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Decisione

32.2024.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 luglio 2024Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

Va

ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata

dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente

pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc,

op. cit., pag. 190-191).

2.6. In

concreto, valutata la documentazione all’inserto, questo Giudice non ravvisa

alcun motivo per non accogliere il gravame secondo la proposta formulata

dall’Ufficio AI e condivisa dalla ricorrente.

In

effetti, le circostanze che hanno indotto l’amministrazione a rivalutare lo statuto

dell’insorgente, considerandola salariata al 100%, risultano debitamente documentate.

Trattasi del fatto che ella è nubile e senza prole (doc. 68, pagg. 232 e 233

incarto AI), in assistenza dal 1. dicembre 2007 (doc. 73 incarto AI), non ha

altre attività remunerate (docc. 68, 71 incarto AI; IV 1), non ha persone che

la sostengono economicamente (doc. 164, pagg. 825, 827 e 828 incarto AI), ha

cercato impieghi a tempo pieno almeno fino al febbraio 2008 (doc. 36; doc. 71,

pag. 246 incarto AI), ha percepito negli anni 2002 e 2003 un reddito quasi equiparabile

ad una retribuzione per attività a tempo pieno (IV 1) e che parallelamente a

quanto guadagnava dall’ultimo datore di lavoro percepiva anche prestazioni

assistenziali (le due entrate essendo complementari) (docc. 20 e 73 incarto AI).

Inoltre, in sede d’inchiesta domiciliare la ricorrente ha dichiarato che se la

salute glielo avesse permesso, avrebbe cercato di riprendere un’attività

Considerandi

lavorativa a tempo pieno (doc. 164, pag. 826 incarto AI). Plausibile risulta

altresì la spiegazione fornita dall’Ufficio AI riguardo al motivo per cui non

sono documentate ricerche d’impiego successivamente al 2008 nonostante una

capacità lavorativa del 50%, trattandosi di una conseguenza della

cronicizzazione dei tratti somatici che fanno sentire l’insorgente completamente

invalida (docc. 84 e 85; doc. 159, pag. 622 e doc. 172 incarto AI).

Inoltre,

l’insorgente non ha contestato la graduazione dell’invalidità effettuata

dall’Ufficio AI sulla base del corretto statuto e questo Giudice, valutate le

tabelle di calcolo prodotte con la risposta di causa (IV 2-7), non ravvisa

motivi per discostarsene.

Per il

che, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e ad RI 1

va riconosciuto il diritto ad una rendita pari ad un grado d’invalidità del 57%

dal 20 novembre 2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1.

giugno 2022.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio

2021.

ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in

combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni

dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000

franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore

litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito favorevole del ricorso le spese di fr. 500 sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente, patrocinata in causa da un

avvocato, fr. 2'000 di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende

priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(pro multis DTF 124 V 301 consid. 6. e STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione dell’8 marzo 2024 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una rendita per un grado d’invalidità del 57% dal 20 novembre

2020 e del 64% dal 1. gennaio 2024, con versamento dal 1. giugno 2022.

2. Le

spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà

alla ricorrente fr. 2’000 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto

la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti