32.2024.30
Diritto alla mezza rendita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti medici, tenendo conto del peggioramento delle condizioni di salute intervenuto prima della decisione impugnata
25 ottobre 2024Italiano22 min
SMR (Servizio medico regionale; cfr. rapporto 11 agosto 2022 in doc. 44), tenuto
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2024.30
BS
Lugano
25 ottobre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco
Bischof, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 aprile 2024 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 marzo 2024
emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI 1,
nato nel 1969, di professione magazziniere, nel mese di agosto 2021 ha
inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 5; se non diversamente indicato,
Fatti
i documenti citati si riferiscono agli atti prodotti dall’Ufficio AI con la
risposta di causa).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una visita da parte del
SMR (Servizio medico regionale; cfr. rapporto 11 agosto 2022 in doc. 44), tenuto
poi conto del rapporto finale SMR del 12 settembre 2023 (doc. 72) e del
rapporto 9 marzo 2023 della consulente in integrazione professionale (doc. 55),
con decisione 5 marzo 2024, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal 1° gennaio 2022 al 30
novembre 2022 (con versamento dal 1° febbraio 2022, trattandosi di una domanda
tardiva), ritenuto in seguito un grado d’invalidità nullo (doc. 75).
1.3. L’assicurato,
rappresentato da RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso contro
suddetta decisione, postulando in via principale l’erogazione di una rendita
anche dopo il 30 novembre 2022 e in via subordinata la retrocessione degli atti
all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici. Contesta la valutazione
medico–teorica operata dall’amministrazione: in particolare sostiene come non
sia stato tenuto conto di un peggioramento del suo stato di salute, producendo
al riguardo lo scritto 10 aprile 2024 del medico curante.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato la validità della decisione
contestata, chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.
1.5. Pendente
causa l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica (doc. D, E e F)
volta a dimostrare un peggioramento delle condizioni di salute.
1.6. Con
osservazioni 8 agosto 2024 l’Ufficio AI, sulla base delle annotazioni 29 luglio
2024, rileva come il peggioramento sia successivo alla decisione contestata e
quindi non rilevante ai fini della presente causa, precisando che, se del caso,
ciò potrà essere oggetto di una nuova domanda di prestazioni (XII).
1.7. Con
scritto 12 settembre 2024 il ricorrente contesta quanto sostenuto da
controparte, sostenendo come dal profilo medico-scientifico sia poco verosimile
che il peggioramento sia subentrato solo dopo due mesi dall’emissione della
decisione impugna. Ritiene pertanto giustificato il riconoscimento del diritto
alla rendita anche dopo il 30 novembre 2023 o perlomeno l’espletamento di ulteriori
accertamenti medici. Contestualmente egli ha prodotto un ulteriore atto medico
(XVI).
1.8. Infine,
prendendo posizione sul nuovo certificato, con osservazioni datate 26 settembre
2024 l’Ufficio AI ha ribadito la correttezza della decisione impugnata.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a
giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il
diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Va
anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della
decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e
dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il
diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Per
la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto
in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto
intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1,
pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando
alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite,
il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato
secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità
subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5%
o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in
vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55
anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020
(Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der
Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem,
vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der
beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro,
qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa
l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita
era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione
in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz)
conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro
desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit.,
pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt
sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungs-
recht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso,
n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua
e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza
professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP,
Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses
Rentensystem, pto. 3.2.).
In
tal senso il marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita
nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le
rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno
ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono
trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono
adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado
d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo
il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile
nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo
determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica
determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni
della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre
2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore
dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo
l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.;
sottolineatura del redattore).”
Infine, il
marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone
assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli
anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel
vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita.
A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore
in vigore sino al 31 dicembre 2021”.
Nel caso in
esame è applicabile la Disposizione transitoria lett. c (cfr. marg. no. 9200
CIRAI) poiché al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1°
gennaio 2022) l’assicurato, essendo nato nel 1969, non aveva ancora compiuto 55
anni. Inoltre, la modifica determinante (soppressione del diritto alla rendita)
è avvenuta il 30 novembre 2022, ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di
salute (art. 88a cpv. 1 OAI), dopo la riforma legislativa.
Ne consegue
che applicabile è il diritto in vigore dal 1° gennaio 2022 (cfr. marg. no. 9201
CIRAI).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI, in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, pag. 1411, n. 46).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità
al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o
parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che
entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o
psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle
misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo
l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art.
28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al
40%.
L'art.
28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota
percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado
d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale
corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado
d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a
una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è
inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
Considerandi
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i
redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4
Per
costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V
164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio
2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del
14.
aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17.
cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17.
LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta
l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Infine,
una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer
1/06, pag. 64-65).
2.5
Per costante giurisprudenza (cfr. STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/ Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse
dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha
concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione
attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione
invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è
di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid.
2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto
necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione
a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e
rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e
3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.
4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, opag. cit., art. 28a, pag. 398-399)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi giurisprudenziali
ivi menzionati). accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e
9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii
2.6
Nella
concreta fattispecie, dopo aver visitato l’assicurato l’11 agosto 2022 (doc.
45), aggiornati gli atti medici, con rapporto 12 settembre 2023 la dr.ssa med. __________
del SMR, poste le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa ed elencati
i limiti funzionali, ha valutato un’inabilità in qualsiasi attività del 100%
dal 28 gennaio 2021, ridotta al 50% dal 15 marzo 2021, aumentata al 100% dal 30
giugno 2023 e, nuovamente ridotta al 50% dal 16 settembre 2023. In attività
adeguate il medico SMR ha ritenuto data una piena abilità dal 14 luglio 2023
(doc. 72).
Con
il presente ricorso l’assicurato ha prodotto un atto medico volto a dimostrare
un peggioramento del suo stato di salute. Trattasi dello scritto 10 aprile 2024
del medico curante, dr. med. __________, al dr. med. __________ (specialista
della mano). Oltre ad elencare le diagnosi, il curante ha segnatamente
segnalato che il paziente presenta “una nuova formazione cistica alla base
della 3° mano sx e sotto la cicatrice si notano pure delle aderenze con
coinvolgimento della cute” (doc. C). Il curante ha chiesto allo specialista
di convocare il suo paziente per accertamenti.
Successivamente,
pendente causa, il ricorrente ha prodotto:
·
rapporto 29 maggio 2024 del dr. med. __________ (visita
ambulatoriale dello stesso giorno) (doc. D);
·
rapporto 1° luglio 2024 (visita ambulatoriale del 26 giugno 2024)
del dr. med. __________ (doc. E);
·
rapporto 3 luglio 2024 (visita ambulatoriale dello stesso giorno)
(doc. F).
I
suddetti atti medici sono stati valutati il 29 luglio 2024 dal medico SMR il
quale, confermando il precedente rapporto del 12 settembre 2023, ha accertato
un peggioramento avvenuto nel maggio 2024 a seguito di due modifiche di
diagnosi (evoluzione delle listesi L5 e tenosinovite del flessore lungo il
pollice) e di una relativa ai limiti funzionali (limitazione nella presa e
nella forza di opposizione fra pollice ed indice mano sinistra in assicurato
mancino). La dr.ssa med. __________ del SMR ha poi concluso che “detto
peggioramento dello stato di salute potrà essere oggetto di un’eventuale
ulteriore domanda di revisione (doc. XII/1).
L’assicurato
contesta detta conclusione, ritenendo il peggioramento antecedente all’emissione
del provvedimento impugnato e suscettibile quindi di essere accertato dall’Ufficio
AI.
2.7
Alla
luce della documentazione agli atti, questo giudice non può confermare la
decisione dell’Ufficio AI di limitare il diritto alla rendita al 30 novembre
2022.
senza effettuare ulteriori approfondimenti medici dovuti al peggioramento
delle condizioni di salute dell’assicurato.
In
primo luogo va ricordato che per costante
giurisprudenza, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali
chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato
temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale
decisione (fra le tante: DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con
rinvii), in concreto dunque il 5 marzo 2024. La giurisprudenza federale ha
tuttavia sottolineato che fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi
in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione resa (cfr. STF 8C_323/2023, 8C_324/2023,
8C_325/2023 del 17 ottobre 2023; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140
e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA
32.2023.46
dell'11 settembre 2023, consid. 2.9; STCA 32.2023.6 del 21 agosto
2023, consid. 2.6).
Come
visto al considerando precedente, il medico SMR ha ritenuto che l’eventuale
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato, dovuto in particolare
dalla modifica delle diagnosi e delle limitazioni funzionali, sia da collocare
nel mese di maggio 2024, successivamente quindi alla decisione
contestata.
Vero
che nel rapporto del 3 luglio 2024 il dr. med. __________ aveva riferito che “il
paziente soffre di tal problematica (tenosivite del flessore lungo del
pollice n.d.r.) da ca. 2 mesi (quindi da maggio 2024), con
limitazione parziale nelle att. di flessione attivo del dito interessato ai
massimi” (doc. F).
Tuttavia,
va ricordato che nel mese di aprile 2024 il ricorrente si era rivolto al
suo medico curante, facendogli presente una nuova formazione delle ciste alla
mano sinistra (cfr. lo scritto 10 aprile 2024 del dr. med. __________ citato
nel consid. 2.5). Successivamente, come esposto al considerando precedente,
l’assicurato il 3 luglio 2024 è stato visto dallo specialista della mano dr. __________.
In
queste circostanze è poco verosimile che nel giro di un mese rispettivamente di
due mesi dalla decisione impugnata sia subentrato il peggioramento. Va poi tenuto
conto che l’ultimo atto medico (ossia il rapporto SMR) risale al 12 settembre
2023.
(doc. 72). Inoltre, tra la delibera dell’Ufficio AI all’attenzione della competente
cassa di compensazione riguardo l’esito degli accertamenti, datata al 5 ottobre
2023.
(doc. 74), e la decisione impugnata (5 marzo 2024) sono trascorsi ben 5
mesi.
Pertanto
è ben possibile che al momento
dell’emissione della decisione l’eventuale peggioramento fosse durato tre mesi
senza interruzione notevole ai sensi dell’art. 88a cpv. 2 OAI.
Secondo questo giudice tale
peggioramento va pertanto preso in considerazione, in quanto, visto il tempo
breve intercorso fra decisione impugnata e i referti in questione, non si può
escludere, ma appare anzi probabile, che si riferisce ad un quadro clinico
antecedente al provvedimento contestato.
Spetta
quindi all’Ufficio AI, al quale vanno retrocessi gli atti, valutare l’entità
del peggioramento ai fini della residua capacità lavorativa in attività
adeguate. Dopo di che, a dipendenze dell’esito, effettuate
anche eventuali nuove valutazioni economiche che si rendessero necessarie, emetterà,
nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a
ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA, in merito all’eventuale diritto alla
rendita successivamente al 30 novembre 2022, ritenuto che il periodo precedente
è rimasto incontestato.
2.8
Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione
impugnata deve essere annullata e il ricorso accolto.
2.9
Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI
nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche
la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61
lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021)
la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in
caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402;
STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena
vittoria, cfr. STF 8C_307/2021 del 25 agosto 2021 consid. 6; DTF 141 V 281
consid. 11.1 e 137 V 210 consid. 7.1 con riferimenti) le spese di fr. 500 sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente, patrocinato in
causa da RA 1, fr. 1’800 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 5 marzo 2024 dell’Ufficio AI è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai
considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurato
successivo al 30 novembre 2022, fermo restando il diritto di quest’ultimo ad
almeno una mezza rendita dal 1° gennaio 2022.
2. Le
spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà al ricorrente
fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti