32.2024.3
Ricorso (accolto) contro la decisione di rifiuto di rendita. Adesione alla proposta dell’Ufficio AI di retrocessione atti per procedere ad ulteriori accertamenti medici e ad una nuova valutazione economica
7 marzo 2024Italiano19 min
(teorica) ex art. 28 LAI sarebbe invece insorta un anno dopo l’asserito danno alla
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.3
FS
Lugano
7 marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 gennaio 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 novembre 2023
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità,
6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1994, da ultimo studente presso il __________ - percorso che, tramite il “Modulo
di comunicazione per adulti: rilevamento tempestivo” del 7 maggio 2021, ha
indicato di aver abbandonato a causa di un danno alla salute riconducibile a “esiti
di decompressione di ernia paramediana sx L5-S1 per sindr. radicolare sx,
attuali dolori residui vertebrali e paravertebrali importanti, limitanti e
disturbi sfinteriali in accertamento” (doc. 3 incarto AI) - successivamente
casalingo e badante per la nonna materna al 50%, nel mese di maggio 2021 ha
inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (doc. 7 incarto AI).
Esperiti i necessari
accertamenti medici ed economici, in particolare la perizia pluridisciplinare __________
del 18 aprile 2023 in ambito internistico, psichiatrico, neurologico,
gastroenterologico e urologico (doc. 63 incarto AI), avallata dai rapporti
finali SMR del 21 aprile 2023 e del 22 novembre 2023 (docc. 64 e 89 incarto AI)
e dall’annotazione SMR 6 novembre 2023 (doc. 88 incarto AI), raccolto inoltre
il rapporto d’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica 2 agosto 2023 (doc. 80 incarto AI), con decisione 23 novembre 2023
(doc. B), preavvisata il 13 settembre 2023 (doc. 81 incarto AI), l’Ufficio AI, dopo
aver applicato il metodo misto in funzione di un tasso d’impedimento del 27.45%
per la parte salariata (50%) e del 6.23% per la parte casalinga (50%), da cui
un grado AI del 17%, ha respinto la domanda di prestazioni.
1.2.
Contro questa decisione s’aggrava al TCA RI 1 il quale, rappresentato
dall’avv. RA 1 e istando per la concessione dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio, ne postula l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’amministrazione per ulteriori accertamenti. Sostiene innanzitutto di dover
essere considerato salariato al 100% anziché al 50% come determinato
dall’Ufficio AI. Contesta inoltre la valutazione economica – sia per la
determinazione del reddito da valido che da invalido – e quella medica, in
particolare quella neurologica, censurando inoltre l’assenza di una valutazione
reumatologica.
1.3.
Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato il rinvio degli atti
per nuovi accertamenti medici ed economici, e ciò sulla scorta dell’annotazione
del medico SMR 15 gennaio 2024, con la quale è stata riconosciuta la necessità
di un accertamento reumatologico (IV-1), e l’annotazione 12 gennaio 2024
dell’avv. __________ il quale ha ritenuto corretta la richiesta dell’insorgente
di essere considerato salariato nella misura del 100% (IV-2).
1.4.
Con scritto 19 febbraio 2024 il patrocinatore di RI 1 ha aderito alla
proposta di retrocessione dell’amministrazione, chiedendo inoltre il
riconoscimento di un’indennità di ripetibili di fr. 2’800, avvalendosi di un
conteggio delle prestazioni maturate a conferma del lavoro svolto (VI-1).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015;
STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2021.
Va innanzitutto rilevato che
il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche)
il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
La
Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità
(CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al
marginale 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è
emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di
questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore
in vigore fino al 31 dicembre 2021”.
Fatti
I marginali 1007 e seg. della Circolare concernente le
disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema
di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e
valido da tale data, prevedono che:
"
Conformemente alle DT [Disposizioni
transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le
rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più
tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità
(art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non
sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29
cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla
medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è
insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono
pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente
conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.
Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022
valgono le regole seguenti:
in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del
diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore
fino al 31 dicembre 2021,
- modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio
2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;
in caso di nascita del diritto alla rendita secondo
l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:
- prima fissazione della rendita → DR in vigore dal
1° gennaio 2022.”
La
presente procedura porta sulla reiezione della (prima) domanda di prestazioni
inoltrata dall’assicurato nel mese di maggio 2021, in cui egli ha indicato
un’incapacità lavorativa del 50% dal luglio 2019 (doc. 7 incarto AI). Pertanto,
trattandosi di una domanda tardiva, il diritto alle prestazioni sarebbe nato
sei mesi dopo, ossia il 1. novembre 2021 (art. 29 cpv. 1 LAI). L’invalidità
(teorica) ex art. 28 LAI sarebbe invece insorta un anno dopo l’asserito danno alla
salute, ovvero il mese di luglio 2020. Conseguentemente, sia l’invalidità che
l’asserito diritto alle prestazioni sono insorti entro il 31 dicembre 2021,
sebbene la decisione impugnata sia stata emanata il 23 novembre 2023 (cfr.
supra consid. 1.1.).
Ne segue
che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre
2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8
della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta
permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o
psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d’invalidità di cui all’art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28
cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art. 28
cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia,
il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei
18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica
l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo
determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la
giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222).
Inoltre,
nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non
si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età
dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata
dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14
luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232).
La misura
dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla
Considerandi
situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. L’Alta Corte ha stabilito
che i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non fosse possibile,
devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4
Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque
svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente
un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se
l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora
gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è
valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete,
l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal
caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della
collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento
delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo
misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a
tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è
conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata
una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006,
parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del
13.
dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137
V 334, 133 V 504 e 133 V 477.
In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha
precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che
esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica
o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI
nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la
riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che
questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è
irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima
fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).
Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione
della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di
Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è
applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali
per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno
notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di
statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con
attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex
art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora
percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate
fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF
8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò
corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017
IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3).
Infine, va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid.
2.5), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con
effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27bis
cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello del grado d’invalidità.
2.5
In
concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa
alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata nella
risposta di causa dall’Ufficio AI e condivisa dal ricorrente.
In effetti,
nell’impugnato provvedimento l’amministrazione ha determinato il grado
d’invalidità dell’assicurato in applicazione del metodo misto considerando una quota
ripartizione del 50% tra attività salariata e casalinga, nonostante nell’ambito
dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica
sia indicato come senza il danno alla salute avrebbe lavorato al 100% come
terapista complementare (“Se non fosse subentrato il danno alla salute
avrebbe lavorato al 100% come terapista complementare, professione per la quale
si stava formando ma la cui formazione è stata interrotta a causa
dell’insorgenza del danno alla salute”, doc. 80 incarto AI). Ciò che è
peraltro stato riferito a più riprese dallo stesso RI 1 (cfr. doc. 80 pagg. 398
e 405 incarto AI). Ne consegue che, come ammesso dall’Ufficio AI nella risposta
di causa, l’insorgente è da considerare salariato al 100%. Quanto alla
valutazione dello stato di salute dell’insorgente, dopo esame della
documentazione medica all’inserto, questo Giudice concorda con il medico SMR il
quale, in accoglimento della richiesta dell’insorgente, ha ritenuto opportuno
completare la perizia __________ del 18 aprile 2023 “mediante una perizia reumatologica
al fine di verificare l’andamento del quadro clinico e determinare con
precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa del Signor RI 1 nel corso
del tempo sia nella sua abituale professione di terapista complementare/massaggiatore,
finora non considerata, che in altre attività adeguate al suo stato di salute”
(IV-1).
In STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti
vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o
perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perchè vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27.
ottobre 2011).
Nella fattispecie in
esame, stante la necessità di completare gli accertamenti eseguiti
dall’amministrazione, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda
ad una valutazione medica ed economica come indicato nella risposta di causa,
in esito alla quale dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a
LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss
LPGA, nel cui ambito l’assicurato potrà far valere rispettivamente riproporre
ogni (pertinente) censura di fatto e di diritto.
2.6
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore
in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la
disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto
equivale a piena vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6;
DTF 141 V 281 consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di
fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato e vittorioso in causa,
ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1
Lptca).
L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza
della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore
litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito
Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o
determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280, rimandando per il
resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la
fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della
difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili
tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des
Sozialvericherungsrechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per quanto
concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di
comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto),
l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al
patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento
dell’onorario.
Nel caso in disamina, ritenuta la
non complessità della causa, stante il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e dovendo essere considerate
unicamente le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, appare
in concreto giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e spese) di
complessivi fr. 2'471.70 (IVA inclusa e di cui fr. 210 di spese ex art. 6 cpv.
1.
del Regolamento) e non di fr. 2’800 chiesti dall’insorgente.
L’assegnazione di (congrue) ripetibili rende priva di oggetto
la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. pro multis DTF 124 V 309, consid. 6
e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011
del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5) e ciò benché
l’importo richiesto non sia interamente coperto (cfr. DTF 133 I 248 consid. 3
in fine).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§
La decisione 23 novembre 2023 dell’Ufficio AI è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché
proceda conformemente ai considerandi.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al
ricorrente fr. 2'471.70 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti