
comprovare un diverso stato di salute da quello compiutamente valutato dagli
specialisti nominati dall'Ufficio AI e neppure una diversa capacità lavorativa
dell'assicurato nell'esercitare la precedente attività lavorativa di custode così
come altre adeguate alle sue condizioni di salute.
Le rimostranze del ricorrente non possono dunque
essere seguite né per quanto concerne la valutazione medica del suo stato di
salute né per le conseguenze del danno alla salute sulla sua capacità
lavorativa, come pure sulla necessità di indagarle ulteriormente, essendo il
quadro medico chiaro ed esaustivo.
Su questo punto, quindi, l'operato dell'amministrazione
deve essere condiviso e confermato, così come i periodi e i gradi di inabilità
lavorativa stabiliti dal Servizio Medico Regionale.
Per contro, la scrivente Corte deve seguire l'insorgente
laddove critica l'amministrazione per non essersi pronunciata più concretamente
sulla definizione della sua capacità lavorativa verificando la sua reale
reintegrabilità nel mondo del lavoro.
2.8. Il TCA rileva, infatti, che emerge
la necessità di rinviare gli atti all'Ufficio AI per quanto concerne l'accertamento
di un eventuale diritto del ricorrente a provvedimenti professionali per potere
verificare la sua capacità lavorativa concreta.
Nel progetto di decisione del 5 settembre 2023 l'Ufficio AI ha preannunciato
all'assicurato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre
2020 al 30 aprile 2021 e quindi sopprimendola a decorrere dal 1° maggio 2021,
puntualizzando pure che: "La consulente in
integrazione professionale non ritiene sia possibile attuare provvedimenti atti
ad incrementare la capacità di guadagno. Sulla base del rapporto datato 10
maggio 2023 il signor RI 1 potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive quali
lavori di tipo leggero, che rispettino le limitazioni definite in sede medica,
come, controllo, sorveglianza, attività di commesso, addetto ad una pompa di
benzina con piccole mansioni di vendita, addetto alla vendita in un kiosk,
addetto alle ricevitorie per attività di gioco, addetto alla vendita di
biglietti in cinema e teatri, operaio di fabbrica purché possa variare la
postura, addetto al controllo o assemblaggio piccoli elementi elettronici o
orologi o farmaci, addetto all'imballaggio di piccoli elementi (farmaci,
piccoli elementi elettronici, matite e penne, ecc.), aiutante in un garage
addetto al trasporto delle auto per i collaudi, gestione e pulizia del parco
auto, ecc.".
Nelle osservazioni del 6 ottobre 2023 l'avv. RA 1 ha rilevato che "(…) non vi è mai stato un accertamento concreto della
capacità lavorativa dell'assicurato, non foss'altro che per il tramite di un'osservazione
pluridisciplinare e prolungata sull'arco di tutta la giornata lavorativa
e quanto meno proiettata su un periodo di un mese (ma almeno due settimane). Se
si fosse proceduto in questo senso (non foss'altro che in ambito peritale), gli
accertamenti (e quindi le conclusioni) sarebbero infatti stati ben
altri/diversi. (…) si ricorda che il signor RI 1 al momento dell'infortunio aveva
57 anni, non lavora più dal mese di aprile 2019 (quindi da oltre 4 anni) e la
Considerandi
sua reintegrabilità della capacità lavorativa residua è stata calcolata
arbitrariamente da questo Ufficio in misura dell'80% (dal 18.1.2021), quando
egli aveva 59 anni (…). (…) le limitazioni fisiche (compresi i dolori) e
psichiche del signor RI 1, se correttamente accertate (sia concretamente nelle
attività da svolgere - sia su un arco di tempo ragionevole e concreto/duraturo)
sono tali da precludere integralmente la sua reintegrazione in attività
adeguata. Di conseguenza, in considerazione di tutte le circostanze concrete
del caso in oggetto, è provato con il grado della verosimiglianza
preponderante, che l'età dell'assicurato (sia al momento dell'insorgere del
danno alla salute, sia oggi) e i suoi limiti funzionali (fisici e psichici)
precludono lo svolgimento delle attività invece indicate dai funzionari dell'AI.".
Nella decisione impugnata l'Ufficio AI ha quindi riconosciuto all'assicurato
una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020, sopprimendola a decorrere
dal 1° maggio 2021, ribadendo il parere della consulente in integrazione
professionale dianzi citato. Inoltre, in risposta alle osservazioni dell'assicurato,
ha indicato che sono state sottoposte al Servizio di integrazione professionale,
che "ribadisce di aver proposto a più
riprese un percorso reintegrativo all'assicurato, il quale ha sempre però
tergiversato. Ad oggi, vista la riconferma da parte del Servizio medico
regionale (SMR) della capacità lavorativa e dei limiti funzionali, si
riconfermano le prospettive di reintegrabilità precedentemente stabilite.".
Nel ricorso del 15 aprile 2024 l'assicurato
ha contestato l'operato dell'amministrazione sottolineando nuovamente che "L'ufficio AI (e neppure i periti incaricati) non ha
infatti proceduto ad alcun accertamento rispetto alle possibilità concrete
in attività adeguata, tenuto conto dello stato di salute dell'assicurato, sull'arco
di una giornata lavorativa di 8/9 ore, rispettivamente sull'arco di ameno una
settimana lavorativa da 8/9 ore al giorno. (…) si ritiene che la documentazione
medica agli atti non contenga elementi chiari e sufficienti per valutare concretamente
l'incapacità al guadagno del ricorrente.".
In sede di risposta l'Ufficio AI ha puntualizzato quanto segue:
" (…) 4. A
mente dell'UAI, riesaminata in questa sede la pratica, sono invece
condivisibili le censure espresse in ricorso per quel che concerne il mancato
esame (di spettanza del Servizio di integrazione professionale e non dei
medici, che si occupano di rendere delle valutazioni teoriche) della capacità
lavorativa effettiva/concreta dell'assicurato. In tal senso, posto che al
momento della decisione l'assicurato aveva più di 55 anni - a complemento della
(comunque importante) misura dell'aiuto al collocamento (cfr. gli artt. 18-18d
LAI) - l'UAI avrebbe dovuto effettuare un esame sulla reale sfruttabilità della
residua capacità al lavoro medico-teorica dell'assicurato.
Per brevità d'esposto sulle basi giurisprudenziali a sostegno
della suindicata affermazione, l'UAI rinvia alla sentenza di questo lodevole
Tribunale n. 32.2021.104 del 14 febbraio 2022 (consid. 2.11-2.14), relativa ad
un caso analogo al presente), al DTF 145 V 209 (consid. 5.4) e alla nota
marginale 5506 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione
per l'invalidità (CIRAI).
Alla luce di quanto precede, l'UAI postula l'annullamento della
decisione impugnata e il ritorno degli atti all'amministrazione per l'avvio di
istruttoria di ordine economico supplementare (cfr. il pt. 3 del presente
allegato), fermo restando il pieno valore probatorio della perizia __________
del 27 settembre 2022 e del conseguente diritto alla rendita intera dell'assicurato
sino al 30 aprile 2021 (prestazione già versata). Gli accertamenti di rinvio proposti
sono dunque unicamente volti ad esaminare l'effettiva reintegrabilità (se del
caso, previa introduzione di provvedimenti integrativi) nel mondo del lavoro
dell'assicurato dal 1° maggio 2021.
Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria,
esperendo i necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e
rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova
decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),
garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa.".
L'insorgente, che concordava con l'amministrazione sull'esperire l'accertamento
della sua capacità lavorativa effettiva/concreta, non era però d'accordo di
rinviare gli atti all'Ufficio AI per procedere con un'istruttoria di ordine
economico, non essendo ancora chiarita, a suo dire, la situazione dal profilo
medico. Egli non ha pertanto aderito alla proposta formulata dall'Ufficio AI
nella misura in cui il ritorno degli atti all'amministrazione era limitato
unicamente all'avvio di un'istruttoria di carattere economico, visto che
manteneva le contestazioni sollevate in ambito medico.
L'amministrazione ha al riguardo ulteriormente precisato che il
rinvio è atto ad accertare la capacità lavorativa effettiva/pratica dell'assicurato
tramite il Servizio di integrazione professionale, che decide le modalità con
cui iniziare e come si sviluppa il provvedimento, così pure il tipo di misura.
Ad ogni modo, nel corso degli ulteriori accertamenti, ogni modifica dello stato
di salute incisiva sui limiti funzionali dell'assicurato sarà esaminata
sistematicamente e presa in considerazione dal consulente. Ai fini decisionali,
determinante è ora stabilire il rapporto tra i limiti funzionali dell'interessato
e il suo rendimento, dando valenza retrospettiva al 1° maggio 2021 ai risultati
degli accertamenti. Pertanto, per l'Ufficio AI non era dunque immaginabile
rivedere integralmente la validità dell'accertamento peritale del __________
del 27 settembre 2022, nemmeno alla luce dei recenti referti prodotti pendente
causa.
2.9
Conformemente alla giurisprudenza,
prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità
a seguito di revisione, occorre accertare se esiste un bisogno di
reintegrazione, valutando se l'assicurato sia concretamente in misura di
mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato
(cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). Nel caso di
una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; STF 9C_152/2013 del 3
settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di invalidità versata da numerosi
anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di regola la (completa o
parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base
della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della riduzione o
soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata
dall'assicurato mediante un'adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro
equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (art. 7 cpv.
1.
in relazione con l'art. 16 LPGA; STF 9C_412/ 2014 del 20 ottobre 2014,
8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso
laddove l'assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa
residua cosicché l'aumento della capacità lavorativa non necessita un
accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità
professionale può essere utilizzata in un'attività lavorativa già svolta dall'assicurato
o che può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali, invece, l'amministrazione in sede di
revisione della rendita deve esaminare la questione integrativa e, quindi,
accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa attestata medicalmente si
traduce effettivamente in un grado di invalidità inferiore oppure se,
eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale dell'effettiva idoneità
lavorativa (con riferimento all'idoneità, alla capacità di carico, ecc.) e/o
all'esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi la rendita di
invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di
capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all'introduzione
di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale
(STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10,
9C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010, 9C_768/2009 del 10 settembre
2010; SVR 2010 IV Nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche le STF 9C_998/2010 del 8
marzo 2011 e 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). In una successiva sentenza la
Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza, nel senso che
un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame
circa la necessità dell'introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la
capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione
concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di
invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013
del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28
febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26
aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG Nr. 73, e riferimenti). Nella STF
9C_412/2014 del 20 ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza
sottolineando che tali casi eccezionali possono essere riconosciuti
segnatamente laddove l'assicurato è stato lontano dal lavoro per numerosi anni,
dispone di un carente profilo conoscitivo e/o intellettuale o difetta di
esperienza professionale (cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e
riferimenti).
Nella STF 9C_183/2015 del 19 agosto 2015, pubblicata in SVR 2015
IV Nr. 41, concernente il diritto a provvedimenti di reintegrazione dopo una
revisione della rendita, la nostra Massima Istanza ha ricordato che secondo
costante giurisprudenza, un miglioramento della capacità lavorativa attestata
medicalmente deve di regola essere sfruttato attraverso una
auto-reintegrazione. Per quegli assicurati che, in occasione della riduzione o
della soppressione della rendita AI, hanno compiuto i 55 anni oppure percepito una
rendita d'invalidità per almeno 15 anni, riservate le eccezioni, una
auto-reintegrazione non è tuttavia più esigibile. Eccezioni sussistono
segnatamente quando la lunga assenza dal mercato del lavoro è imputabile a
motivi estranei all'invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente
flessibile, abile e integrata nella vita sociale oppure quando dispone di
formazioni e esperienze lavorative particolarmente vaste (cfr. consid. 5) (N.
5506.
e N. 5507 CIRAI).
Poco dopo, nella DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato
che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona
assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°
anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della
rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (cfr. consid. 4).
Nella DTF 145 V 1 l'Alta Corte ha giudicato, in relazione agli artt.
7.
cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1 e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una
rendita che dispone di possibilità di reintegrazione, indipendentemente dall'esistenza
di un motivo di revisione secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il
diritto, ma anche il dovere, di partecipare a misure di reintegrazione
esigibili per l'assicurato. La possibilità soggettiva all'integrazione di una
persona beneficiaria di una rendita non costituisce un motivo per lo
svolgimento di tali misure.
Il Tribunale federale si è espresso nella DTF 145 V 209 sulla esigibilità
dell'integrazione autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, stabilendo che in caso di riduzione o soppressione della
rendita d'invalidità di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di
principio eseguire provvedimenti d'integrazione, anche nel caso in cui si
decida sulla limitazione e/o sulla graduazione contemporaneamente alla
concessione della rendita.
L'Alta Corte ha rammentato i principi al considerando 5.1, laddove
ha affermato che per le persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni
o che hanno già 55 anni e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di
revisione, la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto
che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente
realizzato grazie all'introduzione di misure medico-riabilitative e/o
provvedimenti di integrazione professionale (“Bei
Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder aufgehoben werden soll,
sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder wenn sie das 55. Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss
in der Regel vorgängig Massnahmen zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in
der Lage sind, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene
Leistungspotenzial mittels Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu
verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S.
220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011 IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile
8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017 E. 4.2;
9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2; 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E.
3.2; je mit Hinweisen)”).
Eccezioni alla presunzione dell'incapacità dell'integrazione
autonoma sono date laddove l'assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta
a motivi estranei all'invalidità, quando la persona assicurata è
particolarmente capace, agile e integrata nella vita sociale o quando dispone
di esperienze lavorative o di un'ampia formazione (“Ausnahmen von der diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise")
anzunehmenden Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann
vor, wenn die langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe
zurückzuführen ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen), wenn die versicherte
Person besonders agil, gewandt und im
gesellschaftlichen Leben integriert ist (Urteil
9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie über besonders breite
Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil 8C_39/2012 vom 24. April
2012.
E. 5.2).”).
Sono sempre richiesti elementi concreti che
permettono di concludere che la persona assicurata, malgrado l'età avanzata e/o
il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun aiuto, integrarsi nuovamente
nel mondo del lavoro (“Verlangt
sind immer konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte
Person könne sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen
Rentenbezugsdauer mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne
Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S.
139, 9C_183/2015 E. 5).”). (N. 5507 CIRAI).
Spetta all'Ufficio AI comprovare che,
contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado di sfruttare il
potenziale medico-teorico tramite l'integrazione autonoma (“Die IV-Stelle trägt die Beweislast dafür,
dass entgegen der Regel die versicherte Person in der Lage ist, das
medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial auf dem Weg
der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten (Urteile 8C_394/2017 vom 8.
August 2017 E. 4.2; 9C_87/2016 vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt
Urteil 9C_707/2018 vom 26. März
2019.
E. 4.1 und 5.1).”).
L'Alta Corte, nella DTF 145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza
anche ai casi in cui la rendita AI con un unico atto viene assegnata
retroattivamente e poi soppressa o ridotta (cfr. consid. 5.4). Il TF ha
lasciato aperta la questione di sapere se in tal caso per stabilire la soglia
dell'integrazione autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver
raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55° anno di età, è
determinante il momento della decisione di soppressione della rendita o quando
diviene effettiva la revoca della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in cui è
stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è
ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti,
in entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall'Alta Corte la persona
assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato
gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti (“Die Schlussfolgerung einer zumutbaren
Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur bei Vorliegen hinreichender
konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschwerdeführer ohne
Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren könne (vgl. oben E.
5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine Absenz vom
Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere Agilität,
Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine breite
Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält,
liess sich ohne weitere Abklärungen durch die IV-Stelle nicht zuverlässig
beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1. August 2015 hält aus diesem
Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die Sache an die Verwaltung
zurückzuweisen.”).
(cfr. STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.11).
Nella recente STF 9C_29/2023 del 30 gennaio 2024, pubblicata in
SVR 2024 IV Nr. 21, la nostra Massima Istanza ha precisato che la
giurisprudenza relativa alle persone di età superiore a 55 anni non significa
che la persona interessata possa invocare un diritto acquisito. Essa significa
unicamente che una reintegrazione non può essere pretesa dalla persona
interessata in ragione della sua età e della durata della rendita ricevuta fino
a quel giorno (cfr. consid. 7.2).
2.10
Nella sentenza 9C_211/2021 del 5
novembre 2021 il Tribunale federale ha annullato una decisione del Tribunale
cantonale del Canton Vaud e rinviato gli atti all'amministrazione, poiché ha
ritenuto che le istanze precedenti non avevano sufficientemente indagato concretamente
i bisogni oggettivi dell'assicurato circa la necessità di mettere in atto
misure destinate ad aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro.
All'insorgente, nato nel 1959, il 24 agosto 2020 è stata
attribuita una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2019 al 29
febbraio 2020, che è stata soppressa poiché il ricorrente è stato ritenuto in
grado di svolgere attività semplici e ripetitive senza la necessità di misure
di riadattamento. Per l'Alta Corte, che ha confermato l'applicabilità al caso
di specie della suesposta giurisprudenza, avendo l'insorgente oltre 55 anni, la
semplice elencazione di attività adatte allo stato di salute dell'assicurato
che non necessitano di una formazione particolare non è sufficiente a ritenere
la possibilità di un'autointegrazione. L'esame della necessità di misure di
ordine professionale deve in effetti essere effettuato malgrado l'esistenza di
una capacità di lavoro medico-teorica, in funzione delle circostanze
concrete. Inoltre, per il Tribunale federale, la precedente istanza non ha
tenuto conto che l'esperienza professionale dell'interessato era limitata,
ritenuto che aveva sempre lavorato quale panettiere dall'ottenimento dell'attestato
federale di capacità nel 1978 e ha stabilito che la durata dell'assenza dal
mercato del lavoro non è determinante nelle situazioni in cui una rendita è
assegnata retroattivamente per un periodo limitato.
In quell'occasione il Tribunale federale ha affermato:
" 3.2. Il est constant que le recourant, qui a été mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité du 1er mai 2019 au 29 février 2020 alors qu'il était
âgé de plus de 55 ans, appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de
présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef
tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur
capacité résiduelle de travail.
Or en l'espèce, comme le fait valoir à juste
titre l'assuré, ni l'office intimé, ni, à sa suite, la juridiction cantonale, n'a
procédé à un examen convaincant de sa situation pour nier son droit à des
mesures de réadaptation préalablement à l'octroi d'une rente d'invalidité
limitée dans le temps. Il ne suffit pas, pour fonder une situation
exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l'assuré âgé de plus de 55 ans
est apte à se réadapter par soi-même (supra consid. 3.1), de mentionner les
exemples d'activités adaptées à l'état de santé de celui-ci donnés par l'office
intimé, qui ne nécessitent pas de formation particulière. L'examen de la
nécessité de mesures d'ordre professionnel doit en effet être effectué malgré l'existence
d'une capacité de travail médico-théorique, en fonction des circonstances
concrètes (voir aussi arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1).
Par ailleurs, en se référant à la "longue
expérience professionnelle" du recourant, la juridiction cantonale ne fait
pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à évaluer la nécessité
de mettre en place des mesures d'ordre professionnel. Elle n'a en effet pas
tenu compte que cette expérience professionnelle était en réalité limitée à un
secteur particulier, puisque l'assuré avait toujours travaillé en tant que
boulanger depuis l'obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) dans
ce domaine en 1978 (cf. rapport initial de réadaptation établi par l'office
intimé le 16 janvier 2019). De plus, la durée de l'éloignement du marché du
travail n'apparaît pas déterminante dans les situations où une rente est
octroyée rétroactivement pour une période limitée dans le temps (cf. arrêt
8C_80/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1).
3.3
En définitive, en considérant qu'il était
concevable que le recourant pût reprendre du jour au lendemain une activité
lucrative à 100 % sans qu'il fût nécessaire de mettre préalablement des mesures
destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail, la juridiction de
première instance a violé le droit en ne faisant pas une application correcte
de la jurisprudence fédérale (supra consid. 3.1). En conséquence, il convient
de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les
besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen
et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du
travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la suppression
de la rente entière d'invalidité. Le recours est bien fondé.".
Va qui pure citata la sentenza 9C_663/2020 dell'11 agosto 2021,
dove l'Alta Corte ha ritenuto non più concretamente reintegrabile nel mondo del
lavoro un'assicurata, nata nel 1956, che era stata dichiarata completamente
inabile al lavoro dall'11 gennaio 2017 al 25 settembre 2018 ed abile al 100%
nella sua precedente attività dal 26 settembre 2018 con un aiuto al
collocamento ed alla quale era stata riconosciuta una rendita intera dal 1°
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il Tribunale federale, applicando la
suesposta giurisprudenza e ritenuti i limiti funzionali dell'interessata,
titolare di un AFC quale impiegata di commercio dal 1975 e di un certificato di
gestione del personale dal 2010, ha ritenuto che l'insorgente non poteva
confrontarsi da sola con il mercato del lavoro, come del resto stabilito nella
perizia:
" 4.2 (…) Les experts du CEMed ont de plus retenu qu'elle présentait
notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du
comportement liés à l'utilisation d'alcool (avec des signes d'imprégnation
éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un
ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une trophicité
musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont conclu que
si la recourante avait recouvert une pleine capacité de travail dans son
activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au
marché de l'emploi.
Aussi, à l'inverse de ce que soutient la
juridiction cantonale, il n'est pas concevable que la recourante puisse, compte
tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au
lendemain son activité habituelle auprès d'un autre employeur que celui pour
lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position du 15
mai 2019, le médecin du SMR a d'ailleurs suivi les conclusions des experts et
conseillé la mise en place d'une aide au placement (au sens de l'art. 8 al. 3
let. c LAI). On peut douter qu'une telle mesure soit suffisante. Quoi qu'il en
soit, il convient de constater que les organes de l'assurance-invalidité se
sont écartés des recommandations médicales et n'ont pas pris en considération
des mesures d'ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant
que la recourante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce (depuis 1975)
et d'un certificat d'assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la
juridiction cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient
de renoncer à la mise en place de mesures d'ordre professionnel. Les ressources
professionnelles et la faculté d'adaptation à de nouvelles exigences mises en
avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à
la décompensation psychique de la recourante de 2016 et ne permettent pas de
remettre en cause les conclusions de l'expertise, soit que la recourante ne
pouvait pas se confronter seule au marché de l'emploi (expertise du CEMed, p. 7
ch. 4.1).
4.3
Ensuite des éléments qui précèdent, il
conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine
puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du
travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la
liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une
rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante
n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché
du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un
plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de
l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020
(date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS;
art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2
LAVS).".
(cfr. STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.11 e STCA
32.2021.104
del 14 febbraio 2022, consid. 2.12).
2.11
In concreto, sia al momento dell'emissione
della decisione contestata (29 febbraio 2024), sia al momento in cui la
soppressione è divenuta effettiva (1° maggio 2021), sia ancora quando l'amministrazione
ha ritenuto migliorato lo stato di salute (18 gennaio 2021: cfr. rapporto SMR
del 29 novembre 2022), l'assicurato aveva già compiuto i 55 anni, essendo nato
nel 1962 (DTF 145 V 209, consid. 5.4).
L'insorgente appartiene, di conseguenza, alla categoria di persone
per le quali occorre presumere che, a causa della loro età, non possono
di principio intraprendere di loro iniziativa tutto quello che può
ragionevolmente essere preteso da loro per sfruttare la loro capacità
lavorativa medico-teorica per reinserirsi nel mercato del lavoro (cfr. da
ultimo 9C_291/2023, STF 9C_211 /2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.2; STF
9C_663/2020 dell'11 agosto 2021, consid. 4.2).
Conformemente alla giurisprudenza federale l'amministrazione
avrebbe pertanto dovuto svolgere un esame approfondito circa la reale
sfruttabilità della capacità lavorativa residua dell'assicurato (cfr. anche
sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021; STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022,
consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA
32.2021.2
del 15 marzo 2021, consid. 2.14).
Ciò, a maggior ragione ove si considera che l'assicurato, nato nel
1962, come emerge anche dall'anamnesi personale-sociale e professionale
riportata nella perizia del 27 settembre 2022, dopo avere intrapreso, ma non
terminato, l'apprendistato di lattoniere, ha svolto diverse attività temporanee
(panettiere, riparatore di biciclette, agente di sicurezza, magazziniere,
autista, aiuto meccanico) e infine custode di immobili dal 2007 fino a fine
ottobre 2020, malgrado l'inizio del periodo di malattia di lunga durata sia del
giugno 2019. Egli non sembra quindi disporre di un'esperienza professionale
immediatamente sfruttabile nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa
ritenere che potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_211/ 2021
del 5 novembre 2021, consid. 3.2).
Senza un siffatto esame, il TCA non avrebbe comunque potuto
concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente alla citata
giurisprudenza federale, per un'adeguata sfruttabilità della sua capacità
lavorativa residua nel mercato del lavoro.
In definitiva, considerando esigibile per l'interessato la
ripresa, da un giorno all'altro, di un'attività lucrativa adeguata all'80%
senza la necessità di mettere in atto preventivamente delle misure destinate ad
aiutarlo a inserirsi nel mondo del lavoro, limitandosi a rimanere a
disposizione per un aiuto al collocamento, l'amministrazione ha violato il
diritto, non applicando correttamente l'esposta giurisprudenza federale (STF
9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3).
Ne consegue che la decisione impugnata, come d'altronde richiesto
dallo stesso Ufficio assicurazione invalidità, deve essere annullata per questo
aspetto e gli atti gli vanno dunque rinviati per procedere all'esame dell'autointegrazione
rispettivamente dell'effettiva idoneità lavorativa del ricorrente e, quindi,
dell'eventuale necessità di introdurre provvedimenti integrativi, ai sensi
della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11). Solo al termine di questo
esame e della messa in atto di eventuali misure di reintegrazione nel mercato
del lavoro l'amministrazione potrà definitivamente decidere in merito alla
soppressione della rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2021 (STF
9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno
2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022,
consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA
32.2021.2
del 15 marzo 2021; STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA
32.2012.142
del 14 dicembre 2012 e 32.2010.222 del 12 ottobre 2010).
2.12
Va ancora rammentato che in DTF 137
V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza e ha stabilito che alla
parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso
anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un
quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'Ufficio AI per
ulteriori accertamenti (cfr. consid. 3.2).
In concreto, con la conferma (cfr. consid. 2.1) del diritto a una
rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, non vi è
spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011
del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2021.60 del 21
febbraio 2022, consid. 2.13; STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.10; STCA
32.2018.168
del 14 agosto 2019, consid. 2.9; STCA 32.2018.158 del 30 luglio
2019, consid. 2.8; STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii
ivi citati).
2.13
Alla luce delle considerazioni
esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati
all'Ufficio assicurazione invalidità per gli ulteriori indicati accertamenti di
carattere economico.
2.14
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è in essere l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la
procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza,
le spese vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e il
ricorrente, vincente solo sull'aspetto economico e patrocinato in causa, ha
diritto a un'indennità parziale per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30
cpv. 1 Lptca).
2.15
Con il ricorso
l'assicurato ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di causa
e quindi ha implicitamente postulato l'assistenza giudiziaria.
Essendo parzialmente vincente in causa, tale richiesta diventa dunque priva di
oggetto per la parte per la quale l'insorgente è vincente (aspetto economico)
(DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008,
consid. 9.2). Per la parte del ricorso in cui è soccombente (questione medica),
il ricorrente può, invece, nel caso in cui adempia le relative condizioni, essere
di principio posto al beneficio dell'esenzione delle spese (DTF 124 V 301
consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa
d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza
giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
"
1L'assistenza giudiziaria si estende:
- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
- all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,
integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad
accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta
possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza
giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento
dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è
palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Il
diritto all'assistenza giudiziaria comprende, da un lato, la liberazione dal
pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e, dall'altro - nella misura in
cui necessario -, il diritto al gratuito patrocinio.
Alla luce delle considerazioni
esposte il ricorso, per la parte in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto
di esito favorevole in assenza di valida documentazione medica atta a
screditare la perizia pluridisciplinare e il relativo complemento.
La definizione dell'aspetto
medico e, di conseguenza, della capacità lavorativa dell'assicurato, era già stata
ben vagliata dall'Ufficio AI in sede amministrativa.
Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi
necessari, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché, in base
alle considerazioni esposte, proceda con i necessari accertamenti sulla
reintegrabilità dell'assicurato, fermo restando il suo diritto a una rendita
intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.
2. La domanda di assistenza
giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.
3. Le spese sono a carico del
ricorrente e dell'Ufficio assicurazione invalidità in ragione di Fr. 250.- ciascuno
e quest'ultimo verserà all'assicurato l'importo di Fr. 1'200.- (IVA inclusa) a
titolo di ripetibili ridotte.
4. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti