32.2024.29
Corretta la decisione con la quale l'UAI ha posto termine - a partire da un dato momento - al diritto alla rendita, alla luce dell'intervenuto miglioramento delle sue condizioni di salute
7 ottobre 2024Italiano44 min
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.29
cr
Lugano
7 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 6 marzo 2024 e del 16 maggio 2024 emanate
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1975, attivo quale __________ presso le __________, in data 17
dicembre 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito
del persistere di “deficit fisico braccio sinistro dovuto ad ernia cervicale
C4-C5”.
Da
notare che egli, per gli esiti di un infortunio avvenuto nel gennaio 2010
(allorquando, cadendo, si era procurato una frattura del corpo vertebrale
anteriore L2 e una distorsione alla spalla sinistra), a seguito di una
transazione sottoscritta con l’assicuratore infortuni era stato posto al
beneficio di una rendita di invalidità del 15% dal 1° settembre 2011 e di
un’indennità per perdita dell’integrità (IMI) del 5%.
1.2. Eseguiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
EFL, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 19 gennaio 2021, ha accordato
all’assicurato il diritto a ¾ di rendita di invalidità, per un grado del 67%, a
partire dal 1° dicembre 2019 e fino al 31 marzo 2021 (3 mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute). L’Ufficio AI ha precisato che, vista la
tardività della domanda di prestazioni, il versamento della rendita decorre dal
1° giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta.
A
fronte delle osservazioni presentate dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA
1, contro tale progetto di decisione, in data 22 aprile 2021 l’Ufficio AI ha
confermato il diritto dell’assicurato a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 (con
versamento effettivo dal 1° giugno 2020) fino al 31 marzo 2021.
1.3. Con
sentenza STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021 questo Tribunale ha annullato la
decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento
istruttorio, ritenendo gli accertamenti medici lacunosi
e necessitanti di un chiarimento, al fine di stabilire quale sia lo stato di
salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità
lavorativa residua.
1.4. Ordinata una perizia
pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) a cura del __________
e basandosi sulle relative risultanze, con progetto di decisione del 2 agosto
2023 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità
(grado del 100%) dal 1° dicembre 2019 (alla scadenza dell’anno di attesa) fino
al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento dello stato di
salute nel mese di gennaio 2021), precisando che il versamento della rendita
decorre dal 1° giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta
(doc. 132).
Ricevute le osservazioni da parte
dell’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, contro tale progetto di
decisione, sentito il parere del SMR (doc. 153), con nuovo progetto di
decisione del 28 novembre 2023 che annulla e sostituisce il precedente del 2
agosto 2023, l’Ufficio AI ha accordato all’interessato una rendita intera di
invalidità (grado del 100%) dal 1° dicembre 2019 (alla scadenza dell’anno di
attesa) fino al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento dello
stato di salute nel mese di gennaio 2021) e poi nuovamente dal 1° settembre
2023, con versamento della stessa a decorre dal 1° giugno 2020, vale a dire sei
mesi dopo l’inoltro della richiesta (doc. 154).
Con scritto del 1° dicembre 2023
l’avv. RA 1 ha comunicato che “il mio assistito non ha osservazioni da formulare
in merito al progetto di decisione in discussione. Si può dunque procedere da
subito alla notifica della decisione definitiva” (cfr. doc. 156).
In data 6 marzo 2024 l’Ufficio AI
ha quindi emanato la decisione formale, confermando nelle motivazioni il
diritto dell’interessato ad una rendita intera di invalidità (grado del 100%)
dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021 e poi nuovamente dal 1° settembre 2023.
L’UAI ha precisato che “stiamo determinando un’eventuale
compensazione del pagamento retroattivo con delle prestazioni già versate. Per
evitare qualsiasi ritardo, la rendita AI in corso, valida del 1° marzo 2024
viene versata. In seguito riceverà la decisione per il periodo retroattivo”
(doc. A).
1.5. Con tempestivo ricorso del 22
aprile 2024 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la
decisione impugnata, chiedendo l’attribuzione di una rendita anche nel periodo
compreso fra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2023.
A fondamento di tale pretesa il legale ha rilevato come,
contrariamente a quanto valutato dall’amministrazione, lo stato di salute
dell’assicurato non abbia subito alcun tipo di miglioramento nel periodo
controverso, ma sia di fatto rimasto stabile e, addirittura, sia peggiorato nel
corso del tempo.
Per tali ragioni, secondo il suo parere, l’apprezzamento con il
quale l’assicurato è stato considerato pienamente abile al lavoro nello
svolgimento di attività a partire dal mese di gennaio 2021 appare manifestamente
errato.
Il patrocinatore ha, inoltre, contestato l’entità del reddito da
invalido calcolato dall’Ufficio AI, ritenendo insufficiente la riduzione
percentuale del 15%, a suo modo di vedere troppo esigua, che andrebbe innalzata
al 25% (doc. I).
1.6. In sede di risposta di causa
l’Ufficio AI – dopo avere specificato “di non avere ancora dato completamente
seguito a quanto prospettato nel progetto di decisione del 28 novembre 2023, in
quanto – per quel che concerne la rendita principale – è stata unicamente
emessa la decisione del 6 marzo 2024. Provvedimento statuente però sul diritto
a rendita dell’assicurato unicamente dal 1° marzo 2024 in poi”, preannunciando
l’invio di un’ulteriore decisione sul diritto a rendita retroattivo
dell’assicurato - ha integralmente confermato la correttezza della decisione
impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei
considerandi in diritto (doc. IV).
1.7. In data 17 maggio 2024 l’Ufficio AI
ha trasmesso al TCA copia della decisione del 16 maggio 2024 “sul diritto a
rendita retroattivo dell’assicurato. Decisione che completa quella resa il 6
marzo 2024 (oggetto di impugnazione)” (doc. VI + 1).
1.8. Con scritto del 27 maggio 2024 il
legale dell’insorgente ha contestato il tenore della risposta di causa,
criticando la valutazione del __________, la quale si riferisce alla situazione
esistente nel 2019 e non a quella attuale. Al fine di poter dimostrare il
mancato sopraggiungere di un miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato, contrariamente a quanto sostenuto dai periti del __________,
il patrocinatore ha chiesto una proroga del termine per la presentazione di
nuove prove, in attesa di ricevere una presa di posizione da parte degli
specialisti curanti (doc. VIII).
In data 28 maggio 2024 il TCA,
dando seguito alla richiesta dell’insorgente, ha assegnato un nuovo termine,
scadente il 21 giugno 2024 (doc. IX).
1.9. In data 13 giugno 2024 il legale
dell’insorgente ha osservato che “in relazione alla sopra menzionata procedura
di ricorso, comunico che si ritiene impugnata pure la decisione di prestazioni
AI notificata il 16.05.2024, che fa riferimento alla decisione impugnata in
questa procedura. In particolare il ricorrente contesta il periodo di
riconoscimento del grado di invalidità al 100% con diritto a una rendita di
invalidità che deve decorrere dal 01.12.2019 e dunque non può essere limitato
al periodo successivo al 01.06.2020, come alla decisione qui impugnata” (doc. X
+ 1).
1.10. Con scritto del 19 giugno 2024, il
legale ha chiesto una nuova proroga, posto che la visita medica dell’assicurato
è stata fissata per il 24 giugno 2024 (doc. XII).
Anche questa richiesta è stata accolta dal TCA, il quale in data
20 giugno 2024 ha prorogato il termine fino al 12 luglio 2024 (doc. XIII).
1.11. Con osservazioni del 19 giugno 2024
l’Ufficio AI ha rilevato di “concordare con l’affermazione dell’avv. RA 1
stante cui la decisione del 6 marzo 2024 (sulle rendite correnti) e quella del
16 maggio 2024 (sulle rendite retroattive) hanno il medesimo fondamento
fattuale (siccome relative alla domanda di prestazioni del 17 dicembre 2019 e
successive al progetto di decisione del 28 novembre 2023) e, di riflesso,
debbano essere esaminate, per economia processuale, in un’unica sentenza.
Tant’è che l’oggetto principale del contendere concerne la decisione del 16
maggio 2024 e che nei confronti delle critiche presentate in ricorso l’UAI ha
già preso posizione nella risposta di causa del 13 maggio 2024” (doc. XIV).
Tali considerazioni
dell’amministrazione sono state tramesse all’assicurato (doc. XV), per
conoscenza.
1.12. In data 9 luglio 2024 l’avv. RA 1 ha
ancora una volta richiesto al TCA una proroga del termine per presentare nuove
prove “in quanto il medico specialista consultato non è stato in grado di
pronunciarsi su quanto a lui richiesto”. L’insorgente ha aggiunto che “durante
il periodo in cui è stato erroneamente ritenuto un suo miglioramento della
capacità di guadagno, è stato in cura presso un altro medico, che però è
attualmente assente per ferie. Sarà dunque possibile produrre il suddetto
certificato medico solo prossimamente dopo il rientro del suo medico” (doc.
XVI).
In data 10 luglio 2024 il TCA ha accordato all’insorgente un’altra
proroga di 15 giorni (doc. XVII).
1.13. Il 27 agosto 2024 il legale ha
chiesto un’ulteriore proroga “in quanto il medico consultato dal ricorrente ha
comunicato di essere in grado di consegnare il richiesto rapporto non prima
della fine della prossima settimana” (doc. XVIII).
Questo Tribunale ha accordato un’ennesima proroga scadente il 6 settembre
2024 (doc. XIX).
1.14. In data 5 settembre 2024 l’avv. RA 1
ha informato il TCA che “purtroppo neppure entro il termine ulteriormente
prorogato, il medico consultato dal ricorrente è stato in grado di consegnare
il richiesto rapporto da produrre quale ulteriore mezzo di prova”. Per tali
ragioni, il legale ha osservato che “affinché le allegazioni del ricorso
possano essere ulteriormente documentate, quale ulteriore mezzo di prova,
chiede di conseguenza l’audizione testimoniale del medico dr. __________”,
“eventualmente preceduta da un rapporto concernente la situazione del paziente,
da richiamare formalmente” (doc. XX).
Questo scritto dell’insorgente è stato trasmesso all’Ufficio AI
(doc. XXI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Il ricorrente non contesta
l’attribuzione della rendita intera dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021, e
nemmeno la nuova decorrenza della rendita dal 1° settembre 2023, ma censura la
cessazione della prestazione a far tempo dal 1° maggio 2021, ritenendo che la
rendita dovrebbe essergli attribuita a tempo indeterminato. Egli contesta in
altre parole che, come stabilito dall’amministrazione sulla base delle
conclusioni __________, a far tempo dal mese di gennaio 2021 sia intervenuto un
miglioramento delle sue condizioni di salute.
Oggetto del contendere è, quindi,
sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il
diritto a prestazioni AI successivamente al 30 aprile 2021, così come risulta
dalla motivazione della decisione del 6 marzo 2024 (cfr. doc. A) e dalla
decisione del 16 maggio 2024 (cfr. doc. VI + 1).
2.2. Va
innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una
(importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo
dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).
La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione
invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,
prevede al marginale 9101 che "Se la
decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio
2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili
le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre
2021".
La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma
Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita
dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare
ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:
" Conformemente
alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto
anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2
LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.
Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1
e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono
necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1
LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima
nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta
prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le
rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
- in caso di
insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31
dicembre 2021:
- prima
fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al
31 dicembre
2021,
- modifica del
grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31
dicembre 2031
→ C DT US AI;
- in caso di
nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio
2022 o successivamente:
- prima
fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".
Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad
una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto
alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile
il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2024. Per
contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o
successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.
In concreto, l'invalidità
(teorica), giusta l'art. 28 LAI, sarebbe insorta il 1° dicembre 2019, ossia un
anno dopo l'inizio della incapacità lavorativa accertata dal medico SMR.
Considerato, però, che l'assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 17
dicembre 2019 (cfr. consid. 1.1), si tratta di una domanda tardiva ai sensi
dell'art. 29 cpv. 1 LAI, perciò l'eventuale diritto a una rendita sorge al più
presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio
proprio il 1° giugno 2020 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che, sulla scorta
delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore fino al 31
dicembre 2021 (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità
nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).
2.3. Secondo
l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno
alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende
qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile
nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al
lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni
esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è
definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure
d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è
considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui
agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non
medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive
che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un
assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il
Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la
valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il
grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che
egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da
valido).
Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la
giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.4. Trattandosi dell'attribuzione di
una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando
l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo
periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre
2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24
febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su
richiesta.
Fatti
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in
merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione
della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29
maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è
applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto
a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF
8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto
invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un
caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005
pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).
2.5. A
seguito della domanda di prestazioni del dicembre 2019, con decisione del 22
aprile 2021 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato il diritto a ¾ di rendita
dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo dal 1° giugno 2020) fino al 31
marzo 2021.
Tale
decisione è stata annullata con sentenza STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021,
con la quale questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione per un
complemento istruttorio e l’emanazione di una nuova decisione. Tale rinvio si imponeva, a mente del TCA, a seguito dalla
mancata chiarezza circa le conseguenze in termini di limitazioni funzionali e
di capacità lavorativa residua in attività adeguate derivanti dai disturbi
accusati dall’assicurato a livello lombare e dell’arto superiore destro.
Dopo avere acquisito la perizia
pluridisciplinare affidata al __________, con decisioni del 6 marzo 2024 e del
16 maggio 2024 (cfr. doc. A e doc. VI e consid. 2.1.), l’Ufficio AI ha
attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado
del 100%) dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021 e poi nuovamente dal 1°
settembre 2023, precisando che il versamento della rendita decorre dal 1°
giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta tardiva (doc.
A).
2.6. Conformemente a quanto stabilito
dal TCA, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare, affidata al __________,
in ambito reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e
psichiatrico (dr. __________), che è stata redatta il 24 luglio 2023 (doc. 130,
pag. 375 e seguenti incarto AI).
Nel referto i periti, dopo aver
descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica, sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno
posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome
cervico-vertebrale in stato dopo ernia discale C5-C6 e compressione della
radice di C6 e intervento chirurgico in data 23.12.2018 con ACDF C5-C6 da sin.
Presenza di una osteocondrosi significativa a livello del segmento C6-C7 con
spondilosi anteriore e posteriore; sindrome lombo-vertebrale su alterazioni
statiche con scoliosi a forma di S destro-convessa nella zona toracale e
sinistro-convessa lombare e tendenza ipercifotica del passaggio toraco-lombare
e stato dopo frattura del corpo vertebrale in L2 nel 2010 trattata
conservativamente; stato da discectomia C5/6 a sin (dicembre 2018); residua
sindrome radicolare sensitiva deficitaria C6 a sin”, mentre quali diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa quelle di “leggero deficit di estensione del
gomito ds in stato dopo lesione traumatica nel 2018 trattata conservativamente;
sindrome lombare intermittente con stato da frattura del corpo vertebrale di L2
(2010) senza deficit neurologici associati; sindrome depressiva ricorrente,
attualmente in remissione (ICD10-F33.4); sovrappeso con BMI di 28 kg/m²” (doc. 130
pag. 54). Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa residua, i periti
hanno valutato che, dal profilo psichiatrico, l’assicurato sia pienamente abile
al lavoro, con rendimento pieno, a partire da gennaio 2021 (cfr. apprezzamento
peritale psichiatrico dell’11 gennaio 2023 del dr. __________, pag. 459-460 inc.
AI); dal profilo neurologico, egli va considerato totalmente inabile al lavoro
nell’abituale professione, ma ancora abile al lavoro al 100%, senza riduzione
di rendimento, in attività adatte, nelle quali eviti di sovraccaricare gli arti
superiori e la colonna cervicale e lombare (cfr. referto peritale del 1°
febbraio 2023 del dr. __________, pag. 443-444 inc. AI); infine, dal profilo
reumatologico, l’assicurato risulta totalmente inabile al lavoro nella
precedente attività di __________ presso le __________, ma ancora abile al 100%
in attività adeguate, che tengano in considerazione le sue limitazioni
funzionali. Il dr. __________ ha precisato che l’assicurato, dopo la
valutazione dei medici di fiducia delle __________, era stato reinserito
professionalmente al 50% in un’attività diversa, prevalentemente di tipo
amministrativo e di logistica. Lo specialista ha aggiunto che tale occupazione “è
da ritenere non particolarmente adeguata alle condizioni di salute dell’assicurato,
motivo per il quale occorrerà cercare un’attività più confacente alle sue
risorse” (cfr. referto peritale del 15 febbraio 2023 del dr. __________, pag.
476-477 inc. AI).
Dopo opportuna discussione
plenaria, i periti hanno quindi concluso che l’assicurato sia totalmente
inabile al lavoro nella sua professione abituale presso le __________, ma vada,
per contro, considerato pienamente abile al lavoro in attività adeguate,
rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal mese di gennaio 2021
(doc. 130 pag. 56-57).
Rispondendo alla precisa domanda
relativa a “quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo
ottimale alla disabilità?”, i periti hanno evidenziato quanto segue:
" Secondo il
consulente in reumatologia l’A è limitato in attività lavorative non
ergonomiche per la colonna vertebrale soprattutto se deve mantenere delle
posizioni statiche prolungate in particolar modo per quanto riguarda la colonna
cervicale e lombare. Deve cambiare spesso di posizione. Non deve mantenere la
posizione flessa in avanti per lungo tempo con la colonna lombare. Sono da
evitare movimenti ripetitivi e violenti con la colonna cervicale. Può mantenere
la posizione seduta per alcune ore. Deve poter, nell’ambito del possibile,
appoggiare dopo alcune ore la testa per riposare. Può svolgere movimenti
ripetitivi di flessione del tronco ma non in modo continuo. Può alzare dei pesi
fino a 7.5-10 kg non ripetutamente. Può deambulare per almeno 10-15 min senza
alcuna limitazione, oltre i 15 min con un certo incremento dei dolori.
Il consulente in neurologia descrive che per quel che riguarda la
capacità lavorativa vi è un’incapacità lavorativa del 100% come __________,
tenuto presente che questa attività comporta anche sforzi ingenti con gli arti
superiori, in particolare quando il paziente deve agganciare e sganciare
vagoni. D’altronde gli era stato comunicato che le sue condizioni di salute non
permettevano all’azienda di farlo lavorare in sicurezza __________. Per un’attività
alternativa che non comporti sforzi con gli arti superiori né un sovraccarico
della colonna vertebrale cervicale e lombare il paziente è abile al 100% dal
punto di vista neurologico.
Per il consulente in psichiatria non si evidenziano in questo
momento dei deficit di risorse e di capacità a livello psichiatrico.
A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito reumatologico,
neurologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche descritte nel
capitolo 6.3.2 non comportano una limitazione della capacità lavorativa.” (Doc.
130 pag. 57)
Basandosi sulle risultanze peritali del __________, avallate dal
SMR, con progetto di decisione del 2 agosto 2023 (doc.132), l'Ufficio AI ha
concesso all'interessato una rendita intera temporanea dal 1° dicembre 2019 al
30 aprile 2021.
L’assicurato ha contestato tale progetto di decisione,
trasmettendo dei referti medici del dr. __________, specialista FMH in
neurochirurgia, del 5 settembre 2023 (doc. 139) e del 13 settembre 2023 (doc.
140) attestanti una ricaduta.
Con rapporto finale del 27 novembre 2023 il dr. __________ del SMR
ha considerato sussistere una “attuale IL 100% per problematica cervicale con
possibile ulteriore intervento. In questa situazione è presente una IL del
100%, provvedimenti professionali non sono attuabili. Caso da revisionare per
estate 2024” (doc. 153).
Alla luce di queste valutazioni del SMR, l’Ufficio AI, annullando
e sostituendo il precedente progetto di decisione del 2 agosto 2023, ha emanato
un nuovo progetto di decisione, datato 28 novembre 2023, assegnando
all’assicurato una rendita intera dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021 e poi
nuovamente dal 1° settembre 2023 (doc. 154).
In assenza di ulteriori osservazioni da parte del legale dell’interessato,
il quale ha chiesto l’emanazione della “decisione definitiva” (doc. 156), in
data 6 marzo 2024 l’amministrazione ha integralmente confermato il progetto di
decisione di attribuzione di una rendita intera dal 1° dicembre 2019 al 30
aprile 2021 e poi nuovamente dal 1° settembre 2023 e continua (doc. A).
2.7. Per costante giurisprudenza (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter
graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è
necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre
un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali
attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
Secondo giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.
2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che
essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si
trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi
precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022
del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,
consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020
del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio
della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto
dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché
esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono
riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire
alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti
lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica
puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del
mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio
2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24
agosto 2006 concernente un caso di
assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha
evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR
nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di
divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio
necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la
seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport
d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont
la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de
Considerandi
l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès
lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer
celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical
régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique
pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du
reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur
l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir
de tel. (…)".
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme
al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per
la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato
che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo
fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.8
Nel caso concreto, chiamato a
verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute
del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici, questo Tribunale
non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta sulla
base della perizia pluridisciplinare del __________, da considerare pienamente
probante.
L’Ufficio AI, conformemente a quanto disposto da questa
Corte nella sentenza di rinvio STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021, ha affidato
agli specialisti del __________ il compito di valutare, tramite una perizia
pluridisciplinare, lo stato di salute dell'interessato.
Gli esperti in reumatologia (dr. med. __________),
in neurologia (dr. __________) e in psichiatria e psicoterapia (dr. med. __________)
hanno avuto modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica
raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di
persona e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche
a mezzo di specifici esami (in particolare un’elettromiografia).
I tre periti si sono dettagliatamente pronunciati, esaminando
nel dettaglio, ciascuno nel suo specifico campo di competenza, quali sono le
patologie che affliggono l’assicurato e le ripercussioni che le stesse hanno
sulla sua capacità lavorativa sia nell’abituale professione di __________ presso
le __________ (non più esigibile), sia in altre adeguate, rispettose delle sue
limitazioni funzionali (esigibili da gennaio 2021 a tempo pieno e senza
riduzione di rendimento).
Così come espressamente indicato nella sentenza di
rinvio 32.2021.72 del 25 novembre 2021, gli esperti hanno ripercorso l’intera
storia clinica dell’assicurato, analizzando in maniera esaustiva tutta la
documentazione medica, compresa quella relativa anche agli infortuni subiti
dall’interessato a livello lombare e dell’arto superiore destro.
Sulla base dell'intera documentazione agli atti e
delle visite specialistiche svolte, i periti del __________ sono giunti a delle
conclusioni affidabili, solide, ben motivate e condivisibili.
Questo Tribunale non ha quindi ragione per
scostarsene.
Tale soluzione si impone a maggior ragione, ritenuto
che, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale – adducendo il
carattere errato della valutazione dell’intervenuto miglioramento dello stato
di salute operata dal __________ - le conclusioni degli specialisti del __________
e, in particolare, del perito psichiatra dr. __________, trovano piena conferma
nelle attestazioni della psichiatra curante. La dr.ssa __________, spec. in
psichiatria e psicoterapia, difatti, con referto del 21 dicembre 2020, ha
attestato una piena capacità lavorativa dal 25 gennaio 2021 in attività
adeguata (cfr. doc. 59).
L’assicurato, inoltre, dal mese di gennaio 2021 è
stato regolarmente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 232), alla ricerca di
un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 230).
Del resto, va qui evidenziato come l’insorgente si
sia limitato a contestare l’intervenuto miglioramento delle proprie condizioni
di salute a partire dal mese di gennaio 2021, senza tuttavia produrre adeguata
documentazione medico-specialistica in grado di mettere in discussione le
conclusioni peritali del __________.
Al contrario, nonostante il legale dell’assicurato
abbia a più riprese preannunciato l’invio di referti medici a dimostrazione della
presunta stazionarietà delle condizioni di salute dell’interessato nel periodo
controverso - ottenendo a tal fine dal TCA, come ricordato in precedenza,
continue proroghe del termine per trasmettere nuove prove (cfr. consid. 1.8.,
1.10., 1.12., 1.13.) - ad oggi nulla è pervenuto a questo Tribunale (cfr. in
particolare il doc. XVI: “il medico specialista consultato non è stato
in grado di pronunciarsi su quanto a lui richiesto” e doc. XX: “purtroppo
neppure entro il termine ulteriormente prorogato, il medico consultato dal
ricorrente è stato in grado di consegnare il richiesto rapporto da produrre
quale ulteriore mezzo di prova”).
Stante tutto quanto
precede, tenuto anche conto delle attestazioni della psichiatra curante e in
mancanza di documentazione medico specialistica che ne possa mettere in
discussione le conclusioni, il TCA ritiene pienamente probante la valutazione
peritale posta alla base della decisione impugnata.
2.9
In conclusione, questo Tribunale
ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e
sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurato nel periodo
controverso, senza che si riveli
necessario dare seguito agli ulteriori atti istruttori pretesi dal legale
dell’insorgente, in particolare l’audizione testimoniale
del medico curante dr. __________ (cfr. doc. XX).
A
tale proposito, va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre
prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale
modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.
29.
cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
A fronte di una situazione medica
ritenuta, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), sufficientemente
chiarita in sede peritale, in accordo con quanto del resto attestato dalla
stessa psichiatra curante, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di
carattere medico.
Visto quanto sopra, in base al
grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente
l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia pluridisciplinare del __________, a
seguito del miglioramento dello stato di salute intervenuto a decorrere dal
mese di gennaio 2021 - e prima del nuovo peggioramento subentrato dal mese di
settembre 2023 - ha concluso per una completa abilità lavorativa
dell’assicurato in attività adatte al suo stato di salute.
Va ora esaminato se
l’amministrazione ha correttamente quantificato al 30% il grado d’invalidità
dell’assicurato, con conseguente soppressione della rendita di invalidità nel
periodo successivo al 30 aprile 2021, come risulta dalla motivazione della
decisione del 6 marzo 2024 (cfr. doc. A) e dalla decisione del 16 maggio 2024
(cfr. doc. VI + 1).
2.10
Per quel che concerne l’aspetto
economico, alla valutazione dell’Ufficio AI va data adesione.
Stante nel gennaio 2021
un’abilità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, l’amministrazione
ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.
Conformemente all’art. 16 LPGA
(cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente raffrontato un reddito da
valido, incontestato, di fr. 79'211.41 (pari alla media dei
redditi __________ 2016-2018, aggiornati al 2021, cfr. doc. A e pag. 552 inc.
AI) ad un reddito da
invalido di fr. 55’836.34 (determinato partendo dai fr. 65’689.81 statisticamente
conseguibili nel 2020 e aggiornati al 2021 da personale maschile in attività
semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività
semplici e ripetitive nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute
esigibili dall’assicurato in base alle suesposte conclusioni medico teoriche,
già riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7
ore computabili, e riducendo tale importo del 15% per tenere conto della
necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari, cfr. pag. 553 inc. AI),
giungendo ad un grado
d'invalidità del 29.51% (79'211.41 – 55’836.34 x 100 : 79'211.41 ), che
non gli dà (più) diritto ad una rendita.
Tale calcolo ha correttamente
tenuto conto delle norme applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto
riguarda le nuove norme valide dal 1° gennaio 2022 in materia di valutazione
del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI), facendo
peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati
salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage
skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna,
cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid.
2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15,
pagg. 47ss).
Contestata,
nel caso di specie, è unicamente l’entità della riduzione percentuale applicata
al reddito statistico, stabilita dall’amministrazione nella misura del 15% per
la necessità di svolgere unicamente attività leggere (tasso di riduzione
dell’8%) e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (tasso
di riduzione del 7%, cfr. tabella di cui alla pag. 553 inc. AI).
L’assicurato ha preteso che la
stessa venga aumentata al 25% “per considerare pure la sua età e il suo livello
formativo” (cfr. doc. I).
Per gli assicurati che, a causa
della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,
età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Chiamato
a pronunciarsi, questo Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi
pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione
(cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione
applicata dall’UAI.
In
particolare il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione,
l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno
alla salute di cui è affetto l'insorgente, in maniera anche generosa,
ritenuto che la deduzione “per attività leggera” non è più applicabile secondo
la giurisprudenza (STF 8C_234/2022 del 27 gennaio 2023, consid. 7.3:
" Occorre
ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità
lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della
riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto:
la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività
leggere fino medio complesse, non giustifica anche in caso di una capacità
lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali.
Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di
attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni.".)
Per l’assicurato, nato nel 1975 e
di nazionalità svizzera, abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non vi
sono altri fattori che possano giustificare una riduzione percentuale superiore
a quella già accordata.
Contrariamente
a quanto preteso dal legale dell’assicurato, l’età dell’insorgente non può
certo essere considerata avanzata.
In
ogni modo, a proposito del fattore età, va ricordato che il Tribunale federale
ha più volte negato la rilevanza di tale fattore in relazione a lavoratori
ausiliari, in quanto non solo non si ripercuote negativamente sul reddito
ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. “(…)
auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)
grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei
Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65
sogar lohnerhöhend auswirkt
(LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S.
237.
E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2.
November 2007, E. 6.2.2)”; STF
8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure
STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3 e 8C_361/2011 del 20 luglio
2011).
Quanto
al livello formativo, pure citato dal legale dell’insorgente quale altro
fattore giustificante – a suo parere – un’ulteriore deduzione, va osservato che
la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni,
considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1
attività semplici e ripetitive di tipo fisico o manuale) non richiedono né
un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione
particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008
del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).
Per il resto non è stato
comprovato in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato
equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che
l’assicurato subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione
inferiore alla media.
Raffrontando il reddito da valido
di fr. 79’211.41 con quello da invalido di fr. 55'836.34
(già comprensivo della riduzione sociale del 15%), si ottiene un grado
d’invalidità del 29.51%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 30%, percentuale che non dà
(più) diritto ad una rendita, come correttamente calcolato dall’UAI.
Quand'anche si applicasse, per pura ipotesi di lavoro, la
deduzione sociale del 25% invocata dall'insorgente, il risultato a cui si
giungerebbe non muterebbe, essendo sempre il grado di invalidità inferiore al
grado minimo pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).
In simili condizioni, a giusta
ragione l’UAI ha soppresso la rendita intera di cui beneficiava l’interessato a
partire dal 1° maggio 2021, ossia tre mesi dopo il miglioramento delle
condizioni di salute del gennaio 2021 (cfr. 88a cpv. 1 OAI e doc. A).
2.11
Il 1° gennaio 2021 è entrata in
vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente
che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più
anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è in essere l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis
LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la
procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso
di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità
delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500
sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti