32.2024.27
AGI grado lieve.Dall'inchiesta domiciliare è emersa la necessità di aiuto regolare e notevole di terzi per vestirsi/svestirsi e lavarsi.No per andare al gabinetto fuori casa,perché non regolare.No per accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.Anche se dato un terzo atto,AGI è lieve
7 ottobre 2024Italiano54 min
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.27
TB
Lugano
7 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1° marzo 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. A causa della scoliosi idiopatica
insorta con la pubertà, dal 1° febbraio 1989 (docc. 23 e 26) RI 1, nata nel
1959, è al beneficio di una rendita di invalidità, che dal 1° giugno 1995 è
intera con un grado AI del 70% (docc. 54 e 56).
1.2. Il 13 marzo 2018 (doc. 104) l'assicurata
ha fatto richiesta di un assegno per grandi invalidi, motivandolo con la necessità
di un aiuto domestico per 8 ore alla settimana per pulire la casa.
Con decisione del 7 maggio 2018 (doc. 106) l'Ufficio assicurazione
invalidità le ha rifiutato l'AGI, non concernendo la sua richiesta (aiuto per pulire
la casa) la grande invalidità.
1.3. Il 31 maggio 2023 (doc. 113) l'assicurata
ha ripresentato la domanda per un assegno per grandi invalidi, indicando di
necessitare dell'aiuto di terzi dal 1° settembre 2022 per vestirsi/ svestirsi, alzarsi/sedersi/coricarsi,
cura del corpo, spostarsi/ mantenimento dei contatti sociali, necessità di
sorveglianza personale e accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana.
1.4. Il Servizio Medico Regionale ha
interpellato i medici curanti (docc. 119 e 121) e ha preso posizione sul caso l'8
agosto 2023 (doc. 123). Ne è derivato il progetto di decisione del 9 agosto
2023 (doc. 125), con cui l'Ufficio AI ha rifiutato l'assegno per grandi
invalidi non essendo data la decorrenza di un anno dall'inizio della dipendenza
da terzi per compiere gli atti ordinari della vita, stabilita dall'SMR dal
marzo 2023.
A seguito delle osservazioni del 1° luglio (recte:
settembre) 2023 (doc. 135) dell'assicurata, patrocinata dall'avv. RA 1, l'Ufficio
AI ha aggiornato la documentazione medica in suo possesso e il 9 gennaio 2024
(doc. 150) l'SMR si è riconfermato nelle conclusioni del 20 ottobre 2023,
secondo cui era plausibile un aiuto regolare per vestirsi e per l'igiene
personale.
Preso atto delle conclusioni dell'inchiesta a domicilio esperita l'11
gennaio 2024 (doc. 151), con progetto di decisione del 15 gennaio 2024 (doc.
153), che annullava e sostituiva quello del 9 agosto 2023, l'amministrazione ha
attribuito all'assicurata, stante la necessità dal 1° settembre 2023 dell'aiuto
di terzi per vestirsi/ svestirsi e lavarsi, un assegno per grandi invalidi di
grado lieve senza accompagnamento durante il soggiorno a domicilio.
Sulle osservazioni del 15 febbraio 2024 (doc. 158) dell'assicurata
e sui due referti medici allegati hanno preso posizione il 19 febbraio 2024
(doc. 160) il dr. med. __________ dell'SMR e il 27 febbraio 2024 (doc. 163) il
consulente ispettore __________ e con decisione del 1° marzo 2024 (doc. 164) l'Ufficio
AI le ha conferito un AGI di grado lieve dal 1° settembre 2023.
1.5. Con ricorso del 19 aprile 2024
(doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha contestato davanti al
Tribunale la mancata concessione di un assegno per grandi invalidi di grado
medio, chiedendo, in via subordinata, il rinvio degli atti all'amministrazione
per procedere con accertamenti ed emettere poi una nuova decisione.
La ricorrente ha ribadito di necessitare dell'aiuto di terzi anche
per altri atti, quali alzarsi/sedersi/coricarsi malgrado il letto
rialzato con due materassi. Inoltre, essa necessita di una persona durante la
notte, essendo già caduta due volte a causa dell'assenza di sensibilità al
ginocchio sinistro che le fa perdere l'equilibrio e restando poi a terra
siccome impossibilitata a rialzarsi autonomamente. Rispetto a queste circostanze
concrete, l'insorgente ha biasimato l'amministrazione di essersi limitata a
ribadire il rinvio alle CGI e al fatto che il letto alto le consente di
accedervi per coricarsi e alzarsi in modo autonomo senza sollecitare la colonna
vertebrale. Già solo per questi motivi, a dire dell'assicurata il ricorso deve
essere accolto, dato che l'Ufficio AI avrebbe dovuto computare anche l'atto di
alzarsi/ sedersi/coricarsi e quindi concederle un AGI di grado medio.
Per quanto concerne l'atto di andare al gabinetto, la ricorrente
ha osservato che il rialzo per il WC di cui essa si è munita per evitare di
flettere troppo le gambe e inarcare la colonna vertebrale non è tuttavia
trasportabile, perciò nel caso in cui dovesse andare al gabinetto in un'altra
abitazione, in un ristorante o in un altro luogo, essa necessita l'aiuto di una
terza persona per espletare questo atto, in particolare nel caso in cui non vi
siano servizi igienici per persone invalide. La motivazione data dal consulente
ispettore, secondo cui fa difetto il criterio di regolarità, a dire dell'insorgente
sarebbe riduttiva e ingiustificata non tenendo infatti conto che dovendosi
spostare per spese, visite mediche, visite di piacere, passeggiate, ecc., non
esplica regolarmente e quotidianamente i propri bisogni a casa propria.
In merito all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana e alla necessità di sorveglianza personale permanente, l'insorgente
ha rinviato alle sue osservazioni del 15 febbraio 2024 (doc. A4), in cui aveva rimproverato
all'Ufficio AI di non avere accertato queste necessità anche nei diversi luoghi
che essa frequenta e non solo al proprio domicilio, rendendo perciò la
valutazione e gli accertamenti compiuti lacunosi. A suo dire, l'Ufficio AI si è
semplicemente limitato a rinviare a quanto riportato nel rapporto di inchiesta
e al N. 2106 CGI, concludendo che una sorveglianza personale permanente non era
data.
Oltre a ciò, la ricorrente ha prodotto il referto del 15 marzo
2024 (doc. A7) della dr.ssa med. __________ che attesta un peggioramento delle
sue condizioni di salute, ma a suo dire l'amministrazione non ha accertato
concretamente questo suo peggioramento e se poteva comportare maggiori
impedimenti anche nello svolgere gli atti ordinari della vita, non rilevando
quindi che la curante ha precisato che la sedia a rotelle le è indispensabile
per gli spostamenti fuori casa.
Infine, l'insorgente ha osservato come non sia nota la qualifica
del funzionario che ha effettuato l'inchiesta a domicilio, se egli sia persona
qualificata che conosce il contesto in cui essa vive, ma soprattutto le
diagnosi e le limitazioni mediche. Inoltre, egli avrebbe potuto, così come il
medico SMR, interpellare i medici specialisti che la seguono e la conoscono.
In conclusione, nel caso in cui il TCA non le riconosca il grado
medio, la ricorrente ha chiesto il rinvio degli atti per accertare meglio la
sua situazione.
1.6. Il 14 maggio 2024 (doc. IV) l'Ufficio
assicurazione invalidità ha chiesto al TCA nella sua risposta di respingere il
ricorso, avendo la ricorrente manifestato un dissenso puramente soggettivo nei
confronti della valutazione operata dall'amministrazione senza produrre
eventuali elementi oggettivi, tipo di natura medica, a sostegno delle proprie
argomentazioni. I rapporti medici prodotti con le osservazioni al progetto di
decisione sono stati vagliati sia dal Servizio Medico Regionale sia dall'ispettore,
concludendo che non modificavano la valutazione che essi avevano eseguito.
Per quanto concerne il recente certificato della dr.ssa __________
allegato al ricorso, l'Ufficio AI ha osservato che oltre ad essere posteriore
alla decisione impugnata, non apporta alcun nuovo elemento che non sia già
stato valutato e considerato per la determinazione del diritto all'AGI. La
necessità rilevata dalla curante di dovere essere accompagnata negli
spostamenti non comporterebbe comunque, qualora fosse considerata la necessità
di aiuto regolare e notevole di terzi anche per l'atto di spostarsi, una
modifica del diritto dell'assicurata a un assegno per grandi invalidi, poiché
il riconoscimento dell'aiuto per tre atti ordinari della vita, anziché i due ammessi,
darebbe comunque luogo solo a un AGI di grado lieve.
Quanto alla sollevata necessità di un accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana, l'amministrazione ha rilevato che questa è stata
esclusa, poiché non è emerso alcun rischio di istituzionalizzazione dell'assicurata
se lasciata sola, possedendo inoltre essa una completa capacità di discernimento
ed essendo in grado di strutturare la giornata in modo autonomo.
1.7. Chieste (docc. VI, VIII e X) e
ottenute tre proroghe (docc. VII, IX e XI), il 17 settembre 2024 (doc. XII) la
ricorrente ha prodotto un nuovo referto del dr. med. __________ (doc. A8), su
cui l'Ufficio AI ha rilevato, il 25 settembre 2024 (doc. XIV), che oltre a
riportare una situazione osservata in epoca posteriore alla decisione
impugnata, non esprime alcuna critica sulla valutazione di necessitare dell'aiuto
di terzi per degli atti ordinari della vita.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se,
a giusta ragione, l'Ufficio assicurazione invalidità ha concesso all'assicurata
il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado lieve dal 1° settembre
2023 ritenendo data la necessità di un aiuto regolare di terzi per vestirsi/svestirsi
e per lavarsi oppure se, come dalla stessa preteso, abbia diritto a un AGI di
grado superiore.
2.2. Secondo l'art. 9 LPGA - che ha
ripreso la definizione contenuta nell'art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) - è
considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha
bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale
per compiere gli atti ordinari della vita.
La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato
può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato
durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio
quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe
incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato
psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF
8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli atti ordinari della vita riguardano sei ambiti e sono i
seguenti (DTF 133 V 450 consid. 7.2; DTF 127 V 97 consid. 3c; DTF 125 V 303
consid. 4a; DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2020 della Circolare sulla grande
invalidità (CGI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° gennaio 2024):
– vestirsi, svestirsi (anche mettersi e togliersi un
eventuale mezzo
ausiliario,
se questo non ha scopi di cura o terapia);
– alzarsi, sedersi, sdraiarsi
(anche andare a letto e alzarsi dal letto);
cambiare
posizione;
– mangiare (portare il pasto a letto,
sminuzzarlo, portarlo alla bocca,
ridurlo in purè, alimentazione
tramite sonda);
– igiene personale (lavarsi,
pettinarsi, radersi, fare il bagno o la
doccia);
– espletare i bisogni corporali
(risistemare i vestiti, pulirsi/verificare la
pulizia, espletare i bisogni
corporali in modo inusuale);
– spostarsi (nell'abitazione, all'aperto,
intrattenere rapporti sociali).
Se un atto ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la
grande invalidità non è richiesto che l'assicurato abbia bisogno dell'aiuto di
altre persone per tutte oppure per la maggior parte di esse; è sufficiente che
necessiti, regolarmente e in misura notevole, dell'aiuto di terzi per una sola
delle funzioni parziali (DTF 117 V 146 consid. 2; N. 2021 CGI).
Il N. 2022 CGI precisa che non sono considerate atti ordinari
della vita le attività connesse all'esercizio della professione, all'adempimento
di mansioni a essa equiparabili (economia domestica, studio, comunità
religiosa), all'integrazione professionale (p. es. aiuto a recarsi al lavoro).
Va segnalato che il Tribunale federale ha avuto modo di ribadire
al considerando 3.4 della STF 9C_633/2012 dell'8 gennaio 2013, che il
compimento difficoltoso o rallentato a causa del danno alla salute degli atti
ordinari della vita non giustifica per principio la grande invalidità (N. 2023
CGI).
Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente
la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
Fatti
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L'art.
42 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con
domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno
per grandi invalidi. Rimane salvo l'articolo 42bis.
La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art.
42 cpv. 2 LAI).
Giusta l'art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche
chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente
di essere accompagnato nell'organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre esclusivamente
di un danno alla salute psichica è considerato grande invalido soltanto se ha
diritto a una rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo
permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande
invalido di grado lieve. Rimane salvo l'articolo 42bis capoverso 5.
L'art. 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è
reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido.
Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre
cure permanenti o una sorveglianza personale.
Per il capoverso 2 dell'art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c. di
aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.
Infine, l'art. 37 cpv. 3 OAI stabilisce che la
grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari:
a. è
costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per
compiere almeno due atti ordinari della vita;
b. necessita di una sorveglianza personale
permanente;
c. necessita,
in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua
infermità;
d. a
causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure
e. è
costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della
realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.
A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art.
42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a
causa di un danno alla salute:
a. non può
vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;
b. non può
compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa
senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure
c. rischia
seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.
Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, è considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli
390-398 del Codice civile.
Secondo l'art. 42 cpv. 4 LAI, l'assegno per grandi
invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine
del mese in cui l'assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato
della rendita secondo l'art. 40 cpv. 1 LAVS o in cui raggiunge l'età di
pensionamento. L'inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo
anno di età, dall'art. 29 cpv. 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il
Tribunale federale ha precisato che, contrariamente al rinvio
dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi
invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere
applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto
alla rendita.
Ciò ha portato alla modifica, dal 1° gennaio 2024,
del capoverso 4 dell'art. 42 LAI, che ora prevede che l'assegno per
grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita. Il diritto nasce se l'assicurato
ha presentato una grande invalidità almeno di grado lieve per un anno e senza notevoli
interruzioni; rimane salvo l'articolo 42bis cpv. 3.
Giusta l'art. 42ter cpv. 1 LAI il
grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo
dell'assegno per grandi invalidi: l'assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all'80%, in caso di grande
invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado
lieve al 20% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo
34 capoversi 3 e 5 LAVS.
2.4. Ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 OAI l'Ufficio
AI esamina le condizioni assicurative, fra l'altro, mediante l'esecuzione
di sopralluoghi.
Secondo la giurisprudenza, ribadita da ultimo
nella STF 8C_724/ 2022 del 21 aprile 2023 al considerando 5.1 (pubblicata in
SVR 2023 IV Nr. 45) e nella STF 9C_98/2020 dell'8 aprile 2020 al considerando
2.3, un rapporto d'inchiesta sulla grande invalidità (art.
9 LPGA) deve adempiere i seguenti criteri. L'estensore dell'inchiesta deve
essere una persona qualificata, che conosce il contesto in cui la persona
bisognosa di cura vive, nonché le affezioni, limitazioni mediche e il bisogno
di aiuto derivante dalle diagnosi effettuate dal personale medico. In caso di
incertezza sui disturbi fisici o psichici e/o sui loro effetti sugli atti
ordinari della vita, non solo è lecito, ma è necessario consultare il personale
medico. Inoltre, nel rapporto devono essere contenute le informazioni fornite
dalle persone che prestano aiuto, indicando le opinioni divergenti delle parti
coinvolte nell'inchiesta.
Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile,
dettagliato e motivato per quanto riguarda i singoli atti ordinari. Infine,
deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se il rapporto
d'inchiesta costituisce una base affidabile per una decisione nel senso appena
descritto, il tribunale si distanzia da questa valutazione solo se ci sono
errori di giudizio chiaramente identificabili. Questo in considerazione del
fatto che la persona che ha eseguito l'inchiesta possiede una conoscenza
maggiore della fattispecie rispetto al giudice chiamato in causa a seguito di
un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.5. Va infine ricordato che, al pari di
ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive dell'UFAS (incluse le
Circolari), pur non avendo ovviamente valore
vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione
attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al
fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità
di trattamento (DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità
di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo
di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme
delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non
hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i
Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse
non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a
LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a
creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa
utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore
che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le
direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla
giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid.
5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il
punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e
non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla
liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella
misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni
legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257
consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3,
130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid.
3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
2.6. Nella (seconda) domanda del 31
maggio 2023 (doc. 113) volta all'ottenimento di un assegno per grandi invalidi,
l'interessata ha rilevato che dal 1° settembre 2022 necessitava
di un aiuto quotidiano per vestirsi/svestirsi, per alzarsi/sedersi/coricarsi e
per la cura del corpo. Inoltre, a causa dei forti dolori e della difficoltà/impossibilità
nei movimenti, necessitava dell'aiuto di terzi negli spostamenti (per guidare l'automobile,
per cucinare, per fare la spesa, per pulire la casa, ecc.). Infine, l'assicurata
ha crociato la risposta affermativa alle domande a sapere se a causa delle
limitazioni imposte dal danno alla salute necessitava di un accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana, di un accompagnamento per i
contatti e il disbrigo di attività al di fuori dell'abitazione e della presenza
di un terzo per evitare l'isolamento.
Il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina
interna e generale, ha confermato il 6 giugno 2023 (doc. 117) che le
indicazioni sulla grande invalidità esposte dall'assicurata, affetta da una sindrome
lombospondilogena su grave scoliosi, corrispondevano alle sue constatazioni,
che lo stato di salute non poteva essere migliorato con provvedimenti sanitari
e che la grande invalidità non poteva essere diminuita impiegando mezzi
ausiliari adeguati. La prognosi era suscettibile di peggioramento.
La dr.ssa med. __________, capoclinica presso il
Centro per la terapia del dolore presso l'Ospedale __________ di __________, ha
riferito il 4 maggio 2023 (doc. 117) delle infiltrazioni dei rami articolari
mediali a cui l'assicurata si è sottoposta nel corso dei mesi di marzo e di
aprile a causa dei dolori lombari dovuti alla scoliosi idiopatica sinistro
convessa. All'esame clinico la specialista ha rilevato una marcia fluida, senza
segni di zoppia, assenza di deficit evidenti di forza e/o sensibilità tattile.
Alla luce di questi referti, il dr. med. __________,
specialista in medicina interna generale attivo presso il Servizio Medico
Regionale, il 16 giugno 2023 (doc. 119) ha interpellato il medico curante per
sapere se la dipendenza dall'aiuto di terzi per i quattro atti ordinari
segnalati dall'interessata trovava conferma nello stato clinico e il 26 giugno
2023 (doc. 120) il dr. __________ si è così pronunciato:
" Con la presente attesto che la paziente summenzionata necessita un
aiuto per il vestirsi e per il svestirsi come anche per alzarsi dal letto al
mattino e per l'igiene intima.
Per quanto riguarda la guida lei non è in grado di
guidar più di 10 minuti a causa dei dolori a livello lombare.
La paziente è in cura dal dipartimento del dolore dell'Ospedale
__________ mentre deve essere rivalutata anche dallo specialista il Dr __________
presso la Clinica __________.".
Il successivo referto del 27 luglio 2023 (doc. 122)
della dr.ssa __________ riferisce della consultazione di un mese prima.
La paziente non ha auto alcun beneficio dalle
infiltrazioni di Ozono e i dolori erano continui, solo parzialmente sollevati
dall'assunzione di antiinfiammatori due volte al giorno, perciò si sentiva
molto invalidata in tutti i gesti della vita quotidiana (vestirsi, alzarsi dal
letto, igiene intima) e soffriva molto psicologicamente di questa situazione di
dipendenza, ormai regolare e prolungata.
All'esame clinico, la marcia era sempre fluida,
senza segni di zoppia, assenza di deficit evidenti di forza e/o sensibilità
tattile.
Da questi ultimi due rapporti il dr. __________ ha
ritenuto l'8 agosto 2023 (doc. 123) che i dolori invalidanti erano presenti da
marzo/ aprile 2023 e quindi che l'anno di attesa non era ancora dato, come pure
che la prognosi per quanto riguardava la dipendenza da terzi risultava
positiva.
Ne è quindi seguito il progetto di decisione del 9
agosto 2023 (doc. 125) di rifiuto dell'assegno per grandi invalidi per assenza
dell'anno di attesa.
Interpellato dal Sevizio Medico Regionale, il 26 settembre
2023 (doc. 144) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia
ortopedica, ha indicato che l'assicurata non era più in grado di eseguire
semplici attività a domicilio, dipendendo perciò da altre persone e soprattutto
da un servizio sociale. La terapia del dolore non era stata a tal punto
efficace da ridurre i dolori in modo duraturo.
Nel certificato del 17 ottobre 2023 (doc. 146) la
dr.ssa __________ ha riferito della conversazione telefonica avuta il 22
settembre 2023, in cui l'assicurata le ha comunicato che l'ultimo ciclo di
ozonoterapia non aveva apportato alcun beneficio e quindi si ritrovava nella
medesima situazione di prima, ovvero a dipendere da una terza persona come già
dal 1° settembre 2022. Inoltre, stando a riposo totale e aiutata da una terza
persona tutto il giorno, i dolori erano diventati gestibili, perciò la curante
non aveva previsto alcuna terapia infiltrativa. Continuava ad assumere l'antiinfiammatorio
(Brufen).
Il 20 ottobre 2023 (doc. 147) il dottor __________
ha quindi ritenuto plausibile dal 1° settembre 2022 un aiuto regolare di terzi
per vestirsi e per l'igiene personale, mentre non lo era la necessità di
accompagnamento dell'assicurata, perché essa non presentava limitazioni
neuro-psicologiche. Era comunque indicata una inchiesta a domicilio per
valutare l'eventuale dipendenza da terzi.
Sui due nuovi certificati del 5 gennaio 2024 (doc.
149) si è espresso lo stesso dr. med. __________ il 9 gennaio 2024 (doc. 150),
affermando che non modificano le sue conclusioni del 20 ottobre 2023. Detti
referti concernono i due cross-test sui rami articolari mediali L1-L2, L2-L4 e
L3-L4 effettuati il 15 e il 18 dicembre 2023, in cui il primo test è stato
positivo. Anche in quelle occasioni, per la specialista la marcia era fluida e
senza zoppia.
Su indicazione del Servizio Medico Regionale, l'Ufficio
AI ha dato incarico al consulente ispettore di esaminare la richiesta di AGI
formulata dall'assicurata e l'11 gennaio 2024 egli ha quindi effettuato
un'inchiesta al suo domicilio.
Con rapporto del 12 gennaio 2024 (doc. 151) l'incaricato ha annotato
come l'assicurata trascorreva le sue giornate, e meglio facendosi aiutare per
due giorni alla settimana da una domestica retribuita, mentre per gli altri
giorni da un amico a titolo gratuito.
Egli ha poi vagliato ogni singolo atto ordinario,
indicando se e quali erano le difficoltà dell'assicurata nel metterlo in
pratica da sola oppure quali gli accorgimenti per riuscire ad eseguirlo senza
dovere chiedere l'aiuto di terzi (domestica, amico, figlia).
Dal sopralluogo effettuato dal consulente ispettore al
domicilio dell'interessata è dunque disceso che quest'ultima svolgeva
autonomamente i seguenti atti ordinari della vita: alzarsi, sedersi e
coricarsi, mangiare, andare al gabinetto (recarsi in bagno da sola, abbassare i
vestiti, svolgere i propri bisogni fisiologici in modo usuale, pulirsi e
controllare la pulizia eseguita, rialzarsi e rivestirsi), spostarsi sia all'interno
sia fuori casa, organizzare la realtà quotidiana.
Per contro, l'ispettore ha annotato che l'interessata
era dipendente da terzi per vestirsi, svestirsi e per l'igiene personale
(unicamente per la parte inferiore del corpo, asciugarsi correttamente,
tagliare le unghie dei piedi, depilarsi le gambe, spalmare creme idratanti).
Alla domanda se l'assicurata necessitava, in modo
regolare e duraturo, di un accompagnamento della realtà quotidiana, il
consulente ha confermato dunque che v'era un'autonomia nei trasferimenti
(alzarsi/sedersi/coricarsi), nell'alimentarsi, nello spostarsi e nel recarsi al
gabinetto, mentre veniva riconosciuta una dipendenza da terzi nell'atto di
vestirsi e lavarsi.
Nonostante gli importanti limiti fisici, la capacità
cognitiva e decisionale era perfettamente integra.
Il consulente ispettore ha inoltre annotato quanto
segue:
" L'assicurata a causa del danno alla salute si trova in parte limitata
nel compimento di alcune azioni quotidiane per le quali beneficia di un aiuto
usuale da parte di un'addetta all'economia domestica a pagamento, dell'amico __________
e della figlia __________. La signora RI 1 riferisce inoltre di mantenere
sufficienti contatti sociali con conoscenti e con i parenti. Tali condizioni
avallano di non trovarsi assolutamente in una situazione di rischio di
isolamento. Utilizza il telefono cellulare e il mezzo informatico correttamente
e conosce perfettamente il valore del denaro, che gestisce senza che altri la
aiutino o la sostituiscono nell'amministrazione. È altresì in grado di
alimentarsi, fissare incontri ed affrontare situazioni impreviste come per
esempio il rinvio o la disdetta di un appuntamento. Si constata in sede d'inchiesta
la capacità dell'assicurata di organizzare e gestire gli aiuti che le
necessitano, discutere e fare scelte sulla conduzione famigliare, essendo
cognitivamente integra e avendo un completo esame di realtà. L'assicurata si
dimostra dunque capace di compiere le azioni sufficienti e necessarie a gestire
il proprio quotidiano senza il rischio di cadere in uno stato di abbandono o di
isolamento tali da doverla costringere ad un collocamento in istituto. Si
rammenta inoltre che esistono sul mercato specifici mezzi ausiliari o
elettrodomestici volti a garantire l'autonomia delle persone disabili
nell'economia domestica, come ad esempio l'aspirapolvere robotizzata e altre
soluzioni legate alla domotica. Tali possibilità non sono ancora state vagliate
dall'assicurata poiché sino ad ora non necessarie.
In conclusione, per
quanto definito finora, l'accompagnamento non è riconosciuto appurato che non
corrisponde al vero che senza l'appoggio di una rete lei sarebbe costretta ad
essere istituzionalizzata in quanto l'intensità dei deficit non è notevole al
punto tale da porla in un istituto. La persona assicurata mantiene una
cognizione integra e sa pianificare gli appuntamenti; utilizza correttamente il
proprio cellulare per contattare ed essere contattata; in caso di bisogno è
perfettamente in grado di scegliere il personale sanitario da interpellare;
conosce il valore del denaro e non si avvale di alcuna curatela né
amministrativa né generale.".
Infine, l'ispettore ha affermato che l'assicurata
non necessitava di sorveglianza personale come intesa dalla legge e che disponeva
già di alcuni mezzi ausiliari: sgabello per la doccia, corrimano all'entrata in
corridoio e rialzo per il wc.
In conclusione, quale proposta di decisione egli ha
indicato:
" La persona assicurata dipende da terzi per compiere due atti ordinari
della vita
- vestirsi/svestirsi
- lavarsi
La situazione descritta è tale dal mese di settembre
2022.
Non necessita di una sorveglianza personale
continua.
Non necessita di accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana.
La domanda di AGI è stata presentata nel mese di
maggio 2023
Sono assolte le condizioni per il versamento di un
assegno per grandi invalidi di grado:
- lieve
a decorrere dal mese di settembre 2023, trascorso
l'anno di carenza".
Su tale scorta, il nuovo progetto di decisione del
15 gennaio 2024 (doc. 153), che ha annullato e sostituito il precedente, ha
conferito all'assicurata un assegno per grandi invalidi di grado lieve a
decorrere dal 1° settembre 2023, riportando, quale motivazione, la proposta di
decisione del consulente ispettore.
Alle osservazioni formulate il 15 febbraio 2024
(doc. 158) contro questo progetto l'assicurata ha allegato i rapporti del 23
gennaio 2024 della dr.ssa __________ e del 12 febbraio 2024 del dr. __________.
La specialista attiva presso il Centro per la terapia
del dolore ha riferito che il 15 gennaio 2024 l'interessata è stata sottoposta a
una termocoagulazione dei rami sensitivi articolari mediali lombari L2, L3, L4
destra e Th12, L1, L2 a sinistra. Questa procedura faceva seguito ai due test
sui rami mediali eseguiti il 15 e il 18 dicembre 2023, con esito positivo, dopo
che le precedenti misure adottate (4 istillazioni sui rami articolari mediali
con ozono), che inizialmente avevano portato i dolori a migliorare per qualche
mese, erano tornati poi sempre più invalidanti, a tal punto che dal 1°
settembre 2022 l'assicurata non riusciva più a svolgere nessuna attività a casa
da sola diventando dipendente da una terza persona. Il trattamento eseguito a
marzo 2023 aveva dato meno benefici, dopodiché l'assicurata ha ridotto le
attività al minimo ed era sempre aiutata.
Visto che i dolori continuavano ad aumentare, il
nuovo approccio faccettario eseguito in due occasioni ha dato un risultato positivo,
che confermava la presenza di una componente articolare posteriore quale
generatore del dolore e poneva l'indicazione a un trattamento di termoablazione
al fine di ottenere un beneficio durevole.
All'esame clinico, la marcia era fluida, senza segni
di zoppia, assenza di deficit evidenti di forza e/o sensibilità tattile.
Il medico curante ha attestato che l'interessata
soffriva di sindrome lombo-spondilogena L3 sinistra su grave scoliosi
dorso-lombare sinistro-convessa e minima protrusione discale L3 con
iporeflessia a carico del riflesso rotuleo sinistro, ipoestesia faccia laterale
ginocchio sinistro. Lo stato generale era in peggioramento con grande
difficoltà della deambulazione e con meno autonomia nello svolgimento di tutte le
attività della vita quotidiana, in particolar modo al mattino aveva bisogno di
un aiuto per alzarsi dal letto.
Riassunti i precedenti pareri dei dr.ssa __________
e dr. __________, come pure l'esito dell'inchiesta domiciliare, il dr. med. __________
si è pronunciato il 19 febbraio 2024 (doc. 160) sugli esposti referti del 2024,
concludendo che "dall'attuale
documentazione non risulta sicuramente un peggioramento dello stato di salute
dell'assicurata rispetto all'inchiesta del 11.1.2024, risultato dell'inchiesta
che non posso quindi che confermare nelle sue conclusioni".
Anche il consulente ispettore si è pronunciato sulle
osservazioni al progetto di decisione, il quale il 27 febbraio 2024 (doc. 163) le
ha riportate per esteso e poi le ha commentate come segue:
" Relativamente all'atto Alzarsi/sedersi/coricarsi, nell'inchiesta a
domicilio del 11.01.2024 veniva rilevato quanto segue:
L'assicurata conferma di essere autonoma nella
pianificazione e di essere orientata nel tempo. È in grado di leggere e capire
le indicazioni di un orologio e conserva un ritmo sonno-veglia ordinario, anche
se riferisce di avere un sonno perturbato a causa dei dolori. Funzionalmente
spiega di riscontrare difficoltà nei movimenti ma di riuscire a compiere
l'insieme degli atti qui considerati, senza richiedere un aiuto ulteriore da
parte di terze persone per cambiare posizione e compiere i transfer, ricorrendo
ad appoggi e sostegni quando occorre. Il letto è alto e ciò le consente di
accedervi per coricarsi e di alzarsi in modo autonomo senza sollecitare la
colonna vertebrale. Non ha in dotazione un letto motorizzato, con potenza o
maniglie. Per l'autonomia riferita in sede di colloquio, l'atto non viene
computato.
Si riporta inoltre di seguito quanto espresso dalle
cifre marginali CGI in riferimento ai punti 1, 2 e 3 del contenzioso:
2011 CGI: Anche se l'aiuto è necessario tra quattro
e sei giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni della
settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è
necessario quotidianamente.
2030 CGI: La grande invalidità è data se
l'assicurato non è in grado di alzarsi, sedersi o sdraiarsi senza l'aiuto di
terzi. Se tuttavia è in grado di eseguire da solo i cambi di posizione, non vi
è grande invalidità.
2032 CGI: L'aiuto di terzi per alzarsi da una
posizione seduta bassa (non indispensabile all'assicurato) o dal pavimento
oppure per salire in automobile non è notevole né quotidiano. Di conseguenza
non si tratta di una grande invalidità regolare e notevole (RCC 1987 pag. 263).
Se invece l'assicurato non è in grado di mettersi sdraiato a letto, è
considerato grande invalido in questo atto ordinario della vita.
10001 CGI: In virtù dell'obbligo di riduzione del
danno (art. 7 LAI), l'assicurato è tenuto ad adottare misure adeguate e
ragionevolmente esigibili per mantenere o ristabilire la propria autonomia (p.
es. Abiti adeguati all'invalidità, scarpe con chiusura velcro per le persone con
un braccio solo, mezzi ausiliari, attrezzi). In caso contrario, l'aiuto cui
deve far ricorso non è preso in considerazione nella valutazione della grande
invalidità (RCC 1989 pag. 229, 1986 pag. 507). È quindi possibile che un mezzo
ausiliario escluda la grande invalidità.
Si conferma pertanto la non computabilità dell'atto Alzarsi/sedersi
Considerandi
e coricarsi, come espresso in sede d'inchiesta.
Relativamente ai punti 1 e 4 del contenzioso in
riferimento all'atto di andare al gabinetto, si conferma quanto riportato in
sede d'inchiesta, che considera l'atto indagato nell'ambito della sfera privata
esaurientemente valutato. Infatti l'andare di corpo al di fuori del proprio domicilio,
quand'anche si concretizzasse, non adempie al criterio di regolarità come
inteso dalla legge.
Si ribadisce pertanto la non computabilità dell'atto
Andare al gabinetto, come espresso in sede d'inchiesta.
Relativamente ai punti 1 e 5 del contenzioso, in
merito all'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana, si
conferma quanto ampiamente già riportato in sede d'inchiesta al punto 3.2. Si
precisa inoltre quanto espresso alla cifra marginale 2106: "Il rischio puramente ipotetico di un isolamento dal mondo esterno
non è sufficiente; l'isolamento e il conseguente peggioramento dello stato di
salute devono piuttosto già essersi manifestati nell'assicurato (sentenza TF
9C_543/2007 del 28 aprile 2008)".
Si ribadisce pertanto la non computabilità
dell'atto.
In merito alla necessità di sorveglianza
personale permanente, si fa riferimento alla cifra
marginale 2076 CGI che cita al proposito: "Questo concetto va inteso come
una prestazione necessaria a causa dello stato di salute fisico, psichico e/o
mentale dell'assicurato. Ad esempio, è necessaria una sorveglianza personale
permanente se l'assicurato deve avere vicino, con brevi interruzioni, un terzo
perciò non può essere lasciato solo (RCC 1989 pag. 190 consid. 3b, 1980 pag. 66
consid. 4b). Per essere rilevante per il diritto alla prestazione la
sorveglianza personale deve presentare un certo grado d'intensità".
Si precisa inoltre quanto espresso nella cifra
marginale 2077 CGI:
"Si può ritenere che vi sia necessità di
sorveglianza quando l'assicurato, con ogni probabilità, nocerebbe a sé stesso o
a terzi se non fosse sorvegliato.".
L'intensità stabilita dal legislatore per
giustificare una sorveglianza personale permanente non è pertanto raggiunta.
CONCLUSIONE:
In merito alla valutazione inerente agli atti
ordinari della vita quotidiana e agli altri punti, si ribadisce quanto
documentato nell'inchiesta svolta al domicilio in data 11 gennaio 2024, confermando
che i criteri per la valutazione di ogni singolo atto sono stati
sufficientemente approfonditi per permettere una esaustiva presa di posizione.".
Ne è quindi derivata la decisione del 1° marzo 2024
di attribuzione di un assegno per grandi invalidi di grado lieve, come
prospettato all'assicurata con il progetto di decisione.
Unitamente al ricorso qui in oggetto, l'insorgente ha prodotto al
TCA il rapporto del 15 marzo 2024 (doc. A7) della dr.ssa med. __________, la
quale, quel giorno stesso, l'ha visitata per un controllo post termo-ablazione.
Nell'anamnesi la specialista ha ricordato le terapie adottate in
precedenza per contrastare i dolori lombari cronici lamentati dall'assicurata e
il trattamento faccettario eseguito il 15 gennaio 2024 sui rami mediali,
affermando che "purtroppo il trattamento
non ha portato beneficio. I dolori non sono diminuiti e persistono in zona lombare
bassa bilateralmente e in zona toracica alta a sinistra. L'insensibilità alla
parte anteriore del ginocchio sinistro, già presente in modo altalenante prima
del trattamento, adesso è costante; le parestesie in entrambi gli arti
inferiori e la mancanza di forza all'arto inferiore di sinistra sono rimasti
invariati.".
All'esame clinico è stata riscontrata una difficoltà di passare
dalla posizione seduta ad alzata, la marcia era lenta, il busto inclinato in
avanti, senza zoppia. Insensibilità al tatto sulla parte anteriore del
ginocchio sinistro (rotula), ipoestesia sul bordo laterale della coscia
sinistra e alla parte alta del bordo laterale della gamba sinistra. Il resto
della sensibilità (fossa popliteale, parte interna e esterna del ginocchio,
caviglia, piede) è globalmente preservato. Lieve deficit del quadricipite
sinistro, già noto.
La curante ha quindi concluso che poiché il trattamento non ha
procurato alcun miglioramento, i dolori toraco-lombari, associati ai disturbi
di sensibilità e di forza agli arti inferiori, compromettevano l'autonomia
dell'assicurata. Era molto importante che quest'ultima si sforzasse di camminare
ogni giorno, sempre accompagnata, per il mantenimento della muscolatura e della
poca autonomia ai piedi che rimaneva; le è stato consigliato l'uso di due
bastoni per aumentare la stabilità. L'attività in acqua era molto indicata e
avrebbe sicuramente portato un beneficio. È stato infine programmato a giugno
un ulteriore trattamento con ozono per diminuire l'assunzione cronica di
Brufen, che le generava complicanze.
2.7
Per quanto concerne la nozione di
aiuto di terzi, secondo il N. 2010 CGI l'aiuto è considerato regolare se
l'assicurato ne necessita o può ipoteticamente necessitarne quotidianamente
(STF 9C_562/2016 del 13 gennaio 2017).
Giusta il N 2011 CGI anche se l'aiuto è necessario
tra quattro e sei giorni a settimana (ossia per la maggior parte dei giorni
della settimana), non si è di fronte a un aiuto regolare, dato che questo non è
necessario quotidianamente.
Per il N. 2013 CGI, l'aiuto è considerato notevole quando
almeno una funzione parziale di un atto ordinario della vita (p. es. «lavarsi»
quale parte dell'«igiene personale» [DTF 107 V 136]):
– non può più essere compiuta dall'assicurato oppure può essere
compiuta soltanto con uno sforzo non esigibile ragionevolmente o in modo
difforme dall'usuale oppure non sarebbe compiuta spontaneamente a causa dello
stato psichico;
– non può essere compiuta dall'assicurato nemmeno con l'aiuto di
terzi, perché per lui è priva di senso (p. es. intrattenere contatti sociali è
impossibile a causa di gravi lesioni cerebrali che costringono a una vita
totalmente vegetativa a letto).
Il N. 2015 CGI definisce l'aiuto diretto di terzi e
significa che l'assicurato non è in grado, o lo è solo parzialmente, di
compiere da solo gli atti ordinari della vita.
Per il N. 2016 CGI, l'aiuto indiretto di terzi significa
che l'assicurato è in grado, sul piano funzionale, di compiere gli atti
ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o li eseguirebbe solo parzialmente o
in orari inadeguati, se fosse lasciato solo (DTF 133 V 450).
Giusta il N. 8007 CGI, nel valutare la grande invalidità delle
persone adulte, l'ufficio AI si basa oggettivamente sullo stato
dell'assicurato. È irrilevante l'ambiente in cui l'assicurato si trova, ossia
che viva da solo, in famiglia, nella società o in un istituto (STF 9C_410/2009
del 1° aprile 2010), ed è indifferente se per gli atti ordinari della vita l'assicurato
può contare sull'aiuto dei membri della famiglia (coniuge, figli, genitori) o
viene invece aiutato da una persona estranea alla famiglia. In questo contesto
sono escluse la sorveglianza e la consegna di medicamenti generalmente previste
in istituto (v. N. 2080). Inoltre, nell'ambito dell'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana si considera l'aiuto esigibile dai
familiari (v. N. 2100).
Recentemente il TF ha ribadito che la necessità di aiuto di un
terzo si apprezza oggettivamente, senza tenere conto dell'ambiente in cui si
trova la persona assicurata (STF 8C_724/ 2022 del 21 aprile 2023, consid. 4.1 in
SVR 2023 IV Nr. 45).
Giusta il N. 8008 CGI, la perdita di una funzione fisica o
sensoriale non fa presumere in linea di principio una grande invalidità
giuridicamente rilevante. La grande invalidità va piuttosto valutata secondo le
regole generali in base alle circostanze dei singoli casi (RCC 1969 pag. 702).
Per il N. 8010 CGI, l'ufficio AI verifica se l'assicurato possa
adottare misure adeguate e ragionevolmente esigibili per mantenere o
ristabilire la propria autonomia (p. es. abiti adeguati all'invalidità, scarpe
con chiusura velcro per le persone con un braccio solo, mezzi ausiliari,
attrezzi). In caso contrario l'aiuto cui deve far ricorso non è preso in
considerazione nella valutazione della grande invalidità (RCC 1989 pag. 228,
1986.
pag. 507). È quindi possibile che un mezzo ausiliario escluda la grande
invalidità.
2.8
Per potersi determinare
sull'esistenza di una grande invalidità, l'autorità deve disporre di
informazioni che provengono dai medici o da altri collaboratori specializzati.
Il medico deve indicare in quale misura l'assicurato è limitato nelle sue
funzioni fisiche e psichiche dalla sua malattia. L'autorità procede invece a
un'inchiesta domiciliare, che tenga conto di tutte le particolarità del caso,
ciò che implica necessariamente la conoscenza dei pareri dei medici. Sottopone
poi i risultati dell'inchiesta al parere del Servizio Medico Regionale (SVR
2019.
IV Nr. 79 consid. 2b).
Da un attento esame degli atti questo TCA ritiene che l'Ufficio AI
ha correttamente concluso che l'assicurata necessita dell'aiuto di terzi
unicamente per compiere gli atti ordinari di vestirsi/svestirsi e di lavarsi.
Da quanto ha potuto constatare il consulente ispettore durante il
sopralluogo effettuato l'11 gennaio 2024 presso il domicilio della ricorrente, conclusioni
che ha ribadito il 27 febbraio 2024 anche dopo avere esaminato le osservazioni
dell'assicurata al progetto di decisione, non erano infatti dati i motivi per
giustificare una dipendenza da terzi, diretta o indiretta, anche per gli altri
atti ordinari della vita.
Anche il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha
ritenuto il 20 ottobre 2023, dopo avere notato l'8 agosto 2023, ossia il giorno
precedente l'emanazione del primo progetto di decisione, delle discrepanze nel
rapporto del dr. med. __________ che, sulla scorta della nuova documentazione
medica acquisita dall'amministrazione, la pulizia del corpo e il vestirsi e
svestirsi potevano essere difficoltosi per l'assicurata, ritenendo perciò
plausibile l'aiuto di terzi per questi due soli atti ordinari della vita.
Inoltre, valutando l'assicurata limitata in particolare nelle
attività di casalinga, il medico SMR ha reputato indicata un'inchiesta a
domicilio per accertare una eventuale dipendenza da terzi.
Dalla visita al domicilio della ricorrente effettuata l'11 gennaio
2024.
dal consulente ispettore è emersa una situazione che si sovrappone a
quanto ipotizzato dal medico del Servizio Medico Regionale.
2.8.1
Innanzitutto, per gli atti di alzarsi/sedersi/coricarsi
l'insorgente vi provvedeva da sola, con alcuni accorgimenti già messi in atto.
Infatti, l'assicurata utilizzava due materassi, uno sopra l'altro,
per evitare di sollecitare la colonna vertebrale nell'atto di sdraiarsi e
quindi poteva accedere al letto autonomamente.
Allo stesso modo, alla mattina era in grado di alzarsi dal letto
da sola, senza sovraccaricare la schiena grazie alla maggiore altezza del letto
da terra. Inoltre, sebbene l'interessata abbia affermato durante l'inchiesta di
riscontrare funzionalmente delle difficoltà nei movimenti, tuttavia nel gennaio
2024.
ha ammesso di riuscire ad alzarsi, sedersi e coricarsi senza richiedere un
aiuto ulteriore da parte di terze persone per cambiare posizione e per i
transfer, ricorrendo ad appoggi e sostegni quando ne ha bisogno.
L'insorgente ha però contestato queste circostanze sia con le
osservazioni del 15 febbraio 2024 al progetto di decisione sia con il ricorso
del 19 aprile 2024, affermando di necessitare di una persona per alzarsi e
coricarsi, come pure che la sorvegli durante la notte, essendo già caduta dal
letto due volte a causa del cedimento del ginocchio sinistro che è diventato
insensibile e che quindi le fa perdere l'equilibrio.
Per suffragare la sua tesi ella ha dapprima fatto riferimento ai
referti della dr.ssa med. __________ del 23 gennaio 2024 e del dr. __________
del 12 febbraio 2024, poi del 15 marzo 2024 della specialista nella terapia del
dolore.
A questo proposito, va ricordato che il dr. med. __________ ha
preso posizione il 19 febbraio 2024 sul parere dei colleghi, annotando che il primo
rapporto del Centro di terapia del dolore indicava, al termine
dell'infiltrazione eseguita sull'assicurata, che la marcia era fluida, senza
segni di zoppia, che erano assenti deficit evidenti di forza o di sensibilità. Il
certificato del curante dr. med. __________ evidenziava, invece, delle difficoltà
di deambulazione e meno autonomia nello svolgimento di tutte le attività della
vita quotidiana, in particolar modo al mattino l'assicurata necessitava di
aiuto per alzarsi dal letto.
Il Servizio Medico Regionale ha dunque concluso che "non risulta sicuramente un peggioramento dello stato
di salute dell'assicurata rispetto all'inchiesta del 11.1.2024, risultato
dell'inchiesta che non posso quindi che confermare nelle sue conclusioni.".
Da parte sua, il TCA non può non osservare come detti certificati
si contraddicano, almeno parzialmente.
Il primo, reso il 23 gennaio 2024 a seguito della visita del 15,
non annota alcuna anomalia nella deambulazione dell'insorgente, anzi, indica
chiaramente che la marcia era fluida e che non v'erano evidenti deficit di
forza e/o di sensibilità tattile.
Il secondo, datato 12 febbraio 2024, ha invece rilevato una
ipoestesia faccia laterale del ginocchio sinistro, una grande difficoltà nella
deambulazione e il bisogno per l'assicurata di un aiuto per alzarsi dal letto alla
mattina.
Non è però noto a quale periodo quest'ultima constatazione si
riferisca, e meglio se a quel giorno o se risalga a tempo prima, perciò non le
si può attribuire pieno valore probatorio.
Si può invece rilevare che la valutazione clinica del 15 gennaio
2024.
della dr.ssa __________ si sovrappone a quella dell'11 gennaio 2024
effettuata dal consulente ispettore a casa dell'assicurata. In quell'occasione,
infatti, non sono stati rilevati deficit sia nella deambulazione sia
nell'accedere rispettivamente alzarsi dal letto. Il consulente ha ben annotato
che l'interessata lamentava difficoltà nei movimenti, ma pure che essa riusciva
a compiere l'insieme degli atti considerati (alzarsi, sedersi e coricarsi) senza
richiedere un aiuto ulteriore a terzi per cambiare posizione e compiere i
trasferimenti, ma aiutandosi con appoggi e sostegni.
Ne discende che le affermazioni della ricorrente non sono affatto
sostenute dal certificato del 23 gennaio 2024 della dr.ssa __________, la quale
ha invece chiaramente accertato una deambulazione senza alcun problema.
Semmai, invece, la questione della scemata sensibilità del
ginocchio sinistro va ricollegata unicamente all'ultimo referto della
specialista nella terapia del dolore, reso il 15 marzo 2024 (doc. A7) dopo
constatazione avvenuta quel giorno stesso nell'ambito del controllo post
termo-ablazione. In quell'occasione, infatti, la capoclinica ha osservato
all'anamnesi che "L'insensibilità alla
parte anteriore del ginocchio sinistro, già presente in modo altalenante prima
del trattamento, adesso è costante; le parestesie in entrambi gli arti
inferiori e la mancanza di forza all'arto inferiore di sinistra sono rimasti
invariati.". Tutto ciò si è ripercosso nell'esame clinico, laddove l'assicurata
aveva difficoltà a passare dalla posizione seduta a quella alzata, la marcia
era lenta, seppure senza zoppia, e v'era un'insensibilità al tatto sulla parte
anteriore del ginocchio sinistro e un'ipoestesia sul bordo laterale della
coscia sinistra e alla parte alta del bordo laterale della gamba sinistra,
oltre a un lieve deficit del quadricipite sinistro, già noto.
Si è quindi passati dall'assenza di deficit evidenti di forza e/o
sensibilità tattile ancora a fine gennaio 2024 a una situazione in cui, a metà
marzo 2024, l'insensibilità nel ginocchio sinistro si era manifestata in modo
costante, mentre prima era altalenante. Da allora, i dolori toraco-lombari
compromettevano l'autonomia della ricorrente, tanto che la specialista le ha
consigliato di camminare ogni giorno per mantenere la muscolatura, sempre
accompagnata e con l'uso di due bastoni per aumentare la stabilità. L'uso della
sedia a rotelle per gli spostamenti fuori casa era diventata indispensabile.
Tuttavia, questa modifica delle condizioni di salute della
ricorrente non può essere analizzata e presa in considerazione per la
valutazione della sua grande invalidità dal 1° settembre 2022, essendosi
manifestata in un momento non solo successivo all'inizio di questo suo diritto,
ma anche della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (DTF 144
V 210 consid. 4.3.1), perciò dovrà semmai fare stato di una domanda di
revisione. Un eventuale peggioramento non può dunque inficiare il suo diritto, ora
sub judice, a un assegno per grandi invalidi di grado lieve.
La stessa conclusione va tratta per il referto medico dell'11
settembre 2024 (doc. A8) prodotto dall'insorgente pendente causa, siccome il
dr. med. __________, specialista in chirurgia spinale e specialista in
ortopedia e traumatologia FMH, ha riferito della visita avvenuta quel giorno.
L'indicazione che l'assicurata ha riferito un peggioramento
clinico importante dall'ultima visita, che non riesce a vestirsi in modo
autonomo e che la notte necessita di aiuto per l'alzata e per l'igiene
personale esulano dall'esame delle sue condizioni di salute al 1° settembre 2022
per determinare il grado di grande invalidità da attribuirle un anno dopo quella
data.
2.8.2
Quanto al preteso aiuto notturno per
prevenire delle cadute dal letto, va da sé che al momento della decisione
impugnata, e quindi quando lo stato di fatto determinante deve essere valutato
da questo Tribunale, questo aiuto non è regolare, visto che già la stessa
insorgente ha affermato di essere caduta "nell'ultimo
periodo" (solo) due volte dal letto e quindi il pericolo che, a
quel momento, ciò riaccadesse con una frequenza costante non era né certo né
duraturo. Per definizione, quindi, dal 1° settembre 2022 i servizi forniti da
terzi non sono stati regolari, ovvero il rischio di caduta dell'assicurata non è
stato quotidiano a tal punto da dovere pertanto essa avere bisogno di un aiuto
esterno ogni qual volta si stendeva a letto.
Questo aiuto nemmeno rientra comunque nella necessità da parte
dell'interessata di una sorveglianza personale.
Infatti, come specificato dal N. 2075 CGI, il rischio di caduta
deve essere preso in considerazione nei rispettivi atti ordinari della vita e
non a titolo di sorveglianza.
In specie, il consulente ispettore ha espressamente escluso che la
ricorrente necessitasse di una sorveglianza personale come intesa dalla legge
(art. 37 OAI: sorveglianza personale permanente), perciò va escluso un
aiuto da parte di terzi.
2.8.3
Per andare al gabinetto, l'accorgimento
del rialzo per il wc, già adottato in casa dall'assicurata, le permette di
sedercisi sopra senza dovere troppo flettere le gambe e inarcare/sovraccaricare
la colonna vertebrale. Non vi sono invece problemi negli atti preparatori e
successivi all'effettuare i propri bisogni fisiologici, eseguiti in modo
usuale. Di conseguenza, anche per quest'atto ordinario della vita l'interessata
è autonoma.
La lamentela riguardante il mancato accertamento da parte del
consulente ispettore di questa sua necessità anche fuori casa, per esempio
quando l'assicurata si reca alle visite mediche, al ristorante, presso
conoscenti e familiari, e quindi necessita dell'accompagnamento di una terza
persona per andare al gabinetto, in special modo laddove non vi sono servizi
igienici per disabili, va invece respinta.
È evidente che la facilitazione a cui l'insorgente fa già capo
quale mezzo ausiliario (rialzo per il water) può essere adottata unicamente
nella propria abitazione e che non si può certo pretendere che l'assicurata ne
faccia uso pure quando è fuori casa.
Ciò detto, non si può nemmeno pretendere che si riconosca
all'assicurata l'aiuto di terzi nel caso in cui, trovandosi in un bar,
in un ristorante, ad un concerto, presso casa di amici o in altri luoghi che
non siano il proprio domicilio, ella sia costretta ad andare al gabinetto per
esigenze improvvise.
Si tratta in effetti di una mera ipotesi e l'art. 37 OAI,
così come la giurisprudenza, esigono invece che tale aiuto debba essere regolare:
questa specifica condizione non è però ravvisabile nel caso concreto.
La probabilità che la ricorrente debba fare capo a un gabinetto
durante quei momenti in cui è fuori casa, è in effetti una necessità che
non è continua e neppure abituale.
Se è vero che l'andare al gabinetto è un atto che non è
prevedibile nell'arco della giornata, è pure vero che lo stato di salute
dell'insorgente non presenta patologie tali da rendere frequente e improvvisa
la necessità di dovere defecare e/o urinare (STCA 32.2019.95 del 27 aprile 2020,
consid. 2.9). Dagli atti medici non emerge infatti alcun disturbo delle vie urinarie
o del condotto intestinale per defecare rispettivamente non risulta che essa
abbia una vescica iperattiva o che debba andare di corpo frequentemente a tal
punto da rendere prioritario questo atto quando l'interessata è fuori casa.
Nella recente DTF 150 V 83
(pubblicata anche in SVR 2024 IV Nr. 14),
il Tribunale federale ha stabilito che se una persona assicurata può compiere
un atto ordinario della vita soltanto in modo inusuale o con uno sforzo
irragionevole, non è ancora possibile concludere direttamente che ha bisogno di
aiuto e che quindi è una grande invalida ai sensi dell'art. 9 LPGA. È piuttosto
necessario che la persona assicurata possa compiere l'atto della vita in
questione con l'aiuto di terzi in un modo che, rispetto all'esecuzione
autonoma, corrisponda alle abitudini usuali rispettivamente comporti uno sforzo
minore (cfr. consid. 4.3.2).
In quel caso, l'Alta Corte ha concluso che non c'è grande
invalidità per quanto concerne il criterio di defecazione; certo, in una
persona assicurata affetta da paraplegia incompleta, l'effettuare i bisogni corporali
è legato a degli sforzi considerevoli e non abituali.
Tuttavia, non è dimostrato e non è chiaro in quale misura l'aiuto
di un terzo permetterebbe la defecazione in una maniera più abituale e meno
impegnativa. Su questo punto, la necessità di un aiuto importante da parte di
terzi fa difetto (cfr. consid. 4.3.2).
2.8.4
Diversa invece la situazione per
quanto concerne l'igiene personale, ritenuto come la ricorrente sia
autosufficiente soltanto per la parte alta del corpo, mentre le è difficoltoso
raggiungere la parte inferiore e quindi deve farsi aiutare da terzi per
l'igiene delle gambe e dei piedi, così come per asciugarsi, tagliare le unghie
dei piedi, depilarsi le gambe e mettere delle creme idratanti.
L'aiuto della figlia è fondamentale e quindi è innegabile che per
questo atto sia necessario l'aiuto di terzi.
2.8.5
L'assicurata ha criticato il mancato
riconoscimento della necessità di un accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana, poiché senza l'aiuto e l'accompagnamento di una terza
persona rischierebbe l'isolamento sociale, non essendo autonoma negli
spostamenti sul territorio per motivi personali, sociali, politici culturali.
Il N. 2103 CGI spiega che l'accompagnamento nell'organizzazione
della realtà quotidiana è necessario affinché l'assicurato sia in grado di
uscire di casa per compiere determinate attività della vita quotidiana e
intrattenere contatti (fare acquisti, svolgere attività del tempo libero,
intrattenere contatti con uffici amministrativi o personale medico, recarsi dal
parrucchiere, ecc.).
Inoltre, secondo il N. 2105 CGI, l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio
che l'assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò
implichi un considerevole peggioramento del suo stato di salute.
Il necessario accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana destinato a evitare un isolamento permanente consiste in colloqui di
consulenza e nell’incitamento a stringere contatti (p. es. portare l'assicurato
a eventi) (N. 2107 CGI).
Su questo punto si è espresso compiutamente il consulente
ispettore sia con riferimento all'atto dello spostarsi in casa e fuori casa e del
mantenere i contatti, sia specificatamente per l'atto, a sé stante,
dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana.
Il funzionario dell'Ufficio assicurazione invalidità ha infatti
ben rilevato che, in sostanza, le capacità cognitive e decisionali
dell'assicurata erano perfettamente mantenute e integre nonostante i limiti
fisici importanti.
Il danno alla salute la limitava in effetti nell'eseguire alcune
azioni quotidiane, tanto che doveva ricorrere a una terza persona che, a
pagamento, l'aiutava nell'economica domestica, come pure a un amico e alla
figlia. La ricorrente manteneva comunque sufficienti contatti sociali con
conoscenti e familiari, perciò non v'era alcun rischio di isolamento sociale. Essendo
capace di esaminare la realtà, l'assicurata era in grado, autonomamente, di
gestirsi, di amministrare le proprie finanze, di programmare le proprie
giornate, di fissare e disdire incontri, di alimentarsi, di affrontare
situazioni impreviste, di organizzare e gestire gli aiuti che le servivano, era
pure in grado di spostarsi con la propria automobile con cambio automatico per
compiere brevi tragitti.
L'ispettore ha potuto pertanto constatare che l'interessata era
capace di compiere le azioni sufficienti e necessarie a gestire il proprio
quotidiano senza il rischio di cadere in uno stato di abbandono o di isolamento
tali da doverla costringere ad essere collocata in un istituto.
Le affermazioni della ricorrente, così come il referto del 15
marzo 2024 della dr.ssa med. __________, non sono dunque atti a mettere in
dubbio le chiare e dettagliate constatazioni del funzionario ottenute durante
il sopralluogo, il quale ha escluso, in modo certamente convincente, la
necessità per l'assicurata di un accompagnamento.
Anche la semplice critica, non ulteriormente sostanziata, fatta al
riferimento citato dal consulente, per contro appropriato al caso concreto, va
respinta senza indugio.
In effetti, il N. 2106 CGI recita che il rischio puramente
ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l'isolamento e
il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi
manifestati nell'assicurato.
Nel caso concreto, le illazioni dell'assicurata sul rischio di un
isolamento, oltra a rimanere tali, non sono sufficienti per ammettere la necessità
di un accompagnamento; inoltre, non vi sono neppure indizi che l'isolamento si
sia già realizzato.
Infine, va segnalata la recente STF 9C_444/2023 del 28 febbraio
2024.
pubblicata in SVR 2024 IV Nr. 26, in cui viene definito il criterio
dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana (cfr. consid.
2.3).
In quel giudizio, l'Alta Corte ha ritenuto che l'accompagnamento
per organizzare la realtà quotidiana (art. 42 cpv. 3 LAI) è ugualmente
applicabile alle persone andicappate fisicamente. Ciò non vale soltanto per la
vita indipendente, ma anche per le attività fuori casa (cfr. consid. 4.2).
Va ricordato che l'accompagnamento nell'organizzazione della
realtà quotidiana non comprende l'aiuto (diretto o indiretto) di terzi per gli
atti ordinari della vita, né l'aiuto permanente o la sorveglianza personale ai
sensi dell'art. 37 OAI. Si tratta piuttosto di una forma di assistenza complementare
e indipendente. La necessità di aiuto da parte di terzi deve essere valutata
oggettivamente in base allo stato di salute della persona assicurata. A parte il
soggiorno in un istituto, l'ambiente in cui si trova la persona è generalmente
irrilevante. Nel caso dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana, non è importante se la persona assicurata vive da sola, con il
partner, con i membri della famiglia o in una delle nuove forme abitative oggi
diffuse. L'unico fattore decisivo è se l'assicurato, se vivesse da solo, avrebbe
bisogno di un notevole aiuto da parte di terzi sotto forma di sostegno e/o
consulenza. Chi fornisca infine questo aiuto è altrettanto irrilevante come la
questione se sia gratuito o meno (DTF 146 V 322 consid. 2.3). Tuttavia, per
quanto riguarda l'obbligo di ridurre il danno nell'ambito dell'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana, in una seconda fase, deve essere
esaminato anche l'aiuto effettivamente o ragionevolmente esigibile prestato dai
familiari. Affinché l'accompagnamento possa essere preso in considerazione, deve
essere richiesto per una media di almeno due ore alla settimana per un periodo
di tre mesi (DTF 146 V 322 consid. 6.1).
Da quanto precede discende che in specie non vi sono pertanto i
presupposti per ritenere che l'insorgente necessiti di un accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana.
2.9
Infine, l'assicurata non ha
espresso concreti dubbi sulla qualifica di chi l'ha valutata a casa sua, ma si
è limitata ad affermare che "non è nota la
qualifica del signor __________, funzionario incaricato dell'inchiesta a
domicilio. Difatti, è di fondamentale importanza ritenere e sapere se l'autore
dell'inchiesta a domicilio è una persona qualificata, che conosce il contesto
in cui vive la ricorrente, ma soprattutto le diagnosi e limitazioni mediche"
(doc. I punto 4 pag. 6 in fine).
Sulla qualifica del funzionario che ha effettuato l'inchiesta
domiciliare l'11 gennaio 2024, va qui ricordato che è solo attraverso tale
accertamento, svolto dal consulente ispettore dell'Ufficio AI, persona qualificata
per poter dettagliatamente valutare l'espletamento di ogni singolo atto
ordinario della vita, che è stato possibile chiarire quali siano le reali
necessità di aiuto, diretto o indiretto, dell'assicurata negli atti ordinari
della vita. In assenza di concreti dubbi e indizi al riguardo sollevati dalla
ricorrente, il TCA non ha motivo di dubitare della qualifica del funzionario
che si è recato presso il suo domicilio e, giusta l'art. 69 cpv. 2 OAI, ha
esaminato il suo diritto all'AGI.
Sulla validità di un rapporto di inchiesta sulla grande invalidità
si rinvia alla citata giurisprudenza al considerando 2.4 (STF 8C_724/2022 del
21.
aprile 2023 consid. 5.1 pubblicata in SVR 2023 IV Nr. 45).
Nell'evenienza concreta, la scrivente Corte non ha dunque motivo
di distanziarsi dall'operato del consulente ispettore che, per conto
dell'Ufficio AI, ha valutato il grado di grande invalidità della ricorrente in
virtù dell'art. 69 cpv. 2 OAI.
2.10
In conclusione, dall'analisi del
rapporto d'inchiesta del 12 gennaio 2024 allestito dal consulente ispettore
risulta pertanto che dal 1° settembre 2022 la ricorrente necessitava dell'aiuto
regolare e notevole di terzi unicamente per compiere due atti ordinari della
vita, e meglio quelli di vestirsi/svestirsi e di eseguire l'igiene personale.
Per gli altri atti, almeno fino all'emanazione della decisione impugnata
l'assicurata era, dal profilo giuridico, autonoma.
Va comunque evidenziato, come ha ben osservato l'Ufficio
assicurazione invalidità nella sua risposta, che quand'anche si ammettesse - già
ora, sebbene il referto del 15 marzo 2024 della dr.ssa med. __________ sia
successivo alla decisione oggetto del ricorso - la necessità per l'assicurata,
stante il cedimento del ginocchio sinistro, di essere regolarmente accompagnata
da terzi anche per l'atto di spostarsi, visto che per gli spostamenti fuori casa
utilizzerebbe la sedia a rotelle, il suo diritto all'assegno per grandi
invalidi non potrebbe essere ugualmente modificato. In effetti, con il
riconoscimento di tre, in luogo di due, atti ordinari della vita per i quali
risulterebbe dipendente da terzi, l'insorgente avrebbe sempre ancora diritto a
un assegno per grandi invalidi di grado lieve (art. 37 cpv. 3 lett. a OAI).
La decisione dell'Ufficio AI di attribuzione di un assegno per
grandi invalidi di grado lieve dal 1° settembre 2023 deve perciò essere
integralmente confermata.
2.11
L'art. 61 lett. a LPGA prevede che
la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche
gratuita per le parti.
Secondo l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di
controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la
singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il
tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese vanno poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a
carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti