Lexipedia

Decisione

32.2024.27

AGI grado lieve.Dall'inchiesta domiciliare è emersa la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi per vestirsi/svestirsi e lavarsi.No per andare al gabinetto fuori casa,perché non regolare.No per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.Anche se dato un terzo atto,AGI è lieve

7 ottobre 2024Italiano54 min

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.27

TB

Lugano

7 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 1° marzo 2024

emanata da

Ufficio assicurazione

invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. A causa della scoliosi idiopatica

insorta con la pubertà, dal 1° febbraio 1989 (docc. 23 e 26) RI 1, nata nel

1959, è al beneficio di una rendita di invalidità, che dal 1° giugno 1995 è

intera con un grado AI del 70% (docc. 54 e 56).

1.2. Il 13 marzo 2018 (doc. 104) l'assicurata

ha fatto richiesta di un assegno per grandi invalidi, motivandolo con la necessità

di un aiuto domestico per 8 ore alla settimana per pulire la casa.

Con decisione del 7 maggio 2018 (doc. 106) l'Ufficio assicurazione

invalidità le ha rifiutato l'AGI, non concernendo la sua richiesta (aiuto per pulire

la casa) la grande invalidità.

1.3. Il 31 maggio 2023 (doc. 113) l'assicurata

ha ripresentato la domanda per un assegno per grandi invalidi, indicando di

necessitare dell'aiuto di terzi dal 1° settembre 2022 per vestirsi/ svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi,

cura del corpo, spostarsi/ mantenimento dei contatti sociali, necessità di

sorveglianza personale e accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana.

1.4. Il Servizio Medico Regionale ha

interpellato i medici curanti (docc. 119 e 121) e ha preso posizione sul caso l'8

agosto 2023 (doc. 123). Ne è derivato il progetto di decisione del 9 agosto

2023 (doc. 125), con cui l'Ufficio AI ha rifiutato l'assegno per grandi

invalidi non essendo data la decorrenza di un anno dall'inizio della dipendenza

da terzi per compiere gli atti ordinari della vita, stabilita dall'SMR dal

marzo 2023.

A seguito delle osservazioni del 1° luglio (recte:

settembre) 2023 (doc. 135) dell'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, l'Ufficio

AI ha aggiornato la documentazione medica in suo possesso e il 9 gennaio 2024

(doc. 150) l'SMR si è riconfermato nelle conclusioni del 20 ottobre 2023,

secondo cui era plausibile un aiuto regolare per vestirsi e per l'igiene

personale.

Preso atto delle conclusioni dell'inchiesta a domicilio esperita l'11

gennaio 2024 (doc. 151), con progetto di decisione del 15 gennaio 2024 (doc.

153), che annullava e sostituiva quello del 9 agosto 2023, l'amministrazione ha

attribuito all'assicurata, stante la necessità dal 1° settembre 2023 dell'aiuto

di terzi per vestirsi/ svestirsi e lavarsi, un assegno per grandi invalidi di

grado lieve senza accompagnamento durante il soggiorno a domicilio.

Sulle osservazioni del 15 febbraio 2024 (doc. 158) dell'assicurata

e sui due referti medici allegati hanno preso posizione il 19 febbraio 2024

(doc. 160) il dr. med. __________ dell'SMR e il 27 febbraio 2024 (doc. 163) il

consulente ispettore __________ e con decisione del 1° marzo 2024 (doc. 164) l'Ufficio

AI le ha conferito un AGI di grado lieve dal 1° settembre 2023.

1.5. Con ricorso del 19 aprile 2024

(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha contestato davanti al

Tribunale la mancata concessione di un assegno per grandi invalidi di grado

medio, chiedendo, in via subordinata, il rinvio degli atti all'amministrazione

per procedere con accertamenti ed emettere poi una nuova decisione.

La ricorrente ha ribadito di necessitare dell'aiuto di terzi anche

per altri atti, quali alzarsi/sedersi/coricarsi malgrado il letto

rialzato con due materassi. Inoltre, essa necessita di una persona durante la

notte, essendo già caduta due volte a causa dell'assenza di sensibilità al

ginocchio sinistro che le fa perdere l'equilibrio e restando poi a terra

siccome impossibilitata a rialzarsi autonomamente. Rispetto a queste circostanze

concrete, l'insorgente ha biasimato l'amministrazione di essersi limitata a

ribadire il rinvio alle CGI e al fatto che il letto alto le consente di

accedervi per coricarsi e alzarsi in modo autonomo senza sollecitare la colonna

vertebrale. Già solo per questi motivi, a dire dell'assicurata il ricorso deve

essere accolto, dato che l'Ufficio AI avrebbe dovuto computare anche l'atto di

alzarsi/ sedersi/coricarsi e quindi concederle un AGI di grado medio.

Per quanto concerne l'atto di andare al gabinetto, la ricorrente

ha osservato che il rialzo per il WC di cui essa si è munita per evitare di

flettere troppo le gambe e inarcare la colonna vertebrale non è tuttavia

trasportabile, perciò nel caso in cui dovesse andare al gabinetto in un'altra

abitazione, in un ristorante o in un altro luogo, essa necessita l'aiuto di una

terza persona per espletare questo atto, in particolare nel caso in cui non vi

siano servizi igienici per persone invalide. La motivazione data dal consulente

ispettore, secondo cui fa difetto il criterio di regolarità, a dire dell'insorgente

sarebbe riduttiva e ingiustificata non tenendo infatti conto che dovendosi

spostare per spese, visite mediche, visite di piacere, passeggiate, ecc., non

esplica regolarmente e quotidianamente i propri bisogni a casa propria.

In merito all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana e alla necessità di sorveglianza personale permanente, l'insorgente

ha rinviato alle sue osservazioni del 15 febbraio 2024 (doc. A4), in cui aveva rimproverato

all'Ufficio AI di non avere accertato queste necessità anche nei diversi luoghi

che essa frequenta e non solo al proprio domicilio, rendendo perciò la

valutazione e gli accertamenti compiuti lacunosi. A suo dire, l'Ufficio AI si è

semplicemente limitato a rinviare a quanto riportato nel rapporto di inchiesta

e al N. 2106 CGI, concludendo che una sorveglianza personale permanente non era

data.

Oltre a ciò, la ricorrente ha prodotto il referto del 15 marzo

2024 (doc. A7) della dr.ssa med. __________ che attesta un peggioramento delle

sue condizioni di salute, ma a suo dire l'amministrazione non ha accertato

concretamente questo suo peggioramento e se poteva comportare maggiori

impedimenti anche nello svolgere gli atti ordinari della vita, non rilevando

quindi che la curante ha precisato che la sedia a rotelle le è indispensabile

per gli spostamenti fuori casa.

Infine, l'insorgente ha osservato come non sia nota la qualifica

del funzionario che ha effettuato l'inchiesta a domicilio, se egli sia persona

qualificata che conosce il contesto in cui essa vive, ma soprattutto le

diagnosi e le limitazioni mediche. Inoltre, egli avrebbe potuto, così come il

medico SMR, interpellare i medici specialisti che la seguono e la conoscono.

In conclusione, nel caso in cui il TCA non le riconosca il grado

medio, la ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti per accertare meglio la

sua situazione.

1.6. Il 14 maggio 2024 (doc. IV) l'Ufficio

assicurazione invalidità ha chiesto al TCA nella sua risposta di respingere il

ricorso, avendo la ricorrente manifestato un dissenso puramente soggettivo nei

confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza produrre

eventuali elementi oggettivi, tipo di natura medica, a sostegno delle proprie

argomentazioni. I rapporti medici prodotti con le osservazioni al progetto di

decisione sono stati vagliati sia dal Servizio Medico Regionale sia dall'ispettore,

concludendo che non modificavano la valutazione che essi avevano eseguito.

Per quanto concerne il recente certificato della dr.ssa __________

allegato al ricorso, l'Ufficio AI ha osservato che oltre ad essere posteriore

alla decisione impugnata, non apporta alcun nuovo elemento che non sia già

stato valutato e considerato per la determinazione del diritto all'AGI. La

necessità rilevata dalla curante di dovere essere accompagnata negli

spostamenti non comporterebbe comunque, qualora fosse considerata la necessità

di aiuto regolare e notevole di terzi anche per l'atto di spostarsi, una

modifica del diritto dell'assicurata a un assegno per grandi invalidi, poiché

il riconoscimento dell'aiuto per tre atti ordinari della vita, anziché i due ammessi,

darebbe comunque luogo solo a un AGI di grado lieve.

Quanto alla sollevata necessità di un accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana, l'amministrazione ha rilevato che questa è stata

esclusa, poiché non è emerso alcun rischio di istituzionalizzazione dell'assicurata

se lasciata sola, possedendo inoltre essa una completa capacità di discernimento

ed essendo in grado di strutturare la giornata in modo autonomo.

1.7. Chieste (docc. VI, VIII e X) e

ottenute tre proroghe (docc. VII, IX e XI), il 17 settembre 2024 (doc. XII) la

ricorrente ha prodotto un nuovo referto del dr. med. __________ (doc. A8), su

cui l'Ufficio AI ha rilevato, il 25 settembre 2024 (doc. XIV), che oltre a

riportare una situazione osservata in epoca posteriore alla decisione

impugnata, non esprime alcuna critica sulla valutazione di necessitare dell'aiuto

di terzi per degli atti ordinari della vita.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se,

a giusta ragione, l'Ufficio assicurazione invalidità ha concesso all'assicurata

il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° settembre

2023 ritenendo data la necessità di un aiuto regolare di terzi per vestirsi/svestirsi

e per lavarsi oppure se, come dalla stessa preteso, abbia diritto a un AGI di

grado superiore.

2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha

ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è

considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha

bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale

per compiere gli atti ordinari della vita.

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato

può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato

durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio

quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe

incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato

psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF

8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i

seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303

consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sulla grande

invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024):

– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un

eventuale mezzo

ausiliario,

se questo non ha scopi di cura o terapia);

– alzarsi, sedersi, sdraiarsi

(anche andare a letto e alzarsi dal letto);

cambiare

posizione;

– mangiare (portare il pasto a letto,

sminuzzarlo, portarlo alla bocca,

ridurlo in purè, alimentazione

tramite sonda);

– igiene personale (lavarsi,

pettinarsi, radersi, fare il bagno o la

doccia);

– espletare i bisogni corporali

(risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la

pulizia, espletare i bisogni

corporali in modo inusuale);

– spostarsi (nell'abitazione, all'aperto,

intrattenere rapporti sociali).

Se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la

grande invalidità non è richiesto che l'assicurato abbia bisogno dell'aiuto di

altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse; è sufficiente che

necessiti, regolarmente e in misura notevole, dell'aiuto di terzi per una sola

delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2021 CGI).

Il N. 2022 CGI precisa che non sono considerate atti ordinari

della vita le attività connesse all'esercizio della professione, all'adempimento

di mansioni a essa equiparabili (economia domestica, studio, comunità

religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro).

Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire

al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il

compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti

ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 2023

CGI).

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente

la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale

all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF

Fatti

117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

2.3. L'art.

42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con

domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno

per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.

42 cpv. 2 LAI).

Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche

chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente

di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente

di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha

diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo

permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande

invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.

L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è

reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.

Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per

compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre

cure permanenti o una sorveglianza personale.

Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito

di mezzi ausiliari, necessita:

a. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti

ordinari della vita,

b. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

c. di

aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della

vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione

della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la

grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi

ausiliari:

a. è

costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per

compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale

permanente;

c. necessita,

in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua

infermità;

d. a

causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,

può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di

terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è

costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della

realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.

42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a

causa di un danno alla salute:

a. non può

vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b. non può

compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa

senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c. rischia

seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non

rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel

quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli

390-398 del Codice civile.

Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi

invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine

del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato

della rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di

pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo

anno di età, dall'art. 29 cpv. 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il

Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio

dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi

invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere

applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto

alla rendita.

Ciò ha portato alla modifica, dal 1° gennaio 2024,

del capoverso 4 dell'art. 42 LAI, che ora prevede che l'assegno per

grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato

ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli

interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis cpv. 3.

Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il

grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo

dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande

invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado

lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo

34 capoversi 3 e 5 LAVS.

2.4. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio

AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione

di sopralluoghi.

Secondo la giurisprudenza, ribadita da ultimo

nella STF 8C_724/ 2022 del 21 aprile 2023 al considerando 5.1 (pubblicata in

SVR 2023 IV Nr. 45) e nella STF 9C_98/2020 dell'8 aprile 2020 al considerando

2.3, un rapporto d'inchiesta sulla grande invalidità (art.

9 LPGA) deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve

essere una persona qualificata, che conosce il contesto in cui la persona

bisognosa di cura vive, nonché le affezioni, limitazioni mediche e il bisogno

di aiuto derivante dalle diagnosi effettuate dal personale medico. In caso di

incertezza sui disturbi fisici o psichici e/o sui loro effetti sugli atti

ordinari della vita, non solo è lecito, ma è necessario consultare il personale

medico. Inoltre, nel rapporto devono essere contenute le informazioni fornite

dalle persone che prestano aiuto, indicando le opinioni divergenti delle parti

coinvolte nell'inchiesta.

Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,

dettagliato e motivato per quanto riguarda i singoli atti ordinari. Infine,

deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se il rapporto

d'inchiesta costituisce una base affidabile per una decisione nel senso appena

descritto, il tribunale si distanzia da questa valutazione solo se ci sono

errori di giudizio chiaramente identificabili. Questo in considerazione del

fatto che la persona che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza

maggiore della fattispecie rispetto al giudice chiamato in causa a seguito di

un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1 con riferimenti).

2.5. Va infine ricordato che, al pari di

ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le

Circolari), pur non avendo ovviamente valore

vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione

attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al

fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità

di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità

di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo

di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme

delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non

hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i

Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse

non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a

LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a

creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa

utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore

che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le

direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla

giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.

5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il

punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e

non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla

liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella

misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni

legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257

consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,

130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.

3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).

2.6. Nella (seconda) domanda del 31

maggio 2023 (doc. 113) volta all'ottenimento di un assegno per grandi invalidi,

l'interessata ha rilevato che dal 1° settembre 2022 necessitava

di un aiuto quotidiano per vestirsi/svestirsi, per alzarsi/sedersi/coricarsi e

per la cura del corpo. Inoltre, a causa dei forti dolori e della difficoltà/impossibilità

nei movimenti, necessitava dell'aiuto di terzi negli spostamenti (per guidare l'automobile,

per cucinare, per fare la spesa, per pulire la casa, ecc.). Infine, l'assicurata

ha crociato la risposta affermativa alle domande a sapere se a causa delle

limitazioni imposte dal danno alla salute necessitava di un accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana, di un accompagnamento per i

contatti e il disbrigo di attività al di fuori dell'abitazione e della presenza

di un terzo per evitare l'isolamento.

Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina

interna e generale, ha confermato il 6 giugno 2023 (doc. 117) che le

indicazioni sulla grande invalidità esposte dall'assicurata, affetta da una sindrome

lombospondilogena su grave scoliosi, corrispondevano alle sue constatazioni,

che lo stato di salute non poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari

e che la grande invalidità non poteva essere diminuita impiegando mezzi

ausiliari adeguati. La prognosi era suscettibile di peggioramento.

La dr.ssa med. __________, capoclinica presso il

Centro per la terapia del dolore presso l'Ospedale __________ di __________, ha

riferito il 4 maggio 2023 (doc. 117) delle infiltrazioni dei rami articolari

mediali a cui l'assicurata si è sottoposta nel corso dei mesi di marzo e di

aprile a causa dei dolori lombari dovuti alla scoliosi idiopatica sinistro

convessa. All'esame clinico la specialista ha rilevato una marcia fluida, senza

segni di zoppia, assenza di deficit evidenti di forza e/o sensibilità tattile.

Alla luce di questi referti, il dr. med. __________,

specialista in medicina interna generale attivo presso il Servizio Medico

Regionale, il 16 giugno 2023 (doc. 119) ha interpellato il medico curante per

sapere se la dipendenza dall'aiuto di terzi per i quattro atti ordinari

segnalati dall'interessata trovava conferma nello stato clinico e il 26 giugno

2023 (doc. 120) il dr. __________ si è così pronunciato:

" Con la presente attesto che la paziente summenzionata necessita un

aiuto per il vestirsi e per il svestirsi come anche per alzarsi dal letto al

mattino e per l'igiene intima.

Per quanto riguarda la guida lei non è in grado di

guidar più di 10 minuti a causa dei dolori a livello lombare.

La paziente è in cura dal dipartimento del dolore dell'Ospedale

__________ mentre deve essere rivalutata anche dallo specialista il Dr __________

presso la Clinica __________.".

Il successivo referto del 27 luglio 2023 (doc. 122)

della dr.ssa __________ riferisce della consultazione di un mese prima.

La paziente non ha auto alcun beneficio dalle

infiltrazioni di Ozono e i dolori erano continui, solo parzialmente sollevati

dall'assunzione di antiinfiammatori due volte al giorno, perciò si sentiva

molto invalidata in tutti i gesti della vita quotidiana (vestirsi, alzarsi dal

letto, igiene intima) e soffriva molto psicologicamente di questa situazione di

dipendenza, ormai regolare e prolungata.

All'esame clinico, la marcia era sempre fluida,

senza segni di zoppia, assenza di deficit evidenti di forza e/o sensibilità

tattile.

Da questi ultimi due rapporti il dr. __________ ha

ritenuto l'8 agosto 2023 (doc. 123) che i dolori invalidanti erano presenti da

marzo/ aprile 2023 e quindi che l'anno di attesa non era ancora dato, come pure

che la prognosi per quanto riguardava la dipendenza da terzi risultava

positiva.

Ne è quindi seguito il progetto di decisione del 9

agosto 2023 (doc. 125) di rifiuto dell'assegno per grandi invalidi per assenza

dell'anno di attesa.

Interpellato dal Sevizio Medico Regionale, il 26 settembre

2023 (doc. 144) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica, ha indicato che l'assicurata non era più in grado di eseguire

semplici attività a domicilio, dipendendo perciò da altre persone e soprattutto

da un servizio sociale. La terapia del dolore non era stata a tal punto

efficace da ridurre i dolori in modo duraturo.

Nel certificato del 17 ottobre 2023 (doc. 146) la

dr.ssa __________ ha riferito della conversazione telefonica avuta il 22

settembre 2023, in cui l'assicurata le ha comunicato che l'ultimo ciclo di

ozonoterapia non aveva apportato alcun beneficio e quindi si ritrovava nella

medesima situazione di prima, ovvero a dipendere da una terza persona come già

dal 1° settembre 2022. Inoltre, stando a riposo totale e aiutata da una terza

persona tutto il giorno, i dolori erano diventati gestibili, perciò la curante

non aveva previsto alcuna terapia infiltrativa. Continuava ad assumere l'antiinfiammatorio

(Brufen).

Il 20 ottobre 2023 (doc. 147) il dottor __________

ha quindi ritenuto plausibile dal 1° settembre 2022 un aiuto regolare di terzi

per vestirsi e per l'igiene personale, mentre non lo era la necessità di

accompagnamento dell'assicurata, perché essa non presentava limitazioni

neuro-psicologiche. Era comunque indicata una inchiesta a domicilio per

valutare l'eventuale dipendenza da terzi.

Sui due nuovi certificati del 5 gennaio 2024 (doc.

149) si è espresso lo stesso dr. med. __________ il 9 gennaio 2024 (doc. 150),

affermando che non modificano le sue conclusioni del 20 ottobre 2023. Detti

referti concernono i due cross-test sui rami articolari mediali L1-L2, L2-L4 e

L3-L4 effettuati il 15 e il 18 dicembre 2023, in cui il primo test è stato

positivo. Anche in quelle occasioni, per la specialista la marcia era fluida e

senza zoppia.

Su indicazione del Servizio Medico Regionale, l'Ufficio

AI ha dato incarico al consulente ispettore di esaminare la richiesta di AGI

formulata dall'assicurata e l'11 gennaio 2024 egli ha quindi effettuato

un'inchiesta al suo domicilio.

Con rapporto del 12 gennaio 2024 (doc. 151) l'incaricato ha annotato

come l'assicurata trascorreva le sue giornate, e meglio facendosi aiutare per

due giorni alla settimana da una domestica retribuita, mentre per gli altri

giorni da un amico a titolo gratuito.

Egli ha poi vagliato ogni singolo atto ordinario,

indicando se e quali erano le difficoltà dell'assicurata nel metterlo in

pratica da sola oppure quali gli accorgimenti per riuscire ad eseguirlo senza

dovere chiedere l'aiuto di terzi (domestica, amico, figlia).

Dal sopralluogo effettuato dal consulente ispettore al

domicilio dell'interessata è dunque disceso che quest'ultima svolgeva

autonomamente i seguenti atti ordinari della vita: alzarsi, sedersi e

coricarsi, mangiare, andare al gabinetto (recarsi in bagno da sola, abbassare i

vestiti, svolgere i propri bisogni fisiologici in modo usuale, pulirsi e

controllare la pulizia eseguita, rialzarsi e rivestirsi), spostarsi sia all'interno

sia fuori casa, organizzare la realtà quotidiana.

Per contro, l'ispettore ha annotato che l'interessata

era dipendente da terzi per vestirsi, svestirsi e per l'igiene personale

(unicamente per la parte inferiore del corpo, asciugarsi correttamente,

tagliare le unghie dei piedi, depilarsi le gambe, spalmare creme idratanti).

Alla domanda se l'assicurata necessitava, in modo

regolare e duraturo, di un accompagnamento della realtà quotidiana, il

consulente ha confermato dunque che v'era un'autonomia nei trasferimenti

(alzarsi/sedersi/coricarsi), nell'alimentarsi, nello spostarsi e nel recarsi al

gabinetto, mentre veniva riconosciuta una dipendenza da terzi nell'atto di

vestirsi e lavarsi.

Nonostante gli importanti limiti fisici, la capacità

cognitiva e decisionale era perfettamente integra.

Il consulente ispettore ha inoltre annotato quanto

segue:

" L'assicurata a causa del danno alla salute si trova in parte limitata

nel compimento di alcune azioni quotidiane per le quali beneficia di un aiuto

usuale da parte di un'addetta all'economia domestica a pagamento, dell'amico __________

e della figlia __________. La signora RI 1 riferisce inoltre di mantenere

sufficienti contatti sociali con conoscenti e con i parenti. Tali condizioni

avallano di non trovarsi assolutamente in una situazione di rischio di

isolamento. Utilizza il telefono cellulare e il mezzo informatico correttamente

e conosce perfettamente il valore del denaro, che gestisce senza che altri la

aiutino o la sostituiscono nell'amministrazione. È altresì in grado di

alimentarsi, fissare incontri ed affrontare situazioni impreviste come per

esempio il rinvio o la disdetta di un appuntamento. Si constata in sede d'inchiesta

la capacità dell'assicurata di organizzare e gestire gli aiuti che le

necessitano, discutere e fare scelte sulla conduzione famigliare, essendo

cognitivamente integra e avendo un completo esame di realtà. L'assicurata si

dimostra dunque capace di compiere le azioni sufficienti e necessarie a gestire

il proprio quotidiano senza il rischio di cadere in uno stato di abbandono o di

isolamento tali da doverla costringere ad un collocamento in istituto. Si

rammenta inoltre che esistono sul mercato specifici mezzi ausiliari o

elettrodomestici volti a garantire l'autonomia delle persone disabili

nell'economia domestica, come ad esempio l'aspirapolvere robotizzata e altre

soluzioni legate alla domotica. Tali possibilità non sono ancora state vagliate

dall'assicurata poiché sino ad ora non necessarie.

In conclusione, per

quanto definito finora, l'accompagnamento non è riconosciuto appurato che non

corrisponde al vero che senza l'appoggio di una rete lei sarebbe costretta ad

essere istituzionalizzata in quanto l'intensità dei deficit non è notevole al

punto tale da porla in un istituto. La persona assicurata mantiene una

cognizione integra e sa pianificare gli appuntamenti; utilizza correttamente il

proprio cellulare per contattare ed essere contattata; in caso di bisogno è

perfettamente in grado di scegliere il personale sanitario da interpellare;

conosce il valore del denaro e non si avvale di alcuna curatela né

amministrativa né generale.".

Infine, l'ispettore ha affermato che l'assicurata

non necessitava di sorveglianza personale come intesa dalla legge e che disponeva

già di alcuni mezzi ausiliari: sgabello per la doccia, corrimano all'entrata in

corridoio e rialzo per il wc.

In conclusione, quale proposta di decisione egli ha

indicato:

" La persona assicurata dipende da terzi per compiere due atti ordinari

della vita

- vestirsi/svestirsi

- lavarsi

La situazione descritta è tale dal mese di settembre

2022.

Non necessita di una sorveglianza personale

continua.

Non necessita di accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana.

La domanda di AGI è stata presentata nel mese di

maggio 2023

Sono assolte le condizioni per il versamento di un

assegno per grandi invalidi di grado:

- lieve

a decorrere dal mese di settembre 2023, trascorso

l'anno di carenza".

Su tale scorta, il nuovo progetto di decisione del

15 gennaio 2024 (doc. 153), che ha annullato e sostituito il precedente, ha

conferito all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado lieve a

decorrere dal 1° settembre 2023, riportando, quale motivazione, la proposta di

decisione del consulente ispettore.

Alle osservazioni formulate il 15 febbraio 2024

(doc. 158) contro questo progetto l'assicurata ha allegato i rapporti del 23

gennaio 2024 della dr.ssa __________ e del 12 febbraio 2024 del dr. __________.

La specialista attiva presso il Centro per la terapia

del dolore ha riferito che il 15 gennaio 2024 l'interessata è stata sottoposta a

una termocoagulazione dei rami sensitivi articolari mediali lombari L2, L3, L4

destra e Th12, L1, L2 a sinistra. Questa procedura faceva seguito ai due test

sui rami mediali eseguiti il 15 e il 18 dicembre 2023, con esito positivo, dopo

che le precedenti misure adottate (4 istillazioni sui rami articolari mediali

con ozono), che inizialmente avevano portato i dolori a migliorare per qualche

mese, erano tornati poi sempre più invalidanti, a tal punto che dal 1°

settembre 2022 l'assicurata non riusciva più a svolgere nessuna attività a casa

da sola diventando dipendente da una terza persona. Il trattamento eseguito a

marzo 2023 aveva dato meno benefici, dopodiché l'assicurata ha ridotto le

attività al minimo ed era sempre aiutata.

Visto che i dolori continuavano ad aumentare, il

nuovo approccio faccettario eseguito in due occasioni ha dato un risultato positivo,

che confermava la presenza di una componente articolare posteriore quale

generatore del dolore e poneva l'indicazione a un trattamento di termoablazione

al fine di ottenere un beneficio durevole.

All'esame clinico, la marcia era fluida, senza segni

di zoppia, assenza di deficit evidenti di forza e/o sensibilità tattile.

Il medico curante ha attestato che l'interessata

soffriva di sindrome lombo-spondilogena L3 sinistra su grave scoliosi

dorso-lombare sinistro-convessa e minima protrusione discale L3 con

iporeflessia a carico del riflesso rotuleo sinistro, ipoestesia faccia laterale

ginocchio sinistro. Lo stato generale era in peggioramento con grande

difficoltà della deambulazione e con meno autonomia nello svolgimento di tutte le

attività della vita quotidiana, in particolar modo al mattino aveva bisogno di

un aiuto per alzarsi dal letto.

Riassunti i precedenti pareri dei dr.ssa __________

e dr. __________, come pure l'esito dell'inchiesta domiciliare, il dr. med. __________

si è pronunciato il 19 febbraio 2024 (doc. 160) sugli esposti referti del 2024,

concludendo che "dall'attuale

documentazione non risulta sicuramente un peggioramento dello stato di salute

dell'assicurata rispetto all'inchiesta del 11.1.2024, risultato dell'inchiesta

che non posso quindi che confermare nelle sue conclusioni".

Anche il consulente ispettore si è pronunciato sulle

osservazioni al progetto di decisione, il quale il 27 febbraio 2024 (doc. 163) le

ha riportate per esteso e poi le ha commentate come segue:

" Relativamente all'atto Alzarsi/sedersi/coricarsi, nell'inchiesta a

domicilio del 11.01.2024 veniva rilevato quanto segue:

L'assicurata conferma di essere autonoma nella

pianificazione e di essere orientata nel tempo. È in grado di leggere e capire

le indicazioni di un orologio e conserva un ritmo sonno-veglia ordinario, anche

se riferisce di avere un sonno perturbato a causa dei dolori. Funzionalmente

spiega di riscontrare difficoltà nei movimenti ma di riuscire a compiere

l'insieme degli atti qui considerati, senza richiedere un aiuto ulteriore da

parte di terze persone per cambiare posizione e compiere i transfer, ricorrendo

ad appoggi e sostegni quando occorre. Il letto è alto e ciò le consente di

accedervi per coricarsi e di alzarsi in modo autonomo senza sollecitare la

colonna vertebrale. Non ha in dotazione un letto motorizzato, con potenza o

maniglie. Per l'autonomia riferita in sede di colloquio, l'atto non viene

computato.

Si riporta inoltre di seguito quanto espresso dalle

cifre marginali CGI in riferimento ai punti 1, 2 e 3 del contenzioso:

2011 CGI: Anche se l'aiuto è necessario tra quattro

e sei giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della

settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è

necessario quotidianamente.

2030 CGI: La grande invalidità è data se

l'assicurato non è in grado di alzarsi, sedersi o sdraiarsi senza l'aiuto di

terzi. Se tuttavia è in grado di eseguire da solo i cambi di posizione, non vi

è grande invalidità.

2032 CGI: L'aiuto di terzi per alzarsi da una

posizione seduta bassa (non indispensabile all'assicurato) o dal pavimento

oppure per salire in automobile non è notevole né quotidiano. Di conseguenza

non si tratta di una grande invalidità regolare e notevole (RCC 1987 pag. 263).

Se invece l'assicurato non è in grado di mettersi sdraiato a letto, è

considerato grande invalido in questo atto ordinario della vita.

10001 CGI: In virtù dell'obbligo di riduzione del

danno (art. 7 LAI), l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e

ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p.

es. Abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con

un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi). In caso contrario, l'aiuto cui

deve far ricorso non è preso in considerazione nella valutazione della grande

invalidità (RCC 1989 pag. 229, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo

ausiliario escluda la grande invalidità.

Si conferma pertanto la non computabilità dell'atto Alzarsi/sedersi

Considerandi

e coricarsi, come espresso in sede d'inchiesta.

Relativamente ai punti 1 e 4 del contenzioso in

riferimento all'atto di andare al gabinetto, si conferma quanto riportato in

sede d'inchiesta, che considera l'atto indagato nell'ambito della sfera privata

esaurientemente valutato. Infatti l'andare di corpo al di fuori del proprio domicilio,

quand'anche si concretizzasse, non adempie al criterio di regolarità come

inteso dalla legge.

Si ribadisce pertanto la non computabilità dell'atto

Andare al gabinetto, come espresso in sede d'inchiesta.

Relativamente ai punti 1 e 5 del contenzioso, in

merito all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, si

conferma quanto ampiamente già riportato in sede d'inchiesta al punto 3.2. Si

precisa inoltre quanto espresso alla cifra marginale 2106: "Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno

non è sufficiente; l'isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di

salute devono piuttosto già essersi manifestati nell'assicurato (sentenza TF

9C_543/2007 del 28 aprile 2008)".

Si ribadisce pertanto la non computabilità

dell'atto.

In merito alla necessità di sorveglianza

personale permanente, si fa riferimento alla cifra

marginale 2076 CGI che cita al proposito: "Questo concetto va inteso come

una prestazione necessaria a causa dello stato di salute fisico, psichico e/o

mentale dell'assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale

permanente se l'assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo

perciò non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66

consid. 4b). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la

sorveglianza personale deve presentare un certo grado d'intensità".

Si precisa inoltre quanto espresso nella cifra

marginale 2077 CGI:

"Si può ritenere che vi sia necessità di

sorveglianza quando l'assicurato, con ogni probabilità, nocerebbe a sé stesso o

a terzi se non fosse sorvegliato.".

L'intensità stabilita dal legislatore per

giustificare una sorveglianza personale permanente non è pertanto raggiunta.

CONCLUSIONE:

In merito alla valutazione inerente agli atti

ordinari della vita quotidiana e agli altri punti, si ribadisce quanto

documentato nell'inchiesta svolta al domicilio in data 11 gennaio 2024, confermando

che i criteri per la valutazione di ogni singolo atto sono stati

sufficientemente approfonditi per permettere una esaustiva presa di posizione.".

Ne è quindi derivata la decisione del 1° marzo 2024

di attribuzione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, come

prospettato all'assicurata con il progetto di decisione.

Unitamente al ricorso qui in oggetto, l'insorgente ha prodotto al

TCA il rapporto del 15 marzo 2024 (doc. A7) della dr.ssa med. __________, la

quale, quel giorno stesso, l'ha visitata per un controllo post termo-ablazione.

Nell'anamnesi la specialista ha ricordato le terapie adottate in

precedenza per contrastare i dolori lombari cronici lamentati dall'assicurata e

il trattamento faccettario eseguito il 15 gennaio 2024 sui rami mediali,

affermando che "purtroppo il trattamento

non ha portato beneficio. I dolori non sono diminuiti e persistono in zona lombare

bassa bilateralmente e in zona toracica alta a sinistra. L'insensibilità alla

parte anteriore del ginocchio sinistro, già presente in modo altalenante prima

del trattamento, adesso è costante; le parestesie in entrambi gli arti

inferiori e la mancanza di forza all'arto inferiore di sinistra sono rimasti

invariati.".

All'esame clinico è stata riscontrata una difficoltà di passare

dalla posizione seduta ad alzata, la marcia era lenta, il busto inclinato in

avanti, senza zoppia. Insensibilità al tatto sulla parte anteriore del

ginocchio sinistro (rotula), ipoestesia sul bordo laterale della coscia

sinistra e alla parte alta del bordo laterale della gamba sinistra. Il resto

della sensibilità (fossa popliteale, parte interna e esterna del ginocchio,

caviglia, piede) è globalmente preservato. Lieve deficit del quadricipite

sinistro, già noto.

La curante ha quindi concluso che poiché il trattamento non ha

procurato alcun miglioramento, i dolori toraco-lombari, associati ai disturbi

di sensibilità e di forza agli arti inferiori, compromettevano l'autonomia

dell'assicurata. Era molto importante che quest'ultima si sforzasse di camminare

ogni giorno, sempre accompagnata, per il mantenimento della muscolatura e della

poca autonomia ai piedi che rimaneva; le è stato consigliato l'uso di due

bastoni per aumentare la stabilità. L'attività in acqua era molto indicata e

avrebbe sicuramente portato un beneficio. È stato infine programmato a giugno

un ulteriore trattamento con ozono per diminuire l'assunzione cronica di

Brufen, che le generava complicanze.

2.7

Per quanto concerne la nozione di

aiuto di terzi, secondo il N. 2010 CGI l'aiuto è considerato regolare se

l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente

(STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017).

Giusta il N 2011 CGI anche se l'aiuto è necessario

tra quattro e sei giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni

della settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è

necessario quotidianamente.

Per il N. 2013 CGI, l'aiuto è considerato notevole quando

almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi»

quale parte dell'«igiene personale» [DTF 107 V 136]):

– non può più essere compiuta dall'assicurato oppure può essere

compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo

difforme dall'usuale oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello

stato psichico;

– non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di

terzi, perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è

impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita

totalmente vegetativa a letto).

Il N. 2015 CGI definisce l'aiuto diretto di terzi e

significa che l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di

compiere da solo gli atti ordinari della vita.

Per il N. 2016 CGI, l'aiuto indiretto di terzi significa

che l'assicurato è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti

ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o

in orari inadeguati, se fosse lasciato solo (DTF 133 V 450).

Giusta il N. 8007 CGI, nel valutare la grande invalidità delle

persone adulte, l'ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato

dell'assicurato. È irrilevante l'ambiente in cui l'assicurato si trova, ossia

che viva da solo, in famiglia, nella società o in un istituto (STF 9C_410/2009

del 1° aprile 2010), ed è indifferente se per gli atti ordinari della vita l'assicurato

può contare sull'aiuto dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori) o

viene invece aiutato da una persona estranea alla famiglia. In questo contesto

sono escluse la sorveglianza e la consegna di medicamenti generalmente previste

in istituto (v. N. 2080). Inoltre, nell'ambito dell'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana si considera l'aiuto esigibile dai

familiari (v. N. 2100).

Recentemente il TF ha ribadito che la necessità di aiuto di un

terzo si apprezza oggettivamente, senza tenere conto dell'ambiente in cui si

trova la persona assicurata (STF 8C_724/ 2022 del 21 aprile 2023, consid. 4.1 in

SVR 2023 IV Nr. 45).

Giusta il N. 8008 CGI, la perdita di una funzione fisica o

sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità

giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le

regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (RCC 1969 pag. 702).

Per il N. 8010 CGI, l'ufficio AI verifica se l'assicurato possa

adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o

ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe

con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari,

attrezzi). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in

considerazione nella valutazione della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228,

1986.

pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande

invalidità.

2.8

Per potersi determinare

sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di

informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.

Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue

funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a

un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,

ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone

poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR

2019.

IV Nr. 79 consid. 2b).

Da un attento esame degli atti questo TCA ritiene che l'Ufficio AI

ha correttamente concluso che l'assicurata necessita dell'aiuto di terzi

unicamente per compiere gli atti ordinari di vestirsi/svestirsi e di lavarsi.

Da quanto ha potuto constatare il consulente ispettore durante il

sopralluogo effettuato l'11 gennaio 2024 presso il domicilio della ricorrente, conclusioni

che ha ribadito il 27 febbraio 2024 anche dopo avere esaminato le osservazioni

dell'assicurata al progetto di decisione, non erano infatti dati i motivi per

giustificare una dipendenza da terzi, diretta o indiretta, anche per gli altri

atti ordinari della vita.

Anche il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha

ritenuto il 20 ottobre 2023, dopo avere notato l'8 agosto 2023, ossia il giorno

precedente l'emanazione del primo progetto di decisione, delle discrepanze nel

rapporto del dr. med. __________ che, sulla scorta della nuova documentazione

medica acquisita dall'amministrazione, la pulizia del corpo e il vestirsi e

svestirsi potevano essere difficoltosi per l'assicurata, ritenendo perciò

plausibile l'aiuto di terzi per questi due soli atti ordinari della vita.

Inoltre, valutando l'assicurata limitata in particolare nelle

attività di casalinga, il medico SMR ha reputato indicata un'inchiesta a

domicilio per accertare una eventuale dipendenza da terzi.

Dalla visita al domicilio della ricorrente effettuata l'11 gennaio

2024.

dal consulente ispettore è emersa una situazione che si sovrappone a

quanto ipotizzato dal medico del Servizio Medico Regionale.

2.8.1

Innanzitutto, per gli atti di alzarsi/sedersi/coricarsi

l'insorgente vi provvedeva da sola, con alcuni accorgimenti già messi in atto.

Infatti, l'assicurata utilizzava due materassi, uno sopra l'altro,

per evitare di sollecitare la colonna vertebrale nell'atto di sdraiarsi e

quindi poteva accedere al letto autonomamente.

Allo stesso modo, alla mattina era in grado di alzarsi dal letto

da sola, senza sovraccaricare la schiena grazie alla maggiore altezza del letto

da terra. Inoltre, sebbene l'interessata abbia affermato durante l'inchiesta di

riscontrare funzionalmente delle difficoltà nei movimenti, tuttavia nel gennaio

2024.

ha ammesso di riuscire ad alzarsi, sedersi e coricarsi senza richiedere un

aiuto ulteriore da parte di terze persone per cambiare posizione e per i

transfer, ricorrendo ad appoggi e sostegni quando ne ha bisogno.

L'insorgente ha però contestato queste circostanze sia con le

osservazioni del 15 febbraio 2024 al progetto di decisione sia con il ricorso

del 19 aprile 2024, affermando di necessitare di una persona per alzarsi e

coricarsi, come pure che la sorvegli durante la notte, essendo già caduta dal

letto due volte a causa del cedimento del ginocchio sinistro che è diventato

insensibile e che quindi le fa perdere l'equilibrio.

Per suffragare la sua tesi ella ha dapprima fatto riferimento ai

referti della dr.ssa med. __________ del 23 gennaio 2024 e del dr. __________

del 12 febbraio 2024, poi del 15 marzo 2024 della specialista nella terapia del

dolore.

A questo proposito, va ricordato che il dr. med. __________ ha

preso posizione il 19 febbraio 2024 sul parere dei colleghi, annotando che il primo

rapporto del Centro di terapia del dolore indicava, al termine

dell'infiltrazione eseguita sull'assicurata, che la marcia era fluida, senza

segni di zoppia, che erano assenti deficit evidenti di forza o di sensibilità. Il

certificato del curante dr. med. __________ evidenziava, invece, delle difficoltà

di deambulazione e meno autonomia nello svolgimento di tutte le attività della

vita quotidiana, in particolar modo al mattino l'assicurata necessitava di

aiuto per alzarsi dal letto.

Il Servizio Medico Regionale ha dunque concluso che "non risulta sicuramente un peggioramento dello stato

di salute dell'assicurata rispetto all'inchiesta del 11.1.2024, risultato

dell'inchiesta che non posso quindi che confermare nelle sue conclusioni.".

Da parte sua, il TCA non può non osservare come detti certificati

si contraddicano, almeno parzialmente.

Il primo, reso il 23 gennaio 2024 a seguito della visita del 15,

non annota alcuna anomalia nella deambulazione dell'insorgente, anzi, indica

chiaramente che la marcia era fluida e che non v'erano evidenti deficit di

forza e/o di sensibilità tattile.

Il secondo, datato 12 febbraio 2024, ha invece rilevato una

ipoestesia faccia laterale del ginocchio sinistro, una grande difficoltà nella

deambulazione e il bisogno per l'assicurata di un aiuto per alzarsi dal letto alla

mattina.

Non è però noto a quale periodo quest'ultima constatazione si

riferisca, e meglio se a quel giorno o se risalga a tempo prima, perciò non le

si può attribuire pieno valore probatorio.

Si può invece rilevare che la valutazione clinica del 15 gennaio

2024.

della dr.ssa __________ si sovrappone a quella dell'11 gennaio 2024

effettuata dal consulente ispettore a casa dell'assicurata. In quell'occasione,

infatti, non sono stati rilevati deficit sia nella deambulazione sia

nell'accedere rispettivamente alzarsi dal letto. Il consulente ha ben annotato

che l'interessata lamentava difficoltà nei movimenti, ma pure che essa riusciva

a compiere l'insieme degli atti considerati (alzarsi, sedersi e coricarsi) senza

richiedere un aiuto ulteriore a terzi per cambiare posizione e compiere i

trasferimenti, ma aiutandosi con appoggi e sostegni.

Ne discende che le affermazioni della ricorrente non sono affatto

sostenute dal certificato del 23 gennaio 2024 della dr.ssa __________, la quale

ha invece chiaramente accertato una deambulazione senza alcun problema.

Semmai, invece, la questione della scemata sensibilità del

ginocchio sinistro va ricollegata unicamente all'ultimo referto della

specialista nella terapia del dolore, reso il 15 marzo 2024 (doc. A7) dopo

constatazione avvenuta quel giorno stesso nell'ambito del controllo post

termo-ablazione. In quell'occasione, infatti, la capoclinica ha osservato

all'anamnesi che "L'insensibilità alla

parte anteriore del ginocchio sinistro, già presente in modo altalenante prima

del trattamento, adesso è costante; le parestesie in entrambi gli arti

inferiori e la mancanza di forza all'arto inferiore di sinistra sono rimasti

invariati.". Tutto ciò si è ripercosso nell'esame clinico, laddove l'assicurata

aveva difficoltà a passare dalla posizione seduta a quella alzata, la marcia

era lenta, seppure senza zoppia, e v'era un'insensibilità al tatto sulla parte

anteriore del ginocchio sinistro e un'ipoestesia sul bordo laterale della

coscia sinistra e alla parte alta del bordo laterale della gamba sinistra,

oltre a un lieve deficit del quadricipite sinistro, già noto.

Si è quindi passati dall'assenza di deficit evidenti di forza e/o

sensibilità tattile ancora a fine gennaio 2024 a una situazione in cui, a metà

marzo 2024, l'insensibilità nel ginocchio sinistro si era manifestata in modo

costante, mentre prima era altalenante. Da allora, i dolori toraco-lombari

compromettevano l'autonomia della ricorrente, tanto che la specialista le ha

consigliato di camminare ogni giorno per mantenere la muscolatura, sempre

accompagnata e con l'uso di due bastoni per aumentare la stabilità. L'uso della

sedia a rotelle per gli spostamenti fuori casa era diventata indispensabile.

Tuttavia, questa modifica delle condizioni di salute della

ricorrente non può essere analizzata e presa in considerazione per la

valutazione della sua grande invalidità dal 1° settembre 2022, essendosi

manifestata in un momento non solo successivo all'inizio di questo suo diritto,

ma anche della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del

giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (DTF 144

V 210 consid. 4.3.1), perciò dovrà semmai fare stato di una domanda di

revisione. Un eventuale peggioramento non può dunque inficiare il suo diritto, ora

sub judice, a un assegno per grandi invalidi di grado lieve.

La stessa conclusione va tratta per il referto medico dell'11

settembre 2024 (doc. A8) prodotto dall'insorgente pendente causa, siccome il

dr. med. __________, specialista in chirurgia spinale e specialista in

ortopedia e traumatologia FMH, ha riferito della visita avvenuta quel giorno.

L'indicazione che l'assicurata ha riferito un peggioramento

clinico importante dall'ultima visita, che non riesce a vestirsi in modo

autonomo e che la notte necessita di aiuto per l'alzata e per l'igiene

personale esulano dall'esame delle sue condizioni di salute al 1° settembre 2022

per determinare il grado di grande invalidità da attribuirle un anno dopo quella

data.

2.8.2

Quanto al preteso aiuto notturno per

prevenire delle cadute dal letto, va da sé che al momento della decisione

impugnata, e quindi quando lo stato di fatto determinante deve essere valutato

da questo Tribunale, questo aiuto non è regolare, visto che già la stessa

insorgente ha affermato di essere caduta "nell'ultimo

periodo" (solo) due volte dal letto e quindi il pericolo che, a

quel momento, ciò riaccadesse con una frequenza costante non era né certo né

duraturo. Per definizione, quindi, dal 1° settembre 2022 i servizi forniti da

terzi non sono stati regolari, ovvero il rischio di caduta dell'assicurata non è

stato quotidiano a tal punto da dovere pertanto essa avere bisogno di un aiuto

esterno ogni qual volta si stendeva a letto.

Questo aiuto nemmeno rientra comunque nella necessità da parte

dell'interessata di una sorveglianza personale.

Infatti, come specificato dal N. 2075 CGI, il rischio di caduta

deve essere preso in considerazione nei rispettivi atti ordinari della vita e

non a titolo di sorveglianza.

In specie, il consulente ispettore ha espressamente escluso che la

ricorrente necessitasse di una sorveglianza personale come intesa dalla legge

(art. 37 OAI: sorveglianza personale permanente), perciò va escluso un

aiuto da parte di terzi.

2.8.3

Per andare al gabinetto, l'accorgimento

del rialzo per il wc, già adottato in casa dall'assicurata, le permette di

sedercisi sopra senza dovere troppo flettere le gambe e inarcare/sovraccaricare

la colonna vertebrale. Non vi sono invece problemi negli atti preparatori e

successivi all'effettuare i propri bisogni fisiologici, eseguiti in modo

usuale. Di conseguenza, anche per quest'atto ordinario della vita l'interessata

è autonoma.

La lamentela riguardante il mancato accertamento da parte del

consulente ispettore di questa sua necessità anche fuori casa, per esempio

quando l'assicurata si reca alle visite mediche, al ristorante, presso

conoscenti e familiari, e quindi necessita dell'accompagnamento di una terza

persona per andare al gabinetto, in special modo laddove non vi sono servizi

igienici per disabili, va invece respinta.

È evidente che la facilitazione a cui l'insorgente fa già capo

quale mezzo ausiliario (rialzo per il water) può essere adottata unicamente

nella propria abitazione e che non si può certo pretendere che l'assicurata ne

faccia uso pure quando è fuori casa.

Ciò detto, non si può nemmeno pretendere che si riconosca

all'assicurata l'aiuto di terzi nel caso in cui, trovandosi in un bar,

in un ristorante, ad un concerto, presso casa di amici o in altri luoghi che

non siano il proprio domicilio, ella sia costretta ad andare al gabinetto per

esigenze improvvise.

Si tratta in effetti di una mera ipotesi e l'art. 37 OAI,

così come la giurisprudenza, esigono invece che tale aiuto debba essere regolare:

questa specifica condizione non è però ravvisabile nel caso concreto.

La probabilità che la ricorrente debba fare capo a un gabinetto

durante quei momenti in cui è fuori casa, è in effetti una necessità che

non è continua e neppure abituale.

Se è vero che l'andare al gabinetto è un atto che non è

prevedibile nell'arco della giornata, è pure vero che lo stato di salute

dell'insorgente non presenta patologie tali da rendere frequente e improvvisa

la necessità di dovere defecare e/o urinare (STCA 32.2019.95 del 27 aprile 2020,

consid. 2.9). Dagli atti medici non emerge infatti alcun disturbo delle vie urinarie

o del condotto intestinale per defecare rispettivamente non risulta che essa

abbia una vescica iperattiva o che debba andare di corpo frequentemente a tal

punto da rendere prioritario questo atto quando l'interessata è fuori casa.

Nella recente DTF 150 V 83

(pubblicata anche in SVR 2024 IV Nr. 14),

il Tribunale federale ha stabilito che se una persona assicurata può compiere

un atto ordinario della vita soltanto in modo inusuale o con uno sforzo

irragionevole, non è ancora possibile concludere direttamente che ha bisogno di

aiuto e che quindi è una grande invalida ai sensi dell'art. 9 LPGA. È piuttosto

necessario che la persona assicurata possa compiere l'atto della vita in

questione con l'aiuto di terzi in un modo che, rispetto all'esecuzione

autonoma, corrisponda alle abitudini usuali rispettivamente comporti uno sforzo

minore (cfr. consid. 4.3.2).

In quel caso, l'Alta Corte ha concluso che non c'è grande

invalidità per quanto concerne il criterio di defecazione; certo, in una

persona assicurata affetta da paraplegia incompleta, l'effettuare i bisogni corporali

è legato a degli sforzi considerevoli e non abituali.

Tuttavia, non è dimostrato e non è chiaro in quale misura l'aiuto

di un terzo permetterebbe la defecazione in una maniera più abituale e meno

impegnativa. Su questo punto, la necessità di un aiuto importante da parte di

terzi fa difetto (cfr. consid. 4.3.2).

2.8.4

Diversa invece la situazione per

quanto concerne l'igiene personale, ritenuto come la ricorrente sia

autosufficiente soltanto per la parte alta del corpo, mentre le è difficoltoso

raggiungere la parte inferiore e quindi deve farsi aiutare da terzi per

l'igiene delle gambe e dei piedi, così come per asciugarsi, tagliare le unghie

dei piedi, depilarsi le gambe e mettere delle creme idratanti.

L'aiuto della figlia è fondamentale e quindi è innegabile che per

questo atto sia necessario l'aiuto di terzi.

2.8.5

L'assicurata ha criticato il mancato

riconoscimento della necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana, poiché senza l'aiuto e l'accompagnamento di una terza

persona rischierebbe l'isolamento sociale, non essendo autonoma negli

spostamenti sul territorio per motivi personali, sociali, politici culturali.

Il N. 2103 CGI spiega che l'accompagnamento nell'organizzazione

della realtà quotidiana è necessario affinché l'assicurato sia in grado di

uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e

intrattenere contatti (fare acquisti, svolgere attività del tempo libero,

intrattenere contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal

parrucchiere, ecc.).

Inoltre, secondo il N. 2105 CGI, l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio

che l'assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò

implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute.

Il necessario accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana destinato a evitare un isolamento permanente consiste in colloqui di

consulenza e nell’incitamento a stringere contatti (p. es. portare l'assicurato

a eventi) (N. 2107 CGI).

Su questo punto si è espresso compiutamente il consulente

ispettore sia con riferimento all'atto dello spostarsi in casa e fuori casa e del

mantenere i contatti, sia specificatamente per l'atto, a sé stante,

dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.

Il funzionario dell'Ufficio assicurazione invalidità ha infatti

ben rilevato che, in sostanza, le capacità cognitive e decisionali

dell'assicurata erano perfettamente mantenute e integre nonostante i limiti

fisici importanti.

Il danno alla salute la limitava in effetti nell'eseguire alcune

azioni quotidiane, tanto che doveva ricorrere a una terza persona che, a

pagamento, l'aiutava nell'economica domestica, come pure a un amico e alla

figlia. La ricorrente manteneva comunque sufficienti contatti sociali con

conoscenti e familiari, perciò non v'era alcun rischio di isolamento sociale. Essendo

capace di esaminare la realtà, l'assicurata era in grado, autonomamente, di

gestirsi, di amministrare le proprie finanze, di programmare le proprie

giornate, di fissare e disdire incontri, di alimentarsi, di affrontare

situazioni impreviste, di organizzare e gestire gli aiuti che le servivano, era

pure in grado di spostarsi con la propria automobile con cambio automatico per

compiere brevi tragitti.

L'ispettore ha potuto pertanto constatare che l'interessata era

capace di compiere le azioni sufficienti e necessarie a gestire il proprio

quotidiano senza il rischio di cadere in uno stato di abbandono o di isolamento

tali da doverla costringere ad essere collocata in un istituto.

Le affermazioni della ricorrente, così come il referto del 15

marzo 2024 della dr.ssa med. __________, non sono dunque atti a mettere in

dubbio le chiare e dettagliate constatazioni del funzionario ottenute durante

il sopralluogo, il quale ha escluso, in modo certamente convincente, la

necessità per l'assicurata di un accompagnamento.

Anche la semplice critica, non ulteriormente sostanziata, fatta al

riferimento citato dal consulente, per contro appropriato al caso concreto, va

respinta senza indugio.

In effetti, il N. 2106 CGI recita che il rischio puramente

ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e

il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi

manifestati nell'assicurato.

Nel caso concreto, le illazioni dell'assicurata sul rischio di un

isolamento, oltra a rimanere tali, non sono sufficienti per ammettere la necessità

di un accompagnamento; inoltre, non vi sono neppure indizi che l'isolamento si

sia già realizzato.

Infine, va segnalata la recente STF 9C_444/2023 del 28 febbraio

2024.

pubblicata in SVR 2024 IV Nr. 26, in cui viene definito il criterio

dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (cfr. consid.

2.3).

In quel giudizio, l'Alta Corte ha ritenuto che l'accompagnamento

per organizzare la realtà quotidiana (art. 42 cpv. 3 LAI) è ugualmente

applicabile alle persone andicappate fisicamente. Ciò non vale soltanto per la

vita indipendente, ma anche per le attività fuori casa (cfr. consid. 4.2).

Va ricordato che l'accompagnamento nell'organizzazione della

realtà quotidiana non comprende l'aiuto (diretto o indiretto) di terzi per gli

atti ordinari della vita, né l'aiuto permanente o la sorveglianza personale ai

sensi dell'art. 37 OAI. Si tratta piuttosto di una forma di assistenza complementare

e indipendente. La necessità di aiuto da parte di terzi deve essere valutata

oggettivamente in base allo stato di salute della persona assicurata. A parte il

soggiorno in un istituto, l'ambiente in cui si trova la persona è generalmente

irrilevante. Nel caso dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana, non è importante se la persona assicurata vive da sola, con il

partner, con i membri della famiglia o in una delle nuove forme abitative oggi

diffuse. L'unico fattore decisivo è se l'assicurato, se vivesse da solo, avrebbe

bisogno di un notevole aiuto da parte di terzi sotto forma di sostegno e/o

consulenza. Chi fornisca infine questo aiuto è altrettanto irrilevante come la

questione se sia gratuito o meno (DTF 146 V 322 consid. 2.3). Tuttavia, per

quanto riguarda l'obbligo di ridurre il danno nell'ambito dell'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana, in una seconda fase, deve essere

esaminato anche l'aiuto effettivamente o ragionevolmente esigibile prestato dai

familiari. Affinché l'accompagnamento possa essere preso in considerazione, deve

essere richiesto per una media di almeno due ore alla settimana per un periodo

di tre mesi (DTF 146 V 322 consid. 6.1).

Da quanto precede discende che in specie non vi sono pertanto i

presupposti per ritenere che l'insorgente necessiti di un accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana.

2.9

Infine, l'assicurata non ha

espresso concreti dubbi sulla qualifica di chi l'ha valutata a casa sua, ma si

è limitata ad affermare che "non è nota la

qualifica del signor __________, funzionario incaricato dell'inchiesta a

domicilio. Difatti, è di fondamentale importanza ritenere e sapere se l'autore

dell'inchiesta a domicilio è una persona qualificata, che conosce il contesto

in cui vive la ricorrente, ma soprattutto le diagnosi e limitazioni mediche"

(doc. I punto 4 pag. 6 in fine).

Sulla qualifica del funzionario che ha effettuato l'inchiesta

domiciliare l'11 gennaio 2024, va qui ricordato che è solo attraverso tale

accertamento, svolto dal consulente ispettore dell'Ufficio AI, persona qualificata

per poter dettagliatamente valutare l'espletamento di ogni singolo atto

ordinario della vita, che è stato possibile chiarire quali siano le reali

necessità di aiuto, diretto o indiretto, dell'assicurata negli atti ordinari

della vita. In assenza di concreti dubbi e indizi al riguardo sollevati dalla

ricorrente, il TCA non ha motivo di dubitare della qualifica del funzionario

che si è recato presso il suo domicilio e, giusta l'art. 69 cpv. 2 OAI, ha

esaminato il suo diritto all'AGI.

Sulla validità di un rapporto di inchiesta sulla grande invalidità

si rinvia alla citata giurisprudenza al considerando 2.4 (STF 8C_724/2022 del

21.

aprile 2023 consid. 5.1 pubblicata in SVR 2023 IV Nr. 45).

Nell'evenienza concreta, la scrivente Corte non ha dunque motivo

di distanziarsi dall'operato del consulente ispettore che, per conto

dell'Ufficio AI, ha valutato il grado di grande invalidità della ricorrente in

virtù dell'art. 69 cpv. 2 OAI.

2.10

In conclusione, dall'analisi del

rapporto d'inchiesta del 12 gennaio 2024 allestito dal consulente ispettore

risulta pertanto che dal 1° settembre 2022 la ricorrente necessitava dell'aiuto

regolare e notevole di terzi unicamente per compiere due atti ordinari della

vita, e meglio quelli di vestirsi/svestirsi e di eseguire l'igiene personale.

Per gli altri atti, almeno fino all'emanazione della decisione impugnata

l'assicurata era, dal profilo giuridico, autonoma.

Va comunque evidenziato, come ha ben osservato l'Ufficio

assicurazione invalidità nella sua risposta, che quand'anche si ammettesse - già

ora, sebbene il referto del 15 marzo 2024 della dr.ssa med. __________ sia

successivo alla decisione oggetto del ricorso - la necessità per l'assicurata,

stante il cedimento del ginocchio sinistro, di essere regolarmente accompagnata

da terzi anche per l'atto di spostarsi, visto che per gli spostamenti fuori casa

utilizzerebbe la sedia a rotelle, il suo diritto all'assegno per grandi

invalidi non potrebbe essere ugualmente modificato. In effetti, con il

riconoscimento di tre, in luogo di due, atti ordinari della vita per i quali

risulterebbe dipendente da terzi, l'insorgente avrebbe sempre ancora diritto a

un assegno per grandi invalidi di grado lieve (art. 37 cpv. 3 lett. a OAI).

La decisione dell'Ufficio AI di attribuzione di un assegno per

grandi invalidi di grado lieve dal 1° settembre 2023 deve perciò essere

integralmente confermata.

2.11

L'art. 61 lett. a LPGA prevede che

la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche

gratuita per le parti.

Secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di

controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la

singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il

tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;

STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese vanno poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a

carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti