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Decisione

32.2024.25

Rendita temporanea.OK esiti perizia pluridisciplinare.Prima di ridurre/sopprimere rendita dopo revisione per beneficiario da 15 anni o che ha 55 anni,accertare se esiste un bisogno di reintegrazione malgrado capacità lavorativa residua.Rinvio x esame autointegrazione e ev.adozione provv.integrazione

12 agosto 2024Italiano62 min

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.25

TB

Lugano

12 agosto 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 15 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 29 febbraio 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 novembre 2019 (doc. 5) RI 1,

nato nel 1962, ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione

invalidità a causa delle conseguenze di un infortunio occorsogli nel 2019 che l'avrebbero

reso inabile come custode di immobili.

Sentiti i medici curanti e disposta una perizia pluridisciplinare

(doc. 70), avallata dal Servizio Medico Regionale il 29 settembre 2022 (doc.

96), con progetto di decisione del 5 settembre 2023 (doc. 120) l'Ufficio

assicurazione invalidità gli ha attribuito una rendita intera temporanea dal 1°

ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

1.2. Questo diritto è stato confermato dall'Ufficio

AI con decisione del 29 febbraio 2024 (doc. A1), dopo che il __________ si è

pronunciato sulle osservazioni dell'assicurato del 6 ottobre 2023 (doc. A3) e

sulla folta documentazione medica allegata (doc. 125) confermando le

conclusioni del suo rapporto peritale del 27 settembre 2022 e a sua volta il

Servizio Medico Regionale ha ritenuto invariata la valutazione delle risorse

fisiche elencate nel rapporto finale del 29 settembre 2022 (doc. 135).

1.3. Con ricorso del 15 aprile 2024

(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale chiedendo,

in via principale, di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti

affinché l'amministrazione accerti concretamente la causa dal profilo

medico ed economico; in via subordinata, di ordinare direttamente gli

accertamenti necessari nel caso concreto in ambito medico e le

valutazioni economiche.

Il ricorrente ha contestato l'accertamento esperito dall'Ufficio

AI riguardo alla determinazione della sua capacità lavorativa in attività

adeguata in relazione al concreto stato di salute e al suo rendimento. A

suo dire, i periti non hanno proceduto ad alcun accertamento rispetto alle sue possibilità

concrete in attività adeguata sull'arco di una giornata rispettivamente

di una settimana, tenuto conto del suo stato di salute. Per l'insorgente, il

rapporto peritale si sarebbe limitato a indicare una percentuale di capacità di

lavoro (80%) durante una giornata lavorativa di 8-9 ore, ma già in corso di

procedura amministrativa aveva rilevato come gli accertamenti effettuati dall'Ufficio

AI fossero incompleti, carenti, contraddittori e del tutto astratti. Tuttavia,

a causa di problemi pratici ed economici, non è stato in grado di produrre una

valutazione pluridisciplinare a seguito di accertamenti concreti della sua

capacità lavorativa in attività adeguate su un certo lasso di tempo per potere essere

oggettivi e concreti.

Inoltre, il suo stato di salute è degenerato ulteriormente e di

ciò l'amministrazione è stata tempestivamente informata (doc. A4). Se non ché,

l'Ufficio AI non ha mai proposto un accertamento della capacità lavorativa dell'assicurato,

ma si è limitato a proporre un percorso reintegrativo unicamente per

permettergli di aiutarlo a cercare un'attività lavorativa.

L'assicurato è fortemente limitato non solo nella sua capacità

lavorativa, ma anche in tutti gli ambiti della vita, perciò ha rimproverato l'Ufficio

AI che non si poteva accontentare di evadere la procedura, basandosi sulla perizia

del __________, senza valutare l'integralità degli atti medici, sull'arco del

tempo e quindi procedendo a un accertamento concreto della sua capacità

lavorativa. Degli accertamenti concreti sono infatti assenti.

1.4. Nella risposta del 6 maggio 2024

(doc. V) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di annullare la

decisione e di ritornargli gli atti per avviare un'istruttoria di ordine

economico supplementare, fermo restando il pieno valore probatorio della

perizia __________ del 27 settembre 2022 e del conseguente diritto alla rendita

intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

L'amministrazione ha rilevato di avere debitamente accertato lo

stato di salute dell'insorgente facendo esperire una perizia pluridisciplinare

in ambito internistico, reumatologico e psichiatrico, valutazione che è

conforme agli indicatori. I periti si sono inoltre pronunciati sul segnalato

peggioramento dello stato di salute dell'assicurato con un complemento peritale

il 23 novembre 2023, escludendolo e il rapporto del 9 aprile 2024 (doc. A2)

della dottoressa __________ non mette in luce eventuali manchevolezze della

perizia. In conclusione, per l'Ufficio AI non sono stati apportati oggettivi

elementi atti a sconfessare la valutazione peritale del __________ sulle

ripercussioni funzionali dei disturbi accertati, perciò la perizia ha pieno

valore probatorio.

Per contro, per l'Ufficio assicurazione invalidità sono

condivisibili le rimostranze del ricorrente riguardo al mancato esame, da parte

del Servizio di integrazione professionale - e non dei medici, che invece si

occupano della valutazione teorica - della capacità lavorativa effettiva/concreta

dell'assicurato. Infatti, ritenuto che l'assicurato ha più di 55 anni, l'Ufficio

AI avrebbe dovuto effettuare un esame sulla reale sfruttabilità della residua

capacità lavorativa medico-teorica dell'assicurato. Pertanto, fermo restando il

pieno valore probatorio della perizia e del diritto dell'assicurato a una

rendita intera temporanea, gli accertamenti di rinvio sono unicamente posti a

esaminare l'effettiva reintegrabilità dell'assicurato nel mondo del lavoro dal

1° maggio 2021. Dopo avere completato l'istruttoria esperendo dunque i

necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e rivalutato il

caso sulla base delle relative risultanze, l'Ufficio AI emanerà quindi una

nuova decisione.

1.5. Il 21 maggio 2024 (doc. VII) il

ricorrente ha affermato di concordare con l'accertamento della sua capacità

lavorativa effettiva/concreta. Tuttavia, visto quanto emerso dal lato medico

alla luce anche del nuovo referto prodotto (doc. A9), non ha ritenuto opportuno

procedere con un'istruttoria di ordine economico, ritenendola prematura. L'assicurato

non ha perciò aderito alla proposta di rinvio degli atti, non essendo d'accordo

con l'Ufficio AI di ritornarglieli unicamente per un'istruttoria economica e

non anche medica. Infine, egli ha chiesto una proroga per produrre ulteriori

certificati medici.

1.6. Ottenuta la proroga (doc. VIII), il

1° luglio 2024 (doc. IX) l'insorgente ha prodotto dei referti medici attestanti

la sua totale inabilità lavorativa (docc. A10-A13) e ha quindi mantenuto le

proprie contestazioni in ambito medico, criticando il rinvio parziale degli

atti all'amministrazione.

1.7. L'Ufficio assicurazione invalidità

ha osservato il 5 luglio 2024 (doc. XI) che il rinvio proposto concerne l'accertamento

della capacità lavorativa effettiva/pratica e che è a discrezione del Servizio

di integrazione professionale stabilire le modalità, come si sviluppa il

provvedimento e il tipo di misura. Nel mentre, ogni modifica dello stato di

salute incisiva sui limiti funzionali del ricorrente sarà sistematicamente

esaminata e tenuta in debita considerazione dal Servizio di integrazione

professionale, che può sempre interpellare il Servizio Medico Regionale. Ne

discende che le contestazioni sulla quantificazione a livello medico-teorico

dell'inabilità lavorativa dell'assicurato costituirebbero "un passo

indietro" nell'istruttoria, ritenuto come determinante è stabilire il

rapporto tra i suoi limiti funzionali e il suo rendimento. Le conclusioni rese

dal Servizio di integrazione professionale che si fonderanno sulle

constatazioni effettuate durante gli accertamenti saranno retrospettivamente

applicate al 1° maggio 2021, perciò non è immaginabile di rivedere la validità

integrale della valutazione peritale, ma sarà semmai riconosciuta l'esistenza

di ulteriori limiti funzionali in attività adeguate.

La documentazione medica prodotta dal ricorrente, successiva alla

decisione impugnata, non porta elementi tali da sconfessare la perizia del 27

settembre 2022 e l'eventuale evoluzione dello stato di salute posteriore ad

essa andrà esaminato in seguito.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se,

correttamente, l'Ufficio assicurazione invalidità ha attribuito all'assicurato

una rendita temporanea di invalidità soltanto per il periodo dal 1° ottobre

2020 al 30 aprile 2021.

2.2. Va innanzitutto rilevato che il 1° gennaio

2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell'OAI

denominata "Ulteriore sviluppo dell'AI" e che concerne (anche) il

diritto alla rendita (RU 2021 705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,

prevede al marginale 9101 che "Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita

dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in

particolare ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

" Conformemente

alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di

insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al

31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031

→ C DT US AI;

- in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad

una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto

alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2024. Per

contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o

successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l'invalidità

(teorica), giusta l'art. 28 LAI, sarebbe insorta il 6 giugno 2020, ossia un

anno dopo l'inizio della incapacità lavorativa accertata dal medico SMR.

Considerato, però, che l'assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 22

novembre 2019 (cfr. consid. 1.1), si tratta di una domanda tardiva ai sensi

dell'art. 29 cpv. 1 LAI, perciò l'eventuale diritto a una rendita sorge al più

presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio

proprio il 1° giugno 2020 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che, sulla scorta

delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore fino al 31

dicembre 2021 (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione

per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione

ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Trattandosi dell'attribuzione di

una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando l'amministrazione

con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006

IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio

2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una

prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e

STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI

è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa

impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.5. A seguito della domanda di prestazioni

dell'assicurato del novembre 2019, l'Ufficio AI ha raccolto gli atti medici

determinanti presso i curanti, interpellandoli più volte nell'arco di più anni.

Il 3 maggio 2021 (doc. 70) il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________

e dr.ssa med. __________) ha disposto una perizia pluridisciplinare per

valutare il suo stato di salute dal 6 giugno 2019, affidando tale incarico al __________.

L'assicurato è stato quindi visitato l'8 giugno 2022 dalla dr.ssa __________,

specialista in medicina interna generale FMH, durante cinque ore e mezza, la

quale ha riassunto nel rapporto peritale del 27 settembre 2022 (doc. 96) gli

atti medici a sua disposizione, l'anamnesi (familiare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni

attuali, la descrizione della giornata, le incongruenze emerse, le

constatazioni obiettive quali lo status, gli esami di laboratorio, cardiologici

e psicologici effettuati.

Dopo avere sintetizzato la storia personale, professionale e

sanitaria dell'assicurato, il medico internista non ha rilevato delle diagnosi

aventi influsso sulla capacità lavorativa dell'assicurato, ma soltanto senza

conseguenze (stato dopo distacco retinico rematogeno all'occhio sinistro,

cefalea cronico-tensiva, ipercolesterolemia, tabagismo attivo, allergia al

veleno di imenotteri, stato dopo infezione SARS-CoV 2 marzo 2022), pertanto ha

ritenuto l'interessato totalmente abile al lavoro sia nell'attività precedente

di custode sia in altre adeguate.

L'assicurato è stato poi visitato il 24 giugno e il 22 luglio 2022

dalla dr.ssa med __________, specialista in psichiatria e psicoterapia FMH, e

il 29 agosto 2022 dal dr. med. __________, specialista FMH in reumatologia, i

quali, tramite teleconferenza del 21 settembre 2022, a mezzogiorno si sono

sentiti con i medici periti del __________ per un'esauriente discussione

plenaria, le cui conclusioni sono state riportate nel medesimo rapporto

peritale del 27 settembre 2022 da pagina 64.

Esposta la valutazione globale interdisciplinare, sono stati

riassunti dal __________ gli esiti delle valutazioni reumatologiche e

psichiatriche rese dagli specialisti, le cui relative perizie sono allegate in

calce al rapporto della perizia pluridisciplinare.

Per quanto concerne la patologia psichiatrica, la dr.ssa __________

ha analizzato l'intera documentazione messa a sua disposizione e dall'analisi

oggettiva ha diagnosticato, avente influsso sulla capacità lavorativa, una

sindrome da disadattamento con disturbo prevalente di altri aspetti emozionali

(ICD-10: F43.23).

La perita ha negato la presenza di un episodio depressivo invece sostenuto

dalla psichiatra curante - definito dapprima medio-grave e poi grave -, spiegando

di non avere osservato degli elementi caratteristici durante i suoi colloqui e

che la terapia farmacologica assunta dall'assicurato non si conformava a un

quadro depressivo grave mancando gli aspetti organici/biologici.

Anche per quanto concerne il disturbo somatoforme definito dalla

psichiatra curante (ICD-10: F45.4, disturbo del dolore cronico), secondo l'esperta

non erano soddisfatti tutti i criteri e ne ha fornito una dettagliata

spiegazione.

Quanto ai limiti della funzionalità e alle risorse secondo lo

schema Mini ICF-APP, non v'era sostanzialmente alcun grado di disabilità per la

maggior parte dei criteri, mentre per gli altri parametri era soltanto di grado

moderato o lieve.

Nel rispondere ai quesiti peritali sulla capacità lavorativa, la

dr.ssa __________ ha quindi ritenuto dal giugno 2020, ovvero dalla presa a

carico psichiatrica, una capacità lavorativa dell'80% sia per l'attività

lavorativa svolta in precedenza sia per altri tipi di attività semplici; l'inabilità

lavorativa del 20% era determinata da una riduzione del rendimento causato da

una caricabilità e da persistenza ridotta. Non v'erano provvedimenti medici in

grado di migliorare a breve-medio termine la capacità lavorativa.

Per l'aspetto reumatologico il dr. med. __________ ha visitato l'assicurato

a fine agosto 2022 e ha posto la diagnosi con conseguenze sulla capacità

lavorativa di Sindrome toraco-lombovertebrale con componente spondilogena

cronica bilaterale; Esiti da stabilizzazione anteriore e posa di cage

per ernia discale C6-C7 (novembre-dicembre 2009); Esiti da ricostruzione per

rottura del tendine bicipite alla spalla destra nel 2014; quale diagnosi senza

conseguenze sulla capacità lavorativa, quella di Decondizionamento e sbilancio

muscolare.

Il perito ha poi individuato le limitazioni e le risorse residue

dell'assicurato, indicando che egli poteva talvolta sollevare e portare pesi

fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, non poteva mai effettuare lavori al

di sopra della testa, di rado ruotare il tronco, talvolta assumere la posizione

seduta e inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi e inclinata in

avanti, talvolta stare seduto per lungo tempo e in piedi per lungo tempo,

poteva camminare oltre 50 metri, talvolta per lunghi tratti, poteva salire le

scale, ma mai quelle a pioli.

L'attività di custode di un condominio era troppo pesante, ma era anche

in parte svolta in posizioni inergonomiche della colonna vertebrale,

prevalentemente in piedi. Da giugno 2019 causava una riduzione dell'80% del

rendimento su un giorno di lavoro.

In un'attività lavorativa adeguata, sempre da giugno 2019 il

perito ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata

lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 10% a

seguito dei dolori cronici in gran parte strutturalmente spiegabili,

determinanti per il rallentamento dei movimenti. Lo specialista ha però precisato

che con una farmacoterapia analgesica proporzionata all'intensità dei dolori

accusati e con una riabilitazione muscolare attiva, questa diminuzione del rendimento

del 10% sarebbe potuta decadere.

La perizia pluridisciplinare riporta poi le diagnosi e i limiti

funzionali posti da ciascun esperto che ha visitato l'assicurato, come pure le

motivazioni che hanno portato i periti a stabilire nel 20% dal 6 giugno 2019 la

capacità lavorativa complessiva nell'attività da ultimo svolta, mentre nell'80%

la capacità in attività adeguate, non essendo addizionabili le due percentuali

di incapacità lavorativa stabilite dal reumatologo (10% dal 6 giugno 2019) e

dalla psichiatra (20% da giugno 2020). È stato infine riconosciuto un periodo

di inabilità lavorativa completa per qualsiasi attività, a causa del distacco

della retina, dal 5 ottobre 2020 al 17 gennaio 2021.

Il rapporto finale SMR del 29 settembre 2022 (doc. 98) steso dalla

dr.ssa med. __________ riporta le diagnosi con e senza ripercussione sulla

capacità lavorativa dell'assicurato stabilite dai periti, fissa in 5 kg il

carico massimo e indica che le necessità di alternare la postura al bisogno e

di effettuare pause supplementari sono incluse nei gradi di incapacità

lavorativa valutati dagli esperti. Nell'attività di custode essi l'hanno

stabilita nell'80% dal 6 giugno 2019 e dal 18 gennaio 2021, mentre nel 100% dal

5 ottobre 2020 a causa del distacco della retina; in attività adeguate, dal 6

giugno 2019 era del 10% per problemi reumatologici, da giugno 2020 del 20% per disturbi

psichici, dal 5 ottobre 2020 il grado di inabilità lavorativa era del 100% e dal

18 gennaio 2021 nuovamente del 20%, da intendere anche in tale evenienza come

riduzione del rendimento.

Con il progetto di decisione del 5 settembre 2023 (doc.120) l'Ufficio

AI ha concesso all'interessato una rendita intera temporanea dal 1° ottobre

2020 al 30 aprile 2021 dovuta all'inabilità lavorativa totale susseguente all'intervento

all'occhio.

Le osservazioni del 6 ottobre 2023 (doc. 125) dell'assicurato,

unitamente alla documentazione che ha allegato (66 pagine) - in parte già

valutata dai periti e in parte successiva alla perizia -, sono state trasmesse

al __________.

Dopo avere sentito il dr. med. __________, che si è pronunciato al

riguardo il 20 novembre 2023 concludendo il suo parere affermando che la

documentazione medica prodotta non forniva elementi strutturali oggettivi nuovi

in grado di modificare le risorse fisiche segnalate il 29 agosto 2022,

rimanendo perciò invariata la valutazione della capacità lavorativa dal profilo

reumatologico, il 23 novembre 2023 (doc. 134) il __________ ha riportato la

dianzi citata conclusione del reumatologo, si è pronunciato sugli ulteriori

documenti medici non di pertinenza reumatologica-ortopedica e ha così terminato

il suo complemento peritale:

" In

conclusione, l'ulteriore documentazione medica prodotta successivamente alla

perizia __________ del 27.9.2022, non fornisce elementi oggettivi nuovi in

grado di modificare le risorse fisiche rilevate in occasione della suddetta

perizia, per cui la valutazione della capacità lavorativa globale, dal

29.8.2022 rimane invariata.".

A seguito di ciò, il 27 novembre 2023 (doc. 135), alla luce di

questo complemento peritale, la dr.ssa __________ dell'SMR ha affermato che:

" La

documentazione medica fornita in fase di audizione non cambia le risorse

fisiche rilevate nell'ambito della perizia __________ ed elencate nel RAF del

29.09.2022, di cui valutazione rimane invariata.".

Ne è quindi seguita la decisione del 29 febbraio 2024, che ha

confermato integralmente il progetto di decisione di attribuzione di una

rendita intera temporanea.

2.6. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del

31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid.

4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4

marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art.

6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise

émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la

jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration

et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par

le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale,

nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione

e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e

9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

2.7. Nel caso concreto, chiamato a verificare

se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute del

ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non ha

motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.

Preso atto dei certificati dei curanti che ha

raccolto, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto opportuno che dei periti

valutassero lo stato di salute dell'interessato, affidando tale compito al __________.

Sia l'esperto in reumatologia (dr. med. __________)

sia quello in psichiatria e psicoterapia (dr.ssa med. __________) hanno avuto

modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica raccolta

dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di persona

e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche a mezzo

di specifici esami (ematologici, delle urine, cardiologici, psicologici).

I tre periti si sono dettagliatamente pronunciati,

ciascuno nel suo specifico campo di competenza, sui certificati medici rilasciati

dai colleghi, ben motivando le loro ragioni, laddove si è presentato il caso,

alla base di una diversa valutazione rispettivamente di diverse conclusioni sia

per quanto concerne le diagnosi poste (dal profilo psichico) sia la definizione

del grado di incapacità lavorativa. Le argomentazioni esposte dagli esperti

intervenuti, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, sono chiare,

complete e non contraddittorie, perciò non prestano il fianco ad alcuna

critica.

Non va inoltre dimenticato che per quanto concerne l'aspetto

reumatologico-ortopedico, il dottor __________ ha preso di nuovo posizione un

anno dopo la sua prima valutazione, esprimendosi sulla nuova documentazione

medica successiva al rapporto peritale, analizzando singolarmente ciascun

certificato prodotto dall'interessato.

Inoltre, sempre contestualmente al complemento

peritale del __________, la dr.ssa __________ si è pronunciata sui restanti

referti relativi all'ambito urologico, gastrointestinale e internistico,

escludendo un loro influsso.

L'intera documentazione agli atti è dunque stata

attentamente analizzata e valutata da persone esperte in materia, le quali

hanno tratto delle conclusioni affidabili, solide e condivisibili. Non è dunque

necessario procedere a ulteriori accertamenti medici come richiesto dal

ricorrente, ritenuto, inoltre che, da parte sua, l'insorgente non è riuscito,

nemmeno in sede ricorsuale, a metterle validamente in discussione.

L'unico nuovo atto medico consiste, infatti, nel

rapporto del 9 aprile 2024 (doc. A2) della dr.ssa med. __________, medicina

interna FMH, medico curante del ricorrente, la quale si è però limitata ad

esporre i gradi di incapacità lavorativa che ha certificato in passato (100%

dal 6 giugno al 1° ottobre 2019, 50% dal 2 al 31 ottobre 2019, 100% dal 1°

novembre 2019 al 29 febbraio 2020, 100% dal 28 maggio 2020 al 25 agosto 2021,

80% dal 26 agosto 2021 al 30 settembre 2022 e 100% dal 1° gennaio 2023 in poi)

e le diagnosi, sostanzialmente già note e discusse dai periti. Infine, il

medico internista ha comunicato che l'assicurato sarebbe stato, a breve

termine, "preso a carico

nell'ambito di sintomi di dolore cronico invalidanti di eziologia non chiara ma

di sicura pertinenza post-infortunistica, malgrado esiti di plurime

infiltrazioni mirate ed assunzione massiccia di AINS.",

rilevando di essere "alla

disperata ricerca di una soluzione per rendere la vita di questo paziente

almeno accettabile, per quanto possibile e per far sì che possa riprendere in

mano la sua vita in maniera dignitosa.".

Questo certificato medico non si è affatto confrontato

né con le valide conclusioni peritali né con il rapporto finale del Servizio

Medico Regionale del 29 settembre 2022, confermato dalle annotazioni del 27

novembre 2023 della medesima dr.ssa __________, perciò non è in grado di

comprovare un diverso stato di salute da quello compiutamente valutato dagli

specialisti nominati dall'Ufficio AI e neppure una diversa capacità lavorativa

dell'assicurato nell'esercitare la precedente attività lavorativa di custode così

come altre adeguate alle sue condizioni di salute.

Le rimostranze del ricorrente non possono dunque

essere seguite né per quanto concerne la valutazione medica del suo stato di

salute né per le conseguenze del danno alla salute sulla sua capacità

lavorativa, come pure sulla necessità di indagarle ulteriormente, essendo il

quadro medico chiaro ed esaustivo.

Su questo punto, quindi, l'operato dell'amministrazione

deve essere condiviso e confermato, così come i periodi e i gradi di inabilità

lavorativa stabiliti dal Servizio Medico Regionale.

Per contro, la scrivente Corte deve seguire l'insorgente

laddove critica l'amministrazione per non essersi pronunciata più concretamente

sulla definizione della sua capacità lavorativa verificando la sua reale

reintegrabilità nel mondo del lavoro.

2.8. Il TCA rileva, infatti, che emerge

la necessità di rinviare gli atti all'Ufficio AI per quanto concerne l'accertamento

di un eventuale diritto del ricorrente a provvedimenti professionali per potere

verificare la sua capacità lavorativa concreta.

Nel progetto di decisione del 5 settembre 2023 l'Ufficio AI ha preannunciato

all'assicurato il riconoscimento di una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre

2020 al 30 aprile 2021 e quindi sopprimendola a decorrere dal 1° maggio 2021,

puntualizzando pure che: "La consulente in

integrazione professionale non ritiene sia possibile attuare provvedimenti atti

ad incrementare la capacità di guadagno. Sulla base del rapporto datato 10

maggio 2023 il signor RI 1 potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive quali

lavori di tipo leggero, che rispettino le limitazioni definite in sede medica,

come, controllo, sorveglianza, attività di commesso, addetto ad una pompa di

benzina con piccole mansioni di vendita, addetto alla vendita in un kiosk,

addetto alle ricevitorie per attività di gioco, addetto alla vendita di

biglietti in cinema e teatri, operaio di fabbrica purché possa variare la

postura, addetto al controllo o assemblaggio piccoli elementi elettronici o

orologi o farmaci, addetto all'imballaggio di piccoli elementi (farmaci,

piccoli elementi elettronici, matite e penne, ecc.), aiutante in un garage

addetto al trasporto delle auto per i collaudi, gestione e pulizia del parco

auto, ecc.".

Nelle osservazioni del 6 ottobre 2023 l'avv. RA 1 ha rilevato che "(…) non vi è mai stato un accertamento concreto della

capacità lavorativa dell'assicurato, non foss'altro che per il tramite di un'osservazione

pluridisciplinare e prolungata sull'arco di tutta la giornata lavorativa

e quanto meno proiettata su un periodo di un mese (ma almeno due settimane). Se

si fosse proceduto in questo senso (non foss'altro che in ambito peritale), gli

accertamenti (e quindi le conclusioni) sarebbero infatti stati ben

altri/diversi. (…) si ricorda che il signor RI 1 al momento dell'infortunio aveva

57 anni, non lavora più dal mese di aprile 2019 (quindi da oltre 4 anni) e la

Considerandi

sua reintegrabilità della capacità lavorativa residua è stata calcolata

arbitrariamente da questo Ufficio in misura dell'80% (dal 18.1.2021), quando

egli aveva 59 anni (…). (…) le limitazioni fisiche (compresi i dolori) e

psichiche del signor RI 1, se correttamente accertate (sia concretamente nelle

attività da svolgere - sia su un arco di tempo ragionevole e concreto/duraturo)

sono tali da precludere integralmente la sua reintegrazione in attività

adeguata. Di conseguenza, in considerazione di tutte le circostanze concrete

del caso in oggetto, è provato con il grado della verosimiglianza

preponderante, che l'età dell'assicurato (sia al momento dell'insorgere del

danno alla salute, sia oggi) e i suoi limiti funzionali (fisici e psichici)

precludono lo svolgimento delle attività invece indicate dai funzionari dell'AI.".

Nella decisione impugnata l'Ufficio AI ha quindi riconosciuto all'assicurato

una rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020, sopprimendola a decorrere

dal 1° maggio 2021, ribadendo il parere della consulente in integrazione

professionale dianzi citato. Inoltre, in risposta alle osservazioni dell'assicurato,

ha indicato che sono state sottoposte al Servizio di integrazione professionale,

che "ribadisce di aver proposto a più

riprese un percorso reintegrativo all'assicurato, il quale ha sempre però

tergiversato. Ad oggi, vista la riconferma da parte del Servizio medico

regionale (SMR) della capacità lavorativa e dei limiti funzionali, si

riconfermano le prospettive di reintegrabilità precedentemente stabilite.".

Nel ricorso del 15 aprile 2024 l'assicurato

ha contestato l'operato dell'amministrazione sottolineando nuovamente che "L'ufficio AI (e neppure i periti incaricati) non ha

infatti proceduto ad alcun accertamento rispetto alle possibilità concrete

in attività adeguata, tenuto conto dello stato di salute dell'assicurato, sull'arco

di una giornata lavorativa di 8/9 ore, rispettivamente sull'arco di ameno una

settimana lavorativa da 8/9 ore al giorno. (…) si ritiene che la documentazione

medica agli atti non contenga elementi chiari e sufficienti per valutare concretamente

l'incapacità al guadagno del ricorrente.".

In sede di risposta l'Ufficio AI ha puntualizzato quanto segue:

" (…) 4. A

mente dell'UAI, riesaminata in questa sede la pratica, sono invece

condivisibili le censure espresse in ricorso per quel che concerne il mancato

esame (di spettanza del Servizio di integrazione professionale e non dei

medici, che si occupano di rendere delle valutazioni teoriche) della capacità

lavorativa effettiva/concreta dell'assicurato. In tal senso, posto che al

momento della decisione l'assicurato aveva più di 55 anni - a complemento della

(comunque importante) misura dell'aiuto al collocamento (cfr. gli artt. 18-18d

LAI) - l'UAI avrebbe dovuto effettuare un esame sulla reale sfruttabilità della

residua capacità al lavoro medico-teorica dell'assicurato.

Per brevità d'esposto sulle basi giurisprudenziali a sostegno

della suindicata affermazione, l'UAI rinvia alla sentenza di questo lodevole

Tribunale n. 32.2021.104 del 14 febbraio 2022 (consid. 2.11-2.14), relativa ad

un caso analogo al presente), al DTF 145 V 209 (consid. 5.4) e alla nota

marginale 5506 della Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

per l'invalidità (CIRAI).

Alla luce di quanto precede, l'UAI postula l'annullamento della

decisione impugnata e il ritorno degli atti all'amministrazione per l'avvio di

istruttoria di ordine economico supplementare (cfr. il pt. 3 del presente

allegato), fermo restando il pieno valore probatorio della perizia __________

del 27 settembre 2022 e del conseguente diritto alla rendita intera dell'assicurato

sino al 30 aprile 2021 (prestazione già versata). Gli accertamenti di rinvio proposti

sono dunque unicamente volti ad esaminare l'effettiva reintegrabilità (se del

caso, previa introduzione di provvedimenti integrativi) nel mondo del lavoro

dell'assicurato dal 1° maggio 2021.

Ciò comporta che l'amministrazione, dopo aver completato l'istruttoria,

esperendo i necessari ulteriori accertamenti di ordine medico ed economico, e

rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze, emanerà una nuova

decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI),

garantendo di conseguenza all'assicurato tutti i suoi diritti di difesa.".

L'insorgente, che concordava con l'amministrazione sull'esperire l'accertamento

della sua capacità lavorativa effettiva/concreta, non era però d'accordo di

rinviare gli atti all'Ufficio AI per procedere con un'istruttoria di ordine

economico, non essendo ancora chiarita, a suo dire, la situazione dal profilo

medico. Egli non ha pertanto aderito alla proposta formulata dall'Ufficio AI

nella misura in cui il ritorno degli atti all'amministrazione era limitato

unicamente all'avvio di un'istruttoria di carattere economico, visto che

manteneva le contestazioni sollevate in ambito medico.

L'amministrazione ha al riguardo ulteriormente precisato che il

rinvio è atto ad accertare la capacità lavorativa effettiva/pratica dell'assicurato

tramite il Servizio di integrazione professionale, che decide le modalità con

cui iniziare e come si sviluppa il provvedimento, così pure il tipo di misura.

Ad ogni modo, nel corso degli ulteriori accertamenti, ogni modifica dello stato

di salute incisiva sui limiti funzionali dell'assicurato sarà esaminata

sistematicamente e presa in considerazione dal consulente. Ai fini decisionali,

determinante è ora stabilire il rapporto tra i limiti funzionali dell'interessato

e il suo rendimento, dando valenza retrospettiva al 1° maggio 2021 ai risultati

degli accertamenti. Pertanto, per l'Ufficio AI non era dunque immaginabile

rivedere integralmente la validità dell'accertamento peritale del __________

del 27 settembre 2022, nemmeno alla luce dei recenti referti prodotti pendente

causa.

2.9

Conformemente alla giurisprudenza,

prima di procedere alla diminuzione o soppressione di una rendita di invalidità

a seguito di revisione, occorre accertare se esiste un bisogno di

reintegrazione, valutando se l'assicurato sia concretamente in misura di

mettere a profitto la sua capacità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato

(cfr. gli art. 7 e 16 LPGA; STF 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). Nel caso di

una revisione (e in analogia di una riconsiderazione; STF 9C_152/2013 del 3

settembre 2013 consid. 3.2.3) di una rendita di invalidità versata da numerosi

anni, il Tribunale federale ha sottolineato che di regola la (completa o

parziale) capacità lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base

della riduzione del grado di invalidità e, quindi, della riduzione o

soppressione della rendita – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata

dall'assicurato mediante un'adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro

equilibrato traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (art. 7 cpv.

1.

in relazione con l'art. 16 LPGA; STF 9C_412/ 2014 del 20 ottobre 2014,

8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10). Questo è segnatamente il caso

laddove l'assicurato ha sempre conservato una parziale capacità lavorativa

residua cosicché l'aumento della capacità lavorativa non necessita un

accresciuto bisogno di integrazione, specie se la ritrovata idoneità

professionale può essere utilizzata in un'attività lavorativa già svolta dall'assicurato

o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali, invece, l'amministrazione in sede di

revisione della rendita deve esaminare la questione integrativa e, quindi,

accertarsi se la ritrovata capacità lavorativa attestata medicalmente si

traduce effettivamente in un grado di invalidità inferiore oppure se,

eccezionalmente, occorra procedere ad un esame personale dell'effettiva idoneità

lavorativa (con riferimento all'idoneità, alla capacità di carico, ecc.) e/o

all'esecuzione di provvedimenti integrativi. In tali casi la rendita di

invalidità deve continuare ad essere versata fintanto che il potenziale di

capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente realizzato grazie all'introduzione

di misure medico-riabilitative e/o provvedimenti di integrazione professionale

(STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 8C_18/2013 del 23 aprile 2013 consid. 10,

9C_848/2012 del 14 febbraio 2013, 9C_831/2010, 9C_768/2009 del 10 settembre

2010; SVR 2010 IV Nr. 9 p. 27, 9C_141/2009; vedi anche le STF 9C_998/2010 del 8

marzo 2011 e 9C_163/2009 del 10 settembre 2010). In una successiva sentenza la

Corte Federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza, nel senso che

un caso eccezionale in questo senso, necessitante cioè del preventivo esame

circa la necessità dell'introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la

capacità lavorativa attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione

concerne un assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di

invalidità da oltre 15 anni (STF 9C_412/2014 del 20 ottobre 2014, 9C_128/2013

del 4 novembre 2013, 9C_152/2013 del 3 settembre 2013, 9C_11/2012 del 28

febbraio 2012 consid. 2.2.2; 9C_367/2011 del 10 agosto 2011; 9C_228/2010 del 26

aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG Nr. 73, e riferimenti). Nella STF

9C_412/2014 del 20 ottobre 2014 il TF ha confermato questa giurisprudenza

sottolineando che tali casi eccezionali possono essere riconosciuti

segnatamente laddove l'assicurato è stato lontano dal lavoro per numerosi anni,

dispone di un carente profilo conoscitivo e/o intellettuale o difetta di

esperienza professionale (cfr. anche STF 9C_152/2013 del 3 settembre 2013 e

riferimenti).

Nella STF 9C_183/2015 del 19 agosto 2015, pubblicata in SVR 2015

IV Nr. 41, concernente il diritto a provvedimenti di reintegrazione dopo una

revisione della rendita, la nostra Massima Istanza ha ricordato che secondo

costante giurisprudenza, un miglioramento della capacità lavorativa attestata

medicalmente deve di regola essere sfruttato attraverso una

auto-reintegrazione. Per quegli assicurati che, in occasione della riduzione o

della soppressione della rendita AI, hanno compiuto i 55 anni oppure percepito una

rendita d'invalidità per almeno 15 anni, riservate le eccezioni, una

auto-reintegrazione non è tuttavia più esigibile. Eccezioni sussistono

segnatamente quando la lunga assenza dal mercato del lavoro è imputabile a

motivi estranei all'invalidità, quando la persona assicurata è particolarmente

flessibile, abile e integrata nella vita sociale oppure quando dispone di

formazioni e esperienze lavorative particolarmente vaste (cfr. consid. 5) (N.

5506.

e N. 5507 CIRAI).

Poco dopo, nella DTF 141 V 5 il Tribunale federale ha affermato

che per stabilire la soglia dell'integrazione autonoma esigibile di una persona

assicurata dopo aver raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55°

anno di età, è determinante il momento della decisione di soppressione della

rendita o quando diviene effettiva la revoca della rendita (cfr. consid. 4).

Nella DTF 145 V 1 l'Alta Corte ha giudicato, in relazione agli artt.

7.

cpv. 2 lett. e LAI e 8a cpv. 1 e 2 LAI, che una persona beneficiaria di una

rendita che dispone di possibilità di reintegrazione, indipendentemente dall'esistenza

di un motivo di revisione secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, non solo ha il

diritto, ma anche il dovere, di partecipare a misure di reintegrazione

esigibili per l'assicurato. La possibilità soggettiva all'integrazione di una

persona beneficiaria di una rendita non costituisce un motivo per lo

svolgimento di tali misure.

Il Tribunale federale si è espresso nella DTF 145 V 209 sulla esigibilità

dell'integrazione autonoma in caso di assegnazione retroattiva di una rendita

limitata nel tempo, stabilendo che in caso di riduzione o soppressione della

rendita d'invalidità di un assicurato con più di 55 anni occorre in linea di

principio eseguire provvedimenti d'integrazione, anche nel caso in cui si

decida sulla limitazione e/o sulla graduazione contemporaneamente alla

concessione della rendita.

L'Alta Corte ha rammentato i principi al considerando 5.1, laddove

ha affermato che per le persone che beneficiano della rendita da almeno 15 anni

o che hanno già 55 anni e la cui rendita viene ridotta o soppressa in via di

revisione, la rendita di invalidità deve continuare ad essere versata fintanto

che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere effettivamente

realizzato grazie all'introduzione di misure medico-riabilitative e/o

provvedimenti di integrazione professionale (“Bei

Personen, deren Rente revisionsweise herabgesetzt oder aufgehoben werden soll,

sind nach mindestens fünfzehn Jahren Bezugsdauer oder wenn sie das 55. Altersjahr zurückgelegt haben, praxisgemäss

in der Regel vorgängig Massnahmen zur Eingliederung durchzuführen, bis sie in

der Lage sind, das medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene

Leistungspotenzial mittels Eigenanstrengung auszuschöpfen und erwerblich zu

verwerten (SVR 2015 IV Nr. 41 S. 139, 9C_183/2015 E. 5; SVR 2011 IV Nr. 73 S.

220, 9C_228/2010 E. 3; SVR 2011 IV Nr. 30 S. 86, 9C_163/2009 E. 4.2.2; Urteile

8C_582/2017 vom 22. März 2018 E. 6.3; 8C_394/2017 vom 8. August 2017 E. 4.2;

9C_412/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 3.1; 8C_855/2013 vom 30. April 2014 E. 2.2; 9C_367/2011 vom 10. August 2011 E.

3.2; je mit Hinweisen)”).

Eccezioni alla presunzione dell'incapacità dell'integrazione

autonoma sono date laddove l'assenza prolungata dal mercato del lavoro è dovuta

a motivi estranei all'invalidità, quando la persona assicurata è

particolarmente capace, agile e integrata nella vita sociale o quando dispone

di esperienze lavorative o di un'ampia formazione (“Ausnahmen von der diesfalls grundsätzlich ("vermutungsweise")

anzunehmenden Unzumutbarkeit einer Selbsteingliederung liegen namentlich dann

vor, wenn die langjährige Absenz vom Arbeitsmarkt auf invaliditätsfremde Gründe

zurückzuführen ist (Urteil 9C_819/2014 vom 19. Juni 2015 E. 4 mit Hinweisen), wenn die versicherte

Person besonders agil, gewandt und im

gesellschaftlichen Leben integriert ist (Urteil

9C_68/2011 vom 16. Mai 2011 E. 3.3) oder wenn sie über besonders breite

Ausbildungen und Berufserfahrungen verfügt (Urteil 8C_39/2012 vom 24. April

2012.

E. 5.2).”).

Sono sempre richiesti elementi concreti che

permettono di concludere che la persona assicurata, malgrado l'età avanzata e/o

il lungo beneficio della rendita, può, senza alcun aiuto, integrarsi nuovamente

nel mondo del lavoro (“Verlangt

sind immer konkrete Anhaltspunkte, die den Schluss zulassen, die versicherte

Person könne sich trotz ihres fortgeschrittenen Alters und/oder der langen

Rentenbezugsdauer mit entsprechender Absenz vom Arbeitsmarkt ohne

Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren (SVR 2015 IV Nr. 41 S.

139, 9C_183/2015 E. 5).”). (N. 5507 CIRAI).

Spetta all'Ufficio AI comprovare che,

contrariamente alla prassi, la persona assicurata è in grado di sfruttare il

potenziale medico-teorico tramite l'integrazione autonoma (“Die IV-Stelle trägt die Beweislast dafür,

dass entgegen der Regel die versicherte Person in der Lage ist, das

medizinisch-theoretisch (wieder) ausgewiesene Leistungspotenzial auf dem Weg

der Selbsteingliederung erwerblich zu verwerten (Urteile 8C_394/2017 vom 8.

August 2017 E. 4.2; 9C_87/2016 vom 23. November 2016 E. 5.2.1; vgl. zuletzt

Urteil 9C_707/2018 vom 26. März

2019.

E. 4.1 und 5.1).”).

L'Alta Corte, nella DTF 145 V 209, ha esteso tale giurisprudenza

anche ai casi in cui la rendita AI con un unico atto viene assegnata

retroattivamente e poi soppressa o ridotta (cfr. consid. 5.4). Il TF ha

lasciato aperta la questione di sapere se in tal caso per stabilire la soglia

dell'integrazione autonoma esigibile di una persona assicurata dopo aver

raggiunto 15 anni di erogazione della rendita o il 55° anno di età, è

determinante il momento della decisione di soppressione della rendita o quando

diviene effettiva la revoca della rendita (DTF 141 V 5) oppure quella in cui è

stato accertato che l'esercizio di un'attività lucrativa (parziale) è

ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457). Infatti,

in entrambe le costellazioni, nel caso giudicato dall'Alta Corte la persona

assicurata aveva superato i 55 anni. Il TF ha pertanto rinviato

gli atti all'Ufficio AI per ulteriori accertamenti (“Die Schlussfolgerung einer zumutbaren

Selbsteingliederung rechtfertigte sich nur bei Vorliegen hinreichender

konkreter Anhaltspunkte dafür, dass sich der Beschwerdeführer ohne

Hilfestellungen wieder in das Erwerbsleben integrieren könne (vgl. oben E.

5.1). Gegen eine Unzumutbarkeit sprächen insbesondere eine Absenz vom

Arbeitsmarkt aus invaliditätsfremden Gründen, eine besondere Agilität,

Gewandtheit und Integration im gesellschaftlichen Leben sowie eine breite

Ausbildung und Berufserfahrung (oben E. 5.1). Wie es sich hier damit verhält,

liess sich ohne weitere Abklärungen durch die IV-Stelle nicht zuverlässig

beurteilen. Die strittige Rentenaufhebung ab 1. August 2015 hält aus diesem

Grund vor Bundesrecht nicht stand. Dafür ist die Sache an die Verwaltung

zurückzuweisen.”).

(cfr. STCA 32.2021.2 del 15 marzo 2021, consid. 2.11).

Nella recente STF 9C_29/2023 del 30 gennaio 2024, pubblicata in

SVR 2024 IV Nr. 21, la nostra Massima Istanza ha precisato che la

giurisprudenza relativa alle persone di età superiore a 55 anni non significa

che la persona interessata possa invocare un diritto acquisito. Essa significa

unicamente che una reintegrazione non può essere pretesa dalla persona

interessata in ragione della sua età e della durata della rendita ricevuta fino

a quel giorno (cfr. consid. 7.2).

2.10

Nella sentenza 9C_211/2021 del 5

novembre 2021 il Tribunale federale ha annullato una decisione del Tribunale

cantonale del Canton Vaud e rinviato gli atti all'amministrazione, poiché ha

ritenuto che le istanze precedenti non avevano sufficientemente indagato concretamente

i bisogni oggettivi dell'assicurato circa la necessità di mettere in atto

misure destinate ad aiutarlo ad inserirsi nel mondo del lavoro.

All'insorgente, nato nel 1959, il 24 agosto 2020 è stata

attribuita una rendita intera limitata nel tempo dal 1° maggio 2019 al 29

febbraio 2020, che è stata soppressa poiché il ricorrente è stato ritenuto in

grado di svolgere attività semplici e ripetitive senza la necessità di misure

di riadattamento. Per l'Alta Corte, che ha confermato l'applicabilità al caso

di specie della suesposta giurisprudenza, avendo l'insorgente oltre 55 anni, la

semplice elencazione di attività adatte allo stato di salute dell'assicurato

che non necessitano di una formazione particolare non è sufficiente a ritenere

la possibilità di un'autointegrazione. L'esame della necessità di misure di

ordine professionale deve in effetti essere effettuato malgrado l'esistenza di

una capacità di lavoro medico-teorica, in funzione delle circostanze

concrete. Inoltre, per il Tribunale federale, la precedente istanza non ha

tenuto conto che l'esperienza professionale dell'interessato era limitata,

ritenuto che aveva sempre lavorato quale panettiere dall'ottenimento dell'attestato

federale di capacità nel 1978 e ha stabilito che la durata dell'assenza dal

mercato del lavoro non è determinante nelle situazioni in cui una rendita è

assegnata retroattivamente per un periodo limitato.

In quell'occasione il Tribunale federale ha affermato:

" 3.2. Il est constant que le recourant, qui a été mis au bénéfice d'une

rente entière d'invalidité du 1er mai 2019 au 29 février 2020 alors qu'il était

âgé de plus de 55 ans, appartient à la catégorie d'assurés dont il convient de

présumer qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef

tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur

capacité résiduelle de travail.

Or en l'espèce, comme le fait valoir à juste

titre l'assuré, ni l'office intimé, ni, à sa suite, la juridiction cantonale, n'a

procédé à un examen convaincant de sa situation pour nier son droit à des

mesures de réadaptation préalablement à l'octroi d'une rente d'invalidité

limitée dans le temps. Il ne suffit pas, pour fonder une situation

exceptionnelle au sens de la jurisprudence, où l'assuré âgé de plus de 55 ans

est apte à se réadapter par soi-même (supra consid. 3.1), de mentionner les

exemples d'activités adaptées à l'état de santé de celui-ci donnés par l'office

intimé, qui ne nécessitent pas de formation particulière. L'examen de la

nécessité de mesures d'ordre professionnel doit en effet être effectué malgré l'existence

d'une capacité de travail médico-théorique, en fonction des circonstances

concrètes (voir aussi arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1).

Par ailleurs, en se référant à la "longue

expérience professionnelle" du recourant, la juridiction cantonale ne fait

pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à évaluer la nécessité

de mettre en place des mesures d'ordre professionnel. Elle n'a en effet pas

tenu compte que cette expérience professionnelle était en réalité limitée à un

secteur particulier, puisque l'assuré avait toujours travaillé en tant que

boulanger depuis l'obtention de son certificat fédéral de capacité (CFC) dans

ce domaine en 1978 (cf. rapport initial de réadaptation établi par l'office

intimé le 16 janvier 2019). De plus, la durée de l'éloignement du marché du

travail n'apparaît pas déterminante dans les situations où une rente est

octroyée rétroactivement pour une période limitée dans le temps (cf. arrêt

8C_80/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.1).

3.3

En définitive, en considérant qu'il était

concevable que le recourant pût reprendre du jour au lendemain une activité

lucrative à 100 % sans qu'il fût nécessaire de mettre préalablement des mesures

destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail, la juridiction de

première instance a violé le droit en ne faisant pas une application correcte

de la jurisprudence fédérale (supra consid. 3.1). En conséquence, il convient

de renvoyer le dossier à l'office intimé afin qu'il examine concrètement les

besoins objectifs de l'assuré à ce propos. Ce n'est qu'à l'issue de cet examen

et de la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de réintégration sur le marché du

travail que l'administration pourra définitivement statuer sur la suppression

de la rente entière d'invalidité. Le recours est bien fondé.".

Va qui pure citata la sentenza 9C_663/2020 dell'11 agosto 2021,

dove l'Alta Corte ha ritenuto non più concretamente reintegrabile nel mondo del

lavoro un'assicurata, nata nel 1956, che era stata dichiarata completamente

inabile al lavoro dall'11 gennaio 2017 al 25 settembre 2018 ed abile al 100%

nella sua precedente attività dal 26 settembre 2018 con un aiuto al

collocamento ed alla quale era stata riconosciuta una rendita intera dal 1°

gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Il Tribunale federale, applicando la

suesposta giurisprudenza e ritenuti i limiti funzionali dell'interessata,

titolare di un AFC quale impiegata di commercio dal 1975 e di un certificato di

gestione del personale dal 2010, ha ritenuto che l'insorgente non poteva

confrontarsi da sola con il mercato del lavoro, come del resto stabilito nella

perizia:

" 4.2 (…) Les experts du CEMed ont de plus retenu qu'elle présentait

notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du

comportement liés à l'utilisation d'alcool (avec des signes d'imprégnation

éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un

ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une trophicité

musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont conclu que

si la recourante avait recouvert une pleine capacité de travail dans son

activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au

marché de l'emploi.

Aussi, à l'inverse de ce que soutient la

juridiction cantonale, il n'est pas concevable que la recourante puisse, compte

tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au

lendemain son activité habituelle auprès d'un autre employeur que celui pour

lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position du 15

mai 2019, le médecin du SMR a d'ailleurs suivi les conclusions des experts et

conseillé la mise en place d'une aide au placement (au sens de l'art. 8 al. 3

let. c LAI). On peut douter qu'une telle mesure soit suffisante. Quoi qu'il en

soit, il convient de constater que les organes de l'assurance-invalidité se

sont écartés des recommandations médicales et n'ont pas pris en considération

des mesures d'ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant

que la recourante est titulaire d'un CFC d'employée de commerce (depuis 1975)

et d'un certificat d'assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la

juridiction cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient

de renoncer à la mise en place de mesures d'ordre professionnel. Les ressources

professionnelles et la faculté d'adaptation à de nouvelles exigences mises en

avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à

la décompensation psychique de la recourante de 2016 et ne permettent pas de

remettre en cause les conclusions de l'expertise, soit que la recourante ne

pouvait pas se confronter seule au marché de l'emploi (expertise du CEMed, p. 7

ch. 4.1).

4.3

Ensuite des éléments qui précèdent, il

conviendrait en principe de renvoyer la cause à l'office AI pour qu'il examine

puis mette en oeuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du

travail. Ce ne serait là, toutefois, qu'une vaine formalité, qui retarderait la

liquidation de l'affaire, car la recourante peut prétendre aujourd'hui déjà une

rente de vieillesse de l'AVS. Il convient dès lors d'admettre que la recourante

n'était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché

du travail, en dépit de l'amélioration de son état de santé attestée sur un

plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de

l'assurance-invalidité au-delà du 31 décembre 2018 jusqu'au 31 janvier 2020

(date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l'AVS;

art. 30 LAI en relation avec l'art. 21 al. 1 let. b et al. 2

LAVS).".

(cfr. STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.11 e STCA

32.2021.104

del 14 febbraio 2022, consid. 2.12).

2.11

In concreto, sia al momento dell'emissione

della decisione contestata (29 febbraio 2024), sia al momento in cui la

soppressione è divenuta effettiva (1° maggio 2021), sia ancora quando l'amministrazione

ha ritenuto migliorato lo stato di salute (18 gennaio 2021: cfr. rapporto SMR

del 29 novembre 2022), l'assicurato aveva già compiuto i 55 anni, essendo nato

nel 1962 (DTF 145 V 209, consid. 5.4).

L'insorgente appartiene, di conseguenza, alla categoria di persone

per le quali occorre presumere che, a causa della loro età, non possono

di principio intraprendere di loro iniziativa tutto quello che può

ragionevolmente essere preteso da loro per sfruttare la loro capacità

lavorativa medico-teorica per reinserirsi nel mercato del lavoro (cfr. da

ultimo 9C_291/2023, STF 9C_211 /2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.2; STF

9C_663/2020 dell'11 agosto 2021, consid. 4.2).

Conformemente alla giurisprudenza federale l'amministrazione

avrebbe pertanto dovuto svolgere un esame approfondito circa la reale

sfruttabilità della capacità lavorativa residua dell'assicurato (cfr. anche

sentenza 9C_211/2021 del 5 novembre 2021; STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022,

consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA

32.2021.2

del 15 marzo 2021, consid. 2.14).

Ciò, a maggior ragione ove si considera che l'assicurato, nato nel

1962, come emerge anche dall'anamnesi personale-sociale e professionale

riportata nella perizia del 27 settembre 2022, dopo avere intrapreso, ma non

terminato, l'apprendistato di lattoniere, ha svolto diverse attività temporanee

(panettiere, riparatore di biciclette, agente di sicurezza, magazziniere,

autista, aiuto meccanico) e infine custode di immobili dal 2007 fino a fine

ottobre 2020, malgrado l'inizio del periodo di malattia di lunga durata sia del

giugno 2019. Egli non sembra quindi disporre di un'esperienza professionale

immediatamente sfruttabile nel mondo del lavoro e in base alla quale si possa

ritenere che potrebbe immediatamente auto integrarsi da sé (STF 9C_211/ 2021

del 5 novembre 2021, consid. 3.2).

Senza un siffatto esame, il TCA non avrebbe comunque potuto

concludere, con la dovuta tranquillità e conformemente alla citata

giurisprudenza federale, per un'adeguata sfruttabilità della sua capacità

lavorativa residua nel mercato del lavoro.

In definitiva, considerando esigibile per l'interessato la

ripresa, da un giorno all'altro, di un'attività lucrativa adeguata all'80%

senza la necessità di mettere in atto preventivamente delle misure destinate ad

aiutarlo a inserirsi nel mondo del lavoro, limitandosi a rimanere a

disposizione per un aiuto al collocamento, l'amministrazione ha violato il

diritto, non applicando correttamente l'esposta giurisprudenza federale (STF

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3).

Ne consegue che la decisione impugnata, come d'altronde richiesto

dallo stesso Ufficio assicurazione invalidità, deve essere annullata per questo

aspetto e gli atti gli vanno dunque rinviati per procedere all'esame dell'autointegrazione

rispettivamente dell'effettiva idoneità lavorativa del ricorrente e, quindi,

dell'eventuale necessità di introdurre provvedimenti integrativi, ai sensi

della succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.11). Solo al termine di questo

esame e della messa in atto di eventuali misure di reintegrazione nel mercato

del lavoro l'amministrazione potrà definitivamente decidere in merito alla

soppressione della rendita intera d'invalidità dal 1° maggio 2021 (STF

9C_211/2021 del 5 novembre 2021, consid. 3.3; STF 9C_92/2016 del 29 giugno

2016, consid. 5.3; per casi simili cfr. STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022,

consid. 2.12; STCA 32.2021.104 del 14 febbraio 2022, consid. 2.14; STCA

32.2021.2

del 15 marzo 2021; STCA 32.2014.53 del 15 dicembre 2014; STCA

32.2012.142

del 14 dicembre 2012 e 32.2010.222 del 12 ottobre 2010).

2.12

Va ancora rammentato che in DTF 137

V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza e ha stabilito che alla

parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso

anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un

quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'Ufficio AI per

ulteriori accertamenti (cfr. consid. 3.2).

In concreto, con la conferma (cfr. consid. 2.1) del diritto a una

rendita intera di invalidità dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021, non vi è

spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011

del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; STCA 32.2021.60 del 21

febbraio 2022, consid. 2.13; STCA 32.2019.168 del 9 giugno 2020, consid. 2.10; STCA

32.2018.168

del 14 agosto 2019, consid. 2.9; STCA 32.2018.158 del 30 luglio

2019, consid. 2.8; STCA 32.2017.20 dell'8 settembre 2017, consid. 2.13 e rinvii

ivi citati).

2.13

Alla luce delle considerazioni

esposte, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati

all'Ufficio assicurazione invalidità per gli ulteriori indicati accertamenti di

carattere economico.

2.14

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è in essere l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza,

le spese vanno poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e il

ricorrente, vincente solo sull'aspetto economico e patrocinato in causa, ha

diritto a un'indennità parziale per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30

cpv. 1 Lptca).

2.15

Con il ricorso

l'assicurato ha chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese di causa

e quindi ha implicitamente postulato l'assistenza giudiziaria.

Essendo parzialmente vincente in causa, tale richiesta diventa dunque priva di

oggetto per la parte per la quale l'insorgente è vincente (aspetto economico)

(DTF 124 V 310 consid. 6; STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013, consid. 5; STF 8C_140/2007 del 21 aprile 2008,

consid. 9.2). Per la parte del ricorso in cui è soccombente (questione medica),

il ricorrente può, invece, nel caso in cui adempia le relative condizioni, essere

di principio posto al beneficio dell'esenzione delle spese (DTF 124 V 301

consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa

d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

"

1L'assistenza giudiziaria si estende:

- all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

- all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

- all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza,

integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad

accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta

possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza

giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento

dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è

palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Il

diritto all'assistenza giudiziaria comprende, da un lato, la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese e, dall'altro - nella misura in

cui necessario -, il diritto al gratuito patrocinio.

Alla luce delle considerazioni

esposte il ricorso, per la parte in cui è soccombente, era sin dall'inizio sprovvisto

di esito favorevole in assenza di valida documentazione medica atta a

screditare la perizia pluridisciplinare e il relativo complemento.

La definizione dell'aspetto

medico e, di conseguenza, della capacità lavorativa dell'assicurato, era già stata

ben vagliata dall'Ufficio AI in sede amministrativa.

Facendo dunque difetto uno dei tre presupposti cumulativi

necessari, l'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La decisione impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati all'Ufficio assicurazione invalidità affinché, in base

alle considerazioni esposte, proceda con i necessari accertamenti sulla

reintegrabilità dell'assicurato, fermo restando il suo diritto a una rendita

intera dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

2. La domanda di assistenza

giudiziaria, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è respinta.

3. Le spese sono a carico del

ricorrente e dell'Ufficio assicurazione invalidità in ragione di Fr. 250.- ciascuno

e quest'ultimo verserà all'assicurato l'importo di Fr. 1'200.- (IVA inclusa) a

titolo di ripetibili ridotte.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti