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Decisione

32.2024.29

Corretta la decisione con la quale l'UAI ha posto termine - a partire da un dato momento - al diritto alla rendita, alla luce dell'intervenuto miglioramento delle sue condizioni di salute

7 ottobre 2024Italiano44 min

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

32.2024.29

cr

Lugano

7 ottobre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

le decisioni del 6 marzo 2024 e del 16 maggio 2024 emanate

da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1,

nato nel 1975, attivo quale __________ presso le __________, in data 17

dicembre 2019 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a seguito

del persistere di “deficit fisico braccio sinistro dovuto ad ernia cervicale

C4-C5”.

Da

notare che egli, per gli esiti di un infortunio avvenuto nel gennaio 2010

(allorquando, cadendo, si era procurato una frattura del corpo vertebrale

anteriore L2 e una distorsione alla spalla sinistra), a seguito di una

transazione sottoscritta con l’assicuratore infortuni era stato posto al

beneficio di una rendita di invalidità del 15% dal 1° settembre 2011 e di

un’indennità per perdita dell’integrità (IMI) del 5%.

1.2. Eseguiti

gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione

EFL, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 19 gennaio 2021, ha accordato

all’assicurato il diritto a ¾ di rendita di invalidità, per un grado del 67%, a

partire dal 1° dicembre 2019 e fino al 31 marzo 2021 (3 mesi dopo il

miglioramento dello stato di salute). L’Ufficio AI ha precisato che, vista la

tardività della domanda di prestazioni, il versamento della rendita decorre dal

1° giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta.

A

fronte delle osservazioni presentate dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA

1, contro tale progetto di decisione, in data 22 aprile 2021 l’Ufficio AI ha

confermato il diritto dell’assicurato a ¾ di rendita dal 1° dicembre 2019 (con

versamento effettivo dal 1° giugno 2020) fino al 31 marzo 2021.

1.3. Con

sentenza STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021 questo Tribunale ha annullato la

decisione impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento

istruttorio, ritenendo gli accertamenti medici lacunosi

e necessitanti di un chiarimento, al fine di stabilire quale sia lo stato di

salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità

lavorativa residua.

1.4. Ordinata una perizia

pluridisciplinare (reumatologica, neurologica e psichiatrica) a cura del __________

e basandosi sulle relative risultanze, con progetto di decisione del 2 agosto

2023 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità

(grado del 100%) dal 1° dicembre 2019 (alla scadenza dell’anno di attesa) fino

al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento dello stato di

salute nel mese di gennaio 2021), precisando che il versamento della rendita

decorre dal 1° giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta

(doc. 132).

Ricevute le osservazioni da parte

dell’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, contro tale progetto di

decisione, sentito il parere del SMR (doc. 153), con nuovo progetto di

decisione del 28 novembre 2023 che annulla e sostituisce il precedente del 2

agosto 2023, l’Ufficio AI ha accordato all’interessato una rendita intera di

invalidità (grado del 100%) dal 1° dicembre 2019 (alla scadenza dell’anno di

attesa) fino al 30 aprile 2021 (tre mesi dopo l’accertato miglioramento dello

stato di salute nel mese di gennaio 2021) e poi nuovamente dal 1° settembre

2023, con versamento della stessa a decorre dal 1° giugno 2020, vale a dire sei

mesi dopo l’inoltro della richiesta (doc. 154).

Con scritto del 1° dicembre 2023

l’avv. RA 1 ha comunicato che “il mio assistito non ha osservazioni da formulare

in merito al progetto di decisione in discussione. Si può dunque procedere da

subito alla notifica della decisione definitiva” (cfr. doc. 156).

In data 6 marzo 2024 l’Ufficio AI

ha quindi emanato la decisione formale, confermando nelle motivazioni il

diritto dell’interessato ad una rendita intera di invalidità (grado del 100%)

dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021 e poi nuovamente dal 1° settembre 2023.

L’UAI ha precisato che “stiamo determinando un’eventuale

compensazione del pagamento retroattivo con delle prestazioni già versate. Per

evitare qualsiasi ritardo, la rendita AI in corso, valida del 1° marzo 2024

viene versata. In seguito riceverà la decisione per il periodo retroattivo”

(doc. A).

1.5. Con tempestivo ricorso del 22

aprile 2024 l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha contestato la

decisione impugnata, chiedendo l’attribuzione di una rendita anche nel periodo

compreso fra il 1° maggio 2021 e il 31 agosto 2023.

A fondamento di tale pretesa il legale ha rilevato come,

contrariamente a quanto valutato dall’amministrazione, lo stato di salute

dell’assicurato non abbia subito alcun tipo di miglioramento nel periodo

controverso, ma sia di fatto rimasto stabile e, addirittura, sia peggiorato nel

corso del tempo.

Per tali ragioni, secondo il suo parere, l’apprezzamento con il

quale l’assicurato è stato considerato pienamente abile al lavoro nello

svolgimento di attività a partire dal mese di gennaio 2021 appare manifestamente

errato.

Il patrocinatore ha, inoltre, contestato l’entità del reddito da

invalido calcolato dall’Ufficio AI, ritenendo insufficiente la riduzione

percentuale del 15%, a suo modo di vedere troppo esigua, che andrebbe innalzata

al 25% (doc. I).

1.6. In sede di risposta di causa

l’Ufficio AI – dopo avere specificato “di non avere ancora dato completamente

seguito a quanto prospettato nel progetto di decisione del 28 novembre 2023, in

quanto – per quel che concerne la rendita principale – è stata unicamente

emessa la decisione del 6 marzo 2024. Provvedimento statuente però sul diritto

a rendita dell’assicurato unicamente dal 1° marzo 2024 in poi”, preannunciando

l’invio di un’ulteriore decisione sul diritto a rendita retroattivo

dell’assicurato - ha integralmente confermato la correttezza della decisione

impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei

considerandi in diritto (doc. IV).

1.7. In data 17 maggio 2024 l’Ufficio AI

ha trasmesso al TCA copia della decisione del 16 maggio 2024 “sul diritto a

rendita retroattivo dell’assicurato. Decisione che completa quella resa il 6

marzo 2024 (oggetto di impugnazione)” (doc. VI + 1).

1.8. Con scritto del 27 maggio 2024 il

legale dell’insorgente ha contestato il tenore della risposta di causa,

criticando la valutazione del __________, la quale si riferisce alla situazione

esistente nel 2019 e non a quella attuale. Al fine di poter dimostrare il

mancato sopraggiungere di un miglioramento dello stato di salute

dell’assicurato, contrariamente a quanto sostenuto dai periti del __________,

il patrocinatore ha chiesto una proroga del termine per la presentazione di

nuove prove, in attesa di ricevere una presa di posizione da parte degli

specialisti curanti (doc. VIII).

In data 28 maggio 2024 il TCA,

dando seguito alla richiesta dell’insorgente, ha assegnato un nuovo termine,

scadente il 21 giugno 2024 (doc. IX).

1.9. In data 13 giugno 2024 il legale

dell’insorgente ha osservato che “in relazione alla sopra menzionata procedura

di ricorso, comunico che si ritiene impugnata pure la decisione di prestazioni

AI notificata il 16.05.2024, che fa riferimento alla decisione impugnata in

questa procedura. In particolare il ricorrente contesta il periodo di

riconoscimento del grado di invalidità al 100% con diritto a una rendita di

invalidità che deve decorrere dal 01.12.2019 e dunque non può essere limitato

al periodo successivo al 01.06.2020, come alla decisione qui impugnata” (doc. X

+ 1).

1.10. Con scritto del 19 giugno 2024, il

legale ha chiesto una nuova proroga, posto che la visita medica dell’assicurato

è stata fissata per il 24 giugno 2024 (doc. XII).

Anche questa richiesta è stata accolta dal TCA, il quale in data

20 giugno 2024 ha prorogato il termine fino al 12 luglio 2024 (doc. XIII).

1.11. Con osservazioni del 19 giugno 2024

l’Ufficio AI ha rilevato di “concordare con l’affermazione dell’avv. RA 1

stante cui la decisione del 6 marzo 2024 (sulle rendite correnti) e quella del

16 maggio 2024 (sulle rendite retroattive) hanno il medesimo fondamento

fattuale (siccome relative alla domanda di prestazioni del 17 dicembre 2019 e

successive al progetto di decisione del 28 novembre 2023) e, di riflesso,

debbano essere esaminate, per economia processuale, in un’unica sentenza.

Tant’è che l’oggetto principale del contendere concerne la decisione del 16

maggio 2024 e che nei confronti delle critiche presentate in ricorso l’UAI ha

già preso posizione nella risposta di causa del 13 maggio 2024” (doc. XIV).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state tramesse all’assicurato (doc. XV), per

conoscenza.

1.12. In data 9 luglio 2024 l’avv. RA 1 ha

ancora una volta richiesto al TCA una proroga del termine per presentare nuove

prove “in quanto il medico specialista consultato non è stato in grado di

pronunciarsi su quanto a lui richiesto”. L’insorgente ha aggiunto che “durante

il periodo in cui è stato erroneamente ritenuto un suo miglioramento della

capacità di guadagno, è stato in cura presso un altro medico, che però è

attualmente assente per ferie. Sarà dunque possibile produrre il suddetto

certificato medico solo prossimamente dopo il rientro del suo medico” (doc.

XVI).

In data 10 luglio 2024 il TCA ha accordato all’insorgente un’altra

proroga di 15 giorni (doc. XVII).

1.13. Il 27 agosto 2024 il legale ha

chiesto un’ulteriore proroga “in quanto il medico consultato dal ricorrente ha

comunicato di essere in grado di consegnare il richiesto rapporto non prima

della fine della prossima settimana” (doc. XVIII).

Questo Tribunale ha accordato un’ennesima proroga scadente il 6 settembre

2024 (doc. XIX).

1.14. In data 5 settembre 2024 l’avv. RA 1

ha informato il TCA che “purtroppo neppure entro il termine ulteriormente

prorogato, il medico consultato dal ricorrente è stato in grado di consegnare

il richiesto rapporto da produrre quale ulteriore mezzo di prova”. Per tali

ragioni, il legale ha osservato che “affinché le allegazioni del ricorso

possano essere ulteriormente documentate, quale ulteriore mezzo di prova,

chiede di conseguenza l’audizione testimoniale del medico dr. __________”,

“eventualmente preceduta da un rapporto concernente la situazione del paziente,

da richiamare formalmente” (doc. XX).

Questo scritto dell’insorgente è stato trasmesso all’Ufficio AI

(doc. XXI), per conoscenza.

considerato in diritto

2.1. Il ricorrente non contesta

l’attribuzione della rendita intera dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021, e

nemmeno la nuova decorrenza della rendita dal 1° settembre 2023, ma censura la

cessazione della prestazione a far tempo dal 1° maggio 2021, ritenendo che la

rendita dovrebbe essergli attribuita a tempo indeterminato. Egli contesta in

altre parole che, come stabilito dall’amministrazione sulla base delle

conclusioni __________, a far tempo dal mese di gennaio 2021 sia intervenuto un

miglioramento delle sue condizioni di salute.

Oggetto del contendere è, quindi,

sapere se a giusta ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il

diritto a prestazioni AI successivamente al 30 aprile 2021, così come risulta

dalla motivazione della decisione del 6 marzo 2024 (cfr. doc. A) e dalla

decisione del 16 maggio 2024 (cfr. doc. VI + 1).

2.2. Va

innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una

(importante) modifica della LAI e dell'OAI denominata "Ulteriore sviluppo

dell'AI" e che concerne (anche) il diritto alla rendita (RU 2021 705).

La Circolare sull'invalidità e sulla rendita nell'assicurazione

invalidità (CIRAI), valida dal 1° gennaio 2022, stato al 1° luglio 2023,

prevede al marginale 9101 che "Se la

decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio

2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili

le disposizioni della LAI e dell'OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre

2021".

La Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma

Ulteriore sviluppo dell'AI sul sistema di rendite lineare (C DT US AI), edita

dall'UFAS, stato al 1° gennaio 2022 e valida da tale data, prevede in particolare

ai marginali 1007, 1008 e 1009 che:

" Conformemente

alle DT LAI [Disposizioni transitorie, ndr.], le rendite AI rette dal diritto

anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l'articolo 29 capoversi 1 e 2

LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021.

Poiché il momento dell'insorgenza dell'invalidità (art. 28 cpv. 1

e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono

necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all'art. 29 cpv. 1

LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima

nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l'invalidità è insorta

prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le

rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente

conformemente all'articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022

valgono le regole seguenti:

- in caso di

insorgenza dell'invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31

dicembre 2021:

- prima

fissazione della rendita → DR [diritto, ndr.] in vigore fino al

31 dicembre

2021,

- modifica del

grado d'invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31

dicembre 2031

→ C DT US AI;

- in caso di

nascita del diritto alla rendita secondo l'art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio

2022 o successivamente:

- prima

fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.".

Secondo le citate Circolari, dunque, qualora contestualmente ad

una prima fissazione di rendita l'asserita invalidità e l'eventuale diritto

alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile

il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa nel 2024. Per

contro, se l'eventuale diritto ad una rendita è nato il 1° gennaio 2022, o

successivamente, torna applicabile il diritto attualmente in vigore.

In concreto, l'invalidità

(teorica), giusta l'art. 28 LAI, sarebbe insorta il 1° dicembre 2019, ossia un

anno dopo l'inizio della incapacità lavorativa accertata dal medico SMR.

Considerato, però, che l'assicurato ha presentato la domanda di prestazioni il 17

dicembre 2019 (cfr. consid. 1.1), si tratta di una domanda tardiva ai sensi

dell'art. 29 cpv. 1 LAI, perciò l'eventuale diritto a una rendita sorge al più

presto sei mesi dopo la rivendicazione del diritto alle prestazioni, e meglio

proprio il 1° giugno 2020 (art. 29 cpv. 3 LAI). Ne consegue che, sulla scorta

delle citate circolari, in specie è applicabile il diritto in vigore fino al 31

dicembre 2021 (cfr. Circolare sull'invalidità e la grande invalidità

nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), n. 2027 con esempio; cfr. anche Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur

l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 1, 3 e 4 ad art. 29 LAI).

2.3. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno

alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende

qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile

nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al

lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni

esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è

definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure

d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è

considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui

agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non

medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha

diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di

svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o

migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.

ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante

un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido

(art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive

che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno

al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un

assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il

Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la

valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il

grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di

un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di

mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che

egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da

valido).

Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30

consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).

Secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze

esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i

redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base

temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi

di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di

incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.4. Trattandosi dell'attribuzione di

una rendita limitata nel tempo, per costante giurisprudenza, quando

l'amministrazione con un'unica decisione attribuisce una rendita per un certo

periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di

decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre

2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24

febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

L'art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d'ufficio o su

richiesta.

Fatti

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche in

merito all'art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tenere conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L'art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI).

Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29

maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L'art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un'invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

Giusta l'art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa

dell'abbassamento del grado di invalidità e l'assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto

invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un

caso di revisione né di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005

pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

2.5. A

seguito della domanda di prestazioni del dicembre 2019, con decisione del 22

aprile 2021 l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato il diritto a ¾ di rendita

dal 1° dicembre 2019 (con versamento effettivo dal 1° giugno 2020) fino al 31

marzo 2021.

Tale

decisione è stata annullata con sentenza STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021,

con la quale questo Tribunale ha rinviato gli atti all’amministrazione per un

complemento istruttorio e l’emanazione di una nuova decisione. Tale rinvio si imponeva, a mente del TCA, a seguito dalla

mancata chiarezza circa le conseguenze in termini di limitazioni funzionali e

di capacità lavorativa residua in attività adeguate derivanti dai disturbi

accusati dall’assicurato a livello lombare e dell’arto superiore destro.

Dopo avere acquisito la perizia

pluridisciplinare affidata al __________, con decisioni del 6 marzo 2024 e del

16 maggio 2024 (cfr. doc. A e doc. VI e consid. 2.1.), l’Ufficio AI ha

attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado

del 100%) dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021 e poi nuovamente dal 1°

settembre 2023, precisando che il versamento della rendita decorre dal 1°

giugno 2020, vale a dire sei mesi dopo l’inoltro della richiesta tardiva (doc.

A).

2.6. Conformemente a quanto stabilito

dal TCA, l’UAI ha fatto allestire una perizia pluridisciplinare, affidata al __________,

in ambito reumatologico (dr. __________), neurologico (dr. __________) e

psichiatrico (dr. __________), che è stata redatta il 24 luglio 2023 (doc. 130,

pag. 375 e seguenti incarto AI).

Nel referto i periti, dopo aver

descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica, sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive, hanno

posto le diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “sindrome

cervico-vertebrale in stato dopo ernia discale C5-C6 e compressione della

radice di C6 e intervento chirurgico in data 23.12.2018 con ACDF C5-C6 da sin.

Presenza di una osteocondrosi significativa a livello del segmento C6-C7 con

spondilosi anteriore e posteriore; sindrome lombo-vertebrale su alterazioni

statiche con scoliosi a forma di S destro-convessa nella zona toracale e

sinistro-convessa lombare e tendenza ipercifotica del passaggio toraco-lombare

e stato dopo frattura del corpo vertebrale in L2 nel 2010 trattata

conservativamente; stato da discectomia C5/6 a sin (dicembre 2018); residua

sindrome radicolare sensitiva deficitaria C6 a sin”, mentre quali diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa quelle di “leggero deficit di estensione del

gomito ds in stato dopo lesione traumatica nel 2018 trattata conservativamente;

sindrome lombare intermittente con stato da frattura del corpo vertebrale di L2

(2010) senza deficit neurologici associati; sindrome depressiva ricorrente,

attualmente in remissione (ICD10-F33.4); sovrappeso con BMI di 28 kg/m²” (doc. 130

pag. 54). Esprimendosi a proposito della capacità lavorativa residua, i periti

hanno valutato che, dal profilo psichiatrico, l’assicurato sia pienamente abile

al lavoro, con rendimento pieno, a partire da gennaio 2021 (cfr. apprezzamento

peritale psichiatrico dell’11 gennaio 2023 del dr. __________, pag. 459-460 inc.

AI); dal profilo neurologico, egli va considerato totalmente inabile al lavoro

nell’abituale professione, ma ancora abile al lavoro al 100%, senza riduzione

di rendimento, in attività adatte, nelle quali eviti di sovraccaricare gli arti

superiori e la colonna cervicale e lombare (cfr. referto peritale del 1°

febbraio 2023 del dr. __________, pag. 443-444 inc. AI); infine, dal profilo

reumatologico, l’assicurato risulta totalmente inabile al lavoro nella

precedente attività di __________ presso le __________, ma ancora abile al 100%

in attività adeguate, che tengano in considerazione le sue limitazioni

funzionali. Il dr. __________ ha precisato che l’assicurato, dopo la

valutazione dei medici di fiducia delle __________, era stato reinserito

professionalmente al 50% in un’attività diversa, prevalentemente di tipo

amministrativo e di logistica. Lo specialista ha aggiunto che tale occupazione “è

da ritenere non particolarmente adeguata alle condizioni di salute dell’assicurato,

motivo per il quale occorrerà cercare un’attività più confacente alle sue

risorse” (cfr. referto peritale del 15 febbraio 2023 del dr. __________, pag.

476-477 inc. AI).

Dopo opportuna discussione

plenaria, i periti hanno quindi concluso che l’assicurato sia totalmente

inabile al lavoro nella sua professione abituale presso le __________, ma vada,

per contro, considerato pienamente abile al lavoro in attività adeguate,

rispettose delle sue limitazioni funzionali, a partire dal mese di gennaio 2021

(doc. 130 pag. 56-57).

Rispondendo alla precisa domanda

relativa a “quali requisiti dovrebbe soddisfare un’attività adeguata in modo

ottimale alla disabilità?”, i periti hanno evidenziato quanto segue:

" Secondo il

consulente in reumatologia l’A è limitato in attività lavorative non

ergonomiche per la colonna vertebrale soprattutto se deve mantenere delle

posizioni statiche prolungate in particolar modo per quanto riguarda la colonna

cervicale e lombare. Deve cambiare spesso di posizione. Non deve mantenere la

posizione flessa in avanti per lungo tempo con la colonna lombare. Sono da

evitare movimenti ripetitivi e violenti con la colonna cervicale. Può mantenere

la posizione seduta per alcune ore. Deve poter, nell’ambito del possibile,

appoggiare dopo alcune ore la testa per riposare. Può svolgere movimenti

ripetitivi di flessione del tronco ma non in modo continuo. Può alzare dei pesi

fino a 7.5-10 kg non ripetutamente. Può deambulare per almeno 10-15 min senza

alcuna limitazione, oltre i 15 min con un certo incremento dei dolori.

Il consulente in neurologia descrive che per quel che riguarda la

capacità lavorativa vi è un’incapacità lavorativa del 100% come __________,

tenuto presente che questa attività comporta anche sforzi ingenti con gli arti

superiori, in particolare quando il paziente deve agganciare e sganciare

vagoni. D’altronde gli era stato comunicato che le sue condizioni di salute non

permettevano all’azienda di farlo lavorare in sicurezza __________. Per un’attività

alternativa che non comporti sforzi con gli arti superiori né un sovraccarico

della colonna vertebrale cervicale e lombare il paziente è abile al 100% dal

punto di vista neurologico.

Per il consulente in psichiatria non si evidenziano in questo

momento dei deficit di risorse e di capacità a livello psichiatrico.

A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito reumatologico,

neurologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche descritte nel

capitolo 6.3.2 non comportano una limitazione della capacità lavorativa.” (Doc.

130 pag. 57)

Basandosi sulle risultanze peritali del __________, avallate dal

SMR, con progetto di decisione del 2 agosto 2023 (doc.132), l'Ufficio AI ha

concesso all'interessato una rendita intera temporanea dal 1° dicembre 2019 al

30 aprile 2021.

L’assicurato ha contestato tale progetto di decisione,

trasmettendo dei referti medici del dr. __________, specialista FMH in

neurochirurgia, del 5 settembre 2023 (doc. 139) e del 13 settembre 2023 (doc.

140) attestanti una ricaduta.

Con rapporto finale del 27 novembre 2023 il dr. __________ del SMR

ha considerato sussistere una “attuale IL 100% per problematica cervicale con

possibile ulteriore intervento. In questa situazione è presente una IL del

100%, provvedimenti professionali non sono attuabili. Caso da revisionare per

estate 2024” (doc. 153).

Alla luce di queste valutazioni del SMR, l’Ufficio AI, annullando

e sostituendo il precedente progetto di decisione del 2 agosto 2023, ha emanato

un nuovo progetto di decisione, datato 28 novembre 2023, assegnando

all’assicurato una rendita intera dal 1° dicembre 2019 al 30 aprile 2021 e poi

nuovamente dal 1° settembre 2023 (doc. 154).

In assenza di ulteriori osservazioni da parte del legale dell’interessato,

il quale ha chiesto l’emanazione della “decisione definitiva” (doc. 156), in

data 6 marzo 2024 l’amministrazione ha integralmente confermato il progetto di

decisione di attribuzione di una rendita intera dal 1° dicembre 2019 al 30

aprile 2021 e poi nuovamente dal 1° settembre 2023 e continua (doc. A).

2.7. Per costante giurisprudenza (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter

graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è

necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre

un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali

attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante

elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente

esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;

114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 in fine con rinvii).

Secondo giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid.

2.1.1).

Nella DTF 125 V

351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che

essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si

trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique

VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi

precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022

del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023,

consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020

del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio

della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto

dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché

esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono

riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire

alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti

lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica

puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del

mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio

2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24

agosto 2006 concernente un caso di

assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR

nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di

divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio

necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la

seguente considerazione:

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport

d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont

la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de

Considerandi

l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès

lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer

celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical

régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique

pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du

reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur

l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir

de tel. (…)".

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme

al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per

la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va poi evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.8

Nel caso concreto, chiamato a

verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute

del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici, questo Tribunale

non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta sulla

base della perizia pluridisciplinare del __________, da considerare pienamente

probante.

L’Ufficio AI, conformemente a quanto disposto da questa

Corte nella sentenza di rinvio STCA 32.2021.72 del 25 novembre 2021, ha affidato

agli specialisti del __________ il compito di valutare, tramite una perizia

pluridisciplinare, lo stato di salute dell'interessato.

Gli esperti in reumatologia (dr. med. __________),

in neurologia (dr. __________) e in psichiatria e psicoterapia (dr. med. __________)

hanno avuto modo di valutare l'assicurato analizzando la documentazione medica

raccolta dall'Ufficio assicurazione invalidità presso i curanti, visitandolo di

persona e analizzando i reperti soggettivi e le constatazioni oggettive, anche

a mezzo di specifici esami (in particolare un’elettromiografia).

I tre periti si sono dettagliatamente pronunciati, esaminando

nel dettaglio, ciascuno nel suo specifico campo di competenza, quali sono le

patologie che affliggono l’assicurato e le ripercussioni che le stesse hanno

sulla sua capacità lavorativa sia nell’abituale professione di __________ presso

le __________ (non più esigibile), sia in altre adeguate, rispettose delle sue

limitazioni funzionali (esigibili da gennaio 2021 a tempo pieno e senza

riduzione di rendimento).

Così come espressamente indicato nella sentenza di

rinvio 32.2021.72 del 25 novembre 2021, gli esperti hanno ripercorso l’intera

storia clinica dell’assicurato, analizzando in maniera esaustiva tutta la

documentazione medica, compresa quella relativa anche agli infortuni subiti

dall’interessato a livello lombare e dell’arto superiore destro.

Sulla base dell'intera documentazione agli atti e

delle visite specialistiche svolte, i periti del __________ sono giunti a delle

conclusioni affidabili, solide, ben motivate e condivisibili.

Questo Tribunale non ha quindi ragione per

scostarsene.

Tale soluzione si impone a maggior ragione, ritenuto

che, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale – adducendo il

carattere errato della valutazione dell’intervenuto miglioramento dello stato

di salute operata dal __________ - le conclusioni degli specialisti del __________

e, in particolare, del perito psichiatra dr. __________, trovano piena conferma

nelle attestazioni della psichiatra curante. La dr.ssa __________, spec. in

psichiatria e psicoterapia, difatti, con referto del 21 dicembre 2020, ha

attestato una piena capacità lavorativa dal 25 gennaio 2021 in attività

adeguata (cfr. doc. 59).

L’assicurato, inoltre, dal mese di gennaio 2021 è

stato regolarmente iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 232), alla ricerca di

un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 230).

Del resto, va qui evidenziato come l’insorgente si

sia limitato a contestare l’intervenuto miglioramento delle proprie condizioni

di salute a partire dal mese di gennaio 2021, senza tuttavia produrre adeguata

documentazione medico-specialistica in grado di mettere in discussione le

conclusioni peritali del __________.

Al contrario, nonostante il legale dell’assicurato

abbia a più riprese preannunciato l’invio di referti medici a dimostrazione della

presunta stazionarietà delle condizioni di salute dell’interessato nel periodo

controverso - ottenendo a tal fine dal TCA, come ricordato in precedenza,

continue proroghe del termine per trasmettere nuove prove (cfr. consid. 1.8.,

1.10., 1.12., 1.13.) - ad oggi nulla è pervenuto a questo Tribunale (cfr. in

particolare il doc. XVI: “il medico specialista consultato non è stato

in grado di pronunciarsi su quanto a lui richiesto” e doc. XX: “purtroppo

neppure entro il termine ulteriormente prorogato, il medico consultato dal

ricorrente è stato in grado di consegnare il richiesto rapporto da produrre

quale ulteriore mezzo di prova”).

Stante tutto quanto

precede, tenuto anche conto delle attestazioni della psichiatra curante e in

mancanza di documentazione medico specialistica che ne possa mettere in

discussione le conclusioni, il TCA ritiene pienamente probante la valutazione

peritale posta alla base della decisione impugnata.

2.9

In conclusione, questo Tribunale

ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e

sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurato nel periodo

controverso, senza che si riveli

necessario dare seguito agli ulteriori atti istruttori pretesi dal legale

dell’insorgente, in particolare l’audizione testimoniale

del medico curante dr. __________ (cfr. doc. XX).

A

tale proposito, va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre

prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale

modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art.

29.

cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

A fronte di una situazione medica

ritenuta, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.8.), sufficientemente

chiarita in sede peritale, in accordo con quanto del resto attestato dalla

stessa psichiatra curante, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove di

carattere medico.

Visto quanto sopra, in base al

grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente

l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia pluridisciplinare del __________, a

seguito del miglioramento dello stato di salute intervenuto a decorrere dal

mese di gennaio 2021 - e prima del nuovo peggioramento subentrato dal mese di

settembre 2023 - ha concluso per una completa abilità lavorativa

dell’assicurato in attività adatte al suo stato di salute.

Va ora esaminato se

l’amministrazione ha correttamente quantificato al 30% il grado d’invalidità

dell’assicurato, con conseguente soppressione della rendita di invalidità nel

periodo successivo al 30 aprile 2021, come risulta dalla motivazione della

decisione del 6 marzo 2024 (cfr. doc. A) e dalla decisione del 16 maggio 2024

(cfr. doc. VI + 1).

2.10

Per quel che concerne l’aspetto

economico, alla valutazione dell’Ufficio AI va data adesione.

Stante nel gennaio 2021

un’abilità lavorativa del 100% in attività leggere adeguate, l’amministrazione

ha proceduto al raffronto dei redditi per determinare il grado d’invalidità.

Conformemente all’art. 16 LPGA

(cfr. consid. 2.2), la stessa ha quindi correttamente raffrontato un reddito da

valido, incontestato, di fr. 79'211.41 (pari alla media dei

redditi __________ 2016-2018, aggiornati al 2021, cfr. doc. A e pag. 552 inc.

AI) ad un reddito da

invalido di fr. 55’836.34 (determinato partendo dai fr. 65’689.81 statisticamente

conseguibili nel 2020 e aggiornati al 2021 da personale maschile in attività

semplici e ripetitive, che presuppongono qualifiche inferiori e comportano attività

semplici e ripetitive nel settore privato svizzero, valore mediano, ritenute

esigibili dall’assicurato in base alle suesposte conclusioni medico teoriche,

già riportati su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7

ore computabili, e riducendo tale importo del 15% per tenere conto della

necessità di effettuare attività leggere e per svantaggi salariali derivanti da

contingenze particolari, cfr. pag. 553 inc. AI),

giungendo ad un grado

d'invalidità del 29.51% (79'211.41 – 55’836.34 x 100 : 79'211.41 ), che

non gli dà (più) diritto ad una rendita.

Tale calcolo ha correttamente

tenuto conto delle norme applicabili sino al 31 dicembre 2021 (per quanto

riguarda le nuove norme valide dal 1° gennaio 2022 in materia di valutazione

del grado di invalidità cfr. gli art. 28a LAI, art. 25-26bis OAI), facendo

peraltro giustamente capo, per quanto riguarda i salari applicati, ai dati

salariali statistici ufficiali (riguardo all’applicabilità dei dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage

skill level Svizzera, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna,

cfr. anche la giurisprudenza del TF, in particolare DTF 142 V 178 consid.

2.5.7, 128 V 174; a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. anche RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15,

pagg. 47ss).

Contestata,

nel caso di specie, è unicamente l’entità della riduzione percentuale applicata

al reddito statistico, stabilita dall’amministrazione nella misura del 15% per

la necessità di svolgere unicamente attività leggere (tasso di riduzione

dell’8%) e per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari (tasso

di riduzione del 7%, cfr. tabella di cui alla pag. 553 inc. AI).

L’assicurato ha preteso che la

stessa venga aumentata al 25% “per considerare pure la sua età e il suo livello

formativo” (cfr. doc. I).

Per gli assicurati che, a causa

della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Chiamato

a pronunciarsi, questo Tribunale, che, di massima, non può, senza motivi

pertinenti, sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione

(cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per modificare la riduzione

applicata dall’UAI.

In

particolare il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione,

l’amministrazione abbia tenuto debitamente conto degli effetti legati al danno

alla salute di cui è affetto l'insorgente, in maniera anche generosa,

ritenuto che la deduzione “per attività leggera” non è più applicabile secondo

la giurisprudenza (STF 8C_234/2022 del 27 gennaio 2023, consid. 7.3:

" Occorre

ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità

lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della

riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto:

la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività

leggere fino medio complesse, non giustifica anche in caso di una capacità

lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali.

Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di

attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni.".)

Per l’assicurato, nato nel 1975 e

di nazionalità svizzera, abile al lavoro al 100% in attività adeguate, non vi

sono altri fattori che possano giustificare una riduzione percentuale superiore

a quella già accordata.

Contrariamente

a quanto preteso dal legale dell’assicurato, l’età dell’insorgente non può

certo essere considerata avanzata.

In

ogni modo, a proposito del fattore età, va ricordato che il Tribunale federale

ha più volte negato la rilevanza di tale fattore in relazione a lavoratori

ausiliari, in quanto non solo non si ripercuote negativamente sul reddito

ipotetico da invalido, ma addirittura incide favorevolmente su di esso (cfr. “(…)

auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65

sogar lohnerhöhend auswirkt

(LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S.

237.

E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2.

November 2007, E. 6.2.2)”; STF

8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure

STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3 e 8C_361/2011 del 20 luglio

2011).

Quanto

al livello formativo, pure citato dal legale dell’insorgente quale altro

fattore giustificante – a suo parere – un’ulteriore deduzione, va osservato che

la scarsa formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni,

considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello 1

attività semplici e ripetitive di tipo fisico o manuale) non richiedono né

un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione

particolare (cfr. in questo senso DTF 137 V 71 consid. 5.3 e STF 8C_709/2008

del 3 aprile 2009 consid. 2.3 con riferimenti).

Per il resto non è stato

comprovato in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato

equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che

l’assicurato subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione

inferiore alla media.

Raffrontando il reddito da valido

di fr. 79’211.41 con quello da invalido di fr. 55'836.34

(già comprensivo della riduzione sociale del 15%), si ottiene un grado

d’invalidità del 29.51%, arrotondato, conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121), al 30%, percentuale che non dà

(più) diritto ad una rendita, come correttamente calcolato dall’UAI.

Quand'anche si applicasse, per pura ipotesi di lavoro, la

deduzione sociale del 25% invocata dall'insorgente, il risultato a cui si

giungerebbe non muterebbe, essendo sempre il grado di invalidità inferiore al

grado minimo pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 1 lett. c LAI).

In simili condizioni, a giusta

ragione l’UAI ha soppresso la rendita intera di cui beneficiava l’interessato a

partire dal 1° maggio 2021, ossia tre mesi dopo il miglioramento delle

condizioni di salute del gennaio 2021 (cfr. 88a cpv. 1 OAI e doc. A).

2.11

Il 1° gennaio 2021 è entrata in

vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente

che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più

anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è in essere l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Per l'art. 69 cpv. 1bis

LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto, la

procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso

di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr. 500

sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti